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“oltre la crisi: nuove opportunità nel settore dei lavori pubblici e privati” Ivan Laterza Roma EXPOEDILIZIA 18 marzo 2013

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Page 1: Laterza expoedilizia2013

“oltre la crisi: nuove opportunità nel settore dei lavori pubblici e privati”

Ivan Laterza

Roma

EXPOEDILIZIA

18 marzo 2013

Page 2: Laterza expoedilizia2013

Le modifiche al codice nel solo anno 2012

Codice dei contratti è stato modificato dal mese di

gennaio ad oggi da sette provvedimenti:

dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4

aprile 2012, n. 35;

dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26

aprile 2012, n. 44;

dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6

luglio 2012, n. 94;

dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7

agosto 2012, n. 134;

dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7

agosto 2012, n. 135;

Page 3: Laterza expoedilizia2013

norme sulla qualificazione: modifiche e

chiarimenti

Affitto di ramo d’azienda

Patentini

Verifica triennale

Direttori tecnici per le categorie OG2,OS2, ed OS25

Certificati dei lavori eseguite da imprese italiane all’estero

Certificato dei lavori eseguiti da contraente generale

Avvalimento

L’importo ascrivibile ai fini della qualificazione all’appaltatore in caso

di subappalto (Art. 85)

L’OG11 e i criteri interpretativi

La scadenza del 31 dicembre 2013

Page 4: Laterza expoedilizia2013

Il DECRETO SVILUPPO DL n. 83/2012convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012

Responsabilità solidale

In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in

solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali

dovute all’erario e IVA

La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i

trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,

nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al

periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi

obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile

dell`inadempimento.

La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli

adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un

asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista.

Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono

l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto

come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.

Page 5: Laterza expoedilizia2013

BANCA DATI NAZIONALE

Decreto legge Semplifica Italia n. 5/2012

Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con propria deliberazione i dati in relazione ai quali è obbligatoria l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, è stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorità.

Page 6: Laterza expoedilizia2013

AVCPass

L’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha sviluppato e

reso disponibile il nuovo sistema AVCpass che permette:

alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei

documenti relativi al possesso dei requisiti di carattere generale,

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei

contratti pubblici;

agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui

produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del

Codice.

Una sorta di «Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico» ha come

obiettivo la creazione di un archivio documentale che consenta

all’operatore economico di gestire e rendere disponibile in forma

digitale alle stazioni appaltanti la documentazione a comprova dei

requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.

Page 7: Laterza expoedilizia2013

AVCPass

I benefici attesi sono:

riduzione costi e semplificazione del processo di

partecipazione alle gare;

maggiore trasparenza e affidabilità;

riduzione del potenziale contenzioso;

facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica

dei requisiti degli operatori economici.

La gestione documentale avverrà nel rispetto della

normativa vigente in materia di privacy e contrattualistica

pubblica.

Page 8: Laterza expoedilizia2013

AVCPass scadenze temporali

a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta

nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a €

20.000.000; in via transitoria, fino al 30.6.013, verifica dei requisiti secondo

le previgenti modalità.

b) Dal 1.3.013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a

€ 40.000,00, (con esclusione dei settori speciali; in via transitoria, fino al

30.6.013)

c) A far data dal 1.7.013 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore

a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

d) Dal 1.10.013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a €

40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi

telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al

mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al

31.12.013, verifica requisiti con previgenti modalità.

e) A far data dal 1.1.14 il regime di obbligatorietà è esteso a tutti gli appalti.

Page 9: Laterza expoedilizia2013

AVCPass scadenze temporali

2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di

servizi e forniture sono inseriti nel sistema dagli operatori

economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici

possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta

avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto

cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo,

il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del

contratto stesso. Resta ferma per la Stazione

Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e

la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

Page 10: Laterza expoedilizia2013

AVCPass scadenze temporali

3. in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a

disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti,

l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta

agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti

dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli

estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta

stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.

- mancano ancora accordi tra AVCP e talune Amministrazioni per lo

scambio dei dati

- nel settore dei servizi manca un regolamento di qualificazione che

consenta un omogeneità della banca dati

Page 11: Laterza expoedilizia2013

Caos Banche Dati

Le PA sono tenute all’invio delle informazioni sulle opere

pubbliche

Con un decreto dello scorso 26 febbraio la Ragioneria

Generale dello Stato dava attuazione del D.Lgs.

229/2011 che avviava un monitoraggio della spesa

pubblica in conto capitale per opere pubbliche

Lo stato di attuazione delle opere va fatto ogni due mesi

a date prefissate

Sanzioni previste fino alla revoca del finanziamento

In teoria se le informazioni vengono inviate

all’Osservatorio dell’AVCP potrebbero essere non inviate

alla Ragioneria ma il decreto non è chiaro

Page 12: Laterza expoedilizia2013

Gli obblighi di informazione per la

trasparenza

attuazione del principio di trasparenza aumentano in maniera esponenziale gli

obblighi di pubblicità cui sono tenuti gli enti committenti in relazione

all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici.

-adempimenti tradizionali previsti da tempo dal D.lgs. 163/2006

-adempimenti introdotti dal decreto legislativo sulla trasparenza emanato in attuazione

della legge 190/2012

-adempimenti imposti dal Dm 26 febbraio 2013.

- pubblicazione sul sito informatico del MIT del programma triennale e dell'elenco

annuale delle opere pubbliche (D.lgs. 163)

- pubblicità relativa alla singola gara, (avviso di pre-informazione, bando, avviso sui

risultati della procedura di aggiudicazione (D.lgs. 163)

- I dati relativi all'affidamento e all'esecuzione di tutti i contratti di importo superiore a

50.000 euro devono poi essere trasmessi all'Osservatorio presso l'Autorità dei

contratti

- I dati di ogni procedura di gara devono essere contemporaneamente pubblicati sui siti

web istituzionali degli stessi enti appaltanti (legge 190/2012).

Page 13: Laterza expoedilizia2013

Gli obblighi di informazione per la

trasparenza

- I medesimi dati devono essere pubblicati, con aggiornamento semestrale, nella

sezione «amministrazione trasparente» dei rispettivi siti istituzionali (D.lgs. sulla

trasparenza).

- I dati complessivi relativi a tutte le procedure di gara vanno poi trasmessi, in forma di

tabella riassuntiva, all'AVCP con cadenza annuale legge 190/2012).

- Sempre nella sezione «amministrazione trasparente» vanno poi inseriti i dati delle

opere pubbliche relativi alla programmazione (che si sovrappongono a quelli

contenuti nel programma triennale), alla valutazione degli investimenti, ai tempi, ai

costi e agli indicatori di realizzazione (D.lgs. sulla trasparenza).

- I dati relativi al ciclo di realizzazione dell'opera (dal finanziamento, all'affidamento dei

lavori, all'esecuzione) vanno trasmessi alla banca dati istituita presso la Ragioneria

generale dello Stato (ma quest'obbligo di trasmissione non sussiste per i dati già

trasmessi all'Autorità dei contratti pubblici, che tuttavia non coincidono integralmente

con quelli destinati alla Ragioneria) (Dm 26 febbraio 2013).

- Infine, sempre sui rispettivi siti istituzionali, ogni ente deve pubblicare l'indicatore dei

tempi di pagamento relativo ad acquisti di beni, servizi e forniture (D.lgs. sulla

trasparenza).

Page 14: Laterza expoedilizia2013

LEGGE c.d. MILLEPROROGHE

novità in materia di infrastrutture e centrali di committenza:

Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter)

Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal

quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila

abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica

centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e

forniture.

Page 15: Laterza expoedilizia2013

IL TRIBUNALE DELL IMPRESE

Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un

contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate

all’esame dei «giudici d’impresa».

I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali

sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,

istituite con il D.Lgs. 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12

sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,

Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di fatto

presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei capoluoghi delle

regioni.

Page 16: Laterza expoedilizia2013

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del

giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla

stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il

riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già

state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato).

Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per

servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e

forniture affidati da stazioni appaltanti diverse.

Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del

contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita

per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a

responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative

europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con

estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una

posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di

controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società

menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il

contratto di appalto.

Page 17: Laterza expoedilizia2013

IL NUOVO CONCORDATO

La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012),

entrata in vigore l'11.9.2012, ha modificato la legge fallimentare (Rd

267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica disciplina

per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione dell'attività

d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione dell'azienda in

esercizio», ovvero ancora «il conferimento dell'azienda in esercizio

in una o più società anche di nuova costituzione».

La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare

deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della

legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale

l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della

proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un

professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la

prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la

migliore soddisfazione dei creditori».

Page 18: Laterza expoedilizia2013

IL NUOVO CONCORDATO

Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al

Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione

alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i

crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro

contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai

contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in

continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.

In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art.

38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa c.p., di

proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate e di partecipare a

nuove procedure di affidamento purché in sede di gara:

- presenti una relazione di un professionista che attesti la

conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di

adempimento allo stesso;

- ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

- non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove

partecipi in Ati.

Page 19: Laterza expoedilizia2013

IL NUOVO CONCORDATO

(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)

Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di

applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur

vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata

la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la

qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di

tale invitante possibilità.

Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa,

anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli

organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive

riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali.

Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi

certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la

modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della

qualificazione, non è così facile poterla confermare

Page 20: Laterza expoedilizia2013

RATING di LEGALITA’

decreto liberalizzazione (DL 1/2012)

Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase diconsultazione

Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nelsenso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscrittenell’elenco tenuto dall’Antitrust.

L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tassodi legalità (da una a tre stelle).

Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempioaderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori aquelle previste per legge

Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso orevocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelaripersonali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento

Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullostrumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione dellavita delle imprese:

- Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito eforse si aggiunge un ostacolo

- Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiutiper accedere al credito

- lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo

Page 21: Laterza expoedilizia2013

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE

Dopo un primo inserimento in un Decreto legge, il

pacchetto ha preso la strada del Disegno di Legge

Riguardava:

-l’estensione del periodo di validità del Durc

-l’ammissione delle reti di impresa agli appalti

-procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce

da scavo nei piccoli cantieri

-cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di

costruire su beni vincolati, con modifiche anche alla

disciplina sulle autorizzazioni ambientali e alla conferenza

di servizi.

Page 22: Laterza expoedilizia2013

I Bandi Tipo

Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la

quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base

dei modelli approvati dall’AVCP».

Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per

la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di

esclusione.

Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate.

Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a

seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.

Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico-

privato.

Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste

attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la

richiesta di particolari requisiti

Page 23: Laterza expoedilizia2013

I Bandi Tipo

Cosa hanno proposto le imprese nella consultazione:

ANCE:

- esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla

realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze

necessitano di CCNL degli edili

- qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la

risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di

decadenza per falsa dichiarazione

- limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione

AGI:

- Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni

inserite nei bandi

- Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici

tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.

Page 24: Laterza expoedilizia2013

Pagamenti PA

Il D.Lgs 192/2012 rendeva operative le norme in

recepimento della direttiva UE 2011/7 sui ritardati

pagamenti.

L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera

rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di

penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La

prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei

tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie

superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.

Page 25: Laterza expoedilizia2013

Pagamenti PA

Nota ministeriale Sviluppo – Infrastrutture dello scorso

23 gennaio

- chiarimento dell’applicabilità della norma anche al

settore delle opere pubbliche

- i ministeri salvano le scadenze (certificati di pagamento

a 45 giorni contro i 30 e pagamento SAL 30 giorni

prorogabili a 60) e le penalità del Codice dei contratti

(più alte nella norma comunitaria)

Il problema sta nel fatto che viene individuata come

«fase di verifica» (norma comunitaria), quella che si

conclude con l’emissione del certificato di pagamento

Page 26: Laterza expoedilizia2013

Pagamenti PA

Nella norma UE non si pala di penali per la fase di verifica e quindi i

ministeri, confermando il Codice dei Contratti, di fatto non ritengono

nel caso di mancata emissione del certificato di pagamento nei

termini l’applicazione della penale (non si concretizza il verificarsi

della circostanza che fa scattare la penalità)

La PA può svincolarsi dal pagamento degli interessi di mora se

dimostra l’estraneità al ritardo: ed il vincolo sul patto di stabilità è o

non è causa imputabile? I Ministeri non entrano in merito

Rimane irrisolta la soglia di «grave iniquità» oltre la quale le clausole

del contratto devono considerarsi nulle e sostituite con le norme di

legge. Teme molto caro ai subappaltatori: quanto deve essere lunga

l’attesa del pagamento per poter essere considerato un elemento di

«grave iniquità» contrattuale

Page 27: Laterza expoedilizia2013

Le nuove norme comunitarie

Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali

avranno 18 mesi per recepire le nuove regole.

L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le

procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in

procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione

delle pmi.

Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo

ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di

eccessiva arbitrarietà).

L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si

riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione

nelle legislazioni nazionali.

Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i

500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del

volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.