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Valutazione ex-ante Fondo di Garanzia Aggiornamento 2019 Azione 2.4.a Fondo di garanzia per l'accesso al credito Versione n. 3.1 Data 29/11/2019 Stato Definitivo Riferimenti del Programma operativo n. CCI PO 2014 IT 16 RFOP009 Decisione di approvazione POR Decisione C(2015) 4814 del 14/07/2015 Ultima Decisione di modifica POR Decisione C(2018) 6851 del 16/10/2018

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Valutazione ex-ante Fondo di

Garanzia

Aggiornamento 2019

Azione 2.4.a

Fondo di garanzia per l'accesso al credito

Versione n. 3.1

Data 29/11/2019

Stato Definitivo

Riferimenti del Programma operativo

n. CCI PO 2014 IT 16 RFOP009

Decisione di approvazione POR

Decisione C(2015) 4814 del

14/07/2015

Ultima Decisione di modifica POR

Decisione C(2018) 6851 del

16/10/2018

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

1

SOMMARIO

PREMESSA ......................................................................................................................................................................... 2

1 L’ITER ATTUATIVO ............................................................................................................................................................ 3

2 LA RIFORMA ....................................................................................................................................................................... 5

2.1 La Sezione Speciale FVG ........................................................................................................................... 12

2.2 Documentazione a supporto della richiesta di garanzia diretta, controgaranzia e/o riassicurazione ............................................................................................................................................................... 13

2.3 Confronto tra le regole di attuazione pre e post riforma .......................................................... 15

2.4 I dati di attuazione della Sezione Speciale FVG ............................................................................. 20

3 INSEGNAMENTI TRATTI DAL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA E DELLA SEZIONE SPECIALE .................................................................................................................................................... 20

4 RISULTATI ATTESI.......................................................................................................................................................... 25

5 CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI (SINTESI PER IL PUBBLICO) ........................................................... 27

5.1 La ricostruzione dell’iter attuativo ........................................................................................................ 29

5.2 La riforma del Fondo di garanzia ........................................................................................................... 30

5.3 Insegnamenti tratti dal funzionamento del fondo di garanzia e della sezione speciale 30

5.4 Alcuni suggerimenti ..................................................................................................................................... 31

ALLEGATI .......................................................................................................................................................................... 32

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

2

PREMESSA

I dati di attuazione della prima annualità relativi al Fondo di Garanzia Nazionale – Sezione

speciale FVG non raggiungono livelli di utilizzo delle risorse disponibili in linea con gli obiettivi.

Il numero di pratiche che hanno ottenuto la garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale

FVG è notevolmente inferiore alle attese e non si riscontra una decisa inversione di tendenza

nel corso del tempo (dati aggiornati a settembre 2019; cfr. par. 2.4).

Per individuare le cause di tale situazione l’AdG del POR FESR 2014-2020 della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia ha deciso di procedere ad un aggiornamento della valutazione

ex ante (VexA) a suo tempo predisposta. D’altro canto, la VexA è lo strumento deputato

proprio a definire il fabbisogno di intervento e le migliori modalità di azione. In particolare,

secondo il dettato regolamentare (Reg. 1303/2013, art. 37, comma 2), la valutazione ex ante

deve fornire il quadro completo dei fallimenti del mercato e delle condizioni di investimento

subottimali, nonché del livello e degli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici,

compresi i tipi di strumenti finanziari a cui verrà dato specifico sostegno mediante l’impiego di

risorse cofinanziate da Fondi SIE. Inoltre, è previsto espressamente che la VexA sia uno

strumento dinamico, sottoposto ad aggiornamento ogniqualvolta se ne riscontri la necessità.

Il presente documento costituisce l’aggiornamento della VexA inizialmente predisposta e viene

elaborato nell’ambito del servizio di Assistenza Tecnica al POR FESR 2014-2020, al fine di

individuare le motivazioni alla base del limitato ricorso allo strumento finanziario ed agire di

conseguenza per rimuovere eventuali criticità e per operare eventuali modifiche al Fondo e/o

al Programma per garantire il pieno e corretto utilizzo delle risorse ed il conseguimento degli

obiettivi previsti.

Le attività poste in essere per la predisposizione del documento sono state realizzate in stretta

relazione con l’AdG e con la Struttura Regionale Attuatrice (SRA) responsabile dell’attuazione

dell’azione 2.4 del POR, nell’ambito della quale si inserisce l’attivazione della sezione speciale

FVG del Fondo di garanzia.

Il documento non riprende puntualmente la struttura della precedente VexA, ma

approfondisce alcuni aspetti ritenuti di particolare importanza, legati all’entrata in vigore della

riforma del Fondo di Garanzia ed al ruolo dei soggetti coinvolti nell’attuazione sul lato

dell’offerta (istituti finanziari, confidi, ente gestore del Fondo), con il presupposto che sul lato

della domanda (imprese) le ipotesi alla base della scelta di destinare parte della dotazione del

POR alla sezione speciale del Fondo non siano cambiate.

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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1 L’ITER ATTUATIVO

La VexA del Fondo di Garanzia era stata predisposta nel 2015, ipotizzando un avvio in tempi

rapidi della sua operatività. Ciò non è avvenuto, in quanto proprio negli ultimi mesi del 2015

prendeva avvio l’iter della riforma del Fondo, che sarebbe giunta a compimento definitivo a

marzo 2019 con la sua effettiva entrata in vigore. In attesa dell’entrata in vigore della riforma,

la sezione speciale FVG è stata operativa dal 17 aprile 2018, pur con riferimento ad un limitato

set di operazioni.

DATE DI RIFERIMENTO EVENTI

30 settembre 2015 Consegna della VexA relativa alla istituzione di sistema di garanzie sui finanziamenti alle PMI a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia

15 novembre 2016 Seconda riunione plenaria annuale CdS che approva la proposta di modifica del target intermedio ridimensionandolo a 110 unità

6 marzo 2017 Emanazione decreto MISE (c.d. Decreto di riforma del Fondo) che prevede l'estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e stabilisce che le disposizioni attuative dello stesso decreto possono essere adottate non prima del 31 dicembre 2017, dopo un congruo periodo di sperimentazione sui finanziamenti Nuova Sabatini

5 aprile 2017 Invio dal MISE alla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni di una prima bozza degli schemi tipo di convenzione MISE-REGIONI-MEF e di convenzione MISE-REGIONI per l'attribuzione al MISE delle funzioni di O.I. per le sezioni speciali regionali del Fondo di Garanzia PMI

5 luglio 2017 Presentazione degli schemi tipo di Convenzione nel corso del 7° Tavolo tecnico permanente sugli strumenti finanziari tenutosi presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale

14 settembre 2017 Decisione della Commissione Europea C(2017) 6147 che conferma il ridimensionamento del target intermedio approvato in data 15 novembre 2016 dal CdS

22 dicembre 2017 Sottoscrizione Accordo e Convenzione della regione FVG per l'attivazione della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI

16 febbraio 2018 La Giunta regionale presenta una richiesta di limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 662/1996, alla sola controgaranzia dei Confidi, iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità del D.lgs. 385/93, esclusivamente per operazioni di importo da euro 25.001,00 ad euro 175.000,00

17 aprile 2018 Comunicazione da parte del gestore - Medio Credito Centrale S.p.A., dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale Friuli Venezia Giulia, con la quale si è operato per incrementare, fino alla data effettiva di entrata in vigore della riforma del Fondo, le ordinarie misure di copertura degli interventi di garanzia diretta riferiti a operazioni finanziarie di durata inferiore a 36 mesi, innalzando la percentuale di copertura dal 60 % fino alla misura massima dell'80 %

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10 maggio 2018 Delibera della Conferenza Unificata che individua il Friuli Venezia Giulia quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le PMI limita il proprio intervento alla sola controgaranzia dei Confidi.

3 luglio 2018 Circolare n. 8 del Medio Credito Centrale con la quale si informa circa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera della Conferenza Unificata che limita l'intervento del Fondo nel territorio della Regione FVG, con riferimento alle operazioni di importo compreso tra euro 25.001,00 a euro 175.000,00, fatta eccezione per quelle inserite nei portafogli di finanziamenti, alla sola controgaranzia dei Confidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della Regione FVG. [l’iscrizione al registro non era tuttavia indicata e richiesta nella delibera della Giunta regionale del FVG e nella successiva delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stata quindi erroneamente indicata da MCC]

19 luglio 2018 Circolare n. 9 del Medio Credito Centrale con la quale si accoglie la sentenza della Corte Costituzionale pubblicata nella G.U.R.I. n. 17 del 26 aprile 2018, che decreta l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 30/2016, limitatamente alla parte che circoscriveva gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia delle operazioni finanziarie già garantite dai Confidi aventi sede operativa in Veneto. Il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia per le PMI ravvisa che tale principio di incostituzionalità debba trovare applicazione anche nei confronti delle analoghe restrizioni già previste per le Regioni Abruzzo, Marche e Friuli V.G. [tuttavia, la Regione FVG non prevedeva alcuna limitazione territoriale, ed

è stata quindi erroneamente indicata da MCC]

31 dicembre 2018 Il numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni, registrato a tale data, risulta pari a 40 unità con 60 domande accolte, relativo alle sole garanzie dirette

12 febbraio 2019 Approvazione, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI relative alle "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia

22 marzo 2019 Con circolare n. 6/2019 del gestore del Fondo - Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale S.p.A. si rende operativa la riforma del fondo con l'aggiornamento dell'operatività anche della Sezione speciale Regione Friuli Venezia Giulia

30 aprile 2019 I dati forniti dall'O.I./MISE evidenziano che nei primi 40 giorni di operatività della riforma, sulla Sezione Speciale POR FESR FVG 2014-2020 risulta ammessa una sola operazione accolta con procedura di accesso "Modello di rating", su 49 operazioni pervenute e accolte dal Fondo Nazionale nello stesso periodo

* Le celle indicano i passaggi riferiti alla c.d. “regionalizzazione” delle garanzie in favore dei Confidi per operazioni tra 25.000 euro e 175.000 Euro

La tabella precedente illustra i passaggi principali dell’iter attuativo relativo al Fondo di

Garanzia. È evidente come l’iter per tutto il 2016 sia rimasto sostanzialmente fermo, in attesa

che si definissero i contenuti degli accordi e delle convezioni che dovevano regolare i rapporti

tra i soggetti coinvolti (Regione, MISE, MEF) e che si definissero modalità e tempi di attivazione

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e di entrata in vigore della riforma. Proprio per tale motivo, già a fine del 2016 veniva formulata

la proposta di revisione del target al 2018 dell’indicatore collegato all’azione 2.4, portandolo da

300 imprese che ricevono un sostegno a 110 imprese che ricevono un sostegno. Ciò avveniva

nella consapevolezza dei ritardi che stavano caratterizzando l’attuazione, ma nell’incertezza

degli effettivi tempi di avvio dell’operatività e dell’entrata in vigore della riforma. In effetti,

l’avvio operativo della sezione speciale avviene solo ad aprile 2018.

Il 2017 si caratterizza, appunto, per l’espletamento di tutti i passaggi “burocratici” necessari

all’avvio dell’operatività (accordi e convenzioni tra Regione, MISE e MEF), culminati a dicembre

20171 con la firma dell’Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dello Sviluppo

Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il 2018 si caratterizza per essere l’anno di avvio dell’operatività, pur limitata a particolari tipi di

operazioni, e per la vicenda della c.d. regionalizzazione, approvata a seguito di specifico atto

istitutivo dell’Amministrazione regionale. Il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla

nullità dell’analogo dispositivo della Regione Veneto, con riferimento alla limitazione

dell’operatività ai Confidi regionali, viene erroneamente esteso alla Regione Friuli Venezia

Giulia, che in realtà non ha mai posto tale vincolo negli atti che istituivano la regionalizzazione.

Le limitazioni e la regionalizzazione di fatto sono andate a costituire una barriera a molte

operazioni che altrimenti avrebbero potuto essere oggetto della erogazione di garanzie.

Un’ulteriore considerazione che può essere formulata rispetto all’andamento della sezione

speciale riguarda il fatto che nelle scelte di adesione, quindi nelle scelte di innalzamento della

quota di garanzia, gli “oneri” aggiuntivi dovuti all’ingresso in uno strumento di programmazione

comunitaria hanno operato da freno e le imprese destinatarie (e con loro gli istituti finanziari)

hanno ritenuto sufficiente la quota di garanzia già ottenuta sul fondo nazionale.

I primi mesi del 2019 registrano l’approvazione definitiva delle disposizioni operative che

danno attuazione alla riforma del Fondo, che entrano in vigore il 22 marzo. L’operatività del

fondo ha in qualche modo risentito dell’entrata in vigore della riforma, probabilmente per

l’esigenza degli operatori di conoscere le nuove procedure ed introdurre le nuove prassi nei

processi interni.

2 LA RIFORMA

L’aggiornamento delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI, avvenuto in

data 12 febbraio 2019 ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’approvazione delle condizioni di

ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale relative alle “Nuove modalità di

valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le PMI e articolazione

delle misure di garanzia”, è entrato in vigore in data 22 marzo 2019.

Le novità introdotte dalla riforma intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1 22 dicembre 2017, prima Regione italiana a siglare tale accordo.

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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• Ampliamento della platea di beneficiari: la valutazione complessiva del merito di

credito dei soggetti beneficiari finali, diversi dalle start-up, è realizzata attribuendo a

ciascuno di essi una probabilità di inadempimento o probabilità di default, risultato

della combinazione all’interno di una struttura modulare (matrice) composta da due

moduli informativi:

- un modulo economico-finanziario: fornisce una misura del profilo di rischio

patrimoniale, economico e finanziario

- un modulo andamentale: fornisce una misura del profilo di rischio di credito.

La probabilità di inadempimento massima è fissata ad una soglia del 9,43 % (soglia

limite di accesso al fondo) e ciò consente da un lato, un allargamento della platea dei

potenziali beneficiari e dall’altro, di escludere l’accesso alla garanzia per le imprese

economicamente e finanziariamente “non sane”.

• Consentire misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane,

maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito;

• Estendere la copertura dei finanziamenti a fronte di investimento;

• Dimensionare gli accantonamenti in correlazione al rischio;

• Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il

cofinanziamento degli interventi, in un’ottica di efficace integrazione e reale

addizionalità.

Le principali novità previste dalla riforma del Fondo di garanzia portano ad una radicale

modifica del suo sistema di funzionamento e sono identificabili come di seguito:

1. Applicazione di un modello di rating a tutte le operazioni finanziarie ammissibili

all’intervento del Fondo;

2. Nuova impostazione delle modalità di intervento del Fondo attraverso la

ridefinizione e distinzione tra controgaranzia e riassicurazione;

3. Nuova articolazione delle misure massime di copertura sulle operazioni finanziarie

in funzione della probabilità di inadempimento (Probabilità di Default) del soggetto

beneficiario, della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria;

4. Introduzione delle operazioni a Rischio Tripartito;

5. Nuova disciplina per le operazioni a fronte di investimenti, con particolare

riferimento alle procedure di verifica della realizzazione degli stessi;

6. Introduzione di una commissione in caso di mancato perfezionamento

dell’operazione finanziaria sottostante alla garanzia (300 euro);

7. Limitazioni sull’accesso al fondo (massimali ed eventuale inibizione) nei casi in cui

non venisse pagata la commissione una tantum o di mancato perfezionamento;

APPLICAZIONE MODELLO DI RATING

Il punto cardine della riforma è l’adozione di un modello di valutazione del merito creditizio

delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che va a sostituire il precedente

sistema di credit scoring.

Il modello di rating assume un comportamento assolutamente in linea con in modelli di

valutazione adottati da banche e associazioni di categoria per operazioni di finanziamento e

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sarà applicato a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per quelle:

1. riferite a Nuove Imprese;

2. riferite a Start-up Innovative e incubatori certificati;

3. di Microcredito ex art. 111 TUB;

4. di importo non superiore a 25mila euro per singolo beneficiario, ovvero 35mila

euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;

5. a Rischio Tripartito.

NON AMMISSIBILITÀ ALLA GARANZIA

La Garanzia del Fondo non è concessa ai Soggetti Beneficiari che:

a) rientrino nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi del reg. 651/2014

b) presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio,

esposizioni classificate come “sofferenze”;

c) presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto

finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti

deteriorate;

d) siano in stato di scioglimento o liquidazione, ovvero sottoposti a procedure

concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi

dell’art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della

medesima legge.

La Garanzia del Fondo NON è concessa alle seguenti operazioni finanziarie:

e) operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati

al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti

finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

f) finanziamenti a breve termine (durata non superiore a 12 mesi) concessi a soggetti

beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. È

fatta salva la possibilità di accesso al fondo per tali finanziamenti qualora la garanzia

sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi del decreto

Fund Raising2;

g) operazioni non aventi durata o scadenza stabilita e certa;

h) operazioni già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di Garanzia Diretta,

dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria sia

condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo.

MODALITÀ DI INTERVENTO: DISTINZIONE TRA CONTROGARANZIA E

RIASSICURAZIONE

Le coperture dei finanziamenti possono avvenire in base a tre tipologie di operazioni, come di

seguito descritte. Con la riforma sono stati chiariti ed in parte ridefiniti i contenuti delle

operazioni di Controgaranzia e riassicurazione.

2 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012, pubblicato in G.U.R.I. il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto Legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5)

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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Garanzia diretta: garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta

è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola

operazione finanziaria.

Non è concessa per le operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della

richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria

sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo.

Controgaranzia: garanzia concessa ai soggetti garanti ed è attivabile dai soggetti finanziatori

in caso di doppio default (dell’impresa beneficiaria e del soggetto garante).

Riassicurazione: reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto

già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

Controgaranzia e riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il

soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi

alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia

Nel caso di operazioni per le quali il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia

alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia, il soggetto

garante, pena inefficacia della garanzia, deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando

l’apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la

riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario per effetto della

sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia.

Qualora le operazioni finanziarie siano, alla data di presentazione della richiesta di

controgaranzia, già deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest’ultimo, pena inefficacia

della controgaranzia, deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l’apposito modulo

predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di

interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto

della sopravvenuta concessione della controgaranzia.

NUOVA ARTICOLAZIONE MISURE MASSIME DI COPERTURA

Le misure massime di copertura del Fondo sono definite in funzione della classe di merito di

credito del soggetto beneficiario (determinata sulla base del modello di rating) e della

tipologia o della durata dell’operazione finanziaria garantita.

Le misure massime di copertura previste dalla riforma possono essere elevate (ad eccezione

delle operazioni di finanziamento del rischio) mediante l’utilizzo di risorse apportate al Fondo

ai sensi del decreto Fund raising3. Le risorse apportate dalla sezione speciale FVG rientrano

in tale quadro. In particolare, è possibile portare la copertura:

- All’80 % dell’operazione finanziaria nel caso della Garanzia Diretta

- Al 90 % dell’importo garantito dal soggetto garante nel caso di Riassicurazione/

controgaranzia.

3 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012, pubblicato in G.U.R.I. il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto Legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 11, comma 5)

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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Le classi di merito del credito sono definite in misura direttamente proporzionale al rischio

secondo un ordine di grandezza da 1 a 5 che va dal meno rischioso al più rischioso.

Le Operazioni finanziarie ammissibili a ricevere la Garanzia del Fondo sono:

- Finanziamenti fino a 36 mesi;

- Finanziamenti oltre 36 mesi;

- Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini-

bond, senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata

superiore a un anno;

- Finanziamento del rischio;

- Operazioni finanziarie a fronte di investimenti; Finanziamenti Nuova Sabatini; PMI

Innovative;

- Nuove imprese; Start-up innovative e incubatori certificati; Microcredito; Operazioni

finanziarie di importo ridotto.

La controgaranzia è concessa:

a) Nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la

riassicurazione

b) Se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100 % dell’importo

dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

La riforma del Fondo determina che l’importo massimo garantito per singola impresa, sarà

sempre pari a 2,5 milioni di euro, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia

dell’operazione finanziaria e dall’ubicazione del soggetto beneficiario finale.

Le tabelle seguenti riepilogano le % ed i limiti di copertura del Fondo.

Misure massime di copertura della garanzia diretta

Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale

Finanziamento fino a 36 mesi

Finanziamento oltre 36 mesi

Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse le operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore ad un anno

Finanziamento del rischio

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative

Start up Start up innovative ed incubatori certificate Operazioni di microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto

1 30% 50% 30% 50% 80% 80%

2 40% 60%

3 50% 70%

4 60% 80%

5 Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

10

Misure massime di copertura della controgaranzia e della riassicurazione

Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale

Finanziamento fino a 36 mesi

Finanziamento oltre 36 mesi

Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse le operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore ad un anno

Finanziamento del rischio

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative

Start up Start up innovative ed incubatori certificate Operazioni di microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto

1 30% 50% 30% 50% 64% 64%

2 40% 60%

3 50% 64%

4 60% 64%

5 Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

Non

ammissibile

OPERAZIONI A RISCHIO TRIPARTITO

Le operazioni finanziarie a rischio tripartito sono state introdotte dalla riforma al fine di

rendere più snello e rapido l’accesso al Fondo per le operazioni di importo fino a 120mila euro.

Il rischio in tali operazioni è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e

soggetto garante.

Tali operazioni sono riservate esclusivamente ai soggetti garanti autorizzati ai quali è

interamente delegata la valutazione delle imprese.

La struttura di tali operazioni prevede che:

- La richiesta di garanzia deve essere presentata da un soggetto garante

preventivamente autorizzato (ad es. Confidi) dal Consiglio di gestione

- L’importo dell’operazione finanziaria non può essere superiore a 120mila euro per

singolo beneficiario

- Il soggetto garante e il soggetto finanziatore non possono acquisire garanzie reali,

assicurative o bancarie sull’operazione finanziaria

- La garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore deve essere pari

al 67 % dell’importo dell’operazione, con metà dell’importo riassicurato dal Fondo (nel

caso di doppio default il Fondo interviene anche sulla quota del Confidi attraverso una

controgaranzia).

OPERAZIONI A FRONTE DI INVESTIMENTI

Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti è prevista la copertura del Fondo

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

11

all’80 % indipendentemente dal rating dell’impresa. Tali coperture sono concesse al soggetto

beneficiario a fronte della realizzazione di un programma di investimento. Una quota

dell’operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, al

40 % dell’importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del

capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento.

Il programma di investimento deve essere completato entro 3 anni dalla data della prima

erogazione dell’operazione finanziaria.

I soggetti beneficiari hanno l’onere di conservare la documentazione comprovante la

realizzazione dell’investimento e di trasmettere la stessa in caso di richiesta da parte del

Gestore in fase di controllo documentale o di escussione.

Verrà disposta, nei confronti del beneficiario, la revoca dell’agevolazione nel caso in cui:

• Il programma di investimento non venga realizzato entro il termine massimo di 3

anni;

• Non venga rispettato l’obbligo di conservazione e trasmissione della relazione

finale

È fatto salvo il mantenimento dell’efficacia della garanzia nei confronti del soggetto

richiedente.

VALUTAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE (START-UP)

Le operazioni finanziarie riferite a Nuove imprese (start-up) possono accedere alla garanzia del

Fondo solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che i mezzi

propri apportati dal soggetto beneficiario siano pari ad almeno il 25 % dell’importo del

medesimo programma di investimento.

Con riferimento alle richieste di riassicurazione e controgaranzia, nel caso di richiesta

effettuata da un soggetto garante autorizzato, la valutazione delle operazioni finanziarie

riferite a nuove imprese è effettuata dal medesimo soggetto garante autorizzato.

COMMISSIONI MANCATO PERFEZIONAMENTO OPERAZIONE

In caso di mancato perfezionamento, con le modalità e nei termini fissati dalle Disposizioni

Operative, dell’operazione finanziaria garantita, il soggetto richiedente deve versare al Fondo

una commissione di importo pari a 300 euro.

Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui sopra, o delle

commissioni “una tantum” relative alla concessione della garanzia del Fondo, il Consiglio di

gestione, su proposta del Gestore, può deliberare:

i. Limitazioni riferite all’ammontare massimo delle operazioni garantibili

ii. Inibizione a operare con il Fondo.

Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell’inadempimento, sono disposte per un

periodo temporale definito, fino a un massimo di 12 mesi.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

12

2.1 LA SEZIONE SPECIALE FVG

La sezione speciale FVG è stata la prima sezione speciale regionale ad essere attivata.

L’intervento della sezione speciale FVG è indirizzato ad operazioni che finanziano investimenti

oppure esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria connesse a un progetto

di sviluppo aziendale che deve riguardare:

• fasi iniziali dell’attività dei soggetti beneficiari;

• capitale connesso all’espansione dell’attività dei soggetti beneficiari;

• capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario

(rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto

beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di

mercato del soggetto beneficiario);

• nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove

strutture o di campagne di marketing;

• attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal

regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione;

• attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi

brevetti.

Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni di consolidamento di

passività finanziarie a breve termine e le ristrutturazioni di debiti pregressi.

La Sezione speciale interviene finanziando:

A. l’incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta previste dal decreto

di riforma del Fondo, fino alla misura dell’80%;

B. l’incremento della misura della riassicurazione e della connessa misura della

controgaranzia rispetto alle ordinarie misure di copertura del Fondo, fino alla misura

massima dell’80% della garanzia di primo livello rilasciata da confidi o altri intermediari

(entro i limiti dell’operazione finanziaria sottostante indicati nella seconda sezione

della tabella di seguito riportata).

Gli investimenti o i progetti di sviluppo aziendale devono essere riferiti alla sede principale del

soggetto beneficiario o a una unità locale localizzata nel territorio della Regione Friuli Venezia

Giulia. Per le operazioni relative al capitale circolante, in sede di richiesta della garanzia, deve

essere acquisita un’attestazione del soggetto beneficiario in merito alla riferibilità

dell’operazione al territorio della Regione.

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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Misure massime di copertura della garanzia diretta

Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale

Finanzia-mento fino a 12 mesi

Finanzia-mento oltre 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore ad un anno

Finanzia-mento del rischio

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative

Start up Start up innovative ed incubatori certificate Operazioni di microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto

1 80% 30%* 80% 30%* 80% 50%* 80%* 80%*

2 80% 80% 80%

3 80% 80% 80%

4 80% 80% 80%

5 Non ammissibile

Misure massime di copertura della controgaranzia e della riassicurazione

Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale

Finanzia-mento fino a 12 mesi

Finanzia-mento oltre 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore ad un anno

Finanzia-mento oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore ad un anno

Finanzia-mento del rischio

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti Operazioni Nuova Sabatini PMI innovative

Start up Start up innovative ed incubatori certificate Operazioni di microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto

1 64% 30%* 64% 30%* 64% 50%* 64%* 64%*

2 64% 64% 64%

3 64% 64% 64%

4 64% 64% 64%

5 Non ammissibile

(*) Aree di non intervento della sezione speciale. La misura di copertura riportata è quella prevista dalla normativa

ordinaria del Fondo di garanzia.

2.2 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI GARANZIA

DIRETTA, CONTROGARANZIA E/O RIASSICURAZIONE

Per richiedere l’ammissione alla garanzia del Fondo, il soggetto richiedente deve inviare al

Gestore del Fondo, la seguente documentazione, fatta salva la facoltà di produrre

documentazione equipollente e la facoltà del Gestore del Fondo di richiedere documentazione

aggiuntiva, laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attività di controllo:

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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a) copia dell’Allegato 4 alle Disposizioni operative, debitamente sottoscritto dal legale

rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento

d’identità del sottoscrittore;

b) copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di

operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia);

c) copia della delibera di concessione dell’operazione finanziaria;

d) copia dell’atto attestante il perfezionamento dell’operazione finanziaria;

e) solo per le operazioni finanziarie che presentano un piano d’ammortamento:

i. copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;

ii. copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria, con le

relative scadenze;

f) per le operazioni sul capitale di rischio (sulle quali non interviene la sezione speciale):

i. verbale di Assemblea straordinaria che ha deliberato l’aumento di capitale;

ii. documentazione contabile relativa al versamento al soggetto beneficiario finale

dell’importo relativo all’aumento di capitale;

iii. copia dei certificati azionari emessi a seguito dell’aumento di capitale o, in

alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata), l’estratto del libro

soci;

iv. copia dell’atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;

g) per le operazioni di sottoscrizione di mini bond:

i. la delibera di sottoscrizione del mini bond;

ii. copia dell’atto di sottoscrizione del mini bond;

iii. documentazione contabile relativa al versamento al soggetto beneficiario finale

emittente dell’importo sottoscritto;

h) per le operazioni di microcredito, la documentazione comprovante il rispetto di quanto

previsto dal Titolo I del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre

2014, n. 176.

i) documentazione comprovante che il soggetto beneficiario finale:

i. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla

garanzia, esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B,

della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive

modificazioni e integrazioni;

ii. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla

garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come

inadempienze probabili ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del

30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;

iii. non presentava, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla

garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come

scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della

circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e

integrazioni.

j) per le operazioni finanziarie ammesse ai sensi del modello di valutazione:

i. copia della documentazione comprovante i dati con i quali il soggetto richiedente

ha alimentato il modulo economico finanziario, fatta eccezione per i casi in cui

l’alimentazione dei dati stessi sia avvenuta attraverso acquisizione automatica, per

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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il tramite del Portale FdG, da banche dati pubbliche ovvero dal Portale per le

imprese. In particolare, è richiesta la seguente documentazione:

• per i soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di capitali, gli

ultimi due bilanci completi e depositati, alla data di presentazione della

richiesta di ammissione alla garanzia, presso l’Amministrazione competente;

• per i soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di persone e/o

ditte individuali e in regime di contabilità ordinaria, le ultime due

dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di

ammissione alla garanzia, all’Amministrazione competente, complete di

Modello Redditi (ex Unico) e Modello Irap;

• per i soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di persone e/o

ditte individuali e in regime di contabilità semplificata, le ultime due

dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di

ammissione alla garanzia, all’Amministrazione competente complete del

Modello Redditi (ex Unico);

ii. copia della documentazione comprovante i dati con i quali il soggetto richiedente

ha alimentato il modulo andamentale, fatta eccezione per i casi in cui

l’alimentazione dei dati stessi sia avvenuta attraverso acquisizione automatica, per

il tramite del Portale FdG, da banche dati pubbliche e/o private.

2.3 CONFRONTO TRA LE REGOLE DI ATTUAZIONE PRE E POST RIFORMA

La tabella seguente mette a confronto le caratteristiche operative del Fondo di Garanzia pre e

post riforma.

Fondo di Garanzia pre-riforma Decreto interministeriale 6 marzo 2017 –

Riforma del Fondo di Garanzia

MODELLO DI VALUTAZIONE

CREDIT SCORING

I soggetti beneficiari richiedenti sono valutati

secondo il modello del credit scoring, ovvero

sulla base dei dati contabili ottenuti dagli

ultimi due bilanci o sulla base di un business

plan completo di un bilancio previsionale

almeno triennale come nel caso delle Nuove

imprese.

MODELLO DI RATING

I soggetti beneficiari richiedenti possono

accedere alla garanzia del fondo attraverso un

sistema di valutazione automatica (modello di

rating), sviluppato con una metodologia

coerente con le best practices diffuse nelle

banche e testato su un campione di circa

250mila PMI nell’ambito delle operazioni della

Nuova Sabatini.

Il modello, prendendo in considerazione un

set informativo più ampio, consente di

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

16

definire una Probabilità di Default (PD) del

beneficiario finale, di definire cinque classi di

merito di credito e ampliare la platea dei

potenziali beneficiari, fissando una soglia

limite di accesso pari ad un valore del 9,43 %

in termini di PD.

Il modello di rating continuerà a non

applicarsi alle Nuove imprese, che potranno

avere accesso alla garanzia solo dietro

presentazione di un business plan e solo per

operazioni finanziarie a fronte di investimenti.

STRUMENTI DI INTERVENTO DEL FONDO

GARANZIA DIRETTA: garanzia prestata dal

Fondo direttamente a favore dei soggetti

finanziatori.

CONTROGARANZIA: garanzia prestata dal

Fondo a favore di Confidi e altri fondi di

garanzia.

COGARANZIA: garanzia prestata dal Fondo

direttamente ai soggetti finanziatori e

congiuntamente a Confidi e altri Fondi di

garanzia che abbiano stipulato accordi con il

Gestore - MCC

La riforma del Fondo di Garanzia prevede tre

modalità di intervento del Fondo, dove oltre

alla Garanzia Diretta, distingue poi tra

Controgaranzia e Riassicurazione.

CONTROGARANZIA: garanzia concessa dal

Fondo a un soggetto garante autorizzato

(Confidi) ed escutibile dal soggetto

finanziatore qualora né il soggetto

beneficiario finale né il Confidi siano in grado

di adempiere le proprie obbligazioni nei suoi

confronti.

RIASSICURAZIONE: garanzia concessa dal

Fondo a un soggetto garante ed escutibile

dallo stesso esclusivamente a seguito

dell’avvenuta liquidazione al soggetto

finanziatore della perdita subita

sull’operazione finanziaria garantita.

ARTICOLAZIONE MISURE MASSIME DI COPERTURA

Le misure massime di copertura sono

determinate in funzione del tipo di operazione

e della dimensione e ubicazione del soggetto

beneficiario finale.

Le misure massime di copertura sono

determinate in funzione della Probabilità di

Default del soggetto beneficiario, della

durata e della tipologia dell’operazione e

possono essere elevate mediante l’utilizzo di

risorse apportate al fondo ai sensi del decreto

Fund raising, elevando così la percentuale

garantita sull’operazione fino all’80 % nel caso

di Garanzia Diretta e 90 % dell’importo

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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garantito dal soggetto garante nel caso di

Riassicurazione.

IMPORTO MASSIMO GARANTITO

L’importo massimo garantito per ciascun

beneficiario finale, indipendentemente dalla

tipologia e ubicazione dello stesso, è pari a

2,5 milioni di euro, per le fattispecie di

seguito elencate:

• Operazioni sul capitale di rischio

• Start-up innovative e Incubatori certificati ammissibili ai sensi del modello di valutazione

• Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.

• Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

• Investimenti in quasi-equity

• Operazioni Nuova Sabatini

• PMI beneficiarie DM 17/10/2016

L’importo massimo garantito per ciascun

beneficiario finale è pari a 1,5 milioni di euro,

per le fattispecie di seguito elencate:

• Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata

• Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni

• Altre operazioni finanziarie

• Operazioni di sottoscrizione di mini-bond

L’importo massimo garantito per soggetto

beneficiario finale è sempre pari a 2,5

milioni di euro, indipendentemente dalla

tipologia di operazione.

La riforma introduce un unico limite di

importo massimo garantito per impresa.

OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO

Non presenti Le Operazioni finanziarie a rischio

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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tripartito rappresentano una nuova modalità

di intervento del Fondo e per le quali, ai fini

della valutazione del merito di credito, non si

applica il nuovo modello di valutazione

(modello di rating).

Sono operazioni di importo fino a 120mila

euro in cui il rischio è paritariamente ripartito

tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto

garante.

La garanzia rilasciata dal soggetto garante al

soggetto finanziatore deve essere pari al 67 %

dell’importo dell’operazione. Su tale quota

interviene una riassicurazione del Fondo per il

50% (oltre ad una controgaranzia per la quota

del Confidi).

OPERAZIONI FINANZIARIE A FRONTE DI INVESTIMENTO

Le Nuove imprese, per le quali non è possibile

effettuare una valutazione sulla base degli

ultimi due bilanci approvati, possono essere

ammesse al Fondo solo se l’operazione per la

quale se ne richiede l’intervento è a fronte di

un programma di investimento.

Non sono ammissibili se i mezzi propri, che

devono risultare già versati alla data di

erogazione del finanziamento o di

acquisizione della partecipazione, sono

inferiori al 25 % del programma di

investimento.

Nuova disciplina per le Operazioni

finanziarie a fronte di investimenti. Tali

operazioni sono ammissibili a garanzia:

a) Se alla richiesta di ammissione è allegata la descrizione del programma di investimento

b) Ai sensi del regolamento di esenzione (651/2014), qualora siano finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di ammissione

c) Ai sensi del regolamento de minimis qualora ne sia fatta richiesta dal beneficiario finale, ovvero a condizione che il programma di investimento non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione

La garanzia per tali operazioni sarà pari

sempre all’80% dell’ammontare

dell’investimento, indipendentemente dal

livello di rating che non viene valutato. In tali

operazioni, una quota dell’operazione

finanziaria, comunque non superiore al 40 %

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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dell’importo complessivo della stessa, può

avere ad oggetto anche il finanziamento del

capitale circolante connesso alla realizzazione

del programma di investimento.

SOGGETTI GARANTI – SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI

Soggetti Garanti: Confidi e intermediari che

effettuano attività di rilascio di garanzie alle

PMI, sia a valere su risorse proprie sia a valere

su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari

finali.

La riforma introduce la possibilità di definire

nuovi criteri per l’autorizzazione dei confidi,

riferiti sia all’adeguatezza patrimoniale ma

anche alla solvibilità, efficienza e accuratezza

della gestione.

I soggetti garanti autorizzati possono

beneficiare di una operatività più diretta con il

Fondo, oltre che dei seguenti vantaggi:

- Nelle Operazioni a Rischio

Tripartito, riservate esclusivamente ai Soggetti Garanti Autorizzati, accedono al Fondo senza applicazione del nuovo modello di valutazione dell’impresa;

- Nelle Operazioni di importo ridotto (operazioni per le quali non si applica il modello di rating) la soglia di accesso alla garanzia è innalzata da 25mila euro a 35mila euro;

- Nelle Operazioni riferite a Start-

Up, effettuano autonomamente la valutazione delle Start up.

COMMISSIONE

I soggetti richiedenti la garanzia, sono tenuti a

versare una commissione “una tantum”

calcolata in termini di percentuale

dell’importo garantito dal Fondo, entro tre

mesi dalla delibera di concessione della

Garanzia.

Le nuove Disposizioni Operative introducono

il pagamento di una Commissione in caso di

mancato perfezionamento delle

Operazioni Finanziarie. In particolare, si

prevede che nel caso in cui, a seguito della

delibera di concessione della Garanzia da

parte del Comitato di gestione, l’operazione

finanziaria non sia perfezionata nelle modalità

e termini previsti, il soggetto richiedente

versa al Fondo una commissione di importo

pari a 300 euro.

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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2.4 I DATI DI ATTUAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE FVG

La tabella seguente riepiloga i dati di attuazione della sezione speciale FVG distinti tra periodo

pre riforma (2018 e prima parte del 2019) e post riforma (dopo il 22 marzo 2019).

Periodo Domande accolte

Pre riforma 2018 60 domande accolte per 40 beneficiari finali

Pre riforma 2019 (fino al 21 marzo 2019) 11 domande accolte per 8 beneficiari finali

Post riforma 2019 (dal 22 marzo 2019 al

25 settembre 2019)

88 domande accolte per 64 beneficiari finali

TOTALE (al 25 settembre 2019) 159 domande accolte per 107 beneficiari*

Fonte: file “2019 11 08 Pagamenti ammessi.xlsx” fornito dall’AdG il giorno 12 novembre 2019 (file oggetto di

monitoraggio ufficiale del MISE rispetto alla BDU)

(*) alcuni dei beneficiari si ripetono nel corso dei tre periodi di attuazione distinti

3 INSEGNAMENTI TRATTI DAL FUNZIONAMENTO DEL

FONDO DI GARANZIA E DELLA SEZIONE SPECIALE

L’aggiornamento della VEXA viene predisposto in una fase che può contare sulla effettiva

esperienza di attuazione del Fondo di Garanzia e della Sezione speciale fino a settembre 2019.

Come previsto in sede di richiesta e pianificazione del presente aggiornamento della VEXA,

proprio sulla base dell’esperienza del primo periodo di attivazione della sezione speciale (circa

un anno e mezzo4) sono state realizzate alcune interviste ad Istituti di Credito e Confidi che

operano con il Fondo di Garanzia e che in alcuni casi hanno operato anche con la Sezione

speciale, per far emergere le motivazioni di uno scarso utilizzo della stessa (cfr. par. 2.4 in

merito ai dati di attuazione).

Di seguito il quadro delle interviste pianificate. In alcuni casi, non è stato possibile realizzare

l’intervista per la mancata risposta da parte dell’istituto contattato alla richiesta formulata.

Tale situazione ha riguardato in particolare le banche di livello nazionale, all’interno delle quali

è stato più difficile individuare un responsabile che fosse titolato a dare le risposte alla traccia

di intervista predisposta. Al set di interviste pianificate rispetto agli operatori, si aggiunge

4 La sezione speciale è stata attivata ad aprile 2018 (cfr. cap. 1)

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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l’intervista realizzata al gestore del Fondo, che ha coinvolto direttamente il MISE ed il soggetto

incaricato del servizio di supporto tecnico all’attuazione (Invitalia).

BOX 1 – Modalità di realizzazione delle interviste

Per la realizzazione delle interviste si è proceduto come segue.

Sono stati individuati i soggetti da intervistare sulla base dei dati di monitoraggio disponibili.

Sono stati reperiti i riferimenti delle persone di ogni banca / confidi registrate presso il Fondo di

Garanzia nell’elenco pubblico presente sul sito www.fondidigaranzia.it.

Sono state contattate tramite messaggio di posta elettronica / telefonata le persone indicate,

chiedendo un riferimento della persona responsabile delle operazioni collegate al Fondo di

Garanzia, nel caso in cui non si trattasse direttamente del rispondente.

Al responsabile individuato è stata anticipata una traccia di intervista, fissando un

appuntamento (personale o telefonico) per la realizzazione dell’intervista.

In alcuni casi è stata restituita la traccia con risposte scritte.

La traccia è stata in ogni caso seguita per redigere un report dell’intervista i cui contenuti sono

stati poi rielaborati in modo complessivo nel presente paragrafo del documento

Tabella 3.1 – Quadro riepilogativo delle interviste pianificate

Categoria di Istituto / Confidi rispetto all’utilizzo del Fondo e della Sezione Speciale FVG

Intervista realizzata

Banche che hanno presentato domanda sul Fondo di Garanzia ma non sulla Sezione Speciale FVG

BCC CREDIFRIULI 👍 BCC PORDENONESE CREDITI 👍 BCC DI UDINE 👍 BANCA POPOLARE FRIULADRIA 👍 BANCA TER 👍

Confidi che hanno presentato domanda sul Fondo di Garanzia ma non sulla Sezione Speciale FVG

CONFIDI GORIZIA 👍 Banche che hanno presentato domanda sul Fondo di Garanzia e sulla Sezione Speciale FVG

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 👍 INTESA SANPAOLO 👍 CIVIBANK 👍

Confidi che hanno presentato domanda sul Fondo di Garanzia e sulla Sezione Speciale FVG

CONFIDIMPRESE FVG 👍

Di seguito si riepilogano gli aspetti di rilievo emersi dalle interviste realizzate.

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Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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Rispetto al Fondo di Garanzia si rileva che:

• Il vero punto di forza è costituito dalla cd “ponderazione zero”, il che significa che per la

quota coperta dalla garanzia non occorre che la banca accantoni patrimonio a

copertura dell’eventuale perdita. Infatti, lo Stato ricopre il ruolo pagatore di “ultima

istanza” e quindi si fa garante della solvibilità del sistema delle PMI. È evidente che ciò

rende più agevole l’accesso al credito da parte dell’impresa e concorre a determinare

un “pricing” più vantaggioso. Inoltre, non dovendo accantonare patrimonio per le

operazioni di garanzia, le banche possono sostenere una operatività maggiore su altre

linee di credito / finanziamento a supporto del sistema imprenditoriale.

• Al vantaggio di azzerare il requisito patrimoniale per il soggetto finanziatore sulla quota

di finanziamento garantita dal medesimo Fondo, si aggiunge quello della

razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accesso da parte di banche e

imprese alla garanzia pubblica. Il contesto degli interventi pubblici in materia di accesso

al credito è caratterizzato da un elevato numero di piccoli fondi e strumenti di garanzia

a carattere locale (regionale, provinciale e finanche comunale): ciò può determinare

elevati costi di apprendimento da parte delle banche, dei confidi e delle imprese,

costrette a confrontarsi con norme, procedure e moduli diversi per ogni fondo. Al

contrario, il ricorso al Fondo di garanzia offre a banche, confidi e imprese un set di

regole, procedure e moduli consolidate e ampiamente conosciuti da tutti gli interessati.

• Al Fondo di Garanzia è riconosciuto un ruolo di rilievo nel favorire il rapporto tra

sistema del credito e sistema imprenditoriale e nel dare risposta alle esigenze di

sviluppo, crescita, ristrutturazione aziendale, ecc. delle imprese. Grazie al Fondo di

Garanzia possono essere concessi finanziamenti che altrimenti resterebbero bloccati.

• Un aspetto che limita l’operatività del Fondo (e di conseguenza anche della sezione

Speciale) è la cd “regionalizzazione” ovvero l’applicazione dell’articolo 18, comma 1,

lettera r), del decreto legislativo 112/1998, in base alla quale viene definita la

limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei

confidi per le operazioni di importo da euro 25.001 ad euro 175.000. Ciò significa che le

garanzie sul finanziamento, entro tali soglie, possono essere erogate solo dai Confidi.

Si tratta di soglie che caratterizzano molte operazioni di finanziamento (data la

presenza nel sistema di imprese regionale di moltissime micro e piccole imprese), che

di fatto vengono tolte dall’operatività del Fondo di Garanzia. Per le imprese ciò può

anche comportare un costo maggiore di accesso alla garanzia, in quanto i confidi

spesso risultano più costosi delle banche (in base a quanto affermato dagli intervistati)

e sulle operazioni di concessione della garanzia non possono in ogni caso usufruire

della eventuale copertura del costo garantita dalla sezione speciale, qualora attivata.

• Le operazioni riguardano per lo più finanziamenti relativi ad esigenze di liquidità di

breve-medio periodo. La quota limitata di operazioni di investimento viene in diversi

casi ricondotta alla presenza in regione di diversi strumenti agevolativi degli

investimenti (es: Fondo Anticrisi, Fondo per lo sviluppo, il Fondo di Rotazione per le

Iniziative Economiche -FRIE-), oltre agli strumenti agevolativi di carattere nazionale (es:

Sabatini).

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

23

• I confidi segnalano la dipendenza dalle banche per la loro operatività e segnalano una

percezione di maggiore onerosità delle procedure rispetto alle banche, probabilmente

in quanto meno “strutturati” di quest’ultime.

• Gli adempimenti per la presentazione, gestione, monitoraggio delle operazioni non

sono ritenuti onerosi. Il giudizio in tal senso è complessivamente positivo, pur con

qualche precisazione su alcuni aspetti (es: autodichiarazioni che spostano

sull’imprenditore oneri di compilazione che poi in ogni caso gli istituti devono

controllare, scarsa conoscenza su alcuni adempimenti -viene citato il caso della

determinazione della dimensione di impresa nel caso di gruppi / società inserite in

sistemi di controllo-). Particolarmente apprezzata è la velocita delle concessioni. In

diversi casi gli Istituti si appoggiano a service esterni per la gestione delle pratiche, con

benefici da un punto di vista di conoscenza e corretta applicazione delle procedure.

• Si ribadisce come l’accentramento su un unico fondo consenta di standardizzare le

procedure a favorire una migliore conoscenza dello strumento e delle procedure

amministrative ed informative / informatiche da parte degli operatori.

• Se da un lato le procedure di attivazione del Fondo di Garanzia sono sostenibili,

dall’altro si riscontra un onere maggiore nella fase precedente alla effettiva richiesta

della garanzia, ovvero nella fase di analisi del finanziamento ed in particolare nella

determinazione della classe di merito (particolarmente onerosa nel caso di imprese di

persone). Sono segnalati alcuni aspetti di carattere procedurale che si prestano ad

interpretazioni difformi.

• Le procedure sono percepite come più onerose da parte dei Confidi, che segnalano

anche come la fee di 300 Euro per le pratiche non andate a buon fine possa costituire

un limite.

Rispetto alla Sezione speciale si rileva che:

• Tutti i soggetti dichiarano la conoscenza della sezione speciale e del fatto che le risorse

sono messe a disposizione dal POR. In un caso ritengono che sarebbe stata opportuna

una specifica formazione di tipo tecnico per fornire elementi puntuali di conoscenza.

Tuttavia, pur dichiarandone la conoscenza, in alcuni casi sono state fatte affermazioni

non corrispondenti alla realtà o sono stati posti dei dubbi rispetto all’applicazione di

regole su monitoraggio e controllo. Ad esempio, un rispondente ha fatto cenno al fatto

che l’istituto operasse solo su interventi di liquidità e per questo non attivasse la

sezione speciale (mentre tale limite non esiste). Di converso, in un altro caso un

suggerimento fornito per migliorare l’operatività della sezione speciale era un

ampliamento delle categorie di operazioni ammissibili oltre il solo finanziamento di

investimenti (mentre tale limite non esiste, anzi gli investimenti non hanno spazio sulla

sezione speciale in quanto già coperti con garanzia all’80%). Un altro rispondente ha

posto dei dubbi rispetto agli obblighi delle imprese sulla comunicazione (obblighi di

esposizione di cartelli presso la sede). Un altro poneva il dubbio di come l’attivazione

della doppia garanzia dovesse essere menzionato nel contratto di finanziamento.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

24

Un rispondente ritiene che seppure sia circolata l’informazione, l’iniziativa sia stata

poco pubblicizzata e spinta a livello regionale, rispetto ad altre leggi e strumenti

agevolativi, in particolare sugli investimenti (è così passata in secondo piano).

Una migliore informazione potrebbe anche evitare la percezione, diffusa, che il ricorso

alla sezione speciale porti con sé oneri aggiuntivi significativi, in particolare sul fronte

dei controlli a cui banche e imprese devono rendersi disponibili. Un rispondente

segnala che non sapere che tipo di controllo implicasse il ricorso alla sezione speciale

abbia comportato un limite nella relazione con l’impresa ed un freno al ricorso alla

sezione speciale.

• I rispondenti segnalano che a livello di sistema informativo è presente per ogni pratica

attivata dal Fondo di Garanzia la scheda della sezione speciale, che quindi non può

essere ignorata. La scheda verrebbe proposta alla fine dell’iter di inserimento della

pratica, dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e ciò potrebbe essere un

disincentivo a completare l’iter anche con questa sezione, considerando che un

aumento della quota di copertura della garanzia potrebbe portare a rivedere alcuni

parametri della pratica di concessione.

• È opinione diffusa che la maggiorazione della percentuale di garanzia concessa tramite

la sezione speciale sia effettivamente un “plus”, soprattutto per le imprese, unitamente

alla copertura del costo della pratica. Tuttavia, in alcuni casi si ritiene che tale plus non

sia tale da giustificare l’attivazione della sezione speciale su operazioni già garantite dal

Fondo di Garanzia. Da un lato in quanto su una quota di operazioni le percentuali di

garanzia sono già elevate (es: 70%), dall’altro perché l’applicazione dei modelli di rating

per stabilire la classe di merito delle operazioni e le successive valutazioni degli istituti

portano a selezionare operazioni con buoni livelli di “sicurezza” per le quali le

percentuali di garanzia offerte dal Fondo sono adeguate e quindi non necessitano di

una integrazione.

• I limiti alle categorie di operazioni che possono beneficiare della sezione speciale FVG,

compresi i casi in cui la quota prevista dal Fondo è già posta all’80% e quindi non offre

spazio operativo alla sezione speciale, costituiscono un freno alla sua operatività. In tal

senso si auspica da più operatori un aumento della percentuale di copertura delle

riassicurazioni e delle controgaranzie al 90%. Ciò consentirebbe di recuperare diverse

tipologie di operazioni oggi escluse (in particolare operazioni di investimento, nuove

imprese e start up innovative). In particolare, anche come segnale di politica industriale,

dovrebbe essere aumentata la percentuale su operazioni di investimento. L’aumento

della % di garanzia amplierebbe il gap con il Fondo ed aumenterebbe l’effetto incentivo.

• Un vantaggio, legato alla Sezione speciale, è rappresentato dall’assoluta libertà da

parte della Regione co-finanziatrice di indicare, nel rispetto della normativa del Fondo,

gli obiettivi da perseguire e le tipologie di imprese cui indirizzare gli interventi, in

coerenza con le proprie policy in materia di politica industriale.

• Molti rispondenti segnalano che i numeri ridotti della sezione speciale sono

determinati a monte dalla cd “regionalizzazione”, con molte operazioni dirottate sui

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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confidi che avrebbero potuto attivare non solo il Fondo di Garanzia, ma anche la

sezione speciale. Inoltre, i dati mostrano che i confidi non ricorrono in modo

consistente alla controgaranzia ed in particolare non attivano la sezione speciale. In un

caso, dall’intervista è emerso che un confidi non era a conoscenza del fatto che diverse

operazioni controgarantite avevano le caratteristiche per poter essere integrate con

l’attivazione della Sezione speciale (denotando, quindi, limiti di conoscenza dello

strumento).

• Evidentemente, i ritardi nell’avvio della sezione speciale, concomitante (ed in parte

dovuto) alla riforma del Fondo di Garanzia, ne restringono i tempi di attuazione

complessivi ed impattano sulla sua operatività. A seguito della riforma gli operatori

scontano un periodo di apprendimento che in parte può spiegare il limitato ricorso alla

sezione speciale nel primo anno (sebbene il Fondo di Garanzia, nel suo complesso,

abbia mantenuto un buon andamento - pur non in linea con i dati nazionali di maggiore

espansione a causa della regionalizzazione -). In questo senso i tempi del POR e la

necessità di rispettare i limiti temporali per la rendicontazione della spesa, potrebbero

non garantire il pieno recupero dell’operatività, soprattutto se dovesse perdurare la

regionalizzazione.

• In un’ottica di suggerimenti, si segnala l’opportunità di mettere a disposizione uno

strumento in grado di effettuare delle simulazioni sulle pratiche da presentare rispetto

ad alcuni parametri chiave che ne caratterizzino l’inserimento nella classe di merito e

conseguentemente le possibilità di attivazione della sezione speciale (strumento che

era disponibile prima dell’entrata in vigore della riforma).

• Infine, un ulteriore suggerimento riguarda l’opportunità di integrare, tra le operazioni

ammissibili, le operazioni finanziarie senza piano di ammortamento con durata

compresa tra 12 e 36 mesi (che rappresentano anche una buona parte del portafoglio

garanzie dei confidi).

4 RISULTATI ATTESI

Alla luce dei dati di attuazione a settembre 2019, il presente capitolo rivede l’analogo capitolo

della prima versione della VEXA, con particolare riferimento agli indicatori del Programma

riferiti allo strumento attivato.

Giova ricordare che le stime effettuate in sede di prima versione della VEXA erano formulate

nell’ipotesi che la sezione speciale andasse ad operare coprendo l’intera aliquota a garanzia

dell’operazione di finanziamento e non solo la quota percentuale ad integrazione di quella

prevista dal Fondo di Garanzia fino a concorrenza dell’80% del valore dell’operazione.

Sulla base delle modalità operative definite (integrazione delle % di copertura del Fondo fino al

massimale dell’80%) e dei dati di attuazione registrati dal monitoraggio della Sezione Speciale

fino a giugno 2019, emerge il seguente quadro di stima degli indicatori di Programma.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

26

I dati ufficiali di monitoraggio al 30 giugno 2019 (relazione di monitoraggio del MISE), relativi

quindi a 14,5 mesi di operatività della Sezione Speciale (attiva dal 17 aprile 2018) sono indicati

nella tabella seguente.

N.

Operazioni

Importo

finanziato

Totale

Importo

massimo

garantito

originario

Sezione speciale

Importo

accantonato a

valere sulla

Sezione speciale

Totale Sezione

speciale Regione Friuli

Venezia Giulia

93 19.102.000,00 3.838.402,00 343.888,46

Di cui perfezionate in

bonis

78 16.137.000,00 3.347.400,00 286.542,00

di cui da perfezionare 12 2.765.000,00 451.002,00 32.779,84

di cui con comunicazione

dell'evento di rischio

1 10.000,00 2.000,00 1.918,73

di cui escusse 1 150.000,00 30.000,00 21.927,89

di cui perfezionate -

estinte in bonis

1 40.000,00 8.000,00 720,00

A fronte di 93 operazioni garantite, il numero di imprese univoche è pari a 65. I costi

complessivi per accantonamenti, abbuoni di commissione e importi pro-quota delle

commissioni di gestione ammontano al 30 giugno 2019 a 427.699,29 euro.

Tali dati possono essere aggiornati al 19 settembre 2019 sulla base del monitoraggio della

sezione speciale, in particolare per determinare i valori medi di accantonamento ed abbuoni di

commissione necessari per stimare il fabbisogno di risorse a fronte del target di imprese da

conseguire.

I dati aggiornati al 19.9.2019 sono i seguenti.

• N. di pratiche ammesse 128

• N. di imprese che ricevono il sostegno 87

• Importo complessivo di accantonamenti ed abbuoni di commissione 432.223,71

Il periodo di attuazione del Fondo può essere riferito all’arco temporale 2018 - 2023 (per

garantire la regolare chiusura), quindi 6 anni.

Di seguito si riportano le stime degli indicatori di Programma, con i valori annui moltiplicati per

6 ed arrotondati.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

27

Indicatore di realizzazione n. / anno N. di anni di

operatività

Stima target

2023

Numero di imprese che ricevono un

sostegno

65 6 400

Per ottenere tale valore dell’indicatore di realizzazione, alla luce dei dati di attuazione della

sezione speciale, si stima una esigenza finanziaria di circa 2 Meuro, così definita:

• numero di operazioni annue: 95

• importo medio per operazione (accantonamento + abbuono di commissione): 3.300

euro

• importo annuo per accantonamenti e costi di gestione: 315.000

• importo totale del fondo necessario: 1.900.000 euro (prudenzialmente arrotondabile a

2.000.000 per tenere conto anche dei costi di gestione)

Con riferimento all’indicatore di risultato, si ritiene che esso non debba variare, ipotizzando che

nonostante la revisione del target di realizzazione, lo stimolo dato dal Fondo di Garanzia e dalla

Sezione speciale possa in ogni caso portare ad ottenere la variazione prevista.

Indicatore di risultato Stima target 2023

Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL

(%)

54,2% (baseline 50,2%)

5 CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI (SINTESI PER IL

PUBBLICO)

L’aggiornamento della VEXA relativa alla sezione speciale FVG del Fondo di garanzia è stata

realizzata per indagare le motivazioni di uno stato di attuazione inferiore alle attese ed avere

gli elementi necessari per una riprogrammazione dell’azione 2.4.a del POR FESR 2014-2020

della Regione Friuli Venezia Giulia.

La tabella seguente riporta, con riferimento agli elementi di analisi che costituiscono la VEXA di

uno strumento finanziario, gli aspetti oggetto dell’aggiornamento realizzato.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

28

Sezioni VEXA previste da Reg (UE) 1303/2013

art. 37(2)

Aggiornamento realizzato

a) Un'analisi dei fallimenti del mercato, delle

condizioni di investimento subottimali e delle

esigenze di in-vestimento per settori strategici e

obiettivi tematici o delle priorità di investimento

da affrontare al fine di contribuire al

raggiungimento di obiettivi specifici definiti

nell'ambito di una priorità e da sostenere

mediante strumenti finanziari. tale analisi si basa

sulla metodologia delle migliori prassi disponibili

La ricostruzione dell’iter attuativo e dei tempi

intercorsi per dare avvio all’operatività della

sezione speciale.

L’analisi della riforma del Fondo di Garanzia, che

si ripercuote ovviamente anche sull’operatività

della Sezione speciale FVG.

b) Una valutazione del valore aggiunto degli

strumenti finanziari che si ritiene saranno

sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre

forme di intervento pubblico che si rivolgono allo

stesso mercato, delle possibili implicazioni in

materia di aiuti di stato, della proporzionalità

dell'intervento previsto e delle misure intese a

contenere al minimo la distorsione del mercato

c) Una stima delle risorse pubbliche e private

aggiuntive che lo strumento finanziario ha la

possibilità di raccogliere, fino al livello del

destinatario finale (effetto moltiplicatore

previsto), compresa, se del caso, una valutazione

della necessità di remunerazione preferenziale, e

del relativo livello, intesa ad attrarre risorse

complementari da investitori privati e/o una

descrizione del meccanismo che sarà impiegato

per stabilire la necessità e l'entità di tale

remunerazione preferenziale, quale una

procedura di valutazione competitiva o

adeguatamente indipendente.

d) Una valutazione delle lezioni tratte

dall'impiego di strumenti analoghi e dalle

valutazioni ex ante effettuate in passato dagli

stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni

saranno applicate in futuro.

Un’indagine “qualitativa” rispetto agli

insegnamenti tratti dal primo anno di attuazione

e) La strategia di investimento proposta,

compreso un esame delle opzioni per quanto

riguarda le modalità di attuazione ai sensi

dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i

destinatari finali e, se del caso, la combinazione

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

29

prevista con il sostegno sotto forma di

sovvenzioni.

f) Un'indicazione dei risultati attesi e del modo in

cui si prevede che lo strumento finanziario

considerato contribuisca al conseguimento degli

obiettivi specifici della pertinente priorità,

compresi gli indicatori per tale contributo

La revisione dei risultati attesi dall’attuazione

della Sezione speciale FVG

g) Disposizioni che consentano di procedere, ove

necessario, al riesame e all'aggiornamento della

valutazione ex ante durante l'attuazione di

qualsiasi strumento finanziario attuato in base a

tale valutazione, se durante la fase di attuazione

l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex

ante non possa più rappresentare con precisione

le condizioni di mercato esistenti al momento

dell'attuazione

Come evidenziato dalla tabella precedente, l’aggiornamento ha riguardato:

A. La ricostruzione dell’iter attuativo e dei tempi intercorsi per dare avvio all’operatività

della sezione speciale

B. L’analisi della riforma del Fondo di Garanzia, che si ripercuote ovviamente anche

sull’operatività della Sezione speciale FVG

C. Un’indagine “qualitativa” rispetto agli insegnamenti tratti dal primo anno di attuazione

D. La revisione dei risultati attesi dall’attuazione della Sezione speciale FVG

I primi due punti aggiornano l’analisi di contesto sul lato dell’offerta, descrivendo le

caratteristiche del Fondo di garanzia post riforma e mettendole a confronto con quelle del

Fondo pre riforma. Il terzo punto aggiorna gli elementi che costituiscono le “lezioni” tratte dal

passato, nel caso specifico riferite allo strumento finanziario attuato. Il quarto punto rivede i

risultati attesi alla luce dell’operatività effettiva del primo anno e mezzo circa di attuazione.

5.1 LA RICOSTRUZIONE DELL’ITER ATTUATIVO

L’iter attuativo è stato particolarmente lungo nella fase di predisposizione di tutti gli atti

necessari per dare vita alla Sezione speciale. Complice anche la riforma del Fondo di Garanzia,

del quale la Sezione speciale FVG costituisce una sorta di “appendice”, dalla consegna della

valutazione ex ante, avvenuta a settembre 2015, all’avvio dell’operatività, in data 17 aprile

2018, sono passati circa due anni e mezzo. Un tempo molto lungo che sicuramente può aver

un po’ scoraggiato gli operatori finanziari. Circa un anno dopo è entrata in vigore la riforma del

Fondo di garanzia, certamente attesa, ma che con altrettanta certezza ha comportato la

necessità per tutti gli operatori finanziari di conoscere le nuove regole ed adattarsi alle nuove

procedure.

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

30

5.2 LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA

La riforma del Fondo di Garanzia ha introdotto alcune novità di rilievo rispetto al passato, in

particolare un sistema di rating del livello di rischio associato all’impresa ed al finanziamento

(articolato su cinque livelli) al quale si associano i massimali di garanzia che possono essere

concessi alle diverse operazioni (garanzia, controgaranzia, riassicurazione). Alcune novità

riguardano anche le operazioni di garanzia su investimenti, legate alla corretta applicazione

della normativa aiuti ed all’applicazione della percentuale massima consentita per la garanzia.

Infine, si segnalano le novità riguardanti i criteri per autorizzare i confidi e gli istituti finanziari

ad operare con il Fondo.

5.3 INSEGNAMENTI TRATTI DAL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI

GARANZIA E DELLA SEZIONE SPECIALE

L’analisi svolta tramite interviste ad interlocutori privilegiati ha fatto emergere alcuni aspetti di

interesse per comprendere le motivazioni di un livello di adesione alla Sezione speciale FVG

inferiore alle attese, nonostante alcuni aspetti certamente positivi.

Tra gli aspetti positivi sono stati segnalati:

- La “ponderazione zero”: per la quota coperta dalla garanzia non occorre che la banca

accantoni patrimonio a copertura dell’eventuale perdita;

- La standardizzazione delle procedure con riferimento ad un unico fondo nazionale, con

adempimenti ritenuti nel complesso non onerosi ed un particolare apprezzamento per

la velocità delle concessioni;

- La capacità del Fondo di garanzia di favorire il rapporto impresa-sistema del credito.

Tra gli aspetti critici sono stati segnalati:

- la cd “regionalizzazione” che determina la limitazione dell’intervento del Fondo di

garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei confidi per le operazioni di importo da

euro 25.001 ad euro 175.000. Ciò significa che le garanzie sul finanziamento, entro tali

soglie, possono essere erogate solo dai Confidi, limitando di fatto l’operatività del

Fondo di Garanzia;

- la concorrenza degli strumenti di sostegno agli investimenti delle imprese attivi in

regione Friuli Venezia Giulia, che limitano le operazioni di garanzia degli investimenti

sul Fondo;

- una certa concorrenza tra Confidi e Banche, con le prime che non riescono a garantire i

costi più bassi delle banche per le operazioni sul Fondo

- una procedura più complessa per determinare la classe di merito rispetto alle modalità

precedenti ed alcuni passaggi dell’iter che si prestano ad interpretazioni difformi.

Con specifico riferimento alla sezione speciale è emerso che:

- pur dichiarando tutti la conoscenza della Sezione speciale, in alcuni casi sono emersi

dubbi o sono state fatte dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, denotando una

non completa conoscenza delle caratteristiche operative della Sezione speciale, che a

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Fondo di garanzia – Aggiornamento valutazione ex ante

Azione 2.4.a – Fondo di garanzia per l'accesso al credito

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volte si esplicita nella percezione di una maggiore onerosità, in particolare rispetto ai

controlli sulle operazioni. E’ stata anche richiesta una maggiore circolazione di

informazione, per dare maggiore spinta allo Sezione speciale rispetto ad altri strumenti

di incentivazione alle imprese;

- l’aumento della percentuale di garanzia / controgaranzia / riassicurazione è ritenuto

un “plus” per le imprese, ma alcuni interlocutori lo hanno ritenuto non sufficiente a

spingere le operazioni già garantite dal Fondo di garanzia sulla Sezione speciale. Sia

perché le percentuali del Fondo di garanzia sono in diversi casi già elevate, sia perché il

modello di rating porta a finanziare operazioni già “sicure”, per le quali non è

indispensabile un aumento della soglia garantita;

- i ritardi nell’avvio dell’operatività della sezione speciale e la riforma del Fondo di

garanzia intervenuto proprio nella fase iniziale hanno certamente influito nel limitare le

pratiche presentate sulla Sezione da parte dei soggetti autorizzati.

5.4 ALCUNI SUGGERIMENTI

Dalle analisi realizzate emerge un quadro che non può essere definito critico, ma che

certamente presenta alcune ombre. In un’ottica di revisione e riprogrammazione del POR al

fine di migliorare l’attuazione e rivedere obiettivi e target degli indicatori possono essere

formulati i seguenti suggerimenti:

- Migliorare e rendere più efficace e completa l’informazione sullo strumento presso gli

operatori ammessi ad operare sul Fondo, chiarendo in particolare la parte operativa e

le procedure di controllo;

- Ampliare il più possibile le operazioni ammissibili e portare le percentuali di garanzia al

livello massimo ove consentito, così da sfruttare al massimo le potenzialità della

Sezione speciale. Si ritiene infatti che il credito alle imprese debba essere sostenuto

senza limitazioni o indirizzi particolari riferiti a settori o dimensioni (demandando scelte

di politica industriale a politiche di sostegno agli investimenti);

- Mettere a disposizione uno strumento in grado di effettuare delle simulazioni sulle

pratiche da presentare rispetto ad alcuni parametri chiave che ne caratterizzino

l’inserimento nella classe di merito e conseguentemente le possibilità di attivazione

della sezione speciale;

- Rivedere i target finali degli indicatori, alla luce dei dati di monitoraggio più recenti

proiettati per l’intero periodo di programmazione del POR FESR;

- Riprogrammare la dotazione finanziaria della Sezione speciale, stimata in avvio di

programmazione su ipotesi di funzionamento differenti (garanzia piena sulle

operazioni) rispetto a quelle poi implementate (garanzia sulla quota incrementale

rispetto a quella base del Fondo).

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ALLEGATI

N. Titolo

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2

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