tfr in busta paga - studio nucci pasquini

22
TFR in busta paga I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del TFR. La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Upload: others

Post on 11-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a quest’ultimo la liquidazione mensile del

TFR.

La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello

0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Page 2: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Questa previsione confligge con la regola contenuta nel Dlgs 252/2005 secondo cui la scelta in favore del trasferimento al fondo pensione non era revocabile, se non in caso di totale riscatto della posizione pensionistica, si deve ritenere che il nuovo legislatore privilegi le esigenze dell'oggi (integrare il netto mensile) a quelle del domani (integrare la pensione), e non intenda escludere nessun lavoratore da questa chance di integrazione del proprio reddito.

Page 3: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso. Per il datore di lavoro, invece, nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l’erogazione mensile del TFR risulta essere un

obbligo.

Page 4: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i termini che saranno definiti con specifico DPCM che stabilirà anche le modalità di

attuazione della disposizione in esame.

La legge di Stabilità precisa che la manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria, una volta effettuata, non possa essere

modificata fino al 30 giugno 2018.

Page 5: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Esclusioni

Le disposizioni fin qui commentate non si applicano: - ai lavoratori domestici; - ai lavoratori del settore agricolo; - ai pubblici dipendenti; - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; - ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4, legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionali).

Page 6: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Tassazione e contribuzione

Il Tfr che entrerà in busta paga perderà la sua funzione previdenziale

Ciò sta a significare che il trattamento di fine rapporto dei lavoratori che opteranno per la monetizzazione, pur continuando a maturare secondo

le regole dell'art. 2120 c.c., entrerà a far parte, a tutti gli effetti, della retribuzione ordinaria corrente del lavoratore (al netto del contributo dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio

1982, n. 297).

Page 7: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

La legge di stabilità 2015, tuttavia, al fine di evitare le conseguenti implicazioni tributarie e contributive che avrebbero fatto seguito alla

diversa qualificazione delle somme, ha espressamente sancito che

La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente è assoggettata a tassazione ordinaria mentre

non costituisce imponibile previdenziale.

Page 8: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Non saranno più applicabili le disposizioni speciali contenute nell'articolo 19 del Tuir, in base alle quali l'aliquota d'imposta è calcolata dal datore di

lavoro con un peculiare metodo di tassazione separata, in via provvisoria, e successivamente riliquidata dall'Agenzia delle Entrate in

base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Page 9: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Il maggior guadagno sarà per l'Erario, che incasserà subito e cioè mese per mese, un'Irpef più alta in quanto calcolata con modalità ordinaria. A perdere saranno i fondi pensioni che per i prossimi tre anni, salvo successive proroghe, rischiano di perdere una delle più importanti fonti, rappresentata appunto dal Tfr trasferito dai lavoratori dipendenti.

Page 10: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Ne deriva che, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore beneficiario rientri nella fascia di reddito no tax area, l'aggravio fiscale sarà

inevitabile, se non altro per il fatto che con la tassazione ordinaria saranno applicabili anche le addizionali Irpef e le somme concorreranno

alla formazione del reddito complessivo.

Page 11: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Al fine di tentare di illustrare i riflessi indiretti della percezione delle quote mensili del Tfr in busta paga di seguito si propongono due esempi: • il primo prevede il pagamento mensile delle quote di Tfr, • il secondo prevede l'accantonamento delle stesse quote secondo

quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

Page 12: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

ESEMPIO DI LUL SENZA TFR IN BUSTA PAGA Si ipotizzi ora il caso del signor Verdi, lavoratore mensilizzato dipendente della ditta Alfa SRL, che non ha optato per la percezione mensile delle quote di TFR continuando a preferire l’accantonamento presso il datore di lavoro secondo le regole dell’articolo 2120 del Codice Civile. Ipotizzando un divisore giornaliero pari a 26 e un divisore orario pari a 173 il Libro Unico risulta così compilato:

Page 13: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

DATI DITTA PERIODO DI PAGA MARZO 2015 ALFA SRL

DIPENDENTE Qualifica

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Nome

GIORGIO Cognome

VERDI % part time

RETRIBUZIONE

Minimo contrattuale

1.500,00

Totale

1.500,00 Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute

RETRIBUZIONE MENSILE

BONUS “RENZI”

26 57,69 1.500,00

80,00

Imponibile previdenziale

1.500,00

Contributi INPS c/dip.

137,85

Imponibile fiscale

1.362,15

IRPEF netta

200,52 Altre detrazioni

117,26

IRPEF lorda

317,78 Quantificazione quota TFR

Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00 Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5) Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%) Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 – euro 7,50)

Tot. comp.

1.500,00

Tot. tratt.

338,37

Netto in busta 1.241.00

Page 14: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

dove: • ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, che risulta

pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione mensile;

• ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, che risulta pari a euro 1.362,15, viene considerata la retribuzione mensile dedotti i contributi INPS trattenuti al dipendente;

Page 15: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

ESEMPIO DI LUL CON TFR IN BUSTA PAGA

Si ipotizzi il caso del signor Rossi, lavoratore mensilizzato dipendente della ditta Alfa SRL, che, con decorrenza marzo 2015, ha optato per la

percezione mensile delle quote di TFR. Il Libro Unico risulta così compilato:

Page 16: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

DATI DITTA PERIODO DI PAGA MARZO 2015 ALFA SRL

DIPENDENTE

Qualifica IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Nome MARIO

Cognome ROSSI

% part time

RETRIBUZIONE

Minimo contrattuale

1.500,00

Totale

1.500,00 Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute

RETRIBUZIONE MENSILE QUOTA TFR MENSILE

BONUS “RENZI”

26

1

57,69

103,61

1.500,00

103,61

80,00

Imponibile previdenziale

1.500,00

Contributi INPS c/dip.

137,85

Imponibile fiscale

1.465,76

IRPEF netta

234,05 Altre detrazioni

111,71

IRPEF lorda

345,76 Quantificazione quota TFR

Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00 Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5) Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%) Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 – euro 7,50)

Tot. comp.

1.603,61

Tot. tratt.

371,90

Netto in busta

1.311,71

Page 17: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

• per espressa previsione di legge le quote di TFR percepite

mensilmente in busta paga, pur se rientranti nell’imponibile fiscale mensile, non rilevano ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il cosiddetto “Bonus Renzi” di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (co. 27, art. 1, Legge 190/2014);

• ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, che risulta pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione mensile. Per espressa previsione di legge infatti le quote di TFR percepite mensilmente in busta paga non sono imponibili ai fini previdenziali (co. 756 bis, art. 1, Legge 296/2006 inserito dal co. 26, art. 1, Legge 190/2014);

Page 18: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Effetti sulla previdenza complementare

La scelta di monetizzare mensilmente il Tfr in busta paga inciderà sulle

precedenti opzioni effettuate in ordine al regime della previdenza complementare, quindi sia con riferimento alle quote di Tfr che il

lavoratore aveva deciso di trasferire ad un fondo di previdenza integrativa, sia con riferimento alle quote di Tfr che, per le aziende con più di 50 dipendenti, finivano nel calderone del Fondo di Tesoreria Inps quando il lavoratore decideva di lasciare il Tfr in azienda. In definitiva,

ogni scelta precedente potrà essere rimessa in discussione, benché limitatamente alla quota di Tfr maturando.

Page 19: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Misure compensative

La norma prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione

per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di

lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti.

Page 20: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

• In particolare, è previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l’INPS e, in ultima battuta, dallo Stato. I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione saranno tenuti a contribuire al fondo Inps istituendo nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di Tfr liquidata in busta paga.

Page 21: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

• Indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro

(meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti), i datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste dall’art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare.

Page 22: TFR in busta paga - Studio Nucci Pasquini

TFR in busta paga

Queste misure compensative sono: • a) nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di

lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;

• b) nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga;

• c) nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga (comma 3, articolo 10, D.Lgs n. 252/2005; la percentuale di esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%).