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Page 1: INTRODUZIONE ALL’UNIONE EUROPEA Giampaolo Peccolo Direttore del Centro di Formazione CENTRO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE

INTRODUZIONEINTRODUZIONEALL’UNIONE ALL’UNIONE

EUROPEAEUROPEA

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Questa mattina parliamo di :

- Dalle Comunità europee all’Unione europea

- L’organizzazione e le istituzioni dell’UE

- Il funzionamento dell’Unione europea e l’articolazione delle politiche europee

Buon viaggio!

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LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA:

TRATTATO DI PARIGI (1951): CECA

TRATTATO DI ROMA (1957): CEE e EURATOM

TRATTATO DI FUSIONE (1965)

ATTO UNICO EUROPEO (1986) e TRATTATO DI MAASTRICHT (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria

TRATTATO DI AMSTERDAM (1997), TRATTATO DI NIZZA (2001), TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA (ROMA 2004)

TRATTATO DI LISBONA (2007, in vigore da dicembre 2009)

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DALLE COMUNITA’ ALL’UNIONE:

GLI STATI MEMBRI

1951 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,

Paesi Bassi (6)1973 Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda

(9)1981 Grecia (10)1986 Portogallo, Spagna (12)1995 Austria, Finlandia, Svezia (15)2003 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,

Malta, Polonia Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,

Ungheria (25)2007 Bulgaria, Romania (27)2013 Croazia (28)

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LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE MONETARIA

1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)

1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001)

1° marzo 2002: l’euro è moneta unica circolante negli Stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia: al 2012 sono diciassette stati in tutto)

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I TRATTATI DOPO LISBONA

TUETrattato sull’Unione europea

TFUETrattato sul funzionamento dell’Unione

europa(ex Trattato che istituisce la Comunità

europea, Tce)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

“Ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 Tue)

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IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA

• Preambolo• Titolo I: disposizioni comuni (artt. 1-

8)• Titolo II: disposizioni relative ai

principi democratici (artt. 9-12)• Titolo III: disposizioni relative alle

istituzioni (artt. 13-19)• Titolo IV: disposizioni sulle

cooperazioni rafforzate (art. 20)• Titolo V: disposizioni generali

sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (artt. 21-46)

• Titolo VI: disposizioni finali (artt. 47-55)

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COOPERAZIONI RAFFORZATE

Le cooperazioni non possono essere instaurate che nei settori di competenza non esclusiva dell’unione.

Servono a promuovere la realizzazione degli obiettivi e la tutela degli interessi dell’Unione, nonché a rafforzare il suo processo di integrazione.

La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio a due condizioni. La prima è che alla cooperazione partecipino almeno nove Stati, la seconda è che il Consiglio stabilisca che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme.

La cooperazione è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri dell’Unione e anche gli Stati che non ne fanno parte possono partecipare, pur senza il diritto di voto, alle deliberazioni interne alla cooperazione.

Gli atti adottati nel quadro della cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti, e non entrano a far parte dell’acquis comunitario.

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ART. 1 TUE

«Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti

istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA,in appresso denominata “Unione”,

alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi

comuni.Il presente trattato segna una nuova tappa nel

processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le

decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino

possibile ai cittadini.L’Unione si fonda sul presente trattato

e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(in appresso denominati “i trattati”).I due trattati hanno lo stesso valore giuridico.L’Unione sostituisce e succede alla Comunità

europea».

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IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL’UNIONE EUROPEA

PreamboloParte prima Principi (1-17)Parte seconda Non discriminazione e

cittadinanza dell’Unione (18-25)

Parte terza Politiche e azioni interne dell’Unione (26-197)

Parte quarta Associazione dei paesi e territori d’oltremare (198-204)

Parte quinta Azione esterna dell’Unione (205-222)

Parte sesta Disposizioni istituzionali finanziarie (223-334)

Parte settima Disposizioni generali e finali (335-358)

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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Le istituzioni dell’Unione sono:– il Parlamento europeo [art 14 Tue, artt

223-234 Tfue]– il Consiglio europeo [art 15 Tue, artt 235-

236 Tfue]– il Consiglio [art 16 Tue, artt 237-243 Tfue]– la Commissione europea [art 17 Tue, art

244-250 Tfue]– la Corte di giustizia [art 19 Tue, artt 251-

281 Tfue],– la Banca centrale europea [artt 127-133,

282-284 Tfue]– la Corte dei conti [artt 285-287 Tfue].

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IL CONSIGLIO EUROPEO È composto dai Capi di stato o di governo

degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione

Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi È presieduto dal presidente del Consiglio

europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta (non può avere incarichi nazionali)

È l’organo di indirizzo politico dell’UE («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative»)

Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni, previste dai trattati, mediante votazione)

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IL CONSIGLIOÈ composto da un rappresentante per ogni Stato membro a livello di Ministro (= 28 membri) autorizzato a impegnare il proprio Governo.Si riunisce in 9 “configurazioni”:

1) Affari generali e relazioni esterne2) Affari economici e finanziari (ECOFIN)3) Giustizia e affari interni4) Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei

consumatori5) Concorrenza (mercato interno, industria e

ricerca)6) Trasporti, telecomunicazioni ed energia7) Agricoltura e pesca8) Ambiente9) Istruzione, gioventù e cultura

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IL CONSIGLIOE’ presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato membro per sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza)Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio (insieme al Parlamento europeo)

Decide a maggioranza qualificata (a meno che i trattati non dispongano diversamente, ad es. sulla politica estera e di sicurezza comune): 55% degli Stati membri i quali rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione, ma tre soli Stati non possono bloccare le decisioni anche se la loro popolazione supera il 35% (dal 2014)

Ogni seduta è divisa in due parti, pubblica (quando il Consiglio discute e vota progetti di atti legislativi) e non pubblica

Le riunioni sono preparate da un comitato di rappresentanti permanenti degli stati membri (Co.re.per)

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IL PARLAMENTO EUROPEO

• Conta 736 membri (legislatura 2009-2014; dal 2014: 751)

• Eletti a suffragio universale diretto per 5 anni

• I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25 deputati eletti in almeno un quarto degli Stati)

• I lavori sono suddivisi in venti commissioni• Ha un regolamento approvato a

maggioranza dei membri• Delibera di norma a maggioranza dei voti

espressi

Sede: Strasburgo – BruxellesSegretariato generale: Lussemburgo

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IL PARLAMENTO EUROPEO (751 membri)

• 96 seggi Germania• 74 seggi Francia• 73 seggi Italia, Regno Unito• 54 seggi: Spagna• 51 seggi: Polonia• 32 seggi: Romania• 26 seggi: Paesi Bassi• 21 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Rep. Ceca, Ungheria• 20 seggi: Svezia• 18 seggi: Austria• 17 seggi: Bulgaria• 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia• 11 seggi: Irlanda, Lituania, Croazia• 8 seggi: Lettonia, Slovenia• 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta

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I GRUPPI ALL’INTERNOIL PARLAMENTO EUROPEO

Gruppo del Partito popolare europeo (17 italiani)

Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo (31)

Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali (0)

Gruppo Europa della libertà e della democrazia (17)

Gruppo Verde/Alleanza libera europea (0) Conservatori e riformisti europei (0) Gruppo confederale della Sinistra unitaria

europea/Sinistra verde nordica (3)

+ 5 non iscritti

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L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO A STRASBURGO

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L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES

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IL PARLAMENTO EUROPEO

Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione legislativa (nella maggior parte dei casi secondo la procedura legislativa ordinaria) e la funzione di bilancio (secondo una procedura legislativa speciale)Esercita funzioni di controllo politicoElegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della CommissionePuò istituire commissioni d’inchiestaPuò rivolgere interrogazioni alla Commissione e raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezzaElegge il Mediatore europeo

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LA COMMISSIONE EUROPEA• Tanti componenti quanti sono gli Stati,

incluso il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che è uno dei vicepresidenti)

• Dura in carica 5 anni• È l’organo che «promuove l’interesse

generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine»

• Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli)

• Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del suo Presidente (che decide l’organizzazione interna, ripartisce le competenze e può obbligare alle dimissioni un qualsiasi membro)

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LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

A BRUXELLES

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LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

A BRUXELLES

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NOMINA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

CONSIGLIO EUROPEOpropone al Parlamento europeo un candidato alla

carica di presidente della Commissione (considerando i risultati delle elezioni europee)

PARLAMENTO EUROPEOelegge il candidato presidente a maggioranza dei

membri

CONSIGLIOadotta l’elenco delle altre personalità che propone di

nominare membri della Commissione in base alle proposte degli stati

PARLAMENTO EUROPEOapprova la Commissione (Presidente, Alto

rappresentante, altri membri)

CONSIGLIOnomina la Commissione in seguito all’approvazione

del Parlamento

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POTERI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

• Ha il potere di iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla Commissione e a nessun altro organo)

• Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione

• Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione al bilancio (cioè ha il potere di spesa)

• Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione

• Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la procedura d’infrazione

• Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche economiche e di bilancio, e può iniziare una procedura per disavanzo eccessivo

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LE DIREZIONI GENERALI DELLA LE DIREZIONI GENERALI DELLA COMMISSIONECOMMISSIONE

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LA CORTE DI GIUSTIZIA

• È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati, assistiti da 8 avvocati generali

• I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza

• I giudici eleggono al proprio interno il Presidente

• Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e un proprio regolamento

• Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati»

• Giudica le controversie fra Stati membri, fra l’Unione e uno Stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone fisiche o giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi)

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IL TRIBUNALE

Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per Stato membro

È competente per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni), nonché per le controversie fra l’Unione e i propri funzionari

Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità

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LA BANCA CENTRALE EUROPEA

È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi

Ad essa sono attribuiti poteri normativi

Gli organi della Bce sono il Presidente e il Comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il Consiglio direttivo

Il presidente e gli altri cinque membri del comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio europeo per 8 anni, con mandato non rinnovabile

Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione»

La Bce e le bance centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc), con il compito di assicurare «il mantenimento della stabilità dei prezzi» e sostenere «le politiche economiche generali dell’Unione»

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GLI ALTRI ORGANI DELL’UNIONE

Corte dei Conti: composta da tanti membri quanti sono gli Stati membri, nominati per 6 anni dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Assicura il controllo dei conti attraverso l’esame di tutte le entrate e le spese dell’Unione e di ogni organo da essa istituito. Controlla «la legittimità e la regolarità» delle entrate e delle spese e accerta «la sana gestione finanziaria»

Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da rappresentanti delle categorie economiche, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli Stati

Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli Stati

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I NOMI DELL’UNIONE EUROPEA

Consiglio europeo: Donald Tusk (PL)

Consiglio: Dal 1° luglio la presidenza di turno spetta all’Italia (nel I semestre 2015: Lettonia); presidente del Consiglio affari esteri è l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini (I)

Parlamento europeo: Martin Schulz (D)

Commissione: Jean Claude Juncker (L)

Corte di giustizia: Vassilios Skouris (GR)

Corte dei conti: Vitor Manuel da Silva Caldeira (P)

Banca centrale europea: Mario Draghi (I)

Comitato Economico e Sociale: Henri Malosse (F)

Comitato delle Regioni: Michel Lebrun (B)

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LE CITTA’ DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

• Consiglio europeoConsiglio europeo: Bruxelles

• ConsiglioConsiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo)

• Parlamento europeoParlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale)

• CommissioneCommissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo)

• Corte di giustizia Corte di giustizia e TribunaleTribunale: Lussemburgo

• Corte dei contiCorte dei conti: Lussemburgo

• Banca centrale europeaBanca centrale europea: Francoforte

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LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO

Fonti originarie: i TrattatiTrattato Ue - Trattato Tfue - Carta dei diritti

fondamentali

Fonti derivateRegolamenti - Direttive - Decisioni

Altre fontiRaccomandazioni - Pareri

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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO

Art. 289 Tfue

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 294.

2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.

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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO

COMMISSIONECOMMISSIONE (iniziativa): (iniziativa):presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio

PARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEO (prima lettura): (prima lettura):approva un testo e lo trasmette al Consiglio

CONSIGLIOCONSIGLIO (prima lettura): (prima lettura):a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato)b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento

COMMISSIONECOMMISSIONE::illustra la sua posizione al Parlamento

PARLAMENTO EUROPEOPARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura): (seconda lettura):a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro 3 mesi (l’atto è adottato)b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato)c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione

->>>

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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO

COMMISSIONE:COMMISSIONE:formula un parere sugli emendamenti del Parlamento

CONSIGLIO (seconda lettura):CONSIGLIO (seconda lettura):a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato)b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un comitato di conciliazione

COMITATO DI CONCILIAZIONE COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO:PARLAMENTO/CONSIGLIO: (con (con la partecipazione della Commissione):la partecipazione della Commissione):a) approva un progetto comune entro sei settimame (l’atto deve essere successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura)b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato)

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PROCEDIMENTO NORMATIVO SPECIALE

Es.: art. 113 Tfueart. 113 Tfue«Il Consiglio, deliberando all’unanimità

secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato

economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano

l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari,

alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per

assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza».

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LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE:«L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabilititrattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri» (Art. 5.2 TueArt. 5.2 Tue).

• Competenza Competenza esclusivaesclusiva nei settori di cui all’art. 3 Tfue: «solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti» (es.: unione doganale, politica monetaria per gli stati della zona euro, politica commerciale comune…)

• Competenza Competenza concorrenteconcorrente nei settori di cui all’art. 4 Tfue: «gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato» o «ha deciso di cessare di esercitare la propria» (es.: mercato interno, agricoltura e pesca, ambiente, spazio di libertà, sicurezza e giustizia…)

• Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completarecoordinare o completare l l’’azione degli Stati membri» azione degli Stati membri» nei settori di cui all’art. 6 Tfue: l’Unione non si sostituisce tuttavia alla competenza degli stati (es.: tutela della salute umana, industria, cultura, turismo…)

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LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’:«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori nei settori che non sono di sua competenza esclusiva che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione» (Art. 5.2 TueArt. 5.2 Tue)

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’:«In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati» (Art. Art. 5.3 Tue5.3 Tue)

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LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercato interno Libera circolazione delle merci Agricoltura e pesca Libera circolazione persone, servizi, capitali Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Trasporti Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Politica economica e monetaria Occupazione Politica sociale Fondo sociale europeo

PARTE TERZA TFUE (ARTT. 26-198)PARTE TERZA TFUE (ARTT. 26-198) Istruzione, formazione professionale, gioventù, sport Cultura Sanità pubblica Protezione dei consumatori Reti transeuropee Industria Coesione economica, sociale e territoriale Ricerca e sviluppo tecnologico, spazio Ambiente Energia Turismo Protezione civile Cooperazione amministrativa

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Grazie per Grazie per l’attenzione.l’attenzione.

Giampaolo PeccoloGiampaolo PeccoloDirettore del Centro di FormazioneDirettore del Centro di Formazione

[email protected]@europelago.it

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