disciplina per gli aiuti di stato a ricerca, sviluppo e...

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Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Centralino: (32-2) 299 11 11. Ufficio: SPA-3 8/17. Telefono: linea diretta (32-2) 2985687. Fax: (32-2) 2961242. Disciplina per gli aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione Documento di consultazione La presente consultazione si prefigge lo scopo di invitare gli Stati membri e i soggetti interessati a formulare osservazioni sulla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e più in generale sulla politica in materia di sviluppo, ricerca e innovazione. La Commissione invita gli Stati membri e i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni alla DG Concorrenza entro il 24 febbraio 2012. 1. Introduzione Promuovere ricerca, sviluppo e innovazione (di seguito RSI) è un importante obiettivo di interesse comune. Nell’articolo 179, paragrafo 1, del TFUE si legge: “L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati (…)”. Nella comunicazione Europa 2020 1 , la Commissione individua nella politica per la RSI una componente essenziale della propria strategia per la crescita e l’occupazione. Nella comunicazione “L’Unione dell’innovazione” 2 , una delle sette iniziative faro comprese nella strategia Europa 2020, la Commissione sottolinea l’importanza di migliorare le condizioni quadro e l’accesso ai finanziamenti a favore di ricerca e innovazione, affinché le idee innovative possano tradursi in prodotti e servizi capaci a loro volta di creare crescita e occupazione. Accanto alle politiche dell’Unione europea, pure la politica pubblica nazionale può recare un prezioso contributo per promuovere la RSI con le citate condizioni quadro. Un sostegno finanziario saggiamente mirato può contribuire anch’esso a stimolare gli investimenti privati in RSI. In determinate circostanze il sostegno finanziario si qualifica come aiuto di Stato ed è perciò soggetto alle diposizioni del trattato per garantire un quadro normativo uniforme alle imprese e agli Stati membri nel mercato interno. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, alcune categorie di aiuti concessi dagli Stati membri possono considerarsi compatibili con il mercato interno, in particolare qualora gli aiuti 1 Comunicazione della Commissione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, 3.3.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF 2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Iniziativa faro Europa 2020. L’Unione dell’innovazione, COM(2010) 546 definitivo, 6.10.2010. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union- communication_it.pdf#view=fit&pagemode=none

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Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Centralino: (32-2) 299 11 11. Ufficio: SPA-3 8/17. Telefono: linea diretta (32-2) 2985687. Fax: (32-2) 2961242.

Disciplina per gli aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione

Documento di consultazione

La presente consultazione si prefigge lo scopo di invitare gli Stati membri e i soggetti interessati a formulare osservazioni sulla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e più in generale sulla politica in materia di sviluppo, ricerca e innovazione.

La Commissione invita gli Stati membri e i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni alla DG Concorrenza entro il 24 febbraio 2012.

1. Introduzione

Promuovere ricerca, sviluppo e innovazione (di seguito RSI) è un importante obiettivo di interesse comune. Nell’articolo 179, paragrafo 1, del TFUE si legge: “L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati (…)”. Nella comunicazione Europa 20201, la Commissione individua nella politica per la RSI una componente essenziale della propria strategia per la crescita e l’occupazione. Nella comunicazione “L’Unione dell’innovazione”2, una delle sette iniziative faro comprese nella strategia Europa 2020, la Commissione sottolinea l’importanza di migliorare le condizioni quadro e l’accesso ai finanziamenti a favore di ricerca e innovazione, affinché le idee innovative possano tradursi in prodotti e servizi capaci a loro volta di creare crescita e occupazione. Accanto alle politiche dell’Unione europea, pure la politica pubblica nazionale può recare un prezioso contributo per promuovere la RSI con le citate condizioni quadro. Un sostegno finanziario saggiamente mirato può contribuire anch’esso a stimolare gli investimenti privati in RSI. In determinate circostanze il sostegno finanziario si qualifica come aiuto di Stato ed è perciò soggetto alle diposizioni del trattato per garantire un quadro normativo uniforme alle imprese e agli Stati membri nel mercato interno. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, alcune categorie di aiuti concessi dagli Stati membri possono considerarsi compatibili con il mercato interno, in particolare qualora gli aiuti

1 Comunicazione della Commissione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo, 3.3.2010.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Iniziativa faro Europa 2020. L’Unione dell’innovazione, COM(2010) 546 definitivo, 6.10.2010.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_it.pdf#view=fit&pagemode=none

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siano destinati “ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in maniera contraria al comune interesse” (articolo 107, paragrafo 3, lettera c). L’articolo 108 precisa gli aspetti procedurali delle norme UE concernenti gli aiuti di Stato. La comunicazione Europa 2020 fa esplicito riferimento alla funzione degli aiuti di Stato: “Anche la politica sugli aiuti di Stato può dare un contributo attivo e costruttivo agli obiettivi di Europa 2020 stimolando e sostenendo le iniziative riguardanti tecnologie più innovative, più efficienti e più verdi e agevolando parallelamente l’accesso al sostegno pubblico per gli investimenti, al capitale di rischio e ai finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo”. La Commissione ha fissato i criteri, che essa stessa utilizza per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato alla RSI, nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione3 (di seguito: disciplina RSI). Dal 29 agosto 2008, numerose categorie della RSI sono state esentate dalla notifica preventiva, qualora soddisfino le condizioni previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)4. Conformemente al test comparativo formalizzato nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato del 20055, gli aiuti di Stato alla RSI possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, qualora correggano un fallimento del mercato e siano necessari per incrementare la RSI, purché la distorsione della concorrenza che ne deriva e l’effetto sugli scambi non siano contrari al comune interesse. La disciplina RSI intende appunto garantire il conseguimento di tale obiettivo, rendendo più agevole per gli Stati membri indirizzare gli aiuti in maniera più precisa verso i pertinenti fallimenti del mercato. La disciplina RSI riconosce il fatto che, in assenza di sostegno pubblico, la RSI potrebbe attestarsi su livelli inferiori a quelli socialmente auspicabili. Contemporaneamente, essa rileva i possibili rischi concernenti la distorsione della concorrenza tra le imprese e la localizzazione degli investimenti nel territorio dell’Unione. Aiuti di Stato alla RSI non adeguatamente mirati potrebbero tagliare fuori i concorrenti, riducendo quindi il tasso complessivo di innovazione del mercato (poiché scoraggerebbero gli altri soggetti attivi nel mercato a continuare a svolgere ricerca e sviluppo), mantenendo una struttura di mercato inefficiente (poiché offrirebbero un sostegno artificiale alla presenza dell’impresa nel mercato) e/o incrementando o mantenendo il potere di mercato del beneficiario dell’aiuto.

3 GUUE C 323/1 del 30.12.2006; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC1230(01):IT:NOT

4 GUUE L 214/3 del 9.8.2008; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:IT:NOT

Il GBER autorizza gli Stati membri a concedere aiuti a favore di piccole e medie imprese, ricerca e sviluppo, innovazione, sviluppo regionale, formazione, occupazione, capitale di rischio e protezione ambientale, oltre che misure di aiuto per promuovere l’imprenditorialità, come aiuti a favore di nuove imprese innovative, piccole imprese di nuova costituzione in regioni assistite e imprese a partecipazione femminile.

5 Piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato. Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. Cfr. anche il test comparativo enunciato nella Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, Gazzetta Ufficiale C 82 del 01.04.2008, pag. 1.

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In vista della scadenza della disciplina RSI e del GBER nel dicembre 2013 e come prima fase di preparazione per le nuove norme, il 10 agosto 2011 la Commissione ha pubblicato una revisione intermedia sull’attuazione della disciplina RSI6, soddisfacendo così l’impegno n. 13 della comunicazione “L’Unione dell’innovazione”. Come seconda fase, la Commissione chiede ora agli Stati membri e ai soggetti interessati ulteriori informazioni sull’attuazione delle norme concernenti la RSI, nonché un contributo sostanziale per la sua revisione.

2. Come contribuire alla consultazione

Si invitano gli Stati membri e le altre parti interessate a rispondere al questionario seguente. Le risposte possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea7.

Alcune domande sono indirizzate specificamente alle autorità pubbliche, mentre altre sono rivolte sia alle autorità pubbliche che ad altre parti o soggetti interessati. Per comodità, le domande sono suddivise in base agli interlocutori cui sono principalmente rivolte; qualora si ritenga non attinente una determinata domanda nel proprio caso, si prega di rispondere “non pertinente”.

Le domande che fanno riferimento al “Suo Stato membro”, alle “autorità del Suo paese”, o espressioni analoghe, possono essere considerate dalle entità internazionali non legate a uno Stato membro particolare come facenti riferimento agli “Stati membri” e alle “autorità dello Stato membro”.

La data ultima per presentare le risposte è il 24 febbraio 2012. Le risposte vanno inviate alla Commissione europea, Direzione generale Concorrenza, Cancelleria Aiuti di Stato, 1049 Bruxelles, riferimento “HT 618”, preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo [email protected].

I servizi della Commissione prevedono di rendere accessibili le risposte al presente questionario sul sito http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. Se si desidera mantenere il riserbo sulla propria identità o su alcune delle risposte fornite occorrerà quindi indicarlo esplicitamente, fornendo al tempo stesso una versione non riservata del questionario. In assenza di indicazioni in tal senso, la DG COMP presumerà che le risposte trasmesse non contengano informazioni confidenziali e possano essere pubblicate integralmente.

6 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rdi_mid_term_review_en.pdf

7 Considerato che le traduzioni da alcune lingue possono occasionare ritardi, una traduzione di lavoro in inglese sarà particolarmente apprezzata.

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QUESTIONARIO

DATI PERSONALI

Per le norme relative alla tutela dei dati personali sul sito Internet EUROPA, si prega di consultare: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata

Informativa sulla privacy: I contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con l’indicazione dell’identità dell’autore, a meno che questi si opponga alla pubblicazione dei dati personali in quanto ritiene che la loro pubblicazione potrebbe ledere i suoi legittimi interessi. In tal caso il contributo potrà essere pubblicato in forma anonima. In tutti gli altri casi, il contributo non sarà pubblicato e non si terrà conto, in linea di principio, delle opinioni ivi espresse.

La preghiamo di indicare qui di seguito i Suoi dati.

Nome e cognome Organizzazione rappresentata

Provincia autonoma di Trento

Sede (paese) ITALIA Indirizzo e-mail: [email protected]

La preghiamo di descrivere le attività principali della Sua impresa/organizzazione/associazione.

La Provincia autonoma di Trento è un ente pubblico territoriale di rilievo costituzionale. Lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale dic cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

SEZIONE A: DOMANDE GENERALI SULLA POLITICA IN MATERIA DI RSI A.1. Politica in materia di RSI – Dati concreti

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

La preghiamo di descrivere le misure adottate dalle autorità del Suo paese a favore della RSI e di fornire una breve sintesi storica della politica in materia di RSI e degli strumenti giuridici su cui si basano gli interventi pubblici. In quale misura tale politica viene gestita a livello nazionale, regionale oppure locale?

Le politiche per la ricerca e l’innovazione costituiscono un settore specifico delle politiche pubbliche collegate allo sviluppo ed è noto che nel corso degli ultimi anni c’è stato uno spostamento del baricentro in Italia: l’iniziativa sulle politiche della ricerca è andata sempre più a coinvolgere anche le Regioni, e per il Trentino il livello di governo rappresentato dalla Provincia autonoma di Trento. Questo ha portato, soprattutto nelle politiche attuate a livello regionale, una prima concentrazione che è stata ispirata principalmente dalla necessità di avere un disegno generale. Se c’è stata meno attenzione, in passato, da parte delle politiche regionali, per i risultati, oggi possiamo dare per acquisito un radicato interesse anche per l’impatto, da intendere come ritorno sulle realtà territoriali, sia delle politiche intraprese, sia delle azioni realizzate. La realtà specifica della Provincia autonoma di Trento si caratterizza nel panorama italiano su questi temi per due elementi molto significativi. Da una parte ha sviluppato nel tempo (a partire

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dagli anni Sessanta del secolo scorso) una originale politica della ricerca che, sebbene in maniera non lineare, ha progressivamente consolidato strutture, competenze e iniziative, generando anche un consistente portafoglio di risultati da poter essere sottoposti ad un’analisi d’impatto rispetto ad un bacino geografico ben definito. Dall’altra, ha sostenuto tale politica attraverso risorse aggiuntive crescenti nel tempo che si sono sommate a quelle che le diverse istituzioni erano in grado di raccogliere sul “mercato della ricerca”, risorse derivanti dalla peculiare condizione di Provincia a statuto speciale. In uno scenario nazionale distinto tra regioni ordinarie e regioni/province a statuto speciale (e quindi dotate di particolari poteri e risorse) il sistema trentino della ricerca e innovazione costituisce uno degli assi su cui si è più sviluppato l’esercizio dell’autonomia. Gli elementi originali del modello di sviluppo e di governo della Provincia hanno trovato conferma nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridefinito le potestà legislative ed amministrative anche in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi. In tale contesto la Provincia svolge una funzione di coordinamento e intermediazione tra soggetti promotori e soggetti utilizzatori della ricerca scientifica con finalità di sviluppo, ponendosi essa stessa come promotore e utente di tale ricerca, vista come strumento essenziale ed irrinunciabile per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Il sistema della ricerca trentino è stato oggetto di un processo di riforma strutturale, concretizzatosi nella legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14. Due gli obiettivi generali e principali del provvedimento: un processo di riordino e semplificazione dei soggetti pubblici della ricerca, favorendo una migliore dimensione di sistema, integrato e aperto a livello nazionale e internazionale, e un rinnovato ruolo della Provincia nel governo e nel disegno dello stesso sistema, con la ridefinizione degli strumenti di supporto, nel quadro di una rafforzata integrazione tra la programmazione generale e la programmazione di settore. Il Programma Pluriennale della Ricerca rappresenta il principale strumento di implementazione della legge di riforma. Il Programma per la XIII Legislatura e per la XIV Legislatura (adottato rispettivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 del 10 novembre 2006 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2902 del 14 dicembre 2010) individua quattro linee di intervento, in coerenza con il quadro degli interventi a livello nazionale e da attuarsi con gli strumenti riportati fra parentesi:

a. Grandi progetti (bandi e accordi di programma); b. Progetti di sviluppo (agevolazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6; il

bando ai sensi dell’art. 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14; il fondo seed money, i fondi strutturali e i poli di innovazione);

c. Accordi (accordi di programma con organismi di ricerca e accordi con governi locali, a livello nazionale e internazionale);

d. Progetti esplorativi (bandi). Si riportano i dati finanziari contemplati dal Programma Pluriennale per la Ricerca.

Tabella n. 1 - Ripartizione delle risorse per la ricerca e l’innovazione secondo le linee di intervento

LINEE DI INTERVENTO 2010 stanziato 2011 stanziato 2012 stanziato 2013 stanziato

TOTALE XIV LEGISLATURA

stanziato

Accordi 68.365.000,00 69.125.000,00 70.791.000,00 68.392.000,00 276.673.000,00

grandi progetti e progetti di sviluppo 18.198.775,16 30.711.207,88 16.729.890,59 13.445.930,73 79.085.804,36

progetti esplorativi 4.158.500,00 6.700.000,00 3.600.000,00 1.600.000,00 16.058.500,00

TOTALE 90.722.275,16 106.536.207,88 91.120.890,59 83.437.930,73 371.817.304,36

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Tabella n. 2 - Ripartizione delle risorse per la ricerca e l’innovazione secondo gli strumenti di intervento

STRUMENTI 2010 stanziato 2011 stanziato 2012 stanziato 2013 stanziato TOTALE XIV

LEGISLATURA stanziato

Accordi di programma 73.165.000,00 73.925.000,00 72.991.000,00 69.392.000,00 289.473.000,00

Bandi 4.158.500,00 9.901.000,00 7.300.000,00 4.300.000,00 25.659.500,00

agevolazioni per l’innovazione (inclusi i poli di innovazione, valorizzazione risultati ricerca, fondo seed-money, ecc.)

13.398.775,16 22.710.207,88 10.829.890,59 9.745.930,73 56.684.804,36

TOTALE 90.722.275,16 106.536.207,88 91.120.890,59 83.437.930,73 371.817.304,36

Descriva la struttura del bilancio finanziario complessivo che nel corso degli ultimi cinque anni è stato destinato allo sviluppo della politica in materia di RSI nel Suo Stato membro. La preghiamo di suddividere i dati sulla base di:

a) tipi di sostegno:

– Misure che non costituiscono aiuti di Stato:

– iniziative generali di RSI non rivolte alle imprese (per esempio nell’istruzione),

– sostegno finanziario alle imprese al di sotto della soglia de minimis8,

– misure generali (per esempio, agevolazioni fiscali alle imprese che investono in RSI).

– Aiuti di Stato: regimi, aiuti ad hoc (al di fuori dei piani);

IMPEGNI

TIPOLOGIA SPESA 2007 impegnato 2008 impegnato 2009

impegnato 2010 impegnato 2011 impegnato

8 La soglia de minimis ammonta a 200.000 euro per impresa su un periodo di tre esercizi finanziari. Cfr. il regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

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Alta Formazione 42.885.615,56 30.772.500,00 51.008.543,46 128.050.913,92 146.428.052,92

Accordi e Convenzioni 47.711.575,46 53.633.000,00 21.324.443,37 67.425.474,07 74.412.879,10

Poli innovazione 0,00 1.000.000,00 500.000,00 453.000,00 45.184,36

b) obiettivi RSI a livello nazionale (e anche a livello regionale e locale ove ciò sia pertinente). Ad esempio, obiettivi quali il finanziamento di organismi di ricerca e progetti di R&S, le infrastrutture di ricerca, la promozione di poli, la promozione del trasferimento di conoscenze);

La Provincia autonoma di Trento prosegue la propria azione, confermando l’adozione di una strategia di sviluppo territoriale, che riconosce la promozione e la diffusione della ricerca e dell’innovazione strumenti fondamentali per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale. A tal fine la Provincia mantiene nell’attuale programma gli obiettivi a suo tempo già indicati nel precedente:

- creare un sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, integrato e aperto a livello nazionale e internazionale;

- valorizzare la conoscenza prodotta dal territorio; - promuovere iniziative volte all’innovazione del sistema produttivo; - stimolare e incentivare la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca

e dell’innovazione (centri di ricerca, istituti, imprese e amministrazione pubblica); - ridefinire il proprio ruolo che, attraverso il Programma, indirizza e sostiene, ma non

gestisce, il sistema; - contribuire al rafforzamento della competitività di tutti i soggetti del sistema,

incentivandoli a reperire risorse addizionali dall’esterno; - favorire l’internazionalizzazione e la proiezione esterna degli enti di ricerca quali volani di

possibili ricadute sul territorio a vario livello, sia sul piano sociale che dello sviluppo economico;

- promuovere la diffusione tra i soggetti del sistema della ricerca di strumenti di accountability, come la redazione del bilancio sociale, per comunicare e rendere partecipe dei risultati conseguiti l’intera comunità trentina.

In questo quadro rappresentano finalità prioritarie la costituzione di un’identità di sistema nel quale l’intero settore possa riconoscersi, l’articolazione di un diverso modello di finanziamento per favorire l’interazione tra ricerca e impresa, la definizione di una netta distinzione tra funzioni di programmazione e di valutazione, l’introduzione di uno specifico livello di programmazione provinciale della ricerca.

c) tipi di misure, se possibile seguendo l’articolazione indicata dalla disciplina RSI (aiuti a favore di progetti di R&S; aiuti per gli studi di fattibilità tecnica; aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI; aiuti alle nuove imprese innovatrici; aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi; aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione; aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; aiuti ai poli di innovazione);

Aiuti a favore di progetti di R&S; aiuti alle nuove imprese innovatrici; aiuti ai poli di innovazione

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d) settori (ai fini della ripartizione per settori, utilizzare i codici NACE oppure le voci proposte dalla funzione “select” dello strumento di ricerca delle cause sugli aiuti di Stato all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2);

e) dimensione dei beneficiari (piccole, medie e grandi imprese9) e loro natura (imprese, organismi di ricerca compresi gli istituti di istruzione superiore, gli enti senza fini di lucro, altro);

Periodo 2006 – 2011 Piccole medie imprese 2 Grandi imprese 0 Organismi di ricerca, non riferibili ad imprese 13, di cui 5 enti di diritto pubblico, 2 enti

strumentali di diritto privato della Provincia autonoma di Trento, 6 enti privati senza scopo di lucro

Università 3

f) tipi di strumenti di aiuto (per esempio sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, prestiti agevolati, incentivi fiscali, conferimento di capitali, garanzie, compensazioni al di sopra dei prezzi di mercato per beni o servizi, consulenza, formazione, fornitura di infrastrutture, politica di appalti pubblici, riduzione dei contributi di sicurezza sociale, cancellazione del debito).

Sovvenzioni dirette

Attuazione e utilizzo dei regimi di aiuti di Stato per la RSI

a) fornire un elenco degli attuali regimi di sostegno alla RSI nel proprio Stato membro;

Contributi straordinari per gli investimenti d’impianto e le spese di funzionamento a soggetti preposti a promuovere e supportare l’attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o poli d’innovazione ai sensi dell'articolo 24, comma 2 bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

b) specificare, per ciascun regime, se esso si proponga un obiettivo di R&S, un obiettivo di innovazione10, oppure obiettivi misti (RSI);

Obiettivo di innovazione

c) indicare quale percentuale del complessivo impegno di bilancio iniziale di ciascun regime è stata effettivamente assorbita (ossia pagata);

100%

9 Nel caso ciò sia possibile e pertinente, si possono indicare anche sottocategorie.

10 Con l’espressione “regime con obiettivo di innovazione” intendiamo riferirci alle seguenti misure di aiuto all’innovazione previste dalla disciplina RSI: aiuti alle nuove imprese innovatrici, aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, aiuti ai poli di innovazione.

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d) indicare quale percentuale del bilancio di ciascun regime è stata assorbita dalle PMI, dalle grandi imprese e da altri beneficiari.

In entrambi i casi i beneficiari erano consorzi formati da piccole-medie imprese.

Illustrare l’importanza dei programmi e dei finanziamenti dell’Unione europea per la strategia RSI del proprio Stato membro. Precisare, se possibile, l’importanza relativa dei seguenti programmi e finanziamenti dell’Unione europea:

– i programmi quadro dell’Unione europea (l’attuale è il settimo programma quadro11);

– il programma quadro per la competitività e l'innovazione12;

– l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia13;

– la politica di coesione, in particolare tramite i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali a favore di R&S e innovazione, imprenditorialità, TCI e sviluppo del capitale umano14;

– la Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare nel quadro del Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF)15.

I programmi e i finanziamenti dell’Unione Europea hanno assunto, nel tempo, una importanza crescente con riferimento alla definizione delle strategie non solo nazionali, ma anche regionali in tema di Ricerca, Sviluppo e Innovazione. Se ne ha una conferma con l’attuale Programma Pluriennale della Ricerca, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2904 del 14 dicembre 2010. Inoltre, si fa presente che:

1. una parte dei bandi rivolta al finanziamento della ricerca di organismi di ricerca è stata sostenuta tramite le azioni “Marie Curie” da parte della Commissione europea nell’ambito del Progetto Trentino- Cofund n. 226070, al fine di

posizionare la ricerca trentina a livelli internazionalmente riconosciuti; aggregare ricercatori di diverse origini scientifiche e appartenenza istituzionale; dare vita e/o prospettare sviluppi applicativi con ricadute sul territorio

provinciale; 2. l’articolo 21 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, assicura il sostegno della

Provincia autonoma di Trento all’iniziativa “Trento research, innovation and education system” (Trento RISE), “nodo associato dell’EIT ICT Labs”, consorzio selezionato dall’Istituto Europeo di Tecnologia ed Innovazione (istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008; in particolare, al fine di rafforzare la cooperazione dei soggetti operanti nel

11 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

12 http://ec.europa.eu/cip/

13 http://eit.europa.eu/

14 http://ec.europa.eu/regional_policy/activities/research/index_en.cfm

15 RSFF è cofinanziato dall’Unione europea (tramite il settimo programma quadro) e dalla BEI, e mira in primo luogo a promuovere gli investimenti del settore privato in tutta Europa nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell’innovazione. http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/?lang=en e http://ec.europa.eu/invest-in-research/funding/funding02_en.htm

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campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento alla ricerca, all'innovazione e all'alta formazione e comunque per finalità d'interesse generale non economico, si prevede che la Provincia Autonoma di Trento può sostenere programmi di attività dell’iniziativa Trento RISE mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti all’iniziativa; a partire dal 1 gennaio 2012 Trento RISE è stata promosso a nodo nazionale co-locato.

Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate

Quale importanza ha il livello dei finanziamenti privati per lo sviluppo della politica RSI nel Suo Stato membro? può indicare l’importanza relativa delle varie fonti di finanziamento privato, come i prestiti erogati da banche, le risorse patrimoniali, gli azionisti esistenti, il capitale di rischio (investimenti in società non quotate in borsa da parte di fondi di investimento) gli investimenti in capitale di rischio (finanziamento equity e quasi-equity a imprese nelle fasi iniziali della loro crescita)?

Si riportano gli ultimi dati disponibili (anno 2008), come contenuti nell’Annuario Statistico provinciale 2009. I dati comprendono anche i finanziamenti alla ricerca concessi a imprese su progetti di ricerca

TAV. VIII.1 - SPESA IN RICERCA E SVILUPPO (R&S) INTRA-MUROS PER SETTORE ISTITUZIONALE (2000-2008)

Note (valori in migliaia di euro)

Anni Istituzioni pubbliche Università Istituzioni private non profit Imprese Totale Incidenza (%)

sul PIL Incidenza (%) su Investimenti fissi lordi

2000 31.693 27.525 - 29.425 88.643 0,72 2,77

2001 44.174 37.796 - 32.687 114.657 0,90 3,38

2002 58.401 41.322 738 35.569 136.030 1,03 3,44

2003 70.273 49.578 1.328 24.585 145.764 1,07 3,83

2004 66.457 50.782 3.320 26.052 146.611 1,04 3,66

2005 69.638 50.967 4.848 31.626 157.079 1,09 3,74

2006 67.590 56.669 7.868 45.981 178.108 1,19 4,08

2007 67.865 58.609 4.841 53.132 184.447 1,17 4,19

2008 72.493 62.436 7.329 61.005 203.263 1,25 4,61

Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

TAV. VIII.3 - ADDETTI ALLA RICERCA E SVILUPPO (R&S) PER SETTORE ISTITUZIONALE (2002-2008)

Note (unità equivalenti tempo pieno)

Anni Istituzioni pubbliche Università Istituzioni private non profit Imprese Totale Addetti ETP per 1.000 ULA

2002 789,0 550,0 17,0 489,0 1.845,0 7,88

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2003 807,0 534,0 37,0 293,7 1.671,7 7,16

2004 817,0 559,0 40,0 348,0 1.764,0 7,52

2005 873,0 628,9 80,0 354,9 1.936,8 8,36

2006 849,8 657,1 95,7 489,3 2.091,9 8,91

2007 908,0 671,7 112,5 781,0 2.473,2 10,35

2008 862,5 726,8 139,6 920,9 2.649,8 11,05

Fonte: Istat - PAT, Servizio Statistica

TAV. VIII.5 - STANZIAMENTI PER LA RICERCA E SVILUPPO (R&S) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: CONFRONTI TRENTINO, ITALIA, UE15, AREA EURO (16), UE27 (2008)

Note

Confronti Capitoli di spesa interamente o parzialmente destinati a spese per ricerca (valori in migliaia di euro) Incidenza (%) sul PIL Stanziamenti per abitante

(euro per abitante) Incidenza (%) sul totale delle spese delle AAPP

Trentino 110.238 0,69 212,08 1,45

Italia 9.817.860 0,62 164,70 1,30

UE15 75.092.890 0,65 - 1,56

Area Euro (16) 62.207.092 0,67 190,20 1,60

UE27 78.748.439 0,63 158,20 1,52

Fonte: Eurostat

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1. In quale misura l’attuale crisi economica e finanziaria ha inciso su:

– la politica pubblica complessiva in materia di RSI;

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– la concessione di aiuti di Stato alla RSI nel Suo Stato membro;

– il livello delle spese private per la RSI? Descrivere, ove opportuno, le ripercussioni della crisi ed indicare se e come le autorità pubbliche hanno adattato di conseguenza la propria politica complessiva in materia di RSI e soprattutto la concessione di aiuti di Stato? In quale modo le autorità del Suo paese intendono garantire il finanziamento delle attività di RSI delle PMI, che sono state colpite in particolare dall’impatto della crisi finanziaria sui prestiti bancari?

A.2. Logica della politica di RSI

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

2. Quali sono stati i principali obiettivi strategici della politica di RSI del vostro Stato membro (per esempio incremento degli investimenti in RSI, migliore distribuzione delle risorse, sviluppo di un settore, di un’attività o di una regione particolari, occupazione, ambiente)? Qualora non si ritenga che le misure in questione siano state indirizzate verso un obiettivo specifico, indicarne il motivo.

Il sostegno provinciale alla ricerca assolve ad una funzione che è specifica e complementare sia ai soggetti pubblici nazionali e internazionali sia ai soggetti privati, e che non può prescindere dalle strategie di sviluppo del proprio territorio ovvero dagli obiettivi sociali, culturali ed economici locali. Si vuole favorire il collegamento tra i processi di supporto e quelli di valorizzazione della ricerca, per il loro reciproco rafforzamento, perseguendo gli obiettivi di:

consolidare e promuovere il sistema della ricerca trentino, incentivando con specifici strumenti la ricerca di elevato livello qualitativo attraverso meccanismi di valutazione ex ante ed ex post;

sviluppare il capitale umano nell’ambito della ricerca e in settori costituenti punti di forza per lo sviluppo locale;

sostenere la ricerca per l’accrescimento di competenze e risorse umane, creando masse critiche nell’ambito delle aree di ricerca di interesse prioritario per il territorio provinciale, in armonia con le politiche europee e nazionali;

favorire l’interazione tra ricerca e territorio, intensificando la cooperazione sia all’interno del sistema della ricerca, sia tra questo e le imprese per il conseguimento di obiettivi strategici comuni e per promuovere sinergie operative;

concentrare le misure incentivanti sui temi individuati come prioritari, evitando la frammentazione degli interventi su un’area eccessivamente ampia di tematiche;

mantenere e potenziare la capacità di confronto con le migliori realtà nazionali e internazionali, anche in relazione alle opportunità offerte dalla programmazione nazionale e comunitaria nel settore della ricerca;

definire un rapporto di funzionalità strategica tra i soggetti del sistema della ricerca e innovazione in ordine ai grandi obiettivi di sviluppo territoriale;

promuovere un maggior dinamismo dei soggetti del sistema della ricerca in termini di reperimento di finanziamenti aggiuntivi.

In relazione al regime di aiuti di Stato (poli di innovazione) l’obiettivo è stimolare la creazione e lo sviluppo di distretti sul territorio provinciale. In generale la linea di intervento dedicata alle imprese sotto forma di aiuti è quella attuata mediante i Progetti di sviluppo quali progetti finalizzati allo sviluppo del territorio, alla cui realizzazione contribuiscono soggetti differenti (aziende, enti pubblici, fondazioni, università etc.). Sono privilegiati i progetti all’interno dei quali sia individuabile un preciso ruolo degli enti di ricerca. Queste iniziative richiedono una progettazione concordata tra diversi attori, che ne definisca gli obiettivi, le modalità per raggiungerli e i criteri di gestione del progetto, e possono

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essere realizzati anche attraverso la convergenza di più tipi di finanziamento (fondo per la ricerca, finanziamenti per l’innovazione industriale, fondi per la sanità, etc.). Il Progetto di sviluppo è l’intervento appropriato per favorire il rapporto tra mondo della ricerca e quello della produzione su cui si basa la possibilità di un contributo della ricerca all’innovazione del territorio. Gli strumenti attuativi di questa linea d’intervento sono: le agevolazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, il bando ai sensi dell’art. 21 della legge, il fondo seed money, i fondi strutturali e i poli di innovazione. Nel caso di attivazione di bandi, essendo progetti che coinvolgono risorse e competenze diverse, può essere necessaria una fase negoziale, che consenta di verificare le capacità dei gruppi che si candidano per il finanziamento, e che veda coinvolti i responsabili della realizzazione dell’intero progetto.

Lo schema di applicazione cui fare riferimento è il seguente: - una programmazione a grandi linee, che segue un’iniziale ricognizione delle capacità e

competenze; - l’individuazione del gruppo di progettazione, che definisca obiettivi, scelte

tecnologiche, specifiche, etc.; - l’individuazione dei soggetti in grado di contribuire alle linee di sviluppo progettate (in

questa fase dovrà essere esplicitato il ruolo eventuale di strutture di ricerca); - le risorse disponibili e le modalità di finanziamento; - la definizione dei criteri e dei metodi di gestione.

Le successive fasi (approvazione definitiva del progetto, costituzione del gruppo responsabile, definizione delle modalità di erogazione dei fondi, etc.) andranno definite tenendo conto della natura dei soggetti che contribuiscono al finanziamento come alla realizzazione.

3. Ritiene che il Suo Stato membro persegua obiettivi differenti in materia di RSI quando attua misure per la RSI diverse dagli aiuti, e quando invece attua misure di aiuti di Stato per la RSI? In tal caso, può spiegare quali sono tali differenze?

4. In che modo il Suo Stato membro equilibra, nelle proprie politiche in materia di RSI, gli interventi che comportano aiuti di Stato e le altre politiche volte a promuovere la RSI? In che cosa consiste, a Suo parere, il principale contributo delle misure di aiuti di Stato che vanno al di là di misure generali di carattere orizzontale?

5. Come valuta l’efficacia della Sua politica in materia di RSI? Svolge analisi per la valutazione di singole misure oppure di programmi?

Il Programma Pluriennale della ricerca per la XIV Legislatura, strumento della programmazione provinciale introdotto con l’art. 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, è stato approvato per il periodo 2010 – 2013 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2902 del 14 dicembre 2010. Elementi che caratterizzano la nuova programmazione sono:

la costituzione del sistema trentino della ricerca e dell’alta formazione (STAR) attraverso l’accordo unitario inter enti;

la revisione delle aree di ricerca anche per le piattaforme tecnologiche; la correlazione fra rendicontazione amministrativa e quella scientifica; il richiamo all’ordinamento comunitario per la nozione di soggetto di ricerca e per la

disciplina contabile; l’indicazione del quadro finanziario complessivo per la ricerca la rivisitazione dell’accordo di programma; la creazione del sistema informativo e della tecnostruttura; la tracciabilità dell’investimento in ricerca e l’introduzione di specifiche metodologie di

valutazione dei risultati della ricerca (VALGO);

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la ridefinizione della missione dei comitati (Comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione; Comitato di valutazione della ricerca);

l’internazionalizzazione ddel sistema trentino del’alta formaizone e della ricerca (STAR); l’aggiornabilità alla luce della delega in materia di Università di Trento e dell’operazione

Trento Rise. Inoltre, notiamo, rispetto alla precedente programmazione della XIII legislatura, una maggiore incisività per quanto riguarda la dimensione della valutazione. Infatti, l’esperienza degli Accordi di programma 2006-2008 ha portato a concepire i nuovi Accordi di programma 2010-2013 con le Fondazioni in una chiave realmente aperta alla pianificazione e alla concertazione. Quindi, ci sono negli Accordi le indicazioni degli obiettivi generali e dei risultati che la Provincia si aspetta da parte della Fondazione; viene previsto un sistema di monitoraggio e di valutazione anche tramite indicatori; viene fortemente spinto anche il rapporto tra il Comitato di valutazione della ricerca e i nuclei di valutazione, che dovranno essere costituiti ed entrare a pieno regime all’interno dei nostri Enti di ricerca provinciali. Si stabilisce anche l’obbligo della previsione di un report annuale da parte dei singoli Enti di ricerca e, soprattutto, si pone il fondamento per realizzare quello che oggi non è ancora del tutto presente ovvero il sistema informativo della ricerca a livello della Provincia, che permetterà di avere una serie di dati e informazioni, che oggi esistono, ma sono dispersi in tanti rivoli e non sono organizzati. In questo modo si reimpostano le politiche provinciali nei termini di una valutazione che non può prescindere dall’acquisizione di un sistema informativo, e in questo il Programma in parola spende anche degli importanti impegni per l’organizzazione e l’avvio di una struttura tecnica che vada a gestire il sistema informativo e segua sia i processi di valutazione sia le varie metodologie di valutazione adottate. In sintesi, possiamo osservare che i nuovi accordi si connotano per questi profili:

indicazione esplicita degli obiettivi della Provincia e del singolo ente; vincolo a cooperare fra soggetti mediante l’accordo unitario inter-enti per STAR; sistema della premialità in relazione al raggiungimento e miglioramento degli obiettivi

fissati sulla scorta degli indicatori convenuti con relativa previsione di una quota del finanziamento pari al 4% (fino al 30% complessivo);

previsione, nell’ambito di un sistema di una rendicontabilità per progetti, di un fondo di funzionamento, che copre, tra l’altro, le spese del personale a tempo indeterminato (non presentabili su altri interventi), e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;

individuazione alle attività a supporto della Provincia quale valorizzazione della ricerca; esplicitazione dell’obbligo di fornire informazioni e dati alla Provincia; introduzione del bilancio sociale come strumento di accountability; accessibilità interattiva con il sistema informativo del singolo ente; valutazione tramite indicatori mediante giudizio dei pari e raccordo con il singolo nucleo di

valutazione; riferimento al nuovo regime sui diritti di proprietà intellettuale

Questo processo di programmazione e di prima attuazione (Accordi di programma 2010 – 2013) va correlato al futuro intervento provinciale, il quale dovrà coniugare al meglio le esperienze avviate in questi anni nel settore della ricerca e quelle che potranno essere le prospettive dato il sostegno finanziario assunto attraverso la delega nei confronti dell’Ateneo. In altre parola si tratta del crocevia per connettere attività ricerca, alta formazione e innovazione e al contempo organizzare in termini di STAR le missioni affidate agli enti di ricerca e ai soggetti che operano nell’alta formazione. Il processo delle politiche provinciali è orientato verso la dimensione della conoscenza, la sua produzione e la sua valorizzazione. In sintesi sono state date a grandi linee le coordinate che informano lo spirito della programmazione provinciale nei confronti della ricerca e proprio per questo, già alla fine del prossimo anno è stato pensato di chiudere quel circolo tra programmazione, risultati e valutazione dei risultati, per riprogrammare, quindi in anticipo rispetto alla nuova legislatura (quella 2013 – 2018), l’implementazione del nuovo programma, partendo dalla valutazione e pervenendo alla

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definizione delle nuove linee di indirizzo a livello di politiche della ricerca o – meglio – della conoscenza. Il Programma Pluriennale della Ricerca per la XIV Legislatura è intervenuto anche in ordine alla valutazione delle politiche e degli interventi. Infatti, è stato completato il quadro, prevedendo un’adeguata definizione del meccanismo di “programmazione-valutazione dei risultati-ridefinizione delle politiche”. In questo sono necessari, ma non sufficienti il rapporto tra gli organi di consulenza e la tecnostruttura provinciale (con riferimento sia a quella preposta alla gestione degli interventi che a quella competente nella rilevazione dei dati ed alla gestione del sistema informativo). Il Programma ha definito non solo le modalità di valutazione dei progetti (e degli interventi), ma anche la necessità della sua stessa valutazione. Peraltro la prima esperienza programmatoria ha dedicato una grande enfasi alla definizione degli obiettivi e degli strumenti di intervento, ma solo indicazioni di principio generale alla valutazione “criteri generali per la valutazione…”. In questa direzione è stato particolarmente importante che la nuova programmazione abbia previsto esplicitamente una fase di valutazione del piano ed espliciti la necessità della graduale implementazione di un sistema informativo strutturalmente orientato alla valutazione dei risultati delle politiche e dei singoli interventi. Il nuovo programma prevede esplicitamente tre principi fondamentali:

la valutazione dei risultati conseguiti dal programma stesso, inserendola nel circuito della programmazione e della sua periodica ridefinizione;

la definizione delle linee di principio di un sistema informativo per la valutazione; la previsione dell’obbligo dei soggetti beneficiari degli interventi di sottoporsi alla raccolta

dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione. Sotto questo profilo il Programma presuppone, quindi, la creazione di un sistema informativo armonizzato dei dati, che consenta anche un’anagrafe della ricerca finanziata in Trentino e delle risorse presenti sul territorio, strutturalmente orientato alla valutazione dei risultati delle politiche e dei singoli interventi. L’implementazione del sistema informativo della ricerca, la rilevazione dei dati e la gestione del sistema informativo competono alla struttura provinciale a supporto del Comitato di valutazione della ricerca e del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione. Entro sei mesi dall’approvazione del Programma il Comitato di valutazione della ricerca, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione, deve fornire le indicazioni sull’articolazione del sistema informativo e del monitoraggio necessario per la valutazione. Allo schema complessivo concorrono gli accordi di programma per il periodo 2010 – 2013 con la Fondazione Bruno Kessler, con la Fondazione Edmund Mach e il Museo delle Scienze, approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta provinciali n. 3072, n. 3074 e n. 3073 del 23 dicembre 2010, che contengono espliciti riferimenti alle modalità metodologiche e procedurali. Il documento di indirizzo sul sistema informativo della ricerca per la valutazione è stato, poi, approvato nel corso del 2011. Questo atto, che rappresenta un significativo passo nell’attuazione del Programma, presenta gli schemi concettuali e prime indicazioni operative volte a definire gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei rapporti con i soggetti beneficiari e quelli richiesti all’amministrazione e alle sue strutture di supporto per meglio organizzare le procedure in termini di valutazione. Infine, corrispondendo alle indicazioni direttive esposte anche nel documento di riferimento, si è ritenuto che l’esperienza trentina ben si presta a realizzare, anche in collaborazione con ANVUR, un’iniziativa pilota di messa a sistema di un processo di valutazione che affronti i diversi aspetti e ambiti della ricerca (ricerca curiosity driven, ricerca indirizzata, ricerca industriale e innovazione) realizzata da una varietà di soggetti (pubblici, privati, misti) su un’ampia copertura di temi (tecnologici in diversi ambiti e socio-umanistici) con la piena sovrapposizione di canali di finanziamento operanti alle diverse scale (dall’internazionale al locale). Si è al riguardo in attesa di un riscontro formale da parte dell’ANVUR.

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Inoltre, il documento di indirizzo sul sistema informativo della ricerca per la valutazione contiene anche le necessarie coordinate in materia di indicatori per la premialità previsti negli accordi di programma con Fondazione Kessler, Fondazione Mach e Museo di Scienze, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione e del Comitato di valutazione della ricerca. 1. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

6. Quale evoluzione prevede per la Sua politica in materia di RSI alla luce della strategia Europa 2020 citata in precedenza e della sua attuazione?

Le politiche provinciali per la ricerca sono nel solco del nuovo programma quadro integrato per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione “Orizzonte 2020”, approvato con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020” COM(2011) 808 definitivo del 30.11.2011. In particolare, fornendo maggiore sostegno all'adozione commerciale delle innovazioni anche da parte del settore pubblico, si esige un incremento dei progetti di dimostrazione della fattibilità, dei progetti pilota e dei progetti dimostrativi mediante l’uso migliore del potenziale delle infrastrutture di ricerca, la fissazione di norme tecniche, il ricorso agli appalti precommerciali e il rafforzamento dei finanziamenti con capitale di prestito o di rischio.

A.3. Impatto della disciplina RSI sulla politica in materia i RSI

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

7. L’impostazione complessiva della Sua politica in materia di RSI è stata influenzata dalle disposizioni contenute nella disciplina RSI (per esempio le categorie ammissibili di aiuti, la valutazione dell’effetto di incentivazione)? Vi sono esempi di misure di sostegno la cui impostazione è stata modificata rispetto a quella prevista, per conformarla alle prescrizioni della disciplina RSI? In tal caso, può indicarne il motivo?

L’attuazione del Programma Pluriennale della Ricerca, più volte citato, è conforme alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006. Lo stesso Programma ha dettato un regime più flessibile per gli aspetti della disciplina amministrativo – contabile, ispirandosi alle regole del VII Programma Quadro Europeo in materia di ricerca anche al fine di omogeneizzare i processi e facilitare il compito degli operatori. Inoltre, è stata inserita, nell’ambito della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, una specifica disposizione dedicata all’appalto precommerciale (vedi l’articolo 25 bis). Si è così rafforzata la previsione del Programma Pluriennale della Ricerca, in base al quale le commesse di ricerca vanno reindirizzate, al fine di guidare in termini proattivi la domanda di innovazione (sul lato dell’offerta i bandi con contributi e gli accordi hanno già esaurito lo spazio disponibile in misura adeguata). 2. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

8. Ritiene che l’attuale disciplina RSI abbia offerto agli Stati membri orientamenti per concepire singoli aiuti di ampia portata per la R&S destinati a porre rimedio a carenze del mercato in maniera più efficace rispetto alle precedenti norme concernenti gli aiuti di Stato alla R&S?

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SEZIONE B: DOMANDE GENERALI SUGLI AIUTI DI STATO ALLA RSI

B.1. Efficacia degli aiuti di Stato alla RSI

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

Se il Suo Stato membro ha realizzato obiettivi di RSI grazie a misure che a determinate condizioni possono non comprendere gli aiuti di Stato, La preghiamo di indicare se tali misure rientrano in una delle voci seguenti e in che modo si garantisce che esse non comportino aiuti di Stato:

aiuti de minimis16;

infrastrutture di RSI;

I bandi e gli accordi di programma, che sono stati sinora adottati in base alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, hanno riguardato come destinatari l’Università di Trento, gli enti di diritto privato di interesse provinciale riconosciuti espressamente fra gli enti strumentali della Provincia (Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach), gli enti pubblici strumentali della Provincia (Museo di Scienze, in particolare), gli enti pubblici nazionali di ricerca e gli atenei pubblici nazionali, gli organismi di ricerca diversi dalle imprese secondo l’accezione che si rinviene nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01.

In particolare, i bandi e gli accordi di programma quali linee di finanziamento attuano i seguenti strumenti di intervento.

A) Grandi progetti: sono iniziative che si propongono di fare progredire il sistema di ricerca trentino in direzioni strategiche suscettibili di notevoli sviluppi, sia in termini di risultati scientifici sia in termini di potenzialità applicative. Il Grande progetto si pone obiettivi ampi di lungo termine ed implica la mobilitazione di risorse umane qualificate, la realizzazione di nuovi laboratori o specifiche infrastrutture di ricerca. Pertanto la realizzazione di un Grande progetto si articola in due fasi: una di progettazione, per delimitare con chiarezza gli obiettivi e definire precise deliveries di ricerca al termine del finanziamento, ed una successiva di attivazione. Gli strumenti attuativi sono il bando e l’accordo di programma.

B) Accordi: si intendono quegli atti a contenuto e forma negoziali, con cui la Provincia autonoma di Trento definisce insieme a soggetti istituzionali o governativi le attività di ricerca di riconosciuto interesse comune e il relativo regime di ordine finanziario e gestionale. In particolare, consentono il sostegno sia di attività di ricerca specifiche dei soggetti interessati sia di progetti rientranti nelle aree tematiche non incluse dal Programma.

Per ragioni strategiche e per grado di rilevanza si tratta primariamente degli Accordi di Programma a sostegno principale del sistema trentino della ricerca e dell’alta formazione, riguardando la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, ai sensi dell’articolo

16 Aiuto di piccola entità (“aiuto de minimis”) concesso a un’impresa per un importo inferiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari, che rispetta determinate condizioni, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato in quanto non è ritenuto tale da incidere sugli scambi né falsare la concorrenza. Le condizioni per gli aiuti de minimis sono fissate dal regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), GU L 379, del 28.12.2006, pag. 5.

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20 della legge nonché l’Università degli studi di Trento per l’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 19 della legge, e il Museo Tridentino di Scienze naturali.

Con minore impatto e con funzione diversa, delineata dalla legge medesima, vi rientrano in secondo piano anche gli accordi con: a) gli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria, che svolgono attività di

ricerca sul territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 21 della legge; b) governi locali, a livello nazionale e internazionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della

legge. C) Progetti esplorativi: sono i progetti che danno un valore aggiunto rispetto a quanto già

realizzato dagli enti di ricerca. Lo strumento si presta in modo particolare alla promozione di nuove linee di ricerca, al sostegno di proposte di ricerca di giovani ricercatori, alla collaborazione interna ed esterna. Tra le possibili modalità di attuazione di questa linea di intervento si prevede l’attivazione di bandi per giovani ricercatori di talento come strumento per sostenere tematiche di ricerca non prioritarie o non sufficientemente sviluppate per divenire un asse strategico dell’attività degli enti. Questo strumento rimane aperto a diverse opzioni e possibilità, in quanto potrebbe essere attivato anche a fronte di rapide evoluzioni del panorama scientifico internazionale.

politica relativa ai diritti di proprietà industriale (DPI);

Al fine di consolidare il sistema della ricerca dal lato della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e difenderne i beni prodotti, si è provveduto con deliberazione della Giunta provinciale n. 3107 del 30 dicembre 2010 a rivedere i criteri generali di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di brevetti, rafforzando il ruolo di Trentino Sviluppo nell’ambito di STAR. Nello specifico, la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, all’articolo 3, individua tra i principi fondamentali della stessa legge la valorizzazione economica dei risultati della ricerca compiuta da parte di roganismi di ricerca sotanzialmente pubblici e non riferibili comunque ad imprese. L’articolo 25 della medesima legge, che reca “Disposizioni relative all’Agenzia per lo Sviluppo s.p.a.”, stabilisce che la Provincia possa attribuire ad Agenzia per lo Sviluppo s.p.a. (che nel corso del 2007 ha modificato la propria denominazione sociale in Trentino sviluppo s.p.a.) il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla Provincia, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1877 di data 8 settembre 2006, ha costituito il Fondo per la gestione dei Brevetti, ai sensi della legge provinciale 2 agosto 2005n. 14, conferendo secondo quanto previsto dalla legge il compito di amministrarlo a Trentino sviluppo s.p.a. nell’ambito della Convenzione prevista dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e sulla base degli ulteriori indirizzi fissati con la medesima deliberazione. L’articolo 40 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, nel modificare l’articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (relativo agli Accordi di Programma con le Fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach), ha attribuito alle medesime la titolarità dei risultati delle attività finanziate con Accordo di Programma, rinviando alla Giunta provinciale la definizione di limiti e criteri per il ricorso a Trentino sviluppo s.p.a. ai fini della gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti nonché per l’utilizzazione dei diritti non appartenenti esclusivamente alle Fondazioni. istruzione e formazione;

Nella legge finanziaria dello Stato per l’anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l’articolo 2, commi 106 – 125) è stata disposta a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la delega delle funzioni statali in materia di università di Trento. Questa delega dallo Stato alla Provincia comporta che la Provincia si faccia carico del

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finanziamento dell’ateneo trentino, incluso il Fondo Ordinario di Funzionamento, e del suo sviluppo. Nella situazione odierna del sistema universitario nazionale, il progetto per l’ateneo trentino, da attuarsi attraverso più strumenti e in più momenti, non significa semplicemente la sostituzione con la Provincia quale unico ente finanziatore, ma si traduce nel ripensamento della relazione dell’Università di Trento con il territorio provinciale, la società, il mondo dell’istruzione e del lavoro in una vocazione dichiaratamente internazionale e nella logica di un sistema trentino dell’alta formazione e della ricerca. Si può osservare già ora che l’ateneo trentino, sostenuto dal bilancio provinciale e vincolato al quadro nazionale per lo status giuridico dei docenti e per l’ordinamento della didattica, manterrà la possibilità di accedere a fondi pubblici competitivi di ricerca e sarà (anche) soggetto al sistema di valutazione nazionale e ai requisiti di qualità da esso indicati, dovendosi comunque inserire a pieno titolo nel sistema trentino della ricerca e non solo agli effetti valutativi. Dal punto di vista della programmazione delle attività di ricerca la delega potrà avere come conseguenza una più diretta partecipazione della Provincia nelle scelte e negli indirizzi di ricerca dell’università, che si traduce nella declinazione negoziata degli obiettivi e della relativa sottoposizione a misurazione mediante indicatori idonei. Considerato lo sforzo significativo che la Provincia ha svolto e svolge nel supportare la ricerca, questo nuovo impegno è più che giustificato e si profila coerente con la tendenza ad integrare gli sforzi di ricerca dell’intero sistema trentino: fermo restando il riconoscimento dell’autonomia delle singole istituzioni, la Provincia può contribuire a catalizzare quel processo di convergenza che viene auspicato nei propri documenti di programmazione.

mobilità del personale qualificato;

trasferimento di tecnologie e conoscenze;

incentivi fiscali di carattere generale;

politica in materia di appalti pubblici;

campagne d’informazione;

Nell’ambito del sistema trentino dell’alta formazione e della ricerca e in collaborazione con l’ateneo trentino nonché con gli organismi di ricerca di interesse provinciale sono stati promossi degli incontri, dedicati sia alla divulgazione degli obiettivi del futuro VIII programma quadro dell’Unione europea (poi divenuto “Horizon 2020”) sia alla crescita formativa dei ricercatori. altre misure di carattere generale.

9. Quale impatto ha avuto la disciplina RSI sull’efficacia complessiva della Sua politica di RSI?

3. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

10. La preghiamo di mettere a disposizione qualsiasi studio o relazione che illustri l’efficacia degli aiuti di Stato alla RSI nel Suo paese.

11. In base alla Sua esperienza, quali tipi di strumenti di aiuti di Stato sono più adatti a promuovere efficacemente la RSI? (per esempio sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, prestiti agevolati, incentivi fiscali, conferimento di capitali, garanzie, compensazioni al di sopra dei prezzi di mercato per beni o servizi, consulenza, formazione, fornitura di infrastrutture, politica di appalti pubblici, riduzione dei contributi di sicurezza sociale, cancellazione del debito). La preghiamo di motivare la risposta.

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Le politiche provinciali per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione hanno implementato un insieme di strumenti, al fine in intervenire in modalità complementare sulle differenti e peculiari criticità bottiglia che impediscono o depotenziano il processo di innovazione. Infatti, il quadro è spesso frammentato e caratterizzato sia da una talvolta emergente sproporzione tra impegni e risultati, con l’eccessiva dipendenza dai trasferimenti pubblici, sia da un tasso di scollamento tra ricerca, sistema produttivo e realtà territoriale. In altre parole non esiste uno strumento di intervento più adatto degli altri per la promozione di ricerca, sviluppo e innovazione. Come osservato in precedenza, la domanda pubblica di beni e servizi innovativi, con il ricorso all’appalto precommerciale, può svolgere un ruolo importante nel supportare gli investimenti delle imprese. La ricerca, soprattutto industriale, in base all’esperienza che si è riscontrata nell’ultimo quinquennio, racchiude una pluralità di temi generali e merita di essere declinata su una serie di obiettivi circoscritti, tenendo conto del nuovo quadro della finanza pubblica. Infatti, si è maturata la convinzione che il risultato da raggiungere sia sempre più la capacità di trasformare gli impegni programmatici e le connesse dotazioni finanziarie in iniziative concrete e idonee ad alimentare la crescita del sistema economico provinciale attraverso uno sforzo di sistema, caratterizzato da efficienza, tempestività ed utilizzo delle risorse in ordine alle opportunità del regime normativo e finanziario in materia di innovazione e ricerca. 12. In base alla Sua esperienza, quali sono gli strumenti particolarmente efficaci per sostenere le

start-up innovatrici e le PMI?

Attribuire una maggiorazione nell’incentivo alle piccole medie imprese che si aggregano; creare o favorire la creazione di fondi di capitali di rischio specializzati e a partecipazione

privato/pubblico; prevedere misure di sostegno alla consulenza; privilegiare la piccola media impresa ad intensa/elevata innovatività, in quanto, ad

esempio, impiega una percentuale significativa (25/40%) del personale in attività di ricerca e innovazione e investono altrettanto del proprio volume di affari (riferito al fatturato e/o costi operativi) in tale attività.

B.2. Effetti positivi degli aiuti di Stato alla RSI

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

13. Nel concedere aiuti di Stato alla RSI, in che modo le autorità del Suo paese verificano l’esistenza dell’effetto di incentivazione? Procedono abitualmente ad un’analisi controfattuale (vale a dire un'analisi su quale sarebbe il comportamento dell’impresa in assenza di aiuti)? La preghiamo di fornire esempi. Misurano l’effetto della spesa pubblica supplementare nello stimolare la spesa privata per la RSI? In tal caso, quali sono i risultati?

4. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

14. In quali circostanze riterrebbe necessari gli aiuti di Stato alla RSI? La preghiamo di indicare gli effetti positivi degli aiuti di Stato alla RSI, e in particolare le eventuali carenze del mercato cui gli aiuti di Stato alla RSI porrebbero rimedio, oppure altri motivi.

Le politiche per la ricerca e l’innovazione, che costituiscono un settore specifico delle politiche pubbliche per lo sviluppo, tendono a rispondere a due motivazioni fondamentali dei cosiddetti “fallimenti del mercato”, quelle di origine economica, legate ai rischi e ai costi, e quelle di natura sociale, legate alle opportunità e alla carenza di domanda. Ma queste politiche, in una società ed un’economia sempre più condizionate dalla produzione, dalla diffusione e dall’impiego di conoscenze, mutano nel tempo. Infatti, è cresciuta l’attenzione nei loro confronti e il peso specifico rispetto alle altre politiche industriali e di sviluppo e parallelamente si assiste sempre più ad uno

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spostamento del baricentro, dal centro verso la periferia, nell’esercizio delle competenze e nella disponibilità di risorse, come nel caso della Provincia autonoma di Trento. La titolarità territoriale su una parte delle iniziative, e il processo di produzione legislativa con gli strumenti e i soggetti ad essa conseguenti, disegnano uno scenario in cui gli amministratori si trovano investiti di compiti sostanzialmente nuovi. Il sistema degli obiettivi, impliciti o espliciti, di tali politiche, accompagnato dagli strumenti per la loro implementazione, si limita spesso limitato a giustificare la costruzione e il disegno generale, risultando sbilanciato rispetto alla vera e propria analisi dei risultati, nel migliore dei casi limitata alla sommatoria di giudizi relativi ai singoli progetti finanziati. Per questo la Provincia autonoma di Trento, attraverso la costituzione del Comitato di Valutazione della Ricerca, ha impostato il proprio orientamento crescente per l’impatto, inteso come il ritorno sulla realtà territoriale delle politiche intraprese e delle azioni realizzate.

15. In quali circostanze ritiene che le misure di aiuti di Stato abbiano un effetto di incentivazione, ossia stimolino il beneficiario dell’aiuto a intensificare l’attività di RSI? A Suo parere gli aiuti di Stato sono necessari in particolare per sopperire alle limitazioni di finanziamento (per esempio l’impossibilità, da parte delle imprese, di attirare fondi esterni per la RSI) oppure per sopperire alla scarsa redditività della RSI (per esempio l’impossibilità, da parte delle imprese, di cogliere i benefici dell’innovazione)?

Gli aiuti di Stato possono sostenere in modo determinante la piccola media impresa ad intensa/elevata innovatività nella realizzazione di programmi e progetti di ricerca, ovviando alle limitate risorse di capitale proprio. In generale, essi devono consentire di ridurre i tempi nei processi di innovazione

B.3. Effetti negativi degli aiuti di Stato alla RSI

5. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

16. Quali sono, a Suo avviso, i più importanti potenziali effetti negativi degli aiuti di Stato alla RSI, ossia le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi? Quali circostanze potrebbero, secondo Lei, comportare un elevato rischio di distorsione della concorrenza/effetti sugli scambi, come conseguenza di un aiuto di Stato alla RSI? Ai fini della risposta, La preghiamo di tener conto in primo luogo delle circostanze seguenti: la prossimità al mercato dell’attività di RSI sovvenzionata; l'importo dell’aiuto; le dimensioni del beneficiario; il potere di mercato del beneficiario; il livello di esternalità positive; la struttura del mercato interessato.

La prossimità al mercato dell’attività di ricerca sovvenzionata; l'importo dell’aiuto; le dimensioni del beneficiario.

17. In quali circostanze, a Suo avviso, anche un aiuto al di sotto della soglia per la quale (ai sensi della disciplina RSI) è obbligatoria una valutazione dettagliata comporterebbe un rischio elevato di distorsione della concorrenza? Le norme vigenti colgono in maniera adeguata il potenziale effetto combinato (“effetto cumulativo”, positivo o negativo) delle diverse misure di aiuto concesse nel quadro di regimi?

18. Quali misure di salvaguardia si dovrebbero adottare per evitare che i nocivi effetti di distorsione degli aiuto di Stato prevalgano sugli effetti positivi? Le norme dovrebbero insistere sull’impiego di mezzi meno distorsivi, quando questi siano disponibili?

19. Ritiene che le limitazioni territoriali concernenti il beneficiario e/o l’attività di RSI ammissibile (per esempio il requisito che le attività ammissibili abbiano luogo in un determinato Stato membro o in una determinata regione) siano necessarie per realizzare

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l’obiettivo perseguito dagli aiuti di Stato a favore della RSI? In caso affermativo La preghiamo di motivare la risposta e di indicare quale livello di limitazione applica o giudicherebbe necessario applicare. Oppure ritiene che tali limitazioni territoriali abbiano conseguenze negative, per esempio sugli incentivi, per i potenziali beneficiari, a ubicare le attività di RSI nell’Unione europea?

La risposta è sostanzialmente negativa, con l’eccezione di situazioni temporalmente e territorialmente circoscritte in ragione dell’esigenza di superare accertati deficit di infrastrutture di ricerca e di laboratori qualificati.

SEZIONE C: DISCIPLINA RSI

C.1. Domande di carattere generale sulla disciplina RSI

6. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

20. Qual è la Sua valutazione generale dell’attuale disciplina RSI: quali elementi hanno funzionato in maniera soddisfacente e quali si sono rivelati deludenti? La preghiamo di motivare la risposta.

Il giudizio è positivo in relazione alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Si suggerisce di approfondire il tema:

delle possibili distorsioni in relazione ad un utilizzo non appropriato dell’appalto precommerciale, al fine di acquisire un quadro maggiormente esaustivo ed evitare abusi;

di rendere meno procedimentalizzato e più diretto il trasferimento della conoscenza finanziata nei confronti degli organismi di ricerca non riferibili ad imprese e a favore di una platea anche circoscritta di soggetti, pur nel rispetto di condizioni eque, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie; in particolare, il bene pubblico della conoscenza, generata in base a misure di finanziamento pubblico, deve trovare modalità di valorizzazione dei risultati che non siano la replica pedissequa degli schemi propri del settore degli appalti pubblici;

dell’ancora opaco istituto del partenariato europeo per l’innovazione, che,finalizzato ad una specifica problematica, si concentrerà sui benefici per la società e su una rapida modernizzazione dei settori e dei mercati ad essa associati, andando oltre gli obiettivi prevalentemente tecnologici di strumenti già esistenti quali le iniziative tecnologiche comuni (JTI), secondo l“Iniziativa faro Europa 2020. L'Unione dell'innovazione” e sulla scorta della “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Partenariati nella ricerca e nell'innovazione” COM(2011) 572 definitivo del 21.09.2011 {SEC(2011) 1072 definitivo}.

21. Considera adeguato l’equilibrio complessivo della struttura normativa tra le misure di

esenzione per categoria, la valutazione dei regimi di aiuto e le singole misure soggette a valutazione approfondita? Vi sono potenziali margini di miglioramento per la struttura attuale? In caso affermativo, La preghiamo di specificare i miglioramenti auspicabili.

C.2. Il concetto di aiuto nel contesto della disciplina RSI

7. In generale, qualsiasi finanziamento che risponda ai criteri definiti nell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE viene considerato un aiuto di Stato. Nel campo della RSI sorgono alcuni

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interrogativi specifici concernenti il concetto di aiuto di Stato. Gli organismi di ricerca rientrano nella definizione di imprese, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, se svolgono un’attività economica. Qualora il finanziamento pubblico delle attività economiche abbia luogo alle normali condizioni di mercato, esso non comporta un aiuto di Stato. Un aiuto indiretto potrebbe essere concesso alle imprese tramite organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche.

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

22. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, stima necessario precisare ulteriormente il concetto di aiuto trasparente e fornire ulteriori orientamenti per la quantificazione dell’elemento dell’aiuto in tali strumenti? In caso affermativo, quali sono a Suo parere gli elementi necessari da questo punto di vista?

23. La preghiamo di indicare le eventuali difficoltà incontrate nel valutare la possibile presenza di elementi di aiuti di Stato negli appalti pubblici che promuovono la RSI, compresi gli appalti pubblici di R&S (come gli appalti precommerciali17) e gli appalti pubblici di servizi e prodotti innovativi. Nel caso le abbia incontrate, La preghiamo di descrivere tali difficoltà; come le affronta o le affronterebbe? Stimate necessario precisare ulteriormente queste tematiche nella disciplina RSI? Dispone di meccanismi a livello nazionale/regionale atti a evitare sovrapposizioni e/o incompatibilità, nel finanziamento della RSI, delle misure di aiuto alla RSI con gli appalti pubblici?

Si veda la risposta al quesito 26.

24. Ha incontrato difficoltà nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento pubblico delle infrastrutture di RSI, comprese le infrastrutture concepite per un duplice utilizzo (economico e non economico)? In caso affermativo, La preghiamo di illustrare tali difficoltà. Come le ha affrontate? Ritiene necessario chiarire ulteriormente tali questioni nella disciplina RSI? In caso affermativo, quali sono, a Suo avviso, gli elementi necessari da questo punto di vista?

Appare opportuno chiarire in modo più preciso e, se del caso, favorire il finanziamento di centri e laboratori di ricerca, anche in partenariato pubblico – privato ed in ambito imprenditoriale, sulla scorta del raggiungimento di indicatori di rilevanza pubblica, sociale e collettiva che superino il concetto di ricaduta economica. Ad esempio, il vincolo occupazionale o quello sottostante l’avvio di linee di produzione non deve essere di ostacolo per i progetti presentati da soggetti (presumibilmente con personalità giuridica) per la costituzione e il funzionamento di centri di ricerca e laboratori di ricerca, anche congiunti con organismi di ricerca, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico e vengano rispettati gli indicatori di ricaduta non necessariamente economica, fissati anche in esito alla procedura negoziale di valutazione e finanziamento.

8. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

25. Giudica adeguati gli attuali orientamenti e criteri applicabili alla collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, per quanto riguarda gli aspetti relativi a:

– gli aiuti indiretti alle imprese tramite collaborazione con organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche;

17 Per ulteriori informazioni sugli appalti precommerciali, cfr. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html

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– le disposizioni concernenti i contratti di ricerca eseguiti da organismi di ricerca pubblici per conto di imprese;

– le condizioni che regolano la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, per esempio in merito al trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. In caso contrario, di quali elementi, a Suo parere, sarebbe più opportuno tener conto a questo proposito? Ritiene che gli orientamenti e i criteri vigenti in materia di collaborazione tra organismi di ricerca e imprese vadano migliorati anche in altri campi?

Si veda la risposta al quesito 26.

26. Qual è a Suo avviso il metodo più efficace per stabilire il prezzo di mercato di servizi o diritti di proprietà intellettuale svolti/generati da organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche? Quale metodo viene applicato dal Suo Stato membro/dalla Sua organizzazione?

27. Vi sono altri aspetti relativi al concetto di aiuto che necessitano di ulteriori chiarimenti? In caso affermativo La preghiamo di indicarli e di motivare la risposta.

C.3. Definizioni contenute nella disciplina RSI

9. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

28. Sulla base dell’esperienza maturata nell’attuazione della disciplina RSI, vi sono definizioni (per esempio organismi di ricerca, innovazione organizzativa e del processo, poli d’innovazione) che necessitano di ulteriori chiarimenti o di modifiche? In caso affermativo, quali sarebbero gli elementi più importanti da prendere in considerazione?

29. Ritiene, in particolare, che le attuali definizioni di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” (punto 2, paragrafo 2, lettere f) e g) della disciplina RSI) siano sufficientemente chiari per quanto riguarda quelle attività che rientrano nella portata della disciplina RSI?

30. A Suo avviso la portata della definizione di “organismo di ricerca” (punto 2, paragrafo 2, lettera d) della disciplina RSI) è sufficiente per abbracciare tutti gli enti impegnati in attività di RSI non economiche e/o in attività di intermediazione dell’innovazione?

C.4. Portata della disciplina RSI

10. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

31. A Suo parere, sussistono differenze fondamentali tra le varie attività di RSI intraprese nei diversi settori e/o aree di conoscenza, tali da richiedere un trattamento differenziato nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato? In caso affermativo, La preghiamo di motivare la risposta.

Esistono settori e aree di ricerca con caratteristiche differenti, perché richiedono tempi più lunghi nella sperimentazione (biotecnologie e farmaceutica) o perché, essendo trasversali, vanno considerate prioritarie (tecnologie abilitanti) Potrebbe essere, quindi, utile definire delle misure specifiche per le diverse tipologie di business caratterizzate da rischi particolarmente elevati o da tecnologie che possono produrre benefici su vasto numero di settori.

Si suggerisce di valutare diversamente l'attività di imprese per le quali la ricerca è parte del ciclo di produzione (es. impresa del settore farmaceutico) e di imprese per le quali la ricerca costituisce un'attività collaterale, nuova e di difficile approccio (es. impresa del settore manufatturiero). Per la

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prima tipologia di imprese infatti l'aiuto alla ricerca, specie se ripetuto, potrebbe pericolosamente avvicinarsi ad un aiuto alla gestione 32. Nella misura in cui le norme attuali si estendono già al di là della RSI puramente tecnologica,

consentendo quindi di sostenere anche nuove forme emergenti di attività di RSI, ritiene che sussistano ancora carenze di mercato tali da impedire l’innovazione sociale (per quanto riguarda ad esempio l’invecchiamento della società, la mobilità, l’integrazione delle minoranze) oppure l’innovazione nella produzione e distribuzione dei contenuti culturali in un mondo digitalizzato che meriterebbero il sostegno pubblico ma non ricevono adeguata attenzione nel quadro delle norme attuali? In caso affermativo La preghiamo di indicarle e di motivare la risposta.

L’innovazione viene presentata nei più recenti indirizzi europei come il motore che, nel fare fronte alle sfide sociali (invecchiamento, salute, cambiamento climatico, efficienza energetica, sicurezza, formazione) è in grado di assicurare prestazioni e servizi di elevata qualità a prezzi accessibili Infatti, la Commissione europea ha ribadito, attraverso “Europa 2020” e, fra le sette iniziative faro, con "L'Unione dell'innovazione" la necessità che le attività europee di ricerca producano più innovazione, rafforzando la cooperazione tra il mondo della scienza e quello delle imprese, eliminandone gli ostacoli e stabilendo incentivi, varando partnership europee per l'innovazione nell'intento di accelerare le attività di ricerca così come lo sviluppo e la commercializzazione di innovazioni. Per questo ha lanciato fra le sette iniziative faro, "L'Unione dell'innovazione" con compiti ripartiti a livello di Unione Europea e di nazioni, per, con compiti ripartiti a livello di Unione Europea e di nazioni, per migliorare le condizioni generali della catena dell'innovazione (dalla ricerca blue sky alla commercializzazione) e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.

33. Le attività di RSI non seguono necessariamente un approccio lineare dalla fase di R&S all’applicazione nel mercato (innovazione), e nel corso di tale processo possono concretizzarsi altre forme di innovazione (collaborazione al di là dei confini organizzativi tramite reti/piattaforme per l’innovazione, poli, co-creazione, crowd-sourcing, innovazione aperta, gestione dell’innovazione, cooperazione multidisciplinare per l’innovazione, ecc.). Sulla base della Sua esperienza, ritiene ci sia bisogno di un intervento pubblico specifico a sostegno di tali forme di processi di innovazione, al di là delle attuali disposizioni della disciplina RSI? Le definizioni attualmente contenute nella disciplina RSI sono sufficientemente estese per abbracciare queste forme di processi di innovazione?

34. È necessario calibrare la disciplina RSI in maniera più specifica verso attività quali la progettazione e l’innovazione dirette all’utente? È opportuno che essa includa qualche attività di marketing?

Sì, soprattutto per le piccole medio imprese e per facilitare processi di loro aggregazione in distretti/cluster/reti

C.5. Obiettivi specifici degli aiuti di Stato coperti dalla disciplina RSI

11. C.5.1. Misure di aiuto all’innovazione

12. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

35. Sulla base della Sua esperienza (valutazione delle misure di aiuto, relazioni dei beneficiari e delle imprese) ritiene che gli aiuti all’innovazione (aiuti alle nuove imprese innovatrici; aiuti

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per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi; aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione; aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; aiuti ai poli di innovazione) si siano dimostrati efficaci? Qualora non possa valutarne l’efficacia, La prego di spiegarne il motivo.

Le misure di aiuto appaiono generalmente efficaci in termini di impatto a determinate condizioni (chiarezza degli obiettivi, espliciti ed impliciti, delle politiche della ricerca e innovazione; visione di lungo termine della strategia; garanzia pluriennale e certa in termine di risorse finanziarie; attivazione della valutazione indipendente ex ante, in itinere ed ex post; misurazione dell’impatto).

36. Vi sono esigenze specifiche che suggeriscano di rivedere le norme sugli aiuti di Stato per rendere più efficaci gli aiuti all’innovazione? In quali settori? La preghiamo di motivare la risposta.

Si veda la risposta al quesito 40.

C.5.2. Aiuti ai poli d’innovazione

13. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

37. L’attuale disciplina RSI prevede la promozione di poli d’innovazione. Sulla base della Sua esperienza, ritiene adeguate le condizioni per la promozione dei poli d’innovazione? In caso contrario, La preghiamo di motivare la risposta.

38. Quale esperienza ha maturato, e quali raccomandazioni può formulare in merito alla concessione di aiuti all’investimento alla persona giuridica che assume la gestione di un polo d’innovazione, per la creazione, l’ampliamento e l’animazione delle attività del polo (spesso definite “organizzazione del polo”)?

Il rischio maggiore è la duplicazioni tra le varie iniziative con evidenti conseguenze negative sul piano sia dell’efficacia che dell’efficienza delle misure approntate.

39. Quale esperienza ha maturato, e quali raccomandazioni può formulare in merito alla concessione di aiuti al funzionamento alle organizzazioni di poli, in particolare per quel che riguarda il regime di finanziamento del sostegno decrescente, limitato a cinque anni?

Il periodo di cinque anni appare congruo in relazione all’esperienza avuta.

C.5.3. Aiuti agli studi di fattibilità tecnica

14. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

40. In base alla Sua esperienza, ritiene adeguata l’attuale limitazione degli aiuti agli studi “tecnici”? La preghiamo di fornire spiegazioni.

C.5.4. Diritti di proprietà industriale

15. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

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41. In base alla Sua esperienza, ritiene adeguate le attuali norme relative agli aiuti per i diritti di proprietà industriale? La preghiamo di fornire spiegazioni.

C.5.5. Aiuti a prototipi/progetti pilota

16. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

42. In base alla Sua esperienza, c’è bisogno di un intervento pubblico specifico a sostegno dello sviluppo di prototipi first-of-a-kind? In caso affermativo, La preghiamo di motivare la risposta.

43. Ritiene che i prototipi first-of-a-kind caratterizzino solo settori e/o aree di conoscenza specifici e, in caso affermativo, quali? Esistono settori specifici (a parte quello della cantieristica) in cui i prototipi first-of-a-kind coincidono necessariamente con il prodotto commerciale finale? In che modo valuta (o valuterebbe) il carattere first-of-a-kind di un prototipo?

44. Qual è (o quale sarebbe) l’impatto sulla concorrenza del finanziamento di tali prototipi first-of-a-kind e di progetti pilota e in che modo sarebbe possibile promuovere questo genere di innovazioni o tecnologie particolarmente progredite, mantenendo al tempo stesso un quadro normativo uniforme tra le imprese e negli Stati membri?

C.5.6. Importanti progetti di comune interesse europeo

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

Ha mai preso in considerazione la possibilità di adottare misure tese a sostenere la RSI per cercare di affrontare un comune interesse europeo già individuato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b)?

45. Quale esperienza ha maturato nell’applicazione delle norme in materia di compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE (parte 4 della disciplina RSI)?

17. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

Per quale tipo di progetti ritiene giustificato elaborare un approccio basato sul comune interesse europeo?

Salute, ambiente, energia, alimentazione, agricoltura

46. In base alla Sua esperienza, esistono esigenze specifiche che suggeriscano di rivedere le norme vigenti? La preghiamo di motivare la risposta.

C.6. Criteri di compatibilità della disciplina RSI

Gli aiuti di Stato alla RSI devono porre rimedio a una particolare carenza del mercato e devono indurre il beneficiario a modificare il proprio comportamento in maniera tale da incrementare il proprio livello di progetti o attività di RSI. L’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno se la distorsione della concorrenza non è considerata contraria all’interesse comune.

C.6.1. Esame standard (capi 5 e 6 della disciplina RSI)

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Per tutte le domande di questa parte relative all’esame standard, La preghiamo di tener conto della distinzione tra i regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc.

18. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

C.6.1.a) Intensità dell’aiuto, importo dell’aiuto, maggiorazioni

47. Quale esperienza ha maturato in relazione all’intensità e all’importo degli aiuti, nonché alle maggiorazioni consentite nell’ambito della vigente disciplina RSI? In quale misura tali disposizioni risultano:

– eccessive, in quanto una carenza del mercato viene, di norma, superata con un’intensità o un importo di aiuti inferiore al massimo consentito,

– troppo limitate, in quanto l’intensità o l’importo di aiuti massimo consentito non è sufficiente per porre rimedio alla carenza del mercato?

48. In quale misura vi sarebbero esigenze specifiche di semplificare le condizioni vigenti in materia di intensità dell’aiuto, importo dell’aiuto o maggiorazioni (armonizzando per esempio le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità preparatori alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale)? La preghiamo di motivare la risposta.

49. Maggiorazioni regionali: Ritiene che una maggiorazione regionale (come quella prevista per gli aiuti alle nuove imprese innovative e gli aiuti ai poli d’innovazione) sia giustificata oppure no, e per quali motivi?

50. Clausola di allineamento: La vigente disciplina RSI tiene conto della dimensione internazionale della concorrenza: la “clausola di allineamento” consente, a determinate condizioni, di superare i massimali di aiuti ammissibili qualora uno Stato membro sia in grado di dimostrare che, all’esterno dell’Unione europea, un concorrente ha ricevuto o sta per ricevere un’intensità di aiuti superiore per un progetto comparabile. La clausola di allineamento, in ogni caso, non è mai stata invocata.

a) Ritiene ancora necessaria/rilevante la clausola di allineamento nella sua forma attuale? In caso affermativo, La preghiamo di motivare la risposta.

b) Ritiene necessario introdurre un meccanismo differente che tenga conto in maniera più adeguata della dimensione internazionale della concorrenza nel campo della RSI? In caso affermativo, La preghiamo di motivare la risposta.

C.6.1.b) Costi ammissibili e altri criteri di compatibilità

51. Sulla base della Sua esperienza, quale opinione ha maturato in merito agli altri criteri di compatibilità (per esempio i costi ammissibili, l'età delle nuove imprese innovative e la definizione di personale altamente qualificato) che la disciplina RSI considera adeguati per i vari obiettivi degli aiuti? La preghiamo di motivare la risposta.

52. Costi ammissibili: A Suo parere, il concetto di costi ammissibili deve riferirsi ai costi totali del progetto oppure ai costi incrementali (i costi supplementari confrontati con il progetto controfattuale)?

C.6.1.c) Effetto di incentivazione

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53. In base alla Sua esperienza, ritiene che le condizioni fissate per dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto (capo 6 della disciplina RSI) siano sufficientemente chiare e adeguate? Nella risposta La preghiamo di distinguere tra

– l’aspetto formale dell’effetto di incentivazione (l’attività di RSI non deve essere iniziata prima che il beneficiario abbia richiesto l’aiuto alle autorità nazionali)

– e gli aspetti materiali dell’effetto di incentivazione, in particolare l’analisi della redditività controfattuale (valore attuale netto, VAN) del progetto di RSI in assenza di aiuti; la valutazione dei rischi; l’analisi delle limitazioni finanziarie.

C.6.2. Esame dettagliato (capo 7 della disciplina RSI)

54. La preghiamo di illustrare, in base all’esperienza, le Sue opinioni sull’esame dettagliato delle singole misure di aiuto, e in particolare sull’adeguatezza:

– delle soglie di aiuto oltre le quali l’esame dettagliato diventa obbligatorio;

– della metodologia: analisi della carenza di mercato, effetto di incentivazione, distorsioni della concorrenza e degli scambi;

– del possibile impatto sulle iniziative di politica nazionale.

55. Ritiene che quando sussistono chiare indicazioni dell’assenza di una carenza di mercato (per esempio il mercato ha già avviato progetti di RSI identici o assai simili al progetto notificato) la distorsione della concorrenza e degli scambi risulterebbe particolarmente elevata, e l’aiuto andrebbe quindi vietato?

56. Ritiene che i criteri elaborati nella disciplina RSI siano sufficientemente precisi per analizzare e bilanciare gli effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato? La preghiamo di motivare la risposta, per quanto riguarda sia gli esami previsti al capo 5 (esame standard), sia quelli previsti al capo 7 (esame dettagliato) della disciplina RSI.

19. C.7. Obblighi di relazioni e monitoraggio ai sensi della disciplina RSI

20. Domande rivolte alle autorità pubbliche:

57. Qual è la Sua esperienza in materia di monitoraggio/adempimento delle disposizioni della disciplina RSI sul cumulo degli aiuti di Stato alla RSI con altri aiuti (capo 8 della disciplina RSI)?

58. Qual è la Sua esperienza in materia di relazioni e monitoraggio (sezione 10.1 della disciplina RSI)?

SEZIONE D: REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (GBER): MISURE DI RSI

Gran parte della disciplina RSI è stata inserita nel GBER, consentendo quindi agli Stati membri di fornire sostegno alla maggioranza degli investimenti in RSI senza previa notificazione alla Commissione. Tuttavia, l’importo totale degli aiuti alla RSI concessi tramite misure di esenzione

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per categoria è ancora relativamente basso (il 9% del totale degli aiuti di RSI ha beneficiato di un'esenzione per categoria nel 2009).

Domande rivolte alle autorità pubbliche:

59. In quale misura il Suo Stato membro ha fatto uso delle opportunità offerte dal GBER? Quale percentuale degli aiuti alla RSI è stata concessa nel quadro del GBER rispetto alla disciplina RSI (La preghiamo di indicare il numero delle misure di aiuto GBER e l’ammontare degli aiuti GBER come percentuale degli aiuti totali alla RSI)? Quali categorie di aiuti alla RSI il Suo Stato membro ha utilizzato nell’ambito del GBER (La preghiamo di quantificare il numero delle misure e gli importi degli aiuti)?

60. Esistono fattori particolari che impediscono alle autorità del Suo paese di concedere una percentuale maggiore degli aiuti alla RSI tramite misure di esenzione per categoria? In caso affermativo La preghiamo di specificare.

21. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

61. Giudica adeguate le soglie di notifica previste per le misure di RSI?

62. Ritiene adeguata la portata delle misure di RSI rientranti nel GBER? In caso contrario, può spiegare quali modifiche sarebbero opportune, e per quale motivo?

63. Sulla base della Sua esperienza, ritiene che i criteri di compatibilità (per esempio intensità degli aiuti, importi degli aiuti, costi ammissibili) stabiliti dal GBER debbano corrispondere esattamente a quelli previsti dalla disciplina RSI per tutte le differenti categorie di aiuti? In caso contrario La preghiamo di motivare la risposta.

SEZIONE E: MISCELLANEA

22. Domande rivolte sia alle autorità pubbliche che alle altre parti interessate:

64. Ha osservazione da fare sull’attuazione della disciplina RSI, anche su argomenti diversi da quelli cui si riferiscono le domande precedenti?

65. La preghiamo di allegare copia di qualsiasi studio o documento utile per valutare l’attuazione della vigente disciplina RSI e contribuire alla riflessione sulla sua futura revisione.

I servizi della Commissione possono contattarLa, se necessario, per ulteriori dettagli, sulle informazioni presentate? sì no

LA RINGRAZIAMO PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO.