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ANTIRICICLAGGIO GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI Trento 1° Luglio 2014 Dott. Luciano De Angelis

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ANTIRICICLAGGIO

GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Trento 1° Luglio 2014

Dott. Luciano De Angelis

Le ispezioni nei confronti dei

professionisti

2010 2011 2012 2013 2014 totale

26 87 103 162 5 (fino a

febbraio)

383

Fonte: Comando generale GDF

Gli esiti dei controlli negli studi

2011 2012 2013 2014 (fino a

febbraio)

totale

Violazioni

penali58 72 116 0 246

Violazioni

amministrati

ve

48 65 61 2 176

Soggetti

denunciati61 74 128 0 263

Soggetti

verbalizzati65 82 90 2 239

Fonte: Comando generale GDF

Violazioni amministrative 2010-2013

Descrizione violazione Nr.

Violazioni

Nr.

Soggetti

verbalizzati

Art. 49, co. 1 d.lgs. 231/07 - Trasferimento di denaro

contante30 84

Art. 51 e 58 co.7 d.lgs. 231/07- Omessa comunicazione

infrazioni al Mef30 30

Art. 57, co 3 d.lgs. 231/07- Omessa istituzione registro

clientela o adozione modalità ex art.3979 79

Art. 57, co 4 d.lgs. 231/07-Omessa segnalazione di

operazioni sospette47 50

Art. 49 co.12 e 13 d.lgs. 231/07-Violazioni limiti per

libretti al portatore1 2

Art. 49 co.14 d.lgs.231/07-Omessa comunic.trasf.libretti

deposito al port.1 5

Art. 49 co.5 d.lgs. 231/07-Violazione obblighi clausola

di trasferibilità1 3

TOTALE 189 253

Fonte: Comando generale GDF

Violazioni Penali 2010-2013Descrizione violazione Nr.

Violazioni

Nr.

Soggetti

denunciati

D.lgs. 231/07, Art. 55, co. 1 – Violazione obbligo

identificazione105 112

D.lgs. 231/07, Art.36 e 55, co. 4 – Violazione obblighi

registrazione145 159

C.P. art. 348 – Esercizio abusivo di una professione 1 1

D.lgs. 358/93, art. 132, co.1 – Abusiva attività

finanziaria2 2

D.lgs. 74/2000, art. 2- Dichiaraz. Fraudolenta mediante

uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti1 2

D.lgs. 74/2000, art. 8- Emissione di fatture o documenti

per operazioni inesistenti2 4

Segue…

Violazioni Penali 2010-2013

Descrizione violazione Nr.

Violazioni

Nr.

Soggetti

denunciati

D.lgs. 231/07, Art. 55, co. 2 – Omessa indicazione del

soggetto per conto del quale si esegue la prestazione1 2

C.P. art. 485 – Falsità in scrittura privata 1 1

C.P. art. 648 bis - Riciclaggio 1 1

C.P. art. 483- Falsità ideologica commessa da privato

in atto pubblico1 1

D.lgs. 231/07, Art. 52, co. 2 – omessa comunicazione

delle infrazioni da parte degli organi di controllo1 1

TOTALE 261 286

Fonte: Comando generale GDF

Il trend delle principali

violazioni penali

Violazione

penale

2010 2011 2012 2013

Nr.

Viol

Nr

.Sogg.

Nr.

Viol

Nr.

Sogg.

Nr.

Viol.

Nr.

Sogg.

Nr.

Viol

Nr

.Sogg

Violazione

obbligo

identificazione

7 10 24 24 29 30 45 48

Violazione

obblighi

registrazione

8 10 30 33 40 41 67 75

Fonte: Comando generale GDF

VERIFICA DELLA CLIENTELAAPPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Dottori commercialisti ed esperti contabili e Consulenti del lavoro

Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività in materia di contabilità e tributi (CED)

Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati

Revisori Legali dei Conti

Avvocati e Notai

Costituzione, gestione e amm/ne, enti, società e trust

Prestatori di servizi relativi a società e Trust

9

CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Quando

scattano

(art. 16)

1. Se la prestazione professionale ha ad

oggetto mezzi di pagamento beni od

utilità di valore pari o superiore a

15.000 Euro

10

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

VERIFICA DELLA CLIENTELA

(segue)

Quando

scattano

(art. 16)

2. Se si eseguono prestazioni professionali

occasionali che comportino la

trasmissione o la movimentazione di

mezzi di pagamento beni o utilità di

importo pari o superiore 15.000 euro.

Ciò indipendentemente dal fatto che tali

azioni siano eseguite con operazioni che

appaiono tra di loro collegate per

realizzare un’operazione frazionata

11

VERIFICA DELLA CLIENTELA

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

Quando

scattano

(art. 16)

3. Tutte le volte che la prestazione risulta

di valore indeterminato o indeterminabile

12

VERIFICA DELLA CLIENTELA

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

Quando

scattano

(art. 16

4. Se vi è un sospetto di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo

(indipendentemente da qualsiasi deroga,

esenzione o soglia applicabile)

5. Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini

della identificazione del cliente

13

VERIFICA DELLA CLIENTELA

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

In relazione allo svolgimento

della mera attività di

redazione e/o trasmissione

della dichiarazione dei

redditi;

Il concetto di attività di

redazione e/o trasmissione

delle dichiarazioni dei redditi va

inteso estensivamente nel

senso di redazione e

trasmissione delle

dichiarazioni derivanti dagli

obblighi fiscali

14

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

Ante DLgs. 151/2009

(Fino al 3.11.2009)

Post DLgs.151/2009

(dal 4.11.2009)

VERIFICA DELLA CLIENTELA

REGISTRAZIONE degli F24:

non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione

principale

In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e

registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione

delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli

adempimenti in materia di amministrazione del personale

(nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).

15

RISPOSTE MEF 20/5/2010

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Gli obblighi di cui al Titolo II,

Capo I e II, non sussistono in

relazione agli adempimenti

in materia di

amministrazione del

personale di cui all’art. 2

co. 1 della L. 11.1.1979 n.12

Gli obblighi di cui al Titolo II,

Capo I e II, non sussistono in

relazione agli adempimenti

in materia di

amministrazione del

personale di cui alla L.

11.1.1979 n.12.

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA

DELLA CLIENTELA PER I CDL

Dal 29.12.2007

al DLgs. 151/2009

(Fino al 3.11.2009)

Post DLgs.151/2009

(dal 4.11.2009)

16

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CNCL parere

27.5.2013 n. 2

Negli adempimenti

in materia

di amministrazione

del personale

Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le

attività in materia giuslavoristica vengono

esclusi dall’obbligo della verifica della

clientela e dalla registrazione, per tutti gli

adempimenti previsti da norme vigenti

relativamente all’amministrazione del

personale (svolti da ogni tipologia di

professionisti)

In pratica, per gli adempimenti conseguenti

al pagamento di retribuzioni, contributi ed

imposte obbligatorie non è richiesta alcuna

verifica per il professionista in capo al datore

di lavoro.

17

(Chiarimenti MEF 12.6.2008)

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA

DELLA CLIENTELA PER I CDL

CNCL parere 27.5.2013 n. 2

dagli obblighi di adeguata verifica della clientela

dagli obblighi di registrazione in archivio

18

ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO

Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono

esclusi (art. 12 co. 3 DLgs.231/2007):

Attenzione

la segnalazione di operazioni sospette

la comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti

Restano obbligatorie:

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CNCL parere 27.5.2013 n. 2

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano

le mere consulenze prestate dal professionista.

Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1 lett. l) del DLgs. 231/2007)

precisano che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di

adeguata verifica solo nel caso di “attività determinata o

determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria

ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente,

da realizzarsi tramite una prestazione professionale”

19

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

1. individuazione delle operazioni oggetto di

verifica (prestazioni escluse/incluse)

2. individuazione del titolare effettivo

3. applicazione dell’approccio basato sul

rischio

4. scelta della tipologia di verifica richiesta

(ordinaria, semplificata, rafforzata)

5. istituzione del fascicolo della clientela

6. controllo costante sul cliente

20

FASI

dell’adeguata

verifica

LE LINEE GUIDA CNDCEC

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)

Docenze a corsi, convegni e simili

Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da

obblighi fiscali

Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie

degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo

contabile)

Funzione di revisore in enti pubblici

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non

sia incaricato del controllo contabile)

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore

nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle

procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di

ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure

giudiziali 21

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende

Incarico di recupero crediti

Mediazione ai sensi dell’art. 60 L. 69/2009 (ex art. 10 co. 2 lett. e)

DLgs. 231/2007)

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché

formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) L.

14.5.2005 n. 80

Pareri giuridici pro-veritate

Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale

Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale

Adempimenti in materia di amministrazione del personale

22

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC - PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA

VERIFICA (1)

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di

valore pari o superiore a 15.000 euro

Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende

(individuali), patrimoni e singoli beni

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie

Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e

stragiudiziale

Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione

del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza contrattuale

Consulenza e trasferimento di quote di srl

Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

23

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o

superiore a 15.000 euro

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

Custodia e conservazione di beni e aziende

Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito

Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente

oltresoglia

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese

Operazioni di finanza straordinaria

Redazione di stime e perizie di parte

Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari

Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di

riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni,

dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e

finanziari

Assistenza in procedure concorsuali

Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) RD

16.3.1942 n. 267

Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o

finanziaria di carattere continuativo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di

società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Consulenze in materia di concordati stragiudiziali

Linee Guida CNDEC:

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)

25

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni

societarie

Consulenze in materia di contabilità e bilanci

Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità

Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e

soggetti giuridici analoghi

Fusioni e scissioni

Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni

Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti,

trust o soggetti giuridici analoghi

Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

26

VERIFICA DELLA CLIENTELA

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del

debito, ex art. 182-bis co. 1 RD 16.3.1942 n. 267

Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo

ex art. 161 co. 2 RD 16.3.1942 n. 267

Regolamenti e liquidazioni di avarie

Revisione contabile

Tenuta della contabilità

Trasformazioni

Linee Guida CNDEC:

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)

27

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTRATTI DI AFFITTO

Il valore dell’operazione da registrare è quello relativo al canone

mensile, ovvero periodico (se concordata una diversa base di

periodicità) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle

parti.

Risposte MEF a Italia Oggi 7

dell'11.11.2013

l’obbligo di registrazione della prestazione e conseguenti

adempimenti antiriciclaggio si realizzano SIA nel caso di redazione

del contratto da parte del professionista CHE nel caso di mera

consulenza su specifiche clausole dello stesso

RILEVANO CANONI ≥ A € 15.000

28

VERIFICA DELLA CLIENTELA

MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE

"L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene

effettuata dal libero professionista, dal CED o da un

collaboratore in presenza del cliente, mediante un

documento di identità non scaduto: prima

dell’instaurazione del rapporto continuativo o al

momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la

prestazione o l’operazione"

(art. 19 DLgs. 231/2007)

29

VERIFICA DELLA CLIENTELA

DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE

carta d’identità

passaporto

patente di guida

patente nautica

libretto di pensione

patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

porto d’armi

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di

altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato

permesso di soggiorno (in via residuale)

Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi perl’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445”.

30

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013

Ai fini di identificazione d A.V., solo se non è possibile acquisire

fotocopia documento, è ammesso acquisirne gli estremi per

ottemperare ad obbligo di conservazione.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)

Consiste:

nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente

nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere

nell'acquisizione dei dati identificativi del soggettoo dei soggetti rappresentanti l’ente.

31

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE

Per le persone fisiche

nome e cognome

luogo e data di nascita

indirizzo della residenza o del domicilio

codice fiscale

estremi del documento di identificazione

32

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Per soggetti diversi dalle persone fisiche

denominazione

sede legale

codice fiscale o partita IVA

CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE

33

VERIFICA DELLA CLIENTELA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni:

data d’identificazione

fotocopia documento d’identità non scaduto della persona fisica

visura camerale aggiornata

fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale

dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del DLgs.

231/2007 (ai fini dell’adeguata verifica)

attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce

il mandato

Legale rappresentante/delegato/procuratore di

società/enti

Soggetto che conferisce il mandato professionale

34

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Il titolare effettivo è rappresentato:

dalla persona fisica per conto della quale è realizzata

un’operazione o un’attività;

nel caso di entità giuridica

dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima

istanza

a) possiedono o controllano tale entità

b) ne risultano beneficiari

secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.

35

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

In base all’art. 1 lett. U) del DLgs. 231/2007 e all’art. 1 co. 2

dell’Allegato Tecnico

VERIFICA DELLA CLIENTELA

In caso di società (all. tecnico, art. 2)

1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,

possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il

possesso o il controllo diretto o indiretto di una

percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale

sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,

anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una

società ammessa alla quotazione su un mercato

regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione

conformi alla normativa comunitaria o a standard

internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto

ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di

partecipazione al capitale sociale;

36

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

VERIFICA DELLA CLIENTELA

b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica

37

COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”

VERIFICA DELLA CLIENTELA

ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO”

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più dei soggetti preposti

all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale

influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate dei soci, con

riguardo in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli

amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non

ricorra alcuna delle condizioni previste nell’allegato tecnico

Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013

Il “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale

pari al 25% più uno del capitale sociale.

Anche in presenza di socio con maggioranza assoluta la verifica interessa

tutti i titolari effettivi che detengono una percentuale superiore al 25%

In tal senso anche adeguata verifica Notariato (aprile 2014)38

Titolare effettivo

Se un unico

soggetto detiene

oltre il 50% delle

partecipazioni

sociali

Esiste un unico

titolare effettivo

Documento ric. N. 181

Assirevi (Maggio 2014)

Linee guida CNDCEC

(2011)

VERIFICA DELLA CLIENTELA

39

40

ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE

EFFETTIVO FONDAZIONI, TRUST, ENTI NON PROFIT

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della

fondazione, dell’ente o del trust o dell’ente non profit

Se i beneficiari non sono stati determinati nella categoria di persone nel

cui principale interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust

Nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di

fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione, dell’ente o del

trust

I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEVONO ESSERE

FORNITI PER ISCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

Gli obblighi di registrazione e

conservazione riguarderanno

anche il titolare effettivo

In relazione alle modifiche

degli art. 36 e 38 del DLgs.

231/2007

Risposta MEF 20.5.2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC

Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel

fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative

dell’art. 38, co.7

41

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione IRDCEC documento 19 - maggio 2013

L’identificazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente a

quella del cliente, mediante documento di identità non scaduto

Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013

L’identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente, non al

professionista (art.21). Esso non è da registrare in archivio

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 DLGS 231/2007

Il sottoscritto (rapp. Legale) Cognome, Nome, nato a ____ il ______ , ai fini

della identificazione del titolare effettivo di cui all’art. 21 del DLgs. 231/2007…..

dichiaro:

di agire in proprio e, quindi l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto dal DLgs. 231/2007;

che nella società non sussistono titolari effettivi in quanto….

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:

Cognome e nome …..

Luogo e data di nascita ….

Indirizzo e residenza ….

Codice fiscale …..

Estremi documento identificativo….

di non essere in grado di identificare il titolare effettivo così come previsto dall’art. 21 del DLgs. 231/2007

Luogo, data…. Firma del dichiarante…………..

42

VERIFICA DELLA CLIENTELA

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

DEL RISCHIO

Con

riferimento al cliente

(art. 20)

1. natura giuridica

2. prevalente attività svolta

3. comportamento tenuto al momento

del compimento dell’operazione o

dell’instaurazione del rapporto

continuativo o della prestazione

professionale;

4. area geografica di residenza del

cliente o della controparte

43

VERIFICA DELLA CLIENTELA

44

La procedura

Si considerano gli

elementi connessi al

cliente (natura giuridica,

prevalente attività svolta,

comportamento tenuto

all’atto del compimento

dell’operazione)

Si associa a ciascuno di

essi un determinato

punteggio in termini di

minore/maggiore

rischiosità.

emerge un punteggio

complessivo, che indica

il livello di rischio

connesso al cliente

VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO:

CLIENTE

CRITERI GENERALI PER LA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento

all’operazione

rapporto

continuativo

o prestazione

professionale

(art. 20)

tipologia dell’operazione, rapporto

continuativo o prestazione professionale

posti in essere

modalità di svolgimento dell’operazione,

rapporto continuativo o prestazione

professionale;

ammontare

45

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CRITERI GENERALI PER LA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento

all’operazione

rapporto

continuativo

o prestazione

professionale

(art. 20)

frequenza delle operazioni e durata del

rapporto continuativo o della

prestazione professionale

ragionevolezza dell’operazione, del

rapporto continuativo o della

prestazione professionale in rapporto

all’attività svolta dal cliente

area geografica di destinazione del

prodotto, oggetto dell’operazione o del

rapporto continuativo

46

VERIFICA DELLA CLIENTELA

47

La procedura

Si considerano gli

elementi relativi

all’operazione (tipologia,

modalità di svolgimento,

ammontare, frequenza,

durata, ragionevolezza,

area geografica di

destinazione)

Si assegna a ciascuno

di essi un determinato

punteggio in termini di

minore/maggiore

rischiosità.

emerge un punteggio

complessivo, che indica

il livello di rischio

connesso al cliente

VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO:

CLIENTE

PUNTEGGIO

Dalla valutazione congiunta dei due punteggi

(CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice,

espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento

del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007

48

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

L’APPROCCIO BASATO

SUL RISCHIO

A. Aspetti connessi

al cliente

Livello di

rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione

professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1.

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali”

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2.

a.3. Comportamento tenuto al momento

dell’operazione

Nella norma (cliente

collaborativo/trasparente)

Fuori della norma (cliente reticente/poco

trasparente)

Totale a.3.

a.4. Area geografica di residenza

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4.

TOTALE PUNTEGGIO (A)

La procedura

VERIFICA DELLA CLIENTELA

B. Aspetti connessi

all’operazione

Livello

di

rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati

b.3. Ammontare

Basso

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durata

Occasionale

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua

Non congrua

b.6. Area geografica di

destinazione

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B)

50

VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’APPROCCIO BASATO

SUL RISCHIO

La procedura

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C)

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

51

VERIFICA DELLA CLIENTELA

A. Aspetti connessi al cliente

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

Totale A 4 20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12

medio da 13 a 16

alto da 17 a 20

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI

RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(segue)

52

VERIFICA DELLA CLIENTELA

B. Aspetti connessi all’operazione

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

5 1 5

6 1 5

Totale B 6 30

Rischio legato all’operazione:

basso da 6 a 18

medio da 19 a 24

alto da 25 a 30

Valutazione finale (A+B)

Totale (A+B) 10 50

53

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la

tenuta della contabilità, per il calcolo del livello di

rischio, il professionista dovrà provvedere:

Unicamente alla compilazione della tabella “A”

relativa al cliente con il calcolo del relativo punteggio

rischio e non della tabella “B” relativa all’operazione:

54

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

APPROCCIO DINAMICO

Aggiornamento dell’indice unico che esprime la

valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al

terrorismo:

a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle

caratteristiche soggettive del cliente

b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di

specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di

rischio;

Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione

della valutazione del rischio compiuta in modo

dinamico.

55

IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

Rischio di riciclaggio /

finanziamento del terrorismo

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO

(da 10 a 30)

Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verifica

secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne

ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare

un controllo costante, ossia deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la

durata del rapporto,

verificare che esse siano compatibili con la conoscenza

che ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio,

avendo riguardo all’origine dei fondi,

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Per gli obblighi di adeguata verifica con modalità

semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare

il controllo costante.

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

56

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Rischio di riciclaggio/finanziamento

del terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

MEDIO

(da 30 a 40)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di

adeguata verifica secondo modalità ordinarie e

in particolare deve esercitare un controllo

costante, ossia deve:

analizzare le transazioni concluse durante

tutta la durata del rapporto,

verificare che tali transazioni siano

compatibili con la conoscenza che ha del

proprio cliente, delle sue attività commerciali

e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,

se necessario, all’origine dei fondi,

aggiornare i documenti, dati o informazioni

detenute.

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

57

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Rischio di riciclaggio / finanziamento del terrorismo

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

ALTO

(da 40 a 50)

Il professionista deve assolvere

l’obbligo di adeguata verifica secondo

modalità rafforzate e in particolare

deve esercitare un controllo

costante continuo e rafforzato

(controlli più rigorosi e frequenti)

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

58

VERIFICA DELLA CLIENTELA

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO

Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un

professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso

settore a Latina

Le società sono snc con soci persone fisiche di storica

conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote

al 50%, entrambi amministratori

I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate

mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a

saldo all’atto di cessione

Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato

ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO

59

VERIFICA DELLA CLIENTELA

ESEMPIO:

TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

a.1 Natura giuridica 2

Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc

è già cliente dello studio e si ha buona

conoscenza dei soci persone fisiche

a.2 Prevalente attività

svolta3

Settore con medio profilo di rischio poiché vi

sono operazioni con mercati esteri ma basse

transazioni in contanti ed i pagamenti

avvengono usualmente tramite bonifico e

assegno

a.3 Comportamento

tenuto2

Comportamento a basso rischio poiché cliente

collaborativo che procura tutte le informazioni

richieste

a.4 Area geografica di

residenza2

Zona a basso rischio poiché operazione

localizzata in Italia che è paese che adotta

normativa di contrasto al riciclaggio e

finanziamento del terrorismo

TOTALE PUNTEGGIO 9

60

VERIFICA DELLA CLIENTELA

ESEMPIO:

TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE

b.1 Tipologia 2

basso profilo di rischio poiché la società attua

un’operazione straordinaria verso un’azienda con

dimensioni pari alla metà delle proprie

b.2 Modalità di

svolgimento2

basso profilo di rischio poiché i pagamenti

avvengono tramite bonifico

b.3 Ammontare 3

Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è

pari al doppio del fatturato dell’azienda acquistata ed

il valore è piuttosto elevato

b.4 Frequenza e durata 2 basso rischio poiché il cliente è solo occasionale

b.5 Ragionevolezza 2

basso rischio poiché il settore dell’azienda acquistata

è lo stesso del cliente e l’investimento è compatibile

con il reddito dell’acquirente

b.6 Area geografica 2

basso rischio poiché operazione localizzata in Italia

che è paese che adotta normativa di contrasto al

riciclaggio

TOTALE

PUNTEGGIO13

61

VERIFICA DELLA CLIENTELA

ESEMPIO:

TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI

RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

TOTALE PUNTEGGIO

A 9 Rischiosità del cliente

TOTALE PUNTEGGIO

B13 Rischiosità dell’operazione

TOTALE PUNTEGGIO

complessivo C 22BASSO RISCHIO

62

VERIFICA DELLA CLIENTELA

TRE LIVELLI DI VERIFICA

1. Ordinaria adeguata verifica della clientela,

art. 16;

2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della

clientela, art. 25;

3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della

clientela, art. 28.

63

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovrà

contenere:

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

fotocopia documento di riconoscimento valido alla data

dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di

variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del

nome)

fotocopia codice fiscale

fotocopia partita IVA

visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i

soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti

che hanno il potere di rappresentanza ).

Verbale CdA di nomina

Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011)

dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto

o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità

64

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela

dovrà contenere:

documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di

applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al

contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;

eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi)

copia del mandato professionale (in caso di conferimento

verbale dell’incarico, è consigliabile l’accettazione scritta per

individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione

professionale)

dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo

dell’operazione e indicazione dei suoi dati

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

65

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela

dovrà contenere:

eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per

individuare il titolare effettivo

dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto

dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione

professionale

se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici

e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso

di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali

necessari

documenti delle prestazioni professionali svolte,

eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione

rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali

del cliente

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

66

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela

dovrà contenere:

documentazione relativa alla cessazione della prestazione

professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di

rinuncia all’incarico, cessazione partita IVA, ecc.)

eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella

c.d. “black list”

eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante

lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga

opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Tempi di conservazione dei dati e documenti

10 anni dalla fine della prestazione

67

VERIFICA DELLA CLIENTELA

68

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo

modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche

intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i

documenti).

Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con

marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei

procedimenti giudiziari al documento conservato mediante

modalità informatiche

Art. 16 co. 12 del DL 29.11. 2008 n. 185

FASCICOLO INFORMATICO

VERIFICA DELLA CLIENTELA

69

IL CONTROLLO COSTANTE

SUL CLIENTE (ART. 19 CO. 1 LETT.C)

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente

Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

Avendo riguardo all’origine dei fondi

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere

agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare

un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni

professionali.

Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo di

effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare

a proseguire l’incarico.

Permane l’obbligo di segnalazione

70

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 23

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica

relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni

professionali in corso di realizzazione, i professionisti restituiscono al

cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di

spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto

corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla

controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per

l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela

stabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007

Nuovo co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007

Ai sensi dell’Art. 27 co. 1 lett. i) del DLgs. 141/2010,

come sostituito dall'art. 18 co. 1 del DLgs. 169/2012.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

a partire dal 17.10.2012

VERIFICA DELLA CLIENTELA

CIRC. MEF 30.7.2013, Provv. UIF del 6.8.13

Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo

importo, devono essere acquisite e conservate tutte le informazioni inerenti la

stessa (data, importo, tipologia, identificazione, titolari, ecc.)71

devono inviare all’Uif unacomunicazione per ognioperazione di restituzione diimporto superiore a 5.000 euro.

VERIFICA DELLA CLIENTELA

OBBLIGO DI ASTENSIONE

co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007

Provvedimento UIF del 9/3/2014:“Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione”

costretti a restituire i fondi ai clienti per

impossibilità di far fronte alle operazioni di

adeguata verifica

Professionisti,

Revisori

e Banche

Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014

devono essere inviate entro il 15 maggio 2014

La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni dalla operazione di restituzione.

La comunicazione va inviata

tramite il portale INFOSTAT-UIF

in modalità telematica.

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni

sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto

continuativo o della prestazione professionale.

L’art. 55 co. 2 del DLgs. 231/2007 introduce una

specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in

capo all’esecutore dell’operazione che non fornisca o

falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre

anni e l’ammenda da € 5.000 a € 50.000.

73

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 56 co. 1

Sanzioni nel caso di

non esecuzione

dell’adeguata verifica

secondo i dettami

delle rispettive

autorità di vigilanza

da € 10.000

a € 200.000

per intermediari finanziari

ed altri soggetti esercenti

attività finanziaria

e per le società di revisione

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

74

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

Nel caso di

mancata

esecuzione

dell’adeguata

verifica e

mancata

conservazione

del fascicolo

NESSUNA SANZIONE!

per i professionisti

e revisori contabili

(persone fisiche)

SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA

75

VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attenzione

Unica sanzione prevista: mancata

identificazione (art. 55 co. 1)

Non si applica se si è attivato

l’archivio antiriciclaggio

Conferma IRDCEC

Doc. 19 - maggio 2013

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di

attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei

professionisti previsto dall’art. 38 del DLgs. 231/2007)

Tutti i dati relativi alla clientela

dovranno essere inseriti in un

archivio unico informatico (AUI) o cartaceo

L’ARCHIVIO UNICO

77

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI

Dottori commercialisti, avvocati,

consulenti del lavoro, notai, revisoriTributaristi e CED

DECORRENZA

dal 22 aprile 2006

ENTRO QUANDO

entro il 22 aprile 2007

dal 25 maggio 2007

entro il 25 maggio 2008

DLgs. 141/2006 DM 60/2007

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

78

DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI

Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili

o di quaderno ad anelli

CHIARIMENTI UIC 24.2.2006

79

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

TERMINI DI REGISTRAZIONE (art.38)

Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate

ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata

decorrono tempestivamente

e comunque non oltre il 30° giorno successivo

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

IRDCEC doc.19 - maggio 2013

80

dal compimento dell’operazione,

dall’apertura, variazione e chiusura del rapporto continuativo

dall’accettazione dell’incarico professionale;

dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;

dal termine della prestazione professionale

TEMPI DI REGISTRAZIONE

I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico

entro 30 giorni dal termine della prestazione e non più

entro i 30 giorni successivi alla identificazione.

Non costituisce reato la mancata identificazione di

un rapporto ancora in essere al momento in cui si

procede alla verifica da parte della GdF.

81

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Tribunale di Chieti

Sent. 13.9.2008 n. 126

Termini di registrazione

Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità,

i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico, così come ritenuto dal CNDCEC.

RISPOSTE MEF 20.5.2010

La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa

Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi

di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere

tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine

e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

82

IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

Ex praticante con partita IVA

Negli studi professionali, spesso gli ex praticanti rimangono

qualche mese/anno ancora a lavorare ma aprendo partita IVA

professionale. I clienti sono del tutor il quale delega all’ex

praticante alcune funzioni prevalentemente ricognitive e la

mera esecuzione di incarichi (esempio tenuta di alcune

contabilità), mentre il neo professionista è remunerato dallo

studio.

In questa situazione è sufficiente che l’archivio

antiriciclaggio e i relativi adempimenti vengano effettuati

dal tutor considerando che è lui a gestire il rapporto col cliente.

83

ESEMPI IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

Conferma: risposte MEF a IO7 del 11.11.2013

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Negli studi associati e società fra professionisti è

ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio

STUDI ASSOCIATI

In questi casi deve essere individuato il

professionista responsabile per ciascun cliente

84

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

ARCHIVIO IN PIÙ SEDI

Chi opera in più sedi può istituire in ciascuna di esse un

archivio cartaceo.

Non è possibile per l’archivio informatico

IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE

ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE

Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo

determinato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità

o consulenze su redazione bilancio) non è richiesto un

rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto

l’incarico non ha scadenza.

85

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

RISPOSTA UIC 20.11.2006

Soggetto identificatore

Data identificazione

Numero progressivo archivio

PERSONA FISICASOCIETÀ ED ENTI

DATI DEL CLIENTE

Legale Rappresentante:

IndirizzoSede legale

Partita IVA (eventuale)Partita IVA

Codice fiscaleCodice fiscale

Luogo e data di nascitaNatura giuridica

Cognome e nomeDenominazione

Indirizzo

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE

E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

FISICHE

Indirizzo

Luogo e data di rilascio

Numero

Autorità che ne ha disposto il rilascio

Tipo

PRESTAZIONE FORNITA

Valore (se conosciuto)Descrizione

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE

E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

87

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della

clientela devono essere aggiornate integrando le

informazioni precedenti conservando però traccia di

queste ultime

88

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA

Es: cambio di indirizzo, modifica amministratore, ….

Passaggio dall’archivio CARTACEO

all'archivio INFORMATICO

Reinserire nel software

al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo

all'informatico

89

RISPOSTE MEF 20.5.2010

Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo

(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)

Fissare una data di passaggio

per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle

successive sono nell’archivio informatico

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Cambio software dell'archivio INFORMATICO

Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta

contabilità) alla data di cambio.

RISPOSTE MEF 20.5.2010

Il professionista dovrà conservare il vecchio software

per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche

Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti

sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013

Nel caso di cambio archivio da cartaceo ad informatico devono essere

riportate, nel nuovo, le prestazioni ancora in itinere

In assenza delle disposizioni applicative, è valida la

regola sancita dall’art. 38 co. 4 del DLgs. 231/2007 ai

sensi del quale i dati registrati nel registro della clientela

sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta, solo

nel caso di tenuta di un archivio cartaceo.

Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a

mezzo registro informatico.

91

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

CONFERMA: risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013

REGISTRO DELLA CLIENTELA

L’omissione dell’identificazione punita con la multa da2.600 a 13.000 euro;

l’omissione, la tardiva o incompleta registrazionenell’archivio informatico o nel registro della clientela èpunita con la multa da 2.600 a 13.000 euro;

l’omessa istituzione del registro della clientela odell’archivio informatico è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

92

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

SANZIONI

ART. 55 DLGS. 231/2007

Art. 81 codice penale

«È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per laviolazione più grave aumentata fino al triplo chi con unasola azione od omissione viola diverse disposizioni dilegge ovvero commette più violazioni della medesima dilegge»

93

ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

Attenzione

CONCORSO FORMALE – REATO CONTINUATO

Risposte MEF e GdF a IO7 dell'11.11.2013

Il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle fattispecie di

carattere penalistico, è rimesso all’insindacabile discrezionalità del

giudice, che gradua la gravità della qualificazione del fatto.

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

LE VERIFICHE DELLA GDF

ACCESSI E CONTROLLI DELLA GDF

episodi di riciclaggio

internazionale aventi ad

oggetti i proventi

dell’evasione fiscale

“fondi neri” creati

attraverso l’utilizzo di

fatture false od

operazioni con Paesi off

shore,….

Cosa la GDF si aspetta dai professionisti

infiltrazioni della criminalità

organizzata nel tessuto

economico realizzate attraverso

operazioni immobiliari e

societarie

“Collaborazione attiva”

Per individuare:

Risposte GDF a IO7 dell'11.11.2013

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF

95

I criteri per la selezione in merito alla scelta dei controlli

antiriciclaggio

ACCESSI E CONTROLLI DELLA GDF

gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei

precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di

polizia economica e finanziaria;

le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri

Reparti del Corpo, enti/organismi istituzionali;

i lavori a “progetto” dei Reparti Speciali;

le irregolarità specifiche che potrebbero anche essere segnalate

dai competenti ordini professionali.

Diverse le fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di

pericolosità

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF

96

I CONTROLLI PRELIMINARI

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF

97

I CONTROLLI DI MERITO

Istituzione dell’archivio informatizzato o delregistro della clientela

Adeguata verifica della clientela

Registrazione e conservazione deidati

Segnalazione delle operazionisospette

Comunicazione delle infrazioniamministrative al MEF

Formazione del personale

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI. LE VERIFICHE DELLA GDF

98

I dati e le informazioni registrate

in archivio sono utilizzabili ai fini fiscali

secondo le disposizioni vigenti

99

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

ART. 36 CO. 6 DLGS. 231/2007

Attenzione

I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel

settore fiscale, principalmente ai fini della

individuazione di disponibilità patrimoniali o di

attività produttive di reddito, in tutto o in parte

sommersi.

La GdF si impegna a mantenere il massimo riserbo

sulla specifica fonte d’innesco da cui scaturisce il

controllo

100

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

CIRCOLARE GDF 1/2008

NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO

DEL PROFESSIONISTA

La GdF può chiedere anche l’archivio unico

101

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

DI NORMA

LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE

CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE

VERIFICHE FISCALI

1. infrazioni ex art. 49 DLgs 231/2007

2. mancata istituzione dell’archivio unico

102

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

Riguardano:

INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIA

DEI CONTANTI

Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere considerati,

prescindendo dalla natura lecita o illecita

dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce

103

“illecito oggettivo” per il cui accertamento della

violazione non rilevano le ragioni che hanno

determinato il trasferimento dei valori

Circolare GdF 19.3.2012 n. 83607

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA

1. analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati con

funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni

che, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49

(pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o

superiori ai 1.000 euro);

2. nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es.

redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostrare gli

accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità

Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie,

individuando tra un campione di clienti un congruo numero di

operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle

quali verificare le modalità di pagamento

ALLEGATO OPERATIVO n. 6 alla circ. GdF 83607/2012

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

104

I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

In sede ispettiva viene richiesta una stampa

analitica delle registrazioni effettuate dal

professionista ispezionato, nel periodo oggetto di

controllo

105

VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI

ALLEGATO OPERATIVO n. 6 alla circ. GdF 83607/2012

STUDI PROFESSIONALI:

LA SEGNALAZIONE

DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Dott. Luciano De Angelis

S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL

TERRORISMO INVIATE - SERIE STORICA (2000 – 2012)

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Valori assoluti Variazione rispetto

all'anno prec. (%)

2008 14.602 16,4%

2009 21.066 44,3%

2010 37.321 77,2%

2011 49.075 31,5%

2012 67.047 36,6%

2013 64.601 -3,6%

Segnalazioni pervenute

Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 250.000

segnalazioni, delle quali 189.111 solo nell’ultimo quinquennio.107

1° sem 2° sem Totale

Totale SOS 2013 31.520 33.081 64.601

a. ABRUZZO 459 626 1.085

b. BASILICATA 331 295 626

c. CALABRIA 831 1.138 1.969

d. CAMPANIA 3.192 3.982 7.174

e. EMILIA ROMAGNA 2.477 2.470 4.947

f. FR. VEN.GIU. 522 498 1.020

g. LAZIO 4.249 4.939 9.188

h. LIGURIA 903 858 1.761

i. LOMBARDIA 5.909 5.666 11.575

l. MARCHE 1.196 1.152 2.348

m. MOLISE 133 217 350

n. PIEMONTE 1.886 1.691 3.577

o. PUGLIA 1.917 1.883 3.800

p. SARDEGNA 558 624 1.182

q. SICILIA 1.629 1.586 3.215

r. TOSCANA 1.903 2.053 3.956

s. TR.ALTO A. 322 291 613

t. UMBRIA 237 277 514

u. V. D'AOSTA 58 54 112

v. VENETO 2.501 2.458 4.959

z. ESTERO 307 323 630

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

110

111

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Professionisti 20131.002 983 1.985

Notai e Consiglio Nazionale del Notariato 902 922 1.824

Dottori Commercialisti, Esperti contabili,

Cons. del lavoro65 33 98

Studi associati, soc. interprofessionali e soc.

tra avvocati14 7 21

Avvocati 6 8 14

Società di revisione, Revisori contabili 3 7 10

Altri soggetti esercenti attività professionale 12 6 18

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

QUANDO IL PROFESSIONISTA

(in ragione delle funzioni esercitate e in

base agli elementi disponibili)

sa

sospetta

ha motivi ragionevoli per

ritenere

CHE

sono state

compiute

sono in corso

sono tentate

operazioni di riciclaggio

o di finanziamento al terrorismo

L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 41)

LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER IL 2013

113

La segnalazione di operazione sospetta non è “più

strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o

di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648-bis

e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini

amministrativi dall’art. 2 del DLgs. 231/2007.

114

CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

conversione o trasferimento

di beni che provengono da un'attività criminosa

allo scopo di

occultare o dissimulare l'origine illecita

aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi

alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Specifica definizione di operazione di riciclaggio

“… ai soli fini del presente decreto ..”

DLGS. 231/2007, ART. 2

115

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Occultamento o dissimulazione

della reale natura, provenienza, ubicazione dei

beni

Disposizione o movimento

della proprietà o dei diritti dei beni

essendo a conoscenza che tali beni provengono da una

attività criminosa o da una partecipazione a tale attivitàSegue...

Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni

essendo a conoscenza che, al momento della loro

ricezione, tali beni provengono da un’attività criminosa

o da una partecipazione a tale attività

116

DLGS. 231/2007, ART. 2

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Partecipazione attiva ad uno degli atti precedenti

o il tentativo di perpetrarlo

l’associazione per commettere tale atto

il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a

commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione

CASSAZIONE 7.5.2010 n. 17694

Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non

si tratta di fattispecie a consumazione anticipata117

DLGS. 231/2007, ART. 2:

RUOLO RISPETTO AL REATO

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

118

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - SANZIONI

2013

29

SANZIONI

Omessa

segnalazione

(art. 57,

comma 4)

Sanzione amministrativa pecuniaria

dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione

non segnalata

Nei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si

ordina la pubblicazione per estratto del decreto su

almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese

del sanzionato

Violazione del

divieto di

comunicazione

dell’avvenuta

segnalazione

(art. 55,

comma 8)

Arresto da 6 mesi ad un anno

o ammenda da 5.000 a 50.000 euro

(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno

delle informazioni)

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE - SANZIONI

119

Art.40 comma 2 c.p. “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di

impedire equivale a cagionarlo”

La responsabilità ex art. 40, c.2 c.p. implica un esplicito obbligo

giuridico di impedire, che non è previsto dalla disciplina

antiriciclaggio

Conclusione: omissioni/inosservanza obblighi

da disciplina antiriciclaggio

DLGS 231/2007 non implica un esplicito obbligo giuridico di

impedire quanto piuttosto quelli di sospendere l’operazione e di

Segnalare l’Operazione Sospetta

120

non dovrebbe sussistere l’ipotesi di rapporto di causalità

col reato di riciclaggio

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

ESENZIONE (ART.12, CO. 2)

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le

informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o

ottengono riguardo allo stesso nel corso:

1. dell'esame della posizione giuridica del loro cliente;

2. dell'espletamento dei compiti di difesa;

3. dell'espletamento dei compiti di rappresentanza del medesimo in

un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un

procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o

dopo il procedimento stesso.

121

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – ESENZIONI

122

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette di

riciclaggio occorre:

la sussistenza di una attività criminosa da cui

provengano beni

sapere o sospettare che i beni provengano da una

attività criminosa

sapere o sospettare che è in corso, è stata compiuta o

tentata un’attività di riciclaggio di beni provenienti da

reato.

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL

NOTARIATO

123

I REATI PRESUPPOSTO

I reati tributari in genere,

qualsiasi altra attività criminosa in grado di produrre beni

possono rappresentare il presupposto di condotte volte al

riciclaggio

(cfr., in giurisprudenza, Cass. 26.11.2009 n. 45643 e Cass.

21.1.2009 n. 2451)

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL

NOTARIATO

124

REATI TRIBUTARI

Il DLgs. 74/2000 attiene alle imposte dirette e all’IVA

evasione ed elusione IRAP e di imposte indirette diverse

dell’IVA non possono qualificarsi come attività criminosa;

la maggior parte dei reati tributari è caratterizzato da

soglie quantitative al solo superamento delle quali la

condotta assurge a rilevanza penale (soglie di punibilità)

e, quindi, ad eventuale presupposto di riciclaggio.

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL

NOTARIATO

I reati presupposto del riciclaggio che possono diventare oggetto di

segnalazione secondo la GdF

Art. 2Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 4 Dichiarazione infedele

Art. 5 Omessa dichiarazione

Art. 8Emissione di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti

Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate

Art. 10-ter Omesso versamento IVA

125

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DLgs. 74/2000

126

REATI TRIBUTARI

Nei reati dichiarativi l’attività di riciclaggio dei relativi

proventi può concepirsi solo dal relativo momento

consumativo (presentazione od omessa presentazione

della dichiarazione).

Prima di tale momento si può al più sospettare che sarà

commesso un reato tributario, ma non che è stata

commessa, è in corso o è stata tentata un’attività di

riciclaggio.

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

STUDIO 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL

NOTARIATO

SEGNALAZIONE?

Reato di omesso versamento di ritenute certificate e IVA

ex art. 10-bis e ter DLgs. 74/2000 a partire da 50.000

euro.

Il professionista deve effettuare la segnalazione nel caso

in cui l’omesso versamento dipenda dalla situazione di

crisi dell’azienda?

SI NO

Corte di Cassazione Sezioni Unite 12.9.2013 n. 37424 e 37425

Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la

crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della

scadenza.

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

La configurabilità del reato

ex art. 10-bis e ter DLgs. 74/2000

• NO REATO

• Cass.n. 27676 del 26/6/14;

• Cass. 15176 del 2014

• SI REATO

• Cass. 20266/2014

• Cass. 10813/2014

• Cass.SS.UU. 37425/2013

• Cass.SS.UU. 37424/2013

• Cass. 5467/2013

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTE

Il revisore evidenzia o sospetta un delitto fiscale e evidenzia o

sospetta che il provento ottenuto dall’illecito fiscale sia stato

impiegato per commettere un’operazione sospetta

…alla luce delle condotte tipiche descritte dagli indicatori di anomalia

e degli schemi rappresentativi emanati dall’Uic, l’operazione appaia

essere stata compiuta, tentata o essere in corso di esecuzione con

finalità di camuffare la provenienza illecita del provento oppure

di reimpiegare lo stesso.

129

Assirevi: documento di ricerca n. 181 del maggio 2014

Il reato è da segnalare se:

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

CIRCOLARE GDF 16.8.2008 N. 81 INCC

CONF. BOZZA CIRC. UIF SU INDICATORI

Devono essere segnalati anche i casi di

AUTORICICLAGGIO,

cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c.

è commesso dagli stessi soggetti

responsabili e/o concorrenti nel reato presupposto

Attenzione

Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il

potenziale riciclatore non è estraneo al reato

presupposto, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli

organi inquirenti il compito delle valutazioni relative.

130

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L’autoriciclaggio non esiste

nell’ordinamento penale italiano

Attenzione

CIRCOLARE ABI 5.2.2009 N. 2

L’autore o il compartecipe del reato presupposto

non potrà essere punito per il reato di riciclaggio.

131

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

132

Inserimento dati

Ricezione mail

Link a pagina attivazione

Attivazione definitiva

Dati che

identificano e

qualificano la

segnalazione e

il segnalante

Dati segnalante

Specificazione se il sospetto riguarda il

riciclaggio, il finanziamento al terrorismo

ovvero la proliferazione di armi di distruzioni di

massa.

Indicazione:

dell’evento che ha dato origine all’inoltro

della segnalazione,

del livello di rischio attribuito dal

segnalante secondo un suo “prudente

apprezzamento”

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE

133

Elementi

informativi

specifici

Dati strutturati concernenti:

i soggetti coinvolti

le operazioni poste in essere

le relazioni fra le persone

le relazioni fra le operazioni e le persone

Come minimo va segnalato un soggetto ed

una operazione, anche non eseguita, a

prescindere dall’importo della stessa.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE

134

In forma libera:

descrizione e

motivi del

sospetto

Nella descrizione della operatività segnalata

occorre far riferimento al contesto economico

finanziario illustrando i motivi del sospetto,

cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante a

ritenere l’operazione collegata a riciclaggio o

finanziamento al terrorismo.

Allegati

Documenti in formato elettronico (estratti

conto, copie di titoli di credito, corrispondenza col

cliente, ecc) che il segnalante ritenga necessari

ai fini della descrizione dell’operatività

sospetta.

Tali documenti devono essere conservati dal

segnalante a fronte di successive richieste UIF.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

LE SEGNALAZIONI TELEMATICHE

135

ANTIRICICLAGGIO

SINDACI E REVISORI

FONTI NORMATIVE:

DLgs 231/2007 artt.13-36-37-38-41-49-51

Prassi: Linee guida CNDCEC (agg. 2011)

Circolare 16/IR/2010 Istituto di ricerca CNDCEC

Documento di ricerca Assirevi 181/2014

Chiarimenti UIF e MEF 11.11.2013

FONTE NORMATIVA

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

Revisore unico

iscritto nel

registro dei

revisori contabili

Società di

revisione

iscritte all’albo

Consob

SISI

Organi di

controllo

endosocietario

Art. 52 DLgs. 231/2007Art. 13 e 16 DLgs. 231/2007

NO

SINDACI E REVISORI

137

COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O

COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

Cosa devono fare i

sindaci non revisori

RISPOSTE MEF 11.11.2013

138

Obbligo di identificazione e

registrazione

Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF per infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51

DLgs. 231/2007)

Obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette

NO!

Obblighi di

adeguata verifica

della clientela

SI!

SINDACI E REVISORI

OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE

DI REVISIONE LEGALE

Spetta a ciascun sindaco revisore individualmente:

La

identificazione

e registrazione

in archivio

Comunicare

irregolarità

in contanti

Segnalare

operazioni

sospette

Esecuzione

della

adeguata

verifica

SINDACI E REVISORI

139

Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali

iscrivere nel registro la società decorrono

dall’accettazione dell’incarico.

(ex art. 38 co. 1-bis )

TEMPISTICA - REGISTRAZIONE

SINDACI E REVISORI

140

L’ATTIVITA’ INERENTE L’ADEGUATA VERIFICA DEVE

ESSERE ASSOLTA PRIMA DI INIZIARE L’ESECUZIONE

DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

NELLA PROPOSTA DI REVISIONE DA PRESENTARE AL

CLIENTE VA EVIDENZIATO L’OBBLIGO DI PORRE IN

ESSERE L’ADEGUATA VERIFICARE E I RISCHI ANCHE

PENALI IN CAPO AL CLIENTE CHE NON FORNISSE AL

REVISORE I DATI UTILI PER TALE INCOMBENZA

TEMPISTICA – ADEGUATA VERIFICA

Documento “Assirevi” n. 181 maggio 2014

SINDACI E REVISORI

141

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione

contabile sia un organo collegiale (ad esempio il

collegio sindacale):

L’obbligo di adeguata verifica

graverà su ciascun sindaco-revisore

e non già sull’organo «collegio sindacale».

SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

CIRC. 15.3.2010 N. 16/IR

Risposte MEF UIF GdF a IO7 dell'11.11.2013

SINDACI E REVISORI

142

A prescindere dalla circostanza che il collegio sia

investito della funzione di revisione legale

L’obbligo comunicazione delle violazioni ex art. 51 DLgs. 231/2007

grava su ciascun componente

e non già sull’organo «collegio sindacale».

SINDACI DI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

Risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013

SINDACI E REVISORI

143

I singoli componenti del collegio sono obbligati allasegnalazione delle operazioni sospette alla UIF

SINDACI DI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI

COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE

LEGALE DEI CONTI

Risposte UIF a IO7 dell'11.11.2013

Poiché essi hanno la qualifica di revisori legali iscrittinell’apposito registro sono destinatari degli obblighiantiriciclaggio ex art. 13 DLgs. 231/2007.

SINDACI E REVISORI

144

TRASFERIMENTI DI CONTANTI

E TITOLI AL PORTATORE(ART. 49, 50, 51 DLGS. 231/2007)

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in

euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra

soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di

trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000

euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più

pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente

frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di

banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1

146

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ECCEZIONE ALLE REGOLE

Per i turisti stranieri (non residenti nè in Italia, nè in altro

stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti

attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie

viaggi e turismo per acquisti di beni o prestazioni di servizi

legati al turismo, PARI O SUPERIORI ai 1.000 euro, ma

entro i 15.000 euro

Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro

contante

(DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)

147

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

1. Inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate

comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in

contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui

effettuare i versamenti;

2. acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione

che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;

3. depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la

somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta

della comunicazione telematica;

4. Comunicazione degli incassi oltre i mille euro (per le

operazioni a partire dal 26.4.2012) all’Agenzia delle Entrate

secondo modalità e termini (art.3 co. 2-bis del DL 16/2012 , conv.

L. 26.4.2012 n. 44): (MODELLO DI COMUNICAZIONE

POLIVALENTE)

IL NEGOZIANTE DOVRÀ

148

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Provv. Agenzia Entrate del 2.7.2012: modello aggiornato contenente gli

estremi del conto corrente

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

149

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

150

TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI,

PIGNORATI E FALLITI

Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi

É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa

l’apertura di un conto corrente.

151

A tali soggetti non resta che ricorrere alle

CARTE PREPAGATE

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Conf. Risposta MEF del 15.1.2013 fornita ad Italia Oggi

Tali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della

soglia mediante bonifico e/o ricarica sulla propria carta

prepagata

SITUAZIONE DA MONITORARE

(ART. 49 DLGS. 231/2007)

VALORE DA TRASFERIRE

“COMPLESSIVAMENTE” PARI

O SUPERIORE AI 1.000 euro

152

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Sono vietati i trasferimenti

in unica soluzione di

denaro e/o titoli al portatore

per importo superiore alla

soglia anche quando tale

limite viene superato

cumulando le diverse specie

di pagamento

Ad esempio:

denaro € 400

+

titoli al portatore €

600

153

Segue...

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

PARERE 1504/95 (RICH. CIRC. 2/2012)

Nel caso di più

trasferimenti di

importo inferiore alla

soglia, ma

complessivamente di

ammontare

superiore, sfuggono

al divieto, perchè

tra loro non

cumulabili, quelli

relativi:

A distinte ed autonome

operazioni

Alla medesima operazione,

quando il frazionamento è

connaturato

all'operazione stessa (ad

es. contratto di

somministrazione) ovvero la

conseguenza di

preventivo accordo tra le

parti (ad es. pagamento

rateale)

154

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PARERE MEF 12.6.2008

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

non costituisce violazione all’art. 49 DLgs. 231/07

In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato

all’operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che

scaturisce dal preventivo accordo delle parti. CIASCUN

VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A € 1.000

CONFERMA Circ. MEF 08/2010

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Risposte MEF a Italia Oggi 7 11.11.2013

l’effettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco di tempo pari o

inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il

frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è

l’insieme delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento

elusivo della normativa di limitazione all’utilizzo del contante.

PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT.

22.6.2010 N. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di

molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un’unica operazione

156

Nessun effetto

sulle rateizzazioni contrattuali in

contanti (ex DLgs.151/2009 di

modifica del DLgs. 231/2007)

Sempre inibiti i pagamenti

sub-soglia plurimi e ravvicinati,

artificiosamente frazionati

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Non può ritenersi anomala una cessione immobiliare in cui il corrispettivo non

sia, in tutto o in parte tracciabile o con pagamento del corrispettivo non

contestuale.

Studio del CNN 24.1.2013 n. 50-13-b

accollo di debito, cessione di credito, compensazioni, datio in solutum,

permute, dilazioni e rateizzazioni, pagamenti anteriori al 4.7.2006 (art. 35 co.

22 del DL 223/2006), ecc.

CONSIGLIO DI STATO

PARERE 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)

È potere discrezionale dell'Amministrazione

valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato

invece realizzato con lo specifico scopo di eludere

il divieto imposto dalla disposizione.

157

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ART. 51 CO. 3 DLGS 231/2007

Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di

trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette

(art.41 DLgs. 231/2007) il soggetto che ha effettuato

detta segnalazione non è tenuto alla

comunicazione al MEF.

158

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Attenzione!

LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

Pagamenti fatture

Finanziamenti fra soci e società

Trasferimenti infragruppo fra diverse società

Distribuzione utili da società a soci

Pagamenti in contanti derivante da contratti

Emissione di obbligazioni

159

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607

(Risposte Mef 2013: sostanziale conferma)

Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al

dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma

supera i 1.000 euro.

Il passaggio di denaro oltre soglia fra coniugi è

ammissibile solo se in regime di comunione legale.

160

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ESEMPI

RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

(RISPOSTA NON UFFICIALE)

Prelevamento soci in snc: i soci di una società di persone possono

prelevare, durante l’anno, acconti di utili in rate mensili inferiori a € 1.000

dalle casse della società. Ad es. prelevare in contanti 12 rate da € 800

cadauna da parte di ciascuno dei due soci per complessivi € 19.200.

Cene di gruppo. Il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il

ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione

dell’art.49. Ad es. 50 commensali a € 30 a testa, il conto totale € 1.500

supera i 1.000 €, tuttavia, se ciascuno paga la propria quota per 30 euro

la procedura è del tutto legittima, ma se il ristoratore, emette una sola

ricevuta per l'intero importo della comitiva, il pagamento in contanti è

sanzionabile anche se ciascun commensale ha versato la sola propria

quota di € 30 ma una sola persona si è preoccupata di raccogliere il

totale e consegnarlo al ristoratore.

161

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ESEMPI

LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI

162

I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI

Soggetti Imponibile Contributo

integrativo

IVA

21%

Ritenuta

20%

Netto da

incassare

Commercialista o Avvocato

V/impresa944 37,76 (4%) 206,17 188,80 999,13

Commercialista o avvocato

V/privato794 31,76 (4%) 173,41 --- 999,17

Consulenti del lavoro o

Ingegneri ed architetti

V/impresa

966 19,32 (2%) 206,92 193,20 999,04

Consulenti del lavoro o

Ingegneri ed architetti V/privato810 16,20 (2%) 173,50 --- 999,70

Lavoratori autonomi iscritti

gestione separata Inps

V/impresa

952 38,08 (4%) 207,92 198,02 999,98

Lavoratori autonomi iscritti

gestione separata Inps V/privato794 31,76 (4%) 173,41 ---- 999,17

impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

PARERE MEF 28.6.2008

I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli

assegni

in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente

alle loro attribuzioni e attività

163

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Attenzione!

(ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)

Alle Ragionerie

territoriali dello Stato

164

Gli uffici territoriali del

Ministero dell’Economia e

delle Finanze hanno il

compito di applicare le

sanzioni di cui all’art. 58

DLgs. 231/2007

(L. 14.9.2011 n. 148) e di

comunicare…....

ENTRO TRENTA GIORNILe comunicazioni dovranno

essere effettuate

…alla GdF che in caso di

elementi utili ai fini di

accertamento, ne dà

comunicazione all’Agenzia delle

Entrate(modifica all'art. 51 DLgs. 231/2007 a

seguito dell’art. 8 co. 7 DL16/2012

conv. L. 26.4.2012 n. 44)

DECRETO

MEF 17.11.2011

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

COMUNICAZIONI

Segnalazione alla GDF:

NO a carico dei professionisti

(circ. MEF 3.10.2012)

IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE

Mittente: Dr…….

Via………., città……Tel……

Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato

Sede di…………………….

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità

Transazioni in contanti

ex art. 49 DLgs. 231/2007

Ill.ma Ragioneria Territoriale,

Il sottoscritto ……….. il relazione alla propria attività di dottore commercialistaè incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.

In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione dimovimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del ……. di euro5.000 + IVA per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti dellasocietà ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49 co. 1 del DLgs.231/2007.

Luogo……Data……….

Distinti saluti

Dottor …………………………………

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Le comunicazioni obbligatorie di cui

all’art. 51 del DLgs. 231/2007

Non sono assoggettate a criteri di riservatezza

166

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Attenzione!

COMUNICAZIONI

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

TORINOPiemonte e Valle

d'Aosta Via Grandis 14, 10121, TO

GENOVA Liguria Via Urbano Rela 8, 16151, GE

MILANO Lombardia Via Tarchetti 6, 20121, MI

BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale2, 39100, BZ

MEF DECRETO 17.11.2011 e circ. MEF 30.11.2011 prot. 96224

167

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

VERONA

Verona, Vicenza,

Padova, Rovigo

(zona sud/ovest)

Lungadige Capuleti 11, 37122, VR

VENEZIA

Venezia, Treviso,

Belluno (zona

nord/est)

Campo S. Angelo 3538, 30124, VE

UDINEFriuli Venezia

Giulia Via Gorghi 18, 33100, UD

BOLOGNAEmilia Romagna e

MarchePiazza dell’8 Agosto 26, 40126, BO

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

168

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

FIRENZE Toscana Via Pietrapiana 53, 50121, FI

PERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager 77, 06100, PG

ROMA

Roma, Rieti,

Viterbo (zona

centro/nord

Via Napoleone Parboni 6, 00153, RM

LATINALatina, Frosinone

(zona sud)Viale Pier Luigi Nervi 270, 04100, LT

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

169

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

L’AQUILA Abruzzo

c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti

della Guardia di Finanza Coppito

67100, AQ

NAPOLI

Napoli, Avellino,

Benevento,

Caserta (zona

centro/nord)

Via Lauria 80, centro direzionale IS.

F80, 80143, NA

SALERNOSalerno e

BasilicataPiazza S. Agostino 29, 84121, SA

BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin 3, 70125, BA

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

170

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

COSENZACosenza, Crotone,

Catanzaro (zona nord)

Piazza XI Settembre 1, 87100,

CS

REGGIO

CALABRIA

Reggio Calabria, Vibo

Valentia (zona sud)Via Dei Bianchi 7, 89100, RC

MESSINA

Messina,

Caltanissetta/Enna,

Palermo, Trapani

(zona centro/nord)

Via Monsignor D'Arrigo 5,

98122, ME

CATANIA

Catania, Agrigento,

Siracusa, Ragusa

(zona sud/est)

Via Cardinale Dusmet 17,

95121, CT

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

171

RTSAMBITI

TERRITORIALIINDIRIZZO

CAGLIARICagliari, Oristano

(zona sud/ovest)Via XX Settembre 13, 09125, CA

SASSARISassari, Nuoro

(zona nord/est)Via Carlo Felice 29, 07100, SS

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

172

Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)

Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)

Circ. MEF 16.1.2012 n. 2

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

VA INDIRIZZATA A:

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

173

RTS AMBITI TERRITORIALI

GENOVA Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta

BOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)

ROMA Lazio Sardegna, Abruzzo

NAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata

MILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

BARI Puglia, Molise

Attenzione!

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI

DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49

DEL DLGS. ANTIRICICLAGGIO

L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo

antiriciclaggio è punita in capo al professionista con

sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30%

dell’importo dell’operazione

(art. 58 co. 7 DLgs.231/2007)

174

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SANZIONI

OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI

ALL’ART. 49 DEL DLGS. 231/07

L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al

cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40%

dell’importo dell’operazione

(art. 58 co.1 DLgs. 231/2007)

175

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

SANZIONI

DL 78/2010, CONV. L. 30.7.2010 N. 122 +

CIRC. MEF PROT. 281178 DELL’AGOSTO 2010

La sanzione non può comunque essere inferiore,

nel minimo, all’importo di 3.000 euro

Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione

minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%)

176

Il limite minimo di 3.000 si applica sia a chi commette

l’infrazione sia a chi non la comunica

(art. 58 co. 8 DLgs. 231/2007).

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Attenzione

CIRC. MEF 2/2012

Vecchie sanzioni: per irregolarità

commesse entro il

DECORRENZA

15 giugno 2010

16 giugno 2010

SANZIONI PER IRREGOLARITÀ SU TRASFERIMENTI IN CONTANTI E

TITOLI AL PORTATORE

177

Nuove sanzioni (ivi compresa la

minima da € 3.000): per

irregolarità commesse dal

SOGGETTI SANZIONATI

CASS. CIV., SEZ. I, 26.1.1999 N. 690

178

A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO

IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

risulta applicata una sanzione dall'1% al 40%

dell’importo irregolarmente trasferito

Conferma UIC del 24.3.2007

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

L’art. 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori

a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi.

Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta

comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.

179

RISPOSTE MEF 20.5.2010

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a

carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della

somma in contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che l’ha

acquisita.

L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i

professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei

limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i

professionisti.

OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO

(L. 24.11.1981 N. 689)

180

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO

È ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni

dalla sua notificazione

Se il ricorso è proposto oltre il termine previsto, il

tribunale ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza

ricorribile per cassazione

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS.

231/2007 CHE RICHIAMA L’ART. 16 L. 689/81)

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla

contestazione prevede la possibilità di pagare l’importo

minore fra:

A. 1/3 del massimo della sanzione edittale

B. Il doppio del minimo

181

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

1. Ammessa per coloro che eseguono

Il pagamento o lo ricevono (per importi inferiori ai

250.000 euro)

2. Non ammessa per il professionista che omette la

comunicazione nell’infrazione

182

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI

(ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007)

OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA

(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)

L’oblazione evita il minimo sanzionatorio

183

Circ. MEF prot. n. 281178 dell’agosto 2010

Per importi fino a € 50.000

è possibile non applicare il

minimo di € 3.000, ma

solo il 2% dell’importo

Per importi superiori a € 50.000

è possibile non applicare sia il

minimo di € 3.000, che il

minimo del 5% (o il suo

doppio), basta sempre il solo

2% dell’importo

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

Attenzione

PROCEDURE E PRESCRIZIONE

Termine quinquennale

184

Art. 60 del DLgs. 231/2007 e art. 28 della L. 689/81

LA UIF, le autorità di vigilanza, la

GdF e la DIA accertano, in

relazione ai loro compiti e nei limiti

delle loro attribuzioni, le violazioni

indicate agli artt. 57 e 58 e

provvedono alla contestazione Il diritto dello Stato alla

riscossione della sanzione

pecuniaria si prescrive in 5

anni dal giorno della

violazione.Le Ragionerie Territoriali dello

Stato provvedono all'irrogazione

delle sanzioni

TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE