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Kit del sindacalista “2018, anno dell’identità” Pag.0 Il Kit del Sindacalista ovvero informazioni di base e moduli per districarsi nell’attività sindacale PREROGATIVE E COMUNICAZIONI (Permessi, Assemblee, Accrediti, Iscrizioni e Cancellazioni, Lettere e flash)

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“2018, anno dell’identità”

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Il Kit del Sindacalista ovvero informazioni di base e moduli per districarsi nell’attività

sindacale

PREROGATIVE E COMUNICAZIONI

(Permessi, Assemblee, Accrediti, Iscrizioni e Cancellazioni,

Lettere e flash)

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PREFAZIONE

Queste pagine contengono alcune informazioni di base che per i Sindacalisti più giovani

potrebbero essere utili, per i più esperti una ripetizione.

Considero questo “Kit” del Sindacalista solo come un primo piccolo seme che, insieme, sapremo

coltivare.

In questo primo Kit fornisco informazioni sulle “prerogative e comunicazioni”, scriveremo altre

dispense approfondendo argomenti percependo, spero al meglio, le necessità dei dirigenti

sindacali.

La nostra Federazione, il nostro gruppo, sta scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia.

Il 2016 è iniziato con un atto transattivo che ha posto nuove basi per la nostra crescita ed

affermazione, proiettandoci verso la Confederazione Confintesa.

Nel 2016, con ottime possibilità, si avvieranno anche le trattative per il nuovo Contratto

Collettivo, dobbiamo essere preparati più di altri per essere i migliori interlocutori dei lavoratori,

ascoltandone le esigenze, filtrandone le emozioni e comportandoci sempre con coerenza e

come vorremmo che gli altri si comportino verso di noi.

Noi siamo orgogliosamente “diversamente sindacalisti”, l’abbiamo dimostrato in ogni occasione

e dobbiamo continuare a farlo, sarà semplice perché noi non fingiamo di essere “diversamente

sindacalisti” semplicemente lo siamo ... i soliti sindacalisti sono andati, ancora una volta e non

per caso, lontani da noi!

Buon sindacato a tutti,

Segretario Generale

Claudia Ratti

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PERMESSI SINDACALI

Per lo svolgimento dell’attività sindacale potrebbe essere necessario richiedere i permessi sindacali. I

permessi sono in numero limitato e non è in alcun modo possibile lo sforamento del monte ore a

disposizione.

Ricordiamo, ma solo per notizia “storica”, che l'art.7 del decreto-legge 24 giugno 2014 ha stabilito la

riduzione al cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale sia dei permessi che dei distacchi.

I permessi sindacali sono strumentali allo svolgimento dell’attività sindacale.

Le tipologie di permessi sindacali sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro 4/12/2017, i

permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato presso l’Amministrazione.

I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali sono di due tipi:

1. Permessi retribuiti, monte ore di Amministrazione (articoli 10 e 11). Sono specifici

dell’Amministrazione di appartenenza e vengono comunicati ogni anno con i dati rilevati al 31

dicembre dell’anno precedente. L’attribuzione ad ogni O.S. avviene proporzionando il monte ore

totale in base alla rappresentatività accertata nell’Amministrazione, osservando il criterio della media

fra dato associativo e dato elettorale.

Può capitare che la Federazione sia rappresentativa nel comparto Ministeri ma nella specifica

Amministrazione il numero degli iscritti e dei voti RSU sia bassissimo. Il monte ore dei permessi

rispecchierà i numeri della singola Amministrazione.

2. Permessi retribuiti, monte ore di Federazione (articolo 13). Sono finalizzati alla

partecipazione alle riunioni degli organi statutari (nazionali, regionali, provinciali ecc.) di dirigenti; il

monte ore è previsto di volta in volta dagli accordi ARAN e Confederazioni.

3. Permessi NON retribuiti (articolo 12) in caso di incapienza del monte ore sarebbe possibile

usufruire di questi permessi.

A questi si aggiungano (e non sono gestiti dalla Federazione ma direttamente dal

“sindacalista”):

Permessi per lo svolgimento del mandato della RSU, ex artt.10 e 11 CCNQ 4/12/2017, il cui

monte ore viene comunicato dall’Amministrazione alla RSU e per i quali non occorre alcuna

comunicazione della Federazione;

Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle

organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

rappresentative da un lato e le RSU dall’altro possono attingere esclusivamente al monte ore di

propria pertinenza.

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Circa la ripartizione del monte ore aziendale di pertinenza della RSU, l' art. 11 del CCNQ del 4

dicembre 2017 stabilisce, al comma 1, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali

rappresentative e le RSU, specificando al comma 2, che è compito dei componenti della RSU gestire

autonomamente i permessi di loro spettanza, il che vuol dire che nel proprio regolamento di

funzionamento la RSU dovrebbe stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione al suo interno, dei

permessi complessivamente spettanti.

************

Riporto le norme ...

PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO

ART. 10 CCNQ 4/12/2017

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del

rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 3

(Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei

permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato.

2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU,

secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato nei

comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle

aree dirigenziali).

3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i

permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle

organizzazioni sindacali rappresentative.

4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti

sindacali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali

rappresentative.

5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre

che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura

sindacale.

6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio

prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi,

convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali

e delle relative aree dirigenziali operanti all’estero.

7. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della

struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il

dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del

permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva

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utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità

dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso. 8. Le riunioni con le quali le pubbliche

amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti

avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque

garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del

mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine. 9. I permessi sindacali, giornalieri

od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma

1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di

permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell’art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi

sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 (Distacchi sindacali) e si

applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta,

revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali). 10. Per i componenti delle RSU i permessi

possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. 12

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO

ART. 11 CCNQ 4/12/2017

1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali

rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede

locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla

percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe

rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di

ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello

risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti

espressi nell’ambito considerato.

2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel

rispetto del tetto massimo attribuito.

3. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione

sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l’amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di

spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma

cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei

comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato

nelle aree dirigenziali).

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

ART. 13 CCNQ 4/12/2017

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1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o

giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e),

f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del

rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,

provinciali e territoriali.

2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i

nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.

3. I permessi di cui al presente articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi

si applica l’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), comma 7.

4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente

necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1,

specificatamente indicate.

ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

ART. 15 CCNQ 4/12/2017

1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della

durata del rapporto di lavoro, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie

associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la

durata del loro mandato.

2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere fruite in modo frazionato o con

prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall’art. 8, (Flessibilità in tema di distacchi

sindacali), nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di

ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.

3. In tutti i casi di cessazione dell’aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di

appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi

con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

4. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 comma 1 (Dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a

permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di

natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.

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5. I dirigenti di cui al comma 4 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne

comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria

associazione sindacale.

6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della

struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il

dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del

permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva

utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità

dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

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Assenze per la partecipazione alle contrattazioni sindacali

(da verificare le norme di ciascun Contratto Integrativo)

Un discorso a parte meritano, nell’ambito della questione “permessi”, le assenze per la partecipazione

alle contrattazioni sindacali che, di norma, devono svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e tanto

deve essere sempre richiesto dalla nostra Federazione.

Concedere o meno permessi sindacali per partecipare alle contrattazioni è nella discrezionalità del

Coordinatore, considerando la scarsità dei permessi a disposizione è opportuno limitarne la

concessione ai casi in cui sia strettamente necessario per l’importanza delle questioni.

Alcuni Contratti integrativi (ad esempio Ministero della Giustizia) prevedono, di fatto, che per

partecipare alle contrattazioni che si svolgono durante l’orario di servizio non occorrono permessi

sindacali. Invero si è usata una formula generica … “ovvero non si è tenuti al recupero delle ore”.

Articolo 11 CCNI 29/07/2010 Ministero della Giustizia (Diritti sindacali), già art.5 CCNI aprile 2000

Le trattative per la contrattazione integrativa decentrata si svolgono di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia

possibile i componenti delle delegazioni di parte sindacale, precisamente i componenti delle R.S.U. e, nel limite di due

componenti per ciascuna sigla, gli appartenenti alle Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL, non

sono tenuti al recupero delle ore ivi impiegate.

Se nel proprio CCNI esiste una norma analoga, per assentarsi occorre fare una comunicazione al

proprio ufficio del personale allegando copia dell’atto di convocazione e, successivamente alla

riunione, copia del verbale (o attestato di partecipazione) per attestare la partecipazione.

Per dovere di completezza dell’informazione mi corre l’obbligo di specificare che un simile artifizio

aumenta, di fatto, il monte ore di permessi sindacali ma il CCNI è stato sottoscritto dopo il D. Lgs.

150/2009 (c.d. legge Brunetta) ed ha ottenuto la certificazione sia del MEF che della Funzione Pubblica,

pertanto è pienamente vigente ed applicabile.

Ciascuno avrà cura di verificare se nel proprio Contratto Integrativo sono previste disposizioni

analoghe.

Si riporta di seguito:

1) Risposta del Ministero della Giustizia a quesito Prot.n.1161/1/533/MM/PM/I del 6 aprile 2011

2) Circolare del Ministero della Giustizia del 9/6/2005, (con l’avvertenza che l’articolo 5 del CCNI

del 5/04/2000 è diventato art. 11 nel CCNI vigente)

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LA GESTIONE DEI PERMESSI NELLA NOSTRA FEDERAZIONE

I permessi devono essere richiesti alla Segreteria di Federazione, o al proprio coordinamento se

trattasi di permessi di “amministrazione” (art. 10), specificando i motivi specifici per cui si chiede il

permesso.

La nostra Federazione ha, da anni, messo a punto un sistema on line di gestione dei permessi, ogni

permesso viene spedito all’ufficio e riporta un codice a barre che lo rende unico.

Il sistema è costantemente aggiornato dei permessi rilasciati in modo da rendere impossibile qualsiasi

sforamento rispetto al monte ore a disposizione (che comporterebbe un danno economico per la

Federazione).

Se, inavvertitamente o volontariamente, qualche dirigente sindacale comunicherà in proprio al suo

ufficio (e senza seguire la procedura indicata) la fruizione di un permesso la Federazione ne

disconoscerà la validità.

I controlli tra Ufficio di appartenenza e Sindacato sono costanti e frequenti su ogni singolo permesso.

Per richiedere i permessi vanno compilati appositi moduli, riportati nelle pagine seguenti, che possono

essere spediti con:

o email a [email protected]

o fax 06 233225013

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ASSEMBLEA DI LAVORATORI

“Il diritto di assemblea costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua

politica e definirne i contenuti e si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione

del pensiero” (Cass., sez. lav., sent. 05/07/1997, n.6080”

Le modalità di indizione dell’assemblea sono indicate nell’art. 4 CCNQ 4

dicembre 2017 e nell’art.11 CCNI 29/7/2010.

Per la buona riuscita, è bene organizzare con un buon anticipo

l’assemblea anche se, in teoria, il contratto prevede che il preavviso sia

(solo) di 3 giorni.

In alcuni casi sarà opportuno fare due comunicazioni distinte (ma in ogni

Amministrazioni le prassi sono diverse, per cui è opportuno informarsi

preventivamente):

1. All’ufficio che deve mettere a disposizione l’aula per l’Assemblea per chiedere la

disponibilità dell’aula nel giorno ed orario da indicarsi. Eventuali ed eccezionali fatti ostativi che ne

impongano lo spostamento di data debbono essere comunicati e motivati per iscritto

dall’Amministrazione ai soggetti legittimati che l’hanno indetta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto

all’ora fissata.

2. Ricevuta la disponibilità dell’aula si comunica lo svolgimento dell’Assemblea a tutti gli uffici

della sede dove si svolge l’assemblea (compresi quelli che hanno dato la disponibilità dell’aula) per

consentire al personale di partecipare.

Nella seconda comunicazione va indicato:

Giorno, orario e luogo di svolgimento dell’assemblea;

Se all’assemblea partecipano dirigenti esterni (non occorre indicare i nomi, se non per dare

maggiore risalto all’evento);

Le materie oggetto di discussione, che devono essere problematiche sindacali e del lavoro;

Che, durante l’assemblea, l’Amministrazione deve garantire le sole “prestazioni indispensabili”

(come da dicitura contrattuale) che coincidono con i servizi minimi essenziali ... solo per fare un

esempio aggiungo che nel caso dell’Amministrazione Giudiziaria sono quelli relativi “all’assistenza alle

udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai

provvedimenti restrittivi della libertà personale; i provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili”

Espletate tutte le formalità per l’Assemblea occorre far venire il personale alle Assemblee, pertanto

dobbiamo darne massima diffusione.

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Non aspettiamoci che sia l’Amministrazione a dare pubblicità delle nostre assemblee, dobbiamo

provvedere noi, come?

Inviando la comunicazione e la documentazione alla Segreteria Generale per email

[email protected] (che provvederà a pubblicarla sul sito tra gli eventi);

Pubblicando la notizia sul sito del coordinamento;

Mandando una comunicazione per email al personale di tutti gli uffici della sede

Facendo, il giorno prima e/o la mattina stessa, volantinaggio ed il “porta a porta” negli uffici

In queste attività è opportuno, per la migliore riuscita, coinvolgere gli accreditati in tutti gli uffici e le

RSU elette nella nostra lista.

Vediamo le norme:

DIRITTO DI ASSEMBLEA

articolo 4 CCNQ 4/12/2017

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali

in idonei locali concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della

retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro

di comparto o di area.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette

singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e

del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU

unitariamente intesa.

3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti

sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima

della data richiesta per l’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero

l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da

questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai

responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.

5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla

fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti

al pubblico.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la

continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o

area.

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DIRITTO DI ASSEMBLEA

articolo 2 CCNL integrativo 1998/01

1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee

sindacali, in idonei locali concordati con le Amministrazioni, per n. 12 ore annue pro capite senza

decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette

con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:

- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto

ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.

- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’articolo 8, comma 1

dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea,

congiuntamente con la RSU;

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di

assemblea prevista dall’articolo 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,

aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni

indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di

comparto.

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ACCREDITI

Per poter svolgere l’attività sindacale negli uffici occorre essere “accreditati” ovvero occorre una

comunicazione agli uffici indicando i nominativi dei rappresentanti della Federazione.

Riporto uno stralcio della Circolare ARAN 27 maggio 2004 - Prot. 4260.

§ 3. L'accredito dei dirigenti sindacali (art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998)

“Alla contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali formalmente accreditati dalle

Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando.

E' importante che le Organizzazioni sindacali provvedano all'accredito dei propri dirigenti nei tempi

previsti (cfr. art 10 CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto) e nel caso in cui non lo facciano

l'Amministrazione ha il diritto di richiederlo, essendo questa non solo la condizione che permette di

formare la delegazione, ma anche di garantire la maggiore stabilità possibile della stessa, di favorire

corrette relazioni e lo sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.

L'accredito del dirigente sindacale deve avvenire da parte di tutte le Organizzazione sindacali di

categoria firmatarie del CCNL che si sta applicando, anche se nell'Amministrazione una di esse non ha

iscritti, rilevando a tale fine la circostanza della firma del CCNL e non la presenza di iscritti in quel

luogo di lavoro.

In questo caso l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede territoriale più vicina dell'Organizzazione

sindacale, l'accredito del dirigente per comporre la delegazione trattante nella contrattazione

integrativa.

Pertanto la trattativa si avvia con la convocazione nominativa dei singoli dirigenti appositamente

accreditati.

Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla individuazione da parte del

sindacato del proprio dirigente che può, quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione

interessata o di altra Amministrazione o comunque un dirigente sindacale dell'organizzazione

firmataria del CCNL.

Unico vincolo per l'Amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato dalla Organizzazione

sindacale che ne ha la titolarità ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

I CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte sindacale la figura del "consulente", né la

presenza di altre figure oltre ai dirigenti sindacali accreditati.

Nulla vieta alle Organizzazioni sindacali, nella loro libertà, di modificare il nominativo del dirigente

accreditato, ma l'atto deve avere sempre carattere di formalità.

Sotto questo profilo la circostanza che alcune Organizzazioni sindacali di categoria siano composte da

più e diverse sigle sindacali (costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in quanto hanno titolo

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all'accredito esclusivamente le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL nella loro

accezione unitaria ed esatta denominazione indicata nel frontespizio dello stesso.

Non è pertanto necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica se non quella che

l'Organizzazione sindacale che accredita il dirigente abbia la titolarità per farlo” (omissis)

§ 4. Il numero dei componenti delle delegazioni trattanti

Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna

imposizione può essere fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta.

Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è comunque auspicabile che, prima del

loro inizio, le reciproche relazioni sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali

protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle

relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni

sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai

CCNQ e dal CCNL.

La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare

autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto

conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da

tenere in sede di incontri sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona

fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra

le parti.

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Tutti i Coordinatori Nazionali possono effettuare gli accrediti tramite il sito http://www.confintesafp.it

Userid e Password sono state comunicate dalla segreteria ai Coordinatori Nazionali nel caso in cui le

abbiate dimenticate chiedetele (e memorizzatele)

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Per essere accreditati occorre trasmettere al Coordinatore Nazionale o alla Segreteria Generale, la

scheda di richiesta accredito (il modello lo riportiamo nelle pagine successive). Se accolta, si procederà

alle comunicazioni agli uffici ed all’inserimento nel Data Base.

Ricordo che lo Statuto della Federazione (art. 10 co.9) prevede tra i compiti del Coordinatore

Nazionale: “E’ delegato ad accreditare i rappresentanti sul posto di lavoro dell’Amministrazione o Ente,

comunicandoli alla Segreteria Generale”.

Analogamente si dovrà procedere per revocare gli accrediti a coloro che non rappresentano più, per

vari motivi, la nostra Federazione.

E’ importante che la Banca Dati sia costantemente aggiornata pertanto se ci sono delle anomalie vi

invito a segnalarle a [email protected]

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CONSULTAZIONE BANCA DATI

Tutti i Coordinatori Nazionali, i Segretari di Federazione e i Coordinatori regionali e provinciali di

ciascun coordinamento possono consultare la nostra Banca Dati contenente i nominativi e recapiti di

tutti gli accreditati, suddivisi per territorio e coordinamento.

Userid e Password sono state comunicate dalla segreteria ai Coordinatori Nazionali ed ai Segretari

Regionali e Provinciali, nel caso in cui le abbiate dimenticate chiedetele (e memorizzatele)

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

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Le iscrizioni devono avvenire utilizzando l’apposito modello della Federazione Confintesa FP (riportati

di seguito e anche pubblicati sul sito http://www.confintesap.it )

Vanno utilizzati modelli diversi per i lavoratori del Comparto Funzioni Centrali, altri enti o pensionati .

L’iscrizione in originale deve giungere alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) o all’Ente pagatore

di riferimento:

1. via pec al MEF-RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato) o all’Ente pagatore di riferimento, in

questo caso occorre allegare anche un documento di riconoscimento dell’iscritto (preferibile per

l’assenza dei costi e la tempestività).

2. Portandola di persona o tramite il Segretario di Federazione al MEF-RTS (Ragioneria Territoriale

dello Stato) o all’Ente pagatore di riferimento. In questo caso occorre fare una copia sia della lettera di

accompagnamento che delle iscrizioni sulla quale verrà apposto dalla RTS/Ente pagatore il timbro del

depositato. La copia con il timbro del depositato deve essere trasmessa per fax o email alla Segreteria

Generale o alla Segreteria del Coordinamento.

3. Spedirla alla Segreteria Generale in Corso Vittorio Emanuele II, 326 00186 Roma che provvederà ai

successivi adempimenti. Via fax o email purché sia accompagnata da un documento di

riconoscimento dell’iscritto per l’invio alla Ragioneria.

Il nuovo modello di delega contiene la cancellazione da altro sindacato e l’informativa obbligatoria

sulla privacy.

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DELEGA FUNZIONI CENTRALI

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DELEGA EPNE

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Roma, 17 ottobre 2018

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LETTERE E FLASH

Tutti i Coordinatori e Segretari, dal nazionale al provinciale, predispongono le comunicazioni e i flash

da inviare agli iscritti del proprio coordinamento/territorio.

Il prototipo della carta intestata ufficiale della Federazione è pubblicato anche sul sito, nell’area

riservata, unitamente a tutte le comunicazioni riservate ai dirigenti sindacali. Particolare attenzione

deve essere riposta all’utilizzo della corretta carta intestata e dei flash che NON devono riportare

riferimenti alla UGL.

Nello spazio della testata in alto a destra vi sarà la denominazione dell’organismo della Federazione

che scrive (Segretario Generale, Segretario Regionale Sicilia, Segretario Provinciale di Roma,

Coordinatore Nazionale, ecc.). Si possono utilizzare solo denominazioni corrispondenti esattamente

agli organismi previsti dal Regolamento della Federazione e non altre denominazioni di fantasia, con

elisioni o aggiunte.

I recapiti sono riportati a piè di pagina e dovranno essere riportati i recapiti ufficiali dell’organismo in

intestazione e non altri. Per maggiore chiarezza si precisa che:

• per i Coordinatori Nazionali sono le sedi sindacali assegnate dalle Amministrazioni, ovvero le sedi

che sono nella disponibilità del Coordinamento stesso,

• per il Segretario Generale, i componenti della Segreteria Generale, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i

Probiviri, la sede corrisponde alla sede legale della Federazione.

I Coordinamenti Nazionali, le Segreterie Regionali e Provinciali dovranno uniformare la comunicazione

sulla base di quella della Federazione nazionale, ovvero non dovranno essere intraprese iniziative

contrastanti con le iniziative di Federazione o non devono scriversi flash o lettere il cui contenuto

contrasta con altro di Federazione o con altre proprie.

Sembra un concetto banale e scontato ma ritengo opportuno ribadirlo perché l’esperienza mi ha

insegnato che non è così evidente come appare.

Le comunicazioni, debitamente personalizzate sulla base del Flash nazionale, dovranno essere datate e

numerate con propria numerazione, diversa dai Flash nazionali, inoltre dovranno contenere argomenti

di pertinenza del Coordinamento, della Regione o della Provincia.

Una copia dei flash sarà inviata preventivamente al Segretario Generale per il nulla osta prima

della diffusione, i flash più rilevanti dovranno essere pubblicati sul sito web del Coordinamento, della

Regione o della Provincia, se disponibile.

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Si darà maggiore diffusione ai flash inviando dei comunicati stampa alle maggiori agenzie nazionali. I

Coordinatori Nazionali dovranno inviare bozza del comunicato stampa che si vuole diffondere alla

email [email protected]

La nostra segreteria nazionale avrà cura di spedire i flash “filtrando” (in base al territorio) i destinatari,

se viene richiesto.

La posizione sindacale sulle varie vicende che interessano i comparti di competenza della Federazione

è espressa sul sito ufficiale www.confintesafp.it e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni o

Enti, sui siti di terzo livello.

Per la trasmissione delle proprie comunicazioni la Segreteria Generale ha a disposizione una banca

dati sempre in crescita.

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Questo Kit e tutta la documentazione utile per l’attività sindacale verrà pubblicata nell’area riservata ai

dirigenti sindacali sul sito www.confintesafp.it