i rapporti di gruppo nel diritto tributario master antonio berliri alma mater studiorum università...
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I rapporti di gruppo nel diritto tributario
Master Antonio Berliri Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Rilevanza del gruppo ai fini giuridico-tributari
• Fenomeno in primo luogo economico (azione e strategia unitaria e coordinata vs. strutture giuridicamente autonome)
• Progressiva rilevanza del gruppo nel diritto societario (es. bilancio consolidato/responsabilità da “direzione e coordinamento”) – Non ne è comunque conseguita la creazione di un nuovo soggetto di
diritto
• Nel diritto tributario, il gruppo è apprezzato in duplice prospettiva:– fattore di potenziale distrazione di base imponibile (es: transfer pricing –
anche interno – e cfc rules) verso regimi fiscali più vantaggiosi– espressione di una capacità economica unitaria in considerazione
dell’unitaria gestione (consolidato/trasparenza) → in questo senso, la previsione di regole peculiari per il gruppo ha carattere sostanzialmente agevolativo
I regimi tributari del gruppo di società
Oggi concentreremo l’attenzione su:
- Consolidamento nazionale e mondiale delle basi imponibili ai fini reddituali
- Trasparenza societaria ai fini reddituali
Il consolidato nazionale delle basi imponibili
Il consolidamento delle basi imponibili
Determinazione di un'unica base imponibile, corrispondente alla somma algebrica degli utili e delle perdite delle società partecipanti
Riconoscimento fiscale dell'unità economica del gruppo di società Coerente con spirito della Riforma 2003 (decentramento della
tassazione “dalle persone alle cose”) Ante-2003 → consolidato “artigianale” → le società potevano
svalutare – anche ai fini fiscali – il valore delle partecipazioni detenute e, pertanto, ottenere effetti affini a quelli del consolidato (facoltà venuta meno con Riforma 2003)
Ambito soggettivo Regime facoltativo il cui accesso dipende
dall'esercizio di un'opzione (da parte della consolidante e da parte di ogni consolidata)
Tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano tale facoltà
Metodo del c.d. cherry-picking → la consolidante sceglie le controllate da inserire nel perimetro di consolidamento
Perimetro a geometria variabile
Possibilità di avere tanti consolidati tra soggetti diversi di uno stesso gruppo, a seconda di quanti siano i soggetti consolidanti
LIMITE → Una stessa società può esercitare l'opzione in qualità di consolidante oppure di consolidata (non può cumulare le due funzioni)
Ambito soggettivo
Soggetto consolidante Società di capitali residenti
Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione
Enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che hanno per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali
Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti, purché:
Residenti in Stato con cui è in vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni
Munite di stabile organizzazione nello Stato, cui siano connesse le partecipazioni nelle società che si intende includere nel perimetro di consolidamento
Ambito soggettivo
Soggetto consolidato Società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata Residenti nel territorio dello Stato
Platea di soggetti più ristretta Non ammesso ai soggetti non residenti La sentenza della ECJ Papillon → ammesse al
perimetro di consolidato le società residenti indirettamente controllate per il tramite di soggetti esteri
Ambito soggettivo
Soggetti NON ammessi Società ed enti che fruiscono di una riduzione
dell'aliquota IRES (regimi di favore, es: regime di tonnage tax) Disomogeneità delle aliquote è causa
ostativa/interruttiva del regime Società soggette a procedure di fallimento o
liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Ambito soggettivo
Consolidato e trasparenza I due regimi non possono mai coesistere in
capo alla stessa società Una società trasparente non può essere
consolidante o consolidata L'esercizio dell'opzione per il consolidato
nazionale (sia in qualità di consolidante, sia di consolidata) è viceversa consentito alle società che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza in qualità di soci partecipanti
Ambito soggettivo
Consolidato e trasparenza
ALFA
BETA GAMMA
DELTA
EPSILON
80%
100%
50%50%trasparenza
consolidato
Ambito soggettivo
Consolidato e trasparenza
Alfa
GammaBeta
Delta
100%
50% 50%
consolidato
trasparenza
Requisiti partecipativiPossesso di una partecipazione rilevante:
CONTROLLO 2359 comma 1, n. 1), c.c. (maggioranza dei diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria) (art. 117 tuir) >50% del capitale e degli utili di bilancio, tenendo conto
dell'eventuale demoltiplicazione e delle partecipazioni prive del diritto di voto (art. 120 tuir) Il rapporto di controllo deve sussistere al momento dell'esercizio
dell'opzione e permanere durante il consolidato Si computano i voti esercitabili dal soggetto controllante per il
tramite di società controllate, persone interposte o società fiduciarie
Non rilevano ai fini del controllo le partecipazioni prive del diritto di voto
Requisiti partecipativi
Irrilevanti ai fini del computo Azioni che non attribuiscono il diritto di voto in
assemblea ordinaria Azioni senza diritto di voto Azioni con diritto di voto limitato a particolari
argomenti Azioni con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative
Strumenti finanziari ibridi
Ambito oggettivo
Esempio Alfa detiene una partecipazione in Beta e
intende esercitare l'opzione Il capitale di Beta è formato da 60 azioni
ordinarie (31 delle quali sono detenute da Alfa) e da 40 azioni prive di diritto di voto (detenute da Gamma).
(31/60) x 100 = 51,6%
Perimetro consolidamento
ESEMPIO 1
Alfa
Beta
Gamma
100%
100%
Perimetro consolidamento
ESEMPIO 2
Alfa
Beta
Gamma
80%
70%
Perimetro consolidamento
ESEMPIO 3
Alfa
Beta
Gamma
90%
55%
Perimetro consolidamento
ESEMPIO 4
Alfa
Gamma
Epsilon
20%
30%
Beta Delta
20% 100%
5% 45%
Perimetro consolidamento
ESEMPIO 4
Alfa
Gamma
Epsilon
60%
30%
Beta Delta
20% 100%
5% 45%
Esercizio dell'opzioneCONDIZIONI
Identità esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della controllante Ciò tuttavia non comporta che le consolidate non possano subentrare in un
consolidato “in corso” (nel qual caso il consolidato con le subentranti terminerà successivamente – stante l’irrevocabilità per un triennio – rispetto a quello con le consolidate originarie)
Esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante
Elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la controllante ai fini delle notifiche di atti e provvedimenti
Comunicazione all'Agenzia entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'opzione
Effetti dell'opzione
REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE Determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante
Riferimento all'utile/perdita risultante dal conto economico con le variazioni imposte delle norme fiscali
Disciplina delle rettifiche di consolidamento
Prima del 2007 → Disciplina specifica (artt. 122 e 123 tuir) finalizzata a neutralizzare gli effetti di eventuali operazioni infragruppo (es.: distribuzione di dividendi, pro-rata interessi passivi, cessione di beni strumentali)
Post 2007 → Rettifiche correlate a:
- Interessi passivi → trasferimento al consolidato degli interessi passivi incapienti/utilizzabilità nei limiti del plafond “attribuito” al consolidato da altre società partecipanti
Disciplina delle perdite
PERDITE PREESISTENTI Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, quindi possono essere compensate soltanto con gli imponibili positivi conseguiti dallo stesso soggetto nel corso di durata dell’opzione
Risultato ante-consolidato
I esercizio di consolidato
II esercizio di consolidato
III esercizio di consolidato
Alfa (100) 70 50 30
Beta 80 50 20 50
Gamma 90 (20) 30 (20)
Totale consolidato 30 80 60
Disciplina delle perdite
PERDITE IN CORSO DI CONSOLIDATO Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante
dalla somma algebrica degli imponibili
Le perdite del consolidato possono essere portate a nuovo soltanto dal consolidante e, quindi, compensate con il reddito complessivo globale dei periodi di imposta successivi (senza alcuna limitazione temporale, ferma restando l’interruzione anticipata o il mancato rinnovo dell’opzione; cfr. slide seguente)
I esercizio di consolidato II esercizio di consolidato
III esercizio di consolidato
Alfa 70 20 50
Beta 50 90 50
Gamma (150) (100) (20)
Totale consolidato (30) 0 (20) 60
Disciplina delle perditePERDITE RESIDUE IN CASO DI
INTERRUZIONE ANTICIPATA O MANCATO RINNOVO DELL'OPZIONE
Le perdite del consolidato rimangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante, salvo che non siano imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo
Libera scelta delle parti Es., l'opzione tra A e B prevede la permanenza delle perdite
di B nella disponibilità di A; quella tra A e C stabilisce la restituzione a C
Obblighi di versamento
Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi del consolidato competono esclusivamente al soggetto consolidante.
L'acconto è determinato sulla base dell'imposta (al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute di acconto) corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle singole società consolidate.
Il consolidante terrà conto dell'effetto compensativo tra redditi e perdite delle consolidate
Obblighi delle consolidate
Esercizio dell'opzione, elezione di domicilio, identità esercizio sociale
Redazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza liquidare la relativa imposta
Fornire alla controllante ogni necessaria collaborazione per consentire a questa l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione
Obblighi del consolidante
Presentare la dichiarazione dei redditi propria e del consolidato
Calcolare il reddito complessivo globale Liquidare l'imposta di gruppo
Interruzione e mancato rinnovo dell'opzione
Irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un triennio, salvo il venir meno del requisito del controllo
In caso di interruzione: Il consolidante deve integrare quanto versato a
titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione
Ciascuna società controllata deve effettuare la predetta integrazione riferita ai redditi propri
Interruzione del consolidato
Viene meno il requisito del controllo; Fusione della controllante con società e enti non
inclusi nel consolidato, salvo richiesta di continuazione tramite interpello;
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Interruzione dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale intervengono: La data di omologa della sentenza dichiarativa di fallimento La data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa La data del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria
Interruzione del consolidato
Liquidazione giudiziale; Trasformazione di una società soggetta ad IRES in società
non soggetta ad IRES (cd. “trasformazione regressiva”); Trasformazione della consolidante o della consolidata in
un soggetto avente natura giuridica diversa da quelle ammesse al consolidato;
Trasferimento all'estero della residenza; Fusione tra consolidata e società non inclusa nel
consolidato. Fusione tra consolidante e consolidata, anche se non si
interrompe la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.
Non interruzione del consolidato
Fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata (fusione inversa)
Il consolidato sopravvive nei confronti delle altre consolidate Fusione propria (o per incorporazione) della consolidante
con (o in) società non inclusa nel consolidato Non è “automaticamente” attratta nel regime di tassazione
consolidato, ma è necessario presentare istanza di interpello Fusione tra società consolidate
Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione
Non interruzione del consolidato (segue)
Scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale
Consolidata o consolidante beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo
Scissione parziale della consolidante Scissione totale della consolidante Conferimenti effettuati da soggetti partecipanti al
consolidato Liquidazione volontaria della consolidante o della
consolidata
Regime di responsabilità
Il consolidato non dà luogo ad un unico e autonomo soggetto passivo di imposta
Somma algebrica dei singoli redditi, obbligo di presentazione della singola dichiarazione, ma non obblighi di liquidazione
Peculiare regime di responsabilità
Responsabilità delle consolidate
Responsabilità solidale con la controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito di gruppo, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile
Responsabilità solidale con il controllante per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter e di liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/73
Responsabilità per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito di gruppo, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi
Responsabilità per le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi strumentali per la determinazione del proprio reddito
Responsabilità del consolidante
Responsabilità “propria”, relativa alla determinazione del proprio reddito complessivo
Responsabilità “da consolidamento”, per la maggiore imposta accertata e gli interessi dovuti relativa alla determinazione dell'imponibile di gruppo
Responsabilità “solidale” con le controllate, per i redditi propri di ciascuna di esse e per le sanzioni applicate alle consolidate
Responsabilità da consolidamento
Riferibile alla corretta esecuzione degli adempimenti volti alla determinazione dell'unica base imponibile e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato
Corretta esecuzione delle rettifiche in caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo dell'opzione
Non vi è responsabilità laddove siano operate rettifiche in base a comunicazioni di dati errati da una consolidata
Il consolidato mondiale delle basi imponibili
Consolidato mondiale. Compensazione internazionale di profitti e perdite
In alcuni Stati le norme di consolidamento nazionale sono estese anche alle consociate estere.
Pochi Stati (Francia, Danimarca, Italia e Austria) ammettono il consolidato mondiale e si basano su schemi di:
compensazione “verticale verso l’alto” (le perdite delle controllate si compensano a livello della controllante e non viceversa);
Compensazione di profitti e perdite
Consolidato nazionale Consolidato mondiale
B C
A
B C
A
Compensazione verso l’altoCompensazione verso il bassoCompensazione orizzontale
Compensazione solo verticale
Consolidato mondiale (artt. 130-142 del tuir)
Con la Riforma Ires del 2003 si è data rilevanza fiscale anche ai gruppi multinazionali
Le condizioni per accedere al consolidato mondiale sono tuttavia più restrittive di quelle previste per il consolidato nazionale
Inoltre, anche gli effetti complessivi a livello di gruppo sono meno vantaggiosi
Consolidato mondiale
Anche il consolidato mondiale è un regime opzionale di tassazione dei gruppi di società
Una rilevante differenza rispetto al consolidato nazionale è rappresentata dalla circostanza che i redditi e le perdite delle consolidate sono attribuiti alla consolidante proporzionalmente e non integralmente
Regola “all in-all out”
Un’altra rilevante differenza rispetto al consolidato mondiale consiste nella regola “all in-all out”– In base a tale regola, tutte le società controllate non
residenti rientrano nel consolidato (anche quelle acquisite successivamente all’opzione; cfr. ris. N. 229/E del 2008)
– La consolidante non può dunque “selezionare” le controllate non residenti
In sintesi, le principali caratteristiche:
La società consolidante deve essere una società o un ente residente:– I cui titoli siano quotati nei mkt regolamentati, oppure
– Controllata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, dallo Stato o da altri enti pubblici, o da persone fisiche residenti non controllanti a loro volta altre società o enti residenti e non residenti
Caratteristiche dei soggetti controllati
Solo società ed enti non residenti:– Controllati dalla consolidante italiana ai sensi
dell’art. 2359, c.c.
– Nei quali la società consolidante detiene, direttamente o indirettamente, più del 50 % delle quote, azioni, diritti di voto e di partecipazione agli utili, tenuto conto dell’effetto demoltiplicatore prodotto dalla catena societaria di controllo
Determinazione del reddito
• Il consolidato mondiale si estende esclusivamente alle società non residenti e alla loro controllante italiana
• La società o l’ente consolidante determina il reddito di consolidato sommando algebricamente i redditi e le perdite delle consolidate, proporzionalmente alla partecipazione in ciascuna (direttamente o indirettamente) detenuta
Alfa, Italia
Beta, Italia
Gamma, Francia
Delta, Svizzera
51 %
20 %
40 %
60 %
Nell’esempio precedente:
Alfa, Gamma e Delta possono optare per il consolidato, Beta resta fuori dal consolidato– Alfa realizza un reddito di 200
– Gamma realizza una perdita di 100
– Delta realizza una perdita di 100
– La perdita di Gamma è imputata ad Alfa per 51
– La perdita di Delta è imputata ad Alfa per 52 (40 direttamente, e 12 proporzionalmente alla partecipazione indiretta in Beta)
La trasparenza fiscale delle società di capitali
Trasparenza delle società di capitali• Il regime fiscale di trasparenza permette di imputare il
reddito della società direttamente ai soci, e dunque tassare l’utile societario in capo a questi ultimi
• Prima della riforma attuata in Italia con il d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (c.d. Riforma Ires), il regime di trasparenza operava esclusivamente – e strutturalmente – per i redditi prodotti dalle società di persone (art. 5, tuir)
• Finalità:
– Evita doppia tassazione degli utili societari
– Consente la compensazione delle perdite tra società di uno stesso gruppo
– Si applica in presenza di requisiti speculari a quelli stabiliti per il consolidato
Nuovo regime di trasparenza delle società di capitali
• artt. 115 (trasparenza) e 116 (trasparenza delle società a ristretta base proprietaria) tuir
• Come per il consolidato, il regime è opzionale• Alternatività consolidato-trasparenza → i due
regimi non possono cumularsi:– una società trasparente non può essere né
consolidata né consolidante– viceversa, la società alla quale è attribuito l’utile per
trasparenza, può optare per il consolidato in qualità di consolidante o di consolidata
Il regime di trasparenza di cui all’art. 115 t.u.i.r..
Requisiti soggettivi
• società di capitali (spa, srl, sapa, società cooperative, mutue assicuratrici)
• residenti in Italia
• Entrambi i requisiti devono:– sussistere sia per la società partecipata, sia per le società
partecipanti• Le società non residenti possono beneficiare del regime di
trasparenza, solo in qualità di partecipanti, qualora non sia previsto un regime di tassazione alla fonte dei dividendi distribuiti
– sussistere dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata, ininterrottamente per tutto il periodo dell’opzione
Requisiti partecipativi
• Partecipazione compresa tra il 10 e il 50% degli utili e dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria
– Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione, si tiene conto solo della partecipazione direttamente detenuta nella società
– Non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di società controllate
– Rilevano le partecipazioni detenute tramite società fiduciarie
– I requisiti partecipativi devono sussistere dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata, ininterrottamente per tutto il periodo dell’opzione
Alfa srl
Gamma sapa
Beta spa
Delta s.coop
10%
40%
50%
Alfa spa
Gamma sapa
Beta srl
Delta s.coop
10%
39%
51%
Alfa spa
Gamma m.ass.
Tizio (p.f.)
Delta srl
10%
40%
50%
Redditi e perdite
• Con l’opzione per la trasparenza, i redditi e le perdite della società trasparente sono imputati direttamente in capo ai partecipanti, in proporzione della partecipazione da ciascuno detenuta
• Perdite pregresse: Le eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di "trasparenza" secondo le ordinarie regole del riporto previste dall'art. 84 tuir
• Le perdite fiscali della società partecipata relative ai periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata
Opzione per la trasparenza
• Tutti i soggetti coinvolti devono esercitare l’opzione per la trasparenza
• Il regime non si applica nel caso in cui anche uno solo dei soci non eserciti l’opzione
• L’opzione deve essere esercitata in modo espresso:– sia dalla partecipata (sulla quale gravano gli obblighi di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate);
– sia da ciascuno dei soci (tenuti ad inviare una comunicazione alla partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale)
• Irrilevanza dell’identità del periodo d’imposta tra partecipata e partecipanti
• Irrevocabilità per 3 periodi d’imposta
• L’opzione va esercitata, da ciascuna società, entro il termine del primo dei 3 periodi d’imposta
Circostanze escludenti
L’opzione non può essere esercitata se:
• i soci possono usufruire di riduzioni dell’aliquota dell’IRES, oppure
• la società partecipata (trasparente) esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale
Alfa srl
Gamma spa
Beta spa
Delta s.coop.
50%
40%
10%
Epsilon spa
51%
No consolidato
Alfa srl
Gamma spa
Beta spa
Delta s.coop.
50%
40%
10%
Epsilon spa
41%
20%
p. consolidato
Il trattamento degli utili distribuiti
• Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci
• Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi • Es.: tra il 2007 (anno di imputazione degli utili
per trasparenza) e il 2011 (anno di distribuzione) cambia la compagine sociale → tale circostanza non rileva ai fini dell’esenzione degli utili distribuiti
Art. 116 tuir: la trasparenza nelle società di capitali a ristretta base
proprietaria
• Il regime opzionale di trasparenza sopra visto è esteso anche alle società di capitali a ristretta base proprietaria
– Quelle in cui i soci sono solamente persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di cooperative)
• La logica è quella di assimilare le società di capitali a ristretta base proprietaria alle società di persone
• La doppia imposizione economica dell’utile è radicalmente eliminata
I presupposti, in sintesi:
• La società partecipata: solo società a responsabilità limitata il cui volume d’affari non superi le soglie per l’applicazione degli studi di settore
• I soci possono essere solamente persone fisiche, in numero non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa
Caio
Sempronio
Società Beta
Società Alfa
Mevio
Tizio
1 %
Riferimenti
I principali contributi di dottrina con cui ho preparato la lezione sono:- Padovani, Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione
del rapporto obbligatorio d’imposta, Riv. Dir. trib. 2010, 1189 - Beghin, Il consolidato nazionale, in AA.VV. (a cura di Tesauro), Imposta
sul reddito delle società, Bologna 2007, 570 - Fantozzi, La nuova disciplina Ires: I rapporti di gruppo, Riv. Dir. trib. 2004,
489- Miccinesi, Alcune riflessioni in tema di consolidato nazionale, Giur.
Imposte 2004, 481- Lupi, Prime osservazioni sulla proposta di consolidato fiscale, Gir.
Imposte 2002, 494
Buon lavoro!