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VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) SOMMARIO ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ..................................................................................... 95 Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .......................................................... 109 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ........................................ 117 Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ................ 111 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ........................................ 118 Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organiz- zazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ...................................................... 112 ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) .............................................. 119 Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ................................................................................... 113 ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) .............................................. 121 Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ...................................................... 113 ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) .............................................. 123 RISOLUZIONI: 7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti sui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Discussione e rinvio) .................................. 114 ATTI DEL GOVERNO Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. Interviene il viceministro dell’economia e delle finanze Luigi Casero. La seduta comincia alle 14.10. Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo. Mercoledì 29 luglio 2015 95 Commissione VI

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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delleimprese. Atto n. 161-bis (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, erinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA edi controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atton. 162-bis (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, econclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti trafisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organiz-zazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasionefiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosionefiscale. Atto n. 182 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento,e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione dellenorme in materia di riscossione. Atto n. 185 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

RISOLUZIONI:

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti sui si applicano gli incentivi fiscali peril rientro dei lavoratori in Italia (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenzadel presidente Maurizio BERNARDO. —Interviene il viceministro dell’economia edelle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante misure per la

crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161-bis.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame delloschema di decreto legislativo.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 95 — Commissione VI

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Giovanni SANGA (PD), relatore, rilevacome la Commissione sia chiamata a esa-minare, ai fini del parere al Governo, loschema di decreto legislativo recante mi-sure per la crescita e l’internazionalizza-zione delle imprese (Atto n. 161-bis), tra-smesso dal Governo dopo la seconda de-liberazione preliminare del Consiglio diministri.

In merito ricorda preliminarmente chela Commissione Finanze ha già esaminatolo schema di decreto (Atto n. 161), neltesto trasmesso una prima volta dal Go-verno, esprimendo su di esso parere fa-vorevole, con osservazioni, il 18 giugno2015; la Commissione Finanze del Senatoha espresso parere favorevole, con osser-vazioni, il 9 giugno 2015.

Sul piano del merito segnala, in sintesi,come lo schema di decreto intenda attuarele disposizioni della legge di delega fiscale(legge n. 23 del 2014) concernenti, in par-ticolare, i profili di certezza nella deter-minazione del reddito e della produzionenetta (in sostanza, rispettivamente, dellebasi imponibili delle imposte sul reddito edell’IRAP) per favorire l’internazionalizza-zione degli operatori economici, contenuteprincipalmente nell’articolo 12 della ri-chiamata legge n. 23.

Lo schema in esame attua inoltre l’ar-ticolo 9, comma 1, lettera i), della leggedelega n. 23, nella parte in cui si impegnail Governo a introdurre sistemi di tassa-zione delle attività transnazionali basati suadeguati meccanismi di stima delle quotedi attività imputabili alla competenza fi-scale nazionale.

In attuazione delle suddette prescri-zioni, lo schema di decreto apporta nu-merose modifiche alla vigente disciplinadelle imposte sui redditi (a tal fine novel-lando in più punti il TUIR di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986), nonché le conseguenti modifichealla disciplina IRAP (di cui al decretolegislativo n. 446 del 1997) e, ove neces-sario, anche alla disciplina in materia diaccertamento e ad altre norme speciali.

In dettaglio, specifica come l’articolo 1dello schema di decreto rechi una com-plessiva revisione degli accordi tra im-

prese aventi attività estera ed ammini-strazione finanziaria, attualmente disci-plinata dal cosiddetto ruling di standardinternazionale.

A tal fine viene sostituita la vigentedisciplina (contenuta nell’articolo 8 deldecreto legislativo n. 269 del 2003, abro-gato dal comma 1 dell’articolo 1) con unanuova procedura per la stipula di accordipreventivi con l’amministrazione finanzia-ria, che viene ricondotta nell’alveo delladisciplina generale dell’accertamento, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica n. 600 del 1973.

In particolare, viene estesa la proce-dura di accordo preventivo anche alladefinizione dei valori di ingresso e diuscita in caso di trasferimento della resi-denza, come disciplinato dal TUIR, nonchéall’attribuzione di utili e perdite alla sta-bile organizzazione in un altro Stato diun’impresa o un ente residente ovvero allastabile organizzazione in Italia di un sog-getto non residente.

Lo schema di decreto chiarisce che leimprese che aderiscono al regime del co-siddetto « adempimento collaborativo »,contenuto nel decreto legislativo sulla cer-tezza del diritto (Atto 163-bis), all’esamedella Commissione Finanze, hanno accessoalla procedura di ruling anche al fine dellapreventiva definizione in contraddittoriodei metodi di calcolo del valore normaledelle operazioni con soggetti localizzati inpaesi black list di cui all’articolo 110,comma 10, del TUIR.

Segnala come su tale punto le Com-missioni parlamentari competenti nonavessero formulato osservazioni.

In accoglimento dell’osservazione di cuinumero 2) del parere approvato dalla VICommissione Finanze della Camera e dicui al numero 1) del parere reso dallaCommissione Finanze e tesoro del Senato,al comma 3 dell’articolo 1 è stato precisatoche l’estensione retroattiva della validitàdell’accordo con l’Amministrazione finan-ziaria opera solo nel caso in cui sussistanocongiuntamente le circostanze di fatto e didiritto alla base dell’accordo medesimoper uno o più dei periodi di imposta

Mercoledì 29 luglio 2015 — 96 — Commissione VI

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precedenti alla stipula, ma non anteriori aquello in corso alla data di presentazionedell’istanza.

Illustra quindi l’articolo 2 il quale, alfine di dare certezza al contribuente inmerito ai profili fiscali del piano di inve-stimento che intende attuare, prevedeun’attività di consulenza dell’Agenzia delleentrate relativa ai nuovi investimentiesteri.

In particolare, l’impresa deve presen-tare un business plan nel quale debbononecessariamente essere descritti l’ammon-tare dell’investimento, i tempi e le moda-lità di realizzazione dello stesso e l’incre-mento occupazionale, nonché i riflessi,anche in termini quantitativi, che l’inve-stimento ha sul sistema fiscale italiano.

In accoglimento dell’osservazione di cuial numero 3) del parere approvato dalla VICommissione Finanze della Camera e dicui al numero 2) del parere della Com-missione Finanze e tesoro del Senato lanorma del comma 1 è stata integrata nelsenso di prevedere che l’incremento occu-pazionale è da valutare in relazione allaattività in cui avviene l’investimento.

Segnala inoltre come, su tale documen-tazione, l’Agenzia delle entrate svolgeràun’attività di consulenza e formulerà unparere valido sotto diversi profili. Perl’accesso all’istituto è prevista una sogliaminima per l’investimento, che deve esseredocumentata dal contribuente, che puòconsistere anche nella ristrutturazione diimprese in crisi qualora ci siano effettipositivi sull’occupazione. L’ammontaredell’investimento si può realizzare in piùesercizi: l’Agenzia delle entrate emana unparere motivato entro centoventi giorni,prorogabili di ulteriori novanta, nel casosia necessario acquisire ulteriori informa-zioni. Se il contribuente dà attuazione alparere reso dall’Agenzia delle entrate, puòaccedere, a prescindere dell’ammontaredel suo volume d’affari o dei sui ricavi eal ricorrere degli altri requisiti previsti, alrichiamato regime dell’adempimento col-laborativo.

Inoltre, in parziale accoglimento del-l’osservazione di cui al numero 5) delparere della Commissione Finanze della

Camera la nuova formulazione del comma6 ha abbreviato da novanta a sessantagiorni dalla data di entrata in vigore delloschema in esame il termine per indivi-duare, con provvedimenti secondari, lemodalità applicative dell’interpello previ-sto dall’articolo in esame.

La predetta osservazione numero 5)non è stata invece accolta per la parte incui si suggeriva di legare il termine, pre-visto dalla norma per l’adozione del prov-vedimento dell’Agenzia delle entrate diindividuazione dell’Ufficio competente alrilascio della risposta dell’interpello, alladata di entrata in vigore del decreto legi-slativo.

A tale ultimo riguardo rileva come larelazione illustrativa allegata allo schemadi decreto affermi che tale provvedimentopotrà essere adottato solo successivamentealla adozione del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze di individua-zione delle modalità applicative dell’inter-pello.

Non è stata invece accolta l’osserva-zione di cui al numero 4) del parereapprovato dalla Commissione Finanzedella Camera con la quale si invitava ilGoverno a valutare l’opportunità di ri-durre il tempo concesso all’Agenzia delleentrate (centoventi giorni) per rendererisposta all’istanza del contribuente.

Al riguardo la relazione illustrativa al-legata allo schema di decreto afferma chetale termine risulterebbe coerente conquello previsto per le forme più complessedi interpello di cui allo schema di decretolegislativo recante misure per la revisionedella disciplina dell’interpello e del con-tenzioso tributario.

L’articolo 3 disciplina il sistema ditassazione dei dividendi esteri e, in parti-colare, da Stati aventi un regime fiscaleprivilegiato, attualmente disciplinata dadiversi articoli del TUIR.

In sintesi, le disposizioni dell’articolo:

sottopongono integralmente a tassa-zione i soli utili provenienti da societàresidenti in « paradisi fiscali » relativi alpossesso di partecipazioni dirette in talisocietà, o di partecipazioni di controllo inaltre società « intermedie » residenti al-

Mercoledì 29 luglio 2015 — 97 — Commissione VI

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l’estero, che conseguono utili dalla parte-cipazione in società residenti in Stati oterritori a regime privilegiato, e nei limitidi tali utili;

ove si dimostri che la società o l’entenon residente da cui provengono gli utilisvolge un’effettiva attività industriale ocommerciale, come sua principale attività,nel mercato dello Stato o territorio diinsediamento (dunque ricorre alla già ri-chiamata « prima esimente »), riconosconoal soggetto controllante residente in Italia,ovvero alle sue controllate residenti chepercepiscono gli utili, un credito d’impostain ragione delle imposte assolte dalla so-cietà partecipata sugli utili maturati du-rante il periodo di possesso della parteci-pazione, in proporzione degli utili conse-guiti e nei limiti dell’imposta italiana re-lativa a tali utili;

dispongono che, per disapplicare lanorma che prevede l’imposizione integraledegli utili e delle plusvalenze « prove-nienti » da società ed enti localizzati inStati o territori black list, il soggetto/socioresidente nel territorio dello Stato (anchenon titolare di una partecipazione di con-trollo) deve sempre dimostrare che dalpossesso delle partecipazioni non conseguel’effetto di localizzare i redditi in Stati oterritori a fiscalità privilegiata, anche me-diante la presentazione di apposito inter-pello;

puniscono con una sanzione ammi-nistrativa pecuniaria la mancata indica-zione, nella dichiarazione di redditi, didividendi e plusvalenze relativi a parteci-pazioni in imprese ed enti esteri siti inPaesi e territori a fiscalità privilegiata, oveprevisto dalla legge; in dettaglio, tale san-zione è pari al 10 per cento dei proventinon indicati, con un minimo di 1.000 euroed un massimo di 50.000 euro.

In tale ambito fa presente come, pur inassenza di osservazioni delle Commissionial riguardo, la nuova formulazione delcomma 4 dell’articolo 3 dello schema didecreto precisi – in tema di decorrenzadelle disposizioni – che l’innovata disci-

plina sui dividendi esteri si applica agliutili distribuiti e alle plusvalenze realiz-zate a partire dal periodo d’imposta incorso alla data di entrata in vigore delloschema di decreto. Per quanto concerne ilcredito d’imposta, tuttavia, si dispone chequesto spetti solo in relazione alle impostepagate dalla società controllata a partiredal quinto periodo d’imposta precedente aquello in corso alla data di entrata invigore del decreto.

Illustra l’articolo 4, il quale mira amodificare la normativa in tema di dedu-cibilità degli interessi passivi.

In particolare le norme:

intervengono sulla definizione del co-siddetto risultato operativo lordo – ROLper includervi anche i dividendi prove-nienti dalle società controllate estere; purin assenza di osservazioni delle Commis-sioni al riguardo il Governo ha precisatoche i predetti dividendi sono quelli incas-sati;

abrogano la disposizione che con-sente di calcolare il limite di deducibilitàdegli interessi passivi includendo « virtual-mente » nel consolidato nazionale anche lesocietà controllate estere, in modo dapoter tener conto anche del ROL di talisocietà;

modificano le norme sulla deducibi-lità degli interessi passivi per i finanzia-menti assistiti da ipoteca, in favore dellesocietà che svolgono attività immobiliare,specificando che sono destinatarie di talenormativa le società che svolgono in viaeffettiva e prevalente attività immobiliare,ovvero quelle società il cui valore dell’at-tivo patrimoniale è costituito per la mag-gior parte dal valore normale degli immo-bili destinati alla locazione e i cui ricavisono rappresentati per almeno i due terzida canoni di locazione;

abrogano la norma che limita ladeducibilità degli interessi passivi su titoliobbligazionari negoziati in paesi non« white list », apportando le conseguentimodifiche di coordinamento in altrenorme.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 98 — Commissione VI

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Segnala come, su tale tematica, siastata accolta l’osservazione di cui al nu-mero 6) del parere approvato dalla Com-missione Finanze della Camera, specifi-cando al comma 4 che le modifiche intema di deducibilità degli interessi passividelle società immobiliari riguardano anchele società che effettuano operazioni diaffitto di ramo di azienda immobiliare ilcui valore complessivo sia prevalentementecostituito dal valore normale di fabbricati.

L’articolo 5 modifica in più punti lavigente disciplina (contenuta prevalente-mente nell’articolo 110 del TUIR) concer-nente i costi « black list ». Si consente didedurre dall’imponibile le spese e gli altricomponenti negativi derivanti da opera-zioni intercorse con imprese localizzate inStati o territori aventi regimi fiscali pri-vilegiati, individuati in ragione della man-canza di un adeguato scambio di infor-mazioni con un decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, entro il limitedel valore normale dei beni e dei serviziacquistati in base ad operazioni che hannoavuto concreta esecuzione.

Nella nuova formulazione propostadallo schema di decreto (Atto n. 161-bis)si precisa che il valore normale delleoperazioni viene determinato secondo leregole generali dell’articolo 9 del TUIR.

A tale proposito, fa presente come sulpunto non sia stata accolta l’osservazionedi cui al numero 3) del parere reso dallaCommissione Finanze del Senato, ai sensidella quale si riteneva opportuno che larelazione illustrativa chiarisse, trattandosidi un contesto internazionale, che il valorenormale ivi menzionato fosse definito sullabase delle linee guida dell’OCSE, e come larelazione illustrativa allegata allo schemanulla dica al riguardo.

Inoltre, viene eliminata la condizioneche subordinava la deducibilità di tali costial fatto che l’impresa estera svolgesseprevalentemente una attività commercialeeffettiva.

Sebbene in assenza di osservazionidelle Commissioni parlamentari compe-tenti lo schema di decreto, rispetto alla

formulazione proposta dall’Atto n. 161,opera altresì alcune modifiche di coordi-namento.

Viene chiarito inoltre che l’indeducibi-lità delle spese riguarda anche le presta-zioni di servizi rese dai professionisti do-miciliati in Stati o territori coi quali nonvi è adeguato scambio di informazioni eche sono elencati in apposito decreto mi-nisteriale.

È stata invece accolta l’osservazione dicui al numero 7), secondo alinea, delparere approvato dalla Commissione Fi-nanze della Camera, che invitava a chia-rire espressamente che il cosiddetto tran-sfer pricing interno non è compatibile conl’attuale impianto del TUIR.

A tal fine è stata introdotta, nel nuovocomma 2 dell’articolo 5 una norma diinterpretazione autentica, volta a precisareche la disciplina contenuta nel comma 7dell’articolo 110 non ha valenza per leoperazioni che intercorrono tra soggettiresidenti o localizzati nel territorio delloStato.

Ai sensi del richiamato comma 7, lecomponenti di reddito derivanti da ope-razioni con società non residenti con cuiesista un rapporto di controllo sia valutatoin base al criterio del valore normale, sene deriva aumento del reddito; analogocriterio si usa se ne deriva una diminu-zione del reddito, soltanto in esecuzione diaccordi con Stati esteri a seguito dellespeciali « procedure amichevoli » previstedalle convenzioni internazionali contro ledoppie imposizioni sui redditi.

Ai fini della tassazione delle plusva-lenze e per la determinazione del valoredella produzione a fini IRAP, per le ces-sioni di immobili e di aziende, nonché perla costituzione e il trasferimento di dirittireali sugli stessi, l’esistenza di un maggiorcorrispettivo non può essere presunto sol-tanto sulla base del valore, anche se di-chiarato o accertato ai fini dell’imposta diregistro ovvero ai fini delle imposte ipo-tecaria e catastale.

Rileva come non sia stata invece ac-colta l’osservazione di cui al numero 7),primo alinea, del parere approvato dallaCommissione Finanze della Camera, che

Mercoledì 29 luglio 2015 — 99 — Commissione VI

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invitava il Governo a migliorare, renden-doli più agevoli e certi, i meccanismi dideterminazione dei prezzi di trasferimentoinfragruppo, tenendo conto delle tendenzeinternazionali e delle complessità dei con-tenziosi che scaturiscono, i quali, di regola,interessano vari Stati.

Al riguardo, la relazione illustrativaallegata allo schema afferma che in temadi transfer pricing l’OCSE ha già adottatoapposite linee guida che regolano la fat-tispecie.

Non è stata altresì accolta l’osserva-zione di cui al numero 8) del parere dellaCommissione Finanze della Camera, cheinvitava il Governo a valutare l’opportu-nità di precisare che i costi sostenuti siritengono sostenuti al valore normale,salvo prova contraria.

In merito la relazione illustrativa alle-gata allo schema chiarisce che, trattandosidi operazioni poste in essere con impreseresidenti ovvero localizzate in Stati o ter-ritori aventi regimi fiscali privilegiati, nonappare opportuna una inversione del-l’onere della prova al fine della deduzionedei costi al valore normale.

L’articolo 6, non modificato nel nuovotesto dello schema di decreto, in coerenzacon la recente giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE, elimina gli attuali vincolinormativi che non consentono alle società« sorelle », residenti in Italia o stabili or-ganizzazioni nel territorio dello Stato disocietà residenti in Stati UE (ovvero ade-renti all’Accordo sullo Spazio economicoeuropeo) con cui l’Italia abbia stipulato unaccordo che assicuri un effettivo scambiodi informazioni, di consolidare le propriebasi imponibili, previa indicazione, daparte del soggetto non residente, dellacontrollata designata ad esercitare l’op-zione, che assume la qualità di consoli-dante.

A tal fine, modificando il comma 2dell’articolo 117 del TUIR e aggiungendodue ulteriori commi alla fine del mede-simo comma 2, si consente il consolida-mento anche da parte delle controllate: inparticolare i soggetti non residenti, chenon esercitino in Italia un’attività d’im-presa mediante una stabile organizzazione

nel cui patrimonio sia compresa la par-tecipazione in ciascuna società controllata,e che però risiedano in Stati UE o SEE concui vi sia effettivo scambio di informa-zioni, qualora rivestano una forma giuri-dica analoga ai soggetti IRES residenti(società di capitali ed enti commercialiresidenti), possono designare una societàresidente nel territorio dello Stato o nonresidente, purché controllata e purché ab-bia specifici requisiti (fissati dall’articolo120 TUIR) affinché eserciti l’opzione perla tassazione di gruppo, congiuntamentecon ciascuna società residente o non re-sidente su cui parimenti esercitano il con-trollo. Gli enti non residenti controllatipossono esercitare l’opzione per il conso-lidamento in qualità di controllata me-diante una stabile organizzazione.

Passa quindi a illustrare l’articolo 7, ilquale intende modificare le disposizionivigenti in materia di determinazione delreddito derivante da attività esercitate nelterritorio dello Stato da parte di enti nonresidenti al fine di attuare le disposizionidella legge delega e recepire gli orienta-menti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la de-terminazione del reddito complessivoIRES delle società e degli enti commercialinon residenti, viene disposta la tassazionesu base isolata, senza compensazioni esecondo le disposizioni del Titolo I delTUIR, dei redditi che si considerano pro-dotti nel territorio dello Stato, con la solaeccezione dei redditi di impresa da stabileorganizzazione per i quali viene dettatadisciplina specifica.

In particolare, in tema di reddito at-tribuibile alla stabile organizzazione, espli-citamente è previsto che il reddito dellastabile organizzazione di società ed entinon residenti sia determinato sulla basedegli utili e delle perdite riferibili allastabile organizzazione e secondo le dispo-sizioni previste per i soggetti IRES, di cuialla sezione I, capo II, titolo II del TUIR.La rilevazione del reddito avviene sullabase di un apposito rendiconto economicoe patrimoniale, da redigersi secondo iprincipi contabili.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 100 — Commissione VI

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Ai fini della determinazione del redditodella stabile organizzazione, viene esplici-tata l’applicazione del principio elaboratoin ambito OCSE, che vede la stabile or-ganizzazione quale ’’functionally separateentity », indipendente, distinta e separatadalla casa madre da cui promana.

Viene riformulata anche la normativasulla determinazione del reddito comples-sivo degli enti non commerciali non resi-denti; per effetto delle norme proposte sichiarisce che, per i redditi d’impresa siapplicano le specifiche disposizioni previ-ste per i redditi da stabile organizzazione.

L’applicazione del « functionally sepa-rate entity » è confermata anche ai finiIRAP: il valore della produzione nettaderivante da una stabile organizzazione èdeterminato sulla base di un appositorendiconto economico e patrimoniale, daredigersi secondo i principi contabili ri-mandando alle novellate disposizioni delTUIR.

In merito a tale tematica segnala comenon sia stata accolta l’osservazione, di cuial numero 9) del parere approvato dallaCommissione Finanze della Camera, aisensi della quale si invitava a chiarire chele nuove norme in tema di attribuzione dicomponenti di reddito alle stabili organiz-zazioni fanno riferimento al cosiddettofunctional separate entity approach adot-tato in sede OCSE.

Al riguardo la relazione illustrativa al-legata allo schema di decreto chiarisce chela disposizione in esame già rappresenta latrasposizione a livello nazionale del pre-detto approccio, come peraltro già eviden-ziato nella relazione illustrativa.

Illustra l’articolo 8, il quale modifica ledisposizioni vigenti in materia di societàcollegate estere, contenute in particolarenegli articoli 167 e 168 del TUIR, inattuazione dell’articolo 12, comma 1, let-tera b), della legge delega, che impone alGoverno di sottoporre a revisione la di-sciplina impositiva delle operazioni tran-sfrontaliere, con particolare riferimento –tra l’altro – al regime di imputazione pertrasparenza delle società controllate esteree di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disci-plina della trasparenza alle nuove moda-lità di individuazione dei Paesi e deiterritori considerati a fiscalità privilegiata,le norme dell’articolo 8 sostituiscono l’ob-bligo di interpello all’Amministrazione fi-nanziaria, ai fini della disapplicazionedella disciplina CFC in caso di partecipa-zioni in imprese estere controllate, con lafacoltà di interpello preventivo; salvi i casiin cui la disciplina CFC sia stata applicataovvero non lo sia stata per effetto dell’ot-tenimento di una risposta favorevole al-l’interpello, il socio residente controllantedeve comunque segnalare nella dichiara-zione dei redditi la detenzione di parteci-pazioni estere. Le norme si applicanodunque anche all’ipotesi di partecipazioniin soggetti residenti o localizzati in Stati oterritori non « black list » alle quali tutta-via risulta applicabile la disciplina CFC.

In relazione a tali ipotesi, si affida a unprovvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate il compito di indicare criteriper determinare con modalità semplificatel’effettivo livello di tassazione applicatoalla società estera.

Accogliendo l’osservazione di cui al nu-mero 10), secondo periodo, del parereapprovato dalla Commissione Finanzedella Camera dei Deputati, è stata inte-grato il comma 1, lettera d), prevedendoche, tra i predetti criteri, vi è quellodell’irrilevanza delle variazioni non per-manenti della base imponibile.

È stata inoltre accolta l’osservazione dicui al numero 10), terzo periodo, delparere espresso dalla Commissione Fi-nanze della Camera, che invitava il Go-verno a specificare che il ruling in materiadi CFC possa essere anche preventivo.

A tal fine, integrando il comma 1,lettera e), viene previsto che i contribuentiche aderiscono al regime dell’adempi-mento collaborativo (di cui al già menzio-nato schema di decreto legislativo in ma-teria di certezza dei rapporti tra fisco econtribuenti) possono presentare inter-pello, a prescindere dalla verifica dellasussistenza di specifiche condizioni dilegge (previste dal comma 8-bis dell’arti-colo 167 del TUIR: tassazione effettiva dei

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soggetti controllati non residenti che siainferiore a più della metà di quella a cuisarebbero stati soggetti ove residenti inItalia, ottenimento della maggior parte deiproventi da operazioni relative alle societàcontrollate, controllanti o del medesimogruppo).

È stata altresì accolta l’osservazione dicui al numero 4) del parere approvatodalla Commissione Finanze e tesoro delSenato.

Fermo restando che il socio residentecontrollante (salvi i casi di applicazionedella disciplina CFC o della sua disappli-cazione a seguito di interpello favorevole)deve segnalare nella dichiarazione dei red-diti la detenzione di partecipazioni inimprese estere controllate detenute inPaesi black list o in Stati o territori nonblack list cui tuttavia risulta applicabile ladisciplina CFC, in tale ultima ipotesi lasegnalazione è obbligatoria ove ricorranole condizioni di legge sopra illustrate.

Sono altresì modificate le norme inmateria di sanzioni amministrative tribu-tarie, prevedendo l’applicazione di unasanzione amministrativa, pari al 10 percento del reddito conseguito dal soggettoestero partecipato e imputabile nel pe-riodo d’imposta, anche solo teoricamente,al soggetto residente in proporzione allapartecipazione detenuta, con un minimodi 1.000 euro ed un massimo di 50.000euro, ove l’omissione o incompletezza di-chiarativa riguardino la segnalazione re-lativa alla detenzione di partecipazioni inimprese estere controllate. La sanzione,nella misura minima, si applica anche nelcaso in cui il reddito della controllataestera sia negativo.

Segnala come sia stata inoltre accoltal’osservazione di cui al numero 10), quartoperiodo, del parere approvato dalla Com-missione Finanze della Camera che invitail Governo a prevedere un regime transi-torio per gli utili delle CFC collegate: a talfine, integrando il comma 4, si chiarisceche agli utili distribuiti da società collegatea decorrere dal periodo d’imposta in corsoalla data di entrata in vigore del decretoin esame continuano ad applicarsi le di-sposizioni vigenti sulla tassazione delle

predette somme, contenute nell’articolo 3,commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7agosto 2006, n. 268.

Segnala come non sia stata invece ac-colta l’osservazione di cui al numero 10),primo periodo, del parere approvato dallaCommissione Finanze della Camera cheinvitava a tenere conto delle recenti ten-denze evolutive delle discipline di CFCriscontrabili a livello internazionale.

In proposito la relazione illustrativaallegata allo schema di decreto chiarisceche è tuttora in corso la discussione insede OCSE in materia di BEPS (Baseerosion and prolit shifting), che consideraanche la disciplina CFC; solo a conclusionedi tale processo e dell’emanazione daparte dell’OCSE delle relative raccoman-dazioni sarà possibile valutare in modoinequivoco, l’eventuale impatto sulla disci-plina nazionale.

Passa a illustrare l’articolo 9 – nonmodificato rispetto all’originario schemadi decreto – il quale definisce i criteri dideducibilità delle spese di rappresentanza,fermo restando – come previsto dallanormativa vigente – che il requisito diinerenza è stabilito con decreto del Mini-stro dell’Economia e delle Finanze, anchein funzione della natura e della destina-zione delle stesse.

Tali spese, ove rispondenti al requisitodi inerenza, con le modifiche in commentosono deducibili entro nuovi limiti di con-gruità fissati ex lege e commisurate al-l’ammontare dei ricavi e proventi dellagestione caratteristica dell’impresa risul-tanti dalla dichiarazione dei redditi rela-tiva allo stesso periodo, in misura pari:

a) all’1,5 per cento dei ricavi e altriproventi fino a 10 milioni di euro (control’attuale 1,3 per cento);

b) allo 0,6 dei ricavi e altri proventiper la parte eccedente 10 milioni e fino a50 milioni di euro (in luogo dell’attuale 0,5per cento);

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altriproventi per la parte eccedente 50 milionidi euro (in luogo dell’attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spesedi rappresentanza può essere stabilita con

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il decreto del Ministro dell’economia edelle finanze che stabilisce i criteri diinerenza. Tale decreto può, inoltre, elevareil limite di valore dei beni distribuitigratuitamente le cui spese possono esserededotte dall’imponibile.

L’articolo 10 – la cui formulazione èrimasta immutata rispetto all’originarioschema di decreto – apporta alcune mo-difiche alle vigenti disposizioni in materiadi individuazione dei cosiddetti « paradisifiscali ».

In particolare, fa presente come vengaabrogato il sistema vigente (articolo 168-bis del TUIR) che dispone l’emanazione didue white list: la prima che individua iPaesi e i territori che consentono unadeguato scambio di informazioni, la se-conda che tiene conto, oltre al livello delloscambio informativo, anche dell’effettivatassazione estera.

Viene conferito al Ministro dell’econo-mia e delle finanze il potere di indivi-duare, con uno o più decreti, l’elenco degliStati che consentono un adeguato scambiodi informazioni.

Le disposizioni di coordinamento intro-dotte sono poi tese a chiarire che ilriferimento ai « regimi fiscali privilegiati »è da intendersi effettuato a Stati o territoriindividuati in ragione del livello di tassa-zione sensibilmente inferiore a quello ap-plicato in Italia, della mancanza di unadeguato scambio di informazioni ovverodi altri criteri equivalenti, ai sensi dell’ar-ticolo 167, comma 4, TUIR.

In merito a tale tematica non è stataaccolta l’osservazione di cui numero 11)del parere approvato dalla CommissioneFinanze della Camera e l’analoga osserva-zione di cui numero 5) del parere dellaCommissione Finanze e tesoro del Senatoche invitavano il Governo a valutare l’op-portunità di introdurre meccanismi di ag-giornamento periodico delle liste di Stati oterritori che consentono un adeguatoscambio di informazioni, al fine di evitareil loro adeguamento tardivo rispetto al-l’entrata in vigore delle eventuali conven-zioni internazionali che prevedano dettoscambio informativo.

Il Governo in proposito ha rilevato, tral’altro, che l’inclusione o l’eliminazione datali liste implica un esame anche dellaposizione e dell’attitudine di un determi-nato Stato nell’ambito delle sedi interna-zionali multilaterali, in cui è valutato ilgrado di trasparenza di ciascun Paese nonsoltanto dal punto di vista normativo-formalistico, ma anche della concreta ap-plicazione nella prassi.

L’impegno italiano a valutare positiva-mente l’esclusione di un determinatoPaese dalle black list basate soltanto sulcriterio dello scambio di informazioni co-stituisce elemento determinante per con-seguire specifici risultati negoziali in am-bito internazionale. Tale posizione, a pa-rere del Governo, appare coerente con ilsistema white list di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 239; inoltre, il Governoritiene preferibile mantenere un marginedi apprezzamento, che consenta di discer-nere tra Stati e soggetti potenziali acqui-renti di titoli italiani ed altre situazioni incui una generalizzata inclusione potrebbefavorire fenomeni di esterovestizione.

Segnala come non sia stata inoltreaccolta l’osservazione di cui al numero 12)del parere approvato dalla CommissioneFinanze della Camera sull’opportunità dichiarire l’espressione « adeguato scambiodi informazioni » affinché sia svolto inconformità con quanto previsto dagli stan-dard internazionali di trasparenza e, inparticolare, richiamando l’articolo 26 delModello OCSE e dal Modello di Tax In-formation Exchange Agreement dell’OCSEdel 2002.

Al riguardo la Relazione illustrativaallegata allo schema chiarisce che dettafonte internazionale risulta essere in con-tinua evoluzione e tendente ad individuarecriteri sempre più elevati (ad esempiol’introduzione di forme di scambio auto-matizzato).

L’articolo 11 apporta modifiche al vi-gente regime fiscale del trasferimento in-tracomunitario di sede all’estero.

Le norme consentono di sospenderel’applicazione della cosiddetta exit tax an-che nel caso di trasferimento, da parte diun’impresa non residente nel territorio

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dello Stato, di una parte o della totalitàdegli attivi collegati ad una stabile orga-nizzazione ed aventi ad oggetto un’aziendao un ramo d’azienda, verso altro Statoappartenente all’Unione Europea ovveroaderente all’Accordo sullo Spazio Econo-mico.

In merito ricorda che l’exit tax si ap-plica alle imprese commerciali che trasfe-riscono la residenza all’estero; per talisoggetti, ove il trasferimento comporti laperdita della residenza in Italia ai finidelle imposte sui redditi, esso è tassatocome realizzo, al valore normale dei com-ponenti dell’azienda o del complessoaziendale, salvo che gli stessi non sianoconfluiti in una stabile organizzazione si-tuata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto di tali modifiche, lasospensione dell’exit tax si applica anche aitrasferimenti che conseguono indiretta-mente ad altre operazioni straordinarie(fusioni, scissioni e conferimenti), alle con-dizioni di legge.

Al riguardo rileva come, attraverso unamodifica del comma 1, lettera b), sia stataaccolta l’osservazione di cui al numero 13)del parere approvato dalla CommissioneFinanze della Camera, precisando che ilregime di exit tax opera anche con rife-rimento alle operazioni straordinarie rea-lizzate con Stati aderenti all’Accordo sulloSpazio Economico Europeo.

Sebbene in assenza di osservazioni sulpunto da parte delle competenti Commis-sioni parlamentari, il Governo ha intro-dotto un comma 3 all’articolo 11, aventecarattere interpretativo (e che riproducel’ultima parte dell’articolo 11, comma 1,lettera a) dell’Atto n. 161), col quale vieneconfermato che la sospensione della exittax – in conformità agli orientamenti dellaCorte di Giustizia – è prevista in caso ditrasferimento di una parte o della totalitàdegli attivi, aventi ad oggetto un’azienda oun ramo d’azienda, da una stabile orga-nizzazione in Italia di una società esteraverso altro Stato della UE o appartenenteallo SEE.

Passa quindi a illustrare il contenutodell’articolo 12 – non modificato rispettoallo schema di decreto originario – il

quale regolamenta il trasferimento dellaresidenza nel territorio dello Stato daparte di soggetti non residenti che eserci-tano imprese commerciali, prevedendo re-gole diverse in base allo Stato di prove-nienza.

Viene disposto che i soggetti prove-nienti da Stati o territori che consentonoun adeguato scambio di informazioni, ovesi trasferiscano nel territorio dello Stato eacquisiscano la residenza ai fini delleimposte sui redditi, devono assumerequale valore fiscale delle attività e dellepassività, il valore normale delle stesse.

A meno di un accordo preventivo sulvalore normale con l’Amministrazione fi-nanziaria il valore fiscale delle attività epassività trasferite è pari, per le attività, alminore tra il costo di acquisto, il valore dibilancio e il valore normale, e al maggioretra questi per le passività. Si demanda aun provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle entrate l’individuazione delle mo-dalità di segnalazione dei valori delle at-tività e delle passività oggetto di trasferi-mento.

L’articolo 13 apporta modifiche al re-gime fiscale della deducibilità delle perditesui crediti, allo scopo di prendere inconsiderazione anche gli accordi, previstida legislazioni di Stati esteri, che sianoanaloghi a quelli disciplinati dalla leggeitaliana (segnatamente, dalla legge falli-mentare) in materia di sovraindebita-mento e risanamento dei debiti aziendali.

Sono anzitutto modificati i criteri diindividuazione delle sopravvenienze attivetassabili; viene in particolare stabilito chela rinuncia dei soci ai crediti è consideratasopravvenienza attiva solo per la parte cheeccede il relativo valore fiscale. Fermorestando che non sono sopravvenienzeattive le riduzioni dei debiti dell’impresain sede di concordato fallimentare o pre-ventivo liquidatorio, si equiparano a taliipotesi anche le riduzioni effettuate insede di procedure estere equivalenti, pre-viste in Stati o territori con i quali esisteun adeguato scambio di informazioni, oper effetto della partecipazione delle per-dite da parte dell’associato in partecipa-zione.

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Segnala inoltre come le disposizionioperino una distinzione tra procedure diconcordato fallimentare o preventivo li-quidatorio (in cui la sopravvenienza attivaè del tutto detassata) e le procedure diconcordato di risanamento, in cui noncostituisce sopravvenienza attiva solo laparte che eccede le perdite, computatesecondo i criteri di legge, e gli interessipassivi e gli oneri finanziari assimilati.

Accanto alle già esistenti ipotesi dideducibilità, le norme rendono deducibilile perdite su crediti risultanti da un pianodi rientro dai debiti (attestato da unprofessionista e iscritto nel registro delleimprese, ai sensi dell’articolo 67, terzocomma, lettera d), della legge fallimentare)ovvero quelle rilevanti ove il debitore siaassoggettato a procedure estere equivalentia quelle italiane, previste in Stati o terri-tori con i quali esiste un adeguato scambiodi informazioni.

Viene poi introdotta una specifica di-sciplina per i crediti di modesta entità eper quelli vantati nei confronti di debitoriche siano assoggettati a procedure concor-suali o a procedure estere equivalentiovvero abbiano concluso un accordo diristrutturazione dei debiti o un pianoattestato di risanamento.

Nei predetti casi, le norme prescrivonoche le perdite su crediti siano deducibili,sussistendone i requisiti di legge, nel pe-riodo di imputazione in bilancio, ancheove l’imputazione avvenga in un periodo diimposta successivo a quello in cui il de-bitore si considera assoggettato a proce-dura concorsuale (ovvero siano decorsi isei mesi dalla scadenza del credito dimodesta entità). La deduzione non è am-messa allorché l’imputazione a conto eco-nomico avvenga in un periodo successivo aquello in cui, secondo la corretta applica-zione dei principi contabili, si sarebbedovuto procedere alla vera e propria can-cellazione del credito dal bilancio.

Sebbene non siano state formulate os-servazioni da parte delle Commissioni par-lamentari, lo schema di decreto (Atton. 161-bis) introduce un apposito comma3 all’articolo 13, in cui confluisce, con leopportune modifiche, la riformulazione

dell’ultimo periodo del comma 5-bis del-l’articolo 101 del TUIR proposta dall’ori-ginario schema di decreto (Atto n. 161).

In particolare, viene chiarito che lamancata deduzione – in tutto o in parte– come perdite fiscali delle svalutazionicontabili dei crediti nell’esercizio in cui giàsussistevano i requisiti per la deduzionenon costituisce violazione del principio dicompetenza fiscale, a condizione che ladeduzione avvenga non oltre il periodod’imposta in cui, secondo la corretta ap-plicazione dei principi contabili, si sarebbedovuto procedere alla vera e propria can-cellazione del credito dal bilancio.

Al riguardo segnala come la Relazioneillustrativa allegata allo schema chiariscache nella precedente formulazione lanorma, trovando applicazione ex tunc, nonavrebbe consentito di garantire il supera-mento delle incertezze interpretative pre-sentatesi in relazione alla deducibilità fi-scale delle perdite su crediti. Pertanto, alfine di non penalizzare i contribuenti chenei periodi d’imposta antecedenti all’en-trata in vigore delle nuove norme nonhanno posto in essere l’automatica tra-sformazione delle svalutazioni in perditefiscali, nonché per garantire la parità ditrattamento con le fattispecie rilevate suc-cessivamente all’entrata in vigore del prov-vedimento, si è ritenuto opportuno indi-viduare un’univoca posizione interpreta-tiva, traslando le disposizioni in un appo-sito comma (terzo comma dell’articolo 13in esame) e attribuendo alla stessel’espresso carattere di norma interpreta-tiva.

Infine, viene chiarito che la rinunciadei soci ai crediti non è ammessa indeduzione nei limiti del valore fiscale delcredito oggetto di rinuncia.

Inoltre, in accoglimento dell’osserva-zione di cui al numero 14) del parere dellaCommissione Finanze della Camera e dicui al numero 6) del parere reso dallaCommissione Finanze e tesoro del Senatoè stata fissata una diversa decorrenza delledisposizioni contenute nelle norme incommento.

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In particolare:

le norme contenute nel comma 1, allelettere a), b) ed e) (modifiche alla disci-plina delle sopravvenienze attive e allavalutazione fiscale dei versamenti fatti daisoci e della rinuncia ai crediti nei con-fronti della società da parte dei soci me-desimi) si applicano a decorrere dal pe-riodo di imposta successivo a quello dientrata in vigore del presente decreto;

le norme contenute nel comma 1, allelettere c) e d) (disciplina dei crediti dimodesta entità e di quelli vantati neiconfronti di debitori assoggettati a proce-dure concorsuali e simili) si applicano adecorrere dal periodo d’imposta in corsoalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento.

Passa quindi a illustrare l’articolo 14, ilquale introduce la cosiddetta branchexemption, ossia la possibilità che in capoad un’impresa residente nel territoriodello Stato non assumano rilevanza fiscalegli utili e le perdite realizzati dalle suestabili organizzazioni all’estero, da deter-minarsi in ogni caso con i criteri di cuiall’articolo 152 del TUIR ed a specifichecondizioni di legge.

A tal fine viene introdotto nel TUIR unnuovo articolo 168-ter, che consente aun’impresa residente in Italia di esercitarel’opzione per esentare utili e perdite at-tribuibili a tutte le proprie stabili orga-nizzazioni all’estero; essa è irrevocabile edè esercitata al momento di costituzionedella stabile organizzazione, con effettodal medesimo periodo d’imposta.

Se la stabile organizzazione è localiz-zata in Stati o territori a regime fiscaleprivilegiato, l’opzione per la branchexemption si esercita, relativamente allestabili organizzazioni site in detti territori,purché ricorrano le « esimenti » previstedalla legge.

Al riguardo è stata accolta l’osserva-zione di cui al numero 15), quarto capo-verso, primo alinea, del parere espressodalla Commissione Finanze della Camera,relativa al regime transitorio, ossia allapossibilità per un’impresa di passare dal

metodo del credito d’imposta a quellodella branch exemption, senza che ciòdetermini l’emersione di plusvalenze la-tenti tassabili o minusvalenze latenti de-ducibili.

Rileva come non siano state inveceaccolte le restanti parti dell’osservazionedi cui al numero 15) del parere espressodalla Commissione Finanze della Camera,in particolare con riferimento:

all’opportunità di limitare la duratadell’opzione (primo capoverso), con facoltàdi rinnovo, ovvero, ferma l’irrevocabilitàdell’opzione, di preservare la facoltà diattribuire comunque una rilevanza alleperdite della stabile organizzazione, salvol’obbligo di assoggettare a tassazione gliutili della medesima che dovessero mani-festarsi successivamente, fino a concor-renza delle perdite di cui l’impresa abbianel frattempo beneficiato.

In proposito, il Governo afferma chel’esenzione adottata dagli Stati UE ritenutipiù capital attractive (Paesi Bassi, RegnoUnito) prevede l’esenzione degli utili el’irrilevanza delle perdite realizzate al-l’estero dalla medesima stabile organizza-zione; viene ritenuto che un sistema misto,basato sulla tassazione degli utili finoall’ammontare delle perdite dedotte neiperiodi d’imposta precedenti da partedella casa madre, potrebbe complicarel’istituto, con inevitabili riflessi sull’accer-tamento. Una limitazione della durata, aparere del Governo, ingenererebbe confu-sione su quali valori fiscali attribuire alleattività e alle passività dei beni dellebranch esenti per rientrare a far parte delsistema fiscale italiano. Analoghi problemigestionali sarebbero ingenerati da un in-terpello ad hoc, volto ad individuare talivalori fiscali; la Relazione riferisce anchedi possibili effetti elusivi collegati allapossibile uscita dal regime dell’esenzione,anche in mancanza di prassi internazio-nale cui ispirarsi;

ad eventuali ulteriori chiarimenti sul-l’ambito applicativo della disciplina deltransfer pricing nelle operazioni tra casamadre e stabile organizzazione estera (se-condo capoverso, primo alinea).

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In merito la relazione illustrativa alle-gata allo schema di decreto segnala comeil Governo ritenga sufficiente quanto giàprevisto dalle norme in esame; in parti-colare, viene segnalato che l’applicazionedel transfer pricing è sufficientementechiarita dal comma 10, che ne prevedel’applicazione alle transazioni tra la casamadre e la branch esente, nonché traquest’ultima e le altre imprese del mede-simo gruppo;

all’eventuale eliminazione della pre-visione (di cui al comma 4 dell’articolo 14),che prevede l’applicazione del regime CFCper le stabili organizzazioni di black list incapo alle imprese italiane che abbianoadottato la branch exemption per le altrestabili organizzazioni (secondo capoverso,primo alinea, dell’osservazione).

In merito segnala come la relazioneillustrativa affermi che l’esclusione dalladisciplina CFC delle stabili organizzazionilocalizzate in Stati o territori black list favenir meno il principio all in, all out,adottato dal Regno Unito, dove la branchexemption è su opzione, nonché dallaFrancia e dai Paesi Bassi, dove è l’unicometodo di tassazione del reddito dellestabili organizzazioni estere. Tale princi-pio risponde a chiare finalità antielusive inquanto volto a contrastare spostamenti dibase imponibile tra branches esenti enon. Al riguardo ricorda che nel RegnoUnito non è ammessa la possibilità diesercitare la branch exemption quandoun’impresa ha una o più stabili organiz-zazioni localizzate in uno Stato con unlivello di tassazione sensibilmente inferiorea quello inglese. Tale rigidità non è rin-venibile nella branch exemption italiana:la stabile organizzazione black list che nonsupera una delle esimenti previste dalladisciplina CFC è tassata in via separata,ma non impedisce all’impresa l’eserciziodell’opzione;

all’eliminazione del meccanismo dimonitoraggio degli utili, di cui al comma 5,escludendo dall’opzione per l’esenzione lestabili organizzazioni di Paesi black list aregime fiscale privilegiato in ragione del

livello di tassazione o di scambio infor-mativo o per altri criteri, ovvero, alterna-tivamente, ammettere tali stabili organiz-zazioni nel regime di esenzione, senzaperò obbligare le imprese a porre in esseretale meccanismo di monitoraggio (terzocapoverso dell’osservazione).

Al riguardo, la relazione illustrativaafferma che la tassazione integrale deglistessi in capo ai soci dell’impresa italianadi fatto favorisce il loro reinvestimentonell’impresa, che ovviamente distribui-rebbe ai soci solo gli utili di Paesi whitelist. In caso di distribuzione, gli utiliprovenienti dalle stabili black list sareb-bero tassati in via integrale solo in capo aisoci di controllo e con riconoscimento delcredito d’imposta indiretto. I soci non dicontrollo godrebbero della participationexemption, con attenuazione del rischio didoppia imposizione;

per quanto riguarda il regime tran-sitorio, all’opportunità di chiarire che ilmaggior periodo di tempo per esercitarel’opzione concesso alle imprese che ab-biano già delle stabili organizzazioni al-l’estero al momento di entrata in vigoredelle nuove disposizioni sia riconosciuto atutte le imprese, anche nei casi di costi-tuzione di nuovi stabili organizzazioni indetto periodo di tempo (quarto capoverso,secondo alinea).

In merito la relazione illustrativa ri-tiene che non siano assimilabili, ai fini deltempo concesso per l’esercizio delle op-zioni, le posizioni delle imprese che giàabbiano o che costituiranno per la primavolta stabili organizzazioni all’estero.

Segnala inoltre come, anche in assenzadi rilievi da parte delle Commissioni par-lamentari competenti, il contenuto delcomma 11 dell’articolo 168-ter del TUIR(come introdotto dall’articolo 14 dell’Atton. 161) è stato trasfuso nell’articolo 14,comma 4 dello schema di decreto (Atton. 161-bis); in tal modo viene riconosciutoal contribuente la possibilità di interpel-lare l’Agenzia delle entrate in merito al-l’esistenza di una sua stabile organizza-

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zione estera e, altresì, con un’innovazionerispetto al testo originario dello schema(Atto n. 161), anche in merito alla spet-tanza del credito d’imposta per redditiprodotti all’estero di cui all’articolo 165TUIR, come modificato dall’articolo 15dello schema stesso.

Illustra quindi l’articolo 15, il qualeapporta alcune modifiche al regime delcredito d’imposta per i redditi prodottiall’estero, allo scopo di estendere a tutti icontribuenti le disposizioni attualmenteriservate ai redditi d’impresa prodotti al-l’estero tramite una stabile organizzazione.

Di conseguenza, si amplia l’ambito ope-rativo delle norme concernenti:

la detraibilità delle imposte estere nelperiodo in cui il reddito estero concorre alreddito complessivo in Italia, purché lemedesime imposte estere siano state pa-gate a titolo definitivo entro il termine dipresentazione della dichiarazione relativaal primo periodo d’imposta successivo;

la possibilità di riporto in avanti edindietro delle eccedenze di imposta esterarispetto all’imposta italiana.

In particolare, è prevista un’estensionesoggettiva a tutti i contribuenti del creditod’imposta ivi previsto, che non viene dun-que più limitato al reddito d’impresa pro-dotto, da imprese residenti, in un Paeseestero. Dà quindi diritto all’agevolazionel’aver pagato un’imposta estera a titolodefinitivo su redditi prodotti all’estero.

In merito a tale tematica sono stateaccolte le osservazioni di analogo tenore dicui al numero 16) del parere approvatodalla Commissione Finanze della Camerae di cui al numero 7) del parere reso dallaCommissione Finanze e tesoro del Senato:è stata quindi riformulata la lettera b) delcomma 1 dell’articolo, chiarendo che ilcredito d’imposta sorge in relazione al-l’imposta estera pagata, a titolo definitivo,sui redditi prodotti nello stesso Statoestero eccedente la quota d’imposta ita-liana relativa ai medesimi redditi esteri,così ripristinando la cosiddetta per coun-try limitation (ovvero il criterio secondocui il calcolo del credito per le imposte

pagate all’estero deve essere effettuato se-paratamente per ciascuno Stato in cuisono state pagate imposte, per il redditoivi prodotto).

In accoglimento dell’osservazione di cuial numero 1) del parere reso dalla Com-missione Finanze della Camera, con laquale si sollecitava il Governo a discipli-nare istituti che, nella materia della fisca-lità internazionale, da tempo attendonouna regolamentazione, quali ad esempio,quello dell’attrazione in Italia di capitaleumano qualificato necessario all’interna-zionalizzazione delle imprese che operanoin Italia, è stato introdotto nel testo unnuovo articolo 16.

In particolare, tale l’articolo introduceuna disposizione fiscale di favore aventecarattere temporaneo: i lavoratori che ri-vestono una qualifica per la quale siarichiesta alta qualificazione o specializza-zione e siano in possesso del titolo dilaurea e che, non essendo stati residenti inItalia nei cinque periodi di imposta pre-cedenti, trasferiscono la residenza nel ter-ritorio dello Stato, il reddito di lavorodipendente ivi prodotto concorre alla for-mazione del reddito complessivo limitata-mente al settanta per cento del suo am-montare. L’attività lavorativa va prestataprevalentemente nel territorio italiano,deve essere svolta presso un’impresa resi-dente nel territorio dello Stato in forza diun rapporto di lavoro instaurato con que-sta o con società che direttamente o in-direttamente controllano la medesima im-presa, ne sono controllate o sono control-late dalla stessa società che controlla l’im-presa.

La disposizione demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanzela determinazione della disciplina attua-tiva anche relativamente alle disposizionidi coordinamento con le altre norme age-volative vigenti in materia, nonché relati-vamente alle cause di decadenza dal be-neficio.

Al riguardo rammenta che analoghefinalità sono attualmente perseguite dallalegge 238 del 2010, la quale prevede in-centivi fiscali per i cittadini dell’Unioneeuropea che hanno risieduto continuativa-

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mente per almeno ventiquattro mesi inItalia, che studiano, lavorano o che hannoconseguito una specializzazione post lau-ream all’estero e che decidono di farerientro in Italia, sotto forma di minoreimponibilità del reddito. Di recente (pereffetto dell’articolo 10, comma 12-octiesdel decreto-legge, n. 192 del 2014) la du-rata dei predetti benefici fiscali è stataprorogata fino al periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2017, in favore deicittadini UE in possesso, dalla data del 20gennaio 2009, di specifici requisiti di legge.

Inoltre l’articolo 1, comma 14, dellalegge di stabilità 2015 (legge n. 190 del2014) ha prolungato da due a tre i periodid’imposta nei quali si applicano le agevo-lazioni fiscali in favore di docenti e ricer-catori che rientrano in Italia, e da cinquea sette anni solari il periodo utile per ilrientro ai fini della fruizione delle agevo-lazioni.

In merito rileva l’opportunità di coor-dinare la nuova disposizione con la disci-plina vigente appena illustrata, eventual-mente riconducendo la disciplina delleagevolazioni fiscali per il rimpatrio deilavoratori in un unico testo normativo.

L’articolo 17 (in precedenza articolo16) non risulta modificato rispetto all’ori-ginaria formulazione dello schema di de-creto (Atto n. 161) e reca la stima delleminori entrate derivanti dal provvedi-mento, pari a 99,3 milioni di euro per il2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milionidi euro a decorrere dal 2018.

A tali oneri si provvede mediante ri-duzione dell’apposito fondo istituito nellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze (di cui all’articolo 16della legge delega, n. 23 del 2014) volto acompensare eventuali nuovi o maggiorioneri introdotti da altri decreti di attua-zione della delega fiscale.

Si riserva quindi di formulare unaproposta di parere, auspicando che possaessere votata in tempi brevi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in-tervenendo sull’organizzazione dei lavoridel provvedimento, auspica che il votosulla proposta di parere sull’atto del Go-

verno n. 161-bis possa aver luogo nelcorso della prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, presidente, purdichiarandosi disponibile rispetto all’au-spicio avanzato dal deputato Villarosa,ritiene opportuno, in considerazione deimolti impegni della Commissione, che ilrelatore formuli nella giornata di oggi lasua proposta di parere, la quale saràtrasmessa ai componenti della Commis-sione.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame a unaseduta da convocare per la giornata didomani.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmis-

sione telematiche delle operazioni IVA e di controllo

delle cessioni di beni effettuate attraverso distribu-

tori automatici.

Atto n. 162-bis.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviatonella seduta del 28 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda come nella seduta precedente il rela-tore abbia illustrato il provvedimento e ab-bia altresì formulato una proposta di pa-rere favorevole su di esso (vedi allegato 1).

Girolamo PISANO (M5S), rileva innan-zitutto come, nell’ambito della secondadeliberazione sullo schema di decreto, ilGoverno abbia recepito alcune delle os-servazioni contenute nel parere espressodalla Commissione in data 18 giugno 2015in modo molto sintetico, evitando di af-frontare il tema molto rilevante relativoalla necessità di garantire un forte soste-gno tecnologico pubblico e gratuito a fa-vore dei soggetti aderenti a regime difatturazione elettronica, fornendo loro glistrumenti necessari.

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In tale ambito ricorda che il Governoha deciso di demandare a organi tecnici daistituire all’interno dell’Amministrazionefinanziaria l’elaborazione della disciplinadi attuazione di tali misure. Nel ribadirecome tali aspetti rivestano grande rile-vanza per la realizzazione di un passaggioagevole al sistema di fatturazione elettro-nica per i contribuenti interessati, ritienefosse invece essenziale disciplinare la ma-teria all’interno dello schema di decreto.

Rileva inoltre come il Governo nonabbia accolto l’osservazione di cui allalettera h) del parere approvato dalla Com-missione sull’atto approvato in prima de-liberazione, la quale chiedeva di chiarire ilmeccanismo di applicazione del sistema inpresenza di fornitori che inviano le fatturein modalità cartacea. A tale propositoritiene che la soluzione adottata dal Go-verno imponga eccessivi oneri ai soggettiaderenti al nuovo sistema, prevedendo cheessi debbano trasmettere le fatture sia invia telematica allo SDI, sia in forma car-tacea ai soggetti non aderenti. Sottolineacome sarebbe stato invece opportuno im-porre la sola trasmissione in via telematicadelle fatture, prevedendo che la gestionedel rapporto con il fornitore che utilizza iltradizionale sistema di fatturazione fosseesclusivamente a carico dello SDI.

Conferma quindi la proposta di parerefavorevole con osservazioni presentata dalsuo gruppo, mentre preannuncia l’asten-sione sulla proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S) esprime il pro-prio rammarico per il mancato accogli-mento dell’osservazione di cui alla letteral) del parere approvato dalla Commissioneil 18 giugno scorso, la quale proponeva dianticipare il termine, attualmente fissatoal 1o gennaio 2017, dell’abrogazione delledisposizioni che prevedono la possibilità,per le aziende della grande distribuzionecommerciale, di trasmettere giornalmenteall’Agenzia delle entrate i corrispettivi invia telematica sostituendo in tal modo gliobblighi di certificazione fiscale.

Evidenzia infatti come tale sistema re-chi con sé un grande rischio di evasionefiscale e di trasmissione di dati fiscali

« inquinati » da parte delle imprese dellagrande distribuzione, le quali sfuggono adadeguati controlli e accertamenti sui cor-rispettivi dichiarati.

Preannuncia quindi una proposta dilegge del suo gruppo su tale tematica.

Rileva altresì come non sia stata ac-colta l’ulteriore osservazione, contenutaalla lettera c) del parere espresso dallaCommissione, in cui si segnalava l’oppor-tunità di introdurre l’obbligo di invio te-lematico all’Agenzia delle entrate dei datidelle fatture, in coincidenza con i terminidi liquidazione periodica dell’IVA. In taleambito propone al Governo di predisporreun nuovo modello per gli adempimentifiscali a carico delle piccole imprese edelle start-up innovative, prevedendosconti e agevolazioni fiscali per i soggettiche vi aderiscano.

Giovanni PAGLIA (SEL) ricorda innan-zitutto che la sua astensione sull’originarioschema di decreto era motivata dalla vo-lontà di attendere la seconda delibera-zione, per valutarne il testo definitivo. Intale ambito prende atto del mancato re-cepimento da parte del Governo di nume-rose indicazioni fornite dalle CommissioniFinanze della Camera e del Senato inoccasione dell’espressione dei pareri sullaprima versione dello schema di decreto, inparticolare per quanto riguarda misurevolte a contrastare l’evasione fiscale.

Esprime quindi il suo giudizio forte-mente negativo sul complesso del provve-dimento e preannuncia il voto contrariodel suo gruppo sulla proposta di pareredel relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO condi-vide la centralità di molti dei temi posti,sottolineando come il nuovo sistema ditrasmissione telematica delle operazioniIVA comporti la necessità di individuareidonee soluzioni tecniche che ne rendanoagevole l’utilizzo per le imprese. In talequadro evidenzia come sia previsto unperiodo di circa 18 mesi, durante i qualiil nuovo sistema sarà monitorato, al fine divalutare l’esigenza di correttivi e miglio-ramenti. Al riguardo ricorda che sarà

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possibile intervenire su questi aspetti nel-l’ambito dei decreti correttivi che si ren-dessero eventualmente necessari.

Michele PELILLO (PD) ricorda innan-zitutto che lo schema di decreto si collegaalle disposizioni introdotte con il decretolegislativo n. 175 del 2014, recante normesulla semplificazione fiscale e la dichiara-zione dei redditi precompilata, nell’otticadi una progressiva semplificazione dei rap-porti tra fisco e contribuenti. Al riguardofa presente come, in base ai dati resipubblici sugli organi di stampa relativiall’utilizzo di tale nuovo sistema, risultiche, su oltre 20 milioni di dichiarazioniprecompilate dall’Agenzia delle entrate,sono stati inviati tramite intermediari o infai da te 19 milioni di modelli (il 93 percento del totale), mentre il 7 per cento deicontribuenti ha scelto di trasmettere lapropria dichiarazione in totale autonomia.

La Commissione approva la proposta diparere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni

sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e

contribuente.

Atto n. 163-bis.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143,comma 4, del Regolamento, e conclusione –Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviatonella seduta del 28 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ri-corda come nella precedente seduta diesame del provvedimento il relatore, Pe-lillo, aveva formulato una proposta diparere favorevole.

Michele PELILLO (PD), relatore, ritieneopportuno riformulare la propria propostadi parere (vedi allegato 2) inserendoviun’osservazione volta a sottoporre al Go-verno l’opportunità di correggere quelloche appare un errore materiale nella for-

mulazione dell’articolo 2, comma 4, delloschema, sostituendo il riferimento alcomma 2 dell’articolo 5-quinquies del de-creto-legge n. 167 del 1990 con il riferi-mento al comma 1 del medesimo articolo5-quinquies.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il votocontrario del proprio gruppo sulla propo-sta di parere del relatore, esprimendoaltresì una valutazione negativa sulloschema di decreto, il quale appare viziatoda un eccesso di delega.

Sottolinea, infatti, come sebbene lanormativa di delega di cui alla legge n. 23del 2014 non faccia alcun riferimento alladisciplina sulla voluntary disclosure, loschema di decreto, all’articolo 2, comma 4,intervenga direttamente su tale ultima di-sciplina, facendo rientrare nell’ambitodella procedura di collaborazione volon-taria, al fine di escludere i profili penali,gli imponibili, le imposte e le ritenutecorrelate alle attività dichiarate tramite lavoluntary disclosure per i quali è scadutoil termine di accertamento. In tal modo lanorma evita che l’autodenuncia da partedel soggetto che si avvale della collabora-zione volontaria, potendo far emergerefatti penalmente rilevanti anteriori al2010, determini la sua perseguibilità pe-nale.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara lacontrarietà del proprio gruppo rispetto alcontenuto dello schema di decreto legisla-tivo, esprimendo il proprio dissenso ri-spetto a ogni depenalizzazione dell’elu-sione fiscale. In tale contesto considera inparticolare scorretto che il provvedimentointervenga sulla disciplina relativa allavoluntary disclosure, evidenziando cometale strumento, il quale finora si è rivelatoun completo fallimento, stia assumendosempre più le caratteristiche di un vero eproprio condono fiscale, molto simile alladisciplina sullo scudo fiscale introdotta daigoverni di centrodestra. Tale orientamentoappare ancor più evidente alla luce del-l’ipotesi, ventilata in questi giorni, di pro-rogare il termine di presentazione delleistanze per accedere alla voluntary disclo-sure.

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Alessio Mattia VILLAROSA (M5S)esprime una valutazione fortemente nega-tiva sulle previsioni dello schema di de-creto, le quali comporterebbero un sostan-ziale condono per alcuni gravi reati tri-butari. A tale proposito si richiama alleconsiderazioni espresse dal Procuratoreaggiunto presso la Procura di Milano,Francesco Greco, il quale ha evidenziatoin particolare come le modifiche alla di-sciplina del raddoppio dei termini perl’accertamento di cui all’articolo 2, rischidi vanificare oltre 4 miliardi di entrateerariali.

Giovanni SANGA (PD) sottolinea comeil riferimento alla disciplina della volun-tary disclosure recato dall’articolo 2,comma 4, dello schema di decreto, nonmodifichi in alcun modo l’impianto com-plessivo della disciplina sulla stessa volun-tary, la quale non ha alcuna finalità con-donistica e risulta pienamente congruentecon i modelli di collaborazione volontariaadottati dall’OCSE. Sottolinea quindicome, fin dalla prima fase di applicazionedella richiamata normativa sulla volun-tary, si fosse evidenziata l’esigenza di coor-dinare le norme in materia con quellerelative al raddoppio dei termini di accer-tamento. In tale contesto l’articolo 2,comma 4, dello schema di decreto inesame, risolve opportunamente tale que-stione.

Maurizio BERNARDO, presidente, con-divide le considerazioni espresse dal de-putato Sanga.

Il Viceministro Luigi CASERO, in rife-rimento alle considerazioni del deputatoVillarosa, evidenzia come la problematicarelativa all’applicazione delle nuove normesulla disciplina del raddoppio dei terminiper l’accertamento, evidenziate nel parereapprovato dalla Commissione Finanzesulla prima versione dello schema di de-creto trasmessa dal Governo, siano staterisolte, specificando, al comma 3 del pre-detto articolo 2, che sono comunque fattisalvi gli effetti degli avvisi di accertamentodei provvedimenti di irrogazione di san-

zioni amministrative tributarie, già notifi-cati alla data di entrata in vigore deldecreto, nonché degli inviti a comparire edei processi verbali di constatazione di cuiil contribuente abbia avuto formale cono-scenza entro la stessa data.

Per quanto riguarda invece il temadella voluntary disclosure, sottolinea comequest’ultima disciplina non riguardi ilreato di riciclaggio, né tutti gli altri reatinon fiscali.

La Commissione approva la proposta diparere del relatore, come riformulata.

Schema di decreto legislativo recante misure per la

revisione della disciplina dell’organizzazione delle

Agenzie fiscali.

Atto n. 181.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Marco CAUSI (PD), relatore, formulauna proposta di parere favorevole conosservazioni (vedi allegato 3), che illustrabrevemente.

In particolare evidenzia come le osser-vazioni contenute nella proposta chiedanodi rivedere in parte l’approccio delloschema di decreto, che appare al momentoesclusivamente orientato a finalità di spen-ding review, sollecitando invece, alla let-tera b), a rivedere lo schema organizzativodelle agenzie fiscali, in modo da ricono-scere le posizioni organizzative di livellonon dirigenziale relative a responsabilitàspecialistiche. Inoltre la lettera e) delleosservazioni segnala l’esigenza di consen-tire ai dirigenti delle agenzie fiscali didelegare le funzioni relative agli uffici dicui abbiano assunto la direzione interinalee i connessi poteri di adozione di atti, afunzionari della terza area provvisti diesperienza almeno quinquennale dellastessa area.

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La lettera d) richiede altresì che iconcorsi previsti dall’articolo 2, comma 1,dello schema di decreto, per la coperturadi posti dirigenziali, prevedano, oltre allavalutazione per esami dei candidati, ancheuna valutazione dei relativi curricula, alfine di tenere conto della loro esperienzalavorativa.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la de-licatezza delle questioni affrontate dalloschema di decreto, il quale dovrebbe in-cidere sull’efficacia dell’attività svolta dalleagenzie fiscali. A tale proposito sottolineacome finora sia stata premiata più laquantità che non la qualità degli accerta-menti svolti dalle agenzie, attribuendo intal modo maggiori riconoscimenti a queifunzionari che hanno in alcuni casi ac-cresciuto l’ammontare degli stessi accer-tamenti, anche al di là di quanto sarebbestato fondato.

Con riferimento all’osservazione di cuialla lettera d) della proposta di parereformulata dal relatore, che chiede di va-lutare, ai fini dei concorsi dirigenziali,anche i curricula dei candidati, sottolineacome tale sistema rischi di favorire pro-prio quelle persone che hanno rivestitofinora posizioni dirigenziali, recentementedichiarato illegittime dalla Corte costitu-zionale.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea l’esi-genza di evitare di introdurre previsionisull’attribuzione degli incarichi dirigenzialipresso le agenzie fiscali che potrebberoesporsi a ulteriori censure di illegittimità,rinnovando in tal modo il problema apertodalla recente sentenza della Corte costi-tuzionale da cui è discesa la decadenza dinumerose posizioni dirigenziali attribuiteall’interno delle medesime agenzie.

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame a una seduta daconvocare nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante norme inmateria di stima e monitoraggio dell’evasione fiscalee in materia di monitoraggio e riordino delle dispo-sizioni in materia di erosione fiscale.Atto n. 182.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Marco DI MAIO (PD), relatore, formulauna proposta di parere favorevole conalcune osservazioni (vedi allegato 4).

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame a una seduta daconvocare nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante misure per la

semplificazione e razionalizzazione delle norme in

materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delloschema di decreto legislativo, rinviato, daultimo, nella seduta dell’8 luglio scorso.

Paolo PETRINI (PD), relatore, formulauna proposta di parere favorevole conalcune osservazioni (vedi allegato 5).

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la ne-cessità di eliminare il più possibile tuttequelle previsioni che possono frapporreimpropriamente ostacoli rispetto alla pos-sibilità, per i contribuenti, di presentarericorsi nei confronti di Equitalia.

Sottolinea inoltre la necessità di elimi-nare la previsione di cui all’articolo 13,comma 5, il quale ripristina la normasecondo la quale gli interessi di mora si

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producono anche con riferimento alle san-zioni pecuniarie tributarie e agli interessi,reintroducendo in tal modo il meccanismodi anatocismo.

Michele PELILLO (PD), intervenendosull’ordine dei lavori, sottolinea l’esigenzadi assicurare il massimo spazio ai lavoridella Commissione per l’esame deglischemi di decreto di attuazione della de-lega fiscale. In particolare, rileva come,nella giornata di domani, sia previsto untempo eccessivamente breve per il seguitodell’esame degli schemi di decreto n. 183e 184, in congiunta con la CommissioneGiustizia. A tale riguardo suggerisce l’op-portunità di ricavare maggiori spazi nellaseduta di domani, rinviando ad altra se-duta lo svolgimento delle interrogazioniall’ordine del giorno. Sottolinea, infatti,come non sia possibile trattare temi tantoampi e delicati quali quelli affrontati daipredetti schemi di decreto nello spazio dipochi minuti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), conriferimento alla proposta avanzata daldeputato Pelillo, sottolinea come l’accaval-larsi di numerosi schemi di decreto attua-tivi della delega fiscale in un ambitotemporale eccessivamente breve sia dovutoesclusivamente alla responsabilità del Go-verno. In tale contesto non ritiene oppor-tuno rinviare lo svolgimento delle interro-gazioni all’ordine del giorno della sedutadi domani, ricordando che per due setti-mane l’Esecutivo ha chiesto di rinviarne losvolgimento, nonostante che alcuni di taliatti di sindacato ispettivo, tra cui uno asua prima firma, investano questionimolto urgenti.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l’esi-genza che i relatori trasmettano al piùpresto ai componenti delle Commissioni IIe VI le loro proposte di parere sugli atti diGoverno n. 183 e n. 184

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene chel’organizzazione dei lavori della Commis-sione debba attribuire più spazio, in questiultimi giorni prima dell’aggiornamento dei

lavori parlamentari per il periodo estivo,ai provvedimenti più urgenti all’esamedella Commissione, costituiti dagli schemidi decreto legislativo di attuazione delladelega fiscale. A tal fine sottolinea l’esi-genza di riconsiderare, assieme con laCommissione Attività produttive, le moda-lità di esame del disegno di legge C. 3012,rispetto al quale appare del tutto ingiu-stificata ogni accelerazione.

Maurizio BERNARDO, presidente,prende atto dei rilievi emersi nel corso deldibattito, rilevando la necessità di contem-perare le esigenze di approfondimento deisingoli provvedimenti con i tempi a dispo-sizione della Commissione. Auspica quindiche nel corso della seduta di domani siapossibile procedere alla votazione delleproposte di parere, presentate oggi dairelatori, sugli atti n. 181, n. 182 e n. 185.

Per quanto riguarda invece l’organiz-zazione dei lavori sul disegno di leggeC. 3012, evidenzia come essa dovrà esseredefinita in congiunta con la CommissioneAttività produttive.

Nessun altro chiedendo di intervenire,rinvia quindi il seguito dell’esame a unaseduta da convocare nella seduta di do-mani.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenzadel presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti

sui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei

lavoratori in Italia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussionedella risoluzione.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 114 — Commissione VI

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Alessandro PAGANO (AP) illustra ilproprio atto di indirizzo, il quale richiamail contenuto della sua risoluzione in Com-missione n. 7-00452, con la quale ha giàposto il tema di introdurre uno strumentolegislativo innovativo, attraverso lo stru-mento degli sgravi fiscali, per incentivare ilritorno di forza lavoro altamente qualifi-cata, basata sulle aspettative di lavoro ecarriera di giovani cittadini italiani natidopo il 1o gennaio 1969, i quali, avendotrascorso continuativamente un periodo dilavoro o di studio all’estero, decidano difare rientro in Italia.

A tale riguardo rileva innanzituttocome rimangano tuttora valide le consi-derazioni e le statistiche riportate nellapredetta risoluzione, relative alla perditadi competenze causate dall’esodo di lau-reati, nota come « fuga dei cervelli », e allaperdita economica che ne consegue; talielementi di fatto costituiscono la motiva-zione essenziale a fondamento delle normedella n. 238 del 2010 recante « incentivifiscali per il rientro dei lavoratori inItalia » e dei relativi decreti attuativi ema-nati il 7 giugno 2011.

In tale contesto è infatti necessarioprorogare, migliorare e rendere perma-nenti le disposizioni della legge n. 238del 2010 e i relativi decreti attuativi,sopra citati, ed estendere l’effetto di talenormativa sulla base del merito e delvalore dei risultati conseguiti all’estero aquei cittadini italiani che si siano distintiin ambito scientifico, tecnico-gestionale eprogettuale; ritiene inoltre necessariopromuovere il rientro di capitali per laricerca, lo sviluppo o l’imprenditoria as-segnati o assegnabili a cittadini italianiresidenti all’estero che si siano partico-larmente distinti in ambito professionalee/o scientifico.

In tale contesto la risoluzione impegnail Governo ad assumere iniziative perestendere il beneficio dell’incentivazionefiscale sopra descritta anche oltre i ter-mini di età previamente individuati (natidopo il 1o gennaio 1969) a quei cittadiniche abbiano maturato particolari distin-zione nel settore tecnico-scientifico-gestio-nale.

In particolare, ritiene che tale beneficiofiscale vada esteso alle seguenti categoriedi soggetti:

a) cittadini italiani che abbiano otte-nuto naturalizzazione presso un’altra na-zione sulla base del valore scientifico rag-giunto (ad esempio ottenimento dellaCarta verde USA nella categoria di « visawaiver based on research of national in-terest » e simile categoria in altri paesistranieri), pur mantenendo la cittadinanzaitaliana;

b) cittadini italiani che siano autori ocoautori di un numero non inferiore acinque pubblicazioni su riviste scientificheinternazionali di tipo « peer reviewed »(ovvero che includano un processo di se-lezione e accettazione del lavoro scienti-fico proposto per la pubblicazione daparte di comitato scientifico) con un im-pact factor (IF) complessivo medio noninferiore a 3.5 (con IF calcolato per l’annodi pubblicazione); tali pubblicazioni pos-sono essere state prodotte sia prima siadopo avere lasciato l’Italia per proseguirela carriera all’estero, purché i cittadiniabbiano continuato a praticare all’esterol’attività per cui hanno ricevuto il trainingoriginale per almeno due anni continua-tivi;

c) cittadini italiani con residenzaestera i quali siano stati vincitori di bandidi finanziamento per la ricerca scientificaall’estero o siano stati parte integrante diun team di ricerca estero a cui sia con-ferito un finanziamento di ricerca cheabbia impegnato lo stesso in attività diricerca « full time » per un periodo noninferiore ai due anni;

d) cittadini italiani che siano desti-natari di finanziamenti per progetti diricerca e sviluppo trasferibili nella nazionedi origine, in presenza di un ente acca-demico ospitante in Italia che ne garanti-sca la continuità di attività sulla base diinfrastrutture per la ricerca comparabili aquelle che hanno determinato il conferi-mento del finanziamento originale;

e) cittadini italiani che abbiano lavo-rato all’estero per almeno due anni con-

Mercoledì 29 luglio 2015 — 115 — Commissione VI

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secutivi nel settore privato a livello gestio-nale (senior scientist, group leader, projectmanager, scientific director) in un campoaffine a quello di formazione accademicae che possano fornire due referenze daparte di esperti nel settore (ovvero diprofessionisti italiani o stranieri che pos-seggano uno dei requisiti delle classi quiriportati), i quali attestino per iscritto laconoscenza e ne testimonino l’eccellenzapersonale del referenziato da almeno duea professionale;

f) cittadini italiani residenti all’esteroche siano detentori di brevetti nazionali ointernazionali;

g) cittadini italiani residenti all’esteroche siano stati insigniti di onori al meritoper ragioni scientifiche o professionali daparte di organizzazioni internazionali, albiprofessionali stranieri o agenzie di asse-gnazione fondi per la ricerca, dotati dicomitati scientifici per la selezione deivincitori riconosciuti nel settore professio-nale di specializzazione;

h) cittadini italiani residenti all’esteroche abbiano ricevuto una nomina per ilpremio Nobel da parte del comitato or-

ganizzatore, indipendentemente dal suoconseguimento, o che abbiano conseguitopremi o riconoscimenti di analogo rilievoe prestigio, e che esprimano interesse nelritorno in patria, purché siano integrati inprogrammi formativi in istituzioni acca-demiche interessate a conferire titoli diprofessore emerito o di lecturer nell’areadi distinzione accademica.

Rileva altresì come l’atto di indirizzo,proponendo l’estensione di benefici fiscalia soggetti i quali attualmente non svolgonola loro attività in Italia, determini esclu-sivamente ricadute positive in termini digettito.

Nell’auspicare, quindi, la più ampiacondivisione da parte di tutti i gruppi sullasua risoluzione, evidenzia come essa siavolta a colmare le gravi lacune dell’ordi-namento attraverso uno strumento legisla-tivo innovativo e fortemente incentivanteper il ritorno di forza lavoro altamentequalificata nel Paese.

Maurizio BERNARDO, presidente, nes-sun altro chiedendo di intervenire, rinviail seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 116 — Commissione VI

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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematichedelle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate

attraverso distributori automatici. (Atto n. 162-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo in materia di trasmissione telema-tica delle operazioni IVA e di controllodelle cessioni di beni effettuate attraversodistributori automatici (Atto n. 162-bis),trasmesso dal Governo dopo la secondadeliberazione preliminare del Consiglio diministri;

ribadita la notevole rilevanza delloschema di decreto, il quale consentirà dirafforzare, attraverso il riscontro tra ladocumentazione in materia di imposta sulvalore aggiunto (IVA) e le transazionieffettuate, l’efficacia dei controlli da partedell’Amministrazione finanziaria, di ri-durre gli adempimenti amministrativi econtabili a carico dei contribuenti, nonchédi rendere più snello, rapido e immediatoil rapporto tra fisco e gli stessi contri-buenti;

rilevato positivamente come il Go-verno abbia recepito larga parte delleosservazioni contenute nel parere espressoil 18 giugno 2015 dalla Commissione Fi-nanze della Camera sulla versione origi-naria dello schema di decreto;

evidenziata l’opportunità di favorirel’approvazione nei tempi più rapidi possi-bili del provvedimento, attuando uno degliaspetti della delega per la riforma delsistema fiscale prevista dalla legge n. 23del 2014 che non solo costituisce un ele-mento di modernizzazione dell’ordina-mento tributario, ma che può anche rap-presentare un significativo fattore di in-novazione del Paese, nonché un volano perlo sviluppo della dotazione tecnologicadell’intero tessuto produttivo e imprendi-toriale italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Mercoledì 29 luglio 2015 — 117 — Commissione VI

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza deldiritto nei rapporti tra fisco e contribuente. (Atto n. 163-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante disposizioni sulla certezzadel diritto nei rapporti tra fisco e contri-buente (Atto n. 163-bis), trasmesso dalGoverno dopo la seconda deliberazionepreliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la grande rilevanza delloschema di decreto, il quale consentirà dimigliorare notevolmente il livello di chia-rezza e di stabilità dell’ordinamento tri-butario, nonché di semplificare il quadronormativo in materia e di migliorare irapporti tra fisco e contribuenti;

rilevato positivamente come il Go-verno abbia recepito tutte le condizioni elarga parte delle osservazioni contenutenel parere espresso l’11 giugno 2015 dallaCommissione Finanze della Camera sullaversione originaria dello schema di de-creto;

evidenziata l’opportunità di favorirel’approvazione nei tempi più rapidi possi-bili del provvedimento, attuando una delleparti più rilevanti della delega per lariforma del sistema fiscale prevista dallalegge n. 23 del 2014 e completando unimportante intervento su un aspetto par-ticolarmente delicato dell’ordinamento tri-butario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 4 dell’ar-ticolo 2 dello schema, valuti il Governol’opportunità di apportare una correzionedi carattere formale al testo, sostituendo ilriferimento al comma 2 dell’articolo5-quinquies del decreto-legge n. 167 del1990, con il riferimento al comma 1 delmedesimo articolo 5-quinquies.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 118 — Commissione VI

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione delladisciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali. (Atto n. 181).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante misure per la revisionedella disciplina dell’organizzazione delleagenzie fiscali (Atto n. 181);

rilevato come l’evoluzione del com-plesso delle Agenzie fiscali è tuttora incorso, rendendo ancora non valutabile neisuoi esiti il processo di accorpamentodisposto con il decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95;

valutata con favore la conferma delmodello di amministrazione per Agenzieche caratterizza il settore tributario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno collegare le modalitàcon cui devono essere effettuati il moni-toraggio e le valutazioni richieste al Di-partimento delle Finanze dall’articolo 1,comma 7, dello schema di decreto legisla-tivo per quanto riguarda il maggior gettitoderivante dall’attività svolta dalle agenziefiscali per favorire la tax compliance, cosìcome quello derivante dalle attività dicontrollo, con quelle previste dallo schemadi decreto legislativo recante norme inmateria di stima e monitoraggio dell’eva-sione fiscale e in materia di monitoraggioe riordino delle disposizioni in materia di

erosione fiscale (Atto n. 182), attualmenteall’esame delle Commissioni parlamentaricompetenti;

b) al fine di garantire la funzionalitàdell’assetto operativo delle agenzie fiscali,l’articolo 1, comma 8, dello schema didecreto dovrebbe essere integrato al finedi prevedere che, a fronte della riduzionedel loro organico dirigenziale, le stesseagenzie fiscali siano autorizzate a istituireposizioni organizzative di livello non diri-genziale, in aggiunta a quelle già previstedal decreto – legge n. 95 del 2012, finan-ziate con la corrispondente riduzione delfondo per il trattamento accessorio delpersonale dirigenziale – ferma restandouna determinata quota da destinare inogni caso a risparmio – in numero nonsuperiore a quello delle posizioni dirigen-ziali soppresse, da attribuirsi mediantespecifiche procedure selettive conformi acriteri oggettivi e trasparenti di valorizza-zione delle capacità e del merito e riser-vate a personale laureato inquadrato daalmeno cinque anni nella III area; gliincarichi dovrebbero avere durata definitaed essere soggetti a valutazione annuale;

c) con riferimento al comma 9 del-l’articolo 1 dello schema, recante unariduzione almeno del 10 per cento delleposizioni dirigenziali di livello generale,sarebbe utile specificare che il parametroindicato si riferisce al complesso delleAgenzie e non a ciascuna di esse;

d) con riferimento all’articolo 2,comma 1, dello schema, la richiesta valo-rizzazione della peculiare professionalità

Mercoledì 29 luglio 2015 — 119 — Commissione VI

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alla cui verifica sono finalizzati i concorsiivi previsti potrebbe essere meglio rag-giunta:

innalzando al 50 per cento la per-centuale massima dei posti messi a con-corso riservati al personale dipendentedalle agenzie fiscali;

affiancando alla valutazione peresami una valutazione dei curricula deicandidati, che permetta di tenere contodella loro esperienza lavorativa/operativa;

e) valuti il Governo la possibilità diintegrare l’articolo 2 dello schema con unaprevisione atta a consentire ai dirigentidelle Agenzie fiscali di delegare, per esi-genze di funzionalità operativa, funzionaridella terza area provvisti di esperienzaalmeno quinquennale nell’area stessa, eprevia procedura selettiva con adeguatecaratteristiche di oggettività e trasparenza,in numero non superiore a quello dei postioggetto delle procedure concorsuali di cuial medesimo articolo e di quelle già ban-dite e non successivamente annullate, le

funzioni relative agli uffici di cui hannoassunto la direzione interinale e i connessipoteri di adozione di atti, escluse le attri-buzioni riservate per legge alla dirigenza,in ragione della specificità della prepara-zione, dell’esperienza professionale e dellecapacità richieste in relazione alle diversetipologie di compiti, della complessità ge-stionale e della rilevanza funzionale eorganizzativa degli uffici interessati, peruna durata non eccedente l’espletamentodei concorsi summenzionati e comunquenon oltre il 31 dicembre 2016; ai funzio-nari delegati potrebbero essere tempora-neamente attribuite nuove posizioni orga-nizzative ai sensi dell’articolo 23-quin-quies, comma 1, del decreto-legge n. 95del 2012; le risorse derivanti dal risparmiodi spesa ottenuto fino all’espletamento deiconcorsi per la copertura dei posti diri-genziali vacanti dovrebbero essere desti-nate al finanziamento delle posizioni or-ganizzative temporaneamente istituite e, inmisura pari almeno al 15 per cento, aeconomia di bilancio.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 120 — Commissione VI

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima emonitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio eriordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante norme in materia di stimae monitoraggio dell’evasione fiscale e inmateria di monitoraggio e riordino delledisposizioni in materia di erosione fiscale(Atto n. 182);

rilevato come il provvedimento rea-lizzi le finalità, pienamente condivisibili, diintrodurre strumenti di monitoraggio dellespese fiscali (tax expenditures), di coordi-nare i medesimi strumenti con le proce-dure di bilancio, di compiere finalmenteun decisivo passo avanti per quanto ri-guarda la realizzazione di un vero e pro-prio sistema ufficiale di quantificazione emonitoraggio dell’evasione fiscale e contri-butiva, nonché di migliorare il meccani-smo di pubblicizzazione dei risultati con-nessi alle strategie e alle azioni di contra-sto del fenomeno evasivo e di rendereconseguentemente più efficienti e miratetali azioni;

evidenziato come le modifiche recatedall’intervento normativo assicureranno alParlamento elementi di informazione ana-litici fondamentali per assumere in modoconsapevole le decisioni legislative in or-dine alla struttura del sistema tributario eagli interventi di riforma da realizzare intale ambito, rendendo inoltre più fondatoe trasparente il dibattito pubblico su que-ste fondamentali tematiche;

evidenziato come la revisione dellespese fiscali costituisca uno strumento

cruciale per la revisione dell’intera stra-tegia di politica tributaria, nonché unelemento fondamentale per modernizzarela leva di politica economica costituitadall’ordinamento tributario e per renderlapiù adeguata all’attuale realtà economica esociale e alle nuove esigenze del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 del-l’articolo 1 dello schema di decreto legi-slativo, il quale, inserendo un nuovocomma 5-bis nell’articolo 10-bis della leggen. 196 del 2009 (cosiddetta legge di con-tabilità), prevede che la Nota di aggiorna-mento al Documento di economia e fi-nanze sia corredata da un rapporto pro-grammatico volto a ridurre o riformare lespese fiscali ingiustificate, superate dallanuova situazione sociale ed economica,ovvero le spese fiscali che risultino averele medesime finalità di programmi dispesa esistenti, valuti il Governo l’oppor-tunità di integrare la formulazione delpredetto nuovo comma 5-bis, specificandoche, nel quadro del programma annuale diriordino delle spese fiscali da attuare conla manovra di finanza pubblica, restaferma, oltre alla priorità della tutela deiredditi di lavoro dipendente e autonomo,dei redditi di imprese minori e dei redditidi pensione, della famiglia, della salute,delle persone economicamente o social-mente svantaggiate, del patrimonio arti-

Mercoledì 29 luglio 2015 — 121 — Commissione VI

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stico e culturale, della ricerca e dell’istru-zione, nonché dell’ambiente e dell’innova-zione tecnologica, anche la priorità dellatutela del patrimonio editoriale, musicale,cinematografico: tale specificazione appareinfatti necessaria per evitare dubbi inter-pretativi, che potrebbero indurre ad an-noverare all’interno della definizione di« patrimonio artistico e culturale » soltantoi beni culturali in senso stretto e il fondounico sullo spettacolo (FUS), specificandoinvece che in tale categoria rientrano an-che gli interventi a favore dei settoridell’industria culturale/creativa (editoria,musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dalvivo) che sono chiaramente un tratto di-stintivo del nostro Paese e che pertantodevono essere considerati prioritari per loStato;

b) con riferimento all’articolo 2,comma 1, dello schema di decreto, valutiil Governo l’opportunità di prevedere, alcomma 2 del nuovo articolo 10-bis.1, cheuna percentuale fissa di maggiori entrateprovenienti dal contrasto dell’evasione fi-scale sia destinata, inderogabilmente, alFondo per la riduzione della pressionefiscale, in quanto dare evidenza, nellalegge di stabilità, alle misure di riduzione

della pressione fiscale attuate grazie aquesto principio, potrebbe fungere da sti-molo per una maggiore « compliance » tri-butaria;

c) con riferimento al comma 2 del-l’articolo 1 e al comma 2 dell’articolo 2dello schema di decreto, i quali, rispetti-vamente, modificano il comma 3 dell’ar-ticolo 11 della legge n. 196 del 2009,relativo ai contenuti della stessa legge distabilità, inserendovi le disposizioni fina-lizzate all’eliminazione, riduzione o modi-fica delle spese fiscali, e aggiungono unanuova lettera m-bis) all’articolo 11, comma3, della predetta legge n. 196, anche inquesto caso per integrare il « contenutoproprio » della legge, inserendovi anche lenorme volte a rafforzare il contrasto e laprevenzione dell’evasione fiscale e contri-butiva e quelle dirette a stimolare l’adem-pimento spontaneo degli obblighi fiscali econtributivi, valuti il Governo se tali pre-visioni risultino congruenti con i principi ecriteri di delega di cui alla legge n. 23 del2014, i quali, pur facendo riferimentoespresso alla predetta legge di contabilità,non prevedono espressamente di interve-nire sulla disciplina del contenuto propriodella legge di stabilità.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 122 — Commissione VI

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione erazionalizzazione delle norme in materia di riscossione. (Atto n. 185).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Ca-mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante misure per la semplifica-zione e razionalizzazione delle norme inmateria di riscossione (Atto n. 185);

sottolineata la rilevanza del provve-dimento, il quale intende realizzare unacomplessiva razionalizzazione e sistema-tizzazione della disciplina dell’attuazione edell’accertamento dei tributi;

evidenziato quindi come lo schema didecreto si inserisca in un quadro piùcomplessivo di misure volte a innovarel’ordinamento tributario, in coerenza conla finalità della lotta all’evasione fiscale econtributiva e con quella di garantiresempre più la certezza, l’efficienza e l’ef-ficacia dell’attività di riscossione;

rilevato in particolare come l’inter-vento normativo consenta di ampliarel’ambito applicativo dell’istituto della ra-teizzazione dei debiti tributari, che harappresentato uno degli strumenti più ef-ficaci per contemperare l’esigenza di tuteladegli interessi erariali con quella di nonaggravare in modo definitivo la posizionedi molti contribuenti, persone fisiche eimprenditori, posti in condizione di dram-matica difficoltà dalla crisi economica;

sottolineato inoltre come il provvedi-mento ampli la possibilità di accedere albeneficio della dilazione delle sommeiscritte a ruolo, chiarendo che per ottenerela dilazione è sufficiente che il contri-buente dichiari di versare in temporaneasituazione di obiettiva difficoltà, rendendo

in tal caso vincolata la concessione delladilazione da parte l’agente della riscos-sione e specificando inoltre che la presen-tazione della richiesta di dilazione pre-clude l’avvio di nuove azioni esecutive sinoall’eventuale rigetto della stessa;

segnalato altresì come il provvedi-mento operi un’opportuna revisione delladisciplina sanzionatoria in materia di ra-teizzazione dei debiti tributari, a tal fineprevedendo che ritardi di breve durataovvero errori di limitata entità nel versa-mento delle rate non comportino l’auto-matica decadenza dal beneficio della ra-teizzazione, differenziando gli inadempi-menti relativi al pagamento rateale, non-ché introducendo l’ipotesi di « lieveinadempimento » che consente al contri-buente di avvalersi del ravvedimento ope-roso;

rilevato come lo schema di decretooperi una significativa semplificazione ditaluni aspetti della disciplina della riscos-sione tributaria;

evidenziato in particolare come loschema modifichi la disciplina dell’annul-lamento o della revoca in autotutela degliatti dell’amministrazione finanziaria, con-sentendo al contribuente cui sia statocomunicato un provvedimento di autotu-tela parziale di avvalersi dei benefici pre-visti dalle singole leggi di imposta;

sottolineato come le previsioni del-l’articolo 6 dello schema vengano incontroalla situazione di difficoltà in cui versa ilcontribuente truffato in caso di omesso,ritardato o insufficiente versamento da

Mercoledì 29 luglio 2015 — 123 — Commissione VI

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parte dell’intermediario, in particolare eli-minando la norma che subordina la so-spensione del pagamento del tributo, oltreche alla dimostrazione di aver fornitoopportuna provvista al professionista, alpagamento dell’imposta ancora dovuta;

condivisa l’esigenza, perseguita dalloschema di decreto, di razionalizzare euniformare la disciplina delle sospensionidella riscossione dei tributi disposte inoccasione di eventi eccezionali, nonché deitermini di prescrizione e decadenza rela-tivi all’attività degli uffici finanziari, nel-l’ottica di operare una complessiva siste-matizzazione della disciplina sull’accerta-mento relativa alla generalità dei tributi;

segnalato come l’intervento norma-tivo riformi radicalmente i criteri di re-munerazione del sistema nazionale dellariscossione, sancendo il principio generalesecondo cui è riconosciuto agli agenti dellariscossione il ristoro degli oneri di riscos-sione e di esecuzione commisurati al costodi funzionamento del servizio, nella pro-spettiva di favorire la massima efficienzadell’attività di riscossione;

valutato altresì positivamente l’obiet-tivo dello schema di decreto di operareuna complessiva revisione della misura deitassi degli interessi per il versamento, lariscossione e i rimborsi di ogni tributo,con l’obiettivo di ridurre nel limite delpossibile gli oneri a carico del debitore, alfine di evitare penalizzazioni troppo gra-vose a carico del contribuente che ri-schiano di pregiudicare lo stesso obiettivodella riscossione;

rilevato, in linea generale, come l’in-tervento normativo costituisca un ulterioretassello della strategia volta a instaurareun rapporto più sereno e collaborativo trafisco e contribuenti, che punta a incenti-vare il più possibile l’adempimento spon-taneo degli obblighi tributari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 1 delloschema di decreto legislativo, il quale

novella in più parti la vigente disciplinadell’istituto della sospensione legale dellariscossione, valuti il Governo l’opportunitàdi rivedere il termine entro il quale ildebitore può presentare la domanda disospensione della riscossione, a pena didecadenza;

b) con riferimento all’articolo 2 delloschema di decreto legislativo, il qualeintende rendere omogenea la disciplinadella rateazione delle somme dovute aseguito delle comunicazioni degli esiti e dialcuni istituti definitori dell’accertamento,valuti il Governo l’opportunità di unifor-mare i termini di rateazione delle sommedovute a seguito di accertamenti bonaricon i termini di rateazione previsti per gliistituti deflattivi dell’acquiescenza e delleaccertamento con adesione;

c) con riferimento all’articolo 3,comma 3, lettera b), dello schema didecreto, la quale, nell’ambito della disci-plina del cosiddetto « inadempimentolieve », in base alla quale esso non com-porta la decadenza dal beneficio dellarateazione delle somme dovute se è dovutoa tardivo versamento della prima rata, nonsuperiore a cinque giorni, valuti il Governol’opportunità di ampliare da cinque a diecitermini il predetto termine;

d) con riferimento all’articolo 10dello schema, recante modifiche alla vi-gente disciplina della dilazione dellesomme iscritte a ruolo, il quale, al comma3, lettera a), prevede, tra l’altro, che, incaso di decadenza dai piani di ammorta-mento concessi a decorrere dall’entrata invigore della disposizione, i contribuentipossano ottenere comunque un nuovopiano di rateazione, a condizione che, almomento della presentazione della rela-tiva istanza, le rate del precedente piano,già scadute alla data di tale presentazione,vengano integralmente saldate, valuti ilGoverno l’opportunità di estendere la pos-sibilità, per il contribuente, di chiedere unulteriore piano di rateazione, nel caso didecadenza del primo piano di rateazione

Mercoledì 29 luglio 2015 — 124 — Commissione VI

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concesso, anche con riferimento ai piani dirateazione delle somme dovute a seguito diacquiescenza o di accertamento con ade-sione, concessi a partire dai 24 mesi pre-cedenti l’entrata in vigore del decretolegislativo, alle medesime condizioni pre-viste dal predetto comma 3, lettera a);

e) valuti il Governo l’opportunità disopprimere il comma 5 dell’articolo 13dello schema di decreto, il quale ripristinala previsione secondo cui gli interessi dimora si producono anche con riferimentoalle sanzioni pecuniarie tributarie e agliinteressi, ora esclusi dalla normativa vi-gente;

f) valuti il Governo l’opportunità diprevedere la possibilità, per il contri-buente, di chiedere la rateizzazione dellesomme dovute a titolo di secondo accontoai fini IRPEF e IRES, nonché di prevederein tale ambito anche la possibilità dichiedere una rateizzazione parziale, alfine di potenziare gli strumenti di flessi-bilità in tale ambito;

g) con riferimento all’articolo 5,comma 1, lettera a), dello schema didecreto, il quale prevede che l’accerta-mento diventa esecutivo decorso il termineutile per la proposizione del ricorso, inluogo di sessanta giorni dalla notifica,valuti il Governo l’opportunità di preve-dere l’esecutività della cartella di paga-mento dopo centoventi giorni dalla noti-fica della cartella stessa;

h) valuti il Governo l’opportunità diprevedere l’esecutività dell’avviso di inti-

mazione dopo trenta giorni dalla notifica,nonché di prolungare la sua validità ad unanno;

i) con riferimento all’ipotesi di so-spensione cautelare della cartella o dellaintimazione di pagamento disposta dalgiudice tributario, valuti il Governo l’op-portunità di prevedere che, al termine ditale sospensione, il pagamento delle ratedovute si riavvii senza considerare scadutii pagamenti non effettuati per effetto dellasospensione stessa, riprendendo i paga-menti dalla prima rata non pagata, conconseguente modifica del piano di ratea-zione, mantenendo inalterati la numera-zione e il numero totale delle rate previste,fatti peraltro salvi gli interessi maturatidurante il periodo di sospensione caute-lare;

l) valuti il Governo l’opportunità diintrodurre la possibilità di effettuare ilpagamento della cartella di pagamentoanche attraverso il modello F24, al fine disemplificare l’adempimento per i contri-buenti;

m) valuti il Governo l’opportunità diintrodurre la possibilità che il pagamentodelle rate, nel caso di rateazione deldebito, sia effettuato anche mediante do-miciliazione su conto corrente indicato daldebitore, anche in questo caso per sem-plificare l’adempimento per i contribuentie assicurare maggiore certezza e puntua-lità all’Erario in ordine al pagamento dellerate.

Mercoledì 29 luglio 2015 — 125 — Commissione VI