uso delle attrezzature di lavoro - decreto 81 · il datore di lavoro prende le misure necessarie...

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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEFINIZIONI Attrezzatura di lavoro: macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato durante il lavoro Uso di una attrezzatura di lavoro: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione trasformazione manutenzione, pulizia e smontaggio Zona pericolosa: area nella quale vi può essere un rischio per l'operatore

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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

DEFINIZIONI

Attrezzatura di lavoro: macchina, apparecchio, utensile o impianto utilizzato durante il lavoro Uso di una attrezzatura di lavoro: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione trasformazione manutenzione, pulizia e smontaggio Zona pericolosa: area nella quale vi può essere un rischio per l'operatore

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adatte al lavoro ed idonee

ai fini della sicurezza - attua misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi e per impedire utilizzi scorretti o non previsti delle attrezzature di lavoro - sceglie le attrezzature in funzione delle caratteristiche del lavoro e dei rischi - esercita il controllo sulla installazione (conforme alle istruzioni del fabbricante), sull’utilizzo corretto, e sulla manutenzione periodica

- si assicura che, in caso di attrezzature che richiedano una conoscenza specifica, l'uso e gli interventi manutentivi siano riservati a

lavoratori qualificati

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le

attrezzature di lavoro siano:

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove

necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di

manutenzione;

assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti

minimi di sicurezza;

cura la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo

delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto;

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione

siano sottoposte a:

un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio);

un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località

di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

Le attrezzature soggette a deterioramenti suscettibili in grado di originare

situazioni pericolose siano sottoposte:

ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle

indicazioni fornite dai fabbricanti (ovvero dalle norme di buona tecnica, o in

assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi);

ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di

buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali

(riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di

inattività).

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Gli interventi di controllo sono volti per assicurare il buono

stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle

attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona

competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e,

devono essere conservati e tenuti a disposizione degli

organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori

della sede dell’unità produttiva devono essere

accompagnate da un documento attestante l’esecuzione

dell’ultimo controllo con esito positivo.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a

verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la

frequenza indicata nel medesimo allegato.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie, e quelle messe a disposizione dei lavoratori

antecedentemente all’emanazione di norme legislative e

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di

sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Sicurezza Macchine

e attrezzature Misure di prevenzione da adottare

Gli schermi atti a prevenire il rischio di proiezione di oggetti e frammenti non devono essere rimossi; ove ciò non sia possibile, si deve minimizzare il rischio utilizzando dispositivi di protezione individuali adeguati (es. occhiali, visiere).

Tutti gli organi in movimento devono essere protetti contro i contatti accidentali. E’ vietato, pertanto, rimuovere le coperture protettive

Non si devono rimuovere i sistemi di captazione e aspirazione di vapori, polveri e liquidi. Prima di iniziare il lavoro si deve controllare che tali sistemi funzionino.

Verificare che i dispositivi di protezione meccanici ed elettrici siano idonei e attivati

Dopo la manutenzione e/o pulizia, i dispositivi eventualmente rimossi devono essere immediatamente ripristinati.

Sicurezza Macchine e

attrezzature Misure di prevenzione da adottare

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO ( attrezzature mobili)

- vengano disposte particolari regole di circolazione

- attua misure organizzative atte a devitare che i lavoratori a

piedi si trovino nella zona di attività delle attrezzature mobili - il trasporto dei lavoratori avvenga su posti sicuri

- le attrezzature dotate di motore devono essere utilizzate solo se è assicurata una quantità sufficiente di aria

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

( attrezzature per sollevare carichi) - gli accessori di sollevamento devono essere

scelti in base al carico da movimentare

- i lavori siano organizzati in modo che il lavoratore in fase di aggancio o sgancio di un carico abbia il controllo dello stesso

- i carichi sospesi non devono rimanere

senza sorveglianza

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori siano adeguatamente informati ed istruiti

sulle condizioni d'impiego in sicurezza delle attrezzature di lavoro e

sulle anomalie prevedibili.

Le informazioni e le istruzioni devono risultare comprensibili ai lavoratori

interessati.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

a) adeguata formazione dei lavoratori sull'uso delle

attrezzature di lavoro b) addestramento specifico dei lavoratori incaricati di

usare le attrezzature particolari

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento

- utilizzano conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti le attrezzature di lavoro

- hanno cura delle attrezzature, non apportano modifiche e segnalano immediatamente guasti o difetti

PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA

NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA

Vecchio sistema :

• Macchine rivestite di

Sicurezza:

• Si utilizzano le vecchie

macchine che vengono

rivestite di sicurezza con

l’apposizione di “pezze di

sicurezza” :dispositivi di

sicurezza, ripari e protezioni

=> scarsa funzionalità su una

macchina così

abbondantemente protetta che

crea fastidio

Nuovo sistema :

• Macchine a sicurezza Integrata :

• La sicurezza si sposta a monte => deve essere integrata nella fase stessa della Progettazione

• Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali,della norma,ecc. deve anche considerare anche la sicurezza

Scopo della Direttiva

Lo scopo delle direttive comunitarie del “nuovo approccio” è quello di creare le

condizioni necessarie affinché le industrie che operano nel mercato dell’Unione

Europea possano realizzare prodotti conformi ai medesimi requisiti di sicurezza

per le persone, l’ambiente e gli animali

Vengono così eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti

legislazioni nei vari Stati membri.

Il “nuovo approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che:

il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro”;

- deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo “sicuro”.

La Direttiva Macchine è lo strumento che tutti gli Stati dell’Unione Europea hanno

volontariamente deciso di adottare per stabilire i requisiti di sicurezza che le

macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato

Comunitario.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Scopo della Direttiva

La Direttiva Macchine serve per:

garantire la libera circolazione delle merci in tutti gli Stati membri;

- definire un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati membri.

e serve inoltre:

al Fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute

che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina, per

salvaguardare le persone, l'ambiente e gli animali che potranno interagire con

essa durante tutto il suo ciclo vitale;

- agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla

Commissione europea), che per mezzo di essa (e delle norme armonizzate)

hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina

sottoposta al loro esame.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Attività coinvolta dalla Direttiva

Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il

fabbricante deve:

- svolgere un'accurata Valutazione dei Rischi effettivamente presenti

sulla macchina e identificare i requisiti essenziali di sicurezza ad essa

applicabili;

- applicare il principio di integrazione della sicurezza in modo da

eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i

dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei

rischi residui non eliminabili;

-allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la

manutenzione

- costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che

tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti;

- sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo

Notificato se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV,;

- allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza CE di

conformità

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Campo d’applicazione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica:

– insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di

azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di

componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per

un'applicazione ben determinata,

– insiemi di macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e

comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

– insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro

solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la

forza umana diretta;

"attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una

macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore

stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Una macchina o attrezzatura, benché costruita nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti (es. marcata CE), è sicura quando è installata, usata e manutenuta a regola d’arte seguendo le istruzioni riportate nel libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore

Sicurezza Macchine

e attrezzature

La marcatura CE

E’ l'atto con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli

adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive

applicabili alla macchina in oggetto.

La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine può essere apposta sulla macchina

solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili; ciò

può avvenire anche nel caso in cui vi siano “rischi residui”, che sono quelli che il

Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia

della macchina.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

La marcatura CE è la sola che attesta

la conformità dei prodotti industriali

alle direttive

Una volta apposta la marcatura CE implica che la persona fisica o

giuridica che ha effettuato o fatto effettuare l’apposizione si è accertata

che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione - è

conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

La Valutazione dei Rischi

Per dimostrare la conformità della sua macchina alla Direttiva, il

Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della macchina

Tale documentazione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni quella

relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita,

inclusi:

i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili

alla macchina,

ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i

rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,

L’Allegato I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno

dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina:

“una macchina per essere conforme lo deve essere per tutti i requisiti ad

essa applicabili”.

Sicurezza Macchine

e attrezzature

La Valutazione dei Rischi

Il fabbricante deve porsi i seguenti quesiti:

• Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono

state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con

l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose?

• Le misure di protezione applicate sono adeguate?

• L’affidabilità delle misure scelte per fornire una protezione adeguata durante

il funzionamento è dimostrabile?

• Il tipo di protezione scelta è appropriata all'applicazione in termini di

aggiramento o annullamento della protezione, di gravità del danno, di intralcio

nell'esecuzione del compito?

• Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono

sufficientemente chiare?

• Se deve essere usato un dispositivo di protezione personale, questo e i

relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati?

• L'utente è sufficientemente avvertito sui rischi residui?

• Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, ecc.) sono sufficienti?

Sicurezza Macchine

e attrezzature

La Valutazione dei Rischi

Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo, le modalità con cui si può

verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte.

Fatto ciò, egli valuterà se ogni Requisito Essenziale di Sicurezza (R.E.S.) è

Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal

progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato.

I concetti base con cui condurre la Valutazione dei Rischi sono i seguenti:

- determinazione dei limiti della macchina

- identificazione del pericolo

- stima del rischio

- valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze

Sicurezza Macchine

e attrezzature

Il Manuale di Istruzioni

Il Manuale Istruzioni è redatto dal fabbricante, dal suo mandatario o dal

suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore.

Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico della costruzione.

Il Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina e deve quindi

essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa.

Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue comunitarie ufficiali

dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o

immessa in servizio.

Sicurezza Macchine

e attrezzature