i commissione permanentedocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… ·...

38
I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) SOMMARIO INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: Sulla pubblicità dei lavori ................................................................... 23 5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego ....... 23 ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) ................................................. 53 5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni ..................................... 23 ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) ................................................. 55 5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri .................................................................................... 23 ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) ................................................. 56 SEDE REFERENTE: Sulla pubblicità dei lavori ................................................................... 24 Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D’Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (Seguito dell’esame congiunto e rinvio) ........................................................................ 24 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel. Lattuca). Emenda- menti C. 4268-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ...... 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ............................................... 33 ALLEGATO 4 (Parere approvato) ............................................................. 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) ....................................................... 38 Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) ................................................. 42 Mercoledì 22 marzo 2017 22 Commissione I

Upload: others

Post on 30-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego . . . . . . . 23

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personalein disponibilità presso le pubbliche amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall’articolo 14 del decretolegislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico deiministri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella,C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi,C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D’Attorre, C. 4323 Quaranta,C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (Seguito dell’esamecongiunto e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismicidel 2016 e del 2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel. Lattuca). Emenda-menti C. 4268-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) . . . . . . 33

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organiumani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell’ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III)(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ALLEGATO 4 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblicoper la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere allaVII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di areeprotette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parerealla VIII Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mercoledì 22 marzo 2017 — 22 — Commissione I

Page 2: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in statodi insolvenza. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (Esame econclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ALLEGATO 5 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C.1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . 51

ALLEGATO 6 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenzadel presidente Andrea MAZZIOTTI DICELSO. – Interviene il sottosegretario diStato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, ricorda che, ai sensi dell’articolo135-ter, comma 5, del regolamento, lapubblicità delle sedute per lo svolgimentodelle interrogazioni a risposta immediata èassicurata anche tramite la trasmissioneattraverso l’impianto televisivo a circuitochiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione delcircuito.

5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della con-

trattazione nel pubblico impiego.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustral’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), cofirma-tario dell’interrogazione, replicando, si di-chiara assolutamente insoddisfatto, sotto-lineando che l’incremento degli stipendidei dipendenti pubblici promesso dal Go-verno appare irrisorio – soprattutto se losi raffronta all’andamento della contratta-zione nell’ambito del settore privato –nonché assolutamente insufficiente a far

recuperare potere d’acquisto di tali lavo-ratori. Ritiene che l’accordo siglato direcente dal Governo con i sindacati, rag-giunto a pochi giorni dallo svolgimento delreferendum costituzionale, abbia rivestitoesclusivamente una valenza elettorale.

5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in

materia di ricollocazione del personale in disponi-

bilità presso le pubbliche amministrazioni.

Domenico MENORELLO (CI) illustral’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Domenico MENORELLO (CI) repli-cando, si dichiara insoddisfatto della ri-sposta del rappresentante del Governo,che ritiene imprecisa e poco esauriente inmerito al rispetto della normativa richia-mata nell’interrogazione in titolo.

5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica

prevista dall’articolo 14 del decreto-legislativo n. 165

del 2001 in materia di esercizio della funzione di

indirizzo politico dei ministri.

Danilo TONINELLI (M5S), in qualità dicofirmatario, illustra l’interrogazione intitolo, chiedendo quanti e quali Ministeriabbiano rispettato per il 2017 la tempisticaprevista dall’articolo 14, comma 1, deldecreto legislativo n. 165 del 2001 perl’adozione della direttiva annuale ivi pre-vista.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 23 — Commissione I

Page 3: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ri-sponde all’interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Danilo TONINELLI (M5S), replicando,osserva che, dai dati in suo possesso,diversi Ministeri non hanno ancora ema-nato le direttive generali, atti fondamentalidi indirizzo politico, che sviluppano lapianificazione strategica di ciascun Mini-stero e appaiono necessari per l’attivitàdell’amministrazione. Fa notare che, inassenza di tali importanti atti d’indirizzo,appare impossibile per i dirigenti apicalidella pubblica amministrazione operare inmodo corretto ed essere valutati per l’at-tività svolta, sottolineando il rischio che, inassenza di tali parametri certi, si attribui-scano premi a pioggia, slegati dal merito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, dichiara concluso lo svolgimentodelle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenzadel presidente Andrea MAZZIOTTI DICELSO. – Interviene il sottosegretario diStato per l’interno, Gianpiero Bocci.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, comunica che è stata avanzata larichiesta che la pubblicità dei lavori siaassicurata anche mediante l’impianto au-diovisivo a circuito chiuso. Non essendoviobiezioni, ne dispone l’attivazione.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisic-

chio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068

Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128

Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177

Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240

Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272

Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C.

4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D’Attorre, C.

4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta,

C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.

(Doc. VII n. 767).

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame con-giunto delle proposte di legge e dellasentenza della Corte costituzionale, rin-viato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente e relatore, ricorda che le proposte dilegge in materia elettorale sono iscritte nelcalendario dei lavori dell’Assemblea a par-tire da lunedì 27 marzo prossimo, con laformula « ove concluso dalla Commis-sione ». A tal proposito, comunica che, aseguito delle determinazioni assunte nellaseduta di ieri dall’Ufficio di presidenza,integrato dai rappresentanti dei gruppi,con la posizione contraria del gruppo delMovimento 5 Stelle, ha provveduto a scri-vere alla Presidente della Camera perrappresentarle l’esigenza che la Commis-sione disponga di maggior tempo per pro-seguire e concludere l’esame in sede re-ferente delle proposte di legge in titolo.

Giovanni CUPERLO (PD) si dichiara,innanzitutto, in accordo con molte coseche sono state dette nella seduta di ieri, inparticolare dal collega Giorgis. Concordain primo luogo sulla ricerca di uno sboccocondiviso partendo da alcuni nodi, come icollegi uninominali, il premio di maggio-ranza e le soglie di sbarramento. Ritieneche è il buon senso che deve suggerire aigruppi come priorità l’impegno a confron-tarsi su questi temi.

Desidera aggiungere a quanto dettoche, dopo la parabola disastrosa dell’Ita-licum che ha segnato la legislatura incorso, la questione del metodo diventa di

Mercoledì 22 marzo 2017 — 24 — Commissione I

Page 4: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

sostanza e non solo procedurale. Bisognaquindi evitare il ripetersi di percorsi ex-traparlamentari che portano il Parlamentoa ratificare decisioni prese fuori dalle sueAule. Va restituita alla Camera la potestàche le è propria. In questo senso trovagiustificazione il rinvio dell’esame, se peròcoincide con tempi certi ed è un errorel’inerzia funzionale a una o a un’altraforza politica.

Osserva che dalle audizioni svolte sipuò trarre una griglia di opzioni utili perlavorare alla costruzione di un testo base.Condivide la preoccupazione del collegaSisto per lo scivolamento del tema dellalegge elettorale nelle retrovie dell’agendapolitica, anche se dovuto a fasi congres-suali di una forza politica. È infatti ingioco la tenuta democratica del nostrosistema politico e non saranno sufficientimicrointerventi sulla legge elettorale, con-sequenziali alle sentenze della Corte co-stituzionale. Va infatti trovato un equili-brio tra la domanda di rappresentatività,dimostrata con forza dal referendum didicembre e interventi finalizzati alla ri-cerca di una governabilità, in armonia conil sistema costituzionale. Nella costruzionedi un testo base si deve tenere presente ilquadro d’insieme di tutte le proposte dilegge, non solo di una. Ad esempio, laproposta di cui è primo firmatario prevedeun premio fisso, ma su questo ritiene sipossa ragionare, come anche sul premio auna coalizione. Ma una soluzione condi-visa va prima di tutto trovata sul pianopolitico e si rende conto che il passaggioè stretto, anche per una questione tempo-rale. Non deve, però prevalere quel ragio-namento tattico e corporativo che ha con-traddistinto gli ultimi venti anni, portandoa leggi elettorali costruite su misura e cheha portato, con un sistema in partenzamaggioritario, a un proliferare di siglepolitiche. Sottolinea come sia in capo alPresidente e a ogni singolo componentedella Commissione la necessità di trovare,senza alcun alibi, uno sbocco diverso.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva,anzitutto, che la questione politica fonda-mentale, ancor prima di stabilire quale

sistema elettorale prediligere, sta proprionel far convergere il consenso sulla neces-sità di approvarla, facendo notare chesarebbe irresponsabile sottrarsi al compitodi consegnare una legge elettorale al Paese.Ritiene che insistere con il proporre mo-delli elettorali inadeguati all’attuale con-testo politico vorrebbe dire precludere taleobiettivo, lasciando inalterato il sistemavigente, che appare disomogeneo tra leCamere e non in grado di garantire sta-bilità.

Fa notare che, con la sentenza n.35 del2017, relativa al giudizio sulla legge n. 52del 2015, la Corte costituzionale circo-scrive il suo ragionamento alla verificadella ragionevolezza oltre che della pro-porzionalità del premio di maggioranza. Intal senso, dunque, essa argomenta sia inordine al premio previsto al primo turno,sia al premio assegnato al secondo turnodi ballottaggio.

Nel primo caso – ovvero del premio alprimo turno – la Corte ritiene che la leggeelettorale in questione, con l’aver previstouna soglia minima del 40 per cento deivoti validi ottenuti da una lista, non solorisponde ad una misura « accettabile », o –meglio – « non manifestamente irragione-vole » sul piano della proporzionalità travoti ottenuti e seggi assegnati (340, pari al54 per cento), ma anche che tale parame-tro era già stato assunto nella sentenzan. 1 del 2014, che aveva dichiarato laillegittimità costituzionale del premio acausa della mancata previsione di unasoglia minima della percentuale di votiottenuti dalla lista o, nella fattispecie, dallacoalizione, che avrebbe prodotto una spro-porzione costituzionalmente illegittima travoti ottenuti e seggi assegnati con il pre-mio. Dunque, la Corte, con la sentenzan. 35 del 2017, quando riconosce quale« ragionevole » la soglia del 40 per centocon il conseguente premio del 54 per centodei seggi, sembra indicare, nel rapporto40-54, una misura minima, quale parame-tro inderogabile, proprio in quanto rite-nuto « accettabile », ovvero appena suffi-ciente. Ciò induce a ritenere che fuori datale misura il sistema si espone alla ille-gittimità. Questo non vuol dire, per esem-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 25 — Commissione I

Page 5: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

pio, che un sistema non possa prevederesoglie-premio più basse. Ma ciò impliche-rebbe – rimanendo alla misura della ra-gionevolezza – l’abbassamento conseguen-ziale del numero dei seggi attribuiti inpremio. Sarebbe come dire che, qualora lasoglia fosse fissata al 35 per cento dei votivalidi ottenuti da una lista (o da unacoalizione), il premio di maggioranza nonpotrebbe superare il 50 per cento deiseggi. Ma tale risultato renderebbe sostan-zialmente sterile il premio ai fini dellagovernabilità.

Non va, a tal riguardo, sottovalutato, asuo avviso, il monito con cui la Cortecostituzionale avverte il legislatore quantoalla valutazione della soglia minima perl’attribuzione del « premio di maggio-ranza ».

Infatti, se, da una parte, la Corte co-stituzionale tiene ad affermare che lavalutazione « sfugge, in linea di principio,al sindacato di legittimità costituzionale »,dall’altra, avverte che « resta salvo il con-trollo di proporzionalità riferito alle ipo-tesi in cui la previsione di una sogliairragionevolmente bassa di voti per l’attri-buzione di un premio di maggioranzadetermini una tale distorsione della rap-presentatività da comportarne un sacrifi-cio sproporzionato, rispetto al legittimoobiettivo di garantire la stabilità di go-verno e di favorire il processo decisio-nale ».

Altro aspetto che la Corte definitiva-mente chiarisce, sgombrando il campodagli equivoci, è la differenza tra « premiodi maggioranza » e « premio di governabi-lità ». Chiarimento fondamentale e deci-sivo, oltre che necessario, per evitare l’a-dozione di sistemi che potrebbero noncondurre alla governabilità pur preve-dendo meccanismi premiali. La Corte ha,infatti, inequivocabilmente affermato che,quando siamo in presenza di una sogliaminima da raggiungere (come, per esem-pio, è quella del 40 per cento), il premioattribuito a seguito del suo raggiungimentoè « di maggioranza », proprio perché, as-sunta la legittimazione con il 40 per centodei voti validi, il sistema assegna unapercentuale di seggi idonea a porre la lista

(nel nostro caso) nelle condizioni di avereuna maggioranza alla Camera dei deputati(con il 54 per cento dei seggi o, piùprecisamente, con 340 seggi).

Altro è, invece, il « premio di governa-bilità », che si caratterizza nell’attribuirealla lista (o, se prevista, alla coalizione), acondizione che abbia già « autonomamenteraggiunto » il 50 per cento dei voti e/o deiseggi, un certo premio in seggi – dice laCorte – « destinato ad aumentare, al finedi assicurare la formazione di un esecutivostabile ». Ciò si traduce in una evidenteillegittimità di ogni sistema che dovesseprevedere un premio di « governabilità » infavore di una lista (o coalizione) che nondovesse raggiungere « autonomamente » il50p per cento dei voti e/o dei seggi. Ancheperché, contrariamente, si rischierebbe diattribuire un premio ad una lista (o coa-lizione) che, seppur più votata di altre,non avrebbe comunque la possibilità diottenere una maggioranza parlamentare o,peggio, potrebbe rimanere in minoranzacon il premio. Sul secondo punto, ovveroin ordine al premio al secondo turno diballottaggio, non ci sarebbe molto da ag-giungere o da rilevare, attesa la tranciantemotivazione della Corte. In definitiva, laCorte costituzionale – in relazione allalegge n. 52 del 2015 oggetto del suo sin-dacato – ribadisce quanto già sostenutonella sentenza n. 1 del 2014 in ordineall’assunta divaricazione tra peso del votoeffettivo (ottenuto al primo turno) e pre-mio previsto a seguito del ballottaggio.« Rappresentatività reale », che la Corteriferisce al primo turno, che può rilevarsiesigua, tanto da rendere distorsivo l’esitodel secondo turno di ballottaggio, attesoche condurrebbe, inevitabilmente, ad unrisultato maggioritario a favore di unadelle due liste, per di più, con l’attribu-zione di un premio di maggioranza.

Proprio in tal senso, sul ballottaggiodisciplinato dalla legge n. 52 del 2015, laCorte costituzionale sottolinea che « pre-vedendo una competizione risolutiva tradue sole liste, prefigura stringenti condi-zioni che rendono inevitabile la conquistadella maggioranza assoluta dei voti vali-damente espressi da parte della lista vin-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 26 — Commissione I

Page 6: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

cente ». Dunque – continua la Corte –,« tali disposizioni incontrano a loro volta illimite costituito dall’esigenza costituzio-nale di non comprimere eccessivamente ilcarattere rappresentativo dell’Assembleaelettiva e l’eguaglianza del voto ».

D’altro canto, fa notare che la Cortecostituzionale, già nella sentenza n. 1 del2014 aveva affermato che « ben può illegislatore innestare un premio di maggio-ranza in un sistema elettorale ispirato alcriterio del riparto proporzionale di seggi,purché tale meccanismo premiale non siaforiero di un’eccessiva sovrarappresenta-zione della lista di maggioranza relativa ».In sostanza, la Corte costituzionale nonesclude la possibilità di prevedere un si-stema a doppio turno, ma tiene a speci-ficare che « nella forma di governo parla-mentare disegnata dalla Costituzione (...),ogni sistema elettorale, se pure deve fa-vorire la formazione di un governo stabile,non può che essere primariamente desti-nato ad assicurare il valore costituzionaledella rappresentatività ».

Dunque, alla luce della decisione dellaCorte, resta – per la Camera dei deputati– un sistema che, in mancanza del rag-giungimento della soglia del 40 per cento,prevede la distribuzione proporzionale deiseggi tra tutte le liste che abbiano ottenutoalmeno il 3 per cento dei voti validi.

Altro aspetto riguarda i capilista « bloc-cati ». La Corte si limita a ricordarequanto già sostenuto nella sentenza n. 1del 2014, con la quale dichiarava l’illegit-timità costituzionale delle « liste bloccate »,in quanto disciplina « non comparabile nécon altri sistemi caratterizzati da listebloccate solo per una parte di seggi, nécon altri caratterizzati da circoscrizionielettorali di dimensioni territorialmenteridotte, nelle quali il numero dei candidatida eleggere sia talmente esiguo da garan-tire l’effettiva conoscibilità degli stessi econ essa l’effettività della scelta e la libertàdel voto (al pari di quanto accade nel casodei collegi uninominali) ». La Corte tiene,nel contempo, a ribadire che « appartieneal legislatore la discrezionalità nella sceltadella più opportuna disciplina per la com-posizione delle liste e per l’indicazione

delle modalità attraverso le quali preve-dere che gli elettori esprimano il propriosostegno ai candidati ».

Di particolare significato è, in ognicaso, quanto la Corte sottolinea in ordinealla indicazione dei candidati capilista daparte dei partiti politici, che è – dice laCorte – « anche espressione della posi-zione assegnata ai partiti politici dall’ar-ticolo 49 della Costituzione ». Tale argo-mento sembra sostenere – se non sugge-rire –, a suo avviso, due aspetti di rilievo.

Il primo, è che appartiene ai partiti ildiritto-potere di indicare all’elettore i can-didati che, ovviamente, vorrebbero fosseroeletti. Il secondo, è che il sistema dellecandidature « bloccate », qualora fosse uti-lizzato per selezionare la migliore e piùqualificata classe dirigente politica, sa-rebbe non un limite ma una vera oppor-tunità per la politica nazionale nel suoinsieme.

In ogni caso, secondo la Corte, i capi-lista bloccati come disciplinati dal sistemain questione sono costituzionalmente le-gittimi, come legittime sarebbero le listebloccate, in quanto corte. D’altro canto, aldi là delle ragioni di opportunità, il capo-lista bloccato non è più garantito di uncapolista della cosiddetta « prima Repub-blica », blindato dai partiti stessi, cui ri-spondeva l’obbedienza dell’elettorato di ri-ferimento, né di un candidato di un col-legio uninominale – come si diceva –« sicuro ». Anzi, di più, oggi, alla luce diquanto si assiste e si è assistito nonché atutte le normative introdotte sul voto discambio nelle sue varie qualificazioni, ri-tiene salutare eliminare il voto di prefe-renza a tutti i livelli, attenendosi ai criteridi conoscibilità dei candidati fissati dallagiurisprudenza costituzionale, partendo,magari, dalla stessa modifica dell’attualesistema elettorale di Camera e Senato.

In ogni caso, ritiene necessario un di-verso approccio al modello di relazione traelettore e rappresentanza, attraverso l’as-sunzione del principio secondo il quale ilvalore essenziale da garantire e su cuil’elettore deve essere chiamato ad espri-mersi sia l’offerta politica. Offerta che sicaratterizza nella proposta politica del

Mercoledì 22 marzo 2017 — 27 — Commissione I

Page 7: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

partito o della coalizione, accompagnatadalla proposta dei soggetti indicati nelleliste a rappresentare quella proposta po-litica.

L’elettore sarà, dunque, chiamato avalutare la qualità sia della proposta po-litico-programmatica, sia la qualità delpersonale politico indicato a dar attua-zione alla proposta, sostenendo o rifiu-tando l’offerta politica nel suo complesso.In altre parole, se è vero che tale sistemasi possa esporre al rischio di affidare allesegreterie di partito la composizione delleliste (cosa, peraltro, sempre avvenuta), èaltrettanto vero che, in tal modo, viene adefinirsi una piena assunzione di respon-sabilità in ordine all’offerta politica. In talsenso, le cosiddette « parlamentarie » comela selezione per via web dei candidatirappresentano, a suo avviso, strumentipilateschi che impediscono l’assunzione diresponsabilità di chi dovrebbe, invece, as-sumersela, dirigenti di partito o di movi-menti che siano.

D’altro canto, sotto tale profilo, la re-cente consultazione referendaria, a suoavviso, ha dimostrato che gli elettori sonoindotti alla partecipazione al voto quandol’offerta politica suscita interesse e vieneritenuta rilevante per gli effetti che puòprodurre sul piano politico oltre che isti-tuzionale.

Comunque, rimanendo coerenti con ladimensione e la natura nazionale dellarappresentatività di ciascun parlamentare,sarebbe preferibile un sistema in cui per laformazione delle liste prevalesse la qualitàdell’offerta politica ad un sistema cheprivilegiasse la quantità dei pacchetti divoti spesso di incerta composizione e ori-gine, con tutte gli aspetti degenerativi chene possono derivare.

Quanto ai pluricandidati capilista, laCorte ne conferma la legittimità, a condi-zione che, qualora eletti, la scelta delcollegio non sia lasciata alla arbitrarietàdello stesso plurieletto. Arbitrarietà checonsegna al pluricandidato eletto non soloil potere di scegliere il collegio di elezione,ma anche, indirettamente, il potere di« designazione del rappresentante di undato collegio elettorale », condizionando,

per un verso, l’effetto dei voti di prefe-renza espressi dagli elettori e, per l’altroverso, determinando una selezione sullabase di un proprio interesse politico o dipartito, fino a poter giungere a sacrificareun candidato ritenuto troppo forte e, dun-que, scomodo nelle dinamiche parlamen-tari o politiche in generale. Conseguente-mente, la Corte, solo per evitare un vuotonormativo ma chiedendo una soluzionepiù consona, indica lo strumento del sor-teggio. Una soluzione, a tal riguardo, pe-raltro suggerita dalla stessa Corte, po-trebbe essere quella di assegnare al plu-ricandidato eletto in più collegi, quello incui il primo non eletto con le preferenzeabbia ottenuto la minor cifra elettorale,ovvero la percentuale più bassa rispettoagli altri primi non eletti dei collegi inte-ressati. In tal modo, verrebbe rispettatol’automatismo dell’assegnazione e, nel con-tempo, sarebbero garantiti i candidati per-centualmente più votati. Ma non si puòprescindere, a suo avviso, da alcune per-plessità che scaturiscono dalle motivazioniche la Corte pone a sostegno delle candi-dature bloccate e, soprattutto, sulle pluri-candidature bloccate. La tesi della « cono-scibilità » del candidato richiamata nellasentenza n. 1 del 2014 non è tra le piùconvincenti se ridotta al capolista bloccato,mentre potrebbe avere una sua logicanell’adozione di liste corte. Ciò che, invece,appare incomprensibile è la ratio giustifi-cativa delle pluricandidature bloccate, pe-raltro, capilista, quale strumento di « com-pensazione » o, peggio, di « correzione » delsistema con i capilista bloccati. Nella mo-tivazione della stessa Corte si rileva lacontraddizione: le pluricandidature bloc-cate quale correzione dei capilista bloccati,soprattutto in relazione alle liste dei par-titi più piccoli, o, in generale, per nonscoraggiare i candidati che dovranno con-correre per ottenere le preferenze, inmodo che il pluricandidato serva a steri-lizzare la posizione di capolista, lasciandospazio e reale competitività al resto dellecandidature – potremmo dire – « prefe-renziali ».

Non si capisce davvero il senso. Tantovarrebbe eliminare le pluricandidature

Mercoledì 22 marzo 2017 — 28 — Commissione I

Page 8: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

bloccate, le quali, se non limitate, ri-schiano di esporsi in tal senso alla illegit-timità, oggi non rilevata dalla Corte. Al-lora, meglio ridurle nel numero e consen-tirle ad un solo candidato per ciascunalista. Ciò, a maggior ragione, quando laCorte richiama le pluricandidature pre-senti in elezioni fino al 1993 o in quelleeuropee, dove non vi sono candidaturebloccate e tutti, compresi i capilista, de-vono ottenere i voti di preferenza.

Al punto 15.2, la Corte costituzionaleafferma che « non può esimersi dal sotto-lineare che l’esito del referendum ex ar-ticolo 138 della Costituzione del 4 dicem-bre 2016 ha confermato un assetto costi-tuzionale basato sulla parità di posizionee funzioni delle due Camere elettive. Intale contesto, la Costituzione, se non im-pone al legislatore di introdurre, per i duerami del Parlamento, sistemi elettoraliidentici, tuttavia esige che, al fine di noncompromettere il corretto funzionamentodella forma di governo parlamentare, isistemi adottati, pur se differenti, nondevono ostacolare, all’esito delle elezioni,la formazione di maggioranze parlamen-tari omogenee ». La prima domanda daporsi, a tal riguardo, è perché – senza chesia stata sollecitata sul punto, dunque,ultra petita – la Corte costituzionale abbiaavvertito l’urgenza di ribadire la paritàdelle due Camere elettive e, soprattutto, diaffermare quale esigenza – costituzional-mente vincolate – la formazione di mag-gioranze omogenee fra i due rami delParlamento. Evidentemente, la precisa-zione che la stessa Corte aveva volutomanifestare nel comunicato ufficiale del24 gennaio (relativa alla decisione delcollegio), circa la immediatezza dell’appli-cazione del sistema elettorale, riguardavala sola Camera dei deputati, ovvero il solosistema elettorale oggetto del suo sinda-cato. Altro è, invece, il sistema di elezionedelle due Camere nel suo complesso, cherisulta non omogeneo sul piano della ga-ranzia della governabilità e, dunque, nonimmediatamente applicabile, perché, inquanto foriero di maggioranze disomoge-nee, costituzionalmente illegittimo. Infatti,la Corte, da un lato, dice che i sistemi

elettorali delle due Camere possono anchenon essere identici ma, dall’altro, affermache la Costituzione « esige » – ovvero,impone – sistemi elettorali che non osta-colino, « all’esito delle elezioni, la forma-zione di maggioranze parlamentari omo-genee ». Appare evidente che l’aver volutoporre tale questione non può essere de-rubricato ad un mero esercizio di filosofiadel diritto, ma, piuttosto, si rivela comeun’esigenza che pone un preciso e inelu-dibile indirizzo al legislatore, chiamato alcompito di modificare il sistema elettoraledelle due Camere, al fine di garantire(rectius, non ostacolare) l’omogeneità dellemaggioranze parlamentari. Il sistema vi-gente non la favorisce, certamente. Infatti,se già i sistemi elettorali residuati dallepronunce della Corte costituzionale (1/2014 e 35/2017) avessero garantito l’omo-geneità richiesta, i giudici costituzionalinon avrebbero avvertito l’urgenza di unasiffatta puntualizzazione, peraltro avulsadal thema decidendum. Accogliendo talesollecitazione – se non la si vuole quali-ficare come un monito –, la Corte, finiscecon il tracciare un modello possibile disistema elettorale coerente con il nostrosistema parlamentare che, dopo il refe-rendum, viene confermato se non – ad-dirittura – rafforzato.

La Corte giudica illegittimo il ballottag-gio, legittima la soglia del 40 per cento eil relativo premio di maggioranza, chedistingue nettamente dal premio di gover-nabilità, condizionato dall’aver raggiuntoautonomamente la soglia del 50 per centodi voti e/o seggi; ritiene legittimi i capilistabloccati in quanto coerenti costituzional-mente con il potere che viene riconosciutoai partiti politici, confermando perfino leliste bloccate di ridotte dimensioni; purnella discutibile argomentazione sulla fun-zione correttiva, legittima le pluricandida-ture, sempre che venga previsto un auto-matismo nell’assegnazione del collegio. Inragione della confermata struttura bica-merale e della forma di governo parla-mentare, la Corte ribadisce che « la Ca-mera è una delle due sedi della rappre-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 29 — Commissione I

Page 9: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

sentanza politica nazionale (articolo 67della Costituzione), accanto al Senato dellaRepubblica ».

In tal senso, sembra voler sottolinearela rappresentatività nazionale del Senato,a prescindere dalla elettività su base re-gionale, che è altra cosa. Conseguente-mente, come d’altra parte già espressa-mente affermato nella sentenza n. 1 del2014, qualora un sistema elettorale stabi-lisse anche per il Senato una soglia perl’attribuzione del premio di maggioranza,il relativo computo ai fini della verifica delraggiungimento della soglia non potrebbeche essere su base nazionale, atteso che,diversamente, si produrrebbe una distor-sione tra le due Camere e non si potrebbemai realizzare l’omogeneità della maggio-ranza parlamentare richiesta espressa-mente dalla Corte, quale esigenza inelu-dibile.

Nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte,in ordine al calcolo su base regionale delpremio di maggioranza al Senato previstonella legge n. 52 del 2015, aveva già af-fermato che « stabilendo che l’attribuzionedel premio di maggioranza è su scalaregionale, produce l’effetto che la maggio-ranza in seno all’assemblea del Senato siail risultato casuale di una somma di premiregionali, che può finire per rovesciare ilrisultato ottenuto dalle liste o coalizioni diliste su base nazionale, favorendo la for-mazione di maggioranze parlamentari noncoincidenti nei due rami del Parlamento,pur in presenza di una distribuzione delvoto nell’insieme sostanzialmente omoge-nea. Ciò rischia di compromettere sia ilfunzionamento della forma di governoparlamentare delineata dalla Costituzionerepubblicana, nella quale il Governo deveavere la fiducia delle due Camere (articolo94, primo comma, della Costituzione), sial’esercizio della funzione legislativa, chel’articolo 70 della Costituzione attribuiscecollettivamente alla Camera ed al Senato.In definitiva, rischia di vanificare il risul-tato che si intende conseguire con un’a-deguata stabilità della maggioranza parla-mentare e del governo ». Pertanto, ancheper il Senato è legittimo soltanto il calcoloper l’attribuzione del premio di maggio-

ranza effettuato su scala nazionale.Quindi, in tali circostanze, l’omogeneitàsarebbe garantita dalla « simmetria » delpremio, condizionandone l’attribuzione alcontestuale raggiungimento delle soglie-premio da parte della stessa lista (o coa-lizione), sia nell’elezione della Camera, sianell’elezione del Senato. Non prevederetale meccanismo significherebbe lasciarela possibilità di maggioranze disomogenee.Resta evidente che in un sistema di talgenere, in caso di mancato raggiungimentodella soglia per l’attribuzione del premiodi maggioranza, la distribuzione dei seggiavverrebbe proporzionalmente tra tutte leliste che dovessero superare le soglie disbarramento stabilite, per la Camera subase nazionale e per il Senato – qui sì –su base regionale.

Infine, ritiene opportuno chiarire inordine all’obiezione secondo la quale – inconsiderazione della contestualità del pre-mio nei due rami del Parlamento – glielettorati differenti potrebbero condizio-nare l’elezione dell’altra Camera. Al nettodi un possibile futuro intervento legislativoche conduca ad uniformare le due basielettorali, innanzitutto, va detto che – asuo parere – la differenza tra elettoratiattivi rafforza la legittimazione al premio,proprio perché diventa frutto di una di-versa base elettorale e, dunque, la « con-vergenza » dimostra maggiormente la con-divisione dell’elettorato nella sua inte-rezza. Così come si potrebbe sostenere cheuniformando le due basi elettorali, ver-rebbe meno il senso delle due Camere, cheproprio nella loro diversa composizionedei corpi elettorali trova la ragion d’essere.D’altra parte, si potrebbe, allora, affer-mare che, a prescindere dai sistemi elet-torali che nel tempo sono stati adottati eapplicati, il condizionamento sia sempreavvenuto. Come è stato sottolineato nelcorso delle audizioni (M. Luciani), la Corteha affermato che « il premio di maggio-ranza è legittimo solo a condizione chenon sia sine ratione. Cioè, deve servire perdare stabilità al sistema e in particolare alGoverno. Quindi, occorre un premio chescatti solo nell’ipotesi in cui il vincitore siaidentico in entrambe le Camere. ». Peral-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 30 — Commissione I

Page 10: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

tro, il premio di maggioranza è, per de-finizione, una quota di seggi, un surpluspremiale, che viene attribuito in aggiunta,in quanto sia stata raggiunta una certasoglia-premio. Mentre, la rappresentanza ègià garantita con i voti effettivamenteottenuti, anche quando non venga rag-giunta la soglia che assegna il premio.

Atteso che il premio non deve essereattribuito sine ratione, se non scatta in unaCamera non v’è ragione che venga attri-buito all’altra, in quanto non servirebbealla stabilità e non potrebbe essere attri-buito come « premio di governabilità » perle ragioni già ricordate sopra. Inoltre, se siragionasse in termini di base elettoralediversa e della sua proiezione rappresen-tativa in Parlamento, le stesse obiezioni sulcondizionamento potrebbero sorgere sia inordine al rapporto di fiducia, sia allaformazione delle leggi. Mentre, anche intali casi, è costituzionalmente pacifico cheCamera e Senato – nonostante la diversabase elettorale e, dunque, rappresentanza– svolgano funzioni identiche.

Altrimenti, si dovrebbero mettere indiscussione la fiducia/sfiducia e l’approva-zione delle leggi, quando la maggioranzadel Senato – per esempio – si comportidiversamente dalla maggioranza della Ca-mera dei deputati, condizionandone l’esito,sia in termini di fiducia, sia di approva-zione delle leggi.

Sostenere, poi, che sia irragionevolenon assegnare, comunque, il premio (ov-vero anche nel caso in cui una lista ocoalizione raggiunga la soglia del 40 percento in una sola Camera), significa nonrisolvere l’omogeneità delle maggioranzeparlamentari e, dunque, il problema dellastabilità di governo, eludendo il principiorilevato dalla Corte in ordine al premio digovernabilità.

Infatti, rimanendo sulla linea dellaCorte costituzionale, secondo la quale ilpremio di maggioranza è legittimo a con-dizione che non sia sine ratione, e che ilpremio di governabilità può essere attri-buito a condizione che si raggiunga auto-nomamente il 50 per cento dei voti validi,assegnare il premio in una sola Cameravarrebbe a non osservare la condizione,

appunto, perché non servirebbe alla sta-bilità di governo e, dunque, non rispon-derebbe all’esigenza di omogeneità richie-sta. Tanto varrebbe lasciare il sistemascaturito dalle sentenze della Corte, chegià assicura la disomogeneità. Pertanto,essendo il premio un surplus, è attribuibilea condizione che il meccanismo premialecoincida in entrambe le Camere. Nel casoin cui la coincidenza non si verifichi,comunque, non viene scalfita la rappre-sentanza, atteso che gli eletti sarannoquelli corrispondenti ai voti ottenuti.

In definitiva – come è stato, in talesede, più volte ricordato –, il premio nonpuò essere sine ratione. In tal senso, vaconsiderato il premio, nella sua interezza,in modo bicamerale, quale condizionesenza la quale non sussiste, restando salvala rappresentanza sulla base dei voti ot-tenuti senza la quota-premio.

Domenico MENORELLO (CI) prende inesame sette questioni sottese all’esamedelle proposte di legge in discussione.Prima di tutto, il ripristino del cosiddettoMattarellum, alla base di alcune propostedi legge, ancorato però, a suo avviso, a unsistema bipolare che non è quello attuale.Sul premio di maggioranza, a una singolalista o a una coalizione, previsto da alcuneproposte di legge con una quota quasisempre del 40 per cento, osserva che èdifficile prevedere il raggiungimento dimaggioranze omogenee alla Camera e alSenato. Bisognerebbe che il risultato di unramo del Parlamento abbia un effettotrascinante sull’altro, ma questo comportauna piccola modifica costituzionale peruniformare l’elettorato attivo. Un altropunto riguarda l’assegnazione di premi piùpiccoli, cosa che comporta, a suo avviso,dei rischi. Altre proposte di legge adottanoun sistema proporzionale, alcune con laprevisione di un premio di maggioranza.In questo caso, ritiene vada precisato che,se nessuna lista o coalizione accede all’as-segnazione del premio, cadono le condi-zioni maggioritarie subordinate a tale as-segnazione. Sulla questione delle soglie disbarramento, osserva che ci sono moltedifferenze di percentuale tra le varie pro-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 31 — Commissione I

Page 11: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

poste. In ogni caso si ottiene un quadropolitico molto variegato e potrebbe essereutile, ai fini della governabilità, l’introdu-zione, anche qui con una piccola modificacostituzionale, della sfiducia costruttivaSulla scelta delle candidature, poche pro-poste di legge prevedono liste bloccate,altre introducono le preferenze, altre sibasano su microcollegi dove scegliere ilmiglior quoziente elettorale. Scelta, que-st’ultima, che ritiene interessante. Infinedue sole proposte di legge prevedono perlegge le primarie, una in modo facoltativo.

In conclusione, condivide l’auspicio delcollega Cuperlo di trovare un minimocomun denominatore tra le varie proposte,con l’obiettivo di un equilibrio tra rappre-sentatività e governabilità.

Maurizio LUPI (AP-NCD-CpE), svol-gendo talune considerazioni preliminari inordine all’iter finora svolto sul provvedi-mento, osserva che la scelta di attendere lasentenza della Corte costituzionale primadi entrare nel merito del dibattito abbiarappresentato una sconfitta istituzionaleper il Parlamento, che ha preferito dele-gare ad un organo terzo il compito ditracciare la linea su tale delicato tema.Ritiene che, con questo episodio, la cre-dibilità del Parlamento abbia raggiunto ilpunto più basso, sottolineando come nonci si possa poi lamentare se i giudicielaborino sentenze sempre più creative.Ritiene sia necessario che il Parlamentorecuperi il proprio ruolo, definendo unpercorso serio che conduca con chiarezza,entro tempi certi, all’approvazione di unalegge elettorale. In tale prospettiva, apparenecessario, a suo avviso, iniziare a ragio-nare su questioni specifiche, sulle quali sipossa ragionevolmente raggiungere unpunto d’incontro. Ritiene quindi inutileincentrare la discussione su modelli elet-torali, come quello basato sul cosiddettoMattarellum, che appaiono slegati dall’at-tuale contesto politico e inadeguati a for-nire una rappresentazione reale del con-senso elettorale, che appare fortementeparcellizzato. Proprio a voler ragionareastrattamente su sistemi elettorali, rilevache il quadro politico fortemente fram-

mentato di oggi richiederebbe piuttostosoluzioni di tipo proporzionale, con ade-guati correttivi, prevedendo, nel caso, so-glie di sbarramento che diano adeguatarappresentatività agli schieramenti. Sitratterebbe, a suo avviso, di evitare che glischieramenti siano costretti ad aderire,per ragioni di mera convenienza elettorale,alle più svariate forme di aggregazionipolitiche, che dovrebbero piuttosto costi-tuirsi per libera scelta. In ogni caso, piut-tosto che proporre soluzioni normativebasate su complessi marchingegni eletto-rali, appare necessario, a suo avviso, in-vestire sulla qualità della proposta politica,sulla base della quale confrontarsi perottenere il consenso dei cittadini.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL)esprime soddisfazione in quanto l’invitorivolto ai colleghi nella seduta di ieri,prima dal Presidente e poi anche da lui, adun’assunzione di responsabilità per arri-vare alla stesura e all’approvazione di unalegge elettorale, è stato raccolto. Ribadisceche, in caso contrario, la classe dirigenteattuale sarebbe ricordata come una dellepeggiori della storia italiana.

Sul piano metodologico osserva che èsua intenzione intervenire spesso, anche sebrevemente, perché ritiene che si debbafare un lavoro progressivo dove ognunodeve trarre stimolo dagli interventi deicolleghi, anche modificando la propriaposizione. Ha trovato interessante l’ap-proccio alla sentenza della Corte costitu-zionale fatto dal collega Lauricella. Alproposito rileva che la sentenza ha undoppio valore, precettivo ma anche digrande utilità, se ci si pone il fine diconseguire risultati diversi da quelli pro-spettati dalla sentenza medesima. Inoltre,in disaccordo con il collega Lupi, ritieneche l’articolo 101 della Costituzione nonpossa essere applicato alla Corte costitu-zionale, le cui sentenze non possono essereinvasive del potere legislativo, come invecelo sono molte sentenze della magistraturadi merito.

Riguardo ai lavori della Commissione,concorda con il Presidente che è necessa-rio stabilire un metodo per trovare punti

Mercoledì 22 marzo 2017 — 32 — Commissione I

Page 12: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

comuni tra le varie proposte in esame. Asuo avviso è utile partire dai punti didissenso per togliere il superfluo, com-piendo un’operazione analoga a quellarichiamata dall’estetica platonica a propo-sito delle opere d’arte e dell’interventodell’artista. Partendo da questo presuppo-sto, concorda con il collega Lupi sulla nonproponibilità del cosiddetto Mattarellumnel quadro politico attuale, che è perlo-meno tripolare. Osserva, inoltre, che untesto base va costruito trovando una con-vergenza e, di conseguenza, una maggio-ranza, sia alla Camera che in prospettivaal Senato. Anche questa valutazione poli-tica rende quindi improponibile l’adozionecome testo base del modello del Mattarel-lum, vista l’opposizione di due gruppi,come Alternativa popolare e Forza Italia.

Concorda con il collega Lupi anche sulfatto che si dovrà chiedere alla Conferenzadei Presidenti di gruppo la calendarizza-zione in Assemblea solo quando la Com-missione sarà pronta a finire in tempicerti l’esame in sede referente.

Entrando nel merito, riguardo all’asse-gnazione di un premio di maggioranza auna lista o a una coalizione, ritiene che cisia un’ipocrisia normativa in chi propugnail premio alla lista, quando è chiaro chenessuna lista riuscirà a raggiungere il 40per cento. Allora la richiesta nasce, a suoavviso, solo dall’obiettivo di conseguire unpunto di percentuale più di altre liste perun mero tornaconto politico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-dente, nessun altro chiedendo di interve-nire, rinvia il seguito dell’esame ad altraseduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenzadel presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del

2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel.

Lattuca).

Emendamenti C. 4268-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-damenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, insostituzione del relatore, impossibilitato apartecipare alla seduta, comunica che l’As-semblea ha trasmesso gli emendamenti11.700 e 15.700 della Commissione.

Tali emendamenti non presentano pro-fili critici per quanto attiene al rispetto delriparto di competenze legislative di cuiall’articolo 117 della Costituzione e pro-pone pertanto di esprimere il parere dinulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Con-

siglio d’Europa contro il traffico di organi umani,

fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015,

nonché norme di adeguamento dell’ordinamento

interno.

Nuovo testo C. 3918 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore,rileva che il disegno di legge esaminatodalle Commissioni autorizza la ratificadella Convenzione del Consiglio d’Europacontro il traffico di organi e detta dispo-sizioni di adeguamento dell’ordinamentointerno. In particolare, il provvedimentoinserisce nel codice penale nuovi delitti.Ricorda, in via preliminare, che è nelfrattempo stata approvata ed entrata invigore la legge 11 dicembre 2016, n. 236,che – tra l’altro – introduce nel codicepenale il delitto di traffico di organi pre-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 33 — Commissione I

Page 13: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

levati da persona vivente e prevede unaaggravante quando la commissione di taledelitto sia l’obiettivo di un’associazione adelinquere. Rispetto a tale legge, il disegnodi legge all’esame delle Commissioni riu-nite presenta un più ampio contenuto. LeCommissioni hanno espunto dal disegno dilegge le disposizioni già introdotte dallalegge n. 236 e hanno disposto il necessariocoordinamento.

La Convenzione del Consiglio d’Europacontro il traffico di organi umani del 25marzo 2015 si propone di contribuireall’abolizione di tale traffico mediante l’in-troduzione di una serie di fattispecie pe-nali nell’ordinamento giuridico delle Particontraenti. La medesima relazione eviden-zia altresì come la complessa trama pat-tizia internazionale richiamata nel pream-bolo della Convenzione in esame abbia giàassicurato una efficace lotta ai traffici diorgani umani nel contesto del contrastoalla tratta di persone: tuttavia, restava aldi fuori l’eventualità nella quale il dona-tore non sia stato coercitivamente indottoa privarsi di una parte del proprio corpoo non sia considerato vittima di traffico diesseri umani, fermo restando che il con-senso all’espianto di organi può essereottenuto illegalmente anche mediante cor-responsione di somme di denaro o di altribenefici. Proprio a tale fattispecie la Con-venzione in esame intende applicare spe-cifiche disposizioni.

La Convenzione del Consiglio d’Europacontro il traffico di organi umani si com-pone di 33 articoli raggruppati in novecapitoli.

Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato allefinalità della Convenzione, rinvenute nellaprevenzione e nel contrasto al traffico diorgani umani tramite la previsione dell’in-criminazione di determinate condotte,proteggendo contestualmente i diritti dellevittime dei reati individuati; la Conven-zione si propone altresì di facilitare lacooperazione internazionale su azionivolte al contrasto dei traffici di organiumani. L’ambito di applicazione dellaConvenzione è quello del traffico di organiumani a scopo di trapianto, come anche dialtre forme di rimozione o di innesto

illegale di organi umani. Le misure ditutela dei diritti delle vittime di traffico diorgani umani ai sensi della Convenzione inesame dovranno essere assicurate senzaalcun tipo di discriminazione in base alsesso, alla razza, alla lingua, alla religione,all’opinione politica, alla condizione so-ciale o nazionale, all’orientamento ses-suale, alla disabilità.

Il capitolo II (articoli 4-14) concerne ildiritto penale sostanziale, con l’indica-zione delle figure di reato che le Parti sonotenute a introdurre nei rispettivi ordina-menti in relazione all’oggetto della Con-venzione in esame. È previsto anzituttoche ciascuna delle Parti introdurrà nelproprio ordinamento il reato di rimozionedi organi umani da donatori in vita odeceduti, intenzionalmente commesso, sela rimozione è effettuata senza il consensolibero e informato del donatore, ovvero, sequesti sia già deceduto, senza un’autoriz-zazione alla rimozione conforme alla le-gislazione nazionale. Verrà altresì consi-derata condotta criminale la correspon-sione o anche la semplice offerta al do-natore in vita o ad una parte terza di uncompenso finanziario o di analogo bene-ficio in cambio della rimozione di organi.Infine, sarà parimenti criminalizzata lacondotta consistente nell’offerta o nellacorresponsione a una parte terza di uncompenso finanziario o di analogo bene-ficio in cambio della rimozione di organida un donatore deceduto. Le Parti sonoaltresì impegnate a prevedere il reato diadescamento e reclutamento di donatori oriceventi di organi, qualora effettuato percompenso finanziario o analogo beneficio,ed anche da terze parti rispetto al rice-vente degli organi. Verranno altresì crimi-nalizzate l’offerta o la richiesta di indebitibenefici nei confronti di professionisti me-dico-sanitari, di funzionari pubblici o dipersone operanti per conto di enti delsettore privato, volte a facilitare la rimo-zione o l’innesto illegali di un organoumano. Alla stessa stregua, verranno cri-minalizzate le condotte collegate alla pre-parazione e conservazione di organi umaniillegalmente rimossi, come anche al lorotrasporto, ricezione, importazione ed

Mercoledì 22 marzo 2017 — 34 — Commissione I

Page 14: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

esportazione. Le Parti adotteranno inoltremisure opportune per la criminalizzazionedel favoreggiamento e della complicità nelperpetrare reati connessi al traffico ille-gale di organi, come anche del merotentativo della commissione di detti reati.Rilevante la previsione per cui le misurelegislative di diritto penale sostanziale in-trodotte da ciascuna delle Parti della Con-venzione in esame non dovranno esseresubordinate necessariamente alla denun-cia da parte della vittima o al trasferi-mento di informazioni da parte di unoStato nel cui territorio sia stato commessoun reato (articolo 10). È altresì contem-plata la responsabilità degli enti per i reatiintrodotti ai sensi della Convenzione inesame, se commessi a loro vantaggio dauna persona fisica dotata di un potere dirappresentanza o di decisione per contodell’ente stesso, come anche di un poteredi controllo al suo interno. Gli enti ver-ranno altresì ritenuti responsabili peromesso controllo da parte di una personafisica ad essi riconducibili, dal quale siaderivato un beneficio per l’ente medesimo.La responsabilità degli enti, a seconda deiprincipi giuridici della Parte interessata,potrà essere penale, civile o amministra-tiva, senza peraltro pregiudicare la dimen-sione penale della responsabilità delle per-sone fisiche che hanno commesso il reato.Ciascuna delle Parti adotterà poi le misurelegislative o di altra natura che consentanoil sequestro e la confisca dei proventi deireati definiti dalla Convenzione in esame,o di beni il cui valore corrisponda a taliproventi, nonché le misure legislative o dialtra natura che rendano possibile la chiu-sura temporanea o permanente di qual-siasi impresa impiegata nella commissionedi uno dei reati introdotti ai sensi dellaConvenzione in esame. È previsto che unaserie di circostanze elencate all’articolo 13costituiscano aggravanti nella definizionedelle sanzioni per i reati introdotti in basealla Convenzione in esame: tra queste ilcontesto di una organizzazione criminaleche abbia perpetrato i reati, o la recidivanella commissione di essi – anche qualora

(articolo 14) risultante da condanne pro-nunciate dalla giustizia di un’altra Partecontraente della Convenzione.

Il capitolo III (articoli 15-17) riguardail diritto penale processuale: rileva inparticolare la previsione per la quale, inriferimento agli specifici reati introdottidalla Convenzione in esame e nell’even-tuale carenza di un trattato bilaterale tradue delle Parti contraenti in materia diassistenza giudiziaria penale o di estradi-zione, la Convenzione in esame possacostituire la base legale sostitutiva.

Il capitolo IV (articoli 18-20) concernele misure di protezione delle vittime direati individuati nella Convenzione inesame, ovvero dei testimoni nell’ambitodei relativi procedimenti penali: tali mi-sure di protezione riguardano sia la con-dizione di sicurezza e il benessere psico-fisico delle vittime dei reati, che la posi-zione di esse nell’ambito del procedimentopenale, con estensione di tali misure peranalogia anche ai testimoni.

Non meno rilevante quanto stabilito, inordine alle misure di prevenzione, dalcapitolo V (articoli 21-22). In particolare,ciascuna delle Parti è impegnata ad adot-tare misure legislative o di altra naturavolte ad assicurare l’esistenza di un si-stema nazionale trasparente per il tra-pianto di organi umani e di un equoaccesso a tale sistema per i pazienti.Ciascuna delle Parti inoltre assicurerà rac-colta e scambio di informazioni sui reaticontemplati dalla Convenzione in esamecon tutte le autorità interessate, e anchecon le altre Parti contraenti nell’ambitodel Comitato delle Parti previsto dal suc-cessivo articolo 23 e tramite il punto dicontatto nazionale opportunamente desi-gnato. Le Parti cureranno altresì il raffor-zamento della formazione per i professio-nisti competenti nella prevenzione e nellalotta al traffico di organi umani, soprat-tutto nel settore sanitario, oltre a campa-gne per aumentare la consapevolezza pub-blica nei confronti dei rischi collegati altraffico di organi umani. Verranno altresìscoraggiate forme di pubblicità collegate

Mercoledì 22 marzo 2017 — 35 — Commissione I

Page 15: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

alla richiesta o alla disponibilità di organiumani in vista di un compenso di caratterefinanziario.

Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicatoai meccanismi di controllo della Conven-zione: in questo ambito particolare impor-tanza riveste la funzione del Comitatodelle Parti, composto da rappresentantidei vari Stati contraenti della Conven-zione, nonché, ma senza diritto di voto, daaltri rappresentanti dell’Assemblea parla-mentare del Consiglio d’Europa, del Co-mitato europeo sui problemi penali e dialtri comitati intergovernativi e scientificidel Consiglio d’Europa competenti per ma-teria. Sarà anche facoltà ammettere alComitato delle Parti, senza diritto di voto,rappresentanti di altri organi del Consigliod’Europa, come – in qualità di osservatori– di organi internazionali competenti, diorgani nazionali delle Parti ugualmenteinteressati, di rappresentanti della societàcivile. Il Comitato delle Parti è competentea monitorare l’attuazione della Conven-zione in esame utilizzando un approcciomultisettoriale e multidisciplinare, facili-tando tra l’altro la raccolta e lo scambiodi informazioni, di esperienze e di buoneprassi tra gli Stati partecipanti. Laddoveopportuno il Comitato esprime opinioni eformula specifiche raccomandazioni, iden-tifica eventuali problemi che possano in-sorgere dall’applicazione della Conven-zione o dagli effetti di dichiarazioni oriserve ad essa.

Il capitolo VII, costituito dal solo arti-colo 26, disciplina le relazioni della Con-venzione in esame con altri strumentiinternazionali, salvaguardando i diritti edoveri derivanti per le Parti della Conven-zione in esame nei confronti di altri stru-menti internazionali di cui sono o diver-ranno parti, e che contengano disposizionisu materie oggetto anche della Conven-zione in esame. Le Parti della Convenzionepotranno inoltre concludere tra loro ulte-riori accordi bilaterali o multilaterali nellematerie di essa, per arricchire le suedisposizioni o facilitare l’applicazione deiprincipi in essa contenuti.

Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX(articoli 28-33) disciplinano gli emenda-

menti alla Convenzione e le clausole finalidi essa: in particolare, la Convenzione èaperta alla firma degli Stati membri delConsiglio d’Europa, degli Stati non mem-bri con status di osservatore presso ilConsiglio d’Europa e dell’Unione europea.Su invito del Comitato dei ministri ancheun altro Stato non membro del Consigliod’Europa potrà firmare la Convenzione.Una qualsiasi delle Parti o l’Unione euro-pea potranno, al momento della firma o aldeposito dello strumento di ratifica, accet-tazione o approvazione della Convenzione,dichiarare di avvalersi di una o più delleriserve la cui possibilità è stata esplicitataai precedenti articoli 4, 5, 7, 9, 10. Nes-sun’altra riserva può essere espressa. Larisoluzione di eventuali controversie nel-l’applicazione o interpretazione della Con-venzione è demandata al Comitato delleParti, che ne facilita eventualmente larisoluzione amichevole. È prevista la pos-sibilità di denuncia della Convenzione, checiascuna delle Parti può effettuare tramitenotifica indirizzata al Segretario generaledel Consiglio d’Europa, che ne è il depo-sitario: la denuncia diviene efficace ilprimo giorno del mese successivo allaconclusione un periodo di tre mesi dallaricezione di tale notifica.

Quanto al contenuto del nuovo testodel disegno di legge, gli articoli 1 e 2contengono, rispettivamente, l’autorizza-zione alla ratifica e l’ordine di esecuzionedella Convenzione in oggetto. L’articolo 3del disegno di legge modifica il codicepenale. In primo luogo, alla lettera a),viene modificata la fattispecie di associa-zione a delinquere di cui all’articolo 416del codice penale: il delitto è aggravatoquando l’associazione è finalizzata – oltreche a commettere il reato di traffico diorgani prelevati da persona vivente (arti-colo 601-bis del codice penale, introdottodalla legge n. 236) – a commettere il reatodi prelievo di organi da persona vivente(articolo 601-ter), uso di organi prelevatiillecitamente da persona vivente (articolo601-quater). Il reato aggravato comportal’applicazione della pena della reclusioneda 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a secondache si tratti dell’attività di promozione,

Mercoledì 22 marzo 2017 — 36 — Commissione I

Page 16: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

costituzione od organizzazione dell’asso-ciazione criminosa, oppure che vi siprenda semplicemente parte. Alla letterab) dell’articolo 3 è poi introdotto l’articolo601-ter del codice penale, sul prelievo diorgani da persona vivente (articolo 601-bisdel codice penale). La disposizione puniscecon la reclusione da 6 a 12 anni chiunqueillecitamente preleva un organo, parte diun organo o un tessuto da persona vivente.La fattispecie è costruita come reato co-mune (chiunque) e la pena individuata èanaloga a quella prevista per le lesionipersonali gravissime. Il presupposto perl’applicazione della fattispecie penale è chegli organi siano prelevati illecitamente; ladisposizione è dunque destinata a trovareapplicazione in caso di violazione delladisciplina sul trapianto di organi e tessutiprelevati da vivente. Le Commissionihanno soppresso dal testo del disegno dilegge l’introduzione nel codice penale dellafattispecie relativa al traffico di organiprelevati da persona vivente, in quanto giàintrodotta dalla legge n. 236 del 2016.Hanno peraltro previsto (lettera b-bis) unamodifica dell’articolo 601-bis, primocomma, estendendo così al tessuto prele-vato da persona vivente la disciplina san-zionatoria relativa al traffico di organiprelevati da persona vivente. Analoga,espressa modifica non riguarda il secondocomma dell’articolo 601-bis del codice pe-nale, relativo ai viaggi e alla diffusione diannunci finalizzati al traffico di organi oloro parti da persona vivente. Sono poiintrodotti dal disegno di legge i seguentiulteriori articoli nel codice penale. L’arti-colo 601-quater del codice penale (Uso diorgani prelevati illecitamente da personavivente) prevede l’applicazione della penaprevista dall’articolo 601-bis (reclusione da6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunquel’applicazione della pena della reclusioneda 4 a 8 anni) a carico di chiunque, nonconcorrendo nel reato di prelievo illecitodi organi da persona vivente, faccia usodell’organo o del tessuto. La disposizione,che si applica quando la condotta nonintegra un più grave reato, pare destinataa punire tanto colui che « beneficia » deltrapianto dell’organo o del tessuto quanto

il medico che realizza l’intervento di tra-pianto, utilizzando l’organo o il tessutoillecitamente prelevati. L’articolo 601-quinquies del codice penale (Violazionedegli obblighi dell’esercente la professionesanitaria) punisce con la reclusione da 4 a10 anni l’esercente una professione sani-taria che si presta al traffico illecito diorgani, rendendosi disponibile ad effet-tuare un prelievo o ad utilizzare un or-gano prelevato illecitamente, dietro pro-messa o corresponsione di un’utilità per sestesso o per altri. Alla condanna consegue,in base all’articolo 601-septies, l’interdi-zione perpetua dall’esercizio della profes-sione. La stessa pena si applica a chi dà,offre o promette il denaro o altra utilità.L’articolo 601-sexies del codice penale pre-vede che i quattro nuovi delitti sono ag-gravati, e si applica la pena della reclu-sione da 7 a 15 anni, quando i fatti sonocommessi in danno di un minorenne o diuna persona in stato di inferiorità psichicao fisica; se la persona sottoposta a prelievoo a trapianto muore, si applica la penadella reclusione da 12 a 24 anni. L’articolo601-septies del codice penale introduce lapena accessoria dell’interdizione perpetuadall’esercizio della professione sanitaria acarico del medico che sia condannato peruno dei nuovi delitti previsti dagli articoli601-ter, 601-quarter e 601-quinquies. LeCommissioni hanno soppresso l’articolo 4del disegno di legge che, modificando lalegge n. 91 del 1999: abrogava per coor-dinamento il comma 6 dell’articolo 4, suldelitto di illecito prelievo di organi etessuti; inseriva all’articolo 22 un comma2-bis, relativo alla riduzione della metàdelle pene previste per I nuovi delitti,qualora riferiti a organo o tessuto prele-vato da soggetti di cui sia stata accertatala morte; abrogava i commi 3 e 4 dell’ar-ticolo 22 (procacciamento con o senzascopo di lucro di un organo o di un tessutoprelevato da soggetto di cui sia stataaccertata la morte); abrogava i commi 1 e2 dell’articolo 22-bis (il comma 1 è statomodificato dalla legge n. 236; il comma 2è stato già abrogato dalla medesima legge).

Mercoledì 22 marzo 2017 — 37 — Commissione I

Page 17: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Con l’articolo 5 vengono aggiunti idelitti in materia di traffico di organi dapersona vivente introdotti nel codice pe-nale (articoli da 601-bis a 601-quinquiesdel codice penale) tra quelli per i quali èprevista la responsabilità amministrativadegli enti, di cui al decreto legislativon. 231 del 2001. Come è noto, la disciplinadi cui al decreto legislativo n. 231 con-cerne gli enti, società ed associazioni (an-che prive di personalità giuridica) privati,nonché gli enti pubblici economici, i qualisono responsabili (sulla base della speci-fica normativa) sotto il profilo ammini-strativo, per i reati commessi da determi-nati soggetti nell’interesse o a vantaggiodell’ente (o società o associazione) stesso.La sanzione pecuniaria a carico dell’ente« responsabile » di uno dei delitti è stabi-lita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo25-quinquies.1); si ricorda che l’importo diuna quota va da un minimo di 258 a unmassimo di 1.549 euro. Se i reati sonorelativi a organi e tessuti prelevati dacadavere, anche la sanzione pecuniaria perl’ente – al pari della pena per l’autore delreato – è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Ai sensi dell’articolo 6 il Governo ita-liano, al momento del deposito dello stru-mento di ratifica, si riserverà il diritto dinon applicare le disposizioni dell’articolo10, par. 1, lettera e), che impongono aciascuna Parte di adottare le misure ne-cessarie per definire la giurisdizione suqualsiasi reato che sia commesso « da unapersona che ha la sua residenza abitualesul proprio territorio ». La riserva si fondasulla circostanza che, nell’ordinamento pe-nale italiano, non ha rilevanza il criteriodella residenza abituale.

L’articolo 7 individua nel Ministerodella Giustizia-Dipartimento per gli affaridi giustizia, il punto di contatto respon-sabile per lo scambio di informazionirelative al traffico di organi umani(comma 1). Il punto di contatto di cui alcomma 1 è l’autorità nazionale compe-tente a ricevere le denunce presentate dachi sia vittima di un reato introdotto aisensi della Convenzione commesso nel ter-ritorio di una Parte diversa da quella di

residenza (ipotesi prevista dall’articolo 19,par. 4 della Convenzione) (comma 2).

L’articolo 8 del disegno di legge prevedela consueta clausola di invarianza finan-ziaria, demandando alle pubbliche ammi-nistrazioni l’attuazione della riforma conle risorse disponibili a legislazione vigente.L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore delprovvedimento senza vacatio legis, ovveroil giorno successivo a quello della pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenzelegislative costituzionalmente definite, ilcontenuto del provvedimento è riconduci-bile alle materie politica estera e rapportiinternazionali dello Stato e ordinamentopenale, attribuite alla competenza esclu-siva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettere a) e l), della Co-stituzione. Formula, quindi, una propostadi parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredel relatore.

Agevolazioni in favore delle start-up culturali non-

ché modifiche al testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di

raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizza-

zione e la tutela dei beni culturali.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, rilevache il nuovo testo della proposta di leggeC. 2950 – modificato in sede referenterispetto al testo iniziale, anche nel titolo –è finalizzato a rafforzare e qualificarel’offerta culturale nazionale e a promuo-vere e sostenere l’imprenditorialità e l’oc-cupazione, in particolare giovanile, me-diante il sostegno delle imprese culturali ecreative.

Il testo si compone di sei articoli.L’articolo 1 stabilisce innanzitutto i

requisiti che devono essere posseduti da

Mercoledì 22 marzo 2017 — 38 — Commissione I

Page 18: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

un’impresa, pubblica o privata, per esserequalificata culturale e creativa. Si trattadei seguenti requisiti: avere per oggettosociale esclusivo o prevalente l’ideazione,la creazione, la produzione, lo sviluppo, ladiffusione, la conservazione, la ricerca e lavalorizzazione o la gestione di prodotticulturali, intesi quali beni, servizi e operedell’ingegno inerenti alla letteratura, allamusica, alle arti figurative, allo spettacolodal vivo, alla cinematografia e all’audiovi-sivo, agli archivi, alle biblioteche e aimusei, nonché al patrimonio culturale e aiprocessi di innovazione ad esso collegati;avere sede in Italia, ovvero in uno degliStati membri dell’Unione europea o inStati aderenti all’Accordo sullo spazio eco-nomico europeo, purché si abbia una sedeproduttiva, una unità locale o una filiale inItalia; svolgere un’attività stabile e conti-nuativa. La definizione della proceduraper l’acquisizione della qualifica di im-presa culturale e creativa, della disciplinaper la verifica della sussistenza dei requi-siti richiesti, nonché per la costituzione diuno specifico elenco, tenuto dal Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo, finalizzato a garantire adeguatapubblicità, è demandata ad un decretointerministeriale, emanato dal Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della legge. Il medesimodecreto può disciplinare il riconoscimentodella qualifica di impresa culturale e cre-ativa, purché in possesso dei requisitirichiesti, anche a persone giuridiche pub-bliche e private.

L’articolo 2 prevede alcuni benefici eagevolazioni di cui possono beneficiare leimprese culturali e creative che risultanoin possesso di requisiti ulteriori rispetto aquelli recati dall’articolo 1. Si tratta dibenefici in parte simili a quelli previsti perle start-up innovative. Nello specifico, sitratta dei benefici di cui: all’articolo 26,commi 1-3 e 5-7, del decreto-legge n. 179del 2012, che estendono di dodici mesi ilperiodo di cosiddetto « rinvio a nuovo »delle perdite, per consentire all’impresastart-up innovativa di completare l’avvio e

di rientrare dalle perdite, estendono anchealle imprese start-up innovative costituitein forma di S.r.l. la libera determinazionedei diritti attribuiti ai soci, derogano alregime ordinario che vieta l’offerta alpubblico, operano una deroga al divietoassoluto di operazioni sulle proprie par-tecipazioni, estendono all’impresa start-upinnovativa e agli incubatori certificati an-che l’istituto dell’emissione di strumentifinanziari forniti di diritti patrimoniali oanche di diritti amministrativi; all’articolo27 del medesimo decreto-legge n. 179 del2012 che introduce agevolazioni fiscali infavore di alcuni soggetti che intrattengonorapporti, a diverso titolo, con start-upinnovative e incubatori certificati; all’arti-colo 28, commi 1 e da 7 a 9, sempre deldecreto-legge n. 179 del 2012 che recadisposizioni in materia di rapporto dilavoro subordinato per le società start-upinnovative; all’articolo 29 del decreto-leggen. 179 del 2012, che disciplina gli incentiviall’investimento in start-up innovative eintroduce incentivi fiscali in favore dipersone fisiche e persone giuridiche cheintendono investire nel capitale sociale diimprese « start-up innovative; all’articolo30 del decreto-legge n.179 del 2012, chedetta norme in materia di raccolta dicapitali di rischio tramite portali on line ealtri interventi di sostegno per le start-upinnovative; all’articolo 31, commi 1-3, deldecreto-legge n.179 del 2012; agli articoli7-bis e 8-bis del decreto-legge n. 3 del2015, relativi alla garanzia dello Stato perle imprese in amministrazione straordina-ria, e alla disciplina del Fondo centrale digaranzia per le piccole e medie imprese.Inoltre, le stesse imprese possono esseredestinatarie degli interventi di cui all’ar-ticolo 30, comma 2, lettera i), del decreto-legge n. 133 del 2014. Possono beneficiaredelle agevolazioni prima di tutto le im-prese culturali e creative: che sono con-siderate micro, piccole o medie imprese inbase all’articolo 2 della raccomandazione2003/361/UE della Commissione europea;le cui azioni o quote rappresentative delcapitale sociale non sono quotate su unmercato regolamentato; il cui valore an-nuo della produzione – come risultante

Mercoledì 22 marzo 2017 — 39 — Commissione I

Page 19: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

dall’ultimo bilancio approvato entro seimesi dalla chiusura dell’esercizio –, apartire dal secondo anno di attività, non èsuperiore a 5 milioni di euro; che abbianoalmeno un quarto degli impiegati, inclusi isoci impiegati in azienda, costituita dapersone in possesso di titolo di laureamagistrale o equiparata; che non risultanocostituite a seguito di scissione societaria oa seguito di cessione di azienda o di ramodi azienda nei 3 anni precedenti la data diiscrizione alla sezione speciale del Registrodelle imprese.

L’ultimo requisito è ripreso nell’articolo3, comma 2, primo periodo e prevedequindi l’iscrizione nella sezione specialeper le imprese culturali e creative delRegistro delle imprese, di cui l’articolo 3,comma 1, prevede l’istituzione da partedelle Camere di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura. Il medesimo arti-colo 3 stabilisce, altresì, che l’iscrizionenella sezione speciale – che consente, nelrispetto della normativa sui dati personali,la condivisione, attraverso una piattaformaInternet dedicata e accessibile pubblica-mente in formato aperto, delle informa-zioni relative, tra l’altro, a forma giuridica,attività svolta, soci fondatori e altri colla-boratori, bilancio – avviene sulla base diun’autocertificazione attestante il possessodei requisiti richiesti, prodotta dal legalerappresentante dell’impresa e depositatapresso l’ufficio del Registro delle imprese.Entro trenta giorni dall’approvazione delbilancio e comunque entro sei mesi dallachiusura di ciascun esercizio, il rappre-sentante legale attesta il mantenimento deirequisiti previsti dagli articoli 1 e 2, eaggiorna, in caso di variazioni, le infor-mazioni di cui al comma 2. L’attestazionedel mantenimento dei requisiti e l’aggior-namento delle informazioni sono tra-smessi all’ufficio del Registro delle impresemediante la citata piattaforma Internetdedicata. Le modalità e i criteri di attua-zione di tali previsioni devono essere fis-sati con un decreto interministeriale, ema-nato dal Ministro per lo sviluppo econo-mico, d’intesa con il Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della legge.

L’articolo 4 concerne buoni per l’ac-quisto di servizi culturali e creativi offertidalle imprese culturali e creative in pos-sesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2,di cui possono avvalersi le imprese, iprofessionisti iscritti nei relativi albi, o lepubbliche amministrazioni. Si stabilisce,innanzitutto, che i buoni non possonoequivalere al costo complessivo della pre-stazione acquistata, ma si demanda a undecreto interministeriale, emanato dal Mi-nistro dei beni e delle attività culturali edel turismo, d’intesa con il Ministro del-l’economia e delle finanze, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge, la definizione del valore nominaledei buoni, dei relativi criteri e modalità diemissione, nonché dei criteri di utilizzo. Ibuoni sono emessi ogni anno per unimporto massimo di 50 milioni di euro.Alla copertura dei relativi oneri si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica.

L’articolo 5 dispone che, per l’acquisi-zione della sede e per lo svolgimento delleattività di perseguimento dell’oggetto so-ciale, le imprese culturali e creative pos-sono chiedere la concessione di beni de-maniali dismessi, con particolare riferi-mento a caserme e scuole militari inuti-lizzate, non utilizzabili per altre finalitàistituzionali e non trasferibili agli entiterritoriali ai sensi del decreto legislativon. 85 del 2010 (il cosiddetto federalismodemaniale). I beni sono concessi per unperiodo non inferiore a dieci anni, a uncanone mensile non superiore a 150 euro,con oneri di manutenzione ordinaria acarico del concessionario. A tali fini, l’entegestore predispone un bando pubblico perla concessione dei beni alle imprese mag-giormente meritevoli per adeguatezza delprogetto artistico-culturale. L’eventualesub-concessione deve essere preventiva-mente autorizzata dall’ente gestore. Si se-gnala al proposito che, in analogia aquanto previsto dal decreto-legge n. 91 del

Mercoledì 22 marzo 2017 — 40 — Commissione I

Page 20: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

2013, occorrerebbe valutare l’opportunitàdi prevedere uno strumento ricognitivo deibeni immobili da concedere alle impreseculturali e creative, nonché di stabilire ladestinazione delle somme derivanti daiproventi dei canoni mensili di locazione.Per le medesime finalità, l’articolo 5 di-spone, inoltre, che il documento di stra-tegia nazionale per la valorizzazione deibeni e delle aziende confiscate alla crimi-nalità organizzata, contenga specifiche in-dicazioni per la destinazione alle impreseculturali e creative iscritte nell’elenco, te-nuto dal Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, dei beni confiscatidefinitivamente. A tal fine, è novellatol’articolo 1, comma 611, della legge n. 232del 2016, la legge di bilancio 2017.

In base all’articolo 6, in caso di perditadi uno dei requisiti previsti dall’articolo 2,cessa – con effetto dalla fine del semestrein cui le relative cause si sono verificate –l’applicazione dei benefici e delle agevola-zioni di cui all’articolo 2. Per le impreseculturali e creative costituite in forma disocietà a responsabilità limitata, le clau-sole eventualmente inserite nell’atto costi-tutivo mantengono efficacia limitatamentealle quote di partecipazione già sottoscrittee agli strumenti finanziari partecipativi giàemessi. Si stabilisce, infine, che il Mini-stero dello sviluppo economico vigila sulcorretto utilizzo delle agevolazioni, se-condo le modalità previste dall’articolo 25del decreto-legge n. 83 del 2012.

Con riguardo al rispetto delle compe-tenze legislative costituzionalmente defi-nite, rilevano, anzitutto, le materie dellatutela e della valorizzazione dei beni cul-turali. La tutela rientra tra le materie dicompetenza esclusiva dello Stato ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letteras), della Costituzione, mentre la valorizza-zione rientra tra le materie di legislazioneconcorrente di cui all’articolo 117, terzocomma, della Costituzione. Inoltre, l’arti-colo 118, terzo comma, della Costituzioneha devoluto alla legge statale il compito didisciplinare « forme di intesa e coordina-mento nella materia della tutela dei beniculturali » tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di compe-tenze sopra delineato, si osserva che consentenza n. 9 del 2004 la Corte Costitu-zionale ha individuato una definizionedelle funzioni di tutela e di valorizzazione:la tutela « è diretta principalmente adimpedire che il bene possa degradarsinella sua struttura fisica e quindi nel suocontenuto culturale »; la valorizzazione « èdiretta, soprattutto, alla fruizione del beneculturale, sicché anche il miglioramentodello stato di conservazione attiene a que-st’ultima nei luoghi in cui avviene lafruizione ed ai modi di questa ». Succes-sivamente all’adozione del Codice dei beniculturali e del paesaggio, la Corte, nellasentenza n. 232 del 2005, ha richiamato,ai fini del riparto di competenze, le di-sposizioni in esso contenute: tale testolegislativo, secondo la Corte, ribadisce l’e-sigenza dell’esercizio unitario delle fun-zioni di tutela dei beni culturali e, nelcontempo, stabilisce, però, che siano nonsoltanto lo Stato, ma anche le regioni, lecittà metropolitane, le province e i comuniad assicurare e sostenere la conservazionedel patrimonio culturale e a favorirne lapubblica fruizione e la valorizzazione.Nelle materie in questione, quindi, laCorte ribadisce la coesistenza di compe-tenze normative, confermata, peraltro,dall’articolo 118, terzo comma, della Co-stituzione.

In relazione all’estensione dei beneficiprevisti per la costituzione di start-up,rileva, altresì, la materia ordinamento ci-vile, di competenza esclusiva dello Stato aisensi dell’articolo 117, secondo comma,lettera l), della Costituzione. Inoltre, conriferimento alle agevolazioni fiscali, rilevala materia sistema tributario e contabiledello Stato, anch’essa rimessa alla compe-tenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’ar-ticolo 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione.

Alessandro NACCARATO, presidente,nessuno chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame ad altra seduta.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 41 — Commissione I

Page 21: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 eulteriori disposizioni in materia di aree protette.Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificatodal Senato, e abb.(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, insostituzione del relatore impossibilitato apartecipare alla seduta, ricorda che laCommissione è chiamata a esprimere ilparere, per gli aspetti di competenza, allaVIII Commissione Ambiente della Camera,sul nuovo testo della proposta di legge C.4144 recante « Modifiche alla legge 6 di-cembre 1991, n. 394 e ulteriori disposi-zioni in materia di aree protette », appro-vata, in un testo unificato, dal Senato.Ricorda che la Commissione ha giàespresso il proprio parere in data 26marzo 2014, nel corso dell’esame del prov-vedimento al Senato.

La proposta di legge, già approvata dalSenato, interviene sulla disciplina vigentein materia di aree protette, per lo piùmodificando la legge quadro n. 394 del1991 (d’ora in avanti « legge quadro »). Iltesto approvato dal Senato è stato modi-ficato nel corso dell’esame in sede refe-rente.

L’articolo 1, modificando in più puntil’articolo 2 della legge quadro, intervienesulla classificazione delle aree naturaliprotette, inserendo la classificazione dellearee protette marine. L’articolo disciplina,inoltre, l’istituzione di aree protette tran-sfrontaliere e la definizione di parchi na-zionali con estensione a mare e recamisure per le aree protette inserite nellarete « Natura 2000 » e per l’attribuzione difunzioni all’ISPRA. Nel corso dell’esame insede referente, è stato previsto che, nelcaso in cui l’area interessata sia un parconaturale o una riserva naturale regionale,l’accordo che disciplina il regime di areaprotetta transfrontaliera sia stipulato d’in-tesa con la regione interessata, anzichésentita la regione come prevedeva il testoapprovato dal Senato.

L’articolo 1-bis, inserito nel corso del-l’esame in Commissione, oltre a soppri-mere l’articolo 3 della legge quadro chedisciplina la costituzione del Comitato perle aree naturali protette e della Consultatecnica per le aree naturali protette, so-stituisce l’articolo 4 della legge quadro, alfine di inserire la disciplina del Pianonazionale triennale per le aree naturaliprotette, nell’ambito del quale si prevede ilcofinanziamento regionale attraverso ac-cordi ed intese con il Ministero dell’am-biente.

L’articolo 2 consente ai comuni ubicatinelle isole minori (ovvero quelli nel cuiterritorio insistono isole minori), in cuisono presenti aree protette di destinare ilgettito del contributo di sbarco per finan-ziare interventi complessivamente finaliz-zati alla tutela ed alla valorizzazione del-l’ambiente e del patrimonio archeologico eculturale (comma 1). Il contributo disbarco può essere maggiorato di due euroesclusivamente per le predette finalità(comma 2). Si estende la possibilità diistituire il contributo di sbarco anche aicomuni che fanno parte di un’area pro-tetta marina, ancorché non ubicati in isoleminori.

L’articolo 2-bis consente di definire,nell’ambito delle aree protette, misure diincentivazione fiscale per sostenere inizia-tive compatibili con le finalità del parco edirette a favorire lo sviluppo economico esociale demandando tale disciplina a undecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, d’intesa con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze e con il Ministrodell’ambente e della tutela del territorio edel mare.

L’articolo 3 prevede il coinvolgimentodel Ministero della difesa nella proceduraper l’istituzione del parco nazionale odella riserva naturale statale in cui sianoricompresi siti militari.

L’articolo 4 interviene sulla disciplinadell’Ente Parco, di cui all’articolo 9 dellalegge quadro, apportando una serie dimodificazioni riguardanti la procedura dinomina del Presidente e del Consigliodirettivo, la composizione e le funzioni delConsiglio direttivo, lo statuto, le funzioni

Mercoledì 22 marzo 2017 — 42 — Commissione I

Page 22: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

del Direttore del Parco e del Collegio deirevisori dei conti e la pianta organica. Lanuova procedura per la nomina del Pre-sidente prevede che il Presidente è nomi-nato con decreto del Ministro dell’am-biente, d’intesa con i presidenti delle Re-gioni nel cui territorio ricade in tutto o inparte il parco. Nell’ambito di una ternaproposta dal Ministro e composta da sog-getti in possesso di comprovata esperienzanelle istituzioni, nelle professioni, ovverodi indirizzo o di gestione in strutturepubbliche o private. Entro quindici giornidalla ricezione della suddetta proposta delMinistro, i presidenti delle Regioni inte-ressate esprimono l’intesa su uno dei can-didati proposti ovvero il proprio dissenso,con esplicito e motivato riferimento aciascuno dei nomi indicati nella ternaproposta. Decorso il suddetto terminesenza il raggiungimento dell’intesa, il Mi-nistro dell’ambiente è autorizzato a pro-cedere alla nomina motivata del Presi-dente, scegliendo, prioritariamente, tra inomi compresi nella suddetta terna, sen-tite le Commissioni parlamentari compe-tenti in materia, che si pronunciano entrotrenta giorni dalla richiesta di parere.

L’articolo 5, modificando diversi arti-coli della legge-quadro, interviene sulladisciplina riguardante il regolamento delparco, anche allo scopo di integrarne icontenuti, esplicitando in particolare l’e-stensione della sua competenza alle areecontigue al parco. Sulla base del nuovocomma 6, il regolamento del parco èapprovato dal Ministro dell’ambiente, d’in-tesa con le regioni interessate; rispetto allanorma vigente, non si prevede più il pa-rere degli enti locali interessati e l’intesacon le province autonome. La nuova pro-cedura si articola nelle seguenti fasi: 1)l’Ente parco, previo parere della Comunitàdel parco e – sulla base di una modificaapprovata in Commissione – e dei comuniterritorialmente interessati alle aree con-tigue non facenti parte della Comunità delparco, adotta il regolamento e lo trasmettealle Regioni interessate e al Ministero; 2)il Ministero dell’ambiente può apportareintegrazioni e modifiche, che devono es-sere trasmesse all’ente parco, il quale,

entro due mesi dalla trasmissione, adottail nuovo testo; 3) ove il Ministero nonritenga di apportare ulteriori integrazionie modifiche allo scadere del suddetto ter-mine, entro i successivi trenta giorni, laproposta definitiva di regolamento è sot-toposta all’intesa della regione interessatache si esprime entro tre mesi, trascorsi iquali l’intesa si intende acquisita; in ognicaso, decorsi dodici mesi dall’invio, daparte dell’ente parco, del regolamentoadottato senza che né il Ministero abbiarecato modifiche o integrazioni né la Re-gione abbia manifestato dissenso, il rego-lamento è approvato nel testo adottatodall’ente parco. I comuni adeguano nonsolo i propri regolamenti, come già pre-vede la norma vigente, ma anche gli stru-menti urbanistici al regolamento delparco. Come già prevede la norma vigente,il regolamento diventa efficace entro no-vanta giorni dalla pubblicazione nella Gaz-zetta ufficiale e, decorso inutilmente ter-mine, in assenza dei predetti adeguamenti,le disposizioni del regolamento del parcoentrano in vigore e prevalgono su quelledel comune, che è tenuto ad applicarle.

L’articolo 5 interviene inoltre sulla di-sciplina del piano per il parco, che deveindicare anche le aree contigue ed esternerispetto al territorio del parco. In tali aree,in ragione della peculiare valenza e desti-nazione funzionale, l’attività venatoria, re-golamentata dall’Ente parco, sentiti la re-gione e l’ambito territoriale di caccia com-petenti, acquisito il parere dell’ISPRA, puòessere esercitata solo, sulla base di unamodifica approvata dalla Commissione,dai soggetti residenti nel parco o nelle areecontigue. Nella procedura di approvazionedel Piano per il parco, che coinvolge inprimis Ente parco e Regione, vengonoaltresì coinvolti i Comuni delle aree con-tigue al parco e, nel caso in cui il pianonon sia definitivamente approvato dallaRegione, entro dodici mesi dall’adozioneda parte dell’Ente parco, in via sostitutivae previa diffida ad adempiere, viene ap-provato entro centoventi giorni con de-creto del Ministro dell’ambiente.

L’articolo 6, che modifica l’articolo 13della legge quadro recante la disciplina

Mercoledì 22 marzo 2017 — 43 — Commissione I

Page 23: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

sulla procedura di rilascio del nulla ostadell’Ente parco necessario per le conces-sioni o le autorizzazioni relative alla rea-lizzazione di interventi, impianti ed opereall’interno del parco, prevede che il rila-scio di concessioni o autorizzazioni rela-tive ad interventi, impianti ed opere al-l’interno del parco è sottoposto al preven-tivo nulla osta dell’Ente parco, che èrilasciato previa verifica della conformitàtra le disposizioni del piano e del regola-mento e l’intervento ed è reso entro ses-santa giorni dalla richiesta (comma 1). Ildirettore del parco, entro sessanta giornidalla richiesta, con comunicazione scrittaal richiedente, può prorogare, per una solavolta, di ulteriori trenta giorni il terminedi sessanta giorni dalla richiesta (comma3). Durante l’esame in sede referente èstato introdotto il nuovo comma 3-bis) cheintroduce una disciplina speciale per gliinterventi di natura edilizia da realizzarenelle zone D.

In particolare, il nuovo comma 3-bis)prevede – ove le previsioni del piano delparco e del regolamento siano state rece-pite dai comuni nei rispettivi strumentiurbanistici – che gli enti locali competentiprovvedano ad autorizzare i predetti in-terventi e che, in caso di non conformità,la direzione del parco esprime motivatodiniego entro trenta giorni dal ricevi-mento.

L’articolo 7 modifica l’articolo 15 dellalegge n. 394 del 1991, in materia di in-dennizzi, delimitandone l’ambito ai danniprovocati dalla fauna selvatica « nelparco », quindi soltanto nei confini delparco stesso; inoltre, istituisce nel bilanciodell’Ente parco un apposito capitolo per ilpagamento di indennizzi ed espungendo laprevisione di risarcimenti.

L’articolo 8 apporta numerose modifi-cazioni all’articolo 16 della legge quadrosulle aree protette, relativo alle entratedell’Ente parco e vi inserisce i commi da1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, icommi da 1-bis a 1-septies individuano incapo ai titolari di determinate concessioni,autorizzazioni e attività specifici obblighidi versamento di somme in favore del-l’Ente gestore dell’area protetta. Rispetto

al testo approvato dal Senato, è statoprevisto che il versamento di tali canoniopera una tantum e sono state soppressele disposizioni che demandavano a decretiministeriali la determinazione dell’am-montare definitivo dei contributi. Il nuovocomma 1-octies.1, inserito dalla Commis-sione, prevede infatti che, nelle annualitàsuccessive alla prima applicazione, per isoggetti titolari di cui ai commi 1-bis,1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies,1-septies e 1-octies è attivato il sistema dipagamento dei servizi ecosistemici previstoall’articolo 28. Si segnala, al riguardo, chel’articolo 28, che disciplina la delega alGoverno per l’introduzione di un sistemadi remunerazione di tali servizi, è statointegrato nel corso dell’esame in sedereferente, allo scopo di prevedere che ilsistema di PSE sia attivato anche per lefattispecie di cui all’articolo 16, commi1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies,1-septies e 1-octies della legge quadro.Ulteriori disposizioni riguardano: l’affida-mento in concessione dei beni demanialipresenti nel territorio dell’area protettaall’ente gestore dell’area protetta mede-sima; la concessione dell’uso del marchiodel parco; la stipula di contratti di spon-sorizzazione e accordi di collaborazione,nonché l’inclusione degli enti gestori dellearee protette nell’elenco dei soggetti bene-ficiari designabili dai contribuenti per l’ac-cesso al riparto della quota del 5 per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, a decorrere dall’anno 2017. Ilcomma 2 dell’articolo 8 modifica il Codiceantimafia inserendo l’ente parco tra isoggetti cui possono essere dati in usopubblico i beni immobili confiscati allacriminalità organizzata.

L’articolo 9, comma 1, introduce neltesto della legge quadro sulle aree protette(legge n. 394 del 1991) un nuovo articolo11.1, contenente disposizioni finalizzatealla redazione, da parte dell’ente gestoredell’area protetta, di appositi piani digestione della fauna selvatica finalizzati alcontenimento della fauna selvatica chepuò determinare un impatto negativo sullespecie e sugli habitat protetti della rete« Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili. Ul-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 44 — Commissione I

Page 24: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

teriori norme disciplinano le sanzioni neiconfronti dei soggetti responsabili di in-terventi di gestione della fauna selvaticanon conformi alle modalità previste daipiani. Viene altresì previsto che una quotapari al 30 per cento di ogni introitoricavato dalla vendita degli animali abbat-tuti o catturati in operazioni di gestionedeve essere versata dall’ente gestore adapposito capitolo di entrata del bilanciodell’ISPRA per essere destinata al finan-ziamento di ricerche su metodi di gestionenon cruenti della fauna selvatica e, in basead un’integrazione approvata in sede re-ferente, anche a consentire l’esercizio delleattività previste dalla legge.

Il comma 2 aggiunge alla leggen. 394/91 un nuovo allegato I in cui sonocontenute le specie alloctone per le qualinon sono previsti, nei citati piani, l’eradi-cazione o il contenimento delle stesse.

L’articolo 9-bis, introdotto durante l’e-same in sede referente, integra la norma-tiva sugli Enti parco e delle aree marineprotette prevista dalla legge n. 394/1991,alla quale viene aggiunto l’articolo 16-bis.Vengono innanzitutto disapplicati, alcomma 1, alcuni limiti di spesa previstiper le amministrazioni inserite nel contoeconomico consolidato della PA (tra lequali cui anche i parchi nazionali, con-sorzi ed enti gestori di parchi e areenaturali protette, come da elenco Istat) pergli enti di gestione dei parchi nazionali ele aree marine protette, a partire dallagestione del bilancio dell’anno successivo aquello di entrata in vigore della norma inesame. Ai sensi del comma 2 – che siapplica in deroga ad ogni altra disposi-zione – le risorse utilizzabili per le finalitàcitate dal comma 1 sono allocate in spe-cifici capitoli del bilancio degli enti parcoe delle aree marine protette. Il comma 3disciplina la procedura di presentazionedel bilancio di previsione dell’Ente parco.

L’articolo 9-ter, introdotto nel corsodell’esame presso la Commissione di me-rito, prevede un rinvio ad un regolamentodel Ministero delle politiche agricole eforestali per l’applicazione del divieto diimmissione di cinghiali su tutto il territo-rio nazionale previsto dal collegato am-

bientale (articolo 7, co.1, della leggen. 221/2015). Il provvedimento è chiamatoa definire i criteri e le modalità con lequali vengono allevati i cinghiali, in mododa evitare fuoriuscite accidentali e garan-tire una tracciabilità dei capi nel processodi trasformazione alimentare. Il regola-mento è emanato entro 12 mesi dalla datadi entrata in vigore della legge.

L’articolo 10 modifica la disciplina re-lativa all’istituzione di aree marine pro-tette (AMP), attraverso una riscrittura in-tegrale dell’articolo 18 della legge n. 394del 1991, al fine di introdurre una pro-cedura più articolata per l’istituzione delleAMP, nonché la verifica, almeno triennale,dell’adeguatezza della disciplina istitutiva.Vengono altresì individuate le zone in cuiè possibile istituire AMP e dettata unadisciplina dell’uso del demanio marittimonelle AMP differenziata in base alla zo-nazione dell’area. Sulla base della nuovadisciplina, si prevede, tra l’altro, che IlMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e,per le aree di interesse militare, con ilMinistro della difesa, sentiti le regioni, leprovince, i comuni territorialmente inte-ressati e la Conferenza unificata, istituiscecon proprio decreto le aree protette ma-rine autorizzando il finanziamento defi-nito dal programma di cui all’articolo19-bis della presente legge.

L’articolo 11, comma 1, interviene sulladisciplina riguardante la gestione dellearee marine protette (AMP), di cui all’ar-ticolo 19 della legge quadro, relativamenteall’individuazione dell’ente gestore, al re-golamento di organizzazione (di cui ven-gono disciplinati la procedura per l’ema-nazione nonché i relativi contenuti), alpiano di gestione, alla zonazione delle aree(in quattro zone, A, B, C, D, in base allequali stabilire le misure di protezione),alle attività vietate, nonché alle attività disorveglianza. Con riferimento all’indivi-duazione dell’ente gestore, nel corso del-l’esame in sede referente è stato aggiuntoun periodo al nuovo testo del comma 2dell’articolo 19, al fine di precisare chequalora un’AMP sia istituita in acque

Mercoledì 22 marzo 2017 — 45 — Commissione I

Page 25: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

confinanti con un’area protetta terrestre,la gestione è attribuita al soggetto compe-tente per quest’ultima.

L’articolo 12, comma 1, aggiunge l’ar-ticolo 19-bis alla legge quadro, al fine didisciplinare il programma triennale per learee marine protette (AMP). In realtà talenuovo articolo non disciplina solo taleprogramma ma, più in generale, i variaspetti gestionali dell’AMP: i contributistatali destinati all’AMP e il relativo pianoeconomico-finanziario; la revoca dell’affi-damento della gestione dell’area; la no-mina di una consulta dell’AMP; l’organicoe il direttore dell’area; le entrate, le age-volazioni fiscali e le misure di incentiva-zione in favore dell’AMP; la riscossione deiproventi delle sanzioni; il silenzio-assenso,nelle procedure autorizzatorie, in favoredell’ente gestore dell’AMP; nonché dispo-sizioni finalizzate a garantire l’attuazionedel Protocollo tecnico per la nautica so-stenibile.

L’articolo 13 modifica le modalità e isoggetti competenti (anche eliminando ilriferimento al soppresso Ministero dellamarina mercantile) all’esercizio della vigi-lanza sulle aree naturali protette di rilievointernazionale e nazionale (nuovo comma1 dell’articolo 21 della legge quadro).

L’articolo 14 interviene sulla disciplinariguardante le aree naturali protette re-gionali di cui all’articolo 22 della leggequadro, allo scopo di confermare il divietodi attività venatoria nei parchi naturaliregionali e nelle riserve naturali regionali,che è già previsto dalla normativa vigente,e di sottoporre i prelievi faunistici e gliabbattimenti selettivi alla nuova disciplinaprevista dall’articolo 11.1 (introdotto dal-l’articolo 9 della proposta di legge).

L’articolo 15 interviene sulla disciplinarelativa all’organizzazione amministrativadel parco naturale regionale, di cui all’ar-ticolo 24 della legge quadro, da un latoprevedendo che la revisione dei conti siaaffidata ad un unico revisore, dall’altrodisciplinando i permessi e le licenze diassentarsi dal servizio del Presidente delparco regionale che sia lavoratore dipen-dente, pubblico o privato.

L’articolo 16 attribuisce al direttoredell’organismo di gestione dell’area natu-rale protetta i poteri che l’articolo 29 dellalegge quadro (legge n. 394 del 1991) at-tualmente affida al rappresentante legaledel medesimo organismo. Nel corso del-l’esame in sede referente, è stata inseritauna modifica volta a sostituire, nell’ambitodelle norme che prevedono sanzioni incaso di inottemperanza all’ordine di ridu-zione in pristino o di ricostituzione dellespecie vegetali o animali entro un congruotermine, il riferimento alla procedura didemolizione delle opere dettata dai commisecondo, terzo e quarto dell’articolo 27della legge 47/1985 (legge sul condonoedilizio) con quello alla disciplina sullademolizione delle opere abusive previstadall’articolo 41 del testo unico in materiaedilizia di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 380/2001.

L’articolo 17, sostituendo i commi da 1a 4 dell’articolo 30 della Legge quadrosulle aree protette, modifica il quadrosanzionatorio delle violazioni della legge,caratterizzato tanto da illeciti penaliquanto da illeciti amministrativi, aumen-tando l’entità delle pene pecuniarie e dellesanzioni amministrative pecuniarie e in-troduce obblighi di confisca in caso diprelievo o cattura di animali nelle areeprotette. Rispetto al testo approvato dalSenato, l’aggiornamento delle sanzioni condecreto del Ministro è stata circoscrittaall’importo delle sole sanzioni amministra-tive pecuniarie ed è stata ancorata a taluniparametri.

L’articolo 17-bis, inserito nel corso del-l’esame in sede referente, sostituisce l’ar-ticolo 31 della legge quadro, al fine diprevedere che, a decorrere dal 1o gennaio2018, le riserve statali, che già ricadano oche vengano a ricadere all’interno di unparco nazionale o di un parco regionale,sono affidate all’ente gestore del medesimoparco. Si dispone, inoltre, che il Ministrodell’ambiente approvi le direttive oppor-tune per il raggiungimento degli obiettiviscientifici, educativi e di protezione natu-ralistica, ai sensi del comma 3 dell’articolo5 della L. 349/1986, confermando per lopiù quanto previsto dal testo vigente.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 46 — Commissione I

Page 26: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

L’articolo 18, attraverso la sostituzionedell’articolo 33 della legge quadro, prevedel’istituzione di un Comitato nazionale perle aree protette presso il Ministero del-l’ambiente, disciplinandone funzioni ecomposizione, e la trasmissione di rela-zioni annuali sulle attività svolte dagli Entiparco e dagli altri enti istituiti per lagestione delle aree naturali protette dirilievo nazionale e internazionale.

L’articolo 19 istituisce (mediante l’ag-giunta delle lettere f-bis) e f-ter) all’arti-colo 34, comma 1, della legge 394/91) iParchi nazionali del Matese e di Portofino(comprendente la già istituita area protettamarina di Portofino) e, a tal fine, destinarisorse finanziarie.

L’articolo 19-bis, inserito nel corso del-l’esame in sede referente, affida al Mini-stero dell’ambiente, d’intesa con la Con-ferenza delle regioni, il compito di prov-vedere alla promozione della Convenzionedegli Appennini per la tutela e la valoriz-zazione della catena appenninica, nonchéall’individuazione delle modalità operativeper le attività e gli interventi previsti dalprogetto APE (Appennino parco d’Eu-ropa), nonché per la sua valorizzazione insede europea.

L’articolo 20, che modifica l’articolo 35,comma 1, della legge quadro, nell’ambitodelle norme transitorie fissate ai fini del-l’adeguamento ai principi della medesimalegge, precisa che per il Parco nazionaledello Stelvio si provvede in conformità aquanto prevede l’intesa dell’11 febbraio2015 sull’attribuzione di funzioni statali erelativi oneri finanziari del Parco nazio-nale dello Stelvio.

L’articolo 21 reca alcune modificheall’articolo 36 della legge quadro (L. 394/91), al fine di prevedere che l’istituzione diparchi e riserve marine nelle aree marinedi reperimento debba avvenire sulla basedelle indicazioni del programma triennaleper le aree marine protette (AMP), nonchéal fine di ridenominare alcune aree ma-rine di reperimento.

L’articolo 22 modifica una serie diarticoli della legge quadro, allo scopo disostituire i riferimenti a disposizioni abro-gate ovvero a operare interventi di coor-

dinamento tra le innovazioni introdottedal provvedimento in esame e le normevigenti. In particolare, il comma 1, chemodifica il comma 6 dell’articolo 6 dellalegge quadro, è volto a sostituire, nel-l’ambito delle norme che prevedono san-zioni per l’inosservanza delle misure disalvaguardia disposte per la protezione diaree naturali, il riferimento alla proce-dura di demolizione delle opere dettatadai commi secondo, terzo e quarto del-l’articolo 27 della legge 47/1985 (legge sulcondono edilizio) con quello alla disci-plina sulla demolizione delle opere abu-sive prevista dall’articolo 41 del testounico in materia edilizia di cui al decretodel Presidente della Repubblica 380/2001.Con riferimento a tale sostituzione, sirinvia a quanto rilevato a proposito del-l’articolo 16.

L’articolo 23 modifica la collocazionedelle sedi legale e amministrativa delParco nazionale Gran Paradiso, attual-mente situate, rispettivamente, a Torino edAosta, prevedendone il trasferimento indue distinti comuni del Parco: uno delversante piemontese (per la sede legale) eduno del versante valdostano (ove saràinvece collocata la sede amministrativa).Nel corso dell’esame in sede referente èstato aggiunto un comma che, per quantoriguarda la riassegnazione del personale inservizio presso le sedi di Torino ed Aosta,rinvia a criteri da stabilire in sede dicontrattazione integrativa con le organiz-zazioni sindacali.

L’articolo 24 modifica la disciplina ri-guardante le funzioni autorizzatorie inmateria di paesaggio (dettata dall’articolo146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attri-buendo all’ente parco nazionale la com-petenza a svolgere tali funzioni per gliinterventi da realizzare nei parchi nazio-nali. Per gli interventi che invece risultanoinclusi nel territorio delle aree naturaliprotette regionali, viene concessa alla Re-gione la facoltà di delegare la funzioneautorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L’articolo 25 attribuisce nuove funzionial Comitato paritetico per la biodiversità(istituito con decreto del Ministro dell’am-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 47 — Commissione I

Page 27: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

biente del 6 giugno 2011, nell’ambito dellaStrategia nazionale per la biodiversità).

L’articolo 25-bis, introdotto nel corsodell’esame in sede referente, affida alMinistro dell’ambiente il compito di pro-muovere la collaborazione tra le attivitàsvolte dal Comitato nazionale della areeprotette, dal Comitato paritetico per labiodiversità e dal Comitato per il Capitalenaturale (comma 1), e a tal fine, nonchéper divulgare le attività svolte e i risultaticonseguiti, prevede (al comma 2) la con-vocazione della Conferenza nazionale « LaNatura dell’Italia » entro il 31 gennaio2019 e, successivamente, ogni tre anni.

L’articolo 26 modifica la disciplina ri-guardante l’individuazione delle associa-zioni di protezione ambientale a caratterenazionale, intervenendo sui relativi criterie disponendo nel contempo la verificadella sussistenza delle condizioni in basealle quali le medesime associazioni sonostate individuate.

L’articolo 27 delega il Governo ad adot-tare, entro sei mesi dall’entrata in vigoredella legge, un decreto legislativo per l’i-stituzione di un unico Parco del Delta delPo, in sostituzione dei due parchi regionaliemiliano-romagnolo e veneto attualmenteesistenti. Lo stesso articolo detta i princìpie i criteri direttivi da seguire per l’eser-cizio della delega, nonché le modalità diadozione del decreto delegato. Tali criterie modalità devono essere rispettati anchein caso di emanazione di eventuali decreticorrettivi del decreto delegato, che po-tranno essere adottati entro due anni dallasua entrata in vigore. Si prevede che ildecreto legislativo è adottato su propostadel Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa con le regioniEmilia-Romagna e Veneto. Il mancato rag-giungimento dell’intesa preclude l’ado-zione del decreto.

L’articolo 28 disciplina la delega alGoverno per l’introduzione di un sistemavolontario di remunerazione dei serviziecosistemici, riprendendo il contenutodella delega scaduta disciplinata dall’arti-

colo 70 della legge n. 221 del 2015. L’ar-ticolo 28, commi 1 e 2, delega il Governo,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della legge, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, ad adottareuno o più decreti legislativi, finalizzatiall’introduzione di un sistema volontariodi pagamento dei servizi ecosistemici(PSE), su proposta del Ministro dell’am-biente, sentita la Conferenza unificata.

L’articolo 28-bis detta una disciplinatransitoria, per allineare le scadenze degliincarichi dei Presidenti e dei membri delConsiglio direttivo degli Enti parco nazio-nali, in deroga all’articolo 9, comma 3,della legge n. 394/1991, prorogandoli finoalla scadenza dell’incarico conferito indata più recente.

L’articolo 29 introduce, con riferimentoa tutte le disposizioni, nonché con riferi-mento alla legge 394/1991, la clausola disalvaguardia per le Regioni a statuto spe-ciale e le Province autonome di Trento edi Bolzano, prevedendo che le disposizionisi applicano alle regioni a statuto specialee alle province autonome compatibilmentecon i rispettivi statuti e le relative normedi attuazione.

Alessandro NACCARATO, presidente,nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in stato di insol-

venza.

Nuovo testo C. 3671-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevolecon osservazione).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, rilevache il disegno di legge A.C. 3671, conte-nente una ampia delega per la riformadelle disciplina della crisi di impresa edell’insolvenza, è stato presentato dal Go-verno alla Camera l’11 marzo 2016 ed è

Mercoledì 22 marzo 2017 — 48 — Commissione I

Page 28: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

stato assegnato in sede referente alla Com-missione Giustizia. Trattando in realtà nonsolo del fallimento ma, più in generale, ditutte le procedure di insolvenza, il disegnodi legge è stato stralciato (18 maggio 2016)così da poter assegnare alla CommissioneAttività produttive la disposizione (articolo15) relativa all’amministrazione straordi-naria delle grandi imprese in crisi (A.C.3671-ter) e da lasciare alla CommissioneGiustizia il restante contenuto della ri-forma (A.C. 3671-bis).

Il disegno di legge A.C. 3671-ter, aseguito dello stralcio, riguardava il soloarticolo 15 dell’originario disegno di legge,relativo alla riforma dell’amministrazionestraordinaria delle grandi imprese in crisi.La X Commissione ha abbinato l’esame deldisegno di legge alla proposta di leggeAbrignani A.C. 865 (Disciplina delle pro-cedure di amministrazione straordinariadelle grandi imprese e dei complessi diimprese in crisi), della quale aveva giàiniziato l’esame. Il 17 gennaio 2017 laCommissione ha adottato come testo baseper il prosieguo dell’esame il disegno dilegge del Governo n. 3671-ter. Nel corsodell’esame in sede referente la Commis-sione ha modificato il testo in diversipunti.

In primo luogo – in conseguenza dellostralcio – è stato inserito un nuovo arti-colo (articolo 1) con il quale si specificache l’oggetto della delega è la riformaorganica della disciplina della amministra-zione straordinaria di cui al decreto legi-slativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertitodalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 esuccessive modificazioni. A tal fine il Go-verno è delegato ad adottare, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore dellaproposta di legge in esame, un decretolegislativo su proposta del Ministro dellosviluppo economico di concerto con ilMinistro della giustizia, sentito il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali. Loschema è sottoposto al parere delle Com-missioni parlamentari competenti per ma-teria e per gli aspetti finanziari.

L’articolo 2 contiene i principi e icriteri direttivi di delega per la riforma

dell’istituto dell’amministrazione straordi-naria delle grandi imprese in crisi, al finedi ricondurlo ad un quadro di regolegenerali comuni, come derivazione parti-colare della procedura generale concor-suale. Lo sforzo maggiore della riforma èdunque quello di coerenza sistematica, perunificare una disciplina, che fin dalla leggeProdi n. 95 del 1979, si è stratificata suleggi diverse, con l’obiettivo di contempe-rare le esigenze dei creditori e l’interessepubblico alla conservazione del patrimo-nio e alla tutela dell’occupazione di im-prese in stato di insolvenza che, per di-mensione, appaiono di particolare rilievoeconomico sociale.

I numerosi criteri direttivi contenutinel disegno di legge di delega (comma 1,lettere da a) a t)) riguardano dunque, inprimo luogo, una procedura unica di am-ministrazione straordinaria, con finalitàconservative, finalizzata alla regolazionedell’insolvenza di singole imprese, ovverodi gruppi di imprese laddove queste sitrovino nelle condizioni già indicate dallalegislazione vigente (articolo 81 del decretolegislativo n. 270 del 1999), che, sottoquesto profilo, viene pertanto conservata(comma 1, lettera a)).

I principali profili innovativi contenutinel disegno di legge riguardano: i presup-posti di accesso alla procedura, con rife-rimento ai profili dimensionali dell’im-presa o dei gruppi di imprese; l’attribu-zione della competenza sulla procedura diamministrazione straordinaria alle sezionispecializzate in materia d’impresa presso itribunali sedi di Corti d’appello, all’esito diun’istruttoria incentrata alla massima ce-lerità (comma 1, lettera c)); la necessità didisciplinare l’operatività di misure protet-tive analoghe a quelle previste per ilconcordato preventivo, a decorrere dallapubblicazione nel registro delle impresedella domanda di accertamento dei pre-supposti per l’ammissione alla procedura(comma 1, lettera d)); l’avvio dell’iter pro-cedurale con il decreto con cui il tribu-nale, accertati i tre requisiti dell’insol-venza, delle dimensioni dell’impresa e delconnesso numero dei suoi occupati, di-chiara aperta la procedura per l’ammis-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 49 — Commissione I

Page 29: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

sione all’amministrazione straordinaria enomina il giudice delegato (comma 1,lettera e)); la nomina del commissariostraordinario (ovvero di tre commissaristraordinari nei casi di eccezionale com-plessità) ai quali sono attribuite l’ammi-nistrazione e la rappresentanza dell’im-presa insolvente, individuato tra gli iscrittinell’istituendo albo dei commissari straor-dinari, da regolamentare con la predeter-minazione dei requisiti di indipendenza,professionalità, onorabilità, trasparenza; laspecificazione – inserita nel corso dell’e-same in sede referente – che l’utilizzodegli ammortizzatori sociali per i lavora-tori delle imprese in amministrazionestraordinaria decorra dalla data di aper-tura della procedura per l’ammissione econtinui fino all’esecuzione del pro-gramma predisposto dal commissario stra-ordinario nonché all’adempimento degliobblighi di salvaguardia dell’occupazionecorrelati alla vendita dei complessi azien-dali (comma 1, nuova lettera h); la pro-cedura di ammissione all’amministrazionestraordinaria (nuova lettera l)), con rife-rimento alla quale sono state apportatesignificative modifiche in sede referente.

Gli ulteriori principi e criteri direttiviriguardano: la possibilità che specificheimprese – quelle quotate sui mercati re-golamentati, quelle di maggiore dimen-sione (imprese con almeno 1.000 dipen-denti e con un fatturato pari a un multiplosignificativo di quello individuato per tuttele altre) e quelle che svolgano servizipubblici essenziali – possano essere am-messe alla procedura, in via provvisoria,dall’autorità amministrativa (il Ministerodello sviluppo economico), con contestualenomina del Commissario straordinario(cosiddetto accesso diretto). La confermadella misura, verificati i requisiti, spetta alTribunale che provvede entro breve ter-mine (comma 1, lettera m)). La previsione– inserita nel corso dell’esame in sedereferente – che le imprese oggetto diconfisca ai sensi del codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159 (Codice delle leggi antimafia e dellemisure di prevenzione), siano ammesseall’amministrazione straordinaria anche in

mancanza dei requisiti previsti dal disegnodi legge in esame (comma 1, lettera n)); instretta relazione con le indicate esigenze ditutela dei creditori, rimane la previsione diun comitato di sorveglianza (nominato dalMinistro, di cui fanno parte anche i cre-ditori nominati invece dal Tribunale) lacui funzione è quella di vigilanza sull’at-tuazione del programma e sull’effettivitàdelle prospettive di recupero economicodell’impresa (comma 1, lettera o)); le mo-dalità con cui il tribunale, su ricorso delcommissario straordinario, sentito il co-mitato di sorveglianza, può autorizzare(comma 1, lettera p)): n. 1) la sospensioneo lo scioglimento dei contratti pendenti;n. 2) il pagamento di crediti pregressistrategici al di fuori delle regole del ri-parto n. 3) l’esonero dalle azioni revoca-torie per i pagamenti effettuati dall’im-prenditore. Si segnala poi la previsioneche, per quanto non altrimenti disciplinatoe in particolare per quanto attiene alladisciplina dei gruppi di impresa (in basealla modifica inserita in sede referente) eall’esecuzione del programma, trovino ap-plicazione i criteri ispiratori della disci-plina di cui al decreto legislativo n. 270del 1999, sostituendo il fallimento con laliquidazione giudiziale (comma 1, letterat)). Per i debiti contratti dalle imprese inamministrazione straordinaria il disegnodi legge dispone che venga tenuta ferma lapossibilità per lo Stato di garantirli, se-condo quanto previsto dalla disciplina vi-gente ed entro i limiti consentiti dallanormativa dell’Unione europea (comma 1,lettera t)).

Quanto al riparto delle competenzelegislative costituzionalmente definite, ildisegno di legge costituisce esercizio dellacompetenza legislativa esclusiva statale inmateria di ordinamento civile, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letteral), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di pa-rere favorevole con osservazione (vedi al-legato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 50 — Commissione I

Page 30: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

Disposizioni in materia di modalità di pagamentodelle retribuzioni ai lavoratori.Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l’esame del provve-dimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI(PD), relatrice, rileva che la proposta dilegge C. 1041 (Di Salvo) introduce l’obbligoper i datori di lavoro titolari di partita IVAdi effettuare il pagamento delle retribu-zioni attraverso gli istituti bancari o gliuffici postali, con specifici mezzi. Obiettivodella proposta di legge, come specificatonella relazione illustrativa, è quello dicontrastare la pratica diffusa tra alcunidatori di lavoro di corrispondere ai lavo-ratori, « sotto il ricatto del licenziamento odella non assunzione [...], una retribuzioneinferiore ai minimi fissati dalla contratta-zione collettiva, pur facendo firmare [...]una busta paga dalla quale risulta unaretribuzione regolare ».

La proposta di legge in esame si com-pone di 5 articoli. L’articolo 1 disciplina lemodalità di pagamento della retribuzioneai lavoratori, nonché l’ambito soggettivo diapplicazione del suddetto obbligo. La re-tribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo diessa) può essere corrisposta dal datore dilavoro solo attraverso un istituto bancarioo un ufficio postale con uno dei seguentimezzi (comma 1): bonifico in favore delconto identificato dal codice IBAN indi-cato dal lavoratore (lettera a)); pagamentoin contanti presso lo sportello bancario opostale indicato dal datore di lavoro (let-tera b)); emissione di un assegno conse-gnato direttamente al lavoratore o ad unsuo delegato in caso di comprovato impe-dimento, che si intende verificato quandoil delegato è il coniuge, il convivente o unfamiliare, in linea retta o collaterale, dellavoratore, purché di età non inferiore asedici anni (lettera c)). La retribuzione nonpuò essere corrisposta dai datori di lavoroo committenti per mezzo di somme con-tanti di denaro direttamente al lavoratore,

qualunque sia la tipologia del rapporto dilavoro instaurato (comma 2). In base alcomma 3, ai fini dell’applicabilità dell’ob-bligo di cui ai commi 1 e 2, per rapportodi lavoro si intendono: tutti i rapporti dilavoro subordinato svolti alle dipendenze esotto la direzione dell’imprenditore (arti-colo 2094 del codice civile), indipendente-mente dalle modalità di svolgimento dellaprestazione e dalla durata del rapporto; Icontratti di lavoro instaurati, in qualsiasiforma, dalle cooperative con i propri soci(ai sensi della legge n. 142 del 2001). Lafirma della busta paga da parte del lavo-ratore non costituisce prova dell’avvenutopagamento della retribuzione (comma 4).

L’articolo 2 definisce gli obblighi deldatore di lavoro o committente, il qualedeve inserire nella comunicazione obbli-gatoria fatta al centro per l’impiego com-petente indicazioni sulla modalità di pa-gamento della retribuzione concordata conil lavoratore nonché gli estremi dell’istitutobancario o dell’ufficio postale al quale èconferito l’incarico di pagamento dellaretribuzione (comma 1). Le indicazioni dicui al comma 1 possono essere cancellateal venir meno dell’obbligo previsto dall’ar-ticolo 1, comma 1, in conseguenza dilicenziamento o dimissioni del lavoratore(rese ai sensi della normativa vigente) e delprestatore d’opera, fermo restando l’ob-bligo di effettuare tutti i pagamenti dovutidopo la risoluzione del rapporto di lavoro(comma 2). Ai sensi del comma 3, il datoredi lavoro o committente che modifica lemodalità di pagamento o gli estremi del-l’istituto bancario o dell’ufficio postale alquale è conferito l’incarico di pagamentodella retribuzione è tenuto a darne comu-nicazione scritta, tempestiva e obbligato-ria, al centro per l’impiego competente perterritorio affinché sia sempre possibiledisporre di dati aggiornati utili a svolgereeventuali verifiche sul rispetto dell’obbligoprevisto dall’articolo 1, comma 1, da partedel datore di lavoro. Ai fini dell’inseri-mento della comunicazione obbligatoria(di cui al comma 1), i centri per l’impiegomodificano la modulistica di loro compe-

Mercoledì 22 marzo 2017 — 51 — Commissione I

Page 31: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

tenza entro tre mesi dalla data di entratain vigore del provvedimento in esame(comma 4).

L’articolo 3 prevede la stipula di unaconvenzione – con la quale sono indivi-duati gli strumenti di comunicazione ido-nei a promuovere la conoscenza e lacorretta attuazione della medesima legge –tra il Governo, le confederazioni dei la-voratori e dei datori di lavoro maggior-mente rappresentative a livello nazionale,l’Associazione bancaria italiana (ABI) e lasocietà Poste italiane Spa. Il provvedi-mento in esame diventa efficace decorsicentottanta giorni dalla data della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, an-che in assenza della stipula della suddettaconvenzione.

L’articolo 4 dispone che il presenteprovvedimento non si applica, ai rapportidi lavoro domestico (di cui alla legge n.339 del 1958) e a quelli comunque rien-tranti nella sfera applicativa dei contratticollettivi nazionali per gli addetti a servizifamiliari e domestici, stipulati dalle asso-ciazioni sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.

L’articolo 5 disciplina le sanzioni pre-viste a seguito di inosservanza degli ob-blighi previsti dal provvedimento da partedel datore di lavoro o committente, aiquali si applica una sanzione amministra-tiva pecuniaria consistente nel pagamentodi una somma: da 5.000 euro a 50.000euro, in caso di violazione dell’obbligo diprovvedere al pagamento della retribu-

zione attraverso un istituto bancario o unufficio postale attraverso uno dei mezziprevisti dall’articolo 1, comma 1 (comma1); 3 pari a 500 euro, in caso di violazionedell’obbligo di comunicazione al centroper l’impiego competente per territoriodelle informazioni indicate dall’articolo 2,comma 1 (comma 2); in questo caso ilcentro per l’impiego provvede immediata-mente a dare comunicazione della viola-zione alla sede dell’Ispettorato nazionaledel lavoro competente per territorio(comma 3).

Quanto al rispetto delle competenzelegislative costituzionalmente definite, ledisposizioni contenute nella proposta dilegge, in quanto intervengono su uno spe-cifico profilo del rapporto di lavoro, sonoriconducibili alla materia di potestà esclu-siva statale « ordinamento civile », di cuiall’articolo 117, secondo comma, lettera l),della Costituzione.

Con riferimento a specifiche disposi-zioni rileva altresì la materia « tutela esicurezza del lavoro », di competenza con-corrente tra Stato e Regioni, ai sensidell’articolo 117, terzo comma, della Co-stituzione.

Formula, quindi, una proposta di pa-rere favorevole (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, ilComitato approva la proposta di pareredella relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 52 — Commissione I

Page 32: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 1

5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nelpubblico impiego.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

con il decreto-legge n. 78 del 2010 èstata imposta una moratoria per via legi-slativa alla contrattazione collettiva. In-fatti, sono stati inibiti i rinnovi contrat-tuali relativi al triennio 20102012. Succes-sivamente, il decreto-legge n. 98 del 2011ha prorogato per un anno gli effetti delblocco.

Il divieto è stato ribadito dalla leggen. 147/2013, mentre un’ulteriore prorogadel blocco fino al 31 dicembre 2015 èstata disposta dalla legge di stabilità peril 2015.

Il Governo ha sempre indicato comepropria priorità il riavvio di una fisiologicastagione di contrattazione pubblica, fermada troppi anni a causa della crisi econo-mica.

Il Governo infatti nell’operare un’ampiariorganizzazione dell’Amministrazionepubblica, ha ritenuto e ritiene che i lavo-ratori siano una componente fondamen-tale di essa. La qualità dei servizi e delleprestazioni dipendono in larga parte dallaqualità del lavoro pubblico. Abbiamochiuso l’esperienza dei « fannulloni » peraprire quella della responsabilità e delmerito.

In questo contesto, è intervenuta lasentenza della Corte Costituzionale 24 giu-gno 2015, n. 178, che ha dichiarato l’ille-gittimità costituzionale delle disposizioniche sospendono la contrattazione collet-tiva, dando un ulteriore impulso a talirinnovi.

In questa ottica, per facilitare il per-corso di riavvio della contrattazione, si èprovveduto in prima battuta a ridurre aquattro i comparti di contrattazione, at-traverso apposito accordo firmato con lesigle sindacali, e a stanziare le primerisorse nella legge di stabilità per il 2016,che ha destinato ai rinnovi contrattualidel personale dello Stato, anche in re-gime di diritto pubblico, 300 milioni dieuro in ragione d’anno per il triennio2016-2018.

La legge di bilancio per il 2017 ha poiprevisto ulteriori risorse destinate allacontrattazione e al rinnovo dei contrattidei lavoratori pubblici: lo stanziamento èstato definito in 1.480 milioni di euro perl’anno 2017 e in 1.930 milioni di euro adecorrere dall’anno 2018, aggiuntivo ri-spetto a quello dei 300 milioni in ragioned’anno nel triennio 2016-2018.

Queste risorse, confluite in un fondounico destinato a diverse finalità – fra cuile assunzioni di personale a tempo inde-terminato ordinarie e straordinarie, il fi-nanziamento di alcune indennità ed ilriordino delle carriere del personale nondirigenziale dei Vigili del fuoco e delcomparto sicurezza – sono state ripartiteattraverso il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri già firmato in data27 febbraio 2017, in attesa di registrazionedella Corte dei conti.

Si ricorda peraltro che, quale parte inte-grante del percorso per giungere alla sigladei contratti, in data 30 novembre 2016 èstato concluso un accordo conCgil, Cisl e Uil,che riassume i temi del rinnovo sia per la

Mercoledì 22 marzo 2017 — 53 — Commissione I

Page 33: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

parte normativa che economica della di-sciplina dei lavoratori pubblici.

In questi termini, il Governo ha ga-rantito tutte le condizioni per giungerealla sigla del rinnovo dei contratti deilavoratori pubblici. A tal fine, l’atto diindirizzo all’ARAN per la formale aper-tura del tavolo è in fase di avanzatadefinizione.

Sulla parte normativa, il Consiglio deiministri ha già approvato in via prelimi-nare due schemi di decreto riguardanti ilpubblico impiego.

Sulla parte economica, il Governo si èimpegnato a completare il quadro deglistanziamenti programmati con la prossimalegge di bilancio, rispettando gli impegniassunti con i lavoratori.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 54 — Commissione I

Page 34: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 2

5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia diricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche

amministrazioni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

con riferimento al quesito dell’On. Me-norello circa il rifiuto che sarebbe stato op-posto da parte dell’Agenzia delle entrate o dialtri enti pubblici a domande di ricolloca-mento del personale prima di procedere anuove assunzioni attraverso concorso pub-blico, faccio presente quanto segue. L’arti-colo 2, comma 13, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. spending review), ha introdottouna misura una tantum, legata a un inter-vento contingente (il decreto-legge imponevala riduzione delle dotazioni organiche anchea livello dirigenziale delle pubbliche ammi-nistrazioni), per il quale occorreva effet-tuare una ricognizione del personale in esu-bero entro il 31 dicembre 2013.

Tale disposizione prevedeva altresì cheil Dipartimento della funzione pubblicaredigesse l’elenco dei posti vacanti pressole pubbliche amministrazioni, da pubbli-care sul relativo sito web. Il personaleiscritto negli elenchi di disponibilità potevapresentare domanda di ricollocazione neiposti di cui al medesimo elenco e ilmancato accoglimento della domanda erasanzionato con l’impossibilità per le am-ministrazioni interessate di procedere adassunzioni di personale.

A regime, invece, l’articolo 34-bis deldecreto legislativo n. 165/2001 prevede, apena di nullità delle assunzioni dei vin-citori di procedure concorsuali, la pre-ventiva ricollocazione del personale pre-sente negli elenchi di disponibilità, asse-gnato dal Dipartimento della FunzionePubblica all’amministrazione che indice ilconcorso.

In questi termini, l’inserimento neglielenchi – e il collocamento in disponibilità– deve essere precedente all’avvio dellaprocedura concorsuale.

Per quanto comunicato dall’Agenziadelle entrate, all’atto dell’avvio della pro-cedura per il reclutamento di 403 diri-genti, a cui fa riferimento l’interrogante,tale situazione non sussisteva. A ciò siaggiunga che la procedura concorsualerichiamata è stata recentemente annullataa seguito di talune pronunce del giudiceamministrativo.

Ricordo che il Dipartimento della Fun-zione Pubblica ha dato vita a tutte leprocedure necessarie al ricollocamento delpersonale dipendente delle province e staconcludendo quelle relative al personaledella Croce Rossa Italiana.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 55 — Commissione I

Page 35: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 3

5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall’articolo14 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della

funzione di indirizzo politico dei ministri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

con riferimento al quesito del-l’On. Dieni, nel premettere che si continuaa ritenere valido lo strumento della diret-tiva annuale per l’assegnazione di obbiet-tivi e risorse ai dirigenti nel rispetto delprincipio di separazione tra politica eamministrazione, mi preme segnalarequanto segue.

Come noto, l’articolo 14, comma 1,decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedel’adozione delle direttive generali per l’at-tività amministrativa e per la gestioneentro 10 giorni dalla pubblicazione dellalegge di bilancio, avvenuta per il 2017 inGazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Alla data del 21 marzo 2017, la diret-tiva generale per l’attività amministrativa eper la gestione è stata adottata da 10 dei13 Ministeri, di cui 6 entro il mese digennaio 2017. Risultano in fase di finaliz-zazione le Direttive annuali per i restantiministeri.

Detto questo, il termine previsto dal-l’articolo 14, comma 1, del decreto legi-slativo n.165 del 2001, non può conside-

rarsi perentorio. L’attività di indirizzo èinfatti un’attività complessa che richiedeuna particolare dedizione, anche in ra-gione della necessità di adeguarsi ai con-tenuti della legge di bilancio che vieneapprovata a fine anno e che è moltocomplessa.

La descritta tempistica di adozionedelle direttive non ha inciso sulla pienafunzionalità dell’organizzazione e sullosvolgimento delle attività istituzionali.

A dimostrazione dell’importanza delladirettiva e del buon funzionamento di talestrumento il Governo ha inteso confer-marlo con l’approvazione preliminaredello schema di decreto legislativo di ri-forma del pubblico impiego che, nel no-vellare il citato decreto n. 165, non hainciso minimamente sull’articolo 14. Esarà cura del Dipartimento della FunzionePubblica invitare le amministrazioni chenon lo hanno fatto ad approvare le Di-rettive.

È però evidente che il rispetto di questatempistica consente un migliore e piùlineare svolgimento dell’attività Ammini-strativa.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 56 — Commissione I

Page 36: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europacontro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento

interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareridella I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegnodi legge C. 3918 Governo, recante « Rati-fica ed esecuzione della Convenzione delConsiglio d’Europa contro il traffico diorgani umani, fatta a Santiago de Com-postela il 25 marzo 2015, nonché norme diadeguamento dell’ordinamento interno »;

rilevato che il disegno di legge esa-minato dalle Commissioni autorizza laratifica della Convenzione del Consigliod’Europa contro il traffico di organi edetta disposizioni di adeguamento dell’or-

dinamento interno, in particolare, inse-rendo nel codice penale nuovi delitti;

preso atto, quanto al rispetto dellecompetenze legislative costituzionalmentedefinite, che il contenuto del provvedi-mento è riconducibile alle materie politicaestera e rapporti internazionali dello Statoe ordinamento penale, attribuite alla com-petenza esclusiva dello Stato, ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettere a) el), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 57 — Commissione I

Page 37: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 5

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 3671-ter

Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareridella I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegnodi legge C. 3671-ter Governo, recante « De-lega al Governo in materia di amministra-zione straordinaria delle grandi imprese instato di insolvenza »;

considerato che l’articolo 1 del prov-vedimento specifica che il Governo è de-legato ad adottare, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della proposta dilegge in esame, su proposta del Ministrodello sviluppo economico di concerto conil Ministro della giustizia, sentito il Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, conl’osservanza dei principi e criteri direttividi cui al successivo articolo 2, un decretolegislativo per la riforma organica delladisciplina della amministrazione straordi-naria delle grandi imprese in crisi (di cuial decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270e al decreto-legge 23 dicembre 2003,n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio2004, n. 39 e successive modificazioni);

preso atto che, come già richiamato,l’articolo 2 contiene i principi e i criteridirettivi di delega, al fine di ricondurrel’istituto dell’amministrazione straordina-ria delle grandi imprese in crisi ad unquadro di regole generali comuni, comederivazione particolare della proceduragenerale concorsuale;

rilevato che, tra i numerosi criteridirettivi contenuti nel disegno di legge didelega (comma 1, lettere da a) a t)), lalettera m) prevede la possibilità che spe-cifiche imprese – quelle quotate sui mer-cati regolamentati, quelle di maggiore di-mensione (imprese con almeno 1.000 di-pendenti e con un fatturato pari a unmultiplo significativo di quello individuatoper tutte le altre) e quelle che svolganoservizi pubblici essenziali – possano essereammesse alla procedura, in via provviso-ria, dall’autorità amministrativa (il Mini-stero dello sviluppo economico), con con-testuale nomina del Commissario straor-dinario (cosiddetto accesso diretto);

segnalato che il criterio di delegacontemplato dalla richiamata lettera m),nell’indicare le imprese di maggiore di-mensione, fa riferimento per la loro indi-viduazione a un fatturato pari a un mul-tiplo « significativo » di quello individuatoper tutte le altre,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 2, comma 1, lettera m),valuti la Commissione di merito l’oppor-tunità di specificare più puntualmente l’e-spressione « multiplo significativo ».

Mercoledì 22 marzo 2017 — 58 — Commissione I

Page 38: I COMMISSIONE PERMANENTEdocumenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017… · ALLEGATO 4 (Parere approvato)..... 57 Agevolazioni in favore delle start-up culturali

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ailavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareridella I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progettodi legge C. 1041 Di Salvo, recante « Di-sposizioni in materia di modalità di pa-gamento delle retribuzioni ai lavoratori »;

preso atto che la proposta in esameprevede che i datori di lavoro o commit-tenti corrispondano la retribuzione, non-ché ogni anticipo di essa, attraverso gliistituti bancari o gli uffici postali, conspecifici mezzi, tra i quali, ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, si prevede il boni-fico in favore del conto identificato dalcodice IBAN indicato dal lavoratore (let-tera a)), il pagamento in contanti presso losportello bancario o postale indicato daldatore di lavoro (lettera b)), l’emissione diun assegno consegnato direttamente allavoratore;

richiamata l’esigenza di valutare l’op-portunità di prevedere, in particolare, percategorie che impieghino forze lavorativele quali non dispongono di rapporti ban-cari sul territorio nazionale, anche moda-

lità di pagamento diverse dal conto cor-rente e dall’assegno che assicurino comun-que la tracciabilità dei pagamenti, adesempio attraverso lo strumento della ge-nius card;

preso atto che, quanto al rispettodelle competenze legislative costituzional-mente definite, le disposizioni contenutenella proposta di legge, in quanto inter-vengono su uno specifico profilo del rap-porto di lavoro, sono riconducibili allamateria di potestà esclusiva statale « ordi-namento civile », di cui all’articolo 117,secondo comma, lettera l), della Costitu-zione;

rilevato poi che, con riferimento aspecifiche disposizioni, rileva altresì lamateria « tutela e sicurezza del lavoro », dicompetenza concorrente tra Stato e Re-gioni, ai sensi dell’articolo 117, terzocomma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Mercoledì 22 marzo 2017 — 59 — Commissione I