le fonti del diritto

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FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto

• Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

TIPITIPI

• Le fonti di produzione producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche

• Le Fonti di cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto

Fonti di produzione si distinguono in:

• Fonti-atto: Documenti scritti

• Fonti-fatto: Fatti, comportamenti

(es. consuetudine)

Fonti di produzione si distinguono in:

• FONTI INTERNE

Emanate dagli organi dello Stato Italiano

• FONTI ESTERNE

Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

CARATTERISTICA FONDAMENTALE

DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI È

LA PLURALITÁ DELLE FONTI

Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore

• Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

LA SCALA GERARCHICALA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali2. Regolamenti dell’Unione Europea3. Leggi ordinarie, leggi regionali,

decreti legge, decreti legislativi4. Regolamenti del Governo5. Consuetudini/Usi

LE SINGOLE LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONEFONTI DI PRODUZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANA

• E’ la legge fondamentale dello Stato

• Entrata in vigore il 1 gennaio 1948

• Emanata dall’Assemblea Costituente

• Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

Struttura della Costituzione

• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:• Artt.1-12 Principi fondamentali• Artt. 12-54 parte prima: diritti e

doveri dei cittadini• Artt. 55-139 parte seconda:

ordinamento della Repubblica

LE LEGGI COSTITUZIONALILE LEGGI COSTITUZIONALI

•Emanate dal Parlamento•Possono modificare o integrare

il testo della Costituzione•Richiedono un procedimento

lungo e complesso (art.138 cost.)

REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea

• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati)

• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

LEGGI ORDINARIE

• Emanate dal Parlamento

• Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione

• Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGEFORMAZIONE DELLA LEGGE

1. Fase Iniziativa

2. Fase Discussione e Approvazione

3. Fase Promulgazione

4. Fase Pubblicazione

5. Fase Entrata in vigore

1. FASE DELL’INIZIATIVA

Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento

Possono presentarla:• Il Governo • Ogni singolo parlamentare• Popolo (raccogliendo 50.000

firme)• Consigli Regionali• C.N.E.L.

2. Fase della DISCUSSIONE E 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONEAPPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

3. PROMULGAZIONE3. PROMULGAZIONE

•Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica

•Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

4. PUBBLICAZIONE

•La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

5. ENTRATA IN VIGORE

•La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione

•15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione

LEGGI REGIONALI

• Emanate dal Consiglio Regionale

• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento

• Valgono solo sul territorio della Regione

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

• DECRETI LEGGE

• DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO LEGGEDECRETO LEGGEEmanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi

straordinari di necessità e di urgenza»

• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale• Entra in vigore immediatamente• Entro 60 giorni deve essere convertito,

trasformato in legge dal Parlamento• Se non viene convertito perde efficacia

fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito

DECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO• Emanato dal Governo

Il procedimento si articola in due fasinettamente distinte:a) emanazione di una legge-delega da

parte delle due Camere del Parlamento

b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

a) Legge- delegaa) Legge- delega

Il Parlamento emana una legge delegaIl Parlamento emana una legge delega

La legge delega indica:La legge delega indica:

– – oggettooggetto

– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi

– – tempitempi

del futuro decreto legislativodel futuro decreto legislativo

b)Decreto legislativo del b)Decreto legislativo del GovernoGoverno

• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto

• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

REGOLAMENTI del GovernoREGOLAMENTI del Governo

Regolamenti diesecuzione• Norme che

assicurano l’operatività della legge

Regolamenti indipendenti• Sono adottati nelle

materie ancora non disciplinate da leggi

CONSUETUDINECONSUETUDINE

• Fonte non scritta

Perché nasca una norma giuridica da una

consuetudine occorre:

• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)

• E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

COME SI INDIVIDUANO LE FONTICOME SI INDIVIDUANO LE FONTILe fonti vengono abbreviate con delle sigle:• CostCost.= Costituzione• L.costL.cost = legge costituzionale• Reg. com.=Reg. com.= regolamento comunitario• LL.= legge ordinaria• L.regL.reg.= legge regionale• D.l.=D.l.= decreto legge• D.lgs.=D.lgs.= decreto legislativo• D.p.r.=D.p.r.= regolamento

Struttura di una fonteStruttura di una fonte

• Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMICOMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

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