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Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

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Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI.

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

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1. La «comunità degli stati» e il diritto internazionale

2. Ordinamento internazionale e ordinamento italiano

3. L’adattamento agli obblighi internazionali

4. Il diritto internazionale e la protezione dei diritti umani

5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite

6. Le organizzazioni internazionali regionali

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• La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive• Non c’è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata• Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti• Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti• La tutela degli interessi dei soggetti è affidata all’istituto dell’autotutela

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

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• Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento

• Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che li sottoscrivono (Convenzione di Vienna del 1969)

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

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Principio cardine: PACTA SUNT SERVANDAPACTA SUNT SERVANDA

L’adozione nel 1945 della CARTA DELLE NAZIONI UNITE costituisce una svolta importante. L’art.2 della Carta stabilisce alcuni principi fondamentali cui tutti i membri dell’Organizzazione dovevano conformarsi:

• l’uguaglianza sovrana degli Stati membri

• l’obbligo di risolvere le controversie in maniera pacifica e il divieto della minaccia o dell’uso della forza

Concetto quadro: Uguaglianza sovrana degli Stati

• sovranità : 1) potere di imperio su tutti gli individui che vivono nel territorio dello Stato; 2) potere di utilizzare e disporre liberamente del territorio sottoposto alla giurisdizione dello Stato; 3)Diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel proprio territorio (jus excludendi alios); 4) diritto di pretendere l’immunità per i propri organi che abbiano agito in qualità ufficiale (immunità funzionale o organica); 5) diritto di esigere dagli altri Stati l’immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni; 6) diritto di pretendere il rispetto della persona e dei beni dei propri cittadini e funzionari all’estero.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE

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Principio della non ingerenza negli affari interni o esterni degli altri Stati

Norme generali: la prima è quella che proibisce agli Stati di stabilire quale organo di uno Stato straniero è competente a compiere specifiche attività, o costringere uno Stato straniero a tenere un determinato comportamento; la seconda è quella che vieta agli Stati di intromettersi nelle questioni interne di altri Stati; la terza impone agli Stati di astenersi dall’incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l’organizzazione sul proprio territorio di attività pregiudizievoli a Stati esteri

Principio del divieto della minaccia e dell’uso della forza (art.2.4 Carta N.U.)

Principio della soluzione pacifica delle controversie (art.2.3 Carta N.U.)

Principio del rispetto dei diritti umani

Principio di autodeterminazione dei popoli

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• La concezione monista: unità degli ordinamenti con primato dell’ordinamento statale o dell’ordinamento internazionale

• La concezione pluralista: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati

TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI

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• I trattati: richiedono, successivamente alla firma, la ratifica (attraverso cui lo stato esprime il proprio consenso ad essere obbligato da un trattato), seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica o dal deposito di essi presso una delle parti• Altri accordi (accordi in forma semplificata): non richiedono la ratifica (la semplice firma vincola lo stato)

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICALA RATIFICA

In diritto internazionale si chiama ratifica l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio (un trattato) concluso con terzi dal proprio rappresentante.

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COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE: I TRATTATI

GOVERNO: negozia e firma i trattati

PARLAMENTO: autorizza con legge la ratifica dei trattati

(nei casi previsti dall’art. 80 Cost.)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

ratifica i trattati (art. 87 Cost.)

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L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Art. 80 Cost.• Trattati che importano variazioni del territorio• Trattati che importano oneri finanziari• Trattati che importano modificazioni di leggi• Trattati che sono di natura politica• Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari

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• Procedimento ordinario: l’adattamento è prodotto mediante l’adozione di norme interne, utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza degli obblighi internazionali• Procedimento speciale: l’adattamento è disposto mediante l’ordine di esecuzione, contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica, senza riformulare o riprodurre le norme internazionali

Legge di autorizzazione alla ratifica«Ratifica ed esecuzione del trattato... (parti contraenti e oggetto), fatto a...

(luogo) il... (data)»Art. 1: Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato...Art. 2: Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo... del trattato stesso.

COME LO STATO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI: L’ADATTAMENTO AI TRATTATI

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L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA

Art. 10 Cost.«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

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LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazioni e convenzioni adottate dall’Assemblea generale dell’ONU

• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)• Patti internazionali relativi ai diritti politici e civili e ai diritti economici, sociali e culturali (1966)• Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)• Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nel confronti della donna (1979)• Convenzione contro la tortura (1984)

segue

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• Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989)• Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990)• Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006)• Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006)

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977

• Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate terrestri• Convenzione sulla sorte dei feriti delle forze armate navali• Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra• Convenzione sulla protezione dei civili in tempo di guerra• Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali• Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

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I TRIBUNALI INTERNAZIONALI 

• Tribunale di Norimberga (1945)• Tribunale di Tokyo (1946)

• Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (1993)• Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)

• Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002)

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LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Statuto di Roma (1998)

«È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali».

• Crimine di genocidio• Crimini contro l’umanità• Crimini di guerra• Crimine di aggressione

119 paesi

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L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Carta delle Nazioni Unite del 1945

Gli organi dell’ONU:• Assemblea generale (tutti gli stati membri: 193)• Consiglio di sicurezza (15 membri, di cui dieci eletti per due anni e cinque permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, con potere di veto)• Consiglio economico e sociale (54 membri)• Corte internazionale di giustizia (15 giudici)• Segretariato generale (il segretario generale è eletto per cinque anni)

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ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITEArt.7 Capitolo III dello Statuto delle Nazioni Unite

ASSEMBLEA GENERALE

SEGRETARIATO

Il Segretario generale è eletto Il Segretario generale è eletto per 5 anni su proposta del per 5 anni su proposta del

Consiglio di SicurezzaConsiglio di Sicurezza

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

(Aja)15 giudici per 9 anni15 giudici per 9 anni

CONSIGIO DI SICUREZZA

5 membri permanenti (5 membri permanenti (POTEREPOTERE DI VETODI VETO) 10 eletti per due anni) 10 eletti per due anni

CONSIGLIO ECON. E SOCIALE (ECOSOC)

54 membri eletti (1/3) 54 membri eletti (1/3) ogni 3 anniogni 3 anni

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FIDUCIARIA

ORGANI SUSSIDIARIORGANI SUSSIDIARI

ISTITUTI SPECIALIZZATI

composta da tutti gli stati membri (193) – composta da tutti gli stati membri (193) – Delibera a maggioranza semplice e, per le Delibera a maggioranza semplice e, per le

questioni più delicate a maggioranza di questioni più delicate a maggioranza di 2/32/3

propostaproposta

Ag.int.en.atom.- Banca mondiale – FAO –Fondo monetario int. – OIL –OMS – UNESCO - WTO

Es.: UNICEF – Consiglio per i diritti Umani

Previsto dalla Statuto è stato formalmente chiuso dal Summit di New York del settembre 2005.

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GLI STATI MEMBRI DELL’ONU

• Membri originari (1945): 51• Membri ammessi dal 1946 al 1950: 9 (tot. 60)• Membri ammessi negli anni Cinquanta (fra cui l’Italia nel 1955): 23 (tot. 83)• Membri ammessi negli anni Sessanta: 44 (tot. 126)*• Membri ammessi negli anni Settanta: 26 (tot. 152)• Membri ammessi negli anni Ottanta: 7 (tot. 159)• Membri ammessi negli anni Novanta: 32 (tot. 188)**• Membri ammessi negli anni Duemila: 6 (tot. 193)***

* Unione di Tankanika con Zanzibar (Tanzania).** Annessione della Germania orientale alla Repubblica federale tedesca, riunificazione dello Yemen del Nord e dello Yemen del Sud, secessione della Cecoslovacchia (Repubblica ceca e Slovacchia)*** Istituzione della Repubblica federale jugoslava (poi Unione di Serbia e Montenegro, oggi Serbia). Ultimo stato ammesso Sud Sudan (15.07.2011)

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GLI STATI AMMESSI ALL’ONU DAL 1990 AD OGGI

• 1990: Liechtenstein, Namibia• 1991: Corea del Nord, Corea del Sud, Estonia, Isole Marshall, Lettonia, Lituania, Micronesia• 1992: Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, San Marino, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ubzekistan• 1993: Andorra, Eritrea, Macedonia, Monaco, Repubblica ceca, Slovacchia• 1994: Palau• 1999: Kiribati, Nauru, Tonga• 2000: Repubblica federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro, Serbia), Tuvalu• 2002: Svizzera, Timor Est• 2006: Montenegro• 2011: Sud Sudan

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LE AGENZIE SPECIALIZZATE DELL’ONU

 • Agenzia internazionale per l’energia atomica• Banca mondiale• FAO (Organizzazione per l’alimentazione)• FMI (Fondo monetario internazionale)• OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)• OMS (Organizzazione mondiale della sanità)• UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura)• UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia)• WTO (Organizzazione mondiale per il commercio

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L’ONU E L’USO DELLA FORZA

• Divieto dell’uso della forza: «i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza...» (art. 2.4 Carta Onu)• Uso centralizzato della forza: il Consiglio di sicurezza «può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale» (art. 42); «tutti i membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» (art. 43)

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L’ONU E L’USO DELLA FORZA

• Legittima difesa: «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale» (art. 51 Carta ONU)

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CONFLITTI DOPO LA FINE DELLA GUERRA FREDDA

• Iraq-Kuwait (1990-1991): intervento autorizzato• Somalia (1992-1993): intervento autorizzato (United Task Force), missione UNOSOM*• ex-Jugoslavia (1992-1995): missione UNPROFOR*, intervento della NATO (missione SFOR), missione UNMIBH (fino al 2002)*• Ruanda (1993-1996): missione UNAMIR*• Kosovo (1999): intervento della NATO (missione KFOR), missione UNMIK*• Timor Est (1999): missione UNTAET (dal 2002 UNMIT)*• Afghanistan (2001): forza internazionale su mandato ONU (ISAF, dal 2003 a comando NATO), missione UNAMA**• Iraq (2003): intervento non autorizzato, forza multinazionale su mandato ONU, missione UNAMI**• Libano (2006): missione UNIFIL (già presente dal 1978)*• Darfur (2007): missione UNAMID (ONU/Unione africana)** Missioni ONU di peacekeeping.** Missioni ONU di peacebuilding.

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OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI OPERAZIONI DI PEACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE (2010)UNITE (2010)

• AfricaAfrica: Repubblica democratica del Congo (MONUSCO, risoluzione n. 1925 del 2010); Repubblica centrafricana e Chad (MINURCAT, risoluzione n. 1778 del 2007); Darfur (UNAMID, risoluzione n. 1769 del 2007); Sudan (UNMIS, risoluzione n. 1590 del 2005); Costa d’Avorio (UNOCI, risoluzione n. 1528 del 2004); Liberia (UNMIL, risoluzione n. 1509 del 2003); Sahara occidentale (MINURSO, risoluzione n. 690 del 2001)• AmericaAmerica: Haiti (MINUSTAH, risoluzione n. 1542 del 2004)• Asia e Pacifico: Timor Est (UNMIT, risoluzione n. 1704 del 2006); India/Pakistan (UNMOGIP, risoluzione n. 47 del 1948); Afghanistan (UNAMA, risoluzione n. 1401 del 2002) • EuropaEuropa: Cipro (UNFICYP, risoluzione n. 186 del 1964); Kosovo (UNMIK, risoluzione n. 1244 del 1999)• Medio OrienteMedio Oriente: Israele/Siria (UNDOF, risoluzione n. 350 del 1974); Libano (UNIFIL, risoluzioni nn. 425 e 426 del 1978, n. 1701 del 2006);

Palestina (UNTSO, risoluzioni nn. 50 del 1948 e 73 del 1949)

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L’ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

Trattato del Nord Atlantico del 1949Gli stati membri della NATO:• dal 1949: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti• dal 1952: Grecia, Turchia• dal 1955: Germania• dal 1982: Spagna• dal 1999: Repubblica ceca, Polonia, Ungheria• dal 2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia• dal 2009: Albania, Croazia

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L’ART. 5 DEL TRATTATO NATO

«Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale».

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ALTRE ORGANIZZAZIONI REGIONALI 

• Consiglio d’Europa: 47 stati membri

• Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): 56 stati membri

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CONSIGLIO D’EUROPA CONSIGLIO D’EUROPA (47 stati)Organizzazione intergovernativa i cui principali obiettivi sono: - tutelare i diritti dell'uomo, la democrazia pluralista e il primato del diritto; - favorire la presa di coscienza e la valorizzazione dell'identità culturale dell'Europa e della sua diversità; - individuare soluzioni per i problemi sociali; - sviluppare la stabilità democratica in Europa sostenendone le riforme politiche, legislative e costituzionali.

COMITATO DEI MINISTRI

Organo decisionale, è composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri, e/o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo. Presidenza a turno di 6 mesi.

Raccomandazioni – dichiarazioni - convenzioni e accordi europei giuridicamente vincolanti per gli Stati che li hanno ratificati

Responsabile del meccanismo di controllo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ne controllare l'esecuzione, da parte degli Stati, delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE

organo motore della cooperazione europea, che rappresenta i 47 parlamenti nazionali e raggruppa 636 membri (318 titolari e 318 supplenti) . Ogni paese dispone di un numero di rappresentanti che varia da un minimo di due a un massimo di diciotto, a seconda della popolazione.

Custodi dei valori

Congresso dei poteri locali e regionali

portavoce delle regioni e dei comuni d'Europa, composto da una Camera dei poteri locali e da una Camera delle regioni (306+306)

SEGRETARIATO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE5 anni – responsabilità globale orientamenti strategici

Ruolo consultivo

Commissario per i diritti umanipromuovere l'effettivo rispetto dei diritti umani

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti, eletti per 6 anni con rinnovo della metà ogni 3 anni. A titolo individuale.

Ricorsi individuali ma anche stataliRicorsi individuali ma anche statali

CEDU – CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI

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GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 11 Cost.«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

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GUERRA E PACE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 78 Cost.«Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari».

Art. 87 Cost.«Il presidente della Repubblica ... ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere».