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Università degli Studi di Università degli Studi di Perugia Perugia Università degli Studi di Università degli Studi di Perugia Perugia Università degli Studi di Università degli Studi di Perugia Perugia UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA CORSO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI CORSO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI ENTI LOCALI Lezione del 18/11/2010 Lezione del 18/11/2010 Le discipline normative sulla disabilità Le discipline normative sulla disabilità Le prestazioni assistenziali Le prestazioni assistenziali

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA

CORSO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI CORSO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALIENTI LOCALI

Lezione del 18/11/2010Lezione del 18/11/2010

Le discipline normative sulla disabilitàLe discipline normative sulla disabilità

Le prestazioni assistenzialiLe prestazioni assistenziali

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Introduzione(finalità e metodo)

Si offrirà una panoramica sui principali provvedimenti normativi e non normativi in materia di DISABILITA’, con particolare riferimento a quelli dettati in ordine alla c.d DISABILITA’ VISIVA

Il tutto, alla luce dei principi generali informatori della generale problematica delle PARI OPPORUNITA’.

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Presentazione(Griglia argomenti Lezione)

1.1. La determinazione della disciplinaLa determinazione della disciplina

2.2. I principi generaliI principi generali

3.3. Le nozioniLe nozioni

4.4. Le principali tipologie di interventoLe principali tipologie di intervento

5.5. La principale disciplina specificaLa principale disciplina specifica

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(Introduzione)(Introduzione)1) 1) La determinazione della disciplinaLa determinazione della disciplina

Per quanto concerne la disciplina positiva, si deve tenere sempre conto della graduazione” delle fonti e del loro diverso “peso” all’interno della determinazione concreta delle regole e dei principi generali informatori della materia.

In altri termini, al fine di reperire l’effettiva disciplina, è necessario operare un continuo richiamo alle fonti sovraordinate, ma anche ai principi generali dettati dalla normativa comunitaria, internazionale e nazionale

Ciò vale anche al fine di determinare le modalità di applicazione delle norme (attività amministrativa)

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Vanno richiamati, in tal senso, i principi generali informatori costituiti dagli obiettivi e della finalità della complessiva disciplina, come ricavabili dalle diverse fonti normative che concorrono alla loro determinazione, ovvero da:

NORME COMUNITARIE – NORME INTERNAZIONALI

NORME COSTITUZIONALI

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTI STATALI

CIRCOLARI APPLICATIVE E/O INTERPRETATIVE

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E’ possibile inquadrare la normativa nazionale nell’ambito di quella, più generale, comunitaria, ed anche internazionale (Convenzioni), la quale “obbliga” gli Stati membri (o gli Stati aderenti) a dare attuazione, in concreto, alle prescrizioni ivi contenute ed alle politiche “sociali” volte alla rimozione degli ostacoli, al fine – appunto – di fare affermare pienamente le P.O.

Tale “spinta” viene recepita, ad un livello ancora più concreto, a mezzo delle normative regionali di attuazione, e, in via di effettiva attuazione, a mezzo dei singoli atti di amministrazione, di competenza (primariamente) degli EE.LL. (cfr., art. 114, 117 e 118 Cost.).

Da sottolineare, infine, il ruolo importante delle altre fonti interpretative (Circolari), che hanno la funzione di rendere più agevolmente applicabile la normativa.

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LE LEGGI REGIONALI

Da una parte troviamo gli Statuti Statuti (adottati con L.R.), frutto dell’autonomia riconosciuta alle Regioni, i quali, nei principi informatori e generali, fanno riferimento ai principi delle P.O. e della tutela e del divieto di introdurre discriminazioni fondate su sesso, religione, politica, etc., nonché sulla necessità di promozione dei soggetti svantaggiati e/o diversamente abili.

Dall’altra parte troviamo le Leggi RegionaliLeggi Regionali vere e proprio, le quali, nei limiti posti dall’art. 117, co. 1, Cost., ed in quello delle materie, disciplinano le modalità di concreta attuazione dei principi cui sopra e regolamentano gli strumenti di riconoscimento delle P.O. e la tutela delle cd. “categorie deboli” (anziani, disabili, minori, etc.)

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Gli ambiti di intervento della legislazione regionale sono assai simili a quelli della legislazione statale, anche se si muovono su di un livello differente (attuazione o dettaglio, ove ricadente in materie concorrenti ovvero esclusivo ove ricadente in materie cd. residuali). I principali “settori di intervento” sono afferenti alla GARANZIA DIRITTI CITTADINANZA SOCIALEGARANZIA DIRITTI CITTADINANZA SOCIALE (Torretta):

-ACCESSO CARICHE POLITICHE/ELETTIVE

-VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

-SERVIZI PER L’INFANZIA ED I MINORI

-PARITA’ DEI SESSI E LAVORO

-TUTELA E PROMOZIONE SOGGETTO DISABILE

-POLITICHE GIOVANILI

-SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

-POLITICHE SOCIALI PER GLI ANZIANI

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Le Regioni attuano i predetti interventi attraverso la costituzione di appositi organismi, con funzioni di raccordo, promozione, monitoraggio, etc. delle attività. Tra questi:

COMMISSIONI REGIONALI PARI OPPORTUNITA’ UOMO/DONNA

OMBUDSMAN REGIONALE

GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

GARANTE PER I DIRITTI DELLE DONNE

CONSULTE

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GLI ATTI E/O I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Spetta, poi, agli Enti, specie quelli locali, attuare le direttive, gli indirizzi e le disposizioni recate dai predetti provvedimenti normativi, nel rispetto delle competenze assegnate ed in funzione dei principi generali desumibili dall’art. 118 Cost..

Questo, sia nell’attività di programmazione che in quella di amministrazione o regolazione che in quella relativa a diversi settori (es.: accesso al lavoro, Bandi riservati), che in quella formativa e di istruzione che in quella di informazione (campagne, convegni, incontri, etc.)

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La finalità della complessiva disciplina in tema di P.O. è quella di eliminare e/o ridurre gli effetti di ogni fonte di DISCRIMINAZIONE, sì da consentire a tutti di potere avere identiche possibilità negli ambiti di rilevanza sensibile per la vita, in ambito sociale, partecipativo, lavorativo, dei diritti civili in generale

A tale scopo, la legislazione ha ad oggetto, principalmente, il riconoscimento dello status di disuguaglianza (disabile, donna, minore, straniero, etc.), quello di definizione e determinazione delle (possibile) discriminazione fondante su di esso e la successiva individuazione degli strumenti necessari per l’eliminazione e/o la prevenzione degli effetti (pregiudizievoli) di essa

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DIVIETO ESPRESSO DI DISCRIMINAZIONEDIVIETO ESPRESSO DI DISCRIMINAZIONE

La normativa vieta espressamente qualsiasi discriminazione anche indiretta fondata sul sesso, la lingua o la religione o lo stato psicho-fisico che riguardi l'accesso al lavoro, l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni, la progressione nella carriera e la retribuzione.

2) I principi generali2) I principi generali

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OBBLIGO DI ATTIVAMENTOOBBLIGO DI ATTIVAMENTO

La normativa impone di porre in essere una serie di azioni positive, ovvero di interventi, mirate alla rimozione delle cause di discriminazione, e, comunque, tali da rendere effettivo il principio di non discriminazione ovvero quello delle pari opportunità

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FINALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE P.O.FINALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE P.O.

L’attività normativa ed amministrativa, al di là delle previsioni di specifici strumenti di azione, deve tendere ad un’effettiva realizzazione del principio delle pari opportunità, rimuovendo attivamente ogni possibile ostacolo al suo raggiungimento

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ISTITUZIONE ORGANISMI DI RACCORDOISTITUZIONE ORGANISMI DI RACCORDO

Nel nostro Ordinamento le politiche legate a questo importante concetto sono gestite e monitorate sul piano istituzionale dalla Commissione per le Pari Opportunità, un organo di natura politico-promozionale istituito a favore delle donne (ma non solo), e con potere di intervento sull'organizzazione del territorio e sugli Enti Locali.

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IL PROBLEMA DELLA DISOMOGENITA’ IL PROBLEMA DELLA DISOMOGENITA’

(sostanziale e normativa)(sostanziale e normativa)

Il problema principale è che le possibili fonti di fonti di diversitadiversita’ sono assai “diverse” tra di loro, del tutto disomogenee, e presentato tratti assolutamente “non comuni”. Di conseguenza, anche la disciplina è assolutamente dissimile a seconda delle specifiche situazioni di tutelare, e resta difficoltoso procedere ad un’analisi complessiva ed unitaria, fatti salvi i principi generalissimi

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LA TUTELA GIUDIZIARIA (comune)LA TUTELA GIUDIZIARIA (comune)

L’unica eccezione potrebbe ritenersi essere costituita dalla recente disciplina in materia di tutela giudiziaria (L. n. 67/2006), la quale, pur concernendo solo uno specifico aspetto, è effettivamente applicabile a tutte le ipotesi di disabilità (come definite dall’art. 3 L.Q. 104/92)

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LA DEFINIZIONE DELLE IPOTESI DI DISABILITA’LA DEFINIZIONE DELLE IPOTESI DI DISABILITA’

La legge deve individuare, e classificare, le diverse fattispecie/ipotesi di disabilità, in modo da consentire ai soggetti che ne siano affetti di potere usufruire della politiche sociali di rimozione della cause di discriminazione e/o delle prestazioni (assistenziali, economiche, di sostegno, etc.), previste

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3) Le nozioni3) Le nozioni

Le prestazioni assistenziali sono legate allo “status” di invalido (inabile), che, quindi, deve essere definito per Legge.

Tali nozioni, pur avendo validità ai soli fini della determinazione e dell’applicazione della specifica disciplina normativa prevista, bene possono essere richiamare ogni qual volta una Legge, anche dettata in ambito diverso, faccia comunque rinvio o riferimento alle predette categorie

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In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni.

Le categorie sono le seguenti :

· Sordomuti (L. 381/70)

· Invalidi civili (L. 118/71)

· Ciechi civili (L. 66/62 e 382/70)

· invalidi di guerra d.p.r 915/78

· invalidi per servizio d.p.r. 915/78

· invalidi del lavoro ( d.p.r. 1124/64)

Poiché la suddivisione in categorie dei disabili è riconducibile ai rispettivi Enti che erogano le prestazioni continuative ( pensioni, rendite, assegni, etc.), le stesse, sono regolamentate da disposizioni diverse.

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3.1) Le procedure per il riconoscimento3.1) Le procedure per il riconoscimento

Minorazioni civili e handicap: le nuove procedure

Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999).

La riforma prende le mosse dalle disposizioni della Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, che ridisegna alcuni percorsi e competenze in questa materia.

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Le principali novità:

1. dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL.

2. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.

La disciplina è ricavabile dalla Circolare INPS 28/12/2009, n. 131

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Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto.

Non a caso, già all’indomani dell’approvazione della Legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.

Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131

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Le linee guida (gli obiettivi della riforma)Le linee guida (gli obiettivi della riforma)

La piena trasparenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.

L’altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.

Un ultimo interessante obiettivo è quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.

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4) Le principali tipologie di intervento4) Le principali tipologie di intervento(azioni positive – contenuto norme) (azioni positive – contenuto norme)

La disciplina (in generale) individua diverse categorie e/o forme di intervento volto alla rimozione degli ostacoli e/o al sostegno concreto (azioni positive).

Vi sono, poi, Legge che si limitano ad enunciare principi generali che dovranno, poi, condizionare o guidare la normativa regionale (L.Q.) o aventi oggetto prevalentemente indirizzo di orientamento o organizzativi

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In tal senso, sembra possibile individuare le seguenti, diverse, categorie di norme, sulla scorta – appunto – del diverso obiettivo e/o ambito di intervento (prestazioni):

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

PRESTAZIONI ECONOMICHE

ACCESSO AL LAVORO E TUTELA

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI ENTI

PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE

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Prestazioni assistenziali previste

•prestazioni economiche

•assistenza domiciliare

•presidi sanitari

•esenzione pagamento ticket

•permessi retribuiti per lavoratori che assistono disabili

•permessi retribuiti per lavoratori disabili

•congedo retribuito per genitori di ragazzi disabili

•fornitura protesi e ausili

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Prestazioni economiche

Queste prestazioni si possono suddividere in prestazioni continuative, prestazioni temporanee e una tantum.

Le prestazioni economiche continuative sono quelle erogate :

•dalle Regioni (ex Ministero degli Interni) per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

•dal Ministero del Tesoro per gli invalidi di guerra e per servizio,

•dall’INAIL per gli invalidi del lavoro

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Prestazioni economiche di carattere straordinario

Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli enti locali.

Solitamente sono contributi a sostegno del nucleo familiare e sono regolamentate da leggi regionali o comunali.

Dopo l'andata in vigore della legge 104/92, sono previsti una serie d'interventi per persone colpite da handicap e riconosciute, in base all'art.3 comma 3 , in stato di gravità, dalla commissione di cui all’art. 4 della stessa legge

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Assistenza domiciliare

Prestazione prevista dall' art.9 della legge 104/92 e di competenza delle U.S.L. o dei servizi sociali dei comuni. Altri interventi di competenza locale - vengono previsti dalla legge 162/98( finanziamento di progetti per l’assistenza e l’autonomia di disabili gravi) e dalla legge 328/2000 /(riforma dell’assistenza)

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Presidi sanitari

Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo, (pannoloni, cateteri, garze, ecc.) le A.S.L. di diverse regioni concedono un certo quantitativo di detti presidi a titolo gratuito, o contribuiscono al loro acquisto.

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Esenzione tickets medicinali

Con il decentramento della sanità e la necessità di contenere la spesa farmaceutica , le regioni hanno la facoltà di imporre.

Le disposizioni nazionali prevedono che sono esonerate totalmente dal pagamento dei tickets le seguenti categorie :

•Invalidi di guerra con pensione vitalizia con invalidità compresa tra la prima e la quinta categoria)

•Invalidi per servizio con invalidità compresa tra la seconda e la quinta categoria

•Grandi invalidi del lavoro o affetti da malattie professionali

•Invalidi civili con invalidità con età inferiore ai 65 anni e con invalidità dal 67% al 99%

•Sordomuti

•Ciechi

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Permessi

L'art. 33 della legge 104/92, prevede permessi per genitori che assistono il figlio disabile, anche se adottivo, in situazione di gravità. Permessi sono previsti anche per i familiari che assistono disabile e per i lavoratori disabili. La condizione per il diritto deriva naturalmente dal fatto che il familiare da assistere o il lavoratore che intende usufruire dei permessi, si trovi nella situazione di gravità. Abbiamo già detto sopra che lo stato di gravità viene certificato dalla U.S.L. attraverso la commissione prevista dall'art. 4 della legge 104/92.

La legge 53/2000 ha esteso la possibilità di usufruire dei permessi anche ai familiari e genitori non conviventi , purché si soddisfino le condizioni di un’assistenza esclusiva e continuativa

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Congedo retribuito di due anni a favore dei lavoratori genitori di ragazzi disabili in situazione

di gravità

La legge 388/2000 art. 80 comma 2, come modificato dal decreto legge 151/01 articolo 42, ha introdotto la possibilità, ai genitori di disabili riconosciuti in situazione di gravità, riconosciuti tali da almeno 5 anni, di poter usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa.

La legge 350/03 articolo 3 comma 106 ha migliorato le condizioni per accedere al congedo di 2 anni togliendo la clausola dei 5 anni di riconoscimento dello stato di gravità. Quindi dall’entrata in vigore della legge 350/03 il diritto si acquisisce dal momento in cui il figlio è riconosciuto in situazione di gravità.

Detti permessi possono essere fruiti anche da un fratello (nel caso i genitori non siano più in vita), purché convivente.

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Scelta sede di lavoro

Il comma 5 art. 33 della legge 104/92 stabilisce: Il genitore o il familiare lavoratore, (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede.

La stessa disposizione del comma 5 e' valida anche per il disabile lavoratore, (in stato di gravità), e per gli affidatari di persone handicappate, (commi 6 e 7 art. 33).

E’ attualmente al vaglio delle Camere una proposta di legge di modifica di tale norma (testo rinviato dal Presidente della Repubblica in data 31/03/2010)

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Permessi (congedo)

I genitori anche adottivi che assistono il figlio disabile riconosciuto in situazione di gravità, come previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92, tranne il caso che il ragazzo sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, oltre alle condizioni previste dalla legge 104/92, hanno diritto al congedo.

Per potere usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 commi 1,2,3, non è necessaria la convivenza dei coniugi e se il figlio è minorenne si può usufruire del congedo anche se l’altro genitore non lavora.

Se invece il ragazzo da assistere è maggiorenne, il diritto al congedo si ottiene solo se sussistono le condizioni previste dalla circolare INPS 133/200 . Infine, in caso di genitori non conviventi con figlio (da assistere ) maggiorenne, occorre che il richiedente (padre o madre) dimostri che l’assistenza prestata si continuativa ed esclusiva.

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La legge fondamentale dalla quale prendere le mosse ai fini di prima analisi è costituita da:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

5) La principale disciplina specifica5) La principale disciplina specifica

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In tema di lavoro, la legge fondamentale dalla quale prendere le mosse ai fini di prima analisi è costituita da:

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili“

(mod. L. n. 162/98, L. n. 53/00; D.L.vo n. 151/01)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)

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Sempre in tema di lavoro, ma in ordine agli specifici aspetti dei congedi parentali per i dipendenti della P.A., va segnalata, tra le tante:

Circolare INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica 10 gennaio 2002, n. 2 - "Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42 - Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000"

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In ordine agli aspetti organizzativi generali ed all’erogazione dei servizi, con riferimento al sistema degli Enti Pubblici e della strutture private (Coop. Soc.), la norma fondamentale è costituita da:

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186)

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In tema di semplificazione amministrativa (V.), sono da segnalare le importanti indicazioni fornite da:

Legge 9 marzo 2006, n. 80

"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione “

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2006)

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In tema di trasferimento delle funzioni amministrative e di competenze (V.), sono da segnalare i seguenti provvedimenti:

Circolare Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro,  29 marzo 2007, n. 759 Prot: 38935

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS."

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Per la problematica specifica in materia di “trasporto aereo”, va segnalata

REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

“relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto

aereo”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 26 luglio 2006, n. 59 del 11 marzo 2006)

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Per quanto concerne la tutela giudiziaria delle persone disabili o diversamente abili, la norma di riferimento è costituita da:

L. 1 marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

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Per quanto concerne il diritto di voto per le persone minorate o “intrasportabili”, la norma di riferimento è costituita da:

Legge 27 gennaio 2006, n. 22

(mod. L. 7 maggio 2009, n. 46)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante

disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione

informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle

prossime elezioni politiche."

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23)