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Il diritto alla riservatezza, al rispetto della vita
privata e della confidenzialit della persona
assistita rappresentano diritti inviolabili.
Da questo principio deriva, per tutti gli operatori
sanitari, il dovere di garantire (o tutelare) tali diritti
attraverso il mantenimento e la protezione del
segreto professionale
Il segreto professionale lobbligo a non rivelare le
informazioni apprese allinterno del rapporto fiduciario.
Il segreto riguarda ogni notizia che non deve essere
divulgata e che una persona vuole sottrarre alla
conoscenza di altre persone
concerne un fatto o una cosa attinente alla sfera intima
del soggetto: corpo, onore, famiglia, credo religioso,
opinioni politiche etcc
Distinzione tra
segreto professionale, con il quale s'intende un segreto
appreso per ragione e a causa dell'esercizio di una attivit
professionale che differisce dal cosiddetto
segreto naturale con il quale, invece, s'intende qualunque
notizia che viene appresa a ragione del proprio stato di
amico, di confidente, etc., al di fuori cio di qualsiasi
rapporto professionale.
Viene definito, segreto professionale ogni notizia che sia relativa alla sfera intima e privata (notizie di ordine fisico,
psichico, familiare, sentimentale, emotivo, etc.) dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non
venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a conoscenza in quanto tale, cio in quanto professionista.
Fondamenti del segreto professionale
Etico legato al rispetto della persona;
Deontologico;
Giuridico sancito dallart. 622 del c.p. dalla
Legge 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs
196/03.
FONDAMENTO ETICO: uno dei cardini del giuramento
ippocratico legato alla posizione del malato che costretto a
ricorrere allopera del medico nella necessit di rendere
noti fatti propri sui quali avrebbe preferito tacere
IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE
di tutto ci che vedr o intender nella vita comune,
durante lesercizio della mia professione o anche al di fuori
di esso, tacer quanto non necessario sia reso noto,
considerando in simili casi la discrezione come un dovere
FONDAMENTO DEONTOLOGICO
sancito come norma di comportamento professionale nel codice deontologico con un forte richiamo ad un
obbligo di riservatezza
CODICE DEONTOLOGIA degli infermieri
Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto
professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del propriostato o ufficio, o della propria professione o arte, diun segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero loimpiega a proprio o altrui profitto, punito, se dalfatto pu derivare nocumento, con la reclusione finoad un anno o con la multa da lire 60.000 a lire1.000.000.
Il delitto punibile a querela della persona offesa.reclusione da sei mesi a tre anni.
FONDAMENTO GIURIDICO
La rivelazione del segreto professionale viene, infatti
definito come delitto contro la persona e punibile con la
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 60.000 a
lire un milione.
Il fatto costitutivo del delitto consiste nella rivelazione
"senza giusta causa" del segreto professionale ovvero nel
suo impiego al proprio o altrui profitto
La violazione deve avvenire con coscienza e volont
occorre, la dimostrazione del dolo (l'intenzione di rivelare il
segreto).
Il delitto trattato, definito reato di pericolo e non di danno
Rivelare, quindi, significa
comportarsi in modo tale che, senza giusta causa,
una o pi persone non vincolate dal segreto, siano
messe a conoscenza del segreto; in realt, la
rivelazione del segreto professionale legittima
solo se sussiste una giusta causa.
LE GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE
SONO DISTINTE IN
IMPERATIVE
sono quelle che impongono la rivelazione
del segreto professionale solo ed
esclusivamente nei casi previsti
PERMISSIVE
quelle che permettono o consentono,
ma non obbligano, la rivelazione
del segreto
GIUSTE CAUSE IMPERATIVE di rivelazione del segreto
professionale:
le denunce sanitarie obbligatorie con le quali si vuole perseguire finalit di ordine clinico, statistico e preventivo. Vengono presentate all'Autorit sanitaria;
i certificati obbligatori che rappresentano attestazioni di un fatto di natura tecnica destinati a provare la verit in ordine ad un evento di natura biologico-clinica e che si rilascia al richiedente, nel suo stesso interesse;
il referto, denuncia giudiziaria (ex rapporto)
la perizia e la consulenza tecnica; l'ispezione corporale
ordinata dal giudice;
CAUSE PERMISSIVE
il consenso dell'avente diritto; poich il rispetto del segreto
un diritto personale dell'assistito, il consenso di
quest'ultimo una giusta causa permissiva
il consenso deve essere informato, esplicito,
autentico e libero
Da ci si deduce che l'assistito consente alla rivelazione solo
per quei segreti di cui egli stesso ha consapevolezza,
mentre il consenso non chiaramente valido per ci che
egli ignora
Tra le giuste cause permissive vanno inserite tutte quelle
cosiddette scriminative cio che escludono la punibilit
della rivelazione del segreto quali:
caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.) dal momentoche per la realizzazione del delitto occorre il dolo,mancando invece l'intenzione dell'agente di rivelare ilsegreto, manca una delle condizioni obiettive di punibilit;
errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.);
stato di necessit (art. 54 c.p.) non punibile chi hacommesso il fatto per esservi stato costretto dallanecessit di salvare s od altri dal pericolo attuale di undanno grave alla persona, pericolo da lui nonvolontariamente causato n altrimenti evitabile sempre cheil fatto sia proporzionato al pericolo
legittima difesa (art. 52 c.p.) non punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessit di difendere un diritto proprio od altrui contro il
pericolo attuale di un'offesa ingiusta sempre che la difesa
sia proporzionale all'offesa,
il diritto che si difende deve essere pi importante rispetto
alle conseguenze della violazione del segreto ad esempio
la difesa del diritto alla vita, alla incolumit fisica, alla
salute ed alla onorabilit professionale
costringimento fisico (art. 46 c.p.) in questo caso risponde
della rivelazione l'autore della violenza;
la legge riconosce il diritto di astenersi, ma non
l'obbligo, dal testimoniare su fatti di cui il sanitario
venuto a conoscenza per ragione ed a causa
dell'esercizio professionale. (art.200 del c.p.p.)
Tale tutela incontra dei limiti: lo stesso art. 200 c.p.p
specifica che se il giudice ha motivo di dubitare che le
dichiarazioni rese da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, ordina che il testimone deponga
La facolt di testimoniare, riconosciuta dalla norma
giuridica, non implica necessariamente il dovere o
l'obbligo di astenersi, ma significa che il sanitario pu
anche rendere spontaneamente la sua testimonianza,
in questo caso deve, tuttavia, nel caso trattasi di un
medico, tenere in considerazione la norma deontologica
contenuta nell'art.13 del Codice Deontologico Medico, la
quale tassativa e perentoria nel vietare al medico di
rendere qualsiasi testimonianza su ci che egli ha
appreso nell'esercizio ed a causa della sua attivit
professionale
SEGRETO PROFESSIONALE E
ORDINAMENTO GIURIDICO
Art. 326 C.P. - Rivelazione ed utilizzazione di segreto dufficio
Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di unpubblico servizio, che, violando i doveri inerenti allefunzioni o al servizio, o comunque abusando della suaqualit, rivela notizie di ufficio, le quali debbonorimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo laconoscenza, punito con la reclusione da 6 mesi a 3anni. Se lagevolazione soltanto colposa, si applica lareclusione fino a 1 anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di unpubblico, che, per procurare a se o ad altri un indebitomateriale, si avvale illegittimamente di notizie dufficio,le quali debbono rimanere segrete, punito con lareclusione da 2 a 5 anni
TRASMISSIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
La trasmissione del segreto rappresentata
dalla rivelazione a persone egualmente
tenute al segreto, resa necessaria da
circostanze inerenti lo stesso interessato
o dovute a finalit sociali (trasmissione ad
altri professionisti, pubblicazione di un
caso a fine scientifico, etc.).
LA LEGGE SULLA PRIVACY
La custodia del "segreto professionale", gi disciplinata in
duplice veste, penale e deontologica, viene rafforzata da
recenti disposizioni legislative
LEGGE 675/96 sulla Privacy e dal D.lgs 196/03 CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. Lgs
30.6.2003 n. 196 (Legge delega n. 127/2001)
Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
IN BASE ALLA LEGGE SULLA PRIVACY
I DATI PERSONALI
POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN
(art.4)