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Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta
Atti del Convegno
13 giugno 2008 Bologna
Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l.
CLAIM NUTRIZIONALI E SALUTISTICI:LA COMUNICAZIONE IN ETICHETTA
Profili legali, scientifici e di marketing Profili legali, scientifici e di marketing g , gg , galla luce del nuovo Regolamento alla luce del nuovo Regolamento nn°° 19241924--2006 dell’Unione Europea2006 dell’Unione Europeapp
Bologna Bologna -- Venerdì 13 Giugno 2008Venerdì 13 Giugno 2008gg ggCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina
non è riproducibile né trasmissibile a terzi senza autorizzazione di Total Quality Food Consultants s.r.l.
Relatore:
Massimo Buonavita(responsabile dell’unità legale di Total Quality Food srl.)
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IMPORTANZA E FINALITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 1
Il nuovo Regolamento è l’innovazione giuridica più importante nel diritto alimentare dopo le normative p p
sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
Per la prima volta l’Unione Europea è intervenuta nella pubblicità dei prodotti alimentari, con una disciplina
uniforme sui claims nutrizionali e salutisticiuniforme sui claims nutrizionali e salutistici
La norma, data la sua natura di Regolamento e non diLa norma, data la sua natura di Regolamento e non di Direttiva, è applicabile in tutti e 27 gli Stati membri
dell’Unione europea, senza bisogno di un atto nazionale di recepimento
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IMPORTANZA E FINALITA’ DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 2
La finalità principale del nuovo regolamento è garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e facilitare leadeguato livello di tutela dei consumatori e facilitare le
loro scelte mediante un’adeguata etichettatura dei prodotti.prodotti.
Altra finalità è permettere la libera circolazione degli alimenti grazie alla determinazione di regole comuni sui
claims, e garantire condizioni di concorrenza uguali per il b f i t d l t it ibuon funzionamento del mercato comunitario.
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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 1
Il Regolamento si applica a tutte le tipologie di prodotti alimentari e cioè:alimentari, e cioè:
- tutte le categorie merceologiche di alimenti di usotutte le categorie merceologiche di alimenti di uso corrente;
- gli alimenti arricchiti;
li i t t i li t i i l i lli- gli integratori alimentari, inclusi quelli con una componente erboristica;
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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 2
Pur nell’applicabilità del Regolamento anche in questi casi, vengono fatte salve le seguenti disposizioni particolari :
la Direttiva 89/398/CEE e le altre direttive sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (o “dietetici”)destinati ad un alimentazione particolare (o dietetici )
la Direttiva 80/777/CEE sulle acque minerali naturali
la Direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano
l Di tti 2002/46/CE li i t t i li t ila Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari
Queste normative devono armonizzarsi con le disposizioni del nuovo Regolamento
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CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento si applica a tutti i claims di tipo
CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 3
Il Regolamento si applica a tutti i claims di tipo nutrizionale o salutistico, così definiti:
“indicazione (o claim) nutrizionale”:qualunque indicazione che affermi, suggerisca o gg
sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche.
“Indicazione (o claim) sulla salute”:qualunque indicazione che affermi suggerisca oqualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda l’esistenza di un rapporto fra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la a e t , u a e to o u o de suo co po e t e a
saluteCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina
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CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D’APPLICAZIONE
Il Regolamento invece non si applica ai claims diversi da
DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 1
Il Regolamento invece non si applica ai claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici, come per esempio:
i claims sugli ingredienti del prodotto, come “senza conservanti”, “senza coloranti”
i claims sulle caratteristiche organolettiche, come “ t ” “ it ”“gustoso”, “saporito”
i claims sull’origine come “100% italiano”i claims sull origine, come 100% italiano
i claims sul sistema di produzione, come “lavorato a c a s su s ste a d p odu o e, co e a o ato amano”
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CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N° 1924-2006 / tav. 2
Per tutti questi claims, diversi da quelli t i i li l ti ti i ti d li inutrizionali e salutistici, continuano ad applicarsi
le regole generali sull’etichettatura, t i bbli ità d i d ttipresentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari, stabilite dall’art.2 del d.lgs.109/92 e, d i d ll i ifi h d iquando presenti, dalle normative specifiche dei
singoli settori merceologici.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 1
Le indicazioni nutrizionali o sulla salute non devono:
- essere false, ambigue o fuorvianti;- generare dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza
nutrizionale di altri alimenti;- incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un
alimento;f d h di t ilib t i- far credere che una dieta equilibrata e varia non possa in genere fornire adeguate quantità di tutte le sostanze nutritive;nutritive;
- suscitare o sfruttare timori nel consumatore facendo riferimento a cambiamenti delle funzioni corporeeriferimento a cambiamenti delle funzioni corporee.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 2
Per l’utilizzo di qualsiasi claim nutrizionale o salutistico,Per l utilizzo di qualsiasi claim nutrizionale o salutistico,devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:
1 - Veridicità scientifica:
e cioè dimostrazione che lapresenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimentop
di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla qualesi formula il claim, possiede un effetto nutrizionale obenefico in base a prove scientifiche generalmente
Accettate.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 3
à2 - Quantità della sostanza cui si riferisce il claim:
la sostanza nutritiva o di altro tipo su cui si formula il claim deve essere presente (o assente o presente inclaim, deve essere presente (o assente, o presente in quantità ridotta) nel prodotto finale, in una quantità
significativa, così come stabilita dalla Legge comunitaria o, in assenza, da prove scientifiche
generalmente accettate.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 4
3 - Disponibilità della sostanza:3 Disponibilità della sostanza:la sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce il claim,
deve essere presente nel prodotto in una forma p putilizzabile dall’organismo.
4 - Quantità di prodotto consumata:la quantità di un prodotto ragionevolmente consumata, q p g ,deve fornire (o non fornire) una quantità adeguata delle
sostanze nutritive o di altro tipo cui si collegano i claims formulati.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 4
5 - Comprensione dei claims:I claims nutrizionali o sulla salute, possono essere
utilizzati solo se ci si può aspettare che il consumatore medio li comprenda.
6 - Riferimento dei claims agli alimenti:Le indicazioni nutrizionali o salutistiche devono riferirsi
agli alimenti pronti per il consumo, secondo le istruzioni del fabbricante.
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PRINCIPI GENERALI / tav. 5
Restano infine valide le regole generali sull’etichettaturaRestano infine valide le regole generali sull etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, stabilite dall’art.2 del d.lgs.109/92:gAttribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane;gAttribuzione di caratteristiche particolari in realtà comuni ad analoghi prodotti;Attribuzione di effetti o proprietà non possedute;Induzione in errore sulle caratteristiche dei prodotti.p
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav . 1
Un claim nutrizionale è ammesso solo se è elencato nell’allegato del Regolamento, ed è conforme alle
di i i t bilit il tilicondizioni stabilite per il suo utilizzo.
Tuttavia si ammettono anche le indicazioni che hanno loTuttavia si ammettono anche le indicazioni che hanno lo stesso significato di quelle riportate in allegato.
Il principio di “tassatività” nell’utilizzo dei claims nutrizionali quindi lascia un certo spazio alla creatività
degli operatori.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 2
Per esempio, il claim
“SENZA SODIO” “SENZA SALE”“SENZA SODIO” o “SENZA SALE”(così come elencato nell’allegato)
è equivalente nel significato a “PRIVO DI SODIO” o “PRIVO DI SALE”
Tutti questi claims possono essere utilizzati se il prodotto contiene, per 100 grammi, non più di 0,005g di sodio o un
valore equivalente di sale.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 3
Nel caso di indicazioni nutrizionali comparative, come “LEGGERO” o “LIGHT” è necessario che il prodottoLEGGERO o LIGHT , è necessario che il prodotto presenti un contenuto ridotto di specificate sostanze
rispetto ai prodotti simili.rispetto ai prodotti simili.
Queste indicazioni sono ammesse solo se il confronto può essere fatto tra alimenti della stessa categoria,
prendendo in considerazione una gamma di alimenti che f t ifi d l diff ll titàne fanno parte, e specificando la differenza nella quantità
di una sostanza nutritiva o del valore energetico.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI :I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 1
Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione europea stabilirà i profili nutrizionali cui dovranno attenersi glistabilirà i profili nutrizionali cui dovranno attenersi gli
alimenti per poter riportare talune indicazioni nutrizionali o sulla saluteo sulla salute
in tali profili nutrizionali si considereranno in particolare grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio o
sale, grassi poli- e monoinsaturi, vitamine, minerali, t i fib t d ll i t id i lproteine e fibre, tenendo nella giusta considerazione le
abitudini alimentari e le modalità di consumo negli Stati membrimembri.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI :I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 2
Per esempio, un alimento per il quale si potrebbe utilizzare il claim “SENZA SODIO”, che presenti però un , p p
tenore di grassi saturi eccessivo rispetto a quello che verrà previsto dal suo profilo nutrizionale, e quindi si
configuri come dotato di un valore nutrizionale complessivo peggiore di quello di tale profilo, non potrà
recare il claim “SENZA SODIO”recare il claim SENZA SODIO
Oppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbeOppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbe prevedere che, in caso di utilizzo di tale claim, si dovrà
anche avvertire il consumatore della particolare ricchezza di grassi saturi, menzionando la circostanza in etichetta.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI:I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 3
L’adozione dei profili nutrizionali servirà ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o salutistichesituazioni in cui le indicazioni nutrizionali o salutistiche
sfalsano il valore nutrizionale globale di un dato alimento, fuorviando così il consumatore dal compiere sceltefuorviando così il consumatore dal compiere scelte
corrette nel quadro di una dieta bilanciata. Essi mirano, quindi, a regolare le condizioni di uso delle indicazioni, perché si fondano su prove scientifiche generalmente accettate sul rapporto tra regime alimentare e salute.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 1
I claims salutistici, ai sensi del nuovo Regolamento, si dividono in due categorie:dividono in due categorie:
i claims che collegano l’uso di un alimento alla riduzionei claims che collegano l uso di un alimento alla riduzione del rischio di una malattia, o allo sviluppo e alla salute dei
bambini, come per esempio:
“Il consumo di latte, fonte di calcio, riduce il rischio di osteoporosi”rischio di osteoporosi”
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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 2
I claims che si limitano a descrivere il ruolo di una sostanza per la crescita, o per lo sviluppo o le funzioni
d ll’ i l f i i i l i hdell’organismo, o per le funzioni psicologiche o comportamentali, o per il dimagrimento o il controllo del
peso per la riduzione dello stimolo della fame o perpeso, per la riduzione dello stimolo della fame, o per l’aumento del senso di sazietà, o per la riduzione
dell’energia apportata dal regime alimentare. g pp gUn esempio può essere:
“Il consumo di latte, fonte di calcio, è utile al benessere delle ossa”
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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 3
La prima tipologia di claims salutistici, è ammessa solo se essi vengono autorizzati dalla Commissione europea,
it di it d ll d t di i 12 ia seguito di un iter della durata di circa 12 mesi.
L’iter inizia con la presentazione di una domandaL iter inizia con la presentazione di una domanda, contenente il claim proposto e la documentazione
scientifica a suo sostegno, al Ministero della saluteg ,
Il Ministero della salute quindi formula un proprio parere, e lo trasmette alla Commissione europea, che decide se
autorizzare il claim o negare l’autorizzazione.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 4
Nell’ambito di questa procedura di autorizzazione, l’azienda che procede può chiedere la protezione dei datil azienda che procede può chiedere la protezione dei dati
scientifici contenuti nella domanda, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione.massimo di cinque anni dalla data dell autorizzazione.
In tal caso, i dati non potranno essere utilizzati da altre aziende che successivamente richiedano l’autorizzazione
di un claim.
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DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 5
Per i claims salutistici non riferiti alla riduzione del rischio di l i ll il / l d i b bi i idi malattia o allo sviluppo / salute dei bambini, si
applicherà una diversa disciplina:
entro il 31 gennaio 2010, la Commissione adotterà l’elenco comunitario delle indicazioni consentite, sulla scorta dicomunitario delle indicazioni consentite, sulla scorta di
quanto comunicatoLe dagli Stati Membri
Nel frattempo, si applicheranno le regole in vigore nei singoli Stati membri.
Tuttora, esistono già delle liste di claims ammessi, complete delle condizioni per utilizzare ciascun claim Sicomplete delle condizioni per utilizzare ciascun claim. Si
tratta tuttavia di materiale con valore provvisorioCopyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina
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ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
Il Regolamento è stato pubblicato, nella versione corretta, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n° 12 L del 18sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n 12-L del 18
gennaio 2007
E’ entrato in vigore il 7 febbraio 2007
E’ già applicabile a partire dal 1° luglio 2007
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T tti li li ti i i l t ti h tt ti i
REGIME TRANSITORIO / tav. 1
Tutti gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Regolamento, cioè prima
del 1° luglio 2007 potranno essere commercializzati sinodel 1° luglio 2007, potranno essere commercializzati sino alla loro data di scadenza, ma comunque non oltre il 31
luglio del 2009.luglio del 2009.
Tutti i claims salutistici che non fanno riferimento alla riduzione del rischio di una malattia o allo sviluppo /
salute dei bambini, potranno essere utilizzati seguendo l l tt l t i i i i li St ti b ile regole attualmente in vigore nei singoli Stati membri,
sino all’adozione dell’elenco comunitario delle indicazioni ammesse e cioè sino al 31 gennaio 2010indicazioni ammesse, e cioè sino al 31 gennaio 2010.
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REGIME TRANSITORIO / tav. 2
Le indicazioni nutrizionali già utilizzate in uno Stato membro prima del 1° gennaio 2006 conformemente allemembro prima del 1 gennaio 2006, conformemente alle
disposizioni nazionali ad esse applicabili, potranno continuare ad essere utilizzate sino al 19 gennaio 2010.continuare ad essere utilizzate sino al 19 gennaio 2010.
Le denominazioni commerciali o i marchi esistenti al 1°gennaio 2005, potranno essere utilizzati anche se non
conformi al Regolamento, sino al 19 gennaio 2022.
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L’IMPATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE AZIENDE ALIMENTARI
Si tratta di un norma particolarmente importante, perché il suo campo di applicazione coinvolge tutte le aziendesuo campo di applicazione coinvolge tutte le aziende
alimentari italiane.
Il nuovo Regolamento è inoltre una norma che, per essere interpretata e applicata, richiede competenze integrate di
tipo legale, scientifico e di marketing.
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COMPETENZE LEGALI
Le competenze legali sono fondamentali, in quanto il Regolamento presenta numerosi punti non ancora benRegolamento presenta numerosi punti, non ancora ben
definiti nelle loro modalità applicative, che hanno bisogno di un’interpretazione giuridica costantemente aggiornata,di un interpretazione giuridica costantemente aggiornata,
che tenga conto degli orientamenti delle autorità che dovranno applicare questa norma ; ed in quanto il
Regolamento introduce definizioni, obblighi e procedure che richiedono un’attenta analisi legale in vista della loro
li i l tapplicazione al caso concreto.
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COMPETENZE SCIENTIFICHE
Queste competenze sono indispensabili perché la norma ha un alto grado di tecnicità e perché introduce unaha un alto grado di tecnicità, e perché introduce una
procedura di autorizzazione dei claims definiti “salutistici”, che richiede la formazione e lasalutistici , che richiede la formazione e la
presentazione di un dossier scientifico comprovante la veridicità di quanto si vuole affermare in relazione ad un
alimento.
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COMPETENZE DI MARKETING / tav. 1
Il Regolamento riguarda proprio la pubblicità dei prodotti
COMPETENZE DI MARKETING / tav. 1
Il Regolamento riguarda proprio la pubblicità dei prodotti alimentari, e quindi coinvolge la funzione di marketing
delle aziende.
E’ indispensabile che le aziende prendano coscienza del fatto che il marketing non dovrà rinunciare alla sua
funzione creativa.
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COMPETENZE DI MARKETING / tav. 2la nuova norma infatti :
COMPETENZE DI MARKETING / tav. 2
lascia un certo spazio nella creazione dei claims nutrizionali (per i quali è possibile utilizzare espressioni (p q p p
dello “stesso significato” di quelle previste)
apre la strada ai claims salutistici (prima vietati nel settore alimentare)
non si applica a claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici e cioè a claims riguardanti tutte le altresalutistici, e cioè a claims riguardanti tutte le altre
caratteristiche di un prodotto alimentare (come quelle ingredientistiche, chimico fisiche, organolettiche) o del g , , g )
suo processo produttivo.Copyright by Total Quality Food Consultants s.r.l. – Ogni marchio, segno distintivo o testo contenuto nella presente pagina
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