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CORSO __________________________ Docente___________ I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015 Docente: Avv.to Federica Gnani CORSO MODULO A RSPP Ferrara, 07/03/2018 MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione Avv.to Federica Gnani

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CORSO __________________________

Docente___________

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

Docente: Avv.to Federica Gnani

CORSO MODULO A RSPP

Ferrara, 07/03/2018

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

Avv.to Federica Gnani

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CORSO _________________

Docente_____________

contenuti

2

contenuti

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

Avv.to Federica Gnani

Obiettivi formativi di questa unità:

Individuare i ruoli dei soggetti del sistema

prevenzionale con riferimento ai loro

compiti, obblighi e responsabilità

#

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Il D. Lgs. n. 81/2008 definisce e prevede per ogni soggetto compiti e responsabilità specifiche. • Datore di lavoro • Dirigente • Preposto • Lavoratore • Lavoratori autonomi • Imprese familiari • Addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze • Medico competente • Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e Addetti • Responsabile del SPP (RSPP) • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di sito

I “soggetti” della sicurezza

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MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Il D.Lgs. 81/08

prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, a partire dal livello più elevato, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

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L’organigramma della sicurezza

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Salute e sicurezza sul lavoro

intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 lett. o)

e 28 comma 1° dello stesso Testo unico,

non solo come assenza di malattia o d’infermità,

Ma

come stato di completo benessere psicofisico del lavoratore

che può essere assicurato solo attraverso la predisposizione da parte del

datore di lavoro – e di quanti con lui collaborino – di una razionale ed

efficiente, oltre che affidabile, organizzazione del lavoro

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In qualsiasi organizzazione, l’organigramma funzionale indica:

• soggetti

• responsabilità

• relazioni gerarchiche In altri termini, definire un organigramma consente di sapere chi fa e che cosa.

L’organigramma della sicurezza

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:

compiti, obblighi, responsabilità

Datore di lavoro (Ddl) Art. 1 comma 1 lettera b):

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:

compiti, obblighi, responsabilità

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Alcuni obblighi non sono delegabili: • valutazione di tutti i rischi

• elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi

• designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

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Datore di lavoro (Ddl) Art. 1 comma 1 lettera b):

• è al vertice dell’organizzazione

• è responsabile dell’impresa o dello stabilimento in quanto titolare dei poteri decisionali

e di spesa

• è il titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori

• costituisce e formalizza l’organizzazione aziendale per la sicurezza prevista dal D.Lgs.

81/08.

• valuta tutti i rischi in azienda e definisce e realizza le misure più opportune per la

sicurezza dei lavoratori

• definisce la politica dell’azienda e le linee guida

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,

obblighi, responsabilità

DIRIGENTI

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

PRINCIPALI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

•impartisce ordini specifici per realizzare la politica e le linee guida della direzione

•supporta il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di sicurezza stabilite dall’azienda e di quelle prescritte dalla legge

•può avere potere decisionale e di spesa

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO

•Valutare tutti i rischi presenti in azienda ed Elaborare Documento di Valutazione

• Designare il R.S.P.P.: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

DATORE DI LAVORO E/ O DIRIGENTE

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

• Assunzione consapevole del ruolo

• Organizzare il Servizio di Prevenzione

• Misure generali di tutela

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,

obblighi, responsabilità

DATORE DI LAVORO E/O DIRIGENTE

DESIGNAZIONE DI NOMINE

•I lavoratori “Incaricati” alla prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze

•Il Medico competente

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

•Fornire ai lavoratori i DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

• Munire il personale di tessera di riconoscimento

• Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali

• Consultare i Rappresentanti dei Lavoratori

• Aggiornare le misure di prevenzione

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DATORE DI LAVORO E/O DIRIGENTE • informare

• formare

• addestrare

Il Lavoratore esposto al rischio deve avere ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento.

Formazione e addestramento

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:

compiti, obblighi, responsabilità

Preposto - Art.2 comma 1 lettera e)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

Sovrintende all’attività lavorativa

Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori

Ha potere di iniziativa

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Obblighi del Preposto in relazione alle

emergenze:

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio

• dare istruzioni affinché il Lavoratore, in caso di pericolo grave, abbandoni il posto di lavoro

• astenersi dal richiedere al Lavoratore di riprendere l’attività in caso di persistenza di un pericolo grave

Emergenze

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

E’ colui che “SOVRINTENDE ALLE LAVORAZIONI SVOLTE SUI

LUOGHI DI LAVORO E POSSIEDE UN POTERE DECISIONALE

SULLE TEMPISTICHE E SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL

LAVORO, POTENDO DISPORRE IN PIENA AUTONOMIA DEI

LAVORATORI SUBORDINATI A LUI AFFIDATI”

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

I DOVERI DEL PREPOSTO in 7 PUNTI

1. Sovraintendere e vigilare

2. Verificare

3. Richiedere l’osservanza delle norme

4. Informare

5. Astenersi

6. Segnalare

7. Frequentare

CORSO FORMAZIONE PREPOSTI

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

ART. 19 T.U.

Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all’art. 3, i preposti,secondo le loro attribuzioni e competenze,devono:

1) sovrintendere e vigilare sulla

• osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge;

• Sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;

• sull’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro (art. 56 TU)

CORSO FORMAZIONE PREPOSTI

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

CORSO FORMAZIONE PREPOSTI

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

materia di protezione;

Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo

grave ed immediato;

Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze

dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,

sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali

venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo

37.

Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

COSA DICONO LE SENTENZE…

E’ opinione diffusa che il preposto non sia destinatario di una delega,

con la quale in genere vengono trasferiti degli obblighi, sempre se la

stessa delega sia rispondente ai requisiti indicati nell’Art. 16 del D. Lgs.

81/08 – T.U.

Il preposto è infatti già destinatario per “iure proprio” (dettato della

legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall’Articolo 19 dello stesso Testo

Unico, dal quale si desume che questi è una persona che, a diretto

contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare … (segue)

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un responsabile di terzo livello nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è (in genere) una persona diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato (segue)

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Il PREPOSTO

che deve “segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o

al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni

altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,

delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione

ricevuta”

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RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO "In caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza." [Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2002 (ud. 7 febbraio 2002), n. 11334]. Nello stabilire le sue responsabilità in caso di infortunio, bisogna risalire ed evidenziare precise violazioni dei suoi obblighi; il solo fatto che egli ricopra la posizione di preposto non lo assoggetta automaticamente al regime sanzionatorio.

L'azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma non può evitare comportamenti irresponsabili del lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili; la colpa del preposto deriva da un comportamento negligente e permissivo protratto nel tempo, che generi nei lavoratori comportamenti scorretti e soggetti a rischio.

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Modalità di esercizio della funzione di controllo

del PREPOSTO Il preposto:

il mezzo migliore per eliminare o prevenire atti lavorativi pericolosi è il coinvolgimento

diretto dei lavoratori stessi; pertanto il preposto occupa una migliore posizione rispetto al

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

il preposto è infatti la persona più indicata per controllare lavoratori, macchine e metodi di

lavoro quotidianamente e per l’intera durata del lavoro, svolgendo conseguentemente

un’azione diretta e consapevole in quanto trattasi di persona competente (conosce il ciclo

produttivo non solo in modo teorico ma anche sotto il profilo operativo);

I lavoratori non dovrebbero avere a che fare con preposti che in prima persona non

rispettano le norme per le quali loro stessi dovrebbero fungere da esempio;

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Il Preposto deve:

Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti

necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza;

Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto

giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di

sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei

lavoratori.

Modalità di esercizio della funzione di controllo

del PREPOSTO

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Modalità di esercizio della funzione di controllo

del PREPOSTO

Strumenti per la sorveglianza

• Documento di valutazione dei rischi (informazioni sui rischi specifici per

mansione e misure adottate dall’azienda)

• Raccolta delle informazioni e disposizioni emanate in materia di sicurezza

• Disponibilità dei “tecnici della sicurezza” (RSPP, Medico Competente)

• Strumenti aziendali per la segnalazione di criticità o per proporre

suggerimenti

• Strumenti previsti dal contratto di lavoro per segnalare ai superiori ripetuti

comportamenti scorretti da parte dei lavoratori;

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D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

b) Datore di lavoro

d) Dirigente

e) Preposto

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

LA DELEGA DI FUNZIONI

Art. 16 T.U. 81/2008

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente

esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

LA DELEGA DI FUNZIONI

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguate tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Ddl in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’Art. 30, Comma 4

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Deve avere un’attenzione particolare maturata anche a seguito dell’informazione e della formazione sulla salute e la sicurezza.

Obiettivi

I LAVORATORI Le attività presenti in azienda sono molteplici ed i rischi sono di natura diversa. Si rende, quindi, necessario che ogni lavoratore - qualunque sia la propria attività - abbia un comportamento consapevole e corretto per se stesso e verso i propri colleghi.

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• Le categorie di lavoratori

• Gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori

• Le sanzioni a carico dei lavoratori

• Lavoratori autonomi e imprese familiari

• Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze

• I diritti dei lavoratori

Argomenti che verranno trattati

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Il Lavoratore

Il Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:

• svolge un’attività lavorativa

• nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato

• con o senza retribuzione

• anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione

Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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Sono equiparati ai lavoratori anche:

• il socio lavoratore di cooperativa

• i partecipanti ai tirocini formativi e stage

• gli allievi degli istituti scolastici ed universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo utilizza i laboratori in questione

• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

• i volontari della Protezione civile

Differenti tipologie di lavoratori

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Obbligo di carattere generale art. 20, D. Lgs. n. 81/2008 … ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro …

Lavoratori e sicurezza

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MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Obbligo generale (Comma 1°) – Norma di carattere ampio e non tipizzato, sfornita di sanzione penale, in coerenza con il principio fondamentale della necessaria predeterminazione e tassatività delle condotte sanzionate penalmente. Al lavoratore si richiede di compiere tutto quanto rientra nelle sue disponibilità e capacità, per assicurare la propria e l’altrui sicurezza.

Obblighi specifici (Comma 2° lett. a-i) - obblighi ivi contenuti non esauriscono ma specificano, il dovere generale di “prendersi cura” di cui al comma 1.

La loro violazione comporta l’applicazione di sanzioni civili ed anche penali.

N.B. secondo la nuova visione del legislatore il lavoratore è COR-RESPONSABILIZZATO in considerazione dell’autonoma sfera d’azione riconosciutagli dalla nuova normativa

Art. 20 TU

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

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MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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• I doveri di sicurezza vengono scardinati dal legame contrattuale che lega il singolo all’azienda, ma si applicano addirittura indipendentemente dall’esistenza di una subordinazione giuridica.

• Si aggiungono due importanti disposizioni: la partecipazione obbligatoria dei lavoratori a corsi di formazione e di addestramento (lett.h) non considerati più solo un diritto ma anche un obbligo del lavoratore, e l’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari (lett. i)

• Previsioni di obblighi sanzionati anche penalmente a carico dei lavoratori, determinando in questi un soggetto non più solo beneficiario delle norme prevenzionistiche, ma destinatario “iure proprio” di una serie di precetti, addirittura quale possibile soggetto attivo del reato.

Il lavoratore quale collaboratore di sicurezza

NON PIU’ SOGGETTO PASSIVO MA ATTORE CAPACE DI INFLUIRE ED INFLUENZARE CON IL SUO APPORTO,

IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA.

Cass. Civ. sez. IV del 07/11/2002 n.37248

IL LAVORATORE

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E’ ravvisabile in giurisprudenza la responsabilità esclusiva in capo al lavoratore in caso di dolo o del c.d. rischio elettivo, cioè quando il rischio è generato da un’attività lavorativa non avente rapporto, neppure indiretto, con lo svolgimento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, a cui lo stesso si è volutamente ed arbitrariamente esposto.

E’ qualificato come “rischio elettivo” una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola, in quanto interrompe il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento pregiudizievole derivantone .

RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL LAVORATORE (I)

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La giurisprudenza ha inquadrato quando si può parlare di rischio elettivo:può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti:

a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ma motivate da finalità produttive);

c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa

(Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351, Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363)

RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL LAVORATORE (II)

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RESPONSABILITA’ CONCORRENTE DATORE DI LAVORO LAVORATORE (III)

Art. 20 comma2 lett.b) e d) – Cass. Pen. Sez. IV 1/02/2012 n. 4397 . […] Di rilievo, in particolare, è l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1) nonchè, di particolare rilievo nel caso di interesse, quelli di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lett. d). Si tratta di obblighi cautelari "specifici", la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, come nel caso in esame, ovvero, in caso di danno a terze persone, con gli effetti di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590, comma 3. La censura proposta, secondo la quale il giudicante avrebbe trascurato la circostanza che nel permesso di lavoro si dava atto della messa a disposizione della maschera antigas ma non della prescrizione di indossarla, è destituita di fondamento, tenuto conto che i giudici di merito hanno espressamente escluso l'omessa informazione del lavoratore, evidenziando l'incontro sul tema della sicurezza svoltosi qualche giorno prima dell'incidente […].

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RESPONSABILITA’ CONCORRENTE DATORE DI LAVORO LAVORATORE (V)

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 febbraio 2012, n. 4397 – Riconoscimento del concorso di colpa del lavoratore, ricondotta all'omesso utilizzo della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito oltre alla constatazione che lo stesso lavoratore avesse ricevuto adeguate informazioni preventive ed essendo stato indicato l’uso del DPI nel permesso di lavoro quale misura di prevenzione del rischio specifico.

“L’utilizzo di dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lett. d)costituisce un obbligo cautelare "specifico", la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", che incide nella determinazione del concorso di colpa della vittima”

Violazione del dovere di “autoresponsabilità” (per cui un soggetto deve riparare da sé alle conseguenze dannose che un suo comportamento cagiona al suo stesso patrimonio).

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RESPONSABILITA’ CONCORRENTE DATORE DI LAVORO LAVORATORE (IV)

Art. 20 comma 2 lett. c), e) – Cass. Pen. 2009 n. 32215 in

Guariniello

Utilizzo corretto di mezzi e dispositivi:

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Il Lavoratore deve in particolare: • contribuire, insieme al Datore di

lavoro, al Dirigente ed al Preposto, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dal Dirigente e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale

Collaborazione tra tutti i soggetti

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È dovere di ciascun Lavoratore: • utilizzare in modo corretto le

attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione

I Dispositivi di Protezione Individuale sono personali e devono essere utilizzati, maneggiati e conservati con cura.

Uso delle attrezzature

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Il Lavoratore deve segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto: • le deficienze dei mezzi e dei DPI

• qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità,

per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente

dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Obblighi di segnalazione

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Divieti Il Lavoratore: • non deve rimuovere o modificare senza

autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

• non deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza oppure che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Da non fare in alcun caso

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Semplici misure di sicurezza Nello svolgimento quotidiano della propria attività il Lavoratore deve rispettare alcune semplici regole, quali:

• mantenere il pavimento sgombero da ostacoli

• segnalare la presenza di sostanze che potrebbero renderlo scivoloso

• mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito

Gli ambienti di lavoro

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Obblighi per il Lavoratore Il Lavoratore è tenuto a partecipare ai programmi organizzati dal Datore di lavoro relativi alla:

• informazione

• formazione

• addestramento

Informazione, formazione, addestramento

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Obbligo per il Lavoratore

Il Lavoratore è tenuto a:

• sottoporsi ai controlli sanitari

previsti dalla legislazione o disposti dal Medico competente

Sorveglianza sanitaria

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Obblighi per il Lavoratore

Se il Lavoratore contravviene agli obblighi ed ai divieti stabiliti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 incorre nella:

• pena dell’arresto fino a un mese

• ammenda (pena pecuniaria) da 200 a 600 euro

Le sanzioni

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Tessera di riconoscimento Il Lavoratore che svolge attività in regime di appalto o subappalto, deve esporre una tessera di riconoscimento:

• corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore

• e l’indicazione del Datore di lavoro Tale obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lavori in appalto

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Diritti e doveri Hanno gli stessi diritti e doveri di tutti i lavoratori: • componenti impresa familiare

• lavoratori autonomi e lavoratori con contratto d’opera

• coltivatori diretti

• soci società semplici in agricoltura

• artigiani

• piccoli commercianti

Categorie particolari di lavoratori

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Cosa devono fare

• Munirsi dei DPI necessari

• Utilizzo corretto dei DPI

• Uso corretto di impianti ed apparecchiature elettriche

• Applicare direttamente le norme del D. Lgs. n. 81/2008

• Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Categorie particolari di lavoratori

Lavoratori di imprese familiari e lavoratori autonomi sono soggetti a particolari tipi di sanzioni!

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GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE Obblighi e responsabilità

Il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati alle emergenze, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.

I lavoratori incaricati devono:

• essere in numero sufficiente

• ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico

• disporre di attrezzature adeguate

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Gli incaricati alle emergenze

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Sono designati dal Datore di lavoro e devono: • essere in numero sufficiente

• ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento continuo

• disporre di attrezzature adeguate

I lavoratori incaricati delle emergenze

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Divieti Il Lavoratore, per garantire un corretto svolgimento delle procedure di emergenza, deve:

• non ingombrare i percorsi di emergenza

• non impedire la libera apertura delle porte di emergenza

• non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga

• rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica

Segnaletica ed emergenze

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In questa situazione, se il Lavoratore si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa: • non può subire pregiudizio alcuno

• è protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

Analogamente, se il Lavoratore, nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, prende autonomamente misure per evitare le conseguenze del pericolo, non può subire pregiudizio (tranne abbia commesso una grave negligenza).

Pericolo grave e immediato: diritti del Lavoratore

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Medico competente

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Il Medico competente art. 38 e ss.: • collabora con il Datore di lavoro ai

fini della valutazione dei rischi

• effettua la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008

• è nominato dal Datore di lavoro

Il Medico competente

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Attività del Medico competente: • collabora con il SPP alla valutazione

dei rischi

• programma la sorveglianza sanitaria

• predispone ed attua le misure di tutela della salute

• visita gli ambienti di lavoro (almeno una volta all’anno)

• partecipa all’organizzazione del primo soccorso

• partecipa alla riunione periodica

Le funzioni del Medico competente

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Tipologia di visita medica • preventiva (idoneità al lavoro)

• periodica • in occasione di cambio di mansione • su richiesta del lavoratore • alla cessazione del rapporto di

lavoro

Visita medica

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Giudizio del Medico competente • idoneità oppure idoneità parziale, temporanea o permanente,

con prescrizioni o limitazioni • inidoneità permanente o temporanea

Gli esiti della visita medica

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Servizio di Prevenzione e

Protezione dai rischi

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi. È uno “strumento operativo” utilizzato dal Datore di lavoro per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

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Servizio di Prevenzione e Protezione: • è coordinato dal

Responsabile del SPP (RSPP)

• è costituito dagli Addetti al SPP (ASPP)

• RSPP e Addetti devono avere requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi

La composizione del SPP

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SPP interno: • attività di fabbricazione e deposito di

esplosivi, polveri e munizioni

• aziende industriali con oltre 200 lavoratori

• industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

• strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Utilizzo di personale interno all’azienda

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SPP esterno:

• per le attività che non rientrano tra quelle viste precedentemente

Il Datore di lavoro non è comunque esonerato dalla propria responsabilità.

Utilizzo di personale esterno all’azienda

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Il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP * in:

• aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori

• aziende della pesca fino a 20 lavoratori

• altre aziende fino a 200 lavoratori

* Escluse aziende definite a rischio rilevante e le

strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private D. Lgs. n.81/2008 art. 31 comma 6

Svolgimento diretto delle funzioni di RSPP

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Imprese e unità produttive fino a 5 lavoratori

Il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo

soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,

anche in caso di affidamento dell’ incarico del RSPP a persone interne

o esterne all’azienda.

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Il SPP svolge attività “professionali”:

• individuare fattori di rischio e valutare i rischi

• elaborare misure preventive e protettive

• elaborare procedure di sicurezza

Altre attività:

• partecipare alle consultazioni per la sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica

• proporre i programmi di informazione e formazione

• fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi

Compiti del SPP

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• titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

• attestato di frequenza con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

• attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;

• attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni

RSPP - Capacità e requisiti professionali ex art. 32 TU Il TU 81/08 ridisegna il sistema normativo RAZIONALIZZANDOLO e creando una STRUTTURA dotata di TECNICITA’ Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

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• “Il Responsabile per la SPP è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo, delle eventuali negligenze del consulente, è chiamato comunque a rispondere.“ (Cass. Pen. 15 gennaio 2010 n. 1834)

• Di designazione del RSPP parla espressamente l’art. 17, comma 1, lett. b, norma che conferma l’indelegabilità dell’obbligo, a testimonianza del rapporto fiduciario sotteso alla designazione.

Il Rapporto fiduciario tra DDL e RSPP (1)

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• «il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del relativo documento, neanche nell’ambito d’imprese di grandi dimensioni, «per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro» (Cass. Pen. 28 gennaio 2009 n. 4123).

• In linea con le direttive comunitarie e con la sentenza della Corte di Giustizia CE (causa C-49/00) al fine di svolgere le funzioni oggetto dell’incarico è compito del Legislatore definire le capacità e le attitudini necessarie per rivestire tale ruolo ed al DDL il compito di accertarne i requisiti quale garante ultimo della sicurezza.

Il Rapporto fiduciario tra DDL e RSPP (2)

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• Risultano pertanto INEQUIVOCHE le condizioni soggettive richieste alla persona nominata responsabile del SPP “condizioni che la legge ritiene necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell’incarico.”

L’assenza dei requisiti soggettivi dell’RSPP rende la designazione

INEFFICACE

“perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela agli interessi

protetti.” (Cass. Pen. 20682/14).

Si dice che un atto è inefficace quando è inidoneo a produrre i suoi effetti.

L’efficacia di un negozio (pure valido) è legata alla legittimazione dei soggetti

che la pongono in essere.

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La responsabilità penale del RSPP.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è

dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per

contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un

RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale,

anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un

infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una

situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e

segnalare”

(Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

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ll quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare

della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile in caso di

infortunio sul lavoro.

E’ infatti il datore di lavoro che ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e

di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione (che,

lo si rammenta, contiene sia l’individuazione delle potenziali fonti di rischio, sia la

specificazione delle contromisure adottate in azienda per far fronte a tali rischi).

Tali attività vengono svolte con l’ausilio di un consulente specializzato e

professionalmente competente: il RSPP.

Sia la valutazione dei rischi, sia la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al

datore di lavoro che, nel caso le ometta, viene perseguito penalmente in prima

persona (art. 55 D.Lgs. 81/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale

diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 sostanzialmente

tace.

La responsabilità penale del RSPP.

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CORSO _________________

Docente_____________ 80

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

Avv.to Federica Gnani

RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa

professionale: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro,

quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da

ogni responsabilità.

In definitiva vi è corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per la

verificazione di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei

compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come

una delle concause dell’evento lesivo.

La responsabilità penale del RSPP.

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CORSO _________________

Docente_____________ 81

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

Avv.to Federica Gnani

Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di

prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata

segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia

agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline,

quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone,

essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.

In certi casi, qualora tale colpa professionale sia tale da non poter essere

riconosciuta dal datore di lavoro (ad es. il RSPP consiglia una di adottare una

misura che sembra sufficiente ad eliminare il rischio, ma che poi non si rivela

tale), la colpa del RSPP addirittura può assumere un carattere esclusivo

dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla

segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro,

delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Cass.

Pen Sez. IV 20.08.2010 n. 32195; Vass. Pen Sez. IV 27.09.2012 n. 37334.;

Cass. Pen. Sez. IV 15.01.2010 n. 1834).

La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, pertanto, anche se

obbligatoria, non equivale ad una delega di funzioni.

La responsabilità penale del RSPP.

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Artt. 47 ss. TU 81/2008

Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori

I lavoratori verificano, tramite il RLS le applicazioni e le misure di sicurezza.

Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti

Vigila sull’attuazione delle misure di sicurezza

Partecipa al processo del miglioramento

Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO _________________

Docente_____________

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

• persona eletta o designata • rappresenta i lavoratori per gli aspetti della salute e della

sicurezza • attraverso: l’RLS i lavoratori possono verificare le misure di

sicurezza e la loro applicazione

• Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende.

• Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori.

• Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

AVV.TO FEDERICA GNANI

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO _________________

Docente_____________

• Il RLS viene consultato nelle seguenti occasioni:

• valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione

• designazione di Medico competente RSPP e Addetti al SPP Addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione

• organizzazione della formazione

• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione

• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

• segnalare i rischi individuati

• partecipare alla riunione periodica

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

AVV.TO FEDERICA GNANI

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Il numero minimo dei RLS da eleggere è in rapporto alle dimensioni aziendali: • uno, fino a 200 lavoratori

• tre, da 201 a 1.000 lavoratori

• sei, oltre i 1.000 lavoratori

Quanti RLS?

85

CORSO

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MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO _________________

Docente_____________

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il ruolo degli RLS di Sito - Art. 49

e la partecipazione dei lavoratori

L’esempio dei cantieri Expo 2015

Al processi di sicurezza

AVV.TO FEDERICA GNANI

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Addetti alle emergenze

Gestione emergenze – i comportamenti umani in

emergenza

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CORSO MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO

L’emergenza è una situazione che richiede

una risposta rapida e altamente strutturata,

con l’applicazione da parte del personale

qualificato di soluzioni predefinite

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO

Una persona di fronte a una situazione di emergenza reagisce

attraverso:

1. Il proprio apparato cognitivo

2. Apparato emotivo

3. All’interno della situazione ambientale e sociale in cui si trova.

COMPORTAMENTI UMANI IN EMERGENZA

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO

Le reazioni di tipo cognitivo

Quando il cervello trova una soluzione funzionante tende a considerarla perché serve da

scorciatoia per risolvere i problemi senza dover ripercorrere ogni volta tutto il processo cognitivo

che gli ha permesso di trovarla: euristica.

In tema di sicurezza sul lavoro l’euristica è importante perché ci permette ad esempio di ritenere

che le informazioni che sono più “disponibili” siano le più rilevanti per le decisioni da prendere: es.

le info riportate da persone che ci circondano o dagli organi di informazione.

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

CORSO

Le reazioni di tipo emotivo

La reazione fondamentale di fronte all’emergenza è …

La paura

La paura è una reazione ADATTIVA senza la quale non ci attiveremo di

fronte ad una emergenza.

Quello che conta è che la persona che vive questa emozioni riesca a trovare

delle risposte EFFICACI, altrimenti prevarrà l’aspetto ansioso (che

progressivamente diminuisce le capacità cognitive).

E’ importante che ci siano la “ PAURA EMOTIVA” perché attiva una

reazione, assieme alla “paura razionale” che fornisce le risposte.

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO

Le reazioni di tipo psicosociale

Aspetti generali:

1. La ricerca di conferma: lasso di tempo che ciascuna

persona impiega a cercare una conferma su ciò che

sta accadendo e su cosa fare, dalle persone che sono

presenti e che ritiene competenti.

2. Ricerca degli affetti: bisogno di riunirsi, prima di

evacuare con le persone verso le quali si vive un

particolare affetto (in senso esteso).

3. Le esperienze pregresse

4. Il clima sociale: pericolo delle suggestioni collettive.

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CORSO

Le persone coinvolte in una situazione di emergenza hanno bisogno di due cose:

1. Essere informati su cosa accade Le informazioni devono essere CHIARE,

SEMPLICI, COMPRENSIBILI a tutti

1. Essere guidati nei loro comportamenti PIANO DI EMERGENZA che deve

contenere vincoli e guide che favoriscano

i comportamenti idonei

Il tempo del pre-movimento arriva ad occupare fino a 2/3 del tempo complessivo impiegato per l’evacuazione

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO

Le squadre di emergenza

I compiti di informazione e di guida durante un’emergenza ricadono

fondamentalmente sulla squadra d’emergenza.

La competenza principale da sviluppare è quella relativa alla

CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE, cioè la capacità di riconoscere

la situazione e di individuare le misure che vanno messe in atto.

Da ambiente & sicurezza sul lavoro n. 9/2016

MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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Sono designati dal Datore di lavoro o dal Dirigente per: • prevenzione incendi e lotta antincendio

• evacuazione in caso di pericolo grave e immediato

• salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza

Gli addetti: • non possono rifiutare la designazione

• devono essere formati

• devono essere in numero sufficiente

Gli Addetti alle emergenze

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Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

CORSO MODULO A – I soggetti del sistema di prevenzione

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CORSO _________________

Docente_____________

Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

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CORSO _________________

Docente_____________

Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

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Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

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CORSO __________________________

Docente___________

Gli istituti relazionali:

informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

Docente: Avv.to Federica Gnani

CORSO MODULO A RSPP

Ferrara, 13 Ottobre 2016

MODULO A – Gli istituti relazionali

Avv.to Federica Gnani

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CORSO _________________

Docente_____________ 100 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

Obiettivi formativi di questa unità:

# Conoscere i principali obblighi

informativi e formativi,

l’addestramento

# La consultazione aziendale

# Le relazioni tra soggetti del sistema

prevenzione

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CORSO _________________

Docente_____________ 101 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

DPR 547/55 e DPR 303/56

art. 4, comma 1°, lettera b),

“rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi”; “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”

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CORSO _________________

Docente_____________ 102 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

OBBLIGHI DI LEGGE SUI DIVERSI ISTITUTI RELAZIONALI

L’importanza assunta dalle disposizioni in materia di applicazione degli istituti relazionali che agiscono sul sistema sociale delle imprese, prima ancora che sul sistema produttivo, è evidenziata dalle sanzioni che la legge prevede per le omissioni o le inadeguate applicazioni

Le leve che il Decreto Legislativo 81/2008 prevede per agire sul sistema sociale delle imprese sono:

• Informazione

• Formazione

• Addestramento

• Istruzione

• Consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

• Riunione periodica di prevenzione

• Accesso del Rappresentante dei Lavoratori ai luoghi e alle informazioni

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CORSO _________________

Docente_____________ 103

contenuti

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CORSO _________________

Docente_____________ 104

contenuti

Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE E’

UN PROCESSO RAGIONATO

Video corsi e ricorsi

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CORSO _________________

Docente_____________

contenuti

105

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CORSO _________________

Docente_____________ 106 Avv.to Federica Gnani

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INFORMAZIONE

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CORSO _________________

Docente_____________ 107 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

OBBLIGHI CONNESSI

AI CONTRATTI

D’APPALTO O

D’OPERA O DI

SOMMINISTRAZIONE

SERVIZIO DI

PREVENZIONE E

PROTEZIONE

SVOLGIMENTO

DIRETTO DEL DDL

DEI COMPITI DI

PREVENZIONE E

PROTEZIONE

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CORSO _________________

Docente_____________ 108 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

RIUNIONE PERIODICA

RLS

INFORMAZIONE AI

LAVORATORI

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CORSO _________________

Docente_____________ 109 Avv.to Federica Gnani

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CORSO _________________

Docente_____________ 110

contenuti

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DISPOSIZIONI GENERALI

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CORSO _________________

Docente_____________ 111 Avv.to Federica Gnani

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SORVEGLIANZA SANITARIA

OBBLIGO DEI

NOLEGGIATO

RI E DEI

CONCEDENTI

IN USO

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CORSO _________________

Docente_____________ 112 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

OBBLIGHI DEL DDL

INFORMAZIONE E

FORMAZIONE

ATTREZZATURE

MUNITE DI

VIDEOTERMINALI

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CORSO _________________

Docente_____________ 113 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

MISURE DI

PREVENZIONE E

PROTEZIONE

USO DEI DPI

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CORSO _________________

Docente_____________ 114 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

INFORMAZIONE E

FORMAZIONE

ESPOSIZIONE

NON

PREVEDIBILE

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CORSO _________________

Docente_____________ 115

contenuti

Avv.to Federica Gnani

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INFORMAZIONE E

PORMAZIONE

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CORSO _________________

Docente_____________ 116 Avv.to Federica Gnani

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CORSO _________________

Docente_____________ 117 Avv.to Federica Gnani

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FORMAZIONE

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CORSO _________________

Docente_____________

GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

118 Avv.to Federica Gnani

MODULO A – Gli istituti relazionali

# Per i lavoratori: la promozione del cambiamento dei

comportamenti individuali e collettivi

# I lavoratori addetti ai servizi di emergenza: Sapere e “Saper

fare”

# I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: saper porsi le

domande giuste e di saper collaborare con gli altri

componenti del sistema aziendale per cercare le risposte.

# I Responsabili e gli Addetti del Servizio aziendale di Prevenzione e

Protezione: (N.B. devono possedere un titolo di studio non

inferiore ad un diploma di istruzione secondaria ed è

necessario aver frequentato , con verifica di

apprendimento, specifici corsi di formazione adeguati alla

natura dei rischi.)

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CORSO _________________

Docente_____________ 119 Avv.to Federica Gnani

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ADDESTRAMENTO

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contenuti

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contenuti

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA

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Primo Modulo Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

Lavoratori - Articolazione del percorso formativo

Formazione Generale Corso di 4 ore

Rischio Alto Corso di 12 ore

Rischio Medio Corso di 8 ore

Secondo Modulo Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

Rischio Basso Corso di 4 ore

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Docente : AVV.TO FEDERICA GNANI

CORSO MODULO A – Gli istituti relazionali

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Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO

Lavoratori - Settori di classe di rischio

Uffici e servizi - Commercio - Artigianato Alberghi, Ristoranti e Turismo Servizi agli immobili, Pulizie

Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo - Magazzino e logistica

Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas - Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma - Sanità - Servizi residenziali

Rischio Basso Corso di 4 ore

Rischio Medio Corso di 8 ore

Rischio Alto Corso di 12 ore

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Durata complessiva della formazione in base alla classificazione di rischio

Riassunto della formazione complessiva dei lavoratori

4 ore Formazione generale 4 ore Formazione specifica 8 ore Totale formazione

4 ore Formazione generale 12 ore Formazione specifica 16 ore Totale formazione

4 ore Formazione generale 8 ore Formazione specifica 12 ore Totale formazione

Rischio Basso

Rischio Medio

Rischio Alto

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I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni che non comportano la loro presenza nei reparti produttivi possono svolgere una formazione individuata con il rischio basso.

Lavoratori - Condizioni particolari di lavoro

• 4 ore, oltre la formazione generale

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Lavoratori - La formazione aggiuntiva

Modulo specifico di mansione

Qualora il lavoratore svolga mansioni specifiche o utilizzi apparecchiature particolari, oltre alla formazione generale e quella di settore, deve essere prevista una formazione aggiuntiva. Alcuni esempi: • lavoro in cantiere

• lavoro in officina o in fabbrica

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Aggiornamento quinquennale Durata minima 6 ore. Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei corsi di base, ma si dovranno trattare:

• Approfondimenti giuridici-normativi • Aggiornamenti tecnici • Aggiornamenti su organizzazione e gestione • Fonti di rischio e misure di protezione

Quando? I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della formazione specifica di settore.

Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori

Metodologia formativa Oltre alla formazione in aula è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e-learning.

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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

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Continua…

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DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei

lavoratori stagionali del settore agricolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei

lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di

giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni

generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

2. E nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro

accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività

di carattere stagionale nelle imprese agricole

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Art. 2 - Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria

1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, ad

eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in

relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza

sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano

assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i

lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal

medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della

ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e

consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di

ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere

stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso

altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita

certificazione

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Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai

lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante

consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL

ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore

agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che

contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per

l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire

conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e

all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei

rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la

comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione

e formazione.

Vedi esempio ASL Ferrara

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La salute e sicurezza nell’alternanza scuola - lavoro

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” entrato in vigore il 5 gennaio 2018,

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ha lo scopo di dare agli studenti l'opportunità di “conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro”.

E il regolamento definisce inoltre le “modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavorodelle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni” più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.

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Docente_____________ 145 Avv.to Federica Gnani

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La salute e sicurezza nell’alternanza scuola - lavoro

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”

All’articolo 5 si sottolinea poi che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza “ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo”. E tale formazione è “certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.

Ed è dunque di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado “l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”. E per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione, possono essere:

a) “stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.

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Sempre poi all’articolo 5 si indica che al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

Concludiamo segnalando che per gli studenti in regime di alternanza è “garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

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CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

La consultazioni dei lavoratori e dei loro rappresentanti costituisce un obbligo per la realizzazione di un’efficiente prevenzione, anche se rimane la totale libertà di scelta da parte del datore di lavoro per le decisioni non delegabili. Infatti la consultazione detiene un ruolo decisivo non solo per creare un necessario rapporto di fiducia , ma anche per ricercare la migliore soluzione ai problemi. Essa è quindi una richiesta di presa d’atto di decisioni già prese; ma è altrettanto fondamentalmente una procedura di decisione in cui il ruolo dei consultati è quello di apportare elementi utili per arrivare ad una decisione più affidabile perché si sono tenuti conto più punti di vista.

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ACCESSO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

L’accesso ai luoghi di lavoro ed ai documenti da parte dell’RLS è un diritto.

In alcuni casi, questo diritto può trovare degli ostacoli a causa dell’organizzazione gerarchica delle imprese, in particolar modo in quelle più complesse.

Per questo motivo si sono stabilite delle regole per il concreto esercizio d’accesso :

Il RLS deve essere riconoscibile, riconosciuto ed abilitato;

Devono essere definite le modalità di registrazione dei tempi per l’esercizio del diritto.

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FORMAZIONE E SICUREZZA

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Conoscenze

Piano cognitivo/teorico

Sapere: nozioni, teorie, cognizioni, informazioni;

Saper Sapere: riflessività proiettata sul futuro, identificazione,

valutazione, individuazione, capacità di giudizio…

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CORSO _________________

Docente_____________

Abilità

Piano operativo/pratico

Fare: manualità, capacità di uso e di utilizzo, abilità procedurale

(modi di procedere e di operare);

Saper Fare: scelte autonome e responsabili, in riferimento alle procedure per l’uso e all’utilizzo di attrezzature, macchine…

160 Avv.to Federica Gnani

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Comportamenti

Piano emozionale/relazionale

Essere: capacità comunicative, relazionali ed empatiche,

assunzione consapevole del proprio ruolo di promozione, capacità cooperative e collaborative, originalità…

Saper essere: motivazione, intenzionalità, coinvolgimento affettivo, intenso e profondo, generosità, spinta a un fine ideale, alla cura del prossimo.

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CORSO _________________

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Competenze Piano cognitivo/teorico

Piano operativo/pratico

Piano emozionale/relazionale

162 Avv.to Federica Gnani

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La riunione periodica

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I soggetti che contribuiscono a raggiungere l’obiettivo della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono numerosi!

La riunione periodica

L’articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il Datore di lavoro ha l’obbligo di indire la riunione periodica almeno una volta all’anno.

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Chi partecipa alla riunione

I soggetti che devono essere presenti:

• Datore di lavoro o un suo rappresentante

• RSPP

• Medico competente

• RLS

• possono essere invitati tecnici, esperti, ecc.

Ordine del giorno:

• Documento di Valutazione dei Rischi

• infortuni, malattie professionali, sorveglianza sanitaria

• Idoneità dei dispositivi di Protezione Individuale

• piano informazione e formazione

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Il miglioramento continuo

Altro scopo essenziale della riunione periodica è quello di individuare obiettivi di miglioramento continuo: • codici di comportamento

• buone prassi preventive

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Grazie per l’attenzione

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