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Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22/01/2008 ________________________________ Aggiornato su delibera degli OO.CC. nell‘anno scolastico 2016/17 1 Istituto Comprensivo “Luigi Settino”San Pietro In Guarano (CS) - Regolamento d’istituto

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Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22/01/2008

________________________________

Aggiornato su delibera degli OO.CC. nell‘anno scolastico

2016/17

Star bene a scuola è un obiettivo che impegna la responsabilità di tutti.

1Istituto Comprensivo “Luigi Settino”San Pietro In Guarano (CS) - Regolamento d’istituto

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INDICE

PRINCIPI GENERALI

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO 2 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVO - GESTIONALI GENERALI

Formazione delle classi Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni Formulazione dell’orario delle lezioni Calendario scolastico - orario – tempo scuola Assicurazione Funzionamento Biblioteca Funzionamento laboratori tecnici multimediali

TITOLO 3 REGOLAMENTO DEGLI ALUNNIDiritti degli alunni Comportamento degli alunni Ritardi – assenze – giustificazioni

TITOLO 4 REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI Vigilanza sugli alunni Utilizzazione delle strutture e attrezzature della scuola

TITOLO 5 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA TITOLO 7 ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE TITOLO 8 ASSISTENZA MEDICA TITOLO 9 NORME DI SICUREZZA TITOLO 10 ATTIVITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO

APPENDICE AL REGOLAMENTO

CODICE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALUNNI REGOLAMENTO – USO DEI CELLULARI A SCUOLA E SANZIONI DISCIPLINARI ACCESSO AGLI ATTI REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO REGOLAMENTO SUI VIAGGI DI ISTRUZIONE REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” D.P.R. 16

aprile 2013

PRINCIPI GENERALI

Istituto Comprensivo “Luigi Settino”San Pietro In Guarano (CS) - Regolamento d’istituto

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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.1.1 Sono Organi Collegiali della scuola a norma di legge: - Il Collegio dei Docenti; - Il Consiglio di classe; - Il Consiglio d’Istituto; - La Giunta Esecutiva; - Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Sono inoltre riconosciuti: - Il Comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori

eletti nei consigli di classe e presieduto da uno dei componenti; -L’Assemblea dei genitori.

Art.1.2 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e dei Consigli di classe si svolgeranno secondo le disposizioni permanenti contenute nell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.

Art.1.3 La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore a 5 giorni – rispetto alla data della riunione.

La convocazione è effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’Albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’Albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale.

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare chiaramente gli argomenti da trattare nella seduta.

Per necessità urgenti i Presidenti degli Organi Collegiali possono anticipare le date di riunione precedentemente concordate e/o abbreviare i termini di preavviso.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e timbrate.

Art.1.4 La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione, su apposito Albo, della copia integrale delle deliberazioni adottate, entro dieci giorni dall’approvazione del verbale della seduta e per almeno quindici giorni. L’affissione delle delibere è curata dal segretario del consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

Art.1.5 Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, previo accertamento del titolo di elettore tramite un documento di riconoscimento.

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Art.1.6 Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione è convocato dal Capo d’Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Il Consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione può essere convocato in seduta

straordinaria, su richiesta scritta e motivata dei delegati, per non più di due volte all’anno.

Art.1.7 Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Capo d’Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata: comunque, almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

Art.1.8 Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Nella convocazione il Presidente è tenuto ad indicare l’ordine del giorno secondo le proposte della Giunta Esecutiva.

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Capo d’Istituto.

Art.1.9 Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art.1.10 Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art.1.11 Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze in materie definite di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVO - GESTIONALI GENERALI

FORMAZIONE DELLE CLASSI

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Art.2.1 Premesso che come principio fondamentale occorre formare classi omogenee tra loro e eterogenee al loro interno, si stabilisce che i criteri, fissati dal Consiglio d’Istituto, e le proposte, elaborate dal Collegio dei docenti, devono essere ispirati ai seguenti principi:

Tenere conto dei “bisogni” degli alunni; Equilibrata ripartizione degli alunni provenienti dalle singole contrade; Equilibrata presenza di alunni di sesso maschile e femminile; Equilibrata ripartizione di alunni portatori di handicap; Eliminazione di eventuali discriminazioni di ordine sociale, economico, psicologico e fisico.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI, ALLE SEZIONI

Art.2.2 L’assegnazione dei docenti ai plessi è effettuata ai sensi della normativa vigente in materia di organico. L’assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni, alle attività è di competenza del Dirigente Scolastico, che vi provvede sulla base della normativa vigente, dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti. Qualora l’assegnazione si discostasse dai criteri e dalle proposte espresse, essa ha bisogno di essere motivata.

Criteri e proposte dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

- Tenere conto delle competenze specifiche possedute e documentate dai docenti;

- Continuità didattica; - Avvicendamento dei docenti sulle sezioni, sulle classi e sui corsi (in

occasione del completamento del ciclo di studi di una classe o quando se ne ravvisasse la necessità), per creare un principio di giustizia fra gli stessi e per evitare ingiustificate forme di privilegio, essendo tutti con pari dignità di stato giuridico insegnanti dell’istituto dove lavorano.

FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI

Art.2.3 La formulazione dell’orario delle lezioni è di competenza del Dirigente scolastico, che vi provvede sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti. Criteri e proposte dovranno ispirarsi ai seguenti principi: - Razionale distribuzione delle discipline per una più efficace azione

didattica;

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- Distribuzione dell’orario di servizio degli insegnanti in non meno di 5 giorni; - L’insegnante che si dichiara disponibile ad effettuare ore di prescuola ha diritto ad iniziare le lezioni sempre alla prima ora;

- Il Coordinatore dell’attività didattica nelle SS.SS., dovendo provvedere giornalmente, su delega del Dirigente Scolastico, alla sostituzione dei docenti assenti, ha diritto ad iniziare le lezioni alla prima ora;

- Evitare che l’insegnamento delle S.M.C.F.N. si protragga per più di due ore al giorno per classe;

- Evitare che l’insegnamento di Italiano storia geografia si protragga per più di tre ore al giorno nella stessa classe;

- Evitare di gli insegnamenti di Musica e di Ed. Fisica si svolgano nella stessa classe in un’unica soluzione di due ore consecutive;

- Nei limiti del possibile, tenere conto delle richieste dei docenti di materie pratico-operative (Artistica e Tecnica) nel prestare lezione per due ore consecutive nella stessa classe;

-Tener conto degli aspetti didattico-organizzativi deliberati dal Collegio dei docenti;

- Tener conto di eventuali sperimentazioni deliberate dal Collegio dei docenti.

CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO – TEMPO SCUOLA

Art.2.4 Il calendario scolastico è stabilito dal Ministero della P.I. e dal Sovrintendente Scolastico Regionale per la Calabria. Gli OO.CC. possono, nei limiti delle disposizioni previste dalla vigente ordinanza in materia, deliberare l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa.

Art.2.5 Le lezioni si svolgono, di norma, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Per motivi legati al trasporto degli alunni, gli OO.CC. possono deliberare orari di inizio e termine delle lezioni diversi da quelli riportati al comma precedente. Per l’anno scolastico 2016/17 sono stati stabili i seguenti orari:

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 8:00 alle ore 16:00Scuola Primaria: dalle ore 8:15 alle ore 13:15Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 8:20 alle ore 13:20

Art.2.6 Nell’ambito delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche), gli OO.CC., tenuto conto delle necessità degli alunni, delle esigenze della didattica e/o delle richieste dell’utenza, possono deliberare l’adozione di un tempo scuola flessibile o potenziato che tenga conto delle attività scolastiche curricolari, extracurricolari.

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ASSICURAZIONE

Art.2.7 L’alunno è assicurato per i danni subiti in tutte le attività organizzate dalla scuola e nel percorso da casa a scuola e ritorno.

Art.2.8 Il costo dell’assicurazione è a carico delle famiglie che sono tenute a versare sul conto corrente postale, intestato all’Istituto Comprensivo Statale, il contributo richiesto per la stipula dell’assicurazione contro gli infortuni, per la fornitura dei libretti di giustificazione e per l’acquisto delle cartelle del fascicolo personale.

FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA

Art.2.9La biblioteca è a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica

Art.2.10 Il prestito dei libri è consentito solo a docenti, personale A.T.A. ed alunni. Tutti gli altri membri della comunità scolastica hanno diritto alla

sola consultazione.

Art.2.11 A nessuno è consentito accedere direttamente agli scaffali: per prestiti e restituzione di libri rivolgersi sempre all’incaricato.

Art.2.12 I libri presi in prestito non vanno segnati né deteriorati in alcun modo.

Art.2.13 Le enciclopedie, le opere in più volumi, i dizionari e gli atlanti sono esclusi dal prestito. Essi possono essere portati in classe solo su richiesta di un docente, il quale se ne assume la responsabilità e provvede personalmente alla restituzione.

Art.2.14 Tutti i libri dati in prestito devono essere restituiti dopo un mese e comunque almeno 20 giorni prima del termine dell’anno scolastico.

Art.2.15 Il docente incaricato di curare il servizio biblioteca è tenuto a fine anno scolastico ad accertare che tutti i libri avuti in custodia figurino presenti.

FUNZIONAMENTO LABORATORI TECNICI MULTIMEDIALI

I laboratori informatici e le tecnologie didattiche informatiche e multimediali sono uno strumento di formazione a disposizione di tutti i docenti e gli allievi dell’Istituto.

Art.2.16 Responsabilità di gestioneOgni delegato alla vigilanza di plesso è “responsabile di laboratorio”con i compiti di:

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Programmare e gestire le attività del laboratorio Controllare periodicamente i computer per prevenire ed eventualmente rimediare

possibili disfunzioni Richiedere al DSGA interventi di manutenzione La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente dal Responsabile di Laboratorio all’ Insegnante momentaneamente presente con o senza la propria classe o gruppi di alunni.

Art.2.17 Modalità di accesso ai laboratori

• I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi secondo gli orari annuali stabili. • Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da docenti. • E’ consentito l’utilizzo dei laboratori per l’espletamento di progetti curricolari ed

extracurriculari, previo accordo con il responsabile. Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti si concorderà una variazione dei tempi di attuazione del progetto stesso.

• Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio verrà utilizzato in via prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il DS e con il Responsabile di laboratorio.

• Il personale esterno può accedere ai laboratori didattici in occasione di corsi organizzati oppure ospitati dall’Istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, e sotto sorveglianza di un insegnante o del Responsabile di laboratorio

• L’utilizzo dei PC dei laboratori e l’accesso alla rete sono consentiti esclusivamente per fini didattici.

• Nei laboratori è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande.

Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza all’esterno; se riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni di lavoro. • La sistemazione dei materiali presenti nei laboratori e delle dotazioni personali

deve essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza. • La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti

nell’ambito del normale tempo scuola dal personale ausiliario preposto; durante il tempo extrascolastico gli utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed assicurare la pulizia dei locali.

Art.2.18 Norme che regolano il funzionamento dei laboratori

• Ciascuna classe o gruppo di lavoro è autorizzato a creare sul disco fisso dei personal computer una sola cartella di lavoro (eventualmente articolata in sottocartelle) su cui memorizzare temporaneamente i propri lavori.

• Per esigenze di manutenzione, di organizzazione e di ottimizzazione dello spazio su disco, il Responsabile può disporre, dietro breve preavviso, o la rimozione di tali cartelle o la formattazione del PC o la cancellazione di file di lavoro non inseriti in cartelle personali.

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• L’uso di, CD, DVD ed di atri supporti magnetici personali, sono consentiti solo se autorizzati dall’insegnante, previo controllo con software antivirus. L’installazione di nuovi software è demandato unicamente al docente

• Non è consentita la cancellazione di software senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico

• Ogni spostamento di materiali, macchine o parti di esse (es. mouse, tastiere, monitor, ecc.) da un laboratorio all’altro deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.

• E' assolutamente vietato modificare le impostazioni di sistema : monitor: sfondo, salva schermo, risoluzione video, colori, icone, collegamenti, cartelle, tasti, velocità, forma del puntatore, altro.

• E' assolutamente vietato far svuotare il cestino all’alunno: potrebbero essere stati cestinati inavvertitamente dei file importanti per il buon funzionamento del computer. È compito del responsabile del laboratorio svuotarlo periodicamente.

• L'uso della stampante deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sempre sotto il controllo dell’insegnante accompagnatore. Non sono consentite stampe di documenti personali.

• Prima dell’uscita gli alunni dovranno provvedere a spegnere i computer e le periferiche eventualmente usate seguendo le corrette procedure, lasciando il laboratorio nelle migliori condizioni possibili.

• La prevenzione del plagio e delle copie illegali tiene conto della Legge 22 aprile 1941 n° 633 art 70: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".

Art.2.19 Disposizioni per gli insegnanti

• L’insegnante che utilizza il laboratorio e Internet è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel laboratorio.

Il docente perciò deve : - illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che

possono verificarsi nella non corretta applicazione delle regole - registrare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro indicando l’orario, la

classe o il gruppo-classe, eventuali problemi evidenziatisi

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- sorvegliare attivamente le attività degli allievi - dare agli allievi indicazioni chiare sull’utilizzo dei PC salvare sempre i lavori

(file) in cartelle di classe - segnalare qualsiasi disguido, guasto o mal funzionamento al Responsabile di

laboratorio, evitando interventi personali; - controllare che gli allievi spengano correttamente i computer alla fine della

sessione di lavoro - accertarsi, al termine dell’attività della situazione del materiale, di eventuali

anomalie o mancanze - accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’altra

classe e che l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente.

Sarebbe opportuno assegnare ad ogni ragazzo una posizione fissa e registrare la disposizione della classe sul proprio registro in modo da poter risalire ai responsabili in caso di gravi guasti.

Art.2.20 Disposizioni per gli alunni

I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate. Gli alunni in particolare :

- possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante - conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono

verificarsi nella non corretta applicazione delle regole - devono salvare i lavori (file) solo in cartelle di classe - devono segnalare qualsiasi disguido, guasto o mal funzionamento al docente

accompagnatore - devono usare la stampante limitatamente ai casi di effettiva necessità - devono chiedere il permesso del docente accompagnatore per accedere a

Internet e per scaricare documenti - devono spegnere i computer e le periferiche eventualmente usate seguendo

le corrette procedure alla fine della sessione di lavoro - devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività - devono uscire in maniera ordinata dal laboratorio - non devono per alcuna ragione utilizzare la postazione di lavoro riservata ai

docenti. - non devono per alcuna ragione modificare le impostazioni di sistema :

monitor: sfondo, salva schermo, risoluzione video, colori, icone, collegamenti, cartelle, tasti, velocità, forma del puntatore, altro.

- non devono svuotare il cestino : potrebbero essere stati cestinati inavvertitamente dei file importanti per il buon funzionamento del computer

TITOLO 3 - REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI

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I DIRITTI DEGLI ALUNNI

Art.3.1 La persona dell’alunno è inviolabile e la sua dignità va sempre tutelata.

Art.3.2 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L’Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare.

Art.3.3 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell’alunno alla riservatezza.

Art.3.4 L’alunno e chi lo rappresenta hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art.3.5 L’alunno e chi lo rappresenta hanno il diritto ad essere informati in modo dettagliato e con chiarezza sui criteri con cui vengono valutati il rendimento e il comportamento scolastici in rapporto agli obiettivi socio-culturali individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.

Art.3.6 L’alunno ha il diritto di partecipare attivamente alla vita della scuola.

Art.3.7 L’alunno ha il diritto ad un insegnamento che non utilizzi come strumento portante la competitività fra ragazzi, ma miri a potenziare l’interesse per il sapere come valore intrinseco e, prescindendo dal confronto con i successi o gli insuccessi altrui, attivi al massimo lo spirito di ciascuno a migliorare rispetto a se stesso.

Art.3.8 L’alunno e chi lo rappresenta hanno il diritto ad essere informati in modo dettagliato e con chiarezza sulla programmazione e definizione degli obiettivi didattici, sull’organizzazione della scuola, sui criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Art.3.9 L’alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volto ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art.3.10 Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’ organizzazione della scuola gli alunni (anche su loro richiesta) e i loro genitori possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Art.3.11 Gli alunni partecipano ad attività di insegnamento supplementare, anche

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individuale, per colmare ritardi e lacune, per coltivare le proprie attitudini e raggiungere l’eccellenza negli studi. Partecipano a progetti di approfondimento facoltativo e opzionale.

Art.3.12 Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali offerte dalla scuola. La scelta delle suddette attività comporta, per l’alunno, l’obbligo di frequenza.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

Art.3.13 Gli alunni stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art.3.14 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

offerte formative opzionali, progettuali e/o integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dalle loro associazioni;

iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli alunni, anche a quelli portatori di disabilità;

l’assenza di barriere architettoniche strutturali;la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3.15 L’alunno ha il diritto ad acquisire gli strumenti conoscitivi che gli garantiscono una formazione culturale di base adeguata a comprendere i caratteri essenziali della realtà socio-culturale nella quale vive.

Art.3.16 L’alunno ha diritto ad una scuola che sviluppi e potenzi al massimo le attitudini e le capacità di ciascuno e non si limiti a registrare livelli di conoscenza acquisiti in ambito extrascolastico.

Art.3.17 L’alunno è libero di associarsi con altri studenti per scopi culturali, sociali, ricreativi e sportivi.

La scuola, compatibilmente con le disponibilità economiche, professionali e strutturali, mette a disposizione degli studenti il personale, l’organizzazione, le risorse economiche, gli spazi e le strutture.

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Art.3.18 L’alunno esprime a fine anno scolastico il grado della propria soddisfazione sulla qualità dell’insegnamento e del servizio.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art.3.19 Gli alunni sono tenuti a rispettare il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto da insegnanti e genitori all’inizio dell’anno scolastico, esplicitato all’art. 15 della Carta dei servizi dell’Istituzione e allegato in appendice al presente Regolamento

Art.3.20 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Art.3.21 La presenza alle lezioni, alle attività opzionali facoltative (liberamente scelte) e alle attività inter-para-extrascolstiche(progettuali) gratuite è obbligatoria.

Art.3.22 L’alunno è tenuto ad entrare in classe prima dell’ora fissata per l’inizio delle lezioni.

Art.3.23 In classe l’alunno deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni.

Art.3.24 L’alunno è tenuto a venire a scuola vestito decorosamente e a curare scrupolosamente l’igiene del proprio corpo.

Art.3.25 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art.3.26 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con adulti e coetanei

Art.3.27 Fermo restando che a norma del CCNL del comparto scuola, i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare l’apertura, la chiusura e la pulizia della scuola , alla cura degli alunni è affidata la conservazione delle aule e delle suppellettili

Di eventuali danni all’arredo scolastico (infissi, banchi, sedie, cattedre, armadi, lavagne, appendiabiti, portaombrelli, …………) sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, esclusi i casi di comprovata involontarietà dell’accaduto.

Per motivi di ordine e pulizia è fatto divieto buttare per terra ogni genere di rifiuti (pezzi di carta, lattine, ……………..).

Art.3.28 Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

Di eventuali danni ai beni della scuola sono chiamati a rispondere coloro che li hanno causati.

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Art.3.29 Per motivi di sicurezza gli alunni devono disporre le cartelle all’interno dell’aula in modo tale da non intralciare il passaggio.

Art.3.29 Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Pertanto, al termine della giornata, dovranno lasciare le aule in ordine.

Art.3.30 Tutti i casi di abituale inosservanza dei doveri scolastici degli alunni saranno portati a conoscenza dei genitori.

RITARDI – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI

Art.3.31 Gli alunni che occasionalmente arrivano in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni sono ammessi in classe previa annotazione sul registro di classe e su autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Gli alunni che frequentemente arrivano in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni sono ammessi in classe nell’ora successiva previa annotazione sul registro di classe e su autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

Art.3.32Le uscite anticipate occasionali devono essere richieste e motivate al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, che si farà carico di prelevare personalmente l’alunno dall’istituto e di esibire, a richiesta, idoneo documento di riconoscimento.

Art.3.33 Le assenze vanno giustificate, di norma, in forma scritta, sul libretto scolastico personale dell’alunno che ogni genitore o chi ne fa le veci è tenuto a ritirare all’inizio dell’anno scolastico presso l’ufficio di segreteria previo deposito della firma.

Art.3.34 Dell’accertamento e convalida delle giustificazioni, entro il limite di quattro giorni, risponde il docente della prima ora di lezione.

Art.3.35 Gli alunni che rimangono assenti per un periodo di cinque o più giorni devono presentare certificato medico all’ufficio di Presidenza.

Art.3.36 In caso di assenze collettive immotivate, gli alunni saranno riammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art.3.37 Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico tutti i casi di assenze frequenti e/o durature.

Art.3.38 In tutti i casi di assenze frequenti o ingiustificate e di ritardi ripetuti, la scuola, a mezzo posta, informerà e/o convocherà i genitori degli alunni.

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Art.3.39 In caso di calamità naturali o di condizioni meteorologiche eccezionali, il Dirigente Scolastico, su delega del Consiglio d’Istituto, adotta le opportune decisioni.

TITOLO 4 - REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI

Art.4.1 I docenti sono tenuti a rispettare il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto da alunni e genitori all’inizio dell’anno scolastico

Art.4.2 L'attività di insegnamento si svolge in 18 - 22 - 25 ore settimanali. Ogni insegnante è tenuto a trovarsi a Scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e firmare l'apposito registro delle presenze. Il docente, al suono della prima campana, deve recarsi con sollecitudine in aula e con la stessa premura deve effettuare il cambio di classe.

Art.4.3 Ogni ritardo deve essere ampiamente giustificato. Il ritardo sull'orario di ingresso comporta l'OBBLIGO del RECUPERO del servizio non prestato, preferibilmente per sostituzioni nella classe in cui il docente è entrato in ritardo. In caso di ritardi reiterati, oltre all'obbligo del recupero, il docente incorrerà nel richiamo scritto.

Art.4.4 L'insegnante deve completare in ogni sua parte il registro di classe: intestazione, materia, argomento della lezione, assenti, firma ed eventuali annotazioni nell'ultima colonna.

Art.4.5 Gli insegnanti dell'ora che precede l'intervallo sono tenuti alla sorveglianza degli alunni.

Art.4.6 Tutti gli insegnanti sono obbligati ad intervenire alle riunioni stabilite dalla Dirigenza. Ogni assenza dovrà essere motivata.

Art.4.7 L'insegnante, in caso di indisposizione, deve avvisare subito (entro le ore 8 o prima) la segreteria, presentando immediatamente regolare domanda di congedo ed allegando i documenti di rito. Il docente è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata con R/R il certificato medico con l'indicazione della prognosi entro due giorni (Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo).

Art.4.8 I docenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate dall'istituto. Possono altresì partecipare ad altre iniziative di aggiornamento, presentando richiesta scritta al Dirigente Scolastico. Al termine delle attività sono tenuti a presentare la relazione ed i materiali prodotti.

Art.4.9I docenti sono tenuti a rispettare i tempi previsti: per la correzione degli elaborati

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massimo una settimana, per la compilazione dei verbali almeno gg.3 prima della riunione successiva, per la consegna delle programmazioni e delle relazioni secondo quanto sarà comunicato dalle circolari della Presidenza.

Art.4.10 Gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni nei tempi e nei modi previsti dal P.O.F. . È vietato ricevere i genitori durante l'attività in classe o soffermarsiqualora l'insegnante abbia lezione.

Art.4.11 Per eventuali comportamenti gravi e ripetuti degli alunni, le strategie d'intervento dovranno essere concordate con la Presidenza e con il Consiglio di classe.

Art.4.12 L'insegnante deve utilizzare la comunicazione scritta alla famiglia non solo per evidenziare comportamenti negativi, ma anche positivi, soprattutto se successivi ai primi, in modo tale che essa rappresenti uno strumento educativo finalizzato a consolidare anche la collaborazione.

Art.4.13 L'insegnante per nessun motivo può portare fuori della Scuola il registro personale, esso deve essere depositato nel rispettivo cassetto e giornalmente andrà aggiornato, salvo diversa autorizzazione dei Dirigente.

Art.4.14 Ogni insegnante, di qualunque ordine, sezione, corso , materia è tenuto ad intervenire sempre e dovunque si riscontri un'infrazione della disciplina e dell'ordine da parte di singoli e di scolaresche.

Art.4.15 I docenti che siano anche liberi professionisti, devono chiedere all'inizio dell'anno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per l'esercizio della libera professione.

Art.4.16 I docenti entreranno nell'Ufficio di Segreteria nell'orario di apertura al pubblico. Potranno conferire con il Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne avranno la necessità, senza alcun preavviso.

Art.4.17 I docenti sono tenuti a firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni del dirigente scolastico e della segreteria. Sono tenuti a rispettare i tempi e i modi previsti per le varie pratiche, a leggere le comunicazioni affisse alla bacheca Docenti o all'Albo.

Art.4.18 I docenti sono tenuti a tenere in ordine il proprio stipetto e a liberarlo di ogni materiale personale al termine dell’anno scolastico.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art.4.19 Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni.

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Il personale docente è tenuto a trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Esso è tenuto all’accoglienza, alla sorveglianza degli alunni durante la permanenza a scuola, ad assistere all’ingresso e all’uscita degli alunni medesimi.

Art.4.20 Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art.38, il personale docente a disposizione o utilizzato in base all’art.23 del CCND sarà incaricato della sorveglianza degli alunni.

Art.4.21 Durante l’intervallo delle lezioni, che è di non più di dieci minuti, normalmente dalle 10,00 alle 10,10, responsabile della sorveglianza sugli alunni è il personale

in servizio nella seconda ora.

Art.4.22 In caso di momentanea assenza dalla classe, gli insegnanti sono tenuti ad affidare la sorveglianza degli alunni ad un collaboratore scolastico o ad un L.S.U. in servizio nell’edificio scolastico con funzioni di collaboratore scolastico.

Art.4.23E’ fatto assoluto divieto far uscire dalla classe gli alunni prima del suono della campanella.

Art.4.24La sorveglianza del comportamento degli alunni nei corridoi e nei servizi è esercitata dai collaboratori scolastici o dai L.S.U. in servizio con funzioni di collaboratore scolastico.

Art.4.25 Alla fine della giornata scolastica gli alunni sono accompagnati all’uscita dall’insegnante in servizio nell’ultima ora di lezione.

Art.4.26Le classi si recheranno all’uscita , in fila ordinata, accompagnate dall’insegnante. In attesa del pulmino, gli alunni evitino di disperdersi e mantengano un comportamento

educato e responsabile. In particolare è fatto divieto di uscire dal cancello della scuola e di attraversare la strada.

Nel pulmino gli alunni dovranno:a – salire e scendere senza spingersi; b – occupare tutti i posti disponibili; c – non occupare più posti, lasciando compagni in piedi d – non sporgersi dal finestrino, non gridare, non lanciare oggetti,

non romperei sedili, non litigare con i compagni, non offendere e/o distrarre l’autista .

e – all’arrivo attendere la partenza del pulmino prima di attraversare la strada e accertarsi che la carreggiata sia libera.

Il conducente segnalerà eventuali comportamenti scorretti alla scuola che , d’intesa con l’ Amministrazione Comunale, prenderà i necessari provvedimenti

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UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA

Art.4.26 Poiché il diritto allo studio si realizza anche attraverso l’utilizzazione razionale ed efficiente delle attrezzature didattiche (biblioteche, cineteca, laboratori, sussidi, ecc.) il loro uso è disciplinato dagli insegnanti responsabili.

Art.4.27 L’uso della fotocopiatrice è gratuito e consentito, entro i limiti finanziari degli appositi capitoli di bilancio, a docenti ed alunni esclusivamente per finalità didattiche.

L’uso per motivi personali non è consentito.

Art.4.28 gli strumenti musicali a disposizione della scuola potranno essere richiesti al Dirigente scolastico dai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado iscritti alle attività di strumento musicale. Questi verranno assegnati in comodato d’uso ai richiedenti sulla base di criteri definiti dal Consiglio d’istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

Art.4.29 Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili sono alunni che non

vengano individuati, sarà la classe o il gruppo ad assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe o dal gruppo nella sua attività didattica.

Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento.

Se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio o l’aula magna,il risarcimento spetterà all’intera comunità

È compito della giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera ai genitori degli alunni la richiesta di risarcimento per la quota spettante.

Le somme derivanti dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall’ente locale, sia attraverso interventi diretti in economia. In ogni caso il risarcimento deve avere un fine educativo e non semplicemente repressivo.

Inoltre, al fine dell’ammissibilità del risarcimento e della quantificazione dello stesso, che può essere totale o parziale, una commissione interna al Consiglio di Istituto dovrà valutare l’intenzionalità dell’azione di danneggiamento e le circostanze in cui è avvenuto l’accadimento

TITOLO 5 - COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

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Art. 5.1Lo scambio di comunicazioni con i genitori avviene normalmente attraverso avvisi sul diario. Tuttavia potrà avvenire anche a mezzo posta con tasse a carico.

I genitori sono impegnati a non respingere le comunicazioni regolarmente intestate all’esterno

Quando la comunicazione è rivolta alla generalità dei genitori e riguarda argomenti ufficiali, essa avviene attraverso ciclostilati e comunque pubblicata sul sito web dell’Istituzione http://icsettino.gov.it/

Art. 5.2Gli incontri pomeridiani con le famiglie si svolgono in forma assembleare con la partecipazione di insegnanti e genitori allo scopo di informare sulle attività svolte e sull’andamento generale della classe. Tutte le comunicazioni vanno firmate dai genitori per presa visione nei tempi richiesti.

Art. 5.3Le comunicazioni sull’andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni vengono date ai genitori nel corso di colloqui individuali. I genitori sono tenuti a firmare il documento di valutazione, per presa visione; analogamente, devono firmare la ricevuta dei documenti e dell’attestato finale. I genitori possono chiedere, per problemi connessi ai propri figli, colloqui agli insegnanti che li fissano nel limite del loro orario di servizio. Analogamente gli insegnanti possono chiedere colloqui ai genitori.

Art. 5.4La scuola si impegna a comunicare, con apposita circolare distribuita agli alunni entro il mese di ottobre, gli orari di ricevimento dell’intero a.s. nonché il calendario delle festività.

TITOLO 6- ATTIVITÀ EXTRA E PARASCOLASTICHE

Art.6.1Per extra e parascolastiche si intendono tutte quelle attività che arricchiscono l’offerta formativa della scuola e sono funzionali alla crescita educativa degli alunni:Sono attività extra e parascolastiche: Le visite guidate; I viaggi di istruzione; Le uscite per assistere a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, sportivi, ecc. Esse devono trovare collocazione nella programmazione di classe e d’istituto.

Art.6.2 I viaggi di istruzione e le visite guidate sono deliberati dal Consiglio d’istituto, su proposta dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, e organizzati tecnicamente da un’apposita commissione, nominata dal Capo d’Istituto sentito il Collegio dei docenti, della quale possono far parte uno o più genitori membri del Consiglio d’istituto o dei Consigli di classe.

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Art.6.3 Relativamente alle visite didattiche o ai viaggi d’istruzione, da compiere in orario scolastico, la scuola ne richiede l’autorizzazione di volta in volta.

Per visite di istruzione in ambito comunale e/o in ambito non superiore ai 30 Km viene richiesta un’autorizzazione cumulativa per tutto il periodo di permanenza nello stesso ordine di scuola.

Art.6.4I viaggi di istruzione e le visite guidate vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti. Devono essere programmati all’inizio dell’a.s. e incluse nella programmazione didattica; la partecipazione degli alunni è obbligatoria. Gli insegnanti proponenti un viaggio o una visita e gli accompagnatori dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole del Consiglio di Classe o di Interclasse, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

I docenti illustrano ai genitori le iniziative che intendono realizzare nelle assemblee che di norma si tengono entro il mese di novembre.

A nessun alunno può essere preclusa la partecipazione al viaggio o alla visita di istruzione per motivi di carattere economico. Le quote degli alunni saranno versate sul conto corrente postale o bancario intestato all’Istituto prima della effettuazione.

Al termine di ogni viaggio o visita gli insegnanti riferiranno al Dirigente su eventuali inconvenienti e/o inadempienze o scorrettezze delle ditte che hanno fornito i servizi vari (trasporto, vitto, alloggio…).

Art.6.5 Al fine di soddisfare al meglio la necessità della sorveglianza, si richiede la partecipazione di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni.

Art.6.6 La partecipazione dei genitori degli alunni ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio della scuola e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art.6.7 Onde evitare forzate autoesclusioni per motivi economici, ogni iniziativa dovrà facilitare la partecipazione contenendo all’indispensabile la spesa.

Sarà cura della scuola accertare con opportuni sondaggi la disponibilità delle famiglie a concorrere alle spese di partecipazione.

Art.6.8 Le famiglie degli alunni devono essere avvertite, possibilmente fin dall’inizio dell’anno scolastico, circa i viaggi di istruzione e le visite guidate che la scuola intende organizzare.

Art.6.9 In nessun caso è ammesso l’utilizzo di mezzi di trasporto privati che non siano preventivamente autorizzati e siano conformi alle regole sull’assicurazione rischi.

Per le mete servite adeguatamente dalla ferrovia è consigliabile l’utilizzo del treno.

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Art.7.10E’ vietato effettuare visite e viaggi di istruzione nell’ultimo mese di lezione salvo che abbiano come mete località montane. E’ vietato inoltre viaggiare in ore notturne.

Si sconsiglia di viaggiare nei giorni prefestivi e in periodi di alta stagione turistica.

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TITOLO 7 - ASSISTENZA MEDICA

Art.7.1In caso di malori o incidenti che possano accadere ad alunni, docenti personale A.T.A., la scuola si fa carico di intervenire tempestivamente e di assicurare al meglio la necessaria assistenza sanitaria.

Più specificatamente, nel caso in cui l’alunno si senta male o si faccia male durante l’orario scolastico,si provvederà ad avvisare i familiari. A tal fine si dovrà compilare un elenco per singola classe con due o più recapiti della famiglia. In assenza dei famigliari si procederà tenendo conto della seguente priorità:

Chiamata di un medico presente nel comune Chiamata del servizio di soccorso 118

Viene precisato che l’insegnante è comunque responsabile del primo interventoe comunque deve attivarsi per attivare i preposti al primo soccorso presenti nella Plesso. E’ necessaria la presenza di materiale di primo soccorso in un locale dell’edificio di ogni plesso.

TITOLO 8 - NORME DI SICUREZZA

Esiste in ogni PLESSO dell’Istituto un Piano di emergenza che deve essere conosciuto da tutto il personale della scuola ( docenti e ATA)

Art.8.1 Gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di sicurezza: Non correre nei corridoi, scale, laboratori, ecc.; Non spiccare salti dai gradini delle scale; Non ingombrare con oggetti inutili i pavimenti, le vie di esodo, gli atri, le

scale, le uscite; Evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l'apertura improvvisa delle

porte potrebbe causare danni; Non sporgersi dalle finestre; Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare la fuga in caso di pericolo; Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnaletici; Segnalare immediatamente le cause di pericolo rilevate; Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree

pericolose; Rispettare i cartelli di divieto; Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per

motivo alcuno; Far disinfettare immediatamente dal docente e/o collaboratore incaricato,

ogni ferita o taglio; Non distribuire farmaci;

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Art.8.2 Il suono prolungato della sirena sta a significare che si rende necessaria l'evacuazione forzata dell'edificio in tempi brevi; In caso di evacuazione forzata dell'edificio: a) Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; b) Dirigersi immediatamente e disciplinatamente verso le vie di fuga seguendo le

norme di comportamento in caso di pericolo di cui al Documento sulla sicurezza;

In caso di ostruzione delle scale o di esalazioni nocive, c) rientrare immediatamente nell'aula di pertinenza e richiudere la porta

restando in attesa dei soccorsi.

Art.8.3 La scuola non è responsabile di beni, preziosi e oggetti in genere lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito da alunni, docenti, personale A.T.A., estranei.

TITOLO 9 - ATTIVITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO

Art.9.1 Non sono ammesse collette e sottoscrizioni tra gli alunni se non per fini didattici.

Art.9.2 I genitori, gli alunni, privati cittadini, enti e associazioni possono contribuire al finanziamento di iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell’istituto con vincolo di destinazione. I contributi volontari possono essere anche versati senza finalità d’uso.

Art.9.3 Gli alunni possono realizzare, previa autorizzazione del consiglio d’istituto, attività di autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola.

Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell’istituto con vincolo di destinazione

Art.9.4 All'atto dell'iscrizione ad ogni alunno è fornita copia del presente regolamento.

NORME FINALI

Ogni modificazione del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

LA DOCUMENTAZIONE IN APPENDICE AL PRESENTE REGOLAMENTO NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

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APPENDICE AL REGOLAMENTO

CODICE DISCIPLINARE

Art.1 Il codice disciplinare definisce la responsabilità dell’alunno in merito al comportamento da tenere a scuola.

Art.2 La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

Art.3 Le sanzioni sono sempre temporanee. Esse si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, riparazione del danno e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art.4 La riparazione del danno non estingue la mancanza.

Art.5 Nessun alunno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art.6 Gli organi deputati ad ascoltare le ragioni degli alunni sono quelli competenti ad irrogare le sanzioni.

Art.7 Il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri: - imprudenza; - negligenza; - intenzionalità; - grado del danno o del pericolo causato; - sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - precedenti disciplinari; - concorso di più studenti in accordo tra di loro.

Art.8 Ai fini della recidiva, si tiene conto delle sanzioni irrogate nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

Per recidiva si intende non solo la medesimo infrazione, ma la reiterazione generica di comportamenti per i quali sono stati adottati provvedimenti disciplinari.

Art.9La recidiva nelle mancanze, sanzionate nel corso dell’anno scolastico, comportano la sanzione di grado immediatamente superiore.

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Art.10 Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt.58 e 62, l’organo competente potrà irrogare le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale; - richiamo scritto; - requisizione di oggetti; - riparazione del danno in termini economici; - riparazione del danno come aiuto fornito a persone esperte in

grado di ripristinare il funzionamento di quanto danneggiato; -impegno in attività a favore della comunità scolastica;

- allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni; - allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni; -

allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a 15 giorni. -

Art.11 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari possono essere riferiti ai doveri: doveri di scolaro; doveri verso gli altri; doveri verso le cose e l’ambiente.

Art.12 Il rapporto comportamenti che configurano mancanze disciplinari – sanzioni è il seguente:

DOVERI DI SCOLARO COMPORTAMENTI SANZIONI

- Mancata informazione ai genitori delle comunicazioni della scuola;

Richiamo verbale se reiterato richiamo scritto;

- Mancato rispetto dell’orario di ingresso; Ingresso in aula all’inizio della seconda ora di lezione (per gli alunni che non rispettano l’orario di ingresso);

- Tenere in cattivo stato libri e quaderni; Richiamo verbale se reiterato richiamo scritto;

- Tenere in cattivo stato i libri avuti in comodato;

Riparazione in termini economici del materiale didattico rovinato avuto in comodato (tenendo conto della situazione personale dell’alunno);

- Portare con sé cellulari, sigarette o altri oggetti o “cose” estranee all’attività didattica;

Requisizione di oggetti;

- Essere sprovvisto degli strumenti di lavoro;

Richiamo verbale se reiterato richiamo scritto;

- Chiacchierare e disturbare durante la lezione;

Richiamo verbale; richiamo scritto;

- Assenza ingiustificata individuale; Recupero, anche parziale, delle lezioni perse

per assenze individuali; - Assenza ingiustificata collettiva; Recupero, in orario pomeridiano o con

prolungamento dell’orario antimeridiano,

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delle lezioni perse per assenze collettive (secondo modalità stabilite dal consiglio di classe);

Impegno in attività utili alla comunità (da concordare con la famiglia);

-mancata frequenza di attività aggiuntive facoltative liberamente scelte; -rifiuto di eseguire un compito; -mancato impegno nello studio domestico;

Richiamo verbale se reiterato Richiamo scritto;

Impegno in attività funzionali alla didattica;

-mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza.

Esclusione da viaggi premio, borse di studio…

DOVERI VERSO GLI ALTRI COMPORTAMENTI SANZIONI

-Mancanza di lealtà; -Richiamo verbale; -Uso di un linguaggio poco corretto (bestemmie, parolacce, epiteti,…..);

-Richiamo scritto;

-Mancato rispetto delle opinioni altrui; -Impegno in attività utili alla comunità (da concordare con la famiglia);

-Deridere compagni e adulti; - Impegno in attività utili alla comunità (da concordare con la famiglia);

-Reagire in malo modo ai rimproveri del personale scolastico;

-Impegno in attività funzionali alla didattica;

-Mancato rispetto delle libertà di cui all’art.4; -Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni;

-Mancato rispetto delle “cose” degli altri; -Riparazione in termini economici del materiale didattico rovinato avuto in comodato;

-Dotarsi di oggetti che possono arrecare danni alle persone;

-Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10 giorni;

-Arrecare danni fisici alle persone; -Allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a 15 giorni.

DOVERI VERSO LE COSE E L’AMBIENTECOMPORTAMENTI SANZIONI

-Utilizzo scorretto di locali, macchinari e sussidi didattici;

- Richiamo verbale;- Richiamo scritto;

- Impegno in attività funzionali alla didattica; -Impegno in attività utili alla comunità (da

concordare con la famiglia);-Arrecare danni al patrimonio della scuola; - Riparazione del danno in termini economici

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(tenendo conto della situazione personale dell’alunno);

- Riparazione del danno in termini di aiuto fornito a persone esperte in grado di restituire funzionalità

a quanto rovinato;- Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5

giorni;- Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a

10 giorni;-Allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a

15 giorni.

Art.13 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Art.14 Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene comunicata alla famiglia e annotata sul giornale di classe

Art.15 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art.16 In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di:

-provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità giudiziaria; -informare la famiglia e il Consiglio di classe.

In tal caso, l’azione disciplinare segue comunque il suo corso, considerato il carattere formativo dei provvedimenti disciplinari.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

Art.17 L’insegnante è competente per la sanzione di cui all’ art.1.52

Art.18 Il Dirigente Scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla scuola, su proposta dei singoli docenti o di altro personale della scuola.

Art.19 Il Consiglio di classe è competente per tutte le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola, su proposta dei singoli insegnanti, di altro personale della scuola, del Dirigente Scolastico.

Art.20 Gli insegnanti, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe decidono solo dopo aver preventivamente ascoltato le ragioni dell’alunno.

Art.21 Durante l'esposizione delle ragioni per non incorrere nelle sanzioni di cui è competente il Consiglio di classe, l'alunno può farsi assistere dai genitori e/o chiedere che vengano ascoltati testimoni da lui indicati.

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Art.22 Contro le decisioni del Consiglio di classe è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione

Art.23 Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art.24 Il voto relativo alle decisioni del Consiglio di classe in materia disciplinare è segreto. Non è ammessa l'astensione.

Art.25 Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Art.26 Il Consiglio d'istituto nomina un Organo di garanzia interno, formato da 3 docenti membri effettivi e da 3 docenti membri supplenti e da 2 genitori membri effettivi e da 2 genitori membri supplenti, è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.

Art.27 Il Consiglio di garanzia dura in carica tre anni. La funzione di segretario verbalizzante viene affidata dal Presidente ad uno dei docenti componenti.

Art.28 L'Organo di garanzia interno decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori contro le decisioni diverse da quelle di cui all'art.1.57.

I reclami devono essere inviati all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di garanzia delibera entro i 15 giorni successivi al reclamo. L'Organo di garanzia decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998).

Art.29 Il voto relativo alle decisioni dell'Organo di garanzia interno in materia di reclami è segreto. Non è ammessa l'astensione.

Art.30 I genitori membri dell'Organo di garanzia interno non possono intervenire alle riunioni se è in discussione un reclamo da loro stessi presentato.

Parimenti, i docenti membri dell'Organo non possono intervenire se è stata impugnata una sanzione disciplinare da loro stessi promossa.

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Art. 1 L’uso dei cellulari da parte degli studenti , durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato!

Art.2 L’inosservanza del divieto comporta il ritiro del dal docente e la consegna dello stesso in Presidenza ( Dirigente o collaboratori)ove potrà essere riconsegnato su richiesta dei genitori

Art.3 La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina l’immediato annullamento della prova

Art. 4 La violazione del divieto durante le fasi di verifica orale comporta l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe ed il ritiro del cellulare

Art. 5 Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art. 6 Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente( si v. C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998)

Art. 7 Ad inizio d’anno , si rende necessario e normativo richiedere alla famiglie di sottoscrivere un “patto sociale di corresponsabilità”, verso i propri figli , contenente una definizione condivisa di diritti e doveri tra famiglie e scuola

Art. 8 Per gli alunni che vengano meno ai loro “doveri di ruolo (es. rispettare ,anche formalmente il capo di istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni) e ai “doveri di comportamento” anche con l’uso scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici , sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: a) L’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe b)L’ammonizione scritta e la convocazione dei rispettivi genitori c) La sospensione della frequenza scolastica da 5 a 15 giorni

Art.9 Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o

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situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di stato .

Art.10 Tutto il personale scolastico, dirigente, docenti e Ata hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

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Modifica al Regolamento sul divieto di Fumo apportata in data 19/09/2013 su delibera del Consiglio di Istituto

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento l' Istituto comprensivo “L. Settino” s'impegna a:

far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge n. 584 11/11/1995 e successive modifiche, (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995, art.51 L.3 16/01/ 2003 D.L. 104/2013 (Tutela della salute nelle scuole) pubblicato in G.U. il 12/09/2013 ) in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa nonché anche alle aree all'aperto di pertinenza di questa Istituzione Scolastica.". promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel piano di offerta formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e comunità locali compresi) nella realizzazione delle stesse; • dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di in formazione e sensibilizzazione.

Art. 2 - Riferimenti normativi II presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto Comprensivo sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo E' stabilito il divieto di fumo in tutti locali dell'Istituto Comprensivo e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sale destinate a mensa, bagni; Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Altresì il divieto viene esteso in tutti gli spazi esterni: cortili e aree adibite ad attività sportive. In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione e l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto (Nucleo operativo)

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I responsabili preposti all'applicazione dei divieto nei singoli plessi sono il Dirigente il Coordinatore di plesso e/o un docente espressamente nominato dal Dirigente scoalstico un rappresentante del personale ATA.

E' compito dei responsabili preposti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione

ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto

vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Ogni anno, a settembre, il Dirigente nominerà i membri del nucleo operativo.

Art. 6 - SanzioniCosì come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2200. I DIPENDENTI CHE NON OSSERVINO IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI E GLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7- Pagamento delle contravvenzioni Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro. Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare , entro il termine di 60 giorni, la somma di 100 Euro. II trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

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Se la sanzione viene redatta da personale dell'amministrazione statale il pagamento deve essere effettuato , come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale :infrazione divieto di fumo );

Se la sanzione viene redatta da personale dell'amministrazione regionale\comunale il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall'art. 3 della L.R.10/77,direttamente presso la Tesoreria del Comune dove è avvenuta l'infrazione, oppure tramite vaglia postale ordinario indirizzato alla Tesoreria del Comune di competenza; A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria della scuola.

Art. 8 - Rapporti e scritti difensivi Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge,colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto. Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento scolastico.

Art. 9 - Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

PREMESSAIl dirittodegli interessati a prendere visione di documenti amministrativiè previsto dallaLegge 241/90modificata dalla L. 15/2005.

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REGOLAMENTO DI ACCESSO

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Il Diritto di Accesso agli Atti può essere esercitato, previo pagamento della somma determinata in allegato al presente regolamento, da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attualecollegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Per documento amministrativoSi intende, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

1.Regolamento

Per esercitare il diritto d'accesso ai sensi di legge viene messa a disposizione degli utenti la modulistica compilabile on-line. Una volta compilata l’istanza deve essere inoltrataal seguente indirizzo mail: [email protected]

1. Richiesta di accesso agli atti amministrativi 2. Delega accesso atti amministrativi 3. Dichiarazione sostitutiva accesso 4. Istanza di riesame accesso atti amministrativi 5. Opposizione del terzo alla richiesta di accesso agli atti 6. Ricorso alla Commissione accesso atti amministrativi 7. Comunicazione alla richiesta di integrazione dell'istanza di accesso

Capo I Oggetto- Finalità- Definizioni- Ambito di applicazione- Unità organizzativa responsabile del procedimento

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di inammissibilità, di esclusione e di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” di San Pietro in Guarano con sedi staccate in Castiglione Cosentino

Articolo 2 - Finalità

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L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

L’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” di San Pietro in Guarano (d’ora in avanti denominata “Istituto”), al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, in armonia con i principi stabiliti in generale dalla Costituzione e dalla Legge, si impegna a realizzare la propria attività amministrativa sulla base di criteri di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla Legge n. 241/1990 s.m.i, nonché dall’ordinamento comunitario.

L’Istituto assicura altresì, attraverso politiche di snellimento e di semplificazione dell’attività amministrativa, il diritto all’esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni disciplinando i relativi adempimenti procedimentali.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

“diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

“interessati”:tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso;

“controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

“pubblica amministrazione”: si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

“documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Università, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

“unità organizzativa”: si intende la struttura didattica, di ricerca e di servizio dell’Università, competente per materia allo svolgimento di un determinato procedimento.

“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,

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associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge, dal regolamento, dal codice in materia di protezione dei dati personali e dagli articoli seguenti.

Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalle unità organizzative dell’Istituto, in originale o in copia, fermi restando i casi di differimento e di esclusione di cui rispettivamente agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

L’Istituto garantisce l’informazione attraverso:

La pubblicazione degli atti normativi e degli atti di interesse generale sulle pubblicazioni ufficiali nazionali, locali, sul proprio sito web, sull’ Albo Ufficiale (on-line)dell’Istituto, secondo le disposizioni di legge;

la divulgazione al pubblico, ed in particolare presso i componenti della comunità universitaria, di dati e informazioni, in forme anche editoriali e telematiche;

la comunicazione e la notificazione dei provvedimenti agli interessati, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ed in particolare dal regolamento sul procedimento amministrativo; d) l’accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la l’Istituto ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere;

l’Istituto non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Articolo 5 - Unità organizzativa responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa competente a detenere stabilmente l’originale della documentazione richiesta.

Il responsabile del procedimento può, con apposite istruzioni di servizio o con specifici atti scritti, assegnare formalmente ad altro dipendente addetto alla stessa unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti al singolo procedimento, tranne l’adozione del provvedimento finale.

Il responsabile del procedimento di accesso è individuabile come segue:

in caso di esercizio del diritto di accesso nell’ambito di un procedimento non ancora concluso, il responsabile dell'accesso coincide con il responsabile del procedimento cui afferiscono i documenti richiesti;

in caso di esercizio del diritto di accesso successivo alla conclusione del procedimento il responsabile del procedimento d’accesso è l’unità di personale posta a capo dell’unità organizzativa che detiene i documenti richiesti.

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In caso di domande aventi ad oggetto una pluralità di documenti, che ai sensi del primo comma sarebbero di competenza di diverse unità organizzative, si procede nel modo seguente:

- qualora si tratti di documenti che appartengano a procedimenti distinti, si radicano distinti procedimenti di accesso nell’osservanza delle previsioni del primo comma;

- qualora si tratti di documenti utilizzati all’interno di uno stesso procedimento, si radica un unico procedimento di accesso che ricade sotto la responsabilità della persona individuata ai sensi del primo comma con riguardo al provvedimento finale.

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Capo IIModalità di esercizio del diritto di accesso e relativo procedimento.

Articolo 6 - Misure organizzative

1. Ai fini dell’attuazione del diritto di accesso sono adottate le seguenti misure organizzative: - sul sito web della L’Istituto e presso gli Uffici di Segreteria sono disponibili i moduli

occorrenti per le richieste di accesso

Articolo 7 - Accesso informale

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di alcun controinteressato, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Dirigente Scolastico o suo delegato.

Il richiedente ha l’obbligo di motivare la propria richiesta indicando altresì gli estremi del documento in oggetto ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. È’ richiesto inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, nonché dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della Legge n. 241/1990.

Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l’immediato accoglimento della richiesta, l’accesso è disposto senza ulteriori formalità e, di norma, si attua con la consegna immediata del documento, con l’esibizione del documento e/o con l’estrazione di copie ovvero altra idonea modalità.

Quando vi siano difficoltà all’immediato reperimento dei documenti richiesti, ovvero sorgano dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sia riscontrata l’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento invita l’interessato a presentare istanza di accesso formale, indicando le modalità di attuazione.

Articolo 8 - Accesso formale.

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1. Il diritto di accesso si esercita in via formale con motivata richiesta scritta. Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione. E’ richiesto, inoltre, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, nonché dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza rispetto al soggetto interessato. Il richiedente deve altresì specificare la volontà di accedere alla mera presa visione ovvero all’estrazione di copia del documento richiesto.

2. Per la compilazione della richiesta il richiedente utilizza preferibilmente un modello prestampato fornito dalla L’Istituto, disponibile anche via internet, sul sito web dell’Istituto. L’amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta dell’istanza di accesso formale presentata. Nella richiesta di rilascio di copie dei documenti, ne è indicata la modalità prescelta dall’istante: copia semplice; copia su supporto elettronico, non modificabile; - copia “conforme all’originale”. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della Legge n. 241/1990. Qualora l’Istituto non sia competente in ordine al procedimento di accesso, la richiesta erroneamente presentata è trasmessa all’Amministrazione competente, se nota; di tale comunicazione è data informazione all’interessato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso di presentazione di richiesta irregolare o incompleta, l’unità organizzativa competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento, di cui al comma 8, decorre dalla data di presentazione della richiesta formalmente completa e corretta.

Il procedimento di accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 7 della Legge n. 69/2009 in materia dei tempi di conclusione del procedimenti, si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta salvo i casi di differimento disciplinati dal successivo art. 14.

Articolo 9 - Notifica ai controinteressati.

La L’Istituto, se individua soggetti controinteressati di cui all’art. 3, comma 1 lettera c) del presente regolamento, è tenuta a dare comunicazione agli stessi in ordine alla richiesta di accesso, mediante invio di copia dell’istanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentarne il ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati anche in relazione al contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine senza l’invio di comunicazioni da parte dei controinteressati, la L’Istituto dà corso alla richiesta di accesso presentata, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

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Articolo 10 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

L’accoglimento della richiesta di accesso è formalizzato in apposito atto.

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso viene inviato mediante mezzo idoneo ad accertare la ricezione, indicato dal richiedente al momento dell’istanza di accesso, e deve contenere:

a) l’indicazione dell’unità organizzativa preposta e del responsabile del procedimento;

b) la sede e l’orario di apertura al pubblico dell’unità organizzativa di cui alla lettera a);

c) l'arco temporale entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso; tale termine non può comunque essere inferiore a giorni 15 decorrenti dalla ricezione dell’atto di accoglimento da parte del richiedente;

d) l’indicazione del divieto, penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti visionati o di asportarli dal luogo in cui si trovano.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal D.P.R. n. 184/2006.

L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

L’esame dei documenti avviene presso l’unità organizzativa indicata nell’atto di accoglimento della richiesta, negli orari di servizio indicati ed alla presenza del personale preposto.

L’esame dei documenti ed il ritiro delle eventuale copie richieste è effettuato dal richiedente previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; qualora il richiedente sia accompagnato da altra persona, ne vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce all’istanza di accesso. Il richiedente può farsi sostituire da persona da lui indicata a mezzo di delega, cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

L’interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti dati in visione, con l’espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.

È facoltà del richiedente domandare l’invio dei documenti a mezzo di servizio postale, tramite P.E.C. o a mezzo Telefax, previo pagamento delle spese di cui al successivo art. 11. In caso di accesso a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti informatici, previo pagamento delle spese cui all'art.11.

Su richiesta dell’interessato, le copie eventualmente richieste possono essere autenticate previo pagamento delle spese cui all'art.11 comprensivo anche dell'imposta di bollo.

Articolo 11 - Oneri economici a carico del richiedente

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Il semplice esame dei documenti è gratuito, salvo i diritti di ricerca.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca, di visura e ove richiesto di spedizione.

Gli oneri a carico del richiedente sono i seguenti:

Costi di riproduzione

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di:- € 0,10 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4 - € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3 .

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. Per la spedizione via telefax sul territorio nazionale i costi sono determinati in 'base

ad un rimborso fisso di € 1,00 a pagina formato A4. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in

formato non modificabile nulla è dovuto. Per la scansione di documenti cartacei , i costi sono determinati in base ad un

rimborso fisso di € 0,25 a pagina formato A4. Per la spedizione tramite Poste italiane con raccomandate A/Ro altra società di

spedizioni e consegna, il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,00 a pagina formato UNI A4.

Per il rilascio di documenti in formato elettronico su CD il costo è determinato in base ad un rimborso pari a 5 euro.

Per copie di documenti in bollo , al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

I relativi importi vengono aggiornati con delibera del Consiglio d’Istituto.

Il pagamento deve essere effettuato, prima della consegna dei documenti richiesti, secondo le seguenti modalità:

a) il responsabile del procedimento invita il richiedente ad effettuare il pagamento mediante versamento sul c.c. postale della L’Istituto;

c) il richiedente consegna copia della quietanza di pagamento al responsabile del procedimento il quale gli consegna i documenti richiesti.

Articolo 12 - Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Le disposizioni sulle modalità di accesso di cui al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

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La richiesta di accesso è presentata dal legale rappresentante dell’ente, dell’impresa o dell’associazione o da persona fornita di apposita procura.

Capo III

Inammissibilità - Casi di differimento o non accoglimento - Reclami e ricorsi

Articolo 13 - Inammissibilità della domanda.

1. La domanda è considerata inammissibile quando:

- abbia un oggetto generico e indeterminato; - sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato dei destinatari dell’istanza; - non riguardi documenti esistenti, ma postuli un’attività di elaborazione di dati o la

formazione di nuovi documenti da parte della L’Istituto; - ove si tratti di una domanda di accesso presentata da una associazione di tutela dei

consumatori e non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma miri a ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni;

- miri ad un controllo di tipo investigativo o preventivo.

Articolo 14 - Differimento o non accoglimento e della richiesta di accesso.

Il differimento, la limitazione o il non accoglimento della richiesta di accesso è disposto, con provvedimento motivato.

Il differimento o la limitazione può essere accordato per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, in particolare nel corso di procedure concorsuali e di procedura di gara, previa valutazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Il diritto di accesso non può essere esteso ad atti in formazione, cioè non ancora perfezionati.

I documenti non possono essere esclusi dall’accesso, qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione.

Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata. Esso è immediatamente comunicato al richiedente da parte dell’unità organizzativa competente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Il responsabile del procedimento dispone il differimento dell’accesso nei casi in cui occorra salvaguardare il corretto svolgimento di un procedimento in corso, ovvero qualora la conoscenza dei documenti di cui si chiede l’accesso possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

La richiesta di accesso si intende non accolta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l’Amministrazione si sia pronunciata.

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Articolo 15 - Documenti sottratti al diritto di accesso.

1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, e fatte salve le specifiche tipologie di documenti per le quali l’accesso sia escluso da specifica disciplina normativa (es. diritti di invenzione e d’autore, atti relativi alla ricerca scientifica), ex art. 24 della Legge n. 241/1990, sono sottratti all’accesso, con provvedimento motivato, a titolo esemplificativo i seguenti documenti:

a. ogni documento in possesso dell'Amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

b. gli accertamenti medico-legali o che comunque riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psico-fisiche che costituiscano il presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell’attività amministrativa;

c. nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, fatta salva la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 163/2006 per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

1. alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

2. ad ulteriori aspetti riservati delle offerte, eventualmente individuati con regolamento statale diesecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006;

3. ai pareri legali acquisiti dalla l’Istituto per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di lavori, servizi o forniture;

4. alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione all'ipotesi di cui al punto d) I/II, è comunque consentito l' accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

d. i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge n. 124/2007 [art.39] s.m.i., e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e da regolamenti governativi;

e. nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; f. nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

g. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;

h. i rapporti informativi e le note caratteristiche relative al personale dipendente;

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i. la situazione privata dei dipendenti e dei collaboratori professionali esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con la l’Istituto, fatte salve le informazioni inerenti alla qualifica professionale e alla struttura di appartenenza;

j. la documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento di qualifiche, fino all’adozione del relativo provvedimento;

k. la documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza di relativi procedimenti;

l. la documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;

m. i documenti relativi ai rapporti con la Procura Generale e la Procura regionale della Corte dei Conti e le richieste o le relazioni di dette Procure, ove siano nominalmente individuati o univocamente individuabili soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;

n. i documenti che contengano dati, notizie o informazioni coperte da segreto professionale, acquisiti da dipendenti dell’Università nello svolgimento di attività medico-sanitarie, legali o altre per le quali sia previsto dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale;

o. i documenti relativi a studi e ricerche, per la tutela del diritto all’invenzione, nonché i risultati delle attività o ricerche commissionate da terzi;

2.Le categorie di documenti coperte da riservatezza si intendono sottratte all’accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente. E’ comunque garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; in quest’ultima ipotesi, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

3. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Legge n. 241/1990, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbia forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia Sono altresì escluse dall’accesso le note interne d’ufficio, se strettamente personali e non utilizzate nello svolgimento dell’attività amministrativa e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

4.Sono inoltre esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretare violazione del segreto istruttorio.

5.I documenti formati o detenuti dall'Amministrazione sono inoltre sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990:

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- in tutti i casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento; - nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Articolo 16 - Categorie di documenti ad accesso differito.

1. Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 comma 4 s.m.i., l’accesso ai seguenti documenti sarà così differito:

a. documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, fino alla conclusione del procedimento relativo;

b. documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso fino all’adozione del provvedimento conclusivo;

c. documentazione attinente a inchieste ispettive e formali fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

d. i documenti di cui all’art. 13 comma 5 lettera a) b) del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’accesso venga richiesto dal concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

2.Agli atti di cui ai commi precedenti devono aggiungersi quelli il cui accesso va differito o escluso in forza di specifica disciplina legale (atti relativi alla ricerca scientifica, al diritto di invenzione o le ricerche commissionante da terzi).

3.La riproduzione, diffusione e utilizzazione delle informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso devono effettuarsi nel rispetto della normativa introdotta dal D. Lgs n. 196/2003 s.m.i.

nonché del vigente Regolamento di Istituto.

Articolo 17 - Reclami e Ricorsi.

1. In caso di rifiuto, espresso o tacito, di non accoglimento o di differimento dell’accesso, il richiedente può chiedere, entro 10 giorni, che sia riesaminata suddetta determinazione dalla struttura gerarchicamente sovraordinata, individuata nell’atto di diniego o di differimento. Quest’ultima se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è consentito e ne va data immediata comunicazione al richiedente.

2. In ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 1, l’istante può ricorrere nel termine di trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Capo IV Disposizioni finali

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Articolo 18 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19 - Revisioni ed integrazioni.

1. L’Istituto verifica periodicamente lo stato della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Articolo 20 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità.

Il presente regolamento, emanato con delibera n. 47 del Consiglio d’Istituto del 17 giugno 2014, entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale della L’Istituto.

La stessa modalità di pubblicità di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche e integrazioni.

Per i procedimenti iniziati prima del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel precedente regolamento, emanato dal Rettore in data 21 febbraio 2006, nei limiti della compatibilità con la disciplina legislativa vigente in materia.

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DELIBERATO DAL :

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Validità dell’anno scolastico per la

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PRESO ATTO Che la disposizione all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

VISTO Che la medesima disposizione, relativa alle validità dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento stesso).

PRESO ATTO Che sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

CONSIDERATO

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento che prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].

CONSIDERATO

Che sono previste a livello Ministeriale per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”, le seguenti deroghe 1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 2. terapie e/o cure programmate; 3. donazioni di sangue; 4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.; 5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Si attribuiscono le seguenti deroghe gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 1. terapie e/o cure programmate; 2. donazioni di sangue; 3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.; 4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

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5. particolari situazioni di svantaggio socio-culturale familiare dell’alunno

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REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE www.icsettino.gov.it

Riepilogo delle più importanti novità

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. DPR n. 62 del 16 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4.06.2013.

Regolamento pubblicato sul Sito Istituzionale www.icsettino.gov.it

Sintesi delle più importanti novità

A. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Legislatore ha previsto che le nuove regole di comportamento devono estendersi anche nei confronti di soggetti “estranei” all’amministrazione, quali collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed imprese fornitrici di beni o servizi o soggetti che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal proposito, tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, dovranno inserire negli atti di incarico o nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto per i casi di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

B. I DOVERI IMPOSTI AI PUBBLICI DIPENDENTI ED AI SOGGETTI ESTRANEI ALLA P.A. CHE INTRATTENGANO CON ESSA RAPPORTI GIURIDICI.

Il nuovo codice di comportamento inserisce, all’art. 1, doveri minimi di diligenza, cui si aggiungono i già noti obblighi di lealtà, imparzialità e buona condotta, non solo per garantire la c.d. qualità del servizio, ma, prioritariamente, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, con ciò operando la giuridicizzazione di regole che, antecedentemente, erano ritenute meramente etiche. Logico corollario è, per come più avanti si dirà, la previsione del rilievo disciplinare della violazione di detti obblighi. Nella specie, il primo riferimento è l’art. 3 del nuovo codice che prevede : “ il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon

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REGOLAMENTO RECANTE IL

CODICE DI COMPORTAME

NTO DEI DIPENDENTI

PUBBLICI. DPR N. 62 DEL 16 APRILE 2013,

PUBBLICATO IN GAZZETTA

UFFICIALE DEL 4.06.2013

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ARTT. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del DPR 62/2013

andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della Legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusaredella posizione o dei poteri di cui è titolare.Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi.Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione(….) Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità ditrattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effettinegativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate susesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua religione o credo, convinzionipersonali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o disalute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente”.

L’art. 4, impone il dovere di astenersi dal chiedere per sé o per altri, regali o altre utilità. In particolare, il dipendente non deve accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso e di valore non eccedente i 150 euro, così come non deve prometterne ai propri superiori. A tale proposito, il codice prevede che ogni singola amministrazione può anche stabilire la totale esclusione della possibilità di regalie, ancorché di modico valore. Ove il dipendente abbia accettato regali od altre utilità è tenuto a metterli immediatamente a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o per la loro devoluzione a fini istituzionali. Altresì, sempre giuste le previsioni del citato art. 4, il dipendente non potrà accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o che abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

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L’art. 5 del DPR 62/2013, prevede, poi, che il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, i cui ambiti possano interferire con lo svolgimento dell’attività amministrativa. Detto obbligo non si applica per il caso di adesione apartiti politici od associazioni sindacali.L’art. 6 prevede che il dipendente è tenuto ad un obbligo di astensione nei casi di partecipazione all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di abituale frequentazione o di grave inimicizia o ancora rapporti significativi di credito o di debito. Il dovere di astensione si applica anche qualora il dipendente sia tutore, curatore o procuratore o agente di enti, associazioni, comitati, società. L’art. 8 “prevenzione della corruzione” stabilisce che il dipendente è obbligato al rispetto delle prescrizioni del c.d. piano per la prevenzione della corruzione, cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria. L’articolo prevede, specificamente, che il dipendente è tenuto a denunciare al proprio superiore gerarchico possibili situazioni di illecito consumate nell’amministrazione di cui sia a conoscenza. Da notare che la legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione, ma lacircolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013chiarisce che il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come “comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Quindi la corruzione non si riscontra solo in ipotesi penalisticamente rilevanti “maanche nelle situazioni in cui … venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.L’ art. 9 impone la c.d. “tracciabilità” dei processi decisionali adottati dai dipendenti che dovrà essere garantita attraverso adeguati supporti documentali che consentano, in ogni momento, la replicabilità. L’art. 10 impone, sia nei rapporti con i privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, il divieto di “sfruttare” la posizione ricoperta nell’amministrazione per ottenere utilità non spettanti. L’art. 11 ordina il rispetto dei termini ordinari del procedimento amministrativo, nella specie, imponendo al dipendente di non ritardare il compimento delle attività o l’adozione delle decisioni di propria spettanza. Inoltre, impone il dovere di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti e dai contratti collettivi. Ancora, prevede che il dipendente debba utilizzare il materiale o gli strumenti di cui dispone nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.

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L’art. 12, riprendendo quanto già stabilito nel D.L.vo 150/2009 , impone, anzitutto, ai dipendenti, in rapporto con il pubblico, l’obbligo di farsi riconoscere attraverso appositi supporti identificativi messi a disposizione dall’amministrazione, salve diverse disposizioni relative alla sicurezza dei dipendenti stessi. La norma prevede che il dipendente è tenuto ad adempiere le proprie attività seguendo un ordine cronologico, non potendo rifiutare le prestazioni cui sia tenuto attraverso motivazioni generiche, così come nuova è la previsione dell’obbligo di rispettare gli appuntamenti con i cittadini. A chiusura, è prescritto il già vigente obbligo dell’osservanza del segreto d’ufficio e dei dati personali.

C. CONSEGUENZE SUL PIANO DISCIPLINARE DELLA VIOLAZIONE DEI PREDETTI OBBLIGHI

La violazione dei citati obblighi causa, l’insorgenza delle diverse forme di responsabilità, non ultima quella disciplinare, oggi sanzionabile, addirittura, con il licenziamento per i casi di violazioni gravi o reiterate del codice. (art. 54 del D.L.vo 165/2001, comma 3, che testualmente prevede: “ La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare (…)Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 54 quater, comma 1”

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D. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

È previsto l’obbligo, in capo ai dirigenti, di “assegnare” l’istruttoria delle pratiche sulla base di una equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità e della professionalità del personale. In particolare, l’art. 13 prevede anche che il dirigente è tenuto ad intraprendere con tempestività le iniziative ritenute necessarie ove venga a conoscenza di un illecito. Ove competente, deve attivare e concludere il procedimento disciplinare, provvedendo anche alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria, compresa la Corte dei Conti. A ciò si aggiunga che, qualora il dirigente riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, è obbligato ad adottare ogni possibile cautela a fini di protezione del segnalante. A chiusura, la norma prevede che il dirigente è obbligato alla diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

E. VIGILANZA E MONITORAGGIO. ULTERIORI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai sensi dell’ art. 15 del DPR n. 62/2013, i soggetti deputati alla vigilanza ed al monitoraggio circa l’applicazione del presente codice sono i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, di conseguenza, anche i dirigenti scolastici, per le singole istituzioni scolastiche da questi rappresentate. In specie, per garantire la predetta attività di vigilanza e monitoraggio, le amministrazioni si avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari che, d’ora in avanti, svolge anche le funzioni dei comitati od uffici etici eventualmente già istituiti. L’ufficio dei procedimenti disciplinari (che, evidentemente, nelle istituzioni scolastiche corrisponde all’ufficio di dirigenza) deve conformare la propria attività ai piani di prevenzione della corruzione e deve, inoltre, curare l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, esaminare la segnalazione di tutte le violazioni dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. L’art. 15 prevede la possibilità, per l’ufficio dei procedimenti disciplinari, in occasione dell’attivazione di un procedimento, di acquisizione di parere facoltativo presso l’autorità nazionale anticorruzione

F. OBBLIGO DI PROMUOVERE ATTIVITA’ FORMATIVE PER LA MASSIMA DIVULGAZIONE DEI NUOVI DOVERI E DELLE RELATIVE CONSEGUENZE

L’art. 1, comma 7, del nuovo codice di comportamento impone il generale obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di verificare annualmente lo stato di applicazione dei codici, organizzando, a tal fine, attività di formazione del personale per garantire la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. L’obbligo è ribadito dal successivo art. 15, comma 5, che prevede la necessità di rivolgere al personale attività formative in materia di trasparenza ed integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili.

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