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Segrate - Melzo

Dott. Carmine Pallino

Rag. Michele Pallino

Dott. Fabio Sica

Dott.ssa Michela Andreocci

Dott.ssa Federica Mauro

Dott. Antonio De Francesco

Dott.ssa Francesca Sciambi

Dott.ssa Manuela Sala

Enti del terzo settore e raccolta fondi………...……………………………………………………………2

Fatture ricevute e non registrate…………………………...………………………………………………5

Dichiarazioni Iva con l’intero debito……………………………………...……………..………………….7

Quadro VO della dichiarazione Iva……………………….………………….……………………………..8

Nuove regole per la compensazione Iva………………………………………….…………………..…..11

Sospensione per tutti gli adempimenti per “cause di forza maggiore”……………………………..…. 12

Certificazione Unica 2018………………………………………………………….…………………..…. 14

Scadenziario – Marzo 2018……………………………..…………..…………….…………………..…. 16

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Enti del terzo settore e raccolta fondi

L’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 regola la raccolta fondi per gli enti del Terzo Settore:

1) sia per quanto riguarda le attività di fundraising, volte a sollecitare lasciti, donazioni e

contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le attività di interesse generale;

2) che per quanto riguarda le attività di marketing, svolte “anche in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore”

L’articolo afferma che “per la raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste

in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,

anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura corrispettiva.

Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di

beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,

nerl rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico,

in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 ed il consiglio nazionale del Terzo settore.”

Ci si chiede se le attività di racconta fondi “effettuate in forme organizzate e continuativa

debbano farsi rientrare tra le attività dell’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 con i limiti di

strumentalità e sussidiarietà previsti. Per meglio rispondere alla domanda occorre

menzionare il tipo di attività che gli ETS possono svolgere (articolo 5 e 6 DLG 117/2017) ed

i presupposti affinchè gli Enti del terzo settore siano considerati commerciali o non

commerciali (articolo 79 DLG 117/2017):

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- Ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto , gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una

o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale (interventi e servizi sociali, di prestazione sanitaria,

prestazione socio-sanitaria, educazione ed istruzione e formazione professionale, interventi e

servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti rubani, speciali e pericolosi, organizzazione e

gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, ricerca scientifica di particolare interesse

sociale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione

universitaria e post-universitaria, radiodiffusione sonora a carattere comunitario,

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,

formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo, alla prevenzione della

dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, servizi strumentali ad enti del

Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore,

cooperazione allo sviluppo, etc…)

- e ai sensi dell’articolo 6 le ETS possono esercitare attività diverse da quelle

dell’articolo 5 a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti

con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze…tenendo conto dell’insieme delle risorse anche volontarie e

gratuite impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volotarie e gratuite,

impiegate nelle attività di interesse generale.

- Il comma 5 dell’articolo 79 dlg 117/2017 prevede che “si considerano non commerciali gli

enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5

(attività di interesse generale) in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 ( ad esempio

attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, attività

svolte a titolo grautito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi,

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attività svolte per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purchè tutti gli utili siano

interamente reinvestiti nelle attività di ricerca)

- Invece, indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del Terzo settore assumono

fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui

all'articolo 5 svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3,

nonché delle attività di cui all'articolo 6, (fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte

nel rispetto dei criteri del decreto del ministero del lavoro che deve appunto stabilire i criteri di

strumentalità e sussidiarietà) superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti

da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le

liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi

compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera

b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni.

Quest’ultimo limite, pertanto, impedisce a un ente di fare raccolte fondi di entità superiore

all’ammontare dei proventi derivanti dalle attività di interesse generale, pena la perdita della

qualifica di ETS.

Anche l’agenzia delle Entrate nella Circ. 59/E del 31.10.2007 a commento dell’art. 143, c. 3, lett. a)

del TUIR (oggi ripreso dall’art. 79, c. 4, lett. a) del Codice), chiarisce che “i fondi raccolti debbano

essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività per cui

la raccolta fondi è stata attivata”. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati

dall’ente per autofinanziarsi, a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore ha inteso

incentivare.

Sotto il profilo fiscale l’art. 79, c. 4, lett. a) del Codice sancisce, per gli ETS non commerciali,

in piena analogia con quanto stabilito dall’art. 143, c. 3, lett. a) TUIR, la non imponibilità, ai fini

del reddito, dei “fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente,

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anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

Circa poi alle modalità di raccolta fondi, l’art. 7, c. 2 parla di “rispetto dei principi di trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con

decreto del Ministero del Lavoro”.

Per ragioni di trasparenza, similmente a quanto previsto per la raccolta pubblica di fondi degli enti

non commerciali dall’art. 20, c. 2 D.P.R. 600/1973, gli ETS non commerciali (art. 79, c. 5), che

effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire, all’interno del rendiconto o del bilancio di

esercizio, redatto ai sensi dell’art. 13 del CTS entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un

rendiconto speciale, relativo a ciascun evento, che potrebbe assumere la forma di un prospetto

a entrate e uscite, accompagnato da una relazione illustrativa.

Fatture ricevute e non registrate

L’integrativa “a favore” estende il termine per la detrazione Iva, in caso di fatture ricevute e

dimenticate, fino al termine di accertamento del periodo d’imposta in cui dovevano essere

registrate.

È questa la conclusione che si può desumere dalla circolare 1/E/2018. Ad ogni modo, la detrazione

dell’Iva dimenticata può avvenire – in base all’articolo 2, comma 6-quinquies del Dpr 322/1998 – in

sede di controllo o contenzioso, qualora l’ufficio contesti un debito d’imposta (Cassazione, Sezioni

unite 13378/2016 e, da ultimo, pronuncia 2220/2018).

L’articolo 19 del Dpr 633/1972 (come modificato dal Dl 50/2017) ha limitato il diritto alla detrazione

dell’Iva, che può essere esercitato – al più tardi – con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale

diritto è sorto. Sul punto, la circolare 1/E ha precisato che il diritto sorge quando si verifica la duplice

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condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura. Tale limitazione va però

esaminata anche alla luce dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 che ha esteso l’uso delle

integrative “a favore” entro il termine di accertabilità del periodo interessato dalla correzione.

Errori nel determinare l’Iva . Sicuramente i contribuenti potranno adoperare l’istituto dell’integrativa

per emendare errori materiali o commessi nella determinazione dell’Iva da detrarre (ad esempio,

rispetto alla percentuale di detrazione).

Fattura non ricevuta. Si ha poi il caso in cui entro il 30 aprile 2018 – il termine di presentazione

della dichiarazione Iva per il 2017 – il contribuente non abbia ancora ricevuto la fattura di acquisto

da parte del fornitore. In tali situazioni il cessionario/committente ha l’obbligo di regolarizzare la

fattura d’acquisto non emessa nei termini di legge (o irregolare) entro il trentesimo giorno successivo

allo scadere dei quattro mesi, per evitare la sanzione del 100% dell’imposta evasa (con un minimo

di 250 euro). Nel caso di autofattura, in base al principio della doppia condizione per la detrazione

(esigibilità dell’Iva e possesso della fattura), il diritto alla detrazione dell’Iva scatta nel periodo

d’imposta 2018 e pertanto il relativo importo dovrà confluire nelle liquidazioni periodiche di tale anno

e nella dichiarazione annuale relativa al 2018. Per cui non occorre procedere ad alcuna integrativa

del modello Iva 2018.

Fattura non registrata. Per le fatture esigibili e ricevute nel 2017 che, per dimenticanza o per

motivazioni legate al loro controllo, non vengono registrate né nel 2017, né nel sezionale «Iva 2018-

fatture 2017», l’applicazione letterale dell’articolo 19 farebbe perdere il diritto alla detrazione, in

quanto non esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018. Tuttavia, la

circolare 1/E stabilisce che, in questi casi, sarà sempre possibile avvalersi dell’integrativa a favore,

così da assicurare l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva. La Corte di

giustizia Ue ha affermato, infatti, l’incompatibilità con la disciplina comunitaria di un termine di

decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione «se tale termine rende in pratica impossibile o

eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione».

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Dichiarazioni Iva con l’intero debito

Le nuove modalità di compilazione del rigo VL30 della dichiarazione Iva permettono di superare le

incoerenze del passato in caso di omessi versamenti periodici.

Fino all’anno scorso, infatti, il mancato versamento del debito Iva mensile/trimestrale avrebbe

comportato, seguendo le regole compilative del modello, l’esposizione di un debito da dichiarazione

annuale, conseguenza evitabile solo forzando la mano, ossia indicando come versato anche il debito

di periodo. Con il modello 2018, invece, il fatto che al saldo annuale partecipi il maggiore

importo (da indicare nel campo 1 del rigo) fra l’Iva dovuta (campo 2) e quella versata (campo

3), evita distorsioni nelle risultanze della dichiarazione, dato che le violazioni dei versamenti

periodici emergono direttamente dalle informazioni fornite nella comunicazione liquidazioni

periodiche, con le conseguenti attività di recupero da parte delle Entrate (lettera di “compliance”,

successivo avviso bonario ecc.).

Il contenuto da riportare Chiarite le ragioni alla base della modifica, resta da capire cosa si debba

effettivamente riportare nel campo dei versamenti eseguiti. Le istruzioni precisano che nel campo 3

del VL30 va indicato il totale dei versamenti periodici, compreso l’acconto, oltre agli interessi

trimestrali e all’imposta da ravvedimento in relazione all’anno 2017, comprendendo quindi anche

quanto pagato per una regolarizzazione eseguita entro il termine della dichiarazione.

Qualche dubbio può sorgere per le rateazioni in corso alla data di presentazione del modello.

Seguendo la logica che ha ispirato la revisione delle regole di compilazione del rigo, se ne dovrebbe

dedurre che, anche in presenza di pagamento rateale di un debito periodico, l’importo da indicare

debba coincidere con l’intero importo dovuto, comprensivo delle rate ancora non pagate. Tali

conclusioni paiono legittime, in quanto diversamente verrebbe segnalata una differenza fra Iva

dovuta e Iva versata che, in realtà, è già stata riscontrata dall’amministrazione grazie alla verifica dei

dati delle comunicazioni periodiche. Qualora la rateazione dovesse interrompersi, del resto, le

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somme non pagate formerebbero oggetto di riscossione, previa iscrizione a ruolo, nell’ambito di una

procedura autonoma e sganciata dalle risultanze della dichiarazione.

Le rettifiche Un’altra questione riguarda la correzione delle comunicazioni delle liquidazioni

periodiche. Il rimedio all’omessa o irregolare comunicazione dei dati delle liquidazioni, se non già

eseguita, avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale o di successiva integrativa,

mediante compilazione del quadro VH (risoluzione 104/E/2017). Ciò, però, a condizione che si tratti

di dati contenuti in detto quadro, fra cui il saldo a credito/debito delle liquidazioni periodiche

mensili/trimestrali. Qualora, per contro, il ravvedimento riguardi informazioni contenute sì nelle

comunicazioni periodiche, ma non presenti nel VH, l’unico modo per sistemare l’errore consiste nella

presentazione o ripresentazione della comunicazione omessa o errata. In tal caso, i termini per

l’adempimento con relativa riduzione delle sanzioni, sono quelli dell’articolo 13, comma 1, lettere da

a-bis) a b-quater), Dlgs 471/97, riportati nella risoluzione n. 104/E. In detto documento, in effetti, è

previsto che l’obbligo d’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata viene

meno qualora la regolarizzazione intervenga in dichiarazione. Il che porta a ritenere che, ove tale

sistemazione non possa tecnicamente aver luogo in dichiarazione, risorga l’obbligo d’invio della

comunicazione periodica.

Quadro VO della dichiarazione Iva

Anzitutto occorre ricordare la normativa che regola opzioni e revoche: artt. 1, 2 e 3 del D.P.R.

442/1997.

L'art. 1 prevede che opzioni e revoche di regimi si desumano dal comportamento concludente e

dalla tenuta della contabilità e che la variazione della scelta è consentita in caso di modifica del

sistema normativo.

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L’art. 2 invece impone al contribuente di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione IVA annuale

successiva alla scelta.

L’art. 3 riporta il tema del vincolo triennale (o annuale) dell’opzione, la quale resta valida, trascorso

il periodo minimo, per ciascun anno successivo, salvo revoca.

Si riportano ora le casistiche più frequenti di opzioni da indicare nel quadro VO della dichiarazione

IVA 2018:

VO2 – OPZIONE PER LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI:

- Casella 1 per professionisti e imprenditori che nel 2016 hanno un volume d’affari inferiore a

400.000 o 700.000 euro (a seconda del caso) e nel 2017 hanno liquidato e versato l’IVA

trimestralmente. L’opzione vincola per 1 anno e resta valida fino alla revoca, sempre che

permangano i requisiti.

- Casella 2 per revocare l’opzione trimestrale e passare alla liquidazione mensile, pur non

superando i limiti.

VO20 – OPZIONE PER CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI:

- Casella 1 per le snc, sas, imprenditori che avendo conseguito nel 2016 ricavi non superiori a

400.000 o 700.000 hanno optato per la contabilità ordinaria per il 2017. L’opzione vincola per un

triennio, trascorso il quale si intende rinnovata di anno in anno e resta valida fino alla revoca.

- Casella 2 per revocare l’opzione esercitata. Si pensi al caso di un soggetto che nel 2016 ha

optato per il regime di contabilità ordinaria e sarebbe vincolato per un triennio. Data la modifica

del contesto normativo al regime della contabilità semplificata può, per il 2017, revocare tale

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scelta e applicare anche per il 2017 il regime di contabilità semplificata (circ. 13.04.2017, n.

11/E, par. 6.7).

VO21 – OPZIONE PER CONTABILITÀ ORDINARIA PER I PROFESSIONISTI:

- Casella 1 per i professionisti che hanno esercitato l’opzione per il 2017 della contabilità

ordinaria. L’opzione ha vincolo annuale e resta valida fino alla revoca.

- Casella 2 per la revoca.

VO26 – OPZIONE PER IL CRITERIO DELLE REGISTRAZIONI PER LE IMPRESE MINORI:

- Casella 1 per le imprese minori che optino per il metodo delle registrazioni, ossia il metodo

previsto dall'art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973 che presume che la data di registrazione del

documento coincida con quella di incasso/pagamento. L’opzione vincola per un triennio ed è

valida fino a revoca.

VO33 – OPZIONE PER REGIME ORDINARIO – FORFETTARI:

- Casella 1 per i contribuenti che, pur avendo i requisiti nel 2016 per essere forfettari nel 2017,

hanno optato per il regime ordinario.

- Casella 2 per revocare la scelta e restare nel regime forfettario (circ. 11/E: “coloro che hanno

optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario, possono

revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfettario dal 1 gennaio 2017”).

VO34 – OPZIONE PER REGIME ORDINARIO – MINIMI:

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- Casella 1 per coloro che sono nel regime di vantaggio e per il 2017 hanno optato per il regime

ordinario.

- Casella 2 per coloro che avevano optato per il regime ordinario nel 2014 pur avendo i requisiti

per accedere al regime di vantaggio e ora, trascorso il triennio, intendono revocare l’opzione e

accedere per il 2017 al regime forfettario.

Nuove regole per la compensazione Iva

Dal 1.02.2018 è possibile inviare le dichiarazioni Iva 2018 il cui credito è ammesso a compensazione

sia verticalmente che orizzontalmente.

Se si compensa in maniera verticale, nulla è variato rispetto alle precedenti disposizioni, poiché è

possibile compensarlo internamente, indicando nel rigo VP9 della successiva dichiarazione

periodica il credito inserito nella contabilità Iva; alternativamente, possono essere utilizzati in

compensazione esterna con l’esposizione nel modello F24 il credito Iva annuale e il debito Iva

periodico.

Per la compensazione orizzontale, molteplici sono le novità. Se il credito Iva maturato è di un

importo fino a 5.000,00 euro, il contribuente può utilizzarlo in maniera orizzontale senza alcuna

limitazione, dal 1.01 dell’anno successivo alla sua maturazione e senza presentare in maniera

preventiva la dichiarazione Iva da cui emerge il credito. Secondo la circolare dell'Agenzia delle

Entrate 1/E/2010, il limite dei 5.000,00 euro entro cui è ammessa la compensazione è riferito all'anno

di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione ovvero all'anno di

presentazione del modello F24.

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Per le compensazioni sopra ai 5.000,00 euro è obbligatorio il visto di conformità, che ha effetti

sia per le compensazioni, sia per i rimborsi ed è correlato all'utilizzo del credito e non all'ammontare

complessivo dello stesso. Se si ha ad esempio un credito Iva anno 2017 di 30.000,00 euro e si

intende destinarne 20.000,00 per la compensazione verticale, si dovrà vistare solo 5.000,00 euro

per la compensazione orizzontale, in quanto 5.000,00 sono compensabili liberamente dal 1.01.2018.

Per i restanti 5.000,00 euro vistati, la compensazione è possibile dal 10° giorno successivo alla

presentazione della dichiarazione annuale, anziché dal 16° giorno come nelle precedenti

disposizioni.

A partire dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018, il credito residuo andrà sommato al

credito Iva 2017 e seguirà le nuove regole di compensazione.

Dall’entrata in vigore del D.L. 50/2017, è obbligatorio trasmettere il modello F24 tramite i canali

telematici dell’Agenzia delle Entrate, che può bloccare per 30 giorni le deleghe con compensazioni

che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento verrà

eseguito e le relative compensazioni avranno esito regolare; in difetto, il pagamento della delega

non verrà eseguito e le relative compensazioni non si considereranno effettuate. Infatti, in presenza

di debiti erariali scaduti per oltre 1.500,00 euro, prima di procedere con compensazioni di

nuovi debiti occorre saldare quelli rimasti incagliati. Nella soglia dei 1.500,00 euro, oltre al debito

originario, occorre considerare anche i relativi interessi e oneri accessori. Il pagamento di questi

debiti potrà essere effettuato direttamente alla sede dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o

mediante il modello F24 accise per utilizzare il credito con i debiti a ruolo.

Sospensione per tutti gli adempimenti per “cause di forza maggiore”

Con un comunicato stampa l’agenzia delle Entrate è corsa in aiuto dei contribuenti che, a causa

degli eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni l’Italia, dovessero in qualche modo ritardare

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con gli adempimenti tributari del periodo, prevedendo la disapplicazione delle sanzioni per i ritardi

negli adempimenti tributari per effetto di «cause di forza maggiore».

Visto il generico comunicato che non fa riferimento ad alcun adempimento in particolare e nemmeno

ad alcuna particolare dilazione, certamente la disapplicazione delle sanzioni si può riferire a qualsiasi

adempimento in scadenza in questi giorni.

Si può prendere, ad esempio, la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche del

quarto trimestre 2017, in scadenza proprio il 28 febbraio oppure le correzioni allo spesometro relativo

al primo semestre 2017. Quindi, in caso di presentazione della comunicazione in ritardo, si potrà

invocare il comunicato stampa in oggetto che porta alla non applicazione di alcuna sanzione

perlomeno con riferimento ai giorni di obiettiva difficoltà dovuti, come già detto, agli eventi

atmosferici.

Un altro adempimento che potrà essere spostato in avanti di qualche giorno, ma è bene ripetere che

il comunicato non fa alcun riferimento a dei precisi termini di slittamento, è quello che riguarda il

conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini Irpef per quanto concerne i redditi di

lavoro dipendente ed assimilati nonché per la determinazione delle addizionali regionale e comunale

all’Irpef. La scadenza per tale conguaglio, prevista al 28 febbraio, potrà essere anche essa oggetto

di slittamento proprio per effetto del comunicato in oggetto.

Tale comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate fa riferimento ad «eventuali provvedimenti che

potranno individuare le aree interessate da tali eventi» e, quindi, il fatto di far slittare in avanti alcuni

adempimenti potrebbe essere collegato a dei provvedimenti di cui non si conosce ancora la portata

(e che potrebbero non vedere la luce), ma che, se del caso, si riferiranno alle zone colpite dagli

eventi atmosferici di questi giorni.

Insomma, sembra trattarsi di una generica comunicazione, seppur ufficiale, che dice tutto ma non

dice niente e che potrebbe anche, proprio per la sua genericità, lasciare spazio ad una

“interpretazione” di largo respiro. In generale, quindi, è bene fare riferimento agli adempimenti che

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vedono la loro scadenza in questi turbolenti atmosferici giorni, ma con solo riferimento alle zone

d’Italia effettivamente colpite da eventi che hanno messo a dura prova i contribuenti.

Certificazione Unica 2018

Entro il 7.03.2018 si dovranno inviare telematicamente le Certificazioni Uniche, il cui modello

sintetico andrà poi consegnato al percipiente entro il 31.03; unica eccezione sono le CU contenenti

redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della precompilata (come per esempio la

CU dei lavoratori autonomi) che potranno essere inviate entro il 31.10.2018 (termine di

presentazione del 770).

Si ricorda che la CU sintetica altro non è che il modello semplificato della CU da consegnare al

percipiente entro il 31.03.2018, mentre la CU ordinaria è il modello da trasmettere telematicamente

all'Agenzia entro il 7.03.2018.

È possibile, entro i termini, inviare le CU di annullamento o di sostituzione delle precedenti: si ricorda

che le sanzioni per ogni CU tardiva o errata sono pari a 100 euro ciascuna, con un massimo di

50.000 euro per sostituto d’imposta. Tuttavia, le sanzioni non si applicano in caso di lieve ritardo

(ossia 5 giorni dalla scadenza) nell’invio della CU rettificativa della precedente inviata entro i termini.

Inoltre, è possibile avere la sanzione ridotta a 1/3 (33,33 euro) per ogni singola CU, se viene inviata

entro 60 giorni dalla scadenza.

Tra le novità di quest’anno, si segnala che è stata inserita una nuova sezione denominata

“Certificazione redditi – locazioni brevi”. Questa sezione deve essere compilata dagli intermediari

immobiliari e da coloro che gestiscono portali telematici, se incassano i canoni/corrispettivi dei

contratti di locazione breve o se comunque intervengono nel pagamento. In questo caso, infatti, tali

soggetti devono operare, quali sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, versarla e appunto

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certificarla compilando la suddetta sezione. La ritenuta deve essere a titolo d’imposta, in caso di

cedolare secca, o a titolo d’acconto, in caso di tassazione ordinaria IRPEF.

Si ricorda, infine, il rapporto tra CU-770-minimi forfettari:

- il soggetto ordinario che riceve fattura da professionista minimo (D.L. 98/2011), pertanto senza Iva

né ritenuta, dovrà compilare la CU indicando nel campo 4 l’intero importo corrisposto, anche se non

assoggettato a ritenuta d’acconto, e dovrà riportare il medesimo importo nel campo 7. Non deve

compilare il 770 in quanto nessuna ritenuta è stata applicata e versata;

- il soggetto ordinario che riceve fattura dal professionista forfettario (L.190/2014), pertanto senza

Iva né ritenuta, dovrà effettuare i medesimi adempimenti sopra citati per i minimi;

- il soggetto minimo che riceve fattura da un professionista ordinario, pertanto con Iva e ritenuta,

dovrà provvedere a versare la ritenuta e, quindi, certificare tale versamento tramite CU e 770;

- il soggetto forfettario che riceve fattura da un professionista ordinario, invece, non dovendo versare

alcuna ritenuta, non dovrà compilare né CU né 770 perché, ai sensi dell'art. 1, c. 69 L.190/2014, non

è tenuto a operare ritenute alla fonte. Tuttavia, dovrà indicare in dichiarazione dei redditi il codice

fiscale del professionista ordinario suddetto e l’ammontare del reddito sul quale non è stata operata

la ritenuta. I forfettari sono, quindi, esonerati sia dalle ritenute subite che effettuate, ossia non sono

assoggettati a ritenuta d’acconto, ai sensi del c. 67, né devono operare ritenute ai sensi del c. 69.

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Scadenziario – Marzo 2018

DATA ADEMPIMENTI

05 Lunedì

TRASMISSIONE CORRETTIVA DEI DATI RELATIVI AD ONERI DA

PARTE DI SOGGETTI TERZI

in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine del 28

febbraio), i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la

predisposizione del Mod. 730 precompilato (banche, assicurazioni,

enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.) possono

provvedere all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza

incorrere in sanzioni

07 Mercoledì

INVIO CU 2018 ORDINARIA

Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2018

ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati

necessari per l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e degli enti

previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni

rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni

relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito

dell’assistenza fiscale

09 Venerdì

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI

SOGGETTI TERZI (proroga)

invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili/detraibili

sostenuti nell’anno precedente da ciascun contribuente da parte di asili

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nido pubblici e privati ed amministratori di condomini (in relazione a

parti comuni di edifici residenziali) nonché dei dati relativi alle spese

sanitarie rimborsate da parte di enti/casse/società di mutuo soccorso

aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del SSN

12 Lunedì

INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA

a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la

trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni

16 Venerdì

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro

dipendente del mese precedente

LIQUIDAZIONE IVA

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debito

relativa al mese precedente.

Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese

precedente.

CONTRIBUTI INPS MENSILI

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Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi

previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi

alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei

lavoratori dello spettacolo.

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti

relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente.

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera

agricola

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per

la tenuta dei libri contabili e sociali

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RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro

autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti

dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai

contratti di locazione breve (mese precedente)

26 Lunedì

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI

Presentazione contribuenti mensili.

31 Sabato

CERTIFICAZIONI UTILI

consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti

nel periodo d'imposta precedente

CU SINTETICA

consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e

assimilati, delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni

e redditi diversi nonchè delle certificazioni dei redditi da locazione

breve relative al periodo d'imposta precedente

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro

interesse.