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Ancora sulla pluralità degli ordinamenti giuridici

• Pluralità degli ordinamenti giuridici

• Relatività dei valori giuridici

Qualche esempio

• Il velo a scuola è:

- irrilevante per lo Stato italiano

- vietato dallo Stato francese

- doveroso per la religione islamica

• Lo scioglimento del matrimonio è:

- consentito nello Stato italiano

- non consentito dalla Chiesa cattolica

Come si risolve il conflitto ?

• Per la scienza giuridica dommatica ciò che conta sono le valutazioni disposte

dall’ordinamento dato.

Problema:Quale ordinamento assumiamo come dato nell’individuazione delle norme del diritto

pubblico italiano?

Il diritto pubblico ed il criterio di riconoscimento delle norme applicabili

• A) una domanda preliminare:

che cos’è il diritto pubblico italiano?

insieme delle norme che si applicano nei confronti del gruppo sociale organizzato che si trova nel territorio italiano (i cittadini italiani, ma non solo) e che trova il suo fondamento nella Carta costituzionale del 1948, la quale definisce i tratti essenziali dell’ordinamento giuridico dello Stato italiano

segue

• B) Quali sono le norme applicabili nei conflitti fra ordinamenti?

quelle individuate dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano sulla base della Carta costituzionale

Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento distinto

• 1) l’ordinamento (statale) riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé)

• Es.: - art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica);- art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario);- Art. 10 Cost. (Stato ed ordinamento

internazionale).

segue

• B) l’ordinamento (statale) riconosce l’altro ordinamento come soggetto di diritto (titolare di una sfera di autonomia)

Es.:- il caso del Comune di Siena che opera non come

ente pubblico fondamentale ma come momento di sintesi delle contrade nella disciplina del Palio di Siena;

- il caso del partito politico, dotato di autonomia negoziale (art.49 Cost.)

segue

• C) l’ordinamento (statale) ignora il diverso ordinamento o confligge con esso

Es.: - una convenzione tra consociati che non

abbia la dignità di un contratto o di altro accordo negoziale ;

- un ordinamento malavitoso (in margine: la questione della mafia)

Tipologie di rapporti fra ordinamenti

A) Derivazione principio di prevalenza

(fra ordinamento “originario” ed ordinamento “derivato”: es. Stato e Regione)

B) Coordinazione tecnica del “rinvio”

(fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati)

C) Opposizione

(fra ordinamenti originari e fra ordinamenti originari e derivati)

Che cosa è lo Stato ?

lo Stato come ordinamento giuridico - originario

- territoriale - a fini generali

Una prima definizione empirica

• Stato = gruppo sociale indipendente, a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende da alcun’altra autorità, si afferma – nell’ambito spaziale-temporale del gruppo – come superiore ad ogni altro potere.

La “nascita” dello Stato moderno

• Le origini storiche del concetto : il “Principe” di Machiavelli e la fortuna di un “nome”

• Le caratteristiche “storiche” del concetto: a) concentrazione del potere di comando legittimo

nell’ambito di un territorio determinato in capo ad una unica istanza;

b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.

Gli elementi costitutivi dello Stato

A) la sovranità

B) il territorio

C) il popolo

A) la sovranità

• le varie accezioni della sovranità:

a) potere supremo di comando

(preminenza del potere statale su ogni altro potere e sua originarietà) (accezione “interna”);

b) Indipendenza dello Stato rispetto ad ogni altro Stato (accezione “esterna”)

Chi è il titolare ultimo della “sovranità”?

• 1) la sovranità della persona giuridica statale

( lo Stato persona giuridica)• 2) la sovranità della nazione (la Nazione come entità collettiva)• 3) la sovranità popolare (sovranità come volontà del popolo

sovrano)

Le nuove tendenze della sovranità(la crisi della nozione tradizionale della

sovranità• 1) sovranità popolare e sistema

rappresentativo

• 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide

• 3) sovranità ed organizzazione internazionale ( e Unione europea)

(artt.11 e 117 Cost.)

Segue : 1) sovranità popolare e sistema rappresentativo

• Le funzioni principali dello Stato, nelle quali si esprime la sovranità, sono affidate ad organi dello Stato (parlamento, governo, Presidente della Repubblica) cui sono preposti soggetti scelti, direttamente o indirettamente, dal popolo attraverso libere e periodiche elezioni.

• Es.: diritto di voto (art.48 Cost.)

Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide

• Costituzione (modernamente intesa):

Legge fondamentale, superiore a tutte le altre leggi, contenuta in un documento solenne contenente i principi-cardine dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale, nonché i grandi obiettivi perseguiti attraverso quei principi (quasi sempre all’esito di un processo rivoluzionario)

(es.: la Costituzione americana; l’art.1 della Costituzione italiana)

Segue: sovranità popolare e Costituzioni rigide

Costituzione “rigida”:• È legge “superiore” che non può essere modificata

da normali leggi (le leggi “ordinarie”). • Il rispetto di tali Costituzioni è quasi sempre

garantito dall’opera di giudici.• La eventuale modifica di parti di tali Costituzioni

può avvenire solo attraverso procedimenti particolarmente gravosi ed entro limiti stabiliti dalle stesse Costituzioni.

Segue: 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide

• L’esempio italiano:- art.1 Cost.: “(…) la sovranità appartiene al

popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;

- art.138 Cost.: procedimento di revisione costituzionale;

- art.139 Cost. : (…) “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”;

- Art.134 Cost.: competenze della Corte costituzionale

Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide

Dalla sovranità popolare alla sovranità della Costituzione?

Segue: sovranità popolare ed organizzazione internazionale

• La moltiplicazione dei limiti alla cd “sovranità esterna” degli Stati:

- le organizzazioni internazionali e la garanzia della pace e della giustizia fra le nazioni (l’istituzione dell’ONU);

- Le organizzazioni sovranazionali (in specie in relazione all’Unione europea)

Segue: sovranità popolare ed organizzazioni internazionali : l’esempio italiano

• l’art.11 Cost.: “l’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni;

• l’art.117 Cost.: “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali”

Segue : sovranità popolare ed organizzazioni internazionali: l’integrazione europea

• La cessione delle quote di sovranità alla Comunità europea ed all’Unione europea

Governo della moneta sovranità

Poteri normativi

B) il territorio

• Coessenzialità del territorio allo Stato• Territorio come criterio di delimitazione della competenza di ciascun

ordinamento statale e quindi della sovranità dello stesso• I riferimenti al territorio nella Costituzione italiana:- artt.1, 5, 114, 16, 120 - l’art.114 e gli altri enti territoriali

- Problemi:• il caso della Santa sede• il caso di Stato il cui territorio sia integralmente (e transitoriamente)

occupato da eserciti nemici• il caso degli Stati nomadi

Territorio e sovranità

• Unione europea e creazione di uno “spazio senza frontiere interne”

• La globalizzazione dell’economia

• L’ampliamento del ruolo delle autonomie locali :

- Le modifiche delle circoscrizioni comunali, provinciali o regionali (artt.132 e 133 Cost.)

C) il popolo

• Gruppo politico come gruppo a fini generali che risiedono entro un certo spazio

• Popolo ≠ popolazione fissa• Popolo ≠ popolazione • Popolo≠ nazione

Definizione:Coloro che sono sottoposti in modo permanente, necessario e generale ad

un potere tendenzialmente non limitato (a determinati fini o rapporti) ed esclusivo

Popolo dello Stato = cittadini

La cittadinanza

condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo (es.: diritti politici) e fondamento dei doveri costituzionali (es.: difesa della

Patria, dovere di contribuzione)

Di alcuni problemi

• A) la “cittadinanza europea” (artt.17/22 del Trattato Ce): dalla Carte dei diritti alla Costituzione europea : verso

l’arricchimento dello “status” di cittadino (circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri;

elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali degli Stati membri in cui risiedono;elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo; diritto di petizione al Parlamento europeo; diritto di rivolgersi al Mediatore)

• B) società multiculturali e diritti degli stranieri (art.10

Cost.)

La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana

• I diritti di “tutti”: artt.2, 19, 21, 22, 24, 25, 32 e 34

• I diritti dei “cittadini”: artt.3, 16, 17, 18, 38, ed artt.48-54)

• La cd “cittadinanza sociale”

Alcune nozioni-base

• STATO-ORDINAMENTO

• STATO-COMUNITA’

• STATO-PERSONA

L’organizzazione dello Stato

• UFFICI

• ORGANI

Organi dello Stato

Individuali

Collegiali

• Organi

Complessi

Organi dello Stato

Centrali

• Organi

Periferici

Organi dello Stato

burocratici

• Organi

rappresentativi

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