2. i rapporti giuridici situazioni giuridiche soggettive 1
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2. I RAPPORTI GIURIDICISituazioni giuridiche soggettive
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Situazioni giuridiche soggettive
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SIGNIFICATO DELLA FORMULA
Di fronte a un concreto interesse, l’ordinamento può, in un dato momento storico, avere un atteggiamento di indifferenza, o ritenerlo meritevole di tutela o, ancora, in conflitto con interessi superiori (illecito).Nell’ambito degli interessi protetti, l’ordinamento conferisce ai soggetti che ne sono titolari poteri e facoltà più o meno intensi, cui corrisponde un’estensione dell’area di tutela più o meno ampia. Difatti, tali interessi, per essere tutelati, presuppongono necessariamente la possibilità di opporre la propria situazione a taluni o a tutti i consociati, con efficacia vincolante
Situazione giuridica soggettiva: espressione che indica la titolarità in capo a un soggetto di un interesse giuridicamente rilevante, ma che nulla dice sulla tecnica di tutela scelta.Per capire qual è il contenuto concreto della tutela prescelta, si utilizzano altre formule verbali (che quindi evocano sia la qualificazione giuridica dell’interesse rilevante sia le regole operative predisposte dalla legge per la sua attuazione)
Situazioni giuridiche attive: diritti soggettivi; interessi legittimi; aspettative; oneri; potestà; status; possessoSituazioni giuridiche passive: doveri; obblighi; soggezioni (corrispondenti a quelle attive)Emerge con evidenza la tecnicità del linguaggio giuridico, che riassume in una parola lunghe premesse che riguardano: l’esistenza di una norma; la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta; il prodursi di conseguenze giuridiche
Le situazioni giuridiche soggettive non sono altro che il risultato della valutazione che l’ordinamento fa dei vari interessi (e, precisamente, di quelli ritenuti meritevoli di tutela).Esse possono perciò essere immaginate come una sorta di sala graduata in rapporto all’intensità della protezione riconosciuta e, quindi, dei poteri e della facoltà attribuite.
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DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA
Pluralità di profili concorrentinella determinazione della situazione giuridica soggettiva
a) profilo normativo: attribuisce rilevanza alla situazione b) profilo statico: mette in evidenza l’interesse che costituisce il
nucleo vitale di una situazione giuridica soggettiva c) profilo dinamico: rappresenta l’espressione di una situazione
attribuita al soggetto d) profilo effettuale: evidenzia la conseguenza di un fatto o un atto dal
quale derivano effetti giuridici; tale conseguenza consente non solo la nascita, ma anche il mutare di una situazione giuridica soggettiva
e) profilo funzionale: descrive la funzione di una situazione giuridica soggettiva nell’ambito dei rapporti giuridici. Tale profilo mette in evidenza come le situazioni giuridiche soggettive possono essere composte da più situazioni cc.dd. semplici
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SITUAZIONI SEMPLICI
Concetti base che entrano a far parte della costruzione di concetti più complessi quali le situazioni giuridiche soggettive
Obbligo-dovere indica la situazione del soggetto che deve tenere un certo comportamento (il comportamento contrario, dunque, non è lecito). Forma negativa (art. 833 c.c.) o positiva (art. 927 c.c.)
Facoltà-potere indica la situazione di un soggetto che può tenere un certo comportamento. Nel primo caso (es.: facoltà di usare, di godere) lecitamente (è consentito); nel secondo (es.: potere di disporre) efficacemente
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DIRITTO SOGGETTIVO
Rappresenta la forma di protezione più intensa accordata dall’ordinamento
Sintesi di una posizione di forza e di una posizione di libertà
Concetto di non facile definizione, determinato dal combinarsi di più situazioni semplici che ne delineano i diversi modelli. Tali modelli, come vedremo, rappresentano le varie configurazioni del diritto soggettivo (v. slide successiva). Entra a far parte del rapporto giuridico (indica, cioè, la soluzione di un problema in presenza di un conflitto di interessi; qualifica la situazione che deve essere soddisfatta)
Formula riassuntiva che ha la funzione di indicare il vario comporsi di situazioni semplici i cui tratti comuni sono:
1. attribuzione di una posizione di potere (impedire altrui interferenze, pretendere un comportamento, potere di rivolgersi al giudice)
2. estensione massima della posizione di potere, che è dato nella maniera più ampia e immune da controlli esterni (altri poteri sono finalizzati o conferiti con rigorosa specificità dei motivi)
3. realizzazione in via primaria e diretta un proprio interesse
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VARIE CONFIGURAZIONI DEL DIRITTO SOGGETTIVO
Cenni
Diritti assoluti: diritti reali e diritti della personalità (cfr. slides nn. 27 ss. della presente Sezione)
Situazione giuridica passiva corrispondente: dovere di astensione (l’assolutezza può esser fatta valere erga omnes)
Diritti relativi: diritti potestativi e diritti di credito
Situazioni giuridiche passive corrispondenti: rispettivamente soggezione (situazione di un soggetto che, senza essere obbligato, subisce le conseguenze di un diritto altrui) e obbligo (cfr. la Sezione “4. L’obbligazione”)
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ALTRE SITUAZIONIGIURIDICHE SOGGETTIVE
Posto che le situazioni giuridiche soggettive costituiscono il risultato che si determina tra la combinazione della fattispecie astratta e il fatto concreto (in relazione alla qualificazione di interessi tutelati) ne discende che, oltre al diritto soggettivo, che rappresenta la forma di tutela più intensa che esprime la posizione del soggetto, abbiamo altre situazioni di potere che non sono diritti soggettivi perché la tutela è provvisoria, strumentale, condizionata, indiretta, etc.
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POSSESSO (art. 1140 cod. civ.)
è una situazione di fatto (e non di diritto) giuridicamente rilevante
potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale
rappresenta il contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale colto nel suo momento dinamico, cioè quello dell’effettivo esercizio
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Segue: POSSESSO
Tecnica di protezione di uno stato di fatto che il diritto ritiene rilevante
Sistema di protezione rapido e incondizionato, ma destinato a cedere rispetto alla posizione di diritto soggettivo (proprietà o altro diritto reale; cfr. slides 43 ss.)
Rilevanza della distinzione sotto il profilo giuridico rispetto alla proprietà
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ELEMENTI IDENTIFICATIVIDEL POSSESSO
elemento materiale: il corpus, cioè la materiale disponibilità del bene
elemento psicologico: l’animus, cioè l’effettiva modalità di comportamento dalla quale si desume l’intenzione del possessore di usare la cosa come se fosse proprietario o titolare di un altro diritto reale quel che rileva non è l’elemento psicologico in sé bensì la condotta
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POSSESSO E DETENZIONE
L’assenza dell’animus distingue il possesso dalla detenzione, nel senso che il detentore ha la materiale disponibilità della cosa ma riconosce l’altrui diritto (es. conduttore di un immobile nella locazione).
art. 1140, comma 2, cod. civ. “Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
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ACQUISTO DEL POSSESSO
Il possesso si acquista:
a) In modo originario tramite APPRENSIONE
b) In modo traslativo tramite CONSEGNA
La consegna tuttavia non è necessaria nelle ipotesi di:
Traditio brevi manu: es. inquilino detentore che acquista la casa
Costituto possessorio: es. il venditore tiene presso di sé la cosa in attesa di trasferirne il possesso al compratore
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LA REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO”
Serve alla circolazione dei beni mobili (attenzione agli altri strumenti che regolano la circolazione dei beni)
Elementi (art. 1153 cod. civ.): Possesso Acquisto in buona fede Titolo astrattamente idoneo
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AZIONI POSSESSORIE
Azione di reintegrazione o di spoglio
(art. 1168 cod. civ.)
- è concessa al possessore (o al detentore) privato della disponibilità del bene in modo violento o clandestino
- è diretta ad ottenere la restituzione del bene- deve essere esercitata entro un anno che decorre dal giorno
in cui è avvenuto lo spoglio violento o dal giorno della scoperta dello spoglio clandestino
- può essere esercitata per tutela del possesso di qualsiasi bene (mobile, immobile ecc.)
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Segue: AZIONI POSSESSORIE
Azione di manutenzione (art. 1170 cod. civ.)
- è volta a far cessare le molestie o la turbativa del possesso- o alla reintegrazione della privazione del possesso che non è
avvenuta in modo violento o clandestino- per ricorrere a tale azione è necessario che il possesso duri
da oltre un anno in modo continuato e non interrotto- deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui ha
avuto inizio la turbativa- può essere esercitata solo per la tutela del possesso (o di
altro diritto reale) su beni immobili o universalità di mobili
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ULTERIORI AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Queste azioni spettano, oltre che al possessore, anche al proprietario (cfr. slide n. 72) o ad altro titolare di diritto reale di godimento.
Esse sono: L’azione di denunzia di nuova opera;
L’azione di denunzia di danno temuto.
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ULTERIORI AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Azione di denunzia di nuova opera
(art. 1171 cod. civ.)
‾ quando si teme che dalla nuova opera intrapresa sul proprio o altrui fondo stia per derivare un danno al bene oggetto del proprio diritto o del proprio possesso
‾ può essere esercitata solo se la nuova opera non è stata ancora terminata o se non è ancora trascorso un anno dal suo inizio
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ULTERIORI AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO. LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Azione di denunzia di danno temuto
(art. 1172 cod. civ.)
quando si teme che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare il pericolo di danno grave e prossimo al bene che è oggetto del diritto o del possesso
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INTERESSE LEGITTIMO
Fattispecie complessa che si realizza essenzialmente nel campo del diritto pubblico
Interesse che per sua natura si realizza attraverso l’esercizio di un potere attribuito a un terzo (che di regola mira a realizzare interessi generali della collettività) ed è protetto attraverso un controllo di legittimità di questo esercizio
Art. 103 Cost. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
Esempio: concorso pubblico (coincidenza di due interessi: interesse pubblico al corretto svolgimento del concorso; interesse del singolo al proprio punteggio)
Tutela in via indiretta (non è tutelato l’interesse finale del soggetto ma solo quello strumentale a che l’azione pubblica si svolga regolarmente) e mediata rispetto alla tutela primaria di interessi pubblici (la tutela è accordata solo se l’interesse individuale coincide con quello pubblico; es. del concorso: interesse della p.a. al regolare svolgimento delle prove per selezionare i candidati più meritevoli)
Tutela civilistica ex art. 2043 c.c. (Cass., sez. un., n. 500/1999)
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ASPETTATIVA
Stadio preliminare, prodromico, di un diritto soggettivo, meccanismo protettivo dell’iter formativo (fattispecie complessa in formazione, in fieri)
Tutela strumentale, cautelare, provvisoria
Es.: Diritti condizionati art. 1353 cod. civ. (Contratto condizionale): “Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”. Tutela in via conservativa (art. 1356 c.c.), ma anche in forma specifica (art. 1357 c.c.: finzione di avveramento)
Non è giuridicamente rilevante né, quindi, meritevole di tutela l’aspettativa di fatto (es.: nei confronti dell’eredità prima dell’apertura della successione e, quindi, della morte del soggetto)
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POTESTA’situazione giuridica ormai espunta
dall’ordinamento
Situazione di potere, attribuito dalla legge ovvero dalla volontà dell’interessato, caratterizzata dalla finalità di realizzare un interesse altrui (non coincidenza tra chi esercita il diritto e chi è titolare dell’interesse ad esso sotteso)
Il potere-dovere di esercitare un diritto altrui implica controlli esterni, in quanto esso è vincolato allo scopo che caratterizza la funzione. La deviazione costituisce un abuso e porta alla perdita o limitazione dei poteri
Esempi : art. 316 cod. civ. (Esercizio della potestà dei genitori) art. 330 cod. civ. (Decadenza dalla potestà sui figli)
Ora: responsabilità genitoriale (l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d. lgs.28 dicembre 2013, n. 154 – Riforma del diritto della filiazione): rispettoalla potestà è più ampia ed esprime un mutamento di prospettiva
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ONERE
Comportamento che non si può qualificare né dovuto, né vietato. Implica, qualora venga effettuato, effetti favorevoli nella sfera giuridica
di colui del titolare dell’onere (comportamento che deve essere tenuto per realizzare non un interesse altrui, bensì un interesse proprio)
Tecnica di protezione condizionata dal comportamento del titolare Esempio: art. 2697 cod. civ. (onere della prova) “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”
Da non confondere con il c.d. “modo” (o onere o “peso”) imposto ai beneficiari di un atto di liberalità (testamento o donazione) e normalmente catalogato tra gli elementi accidentali del contratto (anche se, diversamente dalla condizione, obbliga e non incide sull’efficacia del negozio cui accede).
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STATUS
Nozione che esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una collettività organizzata
Situazione giuridica soggettiva stabile (e non precaria o passeggera), autonoma e tutelata in quanto tale, a sua volta fonte di altre situazioni giuridiche (attive e passive) anch’esse, a loro volta, tutelate in quanto tali. La perdita dello status implica la perdita delle situazioni derivate.
Lo status non è una somma di diritti e obblighi, ma una diversa e distinta situazione giuridica protetta dall’ordinamento, in cui si riscontra un elemento formale (la posizione di un soggetto nell’ambito di una collettività organizzata) e un elemento materiale (la relativa tutela accordata dall’ordinamento)
Esempi: status di cittadino, di figlio, di coniuge, di socio Status e qualità giuridica: hanno in comune una certa affinità funzionale e
l’elemento formale (una tutela autonoma e distinta sia della posizione primaria sia di quelle derivate), ma nella seconda non ricorre l’elemento materiale della collettività organizzata (es.: qualità di erede, di professionista, di imprenditore)
Figura discussa: dallo status al contratto, dal contratto allo status
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INTERESSI DIFFUSI
Caratteristiche: Non ha come punto di riferimento oggettivo un bene suscettibile di appropriazione
individuale (di qui il carattere sostanzialmente non patrimoniale del bene stesso)
Interesse adespota, privo di un titolare esclusivo. E’ comune a tutti i membri della collettività e, quindi, fa capo in maniera indistinta a un numero indefinito di soggetti (diversamente dagli interessi collettivi, che invece fanno capo a una collettività determinata e individuata la cui tutela è affidata a un ente esponenziale; es.: gli appartenenti a un ordine professionale)
Duplice problema:- individuare, fra i vari configurabili, gli interessi diffusi meritevoli di tutela- verificare chi sia legittimato a richiedere la protezione di tali interessiAl riguardo si è ritenuto che:- occorre fare riferimento agli interessi tutelati dalla Costituzione (es.: ambiente,bellezze naturali, salute)- la legittimazione spetta non a ogni soggetto di diritto, ma a quello che dimostril’esistenza di un legame, collegamento o relazione con il bene di cui si invoca la tutela(collegamento fra interesse individuale e interesse diffuso)
Situazioni giuridiche soggettive
Il diritto soggettivoTipologie, contenuto del diritto
e tecniche di protezione
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DIRITTI ASSOLUTI
DIRITTI REALI
DIRITTI ASSOLUTI
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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CARATTERI COMUNI A TUTTI I DIRITTI ASSOLUTI
Assolutezza
Indica il potere del soggetto attivo, che si esplica erga omnes, cioè nei confronti di tutti i consociati, i quali infatti hanno il dovere di astenersi dal turbare l’altrui godimento
Immediatezza
Connota la relazione tra il bene oggetto del diritto e il suo titolare, che può goderne e disporne senza bisogno della cooperazione altrui
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Segue: DIRITTI ASSOLUTI.DIRITTI ESISTENZIALI
Art. 2 CostituzioneLa Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 CostituzioneTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Diritti soggettivi riconosciuti ad ogni persona per la tutela dei propri interessi fondamentali, quali ad esempio la salute, l’onore, la reputazione, l’identità personale, ecc...
Essi si caratterizzano per il fatto che l’interesse protetto ha contenuto non patrimoniale e, riguardando aspetti fondamentali della persona umana, è dotato di una speciale protezione anche a livello costituzionale.
tutelano interessi essenziali della persona umanaspettano all’uomo in quanto talesi acquistano automaticamente con la nascita
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Segue: DIRITTI DELLA PERSONALITA’
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Indisponibilità
Intrasmissibilità
Irrinunciabilità
Imprescrittibilità
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Segue: DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Teoria monistica
i diritti della personalità sono manifestazioni di un unico diritto della persona inteso come valore unitario (lettura ex artt. 2, 3, comma 2, Cost.)
Teoria pluralistica
i diritti della personalità sono solo quelli contemplati da specifiche disposizioni di legge
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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ALTRE NORME DI RIFERIMENTO
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 2000 (trasfusa nella Costituzione europea del 2004)
Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950
Codice civile artt. 6-10, art. 32, ecc. (rinvio)
Leggi speciali (rinvio)
Codice penale norme relative ai delitti contro la persona.
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO ALLA VITA E ALL’INVIOLABILITA’ FISICA
art. 32 Cost.: diritto alla salute: diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati
art. 575 cod. pen.: omicidio, nonché successive disposizioni che puniscono i delitti contro la vita e l’incolumità individuale
art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica
Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte:
- dalla L. n. 458/1967 relativa al trapianto del rene tra viventi
- dalla L. n. 592/1967 che ha sottratto la donazione del sangue alla libera contrattazione tra privati
- dalla L. n. 483/1999 che ha ammesso gli atti di disposizione a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra viventi
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO AL NOME
La tutela del nome è sancita a protezione non solo di un interesse individuale (alla propria corretta individuazione), ma anche dell’interesse generale all’identificazione delle persone
Medesima tutela è assicurata anche allo pseudonimo, purché esso abbia acquistato l’importanza del nome (art. 9 cod. civ.)
La tutela del diritto al nome è attuata con il riconoscimento di due tipi di azioni:
- di reclamo, con il quale si tutela il diritto della persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti a contrastare tale uso
- - di usurpazione, , con cui ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole che altri faccia del proprio nome
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO ALL’IMMAGINE
Fondamento normativo: art. 10 cod. civ. artt. 96 e ss. della legge sul diritto di autore
Il diritto all’immagine tutela l’interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia diffuso o esposto pubblicamente.
Eccezioni nella legge sul diritto di autore: non è richiesto il consenso dell’interessato (es.: se la riproduzione del’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto)
Non devono essere immagini lesive dell’onore, della reputazione o del decoro della persona
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE
Il diritto all’onore tutela l’integrità morale della persona sotto
due diversi profili:
l’onore: sentimento della propria dignità personale
la reputazione: stima di cui ogni persona gode nel contesto
sociale in cui è inserita.
TUTELA:
- sul piano penalistico, attraverso le norme che contemplano i reati di ingiuria e di diffamazione; ed in particolare il reato di ingiuria punisce l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente (art. 594 cod. pen.), mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa all’altrui reputazione arrecata comunicando con più persone (art. 595 cod. pen.)
- sul piano civilistico, attraverso il risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita, ipotesi quest’ultima di risarcimento in forma specifica
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il diritto alla riservatezza tutela l’interesse della persona al riserbo sulle vicende della propria vita personale e familiare
Il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava dall’art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (art. 13, 14 e 15) nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
TUTELA:
- sul piano penalistico: art. 615-bis cod. pen. (punisce chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nell’abitazione altrui, e chiunque riveli o diffonda le notizie e le immagini così ottenute)
- sul piano civilistico: frammenti di tutela nel cod. civ. (art. 10 che tutela il diritto all’immagine) e artt. 2 e 3 Cost.
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Segue: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Problema fondamentale è quello dell’individuazione dei limiti della tutela del diritto alla riservatezza, soprattutto in riferimento al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) che comprendono la facoltà di cronaca e di critica.
Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo:
- la notorietà della persona
- l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere indagini per vari motivi
- il diritto di cronaca
- il consenso dell’interessato
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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DIRITTO ALLA PRIVACY
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Riconoscimento solenne del diritto alla protezione dei dati personali:
1. potere attribuito al titolare di accedere ai propri dati 2. potere di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione3. potere di richiederne la cancellazione4. Si differenzia dal diritto alla riservatezza per l’attenzione al
profilo dinamico
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Segue: DIRITTO ALLA PRIVACY
Particolare disciplina del trattamento dei
dati sensibili: informazioni relative all’origine razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e politiche, alla vita sessuale (intrinsecamente pregiudizievoli, che rivelano aspetti intimi e riservati)
Tale particolare categoria di dati può essere oggetto di trattamento solo:
1. con il consenso scritto dell’interessato
2. previa autorizzazione del Garante della Privacy (di cui all’art. 30 del Codice sulla privacy)
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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TUTELA CIVILISTICA COMUNE A TUTTI I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
tutela inibitoria diretta a impedire il futuro prodursi del danno attraverso la cessazione del fatto lesivo, ove sia possibile
tutela risarcitoria volta a rimuovere le conseguenze dannose che si sono già prodotte attraverso lo strumento del risarcimento del danno
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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Proprietà
Differenze con il possesso (cfr. slides 9-18)
Diritti reali su cosa altrui:Diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia
Gravano sui beni di proprietà di un altro soggetto
e limitano, in misura più o meno ampia, i poteri del
proprietario
Proprietà
Differenze con il possesso (cfr. slides 9-18)
Diritti reali su cosa altrui:Diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia
Gravano sui beni di proprietà di un altro soggetto
e limitano, in misura più o meno ampia, i poteri del
proprietario
DIRITTI REALI
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
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CARATTERI SPECIFICI DEI DIRITTI REALI
Inerenza
Implica la relazione diretta e immediata tra il diritto e il bene; essa si manifesta in modo particolare nel c.d. diritto di sequela o seguito, in virtù del quale il diritto segue la cosa nonostante i passaggi di proprietà che essa possa subire
Tipicità
Significa che i diritti reali costituiscono un numerus clausus, cioè i privati non possono creare altri diritti reali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge
Il diritto soggettivo. Tipologie, contenuto e tecniche di protezione
L’oggetto dei diritti reali
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OGGETTO DEI DIRITTI REALI
BENI
Art. 810 cod. civ.
“Sono beni le cose che possono formare oggetto dei diritti”Attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani, concetto storicamente relativo.
Bisogni vitali, bisogni indotti. Cose comuni, di tutti, non appartengono a nessuno.
Beni di consumo e beni produttivi
Rapporto di appartenenza che ne riserva l’utilizzazione:
beni materiali beni immateriali
L’oggetto dei diritti reali
CLASSIFICAZIONI
Beni mobili e beni immobili Beni presenti e beni futuri Beni divisibili e beni indivisibili Beni determinati e beni generici Beni infungibili e beni fungibili Beni consumabili e beni inconsumabili Beni produttivo e beni non produttivi Beni semplici, beni composti e universalità di mobili Beni principali e beni accessori e pertinenze Beni pubblici e beni privati Beni di consumo
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I BENI
Art. 812 cod. civ. Beni immobili
il suolo e tutto ciò che è in esso incorporato, naturalmente o artificialmente, nonché gli edifici galleggianti se saldamente e permanentemente assicurati alla riva o all’alveo
Beni mobili tutti gli altri si considerano beni mobili anche le energie naturali
che hanno valore economico, come il gas, l’elettricità, ecc.
L’oggetto dei diritti reali
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BENI MOBILIDISCIPLINA GIURIDICA
prevalgono parametri di semplicità e rapidità
non occorrono forme particolari per gli atti di alienazione
non è previsto un sistema di pubblicità tramite pubblici registri, essendo sufficiente dimostrare il possesso del bene
L’oggetto dei diritti reali
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BENI IMMOBILIDISCIPLINA GIURIDICA
è richiesta una maggiore solennità, di regola, al meno la scrittura privata per gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali sugli stessi
è previsto un sistema di pubblicità tramite i registri immobiliari
L’oggetto dei diritti reali
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BENI MOBILI REGISTRATI
autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili, ecc.: a tali beni si applicano alcune regole analoghe a quelle vigenti per i beni immobili
per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità affidato a pubblici registri
non trovano applicazione molte regole relative ai beni mobili comuni
in mancanza di norme specifiche, ritrovano vigore (in base all’art. 815 cod. civ.) le disposizioni relative ai beni mobili
L’oggetto dei diritti reali
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RAPPORTO DI PERTINENZA
Rapporto in virtù del quale vi è una cosa principale e un’altra accessoria, chiamata pertinenza (art. 817 cod. civ.)
- La cosa accessoria è destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra;
- Gli atti e i rapporti aventi ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto.
L’oggetto dei diritti reali
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FRUTTI(artt. 820 e 821 cod.civ.)
Frutti naturali provengono direttamente dalla cosa, vi concorra
o no l’opera dell’uomo (ad esempio la legna, i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere, ecc.)
per un certo tempo sono parte della cosa (frutti pendenti), poi se ne separano e sono considerati un bene autonomo.
L’oggetto dei diritti reali
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FRUTTI(artt. 820 e 821 cod.civ.)
Frutti civili sono il corrispettivo che si trae da una cosa in
cambio del godimento che altri ne abbia (ad esempio, gli interessi sulle somme date a mutuo, i canoni di locazione, ecc.)
si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
L’oggetto dei diritti reali
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UNIVERSALITÀ DI MOBILI
pluralità di cose, che appartengono ad una stessa persona e che hanno una destinazione unitaria
ad es.: il gregge, la biblioteca, ecc.
è considerata come un bene unitario, anche se in realtà anche i singoli elementi che la compongono possono essere oggetto di separati atti giuridici
viene considerata universalità anche l’’azienda: complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 cod. civ.)
universalità di diritto insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (ad esempio, l’eredità)
L’oggetto dei diritti reali
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BENI IMMATERIALI
Beni giuridici caratterizzati dall’incorporeità, ovvero dal fatto di non esistere in natura, ma di essere frutto di creazione umana
Caratteristiche:
Intellettualità
Riproducibilità
L’oggetto dei diritti reali
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BENI IMMATERIALI.TUTELA
Tramite la protezione dell’originalità della creazione attribuzione di un diritto morale, quello ad essere
riconosciuto autore dell’opera, e di un diritto patrimoniale, cioè di sfruttamento economico
Tramite la brevettazione prevista per le invenzioni industriali e i marchi registrati consiste nell’attribuzione di una esclusiva in ordine alla
possibilità di sfruttare economicamente la creazione intellettuale
L’oggetto dei diritti reali
Proprietàe diritti reali
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PROPRIETA’e DIRITTI REALI (MINORI)
proprietà: espressione massima del diritto reale
diritti reali di godimento
diritti reali di garanzia
Proprietà e diritti reali
60
PROPRIETA’ (art. 832 cod. civ.)
Diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
Complesso di situazioni semplici conferite nella maniera più ampia: facoltà poteri doveri
Diritti reali di godimento (cfr. slides nn. 74-81)
Proprietà e diritti reali
61
DIRITTO DI PROPRIETA’ CONTENUTO ESSENZIALE
potere di godere di un bene potere di fruirne materialmente in tutti i modi
ritenuti dal proprietario consoni al suo interesse potere di appropriarsi dei frutti naturali o civili
della cosa potere di utilizzarla o meno, trasformarla o
addirittura distruggerla differenza con il possesso (cfr. slides nn. 9-18)
62
DIRITTO DI PROPRIETA’ CONTENUTO ESSENZIALE
potere di disporre di un bene
potere di stipulare negozi giuridici aventi ad oggetto il bene (ad esempio, vendita, locazione, ecc.).
Proprietà e diritti reali
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DIRITTO DI PROPRIETA’ CARATTERI FISIONOMICI
ELASTICITA’ sulla pienezza del diritto potrebbe incidere la
costituzione di un diritto reale minore, ma il diritto di proprietà tornerà a riespandersi, non appena il diritto reale minore venga meno
PERPETUITA’ non tollera limiti di durata ed è imprescrittibile,
salvo le norme sull’usucapione
Proprietà e diritti reali
64
FUNZIONE SOCIALEDELLA PROPRIETÀ
Art. 42 Cost.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla leggeche ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limitiallo scopo di assicurane la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti Principio solidaristico e superamento di una visioneesclusivamente produttivisticaNon è diritto attributo della persona, ma mezzo per tutelare la
personalità
Proprietà e diritti reali
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DIVIETO DI ATTI EMULATIVI (art. 833 cod. civ.)
Atti che non hanno altro scopo se non di nuocere o recare molestia ad altri
Norma dalla quale si è cercato di trarre un principio generale che vieta il cosiddetto:
abuso del diritto
Proprietà e diritti reali
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IMMISSIONI (art. 844 cod.civ.)
esalazioni di fumo, calore, scotimenti che possono prodursi nella proprietà di un soggetto e disturbare la proprietà confinante
legittime qualora non superino il limite della normale tollerabilità
Proprietà e diritti reali
67
Segue: IMMISSIONI
condizione dei luoghi priorità di un determinato uso contemperamento delle ragioni della produzione con
quelle della proprietà disciplina inizialmente utilizzata anche per la tutela
dell’ambiente
La normale tollerabilità viene valutata sulla base dei seguenti parametri:
Proprietà e diritti reali
68
Segue: IMMISSIONI
inibitoria, cioè la cessazione del fatto generatore dell’immissione
risarcimento del danno
TUTELA
Proprietà e diritti reali
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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
La proprietà si può acquistare in due modi:
a titolo originario
a titolo derivativo
Proprietà e diritti reali
70
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
si determina la nascita di un nuovo diritto che si costituisce in capo al titolare indipendentemente dal fatto che quel medesimo diritto spettasse o meno in precedenza ad un soggetto diverso
si acquista in maniera piena con i soli limiti che discendono dalle norme imperative
A TITOLO ORIGINARIO: occupazione (artt. 923 ss cod. civ.), invenzione (artt. 927 ss. cod. civ.), accessione (artt. 934 ss. cod. civ.), specificazione (art. 940 cod. civ.), unione e commistione (art. 939 cod. civ.), usucapione (artt. 1158 ss. cod. civ.).
Proprietà e diritti reali
71
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
il diritto viene trasferito da un precedente titolare (dante causa): pertanto, il nuovo titolare (avente causa) succede nella medesima posizione del dante causa, cioè acquista il diritto con lo stesso contenuto e i medesimi limiti che gravavano sul precedente titolare e la validità dell’acquisto dipende dall’effettiva titolarità del dante causa.
A TITOLO DERIVATIVO: contratto, successione a causa di morte
Proprietà e diritti reali
72
AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA’AZIONI PETITORIE
Azione di rivendicazione (art. 948 cod.civ.) Azione negatoria (art. 949 cod.civ.) Azione di regolamento di confini (art. 950 cod.civ.) Azione per apposizione di termini (art. 951 cod.civ.)
Proprietà e diritti reali
73
AZIONI DI NUNCIAZIONE
Azione di nuova opera (art. 1171 cod. civ.)
Denunzia di danno temuto (art. 1172 cod. civ.)
Azioni dirette a prevenire un danno alla cosa (Cfr. slides nn. 17-19)
Proprietà e diritti reali
74
AZIONI POSSESSORIE
Cfr. Voce “SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE”
Slides nn. 15-19 della presente Sezione
Proprietà e diritti reali
Diritti reali di godimento
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76
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali
limitano il potere del proprietario di godere del proprio bene
Diritti reali di godimento
77
ENFITEUSI (artt. 57 ss. cod. civ.)
durata minima di 20 anni, ma può essere anche perpetua
l’acquisto del diritto po’ avvenire a titolo derivativo o a titolo originario
l’enfiteuta può disporre del suo diritto per atto tra vivi o per testamento
Diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o in natura
Diritti reali di godimento
78
Segue: ENFITEUSI
- L’enfiteuta può disporre del diritto di affrancazione: il diritto potestativo di acquistare in ogni momento la proprietà del fondo attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà ed il contestuale pagamento di una somma pari a 15 volte l’ammontare de canone
- L’enfiteuta ha il diritto di ritenzione
- Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo e riacquistare la piena proprietà in caso di inadempimento dell’enfiteuta
Diritti reali di godimento
79
SUPERFICIE (artt. 952 ss. cod. civ.)
scissione tra proprietà del suolo (proprietà superficiaria) e proprietà della costruzione da mantenersi o da farsi sopra o sotto il suolo.
inapplicabilità alle piantagioni.
Diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.
Diritto di alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo.
Diritti reali di godimento
80
USUFRUTTO (artt. 978 ss. cod. civ.)
ll proprietario perde ogni facoltà di godimento del bene (c.d. nuda proprietà).
ha durata limitata: non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i 30 anni se l’usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica o di un ente di fatto.
Diritto di godere di un bene altrui, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e di restituirlo al proprietario alla scadenza del termine.
Diritti reali di godimento
81
USO E ABITAZIONE (artt. 1021 ss. cod. civ.)
Uso: diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di percepirne i frutti nei limiti dei bisogni propri e della famiglia.
Abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia.
Diritti reali di godimento
82
SERVITU’ PREDIALE (artt. 1027 ss. cod. civ.)
Peso imposto sopra un fondo per l’utilità, comodità o amenità di un altro fondo vicino ed appartenente a diverso proprietario
coattive
Servitù
volontarie
Diritti reali di godimento
83
Segue: SERVITU’ PREDIALE
Caratteristiche
La relazione tra due fondi L’appartenenza a proprietari diversi La contiguità Non può consistere in un facere, ma solo in un non fare (es. non
sopraelevare) o in un tollerare qualcosa (ad es. lasciar passare) Attenzione alla differenza in tema di tecniche di tutela con il diritto di
obbligazione
Diritti reali di godimento
Diritti reali di garanzia
e privilegi
Diritti reali di garanzia
e privilegi
84
85
DIRITTI REALI DI GARANZIA
(Cfr. “Sezione 4. Obbligazioni”)
costituiscono una eccezione al principio della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del creditore, salve le cause legittime di prelazione
Sono cause legittime di prelazione il privilegio, il pegno e l’ipoteca
Diritti reali di garanzia e privilegio
86
DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO (art. 2744 cod. civ.)
accordo, con cui il debitore e il creditore convengono, per il caso di inadempimento, che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore
la sua violazione comporta la nullità dell’accordo
il patto è nullo, anche se è stato stipulato in un momento successivo alla costituzione del pegno e dell’ipoteca
Diritti reali di garanzia e privilegio
87
LA RATIO DEL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO
evitare un indebito approfittamento del creditore al momento del sorgere del credito e un suo arricchimento ingiustificato
apprestare idonea garanzia per gli altri creditori, che altrimenti vedrebbero sottratto dal patrimonio del comune debitore un bene su cui potrebbero rivalersi, sia pure in via sussidiaria
Diritti reali di garanzia e privilegio
88
PATTO MARCIANO
patto con il quale si conviene che, in caso di inadempimento, il credito venga soddisfatto mediante la vendita forzata o l’assegnazione al prezzo di stima
liceità del patto
Diritti reali di garanzia e privilegio
89
PRELAZIONE
Il creditore (privilegiato, pignoratizio o ipotecario) può soddisfarsi, con preferenza rispetto ai creditori chirografari (cioè privi di garanzia reale), sul ricavato della vendita forzata dei beni del debitore
Diritti reali di garanzia e privilegio
90
PRIVILEGIO (artt. 2745 ss cod. civ.)
Patto viene accordato dalla legge in considerazione della causa del credito
Non occorre, di regola, un accordo tra le parti
Diritti reali di garanzia e privilegio
91
Segue: PRIVILEGIO
MODALITÀ Il privilegio può essere:
GENERALE opera su tutti i beni mobili del debitore
SPECIALE opera su determinati beni mobili o immobili
non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità
la legge determina minuziosamente l’ordine dei privilegi (artt. 2777-2783 cod. civ.), che prescinde dal criterio della priorità temporale
Diritti reali di garanzia e privilegio
92
PEGNO (artt. 2784 ss. cod. civ.)
diritto reale
è opponibile erga omnes
è assistito dal diritto di sequela
Diritti reali di garanzia e privilegio
93
OGGETTO DEL PEGNO
beni mobili
universalità di mobili
crediti
altri diritti aventi ad oggetto beni mobili
Diritti reali di garanzia e privilegio
94
CARATTERISTICHE DEL PEGNO
Il pegno si costituisce mediante la sottoscrizione di un contratto reale il quale si perfeziona cioè con la consegna del bene
comporta lo spossessamento
il creditore deve custodire la cosa, salvo l’obbligo del rimborso da parte del costituente, delle spese sostenute per la conservazione
non può, senza il consenso del debitore usarla, né può darla in pegno o concederne ad altri il godimento
Diritti reali di garanzia e privilegio
95
PEGNO IRREGOLARE
il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile
la proprietà della cosa si trasferisce al creditore, che sarà tenuto, in caso di adempimento, alla restituzione del tantundem eiusdem generis, e cioè di una cosa dello stesso genere e quantità
Diritti reali di garanzia e privilegio
96
PEGNO ANOMALO
Forma di garanzia pignoratizia che, pur rientrando nello schema legale del pegno, presenta anomalie rispetto alla sua tradizionale configurazione
Diritti reali di garanzia e privilegio
97
PEGNO OMNIBUS
Il cliente costituisce a favore della banca, a garanzia del credito ricevuto, un pegno su titoli e valori, con la previsione di una clausola in virtù della quale la garanzia viene estesa a tutti i crediti futuri o a tutti i titoli o valori che pervengano in seguito nella disponibilità della banca
Diritti reali di garanzia e privilegio
98
PEGNO ROTATIVO
Viene pattuita una clausola, che consente alla banca di sostituire, con l’autorizzazione del cliente, la cosa consegnata con un’altra pervenuta nella sua disponibilità
Diritti reali di garanzia e privilegio
99
IPOTECA (artt. 2808 ss. cod. civ.)
diritto reale di garanzia
attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati, dal debitore o da un terzo, a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione
Diritti reali di garanzia e privilegio
100
OGGETTO DELL’IPOTECA
beni immobili
usufrutto sugli immobili
superficie
diritti dell’enfiteuta e del concedente
rendite dello Stato
Diritti reali di garanzia e privilegio
101
CARATTERISTICHE DELL’IPOTECA
sistema pubblicitario: per la sua valida costituzione non è sufficiente un titolo idoneo, ma è necessaria la relativa iscrizione nei registri immobiliari (efficacia costitutiva)
a seconda del titolo in base al quale l’iscrizione viene effettuata, l’ipoteca può essere
legale giudiziale volontaria
Diritti reali di garanzia e privilegio
102
IPOTECA LEGALE
Si costituisce automaticamente in tre ipotesi:
a) ipoteca dell’alienante sui beni alienati per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di alienazione
b) ipoteca del condividente per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti, su cui grava tale obbligo
c) ipoteca dello Stato sui beni dell’imputato e del responsabile civile
Diritti reali di garanzia e privilegio
103
IPOTECA GIUDIZIALE E VOLONTARIA
ipoteca giudiziale è iscritta sulla base di una qualunque sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’obbligazione ovvero al
risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio
ipoteca volontaria si fonda su un “titolo” (contratto o atto unilaterale)
Diritti reali di garanzia e privilegio
104
IPOTECAGRADO E EFFICACIA
dal momento dell’iscrizione l’ipoteca assume un grado, cioè una sorta di numero d’ordine
conserva efficacia per venti anni, salvo che prima della scadenza del ventennio non venga rinnovata
Diritti reali di garanzia e privilegio
Diritti Relativi
106
DIRITTI RELATIVI
DIRITTI POTESTATIVI (modificazione ideale della realtà)
DIRITTI DI CREDITO (modificazione materiale della
realtà. Cfr. Sezione “4. Obbligazioni”)
Diritti Relativi
107
DIRITTI DI CREDITO(caratteri)
relatività: il titolare può fare valere il proprio diritto solo nei confronti di un soggetto, sul quale grava uno specifico dovere di comportamento
mediatezza: il titolare può realizzare l’interesse protetto dalla norma solo con la cooperazione di un altro soggetto
Diritti Relativi
108
DIRITTI POTESTATIVI
l’interesse del titolare del diritto si realizza a seguito di una propria iniziativa, che invade la sfera giuridica di un soggetto determinato e può realizzarsi solo nei riguardi di quel soggetto
il titolare del diritto può, unilateralmente, modificare o estinguere una situazione soggettiva, interferendo nella sfera giuridica di un altro soggetto, impossibilitato ad evitare, in termini giuridici, l’esercizio del potere: egli si trova in stato di soggezione
Diritti relativi
109
Segue: DIRITTI POTESTATIVI
Ad esempio, l’art. 874 cod. civ. prevede che il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui possa chiederne la comunione, pagando la metà del valore del muro. Il proprietario del muro non potrà opporsi, ma dovrà soggiacere alla richiesta, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla norma.
Diritti relativi
110
Segue: OBBLIGAZIONI
Cfr. slide della Sezione
“4. OBBLIGAZIONI”
Diritti relativi
L’estinzione dei diritti
111
PRESCRIZIONE E DECADENZA
Il decorso del tempo incide sulle vicende delle situazioni giuridiche soggettive e può determinare l’acquisto o l’estinzione di diritti
112L’estinzione dei diritti
113
PRESCRIZIONE (artt. 2934 ss. cod. civ.)
art. 2934 cod. civ. “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge”
Il mancato esercizio di un diritto per un lungo periodo di tempo comporta che la pretesa volta a fare valere quello stesso diritto venga respinta per il solo fatto di essere stata
esercitata tardivamente.
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili (come il diritto della personalità), il diritto di proprietà e le facoltà
L’estinzione dei diritti
114
Segue: PRESCRIZIONE
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui l’esercizio del diritto è possibile e soddisferebbe l’interesse del suo titolare
Quando l’esercizio del diritto non è possibile e non si è in presenza di un interesse insoddisfatto non assume alcuna rilevanza il non uso del diritto e quindi non ricorre la decorrenza della prescrizione
E’ nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione
L’estinzione dei diritti
115
Segue: PRESCRIZIONE
Solo il soggetto che può disporre validamente del diritto può rinunciare alla prescrizione la quale, però, finché non si è compiuta non può essere oggetto di rinuncia
La prescrizione non opera automaticamente ma può essere fatta valere in via di eccezione dalla parte che vi abbia interesse.
Il Giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non eccepita dalla parte
L’estinzione dei diritti
116
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE
si verifica nei casi espressamente previsti dalla legge quando il mancato esercizio del diritto dipende dal verificarsi di una causa giustificativa
Il periodo di tempo durante il quale perdura la causa che giustifica l’inerzia non è calcolato ai fini del computo del tempo di prescrizione. Quando viene meno la causa cd. sospensiva il tempo decorso prima di questa si sommerà a quello che comincia a decorrere dal momento della sua cessazione
L’estinzione dei diritti
117
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
L’inerzia cessa perché il diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalla legge o viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto
Nel momento in cui si verifica la causa di interruzione dell’inerzia inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione e viene meno quello che era decorso fino al verificarsi dell’interruzione
L’estinzione dei diritti
118
Segue: PRESCRIZIONE
Prescrizione ordinaria: si compie in dieci anni (art. 2946 cod. civ.)
Prescrizioni brevi: cinque anni (artt. 2947, 2948 cod. civ.), due anni (art. 2947, comma 2, cod.civ.), un anno (artt. 2950, 2951, 2952 cod. civ.) per peculiari fattispecie previste dalla legge
Prescrizioni presuntive: sono stabilite dalla legge per particolari tipi di rapporti in cui la prassi economico-sociale esige che il debitore provveda al pagamento del suo debito in termini brevi. Il debitore deve limitarsi a provare il mero decorso del termine stabilito dalla legge e non anche l’estinzione dell’obbligazione
L’estinzione dei diritti
119
DECADENZA(artt. 2964 ss. cod. civ.)
Comporta la perdita del diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine (art. 2964 cod.civ.)
Non rileva l’inerzia del titolare del diritto. Questo si estingue sulla base di un fatto oggettivo quale il decorso del tempo
Decadenza di ordine pubblico: riguarda diritti indisponibili, le parti non possono modificarne il regime, né rinunciarvi e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
Decadenza di ordine privato: riguarda diritti disponibili, le parti possono rinunciarvi e derogare alla sua disciplina legale
L’estinzione dei diritti
120
Segue: DECADENZA
Decadenza legale: il termine di decadenza è determinato dalla legge
Decadenza convenzionale o negoziale: il termine di decadenza è stabilito dalle parti di un contratto
Il termine di decadenza è perentorio: non operano le regole della sospensione e dell’interruzione. La decadenza è impedita solo attraverso il compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto
L’estinzione dei diritti