tutela penale dellambiente e responsabilita amministrativa delle persone giuridiche: il d. lgs....

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TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE

PERSONE GIURIDICHE:IL D. LGS. 121/2011

oDCEC di Torino – Gruppo di studio 231Intervento dell’Avv. Guglielmo Guglielmi

Coreferente per i reati ambientali16 novembre 2011

1

Il D. Lgs. 121/11 (entrato in vigore il 16.08.2011), nel recepire la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva 2009/123/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi, ha esteso il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 anche a determinate ipotesi di reati in materia di tutela ambientale.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 2

“La Direttiva 2008/99/CE prevedeva infatti che gli Stati membri adottassero misure affinchè le persone giuridiche potessero essere dichiarate responsabili di determinati reati in materia ambientale qualora commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 3

a) del potere di rappresentanza delle persone giuridiche;b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.Gli Stati membri debbono altresì provvedere affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei precedenti soggetti abbia reso possibile la commissione dei reati in questione a vantaggio della persona giuridica da parte di persona soggetta alla sua autorità”.

Relazione illustrativa al D. Lgs. 121/2011

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 4

Alla luce di quanto appena evidenziato nel D. Lgs. 231/01 viene dunque inserito l’art. 25 undecies che punisce gli enti per numerose ipotesi di reato, la maggior parte delle quali di natura contravvenzionale e, quindi, punibili sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

Sono tuttavia contemplati anche taluni delitti come meglio si vedrà infra.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 5

1) Artt. 727bis e 733bis c.p.

6ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Art. 727-bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

7ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Bene giuridico oggetto di tutela penale:

Le specie animali o vegetali selvatiche protette: in particolare, l’individuazione concreta dell’oggetto materiale della condotta punibile viene effettuata dall’art. 1 co. 2 D. Lgs. 121/11 che individua le “specie animali o vegetali selvatiche protette” in quelle indicate nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. direttiva “Habitat”)e nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, c.d. direttiva “Uccelli”).

8ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Stato di conservazione di una specie:ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio interessato.

9ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando:- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

10ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

11ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Art. 733-bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

12ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Bene giuridico oggetto di tutela penale:

La protezione esercitata dalla norma penale ha ad oggetto la tutela di un “habitat all’interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in:1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”;2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.

13ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

1) qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE.

La Direttiva 2009/147/CE contiene un elenco di specie, indicate nell’allegato I della medesima, per le quali sono previste misure speciali di conservazione del loro habitat. Tali misure tengono conto di una serie di parametri (specie che possono essere danneggiate da una modifica dell’habitat, specie rare, ecc.). L’art. 4 par. 1 specifica che gli Stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione di tali specie.L’art. 4 par. 2 della Direttiva richiede l’adozione di misure analoghe anche con riferimento alle specie migratrici non indicate nell’allegato I della stessa che ritornino regolarmente, in relazione alle aree di muta, di riproduzione, di svernamento, ecc.

14ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

La Direttiva 2009/147 sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE, in attuazione della quale lo Stato italiano ha emanato il D.M. 19 giugno 2009 n. 39497, recante l’individuazione delle Zone di Protezione Speciale (contenute nell’allegato A del Decreto Ministeriale citato).

15ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

2) Qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito dia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CE.La Direttiva 92/43/CE, all’art. 4 par. 4, stabilisce che “quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di 6 anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti”.

16ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Tale previsione si riferisce dunque ai siti individuati con la procedura di cui all’art. 4, paragrafi I e II della medesima direttiva, secondo cui, in base ai criteri di cui all’allegato III e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.

17ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della Direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri specificati nell’allegato III e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo precise procedure stabilite dalla Direttiva.

18ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Stato di conservazione di una specie: ai sensi dell’art. 1 lett. I) della Direttiva 92/43/CE lo stato di conservazione di una specie è l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio interessato.

19ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Lo stato di conservazione si ritiene soddisfacente quando:- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinchè le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

20ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

21ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi

2) Con riferimento alla disciplina delle acque

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I. Art. 137 co. 3 D. Lgs. 152/06:violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III TUA, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità d’ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 c.1 e 108 c.4 del T.U.A.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

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Art. 137 co. 5, primo periodo D. Lgs. 152/06:Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del TUA, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall’autorità d’ambito.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 24

Art. 137 co. 13 D. Lgs. 152/06:violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 25

II. Art. 137, co. 2 D. Lgs. 152/06:

apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell’autorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 26

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

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Art. 137 co. 5 secondo periodo D. Lgs. 152/06:

Supero, in relazione alle sostanze di cui alla Tabella 5, Allegato V, Parte III, T.U.A. - nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 28

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 29

Art. 137 co. 11 D. Lgs. 152/06:

violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 T.U.A, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 104), fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all’art. 100, comma 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti, ecc.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 30

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 31

3) Con riferimento alla disciplina dei rifiuti

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III. Art. 256 co. 1 lett. a) D. Lgs. 152/06:

svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell’autorizzazione, dell’iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 33

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,0 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

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Art. 256 co. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227 T.U.A.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

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IV. Art. 256 co. 1 lett. b) D. Lgs. 152/06:

svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell’autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione;

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 36

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 37

Art. 256 co. 3 primo periodo D. Lgs. 152/06

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

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Art. 256 co. 5 D. Lgs. 152/06:attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell’art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi -

fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all’art. 178, comma 2 (secondo cui la gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio “chi inquina paga”)

in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 39

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 40

V.Art. 256 co. 3, secondo periodo D. Lgs. 152/06:

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 41

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 42

Art. 256 co. 4 D. Lgs. 152/06inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti.Sanzioni: Le sanzioni previste a carico dell’ente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 256, ridotte alla metà.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 43

VI.Art. 257 co. 1 D. Lgs. 152/06:punisce la condotta di chi cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all’inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all’art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l’immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all’art. 242 TUA.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 44

Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 45

Art. 257 co. 2 D. Lgs. 152/06:il secondo comma dell’art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente comma 1 quando l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 46

VIII.Art. 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06:punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 47

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 48

IX.Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/06:La norma sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento CEE 259/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 49

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 50

X.

Art. 260 co. 1 D. Lgs. 152/06:

Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Si tratta di delitto, punito assai gravemente (reclusione da uno a sei anni)

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 51

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 77.400,00 ad un massimo di euro 774.500,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 52

XI. Art. 260 co. 2 D. Lgs. 152/06:

Attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Anche in questo caso si tratta di delitto, punito con la reclusione da tre ad otto anni.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 53

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 103.200,00 ad un massimo di euro 1.239.200,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 54

XII.Art. 260bis co. 6 D. Lgs. 152/06 (SISTRI):

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 55

Art. 260bis co. 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):

Sanziona la condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, ometta di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (co. 7 secondo periodo).

Sanziona il trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (co. 7 terzo periodo).

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 56

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 57

Art. 260bis co. 8, primo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):

Trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 58

Art. 260bis co. 8, secondo periodo D. Lgs. 152/06 (SISTRI):

Trasporto di rifiuti pericolosi da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 59

3) con riferimento alla disciplina delle emissioni

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 60

XIII.Art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06:

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs. 152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 61

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 62

Reati – presupposto non disciplinati nel Testo Unico Ambientale

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 63

XIV.Art. 1 co. 1, 2 co. 1 e 2, 6 co. 4 L. 150/92:

Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente; detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 64

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 65

XV.Art. 1 co. 2 L. 150/92:

Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari nonché di piante riprodotte artificialmente in caso di recidiva e qualora le suddette condotte siano tenute nell’esercizio di attività di impresa.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 66

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 67

XVI.Art. 3bis co. 2 L. 150/92:

Falsificazioni o alterazioni di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso previste dal codice penale).

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 68

Sanzioni:Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto.

Es. se per il reato presupposto è prevista una pena non superiore nel massimo ad 1 anno di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria fino a 250 quote; se, invece, è prevista una pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione si applicherà una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 69

XVII.Art. 3 co. 6 L. 549/93:Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 70

XVIIIArt. 9 co. 1 D. Lgs. 202/07:Sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78.

Sanzioni:Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 25.800,00 (mimino di 100 quote ex art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/01) ad un massimo di euro 387.250,00. Non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 71

XIX.Art. 8, co. 1, 9 co. 2 D. Lgs. 202/07:

Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78; sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui alla Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 72

Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Soggetti attivi del reato sono: il comandante, i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave battente qualsiasi bandiera.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 73

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 150 a 250quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 38.700,00 ad un massimo di euro 387.250,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 74

XX.Art. 8 co. 2 D. Lgs. 202/07:

Sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dagli allegati I e II della Convenzione Marpol 73/78 che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (soggetti attivi: comandante, membri dell’equipaggio, proprietario e armatore della nave battente qualsiasi bandiera).

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 75

Sanzioni:

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Nello specifico la sanzione pecuniaria potrà andare da un minimo di euro 51.600,00 ad un massimo di euro 464.700,00.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 76

Ultimi accenni alle sanzioni a carico dell’ente: misure cautelari, confisca, sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 77

Con riferimento alla possibilità di applicare le sanzioni interdittive in via cautelare, si precisa che, come già visto precedentemente con riferimento ai singoli illeciti di cui all’art. 25undecies D. Lgs. 231/01, l’applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare è possibile solo ed esclusivamente per quelle ipotesi per le quali è prevista l’applicazione della sanzione interdittiva come sanzione principale (es. per l’ipotesi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D. Lgs. 152/06).

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 78

Interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di impresa ex art. 16 D. Lgs. 231/01.

Il D. Lgs. 121/01 ha previsto la possibilità di applicare la gravissima sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di impresa solo se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 79

- art. 260 D. Lgs. 152/06: attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (normali o ad alta radioattività) al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate;

ODCEC di Torino – Gruppo di studio 231 Avv. Guglielmo Guglielmi 80

- art. 8 D. Lgs. 202/07: sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE e sversamento doloso in mare delle sostanze inquinanti individuate dalla Direttiva 2005/35/CE che provochi danni permanenti o comunque di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

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Confisca:

Il D. Lgs. 121/11 non detta alcuna disposizione specifica in tema di confisca, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale di cui agli artt. 9 e 19 del D. Lgs. 231/01.Si ritiene pertanto sempre applicabile la confisca dei proventi del reato, anche nella forma per equivalente.

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