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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI GIOCHI LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO - MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI - APPROVAZIONE. Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue: IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VISTO lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari: Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71 del 03/11/2011 Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71 del 22/10/2011 Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011 Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011 Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65 del 20/10/2011 Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73 del 25/10/2011 DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo; NORMATIVA: Legge Regionale Emilia - Romagna 4.07.2013, n.5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”. Legge Regionale 28.10.2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili". Delibera Giunta Regionale n. 831 del 12.6.2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzrdo lecito (LR 5/2013 come modificata dall'art. 48 LR 18/2016). RD n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. RD n. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS. MOTIVAZIONE: Premesso che il fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo e il progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità, oltre che sul piano psicologico individuale, anche in ambito relazionale, familiare, sociale e penale; Premesso che è ormai notorio ed indiscutibile che il disturbo da gioco d’azzardo è notevolmente aumentato negli ultimi anni secondo i dati forniti dalle Ausl e dagli enti competenti in queste rilevazioni;

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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI GIOCHI LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO - MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI - APPROVAZIONE.Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:IL CONSIGLIO DELL’UNIONEVISTO lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti provvedimenti consiliari:Consiglio Comunale di BRISIGHELLA delibera n. 71 del 03/11/2011Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO delibera n. 71 del 22/10/2011Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011Consiglio Comunale di FAENZA delibera n. 278 del 08/11/2011Consiglio Comunale di RIOLO TERME delibera n. 65 del 20/10/2011Consiglio Comunale di SOLAROLO delibera n. 73 del 25/10/2011DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo;NORMATIVA:• Legge Regionale Emilia - Romagna 4.07.2013, n.5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”.• Legge Regionale 28.10.2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".• Delibera Giunta Regionale n. 831 del 12.6.2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzrdo lecito (LR 5/2013 come modificata dall'art. 48 LR 18/2016). • RD n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. • RD n. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS.MOTIVAZIONE:Premesso che il fenomeno dell’incremento del gioco d’azzardo e il progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità, oltre che sul piano psicologico individuale, anche in ambito relazionale, familiare, sociale e penale;Premesso che è ormai notorio ed indiscutibile che il disturbo da gioco d’azzardo è notevolmente aumentato negli ultimi anni secondo i dati forniti dalle Ausl e dagli enti competenti in queste rilevazioni;

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Premesso che rientra tra i compiti delle Amministrazioni comunali tutelare la salute pubblica, il benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio; Considerato che la Regione Emilia - Romagna è intervenuta in materia di ludopatia ed in particolare ha approvato la Legge Regionale n. 5/2013 e s.m.i., recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate”;Considerato, altresì, che la Regione Emilia - Romagna è ulteriormente intervenuta in materia di ludopatia con la Legge Regionale 28.10.2016, n. 18 recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";Richiamato in particolare l'art. 48 c. 4 della LR 28.10.2016, n. 18 dove è testualmente disposto:"Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono inseriti i seguenti: "2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. 2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."Considerato che in base al c. 5 dell'art. 48 della L.R. 28.10.2016, n. 18 è stato testualmente disposto che "L'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.Vista la Delibera della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 831 del 12/06/2017 recante: "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. n. 18/2016)";Considerato che sulla base del panorama normativo vigente in Emilia - Romagna i Comuni sono tenuti ad attuare la disciplina di cui alla L.R. 5/2013 (come modificata dalla L.R. 18/2016) e di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 831/2017;Considerato che l'attuazione delle discipline di cui sopra si sostanzia nella mappatura dei luoghi sensibili (istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione

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giovanile e oratori), cioè nella ricognizione sul territorio dei "luoghi sensibili" dai quali le sale giochi, le sale scommesse, le sale VLT, sia esistenti che di nuova attivazione devono risultare distanti almeno 500 metri calcolati sul percorso pedonale più breve;Ritenuto che nella mappatura dei luoghi sensibili quali luoghi di aggregazione giovanile debbano essere considerate anche le "discoteche", cioè i locali di pubblico spettacolo debitamente autorizzati e le sedi dei rioni faentini per lo spiccato ruolo aggregativo che li contraddistingue; Considerato che la nuova normativa regionale e la conseguente mappatura dei luoghi sensibili individuano un obbligo che produce effetti anche nei confronti di tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti), circoli privati ed esercizi commerciali esistenti in cui non possono essere installati nuovi apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui al TULPS, se non viene rispettata la distanza minima prevista di 500 metri;Dato atto che, sempre in base alla nuova disciplina regionale a alla conseguente mappatura, gli apparecchi esistenti che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS possono essere mantenuti in funzione all'interno degli esercizi bar, ristoranti, circoli, ed esercizi commerciali, ma non è più ammesso il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la stipulazione di un nuovo contratto e l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività;Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 11/5/2017;Ritenuto che, a prescindere dagli aspetti attinenti alla ludopatia e alla tutela della salute pubblica e privata, le Amministrazioni comunali della Regione Emilia - Romagna sono, comunque, tenute sulla base della disciplina regionale vigente ad attuare quanto previsto nella Legge Regionale 04/07/2013, n. 5, ed in particolare l'art. 6 come modificato dalla legge regionale 28.10.2016, n. 18;Dato atto che la Giunta della Regione Emilia - Romagna ha dato attuazione a quanto sopra riportato con deliberazione 12/06/2017 n. 831 recante "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)", per cui spetta ora alle Amministrazioni comunali procedere;Vista la nota dell'ANCI Emilia - Romagna (rif. Prot. n. 175 del 30/06/2017) acquisita al Prot. 40643 del 04/07/2017 dell'Unione della Romagna Faentina avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'applicazione della D.G.R. 831/2017 in attuazione delle modifiche alla L.R. 5/2013 (Misure di contrasto al gioco d'azzardo patologico)" alla quale è stata allegata la situazione degli apparecchi da gioco risultante presso AAMS nei vari Comuni della Regione Emilia - Romagna, da cui sono state esprapolate le posizioni che formano l'allegato D del presente atto;Considerata la necessità, nonchè l'obbligo prefigurato dalla normativa regionale, per le amministrazioni comunali di dover effettuare la mappatura dei luoghi sensibili descritti al c. 2 dell'art. 6 della L.R. 5/2013 modificato dalla L.R. 18/2016;Tenuto conto che l'Unione della Romagna Faentina ha potestà regolamentare nelle funzioni e nei servizi conferiti;Ritenuto che, per i sopra evidenziati fini attuativi degli obblighi sanciti dalla disciplina

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regionale sopra richiamata, risulti necessario approvare come Unione della Romagna Faentina una disciplina regolamentare per gestire su base comunale le molteplici fattispecie che possono concretizzarsi in materia, a seconda della distanza, o meno, dai luoghi sensibili e delle modalità di calcolo delle stessa; Vista l'istruttoria espletata dagli uffici preposti;Ritenuto di procedere con l'approvazione di un unico atto deliberativo da parte del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina, articolato con mappatura distinta Comune per Comune dell'Unione della Romagna Faentina;Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;Con votazione palese che riporta il seguente esito:Consiglieri presenti n. Consiglieri votanti n. Voti favorevoli n. Voti contrari n. Astenuti n. DELIBERA1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate ai giochi leciti che consentono vincite in denaro - Mappatura dei luoghi sensibili” nelle risultanze di cui:• all' Allegato A) "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate ai giochi leciti che consentono vincite in denaro" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; • all'Allegato B) "Mappatura dei luoghi sensibili” parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;• all' Allegato C) "Elenco delle sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 mt. da luoghi sensibili";• all'Allegato D) "Elenco degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni che ospitano apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS situati a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili

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ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE

LEGATE AI GIOCHI LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO - MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI

Approvato dal Consiglio dell'Unione dellaRomagna Faentina

con deliberazione n_____del ______

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INDICE

Art. 1

Ambito di applicazione

Pag. n. 3

Art. 2

Definizioni

Pag. n. 3

Art. 3

Obiettivi

Pag. n. 4

Art. 4

Procedure per il rilascio dell’etichetta su

ogni apparecchio

Pag. n. 5

Art. 5

Procedure per l’installazione degli

apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate

Pag. n. 6

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli

apparecchi da gioco

Pag. n. 6

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

Pag. n. 7

Art. 8

Modalità di esercizio dell’attività’ e

informazioni alla clientela

Pag. n. 7

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del

fenomeno

Pag. n. 7

Art.10

Sanzioni

Pag. n. 8

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Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);

gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);

sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS 3. Non sono oggetto del presente Regolamento:

i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l’elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.

il tradizionale gioco della tombola, all’interno del quale si ritiene che l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.

i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.

gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

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ULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non

espressamente proibita dalla normativa vigente; Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni

da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

GAP: Gioco d’azzardo patologico; Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i

circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3

Obiettivi 1. L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, al fine di limitare le

conseguenze sociali dell’offerta di gioco sui consumatori, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio

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familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale.

2. L’Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il gioco lecito che consente vincite in denaro e prevenirne la dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di educazione, di informazione, di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere

i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da gioco d’azzardo patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete e della collettività.

Art. 4

Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano

Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nonchè al rispetto del Regolamento Comunale d'Igiene e al rispetto delle norme di legge, comunque, applicabili e a quelle del presente regolamento.

2. Gli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro sono quelli previsti dall’articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

3. Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica, altresì, alla nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4. Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell’art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

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c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5

Monitoraggio degli apparecchi da gioco 1. Gli organi di controllo e di polizia, al fine di monitorare in relazione alle distanze dai

luoghi sensibili i provvedimenti relativi degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro e verificarne la scadenza (non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell’articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i.), hanno facoltà di accedere nell'esercizio durante l'orario di apertura dell'attività al fine di verificare le documentazioni e le scadenze previste relative agli apparecchi di cui sopra.

Art. 6 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietato:

l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui all'art.1 c. 2 e 6, c.3 ter della LR 5/2013 sia di nuova attivazione che esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite di 500 metri (tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve come di seguito disposto);

la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite di 500 metri; sono equiparate alla nuova installazione le fattispecie di cui all'art.6 c. 2 ter della LR 5/2013 (tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve come di seguito disposto).

2. La tavola planimetrica allegata al presente atto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, articolata Comune per Comune appartenente all'Unione della Romagna Faentina, costituisce la "mappatura dei luoghi sensibili" esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Tale mappatura assume un valore esclusivamente indicativo, stante la metodologia di redazione della stessa. Resta fermo che in ogni caso di adozione di atti inibitori dell'attività la misurazione della distanza va effettuata in relazione alla mappatura dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto della ricognizione da effettuarsi in concreto da parte degli organi di vigilanza comunale in base all'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale pubblico o di uso pubblico più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenente gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappatura dei luoghi sensibili (Allegato B) individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione. Resta, altresì, fermo che, stante il valore esclusivamnte indicativo della mappatura, quello che rileva ai fini dell'applicazione del presente regolamento è la distanza dai luoghi sensibili calcolata in concreto da parte degli organi di vigilanza comunale con le modalità di cui sopra e con le procedure di cui alla Legge 241/1990, a prescindere da eventuali errori ed omissioni che potrebbero essere riscontrati negli Allegati B, C, D.

3. La mappatura dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento (Allegato B) è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

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4. Non possono essere installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite di 500 metri.

5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all’interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell’attività un’autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, di confisca ed inibenti l'attività in relazione ai casi di mancato rispetto delle distanze previste dalla LR 5/2013 e dal presente Regolamento.

Art. 7 Orari di esercizio delle attività

1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli

apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8 Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela

1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia

che, fra l’altro, prescrivono: a) l’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività; b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l’obbligo di

esposizione della tabella dei giochi proibiti; c) l’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli

apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

d) l’obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili.

2. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L’Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla

locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire

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attività relative all’esercizio del gioco lecito e delle scommesse, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.

3. Le società controllate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito e delle scommesse, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

4. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente relative al gioco lecito e alle scommesse all’esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

5. E' fatto divieto di installare o, comunque, posizionare a qualsiasi titolo messaggi pubblicitari sul gioco che consente vincite in denaro e sulle scommesse sia in immobili comunali (impianti sportivi, fabbricati, ecc.), che con riferimento al sistema delle affissioni pubbliche.

Art. 10 Sanzioni

1. L’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale

dalla Polizia Locale. 2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:

a) la violazione dei divieti di cui all’art.6 commi 1,4,5; b) inosservanza dell’ordinanza di cui all’art.7; c) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all’art.8.

3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

5. Nel caso di distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili da parte delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento verrà comunicato ai titolari delle stesse ai sensi della Legge 241/1990 l'adozione nei successivi sei mesi computati dalla data di approvazione del presente atto dei provvedimenti di chiusura in attuazione della LR 5/2013 e della DGR n. 831/2017. Ai titolari delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento situate ad una distanza inferiore a 500 metri che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto si applicano le disposizioni della DGR n.831/2017.

6. Fatti salvi i casi degli apparecchi esistenti alla data di approvazione del presente atto che consentono la vincita in denaro di cui all'art. 110 c.6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, nel caso di distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro verrà disposta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, fermo restando l'adozione della confisca amministrativa nei casi e nei limiti

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stabiliti dalle leggi vigenti, nonchè l'inibizione dell'attività di ogni singolo apparecchio da gioco

7. Ogni altra sanzione penale accessoria o misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

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ALLEGATO C)

Elenco delle sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 mt. da luoghi sensibili

Sale giochi: Ranxerox, Piazza Bologna 17 - Faenza

Bibo's, Viale IV Novembre 19 - Faenza

Get Bet Srl, Via Mengolina 4 - Faenza

Acquario srl, Via Renaccio 1/3 - Faenza

Sale Scommesse: Snai, Via Mameli 18 - Faenza

Este Group, Via Granarolo 153/5 - Faenza

Snai, Via F.lli Rosselli 40 - Faenza

Sale VLT: Metropolis, C.so Mazzini 160 - Faenza

Regina, C. so Matteotti 4 - Faenza

Silver Casinò Slot, Via Dal Pozzo 30/B - Faenza

Terry Bell, Via Risorgimento 3 - Faenza

Acquario srl, Via Renaccio 1/3 - Faenza

Simbol, C.so Garibaldi 62 - Faenza

Sala Autocorriere, V.le Ceramiche 29 - Faenza

La mappatura e l'elenco di cui sopra ha valore esclusivamente indicativo; si rinvia all'art. 6 c.2 del presente Regolamento.

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ALLEGATO D) Elenco degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni che ospitano apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui

all'art. 110 c. 6 del TULPS situati a meno di 500 mt dai luoghi sensibili"

Comune Titolare Esercizio

Codice Fiscale Titolare Esercizio

Partita IVA Titolare Esercizio Titolare Esercizio Numero

Apparecchi (*)

BRISIGHELLA 00726150394 00726150394 MAGA SNC DI DI FABIO MARINO ANTONIO, RAGAZZINI GILIOLA E GIACOMETTI FRAN CESCA VIA BACCARINI 26 2

02089850396 02089850396 CAFFE' DELLA LOGGIA SNC VIA NALDI 9 3 02096650391 02096650391 RASPANTI ENRICO & C. SAS VIA CAMPO SPORTIVO 18 5 02405570397 02405570397 MAI TAI CAFE' DI ALPI ROSSELLA E C. SAS VIA MAGLIONI 8/B 2

90033640393 02512100393 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO CAMINO VERDE VIA SAN CASSIANO 27 1

CVLDNL39H13B188D 00426790390 CAVALLARI DANILO VIA EMILIANI 45 3 DMIDRO81H51E791F 03205531209 TABACCHERIA SOLE DI DI MEO DORA VIA FILIPPO NALDI 31 5 MLNLRI89E62D458E 02505410395 BAR ROMAGNA DI MELANDRI ILARIA VIA MARZENO 29 4 VSNNNA56H53F259J 02461660397 FOM E PARFOM DI VISANI ANNA MAGLIONI 27 1 CASOLA VALSENIO 01249430396 01249430396 BAR CENTRALE S.N.C. DI CAVINI DANIELA E ADRIANO PIAZZA SASDELLI 22 2 02379620392 02379620392 RO.SA SNC DI RONTINI SILVIA & BERTACCINI SARA PIAZZA ORIANI 28 8 CSTLSN68T50D458W 02353580398 COSTA ALESSANDRA VIA ROMA 64 2 SBBSRN68C60D458T 01342440391 SABBATANI SABRINA VIA ROMA 46 3 TRNLSE82H68D458V 05251090485 TRONCONI ELISA VIA ROMA 78 6 CASTEL BOLOGNESE 02415790399 02415790399 TREPUNTOZERO CAFFE' S.A.S. DI SPINELLI ROCCO E C.

VIA EMILIA PONENTE 1680/1 2

02468810391 02468810391 BAR CAFFETTERIA L'ESUBERANTE S.A.S. VIA EMILIA LEVANTE 1670/1 5

02494420397 02494420397 GRACANE DI NENNI G. E C. SAS PIAZZALE STAZIONE 2 3

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02635491208 02635491208 BLULAB S.N.C. DI NARDI ROBERTA E C. VIA EMILIA INTERNA 216 1 CLRNNL82L42L049J 02446010395 BARAONDA CAFFE' DI CLARIZIA ANTONELLA VIA EMILIA INTERNA 182 2 GUOLGL89C68Z210R 02487090397 CENTRAL BAR DI GUO LINGLING VIA EMILIA INTERNA 137 4 HUXLNG88C23Z210Q 02530100359 HU LIFENG VIA EMILIA INTERNA 68 1 MNGVNC82T71I726R 02505030391 MINGIONE VERONICA VIA EMILIA INTERNA N 25 2 PRZPRZ57D50E730T 00967280397 PIRAZZINI PATRIZIA VIA GARAVINI 10 4 VLGSNT35A68B188D 00149440398 VALGIMIGLI ASSUNTA VIA EMILIA INTERNA 101 2 ZHNNNG68T08Z210V 04292930403 FRIENDS BAR DI ZHANG ENGUANG VIA EMILIA INTERNA 68 6 ZHNRGR90E67Z210C 02549240394 ZHANG RONGRONG VIA GARVINI 1 3 ZHNXNG88H24Z210E 03879740409 ZHANG XIANG VIA GARAVINI 1 2

FAENZA 00212010391 00212010391 DOPOLAVORO FERROVIARIO FAENZA VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO 24 5

01136320395 01136320395 ACCADEMIA MEDIOEVALE SOC. COOP. A R.L. VIA CAVOUR 37 2 01278610397 01278610397 BAR DEL BORGO VECCHIO SNC VIA BIRANDOLA 2 REDA 2 01415500394 01415500394 ASSOCIAZIONE BORGO D'URBECCO PIAZZA FRA' SABBA 5 1 01415500394 01415500394 BORGO DURBECCO PIAZZA FRA SABBA 5 1 01598230389 01598230389 GET BET S.R.L. VIA DE CRESCENZI 14/A 15

02025800398 02025800398 ROMAGNA GIOCHI S.R.L. VIA PIER DE CRESCENZI 14 1346

02050100391 02050100391 GHISA CAFE' SNC DI GHINASSI MASCIA E SALVATORI FAUSTO VIA PRITELLI 17 2 02078850399 02078850399 D.M. SNC DI MINELLI TIZIANA E C. VIA FORNARINA N 119/13 4 02091020392 02091020392 B.D.B. SNC DI DAL BORGO VALTER E C. VIA MALPIGHI N 88 4 02099110393 02099110393 RANXEROX DI FIORENTINI ALBERTO & C. SAS PIAZZA BOLOGNA 19 7 CLRMRC76T13D458X 02399950399 COLORI MARCO CORSO SAFFI 46 2 02127790398 02127790398 MEMO DI MENGOZZI IVAN E C. S.N.C. VIA VALGIMIGLI 16 2 02166530390 02166530390 MARCONI S.R.L. VIALE BACCARINI 29/2 1 02181020393 02181020393 EMMETRE S.R.L. UNIPERSONALE VIA LAGHI N 59/1 6 02181020393 02181020393 EMMETRE SRL VIA LAGHI 59/1 2 02202970394 02202970394 MEETING DI CASAMENTI DAVIDE E C. SNC VIA EMILIA LEVANTE 275 3

02202970394 02202970394 MEETING DI CASAMENTI DAVIDE E C. SNC VIA EMILIA LEVANTE N 275 5

02244410391 02244410391 BAR SIMBOL DI PAOLA GIGLI E C. S.A.S. CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 62 21

02278890393 02278890393 BAR SILVER S.N.C. DI TURRI MIRKO E C. VIA DAL POZZO 34/A 6

02290210398 02290210398 BAR FIORENTINA S.N.C. DI TABANELLI SONIA P ZZA MARTIRI SPAGNOLI 4 2

02304980390 02304980390 RICEVITORIA SPECIALE DI CASADIO GIANLUCA S.A.S. CORSO MAZZINI N. 203 3

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02310700394 02310700394 TUTTO ESAURITO SAS DI BACCARINI DANIEL MATIA E C. VIA RAVEGNANA 62 3

02313210391 02313210391 IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA S.N.C. DI TIZIANA ROMANINI E DAVIA BENERICETTI VIA OBERDAN, 16 3

02360240390 02360240390 ACQUARIO SRL VIA RENACCIO 1/2 8

02403030394 02403030394 EREDI DI CASAMENTI DOMENICO S.R.L. VIA EMILIA PONENTE 70/A 3

02405190394 02405190394 AUTOCORRIERE SNC DI TASSINARI CHRISTIAN & C. VIALE DELLE CERAMICHE 29 8

02409230394 02409230394 COYOTE UGLY DI TOZZI ALEX & C. SAS VIALE VITTORIO VENETO 5 3

02411340397 02411340397 BETTING FAENZA DI TAMPIERI BARBARA & C. S.A.S. VIA GATTI 9 2 02491860397 02491860397 BAR LAMONE DI HU LIHUA E C. S.N.C. CORSO EUROPA 18 6 02498060397 02498060397 XO SNC DI BOSI MONIA E FERRI EMANUELA VIA SAN SILVESTRO 117 4

02517300394 02517300394 MOERA SNC DI MENGOZZI MONICA E SOLAROLI RAFFAELLA VIA PIERO DELLA FRANCESCA N 5 1

02541370397 02541370397 CLP S.N.C. DI GAGLIARDI PAOLA E C. VIA GATTI 21 1 02887981203 02887981203 BAR FANTASIA DI ZHAN YUYU E C. SNC VIA NAVIGLIO 32 4 03317010407 03317010407 BIBO'S DI CIANI ANDREA E GONELLI NATASCIA SNC VIALE IV NOVEMBRE 19 9 81001170398 00950490391 I FIORI VIA DI SOPRA 34 4

81001320399 02412300390 CIRCOLO C.S.I. REDA P ZZA DON MILANI 25 REDA 1

81005760392 02101280390 CIRCOLO NUOVA EUROPA VIA OBERDAN N.9 6

BLLVLM42M49G904M 00716010392 BILLI VILMA VIA VITTORIO VENETO N.3/A 4

BNCDTL62R71D458K 02567260399 BONACCI DONATELLA VIA GALVANI 31 2 BNDLNE90M60D458H 02553510393 BANDINI ELENA VIALE DONATI 7 3 BRDCNZ73M41D458T 02208280392 BERDONDINI CINZIA VIA LAGHI 13 1 BSCMTT78C13D458M 02564630396 CHICCO MIO DI MATTIA BOSCHI PIAZZA FRATTI 8 5 CHRSFN68P49D458V 02335490393 CHIARI STEFANIA VIA F LLI ROSSELLI 8 3 CLLMNL63L53D458D 01301670392 BAR FILANDA NUOVA DI COLLINA EMANUELA VIA MASACCIO 9 2 CMTMRC57D24D458X 02099910396 CIMATTI MARCO C SO MAZZINI N 163/B 2 CNIMRZ60A01D458E 02517240392 CIANI MAURIZIO VIA BONDIOLO 85 2 CPPGAI86S66D458C 02357600390 LA BARACCHINA DE ZOG DAL PALL CAPPELLI GAIA VIA MEDAGLIE D'ORO S N 1 CSMLBT74L46D704O 03149240404 MEETING DUE DI CASAMENTI ELISABETTA VIA EMILIA LEVANTE 275 3

CSMLBT74L46D704O 03149240404 MEETING DUE DI CASAMENTI ELISABETTA VIA EMILIA LEVANTE N 275 1

DNRLGU69C11D458K 02267750392 DI NARDO LUIGI CORSO MATTEOTTI 75/B 2

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FRRNNA67E53G291E 07660130720 TABACCHERIA AL CAVALCAVIA DI FERROVECCHIO ANNA VIA ORIANI 21 2 FZNFRZ66C12H302R 02447950391 FAZIANI FABRIZIO VIA ACCARISI 106 2 GCMTTN74A45D458A 01474860390 GIACOMETTI TATIANA VIA GALILEI 4/15 1 LMAGCM54B06D458E 01113520397 LAMA GIACOMO RIV.48 VIA NUOVA 9 2 MDNLCU60D10E507F 02562800397 BAR E CAFFE' AL NAVIGLIO DI MADONIA LUCIO VIA MENGOLINA 5/B 3 MLNSRN79R62D458N 02566470395 SI SMOKE DI MELANDRI SABRINA VIA BISAURA 1/3 2 MNZSLV83C58D458C 02567370396 ROYAL BAR DI SILVIA MENZOLINI VIA ALTINI 102 2 MRNRSO73P51D653A 02493620393 MARINELLI ROSA PIAZZA XI FEBBRAIO 4/2 2 NRDLRA84P48D458S 02783791201 NARDI LAURA VIA MALPIGHI 4 B 1 NRDLRA84P48D458S 02783791201 NARDI LAURA VIA MALPIGHI 4/B 2 QIUCNG94R23I531U 02517700411 BAR TABACCHERIA MATRIX DI QIU CHENG VIA FORLIVESE 44 5 RBCRCE91D62E730B 02574350399 TABACCHERIA ERBACCI DI ERBACCI ERICA VIA RAVEGNANA 44 6

RNZPNI93T46D458Y 02541430399 RENZI PINA VIA DON GIOVANNI VERITA' 11 4

SDKVLI85E44Z100S 02565200397 SADIKAJ VIOLA VIA BATTICUCCOLO 18 2 SMRGPP61D21D458N 01385620396 SAMORI' GIUSEPPE PIAZZA FELICE GIANI 1/A 5 SPRLCU72R31G478M 02141560397 SUPRANI LUCA CORSO GARIBALDI 16/1 2 TDLMLN85T59D458U 02494040393 TRILLY BAR DI TEDALDI MILENA VIA SAN SILVESTRO 172 2 TRMGNE58R14D458Y 00600770390 TRAMONTI EUGENIO VIA DALPOZZO 1 3 TRRMRK74D09D458Y 02450970393 JOLLY CAFE' DI TURRI MIRKO VIA TOLOSANO 102 1 ZCCMRA69H56D458R 02256630399 TABACCHERIA S.M. DI ZACCARINI MAURA CORSO GARIBALDI 44/A 2 ZHNLAI66A47Z210P 06250741219 ZHENG AILI CORSO SAFFI 7 4 ZHUWBN90E05Z210A 02463540399 888 START WIN DI ZHU WENBIN VIA F LLI ROSSELLI 27 5 RIOLO TERME 01326840392 01326840392 GE.DI. SNC DI GENTILINI MIRIAM E C. CORSO MATTEOTTI 1 4 02070220393 02070220393 M & J S.N.C. DI BANDINI MONIA E C. CORSO MATTEOTTI, 27/C 3 02419830399 02419830399 DA SIMONE DI SEBASTIANO N. & SCIOLA D. S.N.C. VIA FIRENZE 127 1

02419830399 02419830399 DA SIMONE DI SEBASTIANO NEVIO E SCIOLA DONATELLA S.N.C. VIA FIRENZE 127 BORGO RIVOLA 2

02537040392 02537040392 CAFFE' DEL TANNINO SAS DI FABBRI LORIS & C. VIA MARTIRI DI MARZABOTTO 51 3

FRNGPP46T19A176R 02573670391 FRANCO GIUSEPPE CORSO MATTEOTTI 56 5 LNZSFN75L49E289R 02550951202 DANNY BAR DI LANZONI SERAFINA PIAZZALE MARCONI 1 2 MLVLCN77D69D458G 02442790396 MALAVOLTI LUCIANA CORSO MATTEOTTI 88 5 MNTSNT76B64E289W 03609231208 BLACK & WHITE DI MONTAGNANA SAMANTA CORSO MATTEOTTI 15 2 RMLGPP74A15A615J 01304210766 REMOLLINO GIUSEPPE PIAZZA MAZZANTI 5 2 SPDMTT81H28D458R 02361410398 BAR FIRENZE DI SPADA MATTEO VIA FIRENZE 9/C 6

Page 25: IL CONSIGLIO DELL’UNIONEfaenzacontrolusura.it/.../2018/02/Mappatura-gioco-dazzardo-2017.pdf · divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi

TRNVNI74B27D458U 02304780394 TRONCONI IVAN VIA BOLOGNA N. 94 - 96 3 SOLAROLO 02402030395 02402030395 P. & S. SAS DI FAGNOCCHI SELENE & C. PIAZZA DEL POPOLO 3 4 02444090399 02444090399 NEW BAR SPORT S.A.S DI JI XIUPENG VIA SANGIORGI N 35 4 BLDSLL79H66D458V 02518380395 BAR CENTRALE DI ISA DI BALDASSARRI ISABELLA PIAZZA GONZAGA 3 1 BLDSLL79H66D458V 02518380395 BAR CENTRALE DI ISA DI BALDASSARRI ISABELLA PIAZZA GONZAGA N 3 5 FSSFNC58A29G270E 02001890397 FISSI FRANCO PIAZZA CADUTI 14 2 SSTMHL76M56A944X 02062590399 SISTI MICHELA VIALE PASCOLI N. 20/A 6

La mappatura e l'elenco di cui sopra ha valore esclusivamente indicativo; si rinvia all'art. 6 c.2 del presente Regolamento.