la dichiarazione di successione · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni...

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE D. Lgs. n. 346/1990 nel testo in vigore alla data del 24.10.2001, come modificato dal D.L. n. 262/2006, convertito in L. n.282/2006 e dalla L. n. 296/ 2007 ( Finanziaria 2007 )

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LA DICHIARAZIONEDI SUCCESSIONE

D. Lgs. n. 346/1990 nel testo in vigore alla data del 24.10.2001, comemodificato dal D.L. n. 262/2006, convertito in L. n.282/2006 e dalla

L. n. 296/ 2007 ( Finanziaria 2007 )

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1. ASPETTI CIVILISTICI ............................................................................................................................. Pag. 5

1.1 L’apertura della successione .................................................................................................. Pag. 5

1.2 Accettazione e rinuncia dell'eredità ................................................................................... Pag. 6

1.3 La capacità di ereditare ............................................................................................................. Pag. 6

1.4 L'eredità giacente.......................................................................................................................... Pag. 7

1.5 L'accettazione dell'eredità........................................................................................................ Pag. 7

1.5.1 Accettazione espressa.................................................................................................. Pag. 8

1.5.2 Accettazione tacita........................................................................................................... Pag. 8

1.5.3 Impugnazione dell'accettazione .............................................................................. Pag. 9

1.5.4 Accettazione con beneficio d'inventario (articolo 484 codice civile) . Pag. 9

1.6 L’ indegnità......................................................................................................................................... Pag. 10

1.7 L'interdizione e l'inabilitazione .............................................................................................. Pag. 10

1.8 Rinuncia all'eredità....................................................................................................................... Pag. 10

1.9 La rappresentazione.................................................................................................................. Pag. 11

1.10 L'accrescimento......................................................................................................................... Pag. 12

1.11 La successione legittima ....................................................................................................... Pag. 12

1.12 Esclusione del coniuge dall'eredità................................................................................. Pag. 15

1.13 Minori................................................................................................................................................. Pag. 15

1.14 Gradi di parentela ...................................................................................................................... Pag. 15

1.15 La successione testamentaria ........................................................................................... Pag. 17

1.16 Capacità di testare .................................................................................................................... Pag. 18

1.17 L'esecutore testamentario .................................................................................................... Pag. 19

1.18 Le disposizioni testamentarie............................................................................................. Pag. 19

1.19 Registrazione e pubblicazione........................................................................................... Pag. 19

1.20 Il testamento pubblico ............................................................................................................. Pag. 19

1.21 Il testamento olografo .............................................................................................................. Pag. 20

1.22 Il testamento segreto ............................................................................................................... Pag. 20

1.23 I testamenti speciali .................................................................................................................. Pag. 21

1.24 Il diritto alla legittima................................................................................................................. Pag. 21

1.25 Invalidità del testamento........................................................................................................ Pag. 22

1.26 Divieto dei patti successori .................................................................................................. Pag. 22

2. OBBLIGHI FISCALI.................................................................................................................................. Pag. 23

2.1 Fonti ed evoluzione legislativa .............................................................................................. Pag. 23

2.2 Coesistenza di più regimi impositivi .................................................................................. Pag. 26

SOMMARIO

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3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (regime vigente dal 3 ottobre 2006) Pag. 29

3.1 Ufficio competente ...................................................................................................................... Pag. 29

3.2 Soggetti obbligati........................................................................................................................... Pag. 32

3.3 Termini per la presentazione.................................................................................................. Pag. 32

3.4 Compilazione della dichiarazione (Mod. 4) di successione e allegati......... Pag. 35

3.5 Imposta Ipotecaria........................................................................................................................ Pag. 36

3.6 Imposta catastale.......................................................................................................................... Pag. 37

3.7 I N V I M ............................................................................................................................................. Pag. 37

3.8 Arrotondamenti............................................................................................................................... Pag. 37

3.9 L’ autoliquidazione: i codici dei tributi e la causale................................................. Pag. 38

3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE...................................................................................................... Pag. 40

3.10.1 Dichiarazione principale............................................................................................ Pag. 40

3.10.2 Dichiarazione integrativa .......................................................................................... Pag. 40

3.10.3 Dichiarazione modificativa....................................................................................... Pag. 40

3.10.4 Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele ...... Pag. 40

3.11 Rimborsi........................................................................................................................................... Pag. 42

3.11.1 A seguito di istanza del contribuente ............................................................... Pag. 42

3.11.2 D’Ufficio .............................................................................................................................. Pag. 42

3.12 Compiti dell'ufficio...................................................................................................................... Pag. 44

3.12.1 Trattamento della dichiarazione............................................................................ Pag. 44

3.12.2 Trascrizione della dichiarazione di successione......................................... Pag. 44

3.12.3 Invio ai Comuni ............................................................................................................... Pag. 45

3.12.4 Controllo della dichiarazione ............................................................................... Pag. 45

3.12.5 L'avviso di liquidazione e di rettifica della maggiore imposta ............ Pag. 46

3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili .......................................... Pag. 46

3.13.1 Fabbricati e terreni........................................................................................................ Pag. 46

3.13.2 Articolo 12, legge n. 154/88 .................................................................................... Pag. 47

3.14 Classificazione catastale dei fabbricati......................................................................... Pag. 47

3.15 L'usufrutto ....................................................................................................................................... Pag. 49

3.16 Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni ............................................................................ Pag. 51

INOLTRE :

PROSPETTO COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE

DEL VALORE “AUTOMATICO” ................................................................................................................. Pag. 52

PROSPETTO DI RIEPILOGO NUOVA IMPOSTA ....................................................................... Pag. 53

PROSPETTO SINOTTICO AGEVOLAZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI . Pag. 69

PROSPETTO SINOTTICO RIDUZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ........... Pag. 70

SOMMARIO

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La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti

patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama

diritto ereditario o successorio.

La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti

giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente

personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui

che subentra nel patrimonio del de cuius.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si

stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti

nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.

La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla

legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.

Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte.

Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie,

eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".

Nell'ambito della successione si distingue tra:

� successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica

patrimoniale del defunto

� successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti

specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.

E' una differenza importante perché mentre l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel

contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il legatario non risponde dei

debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque

la facoltà di rinunciarvi.

Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito

di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale

egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: sia quelle attive

(quali, ad esempio, i crediti di imposta) che passive ( pagamento di tributi arretrati, interessi).

I princìpi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di

tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e

patrimonio dell'erede.

Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento,

oppure la disposizione di legge.

ASPETTI CIVILISTICI

5

11..11 -- LL’’aappeerrttuurraa ddeellllaa ssuucccceessssiioonnee

11.. AASSPPEETTTTII CCIIVVIILLIISSTTIICCII

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TRASFERIMENTO BENI E DIRITTICONCETTO DI TRASFERIMENTO

ART. 1 E 5 T.U.

SUCCESSIONE

(A CAUSA DI MORTE)DONAZIONE ALTRA LIBERALITÀ TRA VIVI

� � �

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA ?I SOGGETTI PASSIVI

� � �

EREDI:

- LEGITTIMARIper successione testamentaria - LEGITTIMIper successione legittima

DONATARI:

PER DONAZIONE INTER VIVOS

BENEFICIARI:

PER ALTRE LIBERALITÀ

TRA VIVI

LEGATARI:

PER SUCCESSIONE

TESTAMENTARIA

(Art. 588 C.C.)

1.2 Accettazione e rinuncia dell'eredità

L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data

della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il

giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.

Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta

dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".

Il codice prevede due forme di delazione:

� per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)

� per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).

1.3 La capacità di ereditare

La si può definire come l’idoneità del soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte; per il suo

acquisto è sufficiente l’esistenza in vita, anche per pochi istanti, della persona riguardo alla quale si ha delazione

ereditaria; all’assente, dispongono gli artt. 69 ss.;

Possono ereditare:

� le persone fisiche

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TRASFERIMENTO BENI E DIRITTICONCETTO DI TRASFERIMENTO

ART. 1 E 5 T.U.

SUCCESSIONE

(A CAUSA DI MORTE)DONAZIONE ALTRA LIBERALITÀ TRA VIVI

� � �

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA ?I SOGGETTI PASSIVI

� � �

EREDI:

- LEGITTIMARIper successione testamentaria - LEGITTIMIper successione legittima

DONATARI:

PER DONAZIONE INTER VIVOS

BENEFICIARI:

PER ALTRE LIBERALITÀ

TRA VIVI

LEGATARI:

PER SUCCESSIONE

TESTAMENTARIA

(Art. 588 C.C.)

1.2 Accettazione e rinuncia dell'eredità

L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data

della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il

giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.

Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta

dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".

Il codice prevede due forme di delazione:

� per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)

� per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).

1.3 La capacità di ereditare

La si può definire come l’idoneità del soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte; per il suo

acquisto è sufficiente l’esistenza in vita, anche per pochi istanti, della persona riguardo alla quale si ha delazione

ereditaria; all’assente, dispongono gli artt. 69 ss.;

Possono ereditare:

� le persone fisiche

ASPETTI CIVILISTICI

11..22 -- AAcccceettttaazziioonnee ee rriinnuunncciiaa ddeellll’’eerreeddiittàà

11..33 -- LLaa ccaappaacciittàà ddii eerreeddiittaarree

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� i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla

morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata

all'evento della nascita.

� le persone giuridiche ; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano

essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.

Possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non

ancora concepiti.

1.4 L'eredità giacente

Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una

manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del

tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto

l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare

gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga

devoluta allo Stato.

I presupposti della fattispecie , pertanto, sono:

� esistenza del chiamato ( o chiamati ) all’eredità

� mancanza di accettazione da parte del chiamato

� mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari

� nomina del curatore , che rappresenta l'inizio della "giacenza".

1.5 L'accettazione dell'eredità

Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il

chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.

L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il

diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli

ulteriori chiamati.

Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura

tributaria, attive e passive ; l'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario.

In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a

quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la

conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio

patrimonio.

L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo

entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.

L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.

Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità

a favore di un'altra. 7

� i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla

morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata

all'evento della nascita.

� le persone giuridiche ; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano

essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.

Possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non

ancora concepiti.

1.4 L'eredità giacente

Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una

manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del

tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto

l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare

gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga

devoluta allo Stato.

I presupposti della fattispecie , pertanto, sono:

� esistenza del chiamato ( o chiamati ) all’eredità

� mancanza di accettazione da parte del chiamato

� mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari

� nomina del curatore , che rappresenta l'inizio della "giacenza".

1.5 L'accettazione dell'eredità

Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il

chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.

L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il

diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli

ulteriori chiamati.

Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura

tributaria, attive e passive ; l'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario.

In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a

quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la

conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio

patrimonio.

L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo

entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.

L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.

Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità

a favore di un'altra.

ASPETTI CIVILISTICI

7

11..44 -- LL’’eerreeddiittàà ggiiaacceennttee

11..55 -- LL’’aacccceettttaazziioonnee ddeellll’’eerreeddiittàà

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L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

1.5.1 ACCETTAZIONE ESPRESSA

Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando

colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.

E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere

né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

1.5.2 ACCETTAZIONE TACITA

Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che

presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità

di erede.

Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia

intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriandosi dei beni ereditari, disponendo degli stessi beni o

promuovendo un'azione spettante all'erede).

Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato

all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo

477 del codice civile).

Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita :

� pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse

� atti dispositivi di beni ereditari

� protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi

� esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius

� conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari

� conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato

� esercizio dell'azione di riduzione

� impugnazione di disposizioni testamentarie

� ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione

� proposta di contratto relativa ai beni ereditari

� domanda giudiziale di divisione ereditaria

� riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.

Per contro , non sono considerate produttive di accettazione tacita :

� pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio

� consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario

� continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato alla eredità

� comportamenti relativi a cose di minima importanza

� possesso di beni ereditari

ASPETTI CIVILISTICI

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1.5.1 - Accettazione espressa

1.5.2 - Accettazione tacita

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� compimento di atti di amministrazione temporanea

� richiesta di sequestro

� proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario

� registrazione e trascrizione del testamento del de cuius

� presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce pertanto accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da

parte di uno degli eredi.

1.5.3 IMPUGNAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.

I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono

accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione è

nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione

condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un

termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma

prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.

Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3 : interessa il chiamato all'eredità che non è nel

possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi

quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.

1.5.4 ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO ( ARTICOLO 484 CODICE CIVILE )

L’accettazione con beneficio d’inventario deve rivestire la forma di una accettazione espressa ad substantiam.

Il dispositivo normativo di cui all’art. 484 c.c. prescrive che la stessa dichiarazione possa essere ricevuta da un

notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.

La stessa norma prevede il regime pubblicitario da far seguire alla dichiarazione di accettazione, consistente

nell’inserimento nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale, nonché nella trascrizione presso l’ufficio dei

registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del

testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

� incapaci assoluti e relativi

� persone giuridiche

� minori

� interdetti o inabilitati.

Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:

� se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere l’ inventario entro tre mesi dall'apertura della

successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi ; se questi termini non

sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice9

� compimento di atti di amministrazione temporanea

� richiesta di sequestro

� proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario

� registrazione e trascrizione del testamento del de cuius

� presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce pertanto accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da

parte di uno degli eredi.

1.5.3 IMPUGNAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.

I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono

accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione è

nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione

condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un

termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma

prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.

Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3 : interessa il chiamato all'eredità che non è nel

possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi

quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.

1.5.4 ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO ( ARTICOLO 484 CODICE CIVILE )

L’accettazione con beneficio d’inventario deve rivestire la forma di una accettazione espressa ad substantiam.

Il dispositivo normativo di cui all’art. 484 c.c. prescrive che la stessa dichiarazione possa essere ricevuta da un

notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.

La stessa norma prevede il regime pubblicitario da far seguire alla dichiarazione di accettazione, consistente

nell’inserimento nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale, nonché nella trascrizione presso l’ufficio dei

registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del

testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

� incapaci assoluti e relativi

� persone giuridiche

� minori

� interdetti o inabilitati.

Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:

� se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere l’ inventario entro tre mesi dall'apertura della

successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi ; se questi termini non

sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice

9

� compimento di atti di amministrazione temporanea

� richiesta di sequestro

� proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario

� registrazione e trascrizione del testamento del de cuius

� presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce pertanto accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da

parte di uno degli eredi.

1.5.3 IMPUGNAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.

I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono

accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione è

nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione

condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un

termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma

prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.

Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3 : interessa il chiamato all'eredità che non è nel

possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi

quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.

1.5.4 ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO ( ARTICOLO 484 CODICE CIVILE )

L’accettazione con beneficio d’inventario deve rivestire la forma di una accettazione espressa ad substantiam.

Il dispositivo normativo di cui all’art. 484 c.c. prescrive che la stessa dichiarazione possa essere ricevuta da un

notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.

La stessa norma prevede il regime pubblicitario da far seguire alla dichiarazione di accettazione, consistente

nell’inserimento nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale, nonché nella trascrizione presso l’ufficio dei

registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Questo tipo di accettazione è una facoltà per ogni chiamato, che non può essere impedita dalla volontà del

testatore. Costituisce, anzi, un obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:

� incapaci assoluti e relativi

� persone giuridiche

� minori

� interdetti o inabilitati.

Per quanto riguarda i termini, occorre distinguere:

� se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve compiere l’ inventario entro tre mesi dall'apertura della

successione e deve decidere se accettare o rinunziare nei quaranta giorni successivi ; se questi termini non

sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice

ASPETTI CIVILISTICI

9

1.5.3 - Impugnazione dell’accettazione

1.5.4 - Accettazione con beneficio d’inventario (Art. 484 Codice Civile)

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Page 10: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

10

� se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il

diritto di accettazione (10 anni).

� Nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario :

� omissioni o inclusioni dolose nell'inventario

� alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale

� inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.

1.6 L’ indegnità

E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi :

� ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano

stati gli estremi della legittima difesa )

� ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio

� ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la

reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero

chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato

condannato per falsa testimonianza

� ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria

� ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un

testamento, ovvero glielo abbia impedito

� ha fatto uso di un testamento falso.

L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)

oppure in vita per atto pubblico.

1.7 L'interdizione e l'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,

non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di

agire per evitare che vengano compiuti atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in

una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,

l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L' inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale

da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare

rilevanza.

1.8 Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione

ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente ; è un negozio

unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.

10

� se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il

diritto di accettazione (10 anni).

� Nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario :

� omissioni o inclusioni dolose nell'inventario

� alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale

� inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.

1.6 L’ indegnità

E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi :

� ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano

stati gli estremi della legittima difesa )

� ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio

� ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la

reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero

chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato

condannato per falsa testimonianza

� ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria

� ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un

testamento, ovvero glielo abbia impedito

� ha fatto uso di un testamento falso.

L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)

oppure in vita per atto pubblico.

1.7 L'interdizione e l'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,

non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di

agire per evitare che vengano compiuti atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in

una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,

l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L' inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale

da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare

rilevanza.

1.8 Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione

ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente ; è un negozio

unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.

ASPETTI CIVILISTICI

10

11..66 -- LL’’iinnddeeggnniittàà

11..77 -- LL’’iinntteerrddiizziioonnee ee ll’’iinnaabbiilliittaazziioonnee

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11..88 -- RRiinnuunncciiaa aallll’’eerreeddiittàà

10

� se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il

diritto di accettazione (10 anni).

� Nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario :

� omissioni o inclusioni dolose nell'inventario

� alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale

� inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.

1.6 L’ indegnità

E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi :

� ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano

stati gli estremi della legittima difesa )

� ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio

� ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la

reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero

chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato

condannato per falsa testimonianza

� ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria

� ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un

testamento, ovvero glielo abbia impedito

� ha fatto uso di un testamento falso.

L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)

oppure in vita per atto pubblico.

1.7 L'interdizione e l'inabilitazione

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,

non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di

agire per evitare che vengano compiuti atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in

una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,

l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L' inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale

da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare

rilevanza.

1.8 Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione

ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente ; è un negozio

unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.

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Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, ab origine, la qualità di erede ; chi rinuncia è considerato

come se non fosse mai stato chiamato.

La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con

beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel

possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima

dell'accettazione è consigliabile evitare di compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita

accettazione dell'eredità.

La rinuncia, come l'accettazione, deve essere incondizionata e non può essere parziale ; è totale e non può essere legata

ad alcuna condizione o a un termine.

Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.

Non può essere fatta a favore di altre persone.

Una volta operante la rinuncia, la devoluzione opera automaticamente nei confronti dei chiamati successivi, cioè l'eredità

spetta ai successivi eredi chiamati per legge (o per testamento).

La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10

anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare

l'eredità in nome e luogo dello stesso.

1.9 La rappresentazione

La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o

naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta

del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.

Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.

L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente a un discendente di

"subentrare" (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria.

Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli

legittimi,legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei

discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” - con esclusione, pertanto, degli altri parenti.

Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea

retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non

discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).

Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:

� in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali

� in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1).

Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i

nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con

pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra

stirpe).

L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i legittimati e i figli

adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).

ASPETTI CIVILISTICI

11

11..99 -- LLaa rraapppprreesseennttaazziioonnee

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Page 12: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

12

Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti

subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi : ad es. i nipoti

dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro

ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il

figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di

succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a

questi i loro discendenti.

In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella

successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,

succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere rispetto al rappresentato o avesse

rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).

Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota

rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.

La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui il

chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).

Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

1.10 L'accrescimento

E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in

tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di

successione a titolo particolare).

L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:

1. si ha solo quando non si possono realizzare,nell’ordine, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la

sostituzione, la rappresentazione

2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza

determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota ( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si

verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota )

3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore degli altri legatari si verifica se a essi è stato

legato lo stesso oggetto

4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha

escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, nella successione a titolo universale si

farà luogo alla successione legittima ; nella successione a titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per

l’accrescimento, la porzione del legatario mancante viene appresa dall'onerato.

1.11 La successione legittima

L'eredità si devolve per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in

tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in

proporzione della loro quota ereditaria.12

Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti

subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi : ad es. i nipoti

dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro

ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il

figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di

succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a

questi i loro discendenti.

In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella

successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,

succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere rispetto al rappresentato o avesse

rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).

Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota

rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.

La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui il

chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).

Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

1.10 L'accrescimento

E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in

tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di

successione a titolo particolare).

L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:

1. si ha solo quando non si possono realizzare,nell’ordine, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la

sostituzione, la rappresentazione

2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza

determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota ( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si

verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota )

3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore degli altri legatari si verifica se a essi è stato

legato lo stesso oggetto

4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha

escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, nella successione a titolo universale si

farà luogo alla successione legittima ; nella successione a titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per

l’accrescimento, la porzione del legatario mancante viene appresa dall'onerato.

1.11 La successione legittima

L'eredità si devolve per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in

tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in

proporzione della loro quota ereditaria. 12

Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti

subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi : ad es. i nipoti

dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro

ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il

figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di

succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a

questi i loro discendenti.

In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella

successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,

succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere rispetto al rappresentato o avesse

rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).

Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota

rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.

La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui il

chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).

Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

1.10 L'accrescimento

E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in

tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di

successione a titolo particolare).

L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:

1. si ha solo quando non si possono realizzare,nell’ordine, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la

sostituzione, la rappresentazione

2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza

determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota ( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si

verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota )

3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore degli altri legatari si verifica se a essi è stato

legato lo stesso oggetto

4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha

escluso l'accrescimento.

L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, nella successione a titolo universale si

farà luogo alla successione legittima ; nella successione a titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per

l’accrescimento, la porzione del legatario mancante viene appresa dall'onerato.

1.11 La successione legittima

L'eredità si devolve per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in

tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).

Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in

proporzione della loro quota ereditaria.

ASPETTI CIVILISTICI

12

11..1100 -- LL’’aaccccrreesscciimmeennttoo

11..1111 -- LLaa ssuucccceessssiioonnee lleeggiittttiimmaa

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La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o

quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinunzia all'eredità o impossibilità di succedere

dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.

L'articolo 565 del codice civile ( "categorie dei successibili" ) stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al

coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo

questo ordine.

La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua

applicazione è :

� la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale

� la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.

Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.

Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali

debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.

Subentrano nel patrimonio ereditario:

� il coniuge, a cui spetterà:

o tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (articolo 583,

c.c.)

o metà se concorre con un solo figlio

o 1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581, c.c.)

o 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).

� gli altri successibili , i quali possono suddividersi in tre ordini secondo un rigoroso criterio di precedenza, nel

senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai

successibili degli ordini anteriori :

o 1° ordine figli : in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi – che escludono

pertanto sia gli ascendenti che i collaterali – spetta l'intera eredità , che verrà divisa in quote eguali

o 2° ordine ascendenti / fratelli , sorelle : genitori e ascendenti, fratelli e sorelle - In mancanza del coniuge,

di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). Se concorrono con

fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa

tra i fratelli e le sorelle. Ai fratelli e alle sorelle spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza

lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti

o 3° ordine parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado ( zii, cugini, figli di cugini) quando mancano

le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri

successibili ; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado

concorrono per quote eguali.

La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.

L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.

Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572, c.c.) e non può rinunciare all'eredità.

Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di

ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione.

ASPETTI CIVILISTICI

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Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di

parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore.

All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani.

ASPETTI CIVILISTICI

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1.12 Esclusione del coniuge dall'eredità

Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il tribunale gli addebiti l'intera colpa.

In questo caso ha diritto comunque a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal de cuius gli

alimenti.

L'ammontare dell'assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.

Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

1.13 Minori

L'amministrazione dei beni ereditati dal minore spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà.

1.14 Gradi di parentela

La parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per

determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi.

E' in linea retta quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio

padre e figlio, nonno e nipote.

E' in linea collaterale quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il

rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o

zio e nipote.

I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad

esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini,

collaterali, 4° grado.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articolo 77, c.c.).

L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo 78, c.c.): cognati, suoceri, nuora, eccetera.

Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del medesimo grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti

(ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado ).

L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la

dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado ; sono indifferenti per la

legge gli affini tra loro, come i consuoceri.

V. quadro sinottico a pagina 38.

ASPETTI CIVILISTICI

15

11..1122 -- EEsscclluussiioonnee ddeell ccoonniiuuggee ddaallll’’eerreeddiittàà

11..1133 -- II mmiinnoorrii

11..1144 -- GGrraaddii ppaarreenntteellaa

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ASPETTI CIVILISTICI

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1.15 La successione testamentaria

Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di

vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587, c.c.). E'

l'espressione delle ultime volontà del defunto.

La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati

i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti ( legittimari ).

Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni,

sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.

Non si è capaci di testare se:

� si è di età inferiore ai diciotto anni

� si è interdetti per infermità mentale

� anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento della

redazione del testamento.

Il testamento :

� è un atto revocabile, essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita , tutte le

volte che si vuole

� è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento

fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri

testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione)

� è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè

fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del

figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a

favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro)

� è un atto unilaterale ( non recettizio ), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si

perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458,

c.c.), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua

apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi

� è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere

disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.), quale, ad esempio, il

riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura

� è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge

Per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti: testamento olografo, pubblico, segreto,

speciale.

ASPETTI CIVILISTICI

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11..1155 -- LLaa ssuucccceessssiioonnee tteessttaammeennttaarriiaa

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1.16 Capacità di testare

Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci

(articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.

L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma

annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e

pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito

dell'annullamento).

1.16 Capacità di testare

Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci

(articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.

L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma

annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e

pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito

dell'annullamento).

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ASPETTI CIVILISTICI

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11..1166 -- CCaappaacciittàà ddii tteessttaarree

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La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque

anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non

potrà più essere esercitata.

1.17 L'esecutore testamentario

Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.

Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni

di ultima volontà del defunto.

L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve,

inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.

1.18 Le disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa

dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).

Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione

risolutiva il suo avverarsi fa venir meno la istituzione di erede o di legato. Se la condizione è impossibile o illecita - contraria

a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume - (ad esempio, la condizione che impone di iscriversi a un

determinato politico, o di avere o non avere figli), si considera come non apposta. Condizioni illecite previste espressamente

dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità , che si ha quando il testatore pone come

condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede ( ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento

mi nomini erede ).

L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.

1.19 Registrazione e pubblicazione

Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del

notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali ; tale registro è

consultabile solo a seguito del decesso del testatore.

La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.

Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte

del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.

1.20 Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due

testimoni (articolo 603, c.c.). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico. Colui che vuole fare testamento dichiarerà in

presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte.

E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.

Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione.

Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio.

Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere

obbligatoriamente pubblico.

Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni.

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La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque

anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non

potrà più essere esercitata.

1.17 L'esecutore testamentario

Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.

Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni

di ultima volontà del defunto.

L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve,

inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.

1.18 Le disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa

dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).

Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione

risolutiva il suo avverarsi fa venir meno la istituzione di erede o di legato. Se la condizione è impossibile o illecita - contraria

a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume - (ad esempio, la condizione che impone di iscriversi a un

determinato politico, o di avere o non avere figli), si considera come non apposta. Condizioni illecite previste espressamente

dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità , che si ha quando il testatore pone come

condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede ( ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento

mi nomini erede ).

L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.

1.19 Registrazione e pubblicazione

Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del

notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali ; tale registro è

consultabile solo a seguito del decesso del testatore.

La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.

Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte

del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.

1.20 Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due

testimoni (articolo 603, c.c.). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico. Colui che vuole fare testamento dichiarerà in

presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte.

E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.

Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione.

Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio.

Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere

obbligatoriamente pubblico.

Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni.

ASPETTI CIVILISTICI

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11..1177 -- LL’’eesseeccuuttoorree tteessttaammeennttaarriioo

11..1188 -- LLee ddiissppoossiizziioonnii tteessttaammeennttaarriiee

11..1199 -- RReeggiissttrraazziioonnee ee ppuubbbblliiccaazziioonnee

11..2200 -- IIll tteessttaammeennttoo ppuubbbblliiccoo

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Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della

lettura delle disposizioni, pena la nullità.

Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata

sottoscrizione del testatore e del notaio.

Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su

domanda di qualsiasi interessato (articolo 606, c.c.).

Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto

predisposto dal testatore.

1.21 Il testamento olografo

Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (olografo significa infatti "scritto

interamente a mano"). E' la forma più semplice di testamento ; esso deve essere :

� autografo. L'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se

abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Può essere

redatto su qualsiasi materiale (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In

caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore.

� datato. Deve contenere la data completa (giorno, mese, anno) che risulta determinante per l'accertamento della

capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura. La mancanza di data comporta

l'annullabilità del testamento

� firmato dal testatore, a pena di nullità. La firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale

soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione. La

sottoscrizione deve essere autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del

suo autore senza possibilità di equivoco. E’ valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non

importa che la firma sia leggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore.

1.22 Il testamento segreto

Può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto ; può essere redatto con

l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in

busta chiusa già sigillata a un notaio ( oppure sarà il notaio a farlo sigillare ) e annotare all'esterno della busta tutte le

formalità compiute davanti a lui.

Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie.

L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le

dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i

presenti e costituisce parte integrante del testamento.

Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, se viene scritto da

terza persona o non a mano dal testatore, andrà firmato su ogni foglio fisico.

Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (articolo 604, c.c.).

Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.

I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione,

altrimenti non possono essere fatti valere.

ASPETTI CIVILISTICI

20

11..2211 -- IIll tteessttaammeennttoo oollooggrraaffoo

11..2222 -- IIll tteessttaammeennttoo sseeggrreettoo

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1.23 I testamenti speciali

In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.

I testamenti speciali sono testamenti pubblici con requisiti formali ridotti rispetto ai testamenti ordinari e sono ricevuti da

persone che rivestono determinate cariche (giudice di pace o, in sua assenza, sindaco, ministro di culto, comandante di

nave o di aeromobili, ufficiale o cappellano militare, eccetera) o anche dal notaio, ma con forme semplificate.

Sono testamenti posti in essere in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, testamenti in

navigazione marittima o aerea, o quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari o in zone di guerra o prigioniero di

guerra.

Tali testamenti richiedono comunque la forma scritta e la firma del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi

tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza o particolare.

Aperta la successione, è necessario che ne venga divulgato il contenuto ; questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto

della pubblicazione, per cui occorre rivolgersi a un notaio.

1.24 Il diritto alla legittima

La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte,

permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge

assicura ai prossimi congiunti.

Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari ( articolo 536, c.c. ).

Successione necessaria

Opera in due casi:

1. se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere

in una determinata quota dell'eredità

2. se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione

dei parenti.

In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.

Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che

una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.

Il diritto al conseguimento della quota di riserva ( legittima ) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella

moglie e nei figli (legittimi e naturali, legittimati e adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti ; solo loro possono agire

per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro

diritti.

In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo,

anche esclusivamente, un terzo non parente.

Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni

testamentarie.

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

� la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre

� la quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica

sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

21

1.23 I testamenti speciali

In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.

I testamenti speciali sono testamenti pubblici con requisiti formali ridotti rispetto ai testamenti ordinari e sono ricevuti da

persone che rivestono determinate cariche (giudice di pace o, in sua assenza, sindaco, ministro di culto, comandante di

nave o di aeromobili, ufficiale o cappellano militare, eccetera) o anche dal notaio, ma con forme semplificate.

Sono testamenti posti in essere in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, testamenti in

navigazione marittima o aerea, o quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari o in zone di guerra o prigioniero di

guerra.

Tali testamenti richiedono comunque la forma scritta e la firma del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi

tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza o particolare.

Aperta la successione, è necessario che ne venga divulgato il contenuto ; questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto

della pubblicazione, per cui occorre rivolgersi a un notaio.

1.24 Il diritto alla legittima

La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte,

permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge

assicura ai prossimi congiunti.

Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari ( articolo 536, c.c. ).

Successione necessaria

Opera in due casi:

1. se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere

in una determinata quota dell'eredità

2. se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione

dei parenti.

In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.

Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che

una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.

Il diritto al conseguimento della quota di riserva ( legittima ) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella

moglie e nei figli (legittimi e naturali, legittimati e adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti ; solo loro possono agire

per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro

diritti.

In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo,

anche esclusivamente, un terzo non parente.

Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni

testamentarie.

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

� la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre

� la quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica

sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

ASPETTI CIVILISTICI

21

11..2233 -- II tteessttaammeennttii ssppeecciiaallii

11..2244 -- IIll ddiirriittttoo aallllaa lleeggiittttiimmaa

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1.25 Invalidità del testamento

Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative ( come, per esempio, il difetto di forma o il motivo illecito).

L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque interessato.

Le cause di annullabilità dei testamenti sono:

� difetti di forma che non comportino nullità

� annullabilità per incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto)

� annullabilità per vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo). L'azione di annullamento spetta a

qualunque interessato, si prescrive nel termine dei cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di

esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.

1.26 Divieto dei patti successori

L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione";

allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una

successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima

libertà di disporre in capo a un soggetto.

Il divieto vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con

cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a

tali diritti.

Si suole distinguere i patti successori in tre distinte categorie:

� patti istitutivi. Sono negozi mortis causa poiché, tanto se a titolo universale quanto se a titolo particolare,

concretano una vera e propria disposizione dei propri beni per il periodo successivo alla morte

� patti dispositivi. Non costituiscono negozi mortis causa, ma con essi il promittente dispone di beni che prevede di

acquistare a causa di morte. ( vanno tenuti distinti dalla vendita di cosa altrui )

� patti rinunciativi. Rappresentano un sottotipo di quelli precedenti. ; i beneficiari del patto rinunciativo possono

essere soltanto i chiamati in subordine o i conchiamati. Il divieto riguarda anche la rinuncia unilaterale.

La giurisprudenza si è spesso dovuta occupare di fattispecie specifiche per stabilire se queste fossero o meno assimilabili ai

patti successori di cui all'articolo 458.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi: è vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un

testamento a favore dell'altro; è vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi in cui due o più persone dispongono dei

propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.

ASPETTI CIVILISTICI

22

11..2255 -- IInnvvaalliiddiittàà ddeell tteessttaammeennttoo

11..2266 -- DDiivviieettoo ddeeii ppaattttii ssuucccceessssoorrii

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2. OBBLIGHI FISCALI

2.1 Fonti ed evoluzione legislativa

In Italia, dopo l’unificazione, la prima legge che regola i tributi successori e la n. 585 del 21.3.1862, comprendente

anche norme relative all’imposta di registro.

Con la l. 23.1.1902 n. 25 ( abrogativa delle precedenti ) viene introdotto il principio della progressività del

tributo , principio accolto anche nel T.U. approvato successivamente, con R.D. 31.12.1923 n. 3270, rimasto in

vigore, pur con le modifiche di cui appresso, fino al 31.12.1972.

Più disposizioni legislative hanno modificato il T.U. del 1923, tra le quali le più importanti sono :

1. 1 ) il R.D.L. 8.3.1045 n. 90, che ha abrogato tutte le disposizioni agevolative emanate per fini di politica

demografica e ha riordinato l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario ;

2. 2 ) la legge 12.5.1949 n. 206, che ha approvato la tabella degli scaglioni e delle aliquote.

Anno 1972

L'imposta di successione viene ex novo disciplinata con il D.P.R n. 637/72.

Anno 1986

La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "automatico" di

valutazione, già in vigore per l’imposta di Registro in forza dell’ articolo 52 Dpr n. 131/86 ; ciò al fine di non creare

una sperequazione tra i due tributi.

Anno 1990 : il Testo unico

Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenta l'intera disciplina

dell'imposta di successione : il Dlgs 31.10.1990, n. 346.

Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti,

in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabilisce, analogamente a quanto

disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applica per scaglioni di valore imponibile e che risulta unica sia pur

composta di due parti:

1. Imposta sul valore globale, da applicare sempre

2. Imposta sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non sono parenti in linea retta o coniuge.

L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse

ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava

nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota a ciascuno spettante.

Gli articoli 8 e seguenti del Dlgs n. 346/90, nell'identificare la base imponibile , stabiliscono che:

� il valore globale netto dell’asse è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei

diritti, alla data di apertura della successione, che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le

disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili

� in caso di fallimento del defunto, il riferimento va fatto solo le attività pervenute agli eredi dopo la

chiusura dello stesso

OBBLIGHI FISCALI

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22..11 -- FFoonnttii eedd eevvoolluuzziioonnee lleeggiissllaattiivvaa

22.. OOBBBBLLIIGGHHII FFIISSCCAALLII

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� il valore dell'eredità o delle quote ereditarie va determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le

gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati

� il valore globale netto dell’asse comprende anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli

ultimi sei mesi (a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (coacervo beni alienati

negli ultimi sei mesi)

� va calcolato anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo

ereditario ( per la parte eccedente la franchigia prevista per legge ), salvo che da inventario redatto

analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultino complessivamente pari a un minore importo

� l’ asse comprende anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata

dal defunto

� comprende inoltre i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o

depositati presso terzi a suo nome

� comprende altresì le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il de cuius e altri, compresi i

crediti nascenti da depositi bancari o conti correnti cointestati, presumendo l'appartenenza integralmente

al de cuius dei beni e dei diritti cointestati anche a nome degli eredi e legatari, salvo i beni oggetto di

comunione legale tra i coniugi. Inoltre, il Testo unico impone non solo il coacervo delle vendite ma anche

quello delle donazioni in qualunque data effettuate, ciò al solo fine di determinare, in seguito all’

attualizzazione del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile

(coacervo delle donazioni).

Anno 1997

Con effetto per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 (modifiche più significative introdotte dal D.L. n.

79/1997 conv. in L. n. 140 /1997 ) :

a) viene istituita un’ imposta sostitutiva dell’INVIM, che grava nella misura del 1% sui beni immobili caduti in

successione, il cui valore sia superiore a lire 250.000.000, se acquistati prima del 31.12.1992 ;

b) il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare i tributi collegati all'imposta di successione

(limitatamente all’imposta ipotecaria, catastale, alla imposta sostitutiva dell’INVIM, all’imposta di bollo ed

alla tassa ipotecaria ) ;

c) resta a carico del competente ufficio del Registro ( ora Ufficio delle Entrate ) la liquidazione dell'imposta

di successione, delle sanzioni e degli interessi ; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o

legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

Anno 1999

Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore

globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.

Anno 2000

L’ art. 69 della legge 21.11.2000 n. 342 disciplina ex novo l'imposta, con effetti decorrenti retroattivamente per le

successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31.12.2000.

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� il valore dell'eredità o delle quote ereditarie va determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le

gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati

� il valore globale netto dell’asse comprende anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli

ultimi sei mesi (a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (coacervo beni alienati

negli ultimi sei mesi)

� va calcolato anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo

ereditario ( per la parte eccedente la franchigia prevista per legge ), salvo che da inventario redatto

analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultino complessivamente pari a un minore importo

� l’ asse comprende anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata

dal defunto

� comprende inoltre i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o

depositati presso terzi a suo nome

� comprende altresì le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il de cuius e altri, compresi i

crediti nascenti da depositi bancari o conti correnti cointestati, presumendo l'appartenenza integralmente

al de cuius dei beni e dei diritti cointestati anche a nome degli eredi e legatari, salvo i beni oggetto di

comunione legale tra i coniugi. Inoltre, il Testo unico impone non solo il coacervo delle vendite ma anche

quello delle donazioni in qualunque data effettuate, ciò al solo fine di determinare, in seguito all’

attualizzazione del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile

(coacervo delle donazioni).

Anno 1997

Con effetto per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 (modifiche più significative introdotte dal D.L. n.

79/1997 conv. in L. n. 140 /1997 ) :

a) viene istituita un’ imposta sostitutiva dell’INVIM, che grava nella misura del 1% sui beni immobili caduti in

successione, il cui valore sia superiore a lire 250.000.000, se acquistati prima del 31.12.1992 ;

b) il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare i tributi collegati all'imposta di successione

(limitatamente all’imposta ipotecaria, catastale, alla imposta sostitutiva dell’INVIM, all’imposta di bollo ed

alla tassa ipotecaria ) ;

c) resta a carico del competente ufficio del Registro ( ora Ufficio delle Entrate ) la liquidazione dell'imposta

di successione, delle sanzioni e degli interessi ; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o

legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

Anno 1999

Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore

globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.

Anno 2000

L’ art. 69 della legge 21.11.2000 n. 342 disciplina ex novo l'imposta, con effetti decorrenti retroattivamente per le

successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31.12.2000.

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Detto articolo di legge modifica in maniera fondamentale la base imponibile, individuandola unicamente nel

valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario ( imposta sulla quota ), con

la conseguenza che la presunzione del 10 per cento grava sulla singola quota di eredità spettante a ciascun

erede. Inoltre, vengono fissate le seguenti aliquote:

� 4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta

� 6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado

� 8 per cento per gli altri soggetti.

Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle

relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore globale dell’ asse ereditario, e anche la franchigia,

fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore dell'asse

ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap.

Ulteriore effetto è l’abrogazione dell'articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervare i

beni venduti nell'ultimo semestre, e dell'articolo 11, comma 2, relativo alla presunzione di possesso totale in capo

al de cuius dei beni cointestati ( conti correnti, azioni e titoli , qualora la contestazione riguardava un erede ).

Altre importanti novità consistono:

1) nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per i beni immobili caduti in

successione

2) nella abolizione dell'imposta sostitutiva dell’ INVIM per le successioni il cui termine di presentazione

scade in data successiva al 31 dicembre 2000.

Anno 2001

L'imposta sulle successioni e donazioni viene soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n.

383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate a decorrere dal 25 ottobre 2001.

Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di

parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari.

Nonostante vi sia stata l'abolizione dell'imposta di successione, resta comunque l'obbligo di presentazione della

dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali

immobiliari.

In sintesi, si può evidenziare che nonostante il 25 ottobre 2001 segni il limite per l'applicazione dell'imposta di

successione, restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per gli immobili (per i quali si

continueranno a versare in autoliquidazione le imposte accessorie all'imposta di successione - imposta ipotecaria,

imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo - finalizzate alla volturazione presso il catasto e alla

trascrizione presso le conservatorie degli immobili), nulla esclude che, per le successioni apertesi prima di tale

data, si debba continuare a presentare la dichiarazione, qualora non lo si sia già fatto, e ad assolvere l'imposta di

successione eventualmente liquidata dall'ufficio, oltre ai tributi dovuti in autoliquidazione.

Anno 2003

Per le successioni apertesi dal 26 novembre 2003, il termine di presentazione della dichiarazione viene elevato

da sei mesi ad un anno ; il termine più favorevole si applica anche alle dichiarazioni il cui termine era in corso alla

OBBLIGHI FISCALI

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Anno 2006

L’imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006 ; si applicano le norme del

D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ( giorno antecedente la soppressione

dell’imposta ) ; l’imposta – come già nella riforma del 2000 – non è progressiva ma proporzionale e colpisce le

singole quote ; vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie ( franchigia di

1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta ; franchigia di 1.500.000,00

per portatori di handicap grave ; franchigia di 100.00,00 per fratelli e sorelle ; esenzione per trasferimento di

aziende e quote sociali devolute a discendenti, a certe condizioni - esenzione che dal 1° gennaio 2008 viene

estesa anche a favore del coniuge ) e ampliata la base imponibile.

2.2 Coesistenza di più regimi impositivi

A seguito della reintroduzione dell’imposta con decorrenza dalle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, le norme

che disciplinano la materia sono :

� dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi dal 1* gennaio 1991, fino a quelle per le quali il termine di

presentazione è scaduto il 31.12.2000 ;

� dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni per le quali il termine di presentazione, in corso alla data

di entrata in vigore della legge, è andato a scadere successivamente al 31.12.2000 ;

� dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è

stata la completa soppressione dell'imposta di successione ;

� dal D.Lgs. n. 346/1990 ( nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ) per le successioni apertesi

dal 3 ottobre 2006.

OBBLIGHI FISCALI

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22..22 -- CCooeessiisstteennzzaa ddii ttrree rreeggiimmii iimmppoossiittiivvii

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L’ IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Dal D. Lgs. n.346 / 1990 alla soppressione dell’imposta

1 . Successioni apertesi dal 1.1.1991 :

Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 120.000.000 ) ;

Imposta sulle quote ;

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )

INVIM ( se valore immobili superiore a lire 120.000.000 )

1 . Successioni apertesi dal 1.1.1992 :

Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;

Imposta sulle quote ;

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )

INVIM ( se valore immobili superiore a lire 250.000.000 )

1 . Successioni apertesi dal 29 marzo 1997 al 31 dicembre 1999 ( e quelle per le quali il termine di presentazione della dichiarazione era ancora in corso alla data del 29.03.1997 ) : viene introdotto l’obbligo di autoliquidare e versare le imposte : ipotecaria, catastale, sostitutiva INVIM , bollo e tassa ipotecaria

Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;

Imposta sulle quote ;

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ) Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire 250.000.000 )

3 . Successioni apertesi dal 1° gennaio 2000 per le quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31.12.2000 :

Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 350.000.000 ) ;

Imposta sulle quote ; Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima casa”)Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire 350.000.000 )

4 . Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal 1°.1°2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001

Imposta sulle quote ( franchigia individuale fino lire 350.000.000 ; fino a lire un miliardo se erede/beneficiario linea retta minore di età o con handicap grave) ;

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima casa”)

5 . Successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 :

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima casa”)

6 . Successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 : per l’imposta di successione v. prospetto riportato a pagina seguente.

Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; ad es. imposte fisse se beneficio “prima casa”)

OBBLIGHI FISCALI

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IMPOSTE DI SUCCESSIONE ( DECEDUTI dal 3 ottobre 2006 )

1

Imposta successione Imposta di ImpostaEredi trascrizione catastale

prima casa . 168,00 . 168,00Sul valore complessivo dei

coniuge beni e diritti

altri immobili Franchigia per ogni erede 2% 1% parenti in linea retta . 1.000.000,00

altri beni Oltre la franchigia:…. 4% --

Imposta successione Imposta di ImpostaEredi trascrizione catastale

prima casa Sul valore complessivo dei . 168,00 . 168,00fratelli e sorelle beni e diritti

altri immobili Franchigia per ogni erede 2% 1% 100.000,00

altri beni oltre la franchigia:… 6% --

Eredi Imposta successione Imposta di Imposta

Altri parenti sino al 4* gradoaffini in linea rettaaffini in linea collateralesino al 3° grado

trascrizione catastaleprima casa . 168,00 . 168,00

Sul valore complessivo dei

altri Immobili beni e diritti 2% 1%6%

altri beni - -

Imposta successione Imposta di ImpostaEredi trascrizione Catastale

prima casa . 168,00 . 168,00altri soggetti Sul valore complessivo dei

beni e diritti

altri Immobili 2% 1% 8%

altri beni - -

Imposta successione Imposta di ImpostaEredi trascrizione Catastale

prima casaSul valore complessivo dei

beni e diritti Franchigia per ogni

erede. 1.500.000,00

Oltre la franchigia: - se coniuge o parente in linea retta:………..4% - se parente sino al quarto grado o, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il terzo grado:………6%- negli altri casi:…….8%

168,00 168,00

soggetti portatori dihandicap ( riconosciuto grave aisensi legge 5.2.1992 n. 104 )

altri immobili 2% 1%

altri beni - -

OBBLIGHI FISCALI

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3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE ( regime vigente dal 3 ottobre 2006)

3.1 Ufficio competente

La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima

residenza del defunto ; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione

era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio

locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20.

Va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello

approvato con decreto del ministero delle Finanze ( Modello 4 ) ; deve essere sottoscritta da almeno uno dei

soggetti obbligati o da un rappresentante legale.

La copia a uso voltura catastale, rilasciata dall’ufficio in carta semplice contestualmente alla presentazione , va

unita alla domanda di voltura e presentata entro 30 giorni agli uffici del Territorio ; è necessaria una domanda per

ogni ufficio del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune – o i Comuni – nel quale sono ubicati gli

immobili.

Se presentata a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita ( per raccomandata ) si considera presentata nello

stesso giorno di consegna all'ufficio postale, che deve apporre sul relativo involucro il timbro a calendario

( articolo 28, comma 1, Dlgs n. 346/90 ).

La presentazione a un ufficio incompetente equivale a omessa presentazione ; questa si considera avvenuta nel

giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente.

TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA

( ART. 2 )

DEFUNTO RESIDENTE IN ITALIA DEFUNTO NON RESIDENTE IN ITALIA

Beni mobili e immobili e diritti esistenti in ItaliaBeni mobili e immobili e diritti esistenti all’estero

Beni mobili e immobili e diritti esistenti in Italia

36

29

3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE( regime vigente dal 3 ottobre 2006)

3.1 Ufficio competente

La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima

residenza del defunto ; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione

era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio

locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20.

Va redatta, a pena di nullità, su stampato fornito dall'Agenzia delle Entrate o su modello conforme a quello

approvato con decreto del ministero delle Finanze ( Modello 4 ) ; deve essere sottoscritta da almeno uno dei

soggetti obbligati o da un rappresentante legale.

La copia a uso voltura catastale, rilasciata dall’ufficio in carta semplice contestualmente alla presentazione , va

unita alla domanda di voltura e presentata entro 30 giorni agli uffici del Territorio ; è necessaria una domanda per

ogni ufficio del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune – o i Comuni – nel quale sono ubicati gli

immobili.

Se presentata a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita ( per raccomandata ) si considera presentata nello

stesso giorno di consegna all'ufficio postale, che deve apporre sul relativo involucro il timbro a calendario

( articolo 28, comma 1, Dlgs n. 346/90 ).

La presentazione a un ufficio incompetente equivale a omessa presentazione ; questa si considera avvenuta nel

giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente.

TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA ( ART. 2 )

DEFUNTO RESIDENTE IN ITALIA DEFUNTO NON RESIDENTE IN ITALIA

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- Beni mobili e immobili e diritti esistenti in Italia

- Beni mobili e immobili e diritti esistentiall’estero

- Beni mobili e immobili e diritti esistentiin Italia

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

29

33..11 -- UUffffiicciioo ccoommppeetteennttee

33.. LLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE DDII SSUUCCCCEESSSSIIOONNEE ((rreeggiimmee vviiggeennttee ddaall 33--1100--22000066))

Page 30: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

TERRITORIALITÀ DEI BENI

SI CONSIDERANO IN ITALIA SI CONSIDERANO ALL’ESTERO

beni e diritti iscritti ai pubblici registridiritti reali sugli stessiazioni e quote di società con sede legale in Italiaquote di partecipazione in enti diversi dalle società con sede legale in Italiatitoli rappresentativi di merci esistenti in Italiacrediti del debitore residente in Italiacambiali e vaglia cambiari del trattario residente in Italiaassegni di ogni specie dell’emittente residente in Italiacrediti garantiti da beni in Italia indipendentemente dalla residenza del debitorebeni viaggianti all’estero con destinazione italianabeni viaggianti all’estero in temporanea esportazione in Italia

beni viaggianti in Italia con destinazione esterabeni viaggianti in Italia in regime di temporanea importazione

NON ASSOGGETTABILITÀ ALL’IMPOSTA(ART. 3)

A) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:

StatoRegioniProvincieComuni

Enti pubbliciFondazioniAssociazioni

37

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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AVENTI SCOPI DI:

AssistenzaStudioRicerca scientificaEducazioneIstruzioneFinalità di pubblica utilità

Legalmente riconosciuti e costituiti; nonché legalmente riconosciuti, da costituire per disposizione testamentaria, a condizione della dimostrazione nei 5 anni dell’accettazione dell’eredità, dell’impiego dei beni ricevuti negli scopi voluti dal testatore

B) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:

Enti pubblici esteriFondazioni e associazioni costituite all’estero

In presenza di condizioni di reciprocità

3.2 Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione :

i chiamati all'eredità ( con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato

all'eredità ) e i legatari ( per i legati ), ovvero i loro rappresentanti legali ;

gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in

caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.) ;

gli amministratori dell'eredità ;

i curatori delle eredità giacenti ;

gli esecutori testamentari.

Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali,

l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria in base al valore dei beni immobili e dei diritti immobiliari trasferiti per

successione.

E’ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione.

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TERRITORIALITÀ DEI BENI

SI CONSIDERANO IN ITALIA SI CONSIDERANO ALL’ESTERO

beni e diritti iscritti ai pubblici registridiritti reali sugli stessiazioni e quote di società con sede legale in Italiaquote di partecipazione in enti diversi dalle società con sede legale in Italiatitoli rappresentativi di merci esistenti in Italiacrediti del debitore residente in Italiacambiali e vaglia cambiari del trattario residente in Italiaassegni di ogni specie dell’emittente residente in Italiacrediti garantiti da beni in Italia indipendentemente dalla residenza del debitorebeni viaggianti all’estero con destinazione italianabeni viaggianti all’estero in temporanea esportazione in Italia

beni viaggianti in Italia con destinazione esterabeni viaggianti in Italia in regime di temporanea importazione

NON ASSOGGETTABILITÀ ALL’IMPOSTA(ART. 3)

A) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:

StatoRegioniProvincieComuni

Enti pubbliciFondazioniAssociazioni

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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3.3 Termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso.

Il termine decorre :

1) per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori

testamentari, dalla data - successiva a quella di apertura della successione - in cui hanno avuto notizia

della loro nomina

2) nel caso di fallimento del defunto - in corso alla data di apertura della successione o dichiarato entro 6

mesi - dalla data di chiusura del fallimento

3) nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei

beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta

eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta

4) dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ENTRO 12MESI

a) rappresentanti legali

dalla data della mortedalla data della nomina:

b) curatore eredità giacenti

c) esecutori testamentari

dalla data di chiusura del fallimento del defunto

dalla data di immissione in possesso dei beni (dichiarazione di assenza o morte presunta)

dalla data di scadenzaredazione inventario

dalla data di rinunzia o dell’evento modificativo della chiamata originaria

dalla data dellesopravvenienze ereditarie

dalla data in cui gli enti hanno avuto notizia dell’autorizzazione dell’accettazione dalla data in cui gli enti non ancora riconosciuti hanno avuto notizia del riconoscimento e dell’autorizzazione

COME

direttamente presso l’Ufficio delle Entrate competente che ne rilascia ricevuta

Per posta, a mezzo raccomandata;si considera presentata nella data del timbro a calendario, apposto dall’ufficio PT di partenza

31

AVENTI SCOPI DI:�

- Assistenza- Studio- Ricerca scientifica- Educazione- Istruzione- Finalità di pubblica utilità

Legalmente riconosciuti e costituiti;nonché legalmente riconosciuti, da costituire per disposizione testamentaria, a condizione della dimostrazione nei 5 anni dell’accettazione dell’eredità, dell’impiego dei beni ricevuti negli scopi voluti dal testatore

B) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:

- Enti pubblici esteri - Fondazioni e associazioni costituite

all’estero

� In presenza di condizioni di reciprocità

3.2 Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione :

� i chiamati all'eredità ( con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato

all'eredità ) e i legatari ( per i legati ), ovvero i loro rappresentanti legali ;

� gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in

caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.) ;

� gli amministratori dell'eredità ;

� i curatori delle eredità giacenti ;

� gli esecutori testamentari.

Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali,

l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria in base al valore dei beni immobili e dei diritti immobiliari trasferiti per

successione.

E’ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

32

33..22 -- SSooggggeettttii oobbbblliiggaattii

33..33 -- TTeerrmmiinnee ppeerr llaa pprreesseennttaazziioonnee

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3.3 Termini per la presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso.

Il termine decorre :

1) per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori

testamentari, dalla data - successiva a quella di apertura della successione - in cui hanno avuto notizia

della loro nomina

2) nel caso di fallimento del defunto - in corso alla data di apertura della successione o dichiarato entro 6

mesi - dalla data di chiusura del fallimento

3) nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei

beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta

eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta

4) dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

dalla data della morte a) rappresentanti legali

dalla data della nomina: b) curatore eredità giacenti

c) esecutori testamentari

dalla data di chiusura del fallimento del defunto

dalla data di immissione in possesso dei beni (dichiarazione di assenza o morte presunta)

dalla data di scadenza redazione inventariodalla data delle sopravvenienze ereditarie

dalla data di rinunzia o dell’evento modificativo della chiamata originariadalla data in cui gli enti hanno avuto notizia dell’autorizzazione dell’accettazionedalla data in cui gli enti non ancora riconosciuti hanno avuto notizia del riconoscimento e dell’autorizzazione

direttamente presso l’Ufficio delle Entrate competente che ne rilascia ricevuta

Per posta, a mezzo raccomandata;si considera presentata nella data del timbro a calendario, apposto dall’ufficio PT di partenza

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All’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione è l’ultima residenza del defunto, ovvero l’ultima residenza conosciuta in Italia ( A.I.R.E.)

All’ufficio delle Entrate Roma 6 se il defunto risiedeva all’estero e la sua ultima residenza in Italia è ignota

IN CHE MODO

A PENA DI NULLITÀ, su stampato fornito dall’ufficio o su modello dichiarato conforme

CHI LA DEVE FIRMARE

Almeno un erede obbligatoovvero

il rappresentante legale o negoziale

COSA DICHIARARE

- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale defunto

- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale, parentela o affinità defunto, accettazione o rinunzia degli eredi e legatari- Descrizione analitica dei beni e dei diritti e i loro valori

- Estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi e legatari , comprese quelle presunte ex art. 26 D.P.R. n. 131/86 rivalutate alla data di apertura della successione - Crediti contestati giudizialmente : indicando generalità e residenza dei debitori ; numero di iscrizione a ruolo generale - Crediti verso lo Stato, Enti Pubblici territoriali, Enti Pubblici di Gestione Previdenza

- Rimborso di imposte e contributi

- Passività e oneri deducibili ( con i documenti di prova)

- Valore globale asse ereditario

- Riduzioni e detrazioni ( con i documenti di prova)

- Domiciliazione in Italia di eredi e legatari residenti all’estero

3.4 Compilazione della dichiarazione ( Mod. 4 ) di successione e allegati

Sul Mod 4 devono essere indicati:

Nel frontespizio :

dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del

testamento

valore complessivo dell'asse ereditario

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE

EENNTTRROO 1122 MMEESSII

CCOOMMEE

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IINN CCHHEE MMOODDOO

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All’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione è l’ultima residenza del defunto, ovvero l’ultima residenza conosciuta in Italia ( A.I.R.E.)

All’ufficio delle Entrate Roma 6 se il defunto risiedeva all’estero e la sua ultima residenza in Italia è ignota

IN CHE MODO

A PENA DI NULLITÀ, su stampato fornito dall’ufficio o su modello dichiarato conforme

CHI LA DEVE FIRMARE

Almeno un erede obbligatoovvero

il rappresentante legale o negoziale

COSA DICHIARARE

- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale defunto

- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale, parentela o affinità defunto, accettazione o rinunzia degli eredi e legatari- Descrizione analitica dei beni e dei diritti e i loro valori

- Estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi e legatari , comprese quelle presunte ex art. 26 D.P.R. n. 131/86 rivalutate alla data di apertura della successione - Crediti contestati giudizialmente : indicando generalità e residenza dei debitori ; numero di iscrizione a ruolo generale - Crediti verso lo Stato, Enti Pubblici territoriali, Enti Pubblici di Gestione Previdenza

- Rimborso di imposte e contributi

- Passività e oneri deducibili ( con i documenti di prova)

- Valore globale asse ereditario

- Riduzioni e detrazioni ( con i documenti di prova)

- Domiciliazione in Italia di eredi e legatari residenti all’estero

3.4 Compilazione della dichiarazione ( Mod. 4 ) di successione e allegati

Sul Mod 4 devono essere indicati:

Nel frontespizio :

dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del

testamento

valore complessivo dell'asse ereditario

40

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

34

CCHHII LLAA DDEEVVEE FFIIRRMMAARREEAAllmmeennoo uunn eerreeddee oobbbblliiggaattoo

oovvvveerrooiill rraapppprreesseennttaannttee lleeggaallee oo nneeggoozziiaallee

CCOOSSAA DDIICCHHIIAARRAARREE

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Nel frontespizio :

� dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del

testamento

� valore complessivo dell'asse ereditario

Nella seconda pagina :

� albero genealogico ( va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il de cuius,

indicando anche coloro che hanno rinunziato all'eredità )

� elenco degli allegati

Nel Quadro A :

� dati anagrafici e grado di parentela degli eredi

� codici fiscali , estremi della residenza

Nel Quadro B relativo agli immobili :

� Comune, relativo codice catastale , particella, subalterno , categoria, vani, classe, ( se non censito,

estremi della scheda di accatastamento : protocollo e data ) rendita, quota caduta in successione ;

� valori degli immobili / diritti immobiliari ( non è possibile indicare valore zero ) ; per i fabbricati censiti

nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore “automatico”

( v, prospetto per calcolo del “valore catastale” a pag. 54 ).

Vanno allegati :

tante copie del modello 4 ( anche copie fotostatiche ) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili :

occorrono ai fini della comunicazione ai Comuni competenti ai fini dell ‘ imposta comunale sugli immobili ( ICI ),

incombenza a carico dell’ufficio fiscale

per le volture : tante copie del modello 4 quanti sono gli Uffici del Territori ( ex Catasto ) competenti in base

ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili ; le copie sono restituite , debitamente timbrate, ai contribuenti, che

hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle all’ Ufficio del Territorio Catasto per eseguire la voltura degli

immobili

un secondo originale modello 4 per l’ ufficio ( per il controllo dei valori dichiarati )

Va inoltre allegata la seguente documentazione :

1) certificato di morte

2) certificato di stato di famiglia de de cuius e degli eredi

3) prospetto di autoliquidazione delle imposte ( ipotecaria,catastale,bollo, tasse ipotecarie ed eventuale

imposta sostitutiva INVIM, tributi speciali )

4) Mod. F23 ( attestato di versamento delle imposte di cui sopra )

I certificati di cui alle lettere 1 e 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore eventuale documentazione da allegare :

� nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento

34

Nel frontespizio :

� dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del

testamento

� valore complessivo dell'asse ereditario

Nella seconda pagina :

� albero genealogico ( va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il de cuius,

indicando anche coloro che hanno rinunziato all'eredità )

� elenco degli allegati

Nel Quadro A :

� dati anagrafici e grado di parentela degli eredi

� codici fiscali , estremi della residenza

Nel Quadro B relativo agli immobili :

� Comune, relativo codice catastale , particella, subalterno , categoria, vani, classe, ( se non censito,

estremi della scheda di accatastamento : protocollo e data ) rendita, quota caduta in successione ;

� valori degli immobili / diritti immobiliari ( non è possibile indicare valore zero ) ; per i fabbricati censiti

nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore “automatico”

( v, prospetto per calcolo del “valore catastale” a pag. 54 ).

Vanno allegati :

tante copie del modello 4 ( anche copie fotostatiche ) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili :

occorrono ai fini della comunicazione ai Comuni competenti ai fini dell ‘ imposta comunale sugli immobili ( ICI ),

incombenza a carico dell’ufficio fiscale

per le volture : tante copie del modello 4 quanti sono gli Uffici del Territori ( ex Catasto ) competenti in base

ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili ; le copie sono restituite , debitamente timbrate, ai contribuenti, che

hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle all’ Ufficio del Territorio Catasto per eseguire la voltura degli

immobili

un secondo originale modello 4 per l’ ufficio ( per il controllo dei valori dichiarati )

Va inoltre allegata la seguente documentazione :

1) certificato di morte

2) certificato di stato di famiglia de de cuius e degli eredi

3) prospetto di autoliquidazione delle imposte ( ipotecaria,catastale,bollo, tasse ipotecarie ed eventuale

imposta sostitutiva INVIM, tributi speciali )

4) Mod. F23 ( attestato di versamento delle imposte di cui sopra )

I certificati di cui alle lettere 1 e 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore eventuale documentazione da allegare :

� nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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33..44 -- CCoommppiillaazziioonnee ddeellllaa ddiicchhiiaarraazziioonnee ((MMoodd.. 44)) ddii ssuucccceessssiioonnee ee aalllleeggaattiiSul Mod. 4 devono essere indicati:

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Page 36: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

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� nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale

� copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo

delle parti per l'integrazione dei diritti dei legittimari lesi

� eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa .

E’ inoltre consigliabile allegare ( non vi è obbligo ):

� certificato di destinazione urbanistica dei terreni ( soprattutto se terreni non aventi destinazione

edificatoria, poiché ciò elimina la possibilità di contrasti con l’ufficio fiscale nella fase dell’accertamento ) ,

� certificati ( o visure ) catastali degli immobili : pur essendo tuttora discutibile se a seguito della legge

sulla trasparenza amministrativa ( L. n.241/1990 ) sia venuto meno l’obbligo di allegare documenti di cui

la Pubblica Amministrazione è già in possesso ( v’è tuttavia chi fa da notare che il T.U. – D . Lgs. N. 346

/1990 – di cui ci occupiamo è stato emanato in epoca successiva alla L. n. 241/1990 e prevede

comunque l’allegazione dei estratti catastali all’ articolo 30 lett. e ) è preferibile allegare tale

documentazione, se non altro perché il controllo della corrispondenza dei dati che normalmente l’ufficio

effettua al momento della presentazione della dichiarazione può evitare la necessità di presentare

dichiarazioni rettificative successive , dispendiose in termini economici e di tempo.

3.5 Imposta Ipotecaria

Il presupposto oggettivo dell'assolvimento dell'imposta è la formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari

in dipendenza di una successione.

Non sono soggette all'imposta le formalità:

� eseguite nell'interesse dello Stato

� relative ai trasferimenti a titolo gratuito per successioni ereditarie a favore di Regioni, Province e Comuni

� relative a trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che

hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e le

altre finalità di pubblica utilità

� relative a trasferimenti a favore delle Onlus

� relative ai terreni delle comunità montane devoluti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli

� relative ad immobili delle aziende che beneficiano dell’esenzione,alle condizioni previste dall’art.3

comma 4 quater del D. Lgs. n. 346/1990.

Se sconta l'imposta in misura proporzionale, l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta

di registro. Gli immobili e i diritti reali immobiliari vanno valutati senza tener conto di eventuali passività gravanti

sugli stessi ( circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E ).L'imposta proporzionale viene arrotondata all'unità di euro, per

difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.

L'aliquota applicabile è del 2 per cento ( codice tributo : 649T ).

Scontano l'imposta ipotecaria in misura fissa ( 168,00 euro ) le successioni:

� aventi per oggetti fondi rustici, trasferiti per successione tra discendenti entro il terzo grado nei confronti

di coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno compiuto i 40 anni,

iscritti alle relative e gestioni previdenziali o che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

36

33..55 -- IImmppoossttaa IIppootteeccaarriiaa

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� devolute a giovani che non hanno compiuto i 40 anni purché acquisiscano la qualifica di coltivatore

diretto o di imprenditore entro 24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali

entro i successivi due anni, a condizione che i citati soggetti rispettino l'obbligo di coltivare o condurre

direttamente i fondi rustici per almeno sei anni (articolo 14, legge n. 441/98)

� successioni aventi come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze e/o la

costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, quando in capo al beneficiario

sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla nota II bis, articolo 1, comma 1, V periodo della tariffa,

parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Dpr 26

aprile 1986, n. 131 ( agevolazioni "prima casa" ).

3.6 Imposta catastale

L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota

dell'1 per cento ( codice tributo : 737T ) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità

previste per l'imposta ipotecaria.

L'imposta catastale è dovuta in forma fissa ( 168,00 euro ):

� se si richiede l'agevolazione prima casa

� se nell'asse ereditario sono presenti terreni agricoli e montani (compresi i fabbricati rurali di

pertinenza) ; l'importo totale delle imposte (ipotecaria e catastale) applicata in misura fissa non può

comunque eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in base al criterio di valutazione automatica

previsto per le imposte di registro.

Esenzione analoga a quella prevista per l’imposta ipotecaria è stabilita per il trasferimento di immobili compresi in

aziende che beneficiano dell’agevolazione prevista dall’art. 3 comma 4 quater D. Lgs. n. 346/1990.

Per una panoramica più completa delle agevolazioni vigenti si rinvia ai prospetti sinottici riportati nelle ultime

pagine della presente trattazione.

3.7 I N V I M

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre

2001 con la Finanziaria per il 2002.

Per effetto della modifica introdotta dall’art. 69 L. 342/2000 , per le successioni il cui termine di presentazione

della dichiarazione è scaduto dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l' INVIM ordinaria ( Dpr n. 643/72 ),

né quella sostitutiva ( introdotta dalla legge n. 140/97, articolo 11 per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 ).

I codici tributo erano : 720T per l' INVIM , 722T per l'imposta sostitutiva dell’ INVIM.

3.8 Arrotondamenti

Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si

arrotonda all'unità di euro.

3.9 L’ autoliquidazione : i codici dei tributi e la causale

La causale da indicare sul mod, F23 , relativa ai tributi autoliquidati è SA ; i codici tributo sono :

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

37

33..66 -- IImmppoossttaa ccaattaassttaallee

33..77 -- IINNVVIIMM

33..88 -- AArrrroottoonnddaammeennttii

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3.6 Imposta catastale

L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota

dell'1 per cento ( codice tributo : 737T ) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità

previste per l'imposta ipotecaria.

L'imposta catastale è dovuta in forma fissa ( 168,00 euro ):

se si richiede l'agevolazione prima casa

se nell'asse ereditario sono presenti terreni agricoli e montani (compresi i fabbricati rurali di

pertinenza) ; l'importo totale delle imposte (ipotecaria e catastale) applicata in misura fissa non può

comunque eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in base al criterio di valutazione automatica

previsto per le imposte di registro.

Esenzione analoga a quella prevista per l’imposta ipotecaria è stabilita per il trasferimento di immobili compresi in

aziende che beneficiano dell’agevolazione prevista dall’art. 3 comma 4 quater D. Lgs. n. 346/1990.

Per una panoramica più completa delle agevolazioni vigenti si rinvia ai prospetti sinottici riportati nelle ultime

pagine della presente trattazione.

3.7 I N V I M

L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre

2001 con la Finanziaria per il 2002.

Per effetto della modifica introdotta dall’art. 69 L. 342/2000 , per le successioni il cui termine di presentazione

della dichiarazione è scaduto dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l' INVIM ordinaria ( Dpr n. 643/72 ),

né quella sostitutiva ( introdotta dalla legge n. 140/97, articolo 11 per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 ).

I codici tributo erano : 720T per l' INVIM , 722T per l'imposta sostitutiva dell’ INVIM.

3.8 Arrotondamenti

Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si

arrotonda all'unità di euro.

3.9 L’ autoliquidazione : i codici dei tributi e la causale

La causale da indicare sul mod, F23 , relativa ai tributi autoliquidati è SA ; i codici tributo sono :

IMPOSTA CODICE

Imposta ipotecaria 649T

Imposta catastale 737T

Imposta di bollo 456T

Tassa ipotecaria 778T

43

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

38

33..99 -- LL’’aauuttoolliiqquuiiddaazziioonnee:: ii ccooddiiccii ddeeii ttrriibbuuttii ee llaa ccaauussaallee

Prontuario per l’ autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale

data di apertura della sccessione

Imposta ipotecaria ( imposta minima ) Imposta

catastale ( imposta minima)

- fino al 28.MAG. 1978 0,80 % 4.000 0,20 % 4.000

- dal 29/05/78 al 31/12/82 1,60 % 20.000 0,40 % 20.000

- dal 01/01/83 al 01/10/89 1,60 % 50.000 0,40 % 50.000

- dal 02/10/89 al 21/05/93 1,60 % 100.000 0,40 % 100.00

- dal 22/05/93 al 31/12/95 1,60 % 150.000 0,40 % 150.000

- dal 01/01/96 al 19/06/96 2% 150.000 1% 150.00

- dal 20/06/96 2% 250.000 1% 250.000

- dal 01/01/2001 2% 129,11 1% 129,11

- dal 1/02/2005 2% 168,00 1% 168,00

A decorrere dal 1° FEBBRAIO 2005 i nuovi importi fissi , di euro 168,00 per ciascuna delle due imposte, sono applicabili anche alle successioni apertesi a far data dal 25.10.2001, se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005 ; per le successioni apertesi fino al 24ottobre 2001, pur se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005, continueranno ad applicarsi le imposte fisse minime vigenti ala data di apertura della successione ( v. Risoluzione n. 6/2006 dell’ Agenzia delle Entrate ).

44

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IMPORTO DEI TRIBUTI DA AUTOLIQUIDARE

SENZA AGEVOLAZIONI

IMPOSTA IPOTECARIA

IMPOSTA CATASTALE

TASSA IPOTECARIA BOLLO

CATASTO NON TAVOLARE

2% (min. 168,00) 1% (min. 168,00)35,00 x

Uff.Territorio58,48 x

Uff.Territorio

CATASTO TAVOLARE

terreni 2% (min. 168,00) 1% (min. 168,00) NO NO

fabbricati 2% (min. 168,00) 1% (min. 168,00) NO NO

CON AGEVOLAZIONI – CATASTO NON TAVOLARE

AGEVOLAZIONEIMPOSTA

IPOTECARIAIMPOSTA

CATASTALETASSA

IPOTECARIABOLLO

TERRENI MONTANI168,00 o, se inferiore, il

valore fiscale del terreno

NO35,00 x

Uff.TerritorioNO

PRIMA CASA 168,00 168,0035,00 x

Uff.Territorio58,48 x

Uff.Territorio

GIOVANI IMPRENDITORI 168,00 NO35,00 x

Uff.TerritorioNO

TERRENI AGRICOLI IN COMUNITA' MONTANE

NO NO35,00 x

Uff.TerritorioNO

SOGGETTO ESENTE NO NO35,00 x

Uff.Territorio58,48 x

Uff.Territorio

CON AGEVOLAZIONI – CATASTO TAVOLARE

AGEVOLAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA

IMPOSTA CATASTALE

TASSA IPOTECARIA

BOLLO

TERRENI MONTANI168,00 o il valore fiscale del terreno

NO NO NO

PRIMA CASA 168,00 168,00 NO NO

GIOVANI IMPRENDITORI 168,00 NO NO NO

TERRENI AGRICOLI IN COMUNITA' MONTANE

NO NO NO NO

SOGGETTO ESENTE NO NO NO NO

3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE

3.10.1 DICHIARAZIONE PRINCIPALE

È la prima dichiarazione, che va presentata entro un anno per le successioni apertesi dal 26 novembre

2003 ; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi.

45

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

39

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

40

39

3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE

3.10.1 DICHIARAZIONE PRINCIPALE

È la prima dichiarazione, che va presentata entro un anno per le successioni apertesi dal 26 novembre

2003 ; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi.

Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento

della devoluzione dell'eredità o del legato , i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di

successione sostitutiva o integrativa.

Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione

modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o

la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il

catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte

ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per ogni

Ufficio del Territorio coinvolto ( Risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997 Agenzia Entrate ).

3.10.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella

dichiarazione principale.

Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella

integrativa, col minimo di 168,00 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo e la tassa

ipotecaria ( risoluzione n. 23/E /97 citata ).

Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è

possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti

3.10.3 DICHIARAZIONE MODIFICATIVA

Si presenta per modificare dati catastali , quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse

ereditario.Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ( 168,00 euro ), nonché

l'imposta di bollo, e la tassa ipotecaria ( Risoluzione n. 23/1997 citata ).

3.10.4 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE IRREGOLARE, INCOMPLETA O INFEDELE

� Irregolare : quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante

avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la

dichiarazione è considerata omessa

� Incompleta : quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario

� Infedele : se a seguito dell’attività di controllo, l’Ufficio accerta che il valore dei beni o diritti è

superiore a quello esposto in dichiarazione.

3.10.2 - Dichiarazione integrativa

3.10.3 - Dichiarazione modificativa

3.10.4 - Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele

33..1100 -- TTiippii ddii ddiicchhiiaarraazziioonnee

3.10.1 - Dichiarazione principale

��

��

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

41

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È

IRREGOLARE

A ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI:

DEFUNTOEREDI e

LEGATARIBENI e DIRITTI

morteassenza

morte presunta

volontà del testatore

oggetto della successione:ASSE EREDITARIO

stato di famiglia:del defuntodegli eredidei legatari

B ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE:

imposta ipotecaria imposta catastale imposta di bollo tassa ipotecaria

INCOMPLETA se :

manca la completa indicazione dei beni e diritti oggetto della successione

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È

INFEDELE se :

il valore dei beni e diritti dichiarato è inferiore a quello determinato secondo la legge (artt. 10, 14, 19)

contieneoneri e passività (artt. 23, 24) del tutto o in parte inesistenti o

comprovati da documentazione

mendace

vi èomissione di denunzia di donazioni anteriori

all’apertura della successione

i valori delle donazioni

fatte in vita sono inferiori a quello

determinato a norma dell’art. 8, comma

quattro

47

QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE

IRREGOLARE

INCOMPLETA se:

INFEDELE se:

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3.11 Rimborsi

3.11.1 A SEGUITO DI ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può,

con domanda presentata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere il rimborso entro tre anni, a

pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione .

Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella autoiquidazione dell'imposta , per errori nella

determinazione dell’ imponibile, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc. La domanda va

presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di

successione. Unitamente all’imposta l’Ufficio rimborserà gli interessi ( semestrali ) a far data dall’istanza.

3.11.2 D’UFFICIO

E’ previsto che l’ufficio proceda autonomamente a rimborso, nei casi di pagamento frazionato dei tributi

( solitamente a seguito di ricorso del contribuente contro l’ avviso di rettifica emesso dall’ufficio ) quando,

a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie, risulti dovuto un importo inferiore a quello già versato

( art. 40 D.Lgs. n.346/1990 ) ; la norma prescrive che l’Ufficio adempia entro 90 giorni dalla notifica della

decisione.

48

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

42

33..1111 -- RRiimmbboorrssii

3.11.1 - A seguito di istanza del contribuente

3.11.2 - D’Ufficio

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RIMBORSI

IL RIMBORSO DI IMPOSTA È COMPRENSIVO DI INTERESSI

MODALITÀ TERMINI INTERESSI

domanda notificata a manodomanda spedita in plico raccomandato

3 anni dal giorno del pagamento3 anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione

INTERESSI semestrali ex L. n. 29/1961

OGGETTO DEL RIMBORSO DI IMPOSTA:

Imposta pagata o pagata in più in corso di giudizio ex art. 40, commi 1, 2, 3

Imposta pagata per beni o diritti

appartenenti a terzi

(giudicato)

per causa anteriori alla successione per:evizionerivendicaz,ne

per nullità dell’atto di acquisto:annullam.torisoluzionerescissionerevocazione

Imposta pagata a seguito di dichiarazione di assenza o morte presunta, in caso di :

esistenza provata

ricomparsa

Imposta pagata da enti cui è stata negata l’autorizzazione

Imposta pagata o pagata in più per sopravvenuto mutamento della devoluzione

Imposta pagata in più per sopravvenuta passività o detrazione o riduzione

Imposta pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale

Imposta pagata in più a seguito di chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo l’apertura della successione

49

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

RRIIMMBBOORRSSII

43

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43

- esistenza provataImposta pagata a seguito di dichiarazione di assenza o morte presunta, in caso di :

- ricomparsa

Imposta pagata da enti cui è stata negata l’autorizzazione

Imposta pagata o pagata in più per sopravvenuto mutamento della devoluzione

Imposta pagata in più per sopravvenuta passività o detrazione o riduzione

Imposta pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale

Imposta pagata in più a seguito di chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo l’apertura della successione

3.12 Compiti dell'ufficio

3.12.1 TRATTAMENTO DELLA DICHIARAZIONE

L'ufficio delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione, dopo un controllo formale e

dei documenti allegati, se la stessa è stata presentata a mano , ne rilascia al contribuente ricevuta,

unitamente a copia ( o copie ) necessarie per la voltura.

Dopo la presentazione della denuncia, vi è la registrazione, fase in cui l'ufficio attribuisce un numero e un

volume alla successione, e provvede all'inserimento dei dati al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (

SIAT ).

Una volta registrata, occorre controllare la corretta liquidazione dei tributi : l'ufficio, acquisendo al

computer tutti i dati risultanti dal modello, provvederà a determinare l'ammontare dell'imposta di

successione dovuta ( solo per quelle apertesi prima del 25 ottobre 2001 ) e, per tutte, quanto dovuto per

le imposte già versate dal contribuente in autoliquidazione.

Qualora dovesse risultare una differenza non versata o un tardivo pagamento in autoliquidazione, l'ufficio

dovrà, con avviso notificato, richiedere la differenza dovuta, le sanzioni e gli eventuali interessi, entro tre

anni ( termine di decadenza ) dalla presentazione della dichiarazione.

L’ Ufficio controlla la liquidazione in base a quanto dichiarato nel modello 4 , provvedendo a correggere gli

eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile

e a escludere riduzioni o agevolazioni non spettanti.

Le imposte sono dovute anche se la dichiarazione sia stata presentata oltre i cinque anni dalla scadenza

prevista per presentare la dichiarazione ( termine di decadenza entro il quale è possibile per l'ufficio

rilevare l'eventuale omissione della presentazione e notificare l’avviso di liquidazione delle imposte dovute,

comminando sanzioni e interessi ).

Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento delle imposte per l'intero ammontare dovuto da loro e

eventualmente dai legatari. Il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente

44

al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria, mentre il legatario è obbligato solo per

l'imposta relativa al legato.

Ruolo particolarmente significativo svolto da parte dell'ufficio è quello di effettuare la devoluzione dell'asse

ereditario in capo ai chiamati all'eredità, determinando le quote di spettanza dei singoli chiamati ; per far

ciò è necessario far riferimento alla normativa contenuta nel codice civile agli articoli dal 456 al 768 e alla

legge n. 151/75 che ha regolamentato il diritto di famiglia.

Questa attività è necessaria e propedeutica alla fase di trascrizione degli immobili.

3.12.2 TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’Ufficio predispone la richiesta di trascrizione utilizzando un’ apposita procedura automatizzata e la invia

all’Ufficio del Territorio ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ) , assieme al "certificato di eseguita

dichiarazione e di pagamento d'imposta" ( Mod. 240 ), che comprende tutti i dati acquisiti dalla

dichiarazione di successione.

La trascrizione è pertanto un obbligo dell’Ufficio, e non può essere richiesta direttamente dagli eredi agli

Uffici del Territorio competenti ( v. Circolare 14 maggio 1997, n. 136/E ) ; la richiesta della trascrizione va

fatta :

� entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno

versato interamente in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale, la tassa ipotecaria e il

bollo relativi a ogni conservatoria

� entro 60 giorni dalla data di pagamento delle imposte, se il pagamento stesso è avvenuto o è

stato completato dopo la presentazione della dichiarazione di successione.

Per gli immobili ubicati nelle province in cui vige il sistema “tavolare” ( Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste

ed altri Comuni ) non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione : l'ufficio provvede a liquidare la

dichiarazione e a consegnare alla parte il Mod. 240 ; sarà quest’ultima ad attivarsi a richiedere, tramite un

notaio, la trascrizione degli immobili, al Tribunale territorialmente competente.

Le spese per l'adempimento di dette formalità gravano sugli eredi.

3.12.3 INVIO AI COMUNI

L'articolo 15, comma secondo, della legge n. 383/2001 ha esonerato gli eredi e legatari che abbiano

presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini

Ici.

Per gli immobili ereditati, il contribuente non deve più presentare al Comune alcuna dichiarazione; è

l'ufficio che invia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili compresi nell'asse ereditario una copia

della dichiarazione di successione.

3.12.4 CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE

Una volta liquidate, le dichiarazioni di successione vengono inserite nell'archivio storico se non vi sono

ulteriori imposte da pagare o ulteriori controlli da effettuare, o nell'archivio temporaneo se è stato inviato un

avviso di liquidazione.

Se, a seguito di avviso di liquidazione, il contribuente non effettua il pagamento dei tributi previsti, l'ufficio

provvede all'iscrizione a ruolo.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

44

33..1122 -- CCoommppiittii ddeellll’’uuffffiicciioo

3.12.1 - Trattamento della dichiarazione

3.12.2 - Trascrizione della dichiarazione di successione

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44

al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria, mentre il legatario è obbligato solo per

l'imposta relativa al legato.

Ruolo particolarmente significativo svolto da parte dell'ufficio è quello di effettuare la devoluzione dell'asse

ereditario in capo ai chiamati all'eredità, determinando le quote di spettanza dei singoli chiamati ; per far

ciò è necessario far riferimento alla normativa contenuta nel codice civile agli articoli dal 456 al 768 e alla

legge n. 151/75 che ha regolamentato il diritto di famiglia.

Questa attività è necessaria e propedeutica alla fase di trascrizione degli immobili.

3.12.2 TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L’Ufficio predispone la richiesta di trascrizione utilizzando un’ apposita procedura automatizzata e la invia

all’Ufficio del Territorio ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ) , assieme al "certificato di eseguita

dichiarazione e di pagamento d'imposta" ( Mod. 240 ), che comprende tutti i dati acquisiti dalla

dichiarazione di successione.

La trascrizione è pertanto un obbligo dell’Ufficio, e non può essere richiesta direttamente dagli eredi agli

Uffici del Territorio competenti ( v. Circolare 14 maggio 1997, n. 136/E ) ; la richiesta della trascrizione va

fatta :

� entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno

versato interamente in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale, la tassa ipotecaria e il

bollo relativi a ogni conservatoria

� entro 60 giorni dalla data di pagamento delle imposte, se il pagamento stesso è avvenuto o è

stato completato dopo la presentazione della dichiarazione di successione.

Per gli immobili ubicati nelle province in cui vige il sistema “tavolare” ( Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste

ed altri Comuni ) non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione : l'ufficio provvede a liquidare la

dichiarazione e a consegnare alla parte il Mod. 240 ; sarà quest’ultima ad attivarsi a richiedere, tramite un

notaio, la trascrizione degli immobili, al Tribunale territorialmente competente.

Le spese per l'adempimento di dette formalità gravano sugli eredi.

3.12.3 INVIO AI COMUNI

L'articolo 15, comma secondo, della legge n. 383/2001 ha esonerato gli eredi e legatari che abbiano

presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini

Ici.

Per gli immobili ereditati, il contribuente non deve più presentare al Comune alcuna dichiarazione; è

l'ufficio che invia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili compresi nell'asse ereditario una copia

della dichiarazione di successione.

3.12.4 CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE

Una volta liquidate, le dichiarazioni di successione vengono inserite nell'archivio storico se non vi sono

ulteriori imposte da pagare o ulteriori controlli da effettuare, o nell'archivio temporaneo se è stato inviato un

avviso di liquidazione.

Se, a seguito di avviso di liquidazione, il contribuente non effettua il pagamento dei tributi previsti, l'ufficio

provvede all'iscrizione a ruolo.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

45

3.12.3 - Invio ai Comuni

3.12.4 - Controllo della dichiarazione

45

Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,

inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di

agevolazioni.

3.12.5 L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DI RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA

Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle

procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori

dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.

L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo

posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati

( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni

contenute nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali

effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il

medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale

data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.

Decorso il termine senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,

sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,

aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli

interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.

LIQUIDAZIONE

L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:

CORRETTO ESCLUSO ACCERTATO

� � �

errori materiali passività non deducibili il pagamento in autoliquidazione, se dovute di:

� � �

errori di calcolo

- passività ed oneri noncomprovati

- riduzioni e agevolazioni non comprovate

- imposte ipotecarie e catastali - imposte di bollo - tassa ipotecaria

3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili

Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni

apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").

��

��

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45

Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,

inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di

agevolazioni.

3.12.5 L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DI RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA

Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle

procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori

dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.

L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo

posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati

( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni

contenute nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali

effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il

medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale

data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.

Decorso il termine senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,

sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,

aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli

interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.

LIQUIDAZIONE

L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:

CORRETTO ESCLUSO ACCERTATO

� � �

errori materiali passività non deducibili il pagamento in autoliquidazione, se dovute di:

� � �

errori di calcolo

- passività ed oneri noncomprovati

- riduzioni e agevolazioni non comprovate

- imposte ipotecarie e catastali - imposte di bollo - tassa ipotecaria

3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili

Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni

apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").

L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:

CORRETTO ESCLUSO ACCERTATO

errori materiali passività non deducibili il pagamento in autoliquidazione, se dovute di:

errori di calcolo

- passività ed oneri non comprovati

- riduzioni e agevolazioni non comprovate

imposte ipotecarie e catastaliimposte di bollotassa ipotecaria

3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili

Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni

apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").

3.13.1 FABBRICATI E TERRENI

Il valore c.d. “automatico “ si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti che vengono

periodicamente aggiornati.

Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si

rinvia prospetto riportato a pagina 53.

3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 154/88

Dal 14 maggio 1988, qualora il sistema automatico di valutazione non risulti applicabile poiché il

fabbricato, sia pur dichiarato per l'iscrizione nel catasto edilizio, non sia stato ancora iscritto alla data di

presentazione della dichiarazione di successione e quindi sia privo di una rendita a cui far riferimento, è

possibile avvalersene egualmente, imputando all'immobile una rendita presunta e indicando nel quadro B1

del modello 4 di volersi avvalere dell'articolo 12 della legge n. 154/88. Qualora il valore dichiarato dal

contribuente risulti inferiore a quello attribuito dall’Ufficio Provinciale del Territorio , in sede di

accertamento potrà essere richiesta dall’ Ufficio fiscale soltanto la differenza delle imposte dovute,

aumentata degli interessi , ma senza applicazione delle sanzioni.

Originariamente le condizioni per potersi avvalere di tali vantaggi erano :

indicare espressamente nella dichiarazione di volersi avvalere dell’applicazione dell’art.12. legge n.

154/1988 ;

presentare all'Ufficio del Territorio, insieme alla domanda di voltura, una specifica istanza di attribuzione di

rendita catastale;

consegnare all'Ufficio delle Entrate - entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione

- le due ricevute di presentazione dell'istanza rilasciata dall’ Ufficio del Territorio ; l'Ufficio delle Entrate

52

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

46

LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE

33..1133 -- IIll ccrriitteerriioo ““aauuttoommaattiiccoo”” ddii vvaalluuttaazziioonnee ddeeggllii iimmmmoobbiillii

3.13.1 - Fabbricati e terreni

3.12.5 - L’avviso di liquidazione e di rettifica della maggiore imposta

45

Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,

inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di

agevolazioni.

3.12.5 L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DI RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA

Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle

procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori

dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.

L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo

posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati

( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni

contenute nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.

Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali

effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il

medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale

data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.

Decorso il termine senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,

sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,

aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli

interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.

LIQUIDAZIONE

L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:

CORRETTO ESCLUSO ACCERTATO

� � �

errori materiali passività non deducibili il pagamento in autoliquidazione, se dovute di:

� � �

errori di calcolo

- passività ed oneri noncomprovati

- riduzioni e agevolazioni non comprovate

- imposte ipotecarie e catastali - imposte di bollo - tassa ipotecaria

3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili

Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni

apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").

46

3.13.1 FABBRICATI E TERRENI

Il valore c.d. “automatico “ si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti che vengono

periodicamente aggiornati.

Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si

prospetto riportato a pagina 53.

3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 154/88

Da l 14 m a g g i o 1988, qu a l o r a i l s i s t e m a a u t o m a t i c o d i v a l u t a zi o n e n o n r i s u l t i a p p l i c a bi l e p o i c h é i l

f a bbr i c a t o , s i a p u r d i c h i a r a t o p e r l 'i s c r i zi o n e n e l c a t a s t o e d i l i zi o , n o n s i a s t a t o a n c o r a i s c r i t t o a l l a d a t a d i

p r e s e n t a zi o n e d e l l a d i c h i a r a zi o n e d i s u c c e s s i o n e e qu i n d i s i a p r i v o d i u n a r e n d i t a a c u i f a r r i f e r i m e n t o , è

p o s s i bi l e a v v a l e r s e n e e g u a l m e n t e , i m p u t a n d o a l l 'i m m o bi l e u n a r e n d i t a p r e s u n t a e i n d i c a n d o n e l qu a d r o B1

d e l m o d e l l o 4 d i v o l e r s i a v v a l e r e d e l l 'a r t i c o l o 12 d e l l a l e g g e n . 15 4/88. Qu a l o r a i l v a l o r e d i c h i a r a t o d a l

c o n t r i bu e n t e r i s u l t i i n f e r i o r e a qu e l l o a t t r i bu i t o d a l l ’Uf f i c i o P r o v i n c i a l e d e l Te r r i t o r i o , i n s e d e d i

a c c e r t a m e n t o p o t r à e s s e r e r i c h i e s t a d a l l ’ Uf f i c i o f i s c a l e s o l t a n t o l a d i f f e r e n za d e l l e i m p o s t e d o v u t e ,

a u m e n t a t a d e g l i i n t e r e s s i , m a s e n za a p p l i c a zi o n e d e l l e s a n zi o n i .

Or i g i n a r i a m e n t e l e c o n d i zi o n i p e r p o t e r s i a v v a l e r e d i t a l i v a n t a g g i e r a n o :

i n d i c a r e e s p r e s s a m e n t e n e l l a d i c h i a r a zi o n e d i v o l e r s i a v v a l e r e d e l l ’a p p l i c a zi o n e d e l l ’a r t . 12. l e g g e n .

15 4/1988 ;

p r e s e n t a r e a l l 'Uf f i c i o d e l Te r r i t o r i o , i n s i e m e a l l a d o m a n d a d i v o l t u r a , u n a s p e c i f i c a i s t a n za d i a t t r i bu zi o n e d i

r e n d i t a c a t a s t a l e ;

c o n s e g n a r e a l l 'Uf f i c i o d e l l e En t r a t e - e n t r o 60 g i o r n i d a l l a p r e s e n t a zi o n e d e l l a d i c h i a r a zi o n e d i s u c c e s s i o n e

- l e d u e r i c e v u t e d i p r e s e n t a zi o n e d e l l 'i s t a n za r i l a s c i a t a d a l l ’ Uf f i c i o d e l Te r r i t o r i o ; l 'Uf f i c i o d e l l e En t r a t e

a p p o n e v a i l t i m br o a c a l e n d a r i o s u e n t r a m be l e r i c e v u t e e n e r e s t i t u i v a u n a a l c o n t r i bu e n t e . L' Uf f i c i o d e l

Te r r i t o r i o d o v e v a p r o v v e d e r e a d a t t r i bu i r e l a r e n d i t a e n t r o d i e c i m e s i .

At t u a l m e n t e , a t t r a v e r s o u n a p r o c e d u r a i n f o r m a t i c a ( c . d . ™ DOCFA” ) a d i s p o s i zi o n e d e i c o n t r i bu e n t i , v i e n e

i n d i c a t a n e l l a d i c h i a r a zi o n e u n a r e n d i t a ™ p r e s u n t a ” c a l c o l a t a t r a m i t e l a p r o c e d u r a s u d d e t t a ; s e e n t r o u n

a n n o l a r e n d i t a n o n v i e n e v a r i a t a d a l l ’Uf f i c i o d e l Te r r i t o r i o c o m p e t e n t e , qu e s t a v i e n e c o n s i d e r a t a r e n d i t a

d e f i n i t i v a .

3.14 Classificazione catastale dei fabbricati

Le u n i t à i m m o bi l i a r i u r ba n e s o n o c l a s s i f i c a t e n e i s e g u e n t i g r u p p i :

� A : u n i t à i m m o bi l i a r i p e r u s o a bi t a zi o n e o a s s i m i l a bi l i

� B : u n i t à i m m o bi l i a r i p e r u s o d i a l l o g g i c o l l e t t i v i (c o l l e g i , c a s e r m e , e c c e t e r a )

� C : u n i t à i m m o bi l i a r i d i t i p o c o m m e r c i a l e

Vi s o n o p o i i m m o bi l i a c a t e g o r i a s p e c i a l e – D – d e s t i n a t i a p a r t i c o l a r i u s i (c i n e m a , t e a t r i , o p i f i c i , e c c e t e r a ).

La c l a s s i f i c a zi o n e c o m p l e s s i v a è r i p o r t a t a n e i p r o s p e t t i s e g u e n t i .

CATEGORIE CATASTALI

r i n v i a

Page 47: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

46

3.13.1 FABBRICATI E TERRENI

Il valore c.d. “automatico “ si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti che vengono

periodicamente aggiornati.

Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si

rinvia prospetto riportato a pagina 53.

3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 154/88

Dal 14 maggio 1988, qualora il sistema automatico di valutazione non risulti applicabile poiché il

fabbricato, sia pur dichiarato per l'iscrizione nel catasto edilizio, non sia stato ancora iscritto alla data di

presentazione della dichiarazione di successione e quindi sia privo di una rendita a cui far riferimento, è

possibile avvalersene egualmente, imputando all'immobile una rendita presunta e indicando nel quadro B1

del modello 4 di volersi avvalere dell'articolo 12 della legge n. 154/88. Qualora il valore dichiarato dal

contribuente risulti inferiore a quello attribuito dall’Ufficio Provinciale del Territorio , in sede di

accertamento potrà essere richiesta dall’ Ufficio fiscale soltanto la differenza delle imposte dovute,

aumentata degli interessi , ma senza applicazione delle sanzioni.

Originariamente le condizioni per potersi avvalere di tali vantaggi erano :

indicare espressamente nella dichiarazione di volersi avvalere dell’applicazione dell’art.12. legge n.

154/1988 ;

presentare all'Ufficio del Territorio, insieme alla domanda di voltura, una specifica istanza di attribuzione di

rendita catastale;

consegnare all'Ufficio delle Entrate - entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione

- le due ricevute di presentazione dell'istanza rilasciata dall’ Ufficio del Territorio ; l'Ufficio delle Entrate

apponeva il timbro a calendario su entrambe le ricevute e ne restituiva una al contribuente. L' Ufficio del

Territorio doveva provvedere ad attribuire la rendita entro dieci mesi.

Attualmente, attraverso una procedura informatica ( c.d. “DOCFA” ) a disposizione dei contribuenti, viene

indicata nella dichiarazione una rendita “presunta” calcolata tramite la procedura suddetta ; se entro un

anno la rendita non viene variata dall’Ufficio del Territorio competente, questa viene considerata rendita

definitiva.

3.14 Classificazione catastale dei fabbricati

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:

� A : unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili

� B : unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, eccetera)

� C : unità immobiliari di tipo commerciale

Vi sono poi immobili a categoria speciale – D – destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, eccetera).

La classificazione complessiva è riportata nei prospetti seguenti.

CATEGORIE CATASTALI

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

47

33..1144 -- CCllaassssiiffiiccaazziioonnee ccaattaassttaallee ddeeii ffaabbbbrriiccaattii

3.13.2 - Articolo 12, legge N. 154/88

��

��

��

Page 48: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

Gruppo categoria A:

A/1 Abitazione di tipo signorile

A/2 Abitazione di tipo civile

A/3 Abitazione di tipo economico

A/4 Abitazione di tipo popolare

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare

A/6 Abitazione di tipo rurale

A/7 Abitazione in villini

A/8 Abitazione in ville

A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico

A/10 Uffici e/o studi privati

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)

Gruppo categoria B:

B/1Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi

B/2 Case di cura e ospedali

B/3 Riformatori e prigioni

B/4 Uffici pubblici

B/5 Scuole e/o laboratori scientifici

B/6Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d'arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

Gruppo categoria C:

C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/3 Laboratori e locali di deposito

C/4 Fabbricati per arti e mestieri

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse

C/7 Tettoie chiuse o aperte

Gruppo categoria D:

D/1 Opifici

D/2 Alberghi e pensioni

D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili

IMMOBILI a destinazione SPECIALE

Gruppo categoria A:

D/4 Case di cura ed ospedali

D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione

D/6 Fabbricati e locali per attività sportive

D/7Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad unaattività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni

D/8Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attivitàcommerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni

D/9 Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi sul suolo, ponti privatisoggetti a pedaggi

D/10 Residence

D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati

D/12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari

Gruppo categoria B:

E/1Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie. Impianti di risalita in genere

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili

E/5 Fabbricanti costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6 Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio

E/7Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto

E/8

E/9 Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

48

CCAATTEEGGOORRIIEE CCAATTAASSTTAALLII

Page 49: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

Gruppo categoria A:

A/1 Abitazione di tipo signorile

A/2 Abitazione di tipo civile

A/3 Abitazione di tipo economico

A/4 Abitazione di tipo popolare

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare

A/6 Abitazione di tipo rurale

A/7 Abitazione in villini

A/8 Abitazione in ville

A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico

A/10 Uffici e/o studi privati

A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)

Gruppo categoria B:

B/1Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,conventi

B/2 Case di cura e ospedali

B/3 Riformatori e prigioni

B/4 Uffici pubblici

B/5 Scuole e/o laboratori scientifici

B/6Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d'arte, accademie che non hanno sede nella categoria A/9

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

Gruppo categoria C:

C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/3 Laboratori e locali di deposito

C/4 Fabbricati per arti e mestieri

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse

C/7 Tettoie chiuse o aperte

Gruppo categoria D:

D/1 Opifici

D/2 Alberghi e pensioni

D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili

IMMOBILI a destinazione SPECIALE

Gruppo categoria A:

D/4 Case di cura ed ospedali

D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione

D/6 Fabbricati e locali per attività sportive

D/7Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad unaattività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni

D/8Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attivitàcommerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali trasformazioni

D/9 Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi sul suolo, ponti privatisoggetti a pedaggi

D/10 Residence

D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati

D/12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari

Gruppo categoria B:

E/1Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie. Impianti di risalita in genere

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili

E/5 Fabbricanti costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6 Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio

E/7Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto

E/8

E/9 Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

49

3.15 L'usufrutto

L’usufrutto, pur essendo un diritto reale immobiliare, non va dichiarato nella successione, poichè a seguito della

morte dell’usufruttuario, si verifica la c.d. “consolidazione” : il diritto di usufrutto di ricongiunge automaticamente al

diritto del “nudo proprietario” .

Oggetto di successione , e va pertanto incluso nella dichiarazione fiscale, è il diritto di “ nuda proprietà “.

E’ necessario, per determinare il valore della nuda proprietà, ricavare, per differenza dalla proprietà piena, il

valore dell’usufrutto ; per fare ciò bisogna:

1. moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse

2. moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente corrispondente all'età del titolare

Esempio : - Valore piena proprietà = 250.000,00

- età usufruttuario = anni 68

- Valore usufrutto = 250.00,00 X 18 X 2,5% = 112.500,00

- Nuda proprietà = 250.000,00 – 112.500,00 = 362.500,00

33..1155 -- LL’’uussuuffrruuttttoo

Page 50: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

3.15 L'usufrutto

L’usufrutto, pur essendo un diritto reale immobiliare, non va dichiarato nella successione, poichè a seguito della

morte dell’usufruttuario, si verifica la c.d. “consolidazione” : il diritto di usufrutto di ricongiunge automaticamente al

diritto del “nudo proprietario” .

Oggetto di successione , e va pertanto incluso nella dichiarazione fiscale, è il diritto di “ nuda proprietà “.

E’ necessario, per determinare il valore della nuda proprietà, ricavare, per differenza dalla proprietà piena, il

valore dell’usufrutto ; per fare ciò bisogna:

1. moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse

2. moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente corrispondente all'età del titolare

Esempio : - Valore piena proprietà = 250.000,00

- età usufruttuario = anni 68

- Valore usufrutto = 250.00,00 X 18 X 2,5% = 112.500,00

- Nuda proprietà = 250.000,00 – 112.500,00 = 362.500,00

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

50

PPRROOSSPPEETTTTOO PPEERR IILL CCAALLCCOOLLOO DDEEII DDIIRRIITTTTOO DDII UUSSUUFFRRUUTTTTOO

Page 51: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

50

3.16 Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni

Si rinvia ai due prospetti sinottici riportati nelle ultime due pagine della presente trattazione, che

riepilogano l’applicazione delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, della tassa ipotecaria e del

bollo, sulla scorta della normativa attualmente vigente, in presenza delle varie tipologie di agevolazioni.

COEFFICIENTI da applicare alle Rendite Catastali ai fini della valutazione per le Imposte diRegistro ( v. NOTA ), Donazione, Successione ed INVIM

Immobili : gli immobili concorrono alla formazione dell’attivo ereditario in funzione del titolo di proprietà, possesso

o diritto reale di godimento.

Piena Propietà: Gli immobili sono imponibili secondo il valore venale in comune commercio (valore di mercato)

alla data di apertura della succesione.

Non sono suscettibili di rettifica di valore i trasferimenti di immobili (esclusi i terreni edificabili) se il valore

dichiarato (art. 34, co. 5, D.Lgs. 346/1990):

a) per i fabbricati iscritti nel Catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita, non è inferiore alla rendita

catastale rivalutata del 5% (dall’1/1/1997 – art. 3, co. 48 L. 662/1196) e moltiplicata per i seguenti

coefficienti ( per le categorie di fabbricati si veda a pag. 46 )

� per i fabbricati dei gruppi catastali A (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilabili), B

unità immobiliari per uso di alloggio collettivo) e C (unità immobiliari a destinazione ordinaria

commerciale e varie), escluse le categorie A/10 e C/1 : 120 dall’ 1/8/2004 (art. 1-bis, co. 7, D.L.

168/2004, conv. Con modif. con L. 191/2004); in precedenza il coefficiente era 100 fino al

31/12/2003 e 110 dall’1/1/2004 al 31/7/2004.

� per i fabbricati della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e del gruppo catastale D

(opifici ed in genere fabbricati costruiti per attività industriali o commerciali): 60 dall’1/8/2004; in

precedenza il coefficiente era 50 fino al 31/12/2003, elevato a 55 dall’1/1/2004 al 31/07/2004;

� per i fabbricati della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e del gruppo catastale E (altre

unità immobiliari : 40 dall’ 1/8/2004; in precedenza il coefficiente era 34 fino al 31/12/2003,

elevato a 37,4 dall’ 1/1/2004 al 31/7/2004;

b) per i terreni non edificabili, non è inferiore al reddito dominicale rivalutato del 25% (dall’1/1/1997 – art.

3, co. 51, L. 662/1996 moltiplicato per 90 dall’1/8/2004; in precedenza il coefficiente era 75 fino al

31/12/2003 e 82,5 dall’1/1/2004 al 31/7/2004.

(

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

51

33..1166 -- AAggeevvoollaazziioonnii -- EEsseennzziioonnii ee rriidduuzziioonnii

COEFFICIENTI da applicare alle Rendite Catastali ai fini della valutazione per le Imposte diRegistro ( v. NOTA ), Donazione, Successione ed INVIM

��

��

��

Page 52: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

SUCCESSIONE – BASE IMPONIBILE

=

Valori dei beni (relitti dal defunto)

meno

passività e oneri deducibili

meno

i legati (nel caso di eredità o di quote ereditarie) e gli oneri che gravano i legati

più

le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi o ai legatari

meno

le franchigie (nei casi in cui spettano)

più

10% del valore globale netto imponibile a titolo di mobili e gioielli

SOGGETTI FRANCHIGIA

Coniuge ! 1.000.000

Genitori e figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta,

gli adottati e gli adottanti, gli affiliati e gli affilianti (parenti in linea retta)! 1.000.000

Fratelli e Sorelle ! 100.000

Persona portatrice di handicap, indipendentemente dal grado di parentela ! 1.500.000

57

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

52

Page 53: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

PROSPETTI DI RIEPILOGO SULLA NUOVA IMPOSTA

ATTIVO EREDITARIO(Artt. 9 – 10 – 11)

E’ COMPOSTO DA …………Beni mobili ed immobili

Diritti

Gioielli, denaro e mobilia (10% del valore globale netto salvo inventario)

Titoli di qualsiasi specie il cui reddito è evidenziato nell’ultima dichiarazione dei redditi del defunto

Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie

in possesso del defunto

depositati a suo nome presso altri

Beni culturali

non sottoposti a vincolo anteriormente all’apertura della successione

per i quali è stata tentata esportazione non autorizzata

Per i quali si è mutata destinazione senza autorizzazione

per mancato assolvimento degli obblighi per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato

58

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

53

PPRROOSSPPEETTTTII DDII RRIIEEPPIILLOOGGOO SSUULLLLAA NNUUOOVVAA IIMMPPOOSSTTAA

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ESCLUSIONI DALL’ATTIVO EREDITARIO

BENI e DIRITTI

Presuntivamente donati (art. 26 D.P.R. 131 DEL 1986)…. (vanno inclusi tra le donazioni in vita).

Espropriati per pubblica utilità

Alienati all’espropriante nel corso del procedimento di esproprio

Oggetto di produzione e scambio dell’impresa del defunto

Iscritti a nome del defunto in pubblici registri dei quali ha perso la titolarità

ESCLUSIONE COMPROVATA DA :

Provvedimento giurisdizionaleAtto pubblicoScrittura privata autenticataAltra scrittura avente data certa anteriore all’apertura della successione

ALTRE ESCLUSIONI DALL’ATTIVO

EREDITARIO

Azioni e Titoli intestati al defunto alienanti anteriormente all’apertura della successione con :a) atto pubblico ;b) scrittura privata autenticata

indennità di cessazione del rapporto di lavoro (Art. 1751 C.C.)

indennità in caso di morte del lavoratore (Art. 2122 C.C.)

59

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

54

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ESCLUSIONI DALL’ATTIVO EREDITARIO

BENI e DIRITTI

- Presuntivamente donati (art. 26 D.P.R. 131 DEL 1986)…. (vanno inclusi tra le donazioni in vita).

- Espropriati per pubblica utilità

- Alienati all’espropriante nel corso del procedimento di esproprio

- Oggetto di produzione e scambio dell’impresa del defunto

- Iscritti a nome del defunto in pubblici registri dei quali ha perso la titolarità

ESCLUSIONE COMPROVATA DA :

- Provvedimento giurisdizionale - Atto pubblico - Scrittura privata autenticata - Altra scrittura avente data certa anteriore all’apertura della successione

ALTRE ESCLUSIONI DALL’ATTIVOEREDITARIO

- Azioni e Titoli intestati al defunto alienanti anteriormente all’aperturadella successione con : a) atto pubblico ; b) scrittura privata autenticata

- indennità di cessazione del rapporto di lavoro (Art. 1751 C.C.)

- indennità in caso di morte del lavoratore (Art. 2122 C.C.)

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

55

54

- indennità spettanti per diretto proprio agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie e volontarie del defunto

- crediti contestati giudizialmente alladata di apertura della successione � fino alla definizione con provvedimento

giurisdizionale definitivo o con transazione

CREDITI PER RIMBORSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

VERSO:

- Stato

- Enti Pubblici Territoriali Fino a quando siano riconosciuti con provvedimento della Pubblica Amministrazione

- Enti Pubblici Gestori di Forme di Previdenza

- Titoli del debito pubblico (BOT e CCT)

- Altri titoli di Stato garantiti o equiparati

- Veicoli iscritti al pubblico registroautomobilistico (P.R.A)

Sottoposti a vincolo anteriormente all’apertura della successione

- Beni culturali � Conservati e protetti a norma di legge

LE PASSIVITÀ (Art. 20)

Debiti esistenti al momento della morte.

Spese mediche: chirurgiche, per ricoveri,per medicinali, per protesi. � Sostenute negli ultimi 6 mesi di vita e

regolarmente quietanzate.

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54

- indennità spettanti per diretto proprio agli eredi per assicurazioni previdenziali obbligatorie e volontarie del defunto

- crediti contestati giudizialmente alladata di apertura della successione � fino alla definizione con provvedimento

giurisdizionale definitivo o con transazione

CREDITI PER RIMBORSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

VERSO:

- Stato

- Enti Pubblici Territoriali Fino a quando siano riconosciuti con provvedimento della Pubblica Amministrazione

- Enti Pubblici Gestori di Forme di Previdenza

- Titoli del debito pubblico (BOT e CCT)

- Altri titoli di Stato garantiti o equiparati

- Veicoli iscritti al pubblico registroautomobilistico (P.R.A)

Sottoposti a vincolo anteriormente all’apertura della successione

- Beni culturali � Conservati e protetti a norma di legge

LE PASSIVITÀ (Art. 20)

Debiti esistenti al momento della morte.

Spese mediche: chirurgiche, per ricoveri,per medicinali, per protesi. � Sostenute negli ultimi 6 mesi di vita e

regolarmente quietanzate.

ASPETTI CIVILISTICI

56

55

Spese funerarie. � Fino a 1.032,91 - da regolare fattura.

CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art. 21)

GENERALI

Art. 21 C. 1 � Debiti derivanti da:

� �Atto scritto di data certa anterioreall’apertura della successione.

Provvedimento giurisdizionale definitivo.

SPECIFICI

Art. 21 C. 2 �Debiti dell’impresa del defunto Debiti per cambialiDebiti verso aziendeDebiti verso istituti di creditoDebiti verso lavoratore dipendenteDebiti per trattamento fine rapportoDebiti per trattamenti previdenziali Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici di gestione previdenza sociale, amministrazione finanziaria

� Anche se accertati dopo il decesso

Debiti per alimenti al coniuge separato o divorziato

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CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art. 21)

GENERALI

Art. 21 C. 1 Debiti derivanti da:

Atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione. Provvedimento giurisdizionale definitivo.

SPECIFICI

Art. 21 C. 2Debiti dell’impresa del defuntoDebiti per cambialiDebiti verso aziendeDebiti verso istituti di creditoDebiti verso lavoratore dipendenteDebiti per trattamento fine rapportoDebiti per trattamenti previdenzialiDebiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici di gestione previdenza sociale, amministrazione finanziaria

Anche se accertati dopo il decesso

Debiti per alimenti al coniuge separato o divorziato

61

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

57

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56

DIMOSTRAZIONE DEL PASSIVO (Art. 23- 24)

Debiti in genere. �

Originale o copia autentica del titolo, oppure attestazione conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze sottoscritta dal debitore e dal creditore ( firme autenticate )

Debiti da sentenza definitiva. � Originale o copia autentica del provvedimento.

Debiti dell’impresa del defunto. � Estratto notarile delle scritture contabiliobbligatorie.

Debiti cambiari. � Estratto notarile delle scritture contabiliobbligatorie del trattario e del prenditore.

Debiti verso la Pubblica Amministrazione. �Attestazione della Pubblica Amministrazione o copia autentica dellaquietanza di pagamento.

Debiti verso dipendenti. � Attestazione dell’Ispettorato Prov.le del lavoro.

Debiti verso aziende o istituti di credito. � 1. Originale o copia autentica del titolo2. Certificato del creditore:

a) Ammontare totale o parziale deldebitob) Specificazione di tutti i rapporti debitori o creditoric) Garanzie di terzi d) Svolgimento del c/c bancario dal 12° mese anteriore all’apertura dellasuccessione.

Debiti per spese sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita de de cuius

� - Spese mediche - Spese chirurgiche - Spese per ricoveri, medicinali e protesi - Spese funerarie fino a 1.032,91

Tutte dimostrate con regolari quietanze

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

58

DEBITI LIMITATAMENTE DEDUCIBILI (Art. 22)

Debiti per acquisto di beni, proporzionalmente alla parte residuale rimasta nell’attivo ereditario.

DEBITI INDEDUCIBILI (Art. 22)

Debiti per acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario.

Debiti di c/c bancario contabilizzati nei 4 giorni precedenti l’apertura della successione.

63

DEBITI LIMITATAMENTE DEDUCIBILI (Art. 22)

Debiti per acquisto di beni, proporzionalmente alla parte residuale rimasta nell’attivo ereditario.

DEBITI INDEDUCIBILI (Art. 22)

Debiti per acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario.

Debiti di c/c bancario contabilizzati nei 4 giorni precedenti l’apertura della successione.

63

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VALORE DI BENI E DIRITTI:( ARTT. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 T.U. )

BENI IMMOBILI

In piena proprietà Gravati da diritti reali di godimento

Valore venale in comune commercio Valore della piena proprietà meno il valore del diritto reale

DIRITTO DI USUFRUTTO USO ABITAZIONE

Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, e per il coefficiente relativo all’età del

beneficiario

ENFITEUSI

Il centuplo del canone annuo per coefficiente ovvero

la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione , se il risultato è maggiore

SEGUE VALORE DI BENI E DIRITTI

AZIENDE

Valore dei beni e dei diritti che la compongono escluso l’avviamento

N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3

NAVI o IMBARCAZIONI e AEROMOBILI

Valore medio del bene della stessa specie nuovomeno

vetustà e stato di conservazione

64

VALORE DI BENI E DIRITTI:( ARTT. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 T.U. )

BENI IMMOBILI

In piena proprietà Gravati da diritti reali di godimento

Valore venale in comune commercio Valore della piena proprietà meno il valore del diritto reale

DIRITTO DI USUFRUTTO USO ABITAZIONE

Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, e per il coefficiente relativo all’età del

beneficiario

ENFITEUSI

Il centuplo del canone annuo per coefficiente ovvero

la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione , se il risultato è maggiore

SEGUE VALORE DI BENI E DIRITTI

AZIENDE

Valore dei beni e dei diritti che la compongono escluso l’avviamento

N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3

NAVI o IMBARCAZIONI e AEROMOBILI

Valore medio del bene della stessa specie nuovomeno

vetustà e stato di conservazione

64

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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TITOLI QUOTATI IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO

la media del compenso maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione.la media dei prezzi maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione

AZIONI – TITOLI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA E NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO

Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o inventario

o in mancanzaValore complessivo dei beni e diritti

menoLa passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12

QUOTE DI SOCIETÀ NON AZIONARIE - SOCIETÀ SEMPLICI SOCIETÀ DI FATTO

N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3

Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o inventario

o in mancanzaValore complessivo dei beni e diritti

menoLa passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12

SEGUE

VALORE DI BENI E DIRITTI

TITOLI O PARTECIPAZIONI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

Valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norme di legge

ALTRI TITOLI O OBBLIGAZIONI NON PREVISTI

Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto

o in mancanzadegli altri elementi certi desumibili dall’art. 16

65

TITOLI QUOTATI IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO

la media del compenso maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione.la media dei prezzi maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione

AZIONI – TITOLI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA E NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO

Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o inventario

o in mancanzaValore complessivo dei beni e diritti

menoLa passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12

QUOTE DI SOCIETÀ NON AZIONARIE - SOCIETÀ SEMPLICI SOCIETÀ DI FATTO

N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3

Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o inventario

o in mancanzaValore complessivo dei beni e diritti

menoLa passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12

SEGUE

VALORE DI BENI E DIRITTI

TITOLI O PARTECIPAZIONI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

Valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norme di legge

ALTRI TITOLI O OBBLIGAZIONI NON PREVISTI

Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto

o in mancanzadegli altri elementi certi desumibili dall’art. 16

65

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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SEGUE

VALORE DI BENI E DIRITTI

TITOLI O PARTECIPAZIONI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

Valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti a norme di legge

ALTRI TITOLI O OBBLIGAZIONI NON PREVISTI

Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto

o in mancanza degli altri elementi certi desumibili dall’art. 16

RENDITE e PENSIONI

� �

Perpetua o a tempo indeterminato A tempo determinato

33,3 volte l’annualitàIl valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale d’interesse e non superiore a 33,3 volte l’annualità

RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CON CESSAZIONE ALLA MORTE

Valore determinato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente applicabile in relazione all’età del beneficiario. D.P.R 131 del 1986

RENDITE O PENSIONI VITALIZIE A FAVORE DI PIÙ PERSONE

� � �

Con diritto di accrescimentoin caso di morte di un beneficiario

Senza diritto di accrescimento in caso di morte di un beneficiario

Valore dato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente relativo all’età del deceduto

� � �

Valore dato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente relativo all’etàdel più giovane

Valore dato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente relativo all’etàdel meno giovane

Valore dato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente relativo all’età del deceduto

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

61

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

6261

SEGUE VALORE DI BENI E DIRITTI

CREDITI

� � � �

Fruttiferi

Infruttiferi scaduti dopo un anno

dall’apertura della successione

In natura

Per diritto alla liquidazione di quote per: - Soc. semplici- S.n.c.- S.a.s.- Soc. equiparate

� � � �

Il valore delle quote determinato a norma dell’art.

16

Il valore delle quote determinato a norma

dell’art. 16

ALTRI BENI

(Non compresi nell’art. 9 comma 2 e negli artt. 14, 15, 16, 17, 18)

Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

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CONTENUTO RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :

beni e diritti non dichiaratidonazioni non dichiarateindicazione criteri di valutazioneindicazione passività ed oneri non deducibiliindicazione delle aliquote applicatecalcolo della maggiore imposta

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO

OMESSA DICHIARAZIONE

L’ufficio procede all’accertamento dell’attivo ed alla liquidazione dell’imposta servendosi di dati e notizie comunque raccolti

ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

aggiungendovi le sanzioni e gli interessi semestrali dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

CONTENUTO:

generalità eredi e legataridescrizione beni e dirittiindicazione dei valoriindicazione criteri adottatiindicazione estremi e valori donazioni anterioriindicazione delle aliquote applicateindicazione del calcolo dell’imposta e degli interessi motivazione della sanzione e relativo calcolo

SANZIONI ( art. 50 e segg. )

VIOLAZIONI RELATIVE A:

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONEDELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SE È DOVUTA IMPOSTA SE NON È DOVUTA IMPOSTA

68

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

63

Il valore delle quote determinato a norma dell’art.

16

Il valore delle quote determinato a norma

dell’art. 16

ALTRI BENI

(Non compresi nell’art. 9 comma 2 e negli artt. 14, 15, 16, 17, 18)

Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

RETTIFICA DICHIARAZIONI

INFEDELTÀ INCOMPLETEZZA

PRIMA

DICHIARAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

RETTIFICA E LIQUIDAZIONE MAGGIORE IMPOSTA

GRAVATA DEGLI INTERESSI A SEMESTRE COMPIUTO DALLA NOTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE

67

CONTENUTO RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :

beni e diritti non dichiaratidonazioni non dichiarateindicazione criteri di valutazioneindicazione passività ed oneri non deducibiliindicazione delle aliquote applicatecalcolo della maggiore imposta

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO

OMESSA DICHIARAZIONE

L’ufficio procede all’accertamento dell’attivo ed alla liquidazione dell’imposta servendosi di dati e notizie comunque raccolti

ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

aggiungendovi le sanzioni e gli interessi semestrali dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

CONTENUTO:

generalità eredi e legataridescrizione beni e dirittiindicazione dei valoriindicazione criteri adottatiindicazione estremi e valori donazioni anterioriindicazione delle aliquote applicateindicazione del calcolo dell’imposta e degli interessi motivazione della sanzione e relativo calcolo

SANZIONI ( art. 50 e segg. )

VIOLAZIONI RELATIVE A:

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONEDELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SE È DOVUTA IMPOSTA SE NON È DOVUTA IMPOSTA

68

Page 64: LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE · ˜ per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria) ˜ per legge quando invece il defunto

CONTENUTO RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :

beni e diritti non dichiaratidonazioni non dichiarateindicazione criteri di valutazioneindicazione passività ed oneri non deducibiliindicazione delle aliquote applicatecalcolo della maggiore imposta

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO

OMESSA DICHIARAZIONE

L’ufficio procede all’accertamento dell’attivo ed alla liquidazione dell’imposta servendosi di dati e notizie comunque raccolti

ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

aggiungendovi le sanzioni e gli interessi semestrali dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

CONTENUTO:

generalità eredi e legataridescrizione beni e dirittiindicazione dei valoriindicazione criteri adottatiindicazione estremi e valori donazioni anterioriindicazione delle aliquote applicateindicazione del calcolo dell’imposta e degli interessi motivazione della sanzione e relativo calcolo

SANZIONI ( art. 50 e segg. )

VIOLAZIONI RELATIVE A:

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONEDELLA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SE È DOVUTA IMPOSTA SE NON È DOVUTA IMPOSTA

68

da 120% a 140%dell’imposta liquidata

da ! 258,23

a ! 1.032,91

N. B. È CONSIDERATA OMESSA LA DICHIARAZIONE IRREGOLARE NON REGOLARIZZATA NEI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL’INVITO DELL’UFFICIO.

NON E’ PIÙ SANZIONATA , IN TERMINI DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE,LA TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ; E’ SANZIONATO IL TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI AUOTILQUIIDABILI. (V. CASSAZ. SEZ. TRIBUT. N.11569 DEL 17.05.06 ).

69

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

64

63

N. B. È CONSIDERATA OMESSA LA DICHIARAZIONE IRREGOLARE NON REGOLARIZZATA NEI

SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL’INVITO DELL’UFFICIO.

NON E’ PIÙ SANZIONATA , IN TERMINI DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE,LA TARDIVA PRESENTAZIONEDELLA DICHIARAZIONE ; E’ SANZIONATO IL TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI AUOTILQUIIDABILI.(V. CASSAZ. SEZ. TRIBUT. N.11569 DEL 17.05.06 ).

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SEGUE

VIOLAZIONI RELATIVE A:

INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE:

delle passività - in tutto o in parte inesistenti nei dati ed elementi necessari alla liquidazione

riguarda anche coloro che rilasciano la documentazione mendace

se l’accertamento supera di il dichiarato

SE È DOVUTA L’IMPOSTA:dal 100% al 200%

della di�erenza d’imposta

SE NON INCIDE SULLA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA:

da . 252,83a . 1.032,91

VIOLAZIONI RELATIVE A:

OMISSIONE - INESATTEZZA – IRREGOLARITÀ

degli ALLEGATI :

TARDIVO VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE

Imposta ipotecaria e catastale Imposta di bollo Tassa ipotecaria

30% delle imposte autoliquidabili

BENI CULTURALI

Rivendita nel quinquennio da

parte erede o legatario

Tentata esportazione non

autorizzata

Mutamento destinazione

immobile non autorizzata

Mancata offerta di prelazione allo Stato in caso di

vendita

dal 100% al 200% dell’imposta ; sanzione dovuta anche per l’esclusione dalla riduzione ex art. 25, comma 2

SEGUE VIOLAZIONI RELATIVE A:

70

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

65

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65

SEGUE VIOLAZIONI RELATIVE A:

DIVIETI E OBBLIGHI DI TERZI

- Aziende o istituti dicredito

- Società che emettono azioni, obbligazioni e simili

Debitori deldefunto

Detentori beni del defunto

- Impiegati dello Stato- Impiegati enti pubblici

territoriali- Pubblici ufficiali

� � � �

Annotazione nelle loro scritture di voltura a nome degli eredi e legatari

Pagamento somma agli eredi o legatari

Consegna beni agli eredi olegatari

Compimento di atti relativi alla successione

� � � �

dal 100% al 200% dell’imposta o della maggiore imposta relativa ai beni ai quali si riferisce la violazione

ARMADI - CASSEFORTI - BORSE - VALIGIE - PLICHI

aperture senza osservare le modalità di cui all’art. 48, comma 6 e 7 da 252,83 a 2.065,83

VIOLAZIONI RELATIVE A:

COLORO CHE:

� � � �

Non ottemperano alla richiesta dello Ufficio

Comunicano datiincompleti o infedeli

Dichiarano di non possedere,rifiutano di esibire o sottraggono alla iscrizionedocumenti oscritture esistenti con certezza

Non attestinoesistenza passività o ne rifiutino copia autentica

� � � �

DA 252,83 A 2.065,83

N.B. SANZIONE RADDOPPIATA IN CASO DI VIOLAZIONI COMMESSE DA IMPIEGATI PUBBLICI,PUBBLICI UFFICIALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

66

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PARTICOLARITÀ NELLESUCCESSIONI TESTAMENTARIE

A) DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE IMPUGNATE O MODIFICATE (ART. 43)

L’IMPOSTA SI APPLICA:

Disposizioni testamentarie (anche se contestate giudizialmente)

Accordi degli eredi e/o legatari(risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Disposto definitivo della contestazione giudiziale del testamento

B) DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE CONDIZIONALI

L’IMPOSTA SI APPLICA:

CONDIZIONE RISOLUTIVA CONDIZIONE SOSPENSIVA

aliquote proprie dell’erede istituito

Aliquote proprie dell’erede subentrante al verificarsi della condizione

erede

Aliquota propria dei successibili (compreso erede istituito)

maggioriALIQUOTE DIVERSE: proprie

minoridell’erede diverso per avveramento della condizione

LEGATARIO

aliquota come se il legato non fosse stato dispostoaliquota nei confronti del legatario al verificarsi della condizione

72

(ART. 44)

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

67

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SEGUE PARTICOLARITÀ NELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

C) SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA ART. 45 T.U.– ART. 692 C.CL’IMPOSTA SI APPLICA:

Nei confronti dell’istituito sul valore dell’usufrutto dei beni oggetto della sostituzione fedecommissaria

Nei confronti del sostituito, per decesso dell’istituito, sul valore della piena proprietà detratto il valore dell’usufrutto

D) PRESUNZIONE DI LEGATO ART. 46

Riconoscimento in testamento di appartenenza a terzi di beni mobili o immobili intestati o in possesso del de cuius in mancanza di titolo di possesso da parte del terzo

Riconoscimento in testamento di debiti verso terzi privi della condizione prevista dall’art. 23

Disposizioni testamentarie onerose, a carico degli eredi o legatari, a favore di terzi

73

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

68

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

69

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( 1 ) L'importo va moltiplicato per il numero degli Uffici del Territorio interessati alla trascrizione( 2 ) L'imposta fissa rimane assorbita dall' imposta proporzionale eventualmente presente( 3 ) Il totale delle imposte fisse ipotecarie e catastali non può superare il valore fiscale del terreno ( art.14 legge n. 383/2001 )

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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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STAMPA A CURA DI CST- CICCARELLI srlFIUGGI

Finito di stampare nel mese di febbraio 2012

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