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I contributi da riscatto LE GUIDE

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Page 1: I contributi da riscatto - studiomodolo.it · di laurea (riscatto parziale). • A partire dal 12 luglio 1997 (data di entra-ta in vigore del decreto di riordino in mate-ria di riscatto)

I contributi da riscatto

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Premessa Cosa sono

Vi sono dei periodi nella vita del lavoratore che non dannoluogo al versamento dei contributi e quindi non possono essere calcolatinella liquidazione delle prestazioni previdenziali.

Per evitare questo danno la legge - solo per alcunispecifici casi - offre la possibilitàdi riscattare i periodi di vuoto,contribuendo in tal modo a raggiungere o a migliorareil diritto alla pensione.

Quali sono i periodi che si possono riscattare? Quanti tipi di riscatto ci sono? A quanto ammonta il contributo da versare?

A queste e a moltissime altre domande rispondequesto opuscolo, che ha funzione esclusivamente di-vulgativa e di orientamento per coloro che voglionorichiedere i riscatti e che non può, comunque, costi-tuire fonte di diritto.Per una più completa conoscenza della normativache regola la materia occorre fare riferimento alleleggi vigenti ed alle disposizioni contenute nelle cir-colari dell’Istituto.

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Si definiscono da “riscatto” i contributi chel'assicurato è tenuto a pagare per farsi rico-noscere nella pensione periodi di lavoro per iquali, all’epoca dello svolgimento dell'atti-vità, non esisteva l’obbligo dell'assicurazione(per l'invalidità, vecchiaia e superstiti) oppureper tutti quei periodi di attività svolta all’este-ro. Contributi da riscatto, inoltre, sono anchequelli che possono essere accreditati con rife-rimento a particolari periodi - espressamenteprevisti dalla legge - durante i quali non vi èstata attività lavorativa.I periodi per i quali attualmente è possibile ef-fettuare il riscatto per ottenere l’accredito sul-la posizione assicurativa sono i seguenti:

• corso legale di studi universitari, laureebrevi e titoli equiparati;

• attività lavorativa svolta all’estero;

• lavoro impiegatizio per il quale non esiste-va l’obbligo assicurativo;

• periodi d’assenza facoltativa dal lavoro pergravidanza e puerperio e periodi di conge-do richiesti per fornire assistenza e curarefamiliari inabili;

• congedi della durata massima di due anniper gravi motivi familiari;

• congedi per formazione e studio;

• lavoro prestato come parasubordinato pri-ma del 1996.

I contributi da riscatto si collocano temporal-mente nel periodo in cui esiste la cosiddetta“scopertura assicurativa”, cioè laddove la po-sizione del lavoratore presenta un vuoto, pro-prio a causa della circostanza che ha impedi-to l’accredito di contributi nell’assicurazioneobbligatoria. Ad esempio, se il riscatto si rife-risce agli anni 1990 - 1995 i contributi ver-ranno accreditati in quel periodo, anche se ilriscatto viene pagato nel 2002.

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Il riscatto della laurea

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Studi all’estero

È possibile riscattare anche periodi di studiocompiuti all’estero, purché la laurea conse-guita in altro Paese venga riconosciuta o ab-bia comunque valore legale in Italia.In tal caso il riscatto può essere riconosciutoper una durata corrispondente all’analogoperiodo di studio previsto in Italia per quellafacoltà o per la durata degli studi compiutiall’estero, se inferiore.Il riscatto è autorizzato anche se gli studi so-no stati parzialmente compiuti all’estero epoi completati, con il conseguimento del tito-lo di studio, in Italia.

Sono riscattabili anche le lauree in teologia ein altre discipline ecclesiastiche, conseguitepresso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

Esclusioni

Può avvenire che durante il periodo di studiuniversitari venga svolta contemporaneamen-te un’attività lavorativa.In questo caso, esistendo già un’assicurazioneda lavoro, il riscatto non ha più necessità diessere chiesto.Tenuto conto di quanto già detto in prece-denza, si elencano tutti i casi in cui non è pos-sibile ottenere il riscatto.

• Per motivi di studio:- periodi universitari che non si concludano

con la laurea;- periodi “fuori corso“.

• Per motivi di assicurazione:- periodi già coperti da contribuzione al-

l’INPS o ad altri fondi obbligatori di pre-videnza (INPDAP, INPDAI ecc.);

- periodi di laurea già riscattati pressofondi di previdenza diversi dall’INPS.

Cambio di facoltà

Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo nu-mero di anni di frequenza, cambi facoltà, ot-tenendo l’iscrizione al primo anno o ad unanno intermedio del nuovo corso, può riscat-tare tutti gli anni di studio previsti per la se-conda facoltà. Ad esempio, se dalla facoltà dimedicina (durata del corso 6 anni) si passa aquella di biologia (4 anni) possono essere ri-scattati in totale solo 4 anni.

La domanda

Per ottenere il riscatto, l’interessato deve pre-sentare domanda all’INPS. Il riscatto può es-sere chiesto anche dai familiari superstiti chehanno diritto alla pensione indiretta o di re-versibilità. La domanda va presentata utiliz-

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I lavoratori dipendenti ed autonomi (artigiani,commercianti, coltivatori diretti, coloni ecc.),i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavorato-ri soggetti a contributo per attività di lavoro“parasubordinato“ (collaboratori coordinati econtinuativi, venditori porta a porta e liberiprofessionisti privi di Cassa di categoria), assi-curati all’INPS, possono coprire con i contribu-ti - pagando in proprio il relativo costo - il pe-riodo del corso legale di studi universitari.

• Il riscatto può essere chiesto solo per glianni accademici su cui è articolato il corsolegale di laurea (ad esempio: 4 anni pergiurisprudenza, 5 anni per ingegneria ecc.).Il riscatto può riguardare tutto il periodo(riscatto totale) o singoli periodi dei corsodi laurea (riscatto parziale).

• A partire dal 12 luglio 1997 (data di entra-ta in vigore del decreto di riordino in mate-ria di riscatto) è data la facoltà di riscatta-re due o più corsi di laurea, anche per i ti-toli conseguiti anteriormente a questa da-ta. Non è più richiesta la condizione che ta-li titoli siano necessari per “l’ammissione ola progressione in carriera“. È invece ne-cessario che gli stessi siano rilasciati dauna qualsiasi università. Sono esclusi dal ri-scatto gli anni durante i quali lo studente èandato fuori corso. Così, ad esempio, se lo

studente si è laureato in scienze politichecon sei anni di studio, il riscatto è ammes-so solo per i primi quattro anni.

• Sono riscattabili anche i periodi di studioprevisti per conseguire i diplomi di tecnicodi audiometria, fonologopedia e audiopro-tesi rilasciati da una scuola universitaria.

• Sono anche riscattabili i periodi dei corsi distudio universitario a seguito dei quali sonostati conseguiti i diplomi universitari (di du-rata non inferiore a due anni e non superio-re a tre anni); i diplomi di specializzazione ei dottorati di ricerca successivi alla laurea edi durata non inferiore a due anni.

Almeno un contributo

Per ottenere il riscatto è necessario:• aver conseguito il diploma. Infatti la sola

frequenza di corsi universitari che non si siaconclusa con il rilascio del diploma non dàdiritto alla copertura assicurativa;

• aver versato almeno un contributo settima-nale alI’INPS in qualunque periodo della vi-ta assicurativa, anche dopo il consegui-mento della laurea o dei titoli equiparati.Pertanto si può chiedere il riscatto all’INPSsolo dopo l’inizio dell’attività lavorativa.

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Il riscatto della laurea

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Il riscattodel lavoro all’estero

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zando il modulo “RL1“ al quale va allegata ladichiarazione rilasciata dall’Università, dal Po-litecnico, dall’ISEF che attesti l’avvenuto con-seguimento del diploma e gli anni accademi-ci durante i quali si è effettivamente svolto ilcorso legale di studi.Il modulo di domanda è disponibile, oltre chepresso le sedi INPS, anche sul sito www.in-ps.it, nella sezione “moduli”.

Quando

Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi mo-mento in quanto non esiste un termine entroil quale la domanda può essere presentata.È conveniente, però, chiedere il riscatto al piùpresto, in quanto, il costo, che è a totale cari-co del richiedente, è tanto maggiore quantopiù vicina è la data del pensionamento.

I lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS,possono riscattare i periodi di lavoro svoltoall’estero, in Paesi che non hanno stipulatocon l’Italia convenzioni in materia di sicurez-za sociale. Il riscatto è possibile anche quan-do i periodi sono stati assicurati secondo lalegislazione locale e persino quando hannodato luogo alla liquidazione di una pensionead esclusivo carico dello stato estero. Il riscat-to può essere chiesto dagli interessati che, al-l’atto della presentazione della domanda, ri-sultino cittadini italiani (anche se durante l’at-tività lavorativa svolta all’estero erano in pos-sesso di una cittadinanza diversa) e dai fami-liari superstiti del lavoratore che, alla datadella morte, fosse cittadino italiano.Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipen-dente svolto all’estero, a condizione che nonrisultino già coperti da contribuzione in Italia.

Niente riscatto

Non sono riscattabili i periodi di lavoro svoltiin Paesi legati all’Italia da convenzione in ma-teria di assicurazioni sociali o appartenenti al-l’Unione Europea o allo Spazio EconomicoEuropeo (SEE) in quanto essi sono già auto-maticamente riconosciuti ai fini della pensio-ne italiana in base al cosiddetto principio del-la “totalizzazione“.I Paesi della UE sono i seguenti: Belgio, Dani-

marca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Uni-to, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia e, dal 1°maggio 2004, Repubblica Ceca, Estonia, Ci-pro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polo-nia, Slovenia e Repubblica Slovacca. Dal 1°giugno 2002, a seguito dell’entrata in vigoredell’accordo sulla libera circolazione dellepersone tra Unione Europea e Confederazio-ne svizzera, le precedenti convenzioni tra Ita-lia e Svizzera sono sostituite dai Regolamenticomunitari e, quindi, viene applicato il princi-pio della totalizzazione.l Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. l Paesiconvenzionati con l’Italia sono i seguenti: Ar-gentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Ver-de, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man,Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Re-pubblica Federale di Jugoslavia, Principato diMonaco, Stati Uniti d’America, Repubblica diSan Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vene-zuela.È comunque possibile il riscatto dei periodi dilavoro svolti in questi Paesi qualora risultinoscoperti di assicurazione o contribuzione.

Esclusioni

Restano esclusi dal riscatto anche i periodi dilavoro svolti negli stati del territorio libico e

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Se il lavoratore risiede all’estero

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nelle ex colonie italiane (Tripolitania, Cirenai-ca, Eritrea, Somalia, Etiopia), all’incirca neglianni che vanno dal 1928 al 1960, in quanto,essendo in vigore la legislazione italiana, ta-li territori non potevano essere consideratistati esteri.

La domanda

La domanda di riscatto può essere presentataall’INPS in qualsiasi momento, utilizzando ilmodulo R.E.1, al quale va allegato il certifica-to di cittadinanza italiana. Quest’ultima certi-ficazione - se la domanda viene presentatadal lavoratore - può essere sostituita da unadichiarazione di responsabilità.

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Il riscattodel lavoro all’estero

La domanda

Nel caso in cui il richiedente risieda all’esteropuò inviare la domanda di riscatto alla sedeINPS presso la quale ha già una posizione as-sicurativa. Nel caso in cui non abbia una po-sizione assicurativa presso l’INPS, l’interessa-to può inoltrare domanda presso una qualun-que sede dell’Istituto.

Documenti di lavoro

Alla domanda vanno, inoltre, allegati:

• tutti i documenti originali (o in copia auten-tica) di “data certa“, idonei a provare l’esi-stenza del rapporto di lavoro da riscattare(e possibilmente la durata di tale rapporto);l’importo della retribuzione percepita (lette-re di assunzione o di licenziamento, bustepaga dell’epoca, libretti di lavoro, contrattidi ingaggio ecc.). Sono valide anche le di-chiarazioni delle autorità consolari italianeo delle pubbliche amministrazioni straniereche controllino l’immigrazione. Quanto allaprova della durata del rapporto di lavoro,sono ammesse anche le prove testimonialigiurate e le dichiarazioni di responsabilitàsottoscritte dal datore di lavoro;

• le dichiarazioni dei datori di lavoro, anchese rese “ora per allora“, purché convalida-

te dall’autorità consolare italiana e accom-pagnate da documenti “di data certa“ at-testanti le date di espatrio e rimpatrio dellavoratore.

In ogni caso, tutti i documenti allegati alla do-manda di riscatto, se redatti in lingua stranie-ra, devono essere accompagnati dalla relativatraduzione in italiano (convalidata dall’auto-rità diplomatica straniera o da traduttori ita-liani regolarmente autorizzati).

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Gravidanza,puerperio e assistenza ai disabili

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Dalla data di inizio della assicurazione gene-rale obbligatoria (1° luglio 1920) fino al 31agosto 1950 vi è stata una netta distinzione,con riferimento all’obbligo assicurativo, traoperai e impiegati. I primi, dovevano essereassicurati qualunque fosse l’importo della re-tribuzione percepita, i secondi, invece, eranoassicurabili solo se la retribuzione loro corri-sposta fosse stata inferiore ai seguenti limiti:

• 350 lire mensili dal 1° luglio 1920 al 13dicembre 1922;

• 800 lire mensili dal 14 dicembre 1922 al30 aprile 1939;

• 1500 lire mensili dal 1° maggio 1939 al 31agosto 1950.

Dal 1° Settembre 1950 l’assicurazione pensio-nistica è stata estesa a tutti gli impiegati, indi-pendentemente dalla retribuzione percepita.In favore degli impiegati che sono rimasti sen-za assicurazione è stata quindi riconosciuta lapossibilità del riscatto.Il riscatto può riferirsi anche al lavoro svolto,negli stessi periodi, in Eritrea, Somalia, Etio-pia, Cirenaica e Tripolitania.

La domanda

La richiesta di riscatto può essere presentatadall’interessato o dai familiari superstiti.

La domanda va compilata sul modello Rl/1 alquale vanno allegati documenti di “data cer-ta“, idonei a provare lo svolgimento di attivitàlavorativa dipendente con qualifica impiegati-zia e con retribuzione superiore ai limiti all’e-poca vigenti. Non sono ammessi, in sostitu-zione della documentazione, prove testimo-niali (per periodi successivi al termine dellaSeconda Guerra Mondiale, aprile 1944, tenu-to conto che all’epoca la retribuzione era su-periore a lire 1.500), dichiarazioni di respon-sabilità o atti notori ecc.

Lavoro impiegatizio1920-1950

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Sono riscattabili i periodi di assenza facoltati-va per gravidanza e puerperio, intervenutifuori del rapporto di lavoro e i periodi di con-gedo dal lavoro richiesti per prestare assi-stenza o curare familiari inabili (in misura noninferiore all’80%). Il riscatto è posto a totalecarico del richiedente e il relativo onere vienecalcolato con le stesse regole in vigore per glialtri tipi di riscatto.

Requisiti

Il richiedente alla data di presentazione delladomanda di riscatto, deve risultare in posses-so di almeno 5 anni di contribuzione obbliga-toria versata in rapporto ad una effettiva atti-vità lavorativa qualora il periodo da riscattaresia scoperto da assicurazione.Il riscatto si ottiene su domanda dell’interes-sato e per un periodo non superiore a sei me-si per ogni maternità e nel limite massimo dicinque anni. La Legge di riordino della mater-nità (n. 53/2000) ha modificato la duratacomplessiva dell’astensione facoltativa, fis-sando termini più ampi. Per alcuni periodi -astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra ilterzo e l’ottavo anno di vita del bambino; iperiodi di riposo per allattamento e i periodidi assenza per malattia del bambino di etàcompresa tra il terzo e l’ottavo anno - è pre-

vista la copertura figurativa in base ad un va-lore convenzionale annuo, uguale per tutti.Gli interessati possono integrare il valore fi-gurativo accreditabile mediante riscatto o ver-samenti volontari, legando il valore del con-tributo alla retribuzione effettiva per la partedi essa che supera quella convenzionale.Il riscatto di tali periodi di assenza dal lavoronon è cumulabile con il riscatto del corso le-gale di laurea. Questo significa che se l’inte-ressato ha beneficiato di cinque anni di ri-scatto per la laurea non può fruire di altri cin-que anni per la maternità o assistenza ai di-sabili. Ma se ha riscattato meno di cinque an-ni può chiedere un riscatto parziale fino a rag-giungere i cinque anni.

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Motivi di famiglia

I lavoratori possono assentarsi dal lavoro pergravi e documentati motivi di famiglia purchètali periodi non siano superiori a due (conti-nuativi o frazionati).

Condizioni

Il lavoratore durante il periodo di congedonon può svolgere attività lavorativa e non hadiritto alla retribuzione. Non è prevista la co-pertura figurativa, ma può essere chiesto il ri-scatto o l’autorizzazione alla prosecuzionevolontaria.

Formazione

La legge 53/2000 ha stabilito che i lavoratoriin possesso di un’anzianità di servizio pressola stessa azienda (pubblica o privata) di alme-no 5 anni, possano fruire di un periodo dicongedo per formazione, continuativo o fra-zionato.

Condizioni

L’attività lavorativa può essere sospesa per unmassimo di undici mesi nell’arco della vita la-vorativa. Durante il congedo, il lavoratoreconserva il posto ma non ha diritto ad alcunaretribuzione.

Il congedo per formazione può essere chiesto:

• per il completamento della scuola dell’ob-bligo;

• per conseguire un titolo di studio di secon-do grado;

• per conseguire un diploma universitario odi laurea;

• per partecipare ad attività formative.

Il congedo per formazione, non essendo retri-buito né coperto da contribuzione figurativa,può essere riscattato ai fini pensionistici eprevidenziali.

Interruzioni o sospensioni

Il lavoratore può interrompere o sospenderel’attività lavorativa quando lo prevede unaspecifica disposizione di legge o contrattuale.Per questi periodi, con decorrenza successivaal 1996, può essere chiesto il riscatto per ladurata massima di tre anni. In alternativa, i la-voratori interessati possono chiedere di esse-re autorizzati alla prosecuzione volontaria.

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Congedi per causeparticolarie per la formazione

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I lavoratori parasubordinati hanno la facoltàdi riscattare i periodi di lavoro svolti, per col-laborazioni coordinate e continuative, prece-denti l’istituzione della Gestione separata(Gennaio 1996).

I requisiti

È possibile riscattare fino ad un massimo dicinque anni, a condizione che per tali periodinon risulti alcuna forma di copertura contri-butiva. L’onere di riscatto è a completo caricodell’interessato. Il rapporto di collaborazionecoordinata e continuativa deve risultare dadocumenti di “data certa“.

La domanda

Per ottenere il riscatto l’interessato o i suoisuperstiti possono fare domanda, alla sededell’INPS, in qualsiasi momento. I periodi dariscattare devono essere provati con docu-menti di “data certa“. Dichiarazioni, attesta-zioni e tutti quei documenti che sono stati re-datti all’epoca dello svolgimento dell’attivitàlavorativa, e che possano provare l’esistenzadel rapporto di collaborazione, la durata ed icompensi percepiti dal richiedente (contratto,dichiarazione dei redditi ecc.).È possibile allegare alla domanda di riscattoanche una dichiarazione resa “ora per allo-

ra“, solo nel caso in cui la stessa sia rilascia-ta da pubbliche amministrazioni e sia sotto-scritta da un funzionario responsabile.

Il pagamento

L’importo è calcolato dall’INPS sulla base deicompensi percepiti nei periodi oggetto del ri-scatto e rivalutato applicando la variazionedell’indice ISTAT. Se non è possibile dimostra-re l’ammontare dei compensi, l’onere di ri-scatto viene calcolato in base al reddito mini-mo stabilito per i commercianti. L’INPS inviaal domicilio del richiedente la comunicazionedella somma da pagare e un bollettino di con-to corrente postale. L’interessato ha 60 giornidi tempo, dalla comunicazione, per versarel’importo stabilito. Il pagamento può essereeffettuato in un’unica soluzione oppure ra-teizzato per un massimo di 5 anni (60 ratemensili di importo uguale).

Se non si paga o si paga in ritardo

• il mancato versamento, nei termini asse-gnati, viene considerato come rinuncia alladomanda e ne comporta la decadenza;

• il tardivo pagamento può essere considera-to, a richiesta, come una nuova domandadi riscatto.

Lavoro parasubordinato

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il primo calcolo è effettuato sulla base diun’anzianità di venticinque anni di contribu-zione ed il secondo, comprensivo del riscat-to, con un’anzianità di ventinove anni.Il Sig. Rossi nel primo caso raggiunge un’an-zianità contributiva di 1.300 contributi set-timanali e nel secondo di 1.508 contributisettimanali. Sulla base di tali requisiti, l’in-cremento di pensione (ossia la differenzatra la pensione con riscatto e quella senza)risulta pari a € 2.280. Su tale importo vie-ne applicato il coefficiente di calcolo che èricavato dalle tabelle ministeriali (pubblica-te nelle pagine successive) in relazione alsesso, all’età e all’anzianità contributiva dellavoratore. Nel caso specifico il pagamentorisultante per il riscatto è di circa € 36.340.

Come

La somma da versare per i periodi riscattativiene notificata dall’INPS all’interessato, ilquale può pagarla in unica soluzione o in for-ma rateale.In tutti e due i casi l’INPS fornisce i bollettinidi conto corrente postale da utilizzare per ipagamenti.• Se viene scelto il pagamento in unica solu-

zione, la somma va normalmente versataentro 60 giorni dalla comunicazione del-l’INPS. Il mancato pagamento dell’importoviene considerato come rinuncia alla do-

manda, per cui l’INPS non procede più al ri-scatto dei periodi richiesti. Il tardivo paga-mento può essere considerato, invece, comenuova domanda di riscatto. In questo caso,però, l’importo dovuto dovrà essere ricalco-lato sulla base della diversa età e anzianitàcontributiva.

• Se viene scelta la forma rateale, il paga-mento può essere dilazionato in un massi-mo di 60 rate mensili (5 anni). In questocaso il costo del riscatto è maggiorato de-gli interessi di dilazione calcolati secondo iltasso legale.

Se non si paga o si paga in ritardo

• il mancato versamento della prima rata èconsiderato come rinuncia alla domanda;

• il tardivo versamento della prima rata puòessere considerato come nuova domanda.

È indispensabile versare anche le successiverate con regolarità, rispettando le scadenzeriportate sui moduli di pagamento.Se l’interessato chiede la pensione quandoancora non ha finito di pagare le rate, lesomme ancora dovute debbono essere ver-sate tutte insieme.Se il riscatto viene chiesto da persona già inpensione non è possibile ottenere il pagamen-to rateale in quanto il riscatto comporta un in-cremento immediato della pensione: in questocaso si paga l’intera somma entro 60 giorni.

Quanto

Il costo dell’operazione varia in base all’epo-ca in cui si collocano gli anni da riscattare.Se si tratta di periodi precedenti al 1° gennaio1996, l’onere del riscatto sarà calcolato con ilsistema retributivo che si basa su alcuni fat-tori variabili. La base matematica per la de-terminazione del costo del riscatto è costitui-ta da particolari tabelle - che tengono contodi fattori demografici e previdenziali - e dallacosiddetta “riserva matematica“. Questa ri-serva è formata dalla quantità di denaro ne-cessaria per coprire l’impegno finanziario cheI’INPS dovrà sostenere per corrispondere lapensione maggiorata dal riscatto.Il calcolo viene effettuato con riferimento aspeciali coefficienti di capitalizzazione, rileva-bili da tabelle approvate da vari decreti mini-steriali che tengono conto:• dell’età del richiedente (più si è avanti ne-

gli anni più si paga);• del sesso (per le donne, che mediamente

vivono di più degli uomini, il costo dei ri-scatti è un po’ più elevato);

• dalla consistenza della posizione assicurati-va e delle retribuzioni (più lunga è l’anzia-nità contributiva e più elevata è la retribu-zione, maggiore sarà la pensione che verràsuccessivamente liquidata e perciò più “pe-sante“ il costo del riscatto);

• della durata dei periodi da riscattare.

È evidente, pertanto, che ogni riscatto com-porta la determinazione di una specifica “ri-serva matematica“ e quindi un costo diverso.Se il periodo è successivo al 1° gennaio 1996,l’importo verrà determinato col sistema con-tributivo. Esso prevede l’applicazione dell’ali-quota contributiva obbligatoria (il 32,70 %per la generalità dei lavoratori dipendenti) al-la retribuzione lorda e la moltiplicazione del ri-sultato per il numero degli anni da riscattare.Se gli anni da riscattare si collocano a cavallodel 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: re-tributivo per la parte precedente tale data econtributivo per la parte successiva.

EsempioAl fine di dare al lettore un’idea del costo diun riscatto, ipotizziamo a fini esplicativi ilcaso di un assicurato con un’anzianità dicontribuzione e assicurazione di venticin-que anni, il quale chieda di riscattare un pe-riodo di quattro anni antecedente il 1° gen-naio 1996. Vediamo, attraverso lo sviluppodei calcoli, quale sarà il contributo di riscat-to che dovrà pagare.Mario Rossi, nato il 5 gennaio 1952, assicu-rato con l’INPS da venticinque anni, con unaretribuzione annua lorda di € 28.500, chie-de il 30 marzo 2004 di riscattare i quattroanni del corso legale di studi universitari. Intal caso si effettuano due calcoli fittizi dellapensione spettante alla data della domanda:

Quanto e come si paga

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Nel caso in cui la domanda di riscatto vengarespinta, l’interessato può presentarericorso all’INPS.Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libe-ra, al Comitato fondo pensioni lavoratori di-pendenti dell’INPS, entro 90 giorni dalla da-ta di ricezione della lettera con la quale si co-munica che la domanda è stata respinta. Il ri-corso può essere:

• presentato agli sportelli della Sede dell’INPSche ha respinto la domanda;

• inviato alla Sede dell’INPS per posta, conraccomandata con ricevuta di ritorno;

• presentato all’INPS tramite uno degli Entidi Patronato riconosciuti dalla legge.

Se il ricorso riguarda il mancato accoglimentodella domanda di riscatto del corso legale dilaurea, il ricorso va indirizzato:

• al Comitato del fondo pensioni lavoratoridipendenti, se l’interessato è lavoratore di-pendente;

• al Comitato amministratore dei contributi edelle prestazioni previdenziali degli artigia-ni e commercianti, se il richiedente è arti-giano o commerciante;

• al Comitato amministratore della gestionedei contributi e delle prestazioni previden-ziali dei coltivatori diretti, coloni e mezza-

dri, se il lavoratore è coltivatore diretto, co-lono o mezzadro;

• al Comitato amministratore della “gestioneseparata“, se il ricorrente è un lavoratoreparasubordinato o un libero professionistaiscritto a tale gestione.

Documenti

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ri-tenuti utili dall’interessato per far modificarela decisione negativa degli uffici.

Il fisco riduce la spesa

L’onere del riscatto è a totale carico del ri-chiedente ed è comunque deducibile dal red-dito complessivo ai fini fiscali. Questa agevo-lazione è comunque una riduzione dei costi.

Rinuncia

L’interessato può rinunciare alla domanda diriscatto quando dopo averla presentata, perqualsiasi motivo, anche di ordine economico,ritenga di non dar più corso alla richiesta.In questo caso se l’INPS non ha ancora invia-to la lettera di accoglimento è opportuno chel’interessato comunichi agli uffici l’intenzionedi rinunciare.Se invece l’interessato ha già ricevuto la let-tera di accoglimento basta non pagare lasomma in essa indicata per manifestare la vo-lontà di rinuncia.Se, successivamente, l’interessato cambiaidea la domanda può essere ripresentata. Maè chiaro che in questo caso la somma da pa-gare sarà sicuramente maggiore di quella cal-colata in precedenza. Ciò in quanto, alla datadella nuova domanda, sono variati gli ele-menti (età, retribuzione ecc.) presi a base peril calcolo del riscatto.

Quanto e come si paga

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I ricorsi

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Ecco l’elenco degli Enti di patronato riconosciuti dallalegge, che assistono gratuitamente lavoratori e pensio-nati nello svolgimento delle pratiche previdenziali.

A.C.A.I. - Associazione Cristiana Artigiani Italiani, pro-mossa dal Centro Nazionale dell’Artigianato.

A.C.L.I. - Associazione Cristiana Lavoratori Cristiani.

C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere AssociazioniArtigiane.

E.A.S.A. - Ente Assistenza Sociale degli Artigiani, promos-so dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani.

E.N.A.P.A. - Ente Nazionale Assistenza e PatrocinioAgricoltori, promosso dalla Confederazione Generaledell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura).

E.N.A.S. - Ente Nazionale Assistenza Sociale promossodall’Unione Generale del Lavoro (UGL)

E.N.A.S.C.O. - Ente Nazionale d’Assistenza Sociale pergli Esercenti attività commerciali, promosso dalla Con-federazione Italiane del Commercio e del Turismo.

E.N.C.A.L. - Ente nazionale Confederale Assistenza La-voratori promosso dalla Confederazione Italiana Sinda-cato Autonomo Lavoratori Italiani (CISAL).

E.N.P.A.C. - Ente Nazionale per l’Assistenza ai Coltiva-tori promosso dall’Unione Coltivatori Italiani (UCI).

E.P.A.C.A. - Ente di patronato ed Assistenza per i Col-tivatori Agricoli promosso dalla Confederazione Nazio-nale Coltivatori Diretti.

E.P.A.S.A. - Ente di Patronato e d’Assistenza Socialeper gli Artigiani, promosso dalla Confederazione Nazio-nale dell’Artigianato.

F.A.C.I. - Istituto di Patronato e d’Assistenza Sociale peril Clero Italiano.

I.N.A.C. - Istituto Nazionale Assistenza Contadini, pro-mosso dalla C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori).

I.N.A.P.A. - Istituto Nazionale d’Assistenza e di Patro-nato per gli Artigiani, promosso dalla ConfederazioneGenerale Italiana dell’Artigianato.

I.N.A.S. - Istituto Nazionale Assistenza Sociale, pro-mosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavora-tori (CISL).

I.N.C.A. - Istituto Nazionale Confederale d’Assistenza,promosso dalla Confederazione Generale Italiana delLavoro (CGIL).

I.N.P.A.L. - Istituto Nazionale per l’Assistenza ai Lavo-ratori, promosso dall’Associazione Italiana Coltivatori.

I.T.A.C.O. - Istituto per la Tutela e l’Assistenza degliEsercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi,promosso dalla Confesercenti.

I.T.A.L. - Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori, pro-mosso dall’Unione Italiana del Lavoro (UIL).

S.B.R. - Solizialer Beratungsring, promosso dall’UnioneSindacati Autonomi Sudtirolesi (USAS).

S.I.A.S. - Servizio Italiano assistenza Sociale e per i Ser-vizi Sociali dei Lavoratori, promosso congiuntamentedalle Associazioni:• Movimento Cristiano dei Lavoratori Italiani (MOCLI);• Federazione delle Associazioni Cristiane dei Lavora-

tori (FEDERACLI)

Tabelle per il calcolo

La “riserva matematica“ per il calcolo dei con-tributi da riscatto prevede 14 tabelle relative a:

• lavoratori e lavoratrici con anzianità infe-riore, pari o superiore a 15 anni;

• pensionati di invalidità, vecchiaia anzia-nità, superstiti.

Si riportano, per ragioni di spazio, solo le primequattro, che peraltro riguardano la stragrandemaggioranza delle domande di riscatto.

Come si individua il coefficiente

Si ricerca il punto d’incontro tra la riga corri-spondente all’età dell’interessato e la colon-na corrispondente all’anzianità contributiva,comprensiva del periodo da riconoscere e diquello già coperto da contribuzione.

Come si calcola la riserva matematica

Il coefficiente individuato si moltiplica perl’importo risultante dalla differenza tra lapensione calcolata senza i contributi da ri-scatto e quella comprensiva di tali contributi.Il prodotto ottenuto rappresenta l’importo daversare all’INPS.

Riserva matematica Gli enti di patronato

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Tabella 1

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Tabella 2

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Tabella 3

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Tabella 4

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Collana “Le Guide”Direttore: Raffaello MarchiCoordinatore: Annalisa GuidottiTesti: Iride Di Palma, Adolfo De MaltiaReporting: Gianni BocciaProgetto grafico: Peliti AssociatiGrafico: Valeria ValdiserriStampa: Tipografia Litografia Spoletina “Del Gallo Editore”