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Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.». Guida ipertestuale alla lettura del a cura di Vincenzo Di Maggio

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Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, recante:

«Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.».

Guida ipertestuale alla lettura del

a cura di Vincenzo Di Maggio

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Indice ipertestuale

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, coordinato con la legge di conver-sione 6 agosto 2015, n. 132, recante: «Misure urgenti in materia falli-mentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.».

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I

FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

• 1 Finanza interinale

1. Art. 182 -quinquies R.D. n.267/1942 (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nelconcordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Capo II

APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

• 2 Offerte concorrenti1. Art. 163 -bis R.D. n.267/1942 (Offerte concorrenti)2. Art. 182 R.D. n.267/1942 (Cessioni)

• 3 Proposte concorrenti1. Art. 163 R.D. n.267/1942. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti )2. Art. 165 R.D. n.267/1942. (Commissario giudiziale)3. Art. 172 R.D. n.267/1942. (Operazioni e relazione del commissario)4. Art. 175 R.D. n.267/1942. (Discussione della proposta di concordato)5. Art. 177 R.D. n.267/1942. (Maggioranza per l’approvazione del concordato)6. Art. 181 R.D. n.267/1942. (Chiusura della procedura)

• 4 Integrazione del contenuto della proposta di concordato1. Art. 160. R.D. n.267/1942 (Presupposti per l’ammissione alla procedura)2. Art. 161. R.D. n.267/1942 (Domanda di concordato)3. Art. 178. R.D. n.267/1942 (Adesioni alla proposta di concordato)

Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

• 5 Requisiti per la nomina a curatore1. Art. 28. R.D. n.267/1942 (Requisiti per la nomina a curatore)

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• 6 Programma di Liquidazione1. Art. 104 -ter . R.D. n.267/1942 (Programma di liquidazione)2. Art. 64. R.D. n.267/1942 (Atti a titolo gratuito)

• 7 Chiusura della procedura di fallimento1. Art. 39. R.D. n.267/1942 (Compenso del curatore)2. Art. 43. R.D. n.267/1942 (Rapporti processuali)3. Art. 118. R.D. n.267/1942 (Casi di chiusura)4. Art. 120. R.D. n.267/1942 (Effetti della chiusura)5. Art. 169. R.D. n.267/1942 (Norme applicabili)

Capo IV

CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

• 8 Contratti pendenti1. Art. 169 -bis . R.D. n.267/1942 (Contratti pendenti )

Capo V

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

• 9 Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari1. Art. 182 -septies R.D. n.267/1942 (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di

moratoria)

• 10 Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari econvenzione di moratoria

1. Art. 236. R.D. n.267/1942 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finan-ziari, econvenzione di moratoria e amministrazione controllata).

2. Art. 236 -bis . R.D. n.267/1942 (Falso in attestazioni e relazioni).

Capo VI

RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

• 11 Rateizzazione del prezzo1. Art. 107. R.D. n.267/1942 (Modalità delle vendite)

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Capo I

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

• 12 Modifiche al codice civile1. Art. 2929 -bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito)

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Capo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E

AD ALTRE DISPOSIZIONI

• 13 Modifiche al codice di procedura civile1. Art. 480. Forma del precetto2. Art. 490. Pubblicità degli avvisi.3. Art. 492 -bis . Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare4. Art. 495. Conversione del pignoramento.5. Art. 497. Cessazione dell’efficacia del pignoramento.6. Art. 521 -bis . Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.7. Art. 530. Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita.8. Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario.9. Art. 533. Obblighi del commissionario.10. Art. 534 -bis . Delega delle operazioni di vendita.11. Art. 534 -ter . Ricorso al giudice dell’esecuzione.12. Art. 545. Crediti impignorabili.13. Art. 546. Obblighi del terzo.14. Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo.15. Art. 567. Istanza di vendita.16. Art. 569. Provvedimento per l’autorizzazione della vendita.17. Art. 571. Offerte d’acquisto.18. Art. 572. Deliberazione sull’offerta.19. Art. 573. Gara tra gli offerenti.20. Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita.21. Art. 587. Inadempienza dell’aggiudicatario.22. Art. 588. Termine per l’istanza di assegnazione.23. Art. 589. Istanza di assegnazione.24. Art. 590. Provvedimento di assegnazione.25. Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto.26. Art. 591 -bis . Delega delle operazioni di vendita.27. Art. 591 -ter . Ricorso al giudice dell’esecuzione.28. Art. 615. Forma dell’opposizione.

• 14 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizionitransitorie e ad altre disposizioni

1. Art. 155 -quater . Modalità di accesso alle banche dati.2. Art. 155 -quinquies . Accesso alle banche dati tramite i gestori.3. Art. 161. Giuramento dell’esperto e dello stimatore.4. Art. 161 -ter . Vendite con modalità telematiche5. Art. 173 -bis . Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto.6. Art. 173 -quinquies . Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e

di versamento del prezzo.7. Art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari),

• 15 Portale delle vendite pubbliche1. Art. 18 -bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

• 16 Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese diassicurazione

1. Art. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [Testo post riforma 2004] del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi[Testo post riforma 2004] ).

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2. Articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionaleregionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

3. Articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

4. Articolo 2, commi 55, 56 -bis , 56 -bis .1 e 56 -ter del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e diinterventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie).

5. Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la traspa-renza amministrativa e per l’efficienza degli ufficigiudiziari).

• 17 Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate

TITOLO IV

PROROGA DI TERMINI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

• 18 Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari

• 18 bis Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria1. Articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)2. Articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate e

introduzione delle tabelle infradistrettuali).

• 18ter Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimentidi riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimentigiudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

• 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico1. Art. 16 -bis . decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).2. Art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per

gli avvocati e procuratori legali), così come modificato dalla presente legge.3. Art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).4. Art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).5. Art. 18. decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo

regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana)6. Art. 38 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Processo amministrativo digitale)

• 20 Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo

• 20 bis Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile

• 21 Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia

• 21 bis Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione1. Art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in

sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema digestione delle dichiarazioni)

2. Art. 61 (Interessi passivi) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successivemodificazioni (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):

3. Art. 109, comma 5 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa) del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle imposte suiredditi [Testo post riforma 2004]):

4. Art. 1, comma 96 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190

• 21 ter Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cuiall'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

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• SCHEDA DI LETTURA A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIADELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

• DOSSIER N° 136 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI LEGITTIMITÀCOSTITUZIONALE - 16 LUGLIO 2015.

• DOSSIER N° 138 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI LEGITTIMITÀCOSTITUZIONALE - 16 LUGLIO 2015

• DOSSIER N° 318/1 - ELEMENTI PER L'ESAME IN ASSEMBLEA - 20 LUGLIO 2015.

• DOSSIER N° 318/2 - ELEMENTI PER L'ESAME IN ASSEMBLEA - 21 LUGLIO 2015.

1. Art. 37. ( Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria).

2. Art. 50. (Ufficio per il processo) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla presente legge3. Art. 1, commi 526 e 527, legge 23 dicembre 2014, n. 190: 4. Art. 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione

delle crisi da sovraindebitamento)

• 21 quater Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

• 21 quinquies Disposizioni in materia di uffici giudiziari

• 21 sexies Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per larealizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo digiustizia di Palermo

• 21 septies Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore

• 21 octies Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto disequestro giudiziario

1. Art. 1. Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interessestrategico nazionale) , comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione,in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

• 22 Copertura finanziaria1. Art. 2, comma 7, lettera b) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario)

• 23 Disposizioni transitorie e finali1. Art. 503 cpc. Modi della vendita forzata2. Art. 16 -bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

• 24 Entrata in vigore

- Indice

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CSM - PARERE E PROPOSTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL’ART. 10, SECONDO COMMA, L. 195/1958

NOTA BREVE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83 A CURA DEL SERVIZI STUDI DEL SENATO

NOTA DI LETTURA SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83 A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DEL SENATO

- Indice

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 6 agosto 2015 , n. 132 .

Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fal-limentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante mi-

sure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’ammini-strazione giudiziaria, è convertito in legge con le modifi -cazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. L’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, èabrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivoa quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consi-glio dei ministri

PADOAN, Ministro dell’eco-nomia e delle finanze

ORLANDO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83

All’articolo 1, comma 1: alla lettera a) , le parole: «commi secondo e terzo,»

sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;

è aggiunta, in fi ne, la seguente lettera: «c -bis ) al quinto comma, primo periodo, le paro-

le: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma del presente articolo”».

All’articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163 -bis : il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando il piano di concordato di cui all’artico-

lo 161, secondo comma, lettera e) , comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omolo-gazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifi ci beni, il tribunale dispone la ricerca di inte-ressati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedi-mento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la fi nalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifi ci beni»;

al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento mini-mo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».

All’articolo 3: al comma 1, lettera c) , secondo capoverso, il pri-

mo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di con-cordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazio-ne di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’am-montare dei crediti chirografari o, nel caso di concor-dato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis , di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari.»;

al comma 5, lettera a) , secondo periodo, le paro-le: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . All’articolo 181 del regio decreto 16 mar-

zo 1942, n. 267, e successive modifi cazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”»;

al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».

L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. (Disposizioni in materia di proposta di con-

cordato preventivo e di adesione alla stessa). — 1. Al

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 160 è aggiunto, in fi ne, il seguentecomma:

“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis ”;

b) all’articolo 161: 1) al secondo comma, lettera e) , dopo le parole:

“adempimento della proposta” sono aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specifi -camente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”;

2) al quinto comma è aggiunto, in fi ne, il se-guente periodo: “Al pubblico ministero è trasmessa al-tresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172.”;

c) all’articolo 163, secondo comma, come mo-difi cato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fi ne, il seguente numero:

“4 -bis ) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informa-tica o su supporto analogico delle scritture contabili e fi -scali obbligatorie”;

d) all’articolo 165, come modifi cato dal comma 2dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“Il commissario giudiziale comunica senza ri-tardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fi ni delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;

e) all’articolo 172, primo comma, come modifi ca-to dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del presen-te decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potreb-bero essere promosse nei confronti di terzi.”;

f) all’articolo 178, il quarto comma è sostituito dalseguente:

“I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per let-tera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”».

All’articolo 5, comma 1: la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al secondo comma, le parole: “durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento” sono soppresse»;

alla lettera b) :

all’alinea, le parole: «terzo comma» sono sosti-tuite dalle seguenti: «secondo comma»;

il primo capoverso è soppresso; il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Il curatore è nominato tenuto conto delle ri-

sultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma».

All’articolo 6: al comma 1, lettera a) , le parole: «di tale termine»

sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;

è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: «1 -bis . All’articolo 64 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: “I beni oggetto degli atti di cui al primo com-

ma sono acquisiti al patrimonio del fallimento median-te trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimen-to. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”».

All’articolo 7, comma 1: alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all’articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giu-stifi cati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ri-partizione parziale.”;

0b) all’articolo 43 è aggiunto, in fi ne, il seguen-te comma:

“Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell’uffi cio trasmette an-nualmente al presidente della corte di appello i dati relati-vi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la fi nalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull’ammini-strazione della giustizia”»;

è aggiunta, in fi ne, la seguente lettera: «b -bis ) all’articolo 169 è aggiunto, in fi ne, il se-

guente comma: “Si applica l’articolo 43, quarto comma, sosti-

tuendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo”».

All’articolo 8, comma 1: alla lettera b) , primo periodo, le parole: «contrat-

ti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguen-ti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;

alla lettera c) , le parole: «articolo 161,» sono so-stituite dalle seguenti: «articolo 161».

All’articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182 -septies : alla rubrica, le parole: «con intermediari fi nan-

ziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari fi nanziari»;

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al secondo comma, il quarto periodo è soppresso; al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le

parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;

al quinto comma, la parola: «questa» è sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;

al sesto comma, le parole: «relazione del profes-sionista ai sensi dell’articolo 67» sono sostituite dalle se-guenti: «relazione del professionista designato a norma dell’articolo 67»;

al settimo comma, le parole: «può essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;

dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: «La relazione dell’ausiliario è trasmessa a norma

dell’articolo 161, quinto comma». All’articolo 13: al comma 1:

alla lettera b) , numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c -bis ) all’articolo 495, il sesto comma è sostitu-

ito dal seguente: “Con l’ordinanza che ammette la sostituzione,

il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pigno-rate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma”»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis ) all’articolo 521 -bis : 1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento

di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previ-ste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, mo-toveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;

2) al quarto comma, dopo le parole: “accertano lacircolazione dei beni pignorati” sono inserite le seguenti: “o comunque li rinvengono” e le parole: “autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compre-so il” sono sostituite dalle seguenti: “più vicino al”;

3) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 497,

l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve es-sere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ul-timo delle copie conformi degli atti, a norma dell’artico-lo 159 -ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”»;

alla lettera g) , capoverso, le parole: «, oltre alla pubblicità disposta dal giudice» sono sostituite dalle se-

guenti: «. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice»;

dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: «m -bis ) all’articolo 548:

1) al primo comma, dopo le parole: “di asse-gnazione” sono inserite le seguenti: “se l’allegazione del creditore consente l’identifi cazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”;

2) al secondo comma, le parole: “, primo com-ma,” sono soppresse;

m -ter ) all’articolo 549, il primo periodo è sosti-tuito dal seguente: “Se sulla dichiarazione sorgono con-testazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identifi cazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudicedell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordi-nanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddit-torio tra le parti e con il terzo.”»;

alla lettera p) , numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «il prezzo base determinato a norma dell’arti-colo 568,» sono inserite le seguenti: «l’offerta minima,»;

alla lettera s) : al numero 2), le parole da: «Se la gara» fi no a:

«per primo» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’artico-lo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’of-ferta presentata per prima è inferiore al valore dell’immo-bile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione»;

al numero 3), le parole: «è aggiunto, in fi ne, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi» e dopo le parole: «nell’offerta stessa.» è aggiunto il seguente capoverso: «Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al pri-mo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla ven-dita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588»;

dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti: «cc -bis ) all’articolo 591 -ter , il terzo pe-

riodo è sostituito dal seguente: “Contro il provve-dimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 -terdecies .”;

cc -ter ) l’articolo 614 -bis è sostituito dal se-guente titolo:

“TITOLO IV -bis – DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). — Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fi ssa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’ob-bligato per ogni violazione o inosservanza successiva ov-vero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

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Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente commanon si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della contro-versia, della natura della prestazione, del danno quantifi -cato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”;

alla lettera ee) , capoverso Art. 631 -bis , dopo le paro-le: «dal giudice» sono inserite le seguenti:

«per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le pa-role: «delle disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»;

alla lettera ff) , il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al secondo comma, al primo periodo, le paro-

le: “o alle quali le stesse possono accedere” e le parole: “nel pubblico registro automobilistico” sono soppresse e sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “L’uffi ciale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo ese-cutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fasci-colo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’uffi ciale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.”»;

il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli interventi informatici connessi alla

realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2016».

All’articolo 14: al comma 1: alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 155 -quater , il primo comma è so-stituito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni che gestisco-no banche dati contenenti informazioni utili ai fi ni della ricerca di cui all’articolo 492 -bis del codice mettono a disposizione degli uffi ciali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazio-ni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quan-do non sono defi niti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministe-ro della giustizia non dispongono dei sistemi informati-ci per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nan-za pubblica, di una convenzione fi nalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione

dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’uffi ciale giudiziario per le fi nalità di cui all’articolo 492 -bis del codice”»;

alla lettera a) , il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“La disposizione di cui al primo comma si ap-plica, limitatamente a ciascuna delle banche dati compre-se nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rap-porti fi nanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 -quater , primo comma”»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a -bis ) dopo l’articolo 159 -bis è inserito il

seguente: “Art. 159 -ter . (Iscrizione a ruolo del processo

esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). — Colui che, prima che il creditore ab-bia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista da-gli articoli 518, 521 -bis , 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo pro-cede uno dei soggetti di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, diverso dal creditore, il deposi-to può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento può essere priva dell’attestazio-ne di conformità. Quando l’istanza proviene dall’uffi ciale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’uf-fi cio il cancelliere. Quando l’iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 -bis , 543 e 557 del codice, prov-vede, a pena di ineffi cacia del pignoramento, al deposi-to delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l’articolo 164 -ter delle presenti disposizioni”;

a -ter ) all’articolo 161 è aggiunto, in fi ne, il se-guente comma:

“Il compenso dell’esperto o dello stimatore no-minato dal giudice o dall’uffi ciale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”»;

alla lettera c) , capoverso 161 -quater , primo com-ma, le parole: «del creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

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alla lettera d) , le parole: «dopo l’articolo 169 -quin-quies , è inserito il seguente: “169 -sexies » sono sostitu-ite dalle seguenti: «nel capo II del titolo IV, dopo l’ar-ticolo 169 -quinquies è aggiunto, in fi ne, il seguente: “Art. 169 -sexies » e dopo le parole: «Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all’elenco»;

al comma 2, capoverso Art. 16 -novies , comma 5, le parole: «entro sei mesi dall’entrata in vigore del pre-sente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 3: alla lettera a) , al secondo periodo, le parole:

«dell’articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di ineffi cacia del pignoramento a norma dell’articolo 164 -ter o dell’articolo 159 -ter delle dispo-sizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.»;

alla lettera c) , le parole: «coordinatore l’uffi cio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell’uffi cio».

All’articolo 15, comma 1: all’alinea, le parole: «Dopo l’articolo 18 del de-

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel ti-tolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifi cazioni, dopo l’articolo 18 è aggiunto, in fi ne,»;

al capoverso Art. 18 -bis , comma 1, quinto perio-do, le parole: «beni diversi da quelli di cui al periodo pre-cedente» sono sostituite dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma».

All’articolo 18 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

«1 -bis . In considerazione della particolare situa-zione di organico della magistratura contabile e al fi ne di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffi ci per il regolare svolgimento dell’attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fi no al completamen-to della procedura di reclutamento in atto alla data di en-trata in vigore del presente decreto e in ogni caso fi no al 30 giugno 2016».

Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti: «Art. 18 -bis . (Disposizioni per il ricambio ge-

nerazionale nella magistratura onoraria). — 1. Sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall’uf-fi cio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla

data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall’uffi cio a quest’ultima data.

Art. 18 -ter . (Applicazioni straordinarie di magi-strati per l’emergenza connessa con i procedimenti di ri-conoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai feno-meni dell’immigrazione). — 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succes-sive modifi cazioni, il Consiglio superiore della magistra-tura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internaziona-le e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territo-rio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale fi ne il Consiglio procede all’individuazione degli uffi ci giudiziari presso i quali si è verifi cato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fi no a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo cri-teri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua defi nizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’arti-colo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio de-creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi cazioni, l’applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilitàmanifestata con riferimento agli interpelli di cui al com-ma 1 ha diritto, ai fi ni di futuri trasferimenti, a un punteg-gio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto set-timane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modifi cazioni.

4. Per le fi nalità di cui al comma 3 è autorizzata laspesa di euro 173.870 per l’anno 2015, di euro 521.611 per l’anno 2016 e di euro 347.741 per l’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bi-lancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a) :

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al numero 1) è premesso il seguente: «01) al comma 1 è aggiunto, in fi ne, il seguente

periodo: “In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”»;

al numero 1), il capoverso 1 -bis è sostituito dal seguente:

«1 -bis . Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribu-nali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la rice-zione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1 -bis ) al comma 2, quarto periodo, dopo le

parole: “dal comma 9 -bis ” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 16 -decies ”;

1 -ter ) al comma 9 sono aggiunti, in fi ne, i se-guenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depo-sitati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.”»;

il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al comma 9 -bis : 2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presenti

nei fascicoli informatici” sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “fi rma digitale del cancelliere” sono ag-giunte, in fi ne, le seguenti: “di attestazione di conformità all’originale”;

2.2) al secondo periodo, dopo la parola: “difen-sore,” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,”»;

dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: «2 -bis ) al comma 9 -septies sono aggiunti, in fi ne, i

seguenti periodi: “I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identifi cativi dell’esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presen-te comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi del-le stime e delle vendite di cui all’articolo 169 -quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogati-vo deve contenere anche i dati identifi cativi dell’uffi ciale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell’articolo 518 del codice di procedura civile.”;

2 -ter ) dopo il comma 9 -septies è aggiunto il seguente:

“9 -octies . Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”»;

alla lettera b) : all’alinea, le parole: «dopo l’articolo 16 -octies »

sono sostituite dalle seguenti: «dopo l’articolo 16 -no-vies , introdotto dall’articolo 14, comma 2, del presente decreto»;

al capoverso Art. 16 -decies : alla rubrica, la parola: «notifi cati» è sostituita

dalle seguenti: «e dei provvedimenti»; al comma 1:

al primo periodo, le parole: «formato su suppor-to analogico e notifi cato, con modalità non telematiche, dall’uffi ciale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,» sono sostituite dalle seguenti: «processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,»;

al secondo periodo, le parole: «dell’atto notifi ca-to» sono sostituite dalle seguenti: «o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento»;

il terzo periodo è soppresso; al capoverso Art. 16 -undecies :

al comma 1, le parole: «dall’articolo 3 -bis , com-ma 2, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

al comma 3, le parole: «e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al mes-saggio di posta elettronica certifi cata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente» sono sosti-tuite dalle seguenti: «e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifi che tecniche stabilite dal responsa-bile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis . I soggetti di cui all’articolo 16 -decies ,

comma 1, che compiono le attestazioni di conformità pre-viste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici uffi ciali ad ogni effetto»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . All’articolo 3 -bis , comma 2, della legge

21 gennaio 1994, n. 53, le parole: “attestandone la con-formità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono sostitu-ite dalle seguenti: “attestandone la conformità con le mo-dalità previste dall’articolo 16 -undecies del decreto-legge

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18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”»;

al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione» è inserita la seguente: «annui»;

è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: «2 -bis . Al codice di cui al decreto legislati-

vo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 58, comma 2, dopo le parole:“comunicazione telematica,” sono inserite le seguenti: “ivi incluso il Ministero della giustizia,”;

b) all’articolo 71, comma 1, dopo le parole: “diconcerto con” sono inserite le seguenti: “il Ministro della giustizia e con”».

All’articolo 20 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi:

«1 -bis . Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modifi cazioni a decor-rere dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico:

a) all’articolo 129, comma 4, dell’Allegato 1,dopo le parole: “Le parti” sono inserite le seguenti: “, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certifi cata risultanti dai pub-blici elenchi,”;

b) l’articolo 136, comma 2, dell’Allegato 1 èsostituito dal seguente:

“2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giu-dice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispen-sare dall’osservanza di quanto previsto dal presente com-ma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 13 delle norme di attuazione”;

c) l’articolo 2, comma 5, dell’Allegato 2 èabrogato;

d) l’articolo 5, comma 2, dell’Allegato 2 èabrogato;

e) l’articolo 5, comma 3, dell’Allegato 2 è sosti-tuito dal seguente:

“3. Allorché riceve il deposito dell’atto intro-duttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’uf-fi cio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.

1 -ter . L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribu-nali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l’effetto, all’articolo 54, comma 2, dell’Allegato 1 del de-creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 set-tembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a de-

correre dall’entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014».

Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: «Art. 20 -bis . (Disposizioni in materia di informatiz-

zazione del processo contabile). — 1. L’articolo 43, com-ma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

“2. Si applicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni di cui agli articoli 16, 16 -ter , 16 -quater , 16 -decies e 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, in base alle in-dicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo”».

L’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. (Disposizioni in materia di fondo per

l’effi cienza della giustizia). — 1. All’articolo 1, com-ma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ag-giunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Il Ministero della giu-stizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fon-do istituito ai sensi del comma 96, un contingente massi-mo di 2.000 unità di personale amministrativo provenien-te dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell’anno 2016 e 1.000 nel corso dell’anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. Attesa l’urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno dell’amministra-zione della giustizia.”».

Nel titolo IV, dopo l’articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21 -bis . (Incentivi fi scali alla degiurisdiziona-lizzazione). — 1. In via sperimentale, alle parti che corri-spondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il com-penso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi -cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedi-mento di cui al capo I del medesimo decreto, è ricono-sciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fi no a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull’autenticità della stessa.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessa-to, entro il 30 aprile dell’anno 2016, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascu-no dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in mi-sura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei benefi -ciari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella di-chiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazio-ne ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi cazioni, nonché, da par-te delle persone fi siche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte suiredditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle im-poste sui redditi, né del valore della produzione netta ai fi ni dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presentearticolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

Art. 21 -ter . (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’artico-lo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). — 1. Il comma 1 -bis dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi ca-zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

“1 -bis . Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono determinati il numero e i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno svolto il perio-do di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-cessive modifi cazioni, che possano far parte dell’uffi cio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfe-zionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffi ci giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell’individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagra-fi ca ed è assicurata un’equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffi ci giu-

diziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un im-porto non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fi ssa altresì i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell’età e dell’esperienza formativa.

1 -ter . Lo svolgimento del periodo di perfeziona-mento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l’insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o au-tonomo, né di obblighi previdenziali.

1 -quater . Il completamento del periodo di perfe-zionamento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del comma 1 -bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi fi nalizzati a valoriz-zare l’esperienza formativa acquisita mediante il comple-tamento del periodo di perfezionamento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del citato comma 1 -bis .

1 -quinquies . I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-fi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni, e che non hanno fatto parte dell’uffi cio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazioni, nei concorsi indettidalla pubblica amministrazione”.

2. Per le fi nalità di cui al comma 1 è autorizza-ta la spesa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e di euro 5.208.667 per l’anno 2016, cui si provvede mediante cor-rispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, com-ma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-riazioni di bilancio.

Art. 21 -quater . (Misure per la riqualifi cazione del personale dell’amministrazione giudiziaria). — 1. Al fi ne di sanare i profi li di nullità, per violazione delle dispo-sizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo na-zionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto col-lettivo nazionale integrativo del personale non dirigen-ziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provve-dimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risulta-to soccombente, e di defi nire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indi-re le procedure di contrattazione collettiva ai fi ni della defi nizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data

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del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profi lo professionale di cancelliere e di uffi ciale giudiziario dell’area seconda al profi lo profes-sionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’uf-fi cio notifi cazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto eco-nomico e giuridico conseguente alle procedure di riquali-fi cazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa defi nizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fi ni del rispetto delle previsioni del CCNL com-parto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli acces-si dall’esterno è fi ssato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedu-re disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vi-gore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre ammi-nistrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modifi cato dall’articolo 21 del presente decreto.

3. Il Ministero della giustizia procede alla ridetermi-nazione delle piante organiche conseguente alle procedu-re di cui ai commi 1 e 2.

4. Le qualifi che di personale amministrativo di can-celliere e di uffi ciale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa defi nizione delle pro-cedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le fi nalità di cui al comma 1 è autorizzata laspesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-ti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

Art. 21 -quinquies . (Disposizioni in materia di uffi ci giudiziari). — 1. Al fi ne di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fi no al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal perso-nale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specifi camente destinato presso gli uffi ci giudiziari, i me-desimi uffi ci giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede lo-cale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applica-zione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sonofi ssati, secondo criteri di economicità della spesa, i para-metri per la quantifi cazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilascia-te secondo i criteri fi ssati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

Art. 21 -sexies . (Proroga della durata dell’incari-co del commissario straordinario nominato per la rea-lizzazione dell’intervento per la sicurezza degli uffi ci giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Paler-mo). — 1. Dopo il comma 99 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

“99 -bis . I tempi per la realizzazione dell’investi-mento di cui al comma 99 e la durata dell’incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fi no al 31 dicembre 2015. Entro il 30 set-tembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono appor-tate le modifi che necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente”.

Art. 21 -septies . (Garanzie dell’accordo o del piano del consumatore). — 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

“3 -bis . Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svol-ge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fi di autorizzati dalla Banca d’Ita-lia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, nonché gli intermediari fi nanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decre-to legislativo n. 385 del 1993, e successive modifi cazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associa-zioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percor-so di recupero da sovraindebitamento così come defi nito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali con-tributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore”.

Art. 21 -octies . (Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di seque-stro giudiziario). — 1. Al fi ne di garantire il necessario bi-lanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività pro-duttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle fi nalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico na-zionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modifi ca-zioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo

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stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi incomparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo su-periore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimentidi cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’im-presa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di la-voro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comu-nicata all’autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al comando provinciale deivigili del fuoco, agli uffi ci dell’azienda sanitaria locale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono ga-rantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verifi care l’attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le ammini-strazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicanoanche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesi-ma data».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «nonché altre disposizioni in materia di giustizia».

All’articolo 22, comma 2, le parole: «possono esse-re annualmente destinate» sono sostituite dalle seguenti: «resesi annualmente disponibili, possono essere destina-te, nel corso del medesimo esercizio fi nanziario,».

All’articolo 23: al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Le

disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai procedi-menti di concordato preventivo introdotti anche anterior-mente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 6, le parole: «all’articolo 12, comma 1, lettera b) ,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»;

al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il giudice» sono inserite le seguenti: «o il pro-fessionista delegato»;

al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni» e dopo le pa-role: «alle vendite disposte» sono inserite le seguenti: «dal giudice o dal professionista delegato»;

è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

«11 -bis . Il deposito telematico delle note di iscri-zione a ruolo ai sensi dell’articolo 159 -ter delle dispo-sizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai sogget-ti di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modi-fi cazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3201):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri ( Renzi ), dal Ministro dell’economia e delle fi nanze ( Padoan ) e dal Ministro della giustizia ( Orlando ), in data 27 giugno 2015.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 giugno 2015 con pareri delle Commissioni Legislazione, I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Am-biente), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell’Unio-ne europea).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 1°, 2, 8, 14, 15, 16, 17 e 21 luglio 2015.

Esaminato in Aula il 7, 20, 21, 23 luglio 2015 e approvato, con modifi cazioni, il 24 luglio 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2021):

Assegnato alla 2 a Commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 2015 con pareri delle Commissioni 1 a (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1 a (Affari costituzionali), 5 a (Bilancio), 6 a (Finanze), 8 a (Lavori pubblici), 10 a (Industria), 11 a (Lavoro), 12 a (Sa-nità), 13 a (Ambiente) e 14 a (Politiche dell’Unione europea).

Esaminato dalla 1 a Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 e 29 luglio 2015.

Esaminato dalla 2 a Commissione (Giustizia), in sede referente, il 28, 29 e 30 luglio 2015. Esaminato in Aula il 4 agosto 2015 e approvato defi nitivamente il 5 agosto 2015.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifi che apportate dalla presente legge di conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario.

15G00136

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TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Uf-fi ciale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2015), coordi-nato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e proces-suale civile e di organizzazione e funzionamento dell’am-ministrazione giudiziaria.».

AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della

giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-zioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repub-blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le mo-difi che apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifi che apportate dalla legge di conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO I INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

Art. 1. Finanza interinale

1. All’articolo 182 -quinquies del regio decreto 16 mar-zo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo comma, dopo la parola “autorizzato”sono aggiunte le seguenti: “, anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi se-condo e terzo ”;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il debitore che presenta una domanda di ammissione al con-cordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, sesto com-ma, anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, se-condo comma, lettera e) , o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ar-ticolo 182 -bis , primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 -bis , sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a con-trarre fi nanziamenti, prededucibili ai sensi dell’artico-lo 111, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fi no alla scadenza del termine fi s-sato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o all’udienza di omologazione di cui all’articolo 182 -bis , quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all’arti-colo 182 -bis , settimo comma. Il ricorso deve specifi care la destinazione dei fi nanziamenti, che il debitore non è

in grado di reperire altrimenti tali fi nanziamenti e che, in assenza di tali fi nanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda. Il tribunale, assun-te sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i prin-cipali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.”;

c) al terzo comma, dopo la parola “ipoteca” sono ag-giunte le seguenti: “o a cedere crediti”;

c -bis ) al quinto comma, primo periodo, le parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma del presente articolo”. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 182 -quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato pre-ventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 182 -quinquies . (Disposizioni in tema di fi nanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrut-turazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 -bis , primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 -bis , sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato , anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso som-marie informazioni, a contrarre fi nanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) , verifi cato il complessivo fabbisogno fi nanziario dell’impresa sino all’omologazio-ne, attesta che tali fi nanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfa-zione dei creditori.

L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche fi -nanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) , o una doman-da di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 -bis , primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 -bis , sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre fi nanziamenti, prededucibili ai sensi dell’articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all’eser-cizio dell’attività aziendale fi no alla scadenza del termine fi ssato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o all’udienza di omo-logazione di cui all’articolo 182 -bis , quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all’articolo 182 -bis , settimo comma. Il ricorso deve specifi care la destinazione dei fi nanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali fi nanziamenti e che, in assenza di tali fi nanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sul-la proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in esse-re al momento del deposito della domanda.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi fi nanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato pre-ventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto

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comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) , attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del pro-fessionista non è necessaria per pagamenti effettuati fi no a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse fi nanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione po-stergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un ac-cordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 -bis , primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182 -bis , sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo , a paga-re crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67.”.

Capo II APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 2.

Offerte concorrenti

1. Dopo l’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, è aggiunto il seguente:

«Art. 163 -bis (Offerte concorrenti) . — Quando il pianodi concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, let-tera e) , comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo fa-vore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispet-tivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifi ci beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente ar-ticolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la fi nalità del trasferimento non imme-diato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifi ci beni.

Il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle infor-mazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il me-desimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l’aumento mini-mo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.

L’offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modifi cata l’offerta in confor-mità a quanto previsto dal decreto di cui al presente com-ma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non

sono effi caci se non conformi a quanto previsto dal decre-to e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all’udienza fi ssata per l’esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più of-ferte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli of-ferenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un’udienza immediatamente successiva e deve conclu-dersi prima dell’adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diversoda colui che ha presentato l’offerta di cui al primo com-ma, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventual-mente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modifi care la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’ar-ticolo 161, settimo comma, nonché all’affi tto di azienda o di uno o più rami di azienda.».

2. All’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: “Cessioni”; b) al primo comma è aggiunto, in fi ne, il seguente

periodo: “In tal caso, il tribunale dispone che il liquidato-re effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fi ssa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.”

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Allevendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105a 108 -ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle tra-scrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omo-logazione per gli atti a questa successivi.”.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 182 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

“Art. 182. ( Cessioni ) Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone

diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fi ssa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

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Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108 -ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, non-ché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo pe-riodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodi-cità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certifi cata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, se-condo comma.”.

Art. 3. Proposte concorrenti

1. All’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola “procedura” sono ag-giunte le seguenti: “e proposte concorrenti”;

b) al secondo comma, numero 2), la parola “trenta”è sostituita con la seguente “centoventi”;

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: “Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti

successivi alla presentazione della domanda di cui all’ar-ticolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, lettera a) , pos-sono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Ai fi ni del computo della per-centuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle socie-tà da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell’artico-lo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifi ca da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti non sono am-missibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di con-cordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirogra-fari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis , di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari . La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può pre-vedere un aumento di capitale della società con esclusio-ne o limitazione del diritto d’opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell’articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifi ca la corret-tezza dei criteri di formazione delle diverse classi.”.

2. All’articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguen-

ti: “Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta mede-sima e previa assunzione di opportuni obblighi di riserva-tezza, le informazioni utili per la presentazione di propo-ste concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fi scali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di in-formazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163 -bis ”.

3. All’articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo comma, primo periodo, la parola: “dieci”è sostituita con la seguente: “quarantacinque”;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:“Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’artico-lo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commis-sario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 171, secon-do comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte de-positate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modifi cate fi no a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Ana-loga relazione integrativa viene redatta qualora emerga-no informazioni che i creditori devono conoscere ai fi ni dell’espressione del voto.”.

4. All’articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo comma, in fi ne, sono aggiunte le seguen-ti parole “e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto.”;

b) il secondo comma è soppresso; c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Ciascun

creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.”;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:“Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le pro-poste presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito.”.

5. All’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo comma, in fi ne, sono aggiunti i seguen-ti periodi: “Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di pa-rità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di

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cui al quarto comma dell’articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fi ssando il termine per la co-municazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far perve-nire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo pe-riodo del presente comma.”;

b) al quarto comma, dopo le parole “quarto grado,”sono aggiunte le seguenti: “la società che controlla la so-cietà debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché”.

5 -bis . All’articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifi cazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”;

6. All’articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguen-ti: “Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presenta-ta da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Il soggetto che ha presentato la proposta di concorda-to approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, me-diante ricorso al tribunale notifi cato al debitore e al com-missario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribuna-le, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissa-rio giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudizia-rio stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi , qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci aven-te ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di am-ministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.”.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 163, 165, 172, 175, 177, 181 e 185 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modifi cati dalle presente legge:

“Art. 163. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti ) Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162,

commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazio-ne della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni

dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazio-ne di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commis-sario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscos-se vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma;

4 -bis ) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scrit-ture contabili e fi scali obbligatorie.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giu-diziale provvede a norma dell’articolo 173, primo comma.

Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimo-niale depositata ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, lettera a) , possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei cre-ditori. Ai fi ni del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune con-trollo. La relazione di cui al comma terzo dell’articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già ogget-to di verifi ca da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professioni-sta attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pa-gamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis , di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di credi-tori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell’articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribu-nale che verifi ca la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

“Art. 165. (Commissario giudiziale) Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle

sue funzioni, pubblico uffi ciale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richie-

sta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la pre-sentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fi scali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rile-vante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’artico-lo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell’articolo 163 -bis .

Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico mi-nistero i fatti che possono interessare ai fi ni delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. ”

“Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario) Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del

debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sul-la condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie

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offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comu-nica a mezzo posta elettronica certifi cata a norma dell’articolo 171, se-condo comma. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risar-citorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 163 sia-no depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 171, secon-do comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata compa-razione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modifi cate fi no a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fi ni dell’espressione del voto.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimato-re che lo assista nella valutazione dei beni.”

“Art. 175. (Discussione della proposta di concordato) Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la

sua relazione e le proposte defi nitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’articolo 163, comma quarto.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare conte-stazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i credi-ti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte pre-sentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordi-ne temporale del loro deposito.”.

“Art. 177. (Maggioranza per l’approvazione del concordato) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la mag-

gioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifi ca inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell’articolo 178, ri-mette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relati-va dei crediti ammessi al voto, fi ssando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previ-ste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garan-zia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chiro-grafari; la rinuncia ha effetto ai soli fi ni del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di con-cordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integra-le, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affi ni fi no al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.”

“Art. 181. (Chiusura della procedura) La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di

omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve interve-nire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.”

“Art. 185. (Esecuzione del concordato)

Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell’art. 136. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare ese-

cuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attri-buire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approva-ta e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notifi cato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tri-bunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a prov-vedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell’articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può re-vocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attri-buendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assem-blea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. ”.

Art. 4.

Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono appor-tate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 160 è aggiunto, in fi ne, il seguentecomma:

“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità azien-dale di cui all’articolo 186 -bis ”;

b) all’articolo 161: 1) al secondo comma, lettera e) , dopo le parole:

“adempimento della proposta” sono aggiunte le seguen-ti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specifi camente individuata ed economicamente valutabi-le che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”;

2) al quinto comma è aggiunto, in fi ne, il seguenteperiodo: “Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del com-missario giudiziale prevista dall’articolo 172.”;

c) all’articolo 163, secondo comma, come modifi ca-to dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del presen-te decreto, è aggiunto, in fi ne, il seguente numero:

“4 -bis ) ordina al ricorrente di consegnare al commis-sario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fi scali obbligatorie”;

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d) all’articolo 165, come modifi cato dal comma 2dell’articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fi ni delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;

e) all’articolo 172, primo comma, come modifi catodalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del presen-te decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che po-trebbero essere promosse nei confronti di terzi.”;

f) all’articolo 178, il quarto comma è sostituito dalseguente:

“I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 160, 161 e 178 del citato regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267, così come modifi cati dalle presente legge:

“Art. 160. (Presupposti per l’ammissione alla procedura) L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori

un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attra-

verso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti fi nanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla pro-posta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridi-ca e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classidiverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pe-gno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liqui-dazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) . Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Ai fi ni di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il paga-mento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirogra-fari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concor-dato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis .”

“Art. 161. (Domanda di concordato) La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato pre-

ventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento del-la stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fi ni della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, econo-

mica e fi nanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nomi-nativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprie-tà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali sociillimitatamente responsabili;

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e deitempi di adempimento della proposta ; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specifi camente individuata ed economicamente valu-tabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore .

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) , che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifi -che sostanziali della proposta o del piano.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del se-condo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172.

L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi cre-diti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fi ssato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustifi cati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’ar-ticolo 182 -bis , primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fi ssa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, se-condo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verifi cata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fi no al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazio-ne previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il de-bitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

Con il decreto che fi ssa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, an-che relativi alla gestione fi nanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fi ni della predisposizione della proposta e del piano, che il debito-re deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fi ssato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione fi -nanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando ri-sulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’uffi cio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fi ssato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il de-bitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il ter-mine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustifi cati motivi, di non oltre sessanta giorni.”

“Art. 178. (Adesioni alla proposta di concordato) Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i

voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. E’ altresì inserita l’in-dicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commis-sario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettroni-ca nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazio-ni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale .”.

Capo III MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

Art. 5. Requisiti per la nomina a curatore

1. All’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al secondo comma, le parole: “durante i dueanni anteriori alla dichiarazione di fallimento” sono soppresse”;

b) dopo il secondo comma , sono aggiunti i seguenti: “Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze

dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma.

È istituito presso il Ministero della giustizia un regi-stro nazionale nel quale confl uiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei li-quidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omolo-gazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.”.

2. Per l’istituzione del registro nazionale di cui al com-ma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2015.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 28 del citato regio decreto 16 mar-zo 1942, n. 267, così come modifi cato dalle presente legge:

“Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore) Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri

commercialisti b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre

che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a) . In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere desi-gnata la persona fi sica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzio-ne e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichia-razione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affi ni entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha con-corso al dissesto dell’impresa, nonché chiunque si trovi in confl itto di interessi con il fallimento. Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a pro-cedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma.

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro naziona-le nel quale confl uiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omolo-gazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico .”.

Art. 6. Programma di liquidazione

1. All’articolo 104 -ter del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al primo comma, dopo la parola “inventario,”sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre cen-tottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,”; in fi ne, è aggiunto il seguente periodo: “Il mancato ri-spetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustifi cato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”;

b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:“; f) il termine entro il quale sarà completata la liquida-zione dell’attivo.”;

c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:“Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fal-limento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati ce-spiti dell’attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specifi camente in or-dine alle ragioni che giustifi cano tale maggior termine.”;

d) al terzo comma, dopo la parola “curatore” sonoaggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 107,” e dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o società specializzate”;

e) dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente: “Ilmancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustifi cato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”

1 -bis . All’articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sonoacquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizio-ne della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre re-clamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 104 -ter e 64 del citato regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267, così come modifi cati dalle presente legge:

“Art. 104 -ter . (Programma di liquidazione) Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso

non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’ap-provazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustifi cato motivo è giusta causa di revoca del curatore .

Il programma costituisce l’atto di pianifi cazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e deve specifi care:

a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, odi singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’oppor-tunità di autorizzare l’affi tto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 -bis ;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed

il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di

beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione

dell’attivo. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può ec-

cedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specifi camente in ordine alle ragioni che giustifi cano tale maggior termine.

Il curatore , fermo restando quanto disposto dall’articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affi dare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquida-zione dell’attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifi che al pro-gramma presentato.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le mo-dalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procede-re alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’atti-vità di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cau-telari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che au-torizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquida-zione senza giustifi cato motivo è giusta causa di revoca del curatore .”

“Art. 64. (Atti a titolo gratuito) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito

nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al pa-trimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarati-va di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36. ”.

Art. 7.

Chiusura della procedura di fallimento

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono appor-tate le seguenti modifi cazioni:

0a) all’articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giustifi cati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di riparti-zione parziale.”;

0b) all’articolo 43 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“Le controversie in cui è parte un fallimento sono trat-tate con priorità. Il capo dell’uffi cio trasmette annual-mente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la fi nalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia”;

a) all’articolo 118, secondo comma, sono aggiunti,in fi ne, i seguenti periodi: “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può man-tenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43. In de-roga all’articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le tran-sazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal cu-ratore secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedi-menti defi nitivi e gli eventuali residui degli accantona-menti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 119. In relazione alle even-tuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione di cui al comma secondo dell’articolo 142, il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato.;

b) all’articolo 120 è aggiunto, in fi ne, il seguentecomma:

“Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sen-si dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e se-guenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fi ni di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.”.

b -bis ) all’articolo 169 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo”. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 39, 43, 118, 120 e 169 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, così come modifi cati dalle presente legge:

“Art. 39. (Compenso del curatore) Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si

chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decre-to del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delega-to, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso è fatto dopo l’approvazione del ren-diconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. E’ in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giusti-fi cati motivi.

Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è sta-bilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al

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termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorra-no giustifi cati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.”

“Art. 43. (Rapporti processuali) Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto pa-

trimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle

quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’in-tervento è previsto dalla legge.

L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con prio-

rità. Il capo dell’uffi cio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fal-limento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la fi nalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia. ”

“Art. 118. (Casi di chiusura) Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concor-

dato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento

non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione fi nale

dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione fi nale dell’attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecu-

zione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concor-suali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilo-gativi di cui all’articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di falli-mento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura este-sa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore indivi-duale. La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43. In deroga all’articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri re-lativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora pas-sati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti defi nitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione di cui al comma secondo dell’articolo 142, il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato.”

“Art. 120. (Effetti della chiusura) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio

del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.

Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debi-tore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.

Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’ arti-colo 118 , secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delega-to e il curatore restano in carica ai soli fi ni di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi .”

“Art. 169. (Norme applicabili) Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della do-

manda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo. ”

Capo IV CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 8. Contratti pendenti

1. All’articolo 169 -bis del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) alla rubrica, le parole “in corso di esecuzione”sono sostituite dalla seguente: “pendenti”;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il de-bitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successiva-mente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti anco-ra ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo sciogli-mento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente.”;

c) al secondo comma sono aggiunte in fi ne le seguen-ti parole: “, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’ articolo 161 ”;

d) è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: “In casodi scioglimento del contratto di locazione fi nanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la mag-giore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazio-ne del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il cre-dito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.”.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 169 -bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 169 -bis . (Contratti pendenti )

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Il debitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successivamen-te può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assun-te, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autoriz-zativo all’altro contraente.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale cre-dito è soddisfatto come credito anteriore al concordato , ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni ese-guite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compro-missoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di la-voro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo com-ma, 72 -ter e 80, primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di locazione fi nanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito de-terminato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato .”

Capo V ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI

FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

Art. 9. Crisi d’impresa con prevalente indebitamento

verso intermediari fi nanziari

1. Dopo l’articolo 182 -sexies del regio decreto 16 mar-zo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

«Art. 182 -septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari e convenzione di moratoria) . — Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari fi nanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebita-mento complessivo, la disciplina di cui all’articolo 182 -bis , in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secon-do, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori di-versi da banche e intermediari fi nanziari.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’artico-lo 182 -bis può individuare una o più categorie tra i credi-tori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debito-re può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla me-desima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i cre-diti delle banche e degli intermediari fi nanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario fi nanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Ai fi ni di cui al precedente comma non si tiene con-to delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari fi nanziari nei novanta giorni che precedo-no la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già pre-visti, deve notifi care il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell’articolo 182 -bis alle banche e agli intermediari fi nanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. Per costoro il termine per proporre l’opposizione di cui al quarto comma del medesimo arti-colo decorre dalla data della notifi cazione del ricorso. Il tribunale procede all’omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario , che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli inter-mediari fi nanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economiciomogenei rispetto a quelli delle banche e degli interme-diari fi nanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate infor-mazioni sulla situazione patrimoniale, economica e fi -nanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi ef-fetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all’accordo,in misura non inferiore rispetto alle alternative concreta-mente praticabili.

Quando fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari fi nanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari fi nanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria , in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari fi nanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) , attesti l’omoge-neità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari fi nanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagna-ta dalla relazione del professionista designato a norma dell’articolo 67 , terzo comma, lettera d) . La comunica-zione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certifi cata. Con l’opposizione, la banca o l’intermediario fi nanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verifi cando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quin-dici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell’articolo 183.

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzio-ni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni,

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la concessione di affi damenti, il mantenimento della pos-sibilità di utilizzare affi damenti esistenti o l’erogazione di nuovi fi nanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione fi nanziaria già stipulati.

La relazione dell’ausiliario è trasmessa a norma dell’articolo 161, quinto comma .».

Art. 10. Disposizioni penali in materia di accordo di

ristrutturazione con intermediari fi nanziari e convenzione di moratoria

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono appor-tate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 236: 1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato pre-

ventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrut-turazione con intermediari fi nanziari, e convenzione di moratoria»;

2) al primo comma, dopo le parole «concorda-to preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottene-re l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari o il consenso degli intermedia-ri fi nanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:«Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;

b) all’articolo 236 -bis , primo comma, dopo le pa-role «182 -quinquies » sono aggiunte le seguenti: «, 182 -septies ». Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 236 e 236 -bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modifi cati alla presente legge::

“Art. 236. (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari, e convenzione di moratoria e amministra-zione controllata)

E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato pre-ventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari o il consenso degli intermediari fi nanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per infl uire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione control-lata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concor-

dato preventivo o dell’amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari fi nanziari

o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dalsecondo comma, numeri 1), 2) e 4).”

“Art. 236 -bis . (Falso in attestazioni e relazioni) Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli

67, terzo comma, lettera d) , 161, terzo comma, 182 -bis , 182-quinquies ,

182-septies e 186 -bis espone informazioni false ovvero omette di riferi-re informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fi ne di conseguire un ingiusto profi tto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fi no alla metà.”

Capo VI RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

Art. 11. Rateizzazione del prezzo

1. All’articolo 107, primo comma, del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Le vendite e gli atti di liquidazione possono pre-vedere che il versamento del prezzo abbia luogo rateal-mente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, se-condo periodo, del codice di procedura civile.” In ogni caso, al fi ne di assicurare la massima informazione e par-tecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubbli-cità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.”. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 107 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 107. (Modalità delle vendite) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecu-

zione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.” In ogni caso, al fi ne di assicurare la massi-ma informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, pri-ma del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia me-diante notifi cazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipote-cari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevo-cabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delega-to ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le dispo-sizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sta-

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biliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle opera-zioni di vendita.”

TITOLO II INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Capo I MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 12. Modifi che al codice civile

1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 è inserita laseguente Sezione:

Sezione I-bis Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indi-

sponibilità o di alienazioni a titolo gratuito «Art. 2929 -bis (Espropriazione di beni oggetto di

vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratu-ito) . — Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobi-li iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di ineffi cacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La di-sposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazio-ne, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando conte-stano la sussistenza dei presupposti di cui al primo com-ma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pre-giudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.».

Capo II MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13. Modifi che al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le se-guenti modifi cazioni:

a) all’articolo 480, secondo comma, è aggiunto, infi ne il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contene-

re l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professio-nista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un ac-cordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;

b) all’articolo 490, sono apportate le seguentimodifi cazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia

data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubbli-ca denominata “portale delle vendite pubbliche”.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Anche su istanza del creditore procedente o dei cre-

ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quaranta-cinque giorni prima del termine per la presentazione del-le offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione na-zionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunica-zione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffu-sione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indi-cazione del debitore.»;

c) all’articolo 495, il quarto comma è sostituito dalseguente:

«Quando le cose pignorate siano costituite da beni im-mobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustifi cati motivi, che il debi-tore versi con rateizzazioni mensili entro il termine mas-simo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’artico-lo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distri-buzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;

c -bis ) all’articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:

“Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudi-ce, quando le cose pignorate siano costituite da beni im-mobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma”

d) all’articolo 497, primo comma, la parola «novan-ta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

d -bis ) all’articolo 521 -bis : 1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento

di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono so-stituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, mo-toveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;

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2) al quarto comma, dopo le parole: “accertano lacircolazione dei beni pignorati” sono inserite le seguenti: “o comunque li rinvengono” e le parole: “autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compre-so il” sono sostituite dalle seguenti: “più vicino al”;

3) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istan-

za di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depo-sitata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo del-le copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159 -ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;

e) all’articolo 530: 1) al settimo comma, è aggiunto, in fi ne, il seguen-

te periodo: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;

2) è aggiunto, in fi ne, il seguente comma: «Fuo-ri dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’artico-lo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;

f) all’articolo 532: 1) al primo comma, le parole: “può disporre” sono

sostituite dalla parola: “dispone”, e dopo le parole: “di competenza” sono inserite le seguenti: “iscritto nell’elen-co di cui all’articolo 169 -sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;

2) al secondo comma, sono inseriti, in fi ne, i se-guenti periodi: “Il giudice fi ssa altresì il numero com-plessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine fi nale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono re-stituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 -bis , dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quan-do non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 -bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.”;

g) l’articolo 533, secondo comma, è sostituito dalseguente:

«Qualora la vendita non avvenga nel termine fi ssato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commis-sionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specifi camente svolta in relazione alla tipo-logia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità di-sposta dal giudice. »;

h) all’articolo 534 -bis le parole: “può, sentiti gli in-teressati, delegare” sono sostituite dalla parola: “delega”;

i) all’articolo 534 -ter , sono apportate le seguentimodifi cazioni:

1) al primo comma, primo periodo, la parola:“può” è sostituita dalle seguenti: “o il commissionario possono”;

2) al primo comma, secondo periodo, dopo le pa-role: “del professionista” sono inserite le seguenti: “o del commissionario”;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente:“Contro il provvedimento del giudice è ammesso il recla-mo ai sensi dell’articolo 669 -terdecies .”;

l) all’articolo 545 sono aggiunti, in fi ne, i seguenticommi:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri as-segni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte ec-cedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredi-to su conto bancario o postale intestato al debitore, pos-sono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predet-te somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle spe-ciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presen-te articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è par-zialmente ineffi cace. L’ineffi cacia è rilevata dal giudice anche d’uffi cio.»;

m) all’articolo 546, primo comma, è aggiunto, infi ne, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescen-za, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o succes-sivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposi-zioni di legge.»;

m -bis ) all’articolo 548: 1) al primo comma, dopo le parole: “di assegna-

zione” sono inserite le seguenti: “se l’allegazione del creditore consente l’identifi cazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”;

2) al secondo comma, le parole: “, primo com-ma,” sono soppresse;

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m -ter ) all’articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Se sulla dichiarazione sorgono contesta-zioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identifi cazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’ese-cuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.”;

n) all’articolo 567: 1) al secondo comma, la parola «centoventi» è so-

stituita dalla seguente: «sessanta»; 2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovun-

que ricorra, è sostituita dalla seguente: «sessanta»; o) l’articolo 568 è sostituito dal seguente:

«Art. 568 (Determinazione del valore dell’immobile) . — Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immo-bile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superfi cie dell’immobile, speci-fi cando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolariz-zazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non elimi-nabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;

p) all’articolo 569: 1) al primo comma, la parola: “trenta” è sostituita

dalla seguente: “quindici”, e le parole da: “convocando-lo” sino a: “il giuramento” sono sostituite dalle seguenti: “che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscri-zione del verbale di accettazione”, e la parola: “centoven-ti” è sostituita dalla seguente: “novanta”;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Nelcaso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fi ssa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le moda-lità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendi-ta è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima , il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fi ssa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ri-corrono giustifi cati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo rateal-mente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.»;

q) all’articolo 571, secondo comma, le parole da: “alprezzo determinato” alle parole: “articolo 568” sono so-stituite dalle seguenti: “di oltre un quarto al prezzo stabi-lito nell’ordinanza”;

r) all’articolo 572 il secondo e il terzo comma sonosostituiti dai seguenti: “Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabili-to nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritie-ne che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presen-tate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.”;

s) all’articolo 573: 1) al primo comma, dopo la parola: “invita” sono

inserite le seguenti: “in ogni caso”; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “ Se

sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offer-ta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudi-ce non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione .”;

3) sono aggiunti, in fi ne, i seguenti commi: “Ai fi ni dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al pri-mo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegna-zione ai sensi dell’articolo 588. ”;

t) all’articolo 574, primo comma, sono aggiunti, infi ne, i seguenti periodi: «Quando l’ordinanza che ha di-sposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo perio-do il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudica-tario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fi deiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari fi nanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente at-tività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revi-sione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fi deiussione a norma del periodo prece-dente. La fi deiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro tren-ta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’ar-ticolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immo-bile; la fi deiussione è escussa dal custode o dal professio-nista delegato su autorizzazione del giudice.»;

u) all’articolo 587, primo comma, è aggiunto, infi ne, il seguente periodo: “La disposizione di cui al perio-do precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudi-catario che non ha versato anche una sola rata entro dieci

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giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecu-zione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.”;

v) all’articolo 588, primo comma, le parole: “dell’in-canto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’udienza fi ssata per la vendita” e sono soppresse le parole: “all’incanto” e “per mancanza di offerte”;

z) all’articolo 589, primo comma, le parole: “deter-minato a norma dell’articolo 568” sono sostituite dalle seguenti: “base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.”;

aa) all’articolo 590, primo comma, le parole “all’in-canto” sono soppresse”;

bb) all’articolo 591: 1) alla rubrica la parola “nuovo” è soppressa; 2) al primo comma, la parola “nuovo” è soppressa

e dopo la parola “incanto” sono aggiunte le seguenti: “, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”;

3) secondo comma, le parole da “di un quarto”sino a “precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al pre-cedente fi no al limite di un quarto”;

4) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Se alsecondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fi s-sando il termine entro il quale l’assegnatario deve versa-re l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590.”;

cc) all’articolo 591 -bis : 1) al primo comma, dopo le parole: “il giudice

dell’esecuzione,” sono inserite le seguenti: “salvo quan-to previsto al secondo comma,” le parole: “può, sentiti gli interessati, delegare” sono sostituite dalla seguente: “delega”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Ilgiudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, rav-visi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.”;

3) al secondo comma, sono apportate le seguentimodifi cazioni:

a) al punto 1) la parola: “terzo” è sostituita dal-la seguente: “primo”;

b) al punto 7, dopo le parole: “articolo 590”sono inserite le seguenti: “e 591, terzo comma”;

4) è, in fi ne, aggiunto, il seguente comma: “Il giu-dice dell’esecuzione, sentito l’interessato, dispone la re-voca della delega delle operazioni di vendita se non ven-gono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato di-mostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.”;

cc -bis ) all’articolo 591 -ter , il terzo periodo è sostitu-ito dal seguente: “Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 -terdecies .”;

cc -ter ) l’articolo 614 -bis è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIO-NE INDIRETTA

Art. 614 -bis (Misure di coercizione indiretta). — Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obbli-ghi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fi ssa, su richie-sta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il prov-vedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controver-sia, della natura della prestazione, del danno quantifi cato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.» ;

dd) all’articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Se il diritto della parte istan-te è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’effi cacia esecutiva del titolo esclusiva-mente in relazione alla parte contestata.”;

ee) dopo l’articolo 631 è inserito il seguente: «Art. 631 -bis (Omessa pubblicità sul portale delle ven-

dite pubbliche). — Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignoran-te o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo , il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’artico-lo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizio-ne che tale circostanza sia attestata a norma dell’artico-lo 161 -quater delle disposizioni per l’attuazione del pre-sente codice.»;

ff) all’articolo 492 -bis : 1) al primo comma:

a) la parola “procedente” è soppressa; b) sono aggiunti in fi ne i seguenti periodi:

“L’istanza non può essere proposta prima che sia decor-so il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca te-lematica dei beni da pignorare prima della notifi cazione del precetto”.

2) al secondo comma, al primo periodo, le paro-le: “o alle quali le stesse possono accedere” e le parole: “nel pubblico registro automobilistico” sono soppresse e sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “L’uffi ciale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo ese-cutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fasci-colo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’uffi ciale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.”

2. Per gli interventi informatici connessi alla realizza-zione del portale delle vendite pubbliche di cui al com-ma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il fun-zionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2016. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 480, 490, 492 -bis , 495, 497, 521 -bis , 530, 532, 533, 534 -bis , 534 -ter , 545, 546, 548, 549, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 587, 588, 589, 590, 591, 591 -bis , 591 -ter e 615 del codice di procedura civile, così come modifi cati dalla presente legge:

“Art. 480. Forma del precetto Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risul-

tante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notifi cazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separa-tamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’uffi ciale giudiziario, prima della rela-zione di notifi cazione, deve certifi care di aver riscontrato che la trascri-zione corrisponde esattamente al titolo originale . Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organi-smo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giu-dice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato noti-fi cato, e le notifi cazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e no-tifi cato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.”

“Art. 490. Pubblicità degli avvisi. Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubbli-

ca notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173 -bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenu-ti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando op-portuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidia-ni, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che ga-rantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.”

“Art. 492 -bis . Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi cato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fi ni dell’articolo 547, dell’indi-rizzo di posta elettronica certifi cata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo

nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifi cazione del precetto .

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elabora-zione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’uffi ciale giudiziario acceda mediante collegamento telematico di-retto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rap-porti fi nanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intratte-nuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’uffi ciale giudiziario redige un unico proces-so verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’uffi ciale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’uffi ciale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’uffi ciale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’uffi cio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo pre-cedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’ineffi cacia della richiesta, la presen-ta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’uffi ciale giudiziario territorialmente competente.

L’uffi ciale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avver-tendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’ar-ticolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’uffi ciale giudi-ziario notifi ca d’uffi cio, ove possibile a norma dell’articolo 149 -bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche conte-nere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certifi cata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovu-te, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente com-ma è notifi cato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del de-bitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’uffi ciale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’uffi ciale giudi-ziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.”

“Art. 495. Conversione del pignoramento. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli ar-

ticoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzio-ne, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’im-porto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordi-nanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustifi cati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale

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pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice prov-vede, a norma dell’articolo 510 , al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore inter-venuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.”

“Art. 497. Cessazione dell’effi cacia del pignoramento. Il pignoramento perde effi cacia quando dal suo compimento sono

trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazio-ne o la vendita.”

“Art. 521 -bis . Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche me-diante notifi cazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge spe-ciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a con-segnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giu-diziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino .

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al cre-ditore pignorante, a mezzo posta elettronica certifi cata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l’ultima notifi cazione, l’uffi ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla tra-scrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignora-mento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fi ni del presente articolo.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde effi cacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegna-zione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a nor-ma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159 -ter delle di-sposizioni per l’attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.”

“Art. 530. Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazio-ne della vendita.

Sulla istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzio-ne fi ssa l’udienza per l’audizione delle parti.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena

di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sen-tenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’artico-lo 525, e non siano intervenuti creditori fi no alla presentazione del ricor-so, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, masaranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’articolo 525.

Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cau-zione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pre-giudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effet-tuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto . Il giudice dispone che sia sempre effet-tuata la pubblicità prevista dall’articolo 490 , primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente .

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525 , il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569 , terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo. “

“Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario. Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o trami-

te commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affi date all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento mo-tivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169 -sexies delle disposizioni per l’attua-zione del presente codice , affi nché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifi ca prepara-zione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fi ssa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fi no al raggiun-gimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al com-missionario una cauzione. Il giudice fi ssa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determina-re i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine fi nale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve resti-tuire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’ar-ticolo 540-bis , dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 -bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. “

“Art. 533. Obblighi del commissionario. Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esami-

nare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fi ssata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di ven-dita mediante certifi cato, fattura o fi ssato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.

Qualora la vendita non avvenga nel termine fi ssato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specifi camente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell’esecu-zione con decreto. “

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“Art. 534 -bis . Delega delle operazioni di vendita. Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, delega

all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179 -ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591 -bis , in quanto compati-bili con le previsioni della presente sezione. “

“Art. 534 -ter . Ricorso al giudice dell’esecuzione. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono diffi coltà

il professionista delegato o il commissario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies . ”

“Art. 545. Crediti impignorabili. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per

cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tri-bunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo deter-minata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assi-curazione, da enti di assistenza o da istituti di benefi cenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di al-tre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massi-ma mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte ecce-dente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità rela-tive al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignora-te, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’ac-credito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente ineffi cace. L’ineffi cacia è rilevata dal giudice anche d’uffi cio. “

“Art. 546. Obblighi del terzo. Dal giorno in cui gli è notifi cato l’atto previsto nell’articolo 543,

il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode . Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, com-prese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensio-ne, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescen-za, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo

dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pigno-ramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffi cacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza. “

“Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo. Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la

dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fi ssa un’udienza successiva. L’ordinanza è notifi cata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, ri-fi uta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si consi-dera non contestato ai fi ni del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del credi-tore consente l’identifi cazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’artico-lo 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del pre-sente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifi cazione o per caso fortuito o forza maggiore. “

“Art. 549. Contestata dichiarazione del terzo. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della

mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identifi cazio-ne del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fi ni del procedimento in corso e dell’ese-cuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617. “

“Art. 567. Istanza di vendita. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e

ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chie-dere la vendita dell’immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessan-ta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certifi cati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’im-mobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certifi -cato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritie-ne che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documen-tazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’uffi cio, di-chiara l’ineffi cacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’ineffi cacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. “

“Art. 569. Provvedimento per l’autorizzazione della vendita. A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecu-

zione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giura-mento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fi ssa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimen-to e la data fi ssata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita for-zata, fi ssa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’artico-lo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fi ssa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustifi cati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene proba-bile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fi ssa il termine entro il quale essa deve essere notifi cata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.”

“Art. 571. Offerte d’acquisto. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto

dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore le-gale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

L’offerta non è effi cace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prez-zo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L’offerta è irrevocabile, salvo che: 1) ( omissis ); 2) il giudice ordini l’incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa

non sia stata accolta. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della

quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identifi cazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’arti-colo 591 -bis e la data dell’udienza fi ssata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fi ssata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti. “

“Art. 572. Deliberazione sull’offerta. Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori

iscritti non intervenuti. Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito

nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta . Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordi-

nanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. “ “Art. 573. Gara tra gli offerenti. Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso

gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’ar-

ticolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta pre-sentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’or-dinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.

Ai fi ni dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa .

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 .”

“Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita. Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone

con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comu-nicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quan-do questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586 . Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versa-mento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fi deiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o inter-mediari fi nanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la cate-goria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può ri-lasciare la fi deiussione a norma del periodo precedente. La fi deiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587 , primo comma, secondo periodo, nonché del risar-cimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fi deiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587. “

“Art. 587. Inadempienza dell’aggiudicatario. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice

dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si ap-plica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudi-ce dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguen-ti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confi scata, risulta in-feriore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.”

“Art. 588. Termine per l’istanza di assegnazione. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data

dell’udienza fi ssata per la vendita , può presentare istanza di assegna-zione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo. “

“Art. 589. Istanza di assegnazione. L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di

una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata .

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. “

“Art. 590. Provvedimento di assegnazione. Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono do-

mande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fi ssando il ter-mine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferi-mento a norma dell’articolo 586. “

“Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto.

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non acco-glierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinan-za ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a incanto , sempre che

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 .

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diver-se forme di pubblicità, fi ssando un prezzo base inferiore al precedente fi no al limite di un quarto . Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fi ssa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale pos-sono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fi ssando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secon-do comma dell’articolo 590 . “

“Art. 591 -bis . Delega delle operazioni di vendita. Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto al secondo com-

ma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sen-si dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibil-mente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179 -ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo ar-ticolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubbli-cità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’ar-

ticolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redat-ta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’artico-lo 173 -bis , quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti,dall’articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agliulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobilea norma dell’articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cuiall’articolo 583;

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul ver-samento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590 e 591 , terzocomma ;

8) alla fi ssazione del nuovo incanto e del termine per la presenta-zione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;

9) alla fi ssazione dell’ulteriore incanto nel caso previstodall’articolo 587;

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudica-tario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione evoltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comu-nicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento del-le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua tra-smissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le even-tuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all’uffi cio postale la restituzione dellecauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifi co o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudi-catari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o median-te bonifi co a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specifi cato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato pres-so il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173 -quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verba-le delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiu-dicazione provvisoria con l’identifi cazione dell’aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’arti-colo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista de-legato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delega-to predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certifi cato di destinazione urbanistica dell’immo-bile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell’esecuzione, sentito l’interessato, dispone la revo-ca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. “

“Art. 591 -ter . Ricorso al giudice dell’esecuzione.

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono diffi col-tà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono pro-porre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale prov-vede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensio-ne. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669 -terdecies . ”

“Art. 615. Forma dell’opposizione.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre op-posizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, con-correndo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’effi cacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’effi cacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma pre-cedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fi ssa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifi cazione del ricorso e del decreto.”.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

Art. 14. Modifi che alle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni

1. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di pro-cedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modifi cazioni:

0a) all’articolo 155 -quater , il primo comma è sosti-tuito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fi ni della ricerca di cui all’articolo 492 -bis del codice mettono a disposizio-ne degli uffi ciali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quan-do non sono defi niti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministe-ro della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) , del medesimo codice di cui al decre-to legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, di una convenzione fi nalizzata alla fruibilità in-formatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’uffi ciale giudiziario per le fi nalità di cui all’articolo 492 -bis del codice”;

a) all’articolo 155 -quinquies : 1) la parola “procedente” è soppressa; 2) è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rap-porti fi nanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 -quater , primo comma”;

a -bis ) dopo l’articolo 159 -bis è inserito il seguente: «Art. 159 -ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo

per espropriazione a cura di soggetto diverso dal credi-tore) . — Colui che, prima che il creditore abbia deposi-tato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521 -bis , 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi ca-zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell’at-to di pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità. Quando l’istanza proviene dall’uffi ciale giudiziario, anche nel caso di cui all’articolo 520, primo comma, del codice, all’iscrizione a ruolo provvede d’uf-

fi cio il cancelliere. Quando l’iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 -bis , 543 e 557 del codice, prov-vede, a pena di ineffi cacia del pignoramento, al deposi-to delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l’articolo 164 -ter delle presenti disposizioni»;

a -ter ) all’articolo 161 è aggiunto, in fi ne, il seguente comma:

“Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’uffi ciale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della ven-dita non possono essere liquidati acconti in misura supe-riore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”;

b) all’articolo 161 -ter , al secondo comma, è ag-giunto, in fi ne, il seguente periodo: «Se occorre, le me-desime regole tecnico-operative sono integrate al fi ne di assicurare un agevole collegamento tra il portale del-le vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;

c) dopo l’articolo 161 -ter , è inserito il seguente: «Art. 161 -quater (Modalità di pubblicazione sul por-

tale delle vendite pubbliche). — La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifi che tecniche, che possono deter-minare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifi -che tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione e sono rese disponibili mediante pub-blicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indi-rizzo di posta elettronica ordinaria o certifi cata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato me-diante un’apposita procedura disciplinata dalle specifi che tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archi-viazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è at-testato dal responsabile dei sistemi informativi automa-tizzati del Ministero della giustizia.»;

d) nel capo II del titolo IV, dopo l’articolo 169 -quin-quies è aggiunto, in fi ne, il seguente:

«Art. 169- sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) . — Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specia-lizzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

iscrizione all’elenco è allegata la documentazione com-provante le competenze maturate, anche relativamente a specifi che categorie di beni. L’elenco è formato dal pre-sidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.»;

e) all’articolo 173 -bis , sono apportate le seguentimodifi cazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inse-riti i seguenti:

“7) in caso di opere abusive, il controllo della pos-sibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifi ca sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indi-cando il soggetto istante e la normativa in forza della qua-le l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifi ca, ai fi ni della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previ-ste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specifi cando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifi ca che i beni pignorati siano gravati dacenso, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pi-gnorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l’informazione sull’importo annuo delle spesefi sse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della peri-zia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.”;

2) al terzo comma, la parola: “quarantacinque” èsostituita dalla seguente: “trenta”;

f) l’articolo 173 -quinquies , primo comma, è sosti-tuito dal seguente: “Il giudice, con l’ordinanza di vendi-ta di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con si-stemi telematici di pagamento ovvero con carte di debi-to, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fi deiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari fi nanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell’esecuzio-ne, con l’ordinanza di vendita, individua la categoria pro-fessionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fi deiussione a norma del periodo preceden-te. La fi deiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista

delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettro-nica certifi cata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571.”.

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 16 -octies è inserito il seguente:

«Art. 16 -novies (Modalità informatiche per le doman-de di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) . — 1. Le doman-de di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, all’elenco dei soggetti spe-cializzati previsto dall’articolo 169 -sexies delle medesi-me disposizioni e all’albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifi che tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anchealle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione ne-gli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all’articolo 169 -ter e all’arti-colo 179 -ter , secondo comma, delle disposizioni per l’at-tuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l’iscrizione negli albi e negli elenchi dicui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamen-to è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepa-gate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettro-nica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono for-mati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifi che tecniche di cui al comma 5. L’accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffi ci giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall’articolo 179 -quater , terzo comma, delle di-sposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica an-che agli elenchi previsti dagli articoli 169 -ter e 179 -ter delle medesime disposizioni.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albied elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifi che tecniche stabilite dal responsa-bile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal

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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-ne . Le specifi che tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano ef-fi cacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifi che tec-niche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data diacquisto di effi cacia delle disposizioni del presente ar-ticolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifi che tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifi che tecniche. A decor-rere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 di-cembre 1959, n. 1229, all’articolo 122, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente: «In caso di estinzione del processo esecutivo il com-

penso è posto a carico del creditore procedente ed è liqui-dato dal giudice dell’esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell’articolo 164 -bis delle disposizioni per l’at-tuazione del codice di procedura civile o a norma dell’ar-ticolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile , il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di ineffi cacia del pignoramento a norma dell’articolo 164 -ter o dell’arti-colo 159 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile . Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costi-tuisce titolo esecutivo.»;

b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si pro-cede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non può eccedere l’importo di euro 3.000,00»;

c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituitodal seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall’uffi ciale giudiziario coordinatore dell’uf-fi cio , in parti uguali, tra tutti gli uffi ciali giudiziari e fun-zionari appartenenti all’uffi cio notifi cazioni, esecuzioni e protesti.».

4. Per l’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzatiper la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d) , è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2015.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 155 -quater , 155 -quinquies , 161, 161 -ter , 173 -bis e 173 -quinquies delle disposizioni per l’attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie, così come modifi -cato dalla presente legge:

“Art. 155 -quater . Modalità di accesso alle banche dati. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati conte-

nenti informazioni utili ai fi ni della ricerca di cui all’articolo 492 -bis del codice mettono a disposizione degli uffi ciali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono defi niti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’am-ministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicati-va di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, di una convenzione fi nalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’uffi ciale giudiziario per le fi nalità di cui all’articolo 492 -bis del codice.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati ac-quisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decre-to legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E’ istituito, presso ogni uffi cio notifi che, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L’accesso da parte dell’uffi ciale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 -bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155 -quin-quies di queste disposizioni. “

“Art. 155 -quinquies . Accesso alle banche dati tramite i gestori. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso

diretto da parte dell’uffi ciale giudiziario alle banche dati di cui all’arti-colo 492 -bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’ar-ticolo 155 -quater , primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492 -bis , primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155 -quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamen-te a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti fi nanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155 -quater , primo comma. ”

“Art. 161. Giuramento dell’esperto e dello stimatore. L’esperto nominato dal giudice a norma dell’articolo 568 ultimo

comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affi dategli.

L’uffi ciale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente pro-cedere alla stima.

Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’uffi ciale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. ”

“Art. 161 -ter . Vendite con modalità telematiche. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole

tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e im-mobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplifi cazione, effi cacia, si-curezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifi ca e tecnologica. Se oc-corre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fi ne di as-sicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. “

“Art. 173 -bis . Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l’identifi cazione del bene, comprensiva dei confi ni e dei daticatastali;

2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da

terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condo-miniale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edifi ca-toria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condo-miniale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non oppo-nibili all’acquirente;

6) la verifi ca della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchél’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizio-ne o aggiornamento del certifi cato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanato-ria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifi ca sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corri-spondere; in ogni altro caso, la verifi ca, ai fi ni della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobi-li pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specifi cando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifi ca che i beni pignorati siano gravati da censo, livelloo uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che ildiritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l’informazione sull’importo annuo delle spese fi sse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condomi-niali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei do-cumenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori proce-denti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fi ssata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certifi cata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predet-te note al perito, secondo le modalità fi ssate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.”

“Art. 173 -quinquies . Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.

Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’ac-quisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E’ consentita la prestazione della cauzione anche mediante fi deiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, so-cietà assicuratrici o intermediari fi nanziari che svolgono in via esclu-siva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di vendita, individua la categoria pro-fessionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fi deiussione a norma del periodo precedente. La fi deiussione è rilascia-ta in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certifi cata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 571 .

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse moda-lità di cui al primo comma.”

- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi -cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), modifi cato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O..

— Si riporta il testo dell’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffi -ciali giudiziari e degli aiutanti uffi ciali giudiziari), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 122. Gli uffi ciali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad

esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leg-gi, sugli atti e commissioni inerenti al loro uffi cio;

2) con una percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui cam-pioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti uffi ciali giudiziari.

Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492 -bis del codice di procedura civile o di pignora-mento mobiliare, gli uffi ciali giudiziari sono retribuiti mediante un ul-teriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazio-ne o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fi no ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fi no ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita osul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492 -bis del codice di procedura civile fi no ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fi no ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzio-ne nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell’articolo 164 -bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile o a norma dell’articolo 532, secondo comma, terzo pe-riodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di ineffi cacia del pignoramento a norma dell’ar-ticolo 164 -ter o dell’articolo 159 -ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

In ogni caso il compenso dell’uffi ciale giudiziario calcolato ai sen-si dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l’importo di euro 3.000,00.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi se-condo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’uffi ciale giudiziario dirigente l’uffi cio nella misura del sessanta per cento all’uffi ciale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La resi-dua quota del quaranta per cento è distribuita dall’uffi ciale giudiziario coordinatore dell’uffi cio, in parti uguali, tra tutti gli uffi ciali giudiziari e funzionari appartenenti all’uffi cio notifi cazioni, esecuzioni e protesti . Quando l’uffi ciale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’artico-lo 492 -bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’artico-lo 155 -quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attri-buito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.”

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Riferimento normativo all’articolo 15 1.- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di spese di giustizia (Testo A) ), come modifi cato dalla presente legge è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 15 giugno 2002, n. 139, S.O..

Art. 15. Portale delle vendite pubbliche

1. Nel titolo I della parte II del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifi cazioni, dopo l’articolo 18 èaggiunto, in fi ne , il seguente:

«Art. 18 -bis (Pubblicità sul portale delle vendite pub-bliche) — 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del credi-tore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le moda-lità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifi cazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese del-lo Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del pre-sente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma , il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giusti-zia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, l’importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accer-tata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposi-zioni di cui al comma 1, affl uite all’apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffi ci giudiziari nonché per l’imple-mentazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio.».

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 16. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti

creditizi e fi nanziari e imprese di assicurazione

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifi che all’arti-colo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e fi nanziari di cui al decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su cre-diti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rileva-te in bilancio. Ai fi ni del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalperiodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazio-ne le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo onero-so sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L’eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.

4. L’eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni ele perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fi no all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non an-cora dedotte ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifi che operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d’im-posta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fi no al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

5. Ai fi ni della determinazione dell’acconto dell’impo-sta sul reddito delle società dovuto per il periodo d’im-posta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle modifi che operate dai commi da 1 a 4.

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,sono apportate le seguenti modifi che:

a) all’articolo 6, comma 1, la lettera c -bis ) è sostitu-ita dalla seguente:

«c -bis ) rettifi che e riprese di valore nette per dete-rioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconduci-bili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;

b) all’articolo 7, comma 1, la lettera b -bis ) è sostitu-ita dalla seguente:

«b -bis ) le perdite, le svalutazioni e le riprese di va-lore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dalperiodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazio-ne le rettifi che, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L’eccedenza è dedu-cibile secondo le modalità stabilite al comma 9.

9. L’eccedenza di cui al comma 8 e le rettifi che, le per-dite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in cor-so al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c -bis ) del comma 1 dell’articolo 6 e della lettera b -bis ) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anterior-mente alle modifi che operate dal comma 6 sono dedu-cibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 di-cembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fi no al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

10. Ai fi ni della determinazione dell’acconto dell’im-posta regionale sulle attività produttive dovuto per il pe-riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle mo-difi che operate dai commi da 6 a 9.

11. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delpresente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decor-rere dal 2025, confl uiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. All’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre2014, n. 190, le parole “con decreto” sono sostituite dalle seguenti “con uno o più decreti”. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo uni-co delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] ), come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 106. Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [Testo post riforma 2004]

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importonon coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fi ne dell’esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con ri-ferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che ecce-de l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare com-plessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e fi nanziari di cui al decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fi ni del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

3 -bis . (abrogato) 4. Per gli enti creditizi e fi nanziari nell’ammontare dei crediti rile-

vanti ai fi ni del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione fi nanziaria.

5.(abrogato).” — Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 di-

cembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, non-ché riordino della disciplina dei tributi locali), come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società fi nanziari .

In vigore dal 27 giugno 2015 1. Per le banche e gli altri enti e società fi nanziari indicati nell’ar-

ticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifi cazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base im-ponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai prov-vedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legisla-tivo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funziona-

le per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c -bis ) rettifi che e riprese di valore nette per deterioramento dei

crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, di-versi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di in-termediazione fi nanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, as-sume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, dicui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi cazioni, si assume la differenza tra le commis-sioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume ladifferenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i com-ponenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbra-io 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Uffi ciale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Uffi cio italiano dei cambi, per i qualiassumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rileva-zione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccoman-dazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determi-nata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque

ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota inte-ressi dei canoni di locazione fi nanziaria, desunta dal contratto; dell’im-posta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni stru-mentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizio-ne di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al con-to economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o fi nanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscri-zione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operantinel settore fi nanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assi-milati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.”

“Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle im-prese di assicurazione.

In vigore dal 27 giugno 2015 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata

apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economi-co le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classifi cati, ele altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; b -bis ) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per

deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in dedu-zione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classi-fi cate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e leriprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione fi nanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione perquelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusva-lenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisi-zione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non supe-riore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri con-tenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 289 del 12 dicembre 1997.”

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 1 Comma 200 In vigore dal 27 giugno 2015 200. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

fi nanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia

e delle fi nanze. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Riferimento normativo all’articolo 17 — Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 55, 56 -bis , 56 -bis .1

e 56 -ter del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tri-butaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

“Art. 2 Proroghe onerose di termini In vigore dal 31 dicembre 2014 1. a 54. ( Omissis ) 55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo

accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal red-dito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifi che di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c -bis ), e 7, comma 1, lettera b -bis ), del decreto legisla-tivo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle relative al valore dell’av-viamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

56. ( Omissis ) 56 -bis . La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bi-

lancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.

56 -bis .1. Qualora dalla dichiarazione ai fi ni dell’imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negati-vo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d’imposta. La trasformazione decor-re dalla data di presentazione della dichiarazione ai fi ni dell’imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.

56 -ter . La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56 -bis e 56 -bis .1 si ap-plica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coat-ta amministrativa di banche e altri intermediari fi nanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio fi nale per cessazione di attività, do-vuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta ammini-strativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al pre-sente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 37 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

57. a 84. ( Omissis )”. Riferimento normativo all’articolo 18 — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’effi cienza degli uffi ci giudiziari):

“Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 19 agosto 2014 1. e 2. ( Omissis )

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

3. Al fi ne di salvaguardare la funzionalità degli uffi ci giudiziari,i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell’artico-lo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifi cazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fi no alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3 -bis . a 7. ( Omissis )”.

Art. 17.

Blocco trasformazione in crediti di impostadelle attività per imposte anticipate

1. I commi 55, 56 -bis , 56 -bis .1 e 56 -ter dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifi cazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate, relative al valore dell’avviamento e delle altre attività im-materiali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

TITOLO IV

PROROGA DI TERMINI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTREDISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 18.

Proroga degli effetti del trattenimento in serviziodei magistrati ordinari

1. Al fi ne di salvaguardare la funzionalità degli uffi -ci giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effet-ti dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il set-tantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in ser-vizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

1 -bis . In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fi ne di salva-guardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffi ci per il regolare svolgimento dell’attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fi no al completamen-to della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fi no al 30 giugno 2016.

Art. 18-bis. Disposizioni per il ricambio generazionale

nella magistratura onoraria

1. Sino all’attuazione del complessivo riordino del ruo-lo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall’uffi cio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servi-zio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall’uffi cio a quest’ultima data. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

“Art. 110. Applicazione dei magistrati. 1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i

minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffi ci sono imprescindibili e prevalenti, uno o più ma-gistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffi ci del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffi ci di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteriobiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio supe-riore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle de-gli uffi ci e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffi ci del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffi ci delpubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Con-siglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fi ssati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, ri-spettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’uffi cio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3 -bis . Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere di-sposta per uffi ci dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Cala-bria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro uffi cio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espres-so, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casidi necessità dell’uffi cio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fi ne del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, l’appli-cazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all’ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distret-to di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

dall’articolo 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale, è pro-rogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistratoapplicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pen-denza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giu-dicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 -bis , del codice di procedura penale.”.

— Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d’uffi cio a sedi disagiate e intro-duzione delle tabelle infradistrettuali):

“Art. 2. Indennità in caso di trasferimento d’uffi cio. 1. Al magistrato trasferito d’uffi cio ai sensi dell’articolo 1 è attribu-

ita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un mas-simo di quattro anni, un’indennità mensile determinata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L’effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella previ-sta dal primo e dal secondo comma dell’ articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’ articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

3. Al magistrato trasferito d’uffi cio ai sensi dell’articolo 1 l’aumen-to previsto dal secondo comma dell’ articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l’ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.”

Art. 18-ter. Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza

connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e se-guenti dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio de-creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi cazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di-retto a fronteggiare l’incremento del numero di procedi-menti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di al-tri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’im-migrazione. A tale fi ne il Consiglio procede all’individua-zione degli uffi ci giudiziari presso i quali si è verifi cato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fi no a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le mo-dalità per la procedura di interpello e la sua defi nizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’arti-colo 110 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio de-creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifi cazioni, l’applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità ma-nifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fi ni di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50

per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modifi cazioni.

4. Per le fi nalità di cui al comma 3 è autorizzata laspesa di euro 173.870 per l’anno 2015, di euro 521.611 per l’anno 2016 e di euro 347.741 per l’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bi-lancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio.

Art. 19. Disposizioni in materia di processo civile telematico

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 16 -bis , sono apportate le seguentimodifi cazioni:

01) al comma 1 è aggiunto, in fi ne, il seguenteperiodo: “In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 -bis . Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi

e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a de-correre dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto di-verso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità pre-viste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;

1 -bis ) al comma 2, quarto periodo, dopo le pa-role: “dal comma 9 -bis ” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 16 -decies ”;

1 -ter ) al comma 9 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo prece-dente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti de-positati con modalità telematiche nonché per la riprodu-zione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conser-vazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su sup-porto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente .»;

2) al comma 9 -bis :

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presen-ti nei fascicoli informatici” sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “fi rma digitale del cancelliere” sono ag-giunte, in fi ne, le seguenti: “di attestazione di conformità all’originale”;

2.2) al secondo periodo, dopo la parola: “di-fensore,” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudi-zio personalmente,”.

2 -bis ) al comma 9 -septies sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identifi cativi dell’esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all’artico-lo 169 -quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati iden-tifi cativi dell’uffi ciale giudiziario che ha attribuito il va-lore ai beni pignorati a norma dell’articolo 518 del codi-ce di procedura civile.”;

2 -ter ) dopo il comma 9 -septies è aggiunto il seguente:

“9 -octies . Gli atti di parte e i provvedimenti del giu-dice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”;

b) dopo l’articolo 16 -novies , introdotto dall’arti-colo 14, comma 2, del presente decreto , sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16 -decies (Potere di certifi cazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti ). — 1. Il difen-sore, il dipendente di cui si avvale la pubblica ammini-strazione per stare in giudizio personalmente, il consu-lente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in ori-ginale o in copia conforme , attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento .

«Art. 16 -undecies (Modalità dell’attestazione di con-formità). — 1. Quando l’attestazione di conformità previ-sta dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è ap-posta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce aduna copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione diconformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifi che tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia . Se la copia informatica è desti-

nata alla notifi ca, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notifi cazione.

3 -bis . I soggetti di cui all’articolo 16 -decies , comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di proce-dura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici uffi ciali ad ogni effetto.

1 -bis . All’articolo 3 -bis , comma 2, della legge 21 gen-naio 1994, n. 53, le parole: “attestandone la conformi-tà all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono sostituite dalle seguenti: “attestandone la conformità con le moda-lità previste dall’articolo 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

2. Per gli interventi necessari al completamento delprocesso civile telematico e degli ulteriori processi di di-gitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribuna-le, dei professionisti disponibili a provvedere alle opera-zioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 mi-lioni per l’anno 2015, di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 2 milioni per l’anno 2017 e di euro 1 milione an-nui a decorrere dall’anno 2018.

2 -bis . Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 58, comma 2, dopo le parole: “co-municazione telematica,” sono inserite le seguenti: “ivi incluso il Ministero della giustizia,”;

b) all’articolo 71, comma 1, dopo le parole: “di con-certo con” sono inserite le seguenti: “il Ministro della giustizia e con” ».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 16 -bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 16 -bis . Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

In vigore dal 27 giugno 2015 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno

2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipenden-ti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.

1 -bis . Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volonta-ria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personal-mente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-menti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di proceduracivile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Uni-tamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di proce-dura civile. Ai fi ni del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 -bis e dall’articolo 16-decies .

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissa-rio liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti altribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità tele-matiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informati-ci. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al com-ma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adot-tarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifi ca, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limi-tatamente a specifi che categorie di procedimenti, il termine fi ssato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

6. Negli uffi ci giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni dicui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Mi-nistro della giustizia, previa verifi ca, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al mo-mento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certifi cata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fi ne del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certifi ca-ta eccede la dimensione massima stabilita nelle specifi che tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito me-diante gli invii di più messaggi di posta elettronica certifi cata. Il deposi-to è tempestivo quando è eseguito entro la fi ne del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudicepuò autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoliatti e documenti per ragioni specifi che. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Mi-nistro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti deposita-ti con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì sta-bilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.

9 -bis . Le copie informatiche, anche per immagine, di atti proces-suali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della fi rma digitale

del cancelliere di attestazione di conformità all’originale . Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo in-formatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformi-tà a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico otte-nuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origi-ne. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

9 -ter . A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, con-tenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-menti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente com-ma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazio-nale forense ed i consigli dell’ordine, degli avvocati interessati, il Mini-stro della giustizia, previa verifi ca, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifi che categorie di procedimenti, il termine fi ssato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

9 -quater . Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo fi nale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si proce-de a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9 -quinquies . Il commissario giudiziale della procedura di concor-dato preventivo di cui all’articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redi-ge un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9 -quater , so-stituendo il commissario al curatore.

9 -sexies . Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di di-stribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591 -bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo fi nale delle attività svolte.

9 -septies . I rapporti riepilogativi periodici e fi nali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo fi nale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con moda-lità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare con-cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifi che tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giu-stizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identifi -cativi dell’esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all’articolo 169 -quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identifi cativi dell’uf-fi ciale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell’articolo 518 del codice di procedura civile.

9 -octies . Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. ”

— Si riporta il testo dell’articolo 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notifi cazioni di atti civili, amministrativi e stra-

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giudiziali per gli avvocati e procuratori legali), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 3 -bis . 1. La notifi cazione con modalità telematica si esegue a mezzo di

posta elettronica certifi cata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notifi cazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indiriz-zo di posta elettronica certifi cata del notifi cante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l’atto da notifi carsi non consiste in un documento infor-matico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto for-mato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221 . La notifi ca si esegue mediante allegazione dell’atto da notifi carsial messaggio di posta elettronica certifi cata.

3. La notifi ca si perfeziona, per il soggetto notifi cante, nel momen-to in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’artico-lo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notifi cazio-ne ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L’avvocato redige la relazione di notifi cazione su documentoinformatico separato, sottoscritto con fi rma digitale ed allegato al mes-saggio di posta elettronica certifi cata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fi scale dell’avvocato notifi cante; b) [gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio

dell’ordine nel cui albo è iscritto]; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il

codice fi scale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del

destinatario; e) l’indirizzo di posta elettronica certifi cata a cui l’atto viene

notifi cato; f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato

estratto; g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notifi cazioni effettuate in corso di procedimento deve,

inoltre, essere indicato l’uffi cio giudiziario, la sezione, il numero e l’an-no di ruolo.”

— Si riporta il testo degli articoli 58 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 58. Modalità della fruibilità del dato In vigore dal 19 agosto 2014 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro

non modifi ca la titolarità del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la

messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) . L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministra-zioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, defi nisce entro novanta giorni gli standard di comuni-cazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.

3. L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’at-tuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita re-lazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. (198)

3 -bis (abrogato) 3 -ter . Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati

territoriali. “ “Art. 71. Regole tecniche In vigore dal 19 agosto 2014 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delega-to per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il

Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferen-za unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materiedi competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unifi cata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta gior-ni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1 -bis . (abrogato) 1 -ter . Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in

conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 del-la legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice re-stano in vigore fi no all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.”

Note all’articolo 20 — Si riporta il testo degli articoli 18 e 38 del citato decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90, come modifi cato dalla presente legge: “Art. 18. (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale ammini-

strativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana)

In vigore dal 27 giugno 2015 1. - 1 -bis - 2 ( abrogati ) 3. E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di

Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzio-ni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche compe-tente per territorio. E’ altresì soppresso il Comitato tecnico di magistra-tura, di cui all’articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all’articolo 9, comma 7, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relati-vo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Con-ferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell’ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall’inquina-mento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, fi nanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

4. All’articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto” fi no a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Mi-nistro delegato per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione.”

< < Art. 38. (Processo amministrativo digitale) In vigore dal 27 giugno 2015 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’ar-

ticolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

1 -bis . A decorrere dal 1° gennaio 2016 , il comma 2 -bis dell’arti-colo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

“2 -bis . Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffi ci giudiziari e delle parti sono sottoscritti con fi rma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.\” > > .

— Si riporta il testo degli articoli 129 e 136 dell’Allegato 1 nonché gli articoli 2 e 5 dell’Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

In vigore dal 3 ottobre 2012 1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorren-

te a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parla-mento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pub-blicazione, anche mediante affi ssione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati allaconclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione de-gli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notifi cato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclu-sivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certifi cata o fax, all’uffi cio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possi-bile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’uffi cio che ha ema-nato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affi ssione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre acces-sibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifi ca per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notifi cazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affi ssione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvedea pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affi g-gerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti , ove stiano in giudizio personalmente e non siano ti-tolari di indirizzi di posta elettronica certifi cata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certifi cata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notifi cazione.

5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvioanche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifi ca del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in formasemplifi cata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni con-tenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla se-greteria del tribunale all’uffi cio che ha emanato l’atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazio-ne della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notifi cato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclu-sivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certifi cata o fax, all’uffi cio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possi-bile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’uffi cio che ha ema-nato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affi ssione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre acces-sibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifi ca per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notifi cazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affi ssione; per le parti costituite nel giudi-zio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica certifi cata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionaleche ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affi gger-lo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che prov-vede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affi ggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presentearticolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizionidi cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.”

“Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

In vigore dal 19 agosto 2014

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un re-capito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettroni-ca certifi cata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei di-fensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.

2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudiziopersonalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i do-cumenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma, se-condo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 13 delle norme di attuazione .

2 -bis . Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffi ci giudiziari e delle parti possono essere sotto-scritti con fi rma digitale.”

“Art. 2. Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione.

In vigore dal 8 dicembre 2011 1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i

seguenti registri: a) il registro delle istanze di fi ssazione di udienza, vistato e fi rmato

in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fi ne del numero dei fogli di cui il registro si compone;

b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il benefi cio del patrocinio a

spese dello Stato; g -bis ) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria. 2. Il segretario, ricevuta l’istanza di cui alle lettere a) e b) del com-

ma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti.

4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizio-ni del presidente.

5.( abrogato ) 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’ar-

ticolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all’ar-ticolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.”

“Art. 5. Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d’uffi cio. Sur-rogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti.

In vigore dal 16 settembre 2010 1. Ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio,

consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i do-cumenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.

2.( abrogato ) 3. Allorché riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio,

il segretario forma il fascicolo d’uffi cio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria.

4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fi scaledegli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d’uffi -cio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fi ne, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell’originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fi ssa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fasci-colo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

possibile accertare il contenuto dell’atto il collegio ne ordina la rinnova-zione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.”.

— Si riporta il testo dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la defi nizione dell’arretrato in materia di processo civile):

“Art. 16. Modifi che alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

In vigore dal 11 novembre 2014 1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal

1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguen-ti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».

2. - 3. - 4. ( Omissis )”. — Si riporta il testo dell’articolo 54 dell’Allegato 1 del citato de-

creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modifi cato dalla pre-sente legge:

“Art. 54. Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini.

In vigore dal 8 dicembre 2011 1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere

eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicu-rando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al con-traddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente diffi cile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applicaal procedimento cautelare.”

Riferimento normativo all’articolo 20bis — Si riporta il testo dell’articolo 43 del citato decreto-legge 24 giu-

gno 2014, n. 90, così come modifi cato dalla presente legge: “Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo

contabile) In vigore dal 25 giugno 2014 1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con

modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono va-lidi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifi cazioni. Le relative regole tecniche e proce-durali sono stabilite con i decreti di cui all’articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agliarticoli 16, 16 -ter , 16 -quater , 16 -decies e 16 -undecies del decreto-leg-ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, in base alle indi-cazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regolestabilite con i decreti di cui al comma 1, le notifi cazioni previste dall’or-dinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certi-fi cata di cui all’articolo 16 -ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.

Riferimento normativo all’articolo 21 — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 425, della citata legge

23 dicembre 2014, n. 190, così come modifi cato dalla presente legge: “Art. 1. Comma 425 In vigore dal 27 giugno 2015 425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ri-cognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano

fi nanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle fi nalizzate all’assunzione dei vinci-tori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l’elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, proce-dendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffi ci giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo in-determinato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria . Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell’anno 2016 e 1.000 nel corso dell’anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. Attesa l’urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere priori-tario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno dell’ammini-strazione della giustizia. ”.

Art. 20. Misure urgenti per la funzionalità

del processo amministrativo

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-to, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) all’articolo 18, i commi 1, 1 -bis e 2 sono abrogati; b) all’articolo 38, comma 1 -bis , le parole: “1° luglio

2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”. 1 -bis . Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono

apportate le seguenti modifi cazioni a decorrere dall’en-trata in vigore del processo amministrativo telematico:

a) all’articolo 129, comma 4, dell’Allegato 1, dopole parole: “Le parti” sono inserite le seguenti: “, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certifi cata risultanti dai pub-blici elenchi,”;

b) l’articolo 136, comma 2, dell’Allegato 1 è sosti-tuito dal seguente:

“2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stia-no in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità tele-matiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensa-re dall’osservanza di quanto previsto dal presente com-ma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 13 delle norme di attuazione”;

c) l’articolo 2, comma 5, dell’Allegato 2 è abrogato; d) l’articolo 5, comma 2, dell’Allegato 2 è abrogato; e) l’articolo 5, comma 3, dell’Allegato 2 è sostituito

dal seguente: “3. Allorché riceve il deposito dell’atto introduttivo del

giudizio, il segretario forma il fascicolo d’uffi cio in for-mato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausilia-ri e della segreteria”.

1 -ter . L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 set-tembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali am-ministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l’effetto, all’articolo 54, comma 2, dell’Allegato 1 del decreto le-gislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

Art. 20-bis. Disposizioni in materia di informatizzazione

del processo contabile

1. L’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

“2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizio-ni di cui agli articoli 16, 16 -ter , 16 -quater , 16 -decies e 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, in base alle in-dicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo”.

Art. 21. Disposizioni in materia di fondo

per l’effi cienza della giustizia

1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre2014, n. 190, sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del com-ma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di perso-nale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell’anno 2016 e 1.000 nel corso dell’anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell’ammini-strazione giudiziaria. Attesa l’urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno dell’amministrazione della giustizia.”.

Art. 21-bis. Incentivi fi scali alla degiurisdizionalizzazione

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono oche hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di nego-ziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel mede-simo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in

caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusio-ne dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commi-surato al compenso fi no a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull’autenti-cità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato,entro il 30 aprile dell’anno 2016, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazio-ni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei benefi ciari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella di-chiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi cazioni, nonché, da par-te delle persone fi siche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte suiredditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fi ni delle im-poste sui redditi, né del valore della produzione netta ai fi ni dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-ticolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio. Riferimenti normativi:

-Il citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 è pubblicato nel-la Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 2014, n. 212.

— Si riporta il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241 (Norme di semplifi cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul va-lore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

“Art. 17. (Oggetto) In vigore dal 18 luglio 2012 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei

contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto,

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i creditie i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenutealla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la fa-coltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’impostasul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’Art. 3, comma 143, lettera a) , della leg-ge 23 dicembre 1996, n. 662;

d -bis ) (soppressa) e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicu-

rativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori dilavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’Art. 49, comma 2, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensidell’Art. 20;

h -bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’Art. 31 della leg-ge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modifi cato dall’Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h -ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle fi nanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h -quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografi che;

h -quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e suc-cessive modifi cazioni.

2 -bis (soppresso)”. — Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifi cazioni (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):

“Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono dedu-

cibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.”

“Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d’impresa [Testo post riforma 2004]

Commi da 1. a 4. ( omissis ) 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi

passivi, tranne gli oneri fi scali, contributivi e di utilità sociale, sono de-ducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistinta-mente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attivi-

tà o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fi ni dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

Commi da 6. a 9. ( omissis )”. — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 96 della citata legge

23 dicembre 2014, n. 190: “Art. 1 Comma 96 In vigore dal 1 gennaio 2015 96. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una

dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per il recupero di effi cienza del sistema giudiziario e il potenzia-mento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.”.

Art. 21-ter. Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il

tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Il comma 1 -bis dell’articolo 50 del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dal-la legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

“1 -bis . Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono determinati il numero e i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno svolto il perio-do di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-cessive modifi cazioni, che possano far parte dell’uffi cio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfe-zionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffi ci giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell’individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età ana-grafi ca ed è assicurata un’equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffi ci giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fi ssa altresì i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell’età e dell’esperienza formativa.

1 -ter . Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l’in-sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o auto-nomo, né di obblighi previdenziali.

1 -quater . Il completamento del periodo di perfeziona-mento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del com-ma 1 -bis del presente articolo costituisce titolo di pre-ferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

blica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazio-ni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazio-ne della giustizia sono introdotti meccanismi fi nalizzati a valorizzare l’esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del citato comma 1 -bis .

1 -quinquies . I soggetti che hanno completato il ti-rocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-fi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni, e che non hanno fatto parte dell’uffi cio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a pari-tà di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazioni, nei concorsi in-detti dalla pubblica amministrazione”.

2. Per le fi nalità di cui al comma 1 è autorizzata la spe-sa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e di euro 5.208.667 per l’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria):

“Art. 37. Disposizioni per l’effi cienza del sistema giudiziario e la celere defi nizione delle controversie.

In vigore dal 1 marzo 2015 Commi da 1. a 10. ( omissis ) 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-

certo con i Ministri dell’economia e delle fi nanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confl uite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via priorita-ria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l’effi cienza degli uffi ci giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffi ci giudiziari a norma dell’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite dispesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formati-vo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffi ci giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 -bis , del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffi ci giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

Commi da 11 -bis . a 21. ( omissis )”. — Si riporta il testo dell’articolo 50 del citato decreto-legge 24 giu-

gno 2014, n. 90, così come modifi cato dalla presente legge: “Art. 50. (Uffi cio per il processo) In vigore dal 19 agosto 2014 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi -

cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 16 -septies è inserito il seguente:

“Art. 16-octies (Uffi cio per il processo) 1. Al fi ne di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso

l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più effi ciente

impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture orga-nizzative denominate ‘uffi cio per il processo’, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffi ci, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giu-gno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’ar-ticolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell’uffi cio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell’uffi cio per il processo costituito presso i tribunati, i giudicionorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giu-stizia, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

1 -bis . Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di con-certo con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sono determinati il numero e i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno svol-to il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni, che possano far parte dell’uffi cio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffi ci giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelle-ria. Nell’individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafi ca ed è assicurata un’equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffi ci giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fi ssa altresì i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell’età e dell’esperienza formativa.

1 -ter . Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà dirit-to ad alcun compenso e non determina l’insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1 -quater . Il completamento del periodo di perfezionamento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del comma 1 -bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’artico-lo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi fi naliz-zati a valorizzare l’esperienza formativa acquisita mediante il comple-tamento del periodo di perfezionamento presso l’uffi cio per il processo ai sensi del citato comma 1 -bis .

1 -quinquies . I soggetti che hanno completato il tirocinio forma-tivo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,e successive modifi cazioni, e che non hanno fatto parte dell’uffi cio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifi cazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.

2. All’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifi cazioni:

a) al comma 1: 1) dopo le parole: “i tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti:

“gli uffi ci requirenti di primo e secondo grado,”; 2) il secondo periodo è soppresso; b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11 -bis . L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del

comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modifi cazioni. Costituisce altresì titolo idoneo perl’accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tiro-cinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio”.”.

Riferimento normativo all’articolo 21-quater

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Per il testo dell’ articolo 1, comma 425 della legge 190 del 2014 si veda il riferimento normativo all’articolo 21.

Riferimento normativo all’articolo 21-quinquies — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 526 e 527, della citata

legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Art. 1. Comma 526 In vigore dal 1 gennaio 2015 526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti

modifi cazioni: a) il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui

al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffi ci giu-diziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifi ca la titolarità delle posizioni di debito e di cre-dito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffi ci giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° set-tembre 2015.

Comma 527 In vigore dal 1 gennaio 2015 527. Per l’anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della giustizia è fi nalizzata all’ero-gazione del contributo ai comuni interessati dalle spese di cui all’artico-lo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modifi cato dal comma 526 del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confl uisce in un apposito capitolo da istituire per le fi nalità di cui al secondo comma del citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526, lettera a) , del presente articolo. A decorrere dall’anno 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l’anno 2015 sono determinati ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, e successive mo-difi cazioni, in relazione alle spese di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come modifi cato dal citato comma 526 del presentearticolo.”

Riferimento normativo all’articolo 21-sexies La citata legge 23 dicembre 2014, n. 190,( Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O..

Riferimento normativo all’articolo 21-septies — Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012,

n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di compo-sizione delle crisi da sovraindebitamento), così come modifi cato dalla presente legge:

“Art. 8. Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore. In vigore dal 20 ottobre 2012 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la

ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qual-siasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano suffi cientia garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni suffi cienti per assicu-rarne l’attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioniall’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli stru-menti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di stru-menti creditizi e fi nanziari.

3 -bis . Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del con-sumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fi di autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, nonché gli intermediari fi nanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modi-fi cazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazio-ni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come defi nito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fi no ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privi-legio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.”

Art. 21-quater. Misure per la riqualifi cazione del personale

dell’amministrazione giudiziaria

1. Al fi ne di sanare i profi li di nullità, per violazionedelle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto col-lettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di defi nire i contenziosi giudi-ziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organi-ca, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fi ni della defi nizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servi-zio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profi lo professionale di cancel-liere e di uffi ciale giudiziario dell’area seconda al profi lo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’uffi cio notifi cazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia eco-nomica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualifi cazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa defi nizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fi ni del rispetto delle previsioni del CCNL com-parto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli ac-cessi dall’esterno è fi ssato nella percentuale, rispettiva-mente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di en-trata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modifi cato dall’articolo 21 del presente decreto.

3. Il Ministero della giustizia procede alla ridetermina-zione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le qualifi che di personale amministrativo di cancel-liere e di uffi ciale giudiziario restano ad esaurimento in

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area seconda sino alla completa defi nizione delle proce-dure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le fi nalità di cui al comma 1 è autorizzata laspesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall’an-no 2016, cui si provvede mediante corrispondente utiliz-zo del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri de-creti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazio-ni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

Art. 21-quinquies.

Disposizioni in materia di uffi ci giudiziari

1. Al fi ne di favorire la piena attuazione di quanto pre-visto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fi no al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manuten-zione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specifi -camente destinato presso gli uffi ci giudiziari, i medesimi uffi ci giudiziari possono continuare ad avvalersi dei ser-vizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, auto-rizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sonofi ssati, secondo criteri di economicità della spesa, i para-metri per la quantifi cazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciatesecondo i criteri fi ssati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

Art. 21-sexies.

Proroga della durata dell’incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell’intervento per la sicurezza degli uffi ci giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo

1. Dopo il comma 99 dell’articolo 1 della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

“99 -bis . I tempi per la realizzazione dell’investimento di cui al comma 99 e la durata dell’incarico del com-missario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fi no al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifi che necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente”.

Art. 21-septies. Garanzie dell’accordo o del piano del consumatore

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 27 gen-naio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

“3 -bis . Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fi di autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, nonché gli intermediari fi nanziari iscritti all’albo previ-sto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modi-fi cazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni de-bitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come defi nito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore”.

Art. 21-octies. Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa

di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1. Al fi ne di garantire il necessario bilanciamento trale esigenze di continuità dell’attività produttiva, di sal-vaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle fi nalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa de-gli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è im-pedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in com-parazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo su-periore a dodici mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti dicui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo prov-visorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di seque-stro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vi-gili del fuoco, agli uffi ci dell’azienda sanitaria locale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono ga-rantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verifi care l’attuazione delle misure e

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

delle attività aggiuntive previste nel piano. Le ammini-strazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicanoanche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla mede-sima data. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale):

“Art. 1. Effi cacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

In vigore dal 4 agosto 2013 1. - 2. - 3. ( omissis ) 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche

quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provve-dimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa a norma del comma 1.

5. - 5 -bis . ( omissis )”. Il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: “Misure urgenti in

materia di rifi uti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interes-se strategico nazionale.” è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 luglio 2015, n. 153.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22. Copertura fi nanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a 49.200.000 euro per l’anno 2016, a 94.200.000 euro per l’anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a3.200.000 euro per l’anno 2016, a 2.200.000 euro per l’anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2016 e a92.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2017, me-diante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’artico-lo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ri-partizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attua-zione dell’articolo 21.

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all’artico-lo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annual-mente disponibili, possono essere destinate, nel corso

del medesimo esercizio fi nanziario , per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l’effi cientamen-to del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di dispo-nibilità delle risorse della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 no-vembre 2008, n. 181, per l’attribuzione delle borse di stu-dio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffi ci giudiziari, di cui all’articolo 73, comma 8 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-difi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio. Riferimenti normativi:

Per il testo dell’articolo 1, comma 96, della legge 190 del 2014 si vedano i riferimenti normativi all’articolo 21 -bis .

— Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 7, lettera b) , del de-creto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario):

“Art. 2. Fondo unico giustizia. In vigore dal 2 marzo 2012 Commi da 1 a 6 ( omissis ) 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-

sta del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Mini-stro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo uni-co giustizia», anche frutto di utili della loro gestione fi nanziaria, fi no ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) ( omissis ); b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia

per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffi ci giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) ( omissis ) Commi da 7 -bis a 10 ( omissis )”. — Si riporta il testo dell’articolo 73, comma 8 -bis , del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia):

“Art. 73. Formazione presso gli uffi ci giudiziari. In vigore dal 19 agosto 2014 Commi da 1 a 8 ( omissis ) 8 -bis . Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8 -

ter , una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall’articolo 2, com-ma 7, lettera b) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Commi da 8 -ter a 20 ( omissis )”.

Art. 23. Disposizioni transitorie e fi nali

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano aiprocedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del pre-sente decreto . Le disposizioni di cui all’articolo 3 e quelle di cui all’articolo 4, si applicano ai procedimenti di con-cordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) , all’articolo 11 nella parte in cui introduce l’ultimo pe-riodo dell’articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all’articolo 13, comma 1, lettera b) , numero 1), lettera e) , numero 1, lettera ee) e all’artico-lo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale delle spe-cifi che tecniche previste dall’articolo 161 -quater delle di-sposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) , primo e secondo capoverso, e quelle di cui all’ar-ticolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successiva-mente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) , terzo capoverso, acquistano effi cacia decorsi sessantagiorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifi che tecniche previste dall’arti-colo 16 -bis , comma 9 -septies , del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-ge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2,lettere a) , b) , primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 , comma 1, lettere d) , l) , m) , n) , si applicano esclusivamente alle pro-cedure esecutive iniziate successivamente alla data di en-trata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1,lettere a) , f) , numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-te decreto.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano alleistanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse daquelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle nor-me precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il pro-fessionista delegato dispone una nuova vendita.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, let-tera f) , numero 2) e lettera g) , si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato suc-cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.

11. La disposizione di cui all’articolo 503 del codicedi procedura civile, nel testo modifi cato dall’articolo 19, comma 1, lettera d -bis ) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall’en-trata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.

11 -bis . Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 159 -ter delle disposizioni

per l’attuazione del codice di procedura civile e disposi-zioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-ge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016. Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 503 del codice di procedura civile: “Art. 503. Modi della vendita forzata. La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme

previste nei capi seguenti. L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene pro-

babile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo su-periore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.”.

- Per l’articolo 159 -ter delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile e disposizioni transitorie si veda all’articolo 14 della presente legge.

— Si riporta il testo dell’articolo 16 -bis del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 :

“Art. 16 -bis . Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

In vigore dal 27 giugno 2015 1.Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno

2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipenden-ti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

1 -bis . Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di vo-lontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito tele-matico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio perso-nalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informati-ci. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di proceduracivile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Uni-tamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di proce-dura civile. Ai fi ni del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 -bis .

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissa-rio liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti altribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità tele-matiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informati-ci. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al com-ma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.

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Supplemento ordinario n. 50/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adot-tarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifi ca, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limi-tatamente a specifi che categorie di procedimenti, il termine fi ssato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

6. Negli uffi ci giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni dicui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Mi-nistro della giustizia, previa verifi ca, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al mo-mento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certifi cata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fi ne del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certifi ca-ta eccede la dimensione massima stabilita nelle specifi che tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito me-diante gli invii di più messaggi di posta elettronica certifi cata. Il deposi-to è tempestivo quando è eseguito entro la fi ne del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudicepuò autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifi che.

9 -bis . Le copie informatiche, anche per immagine, di atti proces-suali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della fi r-ma digitale del cancelliere. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il con-sulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al pe-riodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corri-spondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento in-formatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che as-sicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

9 -ter . A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, con-tenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-menti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente com-ma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazio-nale forense ed i consigli dell’ordine, degli avvocati interessati, il Mini-stro della giustizia, previa verifi ca, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifi che categorie di procedimenti, il termine fi ssato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

9 -quater . Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo fi nale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si proce-de a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9 -quinquies . Il commissario giudiziale della procedura di concor-dato preventivo di cui all’articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redi-ge un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9 -quater , so-stituendo il commissario al curatore.

9 -sexies . Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di di-stribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591 -bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo fi nale delle attività svolte.

9 -septies . I rapporti riepilogativi periodici e fi nali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo fi nale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con moda-lità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare con-cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifi che tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I re-lativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.”

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stessodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la con-versione in legge.

15A06390

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

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Documentazione per l’esame di Progetti di legge

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione

e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

D.L. 83/2015 – A.C. 3201

Schede di lettura

n. 318

1° luglio 2015

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Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Documentazione per l’esame diP r o g e t t i d i l e g g e

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di

organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

D.L. 83/2015 – A.C. 3201

Schede di lettura

n. 318

1° luglio 2015

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I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Introduzione 3

TITOLO I Interventi in materia di procedure concorsuali 5

CAPO I Facilitazione della finanza nella crisi 10

Art. 1 (Finanza interinale) 10

CAPO II Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo 12

Art. 2 (Offerte concorrenti) 12

Art. 3 (Proposte concorrenti) 16

Art. 4 (Integrazione del contenuto della proposta di concordato) 21

CAPO III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare 22

Art. 5 (Requisiti per la nomina a curatore) 22

Art. 6 (Programma di liquidazione) 24

Art. 7 (Chiusura della procedura di fallimento) 25

CAPO IV Contratti pendenti nel concordato preventivo 27

Art. 8 (Contratti pendenti) 27

CAPO V Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria 29

Art. 9 (Crisi d’impresa con prevalente indebitamento versointermediari finanziari) 29

Art. 10 (Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazionecon intermediari finanziari e convenzione di moratoria) 31

CAPO VI Rateizzazione del prezzo 33

Art. 11 (Rateizzazione del prezzo) 33

TITOLO II Interventi in materia di procedure esecutive 34

CAPO I Modifiche al codice civile 34

Art. 12 (Modifiche al codice civile) 34

CAPO II Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e

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disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 36

Art. 13 (Modifiche al codice di procedura civile) 36

Art. 14 (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni) 50

Art. 15 (Portale delle vendite pubbliche) 53

TITOLO III Disposizioni in materia fiscale 54

Art. 16 (Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enticreditizi e finanziari e imprese di assicurazione) 54

Art. 17 (Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività perimposte anticipate) 58

TITOLO IV Proroga di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico 62

Art. 18 (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio deimagistrati ordinari) 63

Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico) 64

Art. 20 (Misure urgenti per la funzionalità del processoamministrativo) 67

Art. 21 (Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza dellagiustizia) 69

TITOLO V Disposizioni finanziarie, transitorie e finali 71

Art. 22 (Copertura finanziaria) 71

Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali) 73

Art. 24 (Entrata in vigore) 76

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Schede di lettura

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SCHEDE DI LETTURA

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INTRODUZIONE

Il decreto-legge, composto da 24 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.

In particolare, il provvedimento d’urgenza interviene in materia di: • procedure concorsuali (Titolo I);• procedure esecutive (Titolo II);• misure fiscali (Titolo III);• efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV).

Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V. In particolare, sono previste disposizioni che introducono:

- facilitazioni per l’accesso al credito da parte dell’impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione;

- maggiore competitività nel concordato preventivo, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l’acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell’imprenditore;

- un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;

- un’azione revocatoria semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;

- più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento nonchè la possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione;

- una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo; - una serie di novità in materia di esecuzione forzata con la finalità di

velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell’espropriazione immobiliare, l’istituzione del portale unificato delle vendite esecutive);

- disposizioni in materia fiscale volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap;

- modifiche della disciplina del processo civile telematico. Specifiche disposizioni riguardano la proroga della permanenza in servizio

dei magistrati ordinari, l’abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR nonché l’ingresso nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.

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SCHEDE DI LETTURA

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TITOLO I INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Il Titolo I ha ad oggetto una serie di interventi in materia di procedure concorsuali.

Tali interventi fanno seguito a una serie di modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni in materia.

Le più recenti modifiche legislative sulle procedure concorsuali

In particolare, l'articolo 33 del decreto legge n. 83 del 2012 (legge. conv. n. 134 del 2012) ha modificato alcune norme della legge fallimentare introducendone di nuove, intervenendo in prevalenza sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Le nuove previsioni intendono, da una parte, permettere alle imprese in crisi un accesso più rapido alle procedure di risanamento consentendo tra l'altro l'accesso a nuovi mezzi finanziari garantendo la continuità aziendale ed estendendo talune tutele già nella fase preliminare di negoziazione con i creditori, dall'altra, l'intenzione di garantire maggior rigore (con correlate sanzioni anche penali) in materia di attestazioni del professionista.

Le novità principali hanno riguardato: - la possibilità, nel concordato preventivo, di presentare il piano anche dopo la

presentazione della domanda (cd. concordato in bianco o preconcordato o concordato con riserva), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili dall'attivo. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato (la nuova procedura è ispirata al c.d. Chapter 11 statunitense che ha dato più volte prova di efficienza e rapidità, consentendo, tra l'altro, i salvataggi di General Motors e Chrysler).

- la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, garantendo così piena alternativa tra le due procedure.

- la possibilità, per il debitore che sia in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di ottenere "finanza ponte" prededucibile all'esito di apposito vaglio di congruità e funzionalità effettuato dal professionista nella propria relazione (dunque in pendenza di omologazione del concordato o dell'accordo);

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SCHEDE DI LETTURA

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- l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale ovvero il concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

- il blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;

- l'obbligo di attestazione della veridicità dei dati aziendali per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall. ovvero la relazione che accompagna l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma 1, L. Fall., analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo.

Il decreto-legge ha poi introdotto nella legge fallimentare l'art. 236-bis, Falso in attestazioni e relazioni, fattispecie che si articola su due condotte alternative integrate da falsità documentali e il cui oggetto materiale è rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis L. fall. Soggetto attivo dei reati è il "professionista" tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni. Il fatto tipico consiste invece nella esposizione di informazioni false ovvero nell'omissione di informazioni rilevanti. La sanzione è costituita dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a 100.000 euro. Sono previste due circostanze aggravanti: una prima (comma secondo), ad effetto ordinario, per il caso in cui il fatto sia commesso dal "professionista" al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; una seconda (comma terzo), ad effetto speciale per il caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori.

Le ampie modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo hanno determinato per alcuni uffici giudiziari l'esigenza di predisporre linee guida per orientare gli operatori. In particolare, si segnalano quelle predisposte dalla Sezione II civile - Fallimenti del Tribunale di Milano.

Si ricorda che, in relazione al cd. concordato in bianco (o con riserva) di cui all'art. 161 della legge fallimentare, il D.L. 145 del 2013 (L. 9 del 2014) aveva introdotto nell'ordinamento una norma di interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2, della legge 267/1942, che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle citate procedure. In particolare, la norma considerava prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione che: - la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine

eventualmente prorogato dal giudice per il conpletamento della domanda con riserva; - la procedura di concordato preventiva seguisse, senza soluzione di continuità, la

presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva. Tale norma interpretativa è stata, tuttavia abrogata, dall'art. 22, comma 7 del D.L. 91

del 2014 (L. 116 del 2014).

La breve esperienza applicativa ha dimostrato come tale disposizione interpretativa limitasse in modo consistente il riconoscimento del beneficio della prededuzione, rappresentando un ostacolo o quantomeno un'incongruenza rispetto ai più recenti orientamenti del Legislatore in materia di concordato preventivo. Infatti, tutti gli ultimi interventi di riforma in materia fallimentare avevano mirato a una maggiore efficienza della procedura concordataria e un'incentivazione dell'accesso delle imprese a questo

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SCHEDE DI LETTURA

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strumento di gestione della crisi. Pur avendo il condivisibile intento di scoraggiare fenomeni di abuso nell'utilizzo della domanda di concordato preventivo con riserva, la precedente interpretazione autentica dell'art. 111, co. 2 L. fall. rischiava di pregiudicarne la funzionalità e gli obiettivi. Diminuendo le certezze dei creditori riguardo alla garanzia del rimborso prioritario in caso di successivo fallimento, la norma abrogata: da un lato, rendeva più arduo per il debitore trovare fornitori e finanziatori disposti ad investire nel risanamento dell'impresa; dall'altro lato (e in conseguenza del timore del debitore di perdere la fiducia di fornitori e banche) disincentivava un utilizzo corretto e tempestivo del preconcordato, che da strumento fondamentale per la preservazione della continuità aziendale rischiava di divenire anticamera di concordati meramente liquidatori o di fallimenti. Il Legislatore ha quindi deciso di tornare sui propri passi, eliminando almeno uno degli elementi di incertezza presenti nella disciplina del concordato preventivo: affinchè i crediti di fornitori e banche sorti durante il periodo "in bianco" siano garantiti dal beneficio della prededuzione in caso di successivo fallimento del debitore non è più necessario che proposta, piano e documentazione del concordato siano depositati entro il termine stabilito dal tribunale e che consegua l'effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.

Il successivo intervento sulla legge fallimentare da parte dell'art. 82 del decreto legge n. 69 del 2013 (conv. L. 98/2013) ha inteso offrire maggiori garanzie di carattereinformativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo “in bianco” (o “con riserva”) introdotto dal D.L: 83/2012. Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

L’obiettivo delle disposizioni introdotte dall’art. 83 del decreto deriva dal notevole ricorso all'istituto del citato concordato in bianco non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione, rappresentate dall'anticipazione degli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi. L'intervento è volto pertanto a conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, approntando però delle misure volte ad implementare il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale già in sede di fissazione del termine attraverso l'estensione degli obblighi di deposito del debitore.

Viene modificato, quindi, l’art. 161 della legge fallimentare prevedendo che l’imprenditore che presenti la domanda per il concordato “in bianco” debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

Inoltre: - il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare subito

il commissario giudiziale (in precedenza, invece, la nomina del commissario poteva avere luogo solamente con il decreto che apre la procedura di concordato preventivo, dopo la presentazione del piano); si applica l’art. 170, secondo comma, L. Fall., in base a cui i libri su cui è stato annotato il decreto di ammissione al concordato sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale;

- il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda di concordato e, su istanza del creditore o del P.M., accertati i presupposti

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SCHEDE DI LETTURA

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per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 18 L. Fall. (reclamo del debitore e di qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di 30 giorni). Viene, poi, integrata la disciplina degli atti urgenti di straordinaria amministrazione che

il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il tribunale ha obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.

Infine, sono precisati ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.

Il più recente decreto-legge 132 del 2014 (legge conv. n. 162 del 2014), all'articolo 20 ha introdotto l'obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche ai Ministeri della giustizia e delle attività produttive di verificare l'esito e l'efficienza di tali procedure a fini statistici.

In particolare, il comma 1 aggiunge alcune disposizioni nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179/2012, che disciplina l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

Inserendo disposizioni relative alla chiusura del fallimento, al concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale, alla vendita nell'espropriazione immobiliare, il decreto-legge stabilisce che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è previsto - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell'immobile - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, art. 33). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico.

Tutti questi rapporti dovranno essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti periodici e finali nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (d.lgs. n. 270 del 1999).

Si ricorda, infine, che con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015 è stata nominata la Commissione per le riforma delle procedure concorsuali, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, presieduta dal Dott. Renato Rordorf, presidente della I Sezione Civile della Corte di Cassazione e supportata da un Comitato Scientifico. Alla Commissione è stato assegnato il compito di analizzare organicamente il complesso delle normative in tema di procedure concorsuali e crisi d'impresa per monitorarne gli effetti e valutare la necessità di ulteriori eventuali interventi di riordino. Il mandato prevede anche una scadenza (31 dicembre 2015) per la presentazione di proposte normative sulla base di ambiti che lo stesso DM di nomina individua:

- nella valutazione di tutte le possibili ricadute della proposta, di imminente approvazione, del regolamento del Parlamento europeo che modifica il Reg. (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere;

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SCHEDE DI LETTURA

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- nella razionalizzazione, semplificazione e uniformazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione al raccordo con a disciplina del processo civile telematico;

- nell'individuazione di misure idonee ad incentivare l'emersione della crisi; - nell’indagine statistica della durata e degli esiti dei procedimenti di concordato

preventivo e fallimento nel periodo 2010-2014 e nell'adozione delle conseguenti misure funzionali alla:

- individuazione degli strumenti diretti a favorire una maggiore uniformità giurisprudenziale;

- incentivazione, in particolare, del concordato preventivo con continuità aziendale; - accelerazione dei procedimenti liquidatori; - armonizzazione della disciplina sui finanziamenti e sui crediti prededucibili; - semplificazione delle disposizioni sul trattamento di creditori privilegiati e sulla

suddivisione per classi dei creditori; - individuazione di una disciplina inerente le proposte di piani concorrenti nella

procedura di concordato preventivo. - nell'individuazione delle linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse

dal fallimento e, in particolare per quanto riguarda le procedure da sovraindebitamento, nella individuazione di misure volte a consentire al creditore di provocare l'apertura della procedura liquidatoria;

- nella ricognizione di linee di raccordo con le prospettive di riforma della materia dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- nella semplificazione, razionalizzazione e riduzione dei privilegi nonchè valutazione dell'introduzione di sistemi di garanzie mobiliari non possessorie, anche alla luce delle esperienze comparate e delle sollecitazioni internazionali.

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CAPO I FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

Art. 1 (Finanza interinale)

L’articolo 1 è diretto a facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell’imprenditore, in vista della conclusione dei concordati.

In particolare, viene modificato l’articolo 182-quinquies della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 - LF) in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In base a tale articolo, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, in base ad alcuni orientamenti interpretativi la richiesta di autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti interinali deve essere accompagnata, oltre che dall’attestazione dell’esperto, anche dal piano e dalla proposta di concordato: ciò anche in assenza un esplicito riscontro testuale nella disposizione così modificata nel 2012.

Verrebbe così limitata l’utilità pratica della nuova disposizione e risulterebbe ritardato il momento in cui l’impresa può accedere alla finanza prededucibile, nelle more della preparazione della documentazione concordataria. Di conseguenza sarebbero ridotte le concrete prospettive di risanamento dell’impresa in crisi.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), pertanto, espressamente precisa, con la modifica del primo comma dell’articolo 182-quinquies della legge fallimentare, che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione prescritta dall’art. 161 LF.

La lettera b) introduce poi un nuovo terzo comma allôarticolo 182-quinquies, in base a cui il debitore può essere autorizzato fin dalla presentazione della domanda “prenotativa”, a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell’attività aziendale, nel periodo necessario a presentare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale. Si suppone che

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SCHEDE DI LETTURA

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quest’ultimo, dovendo sostenere l’attività di impresa durante la procedura, sia di importo ben superiore.

In particolare, il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza:

- del termine fissato dal tribunale per la presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o

- fino all’udienza di omologazione o - fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal tribunale, per il deposito

dell’accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

Il ricorso deve specificare una serie di elementi: • la destinazione dei finanziamenti• che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti• che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio

imminente e irreparabile all’azienda.Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso

di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro 10 giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Occorrerebbe precisare direttamente nella disposizione di rango primario la definizione di “linee di credito autoliquidanti”, locuzione utilizzata principalmente in ambito bancario e in particolare nelle circolari della Banca d’Italia.

In fine, la lettera c) modifica il terzo comma dell’articolo 182-quinquies LF, estendendo anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

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CAPO II APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 2 (Offerte concorrenti)

L’articolo 2 introduce, anzitutto, nella disciplina del concordato preventivo un nuovo articolo 163-bis L. Fall. che prevede l’apertura di una procedura competitiva rispetto all’offerta avanzata da un soggetto individuato, in ordine al trasferimento verso corrispettivo in denaro dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni.

La nuova disposizione (comma 1) consente la presentazione di altre offerte concorrenti in modo che le condizioni economiche assicurino il miglior realizzo dell’azienda e il ristoro dei creditori concordatari.

In base a quanto evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, infatti, il rischio di non ottenere le migliori condizioni economiche risulta particolarmente elevato, laddove la controparte del debitore non sia indipendente rispetto a quest’ultimo o quando il debitore non abbia già esperito un procedimento competitivo.

In particolare, il commissario giudiziale deve valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell’offerta tenendo conto a tal fine:

- dei termini e delle condizioni dell’offerta; - del corrispettivo; - delle caratteristiche dell’offerente. L’offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima

della omologazione. La medesima disposizione sul trasferimento prima della omologazione è

presente due volte all’interno del primo comma.

Il commissario può ritenere, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell’azienda o del bene, che l’offerta prevista nel piano non corrisponda al miglior interesse dei creditori. In tal caso chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo.

Spetta quindi al tribunale, sentito il commissario, decidere sull’istanza oppure disporre d’ufficio l’apertura di un procedimento competitivo, tenendo conto - oltre che del valore dell’azienda o del bene - della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.

Il tribunale dispone quindi con decreto l’apertura del procedimento competitivo che deve:

- stabilire le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, - prevedere che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, - stabilire i requisiti di partecipazione degli offerenti,

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SCHEDE DI LETTURA

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- stabilire le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta,

- stabilire la data dell’udienza per l’esame delle offerte, - stabilire le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le

garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

È poi previsto che l’offerta cui al primo comma (dunque: quella iniziale) divenga irrevocabile dal momento in cui viene modificata in conformità a quanto previsto dal decreto e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto.

Le offerte debbono poi essere presentate in forma segreta e non sono efficaci qualora non conformi al decreto e, comunque, se sottoposte a condizione.

Le offerte sono poi rese pubbliche nell’udienza appositamente fissata, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato.

Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti.

Si valuti l’opportunità di precisare il carattere “migliorativo” delle offerte al fine di non lasciare margini discrezionali in ordine allo svolgimento della gara.

La gara può svolgersi nella stessa udienza o in un’udienza immediatamente successiva. Si deve concludere prima dell’adunanza dei creditori, anche quando il piano preveda che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.

In ogni caso, con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l’offerta iniziale, quest’ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta, entro il limite massimo del 3% del prezzo in essa indicato. In tal modo si vuole evitare che la prospettiva di una procedura competitiva abbia effetti disincentivanti rispetto alla presentazione di proposte di acquisto durante la fase iniziale del processo di risoluzione concordata della crisi. Il tetto al rimborso è invece diretto a evitare un’eccessiva lievitazione a carico della procedura dei costi.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della gara.

La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che la comparabilità delle offerte garantisce che non sia richiesta una variazione sostanziale del piano, con il rischio che esso divenga, altrimenti, non più fattibile. Si sarebbe così inteso assicurare che la presentazione di offerte concorrenti non ostacoli il complessivo progetto di superamento in via concordata della crisi, predisposto

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dall’imprenditore in difficoltà. L’offerta migliorativa avrebbe il solo effetto, nell’ambito del medesimo piano, di aumentare il valore di realizzazione del bene di cui il piano già inizialmente prevedeva la cessione. Peraltro, secondo la stessa relazione illustrativa, ciò non significa che, in caso di offerta migliorativa, non sia necessario apportare modifiche al piano e alla proposta.

L’ultimo comma del nuovo articolo 163-bis stabilisce poi che la nuova disciplina debba essere applicata, in quanto compatibile, anche all’affitto di azienda o di uno o più rami d’azienda e alle cessioni nella fase del concordato con riserva.

Si valuti se la clausola di compatibilità possa ingenerare incertezze applicative con riguardo all’affitto di azienda o di uno o più rami di azienda ovvero al concordato con riserva.

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge modifica l’articolo 182 della legge fallimentare concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito della omologazione.

Viene in primo luogo sostituita la rubrica dell’articolo, che assume la denominazione “cessioni”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine all’oggetto.

È quindi integrato il primo comma dell’articolo 182 con la specifica previsione che, qualora il concordato consista nella cessione dei beni, il tribunale debba disporre che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile (vendite pubbliche, modificato dall’art. 13 del decreto-legge, v. ultra) e fissi il termine entro cui tale pubblicità debba essere eseguita.

I n base all’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, un avviso

contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Viene poi sostituito il quinto comma dell’articolo 182 della legge fallimentare. Tale comma, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, stabiliva che si debbano applicare gli articoli della legge fallimentare sulla vendita dei beni, in quanto compatibili (articoli da 105 a 108-ter LF). Il nuovo quinto comma stabilisce che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applichino gli articoli da 105 a 108-ter della legge fallimentare in quanto compatibili. Specifica inoltre che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti acquista successivi.

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La relazione illustrativa precisa che si è così provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l’effetto “purgativo” anche delle cessioni effettuate prima dell’ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato ma a opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale. Ciò accadrebbe ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o per le dismissioni nell’ambito di un concordato con continuità aziendale.

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Art. 3 (Proposte concorrenti)

L’articolo 3 del decreto-legge modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l’obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall’imprenditore all’assemblea dei creditori. Questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi.

In tal modo, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, si vuole così offrire creditori la possibilità di impedire che il debitore presenti proposte che non rispecchiano il reale valore dell’azienda.

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 modifica l’articolo 163 della legge fallimentare concernente la ammissione alla procedura di concordato preventivo.

L’art. 163 LF, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, nel disciplinare l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, stabiliva che il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato;2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del

provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve

depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma.

Il termine per la convocazione dei creditori ordinata dal tribunale è portato da 30 a 120 giorni dalla data del provvedimento del tribunale medesimo.

Sono introdotti quattro nuovi commi, dopo il terzo, in base a cui uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato, rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori.

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Il 10% viene computato senza considerare i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione che deve accompagnare il piano e la relativa documentazione può essere limitata alla fattibilità del piano per quegli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere omessa qualora non ve ne siano.

È stabilito un requisito di ammissibilità delle proposte di concordato concorrente. Non deve infatti risultare che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, qualora il debitore sia una società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Se la proposta concorrente prevede diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposto al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Il comma 2 dell’articolo 3 modifica l’articolo 165 della legge fallimentare, relativo al commissario giudiziale. L’articolo 165 prevede che il commissario sia pubblico ufficiale, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, e che ad esso si applichino le disposizioni, relative ai curatori, in materia di reclamo, revoca, sostituzione e responsabilità.

Sono introdotti due nuovi commi all’articolo 165, in base a cui il commissario giudiziale è tenuto a fornire ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all’articolo 124, primo comma, ultimo periodo, della legge fallimentare, in base a cui la proposta di concordato preventivo non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Tale disciplina, inoltre, si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori di terzi, di informazioni utili per la presentazione delle offerte concorrenti di cui al nuovo articolo 163-bis (vedi sopra).

Il comma 3 dell’articolo tre modifica l’articolo 172 della legge fallimentare sulle operazioni e la relazione del commissario giudiziale.

Viene in primo luogo portato da 10 giorni a 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori il termine entro cui il commissario giudiziale deve depositare in

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cancelleria l’inventario del patrimonio del debitore e la relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, sulle garanzie offerte creditori.

È inoltre introdotto un nuovo comma dopo il primo in base a cui, qualora, nei termini previsti, siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e da comunicare i creditori, almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei medesimi.

Con una previsione di carattere esemplificativo (“di regola”), la relazione integrativa deve contenere una comparazione particolareggiata tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 15 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto.

Si osserva che andrebbero precisate le ragioni per cui la comparazione particolareggiata della relazione integrativa debba essere presentata esclusivamente di regola.

Il comma 4 dell’articolo 3 modifica l’articolo 175 della legge fallimentare, concernente la discussione della proposta di concordato.

Per coordinamento è innanzitutto integrato il primo comma, con l’espressa menzione dell’obbligo del commissario di illustrare anche le proposte alternative eventualmente presentate dai creditori.

E’ poi soppresso il secondo comma, in base a cui la proposta di concordato preventivo non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto.

Il nuovo terzo comma: - stabilisce che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene

ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti (il testo previgente faceva riferimento alla unica proposta di concordato, ritenuta non ammissibile o “accettabile”);

- prevede che il debitore possa esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.

E’ introdotto un comma finale all’art. 175, in base a cui sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l’ordine temporale del loro deposito.

Il comma 5 dell’articolo 3 modifica l’art. 177 L. fall. sulla maggioranza per l’approvazione del concordato, in modo da tenere conto delle modifiche apportate con riguardo alle proposte concorrenti.

Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, l’art. 177 stabiliva che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi (primo comma). I creditori

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muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato (secondo comma). I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (terzo comma). Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato (quarto comma).

Il primo comma dell’art. 177 è integrato, con una serie di disposizioni sulle votazioni relative alle richieste di concordato preventivo.

In dettaglio, quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze prescritte, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine previsto per il dissenso dei creditori che non hanno partecipato al voto (venti giorni dalla chiusura del verbale) rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso. In ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l’approvazione del concordato (maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche all’interno del maggior numero di classi di creditori).

Inoltre, al quarto comma dell’art. 177 LF, alle categorie di soggetti esclusi dal voto sono aggiunte: la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.

Il comma 6 dell’art. 3 modifica l’articolo 185 LF, sulla esecuzione del concordato.

Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, l’art. 185 LF prevedeva che, dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (primo comma). Si applica il secondo comma dell'art. 136. (le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato) (secondo comma).

Sono aggiunti quattro commi all’art. 185 LF sul seguito del debitore alla proposta di concordato approvata e omologata. E’ infatti previsto che:

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- il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata;

- nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;

- il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;

- fermo restando il disposto dell'articolo 173 (revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento nel corso della procedura), il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.

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Art. 4 (Integrazione del contenuto della proposta di concordato)

L’articolo 4 modifica l’art. 161 della legge fallimentare al fine di evitare che dall’ammissione al concordato preventivo derivino vantaggi per i creditori del tutto aleatori e non determinati.

E’ infatti previsto che, con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (comma 2, lett. e), il debitore debba in ogni caso precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato.

L’art. 4 in esame fa erroneo riferimento al primo comma (anziché al secondo) dell’art. 161 della legge fallimentare.

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CAPO III MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

Art. 5 (Requisiti per la nomina a curatore)

Il Capo III del decreto (artt. 5-7) detta alcune modifiche alla disciplina che la legge fallimentare dedica al curatore fallimentare sia con finalità di accelerazione delle procedure che di garanza della terzietà dell’organo.

Il comma 1 dell’art. 5: • modifica il terzo comma dell’articolo 28 della L. fall. sulle situazioni di

incompatibilità della nomina a curatore. In particolare è esteso dai 2 ai 5anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vigel’incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa.Analoga incompatibilità riguarda chi abbia svolto funzioni di commissariogiudiziale in un concordato con lo stesso debitore nonché colui che, conquest’ultimo, era unito in associazione professionale;

• aggiunge tre ulteriori commi allo stesso art. 28 secondo i quali:- il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di

risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione di cui all’art. 104-ter della legge fallimentare (v. ultra, art. 6);

- la sentenza dichiarativa di fallimento motiva sulla sussistenza dei requisiti della nomina a curatore e, anche in base alle risultanze dei rapporti riepilogativi semestrali sull’attività svolta, trasmessi da questi al giudice, tiene conto delle indicazioni dei creditori sulla nomina del curatore eventualmente espresse durante il procedimento. Si valuti se la sentenza dichiarativa di fallimento, con cui è nominato il curatore, debba tenere conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi dell’attività del curatore medesimo, inerenti a procedure fallimentari diverse, nell’ambito delle quali egli abbia svolto la medesima funzione. Infatti, essendo la nomina effettuata con la sentenza dichiarativa di fallimento, i rapporti riepilogativi – successivi alla nomina - non potranno che riferirsi a distinte procedure fallimentari. La disciplina transitoria dettata dall’art. 23 del provvedimento in esame prevede che le citate disposizioni dell’art. 28 L. fall. sulle incompatibilità del curatore, sulla necessità della struttura organizzativa e sulla sussistenza dei requisiti di nomina del curatore si applichino ai fallimenti dichiarati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 83/2015 (cioè dopo il 28 giugno 2015);

- viene istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale, accessibile al pubblico e gestito con modalità informatiche dove confluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari,

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anche quelli dei commissari e liquidatori giudiziali; sul registro vanno annotati anche le chiusure dei fallimento, le omologhe del concordato nonché l’ammontare dell’attivo e passivo delle procedure concorsuali chiuse. Sulla base della citata disciplina transitoria dell’art. 23 del decreto-legge, le disposizioni sul registro nazionale acquistano efficacia 60 gg. dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla citata data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (si rileva l’opportunità che il provvedimento concernente tali specifiche, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del DL 132/2014, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il comma 2 dell’articolo 5 autorizza - per l’istituzione del citato registro nazionale presso il Ministero della giustizia – la spesa di 100.000 euro per l’anno 2015.

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Art. 6 (Programma di liquidazione)

L’articolo 6 modifica l’art. 104-ter della legge fallimentare – relativo al programma di liquidazione dell’attivo – prevedendo termini procedurali più stringenti.

In particolare: • è integrata la formulazione del comma 1 prevedendosi che, in ogni caso, il

programma di liquidazione debba essere formato entro 180 gg. dallasentenza che dichiara il fallimento e che il mancato rispetto di quest’ultimotermine è giusta causa di revoca del curatore;

• è stabilito, dal nuovo terzo comma, che il programma debba precisare iltermine entro il quale sarà ultimata la liquidazione dell’attivo del fallimento eche tale termine non possa eccedere i 2 anni, salvo che il curatore ritenganecessario, motivandone le ragioni (si presume al comitato dei creditori, cuispetta ex art. 104-ter l’approvazione del programma di liquidazione), untermine maggiore per liquidare specifici cespiti;

• il curatore, oltre che da altri professionisti, può essere autorizzato dal giudicedelegato ad essere coadiuvato nella vendita dei beni anche da societàspecializzate; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 107, L. falI. (quartocomma).

La salvezza delle previsioni dell’art. 107 sembra riferirsi: al fatto che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in base al programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; alla possibilità che il curatore possa prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dallo stesso giudice delegato; agli obblighi del curatore, prima del completamento delle vendite di immobili e altri beni registrati, di darne notizia a tutti i creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio; al fatto che Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto; dell’obbligo del curatore di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori sugli esiti delle procedure, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Si valuti se il rinvio all’art. 107, in cui già è richiamata la possibilità per il curatore di avvalersi di soggetti specializzati, renda superfluo il riferimento specifico alle società specializzate da cui il curatore stesso può essere coadiuvato nella vendita dei beni.

• è prevista come giusta causa di revoca del curatore il mancato rispetto deitermini previsti dal programma di liquidazione.

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Art. 7 (Chiusura della procedura di fallimento)

L’articolo 7 modifica – anche in tal caso a fini di velocizzazione della procedura - gli articoli 118 e 120 della legge fallimentare in materia di chiusura del fallimento.

Un primo intervento (lett. a) aggiunge alcuni periodi al secondo comma dell’art. 118, in base ai quali si stabilisce: • la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell’attivo anche

quando vi siano giudizi pendenti, relativi a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento nei quali il curatore, ex art. 43 L. fall, è legittimato a stare in causa anche negli (eventuali) gradi ulteriori di giudizio; la previsione, che riproduce quanto già stabilito dal D.Lgs. 385/1993 (TU bancario) per la chiusura della liquidazione coatta amministrativa, intende anche facilitare il rispetto del termine biennale stabilito ora dall’art. 104-ter, come modificato dall’articolo 6 del provvedimento;

• una deroga all’art. 35 L. fall.: anche le rinunce alle liti e alle transazionidevono essere autorizzate dal giudice delegato.

Attualmente, il citato art. 35 prevede che le rinunce (con le riduzioni di crediti, i compromessi, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione) sono di competenza del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori; il giudice delegato deve essere sempre informato in via preventiva dal curatore delle transazioni; per gli altri atti tale obbligo informativo sussiste quando essi siano di valore superiore a 50.000.

• che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quellericevute per effetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dalcuratore; dopo la chiusura del fallimento le somme trattenute e quelle cheresiduano dagli accantonamenti sono ripartite tra i creditori; con le modalitàdisposte dal tribunale con il decreto motivato di chiusura della procedurafallimentare;

• che eventuali sopravvenienze dell’attivo derivanti dai giudizi pendenti (rectius:dalla conclusione dei giudizi pendenti) non comportano la riapertura dellaprocedura di fallimento;

• la tardiva ammissione all’esdebitazione del fallito (art. 142, L. fall.) quando,a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudiziopendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti (si fa infatti riferimento allacausa di inammissibilità di cui al secondo comma dell’art. 142, v. ultra); larichiesta di esdebitazione va avanzata entro un anno dalla data del citatoriparto.

Si ricorda che l’esdebitazione consente al fallito persona fisica l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non

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soddisfatti a condizione che:1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48 (consegna al curatore di tutta la corrispondenza inerente il fallimento); 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione(comma 1). L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali (comma 2).

E’ poi integrato dall’art. 7 (lett. b) il secondo comma dell’art. 120 LF con la previsione che, nonostante la chiusura del fallimento, la pendenza dei giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito consente la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato, pur ai soli fini previsti dall’art. 118, secondo comma, come modificato (v. ante, lett. a).

Chiude l’art. 120 la previsione secondo cui i creditori non possono mai agire su quanto è oggetto dei giudizi in corso.

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CAPO IV CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 8 (Contratti pendenti)

L’articolo 8 modifica l’art. 169-bis L. fall, relativo alla disciplina degli effetti dei contratti in corso di esecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo.

La finalità dell’intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento (artt. 72 e ss., L. fall.) - è quella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità del debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.

Una prima modifica (lett. a) riguarda la rubrica della disposizione citata: “Contratti in corso di esecuzione” è sostituita da “Contratti pendenti” (identica rubrica è prevista dal citato art. 72).

Tale previsione pare estendere gli effetti dell’art. 169-bis anche ai contratti stipulati ma non ancora in corso di esecuzione. La relazione illustrativa, nel sottolineare che tale previsione si uniforma alla formulazione dell’art. 72 (ampiamente condivisa da dottrina e giurisprudenza), rileva in particolare che viene chiarito che si tratta non di contratti già interamente eseguiti da una delle parti bensì di contratti ancora ineseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti.

Sostanziali modifiche riguardano, quindi, la procedura di scioglimento dei contratti pendenti. E’ anzitutto modificato il primo comma dell’art. 169-bis, che attualmente prevede che nella domanda di ammissione al concordato preventivo (che ha forma di ricorso), il debitore può chiedere che il tribunale o il giudice delegato (dopo il decreto di ammissione), lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta.

Il nuovo primo comma prevede (lett. b): - che la richiesta di scioglimento dal contratto può essere avanzata anche

successivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato;

- che lo scioglimento è autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l’altro contraente;

- che lo scioglimento (o la sospensione) del contratto hanno effetto dalla data di comunicazione all’altro contraente del decreto autorizzativo del giudice delegato (viene così chiarito il dubbio, ricorrente nella prassi, sulla esatta decorrenza dello scioglimento).

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Il secondo comma dell’art. 169-bis stabilisce che allo scioglimento del contratto consegue il diritto dell’altro contraente all’indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento e che tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Tale ultima disposizione è integrata dalla previsione (lett. c) secondo cui la domanda di concordato costituisce limite per la prededucibilità di tali crediti; infatti è stabilito che il credito derivante da prestazioni eseguite legalmente (e in conformità ad accordo o usi negoziali) dopo la presentazione della domanda di concordato costituisce credito prededucibile.

Il secondo comma dell'art. 111 L. fall. ha definito i crediti prededucibili, come quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Le somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo fallimentare soddisfano con precedenza (rispetto ad altri crediti) il pagamento dei crediti prededucibili.

L’articolo 8 in esame aggiunge, infine (lett. d), un ultimo comma all’art. 169-bis relativo allo scioglimento del contratto di locazione finanziaria (cd. leasing) in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. La disposizione estende anche al concordato preventivo i principi stabiliti dall’art. 72-quater per lo scioglimento del contratto di leasing nel fallimento.

Il contratto di leasing è generalmente definito come il contratto di finanziamento che consente ad un soggetto utilizzatore di avere, in cambio di un canone periodico, da altro soggetto concedente (generalmente una finanziaria) la disponibilità di un bene di consumo o di un bene strumentale all’esercizio della propria attività. Al termine del contratto, l’utilizzatore avrà una opzione per l’acquisto del bene (cd. riscatto) per una somma di regola inferiore al valore di mercato del bene stesso.

Viene stabilito - che in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria il

concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o da altra collocazione del bene stesso) avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; la somma versata al debitore, derivante dalla citata differenza, è acquisita alla procedura di concordato; Per “credito residuo in linea capitale” si intende il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento e non anche le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a tale data.

- che il concedente la locazione ha diritto di far valere verso il debitore un credito - soddisfatto come credito anteriore al concordato - determinato dalla differenza tra quello vantato alla data del deposito della domanda di concordato e quello ricavato dalla nuova allocazione del bene.

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CAPO V ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E

CONVENZIONE DI MORATORIA

Art. 9 (Crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari

finanziari)

L’articolo 9 aggiunge alla legge fallimentare un nuovo articolo 182-sexies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall’art. 182-bis, L. fallimentare.

Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.fall.) è uno strumento per il risanamento dell’impresa in crisi cui si ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare un percorso che porti verso il risanamento. Esso si fonda su un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che attesti la veridicità e la fattibilità, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti, anche di crediti tributari e previdenziali, è liberamente determinabile, mentre ai creditori non aderenti all’accordo si deve assicurare l’integrale pagamento nei termini fissati dalla legge. Per facilitare l’utilizzo di questo tipo di accordo l’impresa può fare una richiesta di preaccordo (o proposta di accordo) ottenendo l’applicazione anticipata delle tutele e vedendosi assegnata un termine per depositare i documenti. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, quindi, sono caratterizzati da due fasi: quella propriamente stragiudiziale, nella quale il debitore negozia con i creditori la propria situazione debitoria e nella quale, in sostanzia, è rimesso all’autonomia delle parti trovare, qualora sia possibile, un accordo; e quella giudiziale, in cui l’accordo necessita dell’omologazione dell’autorità giudiziaria per essere produttivo di ulteriori effetti legali: omologa che può essere concessa sulla base di una valutazione discrezionale di attendibilità del piano di riorganizzazione dell’impresa come illustrato nell’apposita relazione.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti non determina l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio, e non vi è alcun obbligo di rispettare la c.d. “par conditio creditorum” tra i creditori e non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori, non ha una efficacia vincolante verso tutti i creditori, ma solo nei confronti degli aderenti. Per questo motivo gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una procedura concorsuale.

Il nuovo art. 182-septies (rubricato “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria”) – che attua anche la

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Raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza” (n. 20) – integra a tal fine la disciplina dell’art. 182-bis, a sua volta derogatoria rispetto a quella del codice civile (artt. 1372 e 1411).

Condizione preliminare dell’accordo è che le banche e gli intermediari finanziari aderenti vantino un credito verso l’impresa che sia almeno pari al 50% del totale dell’indebitamento complessivo.

Sostanzialmente si prevede che, in tale ipotesi, l’accordo di ristrutturazione del debito può essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.

Il debitore può chiedere l’estensione dell’accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell’accordo di ristrutturazione. Questi possono aderire oppure ricorrere al tribunale cui spetta l’omologazione dell’accordo.

Il tribunale, verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l’estensione dell’accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti “in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Analoga disciplina (compresa le condizioni procedurali indicate) degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essere raggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all’accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimentodel citato 75%). Tali moratorie, molto frequenti nella prassi, possono essere opposte dalle banche negli stessi termini indicati in relazione all’accordo di ristrutturazione. Ove la convenzione di moratoria sia confermata dal tribunale, gli operatori finanziari non aderenti possono reclamare il relativo decreto alla corte d’appello.

Specifici limiti sono posti dall’art. 182-septies (ultimo comma) a quanto può essere imposto alle banche non aderenti per effetto degli accordi e delle convenzioni di moratoria.

In particolare, tali limiti riguardano l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, l’utilizzo di affidamenti esistenti e l’erogazione di nuovi finanziamenti.

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Art. 10 (Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con

intermediari finanziari e convenzione di moratoria)

L’articolo 10 modifica, anzitutto, l’art. 236 della legge fallimentare per estendere la disciplina sanzionatoria ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall’art. 9 del disegno di legge di conversione.

Integrando il primo comma dell’art. 236 si prevede che l’imprenditore che, per ottenere l’omologazione della ristrutturazione o il consenso degli intermediari finanziari alla convenzione di moratoria (di cui al nuovo art. 182-septies), si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Un comma aggiuntivo allo stesso art. 236 estende a “ristrutturazione” e “convenzione” la disciplina sanzionatoria degli artt. 223, 224, 227, 232 e 233 della legge fallimentare.

Il riferimento è quindi: - per l’art. 223 (pene per la bancarotta fraudolenta), alla sanzionabilità del debitore

(reclusione da tre a dieci anni) delle ipotesi di distrazione, occultamento, distruzione o dissipazione (anche parziale) dei suoi beni ovvero, esposizione di passività inesistenti; falsificazione, distrazione o distruzione di libri contabili per ostacolare la ricostruzione del patrimonio;

- per l’art. 223 (pene per la bancarotta semplice), alla sanzionabilità del debitore (reclusione da sei mesi a due anni) che ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; alla mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili;

- per l’art. 227, alla sanzionabilità dell’institore dell’imprenditore debitore per i reati di bancarotta (semplice e fraudolenta), ricorso abusivo al credito e denuncia di creditori inesistenti;

- per l’art. 232, alla sanzionabilità (reclusione da uno a cinque anni) di chiunque faccia domande di ammissione di crediti simulati o compia distrazioni di beni (senza concorso col debitore);

- per l’art. 233, alla sanzionabilità (reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a 103 euro) del cd. mercato di voto da parte dell’intermediario finanziario che concorda col debitore, o con altri nell'interesse di quest’ultimo, vantaggi a proprio favore per dare il suo voto all’accordo di ristrutturazione o alla convenzione di moratoria,

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Una seconda modifica interessa l’art. 236-bis, L. fall. con cui, per coordinamento, è estesa alla ristrutturazione del credito con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria, la disciplina sanzionatoria del falso in attestato e in relazioni.

E’ quindi punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che, nelle relazioni, previste dall’art. 182-septies, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. Aumenti di pena sono previsti se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri o se ne deriva un danno per i creditori.

Si osserva sul punto che obblighi di attestazione dell’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici delle banche interessate alla convenzione in moratoria sono espressamente stabiliti dall’art. 182-septies, comma 5, in capo al professionista-revisore legale designato dal debitore.

Una relazione dello stesso professionista (sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della convenzione) dovrà accompagnare l’opposizione alla convenzione da parte delle banche non aderenti (art. 182-septies, sesto comma). Inoltre, nonostante l’art. 182-septies non si riferisca espressamente alla relazione di un professionista, si ritiene - ai fini dell’omologazione da parte del tribunale – che possano avere tale forma e provenienza “le complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore…..” che, ai sensi del quarto comma, devono essere trasmesse alle banche a cui il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo di ristrutturazione.

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CAPO VI RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

Art. 11 (Rateizzazione del prezzo)

L’articolo 11 integra il contenuto dell’art. 107 della legge fallimentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dal curatore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamento del prezzo possa essere rateizzato.

Si fa rinvio, in quanto compatibili, all’applicazione di alcune disposizioni del codice di procedura civile sulla possibile vendita con incanto, sulle modalità della vendita e sull’eventuale inadempienza dell’aggiudicatario del bene

Si segnala l’erroneità del riferimento all’art. 574, primo comma secondo periodo, c.p.c., essendo tale comma formato da un unico periodo.

Inoltre, viene esplicitato quanto previsto in generale dal comma 1 sull’obbligo del curatore di assicurare adeguate forme di pubblicità delle vendite, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Per tali scopi, un periodo aggiuntivo del comma 1 dello stesso art. 107 stabilisce, con il riferimento all’art. 490, primo comma, c.p.p. (come modificato dall’art. 13 del d.d.l. in esame), che il curatore debba, almeno 30 gg. prima dell’inizio delle procedure competitive, darne avviso mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche del sito Internet del Ministero della giustizia.

Le disposizioni sulla rateizzazione del prezzo si applicano, secondo la disciplina transitoria dell’art. 23, anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo in corso alla data di entrata in vigore del DL 83 (28 giugno 2015).

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TITOLO II INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

CAPO I MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 12 (Modifiche al codice civile)

L’articolo 12 introduce nel codice civile l’articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. L’azione esecutiva semplificata ivi prevista non necessita, in particolare, di un atto di citazione ma è introdotta direttamente in sede esecutiva contestualmente all’atto di pignoramento.

Come riferisce la relazione illustrativa al d.d.l. di conversione, la nuova azione vuole evitare che il soggetto la cui posizione creditoria sia anteriore all’atto (ma non tutelabile in quanto non ipotecario o pignoratizio) sia costretto, nei casi citati, a ricorrere all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) che - oltre a richiedere specifici presupposti (in particolare, il dolo del debitore) - consente di richiedere il pignoramento del bene solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 2902 c.c.). La stessa relazione rileva la frequenza delle revocatorie che, tuttavia, richiedono tempi molto lunghi per il formarsi del giudicato (in media 8 anni); dalla disciplina dell’art. 2929-bis dovrebbe derivare, quindi, sia una riduzione dei costi da sopportare per la realizzazione coattiva del credito sia una diminuzione del contenzioso.

L’art. 12 aggiunge, quindi, la Sezione I-bis nel Capo II (Dell’esecuzione forzata) del libro VI del codice civile, costituita dall’unico art. 2929-bis, che prevede la possibilità che il creditore, titolare di un credito sorto prima dell’atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) proceda ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l’inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: - che con l’atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di

indisponibilità o alieni a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; in caso di alienazione, l’azione è proposta come espropriazione verso il terzo proprietario (art. 602 e ss., c.p.c.); l’azione non sarà esperibile, quindi, per atti onerosi o che non riguardino detta tipologia di beni;

- che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole.

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Analoga forma di tutela è riservata al terzo creditore anteriore che potrà intervenire nell’esecuzione promossa da altri nel sopracitato termine di un anno (dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole).

Sia il debitore (ex art. 615 c.p.c.) che il terzo proprietario (ex art. 619 c.p.c.) come ogni altro interessato al mantenimento del vincolo sul bene potranno proporre opposizione all’azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell’azione di cui all’art. 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

Si osserva come l’art. 23 del provvedimento faccia erroneo riferimento alla disciplina transitoria dell’articolo 12, comma 1, lettera b) (partizione interna all’articolo non presente nella disposizione richiamata), precisandone l’applicazione esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2015).

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CAPO II MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 (Modifiche al codice di procedura civile)

L’articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

Laddove non sia diversamente disposto, in base all’art. 23 del decreto-legge che contiene la disciplina transitoria, tutte le novelle si applicano anche ai procedimenti di esecuzione forzata in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2015. Quando sia già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni della riforma si applicano se il giudice dispone una nuova vendita.

Al comma 1, la lettera a) modifica l’art. 480 c.p.c., relativo alla forma e al contenuto dell’atto di precetto. Il decreto-legge dispone che il precetto debba contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 7).

L'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento nasce per far fronte a “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purché questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari; da ultimo, il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori. Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

La legge n. 3 del 2012 delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato.

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Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.

La legge del 2012 prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.

La lettera b) modifica l’art. 490 c.p.c., che disciplina la pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata. La riforma sostituisce all’attuale affissione nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.

Su tale sito istituzionale, infatti, dovrà essere individuata un’area pubblica da denominare “portale delle vendite pubbliche”.

La Relazione illustrativa specifica che l’intervento normativo «intende introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani», nell’ambito del portale europeo della giustizia. Il portale dovrebbe consentire a tutti gli interessati «di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici».

Al portale delle vendite pubbliche sono rivolte anche altre disposizioni del decreto-legge, che qui si anticipano: - l’art. 13, comma 1, lett. ee) sanziona la mancata pubblicità sul portale con

l’estinzione della procedura esecutiva; - il comma 2 dell’articolo 13 (v. infra) contiene specifiche autorizzazioni di

spesa per gli interventi informatici connessi al portale delle vendite pubbliche;

- l’articolo 14 introduce nelle disposizioni di attuazione l’art. 161-quater, relativo al portale;

- l’articolo 15 del decreto-legge (v. infra) quantifica in 100 euro il contributo dovuto dal creditore per realizzare questa forma di pubblicità;

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- l’articolo 23 del decreto-legge, sulla normativa transitoria, dispone che tutta la disciplina del portale delle vendite pubbliche diventi efficace trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche.

Il decreto-legge riscrive inoltre la disposizione (terzo comma dell’art. 490 c.p.c.) relativa alla pubblicazione sui quotidiani. Rispetto alla precedente formulazione, la riforma non impone tali forme di pubblicità, ma le rimette alla valutazione del giudice, che decide solo previa istanza dei creditori.

Normativa pre-DL Normativa vigente

Codice di procedura civile

Art. 490 Pubblicità degli avvisi

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Identico.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazionelocali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della

Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti dititolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle

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Normativa pre-DL Normativa vigente comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

La lettera c) apporta modifiche alla disciplina della conversione del pignoramento, di cui all’art. 495 c.p.c.

Con l’istituto della conversione del pignoramento il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (primo comma), presentando, a pena di inammissibilità, istanza prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta (secondo comma). La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione (terzo comma).

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo 18 mesi la somma determinata, più gli interessi (quarto comma). Se il debitore omette il versamento della somma o della rata, o li ritarda di oltre 15 giorni, le somme versate formano parte dei beni pignorati e il giudice può disporre senza indugio la vendita (quinto comma). L’istanza piò essere presentata una sola volta (settimo comma).

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma (sesto comma).

Il decreto-legge interviene sul quarto comma, consentendo la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e allungando le rate da 18 a massimo 36 mesi. La riforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori le somme recuperate.

La lettera d), modificando l’art. 497 c.p.c., dispone che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 6).

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La lettera e) interviene sull’art. 530 del codice di procedura che, nell’ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore, disciplina il provvedimento per l’assegnazione o la vendita. La riforma:

• anche in questo caso richiede che almeno 10 giorni prima della scadenzadel termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sia data alla procedura adeguata pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (v. sopra);

• stabilisce che, se il valore dei beni pignorati supera i 20.000 euro (limitefissato dall’art. 525, secondo comma), il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo sia rateizzato entro massimo 12 mesi.

La lettera f), intervenendo sull’art. 532 c.p.c., che nell’ambito dell’esecuzione mobiliare presso il debitore disciplina la vendita a mezzo di commissionario, rende questa modalità di vendita la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 7).

Il decreto-legge, inoltre, precisa che le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, che risulti iscritto nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (elenco previsto dall’art. 169-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di rito, introdotto dall’art. 14 del decreto-legge in commento).

Infine, la riforma conferma che il giudice fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione, ma aggiunge che spetta al giudice anche:

• fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita, che non puòessere inferiore a tre;

• individuare i criteri per determinare i relativi ribassi;• definire le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita.

Il soggetto incaricato della vendita non può restituire gli atti in cancelleria prima di 6 mesi, ma non può neanche protrarre le attività di vendita oltre l’anno. In caso di rinuncia, il giudice, a meno che non intervengano istanze di integrazione del pignoramento, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l’infruttuosità dell’espropriazione forzata a norma dell’art. 164-bis delle disposizioni di attuazione.

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La disposizione si applica alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, anche rispetto alle procedure esecutive già pendenti alla medesima data (cfr. art. 23, comma 10).

La lettera g) coordina con le suddette modifiche all’art. 532 c.p.c. il testo dell’art. 533, in tema di obblighi del commissionario, disponendo che, trascorso infruttuosamente il termine di 12 mesi, questi debba restituire gli atti alla cancelleria del giudice dell’esecuzione fornendo prova delle attività compiute per realizzare la vendita del bene.

Anche questa disposizione si applica alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, anche rispetto alle procedure esecutive già pendenti alla medesima data (cfr. art. 23, comma 10).

La lettera h), intervenendo sull’art. 534-bis del codice di procedura, in tema di delega per le operazioni di vendita all’incanto, elimina – anche in questo caso – ogni discrezionalità del giudice, che dovrà quindi procedere con questamodalità (nel testo previgente aveva la facoltà di sceglierla), senza sentire gli interessati.

La lettera i) riforma l’art. 534-ter c.p.c., che disciplina il ricorso al giudice dell’esecuzione da parte del professionista delegato per la vendita all’incanto che ravvisi difficoltà. Il decreto-legge:

• consente questa modalità di accesso al giudice, chiamato a risolvere iproblemi della vendita, non solo al professionista ma anche al commissionario (che interviene, come detto, nella vendita senza incanto);

• afferma che contro il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione prendeposizione, le parti possono presentare reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (il reclamo al collegio va presentato entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione; il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento reclamato).

La lettera l) interviene sull’art. 545 del codice di procedura civile che, nell’ambito dell’espropriazione presso terzi, disciplina i crediti impignorabili.

In base all’art. 545 c.p.c. sono impignorabili: - i crediti alimentari; - i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei

poveri; - i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione;

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- enti di assistenza o istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere

pignorate per crediti alimentari se vi è l’autorizzazione del giudice. Sempre questa categoria di somme è pignorabile nella misura di 1/5 per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (quindi per i crediti tra privati).

Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme.

Il decreto-legge aggiunge che: - le somme dovute a titolo di pensione (o di indennità che svolge

la medesime funzione, o di assegno di quiescenza) sono impignorabili nella misura corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà; la restante parte è pignorabile con i vincoli già visti (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà);

L'assegno sociale, istituito dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La misura massima dell’assegno per il 2015 (circolare INPS n. 1/2015) è pari a 448,52 euro per 13 mensilità, con limite di reddito1 pari ad 5.830,76 euro annui.

- in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento. Se l’accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà). La successiva lettera m), novellando l’art. 546 c.p.c. impone il rispetto delle suddette regole al terzo pignorato;

- il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Queste disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 6).

1 Ai fini della concessione, sono considerati redditi del richiedente e del coniuge: i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva; i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); i redditi di terreni e fabbricati; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall’INAIL; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

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La lettera n) apporta modifiche all’art. 567 c.p.c. che, nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, disciplina l’istanza di vendita, accorciando i tempi (da 120 a 60 giorni) per gli adempimenti richiesti al creditore procedente.

La disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (cfr. art. 23, comma 6).

La lettera o) sostituisce l’art. 568 c.p.c., relativo alla determinazione del valore dell’immobile.

Normativa pre-DL Normativa vigente

Codice di procedura civile

Art. 568 Determinazione del valore dell'immobile

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

Tale determinazione viene demandata al giudice, che terrà conto del valore di mercato (e degli elementi che gli forniranno le parti e l’esperto). In particolare, la riforma detta dei criteri che l’esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell’immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

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La lettera p) modifica il successivo art. 569, relativo al provvedimento che autorizza la vendita.

Normativa pre-DL Normativa vigente

Codice di procedura civile

Art. 569 Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Identico.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un

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Normativa pre-DL Normativa vigente termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

Identico.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Identico.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

Identico.

In sintesi, il decreto-legge: • accelera le procedure, riducendone i tempi (cfr. primo comma);• prevede che il giudice debba nell’ordinanza di vendita indicare il prezzo e

determinare altresì il termine entro il quale dovrà essere versato il prezzo; • consente al giudice di autorizzare il pagamento rateale del prezzo

stesso.

La lettera q) modifica l’art. 571 del codice, relativo alle offerte d’acquisto nella vendita senza incanto. Rispetto alla disciplina previgente, che riteneva l’offerta inefficace se inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568, il decreto-legge respinge le offerte inferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato).

Contestualmente, la lettera r), che interviene sull’art. 572 c.p.c. e dunque sulla decisione sull’offerta, prevede che questa sia senz’altro accolta se pari o superiore al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568 (prima dell’entrata in vigore del DL era richiesto che l’offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell’immobile). Se invece l’offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto.

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Se vi sono invece più offerte, si applica l’art. 573 c.p.c., relativo alla gara tra gli offerenti. Su questa disposizione interviene la lettera s) che consente la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto. Se più offerte si equivalgono, il bene sarà assegnato a colui che ha presentato l’offerta per primo. Nel determinare il valore dell’offerta, il giudice dovrà tener conto non solo del prezzo ma della situazione complessiva dell’offerente (cauzione prestata, tempi e forme del pagamento del prezzo).

Normativa pre-DL Normativa vigente

Codice di procedura civile

Art. 573 Gara tra gli offerenti

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

La lettera t) integra il contenuto dell’art. 574 c.p.c., sui provvedimenti relativi alla vendita, per disciplinare il pagamento rateale del prezzo. In particolare, il decreto-legge prevede:

• che il giudice dell’esecuzione, con decreto, possa autorizzarel'aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi comunque nel possesso dell'immobile venduto;

• che lo stesso giudice debba però far prestare all’aggiudicatario unafideiussione pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva, a garanzia del rilascio dell'immobile

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in caso di inadempienza dell’aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;

• che la fideiussione debba essere rilasciata da banche, societàassicuratrici o intermediari finanziari sottoposti a revisione contabile.

La modifica all’art. 587, relativo all’inadempienza dell’aggiudicatario, è volta essenzialmente a coordinare le ipotesi di inadempienza con il previsto pagamento rateale del prezzo. La lettera u), infatti, prevede che costituisca inadempimento anche il mancato versamento di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine.

Le lettere v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento.

La lettera bb) modifica l’art. 591, che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o il nuovo incanto.

Normativa pre-DL Normativa vigente

Codice di procedura civile

Art. 591 Provvedimento di amministrazione

giudiziaria o di nuovo incanto Provvedimento di amministrazione

giudiziaria o di incanto

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto

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Normativa pre-DL Normativa vigente dell'articolo 571. ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.

La riforma intende garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore. A tal fine:

• se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudicedell’esecuzione può procedere con la vendita all’incanto, ma solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà il valore del bene determinato a norma dell’art. 568. Si ricorda che analoga previsione è contenuta nell’art. 503 c.p.c., come modificato dal recente d.l. 132/2014. Si valuti la portata applicativa della disposizione. Infatti, l’art. 568 – come modificato dal decreto-legge in commento - collega a valori di mercato (e non più alla rendita catastale) il prezzo di base del bene immobile; occorre dunque valutare se sia plausibile vendere all’incanto il bene, per un prezzo che – alla lettera – supera del 50% il valore di mercato del bene.

• il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto.Prima della riforma era obbligatorio abbassare il prezzo di un quarto, con il decreto-legge è rimesso al giudice dell’esecuzione determinare il quantum della diminuzione del prezzo;

• se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il beneal creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

La lettera cc) modifica l’art. 591-bis c.p.c., in tema di delega a un notaio o ad un professionista (avvocati o commercialisti) delle operazioni di vendita.

Il decreto-legge: • sostituisce alla facoltatività, l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di

delegare le operazioni di vendita. A tale regola si può fare eccezione solo se, sentiti i creditori, il giudice ritiene che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta;

• prevede la revoca della delega se il professionista non rispetta i termini ele direttive impartite per causa a lui imputabile.

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La lettera dd) modifica la disposizione sulla forma dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per consentire al giudice, in caso di contestazione parziale del diritto dell’istante, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

La lettera ee) inserisce l’articolo 631-bis nel codice di procedura civile, per disciplinare le conseguenze dell’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. La nuova disposizione precisa che se tale pubblicità non è realizzata il processo esecutivo si estingue. Se la pubblicità non è stata possibile per malfunzionamenti del portale, e tale situazione è accertata ufficialmente (in base all’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione, v. infra), la sanzione dell’estinzione non si applica.

Infine, la lettera ff) interviene sull’art. 492-bis c.p.c., recentemente inserito dal legislatore2 per disciplinare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Il decreto-legge elimina il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – e prevede che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza.

Come detto, il comma 2 dell’articolo 13 autorizza le spesa per gli interventi informatici connessi al portale delle vendite pubbliche:

Anno Spesa autorizzata (€)

2015 900.000 dal 2016 200.000

2 Cfr. art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).

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SCHEDE DI LETTURA

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Art. 14 (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)

L’articolo 14 detta una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.

In particolare (comma 1). - è modificato l’art. 155-quinquies, per permettere al creditore di ottenere dai

gestori delle banche dati l’autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima dell’adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche che attestino la piena funzionalità delle stesse banche dati; l’efficacia di tale previsione è condizionata all’adozione del citato decreto entro 12 mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto in esame (lett. a);

- è modificato l’art. 161-ter (prevedendosi la possibilità di interconnessione tra il portale telematico delle vendite pubbliche, previsto dall’art. 13 del DL in esame e quello dei gestori delle vendite telematiche) ed introdotto un nuovo art. 161-quater che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite) (lett. b e c);

- è aggiunto un nuovo art. 169-sexies che prevede l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati; l’elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica (lett. d);

- è integrato il contenuto dell’art. 173-bis che, nell’espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell’esperto nominato dal giudice. Per il particolare rilievo delle operazioni di stima sono ancor più dettagliati i dati che dalla stima devono obbligatoriamente risultare con riferimento, in particolare: alle opere abusive e alla loro possibile sanatoria; all’eventuale possibilità di condono; ai relativi costi da sopportare e alle oblazioni già pagate o da pagare; al censo, livello o uso civico che eventualmente gravi sul bene pignorato e all’eventuale affrancazione da tali oneri; all’informazione sulle spese fisse di gestione manutenzione del bene, spese straordinarie e condominiali non pagate nell’ultimo biennio anteriore alla perizia; all’esistenza di provvedimenti giudiziari in corso sul bene pignorato. E’ abbreviato da 45 a 30 gg il termine dall’udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori ex art. 569 c.p.c. (lett. e);

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SCHEDE DI LETTURA

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- è modificato l’art. 173-quinquies per consentire che l’offerta d’acquisto del bene immobile in esecuzione e la prestazione della cauzione avvengano con modalità telematiche di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate); la cauzione potrà essere prestata anche con fideiussione o atra garanzia comunque rilasciata da banche, assicurazioni e intermediari finanziari vigilati (lett. f).

Il comma 2 dell’art. 14 aggiunge un art. 16-novies al DL 179 del 2012 con cui si stabilisce l’uso esclusivo di modalità telematiche per le domande di iscrizione e la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Si prevede: che le domande sono inserite sulla base delle sopracitate specifiche tecniche, stabilite dal responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; che eventuali tributi, bolli e diritti per l’iscrizione negli albi ed elenchi indicati siano corrisposti con mezzi di pagamento telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica; che il presidente del tribunale forma e tiene gli indicati albi e gli elenchi con modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche.

Le disposizioni dell’art. 16-novies acquistano efficacia 30 gg. dopo la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia delle indicate specifiche tecniche. Sono, infine, dettate istruzioni per l’iscrizione agli albi ed elenchi informatici dei professionisti che già risultano iscritti (è previsto un termine di 90 gg. per l’inserimento dei propri dati con modalità telematiche e ion conformità alle specifiche tecniche).

Il comma 3 modifica l’art. 122 del DPR 1229 del 1959, mirando sostanzialmente alla riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari per le operazioni da essi compiuti nel processo esecutivo.

Si prevede, in particolare, tale riduzione - a carico del creditore che procede e liquidato dal giudice - in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo.

E’ inoltre introdotto un tetto massimo per i compensi (attualmente parametrati al ricavato) e sono previste ipotesi in cui tale compenso non è dovuto.

L’art. 122 prevede attualmente che il 60% delle somme complessivamente percepite siano attribuite (dall'ufficiale giudiziario dirigente) all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. Viene modificata la disposizione che prevede la distribuzione del residuo 40% della quota, con la previsione che tale distribuzione avvenga ad opera dell’ufficiale giudiziario coordinatore dell’ufficio giudiziario (anzichè dirigente l'ufficio), in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio UNEP (ufficio notificazioni esecuzioni e protesti).

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Il comma 4, infine, reca la copertura finanziaria dell’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la vendita dei beni mobili pignorati; è a tal fine autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2015.

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Art. 15 (Portale delle vendite pubbliche)

L’articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 20023) per fissare in 100 euro il contributo che, nell’ambito della procedura di esecuzione forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobile o mobile registrato.

La disposizione assume che tale pubblicità venga data sul portale delle vendite pubbliche, previsto dall’art. 490 del codice di procedura civile (come modificato dall’art. 13, co. 1, lett. b) del decreto-legge in commento).

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con sistemi telematici ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica, attraverso gli intermediari abilitati che riversano le somme alla Tesoreria dello Stato (in base all’art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 20094).

Ogni tre anni l’importo del contributo potrà essere rivisto (con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia), in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo.

Le entrate derivanti dall’applicazione del contributo saranno riassegnate dall’apposito capito dell’entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all’implementazione e allo sviluppo dei sistemi informatizzati.

La Relazione tecnica aggiunge che il maggior gettito derivante dalla disposizione, «allo stato non quantificabile», potrà essere destinato anche alla manutenzione e allo sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

3 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

4 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

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TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 16 (Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e

finanziari e imprese di assicurazione)

L’articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

I commi da 1 a 5 recano la nuova disciplina delle perdite sui crediti valida ai fini delle imposte sul reddito.

Più in dettaglio, il comma 1 modifica il comma 3 dell’articolo 106 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986).

Si ricorda in questa sede che i termini di deducibilità di perdite e svalutazioni sono stati oggetti di una progressiva modifica nel corso del tempo, volta a consentire una più rapida deduzione delle poste negative.

In un primo momento, per effetto di quanto disposto dall’articolo 82, comma 11 del D.L. n. 112 del 2008, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) erano deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio; l'ammontare complessivo delle svalutazioni oltre lo 0,30 per cento era deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.

Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 160 della legge n. 147 del 2013) tale regime è stato modificato al fine di eliminare il predetto limite dello 0,30 e abbassare da diciotto a cinque esercizi (quello in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi) il periodo per la deduzione delle poste negative. A tale regime sono state sottratte le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Si precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Per effetto del comma 1 in esame: - le partite negative sono rese integralmente deducibili nell'esercizio in

cui sono rilevate in bilancio, eliminando dunque l’obbligo di distribuzione su cinque esercizi;

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SCHEDE DI LETTURA

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- la nuova disciplina della deducibilità per gli enti creditizi e finanziari si applica non solo alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, come previsto dalla disciplina previgente, bensì anche alle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

- ai fini del calcolo della deducibilità, le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (tale metodologia di calcolo era prima applicata alle svalutazioni e alle perdite deducibili in quinti).

Il comma 2 chiarisce che la nuova disciplina così delineata (comma 1) si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Come in merito chiarito dalla relazione illustrativa, le disposizioni in esame si applicano anche alle imprese di assicurazione per i crediti vantati verso gli assicurati, giusto rinvio dell’articolo 16, comma 9 del D.lgs. n. 173 del 1997 in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

I commi da 3 a 5 contengono la disciplina transitoria per il primo periodo di applicazione della misura.

In primo luogo, si sancisce (comma 3) che, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni e le perdite, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare.

Il restante 25 per cento (comma 4), così come le rettifiche e riprese di valore nette, iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, non ancora dedotte ai sensi del previgente comma 3 dell’articolo 106 (che, si ricorda in questa sede, prevedeva l’obbligo di ripartire la deduzione su cinque anni), sono deducibili in dieci anni nelle seguenti misure:

- per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016; - per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; - per il 10 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024; - per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Resta immutata (comma 5) la determinazione dell’acconto sull’IRES dovuta

per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi, che dunque non tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.

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SCHEDE DI LETTURA

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I commi da 6 a 10 recano le correlate modifiche al regime IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

In particolare, la lettera a) del comma 6 sostituisce l’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. n. 446 del 1997, al fine di chiarire che per le banche e gli altri enti finanziari, nella base imponibile sono computate le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, se riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo senza la necessità di distribuirle, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Analoga misura è disposta dalla lettera b) del comma 6 per le imprese di assicurazione, mediante una modifica all’articolo 7, comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. n. 446 del 1997. Per le imprese di assicurazione, dunque, saranno computate nella base imponibile IRAP le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo, senza l’obbligo di ripartire tali poste su cinque esercizi.

Analogamente a quanto previsto a fini IRES, si sancisce (comma 7) che le nuove norme IRAP in materia di perdite si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

I commi 8-10 recano la disciplina transitoria, con una disposizione che riprende quanto previsto dalle già commentate norme in materia di imposte sui redditi.

In particolare (comma 8) per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.

L’eccedenza (25 per cento), insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della previgente disciplina, sono deducibili in dieci anni con le seguenti modalità:

- per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;

- per l’8 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017; - per il 10 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; - per il 12 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e

fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024; - per il 5 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il comma 10 chiarisce che ai fini dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi, non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.

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SCHEDE DI LETTURA

57

Il comma 11 stima che la disposizione sia foriera di maggiori entrate pari a 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Si stabilisce che dette maggiori entrate confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015 (legge 190 del 2014).

I commi 199-201 della richiamata legge di stabilità recano l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di appositi fondi destinati al finanziamento di esigenze indifferibili. In particolare, il comma 200 istituisce un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 12 dell’articolo in esame modifica il predetto comma 200 al fine di stabilire che detto Fondo – istituito presso il MEF (cap. 3076) – sia ripartito annualmente con più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - in luogo di un solo decreto - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, la relazione illustrativa puntualizza che la nuova disciplina incide sulla disciplina delle imposte anticipate – DTA (per cui si veda la scheda di lettura dell’articolo 17) in quanto con la totale deducibilità in un unico esercizio non si generano più impostedifferite attive iscritte in bilancio, salvo che per il 2015 – limitatamente al 25 per cento di svalutazioni e perdite sui crediti la cui deducibilità è sospesa –, con riferimento al quale sono generabili DTA che si trasformano, secondo le norme generali, in credito d’imposta.

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SCHEDE DI LETTURA

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Art. 17 (Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte

anticipate)

L’articolo 17 blocca parzialmente l’applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

In sostanza, l’applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d’imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall’Agenzia delle entrate.

Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie, illustrate di seguito.

Si ricorda che la disciplina dei cd. Deferred Tax Assets consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

Essa è stata originariamente introdotta dall’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 al fine di consentire la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte ai sensi dell’ articolo 106, comma 3, del TUIR - e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Tale disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha altresì previsto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.

Infine, l’articolo 1, commi da 167 a 171 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (svalutazione crediti, ammortamento/svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali) in caso di perdita civilistica e valore della produzione netta negativo.

Si rammenta che la disciplina in esame è stata originariamente introdotta nell’ottica di migliorare il trattamento fiscale degli enti creditizi e finanziari, come chiarito nella relazione illustrativa alle disposizioni originarie del D.L. n. 225 del 2010; si intendeva, in sostanza, colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari) rispetto a quelli europei. L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA aveva infatti indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali; essi, superata una certa

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SCHEDE DI LETTURA

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soglia, hanno un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. Pertanto, l’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea (c.d. Basilea 3) ha implicato che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traducesse anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane. Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, la norma ha previsto un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili” e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008.

In merito si rammenta che la risoluzione n. 94/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma in esame può essere applicata anche dalle società che svolgono attività diverse da quella bancaria, limitatamente alla sola fattispecie relativa al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, ossia alle fattispecie la cui applicazione viene bloccata dalle norme in esame.

La disciplina dei DTA

L’articolo 2, commi 55 e seguenti del D.L. n. 225 del 2010 prevede alcune fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate (o imposte differite attive o Dta - Deferred tax assets) in crediti d’imposta.

La prima fattispecie è prevista dal richiamato comma 55, ai sensi del quale le imposte differite attive che possono essere trasformate in credito verso l’Erario sono quelle che si originano dal differimento della deduzione dei componenti negativi relativi: • alla svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi, nonché alle

perdite su crediti, non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;• alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora

dedotte dalla base imponibile IRAP;• al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti

negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditie dell’IRAP.

La trasformazione è possibile solo qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio.

Il comma 56 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dell’organo competente per legge (anche nel caso di patologia dell’andamento aziendale), operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato - tra: • la perdita d’esercizio e

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SCHEDE DI LETTURA

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• il rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale socialee delle riserve.

La seconda fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-bis, il quale prevede la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali, per la quota di queste dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali “generate” dai componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale di cui al comma in esame. La trasformazione di una parte delle DTA in credito d’imposta comporta che l’ammontare della perdita fiscale dell’esercizio computabile in diminuzione del reddito imponibile nei periodi d’imposta successivi va depurato della quota di perdita fiscale che ha dato luogo alle DTA trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente comma.

La terza fattispecie (introdotta dalla legge di Stabilità 2014) è individuata dal comma 56-bis1 e riguarda le DTA generate dalle componenti negative IRAP: si possono di trasformare in crediti d’imposta – in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa - la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.

La fattispecie di cui al comma 56-bis1 è applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

La quarta fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-ter, ai sensi del quale la disciplina in commento si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi

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SCHEDE DI LETTURA

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dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d’imposta può essere ceduto al valore nominale nell’ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile.

Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

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SCHEDE DI LETTURA

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TITOLO IV PROROGA DI TERMINI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI

PER IL PROCESSO TELEMATICO

Il Titolo IV, articoli da 18 a 21 del decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni.

Alcune riguardano il personale: l’articolo 18 infatti disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli; l’articolo 21, inoltre, prevede l’inquadramento nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente dalle province.

Altre disposizioni riguardano la c.d. giustizia digitale: l’articolo 19 detta disposizioni sul processo civile telematico, consentendo il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio mentre l’articolo 20 posticipa ad anno nuovo l’entrata in vigore del c.d. processo amministrativo telematico.

Di giustizia amministrativa tratta anche l’articolo 20 del decreto-legge che abroga le disposizioni che prevedevano una complessiva riorganizzazione sul territorio, con finalità di razionalizzazione, dei tribunali amministrativi regionali.

Infine, sul versante delle risorse economiche, l’articolo 19 potenzia gli stanziamenti del fondo per l’efficienza della giustizia previsto dalla legge di stabilità 2015; da tale fondo, peraltro, l’articolo 21 attinge le risorse per le assunzioni delle 2.000 unità di personale proveniente dalle province.

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SCHEDE DI LETTURA

63

Art. 18 (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati

ordinari)

L’articolo 18 disciplina il trattenimento in servizio del magistrati ordinari che hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo, scaglionando - in deroga a quanto già disposto dal recente decreto-legge n. 90 del 2014 - il loro pensionamento, così da consentire al Consiglio superiore della magistratura di procedere ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti.

L’art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, per favorire il c.d. ricambio nella PA, ha abrogato tutte le disposizioni che disciplinavano l'istituto del trattenimento in servizio (ovvero la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo), prevedendo che nella PA i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge fossero fatti salvi solo fino al 31 ottobre 2014; al solo personale delle varie magistrature, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, era consentito il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2015. Allo scadere di quest’anno, dunque, dovevano cessare tutti i trattenimenti in servizio, che per la magistratura, si ricorda, possono essere protratti fino al 75° anno di età.

In particolare, il decreto-legge n. 83/2015: - conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015

avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell’anno;

- dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72 anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

In base alla Relazione illustrativa, la disposizione intende evitare che il collocamento a riposo al 31 dicembre 2015 di un alto numero di magistrati (previsto dal DL 90/2014) paralizzi le attività degli uffici giudiziari.

Trattandosi infatti di magistrati che per anzianità rivestono funzioni direttive o semidirettive, il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a svolgere una valutazione comparativa tra gli aspiranti ai posti vacanti, che richiede tempi congrui. Il decreto-legge, dilazionando di un anno la fuoriuscita dalla magistratura, mira a garantire quei tempi al CSM, consentendogli di coprire gli uffici che si renderanno vacanti con maggiore gradualità.

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SCHEDE DI LETTURA

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Art. 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico)

L’articolo 19 introduce nuove disposizioni di completamento del c.d. processo civile telematico, modificando le disposizioni relative alla c.d. giustizia digitale contenute nel decreto-legge n. 179 del 20125 (artt. 16-18) e così prevedendo:

- che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente;

- specifiche modalità per attestare la conformità all’originale della copia informatica di un atto analogico;

- nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull’art. 16-bis, che disciplina il deposito telematico degli atti processuali, prevedendo (comma 1-bis) che in tutti i procedimenti civili, tanto in primo grado quanto in appello, il deposito dell’atto introduttivo, o del primo atto difensivo, nonché di tutti i documenti che si offrono in comunicazione, possa essere fatto con modalità telematiche.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la completa digitalizzazione del processo civile: la disciplina precedente, infatti, obbliga al deposito telematico di tutti gli atti processuali successivi all’atto introduttivo; il decreto-legge in commento consente (senza renderlo obbligatorio) il deposito telematico degli atti introduttivi. La disposizione precisa che se le parti optano per il deposito telematico, dovranno rispettare la disciplina regolamentare sulla sottoscrizione e trasmissione degli atti telematici, e il deposito si perfezionerà nel rispetto di quelle modalità.

Con la modifica del comma 9-bis il decreto-legge specifica che ogniqualvolta si fa riferimento al difensore occorra equiparargli il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.

La lettera b) inserisce nella sezione relativa alla giustizia digitale del DL n. 179/2012 due nuovi articoli (16-decies e 16-undecies).

Si osserva che, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in commento, il DL 179/2012 conteneva, prima dell’articolo 17, l’articolo 16-octies; conseguentemente i nuovi articoli introdotti dovrebbero assumere la seguente numerazione: art. 16-novies e art. 16-decies.

5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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SCHEDE DI LETTURA

65

Il nuovo articolo 16-decies disciplina il potere di certificare la conformità all’originale delle copie degli atti notificati. La disposizione trova applicazione quando viene depositato con modalità telematiche un atto formato su supporto analogico, e notificato dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato con modalità non telematiche. In tali casi spetta al difensore, al dipendente di cui si avvale la PA, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore o al commissario giudiziale, attestare la conformità della copia digitale all’atto originale; la copia e l’attestazione di conformità all’originale equivarranno così all’originale dell’atto notificato.

L’articolo 16-undecies specifica come deve essere fatta l’attestazione di conformità, prevedendo:

• che se l’attestazione riguarda una copia analogica, deve essereapposta in calce o a margine della copia stessa, ovvero su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia;

• che se l’attestazione riguarda una copia informatica, deve essereapposta nello stesso documento informatico oppure apposta su un documento informatico separato che dovrà contenere l’indicazione dei dati essenziali per individuare la copia a cui si riferisce. Se l’attestazione è su un documento informatico separato, questo dovrà essere allegato al messaggio di PEC con il quale si deposita telematicamente la copia.

Il comma 2 prevede le seguenti nuove autorizzazioni di spesa per il completamento del processo civile telematico e gli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia:

Anno Spesa autorizzata (mln di €)

2015 44,85 2016 3 2017 2

dal 2018 1

Le somme sono destinate, in particolare, alla tenuta con modalità informatiche degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti chiamati a provvedere alle operazioni di vendita.

La Relazione tecnica imputa questi stanziamenti al Fondo, previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 96), per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

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66

La medesima relazione finalizza le spese autorizzate all’investimento, per quanto riguarda l’anno in corso, e al funzionamento, a partire dall’anno prossimo. La stessa relazione chiarisce la destinazione delle spese di investimento previste per il 2015.

2015 Destinazione della spesa

Razionalizzazione e adeguamento delle sale server, nonché potenziamento della banda trasmissiva e realizzazione di sistemi di ridondanza

19.000.000

Potenziamento dei sistemi centrali a supporto del processo civile e penale telematico, nonché informatizzazione degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita

9.850.000

Modifiche evolutive urgenti ai registri civili e alla consolle del magistrato nonché ai registri penali e per l’integrazione di questi ultimi con i sistemi di notificazione e comunicazione

11.000.000

Primi interventi relativi alla integrazione delle banche dati di giurisprudenza nonché modifiche evolutive ai sistemi della corte di cassazione per l’integrazione con i registri civili e penali di primo e secondo grado

5.000.000

44.850.000

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Art. 20 (Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)

L’articolo 20 sopprime le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell’intervento d’urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina. La disposizione, inoltre, differisce al 1° gennaio 2016 l’avvio del c.d. processo amministrativo digitale, originariamente previsto per il 1° luglio 2015.

In particolare, l’art. 20, comma 1, lettera a) del decreto legge abroga le seguenti norme:

• l’art. 18, comma 1, del DL 90 che, a decorrere dal 1° luglio 2015, anche inassenza di riorganizzazione complessiva dei TAR, prevedeva la soppressione delle sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero di tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2015, avrebbe dovuto disciplinare le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale;

• l’art. 18, comma 1-bis, del DL 90, che prevedeva, entro il 28 febbraio2015, che il Governo dovesse presentare alle Camere una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, con un allegato piano di riorganizzazione e l’individuazione di eventuali sezioni distaccate da sopprimere. Il termine originario entro il quale il Governo doveva provvedere a tale adempimento era fissato al 31 dicembre 2014 ed è stato poi prorogato dal c.d. DL proroga termini (n. 192 del 2014) al 28 febbraio di quest’anno: ciò nonostante, la relazione non è mai stata presentata alle Camere;

• l’art. 18, comma 2, che correggeva la geografia giudiziaria dei TAR perescludere la presenza di sezioni distaccate in Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio.

La Relazione illustrativa motiva questa retromarcia con «l’opportunità di destinare alla riorganizzazione del settore tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto nella normativa abrogata».

La lettera b) modifica l’art. 38 del decreto-legge n. 90/2014 con l’effetto di posticipare al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della disposizione che nel processo amministrativo impone la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli

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atti processuali (del giudice, dei suoi ausiliari, del personale di cancelleria e delle parti).

La Relazione illustrativa del d.d.l. di conversione spiega che «la posticipazione dell’entrata in vigore del predetto obbligo è discesa dalla riscontrata opportunità che la sottoscrizione digitale si inserisca nel contesto di una complessiva informatizzazione del processo amministrativo, in corso di normazione ed in assenza della quale non sarebbe possibile garantire la funzionalità della firma digitale alla redazione degli atti del processo».

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Art. 21 (Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della giustizia)

L’articolo 21 prevede l’ingresso nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente da province e aree metropolitane.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla legge di stabilità 20156 (legge n. 190 del 2014) per inserire un ulteriore periodo al comma 425, che disciplina le procedure di mobilità per il ricollocamento di tale personale.

Si ricorda che i commi da 421 a 428 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 dispongono la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Più specificamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

Il provvedimento in commento stabilisce: • che il numero massimo di personale proveniente dagli “enti di area vasta” da

inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria è di 2.000 unità;La disposizione inserita nel comma 425 della legge di stabilità 2015 fissa in2.000 unità il tetto massimo di unità che potranno essere inquadrate nel ruolodell’amministrazione giudiziaria ma stabilisce anche che questa norma opera“in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesimemodalità”; occorrerebbe chiarire se questo contingente di 2000 unità si sommia quello che sarà determinato dal Dipartimento della funzione pubblica in baseal comma 425.

• che agli oneri connessi si provvederà attraverso il fondo per il recupero diefficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi,nonché per il completamento del processo telematico, previsto dall’art. 1,comma 96, della stessa legge di stabilità. Si ricorda che tale fondo ha unadotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

6 L. 23/12/2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

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La Relazione tecnica individua, a valere su tale Fondo, un limite di spesa di euro 46 milioni per il 2016 e di 92 milioni a decorrere dal 2017. Residuerebbero dunque per l’efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei servizi e il completamento del processo telematico 44 milioni per il 2016 e 28 milioni a decorrere dal 2017.

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TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 (Copertura finanziaria)

L’articolo 22 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento.

La copertura è integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L’articolazione della copertura è la seguente (comma 1): - per gli oneri derivanti dall’istituzione del registro nazionale degli organi del

fallimento (art. 5, comma 2), del portale delle vendite pubbliche (art. 13, comma 2), dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (art. 14, comma 4), per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia (art. 19, comma 2) e per l’acquisizione all’amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province (art. 21) pari a 46 mln di euro per il 2015; 49,2, per il 2016, 94,2 per il 2017; 93,2 mln a decorrere dal 2019 si provvede:

- quanto a 46 mln per il 2015, 3,2 mln per il 2016, 2,2 mln per il 2017 e 1,2 mln a decorrere dal 2018 con una corrispondente riduzione del citato Fondo istituito dalla legge di stabilità 2015;

- quanto a 46 mln per il 2016 e a 92 mln a decorrere dal 2017 mediante corrispondente utilizzo dello stesso Fondo. Le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell’art. 21 (per l’inquadramento delle citate 2.000 unità di personale proveniente dalle province) sono apportate con decreti del Ministro dell’economia, su proposta del Ministro della giustizia.

Il comma 2 prevede che le risorse del Fondo non utilizzate potranno essere destinate al potenziamento degli interventi già previsti del decreto-legge, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché in caso di indisponibilità delle risorse del fondo unico giustizia, al rifinanziamento delle borse di studio per gli stage formativi presso gli uffici giudiziari (art. 73, DL 69/2013).

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Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

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Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)

L’articolo 23 detta un differenziata disciplina transitoria delle disposizioni contenute nel decreto legge.

Il comma 1 prevede, nel concordato preventivo, che la disciplina delle offerte concorrenti prevista dall’art. 2, comma 1, del DL si applichi ai procedimenti di concordato introdotti successivamente all’entrata in vigore del decreto (29 giugno 2015); che quella sulle proposte concorrenti (art. 3) e sulla integrazione del contenuto della proposta di concordato (art. 4) si applichino ai procedimenti di concordato introdotti dopo la vigenza delle legge di conversione del DL in esame.

Il comma 2 stabilisce, invece, che una serie di disposizioni collegate all’istituzione del portale delle vendite pubbliche (art. 2, comma 2, lett. b); art. 13, comma 1, lett b) n. 1 e lett. c) n. 1; art. 14, comma 1, lett. b) e c) trovino applicazione 30 gg. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 detta la disciplina transitoria per le disposizioni introdotte dagli articoli 5 e 6 del provvedimento, relative rispettivamente ai requisiti del curatore fallimentare e al programma di liquidazione da questi predisposto.

Si prevede che le nuove disposizioni dell’art. 28 L. fall. di cui all’art. 5 comma 1, lett. a) e b), primo e secondo capoverso, sulle incompatibilità del curatore fallimentare, sulla necessità che questi disponga di struttura organizzativa e risorse adeguate nonché sulla attestazione, nella sentenza dichiarativa del fallimento, della sussistenza dei requisiti di nomina del curatore) si applichino ai fallimenti dichiarati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 83/2015 (cioè dopo il 28 giugno 2015).

Il comma 4 dell’art. 23 prevede la disciplina transitoria dell’art. 5, comma 1, lett. b), terzo capoverso, per la vigenza delle disposizioni sul registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia (dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari e liquidatori giudiziali e dove vanno annotate le chiusure dei fallimento, le omologhe del concordato nonché l’ammontare dell’attivo e passivo delle procedure concorsuali chiuse). Sulla base della citata disciplina transitoria, le disposizioni sul registro nazionale acquistano efficacia 60 gg. dopo la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dello stesso Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla citata data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (si osserva che il provvedimento

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concernente tali specifiche, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del DL 132/2014, avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il comma 5 prevede che si applichino ai fallimenti e ai concordati preventivi aperti alla data di vigenza del DL (28 giugno 2015) le seguenti disposizioni: - l’art. 11, sulla rateizzazione del prezzo; - l’art. 2, comma 2, che modifica l’art. 182 L. fall.; si osserva che il comma 5 fa

riferimento all’art. 2, comma 2, lett, b) primo periodo, disposizione la cui disciplina transitoria è già dettata dal comma 2 dell’articolo 23 in esame.

Il comma 6 prevede che si applichino esclusivamente alle procedura di esecuzione forzata iniziate dopo l’entrata in vigore del DL le disposizioni dell’art. 13 relative a:

- perdita di efficacia del pignoramento (lett. d); - crediti impignorabili (lett. l e m); - riduzione dei tempi per l’istanza di vendita nell’espropriazione

immobiliare (lett. n). Si osserva come il riferimento del comma 6 alla disciplina transitoria dell’art.

12, comma 1, lett. b) appaia errato non avendo tale disposizione una partizione in commi e lettere.

Il comma 7 dispone l’applicazione dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL della disposizione di cui all’art. 7, sulla chiusura della procedura di fallimento e di quelle dell’art. 13, relative al contenuto dell’atto di precetto (lett. a) e alla vendita a mezzo di commissario (lett. f).

Il comma 8 prevede che l’art. 8 sui contratti pendenti nel concordato preventivo si applichi alle istanze di scioglimento depositate dopo l’entrata in vigore del DL.

Il comma 9 disciplina l’efficacia delle modifiche al c.p.c. relative alle procedure di esecuzione forzata (art. 13). Quando non sia diversamente disposto (v. ante) tali novelle si applicano anche a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del DL: quando è già stata disposta la vendita, essa ha comunque luogo con le norme previgenti e la riforma troverà applicazione solo se il giudice dispone una nuova vendita.

In base al comma 10 le disposizioni dell’art. 13 sulla chiusura anticipata del processo esecutivo (lett. f, n. 2) e sulla restituzione degli atti alla cancelleria (lett. g) si applicano solo alle vendite disposte successivamente all’entrata in vigore del DL. anche nelle procedure esecutive pendenti a tale data.

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Il comma 11 dispone che la disciplina dell’art. 503 c.p.c. (sulle modalità della vendita forzata) nella formulazione integrata dall’art. 19, comma 1, del DL 132/2014 (che ha aggiunto un comma che prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568 c.p.c) si applichi dalla data di entrata in vigore del DL in esame (28 giugno 2015) anche alle procedure esecutive pendenti all’11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge 162/2014 (di conversione del citato DL 132/2014). Tale previsione appare collegata alla modifica della determinazione dei valori immobiliari prevista dall’art. 13, comma 1, lett. o) del DL in commento, che sostituisce l’art. 568 c.p.c..

Si osserva, tuttavia, che già una disciplina transitoria per tale disposizione era prevista dallo stesso art. 19 del Dl 132/2014 il cui comma 6-bis stabiliva la sua applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 162/2014 (entrata in vigore l’11 novembre 2014), di conversione dello stesso DL 132/2014. Tali disposizioni sono dunque efficaci per i procedimenti avviati a decorrere dall’11 dicembre 2014.

Il decreto-legge in commento estende l’ambito di applicazione dell’art. 503 c.p.c., nella sua nuova formulazione, anche ai procedimenti già pendenti l’11 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Si valuti se occorra specificare l’impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti già pendenti all’11 novembre 2014. Si valuti altresì se la disposizione transitoria copra anche i procedimenti avviati dopo l’11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014.

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Art. 24 (Entrata in vigore)

L’articolo 24 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processualecivile e di organizzazione e funzionamentodell’amministrazione giudiziaria - D.L. 83/2015 A.C. 3201-ADossier n° 318/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 20 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 3201-ATitolo: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazionegiudiziaria

Iniziativa: GovernativaDate: approvazione in Commissione: 17 luglio 2015

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea converte in legge il decreto-legge n. 83 del 2015, con lemodifiche apportate dalla Commissione giustizia. Il testo, ora composto da 34 articoli, detta una serie dimisure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, ilprovvedimento introduce disposizioni relative:• alle procedure concorsuali (Titolo I, articoli da 1 a 11);• alle procedure esecutive (Titolo II, articoli da 12 a 15);• a misure fiscali (Titolo III, articoli 16 e 17);• alla proroga di termini per l'efficienza della giustizia e al processo telematico (titolo IV, articoli da 18 a21-octies).

Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).

Contenuto

La riforma delle procedure concorsualiL'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942) per facilitare il

reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivoe negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:

precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili puòessere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalitàe ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativadocumentazione (lett.a);consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda"prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attivitàaziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero eproprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, ildebitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danniirreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (lett. b);estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, diconcedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (lett. c).

Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nellalegge fallimentare l'art. 163-bis, per prevedere che possano essere presentate offertealternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramoo di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta delcommissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori

Facilitazione delricorso allafinanza nellacrisi

Concorrenza nelconcordatopreventivo

- per l'acquisto

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concordatari (comma 1). La Commissione Giustizia ha stabilito che, a fronte di un'offertaper l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimentocompetitivo: il tribunale ricercherà gli eventuali altri interessati all'acquisto, anche quando ildebitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimentonon immediato dei beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale dellevendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo (rispetto a quanto riportatonel piano) che le offerte devono prevedere; sono quindisommariamente disciplinate lemodalità della gara, all'esito della quale il debitore dovrà modificare il piano di oncordato.

La disposizione modifica poi (comma 2) l'art. 182 LF, concernente i provvedimenti in casodi cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicitàrichieste dal decreto-legge (v. infra, il portale delle vendite pubbliche).

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di renderepossibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quellapresentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optareper la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, dipresentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; taleproposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicuracomunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari(comma 1). La Commissione Giustizia ha riformulato la disposizione precisando che, nelcaso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non puòessere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.

La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che nefanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla basedelle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazionerilevante in suo possesso (comma 2). Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini perdepositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali èchiamato il commissario giudiziale, riguardano l'art. 172 LF (comma 3) e l'art. 175 LF,concernente la discussione della proposta di concordato (comma 4). In particolare, lariforma prevede che siano sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentatedal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del lorodeposito. La modifica dell'art. 177 LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato,tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste alvoto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito lamaggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella deldebitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non siraggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che haconseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza perl'approvazione del concordato (comma 5). La Commissione Giustizia ha precisato che icreditori possono fare pervenire, entro 20 giorni, il proprio voto (e non il proprio dissenso),in caso di rimessione al voto della sola proposta che ha raggiunto la maggioranza relativadei crediti.

Il comma 6 dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione del concordato, obbligandoil debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno opiù creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratoregiudiziario.

Infine, la Commissione giustizia - intervenendo sull'art. 181 LF - ha allungato da 6 a 9mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.

Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il pianocontenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilitàeconomiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato stesso.

La Commissione Giustizia ha integralmente sostituito l'articolo 4 con disposizioni che,modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano irequisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità diadesione alla proposta. In particolare:

la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato concontinuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari (lett. a) e deve indicare lespecifiche utilità ricavabili da ciascun creditore (lett. b);le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta larelativa documentazione (lett.b);all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di

dell'azienda

- tra propostealternative diconcordato

Ulteriorimodifiche alladisciplina delconcordatopreventivo

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consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritturecontabili (lett. c);il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indaginepenale (lett. d) e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, deveillustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azionirisarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (lett. e);la disposizione che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta diconcordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo dellamaggioranza dei crediti è soppressa (lett. f).

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentarerelative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanza della terzietàdell'organo.

In particolare, l'articolo 5, intervenendo sull'art. 28 LF:estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vigel'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Sul punto èintervenuta la Commissione giustizia che ha escluso che possa svolgere l'incarico dicuratore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminandoogni riferimento temporale;prevede che il curatore fallimentare debba essere in possesso di una strutturaorganizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma diliquidazione. La Commissione giustizia ha soppresso questa previsione;demanda alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza deirequisiti della nomina a curatore. La Commissione giustizia ha modificato ladisposizione prevedendo che il curatore debba essere nominato tenendo conto dellerisultanze dei rapporti riepilogativi già presentati;istituisce presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale dove confluiscono,oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari eliquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Perl'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.

L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter LF, relativo al programma di liquidazione dell'attivo,consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendotermini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenzache dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancatorispetto può determinare la revoca del curatore. La Commissione giustizia ha aggiuntoche i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriorialla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento, con la trascrizionedella sentenza di fallimento. Gli interessati potranno proporre reclamo.

L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare inmateria di chiusura del fallimento prevedendo:

a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi sianogiudizi pendenti;

b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute pereffetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura delfallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartitetra i creditori;

c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendentinon comportano la riapertura della procedura di fallimento;

d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del ripartosupplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati inparte soddisfatti;

e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante lachiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

La Commissione, al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali,ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte unfallimento o un concordato. Ha inoltre aggiunto che il giudice non può liquidare acconti afavore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimentodei creditori.

L'articolo 8 novella l'art. 169-bis LF, relativo agli effetti dei contratti in corso diesecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalitàdell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella dettata per il fallimento - è quella di

Modifiche alladisciplina delcuratorefallimentare

Giudizi pendentie chiusura delfallimento

Contrattipendenti nelconcordato

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sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da talicontratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione delconcordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contrattopossa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso diammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato condecreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) delcontratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto delgiudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione delladomanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche alconcordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento delcontratto di leasing.

L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies che integra - con specificoriferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo diristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente,si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione inrelazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditricimaggiormente esposte.

La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essereconcluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito dellacategoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore puòchiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventiposizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando talioperatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative ecompiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderireoppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificatepositivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediarifinanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei lorocrediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procedeall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effettisulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essereraggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più bancheaderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

La Commissione giustizia ha modificato la disposizione per consentire al tribunale diavvalersi di un ausiliario per l'omologazione dell'accordo.

L'articolo 10, non modificato dalla Commissione giustizia, interviene sull'art. 236 dellalegge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordatopreventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti diristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdottidall'art. 9 del decreto-legge.

L'articolo 11 interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti diliquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dalcuratore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamentodel prezzo possa essere rateizzato.

La riforma delle procedure esecutiveL'articolo 12, non modificato dalla Commissione, introduce nel codice civile l'articolo

2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditorepregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, iltitolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto dipignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenzadefinitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutivasarà possibile in presenza di due condizioni:

che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità oceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato;che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizionedell'atto pregiudizievole.

Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutivasia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quandorivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto didisposizione del bene arrecava al creditore.

preventivo

Accordo diristrutturazionecon intermediarifinanziari

Sanzionepenale

Rateizzazionedel prezzo

Modifica alcodice civile

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L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzatacontenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità diavvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a);la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggiaffidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, èsostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'areapubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (lett. b); parallelamente, lapubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa allavalutazione del giudice, su istanza dei creditori. La Commissione è intervenuta sulpunto per consentire al giudice di disporre la pubblicazione sui quotidiani anche inassenza dell'istanza di parte. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzionedella procedura esecutiva (lett. ee). La Commissione ha specificato che tale sanzionesi applica solo se l'omissione è imputabile al creditore;nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per ibeni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; lariforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori lesomme recuperate (lett. c). La disposizione è stata soppressa dalla Commissionegiustizia, che ha stabilito invece che, in caso di conversione del pignoramento, tanto inrelazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con ilversamento dell'intera somma; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giornisenza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore deldecreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (lett. d);nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto perl'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed èconsentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro(lett. e);la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendoal giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senzaincanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti divendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lett. f); lett. g). L'alternativa è lavendita all'incanto (lett. h): il professionista delegato potrà rivolgersi al giudicedell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alladecisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lett. i);nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge affermal'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondenteall'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su contocorrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento diquiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplodell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito èsuccessivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentarinella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso diconcorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lett. l) e lett. m). Il pignoramentoeseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio èrilevabile d'ufficio dal giudice;nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditorerelativi all'istanza di vendita sono accorciati (lett. n). E' riscritta la disposizione sulladeterminazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice avalori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma dettadei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i qualispiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoligravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lett. o);quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette algiudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il qualedovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lett. p); laCommissione giustizia ha precisato che lo stesso giudice deve anche indicarel'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte leofferte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, vienecontestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lett.q). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobiledeterminato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL era richiesto che

Modifiche alcodice diprocedura civile

Esecuzionemobiliare pressoil debitore

Espropriazionepresso terzi

Espropriazioneimmobiliare

- valoredell'immobile

- vendita senzaincanto

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l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offertaè inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice puòprocedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto(lett. r); se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consentite la vendita a favore delmiglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibileconseguire un prezzo più alto (lett. s), che modifica l'art. 573 c.p.c.); tale ultimadisposizione è stata riformulata dalla Commissione che ha stabilito che, in caso dipresentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudiceprocede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella miglioreofferta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale,previa fideiussione (lett. t), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisceinadempimento dell'aggiudicatario (lett. u). Le lett. v), z) e aa), che modificanorispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità dicoordinamento;quanto alla vendita con incanto, la riforma intende garantire il miglior prezzo divendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo divendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incantosolo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzosuperiore della metà del valore determinato a norma dell'art. 568. Il giudice puòdecidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondotentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti,fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio(lett. bb). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio oad un professionista, salvo he il giudice non ritenga che gli interessi delle parti sianomeglio tutelati da una vendita diretta (lett. cc);nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale deldiritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazionealla parte contestata (lett. dd);nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato ilriferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che ilprocedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essereavviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta diautorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo lanotificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Commissione hatolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previaautorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hannoaccesso le pubbliche amministrazioni.

La Commissione giustizia ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-leggeprevedendo:

che avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insortedurante la vendita le parti possono presentare reclamo (lett. cc-bis);la riscrittura dell'art. 614-bis del codice di rito sulle misure di coercizione indiretta,ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighiinfungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estende l'ambito diapplicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversidal pagamento di somme di denaro (lett. cc-ter). Spetterà dunque al giudice, già insede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanzadella sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia;che le disposizioni specifiche sul pignoramento e la custodia di autoveicoli, introdottedal DL 132/2014 con l'art. 521-bis c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sulpignoramento ordinario (lett. d-bis). La Commissione ha inoltre aggiunto che anche perquesti particolari beni è dimezzato il termine per la proposizione dell'istanza di vendita(da 90 a 45 giorni), pena la cessazione degli effetti del pignoramento (lett. gg); che nell'espropriazione presso terzi, in caso di mancata dichiarazione del terzo (art.548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il creditopignorato si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente comunquel'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lett. m-bis); se l'allegazionenon consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamentinel contraddittorio delle parti (lett. m-quater);che il giudice non può concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decretoingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate se l'opposizione è fondatasu vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice (lett. ff-bis).

- vendita conincanto

Ricercatelematica deibeni dapignorare

Misure dicoercizioneindiretta

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L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile confinalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione arichiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati(lett. a). La Commissione ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati compresenell'anagrafe tributaria.

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio dellemodalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è diregola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche daadottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PECa chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di unelenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati;l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La Commissione giustizia ha aggiunto:una modifica all'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione, volta a permettere agliufficiali giudiziari di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai finidella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;la disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura diun soggetto diverso dal creditore (nuovo art. 159-ter);una modifica all'art. 161 volta a parametrare al prezzo ricavato dalla vendita del bene ilcompenso per l'esperto o lo stimatore.

L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) perfissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, devepagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobileo mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo sarannoriassegnate dall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia edestinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppodei sistemi informatizzati.

Le misure fiscaliL'articolo 16, non modificato dalla Commissione, modifica la disciplina fiscale delle

svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese diassicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in ununico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplinatransitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17, anch'esso non modificato, blocca parzialmente l'applicazione delledisposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come creditid'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede cheesse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valoredell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire daibilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore delprovvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazionedi DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, iquali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valoredell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Lealtre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovareapplicazione secondo le regole ordinarie.

Proroga di termini per l'efficienza della giustizia, processo telematico e altredisposizioni

Il Titolo IV, articoli da 18 a 21-octies del decreto-legge, contiene una pluralità didisposizioni, alcune delle quali aggiunte nel corso dell'esame in sede referente.

E' riconducibile ad interventi sul personale l'articolo 18, che disciplina il trattenimento inservizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmentetrattenuti nei ruoli, per consentire al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degliincarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:

conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avrannocompiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno;

Modifiche allenorme diattuazione c.p.c.

Portale dellevenditepubbliche:contributo

Trattenimento inservizio dimagistratiordinari...

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dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, detta disposizioni analoghe perquanto concerne la magistratura contabile.

L'articolo 18-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, dispone sul trattenimento inservizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratorionorari (VPT).

L'articolo 18-ter, introdotto dalla Commissione giustizia, intende affrontare il problemadell'emergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e dell'elevato numero diprocedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale. La disposizioneconsente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20 magistrati presso gli ufficigiudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo aimagistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extradistrettuale alcuni incentivi,anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo ulteriori 6mesi).

Altre disposizioni del Titolo IV riguardano la c.d. giustizia digitale. In particolare,l'articolo 19 interviene sul processo civile telematico, modificando le disposizioni contenutenel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:

che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositatitelematicamente;specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di unatto analogico;nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

La Commissione giustizia ha integrato il contenuto dell'art. 16-bis del decreto-legge n.179 prevedendo:

che anche i dipendenti delle p.a. autorizzati a stare in giudizio possano depositare gliatti con modalità telematiche;disposizioni ulteriori sull'attestazione della conformità delle copie agli originali, suicontenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali;che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in manierasintetica;che spetti al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli attidepositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processoamministrativo telematico (comma 1, lett. b), originariamente prevista per lo scorso 1°luglio.

La Commissione giustizia è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processoamministrativo, modificando il relativo codice (d.lgs. n. 104 del 2010). In particolare (comma1-bis):

ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimentopreparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare unaPEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC giàinserita in pubblici elenchi (modifica dell'art. 129);ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici (art. 136)prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti che stiano ingiudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche,salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve esserecomunque autorizzata dal presidente;ha modificato le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, abrogandole disposizioni più strettamente connesse con le attività cartacee delle segreterie degliorgani di giustizia amministativa;ha esteso al processo amministrativo alcune disposizioni sul processo civile telematico.

La Commissione giustizia ha inoltre esteso anche al processo amministrativo ledisposizioni sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1°agosto - 31 agosto) previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 per il processoordinario, contestualmente modificando il Codice del processo amministrativo (comma 1-ter).

Lo stesso articolo 20 del decreto-legge, al comma 1, lett. a), sopprime le disposizioni in

...contabili

e onorari

Applicazionemagistrati

Processo civiletelematico

Processoamministrativotelematico

Sospensioneferiale deitermini

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materia di riorganizzazione dei TAR previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014,abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenzadell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezionistaccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

L'articolo 20-bis, introdotto dalla Commissione, estende anche alla giustizia contabilealcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità dellecopie informatiche ad atti cartacei.

L'articolo 21 del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendol'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personaleproveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Commissione giustizia che,riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di talepersonale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'internodell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivinazionali.

In sede referente sono state inoltre aggiunte le seguenti disposizioni, con conseguentemodifica della rubrica del Titolo IV del provvedimento, che fa ora riferimento anche ad "altremisure":

l'articolo 21-bis, che introduce incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal decreto-legge n.132 del 2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative dirisoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'impostacommisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con unlimite di spesa di 5 milioni di euro); la disposizione definisce le modalità per usufruiredella detrazione;l'articolo 21-ter, che interviene invece sul tema dei c.d. tirocinanti della giustizia,consentendo l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano farparte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e lemodalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensilil'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata. Lo svolgimentopositivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza neiconcorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti chenon accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedureconcorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;l'articolo 21-quater, che detta disposizioni per la riqualificazione di specificopersonale dell'amministrazione giudiziaria. E' consentita l'attivazione di procedure dicontrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministerodella giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; inparticolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionarioUNEP dell'area terza);l'articolo 21-quinquies, che, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Statodelle attività di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità2015), consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare adavvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere conle amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione emanutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra ilMinistero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione;l'articolo 21-sexies che proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico delcommissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzodi giustizia di Palermo.

La Commissione giustizia, inoltre, introducendo l'articolo 21-septies, ha modificato l'art.8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento perconsentire anche ai Consorzi Fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzierichieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Leassociazioni antiracket e antiusura - purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno,possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cuirimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

Infine, la Commissione ha introdotto nel decreto-legge n. 83 del 2015 l'articolo

RiorganizzazioneTAR:abrogazione

Processocontabiletelematico

Personaleprovenientedalle province

Detrazioned'imposta

Precari

Riqualificazionedel personale

Composizionedelle crisi dasovraindebitamento

ILVA

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21-octies, che ha il medesimo contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, incorso di conversione (A.C. 3210).

La disposizione prevede (comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimentidi interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresatitolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione adipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessariobilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, lasalute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quantogià previsto dall'art. 1, comma 4, del DL 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interessestrategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la CorteCostituzionale ha già chiarito (sent. n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento dellegislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari (v. infra). La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodomassimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestrosubordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni - di un piano contenente le misureaggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratorisull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano vacomunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso alComando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti perterritorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4). La descritta disciplina siapplica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesiper il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 gg. per la redazione del piano per lasicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

Questa disposizione, se approvata, entrerà in vigore con la legge di conversione deldecreto-legge n. 83 del 2015, rendendo superflua la conversione dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015. Si rende dunque necessaria una disposizione che sani gli effetti giàprodotti dalla vigenza di questa norma (entrata in vigore il 2 luglio 2015, con il decreto n.92): la Commissione ha dunque inserito un comma 2 all'art. 1 del disegno di legge diconversione, che abroga l'art. 3 del d.l. n. 92/2015 e fa salvi gli effetti prodotti e irapporti giuridici sorti sulla base della medesima disposizione.

Disposizioni transitorie e finaliInfine, l'articolo 22 reca la copertura finanziaria del provvedimento, integralmente posta

a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministerodella giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento deirelativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha unadotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 23 introduce una articolata norma transitoria, parzialmente emendata dallaCommissione giustizia, mentre l'articolo 24 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione giustizia ha avviato l'esame del decreto-legge n. 83 del 2015 lo scorso

1° luglio, deliberando lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sonostati auditi esperti di diritto fallimentare (Prof. Giuseppe Ferri, Ordinario di DirittoCommerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e magistrati (LucianoPanzani, Presidente della Corte d'appello di Roma; Francesco Vigorito, Presidente dellasezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma; Alida Paluchowski, Presidente dellasezione fallimentare del Tribunale di Milano; Roberto Fontana, Sostituto Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Piacenza; Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale diNovara).

La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, apportandovi numerosemodifiche, lo scorso 17 luglio.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Ambiente,

Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.La Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole

all'introduzione nel disegno di legge di conversione di una disposizione di raccordo tra l'art.21-ter del decreto-legge in esame e l'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (ILVA). Il

Indagineconoscitiva

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parere contiene inoltre un'osservazione concernente la disciplina transitoria relativaall'espropriazione immobiliare.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con quattro condizioni volte agarantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con un'osservazione concernentel'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla pubblicità delle vendite all'incanto.

La Commissione Lavoro ha espresso un parere favorevole con due osservazioni relativeall'assetto organizzativo dei TAR e alla formazione del nuovo personale del ministero dellagiustizia proveniente dagli enti di area vasta.

Il parere espresso dal Comitato per la legislazione contiene condizioni e osservazioniconcernenti sia l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento dellalegislazione vigente, sia la chiarezza la proprietà della formulazione.

D15083a Servizio Studi - Dipartimento Giustizia [email protected] - 066760-9148 CD_giustiziaLa documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari edei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dallalegge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processualecivile e di organizzazione e funzionamentodell’amministrazione giudiziaria - D.L. 83/2015 A.C. 3201-A/RDossier n° 318/2 - Elementi per l'esame in Assemblea 21 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 3201-A/RTitolo: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazionegiudiziaria

Iniziativa: GovernativaDate: approvazione in Commissione: 21 luglio 2015

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea converte in legge il decreto-legge n. 83 del 2015, con lemodifiche apportate dalla Commissione giustizia. Il testo, ora composto da 34 articoli, detta una serie dimisure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, ilprovvedimento introduce disposizioni relative:• alle procedure concorsuali (Titolo I, articoli da 1 a 11);• alle procedure esecutive (Titolo II, articoli da 12 a 15);• a misure fiscali (Titolo III, articoli 16 e 17);• alla proroga di termini per l'efficienza della giustizia e al processo telematico (titolo IV, articoli da 18 a21-octies).

Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).

A seguito del rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea, la Commissione giustizia ha approvatodue ulteriori modifiche al testo (agli articoli 14 e 20), che recepiscono le condizioni contenute nel parere dellaCommissione bilancio, volte a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

Contenuto

La riforma delle procedure concorsualiL'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942) per facilitare il

reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivoe negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:

precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili puòessere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalitàe ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativadocumentazione (lett.a);consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda"prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attivitàaziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero eproprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, ildebitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danniirreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (lett. b);estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, diconcedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (lett. c).

Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella

Facilitazione delricorso allafinanza nellacrisi

Concorrenza nelconcordato

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legge fallimentare l'art. 163-bis, per prevedere che possano essere presentate offertealternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramoo di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta delcommissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditoriconcordatari (comma 1). La Commissione Giustizia ha stabilito che, a fronte di un'offertaper l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimentocompetitivo: il tribunale ricercherà gli eventuali altri interessati all'acquisto, anche quando ildebitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimentonon immediato dei beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale dellevendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo (rispetto a quanto riportatonel piano) che le offerte devono prevedere; sono quindisommariamente disciplinate lemodalità della gara, all'esito della quale il debitore dovrà modificare il piano di oncordato.

La disposizione modifica poi (comma 2) l'art. 182 LF, concernente i provvedimenti in casodi cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicitàrichieste dal decreto-legge (v. infra, il portale delle vendite pubbliche).

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di renderepossibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quellapresentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optareper la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, dipresentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; taleproposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicuracomunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari(comma 1). La Commissione Giustizia ha riformulato la disposizione precisando che, nelcaso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non puòessere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.

La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che nefanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla basedelle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazionerilevante in suo possesso (comma 2). Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini perdepositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali èchiamato il commissario giudiziale, riguardano l'art. 172 LF (comma 3) e l'art. 175 LF,concernente la discussione della proposta di concordato (comma 4). In particolare, lariforma prevede che siano sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentatedal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del lorodeposito. La modifica dell'art. 177 LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato,tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste alvoto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito lamaggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella deldebitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non siraggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che haconseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza perl'approvazione del concordato (comma 5). La Commissione Giustizia ha precisato che icreditori possono fare pervenire, entro 20 giorni, il proprio voto (e non il proprio dissenso),in caso di rimessione al voto della sola proposta che ha raggiunto la maggioranza relativadei crediti.

Il comma 6 dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione del concordato, obbligandoil debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno opiù creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratoregiudiziario.

Infine, la Commissione giustizia - intervenendo sull'art. 181 LF - ha allungato da 6 a 9mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.

Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il pianocontenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilitàeconomiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato stesso.

La Commissione Giustizia ha integralmente sostituito l'articolo 4 con disposizioni che,modificando la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisano irequisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità diadesione alla proposta. In particolare:

la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato concontinuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari (lett. a) e deve indicare le

preventivo

- per l'acquistodell'azienda

- tra propostealternative diconcordato

Ulteriorimodifiche alladisciplina delconcordatopreventivo

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specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore (lett. b);le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta larelativa documentazione (lett.b);all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente diconsegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritturecontabili (lett. c);il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indaginepenale (lett. d) e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, deveillustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azionirisarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (lett. e);la disposizione che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta diconcordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo dellamaggioranza dei crediti è soppressa (lett. f).

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentarerelative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanza della terzietàdell'organo.

In particolare, l'articolo 5, intervenendo sull'art. 28 LF:estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vigel'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Sul punto èintervenuta la Commissione giustizia che ha escluso che possa svolgere l'incarico dicuratore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminandoogni riferimento temporale;prevede che il curatore fallimentare debba essere in possesso di una strutturaorganizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma diliquidazione. La Commissione giustizia ha soppresso questa previsione;demanda alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza deirequisiti della nomina a curatore. La Commissione giustizia ha modificato ladisposizione prevedendo che il curatore debba essere nominato tenendo conto dellerisultanze dei rapporti riepilogativi già presentati;istituisce presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale dove confluiscono,oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari eliquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Perl'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.

L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter LF, relativo al programma di liquidazione dell'attivo,consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendotermini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenzache dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancatorispetto può determinare la revoca del curatore. La Commissione giustizia ha aggiuntoche i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriorialla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento, con la trascrizionedella sentenza di fallimento. Gli interessati potranno proporre reclamo.

L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare inmateria di chiusura del fallimento prevedendo:

a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi sianogiudizi pendenti;

b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute pereffetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura delfallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartitetra i creditori;

c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendentinon comportano la riapertura della procedura di fallimento;

d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del ripartosupplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati inparte soddisfatti;

e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante lachiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

La Commissione, al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali,ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte unfallimento o un concordato. Ha inoltre aggiunto che il giudice non può liquidare acconti afavore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimentodei creditori.

Modifiche alladisciplina delcuratorefallimentare

Giudizi pendentie chiusura delfallimento

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L'articolo 8 novella l'art. 169-bis LF, relativo agli effetti dei contratti in corso diesecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalitàdell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella dettata per il fallimento - è quella disciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersi da talicontratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione delconcordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contrattopossa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso diammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato condecreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) delcontratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto delgiudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione delladomanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche alconcordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento delcontratto di leasing.

L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies che integra - con specificoriferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo diristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente,si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione inrelazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditricimaggiormente esposte.

La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essereconcluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito dellacategoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore puòchiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventiposizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando talioperatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative ecompiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderireoppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificatepositivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediarifinanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei lorocrediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procedeall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effettisulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essereraggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più bancheaderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

La Commissione giustizia ha modificato la disposizione per consentire al tribunale diavvalersi di un ausiliario per l'omologazione dell'accordo.

L'articolo 10, non modificato dalla Commissione giustizia, interviene sull'art. 236 dellalegge fallimentare per estendere la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordatopreventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti diristrutturazione del credito con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdottidall'art. 9 del decreto-legge.

L'articolo 11 interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti diliquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dalcuratore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamentodel prezzo possa essere rateizzato.

La riforma delle procedure esecutiveL'articolo 12, non modificato dalla Commissione, introduce nel codice civile l'articolo

2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditorepregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, iltitolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto dipignoramento), procede ad esecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenzadefinitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutivasarà possibile in presenza di due condizioni:

che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità oceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato;che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizionedell'atto pregiudizievole.

Contrattipendenti nelconcordatopreventivo

Accordo diristrutturazionecon intermediarifinanziari

Sanzionepenale

Rateizzazionedel prezzo

Modifica alcodice civile

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Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizione all'azione esecutivasia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quandorivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto didisposizione del bene arrecava al creditore.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzatacontenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità diavvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a);la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggiaffidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, èsostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'areapubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (lett. b); parallelamente, lapubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa allavalutazione del giudice, su istanza dei creditori. La Commissione è intervenuta sulpunto per consentire al giudice di disporre la pubblicazione sui quotidiani anche inassenza dell'istanza di parte. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzionedella procedura esecutiva (lett. ee). La Commissione ha specificato che tale sanzionesi applica solo se l'omissione è imputabile al creditore;nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per ibeni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; lariforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori lesomme recuperate (lett. c). La disposizione è stata soppressa dalla Commissionegiustizia, che ha stabilito invece che, in caso di conversione del pignoramento, tanto inrelazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con ilversamento dell'intera somma; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giornisenza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore deldecreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (lett. d);nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto perl'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed èconsentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro(lett. e);la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendoal giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senzaincanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti divendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lett. f); lett. g). L'alternativa è lavendita all'incanto (lett. h): il professionista delegato potrà rivolgersi al giudicedell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alladecisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lett. i);nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge affermal'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondenteall'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su contocorrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento diquiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplodell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito èsuccessivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentarinella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso diconcorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lett. l) e lett. m). Il pignoramentoeseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio èrilevabile d'ufficio dal giudice;nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditorerelativi all'istanza di vendita sono accorciati (lett. n). E' riscritta la disposizione sulladeterminazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice avalori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma dettadei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i qualispiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoligravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lett. o);quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette algiudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il qualedovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lett. p); laCommissione giustizia ha precisato che lo stesso giudice deve anche indicarel'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte le

Modifiche alcodice diprocedura civile

Esecuzionemobiliare pressoil debitore

Espropriazionepresso terzi

Espropriazioneimmobiliare

- valoredell'immobile

- vendita senza

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offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, vienecontestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lett.q). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobiledeterminato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL era richiesto chel'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offertaè inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice puòprocedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto(lett. r); se vi sono invece più offerte, il decreto-legge consentite la vendita a favore delmiglior offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibileconseguire un prezzo più alto (lett. s), che modifica l'art. 573 c.p.c.); tale ultimadisposizione è stata riformulata dalla Commissione che ha stabilito che, in caso dipresentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudiceprocede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella miglioreofferta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale,previa fideiussione (lett. t), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisceinadempimento dell'aggiudicatario (lett. u). Le lett. v), z) e aa), che modificanorispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità dicoordinamento;quanto alla vendita con incanto, la riforma intende garantire il miglior prezzo divendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo divendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incantosolo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzosuperiore della metà del valore determinato a norma dell'art. 568. Il giudice puòdecidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondotentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti,fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio(lett. bb). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio oad un professionista, salvo he il giudice non ritenga che gli interessi delle parti sianomeglio tutelati da una vendita diretta (lett. cc);nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale deldiritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazionealla parte contestata (lett. dd);nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato ilriferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che ilprocedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essereavviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta diautorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo lanotificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Commissione hatolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previaautorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hannoaccesso le pubbliche amministrazioni.

La Commissione giustizia ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-leggeprevedendo:

che avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insortedurante la vendita le parti possono presentare reclamo (lett. cc-bis);la riscrittura dell'art. 614-bis del codice di rito sulle misure di coercizione indiretta,ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighiinfungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estende l'ambito diapplicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversidal pagamento di somme di denaro (lett. cc-ter). Spetterà dunque al giudice, già insede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanzadella sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia;che le disposizioni specifiche sul pignoramento e la custodia di autoveicoli, introdottedal DL 132/2014 con l'art. 521-bis c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sulpignoramento ordinario (lett. d-bis). La Commissione ha inoltre aggiunto che anche perquesti particolari beni è dimezzato il termine per la proposizione dell'istanza di vendita(da 90 a 45 giorni), pena la cessazione degli effetti del pignoramento (lett. gg); che nell'espropriazione presso terzi, in caso di mancata dichiarazione del terzo (art.548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il creditopignorato si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente comunquel'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lett. m-bis); se l'allegazionenon consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamentinel contraddittorio delle parti (lett. m-quater);che il giudice non può concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto

incanto

- vendita conincanto

Ricercatelematica deibeni dapignorare

Misure dicoercizioneindiretta

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ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate se l'opposizione è fondatasu vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice (lett. ff-bis).

L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile confinalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione arichiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati(lett. a). La Commissione ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati compresenell'anagrafe tributaria.

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio dellemodalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è diregola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche daadottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PECa chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di unelenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati;l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La Commissione giustizia ha aggiunto:una modifica all'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione, volta a permettere agliufficiali giudiziari di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai finidella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In via transitoria l'accessoè consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informaticadei dati. La Commissione giustizia, dopo il rinvio da parte dell'Assemblea, haprecisato che la stipulazione ha luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica;la disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura diun soggetto diverso dal creditore (nuovo art. 159-ter);una modifica all'art. 161 volta a parametrare al prezzo ricavato dalla vendita del bene ilcompenso per l'esperto o lo stimatore.

L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) perfissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, devepagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobileo mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo sarannoriassegnate dall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia edestinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppodei sistemi informatizzati.

Le misure fiscaliL'articolo 16, non modificato dalla Commissione, modifica la disciplina fiscale delle

svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese diassicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la deducibilità in ununico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplinatransitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17, anch'esso non modificato, blocca parzialmente l'applicazione delledisposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come creditid'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede cheesse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valoredell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire daibilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore delprovvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazionedi DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, iquali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valoredell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Lealtre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovareapplicazione secondo le regole ordinarie.

Proroga di termini per l'efficienza della giustizia, processo telematico e altredisposizioni

Il Titolo IV, articoli da 18 a 21-octies del decreto-legge, contiene una pluralità di

Modifiche allenorme diattuazione c.p.c.

Portale dellevenditepubbliche:contributo

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disposizioni, alcune delle quali aggiunte nel corso dell'esame in sede referente.E' riconducibile ad interventi sul personale l'articolo 18, che disciplina il trattenimento in

servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmentetrattenuti nei ruoli, per consentire al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degliincarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:

conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avrannocompiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno;dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, detta disposizioni analoghe perquanto concerne la magistratura contabile.

L'articolo 18-bis, introdotto dalla Commissione giustizia, dispone sul trattenimento inservizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratorionorari (VPT).

L'articolo 18-ter, introdotto dalla Commissione giustizia, intende affrontare il problemadell'emergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e dell'elevato numero diprocedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale. La disposizioneconsente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20 magistrati presso gli ufficigiudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo aimagistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extradistrettuale alcuni incentivi,anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo ulteriori 6mesi).

Altre disposizioni del Titolo IV riguardano la c.d. giustizia digitale. In particolare,l'articolo 19 interviene sul processo civile telematico, modificando le disposizioni contenutenel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:

che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositatitelematicamente;specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di unatto analogico;nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

La Commissione giustizia ha integrato il contenuto dell'art. 16-bis del decreto-legge n.179 prevedendo:

che anche i dipendenti delle p.a. autorizzati a stare in giudizio possano depositare gliatti con modalità telematiche;disposizioni ulteriori sull'attestazione della conformità delle copie agli originali, suicontenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali;che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in manierasintetica;che spetti al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli attidepositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processoamministrativo telematico (comma 1, lett. b), originariamente prevista per lo scorso 1°luglio.

La Commissione giustizia è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processoamministrativo, modificando il relativo codice (d.lgs. n. 104 del 2010). In particolare (comma1-bis):

ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimentopreparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare unaPEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC giàinserita in pubblici elenchi (modifica dell'art. 129);ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici (art. 136)prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti che stiano ingiudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche,salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve esserecomunque autorizzata dal presidente;ha modificato le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, abrogandole disposizioni più strettamente connesse con le attività cartacee delle segreterie degliorgani di giustizia amministativa;

Trattenimento inservizio dimagistratiordinari...

...contabili

e onorari

Applicazionemagistrati

Processo civiletelematico

Processoamministrativotelematico

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ha esteso al processo amministrativo alcune disposizioni sul processo civile telematico.A seguito del rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea, la II Commissione hasoppresso questa disposizione (lett. f), recependo sul punto il parere dellaCommissione bilancio, che ha ritenuto tale estenzione suscettibile di determinare minorientrate per la finanza pubblica.

La Commissione giustizia ha inoltre esteso anche al processo amministrativo ledisposizioni sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1°agosto - 31 agosto) previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 per il processoordinario, contestualmente modificando il Codice del processo amministrativo (comma 1-ter).

Lo stesso articolo 20 del decreto-legge, al comma 1, lett. a), sopprime le disposizioni inmateria di riorganizzazione dei TAR previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014,abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenzadell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezionistaccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

L'articolo 20-bis, introdotto dalla Commissione, estende anche alla giustizia contabilealcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità dellecopie informatiche ad atti cartacei.

L'articolo 21 del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendol'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personaleproveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Commissione giustizia che,riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di talepersonale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'internodell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivinazionali.

In sede referente sono state inoltre aggiunte le seguenti disposizioni, con conseguentemodifica della rubrica del Titolo IV del provvedimento, che fa ora riferimento anche ad "altremisure":

l'articolo 21-bis, che introduce incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal decreto-legge n.132 del 2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative dirisoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'impostacommisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con unlimite di spesa di 5 milioni di euro); la disposizione definisce le modalità per usufruiredella detrazione;l'articolo 21-ter, che interviene invece sul tema dei c.d. tirocinanti della giustizia,consentendo l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano farparte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e lemodalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensilil'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata. Lo svolgimentopositivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza neiconcorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti chenon accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedureconcorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;l'articolo 21-quater, che detta disposizioni per la riqualificazione di specificopersonale dell'amministrazione giudiziaria. E' consentita l'attivazione di procedure dicontrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministerodella giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; inparticolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionarioUNEP dell'area terza);l'articolo 21-quinquies, che, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Statodelle attività di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità2015), consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare adavvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere conle amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione emanutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra ilMinistero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione;l'articolo 21-sexies che proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico delcommissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo

Sospensioneferiale deitermini

RiorganizzazioneTAR:abrogazione

Processocontabiletelematico

Personaleprovenientedalle province

Detrazioned'imposta

Precari

Riqualificazionedel personale

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di giustizia di Palermo.

La Commissione giustizia, inoltre, introducendo l'articolo 21-septies, ha modificato l'art.8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento perconsentire anche ai Consorzi Fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzierichieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del consumatore. Leassociazioni antiracket e antiusura - purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno,possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cuirimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

Infine, la Commissione ha introdotto nel decreto-legge n. 83 del 2015 l'articolo21-octies, che ha il medesimo contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, incorso di conversione (A.C. 3210).

La disposizione prevede (comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimentidi interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresatitolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione adipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessariobilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, lasalute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quantogià previsto dall'art. 1, comma 4, del DL 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interessestrategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la CorteCostituzionale ha già chiarito (sent. n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento dellegislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari (v. infra). La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodomassimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestrosubordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni - di un piano contenente le misureaggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratorisull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano vacomunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso alComando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti perterritorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4). La descritta disciplina siapplica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesiper il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 gg. per la redazione del piano per lasicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

Questa disposizione, se approvata, entrerà in vigore con la legge di conversione deldecreto-legge n. 83 del 2015, rendendo superflua la conversione dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015. Si rende dunque necessaria una disposizione che sani gli effetti giàprodotti dalla vigenza di questa norma (entrata in vigore il 2 luglio 2015, con il decreto n.92): la Commissione ha dunque inserito un comma 2 all'art. 1 del disegno di legge diconversione, che abroga l'art. 3 del d.l. n. 92/2015 e fa salvi gli effetti prodotti e irapporti giuridici sorti sulla base della medesima disposizione.

Disposizioni transitorie e finaliInfine, l'articolo 22 reca la copertura finanziaria del provvedimento, integralmente posta

a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministerodella giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento deirelativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il Fondo ha unadotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 23 introduce una articolata norma transitoria, parzialmente emendata dallaCommissione giustizia, mentre l'articolo 24 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione giustizia ha avviato l'esame del decreto-legge n. 83 del 2015 lo scorso

1° luglio, deliberando lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sonostati auditi esperti di diritto fallimentare (Prof. Giuseppe Ferri, Ordinario di DirittoCommerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) e magistrati (LucianoPanzani, Presidente della Corte d'appello di Roma; Francesco Vigorito, Presidente dellasezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma; Alida Paluchowski, Presidente della

Composizionedelle crisi dasovraindebitamento

ILVA

Indagineconoscitiva

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sezione fallimentare del Tribunale di Milano; Roberto Fontana, Sostituto Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Piacenza; Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale diNovara).

La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, apportandovi numerosemodifiche, lo scorso 17 luglio.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Ambiente,

Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.La Commissione Affari costituzionali ha condizionato il proprio parere favorevole

all'introduzione nel disegno di legge di conversione di una disposizione di raccordo tra l'art.21-ter del decreto-legge in esame e l'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 (ILVA). Ilparere contiene inoltre un'osservazione concernente la disciplina transitoria relativaall'espropriazione immobiliare.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sull'A.C. 3201, con quattrocondizioni volte a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione; ha poi espresso ilproprio parere favorevole sul progetto all'esame dell'Assemble (AC 3201-A) con quattrocondizioni (due delle quali volte a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione) eun'osservazione.

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con un'osservazione concernentel'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla pubblicità delle vendite all'incanto.

La Commissione Lavoro ha espresso un parere favorevole con due osservazioni relativeall'assetto organizzativo dei TAR e alla formazione del nuovo personale del ministero dellagiustizia proveniente dagli enti di area vasta.

Il parere espresso dal Comitato per la legislazione contiene condizioni e osservazioniconcernenti sia l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento dellalegislazione vigente, sia la chiarezza la proprietà della formulazione.

D15083b Servizio Studi - Dipartimento Giustizia [email protected] - 066760-9148 CD_giustiziaLa documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari edei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dallalegge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processualecivile e di organizzazione e funzionamentodell'amministrazione giudiziaria D.L. 83 / A.C. 3201Dossier n° 136 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 16 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 3201D.L. 83Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazionegiudiziaria

Iter al Senato: NoNumero di articoli: 24Date: emanazione: 27 giugno 2015 pubblicazione in G.U.: 27 giugno 2015 presentazione: 27 giugno 2015 assegnazione: 30 giugno 2015Commissione competente : II GiustiziaStato dell'iter: in corso di esame in sede referente

Il decreto-legge, composto da 24 articoli, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile eprocessuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, il provvedimento d'urgenza interviene inmateria di:• procedure concorsuali (Titolo I, artt. 1-11);• procedure esecutive (Titolo II, artt. 12-15);• misure fiscali (Titolo III, artt. 16-17);• efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV, artt. 18-21).Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).

ContenutoLa riforma delle procedure concorsualiL'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942 - LF) per facilitare il

reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivoe negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:

precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili puòessere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalitàe ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativadocumentazione (lett.a);consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda"prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attivitàaziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero eproprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, ildebitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danniirreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (lett. b);estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, diconcedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (lett. c).

Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo l'art.163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano

Facilitazione delricorso allafinanza nellacrisi

Apertura allaconcorrenza nel

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di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulleofferte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineatodalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1).La disposizione modifica poi (comma 2) l'art. 182 della legge fallimentare, concernente iprovvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuoveforme di pubblicità richieste dal decreto-legge (v. infra, il portale delle vendite pubbliche).

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di renderepossibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quellapresentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori. Questi ultimi potranno quindi optareper la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, dipresentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; taleproposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicuracomunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari(comma 1).

La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che nefanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla basedelle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazionerilevante in suo possesso (comma 2).

Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini per depositare le proposte di concordatoconcorrenti, e le valutazioni comparative alle quali è chiamato il commissario giudiziale,riguardano l'art. 172 LF (comma 3) e l'art. 175 LF, concernente la discussione dellaproposta di concordato (comma 4). In particolare, la riforma prevede che siano sottopostealla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori,seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. La modifica dell'art. 177LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato, tiene conto dell'introduzione delleproposte concorrenti e dispone che quando sono poste al voto più proposte di concordato,si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei creditiammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fraproposte di creditori, quella presentata per prima. Se non si raggiungono le maggioranzeprescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranzarelativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione delconcordato (comma 5). Il comma 6 dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione delconcordato, obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anchequando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale oaddirittura di un amministratore giudiziario.

L'articolo 4 modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il piano contenente la descrizioneanalitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivoil debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditorericaverebbe dal concordato.

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le dsposizioni della legge fallimentarerelative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanza della terzietàdell'organo. In particolare, l'articolo 5, intervenendo sull'art. 28 LF:

estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vigel'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa;prevede che il curatore fallimentare debba essere in possesso di una strutturaorganizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma diliquidazione;demanda alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza deirequisiti della nomina a curatore;istituisce presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale dove confluiscono,oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari eliquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Perl'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.

L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter LF, relativo al programma di liquidazione dell'attivo,consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendotermini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenzache dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancatorispetto può determinare la revoca del curatore.

L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare inmateria di chiusura del fallimento prevedendo:

a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi siano

concordatopreventivo

Modifiche alladisciplina delcuratorefallimentare

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giudizi pendenti;b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per

effetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura delfallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartitetra i creditori;

c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendentinon comportano la riapertura della procedura di fallimento;

d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del ripartosupplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati inparte soddisfatti;

e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante lachiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

L'articolo 8 modifica l'art. 169-bis LF, relativo agli effetti dei contratti in corso diesecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalitàdell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento - èquella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersida tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione delconcordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contrattopossa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso diammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato condecreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) delcontratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto delgiudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione delladomanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche alconcordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento delcontratto di leasing.

L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies, che integra - conspecifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo diristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente,si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione inrelazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditricimaggiormente esposte. La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione deldebito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75%del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari.Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) nonaderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti,quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative ecompiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderireoppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificatepositivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediarifinanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei lorocrediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procedeall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effettisulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essereraggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più bancheaderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

L'articolo 10 modifica l'art. 236 della legge fallimentare per estendere la disciplinapenale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alleipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediarifinanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art. 9 del decreto-legge.

L'articolo 11 interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti diliquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dalcuratore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamentodel prezzo possa essere rateizzato.

La riforma delle procedure esecutiveL'articolo 12 introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una

forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi deldebitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto primadell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) procede adesecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che

Contrattipendenti nelconcordatopreventivo

Accordo diristrutturazionecon intermediarifinanziari

Rateizzazionedel prezzo

Modifica alcodice civile

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abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza didue condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo diindisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che ilcreditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'attopregiudizievole. Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizioneall'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizioche l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzatacontenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità diavvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a), che modifica l'art. 480c.p.c.);la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggiaffidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, èsostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'areapubblica da denominare "portale delle vendite pubbliche" (lett. b), che modifica l'art.490 c.p.c.); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è piùobbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. Lamancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva (lett.ee) che inserisce l'art. 631-bis c.p.c.);nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per ibeni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; lariforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori lesomme recuperate (lett. c) che modifica l'art. 495 c.p.c.);il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giornisenza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore deldecreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (lett. d)che modifica l'art. 497 c.p.c.);nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto perl'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed èconsentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro(lett. e), che modifica l'art. 530 c.p.c.). La vendita dei beni mobili a mezzo dicommissionario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal sensoquando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovràfissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri perdeterminare i ribassi (lett. f), che modifica l'art. 532 c.p.c.; lett. g), che modifica l'art.533 c.p.c.). L'alternativa è la vendita all'incanto (lett. h), che modifica l'art. 534-bisc.p.c.); il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenzadi qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alla decisione del giudice le partipotranno presentare reclamo al collegio (lett. i), che modifica l'art. 534-ter c.p.c.);nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge affermal'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondenteall'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su contocorrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento diquiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplodell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito èsuccessivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentarinella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso diconcorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lett. l), che modifica l'art. 545 c.p.c.e lett. m), che novella l'art. 546 c.p.c.). Il pignoramento eseguito in violazione di leggeè inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice;nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditorerelativi all'istanza di vendita sono accorciati (lett. n), che modifica l'art. 567 c.p.c.). E'riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovràessere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali):in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare ilvalore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metroquadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lett.o), che sostituisce l'art. 568 c.p.c.);quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette algiudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale

Modifiche alcodice diprocedura civile

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dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lett. p), chemodifica l'art. 569 c.p.c.). Nella vendita senza incanto, la riforma respinge le offerteinferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmenteriportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lett. q), che modifical'art. 571 c.p.c.). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valoredell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL erarichiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Seinvece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, ilgiudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire unprezzo più alto (lett. r), che modifica l'art. 572 c.p.c.). Se vi sono invece più offerte, ildecreto-legge consentite la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudiceritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto (lett.s), che modifica l'art. 573 c.p.c.). Il pagamento del prezzo può essere rateale, previafideiussione (lett. t), che integra l'art. 574 c.p.c.), ma il mancato pagamento anche diuna sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (lett. u), che modifica l'art.587 c.p.c.). Le lett. v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento;quanto alla vendita con incanto, la riforma intende garantire il miglior prezzo divendita, a tutela dei creditori e del debitore prevedendo che se il primo tentativo divendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incantosolo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzosuperiore della metà il valore del bene determinato a norma dell'art. 568. Il giudice puòdecidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondotentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti,fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio(lett. bb), che modifica l'art. 591 c.p.c.). Le operazioni di vendita dovranno esseredelegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo he il giudice non ritengache gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lett. cc), chemodifica l'art. 591-bis c.p.c.);nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale deldiritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazionealla parte contestata (lett. dd), che interviene sull'art. 615 c.p.c.);nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento alcreditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimentodi autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviatoesclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazionepossa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione delprecetto, salve specifiche ragioni di urgenza.

L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile confinalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione arichiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati(lett. a).

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio dellemodalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è diregola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche daadottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PECa chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).L'insermento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di unelenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati;l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) perfissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, devepagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobileo mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnatedall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate alfunzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemiinformatizzati.

Disposizioni in materia fiscaleL'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli

Modifiche allenorme diattuazione c.p.c.

Portale dellevenditepubbliche:contributo

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enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, inparticolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni)e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred TaxAssets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposteanticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazioneper le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attivitàimmateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza,l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta vienebloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi ditale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attivitàimmateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Le altre ipotesi di trasformazione increditi di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regoleordinarie.

Efficienza della giustizia e processo telematicoIl Titolo IV, articoli da 18 a 21 del decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni.Alcune riguardano il personale: l'articolo 18 infatti disciplina il trattenimento in servizio

dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 ilcollocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmentetrattenuti nei ruoli, consentendo al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degliincarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:

conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avrannocompiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno;dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 21, inoltre, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di2.000 unità di personale proveniente dalle province.

Altre disposizioni riguardano la c.d. giustizia digitale: l'articolo 19 detta disposizioni sulprocesso civile telematico, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:

che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositatitelematicamente;specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di unatto analogico;nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processoamministrativo telematico.

Lo stesso articolo 20 sopprime le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TARprevista dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano itempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina(comma 1).

Infine, l'articolo 22 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria delprovvedimento, integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge distabilità 2015) presso il Ministero della giustizia, per il recupero di efficienza del sistemagiudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processotelematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni dieuro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 23 introduce una articolata norma transitoria mentre l'articolo 24 dispone circal'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrativa

e della relazione tecnica. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata trasmessa allaCamera l'8 luglio scorso.

Norme sulpersonale

Processotelematico

RiorganizzazioneTAR:abrogazioni

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Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIn questa legislatura, sono intervenuti sulle procedure concorsuali i seguenti

provvedimenti d'urgenza:- decreto-legge n. 69 del 2013, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che

all'art. 82 detta disposizioni sul concordato preventivo;- decreto-legge n. 132 del 2014, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, che al Capo V dettadisposizioni sulla tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione delprocesso di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Inoltre, disposizioni sul processo civile telematico sono state introdotte dal decreto-leggen. 90 del 2014, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e perl'efficienza degli uffici giudiziari.

Collegamento con lavori legislativi in corsoE' in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia il disegno di

legge n. 2953 (Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile),che tra l'altro riguarda la riforma dell'espropriazione forzata e l'adeguamento delle normeprocessuali al processo civile telematico.

Motivazioni della necessità ed urgenzaNelle premesse del decreto-legge è richiamata la strordinaria necessità e urgenza:di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di

promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivarecondotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi diristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degliincaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevederela possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata,attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale dellevendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativariduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, inparticolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate inconto corrente;

di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su creditidi enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni inmateria di funzionamento della giustizia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento civile" e "norme processuali", di

competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l),Cost.

Cost136 Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni [email protected] - 066760-3855 CD_istituzioni Servizio Studi - Dipartimento Giustizia [email protected] - 066760-9148 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari edei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dallalegge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processualecivile e di organizzazione e funzionamentodell'amministrazione giudiziaria D.L. 83 / A.C. 3201 - Nuovo testoDossier n° 138 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 16 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 3201 - Nuovo testoD.L. 83Titolo: Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia

fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazionegiudiziaria

Iter al Senato: NoDate: emanazione: 27 giugno 2015 pubblicazione in G.U.: 27 giugno 2015 presentazione: 27 giugno 2015 assegnazione: 16 luglio 2015Commissione competente : II GiustiziaStato dell'iter: in corso di esame in sede referente

ContenutoIl decreto-legge, originariamente composto da 24 articoli, detta una serie di misure in

materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. Inparticolare, il provvedimento d'urgenza interviene in materia di:• procedure concorsuali (Titolo I, artt. 1-11);• procedure esecutive (Titolo II, artt. 12-15);• misure fiscali (Titolo III, artt. 16-17);• efficienza della giustizia e processo telematico (titolo IV, artt. 18-21).Una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V (artt. 22-24).

La Commissione di merito ha apportato numerose modifiche al testo, introducendovianche alcuni articoli aggiuntivi.

La riforma delle procedure concorsualiL'articolo 1 interviene sulla legge fallimentare (RD n. 267/1942) per facilitare il

reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivoe negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma:

precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili puòessere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalitàe ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativadocumentazione (lett.a);consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda"prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attivitàaziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero eproprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, ildebitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danniirreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale (lett. b);estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, diconcedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (lett. c).

Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo l'art.

Facilitazione delricorso allafinanza nellacrisi

Apertura alla

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163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al pianodi concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulleofferte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineatodalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1).La Commissione Giustizia ha stabilito che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si aprasempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato uncontratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, delramo di azienda o di specifici beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sulportale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offertedevono prevedere.

La disposizione modifica poi (comma 2) l'art. 182 della legge fallimentare, concernente iprovvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuoveforme di pubblicità richieste dal decreto-legge (v. infra, il portale delle vendite pubbliche).

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di renderepossibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quellapresentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optareper la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma modifica l'art. 163LF per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, dipresentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; taleproposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicuracomunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari(comma 1). La Commissione Giustizia ha riformulato la disposizione precisando che, nelcaso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non puòessere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.

La modifica dell'art. 165 LF obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che nefanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla basedelle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazionerilevante in suo possesso (comma 2). Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini perdepositare le proposte di concordato concorrenti, e le valutazioni comparative alle quali èchiamato il commissario giudiziale, riguardano l'art. 172 LF (comma 3) e l'art. 175 LF,concernente la discussione della proposta di concordato (comma 4). In particolare, lariforma prevede che siano sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentatedal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del lorodeposito. La modifica dell'art. 177 LF, sulla maggioranza per l'approvazione del concordato,tiene conto dell'introduzione delle proposte concorrenti e dispone che quando sono poste alvoto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito lamaggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella deldebitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se non siraggiungono le maggioranze prescritte, il giudice rimette al voto la sola proposta che haconseguito la maggioranza relativa; in ogni caso deve essere raggiunta la maggioranza perl'approvazione del concordato (comma 5). La Commissione Giustizia ha precisato che icreditori possono fare pervenire, entro 20 giorni, il proprio voto (e non il proprio dissenso),in caso di rimessione al voto della sola proposta che ha raggiunto la maggioranza relativadei crediti.

Il comma 6 dell'art. 3 modifica l'art. 185 LF, sulla esecuzione del concordato, obbligandoil debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno opiù creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratoregiudiziario.

Infine, la Commissione giustizia - intervenendo sull'art. 181 LF - ha allungato da 6 a 9mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.

Il testo originario dell'articolo 4 modifica l'art. 161 LF, prevedendo che con il pianocontenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilitàeconomiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato.

La Commissione Giustizia ha sostituito l'articolo 4 con un nuovo articolo che,modificando varie disposizioni della legge fallimentare, precisa i requisiti per la proposta diconcordato preventivo, gli obblighi in capo al commissario giudiziale e le modalità diadesione alla proposta. In particolare:

la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato concontinuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari (lett. a), che modifica l'art.160 LF) e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore (lett. b), chemodifica l'art. 161 LF);

concorrenza nelconcordatopreventivo

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le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta larelativa documentazione;all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente diconsegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritturecontabili (lett. c), che modifica l'art.163 LF);il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indaginepenale (lett. d), che modifica l'art. 165 LF) e, nella relazione particolareggiata sullecause del dissesto, deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essereapportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse neiconfronti di tezi (lett. e), che modifica l'art. 172 LF);la disposizione che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta diconcordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo dellamaggioranza dei crediti è soppressa (lett. f), che modifica l'art. 178 LF).

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modificano le disposizioni della legge fallimentarerelative al curatore, con finalità di accelerazione delle procedure e di garanza della terzietàdell'organo.

In particolare, l'articolo 5, intervenendo sull'art. 28 LF:estende dai 2 ai 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo in cui vigel'incompatibilità alla nomina di chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Sul punto èintervenuta la Commissione giustizia che ha escluso che possa svolgere l'incarico dicuratore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminandoogni riferimento temporale;prevede che il curatore fallimentare debba essere in possesso di una strutturaorganizzativa e di risorse che permettano il rispetto dei tempi previsti dal programma diliquidazione. La Commissione giustizia ha soppresso questa previsione;demanda alla sentenza dichiarativa di fallimento la motivazione sulla sussistenza deirequisiti della nomina a curatore. La Commissione giustizia ha modificato ladisposizione prevedendo che il curatore debba essere nominato tenendo conto dellerisultanze dei rapporti riepilogativi già presentati;istituisce presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale dove confluiscono,oltre ai provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, anche quelli dei commissari eliquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali. Perl'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2015.

L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter LF, relativo al programma di liquidazione dell'attivo,consentendo al curatore di appoggiarsi su società specializzate nella vendita e prevedendotermini procedurali più stringenti (programma di liquidazione entro 180 gg. dalla sentenzache dichiara il fallimento; liquidazione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il cui mancatorispetto può determinare la revoca del curatore. La Commissione giustizia ha aggiuntoche i beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due annianteriori alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento, con latrascrizione della sentenza di fallimento. Gli interessati potranno proporre reclamo.

L'articolo 7 del decreto-legge modifica gli artt. 118 e 120 della legge fallimentare inmateria di chiusura del fallimento prevedendo:

a) la chiusura del fallimento a seguito di ripartizione dell'attivo anche quando vi sianogiudizi pendenti;

b) che le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute pereffetto di provvedimenti non definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la chiusura delfallimento le somme trattenute e quelle che residuano dagli accantonamenti sono ripartitetra i creditori;

c) che eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendentinon comportano la riapertura della procedura di fallimento;

d) la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del ripartosupplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati inparte soddisfatti;

e) la permanenza in carica del curatore e del giudice delegato quando, nonostante lachiusura del fallimento, pendano giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

La Commissione, al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali,ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte unfallimento o un concordato. Ha inoltre aggiunto che il giudice non può liquidare acconti afavore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimentodei creditori.

Modifiche alladisciplina delcuratorefallimentare

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L'articolo 8 modifica l'art. 169-bis LF, relativo agli effetti dei contratti in corso diesecuzione in cui è parte il debitore che ha chiesto il concordato preventivo. La finalitàdell'intervento – che uniforma tale disciplina a quella analoga dettata per il fallimento - èquella di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla possibilità per il debitore di sciogliersida tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione delconcordato. In particolare, la riforma prevede che la richiesta di scioglimento dal contrattopossa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso diammissione al concordato; che lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato condecreto motivato, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento (o la sospensione) delcontratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto delgiudice; che il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione delladomanda di concordato sia prededucibile. Infine, la disposizione estende anche alconcordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento delcontratto di leasing.

L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-septies che integra - con specificoriferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo diristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis della medesima legge. Sostanzialmente,si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione inrelazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditricimaggiormente esposte.

La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essereconcluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito dellacategoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari. Il debitore puòchiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventiposizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando talioperatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative ecompiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione. Questi possono aderireoppure ricorrere al tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. Il tribunale, verificatepositivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediarifinanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei lorocrediti "in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", procedeall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. Analoga disciplina degli effettisulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni che possono essereraggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più bancheaderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

La Commissione giustizia ha modificato la disposizione per consentire al tribunale diavvalersi di un ausiliario per l'omologazione dell'accordo.

L'articolo 10 modifica l'art. 236 della legge fallimentare per estendere la disciplinapenale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alleipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediarifinanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art. 9 del decreto-legge.

L'articolo 11 interviene sull'art. 107 LF, stabilendo che le vendite e gli altri atti diliquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, effettuati dalcuratore del fallimento tramite procedure competitive possano prevedere che il versamentodel prezzo possa essere rateizzato.

La Commissione giustizia ha inserito un ulteriore comma con il quale ha novellato l'art. 8della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento perconsentire anche ai Consorzi Fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzierichieste in sede di presentazione della proposta di accordo o ci piano del consumatore. Leassociazioni antiracket e Antiusura - purché iscritte nell'abo tenuto dal ministero dell'Interno,possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cuirimborso potrà essere regolato all'interno della proposta o del piano.

La riforma delle procedure esecutiveL'articolo 12 introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una

forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi deldebitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto primadell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento) procede adesecuzione forzata sul bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che

Contrattipendenti nelconcordatopreventivo

Accordo diristrutturazionecon intermediarifinanziari

Rateizzazionedel prezzo

Modifica alcodice civile

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abbia dichiarato l'inefficacia di tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in presenza didue condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo diindisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che ilcreditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'attopregiudizievole. Sia il debitore che il terzo proprietario potranno proporre opposizioneall'azione esecutiva sia ove contestino i presupposti alla base dell'azione di cui all'art. 2929-bis, sia quando rivendichino la buona fede ovvero la mancata conoscenza del pregiudizioche l'atto di disposizione del bene arrecava al creditore.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzatacontenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità diavvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a), che modifica l'art. 480c.p.c.);la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggiaffidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, èsostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'areapubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (lett. b), che modifica l'art.490 c.p.c.); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è piùobbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. LaCommissione è intervenuta sul punto per consentire al giudice di disporre lapubblicazione sui quotidiani anche in assenza dell'istanza di parte. La mancatapubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva (lett. ee) cheinserisce l'art. 631-bis c.p.c.). La Commissione ha specificato che tale sanzione siapplica solo se l'omissione è imputabile al creditore;nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per ibeni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; lariforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori lesomme recuperate (lett. c) che modifica l'art. 495 c.p.c.). La disposizione è statasoppressa dalla Commissione giustizia, che ha stabilito invece come in caso diconversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili,le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giornisenza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore deldecreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (lett. d)che modifica l'art. 497 c.p.c.);nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto perl'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed èconsentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro(lett. e), che modifica l'art. 530 c.p.c.);la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendoal giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senzaincanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti divendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lett. f), che modifica l'art. 532c.p.c.; lett. g), che modifica l'art. 533 c.p.c.). L'alternativa è la vendita all'incanto (lett.h), che modifica l'art. 534-bis c.p.c.): il professionista delegato potrà rivolgersi algiudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispettoalla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lett. i), chemodifica l'art. 534-ter c.p.c.);nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge affermal'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondenteall'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su contocorrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento diquiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplodell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito èsuccessivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentarinella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso diconcorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lett. l), che modifica l'art. 545 c.p.c.e lett. m), che novella l'art. 546 c.p.c.). Il pignoramento eseguito in violazione di leggeè inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice;nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditorerelativi all'istanza di vendita sono accorciati (lett. n), che modifica l'art. 567 c.p.c.). E'riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà

Modifiche alcodice diprocedura civile

Esecuzionemobiliare pressoil debitore

Espropriazionepresso terzi

Espropriazioneimmobiliare- valore

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essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali):in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare ilvalore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metroquadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lett.o), che sostituisce l'art. 568 c.p.c.).Quanto all'autorizzazione della vendita, la riforma accelera le procedure, rimette algiudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il qualedovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lett. p), chemodifica l'art. 569 c.p.c.); la Commissione giustizia ha precisato che lo stesso giudicedeve anche indicare l'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma respingele offerte inferiori di oltre un quarto il prezzo stabilito (che, peraltro, vienecontestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lett.q), che modifica l'art. 571 c.p.c.). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore alvalore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore delDL era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valoredell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura nonsuperiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi siamodo di conseguire un prezzo più alto (lett. r), che modifica l'art. 572 c.p.c.). Se visono invece più offerte, il decreto-legge consentite la vendita a favore del migliorofferente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibileconseguire un prezzo più alto (lett. s), che modifica l'art. 573 c.p.c.); tale ultimadisposizione è stata riformulata dalla Commissione che ha stabilito che in caso dipresentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudiceprocede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella miglioreofferta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale,previa fideiussione (lett. t), che integra l'art. 574 c.p.c.), ma il mancato pagamentoanche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (lett. u), chemodifica l'art. 587 c.p.c.). Le lett. v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento.Quanto alla vendita con incanto, la riforma intende garantire il miglior prezzo divendita, a tutela dei creditori e del debitore prevedendo che se il primo tentativo divendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incantosolo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzosuperiore della metà il valore del bene determinato a norma dell'art. 568. Il giudice puòdecidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondotentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti,fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio(lett. bb), che modifica l'art. 591 c.p.c.). Le operazioni di vendita dovranno esseredelegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo he il giudice non ritengache gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lett. cc), chemodifica l'art. 591-bis c.p.c.);nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale deldiritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazionealla parte contestata (lett. dd), che interviene sull'art. 615 c.p.c.);nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato ilriferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che ilprocedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essereavviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta diautorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo lanotificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Commissione hatolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere previaautorizzazione il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hannoaccesso le pubbliche amministrazioni.

La Commissione giustizia ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-leggeprevedendo:

che avverso il decreto del giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insortedurante la vendita le parti possono presentare reclamo (lett. cc-bis), che modifica l'art.591-ter c.p.c.);la riscrittura dell'art. 614-bis del codice di rito sulle misure di coercizione indiretta,ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi di nonfare o di fare infungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estendel'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento diobblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (lett. cc-ter). Spetterà dunque algiudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni

dell'immobile

- vendita senzaincanto

- vendita conincanto

Ricercatelematica deibeni dapignorare

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inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia;che le disposizioni specifiche sul pignoramento e la custodia di autoveicoli, introdottedal DL 132/2014 con l'art. 521-bis c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sulpignoramento ordinario (lett. d-bis). La Commissione ha inoltre aggiunto che anche perquesti particolari beni è dimezzato il termine per la proposizione dell'istanza di vendita(da 90 a 45 giorni), pena la cessazione degli effetti del pignoramento (lett. gg); che nell'espropriazione presso terzi, in caso di mancata dichiarazione del terzo (art.548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il creditopignorato si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente comunquel'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lett. m-bis); se l'allegazionenon consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamentinel contraddittorio delle parti (lett. m-quater);che il giudice non può concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decretoingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate se l'opposizione è fondatasu vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice (lett. ff-bis);

L'articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile confinalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione arichiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati(lett. a). La Commissione ha limitato l'efficacia di tale previsione a ciascuna delle banchedati comprese nell'anagrafe tributaria.

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio dellemodalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è diregola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche daadottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PECa chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di unelenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati;l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La Commissione giustizia ha aggiunto:una modifica all'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione, volta a permettere agliufficiali giudiziari di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai finidella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;la disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura diun soggetto diverso dal creditore (nuovo art. 159-ter disp. att.);una modifica all'art. 161 disp. att. volta a parametrare al prezzo ricavato dalla venditadel bene il compenso per l'esperto o lo stimatore.

L'articolo 15 interviene sul TU delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) perfissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata, devepagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene immobileo mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno riassegnatedall'apposito capito dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e destinate alfunzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei sistemiinformatizzati.

Le misure fiscaliL'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli

enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, inparticolare consentendone la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni)e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred TaxAssets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposteanticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazioneper le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attivitàimmateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza,l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta vienebloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi ditale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attivitàimmateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate. Le altre ipotesi di trasformazione in

Modifiche allenorme diattuazione c.p.c.

Portale dellevenditepubbliche:contributo

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crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regoleordinarie.

Le norme sul personaleIl Titolo IV, articoli da 18 a 21 del decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni,

alcune delle quali aggiunte nel corso dell'esame in sede referente.E' riconducibile ad interventi sul personale l'articolo 18, che disciplina il trattenimento in

servizio dei magistrati ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmentetrattenuti nei ruoli, consentendo al CSM di procedere ordinatamente al conferimento degliincarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare, la riforma:

conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avrannocompiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno;dispone che i magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72anni, ma debbano essere collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 - 30dicembre 2016, siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2016.

Due ulteriori articoli, introdotti dalla Commissione, dettano disposizioni simili perquanto concerne la magistratura onoraria e la magistratura contabile.

Un nuovo articolo, introdotto dalla Commissione, intende affrontare il problemadell'emergenza connessa con il fenomeno migratorio e dell'elevato numero di procedimenticonnessi alle richieste di protezione internazionale. La disposizione consente al CSM diprocedere all'applicazione, definendone le modalità, di un numero massimo di 20 magistratipresso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti;l'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per max 6 mesi).

L'articolo 21, inoltre, prevede l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di2.000 unità di personale proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta laCommissione giustizia che, riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure perl'inquadramento di tale personale abbia carattere prioritario su ogni altra procedura ditrasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia già prevista dai contratti e dagliaccordi collettivi nazionali.

Un nuovo articolo, introdotto dalla Commissione, detta disposizioni per lariqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria. E' consentital'attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimentigiudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire icontenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendentiin servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziarioe funzionario UNEP dell'area terza).

Un nuovo articolo, anch'esso introdotto dalla Commissione, interviene invece sul temadei c.d. tirocinanti della giustizia, consentendo l'individuazione di soggetti che, avendoconcluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. Ladisposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla selezione di questo personalee fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essereassegnata. Lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituiràtitolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche aitirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelleprocedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.

Il processo telematicoAltre disposizioni del Titolo IV riguardano la c.d. giustizia digitale.L'articolo 19 interviene sul processo civile telematico, modificando le disposizioni

contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositatitelematicamente;specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di unatto analogico;nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

La Commissione giustizia ha integrato il contenuto dell'art. 16-bis del decreto-legge n.179 prevedendo:

Magistraturaordinaria

Magistraturaonoraria econtabile

Applicazionemagistrati

Personaleamministrativo

Precari

Processo civile

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- che anche i dipendenti delle p.a. autorizzati a stare in giudizio possano depositare gliatti con modalità telematiche;

- disposizioni ulteriori sull'attestazione della conformità delle copie agli originali, suicontenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali;

- che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in manierasintetica;

- che spetti al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli attidepositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processoamministrativo telematico (comma 1, lett. b), originariamente prevista per lo scorso 1°luglio.

La Commissione giustizia è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processoamministrativo, modificando il relativo codice (d.lgs. n. 104 del 2010). In particolare:

ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimentopreparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare unaPEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC giàinserita in pubblici elenchi (modifica dell'art. 129);ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici (art. 136)prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti che stiano ingiudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche,salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve esserecomunque autorizzata dal presidente;ha modificato le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, abrogandole disposizioni più strettamente connesse con le attività cartacee delle segreterie degliorgani di giustizia amministativa;ha esteso al processo amministrativo alcune disposizioni sul processo civile telematico.

Un nuovo articolo, introdotto dalla Commissione, interviene per estendere anche allagiustizia contabile alcune norme del processo civile telematico relative all'attestazione diconformità delle copie informatiche ad atti cartacei.

Le altre misureL'articolo 20 del decreto-legge, al comma 1, lett. a) sopprime le disposizioni in materia di

riorganizzazione dei TAR previste dal decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando ledisposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenzadell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezionistaccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (comma 1).

Intervenendo sul medesimo articolo (comma 1-bis), la Commissione giustizia ha inoltreesteso anche ai magistrati amministrativi la riduzione delle ferie già applicata ai magistratiordinari dall'art. 16 del decreto-legge n. 132 del 2014, contestualmente circoscrivendo alperiodo 1° agosto-31 agosto la sospensione feriale dei termini processuali amministrativi.

La Commissione giustizia ha anche inserito nel decreto-legge, dopo l'articolo 21, leseguenti disposizioni, conseguentemente modificando la rubrica del Titolo IV delprovvedimento, che fa ora riferimento anche ad "altre misure":

un articolo che introduce incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delleprocedure di negoziazione assistita e di arbitrato delineate dal decreto-legge n. 132del 2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative dirisoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'impostacommisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con unlimite di spesa di 5 milioni di euro); la disposizione definisce le modalità per usufruiredella detrazione;un articolo che, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Stato delle attività dimanutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), consenteagli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare ad avvalersi delpersonale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con leamministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzioneordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCIa delineare i contorni della collaborazione;un articolo che proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissariostraordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo di giustiziadi Palermo.

Processoamministrativo

Processocontabile

RiorganizzazioneTAR:abrogazione

Sospensioneferiale deitermini

Detrazioned'imposta

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La Commissione ha inoltre introdotto nel decreto-legge n. 83 del 2015 un articolo che hail medesimo contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione(A.C. 3210).

La disposizione prevede (comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimentidi interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresatitolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione adipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessariobilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, lasalute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quantogià previsto dall'art. 1, comma 4, del DL 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interessestrategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la CorteCostituzionale ha già chiarito (sent. n. 85 del 2013) la possibilità di un intervento dellegislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari (v. infra). La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodomassimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestrosubordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni - di un piano contenente le misureaggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratorisull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano vacomunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso alComando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti perterritorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4). La descritta disciplina siapplica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio2015 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesiper il protrarsi dell'attività s'impresa che quello di 30 gg. per la redazione del piano per lasicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

Infine, l'articolo 22 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria delprovvedimento, integralmente posta a carico del Fondo istituito dalla L. 190/2014 (legge distabilità 2015) presso il Ministero della giustizia, per il recupero di efficienza del sistemagiudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processotelematico. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni dieuro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

L'articolo 23 introduce una articolata norma transitoria, parzialmente emendata dallaCommissione giustizia, mentre l'articolo 24 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge di conversione del decreto-legge è corredato della relazione illustrativa

e della relazione tecnica. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata trasmessa allaCamera l'8 luglio scorso.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materiaIn questa legislatura, sono intervenuti sulle procedure concorsuali i seguenti

provvedimenti d'urgenza:- decreto-legge n. 69 del 2013, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che

all'art. 82 detta disposizioni sul concordato preventivo;- decreto-legge n. 132 del 2014, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, che al Capo V dettadisposizioni sulla tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione delprocesso di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Inoltre, disposizioni sul processo civile telematico sono state introdotte dal decreto-leggen. 90 del 2014, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e perl'efficienza degli uffici giudiziari.

Collegamento con lavori legislativi in corsoE' in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia il disegno di

legge n. 2953 (Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile),che tra l'altro riguarda la riforma dell'espropriazione forzata e l'adeguamento delle normeprocessuali al processo civile telematico.

ILVA

Coperturafinanziaria

Normatransitoria

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Motivazioni della necessità ed urgenzaNelle premesse del decreto-legge è richiamata la strordinaria necessità e urgenza:di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di

promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivarecondotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi diristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degliincaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevederela possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata,attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale dellevendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativariduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, inparticolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate inconto corrente;

di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su creditidi enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni inmateria di funzionamento della giustizia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento è riconducibile alla materia "ordinamento civile" e "norme processuali", di

competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l),Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionaliIn relazione all'articolo sulla prosecuzione delle attività di impresa degli stabilimenti di

interesse stategico nazionale, si ricorda che la Corte costituzionale ha già avuto modo dipronunciarsi sul precedente decreto-legge n. 207 del 2012 affermando, con la sentenza n.85 del 2013, la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttivacompatibile con i provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria. La Consulta haescluso la violazione della riserva di giurisdizione, avuto riguardo alla tesi di fondo delrimettente (il Gip del Tribunale di Taranto), secondo cui il decreto-legge sarebbe statoadottato per vanificare l'efficacia dei provvedimenti cautelari disposti dall'Autorità giudiziariadi Taranto. In sostanza, si è riconosciuta al legislatore la possibilità di modificare lenorme cautelari, quanto agli effetti ed all'oggetto, anche se vi siano misure cautelariin corso secondo la previgente normativa. Nel contempo, si è attribuito alla legislazioneed alla conseguente attività amministrativa il compito di regolare le attività produttivepericolose, senza che le cautele processuali penali possano far luogo delle relativestrategie.

cost138 Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni [email protected] - 066760-3855 CD_istituzioniLa documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari edei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dallalegge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Parere e proposta al Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 10, secondo comma, L.

195/1958, sulle “disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di Giustizia”

oggetto del procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno 2015, n. 83, all’esame

della Camera dei Deputati. (Delibera consiliare del 16 luglio 2015)

“Il Consiglio superiore della magistratura, nel prendere atto delle molteplici proposte di riforma in

itinere sui temi della giurisdizione , del diritto civile e penale sostanziale e processuale, nonché

dell’ordinamento giudiziario, con particolare riferimento alle iniziative governative, ribadisce di

voler assicurare la massima collaborazione alle iniziative in corso, facendo ricorso a tutti gli

strumenti previsti dall’ordinamento.

Non è mancata in passato, e non mancherà in futuro, la tempestiva espressione dei pareri. Si

intende, peraltro, anche in futuro, esercitare la collaborazione istituzionale anche sul piano della

proposta, avvalendosi integralmente degli istituti previsti dall’art. 10 , secondo comma della legge

24 marzo 1958, n. 195.

In tale prospettiva, con riferimento al procedimento di conversione in legge del decreto 27 giugno

2015, n. 83, si formulano contestualmente un parere sul decreto ed una proposta emendativa

diretta a suggerire taluni interventi integrativi, con la illustrazione delle ragioni che li giustificano.

I. PARERE AVENTE AD OGGETTO IL DECRETO LEGGE N. 83/2015.

1. Premessa.

Il decreto legge n. 83/2015, composto da 24 articoli, attiene a diversi ambiti, tutti collegati,

in varia misura, ai temi della crisi d’impresa, della tutela del credito e dell’efficienza e tempestività

dell’intervento giurisdizionale.

Quantunque nella relazione al disegno di legge di conversione prevalga, all’atto

dell’enunciazione degli obiettivi della novella, un approccio ispirato al pragmatismo ed alla

tecnicalità, sembra palese che essa vada iscritta nel novero delle iniziative finalizzate a rendere più

agevole e fruttuoso il contatto tra gli operatori economici ed il sistema giudiziario nel suo

complesso.

L’iniziativa legislativa, in altre parole, origina dal diffuso rilievo secondo cui la

modernizzazione dell’ordinamento giuridico passa, per quanto specificamente attiene al diritto

civile e commerciale, dalla rimozione delle criticità – in chiave, tra l’altro, di rapidità delle

decisioni, di effettività della loro attuazione anche coattiva, di certezza del diritto in senso lato - che

concorrono a scoraggiare gli investimenti ed a deprimere il tasso di competitività del c.d. “sistema

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Italia”: un intervento, dunque, che non è estraneo al più ampio processo di riscrittura dei rapporti tra

diritto ed economia e di ridefinizione del ruolo della giurisdizione.

In specie, il testo normativo si articola in cinque titoli, i primi quattro dei quali sono dedicati,

rispettivamente, alle procedure concorsuali, a quelle esecutive, alla materia fiscale ed all’efficienza

della giurisdizione, mentre l’ultimo contiene, come di consueto, le disposizioni finanziarie,

transitorie e finali.

Ancora una volta, il Governo ricorre allo strumento della decretazione d’urgenza per

introdurre modifiche su profili specifici e settoriali, molti dei quali, peraltro, già interessati da

pregresse, recenti novelle, in una materia che necessità di un complessivo disegno riformatore.

In specie, il diritto fallimentare è innovato, con le disposizioni contenuti al Titolo I del

decreto legge n. 83/2015, mentre sono in corso i lavori della “Commissione per elaborare proposte

per interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali”,

istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con Decreto del 28 gennaio 2015 e

presieduta dal dott. Renato Rordorf, le cui proposte dovrebbero inserirsi in un complessivo disegno

che coltiva, tra gli altri, i seguenti obiettivi: la razionalizzazione, semplificazione e uniformazione

dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione al raccordo con la disciplina

del processo civile telematico; l’individuazione di misure idonee a incentivare l’emersione della

crisi; l’ individuazione di strumenti diretti a favorire una maggiore uniformità degli orientamenti

giurisprudenziali in funzione della certezza del diritto, della competitività dell’ordinamento, e del

più ampio supporto alle esigenze di continuità dell’impresa.

Il presente parere si limita ad una valutazione generale e d’insieme dei piani su cui la

riforma d’urgenza agisce – che replicherà la già descritta suddivisione in titoli del decreto-legge -,

all’individuazione delle norme più rilevanti in chiave ordinamentale e processuale, al vaglio critico

della loro incidenza sull’organizzazione degli uffici giudiziari e, di conseguenza, sulla garanzia dei

principi di autonomia ed indipendenza della magistratura.

2. Interventi in materia di procedure concorsuali.

Le varie innovazioni introdotte nella materia concorsuale appaiono orientate all’obbiettivo unitario

comune di rendere i procedimenti maggiormente effettivi ed efficaci, attraverso un potenziamento

degli strumenti di semplificazione delle soluzione realizzative particolarmente attenti al

soddisfacimento dei creditori maggiormente coinvolti, nell’ottica della massima tempestività

dell’azione giurisdizionale. Se in linea di principio tali obbiettivi appaiono condivisibili, anche sotto

il profilo della trasparenza e fruttuosità delle procedure, in alcuni casi implicano un sacrificio

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rilevante della pluralità delle garanzie partecipative del complessivo ceto creditorio e dello stesso

debitore.

L’art. 1, rubricato “Finanza interinale”, è volto ad agevolare le imprese in crisi nel

reperimento della provvista finanziaria indispensabile per la continuità aziendale nel periodo

antecedente alla definizione dello strumento giuridico da utilizzare, frangente che si connota per la

ritrosia delle banche a concedere, in assenza di apposita disciplina nella normativa fallimentare,

credito sotto forma di finanziamenti ponte ovvero a mantenere le linee autoliquidanti già in essere.

A questo fine, si prevede che il debitore possa chiedere al tribunale l’autorizzazione a

contrarre in via d’urgenza finanziamenti funzionali a urgenti necessità per l’esercizio dell’attività

aziendale.

L’istituto mira a superare l’interpretazione restrittiva dell’art. 182-quinquies l. fall.,

prevalente in giurisprudenza, che esclude la facoltà, per il tribunale, di autorizzare i finanziamenti

interinali in corso di preconcordato, laddove non si disponga ancora di un piano e di una proposta

definitivi. Tangibile è l’intento del legislatore dell’urgenza di favorire, in conseguenza del positivo

esito del vaglio dell’autorità giudiziaria sul piano e sulla proposta in fieri, l’accesso di imprese a

linee di credito grazie alle quali fronteggiare, in vista del risanamento, una crisi transeunte o, in ogni

caso, ancora reversibile.

Con l’art. 2 (“Offerte concorrenti”), il legislatore introduce disposizioni che ampliano i

poteri dei creditori in relazione a concordati preventivi con cessione dei beni, dell’azienda o di uno

o più suoi rami, con l’obiettivo di massimizzare la loro recovery e mettere a loro disposizione una

possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore1.

La novella opera nella direzione, sicuramente utile, di superare le criticità del c.d.

“concordato chiuso” e rendere più proficuo, nell’ottica del soddisfacimento dei crediti, l’accesso al

concordato preventivo, in condizione di generalizzata trasparenza .

In tal senso si prevede che qualora sia stata presentata una domanda di concordato

preventivo che preveda un’offerta, da parte di un soggetto individuato, per il trasferimento, in

favore del debitore e verso un corrispettivo in denaro, dell’azienda o di uno o più suoi rami o di

specifici beni, il commissario giudiziale che ritenga che essa possa non corrispondere al miglior

interesse dei creditori può chiedere al tribunale l’apertura di un procedimento competitivo,

finalizzato ad accrescere il quantum del corrispettivo senza alterare il piano originario.

Il secondo comma dell’art. 163-bis l.fall. scandisce modalità e tempi del procedimento.

1 Così traducendo in norma le indicazioni che si traggono da recenti esperienze giurisprudenziali, quale quella

sperimentata dal tribunale di Milano in occasione della procedura di concordato preventivo avviata in relazione

all’Ospedale San Raffaele.

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Ancora di concordato preventivo si occupa l’art. 3 (“Proposte concorrenti”) che ammette i

creditori a presentare proposte alternative alla domanda di concordato proveniente dal debitore, così

introducendo una disciplina analoga a quella vigente in materia di concordato fallimentare.

Il legislatore ha disciplinato in dettaglio gli elementi necessari per la presentazione della

proposta concorrente ed assegnato specifici ruoli al tribunale, al commissario giudiziale ed

all’adunanza dei creditori.

Anche questa innovazione va vista, ad un primo esame, con favore in quanto intesa a

favorire la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore e l’immissione di nuovi capitali

nell’impresa ammessa al concordato preventivo, nonché ad assicurarne la contendibilità, in un

contesto regolativo che cerca di mantenere un complessivo equilibrio tra i contrapposti interessi dei

creditori e del debitore.

L’art. 4 prescrive che la proposta di concordato preventivo indichi “l’utilità specificamente

individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditore”.

Evidente appare la finalità della norma, mirante ad evitare che le proposte per l’ammissione

alla procedura di concordato preventivo lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento

di un’utilità specifica per i creditori. D’altra parte merita probabilmente una riconsiderazione la

scelta di non stabilire un trattamento percentuale minimo che si promette di realizzare in favore dei

creditori chirografari.

L’art. 5 (“Requisiti per la nomina a curatore”) contiene innovazioni di notevole impatto,

funzionali, nelle intenzioni del legislatore dell’urgenza, alla “duplice finalità … di rafforzare i

presidi che garantiscono la terzietà e l’indipendenza del curatore e… di favorire l’accelerazione

delle procedure ”.

Dopo avere esteso a cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento il periodo nel

quale a chi ha concorso al dissesto dell’impresa è inibito l’accesso alla curatela, si introduce

un’inedita previsione di incompatibilità tra la funzione di curatore e quella di commissario

giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore.

La ratio della novella va ricercata nell’allontanare il sospetto che il commissario giudiziale

sia indotto ad esprimere valutazioni negative sull’ammissibilità del concordato ed a pronunziarsi per

la revoca o la non omologa, nella prospettiva di assumere, in caso di dichiarazione di fallimento,

l’incarico di curatore e di duplicare, quindi, i compensi.

Una preoccupazione comprensibile, accreditata da talune distorsioni registrate dalla prassi,

ma che appare fonte di eccessiva rigidità perché penalizza quei commissari giudiziali che,

svolgendo il compito loro affidato in modo ineccepibile, imparziale e trasparente, ben potrebbero

assumere le funzioni di curatore e così valorizzare debitamente le conoscenze e le informazioni

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acquisite nel corso della procedura di concordato preventivo, conoscenze ed informazioni delle

quali, invece, il curatore di nuova nomina non può, per forza di cose, essere in possesso.

Ulteriormente, l’art. 5 modifica l’art. 28 l. fall. inserendo i commi 4 e 5 ai sensi dei quali,

rispettivamente, “Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che

appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’art. 104 ter” e “La sentenza

pronunciata ai sensi dell’articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti

di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui

all’articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore

espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all’articolo 15”.

La disposizione autorizza più di una perplessità, che si espongono di seguito affinché,

auspicabilmente, se ne tenga conto nell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge.

Avuto riguardo alla formulazione delle norma sul piano tecnico, incongruo appare, nel

comma 5, il riferimento ai “requisiti di cui al terzo comma”, atteso che si rinviene nel comma 4, e

non in quello precedente, la descrizione dei requisiti per la nomina a curatore.

Similmente, desta sorpresa che il tribunale, nel dichiarare il fallimento, scelga il curatore

tenendo conto dei “rapporti riepilogativi di cui all’art. 33, quinto comma” che, in quanto

ontologicamente posteriori rispetto alla dichiarazione di fallimento, non possono che essere riferiti a

diverse procedure fallimentari.

A prescindere dai segnalati elementi di incoerenza, due sono i profili che, nel merito,

inducono ad attenta riflessione.

Da un canto, la affermata necessità che il curatore sia “in possesso di una struttura

organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’art. 104

ter” impone di compiere la prescritta verifica alla luce di parametri che appartengono alla

dimensione imprenditoriale piuttosto che a quella delle professioni intellettuali.

Per di più, la diretta correlazione tra adeguatezza dell’organizzazione del curatore

nominando e della sua struttura e rispetto della stringente tempistica descritta nel novellato art. 104-

ter l.fall. si accompagna all’attribuzione all’autorità di compiti di accertamento il cui espletamento

è, quantomeno, assai arduo.

Ed invero, ben difficilmente il tribunale potrà delibare, motu proprio, la sussistenza o il

difetto, in capo alla platea dei curatori potenzialmente nominandi, dei requisiti di nuova

introduzione, onde sarebbe probabilmente preferibile affidare la prova ad una dichiarazione

rilasciata dall’interessato.

Il secondo rilievo attiene alla previsione secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento

deve tener conto, nella scelta del curatore, anche “delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina

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del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all’articolo 15”, disposizione

che appare eccentrica rispetto a natura e funzioni del curatore fallimentare, organo della procedura

concorsuale ed ausiliario del giudice, che ne assicura professionalità e terzietà ed al quale è legato

da vincolo fiduciario.

Considerato, allora, che il curatore deve espletare le sue funzioni nell’interesse obiettivo di

tutti i creditori, e non solo di coloro che hanno chiesto il fallimento, l’apparenza di indipendenza ne

appare minata ove la nomina risulti influenzata dall’indicazione o designazione fatta da un

creditore.

L’art. 6 (“Programma di liquidazione”) prevede l’indicazione dei termini entro i quali il

curatore sarà tenuto a compiere determinate attività, pena, in caso di omesso, ingiustificato rispetto,

la revoca dell’incarico. Traspare, nella circostanza, l’intento del legislatore di contenere la durata

del fallimento stimolando il curatore ad adempiere con la massima rapidità alle procedure di

vendita, salva, ovviamente, la ricorrenza di contingenti situazioni che, obiettivamente, impediscano

il rispetto dei tempi assegnati.

Finalità dichiaratamente acceleratorie sono, del pari, perseguite mediante le disposizioni

dell’art. 7 del decreto-legge n. 83/2015, in forza delle quali la procedura di fallimento può essere

chiusa anche in pendenza di controversie relative a diritti oggetto del patrimonio dell’impresa

fallita.

In tal caso, il curatore procederà agli opportuni accantonamenti delle somme necessarie per

la prosecuzione dei procedimenti pendenti e di quelle somme ricevute in virtù di provvedimenti

esecutivi non definitivi, da ripartirsi in esito al passaggio in giudicato.

Trattasi, a ben vedere, di norma priva di effettivo contenuto innovativo, destinata ad operare

sul mero piano statistico ma, in realtà, priva di concreta attitudine acceleratoria.

Per attribuire all’intento del legislatore un effetto concretamente operativo, sarebbe

probabilmente il caso di affiancare alla previsione un strumenti organizzativi che garantiscano una

definizione accelerata o comunque prioritaria dei contenziosi di cui la procedura sia parte.

L’art. 8 (“Contratti pendenti”), risolve, opportunamente, alcuni dubbi interpretativi in

ordine alla portata dell’art. 169-bis l. fall., introdotto nel 2012.

Con riferimento, infatti, alla possibilità che il debitore sia autorizzato dal giudice, in sede di

concordato, a sciogliersi dai contratti pendenti con il riconoscimento di un indennizzo in moneta

concordataria a favore del contraente in bonis, si è ritenuto di precisare, tra l’altro, che i contratti in

questione sono quelli “pendenti”, cioè a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti da entrambe le parti, così utilizzando un’espressione più precisa ed univoca

rispetto a quella, sino ad oggi utilizzata, di “contratti in corso di esecuzione”.

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L’art. 8, inoltre, contiene la più compiuta disciplina del procedimento di autorizzazione,

chiarisce che l’efficacia dello scioglimento (o della sospensione, ove disposta) decorra dalla

comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente ed estende, infine, al

concordato le regole valevoli, per il contratto di leasing, in caso di fallimento.

All’art. 9, rubricato “Crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari

finanziari”, si deve l’introduzione di due nuovi strumenti giuridici: un particolare accordo di

ristrutturazione applicabile qualora l’indebitamento consista, nella misura di almeno il 50%, in

debiti verso banche ed intermediari finanziari, ed una convenzione di moratoria con i medesimi

soggetti.

La creazione di un accordo di ristrutturazione di nuovo conio muove dal rilievo della natura

privatistica dell’accordo preesistente, vincolante solo per i creditori che lo hanno sottoscritto,

mentre gli altri mantengono il diritto al soddisfacimento integrale della pretesa vantata. Il legislatore

ha previsto che l’accordo sottoscritto con i creditori finanziari può produrre effetti anche per i

creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, alla duplice condizione che gli

intermediari finanziari aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria e che quelli

non aderenti siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in

buona fede.

L’Istituto assume per questa via, una connotazione ibrida perché ripete talune delle

caratteristiche (applicazione del principio di maggioranza, falcidia della quota dei creditori non

aderenti) del concordato preventivo e, più in generale, delle procedure concorsuali, perseguendo

obbiettivi di sollecita definizione con significativa compressione delle aspettativa e degli interessi di

una rilevante minoranza non consenziente – pari in ipotesi al 25% del ceto creditizio.

Non dissimile è il meccanismo di operatività della convenzione di moratoria che, per i

crediti di banche ed intermediari finanziari, produce effetto anche nei confronti dei creditori non

aderenti se costoro sono stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di

parteciparvi in buona fede, e sempre che sia attestata da professionista avente i requisiti di cui

all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi

economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

L’art. 10, poi, estende agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ed alla

convenzione di moratoria le disposizioni penali previste dall’art. 236 e 236-bis l.fall..

L’art. 11 (“Rateizzazione del prezzo”) introduce la possibilità di rateizzare il versamento del

prezzo per le vendite e gli atti di liquidazione, ciò che appare congruo in tempi di crisi del mercato

immobiliare e di diffusa carenza di liquidità e che, pertanto, può favorire il più spedito e fruttuoso

andamento della procedura concorsuale.

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3. Interventi in materia di procedure esecutive.

Il decreto-legge in esame introduce importanti novità in materia di esecuzione civile,

ispirate, nel loro complesso, all’obiettivo di rafforzare i meccanismi di soddisfacimento della

pretesa creditoria, cui fanno da contraltare, quali misure volte a contenere gli effetti della crisi

economica nei confronti dei debitori, l’introduzione di limiti alla possibilità di pignoramento di

pensioni e stipendi e la possibilità, per il debitore, di accedere a meccanismi di composizione della

crisi da sovraindebitamento o a più favorevoli modalità di rateizzazione delle debenze in sede di

conversione del pignoramento.

Le modifiche introdotte intervengono principalmente sulla disciplina dei pignoramenti,

rendendo più rapido l’espletamento dei pignoramenti in caso di compimento da parte del debitore di

determinati atti dispositivi sui beni assoggettabili all’esecuzione ed ancora più agevole la ricerca dei

beni pignorabili, semplificando ed accelerando le procedure di vendita giudiziale ed introducendo

meccanismi di accertamento del valore economico del bene pignorato volti a determinarne il reale

ammontare; nonché sulla disciplina delle vendite giudiziarie ed in particolare sul regime della

pubblicità.

Analizzando, in sintesi, le principali novità viene innanzitutto in rilievo l’introduzione

dell’art. 2929-bis (“Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a

titolo gratuito”), norma che prevede una forma semplificata di azione esecutiva, qualificata come

espropriazione, che potrà essere esercitata dal creditore pregiudicato da atti dispositivi a titolo

gratuito o relativi a beni assoggettati ad un generico vincolo di indisponibilità.

Nel vigente assetto normativo, il creditore può esercitare, a fronte del compimento di tali atti

dispositivi successivi al sorgere del credito, un’azione revocatoria finalizzata ad ottenere la

declaratoria di inefficacia di tali beni, che si caratterizza per la notevole durata del relativo

procedimento (pari in media a otto anni) e si pone in rapporto di necessaria pregiudizialità con il

pignoramento, che non può essere esperito prima del passaggio in giudicato della sentenza che

decide sulla prima.

La nuova disciplina introduce, allora, un’azione revocatoria semplificata, che può essere

esperita dal creditore direttamente con il pignoramento e, quindi, contestualmente all’esercizio

dell’azione esecutiva.

La scelta del legislatore appare ispirata a un evidente favor creditoris rispetto agli interessi

non soltanto del debitore, ma anche del terzo (purché acquirente a titolo gratuito), i quali dovranno

ora difendere le proprie posizioni soggettive in sede di opposizione all’esecuzione e nel contesto di

un perimetro sostanziale assai circoscritto, costituito dalla sussistenza del pregiudizio in capo al

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creditore e della conoscenza effettiva che, di esso, avesse avuto al momento dell’atto dispositivo il

debitore. E dal momento che l’opposizione non ha effetto sospensivo dell’esecuzione, potrebbe

verificarsi che il rigetto della domanda del creditore, intesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia

dell’atto dispositivo, possa intervenire quando il bene è stato ormai venduto. Sul punto,

occorrerebbe, forse, dotare il giudice dell’opposizione, già nella sede di cui all’art. 624 c.p.c., del

potere non solo di sospendere la incoata esecuzione, ma anche – eccezionalmente - di revocare gli

atti esecutivi già intrapresi, al fine di non lasciare indefinitivamente i beni staggiti sostanzialmente

non negoziabili a cagione della pregiudizialità, comunque, pendente sugli stessi. In via alternativa,

sarebbe opportuno prevedere una corsia riservata in grado di assicurare la quanto più celere

definizioni di tali contenziosi, almeno in primo grado.

Le novità in materia di pignoramento riguardano, in primo luogo, l’attività di ricerca dei

beni pignorabili da parte dell’ufficiale giudiziario e dello stesso creditore.

Sempre in materia di pignoramento, merita menzione, la previsione, in materia di esecuzione

immobiliare, di un’abbreviazione, sotto vari aspetti, dei tempi della procedura. In argomento va,

inoltre, ricordato il cambiamento delle regole per la determinazione del valore dell’immobile

pignorato, che ora dovrà fare riferimento non più alla «stima legale» calcolata secondo criteri

presuntivi quanto piuttosto all’effettivo valore di mercato.

Il legislatore dell’urgenza, preso atto degli effetti gravissimi della crisi economica, ha

introdotto due misure di protezione della posizione del debitore.

Da un lato, l’art. 13, comma 1, lettere l) e m) introduce un limite alla pignorabilità di

stipendi e pensioni, stabilendosi che il quinto pignorabile dell’assegno pensionistico debba essere

determinato non sull’intero importo della pensione, ma sulla differenza tra questo e il cosiddetto

minimum vitale, ora fissato per legge in misura pari all’assegno sociale, aumentato della metà; e che

“le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di

impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità

che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”, possono essere pignorate, per l’importo

eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito su conto bancario o postale intestato al

debitore abbia luogo in data anteriore al pignoramento, mentre quando esso abbia luogo alla data

del pignoramento o successivamente ad esso, tali somme possano essere pignorate nei limiti previsti

dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

E dall’altro lato, il numero massimo di rate concesse in caso di conversione del

pignoramento su istanza del debitore viene elevato dalle attuali diciotto a trentasei.

Nella medesima prospettiva si collocano le nuove disposizioni in materia di precetto,

prevedendosi, in specie, che il relativo atto debba contenere l’avvertimento del creditore rivolto al

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debitore in stato di sovraindebitamento circa la possibilità di rivolgersi ad un organismo di

composizione della crisi ovvero ad un professionista nominato dal giudice per risolvere la crisi,

attraverso la proposta ai creditori di un accordo o di un piano del consumatore ai sensi della legge

27 gennaio 2012 n. 3, conseguendo l’esdebitazione e riprendendo la propria attività senza patire un

irreversibile pregiudizio.

Novità significative sono state introdotte anche in materia di procedure di vendita dall’art.

13: sono stati ridotti il termine del deposito dell’istanza e quello che deve decorrere tra la data del

provvedimento e quella fissata per l’udienza.

Inoltre, si prevede che il giudice dell’esecuzione, in presenza di giustificati motivi, possa

autorizzare, con l’ordinanza di vendita, il pagamento rateale del prezzo; ed ancora che possa

consentire all’aggiudicatario di immettersi nel possesso dell’immobile prima del versamento

integrale dello stesso, previa prestazione di idonee garanzie fideiussorie circa il tempestivo rilascio

ed il risarcimento dei danni arrecati all’immobile.

Nell’ipotesi in cui l’offerta sia inferiore al valore di stima entro il limite di un quarto, il

giudice dovrà valutare se vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova

vendita e, in caso contrario, potrà disporre l’aggiudicazione. Qualora, poi, siano pervenute più

offerte di acquisto efficaci e non revocate, ma la gara tra esse non possa aver luogo per mancanza di

adesioni, il giudice dovrà valutare l’esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo

superiore con una nuova vendita; e, qualora non lo ritenga possibile, dovrà disporre la vendita a

favore del miglior offerente ovvero, nell’ipotesi invece di più offerte dello stesso valore, a favore di

colui che ha presentato l’offerta per primo.

E’ prevista, ancora, l’obbligatorietà della delega delle operazioni di vendita

dell’espropriazione immobiliare, pur con alcuni opportuni caveat2.

La panoramica delle nuove disposizioni in materia di esecuzione civile si completa delle

nuove norme in materia di vendite giudiziarie, oggi caratterizzate dall’anacronistica previsione di

una pubblicità dell’avviso di vendita nell’albo del tribunale e dalla frammentazione del quadro

informativo, conseguente alla autonoma pubblicazione delle procedure avviate presso il singolo

ufficio giudiziario.

L’art. 15 del decreto-legge ha stabilito l’obbligatorietà della pubblicità di tutte le vendite

giudiziarie nella area web pubblica del portale unificato gestito dal Ministero della giustizia, la cui

2 il giudice non dovrà disporre la delega ove, sentiti gli interessati e sulla base del suo prudente apprezzamento, ravvisi

l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, eventualmente tenendo

anche conto di elementi quali il valore del bene per cui si procede, i fattori ambientali, i probabili costi; inoltre il giudice

potrà sempre disporre, sentito l’interessato, la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i

termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato

rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

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istituzione consentirà agli interessati di accedere alle informazioni relative alle procedure esecutive,

garantendo maggiore trasparenza agli utenti. All’obbligatorietà della predetta pubblicazione

consegue, in caso di inosservanza del termine stabilito dal giudice, l’estinzione del processo

esecutivo, dichiarata dal giudice con ordinanza.

L’art. 15 pone, infine, a carico del creditore un contributo di 100 euro, adeguabile ogni 3

anni secondo gli indici Istat, per ogni atto esecutivo relativo a beni immobili o a mobili registrati

pubblicato sul portale delle vendite pubbliche. La pubblicazione non potrà avere luogo fino a

quando non sia stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento del contributo in questione.

In un’ottica meramente propositiva, si segnalano le seguenti criticità e le possibili soluzioni

alle stesse:

1) la rimessione all’iniziativa del singolo creditore della scelta del se effettuare o

meno pubblicità sui giornali, può risolversi in una frammentazione

dell’andamento delle singole procedure e collide con le cd. best practices in

materia di esecuzione che tendono verso un sistema di pubblicità omogeneo

all’interno del singolo ufficio giudiziario;

2) occorre prevedere, per evidenti esigenze di trasparenza e pubblicità, che

l’ordinanza di autorizzazione alla vendita preveda sia il prezzo base d’asta (al

100%), sia la riduzione consentita, consistente nell’offerta minima ammessa (al

75% del prezzo base d’asta), imponendo l’accoglimento dell’istanza di

assegnazione (da operarsi al 100% del prezzo base d’asta), se avanzata

contemporaneamente ad un’offerta inferiore al 100%;

3) il versamento rateale del prezzo di vendita richiede, onde evitare i possibili rischi

di insolvenza, non escludibili nonostante il ristretto lasso temporale previsto (12

mesi), ed anche considerata la provvisoria immissione nel possesso del bene

immobile, l’accompagnamento di serie garanzie bancarie od assicurative;

4) la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., richiedendo la

previa notificazione al debitore dell’atto di precetto, può essere frustrata dalla

pratiche distorsive della parte debitrice; così come occorrere definire esattamente

quali rimedi possono essere attivati per impugnare il diniego sul punto opposto dal

Presidente del Tribunale;

5) il disposto di cui all’art. 169-sexies va esteso anche alle esecuzioni immobiliari,

consentendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti

specializzati anche per la custodia e stima dei beni immobili pignorati, con la

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12

esplicita previsione dell’applicabilità degli articoli 13 e seguenti in quanto

compatibili, anche in punto di turnazione degli incarichi assegnati.

4. Proroga di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo civile

telematico.

Processo civile telematico

Le principali modifiche sostanziali sono le seguenti:

A) all'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il comma 1-bis, per cui nell’ambito

dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere

dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto

introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte

del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio

personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona

esclusivamente con tali modalità.

B) sono poi inseriti, sempre nell’ambito del richiamato ordito normativo, l’art. 16-decies

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) per cui il difensore, il

dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il

consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando

depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato

su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero

a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La

copia munita di attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le

disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o

all’ufficio postale per la notificazione, nonché l’art. 16-undecies (Modalità di attestazione di

conformità), secondo il quale quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della

presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3 bis, comma 2, della legge 21

gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a

margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione

stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere

apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per

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individuare univocamente la copia a cui si riferisce;il predetto documento è allegato al messaggio

di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la

copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di

notificazione.

Circa la novità sub a):

1) il legislatore, evidentemente, pur consapevole del fatto che rendere obbligatorie le

modalità telematiche anche per gli atti introduttivi potrebbe creare disguidi allo stato non sostenibili

dal sistema, chiarisce che il deposito telematico è sempre valido e rilevante e non deve essere

seguito da quello cartaceo. Si superano, così, complicate questioni procedurali: prima della presente

modifica, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 16-bis e in assenza di un decreto

dirigenziale che autorizzasse il deposito telematico, la parte era obbligata a recarsi in cancelleria

con l'atto cartaceo.

2) non si risolve, tuttavia, il dubbio se electa una via non datur recursus ad alteram; cioè se,

una volta adottata la modalità telematica per l'atto introduttivo, anche per gli altri atti in relazione ai

quali vi è il dubbio sul loro inquadramento (se endoprocedimentali o meno) si debba poi

obbligatoriamente seguire tale via (si pensi al reclamo cautelare in corso di causa, alle memorie

integrative dinanzi al g.i. nelle cause di separazione e divorzio, ecc.);

3) resterà il cartaceo per il disconoscimento e la successiva verificazione delle scritture

private, per il verbale di conciliazione, per il decreto ingiuntivo europeo e sarà tuttora non più

possibile la confessione spontanea della parte.

Circa la novità sub b):

1) vi sarà la possibilità per gli avvocati di autenticare gli atti nativi cartacei;

2) se fossero accolte le conclusioni cui è giunto il C.S.M. con la delibera del 13 maggio

20153 sarebbe consentito agli avvocati di attestare la conformità rispetto agli originali delle copie

"formali" rilasciate eliminando il rischio che la copia utilizzata dal giudice per stendere i suoi

provvedimenti sia difforme da quella telematica depositata.

Appare opportuno, del pari, cogliere l’occasione, in attesa dell’auspicato corpus normativo

organico sul processo civile telematico, per meglio normare i seguenti nodi problematici già

affrontati dalla giurisprudenza di merito:

3 secondo cui “In attesa di tecnologie più performanti e strumenti tecnologici più evoluti (quali, ad esempio, scrivanie

elettroniche) l’uso della carta per la lettura e soprattutto lo studio degli atti rimane imprescindibile. Occorre, quindi,

nell’immediatezza l’adozione di norme o regolamenti che soddisfino la necessità di preservare il fascicolo cartaceo

prevedendo, quantomeno, la sistematica riproduzione a stampa (salvo diversa disposizione del giudice) degli atti e

consentendo la stampa dei documenti (ovvero il loro deposito in forma cartacea) su disposizione del giudice”. Ciò

“nella logica del perfetto parallelismo tra fascicolo cartaceo e telematico”.

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- quanto alla forma degli atti, il mancato rispetto degli standard tecnici e le relative

conseguenze in punto di inammissibilità degli atti;

- la discordanza tra la ricevuta di deposito e quella di consegna generata dal gestore,

in particolare, quid juris se l’attestazione del deposito, risultante dalla consultazione

del fascicolo telematico, è difforme da quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 16-

bis d.l. n.179/2012;

- la rimessione in termini conseguente al “blocco” del sistema informatico,

regolando esplicitamente tale eventualità;

- l’omesso deposito di copie di cortesia, escludendo questa eventualità dal novero

applicativo dell’art. 96 , 3 co. c.p.c.;

- l’estensione dell’efficacia della notifica a mezzo pec, di modo che, salvaguardando

le garanzie costituzionali in tema di conoscibilità degli atti giudiziali, il sistema

delle notifiche a mezzo PEC sia messo nelle condizioni di funzionare anche nei

confronti di quei soggetti che si siano resi irreperibili al domicilio informatico.

Nell’ambito dei rapporti fra il PCT e le norme processuali, in una prospettiva de iure

condendo, urge adeguare, come già affermato da questo Consiglio4, l’ordito normativo alle mutate

esigenze conseguenti all’implementazione del processo telematico, che poco tollera pratiche

parassitarie ed abusive dello strumento processuale, così come non è compatibile con una inutile

proliferazione degli scritti difensivi, che rende disagevole, non solo per il giudice, la ricerca a video

delle istanze assertive e probatorie delle parti.

Pertanto, in coerenza, occorre:

a) inserire nell’ambito del libro primo del codice di rito una norma di ordine

generale che vieti l’abuso dello strumento processuale, nonché espliciti l’obbligo

di chiarezza e di sinteticità dei libelli defensionali, al pari di quanto già prevede il

c.p.a. all’art. 3, comma 2, con conseguenze, in caso di sua violazione, non solo in

punto di governo delle spese di lite, ex art. 88 c.p.c.;

b) assicurare, di conseguenza, fin dalla fase introduttiva del giudizio, la completezza

e autosufficienza degli atti processuali e delle articolazioni istruttorie, sì da

consentire il ricorso alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in

via meramente residuale ed eccezionale, ossia solo quando dalla dialettica

processuale emerga, a parere del giudicante, la necessità effettiva di precisare o

modificare domande ed eccezioni o di chiedere l’ammissione di prove non

articolabili negli atti introduttivi;

4 Cfr. le delibere del 13 maggio 2015, del 9 ottobre 2014 e dell’11 luglio 2013.

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c) riformare il processo contumaciale, ricollegando l’effetto della ficta confessio alla

mera mancata costituzione a seguito di regolare notifica dell’atto introduttivo,

nonché procedere all’eliminazione del merito possessorio, assicurando una tutela

del possesso solo in sede sommaria, di modo che, una volta esaurita la fase del

reclamo, sia possibile rivedere la questione solo con il petitorio (il che

accelererebbe di gran lunga una serie di controversie, senza ingolfare la scrivania

telematica del giudicante);

d) con riguardo alla motivazione del prodotto decisorio, ammettere testualmente la

facoltà del giudice di operare, mediante i qui auspicati richiami ipertestuali, un

mero e sintetico rinvio a verbali, atti o documenti processuali nonché di far

ricorso al criterio della ragione più liquida, ciò essendo suggerito da esigenze di

economia processuale e dal principio costituzionale di celerità del giudizio;

e) limitare con riguardo alla fase di appello i possibili motivi di gravame alla

violazione di norme (di diritto sostanziale o processuale) ed all’errore manifesto

di valutazione dei fatti (cfr. come sostenuto con la delibera consiliare del 5 luglio

2012).

5. Trattenimento in servizio dei magistrati.

La misura contenuta all’art. 185, ripetutamente chiesta dal Consiglio, é volta a porre

rimedio, invero temporaneo, alle vacanze che si produrranno a cagione della nota riduzione del

periodo lavorativo dei magistrati.

Alcune brevi notazioni, in primo luogo, in punto di tecnica legislativa.

Il riferimento al decreto legge n. 90/2014 contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 18 del D.L.

in commento (a differenza di quello nel primo periodo) è privo del richiamo alla legge di

conversione: il che potrebbe creare problemi interpretativi in sede di applicazione, non essendo

chiaro se il legislatore governativo abbia voluto operare un rinvio fisso alla disposizione di cui

all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 90/2014, ovvero, mobile al testo della cennata norma

come conseguente alla legge di conversione. Sarebbe allora opportuna una chiarificazione sul

punto.

5 che recita: “Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e

graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e

semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31

dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del

31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30

dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla

data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1,

comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014”.

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Ancora, la disposizione appare applicabile anche ai magistrati che, ad oggi, non abbiano

compiuto settanta anni, i quali, epperò, a cagione proprio del disposto di cui all’art. 1 co. 1 del d.l.

90/2014, come poi convertito in legge, non hanno potuto esprimere la propria disponibilità al

trattenimento in servizio, per essere stato abrogato l’art. 16 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

503.

Ne segue che, per effetto del presente decreto legge, tali magistrati si vedranno trattenuti in

servizio sino al 31 dicembre 2016 ex lege, ossia pur senza aver dichiarato la loro disponibilità ad

esservi trattenuti. Né, invero, è bastevole la locuzione: “i trattenimenti in servizio, pur se ancora

non disposti” , contenuto nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 111, cui fa rinvio la norma in

rassegna, in quanto è ragionevole affermare che tale disposizione possa, al più, rendere superflua la

valutazione del Csm, ma di certo non anche la dichiarazione di disponibilità del magistrato

interessato.

E ciò al di là di ogni valutazione sull’eventuale svuotamento dei poteri consiliari in punto di

verifica, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, della convenienza di

trattenere in servizio il dipendente, considerata la particolare esperienza professionale acquisita in

determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Tale lacuna legislativa, peraltro, potrebbe incidere negativamente sull’andamento

dell’attività consiliare, in quanto, in mancanza di intervento chiarificatore sulla dichiarazione di

disponibilità, il Consiglio dovrebbe, come detto, presumere ex lege la volontà dei magistrati non

ancora settantenni, (anche se, al momento, esercitano funzioni direttive o semidirettive) di rimanere

in servizio sino al 31 dicembre 2016 e, quindi, procedere alla revoca dei bandi per i relativi posti

semidirettivi e direttivi eventualmente già pubblicati, salvo poi procedere ad un nuovo bando se

detti magistrati dichiareranno “esplicitamente” di non voler proseguire il rapporto di impiego

pubblico.

Per meglio chiarire le posizioni soggettive in campo, sarebbe, allora, opportuno inserire, nel

corpo della disposizione, una previsione che apra una ragionevole finestra temporale, entro la quale

i magistrati interessati – ossia coloro che, ad oggi, non abbiano compiuto settanta anni – dovranno,

a pena di decadenza, dichiarare la loro disponibilità a trattenersi in servizio sino al 31 dicembre

2016, come, peraltro, già previsto dal citato (ed oggi abrogato) l’art. 16 decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 503.

Sotto affatto diverso profilo, la novità legislativa offre il destro per un’ulteriore

considerazione.

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La riduzione del periodo massimo lavorativo dei magistrati potrebbe richiedere un

ripensamento dell’accesso al corpo magistratuale, che oggi si caratterizza per non poter avvenire,

come era ammesso in un recente passato, subito dopo il conseguimento della laurea.

Invero, la conseguente considerevole elevazione dell’età media dei magistrati ordinari in

tirocinio, in uno alla possibile applicazione del tetto contributivo agli assunti dopo il primo gennaio

1996 ed in mancanza dell’attivazione di sistemi di previdenza integrativa, produce effetti sul

trattamento pensionistico erogabile. Esso è da calcolarsi sulla scorta del metodo contributivo, per il

quale l’età e l’anzianità media alla decorrenza costituiscono elementi valoriali rilevanti: è noto che

la differenza fra retributivo e contributivo si assottiglia per età alla decorrenza relativamente

elevate.

Circostanza che evidentemente non è per molti magistrati giovani, solo per età di servizio:

molti di costoro avranno, infatti, difficoltà a completare un arco temporale lavorativo di quaranta

anni, che presuppone l’entrata in servizio non più tardi del compimento del trentesimo anno di età.

Non sarebbe, allora, inutile verificare medio tempore la possibilità di consentire ai neo

laureati di sottoporsi alle prove concorsuali immediatamente dopo il conseguimento del diploma,

valorizzando il periodo di tirocinio, di stage formativo o di frequentazione delle scuole di

specializzazioni in termini di credito formativo da far valere in sede di formazione della graduatoria

finale.

II. PROPOSTA EMENDATIVA

1. Premessa

In occasione dell’espressione del parere sull’iniziative legislativa del Governo, il Consiglio

superiore della magistratura, sempre nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’art. 10 della

legge 195 del 1958, ritiene opportuno segnalare al Sig. Ministro della Giustizia, ulteriori possibili

interventi legislativi in materia di governo della funzione giurisdizionale ed ordinamento

giudiziario, utili ad incrementarne razionalità, funzionalità ed efficienza.

2. Modifica del testo normativo nella parte relativa al trattenimento in servizio

In primo luogo, ad opinione dell’organo di governo autonomo della magistratura, come già

anticipato nel commento, sarebbe auspicabile meglio precisare all’art. 18 del testo di legge in

conversione che il rinvio normativo operato al decreto legge n. 90 del 2014 riguarda il realtà il testo

normativo convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Invero, l’ultimo periodo dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 83/2015 stabilisce che per i

magistrati ordinari che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano compiuto il settantaduesimo anno

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di età, il termine ultimo di permanenza in servizio è quello stabilito dall’art. 1, comma 3, del

decreto-legge n. 90/2014 (il 31 dicembre 2015 ovvero la data anteriore in cui vada a scadere il già

disposto trattenimento in servizio).

La proposta di modifica chiarirebbe che il testo normativo su cui l’art. 18 va ad incidere è

quello contenuto nella legge di conversione n. 114/2014.

L’intervento emendativo risponderebbe a ragioni di buona tecnica normativa e non

determina alcuna modifica sostanziale, posto che l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 90/2014 non è stato

modificato in sede di conversione.

3. Applicazioni straordinarie per l’emergenza connessa ai procedimenti di riconoscimento

dello status di persona internazionalmente protetta

Ulteriore intervento normativo di cui si auspica la realizzazione è l’introduzione di una norma che

consenta applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con i procedimenti di

riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari

connessi ai fenomeni dell’immigrazione.

La modifica normativa proposta offrirebbe una risposta, sul piano ordinamentale, all’emergenza

connessa agli imponenti fenomeni di migrazione attualmente in corso nelle regioni dell’Africa e del

Medio Oriente, direttamente interessate o comunque coinvolte in scenari di guerra.

Tali drammatiche vicende, infatti, alimentano continui flussi di persone che, in fuga dai Paesi di

origine, raggiungono i confini, terrestri e marittimi, dello Stato Italiano, al quale, nella maggior

parte dei casi, chiedono il riconoscimento dello status della protezione umanitaria, accordata ai

rifugiati dai trattati internazionali. Accanto ai relativi procedimenti giurisdizionali, si registra,

ovviamente, un aumento degli ulteriori procedimenti, sia penali che civili, connessi all’ingresso di

migranti nel nostro Paese.

In questa prospettiva di ricerca di soluzioni che possano far fronte alle oggettive situazioni di

emergenza, sarebbe opportuno prevedere che in deroga alla disciplina dettata in materia di

applicazioni dagli articoli 110 e seguenti del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore

della Magistratura, previa ricognizione degli uffici giudiziari maggiormente interessati dal

fenomeno, possa predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, eventualmente

entro un numero massimo di unità, attraverso il quale fronteggiare il significativo aumento del

numero dei suddetti procedimenti, stabilendo secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura

di interpello e la sua definizione.

Al fine di consentire la continuità della risposta giudiziaria sarebbe inoltro opportuno prevedere una

deroga alla disciplina ordinaria dettata dal comma 5 dell’art. 110 dell’ordinamento giudiziario,

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secondo il quale “l’applicazione non può superare la durata di un anno”, stabilendosi che, nel caso

in esame, essa abbia una durata maggiore – in ipotesi i diciotto mesi - e che la stessa sia rinnovabile

per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi, così da rendere omologa il periodo di durata

massima dell’applicazione generale del citato comma 5, a mente del quale l’applicazione “nei casi

di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non

superiore ad un anno”.

Al fine di incentivare le manifestazioni di disponibilità dei magistrati alle applicazioni in esame, si

potrebbero prevedere inoltre il riconoscimento, nelle procedure di trasferimento successive, di un

punteggio di anzianità aggiuntivo parametrato alla durata dell’effettivo esercizio delle funzioni in

applicazione, oltre all’indennità di cui all’articolo 2, della l. 4 maggio 1998, n. 133.

Una norma di chiusura potrebbe prevedere la facoltà del Consiglio Superiore della Magistratura di

utilizzare lo stesso istituto delle applicazioni extradistrettuali straordinarie per far fronte a diverse

situazioni di eccezionale rilevanza e sofferenza di altri uffici giudiziari.

4. Interventi in tema di organizzazione giudiziaria, di sostegno ai Consigli giudiziari, di

decentramento di attività del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il signor Ministro potrebbe inoltre promuovere l’introduzione di alcune modifiche all’apparato

normativo in materia di organizzazione giudiziaria e di sostegno ai al funzionamento dei Consigli

giudiziari, allo scopo di perseguire un generale incremento di funzionalità del circuito del governo

autonomo della magistratura .

In tale contesto sono auspicabili diversi interventi, tutti ispirati all’esigenza di rendere più spedito

ed efficiente il corso della giustizia penale e civile e dell’attività di autogoverno della magistratura.

Più specificamente, in primo luogo, sarebbe opportuno introdurre uno stretto raccordo tra il

programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti che i capi

degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati,

redigono, ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 98/2011, entro il 31 gennaio di ogni anno ed il documento

organizzativo generale che i capi degli uffici predispongono, con cadenza triennale, in occasione

della formulazione del progetto tabellare.

Tale raccordo potrebbe realizzarsi prevedendo, in primo luogo, che il capo dell’ufficio

giudiziario determini gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente

raggiungibili in un orizzonte temporale, il triennio, più ampio rispetto a quello contemplato

dalla norma attualmente in vigore, l’anno in corso, e parametrato al periodo di vigenza del

progetto tabellare.

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Alla medesima finalità di coordinamento potrebbero ispirarsi ulteriori disposizioni di modifica

del comma 1 dell’art. 37 D.L. n. 98/2011, che sanciscano l’integrazione del programma di

gestione nel progetto tabellare e la verifica del conseguimento degli obiettivi indicati alla metà

del periodo di vigenza del progetto medesimo e stabiliscano, ulteriormente, che eventuali

modifiche ed integrazioni al programma di gestione vengano eseguite ricorrendo alla procedura

di variazione tabellare.

Meritano promozione, inoltre, iniziative volte a promuovere, nei limiti consentiti

dall’architettura costituzionale, il decentramento delle funzioni di autogoverno ed a valorizzare,

stimolare e rendere più rapida ed efficiente l’attività dei Consigli Giudiziari, organi di

prossimità che, in quanto tali, possono garantire, quantomeno in relazione a talune materie,

tempestività e completezza dell’intervento senza pregiudizio di sorta ai valori di indipendenza

ed autonomia.

A questo scopo, si popone di prevedere, innanzitutto, che il C.S.M. adotti un atto generale di

indirizzo nel quale siano descritti gli interventi più idonei a rendere più rapida l’azione dei

Consigli Giudiziari con specifico riferimento alla redazione dei pareri relativi alle procedure di

valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, gravoso

incombente procedimentale che, in atto, costituisce causa di rallentamento della definizione di

tali procedure.

Potrebbe inoltre affidarsi al CSM, con lo stesso atto di indirizzo generale, il compito di

individuare strumenti e modalità di coinvolgimento dei Consigli Giudiziari nel perseguimento

degli obiettivi di efficienza previsti dai programmi di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011.

Allo scopo di decongestionare gli uffici del C.S.M. e decentrare in ambito locale parte

dell’attività di autogoverno sarebbe, del pari, utile e opportuna la previsione della

possibilità di delegare ai Consigli Giudiziari, con atto generale di indirizzo del C.S.M.,

l’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari di insegnamento da parte dei

magistrati ordinari, nonché per l’approvazione di variazioni e modifiche tabellari degli uffici

giudicanti.

5. Rimozione dei limiti per lo svolgimento delle prime funzioni da parte dei magistrati

ordinari.

L’art.13 comma 2 del D.lgs.vo 160\2006, come modificato dalla legge n.111 del 2007,

prevede il divieto di impiego dei magistrati ordinari in prima nomina nelle funzioni monocratiche

penali. La specifica disposizione normativa è il residuo di un filone legislativo più ampio che aveva

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inteso impedire l’ impiego di tali magistrati negli uffici di procura o del settore penale del tribunale.

Detto divieto che muoveva dall’idea di non adeguatezza del magistrato all’inizio del suo percorso di

carriera a svolgere funzioni monocratiche incidenti sui diritti di libertà personale, si è rivelata

immediatamente irrazionale a livello ordinamentale e foriera di notevoli disfunzioni organizzative e

per questi motivi già in gran parte smantellato.

La irrazionalità della norma residuale, che ha un impatto sulle funzioni di giudice

monocratico del dibattimento penale, di giudice delle indagini preliminari e della udienza

preliminare, si desume agevolmente da fatto che le stesse funzioni vietate al magistrato

professionale, benchè di prima nomina, vengono sempre più spesso di fatto esercitate dai giudici

onorari, portatori di una formazione di gran lunga minore di quella dei giovani magistrati.

Inoltre, detta norma sembra produttiva di disfunzioni organizzative perché i giovani

magistrati sono spesso destinati negli uffici giudiziari di piccole dimensioni, sovente disagiati e

connotati da complesse composizioni tabellari (si pensi alle incompatibilità proprio nel settore

penale).

Le norme di divieto in oggetto acuiscono il turn over interno in quanto, come è facile

percepire, il magistrato di prima nomina sarà destinato al settore civile e poi, acquisita la prima

valutazione di professionalità, immediatamente dirottato al monocratico penale, sostituito da un

altro giovane magistrato in arrivo. Dunque con una sola norma di divieto, si creano problemi sia nel

settore penale che in quello civile.

Appare opportuno in tale contesto promuovere il definitivo superamento dei vincoli in

questione, che può essere realizzato con soluzioni alternative.

E’ opinione del Consiglio superiore che l’abrogazione del secondo comma dell’art 13 del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sia la soluzione preferibile alla luce non solo della entità dei

problemi organizzativi prodotti dai suddetti divieti (peraltro forieri di notevoli ritardi nella

risoluzione delle controversie sia civili che penali) ma anche dell’innalzamento della età di accesso

alle funzioni giurisdizionali, che oggi porta nei ruoli della magistratura persone con esperienze

professionali pregresse che garantiscono maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche da

affrontare.

La norma di abrogazione secca, naturalmente, potrebbe essere sostituita anche da una formulazione

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differente.

Si potrebbe praticare l’ipotesi per cui, mantenendo il limite attuale per le funzioni giudicanti

monocratiche penali, si preveda la possibilità che i magistrati che abbiano concluso il tirocinio siano

destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare

prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità soltanto dopo almeno un

congruo periodo dal conferimento delle prime funzioni – sei mesi ovvero un anno - e solo in casi

eccezionali puntualmente motivati dal capo dell’Ufficio e soggetti all’approvazione del Consiglio

Superiore della Magistratura, specificandosi che integra presupposto di eccezionale che giustifica il

conferimento di tali funzioni la scopertura degli organici dei magistrati giudicanti presso il singolo

Ufficio pari almeno al venti per cento.

6.Modificazioni all’art.511 del codice di procedura penale.

Appare infine opportuno proporre al signor Ministro una modifica normativa in materia di

processo penale che, allo scopo di rendere ragionevole la durata dei processi penali, stabilisca

l’utilizzabilità ai fini della decisione delle precedenti dichiarazioni rese nel corso del dibattimento

dal testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 c.p. quando via sia mutamento della

persona fisica del giudice monocratico o della composizione del collegio.

La disposizione che si auspica potrebbe prevedere che, ai sensi del combinato disposto degli

artt.511 e 525 comma 2 c.p.p., il nuovo esame della fonte di prova orale sia indispensabile per la

utilizzabilità delle precedenti dichiarazione del testimone o delle persone indicate dall’art.210 solo

nel caso in cui il giudice, anche su istanza di parte, ravvisi l’esigenza di risentire la medesima fonte

di prova su fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o lo ritenga

necessario sulla base di specifiche esigenze.

Ciò consentirebbe il superamento della interpretazione giurisprudenziale secondo cui le

prove dichiarative in precedenza acquisite davanti ad altro giudice debbono essere nuovamente

rinnovate a pena di nullità assoluta, salvo che le parti abbiano prestato il loro consenso alla

acquisizione dei relativi verbali.

Si evidenzia che l’opzione proposta è pienamente in sintonia con il diritto dell’imputato alla

formazione della prova nel contraddittorio tra le parti consacrata nell’art.111 comma 4 c.p.p.,

optando per una presunzione (relativa) di superfluità del nuovo esame della medesima fonte, che

potrebbe essere richiesto dalle parti a fini meramente dilatori.

In altri termini, si persegue una soluzione che bilanci gli interessi alla durata ragionevole del

processo e al contraddittorio nella formazione della prova (riconosciuti dalle norme costituzionali

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sul “giusto processo”) con l’interesse alla immediatezza (di cui non si riscontra un riconoscimento

di rango costituzionale).

Si rammenti che la realizzazione concreta dell’interesse all’immediatezza, nel caso di

mutamento del giudice persona fisica, spesso si riduce ad un vuoto rituale in cui la fonte

dichiarativa da riesaminare si limita a indicazioni per relationem del precedente contributo dopo

una laboriosa e defatigante attività di citazione del testimone o della persona indicata dall’art. 210

c.p.p. già escussi che finisce per divaricare, cronologicamente, il momento della decisione da quello

della concreta assunzione delle prove; sicché può certamente affermarsi che, nella prassi, detto

principio della immediatezza non trova effettivo riscontro.

Inoltre, il frequente turn over dei magistrati, specie nelle sedi giudiziarie più periferiche, in base alla

attuale interpretazione del combinato disposto degli art.511 comma 2 e 525 comma 2 c.p.p.,

determina defatiganti attività di riassunzione della prova ad ogni mutamento della persona fisica del

giudice, con conseguente gravissimo dispendio di energie processuali, cui spesso non corrisponde,

comunque, la possibilità di addivenire ad una pronuncia definitiva prima della prescrizione dei reati.

La modifica proposta, dunque, è diretta ad attribuire al giudice la potestà di decidere, anche in base

alla richiesta delle parti, la necessità di una nuova assunzione della prova dichiarativa, subordinando

tale apprezzamento, che pure dovrà essere motivato in sede di ordinanza, alla ricorrenza di

specifiche esigenze.

La previsione espressa che l’utilizzabilità successiva sia possibile solo ove la precedente assunzione

sia avvenuta in contraddittorio con l’imputato nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno

utilizzate rappresenterebbe un adeguato presidio alle fondamentali esigenze di garanzia difensiva

dello stesso imputato, tanto più che il sistema conosce significative deroghe al principio di oralità e

immediatezza già nel giudizio di primo grado (si vedano, oltre alle norme dettate in materia di

incidente probatorio, gli artt. 511-bis, 512 e 512-bis cod. proc. pen.); e che il giudizio di appello è

tendenzialmente costituito come nuova valutazione del materiale probatorio acquisito in primo

grado, fatti i salvi i poteri di assunzione di nuove prove di cui all’art. 603 cod. proc. pen..”

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.

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Il disegno di legge in titolo, già approvato

dall'altro ramo del Parlamento, reca la conver-

sione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015,

n. 83, il quale detta una serie di misure in mate-

ria fallimentare, civile e processuale civile

nonché di natura organizzativa.

Al provvedimento d'urgenza, originariamente

composto da 24 articoli, suddivisi in cinque Tito-

li, la Camera dei deputati ha apportato modifi-

che, introducendovi anche alcuni articoli aggiun-

tivi.

Contenuto

Il Titolo I (articoli 1-11) reca norme in mate-

ria di procedure concorsuali.

Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sulla leg-

ge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942,

n. 267) per facilitare il reperimento di risorse fi-

nanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Mo-

dificando l'articolo 182-quinquies, in tema di fi-

nanziamento e di continuità aziendale nel con-

cordato preventivo e negli accordi di ristruttura-

zione dei debiti, la riforma: precisa che la richie-

sta di autorizzazione a contrarre finanziamenti

prededucibili può essere avanzata dal debitore

anche prima del deposito del piano relativo alle

modalità, e ai tempi di adempimento della propo-

sta di concordato preventivo e della relativa do-

cumentazione (lettera a); consente al tribunale di

autorizzare il debitore, fin dalla presentazione

della domanda "prenotativa", a contrarre limitati

finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attivi-

tà aziendale, nel periodo necessario a presentare

l'istanza di autorizzazione del vero e proprio fi-

nanziamento interinale, definendo il contenuto

del ricorso (in particolare, il debitore dovrà spe-

cificare come l'assenza di finanziamento possa

provocare danni irreparabili all'azienda) e le mo-

dalità di decisione del tribunale (lettera b); e-

stende anche alla cessione dei crediti la possibili-

tà già prevista, per il tribunale, di concedere pe-

gno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanzia-

menti (lettera c). La Camera dei deputati ha

introdotto una ulteriore lettera, la c-bis, la quale

reca una mera modifica di coordinamento.

Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina

del concordato preventivo, inserendo nella legge

fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che

possano essere presentate offerte alternative (ri-

spetto al piano di concordato) per l'acquisto

dell'azienda o di un suo ramo o di specifici be-

ni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribu-

nale, aprendo un procedimento competitivo deli-

neato dalla riforma e finalizzato alla migliore

soddisfazione dei creditori concordatari (comma

1). La disposizione, come modificata dalla Ca-

mera dei deputati, prevede che, a fronte dell'of-

ferta per l'acquisto, si apra sempre un procedi-

mento competitivo, anche quando il debitore ab-

N. 89 - luglio 2015

A.S. n. 2021 - Conversione in legge del decreto-

legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure

urgenti in materia fallimentare, civile e

processuale civile e di organizzazione e

funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

bia già stipulato un contratto che comunque ab-

bia la finalità del trasferimento non immediato

dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici

beni; il decreto del tribunale deve disporre la

pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e

fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le

offerte devono prevedere. La disposizione modi-

fica poi (comma 2) l'articolo 182 della legge fal-

limentare, concernente i provvedimenti in caso di

cessione di beni a seguito di concordato, per im-

porre le nuove forme di pubblicità richieste dal

decreto-legge.

L'articolo 3 reca modifiche ad alcuni articoli

della legge fallimentare al fine di rendere possi-

bile ai creditori la presentazione di proposte di

concordato alternative a quella presentata

dall'imprenditore all'assemblea dei creditori;

questi ultimi potranno quindi optare per la pro-

posta che meglio tuteli i loro interessi. In partico-

lare, la riforma modifica l'articolo 163 della leg-

ge fallimentare per consentire a uno o più credi-

tori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti,

di presentare una proposta concorrente di con-

cordato preventivo e il relativo piano; tale propo-

sta non potrà essere ammessa se la proposta di

concordato del debitore assicura comunque il pa-

gamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei

crediti chirografari (comma 1). La Camera dei

deputati ha riformulato la disposizione preci-

sando che, nel caso di concordato con continuità

aziendale, la proposta alternativa dei creditori

non può essere ammessa se la proposta del debi-

tore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirogra-

fari. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge

interviene poi sull'articolo 165 della legge falli-

mentare, il quale obbliga il commissario giudi-

ziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta

le informazioni utili per la presentazione di pro-

poste concorrenti, sulla base delle scritture con-

tabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché

ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

Le modifiche alla procedura, con i nuovi termini

per depositare le proposte di concordato concor-

renti, e le valutazioni comparative alle quali è

chiamato il commissario giudiziale, riguardano

l'articolo 172 della legge fallimentare (comma 3)

e l'articolo 175 della legge fallimentare, concer-

nente la discussione della proposta di concordato

(comma 4). In particolare, la riforma prevede

che siano sottoposte alla votazione dei creditori

tutte le proposte presentate dal debitore e dai

creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine

temporale del loro deposito. La modifica dell'ar-

ticolo 177 della legge fallimentare, sulla maggio-

ranza per l'approvazione del concordato, tiene

conto dell'introduzione delle proposte concorren-

ti e dispone che quando sono poste al voto più

proposte di concordato, si considera approvata la

proposta che ha conseguito la maggioranza più

elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di pa-

rità, prevale quella del debitore o, in caso di pari-

tà fra proposte di creditori, quella presentata per

prima. Se non si raggiungono le maggioranze

prescritte, il giudice rimette al voto la sola pro-

posta che ha conseguito la maggioranza relativa;

in ogni caso deve essere raggiunta la maggioran-

za per l'approvazione del concordato (comma 5).

La Camera dei deputati ha precisato che i cre-

ditori possono fare pervenire, entro 20 giorni, il

proprio voto (e non il proprio dissenso), in caso

di rimessione al voto della sola proposta che ha

raggiunto la maggioranza relativa dei crediti.

Il comma 6 dell'articolo 3 modifica l'articolo 185

della legge fallimentare, sulla esecuzione del

concordato, obbligando il debitore a dare esecu-

zione al concordato omologato, anche quando

presentato da uno o più creditori, pena l'interven-

to del commissario giudiziale o addirittura di un

amministratore giudiziario. Infine, la Camera

dei deputati - intervenendo sull'articolo 181 del-

la legge fallimentare - ha allungato da 6 a 9 mesi

il termine concesso per l'omologazione del con-

cordato preventivo (comma 5-bis).

L'articolo 4, incisivamente modificato dalla

Camera dei deputati, reca disposizioni in ma-

teria di proposta di concordato. Il testo origi-

nario dell'articolo modificava l'articolo 161 della

legge fallimentare, prevedendo che con il piano

contenente la descrizione analitica delle modalità

e dei tempi di adempimento della proposta di

concordato preventivo il debitore debba sempre

precisare le specifiche utilità economiche che

ogni creditore ricaverebbe dal concordato. La

Camera dei deputati ha di fatto riscritto l'inte-

ro articolo: il nuovo testo, oltre a precisare i re-

quisiti per la proposta di concordato preventivo e

gli obblighi in capo al commissario giudiziale,

disciplina anche le modalità di adesione alla pro-

posta. In particolare: la proposta di concordato

deve soddisfare - se non si tratta di concordato

con continuità aziendale - almeno il 20% dei cre-

diti chirografari (lettera a) che modifica l'artico-

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

lo 160 della legge fallimentare) e deve indicare le

specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore

(lettera b) che modifica l'articolo 161 della legge

fallimentare); le comunicazioni al PM relative

alla domanda di concordato sono integrate da tut-

ta la relativa documentazione; all'apertura della

procedura di concordato preventivo il tribunale

ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni

al commissario giudiziale copia digitale delle

scritture contabili (lettera c) che modifica l'arti-

colo163 della legge fallimentare); il commissario

giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti ri-

levanti a fini di indagine penale (lettera d) che

modifica l'articolo 165 della legge fallimentare)

e, nella relazione particolareggiata sulle cause

del dissesto, deve illustrare le utilità che, in caso

di fallimento, possono essere apportate alle azio-

ni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere

promosse nei confronti di terzi (lettera e) che

modifica l'articolo 172 della legge fallimentare);

la disposizione che prevede, a fronte del silenzio

dei creditori sulla proposta di concordato, che es-

si siano da ritenere consenzienti ai fini del com-

puto della maggioranza dei crediti è soppressa

(lettera f) che modifica l'articolo 178 della legge

fallimentare).

Gli articoli da 5 a 7 del decreto-legge modifi-

cano le disposizioni della legge fallimentare rela-

tive al curatore, con finalità di accelerazione del-

le procedure e di garanzia della terzietà dell'or-

gano.

Più nel dettaglio, il vigente articolo 5 del de-

creto-legge, intervenendo sull'articolo 28 della

legge fallimentare: estende dai 2 ai 5 anni ante-

riori alla dichiarazione di fallimento il periodo in

cui vige l'incompatibilità alla nomina di chi ha

concorso al dissesto dell'impresa. Su tale previ-

sione è intervenuta la Camera dei deputati che

ha escluso che possa svolgere l'incarico di cura-

tore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a

cagionare il dissesto, eliminando ogni riferimen-

to temporale. L’altro ramo del Parlamento è

poi intervenuto in modo significativo sulla let-

tera b) del comma 1 dell'articolo 5, in primo

luogo sopprimendo la previsione che stabiliva

che il curatore fallimentare dovesse essere in

possesso di una struttura organizzativa e di risor-

se che permettano il rispetto dei tempi previsti

dal programma di liquidazione e, in secondo luo-

go, prevedendo che il curatore debba essere no-

minato tenendo conto delle risultanze dei rappor-

ti riepilogativi già presentati (la vigente formula-

zione demanda alla sentenza dichiarativa di fal-

limento la motivazione sulla sussistenza dei re-

quisiti della nomina a curatore). L'articolo 5 del

decreto-legge infine istituisce presso il Ministero

della Giustizia un registro nazionale dove con-

fluiscono, oltre ai provvedimenti di nomina dei

curatori fallimentari, anche quelli dei commissari

e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti

delle procedure concorsuali. Per l'istituzione del

registro è autorizzata la spesa di 100.000 euro

per il 2015.

L'articolo 6 modifica l'articolo 104-ter della

legge fallimentare, relativo al programma di li-

quidazione dell'attivo, consentendo al curatore

di appoggiarsi su società specializzate nella ven-

dita e prevedendo termini procedurali più strin-

genti (programma di liquidazione entro 180 gg.

dalla sentenza che dichiara il fallimento; liquida-

zione dell'attivo del fallimento entro 2 anni), il

cui mancato rispetto può determinare la revoca

del curatore. La Camera dei deputati ha aggiun-

to che i beni oggetto di eventuali atti a titolo gra-

tuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori

alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al

patrimonio del fallimento, con la trascrizione

della sentenza di fallimento. Gli interessati po-

tranno proporre reclamo (comma 1-bis che mo-

difica l'articolo 4 della legge fallimentare).

L'articolo 7 del decreto-legge modifica in

primo luogo gli articoli 118 e 120 della legge fal-

limentare in materia di chiusura della procedu-

ra di fallimento prevedendo: la chiusura del fal-

limento a seguito di ripartizione dell'attivo anche

quando vi siano giudizi pendenti; che le somme

necessarie a coprire le spese di giudizio nonché

quelle ricevute per effetto di provvedimenti non

definitivi sono trattenute dal curatore; dopo la

chiusura del fallimento le somme trattenute e

quelle che residuano dagli accantonamenti sono

ripartite tra i creditori; che eventuali sopravve-

nienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei

giudizi pendenti non comportano la riapertura

della procedura di fallimento; la tardiva ammis-

sione all'esdebitazione del fallito quando, a se-

guito del riparto supplementare conseguente alla

chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano

stati in parte soddisfatti; la permanenza in carica

del curatore e del giudice delegato quando, nono-

stante la chiusura del fallimento, pendano giudizi

inerenti i rapporti patrimoniali del fallito.

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

La Camera dei deputati, al fine di assicurare

la celere definizione delle procedure concorsuali,

ha posto a carico dei magistrati l'obbligo di trat-

tare con priorità le cause in cui è parte un falli-

mento o un concordato (lettera 0b che modifica

l'articolo 43 della legge fallimentare). Ha inoltre

aggiunto che il giudice non può liquidare acconti

a favore del curatore se non dopo un riparto par-

ziale, al fine di accelerare il soddisfacimento dei

creditori(lettera 0a che modifica l'articolo 39

della legge fallimentare).

L'articolo 8 modifica l'articolo 169-bis della

legge fallimentare, relativo agli effetti dei con-

tratti di esecuzione in cui è parte il debitore che

ha chiesto il concordato preventivo. La finalità

dell'intervento – che uniforma tale disciplina a

quella analoga dettata per il fallimento - è quella

di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla

possibilità per il debitore di sciogliersi da tali

contratti evitando così il protrarsi di lunghi con-

tenziosi che ritardano la definizione del concor-

dato. In particolare, la riforma prevede che la ri-

chiesta di scioglimento dal contratto ancora ine-

seguito o non compiutamente eseguito (preci-

sazione introdotta dall'altro ramo del Parla-

mento) possa essere avanzata anche successiva-

mente alla presentazione del ricorso di ammis-

sione al concordato; che lo scioglimento sia auto-

rizzato dal giudice delegato con decreto motiva-

to, sentito l'altro contraente; che lo scioglimento

(o la sospensione) del contratto abbiano effetto

dalla data di comunicazione all'altro contraente

del decreto del giudice; che il credito derivante

da prestazioni eseguite dopo la presentazione

della domanda di concordato sia prededucibile.

Infine, la disposizione estende anche al concor-

dato preventivo i principi stabiliti per il fallimen-

to in relazione allo scioglimento del contratto di

leasing.

L'articolo 9 introduce nella legge fallimentare

l'articolo 182-septies che integra - con specifico

riferimento a banche ed intermediari finanziari -

la disciplina dell'accordo di ristrutturazione

dei debiti dettata dall'articolo 182-bis della me-

desima legge. Sostanzialmente, si mira a togliere

a banche che vantino crediti di modesta entità il

potere di interdizione in relazione ad accordi di

ristrutturazione che vedano l'adesione delle ban-

che creditrici maggiormente esposte. La nuova

disposizione prevede che l'accordo di ristruttura-

zione del debito possa essere concluso se vi ade-

riscono creditori finanziari che rappresentano il

75% del credito della categoria, fermo restando

l'integrale pagamento dei creditori non finanziari.

Il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo

alle banche (e intermediari finanziari) non ade-

renti, aventi posizione giuridica e interessi eco-

nomici omogenei a quelli degli aderenti, quando

tali operatori finanziari siano stati messi in con-

dizione di partecipare alle trattative e compiuta-

mente informati dei termini dell'accordo di ri-

strutturazione. Questi possono aderire oppure ri-

correre al tribunale cui spetta l'omologazione

dell'accordo. Il tribunale, verificate positivamen-

te le condizioni sopraindicate e ritenuto che le

banche e gli intermediari finanziari ai quali si

chiede l'estensione dell'accordo possano risultare

soddisfatti nei loro crediti "in misura non inferio-

re rispetto alle alternative concretamente pratica-

bili", procede all'omologazione dell'accordo di

ristrutturazione del debito. Analoga disciplina

degli effetti sulle banche non aderenti si applica

in relazione alle convenzioni che possono essere

raggiunte su una eventuale moratoria tempora-

nea dei crediti verso una o più banche aderenti

all'accordo (rimane ferma la necessità del rag-

giungimento del citato 75%). La Camera dei

deputati ha apportato talune modifiche alla di-

sposizione, tutte sostanzialmente volte a consen-

tire al tribunale di avvalersi di un ausiliario per

l'omologazione dell'accordo.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 236 della

legge fallimentare per estendere la disciplina

penale ivi prevista (per i soli concordato preven-

tivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di

illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione

del credito con intermediari finanziari e conven-

zione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del

decreto-legge.

L'articolo 11 modifica 107 della legge falli-

mentare, stabilendo che le vendite e gli altri atti

di liquidazione posti in essere in esecuzione del

programma di liquidazione, effettuati dal curato-

re del fallimento tramite procedure competitive

possano prevedere che il versamento del prezzo

possa essere rateizzato.

Il Titolo II (articoli 12-15) reca norme in

materia di procedure esecutive.

L'articolo 12, non modificato dalla Camera

dei deputati, introduce nel codice civile l'artico-

lo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma

semplificata di tutela esecutiva del creditore

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

pregiudicato da atti dispositivi del debitore,

compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il

titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiu-

dizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pi-

gnoramento), procede ad esecuzione forzata sul

bene anche in assenza di una sentenza definitiva

di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di

tale atto. Tale azione esecutiva sarà possibile in

presenza di due condizioni: che con l'atto pregiu-

dizievole il debitore abbia costituito un vincolo

di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un be-

ne immobile o un bene mobile registrato; che il

creditore abbia trascritto il pignoramento entro

un anno dalla data di trascrizione dell'atto pre-

giudizievole. Sia il debitore che il terzo proprie-

tario potranno proporre opposizione all'azione

esecutiva sia ove contestino i presupposti alla ba-

se dell'azione di cui all'articolo 2929-bis, sia

quando rivendichino la buona fede ovvero la

mancata conoscenza del pregiudizio che l'atto di

disposizione del bene arrecava al creditore.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche

alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta

nel codice di procedura civile, sostanzialmente

così sintetizzabili: il precetto deve contenere an-

che un avvertimento al debitore sulla possibilità

di avvalersi degli accordi di composizione della

crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla com-

posizione delle crisi da sovraindebitamento (let-

tera a); la pubblicità degli avvisi nell'ambito del-

le procedure di espropriazione forzata, oggi affi-

data all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al

quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla

pubblicazione sul sito internet del Ministero della

giustizia, in un'area pubblica denominata "porta-

le delle vendite pubbliche" (lettera b); paralle-

lamente, la pubblicazione dell'avviso sui quoti-

diani non è più obbligatoria, ma rimessa alla va-

lutazione del giudice, su istanza dei creditori. La

Camera dei deputati è intervenuta sul punto per

consentire al giudice di disporre la pubblicazione

sui quotidiani anche in assenza dell'istanza di

parte. La mancata pubblicità sul portale determi-

na l'estinzione della procedura esecutiva. La

Camera dei deputati ha specificato che tale

sanzione si applica solo se l'omissione è imputa-

bile al creditore; nella conversione del pignora-

mento è consentita la rateizzazione mensile non

solo per i beni immobili ma anche per i beni mo-

bili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; la

riforma dispone inoltre che ogni 6 mesi il giudice

provveda a distribuire ai creditori le somme re-

cuperate (lettera c). La Camera dei deputati, ha

poi aggiunto che, in caso di conversione del pi-

gnoramento, tanto in relazione ai beni immobili

quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano li-

berate con il versamento dell'intera somma (let-

tera c-bis); il pignoramento perde efficacia

quando dal suo compimento sono trascorsi 45

giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o

la vendita; prima dell'entrata in vigore del decre-

to-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per

chiedere di procedere (lettera d); nell'ambito

della procedura di esecuzione mobiliare presso

il debitore è previsto per l'assegnazione e la

vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendi-

te pubbliche ed è consentita la rateizzazione

quando il valore dei beni pignorati supera i 20

mila euro (lettera e); la vendita dei beni mobili

a mezzo di commissionario diviene la regola,

imponendo al giudice di procedere in tal senso

quando la vendita possa essere effettuata senza

incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero

complessivo degli esperimenti di vendita e indi-

viduare i criteri per determinare i ribassi (lettera

f). L'alternativa è la vendita all'incanto: il pro-

fessionista delegato potrà rivolgersi al giudice

dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema

legato alla vendita e rispetto alla decisione del

giudice le parti potranno presentare reclamo al

collegio (lettera i); nell'ambito della procedura

di espropriazione presso terzi, il decreto-legge

afferma l'impignorabilità delle somme dovute a

titolo di pensione, nella misura corrispondente

all'importo dell'assegno sociale aumentato della

metà; in caso di accredito su conto corrente di

qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavo-

ro o trattamento di quiescenza, le somme sono

impignorabili nella misura corrispondete al triplo

dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al

pignoramento. Se l'accredito è successivo al pi-

gnoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero,

per crediti alimentari nella misura fissata dal

giudice; per tributi nella misura di un quinto; in

caso di concorso di pignoramenti, nella misura

della metà) (lettere l) e m). Il pignoramento ese-

guito in violazione di legge è inefficace, o par-

zialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'uffi-

cio dal giudice; nell'espropriazione immobilia-

re, i tempi concessi per gli adempimenti del cre-

ditore relativi all'istanza di vendita sono accor-

ciati (lettera n). E' riscritta la disposizione sulla

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

determinazione del valore dell'immobile, che

dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di

mercato (in luogo dei più bassi valori catastali):

in particolare, la riforma detta dei criteri che l'e-

sperto dovrà seguire nel determinare il valore di

mercato, tra i quali spiccano la superficie

dell'immobile e il valore al metro quadro, ma an-

che i vincoli gravanti sul bene e le eventuali pas-

sività condominiali (lettera o); quanto all'auto-

rizzazione della vendita, la riforma accelera le

procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di

vendita l'indicazione del prezzo e del termine en-

tro il quale dovrà essere versato, consentendogli

di autorizzare il pagamento rateale (lettera p); la

Camera dei deputati ha precisato che lo stesso

giudice deve anche indicare l'offerta minima.

Nella vendita senza incanto, la riforma prevede

che siano respinte le offerte inferiori di oltre un

quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene

contestualmente riportato ai valori di mercato e

dunque presumibilmente alzato) (lettera q). L'of-

ferta dovrà essere accolta se pari o superiore al

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'ar-

ticolo 568 (prima dell'entrata in vigore del decre-

to-legge era richiesto che l'offerta fosse superiore

di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se

invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in

misura non superiore a un quarto, il giudice può

procedere alla vendita se ritiene che non vi sia

modo di conseguire un prezzo più alto (lettera

r); se vi sono invece più offerte, il decreto-legge

consentite la vendita a favore del miglior offe-

rente solo se il giudice ritiene che con una nuova

vendita non sia possibile conseguire un prezzo

più alto (lettera s), che modifica l'articolo 573

c.p.c.); tale ultima disposizione è stata riformula-

ta dalla Camera dei deputati che ha stabilito

che, in caso di presentazione di istanze di asse-

gnazione del bene da parte dei creditori, il giudi-

ce procede all'assegnazione anziché alla vendita

se il prezzo indicato nella migliore offerta è infe-

riore al valore dell'immobile. Il pagamento del

prezzo può essere rateale, previa fideiussione

(lettera t), ma il mancato pagamento anche di

una sola rata costituisce inadempimento dell'ag-

giudicatario (lettera u). Le lettere v), z) e aa),

che modificano rispettivamente gli articoli 588,

589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità

di coordinamento; quanto alla vendita con in-

canto, la riforma intende garantire il miglior

prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del de-

bitore, prevedendo che se il primo tentativo di

vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecu-

zione possa procedere con l'incanto solo se ritie-

ne che con tale modalità sarà possibile vendere il

bene a un prezzo superiore della metà del valore

determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice

può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino

a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo

di vendita, il giudice assegna il bene al creditore

o ai creditori richiedenti, fissando il termine en-

tro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale

conguaglio (lettera bb). Le operazioni di vendita

dovranno essere delegate dal giudice ad un nota-

io o ad un professionista, salvo che il giudice non

ritenga che gli interessi delle parti siano meglio

tutelati da una vendita diretta (lettera cc);

nell'opposizione all'esecuzione il giudice può, in

caso di contestazione parziale del diritto dell'i-

stante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo

esclusivamente in relazione alla parte contestata

(lettera dd); nella ricerca con modalità telema-

tiche dei beni da pignorare, è eliminato il rife-

rimento al creditore procedente - che aveva in-

dotto alcuni interpreti a ritenere che il procedi-

mento di autorizzazione innanzi al presidente del

tribunale potesse essere avviato esclusivamente

dopo il pignoramento – ed è previsto che la ri-

chiesta di autorizzazione possa essere proposta al

presidente del tribunale solo dopo la notificazio-

ne del precetto, salve specifiche ragioni di urgen-

za. La Camera dei deputati ha tolto dall'elenco

delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario

può accedere, previa autorizzazione, il pubblico

registro automobilistico e le banche dati alle qua-

li hanno accesso le pubbliche amministrazioni

(lettera ff). La Camera dei deputati ha ulte-

riormente integrato l'articolo 13 del decreto-

legge prevedendo: che avverso il decreto del

giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà

insorte durante la vendita le parti possono pre-

sentare reclamo (lettera cc-bis); la riscrittura

dell'articolo 614-bis del codice di rito sulle mi-

sure di coercizione indiretta, ovvero sulle mi-

sure volte ad incentivare l'adempimento sponta-

neo degli obblighi infungibili, alle quali è dedica-

to ora un apposito titolo. La riforma estende

l'ambito di applicazione di queste misure a qual-

siasi condanna all'adempimento di obblighi di-

versi dal pagamento di somme di denaro (lettera

cc-ter). Spetterà dunque al giudice, già in sede di

condanna, fissare a richiesta di parte la somma

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

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luglio 2015

dovuta per ogni inosservanza della sentenza stes-

sa, tenendo conto del valore della controversia;

che le disposizioni specifiche sul pignoramento e

la custodia di autoveicoli, introdotte dal decreto-

legge n. 132 del 2014 con l'articolo 521-bis

c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni

sul pignoramento ordinario (lettera d-bis). La

Camera dei deputati ha inoltre aggiunto che

nell'espropriazione presso terzi, in caso di man-

cata dichiarazione del terzo (articolo 548 c.p.c.)

chiamato a specificare i beni del debitore in suo

possesso, il credito pignorato si considera non

contestato se l'allegazione del creditore consente

comunque l'identificazione del credito o dei beni

in possesso del terzo (lettera m-bis); se l'allega-

zione non consente tale identificazione spetta al

giudice compiere i necessari accertamenti nel

contraddittorio delle parti (lettera m-ter).

L'articolo 14 interviene sulle norme di at-

tuazione del codice di procedura civile con fi-

nalità di coordinamento. In particolare, con la

modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-

legge permette al creditore di ottenere dai gestori

delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i

dati rilevanti del debitore anche prima della pie-

na funzionalità delle banche dati (lettera a). La

Camera dei deputati ha limitato l'efficacia di

tale previsione alle banche dati comprese nell'a-

nagrafe tributaria.

La riforma, inoltre, inserisce l'articolo 161-

quater, che detta la disciplina di dettaglio delle

modalità di pubblicazione sul portale delle

vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola

effettuata da un professionista delegato in con-

formità di specifiche tecniche da adottare con

decreto del responsabile dei sistemi informativi

automatizzati del Ministero della giustizia; la se-

gnalazione degli avvisi di vendita sul portale

vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto ri-

chiesta e si è registrato; il portale archivia e ge-

stisce i dati sulle vendite). L'inserimento dell'ar-

ticolo 169-sexies riguarda invece l'istituzione

presso ogni tribunale di un elenco dei soggetti

specializzati per la custodia e la vendita dei beni

mobili pignorati; l'elenco è formato dal presiden-

te del tribunale, sentito il Procuratore della Re-

pubblica. La Camera dei deputati ha aggiunto:

una modifica (lettera 0a) all'articolo 155-quater

delle disposizioni di attuazione, volta a permette-

re agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche

dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della

ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-

gnorare (in via transitoria l'accesso è consentito,

previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, di una convenzione fina-

lizzata alla fruibilità informatica dei dati); la di-

sciplina dell'iscrizione a ruolo del processo ese-

cutivo per espropriazione a cura di un soggetto

diverso dal creditore (nuovo articolo 159-ter);

una modifica all'articolo 161 volta a parametrare

al prezzo ricavato dalla vendita del bene il com-

penso per l'esperto o lo stimatore.

L'articolo 15 interviene sul Testo Unico delle

spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002 ) per

fissare in 100 euro il contributo che, nell'ambito

della procedura di esecuzione forzata, deve paga-

re il creditore procedente per dare idonea pubbli-

cità alla vendita di un bene immobile o mobile

registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione

del contributo saranno riassegnate dall'apposito

capito dell'entrata del bilancio del Ministero della

giustizia e destinate al funzionamento degli uffici

giudiziari nonché all'implementazione e allo svi-

luppo dei sistemi informatizzati.

Il Titolo III (articoli 16-17) reca disposizio-

ni in materia fiscale. Più in particolare l'articolo

16, non modificato dalla Camera dei deputati,

interviene sulla disciplina fiscale delle svaluta-

zioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi

e finanziari e delle imprese di assicurazione ai

fini delle imposte dirette, in particolare consen-

tendone la deducibilità in un unico esercizio (ri-

spetto ai precedenti 5 anni) e apportando una

specifica disciplina transitoria ai fini delle impo-

ste sui redditi e dell'IRAP. L'articolo 17,

anch'esso non modificato, blocca parzialmente

l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax

Assets – DTA, che consentono di qualificare

come crediti d'imposta le attività per imposte an-

ticipate iscritte in bilancio; in particolare, si pre-

vede che esse non trovino applicazione per le at-

tività per imposte anticipate, relative al valore

dell'avviamento e delle altre attività immateriali,

iscritte per la prima volta a partire dai bilanci re-

lativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (da-

ta di entrata in vigore del provvedimento in esa-

me). In sostanza, l'applicazione delle norme in

tema di trasformazione di DTA in crediti d'impo-

sta viene bloccata per gli enti diversi da quelli

creditizi e finanziari, i quali possono avvantag-

giarsi di tale disciplina solo per le attività relative

al valore dell'avviamento e delle altre attività

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

Servizio Studi del Senato

luglio 2015

immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle en-

trate. Le altre ipotesi di trasformazione in crediti

di imposta delle DTA continuano invece a trova-

re applicazione secondo le regole ordinarie.

Il Titolo IV (articoli da 18 a 21-octies), con-

tiene una pluralità di disposizioni - alcune delle

quali aggiunte nel corso dell'esame presso l'altro

ramo del Parlamento - in materia di giustizia.

E' riconducibile ad interventi sul personale

l'articolo 18, che disciplina il trattenimento in

servizio dei magistrati ordinari, scaglionando

dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il col-

locamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti

per la pensione, siano attualmente trattenuti nei

ruoli, per consentire al CSM di procedere ordina-

tamente al conferimento degli incarichi direttivi

che si renderanno vacanti. In particolare, la ri-

forma: conferma che i magistrati ordinari che al-

la data del 31 dicembre 2015 avranno compiuto

72 anni dovranno essere collocati a riposo entro

la fine dell'anno; dispone che i magistrati ordina-

ri che alla medesima data non abbiano compiuto

72 anni, ma debbano essere collocati a riposo nel

periodo 31 dicembre 2015 - 30 dicembre 2016,

siano trattenuti in servizio fino al 31 dicembre

2016.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei

deputati, detta disposizioni analoghe per quanto

concerne la magistratura contabile. L'articolo

18-bis, introdotto dalla Camera dei deputati,

dispone sul trattenimento in servizio dei giudici

di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e

dei viceprocuratori onorari (VPT).

L'articolo 18-ter, anche esso introdotto

dall'altro ramo del Parlamento, intende affron-

tare il problema dell'emergenza derivante dal

massiccio fenomeno migratorio e dell'elevato

numero di procedimenti connessi alle richieste di

protezione internazionale. La disposizione con-

sente al CSM di procedere all'applicazione di

massimo 20 magistrati presso gli uffici giudiziari

nei quali si è verificato il maggior incremento di

tali procedimenti, concedendo ai magistrati che

manifestino disponibilità all'applicazione extra-

distrettuale alcuni incentivi, anche economici.

L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabi-

li per massimo ulteriori 6 mesi).

Altre disposizioni del Titolo IV riguardano la

c.d. giustizia digitale. In particolare, l'articolo

19 interviene sul processo civile telematico,

modificando le disposizioni contenute nel decre-

to-legge n. 179 del 2012 (articoli 16-18) e così

prevedendo: che nei giudizi civili di ogni natura

e grado gli atti introduttivi possano essere depo-

sitati telematicamente; specifiche modalità per

attestare la conformità all'originale della copia

informatica di un atto analogico; nuovi stanzia-

menti per gli interventi di completamento del

processo civile telematico. La Camera dei de-

putati ha integrato il contenuto dell'articolo 16-

bis del decreto-legge n.179 prevedendo: che an-

che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

autorizzati a stare in giudizio possano depositare

gli atti con modalità telematiche; disposizioni ul-

teriori sull'attestazione della conformità delle co-

pie agli originali, sui contenuti dei rapporti riepi-

logativi nelle procedure concorsuali; che gli atti

depositati con modalità telematiche debbano es-

sere redatti in maniera sintetica; che spetti al Mi-

nistro della giustizia regolamentare le modalità di

acquisizione degli atti depositati telematicamente

sia in forma cartacea che su supporto digitale.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuo-

vo l'entrata in vigore del c.d. processo ammi-

nistrativo telematico (comma 1, lettera b), ori-

ginariamente prevista per lo scorso 1° luglio.

La Camera dei deputati è intervenuta con ul-

teriori disposizioni relative al processo ammini-

strativo, modificando il relativo codice (decreto

legislativo n. 104 del 2010). In particolare

(comma 1-bis): ha specificato che nel giudizio

avverso gli atti di esclusione dal procedimento

preparatorio per le elezioni amministrative e re-

gionali le parti possono indicare una PEC o un

fax solo se stanno in giudizio personalmente e

non hanno una PEC già inserita in pubblici elen-

chi (modifica dell'articolo 129); ha modificato la

disciplina sulle comunicazioni e sui depositi in-

formatici (articolo 136) prevedendo che tutti i di-

fensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti

che stiano in giudizio personalmente, debbano

depositare atti e documenti con modalità telema-

tiche, salvo casi eccezionali nei quali la dispensa

dal deposito telematico deve essere comunque

autorizzata dal presidente; ha modificato le nor-

me di attuazione del codice del processo ammi-

nistrativo, abrogando le disposizioni più stretta-

mente connesse con le attività cartacee delle se-

greterie degli organi di giustizia amministrativa.

La Camera dei deputati ha inoltre esteso anche

al processo amministrativo le disposizioni sulla

riduzione del periodo di sospensione feriale dei

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

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luglio 2015

termini processuali (1° agosto - 31 agosto) previ-

ste dall'articolo 16 del decreto-legge n. 132 del

2014 per il processo ordinario, contestualmente

modificando il Codice del processo amministra-

tivo (comma 1-ter).

Lo stesso articolo 20 del decreto-legge, al

comma 1, lettera a), interviene sulle norme in

materia di riorganizzazione dei TAR previste

dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014,

abrogando le disposizioni che ne scandivano i

tempi e ne dettavano le modalità. In assenza

dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio

2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate

di TAR di Parma, Pescara e Latina.

L'articolo 20-bis, introdotto dalla Camera

dei deputati, estende anche alla giustizia conta-

bile alcune norme del processo civile telematico

relative all'attestazione di conformità delle copie

informatiche ad atti cartacei.

L'articolo 21 del decreto-legge riguarda il

personale amministrativo, prevedendo l'inqua-

dramento nei ruoli dell'amministrazione giudizia-

ria di 2.000 unità di personale proveniente dalle

province. Sul punto è intervenuta la Camera dei

deputati che, riformulando la disposizione, ha

previsto che le procedure per l'inquadramento di

tale personale abbiano carattere prioritario su o-

gni altra procedura di trasferimento all'interno

dell'amministrazione della giustizia, già prevista

dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali.

In sede di prima lettura sono state inoltre ag-

giunte le seguenti disposizioni, (con conseguente

modifica della rubrica del Titolo IV del provve-

dimento): l'articolo 21-bis, che introduce incen-

tivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015

delle procedure di negoziazione assistita e di

arbitrato delineate dal decreto-legge n. 132 del

2014. In particolare, in caso di successo del ri-

corso a tali modalità alternative di risoluzione

delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a

una detrazione d'imposta commisurata al com-

penso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a

250 euro (con un limite di spesa di 5 milioni di

euro); la disposizione definisce le modalità per

usufruire della detrazione; l'articolo 21-ter, che

interviene invece sul tema dei c.d. tirocinanti

della giustizia, consentendo l'individuazione di

soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possa-

no far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del

processo. La disposizione delinea i criteri e le

modalità per procedere alla selezione di questo

personale e fissa in 400 euro mensili l'importo

massimo della borsa di studio che potrà essere

assegnata. Lo svolgimento positivo di questa ul-

teriore attività formativa non solo costituirà titolo

di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza

che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti

che non accedano all'ufficio per il processo), ma

dovrà essere valorizzato nelle procedure concor-

suali indette dall'amministrazione della giustizia;

l'articolo 21-quater, che detta disposizioni per la

riqualificazione di specifico personale

dell'amministrazione giudiziaria. E' consentita

l'attivazione di procedure di contrattazione col-

lettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudi-

ziari in cui il Ministero della giustizia è risultato

soccombente e per definire i contenziosi in cor-

so; in particolare, attraverso una procedura inter-

na riservata ai dipendenti in servizio al 14 no-

vembre 2009 sono attribuite funzioni superiori

(di funzionario giudiziario e funzionario UNEP

dell'area terza); l'articolo 21-quinquies, che, in

relazione al previsto passaggio dai comuni allo

Stato delle attività di manutenzione degli uffici

giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015),

consente agli uffici giudiziari fino alla fine

dell'anno 2015 di continuare ad avvalersi del

personale comunale, sulla base di specifici ac-

cordi da concludere con le amministrazioni loca-

li, per le attività di custodia, telefonia, riparazio-

ne e manutenzione ordinaria. Sarà una conven-

zione quadro previamente stipulata tra il Ministe-

ro e l'ANCI a delineare i contorni della collabo-

razione; l'articolo 21-sexies che proroga fino al

31 dicembre la durata dell'incarico del commis-

sario straordinario per gli interventi relativi alla

messa in sicurezza del palazzo di giustizia di

Palermo.

La Camera dei deputati, inoltre, introducen-

do l'articolo 21-septies, ha modificato l'articolo

8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione

delle crisi da sovraindebitamento per consentire

anche ai consorzi fidi e agli intermediari finan-

ziari di prestare le garanzie richieste in sede di

presentazione della proposta di accordo o di pia-

no del consumatore. Le associazioni antiracket e

antiusura - purché iscritte nell'albo tenuto dal

Ministero dell'Interno, possono destinare contri-

buti per agevolare il recupero dal sovraindebita-

mento, il cui rimborso potrà essere regolato nella

proposta di accordo o di piano.

Infine, la Camera dei deputati ha introdotto

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NOTA BREVE: Misure urgenti in materia fallimentare

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luglio 2015

nel decreto-legge in esame l'articolo 21-octies,

che reca il medesimo contenuto dell'articolo 3

del decreto-legge n. 92 del 2015, attualmente an-

cora in corso di conversione. La disposizione

prevede (comma 1) che l'esercizio dell'attività di

impresa degli stabilimenti di interesse strategico

nazionale non sia impedito dal sequestro sui be-

ni dell'impresa titolare dello stabilimento,

quando la misura cautelare sia stata adottata

in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicu-

rezza dei lavoratori e debba garantirsi il neces-

sario bilanciamento tra la continuità dell'attività

produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La di-

sciplina in esame è volta ad ampliare quanto già

previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-

legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'inte-

resse strategico nazionale, e segnatamente per

l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la Cor-

te Costituzionale ha già chiarito, nella Sentenza

n. 85 del 2013, la possibilità di un intervento del

legislatore circa la continuità produttiva compa-

tibile con i provvedimenti cautelari. La disposi-

zione prevede che l'attività dello stabilimento

possa proseguire per un periodo massimo di 12

mesi dall'adozione del richiamato provvedimento

di sequestro subordinatamente alla presentazione

– entro 30 giorni - di un piano contenente le mi-

sure aggiuntive, anche di natura provvisoria,

per la tutela della sicurezza dei lavoratori

sull'impianto oggetto del provvedimento di se-

questro (commi 2 e 3). Il piano va comunicato

all'autorità giudiziaria che ha disposto il se-

questro ed è trasmesso al Comando provinciale

dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e

dell'INAIL competenti per territorio per le rispet-

tive attività di vigilanza e controllo (comma 4).

La descritta disciplina si applica anche ai prov-

vedimenti di sequestro già adottati dalla magi-

stratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigo-

re del decreto-legge n. 92 del 2015). Sia il termi-

ne di 12 mesi per il protrarsi dell'attività d'impre-

sa che quello di 30 gg. per la redazione del piano

per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata

(comma 5).

E’ opportuno osservare in proposito che

l’approvazione della disposizione in esame, en-

trando in vigore con la legge di conversione,

renderà superflua la conversione dell'articolo 3

del decreto-legge n. 92 del 2015. Proprio al fine

di sanare gli effetti già prodotti dalla vigenza

dell’articolo 3 del decreto-legge n. 92 (entrato in

vigore il 2 luglio 2015 la Camera dei deputati

ha inserito un comma 2 all'articolo 1 del dise-

gno di legge di conversione, che, nel disporre

l’abrogazione del citato articolo 3, ne fa salvi gli

effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla

cui base.

Il Titolo V infine (articoli 22-24) reca dispo-

sizioni finanziarie, transitorie e finali.

In particolare l'articolo 22 reca la copertura fi-

nanziaria del provvedimento, integralmente po-

sta a carico del Fondo istituito dalla legge n. 190

del 2014 (legge di stabilità 2015) presso il Mini-

stero della giustizia, per il recupero di efficienza

del sistema giudiziario e il potenziamento dei re-

lativi servizi, nonché per il completamento del

processo telematico. L'articolo 23 introduce una

articolata norma transitoria, parzialmente e-

mendata dalla Camera dei deputati, mentre

l'articolo 24 dispone circa l'entrata in vigore del

decreto-legge.

La Nota Breve riproduce, con alcune modifiche formali e

di coordinamento, il contenuto del dossier n. 318/2, predi-

sposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

A cura dell'Ufficio Ricerche su questioni istituzionali,

giustizia e cultura

L’ultima nota breve:

A.S. n. 1577-B, "Deleghe al

Governo in materia di riorga-

nizzazione delle amministrazio-ni pubbliche": una sintesi

(n. 88 Luglio 2015)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pa-gina:

http://www.senato.it – leggi e

documenti – dossier di docu-mentazione. Servizio studi –

note brevi

www.senato.it

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XVII legislatura

A.S. 2021:

"Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27

giugno 2015, n. 83, recante misure

urgenti in materia fallimentare, civile e

processuale civile e di organizzazione e

funzionamento dell'amministrazione

giudiziaria"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2015

n. 104

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Servizio del Bilancio

[email protected]

@SR_Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti

finanziari dei testi legislativi

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

Verifica della quantificazione degli oneri connessi

a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi

a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli

organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non

consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che

sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare,

civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione

giudiziaria". NL104, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

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I N D I C E

TITOLO I INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ................ 1

Capo I Facilitazione della finanza nella crisi ..................................................... 1

Articolo 1 (Finanza interinale) ............................................................................... 1

Capo II Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo ....................... 1

Articolo 2 (Offerte concorrenti) ............................................................................. 1

Articolo 3 (Proposte concorrenti) .......................................................................... 2

Articolo 4 (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e

di adesione alla stessa) ........................................................................................... 3

Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare........................... 4

Articolo 5 (Requisiti per la nomina a curatore) ..................................................... 4

Articolo 6 (Programma di liquidazione) ................................................................ 5

Articolo 7 (Chiusura della procedura di fallimento) ............................................. 5

CAPO IV Contratti pendenti nel concordato preventivo ................................ 6

Articolo 8 (Contratti pendenti) ............................................................................... 6

CAPO V Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e

convenzione di moratoria ..................................................................................... 6

Articolo 9 (Crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso

intermediari finanziari) .......................................................................................... 6

Articolo 10 (Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione

con intermediari finanziari e convenzione di moratoria) ...................................... 7

CAPO VI Rateizzazione del prezzo .................................................................... 7

Articolo 11 (Rateizzazione del prezzo) ................................................................... 7

TITOLO II INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE .................... 8

CAPO I Modifiche al codice civile ...................................................................... 8

Articolo 12 (Modifiche al codice civile) ................................................................. 8

CAPO II Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie ed altre disposizioni ...................................................... 8

Articolo 13 (Modifiche al codice di procedura civile) ........................................... 8

Articolo 14 (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione dei codice di

procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni) ..................... 12

Articolo 15 (Portale delle vendite pubbliche) ...................................................... 15

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE ........................................... 15

Articolo 16 (Deducibilità svalutazione perdite su crediti enti creditizi e

assicurazioni)........................................................................................................ 15

Articolo 17 (Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per

imposte anticipate) ............................................................................................... 24

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TITOLO IV PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E

DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA ......................................................... 25

Articolo 18 (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei

magistrati ordinari) .............................................................................................. 25

Articolo 18-bis (Disposizioni per il ricambio generazionale nella

magistratura onoraria) ......................................................................................... 26

Articolo 18-ter (Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza

connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona

internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai

fenomeni dell’immigrazione) ................................................................................ 26

Articolo 19 (Disposizioni in materia di processo civile telematico) .................... 28

Articolo 20 (Misure urgenti per la funzionalità del processo

amministrativo) ..................................................................................................... 30

Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo

contabile) .............................................................................................................. 31

Articolo 21 (Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della

giustizia) ............................................................................................................... 31

Articolo 21-bis (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione)......................... 33

Articolo 21-ter (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il

tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111) ......................................................................................................... 35

Articolo 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale

dell’amministrazione giudiziaria) ........................................................................ 36

Articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) .................... 38

Articolo 21-sexies (Proroga della durata dell’incarico del commissario

straordinario nominato per la realizzazione dell’intervento per la sicurezza

degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo) ............... 40

Articolo 21-septies (Garanzie dell’accordo o del piano del consumatore) ......... 41

Articolo 21-octies (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di

stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario) ...................................................... 41

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI .................... 42

Articolo 22 (Copertura finanziaria) ..................................................................... 42

Articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali) ...................................................... 43

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1

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I

Facilitazione della finanza nella crisi

Articolo 1

(Finanza interinale)

L'articolo 1 modifica l'articolo 182-quinquies della legge fallimentare (regio decreto 16

marzo 1942, numero 267) precisando espressamente che la richiesta di autorizzazione a

contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito

del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato

preventivo e della relativa documentazione. Si dispone, inoltre, che il debitore che presenta una

domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda

di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad

evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via di

urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative

all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale per la

presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o fino

all’udienza di omologazione o fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal tribunale, per il

deposito dell’accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o

proseguire le azioni cautelari o esecutive.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo II

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo

Articolo 2

(Offerte concorrenti)

L'articolo 2 introduce l'articolo 163-bis e modifica l'articolo 182 della Legge

Fallimentare, con riferimento all'istituto del concordato preventivo.

Il comma 1 introduce l'articolo 163-bis, recante la disciplina delle offerte concorrenti al

piano di concordato comprendente offerta di trasferimento di azienda o rami d'azienda. Si

prevede l'obbligo da parte del tribunale di aprire un procedimento competitivo, la cui disciplina

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2

dettagliata è rimandata al tribunale stesso, salvo l'obbligo di aprire una gara tra gli offerenti, ove

presentate più offerte migliorative. Si prevede, con modifica intervenuta in prima lettura, che in

ogni caso sia disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (cfr. art. 13 del presente

provvedimento).

Al soggetto che aveva presentato l'offerta iniziale, ove non risulti vincitore, è

riconosciuto il rimborso delle spese e dei costi sostenuti, nel limite del tre per cento del prezzo

dell'offerta.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche alle offerte di affitto d'azienda e

al concordato con riserva.

Il comma 2 integra l'art. 182 L.F. prevedendo che in caso di concordato con cessione dei

beni, si disponga la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, osservato che il successivo articolo 15 prevede un contributo

di 100 euro per ogni atto pubblicato sul portale delle vendite pubbliche a carico

del creditore procedente, sarebbe opportuno chiarire se tale contributo si applichi

anche nel caso delle offerte concorrenti al piano di concordato preventivo di cui

al presente articolo o in caso contrario come si farà fronte alle spese di

pubblicazione previste.

Articolo 3

(Proposte concorrenti)

Il comma 1 modifica l'articolo 163 della L.F. estendendo da trenta a centoventi giorni il

termine massimo per la convocazione dei creditori all'apertura della procedura di concordato

preventivo. Tale estensione temporale è funzionale a consentire la presentazione di proposte

concorrenti di concordato, entro trenta giorni dall'adunanza dei creditori. Infatti, qualora la

proposta del debitore non assicuri, con attestazione del professionista, il pagamento di almeno il

quaranta per cento dei creditori chirografari o, in caso di concordato con continuità aziendale, di

almeno il trenta per cento, possono essere presentate proposte concorrenti a quella del debitore.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente devono rappresentare almeno

il dieci per cento dei crediti e hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una

autonoma classe.

Il comma 2 modifica l'art.165 L.F. relativo al commissario giudiziale, prevedendo che

egli fornisca ai creditori le informazioni utili per la presentazione delle proposte concorrenti.

Il comma 3 modifica l'art. 172 L.F. sulle operazioni e la relazione al commissario

giudiziale. Il termine entro cui il commissario deve depositare l'inventario del patrimonio del

debitore e la relazione sulle cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di

concordato è portato da 10 a 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il commissario deve

inoltre riferire sulle proposte concorrenti, svolgendo, di regola, una comparazione

particolareggiata tra tutte le proposte.

Il comma 4 modifica l'art.175 L.F. concernente la discussione delle proposte di

concordato. La modifica più significativa concerne la soppressione del secondo comma che

vietava la modifica della proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Il comma 5 modifica l'art. 177 L.F. recante la disciplina della maggioranza necessaria

per l'approvazione della proposta di concordato (pari alla maggioranza dei creditori ammessi al

voto). Si prevede che sia approvata tra le varie proposte quella che raggiunge la maggioranza

più alta; se nessuna proposta raggiunge la maggioranza prescritta si svolge una seconda

votazione sulla proposta che ha raggiunto più voti. Sono poi previste regole specifiche in caso di

parità di voti tra più proposte (prevale quella del debitore o quella presentata prima).

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3

Il comma 5-bis modifica l'art. 181 L.F. estendendo il termine per l'omologazione del

concordato da sei a nove mesi dalla presentazione della domanda.

Il comma 6 modifica l'art. 185 L.F. in materia di esecuzione del concordato, stabilendo

l'obbligo per il debitore di dare esecuzione alla proposta che è risultata approvata e attribuendo

poteri sostitutivi in caso di inadempimento al commissario giudiziale o, in caso di società, ad un

amministratore giudiziario, su decisione del tribunale.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che si tratta di disposizioni di

carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla

stessa)

L'unico comma modifica più articoli della legge fallimentare.

La lettera a) aggiunge all'art. 160 tra i presupposti per l'ammissione alla procedura di

concordato preventivo, il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari, salvo il

caso del concordato con continuità aziendale.

La lettera b) modifica l'art. 161 specificando che la proposta deve indicare l'utilità che il

proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore e integrando le comunicazioni da inviare

al pubblico ministero.

La lettera c) modifica l'art. 163 (già oggetto di ampie modifiche da parte del precedente

art. 3), prevedendo che con il provvedimento di apertura della procedura di concordato il

tribunale ordini anche la consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

La lettera d) modifica l'art. 165 (già modificato dall'art.3) prevedendo che il

commissario giudiziale comunichi al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale.

La lettera e) modifica l'art. 172 (già modificato dall'art.3) prevedendo che il

commissario giudiziale illustri le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate

dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei

confronti dei terzi.

La lettera f) modifica l'art. 178 sopprimendo la presunzione di consenso per i creditori

che non hanno esercitato il voto.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che si tratta di disposizioni di

carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

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4

Capo III

Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

Articolo 5

(Requisiti per la nomina a curatore)

Il comma 1 modifica l'art. 28 L.F. prevedendo che il divieto di nomina a curatore per chi

ha concorso al dissesto dell'impresa valga a prescindere dal tempo in cui il concorso è avvenuto

e non più solo se tale condotta si è verificata nei due anni anteriori la dichiarazione di

fallimento. Si specifica inoltre che nella nomina del curatore si tenga conto di rapporti

riepilogativi già presentati.

Infine, è istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale

confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori

giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di

omologazione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure

chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Il comma 2 autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 per l'istituzione del

registro.

La RT afferma che trattasi di disposizioni dì carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta

eccezione per l'ultimo comma relativo all'istituzione di un registro nazionale da

tenersi, con modalità informatiche, presso il Ministero della giustizia, nel quale

dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari

giudiziali e dei liquidatori giudiziali, nonché i provvedimenti di chiusura del

fallimento e di omologazione del concordato, l'ammontare dell'attivo e del

passivo delle procedure terminate.

Sulla base di interventi precedenti, già realizzati dalla competente

Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, è possibile stimare

nella misura massima di euro 100.000 per l'anno 2015, gli oneri connessi

all'aggiornamento dei sistemi hardware e software necessari alla realizzazione del

predetto registro.

Si prevede al riguardo una specifica autorizzazione di spesa.

Alla tenuta e alla gestione del registro nazionale, potrà provvedersi

nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente,

nonché con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1501 del

bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi posti alla base della

stima del costo del nuovo registro informatizzato per il quale la RT rinvia a

"precedenti interventi" senza ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda gli oneri permanenti di gestione, sul cap.1501 (spese

per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché

funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti)

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5

indicato dalla RT sono appostati 49 mln per il 2015, 47,3 mln per il 2016 e 47

mln per il 2017. Si rinvia, quanto alla copertura, all'art.22.

Articolo 6

(Programma di liquidazione)

Il comma 1 modifica l'art. 104-ter L.F.. In particolare si prevede che il curatore

predisponga il programma di liquidazione non solo entro 60 giorni dalla redazione

dell'inventario ma anche entro 180 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il

programma deve inoltre indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione

dell'attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo

eccezioni motivate. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione è

giusta causa di revoca del curatore. Infine, la possibilità di affidamento di incombenze della

procedura di liquidazione è estesa anche a società specializzate (finora erano ammessi solo

professionisti).

Il comma 1-bis modifica l'art. 64 L.F sugli atti a titolo gratuito privi di effetto per i

creditori se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Si

specifica che i beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante

trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, contro la trascrizione è possibile proporre

reclamo.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Chiusura della procedura di fallimento)

Il comma 1 modifica numerose disposizioni della L.F.. La lettera 0a) modifica l'art. 39

prevedendo che nel caso di liquidazione di acconti del compenso al curatore, oltre che

un'adeguata motivazione, debba essere presentato un progetto di ripartizione parziale. La lettera

0b) modifica l'art. 43 e stabilisce la priorità nel trattamento da parte dei tribunali per le

controversie in cui è parte un fallimento.

La lettera a) modifica l'art. 118 legittimando la chiusura del fallimento anche in caso di

pendenza di giudizi per i quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale. Per

rinunzie alle liti e transazioni, anziché dal comitato dei creditori, il curatore dovrà essere

autorizzato dal tribunale. Le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi

sono fatti oggetto di riparto supplementare tra i creditori. Qualora alla conclusione dei giudizi

pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione, il

debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato.

La lettera b) modifica l'art.120 prevedendo che nell’ipotesi di chiusura del fallimento in

pendenza di giudizi, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi

previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

La lettera b-bis) modifica l'art. 169 prevedendo che l'ammissione al concordato

preventivo sia trattata con priorità dal tribunale.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

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6

CAPO IV

Contratti pendenti nel concordato preventivo

Articolo 8

(Contratti pendenti)

Il comma 1 modifica l'art. 169-bis L.F. sui contratti in corso di esecuzione. Si prevede

che il tribunale o il giudice, prima di autorizzare, su richiesta del debitore che ha chiesto il

concordato, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione debba sentire anche l'altro

contraente. Si specifica che tale facoltà vale anche per i contratti "non compiutamente eseguiti".

Si precisa il carattere prededucibile del credito derivante da prestazioni eseguite legalmente e in

conformità agli accordi o usi negoziali. Una disciplina specifica è dettata per lo scioglimento del

contratto di locazione finanziaria.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO V

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di

moratoria

Articolo 9

(Crisi d’impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari)

L'unico comma introduce l'art.182-septies nella L.F.

Si prevede una speciale disciplina per l'accordo di ristrutturazione debiti nel caso in cui i

debiti verso banche e intermediari finanziari siano pari alla metà del totale. In tal caso l'accordo

è valido anche per i creditori non aderenti purché sia stato approvato dal 75% dei creditori o nel

caso di suddivisione in categorie, dalla medesima maggioranza della categoria. Tutti i creditori

devono essere stati informati e messi in condizione di partecipare. Il tribunale omologa

l'accordo, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, previo accertamento che le trattative si siano

svolte in buona fede e che banche e intermediari finanziari creditori: siano stati correttamente

suddivisi in classi omogenee, abbiano ricevuto complete informazioni, possano essere

soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.

La medesima disciplina vale per gli accordi che prevedano, anziché la ristrutturazione

dei debiti, una moratoria temporanea dei crediti. Contro entrambi i creditori non aderenti

possono proporre opposizione al tribunale.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

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7

Al riguardo, potrebbe essere valutato più specificamente l'impatto sugli

uffici giudiziari degli oneri di accertamento imposti per l'omologazione

dell'accordo, per i quali i tribunali possono avvalersi di ausiliari secondo la

modifica intervenuta alla Camera, in particolare per la verifica che i crediti

bancari e finanziari possano essere soddisfatti dall'accordo in misura non

inferiore alle alternative concretamente praticabili1.

Articolo 10

(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari

finanziari e convenzione di moratoria)

Il comma unico interviene sull'articolo 236 della legge fallimentare per estendere la

disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata)

alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di ristrutturazione del credito con intermediari

finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO VI

Rateizzazione del prezzo

Articolo 11

(Rateizzazione del prezzo)

Il comma unico modifica l'art. 107 L.F. prevedendo la possibilità di vendita e

liquidazione con pagamento a rate per gli atti posti in essere in esecuzione del programma di

liquidazione.

La RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

1 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 del DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), agli ausiliari del

magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle

spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del medesimo DPR sono

anticipate dall'erario, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge,

le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato nella procedura fallimentare. Le spese anticipate sono

recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Peraltro è dubbia l'applicazione della norma nel caso in esame visto che la procedura fallimentare è

definita dal comma 1 come la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, quindi

procedura diversa da quella di omologazione dell'accordo di ristrutturazione debiti.

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8

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

CAPO I

Modifiche al codice civile

Articolo 12

(Modifiche al codice civile)

L'articolo 12 introduce una nuova sezione nel libro sesto del codice civile sulla tutela

dei diritti, al titolo IV sulla tutela giurisdizionale dei diritti. La nuova sezione, denominata I-bis,

è dedicata all'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo

gratuito. Si prevede una nuova forma semplificata di azione esecutiva che legittima il creditore a

procedere ad esecuzione forzata tramite la trascrizione del pignoramento, senza attendere il

passaggio in giudicato della sentenza sull'azione revocatoria. Tale nuova azione si applica

esclusivamente ai beni immobili e mobili registrati per i quali siano stati compiuti atti a titolo

gratuito di alienazione o costituzione di vincolo di indisponibilità nel termine di un anno

dall'atto di pignoramento.

Contro l'azione esecutiva possono proporre opposizione il debitore o il terzo

pregiudicato con onere a loro carico di provare che: l'atto gratuito non fosse pregiudizievole per

il creditore; il debitore non fosse consapevole del pregiudizio che arrecava al creditore.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che

non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II

Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ed altre

disposizioni

Articolo 13

(Modifiche al codice di procedura civile)

Il comma 1 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata

contenuta nel codice di procedura civile. Il precetto deve contenere anche un avvertimento al

debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi (lettera a)). La

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pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata

all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla

pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata

"portale delle vendite pubbliche" (lettera b)); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui

quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, anche su istanza dei

creditori. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva;

nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni

immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; la riforma dispone

inoltre che ogni 6 mesi il giudice provveda a distribuire ai creditori le somme recuperate (lettera

c)). La Camera dei deputati, ha poi aggiunto che, in caso di conversione del pignoramento, tanto

in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con il

versamento dell'intera somma (lettera c-bis)). Il termine di efficacia del pignoramento è ridotto

da 90 a 45 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita;

(lettera d)). Nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per

l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita

la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro (lettera e)). La vendita

dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere

in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà

fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare

i ribassi (lettera f)). L'alternativa è la vendita all'incanto: il professionista delegato potrà

rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e

rispetto alla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lettera i)).

Nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il decreto-legge afferma

l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente

all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su conto corrente di

qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono

impignorabili nella misura corrispondete al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore

al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie

(ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un

quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lettere l) e m)). Il

pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è

rilevabile d'ufficio dal giudice; nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli

adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati (lettera n)). È riscritta la

disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal

giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma

detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali

spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul

bene e le eventuali passività condominiali (lettera o)); quanto all'autorizzazione della vendita, la

riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del

prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il

pagamento rateale (lettera p)); la Camera dei deputati ha precisato che lo stesso giudice deve

anche indicare l'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano

respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene

contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lettera q)).

L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi

dell'articolo 568 (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era richiesto che l'offerta fosse

superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore

fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene

che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto (lettera r)); se vi sono invece più offerte, il

decreto-legge consentite la vendita a favore del miglior offerente solo se il giudice ritiene che

con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto (lettera s)), che modifica

l'articolo 573 c.p.c.); tale ultima disposizione è stata riformulata dalla Camera dei deputati che

ha stabilito che, in caso di presentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei

creditori, il giudice procede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella

migliore offerta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale,

previa fideiussione (lettera t)), ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce

inadempimento dell'aggiudicatario (lettera u)). Le lettere v), z) e aa), che modificano

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rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di

coordinamento; quanto alla vendita con in-canto, la riforma intende garantire il miglior prezzo

di vendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo di vendita

non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incanto solo se ritiene che

con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore

determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita

fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al

creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare

l'eventuale conguaglio (lettera bb)). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal

giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo che il giudice non ritenga che gli interessi

delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lettera cc)); nell'opposizione

all'esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, sospendere

l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (lettera dd));

nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al

creditore procedente – che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di

autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il

pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al

presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di

urgenza. La Camera dei deputati ha tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale

giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche

dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni (lettera ff)). La Camera dei deputati

ha ulteriormente integrato l'articolo 13 del decreto-legge prevedendo: che avverso il decreto del

giudice dell'esecuzione che risolve le difficoltà insorte durante la vendita le parti possono

presentare reclamo (lettera cc-bis)); la riscrittura dell'articolo 614-bis del codice di rito sulle

misure di coercizione indiretta, ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento

spontaneo degli obblighi infungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma

estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di

obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (lettera cc-ter)). Spetterà dunque al giudice,

già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della

sentenza stes-sa, tenendo conto del valore della controversia; che le disposizioni specifiche sul

pignoramento e la custodia di autoveicoli, introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 con

l'articolo 521-bis c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sul pignoramento ordinario

(lettera d-bis)). La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto che nell'espropriazione presso terzi,

in caso di mancata dichiarazione del terzo (articolo 548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del

debitore in suo possesso, il credito pignorato si considera non contestato se l'allegazione del

creditore consente comunque l'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lettera

m-bis)); se l'allegazione non consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari

accertamenti nel contraddittorio delle parti (lettera m-ter)).

Il comma 2 autorizza, per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del

portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, la spesa di euro 900.000 per l’anno 2015 e,

per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro

200.000 annui a decorrere dall’anno 2016.

La RT afferma che l'articolo 13 introduce una serie di modifiche

all'espropriazione forzata, cosi come disciplinata nel codice di procedura civile.

Si introduce il portale delle vendite pubbliche, che contiene gli avvisi di

tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. Tale iniziativa si rende necessaria

per fornire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la

trasparenza delle vendite giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei

creditori e dei debitori. Il portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di

acquisire le informazioni relative alle vendile giudiziarie, nell'ambito di un'unica

area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l'attuale

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frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo

tribunale.

Sono adottate misure volte a velocizzare le procedure esecutive (si

dimezzano i tempi per la nomina dell'esperto e si riducono (i) il termine tra data

del provvedimento e la data fissata per l'udienza, (ii) i termini del deposito della

documentazione ipocatastale, (iii) il termine del deposito dell'istanza di vendita).

È prevista la possibilità per il giudice dell'esecuzione, in presenza di

giustificati motivi, di prevedere nella ordinanza di vendita che il prezzo possa

essere versato ratealmente.

Si interviene sull'art. 571 c.p.c. in materia di offerte d'acquisto, al fine di

velocizzare la procedura e salvaguardare il valore del bene, evitando la

speculazione al ribasso.

Nell'ottica di rivitalizzare l'istituto della assegnazione del bene si precisa,

all'articolo 589 del c.p.c, che il valore del bene di cui chiedere l'assegnazione è

quello determinato dal giudice ai sensi dell'articolo 568 per il primo esperimento

di vendita ovvero, nel caso di vendite successive, quello posto a relativa base.

Si degiurisdizionalizza definitivamente la fase liquidativa della

espropriazione immobiliare, introducendo l'obbligatorietà della delega delle

operazioni di vendita, per consentire una più sollecita realizzazione delle pretese

sostanziali dei creditori.

Con particolare riferimento alla introduzione del portale delle vendite

pubbliche, evidenzia che tale iniziativa si rende necessaria per fornire la massima

informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite

giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei creditori e dei debitori, il

portale unificato, consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni

relative alle vendite giudiziarie, nell'ambito di un'unica area Web gestita dal

Ministero della giustizia, superando l'attuale frammentazione con la

pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Per la realizzazione del portale, che comporterà sia interventi

infrastrutturali, che l'aggiornamento e la modifica degli attuali sistemi

informativi, stimati, sulla base di analoghi interventi realizzati dalla Direzione

Generate per sistemi informativi automatizzati, in euro 900.000,00 per l'anno

2015, per le spese di realizzazione e di implementazione dei sistemi informatici

(Investimento), ed in euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2016, per le spese di

manutenzione, di gestione e di aggiornamento degli applicativi e dei sistemi

informatici (Funzionamento). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione

di spesa.

Le attività di archiviazione e di gestione dati del portale Web potranno

essere garantite attraverso l'utilizzo delle risorse umane già in servizio presso il

Ministero della giustizia.

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Rinvia all'articolo 15 per gli effetti di maggior gettito recati

dall'introduzione del contributo per l'inserimento degli annunci sul portale delle

venite pubbliche.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo in esame hanno carattere

ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della

quantificazione dell'onere per la realizzazione del portale sulle vendite pubbliche

che dovrà contenere gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani e

pertanto richiederà un'adeguata infrastruttura sia per il caricamento che per

l'accesso ai dati, ipoteticamente molto numerosi.

Articolo 14

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione dei codice di procedura civile e

disposizioni transitorie e ad altre disposizioni)

Il comma 1 reca nove modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile. La lettera 0a) modifica l'art. 155-quater e prevede la stipula di una

convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte delle pubbliche

amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili per la ricerca con

modalità telematiche dei beni da pignorare finalizzata alla fruibilità informatica dei dati per gli

ufficiali giudiziari.

La lettera a) modifica l'articolo 155-quinquies, permettendo al creditore di ottenere dai

gestori delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali

l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità

delle banche dati.

La lettera a-bis) introduce l'art.159-ter che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo

esecutivo per espropriazione a cura di un soggetto diverso dal creditore.

La lettera a-ter) modifica l'art.161 precisando che il compenso dell'esperto o dello

stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo

ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura

superiore al 50% del valore di stima.

La lettera b) modifica l'art. 161-ter prevedendo la possibilità di interconnessione tra il

portale telematico delle vendite pubbliche e quello dei gestori delle vendite telematiche.

La lettera c), inoltre, inserisce l'articolo 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio

delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (la pubblicazione è di regola

effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con

decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la

segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto

richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

La lettera d) inserisce l'articolo 169-sexies che riguarda l'istituzione presso ogni

tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili

pignorati; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

La lettera e) integra l'art.173-bis che, nell’espropriazione immobiliare, detta la disciplina

della stima del bene da parte dell’esperto nominato dal giudice. Per il particolare rilievo delle

operazioni di stima sono ancor più dettagliati i dati che dalla stima devono obbligatoriamente

risultare con riferimento, in particolare: alle opere abusive e alla loro possibile sanatoria;

all’eventuale possibilità di condono; ai relativi costi da sopportare e alle oblazioni già pagate o

da pagare; al censo, livello o uso civico che eventualmente gravi sul bene pignorato e

all’eventuale affrancazione da tali oneri; all’informazione sulle spese fisse di gestione

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manutenzione del bene, spese straordinarie e condominiali non pagate nell’ultimo biennio

anteriore alla perizia; all’esistenza di provvedimenti giudiziari in corso sul bene pignorato. E’

abbreviato da 45 a 30 gg il termine dall’udienza fissata per la comparizione delle parti e dei

creditori ex art. 569 c.p.c.

La lettera f) modifica l’art. 173-quinquies per consentire che l’offerta d’acquisto del

bene immobile in esecuzione e la prestazione della cauzione avvengano con modalità

telematiche di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate); la cauzione potrà essere

prestata anche con fideiussione o atra garanzia comunque rilasciata da banche, assicurazioni e

intermediari finanziari vigilati.

Il comma 2 aggiunge l'art.16-novies al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792.

Si stabilisce l’uso esclusivo di modalità telematiche per le domande di iscrizione e la

tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei

soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei

professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Si prevede: che le domande

sono inserite sulla base delle sopracitate specifiche tecniche; che eventuali tributi, bolli e diritti

per l’iscrizione negli albi ed elenchi indicati siano corrisposti con mezzi di pagamento

telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con

moneta elettronica; che il presidente del tribunale forma e tiene gli indicati albi e gli elenchi con

modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche.

Le disposizioni dell’art. 16-novies acquistano efficacia 30 gg. dopo la pubblicazione sul

sito del Ministero della giustizia delle indicate specifiche tecniche. Sono, infine, dettate

istruzioni per l’iscrizione agli albi ed elenchi informatici dei professionisti che già risultano

iscritti (è previsto un termine di 90 gg. per l’inserimento dei propri dati con modalità

telematiche e in conformità alle specifiche tecniche).

Il comma 3 modifica l’art. 122 del DPR n. 1229 del 1959, mirando sostanzialmente alla

riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari per le operazioni da essi compiuti nel processo

esecutivo. Si prevede, in particolare, tale riduzione - a carico del creditore che procede e

liquidato dal giudice - in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo. E’ inoltre introdotto

un tetto massimo per i compensi (attualmente parametrati al ricavato) e sono previste ipotesi in

cui tale compenso non è dovuto.

Il comma 4 autorizza per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la

custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, la spesa di euro 150.000 per il 2015.

La RT afferma che l'articolo 14 apporta le necessarie modifiche di

coordinamento, introduce una nuova disposizione relativa all'elenco dei soggetti

specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, presso ogni

tribunale e disciplina le modalità di pubblicazione sul portale delle vendite

pubbliche. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e

la vendita dei beni mobili pignorati, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per

l'anno 2015.

La norma prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono

banche dati contenenti informazioni utili per l'individuazione di cose e crediti da

sottoporre ad esecuzione, mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli

accessi, su richiesta del Ministero della giustizia. Si prevede altresì che fino alla

definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche per la

fruibilità dei dati da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e, in ogni caso quando

l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non

dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l'accesso è

2 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.

17 dicembre 2012, n. 221.

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consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità

informatica dei dati.

Al riguardo, rappresenta che l'attuazione delle convenzioni, in conformità

all'art. 50, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, non determina oneri

a carico delle amministrazioni richiedenti i dati e le attività connesse potranno

essere sostenute con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le norme introducono, altresì, alcune modificazioni alla disciplina del

processo esecutivo. In particolare si prevede di limitare, nell'ambito di un tetto

massimo, il compenso per l'ufficiale giudiziario, al fine di non pregiudicare i

diritti dei creditori. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i citati compensi sono ricompresi

nell'ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.

Al riguardo, con riferimento alla lettera 0a) del comma 1, introdotta

dalla Camera dei deputati, la RT aggiornata motiva l'assenza di oneri alla luce

dell'art.50, co.2 del codice dell'amministrazione digitale3.

Tale disposizione prevede l'accessibilità e fruibilità di qualunque dato

trattato da una pubblica amministrazione alle altre amministrazioni quando

l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali

dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la

prestazione di elaborazioni aggiuntive4. Poiché tuttavia la norma tratta

specificamente il caso delle pubbliche amministrazioni che non dispongono di

sistemi informatici per la cooperazione applicativa tra i sistemi informatici delle

pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle

informazioni e dei procedimenti amministrativi, permane il dubbio che si tratti di

"prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art.50 citato che senza nuovi oneri non

potranno essere realizzate.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'elenco previsto dalla lettera d)

del comma 1, per il quale il comma 4 autorizza la spesa di 150.000 euro nel

2015, la relazione tecnica non fornisce alcun dato esplicativo della

determinazione dell'onere.

3 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio

2005, n. 112, S.O. 4 Con le esclusioni delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e

consultazioni elettorali, salvi i casi per i quali l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 esclude il

diritto d'accesso, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' fatto

comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Tale norma, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati

relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, obbliga le

amministrazioni certificanti a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione

per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

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Articolo 15

(Portale delle vendite pubbliche)

Il comma unico inserisce l'art.18-bis al DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di

giustizia). Si stabilisce in 100 euro il contributo che, nell'ambito della procedura di esecuzione

forzata, deve pagare il creditore procedente per dare idonea pubblicità alla vendita di un bene

immobile o mobile registrato. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo saranno

riassegnate dall'apposito capitolo dell'entrata del bilancio del Ministero della giustizia e

destinate al funzionamento degli uffici giudiziari nonché all'implementazione e allo sviluppo dei

sistemi informatizzati.

La RT afferma che l'articolo prevede l'introduzione di un contributo, a

carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite

pubbliche degli atti esecutivi, riguardanti beni immobili o mobili registrati, per i

quali la legge dispone che sia data pubblica notizia. Il contributo, stabilito nella

misura di euro 100,00 per ciascun atto esecutivo, dovrà essere effettuato con le

modalità telematiche già previste a legislazione vigente e potrà essere adeguato

ogni tre anni in relazione alle variazioni degli indici 1STAT.

Il maggior gettito derivante dalle disposizioni in esame, allo stato non

quantificabile, potrà essere destinato, attraverso il meccanismo della

riassegnazione dalle entrate del bilancio dello Stato, ai programmi di spesa del

Ministero della giustizia destinati al funzionamento degli uffici giudiziari e

all'implementazione dei sistemi informatizzati, ivi compresa la manutenzione e lo

sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, nel presupposto che si tratti di

entrate non indispensabili per assicurare la copertura delle spese di manutenzione

e sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 16

(Deducibilità svalutazione perdite su crediti enti creditizi e assicurazioni)

L’articolo in esame modifica, con i commi da 1 a 5, le vigenti disposizioni in tema di

deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle

assicurazioni contenute nell’articolo 106, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare il comma 1 dispone che le componenti negative in discorso5 divengano

deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio, in luogo della loro

5 Tuttavia si rammenta che le modifiche in esame investono esclusivamente le svalutazioni e le perdite su

crediti verso la clientela iscritti in bilancio, poiché per le perdite realizzate mediante cessione a titolo

oneroso già la precedente normativa prevedeva la loro integrale deducibilità nell’esercizio di rilevazione.

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deducibilità in cinque esercizi, prevista nella norma previgente; le svalutazioni e le perdite

diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle

rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio6.

Il comma 2 specifica che le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2015; pertanto saranno interessate dalla disposizione le nuove svalutazioni

rappresentate nel bilancio redatto per l’esercizio 2015.

Il comma 3 stabilisce che per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le

perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano dedotte nel limite

del 75% del loro ammontare, mentre l’eccedenza, pari al restante 25%, si rende deducibile

secondo quanto previsto nel successivo comma 4. In esso per le citate eccedenze e per le

svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre

2014 e non ancora dedotte (ai sensi del previgente articolo 106, comma 3 del TUIR) si prevede

la deducibilità, nell’intervallo di tempo di 10 anni, nelle seguenti quote:

per il 5% del loro ammontare per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2016;

per l’8% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;

per il 10% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018;

per il 12% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al 31

dicembre 2024;

per il 5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Il comma 5 prevede che ai fini della determinazione dell’acconto a titolo di imposta sui

redditi delle società (IRES) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due

periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle modifiche contenute nei precedenti commi

da 1 a 4 del presente articolo.

I commi da 6 a 10, recano invece le modifiche in materia di deducibilità delle

componenti negative di reddito in argomento, ai fini della determinazione dell’imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nello specifico il comma 6 sostituendo la lettera c-bis), del comma 1 del previgente

articolo 6 del citato D.Lgs. 446/1997, nonché la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 7 del

medesimo D.Lgs. 446/1997, dispone – sia per le banche e per gli enti e società finanziarie

(lettera a)) sia per le imprese di assicurazione (lettera b)) – l’integrale deducibilità delle

rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle

riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, è integrale in luogo della

precedete ripartizione in quote costati per cinque esercizi, così come prevista nella previgente

disposizione.

Il comma 7 specifica, così come previsto per la disciplina in tema di IRES, che le

disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

I commi da 8 a 10 riproducono la medesima disciplina transitoria prevista in materia di

IRES e commentata con riferimento ai precedenti commi, dal 3 al 5.

Il comma 11 dispone che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disciplina

all’esame, valutate in 137 mln di euro per l’anno 2016, in 107 mln di euro per l’anno 2017, in

505 mln di euro per il 2018, in 130 mln di euro per il 2020, in 451 mln di euro per il 2021, in

360 mln per il 2022, in 245 mln per il 2023, in 230 mln per il 2024 e in 189 mln di euro a

decorrere dal 2025 (per il solo anno 2019 è prevista l’indifferenza finanziaria del

provvedimento) confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre

2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Infine il comma 12 modifica il citato comma 200 della legge di stabilità per il 2015 al

fine di stabilire che il suddetto fondo sia ripartito annualmente con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri.

6 Si ricorda che il previgente articolo 106, comma 3 prevedeva una deducibilità delle svalutazioni e

perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti per cinque esercizi a

decorrere da quello di contabilizzazione. Fino al 2012 detta deducibilità era prevista in diciottesimi.

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17

La RT quantifica separatamente gli effetti derivanti dalla deducibilità

delle svalutazioni e perdite su crediti nell’esercizio di sostenimento da quelli

derivanti dalla ripartizione nel tempo delle quote residue delle svalutazioni e

perdite su crediti pregresse.

Punto 1) deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti nell’esercizio

di sostenimento.

Per quanto attiene il primo aspetto la RT evidenzia che la modifica

normativa produrrà effetti negativi di gettito per l’erario in quanto il contribuente

potrà dedurre totalmente, nell’esercizio di imputazione, le svalutazioni e perdite

su crediti a fronte dell’attuale regime fiscale che prevede la deduzione delle poste

negative in discorso in cinque quote costanti annuali a fini IRES ed IRAP. Indica

quindi la metodologia di stima specificando che:

le fattispecie in argomento sono suscettibili di generare imposte

anticipate (DTA7) iscrivibili in bilancio nel primo esercizio e nei

quattro successivi;

i soggetti esercenti attività creditizia, finanziaria ed assicurativa

possono trasformare le DTA in credito di imposta, rispettando

particolari requisiti8, nelle ipotesi: di perdita civilistica (ai fini sia

IRES che IRAP), di perdita fiscale (ai fini IRES) o di valore della

produzione negativo (ai fini IRAP), di liquidazione volontaria o

assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Ha quindi utilizzato i dati provvisori ricavati dalla dichiarazione UNICO

2014 (redditi 2013) società di capitali integrati con i dati dell’Associazione

Bancaria Italiana (ABI) relativi alle svalutazioni crediti delle banche nel 2014.

Dalla citata analisi risulta che:

le svalutazioni civilistiche nell’anno 2013, sono pari a circa 37,6 mld

di euro (dedotte in cinque anni a fini IRES ed IRAP) di cui 30,25 sono

attribuibili ai soggetti banche (codice ISTAT 64.19.10);

secondo i dati ABI le svalutazioni crediti delle banche nel 2014 sono

state pari a circa 24,7 mln di euro;

7Deferred tax asset; esse si generano quando la normativa fiscale differisce da quella civilistica,

producendo dei disallineamenti temporali in ordine ai tempi di deduzione fiscale delle componenti di

reddito. 8 In presenza di perdita civile, si commisura il credito di imposta applicando all’intero stock di DTA

interessate il rapporto esistente tra la perdita civile di esercizio ed il patrimonio netto; in questo caso la

trasformazione delle DTA produce prima l’annullamento delle variazioni in diminuzione a scadenza più

prossima per un ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle DTA trasformate; la norma prevede

anche che non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipale

trasformate in credilo d'imposta. In presenza di perdita fiscale (o di valore della produzione negativo) la

quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e derivante dalla deduzione dei componenti

negativi di reddito di cui al comma 55 (del TUIR), è trasformata per intero in credito d'imposta; in questo

caso sono trasformate in credito le DTA iscritte sul minore tra la perdita fiscale e le variazioni in

diminuzione apportate in dichiarazione relative a svalutazioni crediti e perdite su crediti.

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18

da ciò consegue che le svalutazioni crediti di tutti i soggetti finanziari

sono state ridotte in proporzione (24,7/30,25 = 81,65) e ricondotte

testa su testa all’81,65% dell’importo 2013;

le perdite su crediti sono pari a circa 2,4 mld di euro (dedotte

fiscalmente in 5 anni a fini IRES ed IRAP);

a legislazione vigente le DTA sono commisurate sui 4/5 rinviati

(quindi su circa 32 mld nel periodo di imposta 2013 – dati tratti da

UNICO 2014 – che si riducono nel 2014 a circa 26,4 mld di euro;

attraverso una elaborazione testa su testa è stato determinato il

rapporto tra perdita civile e patrimonio netto ed applicato tale rapporto

allo stock di DTA interessate per determinare il credito di imposta

spettante;

le quote future delle svalutazioni e delle perdite su crediti, le cui DTA

iscritte sono state trasformate in credito, sono state “annullate”;

a legislazione vigente per stimare i minori oneri per le future quote

non più fiscalmente rilevanti, in quanto il contribuente in perdita

fiscale ha utilizzato il credito di imposta, è stato ipotizzato un tasso di

“ritorno di utile” delle imprese in perdita nel momento della

maturazione del credito;

sulle quote future delle svalutazioni e delle perdite su crediti residue,

in caso di perdita fiscale, è stato determinato il credito di imposta che

matura diversamente: a) se la perdita fiscale è di importo minore o

uguale all’importo complessivo delle variazioni in diminuzione

dovute alle svalutazioni in esame, le DTA sono interamente

trasformate in credito di imposta, b) se l’importo della perdita fiscale è

maggiore delle variazioni in diminuzione sono trasformate in crediti

d’imposta solo le DTA corrispondenti al valore della perdita fiscale;

a legislazione vigente l’importo complessivo risultante di credito di

imposta a regime è circa di 2mld di euro;

analogo discorso viene fatto con riferimento all’IRAP con la

differenza che in luogo della perdita fiscale rileva il valore della

produzione negativo;

è stata calcolata testa su testa la quota parte delle svalutazioni e perdite

su crediti dedotte a legislazione vigente e deducibili a legislazione

proposta che determinano un valore della produzione IRAP negativo,

per stabilire la quota parte di imposte anticipate IRAP trasformabile in

credito di imposta.

Evidenzia quindi che ai fini della stima è stata effettuata una elaborazione

testa su testa sui contribuenti interessati dalla normativa per evidenziare quelli

con reddito imponibile o valore della produzione positivo rispetto a quelli in

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19

perdita individuando una percentuale di redditività rispettivamente del 53% a fini

IRES e del 92,7% a fini IRAP.

Per quanto riguarda la legislazione proposta osserva che la normativa da

un lato produrrà maggiori costi deducibili (in quanto le poste in esame sono

totalmente deducibili nell’anno) con conseguente perdita di gettito, dall’altro

produrrà un recupero di gettito in quanto non si genereranno più DTA, e quindi

credito di imposta, e non saranno più deducibili nei quattro anni successivi le

quote rinviate.

Limitatamente al 2015 la quota del 25% delle svalutazioni e perdite su

crediti rinviata al c.d. basket deducibile (ripartizione nel tempo di cui ai commi 4

e 9 rispettivamente a fini IRES ed IRAP) in quote dal 2016 genererà comunque

DTA trasformabili in credito di imposta. A fronte della maggiore deducibilità ai

fini IRES ed IRAP concentrata nell’anno di riferimento delle svalutazioni e

perdite su crediti si avrà un effetto positivo sotto forma di minori crediti di

imposta sulle DTA; infine a titolo di IRAP la maggiore deducibilità simulata ha

generato una consistente riduzione del valore della produzione positivo fino ad

un massimo del 33%.

Dalle simulazioni risultano delle variazioni nella deducibilità evidenziate

in una tabella riepilogativa dalla quale, applicando l’aliquota nominale IRES del

27,5% e l’aliquota IRAP del 5,4%, si ottiene il seguente andamento in termini di

gettito di competenza: (milioni di euro)

Competenza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IRES -2.653 -3.213 -2.284 -1.356 -428 -388 -352 -315 -279 -242

IRAP -442 -595 -435 -274 -114 -114 -114 -114 -114 -114

DTA IRES 709 1.358 1.619 1.847 2.038 1.853 1.707 1.598 1.525 1.489

DTA IRAP 11 127 241 356 471 471 471 471 471 471

TOTALE -2.375 -2,323 -860 572 1.968 1.822 1.713 1.640 1.604 1.604

Il gettito di cassa, considerando che la normativa proposta prevede di non

considerare la modifica ai fini della determinazione degli acconti 2015 – 2017,

segue il seguente andamento: (milioni di euro)

Cassa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IRES 0 -2.653 -3.213 -4.569 -428 501 -349 -315 -279 -242 -206

IRAP 0 -442 -595 -870 -1 1 4 47 -114 -114 -114 -114 -114

DTA IRES 0 709 1.358 1.619 1.847 2.038 1.853 1.707 1.598 1.525 1.489

DTA IRAP 0 11 127 241 356 471 471 471 471 471 471

TOTALE 0 -2.375 -2.323 -3.579 1.661 3.057 1.861 1.749 1.676 1.640 1.640

Punto 2) Basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti

pregresse.

Per quanto concerne invece gli effetti di gettito derivanti dalla ripartizione

nel tempo delle quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse, la

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20

RT utilizza le medesime banche dati impiegate per la quantificazione di cui al

punto 1).

Individua in base ad UNICO 2014 un totale di quote non dedotte riportate

agli esercizi successivi di circa 48,8 mld di euro. In base alle informazioni di

fonte ABI le svalutazioni e le perdite su crediti per tutti i soggetti sono ridotte da

40,7 mld a circa 33 mld di euro9. In base a tale riduzione il totale di quote non

ancora dedotte ad inizio 2015 viene stimato in circa 65,7 mld di euro a fini

IRES10

ed in circa 50,6 mld di euro ai fini IRAP11

. La stima considera anche il

passaggio da noni a diciottesimi delle quote residue per effetto delle disposizioni

contenute nel DL 112/2008.

Le quote lorde sono depurate per tener conto della parte non più

deducibile in quanto riferita a contribuenti che hanno trasformato le DTA in

credito di imposta; la citata trasformazione in caso di perdita civilistica produce12

l’annullamento prioritariamente delle variazioni in diminuzione a scadenza più

prossima per un ammontare a cui corrisponde un’imposta pari alle DTA

trasformate. Dai calcoli rappresentati in RT si deduce che la quota di

annullamento corrispondente all’imposta pari alle DTA trasformate è di circa 3

mld di euro; pertanto le quote nette deducibili a legislazione vigente fino al 2014

sono pari a 62,7 mld di euro ai fini IRES e a 47,7 mld di euro a fini IRAP.

Tali risultanze si modificano per effetto della legislazione proposta per la

quale per il 2015 si ha un incremento del monte quote di circa 7,3 mld di euro13

.

Quindi il totale delle quote rinviate a legislazione proposta è di circa 70 mld di

euro ai fini IRES e di circa 54,9 mld di euro ai fini IRAP.

Considerando che per l’anno 2015 non vi è la possibilità di dedurre le

quote pregresse – creandosi quindi una sorta di “congelamento” di dette quote e

che quindi la deducibilità che parte dall’anno 2016 segue la ripartizione in

percentuali così come descritta nei commi 4 e 9 rispettivamente per la

deducibilità a fini IRES ed IRAP – si ha l’andamento delle quote pregresse

deducibili secondo la sottostante tabella: (milioni di euro)

QUOTE

NETTE LP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totale

quote

rinviate

Totale ai Fini

1RES 0 3.502 5.603 6.989 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 3.502 70.032

Totale ai fini

1RAP 0 2.749 4.398 5.487 6.598 6.598 6,598 6.598 6.598 6.598 2.749 54.979

9 Applicando quindi la percentuale di riduzione già usata per il punto 1) pari all’81,65%.

10 3/5 del 2013, più 4/5 del 2014, più residuo delle vecchie quote in diciottesimi.

11 3/5 del 2013 più 4/5 del 2014.

12 Così come indicato nella circolare 37/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

13 La RT evidenzia che la quota del 25% delle svalutazioni e perdite non deducibile per intero nell’anno

2015, pari a circa 8,3 mld di euro passa a circa 7,3mld di euro, perché depurata della parte corrispondente

all’imposta pari alle DTA trasformate in caso di perdita civilistica.

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21

Ai fini del calcolo della variazione di gettito conseguente al differenziale

di deducibilità delle quote nette, le stesse sono state ridotte per escludere quelle

relative ad imprese in perdita fiscale IRES (47% del totale) e con componenti

negative IRAP (7,3%) applicando al netto rispettivamente l’aliquota nominale

IRES del 27,5% ed IRAP del 5,4%. In base alle ipotesi suddette l’andamento di

competenza risulta essere il seguente: (milioni di euro)

Compet

enza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IRES

IRAP

1.927

585

1.833

597

1.527

515

133

57

-1.038

-331

-1.058

-331

-1.058

-331

-1.079

-331

-1.079

-331

-1.100

-331

Totale 2.512 2.430 2.042 190 -1.368 -1.389 -1.389 -1.410 -1.410 -1.430

L’andamento di cassa, considerando che la modifica normativa non

si applica per la determinazione degli acconti per il triennio 2015-2017, è

rappresentata dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

Cassa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IRES

IRAP 0

0

1.927

585

1.833

597

3.054

1.030

-1.260

-401

-2.209

-718

-1.079

-331

-1.058

-331

-1.100

-331

-1.079

-331

-1.120

-331

Totale 0 2.512 2.430 4.084 -1.661 -2.927 -1.410 -1.389 -1.431 -1.410 -1.451

Nel complesso la proposta in esame – punti 1) e 2) della RT- produce il

seguente andamento di cassa: (milioni di euro)

Cassa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IRES/ IRAP/DTA 0 137 107 505 0 130 451 360 245 230 189

Infine la RT specifica che i commi 11 e 12 prevedono che le maggiori

entrate recate dal presente articolo confluiscano al fondo di cui all’articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità per il 2015)

Al riguardo si evidenzia che la RT, punto 1), utilizza per il 2013 dati tratti

da UNICO 2014, mentre per il 2014 prende in considerazione dati ABI; in

particolare riduce all’81,65% i valori relativi alla svalutazione crediti di tutti i

soggetti finanziari, tratti da UNICO 2014. Sembra verosimile ipotizzare che con

tale operazione si voglia attualizzare il flusso di perdite e svalutazione crediti del

2013 (estratto dalla banca dati fiscale) al fine di averne un valore che sia il più

possibile rappresentativo della situazione più recente, relativa cioè al 2014.

Tuttavia si formulano perplessità dovute al fatto che le due banche dati sono

costruite con metodologie diverse di valutazione delle poste di bilancio: una

basata sulla normativa fiscale (i dati di UNICO 2014), l’altra sulla disciplina

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22

civilistica14

(i dati di fonte ABI). In considerazione di quanto precede, si chiede

se l’utilizzo delle predette fonti per giungere ad una sorta di attualizzazione dei

dati, possa rappresentare verosimilmente le poste in argomento. In più si

consideri che l’ABI ha evidenziato un incremento delle sofferenze lorde in

portafoglio per le banche italiane rispetto al 201315

laddove invece la RT

comparando i due dati tratti dalle diverse fonti, registra una diminuzione (da

30,25 mld - fonte UNICO 2014 a 24,7 mld - fonte ABI) che ha implicato una

rideterminazione delle svalutazioni crediti all’81,65% rispetto all’importo

dichiarato nel 2013. Va da sé che una valutazione al rialzo delle poste in

argomento, sulla base del trend registrato da ABI, genererebbe di contro perdite

di gettito a titolo di IRES/IRAP maggiori rispetto a quelle stimate in RT.

Altro aspetto da chiarire riguarda l’affermazione che si legge in RT, al

punto 1), per cui è ipotizzabile un tasso di “ritorno in utile” per i soggetti in

perdita fiscale che hanno utilizzato il credito di imposta e per i quali quindi non si

ha più la possibilità di utilizzare le DTA. Si tratta di una previsione da verificare

in quanto non è detto che la posizione fiscale di tali contribuenti possa sempre e

comunque passare da negativa (con rilevazione di perdita di esercizio) a positiva

(con rilevazione di utile) essendo invece possibile che si verifichino anche

situazioni di minore perdita o di pareggio di bilancio; in ogni caso non è

comunque prudenziale ipotizzare un “ritorno di utile” per tutti i soggetti

considerati. Sul punto le risposte del Governo alle osservazioni formulate dalla

Camera dei deputati16

hanno sottolineato l’ipotesi a fini IRES17

di “un flusso di

contribuenti che ritornano in utile fiscale che, avendo usufruito del credito da

DTA, non potranno dedurre le quote delle svalutazioni e perdite su crediti,

producendo un recupero IRES”, senza tuttavia indicare le eventuali metodologie

utilizzate che hanno consentito di poter supporre questo recupero in termini

gettito IRES (ad esempio mediante micro simulazione testa su testa o

riparametrazione di dati).

Con riferimento poi all’andamento di gettito IRAP relativo al punto 1)

della RT sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni circa i valori

presentati nella tabella di applicazione dell’aliquota IRAP del 5,4% e di seguito

esposti: (milioni di euro)

Competenza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IRAP -442 -595 -435 -274 -114 -114 -114 -114 -114 -114

14 Bilanci redatti essenzialmente in applicazione dei principi contabili IAS e IFRS.

15 Come si legge nella tabella 4 del rapporto mensile ABI – dicembre 2014 – le sofferenze del sistema

bancario italiano sono aumentate sia in termini assoluti che relativi; per questi ultimi si consideri che le

sofferenze nette su impieghi sono passate dal 3,98% ad ottobre 2013 a 4,61% ad ottobre 2014, mentre le

sofferenze nette su capitale e riserve sono passate dal 19,08 nell’ottobre 2013 al 20,49% nell’ottobre

2014. 16

Prot. 2830/2015/Ufficio V del 15 luglio 2015. 17

Che determina un andamento IRES differente rispetto all’andamento IRAP.

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23

Infatti l’applicazione della citata aliquota sul differenziale di deducibilità

consente di ottenere valori differenti da quelli sopra esposti che sono invece la

risultante dell'applicazione della percentuale del 33% che il Governo18

, così

come si legge nelle citate risposte alla Camera dei deputati del 15 dicembre 2015,

avrebbe applicato per effetto della “maggiore incapienza derivante dalle

maggiori poste deducibili tale da generare il reale effetto in termini di minor

gettito (corrispondente ad un abbattimento di circa il 33%)”. Poiché l’effetto

della disposizione è quello di aumentare l’incapienza e quindi le posizioni fiscali

che presentano una riduzione del valore della produzione, non si comprende

perché l’inpatto registrato in RT sia quello di ridurre la perdita di gettito di

competenza portandola, ad esempio per l’anno 2015, agli indicati 442 mln di

euro (vale al quale si giunge applicando la citata percentuale di riduzione del

33%19

) in luogo dei 659 mln di euro20

. Di fatto il reale effetto della maggior

incapienza dovrebbe tradursi in un incremento della perdita di gettito e non in

una sua riduzione21

, così come invece evidenziato nella tabella presentata in RT.

Quanto poi all’andamento di gettito in termini di cassa – di cui al punto 1)

della RT – considerando quindi l’effetto saldo/acconto nonché il fatto che la

normativa non tiene conto delle modifiche contenute nell’articolo in esame ai fini

della determinazione degli acconti 2015-2017, sarebbe necessario acquisire

informazioni in merito ai valori iscritti in tabella a titolo di IRES che non sono

coerenti rispetto all’applicazione di una percentuale di acconto pari al 75%22

; tale

rilievo riguarda essenzialmente gli anni che vanno dal 2018 al 202223

.

Un chiarimento andrebbe poi fatto in merito all’andamento delle

variazioni finanziarie, di cui al punto 2) della RT, conseguenti al differenziale di

deducibilità delle quote nette ripartite secondo percentuali diversificate nel

decennio che va dal 2016 al 2025; infatti ad una prima analisi sembrerebbe che il

passaggio dal dato globale a quello di gettito parrebbe tener conto della sola

riduzione effettuata per escludere le imprese in perdita fiscale e con componenti

18Sul punto la RT evidenzia che ai fini IRAP la maggiore deducibilità simulata ha generato una

consistente riduzione del valore della produzione positivo fino ad un massimo del 33%. 19

Il dato è così costruito: 12.208*5,4% = 659 – (659*33%) = 442 mln di euro. 20

Il dato è così costruito: 12.208*5,4% = 659 mln di euro. 21

Il ricalcolo offre il seguente andamento (senza applicazione di alcuna ulteriore diminuzione del 33%):

per l’anno 2015 una perdita a titolo di IRAP di 659 mln di euro, per l’anno 2016 di 888 mln di euro, per

l’anno 2017 di 649 mln di euro, per l’anno 2018 di 409 mln di euro, per l’anno 2019 e seguenti di 170

mln di euro. Qualora si volesse tener conto dell’ulteriore quota di incapienza pari al 33% si avrebbero per

i medesimi anni i seguenti valori: 876 mln di euro, 1.181 mln di euro, 863 mln di euro, 544 mln di euro,

226 mln di euro. 22

Percentuale normalmente utilizzate dal Governo nelle RT che considerano l’effetto saldo acconto a

titolo di IRES. 23

Secondo un ricalcolo si ha che per l’anno 2018 il minor gettito sarebbe di 3.997 mln di euro a fronte di

4.569 mln di euro, per l’anno 2019 la perdita sarebbe di 660 mln di euro a fronte di 428 mln di euro, per

l’anno 2020 la perdita è di 89 mln di euro a fronte del maggior gettito di 501 mln di euro, per l’anno 2021

la perdita sarebbe di 358 mln di euro a fronte degli indicati 349 mln di euro e per l’anno 2022 la perdita

sarebbe di 288 mln di euro a fronte degli indicati 349ml di euro.

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24

negative IRAP, senza poi applicare all’importo così nettizzato, le relative

aliquote nominali IRES del 27,5% ed IRAP del 5,4%.

Da ultimo, in termini generali, sarebbero opportune informazioni sui

circa i riflessi delle disposizioni in commento sugli indicatori patrimoniali delle

banche imposti dalla regole di Basilea 3.

Articolo 17

(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte

anticipate)

L’articolo in esame prevede la disapplicazione dei commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter

dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 in materia di trasformazione in crediti

di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio e relative al valore

dell’avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci

relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, quindi relativi

all’esercizio 2015.

Pertanto i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, non potranno più

avvantaggiarsi della disciplina previgente inerente la trasformazione in crediti di imposta delle

DTA relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali24

.

La RT utilizza dati di UNICO 2014 società di capitali – dati provvisori –

dai quali emerge che i contribuenti che hanno usufruito dell’affrancamento

agevolato e volontario dei valori contabili, e quindi hanno liquidato imposta

sostituiva ai sensi dell’articolo 15 commi 10, 10-bis e 10-ter del DL. 185/2008,

risultano essere 43 dai quali è stata introitata un’imposta sostitutiva pari a circa

516 mln di euro, di cui circa 130 mln relativi all’affrancamento di avviamento ed

altre attività immateriali. Dai dati tratti dal quadro RU del medesimo modello di

dichiarazione fiscale, solo un soggetto risulta aver trasformato DTA in credito di

imposta spettante nell’anno per un importo di circa 2,2 mln di euro.

La RT conclude osservando che alla luce delle elaborazioni evidenziate,

l’esclusione della possibilità di convertire in credito di imposta le DTA relative

all’avviamento e ad altre attività immateriali potrà generare effetti positivi di

gettito di non rilevante entità, con andamento decrescente nel tempo fino al loro

azzeramento25

. Pertanto alla misura in argomento, prudenzialmente non si

ascrivono effetti finanziari anche perché legati sostanzialmente ad operazioni

straordinarie.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere

prudenziale della stima.

24 Sul punto si veda la risoluzione n. 94/E dell’Agenzia delle entrate.

25 Per effetto della deducibilità delle poste che hanno determinato le DTA che a legislazione vigente non

vengono dedotte a seguito della conversione delle corrispondenti DTA in crediti di imposta da fruire in

compensazione.

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25

TITOLO IV

PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI

PER IL PROCESSO TELEMATICO NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

GIUSTIZIA

Articolo 18

(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio

dei magistrati ordinari)

Il comma 1 disciplina il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, differendo dal

31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per

la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli, per consentire al CSM di procedere

ordinatamente al conferimento degli incarichi direttivi che si renderanno vacanti. In particolare,

la riforma conferma che i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 avranno

compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell'anno e dispone che i

magistrati ordinari che alla medesima data non abbiano compiuto 72 anni, ma debbano essere

collocati a riposo nel periodo 31 dicembre 2015 – 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio

fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni analoghe per

quanto concerne la magistratura contabile (con termine però al 30 giugno 2016).

La RT aggiornata riferisce che le disposizioni sono tese a salvaguardare

la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di

incarichi direttivi e semi direttivi, che si renderanno vacanti negli anni 2015 e

2016, nel senso di prevedere il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2016

dei magistrati ordinari che non abbiano compiuto 72 anni alla data del 31

dicembre 2015, fermo restando il limite di permanenza in servizio stabilito

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 90/2014. Conclude che le disposizioni

in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di copertura, posto che alle norme di cui

all'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge n. 90/201426

– su cui interviene con

effetti modificativi la norma in esame – sono stati, a suo tempo, ascritti effetti

finanziari in conto minori/maggiori spese – da ritenersi perciò già scontati nei

saldi tendenziali – andrebbero perlomeno richiesti elementi di chiarificazione in

ordine agli analoghi effetti modificativi determinati dalla norma in esame anche

sugli effetti già contabilizzati sui saldi di finanza pubblica.

In tal senso, pur considerando i chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S.

nel corso dell'esame in prima lettura27

, va però nuovamente sottolineato che se

26 Nota di lettura n. 57, pagina 2 e seguenti.

27 Sul punto, ad un quesito di analogo tenore sollevato nel corso dell'esame in Commissione bilancio, il

Dipartimento della RGS. ha confermato che "dalla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati

ordinari (che rappresentano una delle componenti delle fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.

90/2014) non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che, come evidenziato in

relazione tecnica, la stessa proroga è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici

giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi, In relazione alla

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26

l’introduzione delle norme recate dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del medesimo

decreto-legge n. 90/2014, si associava all'individuazione di effetti netti onerosi,

risultanti dalla somma algebrica della maggiore spesa per pensioni e per

trattamenti di fine rapporto e dei risparmi relativi alla spesa per retribuzioni, ne

segue che la proroga al 31 dicembre 2016, prevista dalla norma in esame

sembrerebbe almeno suscettibile di determinare una rimodulazione degli effetti

originariamente stimati, al più con una riduzione degli stessi nel 2015

(limitatamente ai soggetti trattenuti in servizio) ed un incremento negli anni

successivi.

Analoghe conferme circa la neutralità finanziaria, andrebbero richieste anche in

merito al comma 1-bis, laddove, nel corso dell'esame in prima lettura, sono state

previste norme assimilabili anche per i magistrati della Corte dei conti.

Articolo 18-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone sul trattenimento in servizio dei giudici

di pace, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPT).

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede che fino all'attuazione del

complessivo riordino della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici

onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano compiuto i 72 anni

di età alla data del 31 dicembre 2015, cessino dal servizio a decorrere dalla

predetta data. I magistrati onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, e

che tra il 10 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno compiono almeno il

70esimo anno di età, cessano dell'ufficio il 31 dicembre 2016.

La norma non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico

della finanza pubblica, in ragione del fatto che i magistrati onorari non godono di

regimi previdenziali per le attività onorarie svolte per conto dell'amministrazione

giudiziaria.

Al riguardo, premesso che la proroga è disposta al fine di garantire la

funzionalità degli uffici giudiziari, in relazione alla quale si sarebbe comunque

dovuto procedere a sostituzione del personale in parola, non ci sono osservazioni.

Articolo 18-ter

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con i

procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente

protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni

dell’immigrazione)

L'articolo, introdotto dall'altro ramo del Parlamento nel corso dell'esame in prima lettura,

intende affrontare il problema dell'emergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e

quale si sarebbe comunque dovuto procedere a sostituzione del personale, senza alterazione dei

complessivi saldi di finanza pubblica, tenuto anche conto delle complessive previsioni elaborate in sede di

decreto-legge n. 90/2014 nonché della gradualità prevista dalla proroga in osarne e dai limiti ivi stabiliti.".

Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota

Prot. 56997/2015,del 16 luglio 2015, pagina 2.

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27

dell'elevato numero di procedimenti connessi alle richieste di protezione internazionale. Al

comma 1, la disposizione consente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20

magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali

procedimenti, concedendo ai magistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extra-

distrettuale alcuni incentivi, anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili

per massimo ulteriori 6 mesi).

Il comma 2 prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110

dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive

modificazioni, l’applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non

superiore a ulteriori sei mesi.

Il comma 3 afferma che il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con

riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un

punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di

funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge 4

maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 4 stabilisce che per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870

per l’anno 2015, di euro 521.611 per l’anno 2016 e di euro 347.741 per l’anno 2017. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015,

2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-

2017, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 5. Il

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede un piano straordinario di

applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità,

diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le

richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte

di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti

giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il

50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un

periodo di 18 mesi., rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03) 39.307,45

INPDAP 9.512,40

IRAP 3.341,13

Totale onere unitario annuo 52.160,98

Indennità mensile (52.160,98: 12 : 2) 2.173,38

Onere anno 2015 (4 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 4 (mesi) = euro 173.870,40

Onere anno 2016 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) euro 521.611,20

Onere anno 2017 (8 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 8 (mesi) = euro 347.740,80

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RIEPILOGO ONERI

ANNO 2015 euro 173.870,00

ANNO 2016 euro 521.611,00

ANNO 2017 euro 347.741,00

Per le finalità contenute nell'articolo 18-ter, è prevista, al comma 4, specifica

autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento per gli anni 2015¬2016-2017 del Fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 20015-2017, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di

anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di

funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti. Al riguardo, si rappresenta

che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico

dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti dalla RT

aggiornata sull'ammontare dell’indennità corrisposta ai magistrati trasferiti

d’"ufficio" in sedi disagiate, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 4, venendo ai profili di copertura, andrebbe confermata

l'esistenza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati, o in via di

perfezionamento, a valere del capitolo di spesa relativo al fondo speciale di parte

corrente (n. 6856) iscritto nello stato di previsione del MEF del bilancio

2015/2017.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di processo civile telematico)

L'articolo, integrato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sul processo civile

telematico, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (articoli

16-18) e così prevedendo che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi

possano essere depositati telematicamente; specifiche modalità per attestare la conformità

all'originale della copia informatica di un atto analogico; nuovi stanziamenti per gli interventi di

completamento del processo civile telematico.

In particolare, la Camera dei deputati ha integrato il contenuto dell'articolo 16-bis del decreto-

legge n.179 prevedendo che anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni autorizzati a

stare in giudizio possano depositare gli atti con modalità telematiche; disposizioni ulteriori sono

state inserite poi in merito all'attestazione della conformità delle copie agli originali, sui

contenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali; circa il fatto che gli atti

depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in maniera sintetica; che spetti al

Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli atti depositati

telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3201 afferma che la norma prevede,

attraverso l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo l, comma 96, della legge n.

190/2014, il finanziamento di interventi per il potenziamento e

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29

l’implementazione dei sistemi informatici della giustizia, con una spesa di

investimento di euro 44.850.000 per l’anno 2015 e spese di funzionamento di

euro 3.000.000 per l’anno 2016, di euro 2.000.000 per l’anno 2017 e di euro

1.000.000 a decorrere dall’anno 2018, secondo la seguente specifica:

razionalizzazione e adeguamento delle sale server (compresa la

realizzazione di sistemi di business continuity e disaster recovery)

nonché potenziamento della banda trasmissiva e realizzazione di

sistemi di ridondanza (euro 19.000.000);

potenziamento dei sistemi centrali a supporto del processo civile e

penale telematico (GL PEC, PST e PORTALI) nonché

informatizzazione degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei

periti presso il tribunale e dei professionisti disponibili a provvedere

alle operazioni di vendita (euro 9.850.000);

modifiche evolutive urgenti ai registri civili ed alla consolle di

magistrato (ivi compreso l’adeguamento alle modifiche normative e

l’evoluzione dei sistemi di interrelazione con le altre Pubbliche

Amministrazioni e/o con banche dati) nonché ai registri penali e per

l’integrazione di questi ultimi con i sistemi di notificazione e

comunicazione (ivi compresi interventi urgenti sui sistemi

documentali e sul portale delle notizie di reato) (euro 11.000.000);

primi interventi relativi alla integrazione delle banche dati di

giurisprudenza nonché modifiche evolutive ai sistemi della corte di

cassazione per l’integrazione con i registri civili e penali di primo e

secondo grado (euro 5.000.000);

formazione, assistenza all’utilizzo degli applicativi e manutenzione

(euro 3.000.000 per il 2016, euro 2.000.000 per il 2017 ed euro

1.000.000 a decorrere dal 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di

finanza pubblica: (mln di euro)

SNF Fabbisogno Indebitamento

e/s 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

> sp.c.cap. s 44,9 0,0 0,0 0,0 24,9 10,0 10,0 0,0 24,9 10,0 10,0 0,0

>sp. corr. s 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,0 2,0 1,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni. Quanto

agli aspetti di copertura, si rinvia all'articolo 22.

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Articolo 20

(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)

Il comma 1, lettera a) interviene sulle norme in materia di riorganizzazione dei TAR

previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne

scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal

1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni distaccate di TAR di Parma, Pescara e

Latina.

Il comma 1, lettera b) posticipa di un anno l'entrata in vigore del c.d. processo

amministrativo telematico originariamente prevista per lo scorso 1° luglio.

La Camera dei deputati è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al processo

amministrativo, modificando il relativo codice (decreto legislativo n. 104 del 2010). In

particolare (comma 1-bis): ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal

procedimento preparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare

una PEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC già inserita in

pubblici elenchi (modifica dell'articolo 129); ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e

sui depositi informatici (articolo 136) prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice,

nonché le parti che stiano in giudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con

modalità telematiche, salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve

essere comunque autorizzata dal presidente; ha modificato le norme di attuazione del codice del

processo amministrativo, abrogando le disposizioni più strettamente connesse con le attività

cartacee delle segreterie degli organi di giustizia amministrativa. La Camera dei deputati ha

inoltre esteso anche al processo amministrativo le disposizioni sulla riduzione del periodo di

sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto – 31 agosto) previste dall'articolo 16 del

decreto-legge n. 132 del 2014 per il processo ordinario, contestualmente modificando il Codice

del processo amministrativo (comma 1-ter).

La RT aggiornata afferma che la norma reca disposizioni di modifica al

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 114.11 comma 1, lettera a), abroga i commi 1, 1-bis e 2

dell'articolo 18 del predetto decreto-legge, che prevedevano la soppressione, a

decorrere dal 1° luglio 2015, delle sezioni staccate di tribunale amministrativo

regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad

eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con il conseguente

accentramento del contenzioso pendente presso il TAR delle relative regioni. La

suindicata disposizione non è suscettibile di arrecare effetti negativi a carico della

finanza pubblica, in quanto alle norme abrogate non erano associati risparmi di

spesa, se non in termini eventuali e verificabili solo a consuntivo. Il comma 1,

lettera b), proroga il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-

legge n. 90/2014, per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo

dal 1° luglio 2015 al 1° gennaio 2016.

Il differimento del termine non produce nuovi oneri per la finanza

pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita

la disposizione modificata.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, non ci sono osservazioni riguardo

alla neutralità del comma 1, lettere a) e b), del testo contenuto nel ddl iniziale, né

sulle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei Deputati.

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Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, estende anche alla giustizia contabile alcune

norme del processo civile telematico relative all'attestazione di conformità delle copie

informatiche ad atti cartacei. Tra le modifiche apportate, va in particolare segnalata quella che aggiunge il comma

l-bis all'articolo 13 dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 104/2010 (lettera f)), laddove si

provvede all''estensione, anche alla giustizia amministrativa, delle disposizioni recate per la

giustizia ordinaria dagli articoli 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per

via telematica), 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), 16-quater

(Notificazione con modalità telematica), 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle

copie degli atti notificati) e 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) del D.L. n.

179/2012 (recante, tra le altre, norme in materia di giustizia digitale).

La RT aggiornata afferma che la disposizione in questione, di natura

meramente ordinamentale e finalizzata ad estendere anche alla giustizia contabile

alcune norme sul processo civile telematico che consentono l'attestazione di

conformità delle copie informatiche ad atti e provvedimenti in originale cartacei,

non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in ogni

caso, la disposizione verrà attuata nell'ambito delle risorse disponibili nel

bilancio della Corte dei conti (che gode, peraltro, di piena autonomia contabile),

in base alla pianificazione dei progetti di informatizzazione prevista in tale sede

istituzionale, con particolare riferimento alle risorse già disponibili nel quadro

degli interventi programmati per la realizzazione del Processo telematico

contabile.

Al riguardo, si osserva che la copertura di nuove attività a valere sul

bilancio non è conforme alla legge di contabilità. Non vengono peraltro forniti

elementi di dettaglio sulle risorse disponibili nel bilancio della Corte dei Conti

che dovrebbero consentire di attuare le disposizioni sull'attestazione telematica

degli atti.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della giustizia)

L'articolo del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendo

l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di n. 2.000 unità di personale

proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Camera dei deputati che, riformulando la

disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano

carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione

della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali.

La RT aggiornata afferma che l'articolo prevede la possibilità di inquadrare nei

ruoli dell'amministrazione giudiziaria, personale amministrativo, nel limite di un

contingente di 2.000 unità, proveniente dagli enti di area vasta, in aggiunta alle

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32

procedure di mobilità previste dall'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del

2014.

In ragione dell'urgenza , si prevede che la procedura di acquisizione del predetto

personale ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento

all'interno dell'amministrazione della giustizia anche in deroga alle clausole dei

contratti o degli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, sono utilizzate le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di

cui all'articolo 1, comma 96, della predetta legge 190/2014, comunque nel limite

di spesa di euro 46 milioni per l'anno 2016 e di euro 92 milioni a decorrere

dall'anno 2017.

Ai fini della valutazione degli oneri stipendiali, delle unità di personale in

mobilità extra comparto, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione

giudiziaria, in ragione della pregressa anzianità maturata nel ruolo di

provenienza, è stato utilizzato un valore medio unitario annuo, comprensivo degli

oneri previdenziali, assistenziali ed accessori, di 46.000 euro. Anno Unità Valore medio unitario Costo annuale 2016 1.000 46.000 46.000.000 2017 1.000 46.000 46.000.000

Oneri anno 2016 euro 46.000.000

Oneri anno 2017 e a regime euro 92.000.000

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti: (mln di euro)

SNF Fabbisogno Indebitamento

e/s 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

> sp. corr. s 0,0 46,0 92,0 0,0 0,0 46,0 92,0 0,0 0,0 46,0 92,0 0,0

>entr.tr. eff. Ind. e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 44,6 0,0 0,0 22,3 44,6 0,0

<sp.corr.l.190/14 s 0,0 46,0 92,0 0,0 0,0 46,0 92,0 0,0 0,0 46,0 92,0 0,0

Al riguardo, per i profili di valutazione degli effetti, preso atto degli elementi di

chiarificazione forniti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in

prima lettura28

, in merito, in particolare, alle ragioni sottostanti l’impatto stimato

con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, relativi al

comparto delle pubbliche amministrazioni, non ci sono osservazioni.

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione, si rileva che la norma non indica

espressamente la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità da

acquisire, né gli anni in cui sarà effettuato l’inquadramento, potendo tali dati

ricavarsi indirettamente dalla RT e dalla norma di copertura di cui all’art. 22,

28 In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha precisato che la RT annessa al ddl iniziale " chiarisce che

l'inquadramento in questione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria avviene mediante utilizzo delle

risorse del fondo per l'efficienza della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per dimostrare la sostenibilità finanziaria di tale inquadramento (2000 unità complessive) la relazione

tecnica in questione prende a riferimento un valore medio unitario della retribuzione annua del personale

interessato pari a 46.000 euro per un onere complessivo di 46 milioni di euro annui. Pertanto, la citata

relazione non contempla un maggiore onere par la finanza pubblica, quanto piuttosto un utilizzo, quale

spesa per redditi, di risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito del predetto fondo."Cfr.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota Prot.

56997/2015,del 16 luglio 2015, pagina 2-3.

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33

comma 1, lett. b), che presuppongono una acquisizione di 1.000 unità per ciascun

anno del biennio 2016-2017.

A tale proposito, sembrerebbero altresì necessarie ulteriori informazioni idonee a

comprovare la congruità del costo medio annuo adottato nella stima (46.000 euro

"lordi"), fornendo il quadro del contingente assunzionale previsto nel biennio,

accompagnato da una stima delle aree e profili di inquadramento, e del

trattamento economico corrispondente previsto, in ragione annua, dal CCNL per

il comparto ministeri (o Area I, se dirigenti), ivi distinguendosi le componenti

fisse e continuative da quelle riferibili al trattamento economico accessorio29

.

A quest’ultimo riguardo, andrebbe peraltro chiarito se alle fattispecie in esame

risulti applicabile la disciplina recata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.

165/2001, con particolare riferimento alla disposizione che stabilisce che, a

seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al

dipendente trasferito si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed

economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti

nel comparto della stessa amministrazione di trasferimento.

Articolo 21-bis

(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, attribuisce in via sperimentale un credito

di imposta in favore di coloro che nel 2015 hanno corrisposto un compenso ad avvocati abilitati

ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita30

ovvero ad arbitri nei procedimenti

arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche

pendenti31

. Il credito spetta soltanto nel caso di successo della negoziazione assistita ovvero di

conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato al compenso corrisposto fino alla

concorrenza di euro 250 ed è riconosciuto nei limiti del tetto di spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2016.

Si fa quindi rinvio ad un Decreto del Ministro della giustizia32

per definire le modalità e

la documentazione da esibire a corredo della richiesta di poter fruire dell'agevolazione nonché i

controlli sull'autenticità della stessa.

L'ammontare del credito di imposta effettivamente riconosciuto è determinato dal

Ministero della giustizia in misura proporzionale alle risorse stanziate. Il Dicastero inoltre dovrà

informare gli aventi diritto entro il 30 aprile del 2016 così come comunicare all'Agenzia delle

entrate l'elenco dei beneficiari e gli importi rispettivamente spettanti.

Si prevede quindi che il credito di imposta venga indicato nella dichiarazione dei redditi

per l’anno 2015 e che l'agevolazione possa essere utilizzata, a decorrere dalla data di

ricevimento della predetta comunicazione ministeriale, in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché, per le persone fisiche non titolari di

redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito

ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR33

.

29 Sul punto, va sottolineato che, da una ricognizione dei dati di comparto relativa ai dipendenti del

ministero della Giustizia, il personale non dirigente avrebbe diritto ad un trattamento economico lordo

"Stato" pari circa 33.000 euro annui (II area), 27.250 euro (II area) o 23.098 euro (I area). Va sottolineato

la disomogeneità tra i profili di inquadramento del comparto autonomie locali (n. 4 aree professionali) da

quello ministeri (n. 3 aree professionali). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

Dipartimento della R.G.S.,I.G.O.P., Conto Annuale 2013, link sul sito del dicastero. 30

Ai sensi del Capo II del DL 132 del 2014. 31

Ai sensi dell'articolo 1 del DL 132 del 2014. 32

Da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

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34

Si dispone quindi in ordine alla copertura degli oneri finanziari, pari a 5 mln di euro per

il 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero del sistema giudiziario ed il

potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico (di cui

all'art. 1, comma 96, della legge 190 del 2014).

Si fa quindi rinvio ai necessari decreti di variazione di bilancio del Ministro

dell'economia e delle finanze.

La RT, dopo aver brevemente delineato il contenuto della disposizione,

sulla base di dati in possesso dell'Amministrazione, stima in circa 300.000

all'anno il numero delle controversie civili e commerciali già pendenti presso i

tribunali e le corti d'appello che potranno essere trasferite in sede arbitrale e in

circa 80.000 all'anno i procedimenti di negoziazione assistita. Considerato poi

che il credito di imposta è riconosciuto solo in caso di successo della

negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, stima prudenzialmente ed

in sede di prima applicazione che dei circa 380.000 procedimenti, una

percentuale non inferiore al 40% avrà esito positivo, con l'accordo delle parti,

pari a circa 152.000 procedimenti l'anno. Rappresenta poi che l'ammontare del

credito di imposta sarà comunque determinato sulla base delle risorse stanziate

nel limite di 5 mln di euro per l'anno 2016. Considerato che il credito di imposta

sarà inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, la maggiore spesa

associata avrà imputazione nell'anno 2016.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni in

considerazione del fatto che l'agevolazione fiscale è riconosciuta entro i limiti di

un tetto di spesa (5 mln di euro) e che è stato delineato il procedimento volto a

determinare, per ciascun beneficiario, la misura del credito effettivamente

spettante con riparto proporzionale della somma stanziata. Quanto alle modalità

di copertura, premesso che per l'anno 2016 la dotazione del fondo è pari a 90 mln

di euro, si rappresenta che altre disposizioni del decreto in esame attingono

risorse dallo stesso Fondo a copertura degli oneri finanziari associati al

provvedimento. Infatti oltre all'articolo 22 del decreto che reca specificamente le

disposizioni di copertura ed a tal fine attinge dal medesimo fondo risorse di

importo complessivo pari a 49,2 mln di euro per l'anno 2016 in relazione ad oneri

finanziari associati ad altre disposizioni del decreto in commento espressamente

richiamate, anche per i nuovi articoli 21 ter e 21 quater introdotti nel corso

dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state attinte ulteriori risorse dal

Fondo rispettivamente per euro 5.208.667 per l’anno 2016 (articolo 21 ter) ed

euro 25.781.938 per il medesimo anno (articolo 21 quater). In ottica di una più

agevole lettura dell'articolato, sarebbe stato preferibile una riformulazione volta a

prevedere in una unica disposizione dedicata alla copertura degli oneri finanziari

tutti gli utilizzi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della l. 190/201

33 Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni.

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35

Articolo 21-ter

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di

cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

L'articolo interviene sul tema dei c.d. "tirocinanti" della giustizia, consentendo

l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori 12

mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla

selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio

che potrà essere assegnata. Lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non

solo costituirà titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata

anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato

nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.

A tal fine, la norma autorizza al comma 2 la spesa di euro 2.604.333 per l’anno 2015 e

di euro 5.208.667 per l’anno 2016, disponendo contestualmente la corrispondente riduzione del

fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/201434

, per le finalità di cui al comma 1

dell’art. 50 del D.L. n. 90/2014.

La RT aggiornata afferma che la norma ha lo scopo di attribuire una borsa di

studio, per un importo non superiore a euro 400,00 mensili, ai tirocinanti che

hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, per svolgere un ulteriore periodo

di perfezionamento di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto delle

valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. Il

numero massimo dei soggetti che potrà far parte dell'ufficio del processo è

stimato in circa 1.500 unità. L'onere derivante dall'erogazione delle

corrispondenti borse di studio, può essere stimato come di seguito:

Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da

impiegare presso l'Ufficio del processo

Numero dei

Tirocinanti

Importo

unitario

borsa di

studio

Durata

(in mesi) Totale IRAP INAIL Costo totale

(arrotondato)

1.500 400,00 12 7.200.000,00 612.000,00 792,00 7.813.000,00

Considerato che il periodo di tirocinio di 12 mesi, avrà inizio presumibilmente

dal l° settembre, l'onere relativo all'erogazione delle borse di studio agli aventi

diritto è quantificato in euro 2.604.333 per l'anno 2015 (ultimo quadrimestre

2015) e in euro 5.208.667 per l'anno 2016 (8 mesi ). Al riguardo, al comma 2, si

prevede specifica autorizzazione di spesa, per la cui copertura si provvede

mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della Legge 190/2014.

34 Si tratta del fondo istituito presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro

per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché

per il completamento del processo telematico.

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36

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti: (mln di euro)

SNF Fabbisogno Indebitamento

e/s 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

> sp. corr. s 2,6 5,2 0,0 0,0 2,6 5,2 0,0 0,0 2,6 5,2 0,0 0,0

<sp.corr.l.190/14 s 2,6 5,2 0,0 0,0 2,6 5,2 0,0 0,0 2,6 5,2 0,0 0,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma, pur

prevedendo l’assegnazione di borse di studio dell’importo unitario di 400 euro

mensili, demanda ad un successivo decreto la determinazione del numero delle

stesse e dei criteri per l’individuazione dei soggetti destinatari, si prende atto che

secondo la RT aggiornata il numero massimo dei soggetti è stimato in circa 1.500

unità.

Con riferimento alla ripartizione temporale degli oneri dei tirocini, la

presunzione che essi saranno avviati già dal 1° settembre appare difficilmente

conciliabile con i tempi di entrata in vigore della presente legge di conversione e

della necessità di un DM attuativo. Potrebbe pertanto determinarsi un lieve

slittamento dell'onere in avanti nel tempo.

Per i profili di copertura, per quanto concerne il Fondo da destinare ad

interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e

al completamento del processo telematico (capitolo 1536 dello stato di previsione

del Ministero della giustizia), andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità

necessarie alla copertura dell'onere in questione, nonché acquisita conferma che

l’utilizzo di parte delle risorse per le finalità in esame non comprometta la

realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 21-quater

(Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria)

L'articolo, che consta di cinque commi, detta disposizioni per la riqualificazione di

specifico personale dell'amministrazione giudiziaria. È in tal senso consentita l'attivazione di

procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il

Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in

particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre

2009 sono attribuite funzioni superiori di funzionario giudiziario e funzionario dell’ufficio

notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza.

La RT aggiornata afferma che le norme sono tese alla riqualificazione

per ricompattazione del profilo di cancelliere e ufficiale giudiziario attualmente

ripartito tra la seconda (ex B3 e B3S) e la terza area (ex C1), riservata ai

dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009.

Le disposizioni consentiranno la definizione dei contenziosi giudiziari

derivanti dalla mancata indizione delle procedure di passaggio dall'area B all'area

C, ai sensi degli articoli 15 e 16 del CCNL — comparto ministeri — 1998/2001.

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37

A tal fine, si prevede che un numero di circa 5.600 unità di personale con

qualifica di cancelliere e di circa 1.435 unità con qualifica di ufficiale giudiziario

appartenenti alla II area funzionale, potranno accedere rispettivamente alla

qualifica iniziale di cancelliere dell'area III e di funzionario UNEP sempre

dell'area

Si evidenziano di seguito gli oneri finanziari recati dalle disposizioni in

esame.

Previsione di spesa per i cancellieri

AAREA

Emolumenti Oneri Amministrazione

Onere

stipendiale

unitario

Stipendio

01/01/2009

vacanza

contr.

01/07/2010

13^ Ind. Amm. Totale

emolum. F.do pens.

Opera

prev. IRAP TOTALE

24,20% 5,68% 8,50%

IIII—F1 21.125,34 158,40 1.773,65 5.192,93 28.250,32 6.836,58 1.604,62 2.401,28 10.842,47 39.092,79

III — F3 19.372,07 145,32 1.626,45 4.458,11 25.601,95 6.195,67 1.454,19 2.176,17 9.826,03 35.427,98

Differenza stipendiale 3.664,81

Onere Totale 5.600 20.522.936,00

Previsione di spesa per gli ufficiali giudiziari

AREA

Emolumenti Oneri Amministrazione

Onere

stipendia le

unitario

Stipendio

01/01/2009

vacanza

contr.

01/07/2010

13^ lnd. Amm. Totale

emolum. F.do pens.

Opera

prev. IRAP TOTALE

24,20% 5,68% 8,50%

III—F1 21.125,34 158,40 1.773,65 5.192,93 28.250,32 6.836,58 1.604,62 2.401,28 10.842,47 39.092,79

II — F3 19.372,07 145,32 1.626,45 4.458,11 25.601,95 6.195,67 1.454,19 2.176,17 9.826,03 35.427,98

Differenza stipendiale 3.664,81

Onere Totale 1.435 5.259.002,00

Ai sensi del comma 3, si prevede che il Ministero della giustizia procede

alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di

riqualificazione, nel senso di adeguare i contingenti della III Area funzionale dei

profili di Cancelliere e di Ufficiale giudiziario, al numero di unità di personale

interessate al passaggio tra la II e la III area, senza determinare nuovi o maggiori

oneri rispetto a quelli autorizzati dalla norma in esame.

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38

Si prevede, altresì, che le qualifiche di personale amministrativo di

cancelliere e di ufficiale giudiziario della II area, restano ad esaurimento sino al

completamento delle procedure selettive.

Quanto sopra, con conseguente riduzione di un numero di posti dell'area II

corrispondente alle unità di personale interessate al predetto passaggio dalla II

alla III area.

Considerato che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle

procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui alla presente

norma, decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive, si

specifica che gli oneri complessivi stimati nella misura di euro 25.781.938

all'anno, avranno presumibilmente effetto non prima dell'anno 2016.

Si prevede, al comma 5, specifica autorizzazione di spesa cui potrà

provvedersi mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'efficienza della

giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, acquisiti con la RT aggiornata i dati sull'onere medio per

ciascun passaggio di area del personale coinvolto, si rileva che trattandosi di

spesa per il personale, andrebbero acquisiti anche dati sulla presumibile spesa su

base pluriennale, almeno decennali, come prescritto dall'art.17, co.7 della legge

di contabilità, con riferimento anche agli automatismi diretti e indiretti che

conseguiranno al provvedimento in esame35

.

Articolo 21-quinquies

(Disposizioni in materia di uffici giudiziari)

L'articolo, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Stato delle attività di manutenzione

degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), consente agli uffici giudiziari fino

alla fine dell'anno 2015 – di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di

specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia,

telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente

stipulata tra il Ministero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione.

35 Si rappresenta, comunque, che, al di là dei profili di stretta quantificazione e copertura, il Dipartimento

della R.G.S. (Nota 21.7.2015, prot. n. 58554/2015) nel corso dell'esame in prima lettura ha formulato

parere espressamente "contrario" all'ulteriore corso della disposizione. In particolare, ha rilevato che le

progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato accesso

dall'esterno, si pongono in palese contrasto con la vigente normativa dettata in materia (articolo 24 del

D.lgs. n. 150/2009 e articolo 52 del D.Lgs. a 165/2001). Ha sottolineato, poi, che il criterio fissato al

comma 2, secondo cui nella percentuale di posti da riservare agli accessi dall'esterno si computano anche

gli accessi già disposti (in un arco temporale molto esteso) sulla base di precedenti procedure di

reclutamento, verrebbe a prefigurare procedure selettive di fatto "riservate," al solo personale interno,

disattendendo palesemente i principi più volti affermati sul punto dalla Corte Costituzionale. Sul comma

4, ha rappresentato, altresì, che non è chiaro l'inquadramento del personale amministrativo di cancelliere e

ufficiale giudiziario che resta ad esaurimento nell'area II, nell'ipotesi in cui detto personale non dovesse

superare le procedure selettive di cui al comma 1. Sulla base dei citati rilievi, ha conclusivamente

sottolineato che le norme dovrebbero perciò, opportunamente, perlomeno ricevere l'assenso della

Funzione Pubblica.

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39

a ___________

7-reLAW,^sgSt.1.115

22

La RT aggiornata afferma che la norma è tesa a garantire il regolare

funzionamento degli uffici giudiziari, in vista dell'entrata in vigore delle

disposizioni che, dal 10 settembre 2015 pongono in capo al Ministero della

giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute

ad oggi dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma nonché per ragioni di

economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in

sede locale e autorizzate dal ministero della giustizia, la gestione dei servizi di

custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai

comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o

comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31

dicembre 2015.

Le predette convenzioni potranno essere concluse in applicazione e nei

limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della

giustizia e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni

da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà

provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550

(spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% dello

stanziamento iscritto a legislazione vigente, ammontante ad euro 123.277.016,00

per l'anno 2015 (15% pari a euro 18.491.552,00).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed

elementi sottostanti la determinazione dell'onere in 18 milioni circa.

Per i profili di copertura, si segnala che l'art.1, comma 527, della legge n.

190/2014 (legge di stabilità 2015), in conseguenza del trasferimento, fissato per il

1° settembre 2015, dai comuni al Ministero della giustizia delle spese

obbligatorie per i locali e i mobili degli uffici giudiziari, prevede che, a partire

dalla stessa data del 1° settembre 2015, la residua dotazione di bilancio, in

termini di competenza e di cassa, già presente sul capitolo 1551 dello Stato di

previsione del Ministero della giustizia (Contributi ai comuni per le spese degli

uffici giudiziari), confluisca in un apposito capitolo da istituire, per consentire al

Ministero della giustizia di sostenere direttamente tali spese.

La norma in esame si limita pertanto a prevedere che una parte del citato

capitolo di nuova istituzione, nel limite massimo del 15 per cento, possa essere

utilizzato affinché gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi del

personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede

locale, autorizzati dal Ministero della giustizia.

In proposito, posto che il sistema DATAMART-RGS evidenzia una

dotazione residua di bilancio, in termini di "competenza", a valere del

capitolo 1551 dello stato di previsione del ministero della giustizia,

diversa da quella di "cassa"e che quest'ultima, come noto, sconta anche i

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fabbisogni di spesa relativi ai "residui" già accertati , appare necessario che il

Governo chiarisca quale sia l’ammontare massimo delle risorse che

effettivamente sono da destinare alle predette finalità per la restante parte del

corrente anno36

.

Articolo 21-sexies

(Proroga della durata dell’incarico del commissario straordinario nominato

per la realizzazione dell’intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi

sede nel Palazzo di giustizia di Palermo)

L'articolo proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissario

straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo di giustizia di

Palermo.

La RT aggiornata afferma che la norma prevede la proroga, al 31 dicembre 2015, dei

tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici

giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del

2014, in ragione della complessità delle opere da realizzare e della necessità di una diversa

e più estesa modulazione temporale delle relative fasi attuative.

Al riguardo, si rende noto che per l'esecuzione delle predette opere, la

norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015,

sul bilancio di questo Ministero, alla missione 6 — Giustizia — U.d.V. 1.2

giustizia civile e penale, del bilancio del C.D.R. Organizzazione giudiziaria, del

personale e dei servizi, sul capitolo 7207 "spese per interventi finalizzati alla

realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari

aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo", risorse che sono state riversate

sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a "COMM. STR.ART. 1, C. 99, L.

190 — 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Ad ogni buon fine, e tenuto conto che al commissario non verranno

corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate

nei limiti previsti dalla normativa vigente, comunque nell'ambito delle

disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si rappresenta

che dall'articolo in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che le

disposizioni prorogano di sei mesi – fino al 31 dicembre 2015 – i tempi per la

realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo e la durata in

carica del relativo commissario straordinario, fermo restando l'autorizzazione di

spesa già prevista dalla legislazione vigente (6 milioni di euro per il 2015), alla

36 A tale riguardo, si segnala che, all'interrogazione del sistema informativo alla data del 29 luglio scorso,

risulta a fronte di uno stanziamento definitivo di 132,7 milioni di euro, la disponibilità di competenza

risultava di 52,6 milioni di euro, mentre quella di "cassa" era segnalata in 74,3 milioni di euro.Cfr.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Sistema

DATAMART-RGS, interrogazione al 29 luglio 2015.

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luce delle chiarificazioni espresse nella RT aggiornata, andrebbe solo acquisita

conferma della congruità delle risorse stanziate ai fini della ultimazione degli

interventi già programmati.

Articolo 21-septies

(Garanzie dell’accordo o del piano del consumatore)

L'articolo ha modificato l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle

crisi da sovraindebitamento per consentire anche ai consorzi fidi e agli intermediari finanziari di

prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della proposta di accordo o di piano del

consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura – purché iscritte nell'albo tenuto dal

Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal

sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

La RT aggiornata afferma che le norme prevedono che la garanzia prevista nella

proposta di accordo o di piano del consumatore, presentata da chi svolge attività

di impresa, possono essere prestate dai consorzi fidi autorizzati dalla Banca

d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del T.U. in materia bancaria e creditizia, nonché

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo del medesimo T.U.

Si prevede, altresì, la possibilità da parte delle associazioni antiracket ed ami

usura, di destinare specifici contributi per la definizione delle procedure nei

procedimenti di sovra indebitamento.

Le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21-octies

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di

sequestro giudiziario)

Il comma 1 prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse

strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello

stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato

inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità

dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di

lavoro.

I commi da 2 a 4 prevedono che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un

periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro

subordinatamente alla presentazione, entro 30 giorni, di un piano contenente le misure

aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto

oggetto del provvedimento di sequestro.

Il piano va comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è

trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL

competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire

un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo

svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure e delle attività aggiuntive

previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma

nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione

vigente.

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Il comma 5 dispone che la descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di

sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto-

legge n. 92 del 2015). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività s'impresa che quello

di 30 gg. per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopraccitata.

La RT afferma che le attività previste dal presente articolo sono compiute

dall'impresa di interesse strategico nazionale e conseguentemente i relativi oneri

sono a carico di quest'ultima; quanto alle attività di vigilanza e controllo le

amministrazioni provvedono nell'ambito delle competenze istituzionalmente

attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. Pertanto, per la RT la

norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei

deputati il rappresentante del Governo37

ha confermato che i compiti di controllo

e verifica previsti in capo alle amministrazioni coinvolte rientrano comunque

nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e

pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla

luce dei chiarimenti forniti e nel presupposto che alle citate attività si potrà farvi

fronte con le risorse previste a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da

formulare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

(Copertura finanziaria)

L'articolo reca la copertura finanziaria del provvedimento che viene integralmente posta a carico

del Fondo istituito dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) presso il Ministero della

giustizia, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi

servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Il comma 1 reca l'indicazione

degli oneri derivanti delle seguenti autorizzazioni di spesa:

In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 5,

comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l’anno

2015, a 49.200.000 euro per l’anno 2016, a 94.200.000 euro per l’anno 2017 e a 93.200.000

euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a 3.200.000 euro per l’anno 2016, a 2.200.000

euro per l’anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere

dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

37 Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V

Bilancio, tesoro e programmazione, 21 luglio 2015, pag. 35.

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apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio

necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell’articolo 21.

Il comma 2 prevede invece che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all’articolo 1, comma

96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso

del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento,

per l’efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse

della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n.

143, per l’attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli

uffici giudiziari, di cui all’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, per tutte le risorse indicate a copertura, appare necessario

che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non comprometta la

realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente

a valere delle medesime.

In merito al comma 2, tenuto conto delle rassicurazioni acquisite nel corso

dell'esame in prima lettura38

, circa le modalità di utilizzo delle risorse residue in

modo tale da garantire la coerenza tra l'impatto sui saldi derivante dai nuovi

utilizzi e quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse di

cui trattasi, non ci sono osservazioni.

Articolo 23

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo introduce una articolata gamma di norme transitorie, parzialmente emendata

dalla Camera dei deputati.

La RT afferma che l'articolo reca norme ordinamentali non suscettibili di

determinare effetti finanziari sulla finanza pubblica.

Al riguardo, quanto al profilo temporale dell'onere per la realizzazione del

registro dei curatori fallimentari, ricadente sul 2015 sebbene il comma 4 lasci

ipotizzare un'attuazione anche nel 2016, il Governo in prima lettura ha

confermato la sua collocazione nell'anno in corso in quanto sarà comunque

necessario predisporre gli adeguamenti previsti39

. Tuttavia, senza l'adozione delle

specifiche tecniche (da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto),

andrebbe chiarito come sarà possibile concludere i relativi contratti e, sotto il

profilo della cassa, sembrerebbe inevitabile uno slittamento all'esercizio

successivo (il prospetto reca effetti sul fabbisogno nel 2015).

38 Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota

cit. Prot. 56997/2015,del 16 luglio 2015, pagina 3. 39

Cfr. Nota Ragioneria generale dello Stato, prot. 56997, 16 luglio 2015. VAI ALL’INDICE

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