Download - Laterza expoedilizia2013
“oltre la crisi: nuove opportunità nel settore dei lavori pubblici e privati”
Ivan Laterza
Roma
EXPOEDILIZIA
18 marzo 2013
Le modifiche al codice nel solo anno 2012
Codice dei contratti è stato modificato dal mese di
gennaio ad oggi da sette provvedimenti:
dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4
aprile 2012, n. 35;
dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6
luglio 2012, n. 94;
dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
norme sulla qualificazione: modifiche e
chiarimenti
Affitto di ramo d’azienda
Patentini
Verifica triennale
Direttori tecnici per le categorie OG2,OS2, ed OS25
Certificati dei lavori eseguite da imprese italiane all’estero
Certificato dei lavori eseguiti da contraente generale
Avvalimento
L’importo ascrivibile ai fini della qualificazione all’appaltatore in caso
di subappalto (Art. 85)
L’OG11 e i criteri interpretativi
La scadenza del 31 dicembre 2013
Il DECRETO SVILUPPO DL n. 83/2012convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012
Responsabilità solidale
In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali
dovute all’erario e IVA
La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile
dell`inadempimento.
La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli
adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un
asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista.
Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono
l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto
come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.
BANCA DATI NAZIONALE
Decreto legge Semplifica Italia n. 5/2012
Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici».
Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con propria deliberazione i dati in relazione ai quali è obbligatoria l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, è stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorità.
AVCPass
L’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha sviluppato e
reso disponibile il nuovo sistema AVCpass che permette:
alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei
documenti relativi al possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei
contratti pubblici;
agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui
produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del
Codice.
Una sorta di «Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico» ha come
obiettivo la creazione di un archivio documentale che consenta
all’operatore economico di gestire e rendere disponibile in forma
digitale alle stazioni appaltanti la documentazione a comprova dei
requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.
AVCPass
I benefici attesi sono:
riduzione costi e semplificazione del processo di
partecipazione alle gare;
maggiore trasparenza e affidabilità;
riduzione del potenziale contenzioso;
facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica
dei requisiti degli operatori economici.
La gestione documentale avverrà nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy e contrattualistica
pubblica.
AVCPass scadenze temporali
a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta
nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a €
20.000.000; in via transitoria, fino al 30.6.013, verifica dei requisiti secondo
le previgenti modalità.
b) Dal 1.3.013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a
€ 40.000,00, (con esclusione dei settori speciali; in via transitoria, fino al
30.6.013)
c) A far data dal 1.7.013 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore
a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
d) Dal 1.10.013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a €
40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al
mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al
31.12.013, verifica requisiti con previgenti modalità.
e) A far data dal 1.1.14 il regime di obbligatorietà è esteso a tutti gli appalti.
AVCPass scadenze temporali
2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di
servizi e forniture sono inseriti nel sistema dagli operatori
economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici
possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta
avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto
cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo,
il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
contratto stesso. Resta ferma per la Stazione
Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e
la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
AVCPass scadenze temporali
3. in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a
disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti,
l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta
agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti
dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli
estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta
stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.
- mancano ancora accordi tra AVCP e talune Amministrazioni per lo
scambio dei dati
- nel settore dei servizi manca un regolamento di qualificazione che
consenta un omogeneità della banca dati
Caos Banche Dati
Le PA sono tenute all’invio delle informazioni sulle opere
pubbliche
Con un decreto dello scorso 26 febbraio la Ragioneria
Generale dello Stato dava attuazione del D.Lgs.
229/2011 che avviava un monitoraggio della spesa
pubblica in conto capitale per opere pubbliche
Lo stato di attuazione delle opere va fatto ogni due mesi
a date prefissate
Sanzioni previste fino alla revoca del finanziamento
In teoria se le informazioni vengono inviate
all’Osservatorio dell’AVCP potrebbero essere non inviate
alla Ragioneria ma il decreto non è chiaro
Gli obblighi di informazione per la
trasparenza
attuazione del principio di trasparenza aumentano in maniera esponenziale gli
obblighi di pubblicità cui sono tenuti gli enti committenti in relazione
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici.
-adempimenti tradizionali previsti da tempo dal D.lgs. 163/2006
-adempimenti introdotti dal decreto legislativo sulla trasparenza emanato in attuazione
della legge 190/2012
-adempimenti imposti dal Dm 26 febbraio 2013.
- pubblicazione sul sito informatico del MIT del programma triennale e dell'elenco
annuale delle opere pubbliche (D.lgs. 163)
- pubblicità relativa alla singola gara, (avviso di pre-informazione, bando, avviso sui
risultati della procedura di aggiudicazione (D.lgs. 163)
- I dati relativi all'affidamento e all'esecuzione di tutti i contratti di importo superiore a
50.000 euro devono poi essere trasmessi all'Osservatorio presso l'Autorità dei
contratti
- I dati di ogni procedura di gara devono essere contemporaneamente pubblicati sui siti
web istituzionali degli stessi enti appaltanti (legge 190/2012).
Gli obblighi di informazione per la
trasparenza
- I medesimi dati devono essere pubblicati, con aggiornamento semestrale, nella
sezione «amministrazione trasparente» dei rispettivi siti istituzionali (D.lgs. sulla
trasparenza).
- I dati complessivi relativi a tutte le procedure di gara vanno poi trasmessi, in forma di
tabella riassuntiva, all'AVCP con cadenza annuale legge 190/2012).
- Sempre nella sezione «amministrazione trasparente» vanno poi inseriti i dati delle
opere pubbliche relativi alla programmazione (che si sovrappongono a quelli
contenuti nel programma triennale), alla valutazione degli investimenti, ai tempi, ai
costi e agli indicatori di realizzazione (D.lgs. sulla trasparenza).
- I dati relativi al ciclo di realizzazione dell'opera (dal finanziamento, all'affidamento dei
lavori, all'esecuzione) vanno trasmessi alla banca dati istituita presso la Ragioneria
generale dello Stato (ma quest'obbligo di trasmissione non sussiste per i dati già
trasmessi all'Autorità dei contratti pubblici, che tuttavia non coincidono integralmente
con quelli destinati alla Ragioneria) (Dm 26 febbraio 2013).
- Infine, sempre sui rispettivi siti istituzionali, ogni ente deve pubblicare l'indicatore dei
tempi di pagamento relativo ad acquisti di beni, servizi e forniture (D.lgs. sulla
trasparenza).
LEGGE c.d. MILLEPROROGHE
novità in materia di infrastrutture e centrali di committenza:
Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter)
Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal
quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila
abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica
centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture.
IL TRIBUNALE DELL IMPRESE
Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate
all’esame dei «giudici d’impresa».
I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,
istituite con il D.Lgs. 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12
sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di fatto
presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei capoluoghi delle
regioni.
IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del
giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla
stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il
riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già
state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato).
Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per
servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e
forniture affidati da stazioni appaltanti diverse.
Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del
contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita
per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a
responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative
europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con
estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una
posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di
controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società
menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il
contratto di appalto.
IL NUOVO CONCORDATO
La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012),
entrata in vigore l'11.9.2012, ha modificato la legge fallimentare (Rd
267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica disciplina
per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione dell'attività
d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione dell'azienda in
esercizio», ovvero ancora «il conferimento dell'azienda in esercizio
in una o più società anche di nuova costituzione».
La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare
deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della
legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale
l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della
proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un
professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la
prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori».
IL NUOVO CONCORDATO
Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al
Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione
alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i
crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro
contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai
contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in
continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.
In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art.
38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa c.p., di
proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate e di partecipare a
nuove procedure di affidamento purché in sede di gara:
- presenti una relazione di un professionista che attesti la
conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di
adempimento allo stesso;
- ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove
partecipi in Ati.
IL NUOVO CONCORDATO
(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)
Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di
applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur
vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata
la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la
qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di
tale invitante possibilità.
Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa,
anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli
organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive
riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali.
Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi
certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la
modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della
qualificazione, non è così facile poterla confermare
RATING di LEGALITA’
decreto liberalizzazione (DL 1/2012)
Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase diconsultazione
Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nelsenso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscrittenell’elenco tenuto dall’Antitrust.
L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tassodi legalità (da una a tre stelle).
Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempioaderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori aquelle previste per legge
Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso orevocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelaripersonali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento
Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullostrumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione dellavita delle imprese:
- Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito eforse si aggiunge un ostacolo
- Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiutiper accedere al credito
- lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo
PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE
Dopo un primo inserimento in un Decreto legge, il
pacchetto ha preso la strada del Disegno di Legge
Riguardava:
-l’estensione del periodo di validità del Durc
-l’ammissione delle reti di impresa agli appalti
-procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce
da scavo nei piccoli cantieri
-cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di
costruire su beni vincolati, con modifiche anche alla
disciplina sulle autorizzazioni ambientali e alla conferenza
di servizi.
I Bandi Tipo
Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la
quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base
dei modelli approvati dall’AVCP».
Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per
la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di
esclusione.
Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate.
Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a
seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.
Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico-
privato.
Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste
attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la
richiesta di particolari requisiti
I Bandi Tipo
Cosa hanno proposto le imprese nella consultazione:
ANCE:
- esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla
realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze
necessitano di CCNL degli edili
- qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la
risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di
decadenza per falsa dichiarazione
- limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione
AGI:
- Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni
inserite nei bandi
- Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici
tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.
Pagamenti PA
Il D.Lgs 192/2012 rendeva operative le norme in
recepimento della direttiva UE 2011/7 sui ritardati
pagamenti.
L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera
rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di
penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La
prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei
tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie
superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.
Pagamenti PA
Nota ministeriale Sviluppo – Infrastrutture dello scorso
23 gennaio
- chiarimento dell’applicabilità della norma anche al
settore delle opere pubbliche
- i ministeri salvano le scadenze (certificati di pagamento
a 45 giorni contro i 30 e pagamento SAL 30 giorni
prorogabili a 60) e le penalità del Codice dei contratti
(più alte nella norma comunitaria)
Il problema sta nel fatto che viene individuata come
«fase di verifica» (norma comunitaria), quella che si
conclude con l’emissione del certificato di pagamento
Pagamenti PA
Nella norma UE non si pala di penali per la fase di verifica e quindi i
ministeri, confermando il Codice dei Contratti, di fatto non ritengono
nel caso di mancata emissione del certificato di pagamento nei
termini l’applicazione della penale (non si concretizza il verificarsi
della circostanza che fa scattare la penalità)
La PA può svincolarsi dal pagamento degli interessi di mora se
dimostra l’estraneità al ritardo: ed il vincolo sul patto di stabilità è o
non è causa imputabile? I Ministeri non entrano in merito
Rimane irrisolta la soglia di «grave iniquità» oltre la quale le clausole
del contratto devono considerarsi nulle e sostituite con le norme di
legge. Teme molto caro ai subappaltatori: quanto deve essere lunga
l’attesa del pagamento per poter essere considerato un elemento di
«grave iniquità» contrattuale
Le nuove norme comunitarie
Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali
avranno 18 mesi per recepire le nuove regole.
L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le
procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in
procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione
delle pmi.
Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo
ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di
eccessiva arbitrarietà).
L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si
riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione
nelle legislazioni nazionali.
Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i
500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del
volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.