tutela penale dellambiente e responsabilita amministrativa delle persone giuridiche: il d. lgs....
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TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE
PERSONE GIURIDICHE:IL D. LGS. 121/2011
oDCEC di Torino – Gruppo di studio 231Intervento dell’Avv. Guglielmo Guglielmi
Coreferente per i reati ambientali16 novembre 2011
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Il D. Lgs. 121/11 (entrato in vigore il 16.08.2011), nel recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi, ha esteso il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 anche a determinate ipotesi di reati in materia di tutela ambientale.
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“La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti che gli Stati membri adottassero misure affinchè le persone giuridiche potessero essere dichiarate responsabili di determinati reati in materia ambientale qualora commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
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a) del potere di rappresentanza delle persone giuridiche;b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.Gli Stati membri debbono altresì provvedere affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei precedenti soggetti abbia reso possibile la commissione dei reati in questione a vantaggio della persona giuridica da parte di persona soggetta alla sua autorità”.
Relazione illustrativa al D. Lgs. 121/2011
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Alla luce di quanto appena evidenziato nel D. Lgs. 231/01 viene dunque inserito l’art. 25 undecies che punisce gli enti per numerose ipotesi di reato, la maggior parte delle quali di natura contravvenzionale e, quindi, punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
Sono tuttavia contemplati anche taluni delitti come meglio si vedrà infra.
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1) Artt. 727bis e 733bis c.p.
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Art. 727-bis c.p.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
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Bene giuridico oggetto di tutela penale:
Le specie animali o vegetali selvatiche protette: in particolare, l’individuazione concreta dell’oggetto materiale della condotta punibile viene effettuata dall’art. 1 co. 2 D. Lgs. 121/11 che individua le “specie animali o vegetali selvatiche protette” in quelle indicate nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. direttiva “Habitat”)e nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, c.d. direttiva “Uccelli”).
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Stato di conservazione di una specie:ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio interessato.
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Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando:- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 733-bis c.p.
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.
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Bene giuridico oggetto di tutela penale:
La protezione esercitata dalla norma penale ha ad oggetto la tutela di un “habitat all’interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in:1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”;2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.
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1) qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE.
La Direttiva 2009/147/CE contiene un elenco di specie, indicate nell’allegato I della medesima, per le quali sono previste misure speciali di conservazione del loro habitat. Tali misure tengono conto di una serie di parametri (specie che possono essere danneggiate da una modifica dell’habitat, specie rare, ecc.). L’art. 4 par. 1 specifica che gli Stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione di tali specie.L’art. 4 par. 2 della Direttiva richiede l’adozione di misure analoghe anche con riferimento alle specie migratrici non indicate nell’allegato I della stessa che ritornino regolarmente, in relazione alle aree di muta, di riproduzione, di svernamento, ecc.
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La Direttiva 2009/147 sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE, in attuazione della quale lo Stato italiano ha emanato il D.M. 19 giugno 2009 n. 39497, recante l’individuazione delle Zone di Protezione Speciale (contenute nell’allegato A del Decreto Ministeriale citato).
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2) Qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito dia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CE.La Direttiva 92/43/CE, all’art. 4 par. 4, stabilisce che “quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di 6 anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti”.
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Tale previsione si riferisce dunque ai siti individuati con la procedura di cui all’art. 4, paragrafi I e II della medesima direttiva, secondo cui, in base ai criteri di cui all’allegato III e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.
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L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della Direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo precise procedure stabilite dalla Direttiva.
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Stato di conservazione di una specie: ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio interessato.
19ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando:- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
20ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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2) Con riferimento alla disciplina delle acque
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I. Art. 137 co. 3 D. Lgs. 152/06:violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III TUA, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità d’ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 c.1 e 108 c.4 del T.U.A.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 137 co. 5, primo periodo D. Lgs. 152/06:Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del TUA, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall’autorità d’ambito.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive
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Art. 137 co. 13 D. Lgs. 152/06:violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive
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II. Art. 137, co. 2 D. Lgs. 152/06:
apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell’autorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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Art. 137 co. 5 secondo periodo D. Lgs. 152/06:
Supero, in relazione alle sostanze di cui alla Tabella 5, Allegato V, Parte III, T.U.A. - nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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Art. 137 co. 11 D. Lgs. 152/06:
violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 T.U.A, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104), fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all’art. 100, comma 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti, ecc.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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3) Con riferimento alla disciplina dei rifiuti
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III. Art. 256 co. 1 lett. a) D. Lgs. 152/06:
svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell’autorizzazione, dell’iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,0 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 256 co. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227 T.U.A.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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IV. Art. 256 co. 1 lett. b) D. Lgs. 152/06:
svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell’autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione;
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 256 co. 3 primo periodo D. Lgs. 152/06
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 256 co. 5 D. Lgs. 152/06:attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell’art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi -
fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all’art. 178, comma 2 (secondo cui la gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio “chi inquina paga”)
in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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V.Art. 256 co. 3, secondo periodo D. Lgs. 152/06:
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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Art. 256 co. 4 D. Lgs. 152/06inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti.Sanzioni: Le sanzioni previste a carico dell’ente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 256, ridotte alla metà.
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VI.Art. 257 co. 1 D. Lgs. 152/06:punisce la condotta di chi cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all’inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all’art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l’immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all’art. 242 TUA.
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Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 257 co. 2 D. Lgs. 152/06:il secondo comma dell’art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente comma 1 quando l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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VIII.Art. 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06:punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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IX.Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/06:La norma sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento CEE 259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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X.
Art. 260 co. 1 D. Lgs. 152/06:
Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
Si tratta di delitto, punito assai gravemente (reclusione da uno a sei anni)
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 77.400,00 ad un massimo di euro 774.500,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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XI. Art. 260 co. 2 D. Lgs. 152/06:
Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
Anche in questo caso si tratta di delitto, punito con la reclusione da tre ad otto anni.
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Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 103.200,00 ad un massimo di euro 1.239.200,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
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XII.Art. 260bis co. 6 D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
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Art. 260bis co. 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Sanziona la condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, ometta di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (co. 7 secondo periodo).
Sanziona il trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (co. 7 terzo periodo).
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 56
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 57
Art. 260bis co. 8, primo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 58
Art. 260bis co. 8, secondo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):
Trasporto di rifiuti pericolosi da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 59
3) con riferimento alla disciplina delle emissioni
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XIII.Art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06:
Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs. 152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 61
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 62
Reati – presupposto non disciplinati nel Testo Unico Ambientale
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 63
XIV.Art. 1 co. 1, 2 co. 1 e 2, 6 co. 4 L. 150/92:
Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente; detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 64
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 65
XV.Art. 1 co. 2 L. 150/92:
Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente in caso di recidiva e qualora le suddette condotte siano tenute nell’esercizio di attività di impresa.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 66
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 67
XVI.Art. 3bis co. 2 L. 150/92:
Falsificazioni o alterazioni di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso previste dal codice penale).
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 68
Sanzioni:Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto.
Es. se per il reato presupposto è prevista una pena non superiore nel massimo ad 1 anno di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria fino a 250 quote; se, invece, è prevista una pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 69
XVII.Art. 3 co. 6 L. 549/93:Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 70
XVIIIArt. 9 co. 1 D. Lgs. 202/07:Sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78.
Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 71
XIX.Art. 8, co. 1, 9 co. 2 D. Lgs. 202/07:
Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78; sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui alla Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 72
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Soggetti attivi del reato sono: il comandante, i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave battente qualsiasi bandiera.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 73
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 74
XX.Art. 8 co. 2 D. Lgs. 202/07:
Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (soggetti attivi: comandante, membri dell’equipaggio, proprietario e armatore della nave battente qualsiasi bandiera).
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 75
Sanzioni:
Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.
ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 76
Ultimi accenni alle sanzioni a carico dell’ente: misure cautelari, confisca, sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
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Con riferimento alla possibilità di applicare le sanzioni interdittive in via cautelare, si precisa che, come già visto precedentemente con riferimento ai singoli illeciti di cui all’art. 25undecies D. Lgs. 231/01, l’applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare è possibile solo ed esclusivamente per quelle ipotesi per le quali è prevista l’applicazione della sanzione interdittiva come sanzione principale (es. per l’ipotesi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D. Lgs. 152/06).
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Interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di impresa ex art. 16 D. Lgs. 231/01.
Il D. Lgs. 121/01 ha previsto la possibilità di applicare la gravissima sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di impresa solo se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:
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- art. 260 D. Lgs. 152/06: attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (normali o ad alta radioattività) al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate;
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- art. 8 D. Lgs. 202/07: sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE e sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
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Confisca:
Il D. Lgs. 121/11 non detta alcuna disposizione specifica in tema di confisca, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale di cui agli artt. 9 e 19 del D. Lgs. 231/01.Si ritiene pertanto sempre applicabile la confisca dei proventi del reato, anche nella forma per equivalente.
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