corte di cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il...

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ORDINANZA sul ricorso 24975-2014 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CATALDO MOTTA; - ricorrente - contro BARI CELESTE, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE 2019 1250 Civile Ord. Sez. L Num. 14508 Anno 2019 Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 28/05/2019 Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Page 1: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

ORDINANZA

sul ricorso 24975-2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio

dell'avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA,

rappresentata e difesa dall'avvocato

CATALDO MOTTA;

- ricorrente -

contro

BARI CELESTE, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

2019

1250

Civile Ord. Sez. L Num. 14508 Anno 2019

Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 28/05/2019

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SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall'avvocato CARLO CANIGLIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1080/2014 della

CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il

20/05/2014 R.G.N. 3911/2012.

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R. Gen. N. 24975/2014

Rilevato che:

1. con sentenza n. 1080/2014 del 20 maggio 2014 la Corte di

appello di Lecce, decidendo surinnpugnazione principale dell'ASL

di Brindisi e su quella incidentale di Celeste Bari, in riforma della

decisione del Tribunale di Brindisi, accoglieva la domanda

proposta dalla Bari e riconosceva il diritto di quest'ultima al

passaggio nel livello economico Ds con decorrenza dall'1/9/2003

stante l'avvenuto riconoscimento delle funzioni di coordinamento

ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001;

disattendeva la Corte territoriale la tesi secondo cui

all'appellata, che non apparteneva, alla data del 31/8/2001, alla

categoria D, non potesse essere applicata la disciplina di cui

all'art. 10, comma 2, del c.c.n.l. riservata ai soli 'collaboratori

professionali sanitari' già inquadrati nella categoria D a tale data,

bensì la disciplina di cui comma 7 del medesimo art. 10;

riteneva che il tenore letterale della norma e la sua ratio

deponessero nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 19

comma 1 lett. b) rilevasse il dato del conferimento dell'incarico

alla data del 31/8/2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l., ipotesi

cui si contrapponeva quella della lett. c) che definisce il 'restante

personale' come quello incaricato delle funzioni di coordinamento

dopo il 31/8/2001;

2. avverso tale sentenza la ASL di Brindisi ha proposto ricorso

affidato a due motivi;

3. Celeste Bari ha resistito con controricorso successivamente

illustrato da memoria.

Considerato che:

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R. Gen. N. 24975/2014

1. con il primo motivo l'Azienda ricorrente denuncia la

violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e

degli accordi nazionali di lavoro del Comparto Sanità del

19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10;

2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di

un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'assenza di una

posizione di coordinamento presso l'U.O. di Chirurgia Generale;

rileva la ricorrente che Celeste Bari, già inquadrata nella

categoria C, aveva conseguito la categoria D del c.c.n.I., con

decorrenza dall'1/9/2001, solo a seguito della Delib.

dell'11/5/2006, n. 1225 e che per il conseguimento della

categoria Ds, a norma dell'art. 19 lett. b) del c.c.n.l. 19/4/2004,

era necessario essere inquadrati nella categoria D, ai sensi

dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, dall'1/9/2001 con atto formale

non potendo tale requisito essere integrato dal 'reale'

svolgimento delle funzioni di coordinamento;

sostiene che l'interpretazione delle norme collettive offerta

nella sentenza non sarebbe conforme ai principi dettati dagli artt.

1362 e 1363 cod. civ. in quanto non avrebbe tenuto conto della

comune intenzione delle parti, quale emergente dalla lettura

coordinata delle disposizioni collettive di entrambi i contratti;

rileva che il riconoscimento dell'indennità era legato

all'esistenza di una posizione di coordinamento per il personale

infermieristico all'interno dell'U.O. di Chirurgia Generale

soppresso alla data del 30/9/2003;

3. i motivi sono fondati nei termini di seguito illustrati (si

veda in relazione a fattispecie del tutto analoga Cass. 3 giugno

2015, n. 11486);

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R. Gen. N. 24975/2014

4.1. l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del

Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (parte

normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio

2002-2003) nel regolamentare gli "Investimenti sul personale

per il processo di riorganizzazione aziendale" si propone di dare

attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 7 del contratto stesso e

dispone, per quanto qui interessa, alla lettera b) , che "per il

personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31

agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001,

relativo al II biennio 2000-2001, a decorrere dal 10 settembre

2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni

stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con

mantenimento del coordinamento e della relativa indennità";

4.2. la lettera c) della medesima disposizione, poi, regola "lo

sviluppo professionale del restante personale in categoria D,

incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31

agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente

contratto" e prevede per lo stesso lo svolgimento di 'idonee

procedure selettive';

4.3. sempre la lettera c) prevede, poi, per il personale della

categoria D al quale, successivamente all'entrata in vigore del

contratto del 2004, sia stata conferita la funzione di

coordinamento e l'abbia svolta per un periodo di un anno con

valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello

economico Ds, la partecipazione alla selezione interna dell'art. 17

del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio;

4.4. sono individuate, pertanto, tre diverse modalità per il

conseguimento del livello economico Ds;

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R. Gen. N. 24975/2014

la prima, sostanzialmente automatica sulla base dell'oggettivo

riscontro di due requisiti di fatto: 1.- il riconoscimento alla data

del 31 agosto 2001 dello svolgimento di 'reali funzioni di

coordinamento' ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre

2001; 2.- l'effettivo svolgimento delle funzioni stesse;

la seconda, che interessa il restante personale della categoria

D che sia stato incaricato delle funzioni di coordinamento

successivamente al 31.8.2001, per la quale è prevista la

partecipazione ad una idonea procedura selettiva;

la terza, infine, che riguarda il personale del livello economico

D al quale, successivamente all'entrata in vigore del c.c.n.l.

2004, siano state affidate mansioni di coordinamento e le abbia

svolte con valutazione positiva per un anno ed abbia superato la

prova selettiva a condizione dell'esistenza di posti vacanti;

4.5. per quanto rileva nel presente giudizio, occorre chiedersi

cosa le parti contraenti abbiano inteso prevedere facendo

riferimento al riconoscimento alla data del 31 agosto 2001 dello

svolgimento di 'reali funzioni di coordinamento' ai sensi dell'art.

10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001;

4.6. l'art. 10 del c.c.n.l. economico 2000-2001 attribuisce

"una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di

coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché

del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di

pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello

economico, con assunzione di responsabilità del proprio

operato";

la medesima disposizione precisa che l'indennità di

coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile;

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in sede di prima applicazione, poi, la norma prescrive che

l'indennità sia erogata nella sua parte fissa con decorrenza 10

settembre 2001, "ai collaboratori professionali sanitari - caposala

- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di

coordinamento al 31 agosto 2001" (art. 10 comma 2) nonché "ai

collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline

nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già

appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende

abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa

verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31

agosto 2001";

4.7. questa Corte è stata investita dell'interpretazione ex

d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64 dell'art. 10 del contratto del

20/9/2001 ed ha affermato che "in tema di indennità per incarico

di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l.

Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20

settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si

interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento

economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la

sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia

traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che

avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del

dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di

assegnazione nonché del personale, restando esclusa la

possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto

a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale" (cfr.

Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; si vedano anche le successive

Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. 22 settembre 2015, n.

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18679 che hanno espressamente richiamato Cass. n.

10009/2010);

4.8. per giungere a tale interpretazione la Corte, in esito ad

un completo excursus delle norme collettive applicabili, ha

accertato che l'art. 10 citato non autorizza in alcun modo,

mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la

funzione di coordinamento alla stregua di una posizione

organizzativa a norma dell'art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999;

4.9. ha altresì osservato che la disposizione collettiva va

inquadrata nel contesto delle altre norme contrattuali e che,

quindi, si deve tener presente che la norma si inscrive nella

complessa operazione organizzativa testimoniata dall'art. 8 del

contratto in esame, nel cui comma 1, si legge che: "1. Per

realizzare le finalità dell'art. 7, comma 1 e favorire il processo di

riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto

le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al

personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario

nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del

ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e

capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività

lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi

profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle

condizioni economico-normative per attuare il passaggio di detto

personale alla citata categoria";

i commi 2 e 3 dello stesso articolo attribuiscono, inoltre, alle

aziende una determinata quota pro capite per ogni dipendente

della cit. categoria e profilo per consentire tale passaggio,

mentre il comma 4 "assegna una determinata quota per i

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R. Gen. N. 24975/2014

dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente

contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico

di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31

agosto 2001" e il successivo comma 5 precisa che "il comma 4

riconnprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds

che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo

coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10,

comma 3";

4.10. sottolinea poi la sentenza n. 10009/2010 che l'art. 10

contiene esplicita indicazione delle finalità poste a base

dell'indennità in questione, indicandole nell'esigenza di "dare

completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5" e di "favorire le

modifiche nell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare

l'autonomia e la responsabilità delle professioni ivi indicate",

ossia i dipendenti già inquadrati in categoria D o in livello D

super;

4.11. precisa, quindi, che in tale contesto "l'indennità in

questione, vale quindi a differenziare, in considerazione

dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C

e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di

coordinamento";

4.12. evidenzia, inoltre, che l'effettività dello svolgimento

delle dette funzioni, ricorre del resto nelle varie disposizioni

pertinenti: così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art. 10,

comma 2, dove si parla di 'reali funzioni di coordinamento' ed

ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come

oggetto di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità

anche ai dipendenti provenienti dalla categoria C ai quali sia

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riconosciuto l'espletamento di funzioni di 'effettivo

coordinamento';

4.13. in definitiva, "dalle clausole contrattuali richiamate

emerge la consapevolezza della parti sociali che sino alla data

della unificazione, vi è stato svolgimento da parte di dipendenti

inquadrati in vari profili della categoria D di specifiche mansioni

di coordinamento per le quali è stata ritenuta opportuna, in una

prospettiva di differenziazione rispetto ai dipendenti provenienti

dalla categoria C, la corresponsione di una specifica indennità";

4.14. se questa è l'interpretazione da dare al complesso

normativo in esame si deve ritenere, allora, che presupposto

necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo

Ds non è solo lo svolgimento di 'reali funzioni di coordinamento'

indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 10 cit. ma anche il connesso

requisito dell'appartenenza alla categoria D alla data del 31

agosto 2001;

solo per tale personale è prevista la possibilità di ulteriore

avanzamento nel livello economico Ds per il solo fatto dello

svolgimento dei compiti di coordinamento e senza ulteriore

selezione o valutazione;

diversamente opinando non solo si consentirebbe un

appiattimento dei livelli retributivi che non risulta essere stato

voluto dalle parti collettive ma non avrebbe alcun senso la

previsione contenuta nella lettera b) dell'art. 19 del c.c.n.l. del

2004;

con essa infatti sono richieste "reali funzioni di coordinamento

riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20

settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere

lo

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R. Gen. N. 24975/2014

dal 10 settembre 2003 (...) tenuto conto dell'effettivo

svolgimento delle funzioni stesse";

5.1. né a differente conclusione si perviene in esito all'esame

delle ulteriori argomentazioni contenute nelle memoria

illustrativa depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 378

cod. proc. civ.;

5.2. la posizione espressa dall'ARAN in risposta ad un quesito

formulato proprio dalla ASL di Brindisi conferma che per

conseguire il livello economico richiesto fosse necessario essere

già inquadrati alla data del 31 agosto 2001 nella categoria D;

5.3. l'Agenzia, investita di un quesito relativo all'applicazione

dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. 20.09.2001 relativo al biennio

economico 2000-2001, ed in particolare della possibilità di

attribuire l'incarico di coordinamento al personale della categoria

C, incaricato di svolgere mansioni superiori, ha chiarito che il

comma 7 dell'art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, relativo

al biennio economico 2000-2001 si riferisce a "fattispecie

eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni

organizzative (ad es. IPAB, RSA etc.) in cui, in mancanza nella

dotazione organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione

di coordinamento, solitamente affidata a questo profilo, sia stata

riconosciuta formalmente in capo ad un dipendente di categoria

C alla data del 31 agosto 2001" per chiarire che solo in tale

circostanza eccezionale, da verificare in concreto in base alla

situazione organizzativa dell'azienda "la disposizione contrattuale

consente di estendere il beneficio dell'art. 10 comma 1, sin dalla

prima applicazione del contratto, anche a personale che

altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo

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inquadramento nella categoria D iniziale" precisando ancora che

non rientra "in tale previsione il personale di categoria C del

ruolo sanitario che, alla data sopra citata (n.d.r. 31/8/2001),

risulti incaricato di espletare le funzioni immediatamente

superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del quale,

viene solo confermata la posizione conferita temporalmente con

le mansioni superiori";

5.7. prosegue ancora evidenziando che "a tali dipendenti,

peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento giuridico del

personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1

settembre in poi - senza cumulare più benefici. Ciò non

impedisce all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di

conferire a tale personale le posizioni di coordinamento, dal

momento che alla relativa selezione possono partecipare anche i

dipendenti neo - inquadrati in possesso dei requisiti richiesti";

5.8. la stessa ARAN evidenzia quindi che l'eccezionalità

dell'art. 10 comma 7 citato è confermata "dalla lettura del

sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato

nell'art. 8, commi 2 e 3 del medesimo c.c.n.l. (che riguardano

l'inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo

sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori)

nonché nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di

coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella

categoria D (iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi

prevista dall'art. 10, comma 7";

5.9. in definitiva i requisiti per il riconoscimento del livello

chiesto sono per relationem identificabili oltre che nello

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R. Gen. N. 24975/2014

svolgimento effettivo delle funzioni anche nel formale

conferimento dell'incarico di coordinamento;

5.10. al riguardo è stato altresì precisato (v. Cass. 3 marzo

2014, n. 4914) che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui

all'art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla

categoria C), "il tenore letterale della clausola innanzi riportata

non lascia adito a dubbi di sorta circa la necessità o di un incarico

di coordinamento o, in alternativa, di un atto formale che, previa

verifica, ne riconosca l'avvenuto concreto svolgimento alla data

del 31/8/2001";

perché sussista il presupposto del conferimento 'formale'

dell'incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia

documentale di tale incarico; b) l'incarico sia stato assegnato da

coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa

del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei

servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio

2014, n. 16589);

così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa

espresso riferimento nell'art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità

del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno

intesi, conformemente al significato complessivo della

regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità

che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano

stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative

dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione

lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non

necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014,

n. 11199);

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R. Gen. N. 24975/2014

6. tale ultimo accertamento è del tutto mancato nel caso in

esame e dunque la sentenza deve essere sul punto cassata e

rinviata alla Corte di appello di Lecce che, in diversa

composizione, verificherà se alla data del 31 agosto 2001

risultasse effettivamente conferito alla Bari un formale incarico di

coordinamento;

7. la Corte del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle

spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e

rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa

composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2019.

Dott.ssa

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