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Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980 RIVISTA TECNICA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 e-mail: [email protected] Anno XXXIII n. 411 Novembre 2014

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Page 1: IL FOGLIO n. 411 Novembre 2014 - lafondazione.it FOGLIO n 411... · Geom. FABIO CORAZZIN di Montebelluna Geom. LUCIO DI NARDO di Treviso Geom. GIULIA GIANDUZZO di Vazzola Geom. TOMMASO

Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980

RIVISTA TECNICA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINC IA DI TREVISO

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 e-mail: [email protected]

Anno XXXIII n. 411 Novembre 2014

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PRESIDENTE

Geom. Bruno Cisterna

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Geom. Vanni Battistella

IL COMITATO DI REDAZIONE:

Geom. Deborah Candon

Geom. Massimo Cattarossi

Geom. Ferruccio Clementi

Geom. Luigi Clementi

Geom. Fiorenzo Dall’Ava

Geom. Roberto De Cristofaro

Geom. Claudio Favero

Dott. Geom. Ermanno Fellet

Geom. Paolo Gazzola

Geom. Gianfranco Tandura

Geom. Denis Vian

SOMMARIO Pag. 2

COORDINATORE STAMPA

Geom. Alberto Varago

Il Foglio Il Foglio Il Foglio Il Foglio

Novembre 2014 via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472

e-mail: [email protected]

FOTO DI COPERTINA:

a cura del

Dott. Geom. Vanni Battistella

Chiesa di Sambughè (TV)

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo professionale 3

VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei praticanti 4

URBANISTICA: Piano Casa: adottata circolare per uniformare applicazione 5

SICUREZZA E IGIENE: Riflessioni sulla obbligatorietà delle linee vita in copertura 7

CATASTO: Parte la riforma del Catasto dei Fabbricati 9

PROFESSIONE: La formazione continua. Nuove regole dal 1° gennaio 2015 10

FISCO E TASSE: Decreto “Sblocca Italia” 12

FUORI STUDIO: La chiesa di San Martino a Sambughè (TV) 18

URBANISTICA: Piano Casa: novità legislative 6

MEMO: Chiusura uffici 21

AMBIENTE E TERRITORIO: Aggiornamento Norme UNI-TS 11300 16

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Pag. 3

Aggiornamento Albo professionale

a cura della segreteria del Collegio

VITA DEL COLLEGIO

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 OTTOBRE 2014

AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE

Geom. LUCIANO BISETTO di Treviso

Geom. FLAVIO PONTELLO di Trevignano

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

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Pag. 4 VITA DEL COLLEGIO

Aggiornamento Registro dei praticanti

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 OTTOBRE 2014

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI

Geom. RICCARDO CALLEGARI di Paese

Geom. FABIO CORAZZIN di Montebelluna

Geom. LUCIO DI NARDO di Treviso

Geom. GIULIA GIANDUZZO di Vazzola

Geom. TOMMASO GIROTTO di Silea

Geom. MIRCO GRENDENE di Pieve di Soligo

Geom. DEBORAH GUIDOLIN di Castelfranco Veneto

Geom. SIMONE PANISI di Mogliano Veneto

Geom. CRISTINA VOLPATO di Falzè di Trevignano

Geom. FRANCO BUSETTI di Farra di Soligo

Geom. LORENZO COPPE di Segusino

a cura della segreteria del Collegio

CANCELLAZIONI PER COMPIUTO PRATICANTATO

NUOVE ISCRIZIONI

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Pag. 5

Piano Casa: adottata circolare per uniforma-re applicazione.

a cura del Comitato di Redazione

URBANISTICA

PIANO CASA: ADOTTATA CIRCOLARE PER UNIFORMARE APPLICAZIONE CON DGR N. 111 DEL 20-11-20 14

Comunicato stampa N° 2465 del 30/10/2014 (AVN) – Venezia, 30 ottobre 2014 Circa 70 mila le domande presentate, attivando investimenti pari a circa 3 miliardi di euro: sono queste le cifre, fino ad ora, relative all’applicazione in Veneto del Piano Casa. La giunta veneta, nel corso dell’ultima seduta, ha ora adottato in via definitiva una circolare esplicativa, che fornisce indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e ren-dere uniforme l’applicazione delle recenti norme regionali che reiterano il Piano Casa (L.R. n. 32/2013). Nel darne notizia il vicepresidente e assessore al territorio Marino Zor-zato sottolinea che il provvedimento risponde agli impegni di chiarificazione presi con le autonomie locali, ma che lo stesso Piano Casa è comunque sempre rimasto pienamente operativo. La circolare, che spiega dettagliatamente come si applica la legge, ha ottenuto il parere della competente commissione consiliare e sarà trasmessa ai comuni e alle Province so-stituendo le precedenti. “L’ultima legge in materia – spiega Zorzato - ha apportato alcune rilevanti modifiche alla normativa del 2009 (n.14) ma non ha introdotto nell’ordinamento giuridico un “nuovo piano casa”, prevedendo invece alcuni correttivi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio”. Il Piano Casa punta a migliorare la qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patri-monio edilizio esistente, nonché favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili; incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle barriere ar-chitettoniche negli edifici esistenti; incentivare la demolizione e ricostruzione in area ido-nea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica; favori-re la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti. “La circolare serve a sciogliere i dubbi e le osservazioni rispetto ad un testo di legge com-plesso – conclude Zorzato - che sono stati formulati all’indomani dell’approvazione della terza edizione del Piano Casa che finora ha prodotto nel Veneto solo benefici, sul piano economico e occupazionale, dando risposte concrete ai bisogni delle famiglie e delle a-ziende e migliorando in linea di massima la qualità del patrimonio edilizio esistente”. Nella premessa viene evidenziato, tra l’altro, che gli edifici oggetto di intervento devono ovvia-mente essere stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, in quanto gli interventi edilizi consentiti dalla legge regionale non implicano alcuna forma di condono o sanatoria.

SI AVVISA CHE E’ POSSIBILE SCARICARE IL DOCUMENTO D AL SITO DEL COLLEGIO AL SEGUENTE LINK: WWW.GEOTV.IT /SERVIZI/ILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELA TA/NOVEMBRE2014

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Piano Casa: novità legislative.

URBANISTICA

AGGIORNAMENTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE ATTE A GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI P RIVATI, DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI E DEGLI EDIFICI E SPAZI

PRIVATI APERTI AL PUBBLICO Bur n. 106 del 04/11/2014 (Codice interno: 284062) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1898 del 14 ottobre 2014 Integrazio-ne dell' Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010" di cui alla DGR n. 1428 del 06/09/2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11bis della L.R. 08.07.2009 n. 14 (Primo Piano Casa), così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 29.11.2013 n. 32 (Terzo Piano Casa). (L.R. 16/07, art. 6, comma 1; L.R. 14/09, art. 11bis. DGR n. 70/CR del 10/06/2014.

SI AVVISA CHE E’ POSSIBILE SCARICARE IL DOCUMENTO D AL SITO DEL COLLEGIO AL SEGUENTE LINK: WWW.GEOTV.IT /SERVIZI/ILFOGLIO/DOCUMENTAZIONECORRELA TA/NOVEMBRE2014

a cura del Comitato di Redazione

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Riflessioni sulla obbli-gatorietà delle linee vita in copertura.

a cura dell’Arch. Luigi Carretta

LE LINEE VITA SULLE COPERTURE SONO ANCORA OBBLIGATO RIE? Si ringrazia per le riflessioni che seguono, l’architetto Luigi Carretta, da parecchi anni for-matore e consulente in materia di sicurezza del Collegio dei Geometri di Treviso. Il titolo è un po’ “giornalistico”, il contenuto no. Per questo ho cercato di attenermi al detta-to normativo con riferimento ai ruoli dei diversi soggetti che operano in campo edilizio. Ma andiamo con ordine. Prendiamo le mosse dal fatto che la legge regionale n. 28/2014 – entrata in vigore il 1° ottobre – ha suscitato in molti addetti ai lavori l’interrogativo sull’obbligatorietà delle linee vita (e dei provvedimenti correlati) da porre in opera sulle coperture degli edifici. Vediamo cosa c’è di vero. Cosa dice la nuova norma? La legge regionale 28/2014 ha unicamente soppresso le parole “anche nella successiva fase di manutenzione” presenti al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 61/1985. Con quale risultato? Prima della modifica l’articolo 79 bis prevedeva che “i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documenta-zione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, ido-nee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manu-tenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.” Oggi, dopo la modifica, sono semplicemente state soppresse le parole “anche nella suc-cessiva fase di manutenzione”. A mio giudizio il risultato sostanzialmente non cambia, giacché, testualmente, la norma continua a recitare che sono comunque necessarie “idonee misure […] che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”, che devono essere previste nei progetti degli interventi edilizi e descritte nella documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, sia nelle nuove costruzioni sia negli edifici esistenti. Non mi sembra ci siano spazi di incertezza interpretativa. Qualcuno ha tacciato la modifica introdotta dalla legge regionale 28/2014 come “un passo indietro”. Questo postula che ci sia stato “un passo avanti”. L’uno e l’altro sono possibili solo rispetto ad un “punto fermo”. Il “passo avanti” è facile immaginare che sia la legge regionale prima della modifica. Il “punto fermo” va detto, è il Titolo IV del Decreto 81/2008 e la Direttiva cantieri dal quale deriva. In particolare l’obbligo del progettista e del coordi-natore di compiere scelte progettuali che minimizzino i rischi, anche quelli dovuti ai lavori successivi. L’obbligo del committente di promuovere e adottare tali scelte. Infine, quello del coordinatore di predisporre il fascicolo nel quale i provvedimenti tecnici previsti nel progetto sono registrati. Tutto qui. Questo apparato, indica ai vari soggetti un principio ed un criterio per compiere le loro scelte: le misure generali di tutela e le norme tecniche. Cioè l’eliminazione dei rischi alla fonte mediante l’adozione dei provvedimenti previsti nella normativa tecnica. Nel nostro caso (principalmente) le UNI EN 516, 517 e 795. Si può dire che la Direttiva e il Decreto 81 disegnano uno spazio di libertà – di scelte di progetto – il cui perimetro è costituito dal-le misure generali di tutela attuate mediante l’applicazione della normativa tecnica. Come si può misurare questa libertà? Un modo è quello di chiedersi quali responsabilità comporti. Un criterio è quello di immaginare un lavoro futuro, prevedibile e necessario, che necessiti

SICUREZZA E IGIENE (negli ambienti di lavoro)

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dei provvedimenti di prevenzione (ad esempio un passo d’uomo, dei punti di ancoraggio ed una linea vita) che nella realtà (futura) sono mancanti proprio perché non sono stati voluti e previsti, nell’esercizio della libertà di cui abbiamo appena accennato. Se in questa realtà futura, a causa di quei lavori, dovesse accadere un infortunio che quei provvedimenti avrebbero con alta probabilità potuto evitare, a risponderne, oltre natural-mente all’imprenditore dal quale dipende il lavoratore infortunato, potranno essere chia-mati anche il progettista, il coordinatore e il committente. Essi infatti sono i destinatari, anche se non i soli, dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Con la loro condotta, nell’esercizio di quella libertà – che non è sconfinata – non hanno adottato i provvedimenti che all’epoca (quella attuale) erano facilmente disponibili, e con tale omissione hanno contribuito a causare l’evento. Tutto questo è contenuto nel Decreto 81/2008. Ecco perché, a mio giudizio, la norma regionale non era davvero “un passo avanti” e la sua modifica, di conseguenza, non può essere neanche “un passo indietro”. Come spesso accade è il clamore giornalistico a “riscrivere” la norma e a illustrarla, in modo suggestivo e fuorviante, al pubblico.

SICUREZZA E IGIENE (negli ambienti di lavoro)

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CATASTO DEI FABBRICATI: PARTE LA RIFORMA

Il Governo approva le nuove Commissioni censuarie

La riforma del Catasto ha preso il via con l'approvazione definitiva del decreto legislativo sulla composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove com-missioni censuarie locali, ben 106 secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto, a cui si ag-giunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che avrà la funzione di supervisionare l'o-mogeneità delle determinazioni prese.

Il primo passo per la riforma del catasto è avviato, ma i tempi saranno molto lunghi e si spera che l'iter si concluda entro cinque anni. Le Commissioni si dovranno insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, sembra un tempo eccessivo ma va considerato che la nomina dei componenti delle commissioni deve essere oculata perché spettano numerose e complesse valutazioni.

Alle commissioni censuarie locali, infatti, spetta il compito, tra l’altro, di validare le fun-zioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revi-sione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la rela-zione tra il valore di mercato, la localizzazio-ne, lo stato conservativo e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune. Con il nuovo catasto cambierà totalmente il principio per il calcolo delle rendite catastali: dal numero dei vani, l’unità di misura per la misurazione del valore immobiliare, si passa al numero dei metri quadrati.

E non basta. Subito dopo i provvedimenti delle commissioni si dovrà procedere a un mec-canismo di individuazione del valore patrimoniale medio ricorrendo a specifici algoritmi, per giungere finalmente al censimento vero e proprio dei 62 milioni di immobili esistenti in Italia.

CATASTO

Parte la riforma del Catasto dei Fabbricati.

tratto da Edilia 2000.it

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LA FORMAZIONE CONTINUA - STRUMENTO INDISPENSABILE

PER LA NOSTRA CRESCITA PROFESSIONALE Oggi, nel mondo del lavoro in così rapida trasformazione, sempre più sovente siamo “chiamati” a dedicare particolare attenzione alla propria Formazione Professionale.

Una Formazione Professionale Continua per l’appunto, continua, poiché la nostra vita lavorativa si trova dinnanzi ad un continuo evolversi delle attività tecnico professionali, con la necessità quindi di un aggiornamento professionale continuo che accompagni ogni individuo in tutto il corso della sua professione.

La formazione deve essere pertanto intesa come una facoltà dell’intelletto in continua crescita, un ricorrente evolversi della figura intellettuale d’ogni professionista per un co-stante arricchimento del proprio bagaglio tecnico personale.

Esercitare una libera professione significa identificarsi in una figura tecnico-professionale in grado di espletare una prestazione intellettuale qualitativa e di assoluta competenza.

La nostra categoria è stata pioniere di questo fenomeno, siamo stati, infatti, i primi tra tutti gli altri collegi e ordini professionali ad anticipare quest’obbligo che ben presto è stato imposto a tutte le categorie.

Ancor prima quindi di tale imposizione, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laure-ati di Roma con propria circolare del 12.12.2006 emanava in via sperimentale fino al 31.12.2009 il Regolamento di Formazione Continua, con il quale si indirizzava la categori-a ad attuarla già da quel periodo. Ufficialmente, l’aggiornamento continuo è diventato ob-bligatorio in ambito Deontologico a decorrere dal 01.01.2010 come da regolamento ap-provato il 10.11.2009, a tal proposito il primo quinquennio di formazione scadrà il prossi-mo 31.12.2014.

Il nostro Consiglio Nazionale Geometri, con delibera n.6 del 22 luglio 2014 ha tempestiva-mente provveduto ad approvare il Nuovo Regolamento di Formazione Continua come indicato dal D.P.R. n.137/2012, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti profes-sionali”, ove viene stabilito che tutti i professionisti devono tenersi aggiornati facendo rife-rimento al Regolamento emanato dal proprio Ordine di Categoria.

Per noi Geometri, questa “attività” di aggiornamento obbligatorio è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.15 del Ministero della Giustizia in data 15 agosto 2014, essa entrerà

in pieno regime dal 1° gennaio 2015.

A partire da questa data, ogni pro-fessionista dovrà quindi identificare con attenzione un proprio percorso di aggiornamento continuo profes-sionale che avrà una durata trienna-le.

Durante quest’arco temporale di tre anni, il professionista è tenuto a con-seguire 60 crediti formativi come

PROFESSIONE

La formazione conti-nua. Nuove regole dal 1° gennaio 2015.

a cura del Geom. Alberto Varago

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indicato dall’art.5 del Regolamento, avere il proprio Curriculum Professionale Certificato, aggiornato e consultabile on-line.

Per un nuovo iscritto all’ordine, l’obbligo formativo decorrerà dal 1° gennaio dell’anno suc-cessivo alla data d’iscrizione al proprio Collegio territoriale di appartenenza.

L’unità di misura è il credito formativo, che con il nuovo Regolamento verrà conteggiato come segue:

• per la partecipazione ai corsi, 1 CFP ogni ora di formazione;

• per la partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio ecc., verrà commisu-rato un massimo di 3 CFP per evento, con un limite massimo di acquisizione trien-nale, per tali aggiornamenti, di 24 CFP sui 60 obbligatori.

Altre attività formative come elencato dall’art.7, comprendono le seguenti opportunità:

• partecipazione ai corsi di Formazione, anche a distanza (FAD) con modalità stabili-te dalle linee guida approvate il 22.07.2014 dal CNGeGL e come previsto dall’art.4 del Regolamento;

• partecipazione ai corsi o esami universitari, partecipazione a commissioni per esa-mi di Stato, relazioni o lezioni negli eventi formativi e attività di supporto delle attivi-tà didattiche, pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, attività di do-cenza, ecc..

Come anticipato appena sopra, altra novità del nuovo Regolamento, prevista ai sensi dell’art.8, riguarderà l’istituzione del proprio Curriculum Professionale Certificato (CPC), esso sarà consultabile on-line sul sito www.geometrinrete.it nell’apposita area riservata all’interno del “SINF” (Sistema Informatico Nazionale sulla Formazione continua) e verrà anche pubblicato sull’Albo Unico nella parte relativa all’Anagrafe Nazionale.

PROFESSIONE

SI AVVISA CHE IL NUOVO REGOLAMENTO E LE LINEE GUIDA SUDDETTI SI POSSONO SCARICARE DAL SITO DEL COLLEGIO AL SEGUENTE LINK: W W W . G E O T V . I T / D O C U M E N T I / F O R M A Z I O N E /REGOLAMENTOPERLAFORMAZIONEPROFESSIONALECONTINUA

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DECRETO “SBLOCCA ITALIA”

Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 convertito dall a Legge n. 164 dell’ 11.11.2014.

Sono state convertite in Legge le numerose misure vigenti dal 12.09.2014 e finalizzate, secondo le intenzioni del Governo, a sbloccare l’economia del paese con nuovi impulsi in svariati settori. La portata delle innovazioni introdotte non è immediatamente percepibile ad una prima lettura del testo del Decreto, che si presenta di particolare complessità riportando essen-zialmente aggiunte, soppressioni o modifiche in altri testi legislativi. Si indica qui di seguito una schematizzazione delle principali novità che interessano la figura del geometra con l’indicazione (fra parentesi e sottolineata) del corrispondente arti-colo del Decreto “Sblocca Italia” in cui l’argomento viene trattato: Agevolazioni e semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettro-nica a banda ultralarga (art.6 ): Per questo tipo di interventi, la legge consente un credito d’imposta IRES ed IRAP all’impresa che realizza queste infrastrutture secondo le caratteristiche indicate nel Decre-to. Si introducono semplificazioni procedurali per “variazioni non sostanziali” agli impianti già provvisti di titolo abilitativo dove, a fronte di aumenti di altezza fino a 1 m e aumenti di superficie di sagoma fino a 1,5 mq, è sufficiente un’autocertificazione che descriva la va-riante dimensionale e attesti il rispetto dei limiti, valori ed obiettivi indicati all’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003), da inviare all’organismo che ha rilasciato il titolo, contestualmente all’attuazione dell’intervento. In deroga all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004), non è più richiesta l’autorizzazione paesaggistica per installazione o modifi-ca di impianti di rete di comunicazione elettronica o impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, con pali di supporto alle antenne alti fino a 1,50 m con super-ficie delle antenne fino a 0,50 mq, fermo restando il rispetto dell’art. 20 del D.Lgs. 42/2004 (divieto di distruzione o danneggiamento del bene storico-culturale o utilizzo non compati-bile col carattere storico e tale da creare pregiudizio alla conservazione). Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edif ici (art.6-ter ) Al Testo Unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 06.06.2001) si introduce il nuovo articolo 135-bis dove si descrive l’obbligo di realizzare “un’infrastruttura fisica multiservizio passiva” all’interno dei nuovi edifici. L’infrastruttura sarà costituita da reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili per accedere ai servizi a banda ultralarga e connettere il punto di acces-so dell’edificio col punto terminale di rete, con adeguati spazi installativi e impianti di co-municazione ad alta velocità. Gli edifici dovranno essere dotati di un punto di accesso fruibile dalle imprese autorizzate a fornire reti di pubblica comunicazione e che consenta la connessione con l’infrastruttura interna predisposta. L’obbligo riguarderà tutte le istanze per la realizzazione di edifici di nuova costruzione che saranno presentate a partire dal 01.07.2015 o per opere di ristrutturazione edilizia che richiedano il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera C) del D.P.R. n. 380/2001. Gli edifici dotati di questi impianti potranno beneficiare dell’etichetta volontaria e non vin-

FISCO E TASSE

Decreto “Sblocca Italia”.

a cura del Geom. Paolo Gazzola

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colante di “edificio predisposto alla banda larga” rilasciata da un tecnico abilitato. Terre e rocce da scavo (art.8 ) Si è stabilito che l’intera materia sarà oggetto di riordino normativo e semplificazione, con Decreto che sarà emanato entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sblocca Italia, il cui art. 8 disciplina le linee guida di tale riordino. Modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (art. 17 ) Viene ridefinito il concetto di “manutenzione straordinaria”, ampliando le casistiche am-messe; si riporta la nuova definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera B) del D.P.R. n. 380/2001 (in grassetto le parti aggiunte o modificate dal Decreto “Sblocca Italia”): Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straor dinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazi one delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico pur ché non sia modificata la volu-metria complessiva degli edifici e si mantenga l'or iginaria destinazione d'uso. Ai fini fiscali si ritiene che la classificazione degli interventi debba far riferimento alla data del titolo edilizio in modo particolare per quei lavori che prima del Decreto “Sblocca Italia” venivano equiparati alla “ristrutturazione edilizia” e ora confluiscono nel nuovo concetto di “manutenzione straordinaria”.

Nell’ambito delle attività edilizie libere, è aggiunta (all’art. 6 comma 1 lettera A del D.P.R. n. 380/2001), assieme alla “manutenzione ordinaria”, anche l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Allo stesso articolo 6, al comma 2 lettera e-bis, per i lavori che rientrano nell’attività edili-zia libera ma con necessità di comunicazione di inizio lavori asseverata, si specifica che le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio.

Al comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, viene ridefinita (con limitate modifiche) la pro-cedura per la comunicazione di inizio lavori asseverata da depositarsi al Comune per in-terventi di attività edilizia libera limitatamente ai casi elencati al comma 2 lettere a) ed e-bis) e cioè per i casi di manutenzione straordinaria, apertura di porte interne, spostamento di pareti interne non strutturali e modifiche interne non strutturali sulla superficie coperta degli edifici per l’esercizio d’impresa.

Si specifica (all’art. 6 comma 5 del D.P.R. 380/2001) che, per gli interventi di cui all’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, apertura di porte interne, spostamento di pareti interne non strutturali, opere temporanee, pavimentazioni esterne, realizzazione di intercapedini interrate o vasche per la raccolta d’acqua, pannelli solari e fotovoltaici non in zona A, aree ludiche, elementi di arredo esterni, modifiche interne non strutturali o variazione alla destinazione d’uso sulla superficie coperta degli edifici per l’esercizio d’impresa), qualora la comunicazione d’inizio lavori sia integrata da una comu-nicazione attestante la fine dei lavori, essa viene trasmessa dal Comune all’Agenzia delle Entrate ed è valida ai fini dell’aggiornamento catastale. L’introduzione di questa disposi-

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zione desta numerose perplessità perché non combacia con l’attuale prassi catastale e soprattutto non dice chi deve provvedere (e quando) all’aggiornamento delle planimetrie e delle rendite catastali qualora l’intervento eseguito ne comporti l’obbligo. Ciò si aggiunge alle previgenti disposizioni, attualmente ancora inattuabili, ed indicate all’art. 25 coma 1 lettera a) dello stesso D.P.R. n. 380/2001 e che prevederebbero la presentazione dell’aggiornamento catastale in Comune contestualmente alla richiesta di certificato di agibilità. La mancata comunicazione di inizio dei lavori, dove prevista nei casi di attività edilizia libera all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, comporta la sanzione pecuniaria di 1.000,00 €, ridotta a 333,33 € se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l’intervento è ancora in corso di esecuzione. All’art.14 comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001, viene introdotta e disciplinata la possibilità di rilascio di Permessi di Costruire per ristrutturazioni edilizie in deroga alle destinazioni d’uso, previa Delibera del Consiglio Comunale che ne attesti l’interesse pubblico. Si introducono nuovi sconti nella determinazione del contributo di concessione, per i casi seguenti: Per manutenzioni straordinarie (secondo la nuova definizione) determinanti aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, il contributo di concessione è commisurato solo all’incidenza delle opere di urbanizzazione (rif. art. 17 comma 4 del D.P.R. 380/2001). Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella determinazione del contributo di conces-sione, i Comuni hanno la facoltà di deliberare che la componente relativa al “costo di co-struzione” sia diminuita rispetto agli interventi di nuova costruzione (art. 16 comma 10 del D.P.R. n. 380/2001). Entro 90 giorni i Comuni definiscono i criteri e le modalità applicative per la nuova agevo-lazione definita all’ art. 17 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 per incentivare il recupero di immobili dismessi. Al nuovo art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 viene definito il mutamento rilevante della de-stinazione d’uso, anche senza opere, specificando che la destinazione d’uso è quella pre-valente in termini di superficie. Al nuovo art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 viene disciplinato il “permesso di costruire convenzionato” rilasciabile quando le esigenze di urbanizzazione possono essere soddi-sfatte in maniera semplificata; questa prassi risultava comunque già fattibile secondo par-ticolari casi indicati nei singoli strumenti urbanistici. E’ introdotta una nuova sanzione (da 2.000,00 € a 20.000,00 € - rif. Art. 31 comma 4-bis, 4-ter e 4-quater del D.P.R. n. 380/2001) da applicarsi nei casi di inottemperanza all’ordinanza del Sindaco per la demolizione di opere abusive. Desta perplessità la possi-bilità di periodica reiterazione della sanzione (prevista al comma 4-quater) qualora per-manga l’inottemperanza oltre i termini di 90 giorni dall’ingiunzione, quando l’opera passa di diritto al patrimonio comunale. Liberalizzazione delle grandi locazioni ad uso non abitativo (art. 18 ) Per le nuove locazioni di immobili non residenziali e senza interesse storico derivante da provvedimento regionale o comunale, qualora il canone pattuito superi i 250.000,00 € annui, possono essere concordati termini e condizioni in deroga alla Legge n. 392 del 27.07.1978. Accordi di riduzione dei canoni di locazione (art. 19 ) La registrazione dell’atto col quale si dispone solo la riduzione del canone in un contratto di locazione, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

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Incentivo per acquisto di abitazioni da concedere i n locazione (art. 21 ) L’acquisto (negli anni dal 2014 al 2017) di abitazioni di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e che risultavano invendute alla da-ta del 11.11.2014, determina una deduzione dal reddito a favore dell’acquirente e pari al 20% del prezzo risultante dall’atto di compravendita, fino ad un massimo di 300.000,00 € più interessi passivi di mutui collegati allo stesso acquisto. La stessa deduzione è prevista per prestazione di servizi dipendenti da contratto di appal-to per costruzione di abitazioni su aree edificabili già possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali fossero già comunque riconosciuti diritti edificatori. Questa deduzione è concessa ai soggetti (persone fisiche non esercenti attività commer-ciale) ed alle molteplici condizioni dettagliatamente indicati all’art. 21 comma 4 del Decre-to “Sblocca Italia” (al quale si rinvia), ma che principalmente prevedono che l’abitazione acquistata sia concessa in locazione successivamente all’acquisto. Disciplina del contratto di godimento di beni immob ili in funzione della loro succes-siva alienazione (art. 23 ) Per la prima volta in Italia, la legge disciplina il contratto del cosiddetto “rent to buy”, tipico dei paesi anglosassoni. E’ la combinazione fra il contratto di locazione e la promessa di futura compravendita do-ve, nel canone periodico che viene versato, una quota è pattuita ai fini dell’affitto e una quota è pattuita quale acconto per la compravendita dell’immobile, da realizzarsi in tempi ben definiti ed indicati nel contratto. Questa formula è particolarmente indicata per i soggetti che non possono accedere da subito a finanziamenti bancari nell’attuale congiuntura, dove gli istituti di credito non con-cedono più finanziamenti per il 100% della spesa come accadeva in passato: la posticipa-zione della data di compravendita con la rateizzazione degli acconti permette l’abbassamento della somma finale necessaria, con successiva maggior facilità di acces-so al mutuo. L’art. 23 del Decreto “Sblocca Italia” disciplina la trascrizione di questi contratti e indica quali articoli del Codice Civile sono applicabili in quanto compatibili con la natura del con-tratto; si regolano inoltre i casi di mancato pagamento dei canoni, mancato esercizio del diritto di acquisto, inadempimento o fallimento di una delle parti.

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NUOVE NORME UNI-TS 11300 PARTE 1 E PARTE 2 AGGIORNAMENTO 2014

La norma UNI TS 11300 è nata con l'obiettivo di definire una metodologia di calcolo uni-voca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Tale norma, oltre alle raccomandazioni del CTI ed al D.Lgs. 192/2005 art. 11 comma 1, è quindi fondamentale per la redazione delle relazioni ex L. 10/'91 nonché degli attestati di qualificazione e/o prestazione energetica successivi alla data di pubblicazione. La norma si divide in quattro parti e soggette a revisione ogni tre anni dalla pubblicazione: • UNI TS 11300 parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifi-

cio per la climatizzazione estiva ed invernale; • UNI TS 11300 parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei

rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sani-taria;

• UNI TS 11300 parte 3: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

• UNI TS 11300 parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

In data 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le revisioni della parte 1 e della parte 2 che modificano sostanzial-mente i modelli di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la clima-tizzazione estiva ed invernale, aggiornano le variabili di calcolo con le diverse tipologie di impianti di climatizza-zione estiva ed invernale disponibili sul mercato non-ché per la produzione di acqua calda sanitaria.

Tali aggiornamenti colmano alcune precedenti lacune ed analizzano con maggiori dettagli le numerose variabili che entrano in gioco nel bilancio energetico di un immobile. Venendo più nello specifico la prima parte della norma interviene sulle durate di funziona-mento dell'impianto di riscaldamento in regime invernale, questo potrebbe essere inteso come andar contro all’art. 9 comma 2 del D.P.R.412/93, anzi, viene valorizzata maggior-mente la qualità dell'involucro edilizio e l'insieme degli apporti interni ed esterni dell'immo-bile. Analizza il fabbisogno di energia latente che determina l'aumento e/o la diminuzione dell'umidità all'interno dei locali necessario per il dimensionamento dell'impianto di con-trollo dell'umidità interna. Si analizza maggiormente la radiazione solare che incide nelle superfici vetrate mediante la valutazione delle superfici disperdenti ovvero vetrate, l'inclinazione e l'irraggiamento; la radiazione solare in regime invernale determina un beneficio quando penetra all'interno dell'immobile e viene considerata anche la mancata dispersione del telaio del serramento nei giorni in cui il sole incide direttamente. Viene aggiornato il calcolo per la determinazione dell'extra flusso della radiazione infra-rossa che determina quindi un aumento delle dispersioni piuttosto che una diminuzione. Non è più possibile assegnare una percentuale di incremento sulle dispersioni degli ele-menti per la presenza dei ponti termici ma bensì vi è l'obbligo del calcolo con metodo a-nalitico e l'attribuzione di una trasmittanza lineica del ponte termico.

AMBIENTE E TERRITORIO

Aggiornamento norme UNI-TS 11300.

a cura del Geom. Roberto De Cristofaro

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I metodi possono esseri diversi a seconda dell'accuratezza della stima: 1. Calcolo numerico accuratezza ± 5% 2. Atlante dei ponti termici accuratezza ± 20% 3. Calcolo manuale accuratezza ± 20% 4. Valori di riferimento accuratezza da 0% a 50% La seconda parte fornisce oltre ai dati e metodi per il calcolo dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria e il calcolo dei fabbiso-gni di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e ac-qua calda sanitaria anche il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la de-terminazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione negli edifici non residenziali. Si completa così il ventaglio dei servizi energetici degli edifici coperti dalla serie UNI-TS 11300. Per ciascuno di questi servizi, è dunque possibile, grazie al supporto delle altre specifiche tecniche della serie, determinare il fabbisogno di energia termica utile, di energia fornita e di energia primaria per i vettori energetici considerati. A tale scopo, all'interno della norma viene proposta un’utile tabella per orientarsi in merito alla classificazio-ne dei servizi energetici, ai parametri di prestazione e-nergetica e ai riferimenti per il calcolo.

Si sottolinea come ora la norma fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi. Per vettori energetici diversi da quelli fossili, si deve fare sempre riferimento alla parte 4.

Nella nuova versione della UNI TS 11300-2:2014, si può osservare: - L’eliminazione della valutazione basata sul rilievo dei consumi effettivi di combustibile; - L’eliminazione del metodo di calcolo semplificato per il fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria; - L’eliminazione del prospetto relativo ai fabbisogni standard di energia per altri usi, utiliz-zato per depurare i consumi rilevati da quelli non attinenti al riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria; - L’eliminazione dell’indicazione dei fattori di conversione in energia primaria. Per quanto riguarda le Appendici, oltre ad aver notevolmente ampliato gli argomenti trat-tati nelle lettere "A" e "B": rispettivamente “Calcolo delle perdite di distribuzione” e “Determinazione delle perdite di generazione”, già presenti nella precedente versione del-la norma, si sono aggiunte tre nuove Appendici:

Appendice "C" Fabbisogni di energia per la ventilazione meccanica e per la climatizzazio-ne invernale in presenza di impianti di ventilazione meccanica controllata. Appendice "D" Fabbisogni di energia per l’illuminazione per la determinazione del fabbi-sogno di energia elettrica per illuminazione negli edifici a destinazione d’uso non residen-ziale. Appendice "E" Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di cli-matizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria.

AMBIENTE E TERRITORIO

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“LA CHIESA DI SAN MARTINO A SAMBUGHÈ SCRIGNO DEL '600.”

Tra le piante di sambuco si stendevano i poderi della famiglia nobile sondriese dei Luma-ga, commercianti di seta a Venezia. I Lumaga costruirono la loro villa estiva nella frazione di Preganziol a Sambughè. Era circa la metà del 1600 e sempre in quel tempo veniva costruita l'attuale chiesa sulle fondamenta di una chiesa Romanica del 1300. Il prato esterno della Chiesa ancora oggi è attorniato da inte-ressanti elementi decorativi: una colonnina in marmo risalente al XVI secolo, una lastra a rilievo di manifattura veneta con cornice modanata in stucco dipinto ed una lastra funeraria da pavimento con scolpita l’immagine di un prelato disteso entro un’edicola e sontuosamente vestito.

La vera di pozzo in stile longobardo, in passato fonte battesimale, risale al XI secolo e testimonia l'origine romanica della fabbrica precedente. L'asse principale di que-sto luogo sacro rispecchia i canoni stabiliti già nelle Costituzioni Apostoliche prima del XII d.C., ovvero orientare i luoghi di culto verso la direzione cardi-

nale est, Versus Solem Orientem, in quanto per i cristiani la salvezza era collegata alla generica direzione cardinale orientale. Infatti Gesù aveva come simbolo il Sole: Sol justi-tiae, Sol invictus, Sol salutis. L'ingresso principale è, anche per la chiesa di Sambughè, posizionato sul lato occidenta-le, in modo che i fedeli entrati nell'edificio percorrano un cammino verso oriente simboleg-giando l'ascesa di Cristo.

L'architettura della Chiesa di questa frazione è in stile tardo rinasci-mentale a tre navate con 5 altari dove l'altare principale è in stile barocco con 4 importanti colonne in marmo prezioso con pala del pittore fiammingo Michele Desubleo(1) raffigurante S. Martino, patro-no della Chiesa, che dona parte del mantello al povero.

FUORI STUDIO

La chiesa di San Marti-no a Sambughè (TV)

a cura del Dott. Geom. Vanni Battistella

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Nei primi del 1700 la nobile famiglia Lumaga donò alla chiesa due quadri, ora posti alle pareti del coro, dipinti dal celebre pittore Mattia Preti(2) uno rappresentante “Gesù di fronte ad Erode”e l’altro “l’innalzamento della croce”.

La presenza di questi due quadri rende la chiesa un prezioso “scrigno del 600” in quanto le opere dipinte da Mattia Preti detto il cavaliere calabrese, testimoniano il pensiero raffi-nato di questo pittore esposto con le sue opere artistiche nei principali musei del mondo dal Metropolitan Museum of Art a New York, San Francisco al Fine Arts Museum, Madrid al Museo del Prado e Firenze agli Uffizi. Preti conobbe le tecniche del Caravaggio e dei suoi seguaci, da cui fu fortemente influenzato. L'artista calabrese rimase a Roma per quasi venticinque anni in seguito si recò in viaggio per l'Italia e all'estero, visitò la Spagna e le Fiandre, avendo contatti col Guercino e con Giovanni Lanfranco, che influenzarono ulteriormente la sua pittura . Dal 1653 si trasferì a Napoli e subì l'influenza di un altro grande pittore del periodo: Luca Giordano. Nella città partenopea il Preti contribuì a dare sviluppo alla scuola pittorica na-poletana e tra il 1657 e il 1659 affrescò le porte della città durante la peste. Nel 1661 l'artista si trasferì a Malta, chiamato dal Gran Maestro dell'ordine di Malta Ra-phael Cotoner. Sull'isola realizzò buona parte della decorazione della Concattedrale di San Giovanni a La Valletta per conto dei Cavalieri Ospitalieri, ed altre opere per le varie chiese maltesi. ll critico d'arte Vittorio Sgarbi definisce la pittura del Preti come un rappresentante “della figura della realtà, o dalla verità imminente, anche rispetto ai valori religiosi e ai trionfi della gloria di Dio che hanno sempre un aspetto di umanità. D'altra parte, Dio diventa uo-mo e, quindi, l'umanità si conferma il centro della religione cristiana. Lo stesso Dio che decide così di ridursi alla dimensione dell’uomo, come ultimo degli uomini per poi riscat-tarsi, tornando Dio, con la Resurrezione. Una chiave formidabile che nessuno interpreta meglio di Mattia Preti e che trasporta dalla dimensione essenziale, teologica e filosofica a quella del teatro. Non c'è pittore che abbia, infatti, più di Mattia Preti un senso teatrale, quello cioè di una grande scenografia.”

FUORI STUDIO

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A sinistra e a destra del presbiterio due statue in legno di noce scolpite elegantemente nel 1948 da Ludwig Moroder : la Madonna con Bambino e il Sacro Cuore di Gesù. Più recente è l'opera di Gian Maria Lepscky(3) che dipinse nella volta della navata centrale la “Gloria di S. Martino” ed i simboli dei quattro Evangelisti mentre nella volta del presbite-rio quattro affreschi rappresentano le allegorie della Fede, della Speranza, della Carità e della Giustizia, l’artista è stato definito “fautore della mediazione tra la tradizione veneta ed i fermenti innovatori italiani ed europei tra impressionismo e postimpressionismo che ha già conquistato alcuni dei migliori protagonisti della pittura non solo veneziana” .

Bibliografia: Vittorio Sgarbi - Il Cavalier calabrese Mattia Preti. Tra Caravaggio e Luca Giordano. Federico Zeri - Fondazione Zeri Università di Bologna Pierpaolo Luderin - GIAN MARIA LEPSCKY, metamorfosi di un ARTISTA

(1) Michele Desubleo (Maubeuge 1602— Parma 1676) Detto Michele Fiammingo diventa a metà del 1600 uno dei primi pittori di Bologna. (2) Mattia Preti (Taverna, 24 febbraio 1613 – La Valletta, 3 gennaio 1699) (3) Gian Maria Lepscky (Venezia 1897 - 1964)

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MEMO

Gli uffici del Collegio

e della Fondazione Geometri

rimarranno chiusi

per Festività Natalizie

da mercoledì 24 dicembre 2014

a martedì 6 gennaio 2015

compresi.

Chiusura uffici.

a cura della segreteria del Collegio

via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472 e-mail: [email protected]