accertamento con adesione e conciliazione giudiziale gruppo di lavoro sul contenzioso tributario

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

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Page 1: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO CON ADESIONEE

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

(ART. 1 D. LGS. 218/1997)

- imposte sui redditi (per tutte le categorie di

reddito); anche sostitutive purchè si applichino per esse le norme in

materia di imposte sui redditi (C.M. 235/E/855 del 08/08/97)

- imposta sul valore aggiunto.

- imposte sulle successioni e donazioni;- imposta di registro;- imposte ipotecarie e catastali;- INVIM.- tributi locali (potestà degli enti)

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

(ART. 1 D. LGS. 218/1997)

- persone fisiche;- società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR;- società ed enti di cui all’art. 87 TUIR;- sostituti d’imposta.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)

ufficio distrettuale II.DD.

ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale)

ufficio IVA

nei casi in cui la definizione abbia ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti

ai soli fini IVA

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)

nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria

l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione

anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio

non aderiscono alla definizione o non hanno partecipato al contraddittorio

benché ritualmente convocati adesione

effetti per i soci - associati - altro coniuge

accertamento sulla base dell’atto di adesione(senza benefici per le sanzioni)

Page 6: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 5 D. LGS. 218/1997)

ufficio delle entrate

CONTROLLAla posizione del contribuente

riguardo alle imposte sui redditi e all’IVA

INVITA il contribuente a comparire

per il contraddittorio

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO AI FINI II.DD. E IVAAVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 E 6 D. LGS. 218/1997)

invito al contribuente a comparire da parte

dell’Ufficio

Indicazione nell’invito:a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;b) giorno e luogo della comparizione.

istanza del contribuente

nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o

verifiche

istanza per la formulazione della proposta di

accertamento

che ha avuto notifica di avviso di accertamento o

di rettifica

istanza di accertamento con adesione

(entro i termini di impugnazione)

sospensione di 90 giornigiorni del termine perricorrere

iniziativa dell’Ufficio

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEPROCEDIMENTO (ART. 7 D. LGS. 218/1997)

impugnazione avviso di accertamento o di

rettifica

definizione

rinuncia all'istanza

l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca il contribuente per il contraddittorio

atto di adesione in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato con indicazione separatamente per ciascun tributo:elementi e motivazione su cui la definizione si fonda;liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni;liquidazione delle altre somme eventualmente dovute.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEPERFEZIONAMENTO (ART. 8 E 9 D. LGS. 218/1997)

versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il

concessionario del servizio di riscossione

unica soluzione

ratealmente:- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;- massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > 51.645,69 Euro)

* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno

Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanzadi pagamento + documentazione relativa alla prestazione della garanziaL'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

IVA = A x M

(solo per fattispecie ad essa rilevanti)

modalità

definizione ai fini delle imposte sui redditi

A = aliquota media;M = maggiori componenti positivi di reddito;I = IVA su operazioni imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili - IVA detraibile forfettariamente;V = volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di

quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

dove A = I / V

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

nessuno

definizione ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto

effetto ai fini delle imposte sui redditi

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

integrabile o modificabile da parte

dell'ufficio

impugnabile

negativo

accertamento definito con

adesione

ai fini extratributari

contributi previdenziali e assistenziali

effetti penali

punibilità per i reati ex art. 2, comma 3, e 4

D.L. 429/82 (abrogati)

positivo

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

accertamento definito con

adesione

generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai fatti oggetto di accertamento, fatta eccezione per i reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati

dal D. LGS. 74/2000):- omesso versamento di ritenute > L. 10 milioni;- occultamento o distruzione scritture contabili;- falso e frode fiscale.

il D. LGS. 74/2000 prevede ora, per i delitti da esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene

e la non applicazione delle sanzioni accessorie qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il contribuente estingua il proprio

debito anche nell’ambito di una procedura concordataria o conciliativa.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEEFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

a) sopravviene conoscenza di elementi per un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non < a 150 milioni di lire (77.468,53 Euro);

ulteriore azione accertatrice entro i termini di cui agli

art. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72,

possibile se:

b) per le altre tipologie di reddito, se definizione riguardante accertamenti parziali;

c) definizione riguardante redditi da partecipazione nelle società o nelle associazioni di cui all'art. 5 TUIR o in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contri-buente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

inoltre resta ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter)

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione nonché per le violazioni concernenti il

contenuto delle dichiarazioni

misura ridotta a

un quarto del minimo edittale, ad eccezione delle sanzioni applicate in sede di liquidazione delle

dichiarazioni e per mancata, non veritiera o incompleta risposta ai questionari

Page 16: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

nessuna

sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali

misura

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)

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ACCERTAMENTO CON ADESIONECOMPETENZA IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

(ART. 10 D. LGS. 218/1997)

ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale

ovvero, nei casi di non istituzione o non attivazione (fattispecie oggi non più attuale)

ufficio del registro

Page 18: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 12 D. LGS. 218/1997)

ambito soggettivo

se di iniziativa del contribuente può attivarlo anche uno solo degli obbligati

la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato,

comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per

l'impugnazione

se di iniziativa dell’ufficio,

riguarda tutte le parti contraenti otutti gli obbligati.

la definizione da parte di un coobbligato estingue l’obbligazione tributaria di tutti

Page 19: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)

PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE

con l’istanza di trattazione in

pubblica udienza

ufficio

Ante fissazione data di

trattazione

contribuente

fino alla trattazione della controversia con proposta scritta - previa adesione del contribuente

Post fissazione data di

trattazione

Ritopresidenziale

Rito collegiale C.T.P. nella prima udienza

Page 20: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE

sussistenza dei presupposti e delle

condizioni di ammissibilità (non si valuta il merito)

decreto di estinzione del

giudizio

Ritopresidenziale

non sussistenza delle condizioni di

ammissibilità

fissazione della data di trattazione

della controversia

versamento (intero importo o prima rata) entro venti giorni dalla data della

comunicazione alle parti

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)

Page 21: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE

conciliazione ha luogo

Rito collegiale - C.T.P. prima udienza

conciliazione non ha luogo

C.T.P. può assegnare un termine non >

60 giorni

conciliazione non ha luogo

comunque

prosecuzione del giudizio

proposta scritta previa

adesione dell’altra parte

totale

parziale questioni aperte

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)

Page 22: ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONCILIAZIONE GIUDIZIALEPROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISIONE PROVINCIALE

conciliazione ha luogo

indicazione somme dovute a titolo:* di imposta;* di sanzioni (nella misura di un terzo delle somme irrogabili, ma non inferiore a un terzo del minimo);* di interessi.

titolo per la riscossione delle somme dovute

SI PERFEZIONA con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla

redazione del P.V.

processo verbale

ratealmente:- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;- massimo di dodici rate trimestrali (somme dovute > € 51.645,69)

unica soluzione

* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto * rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto* garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)