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  • 8 aprile 2014 Convegno di studio Il Jobs Act di Matteo Renzi: Dagli interventi urgenti alla legge delega per le riforme
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  • ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Attivit svolte da famiglie e convivenze + 3,00% Commercio e riparazioni - 18,80% Industria - 14,60% Turismo, trasporti e terziario avanzato - 14,00% MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Stranieri comunitari - 15,80% Italiani - 12,70% Stranieri extracomunitari - 2,30% MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • ATTIVAZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Lavoratori con pi di 34 anni6 su 10 Lavoratori con meno di 24 anni1 su 10 MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 73mila trasformazioni su oltre 1,7 milioni di attivazioni- 22,00% MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • E LAPPRENDISTATO? II TRIMESTRE 2013 RISPETTO AL II TRIMESTRE 2012 Giovani fino a 19 anni - 40,00% Giovani tra 25 e 29 anni - 9,70% Oltre 29 anni+ 3,00% MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • E LAPPRENDISTATO? TRA APRILE E GIUGNO 2013 SOLO 1/3 DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO SONO STATI CONFERMATI AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO -14,00% SU BASE TENDENZIALE MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • LE ATTIVAZIONI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SONO POCO MENO DEL 70% DI TUTTE LE ATTIVAZIONI MONITORAGGIO SULLA LEGGE 92/2012 (LEGGE FORNERO)
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  • JOBS ACT: Le novit del Decreto Legge n. 34/2014 Relatore: Dr. Mattia DAcunto
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  • Acausalit Contratto a tempo determinato dal 21 marzo 2014 non pi limitato al primo contratto a termine; pu essere stipulato per iscritto per un massimo di trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe; ammette fino ad un massimo di otto proroghe;
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  • Percentuale Percentuale Contratto a tempo determinato Il numero complessivo dei rapporti, non pu superare il 20% dellorganico complessivo. Le imprese dimensionate fino a cinque unit possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
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  • Contratto a tempo determinato Percentuale La disposizione per la base di calcolo fa riferimento allorganico complessivo (pertanto dellazienda nel suo complesso e non delle singole unit produttive) si ritiene, quindi, che si riferisca al personale dipendente in forza al momento dellassunzione. sono esclusi Applicando i criteri, gi presenti nella circolare INPS n. 22/2007 sono esclusi dal computo numerico: apprendisti a) gli apprendisti, tra costoro rientrano anche i lavoratori in mobilit assunti con rapporto di apprendistato; assunti con contratto di inserimento b) gli assunti con contratto di inserimento eventualmente ancora in forza, non essendo possibile instaurare altri contratti a partire dal 1 gennaio 2013; assunti con contratto di inserimento c) gli assunti con contratto di inserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; lavoratori somministrati d) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie di Lavoro; socialmente utili o di pubblica utilit e) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti in lavori socialmente utili o di pubblica utilit.
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  • a tempo parziale I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota intermittenti I lavoratori intermittenti vanno calcolati nellorganico dellimpresa in proporzione allorario di lavoro effettivamente prestato nellarco di ciascun semestre dirigentilavoratori a domicilio Ovviamente, nel computo complessivo rientrano anche i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Si fanno salvi eventuali limiti posti dalla contrattazione nazionale che possono essere maggiori o minori rispetto alla percentuale del 20%. nella fase di avvio stagionalit ragioni sostitutiveover 55spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. Sono, quindi, fatti salvi dai limiti numerici i contratti a termine per le aziende di nuova costituzione nella fase di avvio, secondo le previsioni dei CCNL, i contratti legati alla stagionalit ed alle ragioni sostitutive, quelli per gli over 55 e per gli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi. Contratto a tempo determinato Percentuale
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  • Contribuzione aggiuntiva dell1,40% La legge n. 92/2012 afferma che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La cancellazione delle ragioni giustificatrici del contratto (tra le quali era compresa quella sostitutiva) non dovrebbero, pur nella acausalit generale, portare alla cancellazione della agevolazione, atteso che sempre possibile rinvenire, se esistente, la motivazione sostitutiva. Apposizione del termine Il nuovo comma 2 ricorda che lapposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da atto scritto (per es. lassunzione per una attivit che sin dallinizio era predeterminata). Contratto a tempo determinato
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  • Proroghe Pu esser prorogato soltanto quando la durata iniziale inferiore ai trentasei mesi; Soppresso il riferimento alle condizioni oggettive; otto volte; le proroghe sono ammesse, per un massimo di otto volte; somministrazionemassimo 6 proroghe; per la somministrazione sono ammesse massimo 6 proroghe; sono condizionate allo svolgimento della stessa attivit lavorativa per la quale stato stipulato liniziale contratto. stacco dieci e venti giorni Per lo stacco tra un contratto e laltro, in caso di rinnovo la disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o superiore).
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  • Per il resto il contratto a tempo determinato rimasto invariato: Contratto a tempo determinato i divieti, la scadenza del termine e lo sforamento dello stesso, la possibilit di modificare, con la pattuizione collettiva, lo stacco tra un contratto e laltro, la sommatoria dei 36 mesi tra rapporto a termine e somministrazione presso lo stesso datore di lavoro, la possibilit di un ulteriore contratto in deroga assistita sottoscritto presso la Direzione territoriale del Lavoro, i contratti stagionali, i diritti di precedenza, importanti anche ai fini della fruizione degli incentivi, la non discriminazione, la formazione, la computabilit ai fini delle prerogative sindacali, i diritti di informazione, il contratto a termine per i lavoratori in mobilit, escluso dal campo di applicazione del D.L.vo n. 3 368/2001, le assunzioni fino a tre giorni nel turismo e nei pubblici esercizi, il contratto a termine dei dirigenti, le aziende dellimport-export dei prodotti ortofrutticoli, la parziale applicazione al personale tecnico e artistico delle fondazioni musicali, lapparato sanzionatorio relativo agli obblighi sulla non discriminazione.
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  • Il comma 2 dellart. 1 del D.L. n. 34, cancella i primi due periodi dellart. 20, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003 che disciplinavano, anche per il contratto di somministrazione tempo determinato, il rinvio alle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili anche alla ordinaria attivit dellutilizzatore ed alla previsione del contratto acausale come primo contratto di somministrazione. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contratto a tempo determinato
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  • de materializzazione verifica della regolarit contributiva in via telematica Lart. 4 del D.L. n. 34 parla della de materializzazione del DURC, con semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, cosa che dovrebbe portare, a regime, ad una verifica della regolarit contributiva relativa ad INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore), in via telematica, attraverso lapertura e la correlazione tra le varie banche dati. Il tutto , al momento, rimandato, ad un decreto concertato tra Lavoro ed Economia che vede coinvolti, nel procedimento, INPS ed INAIL, da emanare entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del Decreto Legge. Tale provvedimento dovr indicare i requisiti di regolarit, i contenuti e le modalit della verifica. 120 giorni La validit del DURC resta fissata in 120 giorni. DURC Documento unico di regolarit contributiva - DURC
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  • Due sono le modifiche apportate dallart. 3. cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia La prima riguarda lart. 4, comma 1, del DPR n. 442/2000 ( il regolamento sulle procedure per il collocamento ordinario): la parola persone riferita ai soggetti da inserire nellelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, viene sostituita dalla indicazione specifica che fa riferimento a cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. la disponibilit allo svolgimento di unattivit lavorativa pu essere resa presso i centri per limpiego di tutto il territorio nazionale La seconda concerne lart. 2, comma 1, del D.L.vo n. 181/2000: la disponibilit allo svolgimento di unattivit lavorativa per i disoccupati pu essere resa presso i centri per limpiego di tutto il territorio nazionale e non pi soltanto in quello in cui hanno il domicilio. ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI
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  • DISEGNO DI LEGGE Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge delega al Governo in materia: di riforma degli ammortizzatori sociali, di riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali, di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
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  • DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di ammortizzatori sociali rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione; prevedere che laccesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilit di riduzione dellorario di lavoro; rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori; prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici; prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione delleffettivo utilizzo; rimodulare lASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve; incrementare la durata massima dellASpI per i lavoratori con carriere contributive pi significative; estendere lapplicazione dellASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite; introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa; valutare la possibilit che, dopo lASpI, possa essere riconosciuta unulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto; eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per laccesso a prestazioni di carattere assistenziale.
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  • DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive razionalizzare gli incentivi allassunzione gi esistenti: razionalizzare gli incentivi per lautoimpiego e lautoimprenditorialit; istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, unAgenzia nazionale per limpiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allagenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per limpiego, politiche attive e ASpI; razionalizzare gli enti e le strutture, anche allinterno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per limpiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire linvarianza di spesa; rafforzare e valorizzare lintegrazione pubblico/privato per migliorare lincontro tra domanda e offerta di lavoro; mantenere in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale; mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro; favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro; valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.
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  • DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con lobiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo; eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi; unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni lobbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; promuovere le comunicazioni in via telematica e labolizione della tenuta di documenti cartacei; rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano limmediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parit di costo); individuare modalit organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino
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  • DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di riordino delle forme contrattuali individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare leffettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali; procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla punto precedente, che possa anche prevedere lintroduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire linserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti; procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla punto precedente, che possa anche prevedere lintroduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire linserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti; introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali; introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali; procedere allabrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico, al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficolt interpretative ed applicative.
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  • DISEGNO DI LEGGE Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali introdurre a carattere universale lindennit di maternit, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata; garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare; incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilit dellorario lavorativo e limpiego di premi di produttivit, per favorire la conciliazione dellattivit lavorativa con lesercizio delle responsabilit genitoriali e dellassistenza alle persone non autosufficienti; favorire lintegrazione dellofferta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
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  • JOBS ACT: Le ultime novit sullapprendistato Relatore: Dr. Antimo Rinaldi
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  • APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato le modifiche apportate dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
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  • APPRENDISTATO Art. 2 Disciplina generale 1.La disciplina del contratto di apprendistato rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; a) forma scritta del contratto e del patto di prova;
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  • APPRENDISTATO Art. 2 - Disciplina generale i) possibilit di forme e modalit per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 3-bis. Lassunzione di nuovi apprendisti subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, consentita lassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita.
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  • APPRENDISTATO Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonch delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
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  • APPRENDISTATO Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilit dellazienda, integrata, pu essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'et, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
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  • APPRENDISTATO eliminato lobbligo integrare la formazione stato quindi eliminato lobbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con lofferta formativa pubblica per la cosiddetta formazione di base/trasversale. Non per chiaro se tale formazione debba essere comunque impartita dal datore di lavoro o possa essere del tutto omessa. Scompare lobbligo della forma scritta per il piano formativo individuale (ha senso un apprendista che non ha un documento sottoscritto che attesti il percorso formativo da effettuare o effettuato?) Eliminato lobbligo, introdotto dalla Legge Fornero, di condizionare lassunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di una percentuale di quelli assunti in precedenza. leliminazione della clausola di stabilizzazione legale non fa venir meno le clausole contrattuali Tuttavia leliminazione della clausola di stabilizzazione legale non fa venir meno le clausole contrattuali, dove, in quasi tutti i contratti collettivi nazionali, rimane lobbligo di conferma degli apprendisti per procedere a nuove assunzioni.
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  • APPRENDISTATO Ma facendo cadere lobbligatoriet, per il datore di lavoro, di assicurare allapprendista di secondo livello una formazione trasversale, ovvero di garantirgli la frequenza di corsi regionali, ha senso parlare ancora di apprendistato? Senza un piano formativo il percorso di apprendimento meramente ipotetico. Sembra la solita scorciatoia allitaliana: non funziona la formazione e allora la eliminiamo. Solo che la formazione non dovrebbe essere uninutile scocciatura burocratica, ma lo strumento concreto per la reale qualificazione del giovane.
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  • APPRENDISTATO Se non c formazione, gli sgravi fiscali concessi alle aziende per assumere gli apprendisti diventano aiuti di Stato illegittimi? Le aziende non rischiano, prima o poi, di doverli restituire? LItalia gi stata condannata, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 novembre 2011, a pagare una multa di 80 milioni per non aver recuperato presso i datori di lavoro gli aiuti per lassunzione dei lavoratori mediante i contratti di formazione, dal momento che senza un programma di formazione gli incentivi fiscali sono stati considerati aiuti di Stato.
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  • APPRENDISTATO Se leliminazione della clausola di stabilizzazione legale introdotta dalla Lgge Fornero (30%) non fa venir meno le clausole contrattuali, allora non parliamo di semplificazione considerato che quasi tutti i CCNL prevedono una percentuale di conferma superiore al 30%. Commercio 80% Pubblici Esercizi 70% Trasporti 60%