corte di cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il...
TRANSCRIPT
![Page 1: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/1.jpg)
ORDINANZA
sul ricorso 24975-2014 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA' 20/13, presso lo studio
dell'avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA,
rappresentata e difesa dall'avvocato
CATALDO MOTTA;
- ricorrente -
contro
BARI CELESTE, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
2019
1250
Civile Ord. Sez. L Num. 14508 Anno 2019
Presidente: TORRICE AMELIA
Relatore: MAROTTA CATERINA
Data pubblicazione: 28/05/2019
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 2: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/2.jpg)
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato CARLO CANIGLIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1080/2014 della
CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il
20/05/2014 R.G.N. 3911/2012.
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 3: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/3.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
Rilevato che:
1. con sentenza n. 1080/2014 del 20 maggio 2014 la Corte di
appello di Lecce, decidendo surinnpugnazione principale dell'ASL
di Brindisi e su quella incidentale di Celeste Bari, in riforma della
decisione del Tribunale di Brindisi, accoglieva la domanda
proposta dalla Bari e riconosceva il diritto di quest'ultima al
passaggio nel livello economico Ds con decorrenza dall'1/9/2003
stante l'avvenuto riconoscimento delle funzioni di coordinamento
ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001;
disattendeva la Corte territoriale la tesi secondo cui
all'appellata, che non apparteneva, alla data del 31/8/2001, alla
categoria D, non potesse essere applicata la disciplina di cui
all'art. 10, comma 2, del c.c.n.l. riservata ai soli 'collaboratori
professionali sanitari' già inquadrati nella categoria D a tale data,
bensì la disciplina di cui comma 7 del medesimo art. 10;
riteneva che il tenore letterale della norma e la sua ratio
deponessero nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 19
comma 1 lett. b) rilevasse il dato del conferimento dell'incarico
alla data del 31/8/2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l., ipotesi
cui si contrapponeva quella della lett. c) che definisce il 'restante
personale' come quello incaricato delle funzioni di coordinamento
dopo il 31/8/2001;
2. avverso tale sentenza la ASL di Brindisi ha proposto ricorso
affidato a due motivi;
3. Celeste Bari ha resistito con controricorso successivamente
illustrato da memoria.
Considerato che:
3
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 4: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/4.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
1. con il primo motivo l'Azienda ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e
degli accordi nazionali di lavoro del Comparto Sanità del
19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10;
2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'assenza di una
posizione di coordinamento presso l'U.O. di Chirurgia Generale;
rileva la ricorrente che Celeste Bari, già inquadrata nella
categoria C, aveva conseguito la categoria D del c.c.n.I., con
decorrenza dall'1/9/2001, solo a seguito della Delib.
dell'11/5/2006, n. 1225 e che per il conseguimento della
categoria Ds, a norma dell'art. 19 lett. b) del c.c.n.l. 19/4/2004,
era necessario essere inquadrati nella categoria D, ai sensi
dell'art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, dall'1/9/2001 con atto formale
non potendo tale requisito essere integrato dal 'reale'
svolgimento delle funzioni di coordinamento;
sostiene che l'interpretazione delle norme collettive offerta
nella sentenza non sarebbe conforme ai principi dettati dagli artt.
1362 e 1363 cod. civ. in quanto non avrebbe tenuto conto della
comune intenzione delle parti, quale emergente dalla lettura
coordinata delle disposizioni collettive di entrambi i contratti;
rileva che il riconoscimento dell'indennità era legato
all'esistenza di una posizione di coordinamento per il personale
infermieristico all'interno dell'U.O. di Chirurgia Generale
soppresso alla data del 30/9/2003;
3. i motivi sono fondati nei termini di seguito illustrati (si
veda in relazione a fattispecie del tutto analoga Cass. 3 giugno
2015, n. 11486);
4
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 5: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/5.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
4.1. l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale (parte
normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio
2002-2003) nel regolamentare gli "Investimenti sul personale
per il processo di riorganizzazione aziendale" si propone di dare
attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 7 del contratto stesso e
dispone, per quanto qui interessa, alla lettera b) , che "per il
personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31
agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001,
relativo al II biennio 2000-2001, a decorrere dal 10 settembre
2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni
stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con
mantenimento del coordinamento e della relativa indennità";
4.2. la lettera c) della medesima disposizione, poi, regola "lo
sviluppo professionale del restante personale in categoria D,
incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31
agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente
contratto" e prevede per lo stesso lo svolgimento di 'idonee
procedure selettive';
4.3. sempre la lettera c) prevede, poi, per il personale della
categoria D al quale, successivamente all'entrata in vigore del
contratto del 2004, sia stata conferita la funzione di
coordinamento e l'abbia svolta per un periodo di un anno con
valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello
economico Ds, la partecipazione alla selezione interna dell'art. 17
del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio;
4.4. sono individuate, pertanto, tre diverse modalità per il
conseguimento del livello economico Ds;
5
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 6: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/6.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
la prima, sostanzialmente automatica sulla base dell'oggettivo
riscontro di due requisiti di fatto: 1.- il riconoscimento alla data
del 31 agosto 2001 dello svolgimento di 'reali funzioni di
coordinamento' ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre
2001; 2.- l'effettivo svolgimento delle funzioni stesse;
la seconda, che interessa il restante personale della categoria
D che sia stato incaricato delle funzioni di coordinamento
successivamente al 31.8.2001, per la quale è prevista la
partecipazione ad una idonea procedura selettiva;
la terza, infine, che riguarda il personale del livello economico
D al quale, successivamente all'entrata in vigore del c.c.n.l.
2004, siano state affidate mansioni di coordinamento e le abbia
svolte con valutazione positiva per un anno ed abbia superato la
prova selettiva a condizione dell'esistenza di posti vacanti;
4.5. per quanto rileva nel presente giudizio, occorre chiedersi
cosa le parti contraenti abbiano inteso prevedere facendo
riferimento al riconoscimento alla data del 31 agosto 2001 dello
svolgimento di 'reali funzioni di coordinamento' ai sensi dell'art.
10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001;
4.6. l'art. 10 del c.c.n.l. economico 2000-2001 attribuisce
"una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di
coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché
del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di
pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello
economico, con assunzione di responsabilità del proprio
operato";
la medesima disposizione precisa che l'indennità di
coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile;
6
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 7: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/7.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
in sede di prima applicazione, poi, la norma prescrive che
l'indennità sia erogata nella sua parte fissa con decorrenza 10
settembre 2001, "ai collaboratori professionali sanitari - caposala
- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di
coordinamento al 31 agosto 2001" (art. 10 comma 2) nonché "ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline
nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già
appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende
abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa
verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31
agosto 2001";
4.7. questa Corte è stata investita dell'interpretazione ex
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64 dell'art. 10 del contratto del
20/9/2001 ed ha affermato che "in tema di indennità per incarico
di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del c.c.n.l.
Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20
settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si
interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento
economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la
sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia
traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che
avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del
dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di
assegnazione nonché del personale, restando esclusa la
possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto
a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale" (cfr.
Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; si vedano anche le successive
Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. 22 settembre 2015, n.
7
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 8: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/8.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
18679 che hanno espressamente richiamato Cass. n.
10009/2010);
4.8. per giungere a tale interpretazione la Corte, in esito ad
un completo excursus delle norme collettive applicabili, ha
accertato che l'art. 10 citato non autorizza in alcun modo,
mancando ogni elemento normativo in proposito, a configurare la
funzione di coordinamento alla stregua di una posizione
organizzativa a norma dell'art. 20 del c.c.n.l. 7 aprile 1999;
4.9. ha altresì osservato che la disposizione collettiva va
inquadrata nel contesto delle altre norme contrattuali e che,
quindi, si deve tener presente che la norma si inscrive nella
complessa operazione organizzativa testimoniata dall'art. 8 del
contratto in esame, nel cui comma 1, si legge che: "1. Per
realizzare le finalità dell'art. 7, comma 1 e favorire il processo di
riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto
le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al
personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario
nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del
ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività
lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi
profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle
condizioni economico-normative per attuare il passaggio di detto
personale alla citata categoria";
i commi 2 e 3 dello stesso articolo attribuiscono, inoltre, alle
aziende una determinata quota pro capite per ogni dipendente
della cit. categoria e profilo per consentire tale passaggio,
mentre il comma 4 "assegna una determinata quota per i
8
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 9: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/9.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente
contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico
di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31
agosto 2001" e il successivo comma 5 precisa che "il comma 4
riconnprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds
che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo
coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10,
comma 3";
4.10. sottolinea poi la sentenza n. 10009/2010 che l'art. 10
contiene esplicita indicazione delle finalità poste a base
dell'indennità in questione, indicandole nell'esigenza di "dare
completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5" e di "favorire le
modifiche nell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare
l'autonomia e la responsabilità delle professioni ivi indicate",
ossia i dipendenti già inquadrati in categoria D o in livello D
super;
4.11. precisa, quindi, che in tale contesto "l'indennità in
questione, vale quindi a differenziare, in considerazione
dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C
e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di
coordinamento";
4.12. evidenzia, inoltre, che l'effettività dello svolgimento
delle dette funzioni, ricorre del resto nelle varie disposizioni
pertinenti: così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art. 10,
comma 2, dove si parla di 'reali funzioni di coordinamento' ed
ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come
oggetto di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità
anche ai dipendenti provenienti dalla categoria C ai quali sia
9
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 10: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/10.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
riconosciuto l'espletamento di funzioni di 'effettivo
coordinamento';
4.13. in definitiva, "dalle clausole contrattuali richiamate
emerge la consapevolezza della parti sociali che sino alla data
della unificazione, vi è stato svolgimento da parte di dipendenti
inquadrati in vari profili della categoria D di specifiche mansioni
di coordinamento per le quali è stata ritenuta opportuna, in una
prospettiva di differenziazione rispetto ai dipendenti provenienti
dalla categoria C, la corresponsione di una specifica indennità";
4.14. se questa è l'interpretazione da dare al complesso
normativo in esame si deve ritenere, allora, che presupposto
necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo
Ds non è solo lo svolgimento di 'reali funzioni di coordinamento'
indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 10 cit. ma anche il connesso
requisito dell'appartenenza alla categoria D alla data del 31
agosto 2001;
solo per tale personale è prevista la possibilità di ulteriore
avanzamento nel livello economico Ds per il solo fatto dello
svolgimento dei compiti di coordinamento e senza ulteriore
selezione o valutazione;
diversamente opinando non solo si consentirebbe un
appiattimento dei livelli retributivi che non risulta essere stato
voluto dalle parti collettive ma non avrebbe alcun senso la
previsione contenuta nella lettera b) dell'art. 19 del c.c.n.l. del
2004;
con essa infatti sono richieste "reali funzioni di coordinamento
riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. 20
settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere
lo
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 11: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/11.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
dal 10 settembre 2003 (...) tenuto conto dell'effettivo
svolgimento delle funzioni stesse";
5.1. né a differente conclusione si perviene in esito all'esame
delle ulteriori argomentazioni contenute nelle memoria
illustrativa depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 378
cod. proc. civ.;
5.2. la posizione espressa dall'ARAN in risposta ad un quesito
formulato proprio dalla ASL di Brindisi conferma che per
conseguire il livello economico richiesto fosse necessario essere
già inquadrati alla data del 31 agosto 2001 nella categoria D;
5.3. l'Agenzia, investita di un quesito relativo all'applicazione
dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. 20.09.2001 relativo al biennio
economico 2000-2001, ed in particolare della possibilità di
attribuire l'incarico di coordinamento al personale della categoria
C, incaricato di svolgere mansioni superiori, ha chiarito che il
comma 7 dell'art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, relativo
al biennio economico 2000-2001 si riferisce a "fattispecie
eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni
organizzative (ad es. IPAB, RSA etc.) in cui, in mancanza nella
dotazione organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione
di coordinamento, solitamente affidata a questo profilo, sia stata
riconosciuta formalmente in capo ad un dipendente di categoria
C alla data del 31 agosto 2001" per chiarire che solo in tale
circostanza eccezionale, da verificare in concreto in base alla
situazione organizzativa dell'azienda "la disposizione contrattuale
consente di estendere il beneficio dell'art. 10 comma 1, sin dalla
prima applicazione del contratto, anche a personale che
altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo
1 1
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 12: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/12.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
inquadramento nella categoria D iniziale" precisando ancora che
non rientra "in tale previsione il personale di categoria C del
ruolo sanitario che, alla data sopra citata (n.d.r. 31/8/2001),
risulti incaricato di espletare le funzioni immediatamente
superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del quale,
viene solo confermata la posizione conferita temporalmente con
le mansioni superiori";
5.7. prosegue ancora evidenziando che "a tali dipendenti,
peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento giuridico del
personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1
settembre in poi - senza cumulare più benefici. Ciò non
impedisce all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di
conferire a tale personale le posizioni di coordinamento, dal
momento che alla relativa selezione possono partecipare anche i
dipendenti neo - inquadrati in possesso dei requisiti richiesti";
5.8. la stessa ARAN evidenzia quindi che l'eccezionalità
dell'art. 10 comma 7 citato è confermata "dalla lettura del
sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato
nell'art. 8, commi 2 e 3 del medesimo c.c.n.l. (che riguardano
l'inquadramento di tutto il personale della categoria C del ruolo
sanitario ivi compreso quello espletante mansioni superiori)
nonché nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di
coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella
categoria D (iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi
prevista dall'art. 10, comma 7";
5.9. in definitiva i requisiti per il riconoscimento del livello
chiesto sono per relationem identificabili oltre che nello
12
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 13: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/13.jpg)
R. Gen. N. 24975/2014
svolgimento effettivo delle funzioni anche nel formale
conferimento dell'incarico di coordinamento;
5.10. al riguardo è stato altresì precisato (v. Cass. 3 marzo
2014, n. 4914) che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui
all'art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla
categoria C), "il tenore letterale della clausola innanzi riportata
non lascia adito a dubbi di sorta circa la necessità o di un incarico
di coordinamento o, in alternativa, di un atto formale che, previa
verifica, ne riconosca l'avvenuto concreto svolgimento alla data
del 31/8/2001";
perché sussista il presupposto del conferimento 'formale'
dell'incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia
documentale di tale incarico; b) l'incarico sia stato assegnato da
coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa
del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei
servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio
2014, n. 16589);
così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa
espresso riferimento nell'art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità
del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno
intesi, conformemente al significato complessivo della
regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità
che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano
stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative
dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione
lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non
necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014,
n. 11199);
13
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e
![Page 14: Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 19/4/2004, art. 19 e del 20/9/2001, art. 10; 2. con il secondo motivo l'Azienda denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060519/604ce69aa12df02f956ef120/html5/thumbnails/14.jpg)
ario Giudizi& Giovanni RU ,L0 ii■n7
e1491m-‘-tt -t-L-tt
R. Gen. N. 24975/2014
6. tale ultimo accertamento è del tutto mancato nel caso in
esame e dunque la sentenza deve essere sul punto cassata e
rinviata alla Corte di appello di Lecce che, in diversa
composizione, verificherà se alla data del 31 agosto 2001
risultasse effettivamente conferito alla Bari un formale incarico di
coordinamento;
7. la Corte del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa
composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2019.
Dott.ssa
Il Presi ente
elia Torrice()03---r-.1m , „/ li
lui ' 'to
I-- (f) 5,
O i g;.
.24 imatarr................. —.G.:a&
IV Sezione dit'Aak? COM SUPREMA Di
Cor
te d
i Cas
sazi
one
- co
pia
non
uffi
cial
e