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Prof. Stefano Bastianon Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l’impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LE FONTI DEL DIRITTO UE - IL DIRITTO PRIMARIO. I TRATTATI ISTITUTIVI

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Prof. Stefano Bastianon

Corso di laurea in:

- Giurisprudenza

- Diritto per l’impresa nazionale edinternazionale

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

LE FONTI DEL DIRITTO UE - IL DIRITTO PRIMARIO.

I TRATTATI ISTITUTIVI

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LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO

Diritto europeo primario Diritto europeo derivato

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IL DIRITTO PRIMARIO

Trattati istitutivi (attualmente TUE e TFUE)

Carta dei diritti fondamentali

Principi generali del diritto

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IL DIRITTO DERIVATO

Gli atti adottati dalle istituzioni

ATTI VINCOLANTI ATTI NONVINCOLANTI

ATTI TIPICI ATTI ATIPICI

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LE FONTI SCRITTE

Trattati istitutivi (attualmente TUE e TFUE)

Carta dei diritti fondamentali

Gli atti delle istituzioni

LE FONTI NON SCRITTE

Principi generali del diritto

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I TRATTATI ISTITUTIVI

Trattati istitutivi (di Parigi e Roma), successivamente modificati daivari trattati (anche di adesione di nuovi Stati membri) che si sonosucceduti ed oggi rappresentati dai Trattati sull’unione europea(TUE) e sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Fanno parte integrante dei Trattati, e ne condividono il rango dinorme di diritto primario, anche i Protocolli e gli Allegati ai Trattati.

Non esiste un rapporto gerarchico tra TUE e TFUE, posto cheentrambi i trattati hanno lo stesso valore legale.

Il TUE è composto da 55 articoli e contiene norme di portatagenerale tendenti a delineare il quadro istituzionale dell’Unione e iprincipi che ne regolano l’azione; per contro, il TFUE è composto da358 articoli e contiene norme ben più dettagliate finalizzate aconsentire il funzionamento dell’Unione.

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DIRITTO PRIMARIO

Trattati istitutivi

CECACEE

EURATOM

FUSIONE ESECUTIVI

AUE

MAASTRICHTAMSTERDAM

NIZZA

LISBONA(TUE – TFUE)

ADESIONI SM

Carta dei diritti

fondamentali

Principi generali

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LA NATURA DEI TRATTATI

FORMA: Trattato istitutivo di un’organizzazioneinternazionale

Concluso nella forma tipica dei trattati internazionali.

Articoli redatti nella forma tipica dei trattatiinternazionali (obblighi gravanti sugli Stati).

Potere di revisione del trattato riservato alla decisioneunanime degli SM – veri padroni del Trattato.

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SOSTANZA: molto simile a quella di una carta costituzionale diun’entità di tipo statale

Trattati TUE + TFUE ≠ Trattati internazionali

Caratteristiche dell’ordinamento europeo: i soggetti di taleordinamento non sono solo gli SM, ma anche i singoli individui.

Corte di Giust., 5/2/1963, Van Gend & Loss:

La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovogenere nel campo del diritto internazionale a favore delquale gli SM hanno rinunciato, sia pure in settori limitati, ailoro poteri sovrani. Tale ordinamento riconosce come soggettinon soltanto gli SM, ma anche i loro cittadini.

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Corte di Giust., 15/7/1964, Costa/ENEL

A differenza dei comuni trattati internazionali, il TrattatoCE ha istituito un proprio ordinamento giuridicointegrato nell’ordinamento giuridico degli SM e che igiudici nazionali sono tenuti ad osservare. Con il Trattato,infatti, gli SM hanno limitato, sia pure in campicircoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi uncomplesso di diritto vincolante per i loro cittadini e perloro stessi.

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Parere Corte di Giustizia 1/91

Il Trattato CE, benché sia stato concluso in forma diaccordo internazionale, costituisce la carta costituzionaledi una comunità di diritto.

Criteri interpretativi della Corte di giustizia

No criterio letterale, ma teleologico.

Interpretazione estensiva dei poteri attribuiti allaComunità/Unione.

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LE PROCEDURE DI REVISIONE DEI TRATTATI

Art. 48 TUE: una procedura ordinaria e due proceduresemplificate.

La procedura ordinaria

Il governo di qualsiasi Stato membro, il PE o la Commissionepossono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare itrattati.

Il Consiglio trasmette tali progetti al Consiglio europeo e aiparlamenti nazionali.

Il Consiglio europeo, previa consultazione del PE e dellaCommissione, può adottare a maggioranza semplice unadecisione favorevole all’esame delle modifiche proposte.

Viene convocata una «convenzione» composta darappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o digoverno degli Stati membri, del PE e della Commissione (e dellaBCE se le modifiche riguardano il settore monetario).

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Il Consiglio europeo, previa approvazione del PE, puòdecidere a maggioranza semplice di non convocare la«convenzione» qualora si tratti di modifiche nonsignificative.

La convenzione deve esaminare i progetti di modificaed adottare per consenso una raccomandazione dainviare ad una conferenza dei rappresentanti deigoverni degli Stati membri.

Tale conferenza ha il compito di decidere di comuneaccordo le modifiche da apportare ai trattati.

Tali modifiche dovranno poi essere ratificate daisingoli Stati membri in conformità alle rispettivenormative costituzionali.

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Le procedure semplificate

PRIMA PROCEDURA

Revisione della parte terza TFUE: politiche dell’Unione eazioni interne.

Solo possibilità di ridurre le competenze dell’Unione, non diampliarle.

Qualsiasi Stato membro, il PE e la Commissione possonopresentare al Consiglio europeo progetti volti a modificare itrattati.

Il Consiglio europeo adotta una decisione all’unanimitàprevia consultazione del PE e della Commissione (o della BCEse le modifiche attengono al settore monetario).

Tale decisione entra vigore a seguito di ratifica da partedegli Stati membri.

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Le procedure semplificate

SECONDA PROCEDURA

Possibilità per il Consiglio di deliberare a maggioranzaqualificata anziché all’unanimità.

Possibilità per il Consiglio di seguire la proceduralegislativa ordinaria anziché una procedura legislativaspeciale.

La proposta di modifica è adottata dal Consiglio europeoall’unanimità previa approvazione del PE.

La proposta è trasmessa ai parlamenti nazionali cheentro 6 mesi possono respingerla, oppure approvarla. Intal caso il Consiglio europeo adotterà la decisione cheentrerà in vigore senza ulteriore necessità di ratifica da partedegli Stati membri.

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L’ADESIONE AI TRATTATI

Art. 49 TUE.

Ogni Stato europeo che rispetti i valori del rispetto delladignità umana, della libertà, della democrazia,dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei dirittiumani e si impegni a promuoverli può domandare di diventaremembro dell'Unione.

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati ditale domanda.

Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, chesi pronuncia all'unanimità, previa consultazione dellaCommissione e previa approvazione del Parlamento europeo,che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati sucui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano oggetto diun accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Taleaccordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenticonformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

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IL RECESSO DAI TRATTATI (Art. 50 TUE)

Ogni Stato membro può decidere di recedere dai Trattatiin conformità alle proprie norme costituzionali.

Lo Stato membro deve comunicare tale intenzione alConsiglio europeo che formula specifici orientamenti.

Negoziato finalizzato a trovare un accordo sulle modalitàdi recesso e sulle future relazioni tra la Stato recedente el’Unione.

Procedura ex art. 218, 3 TFUE.

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L’accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, chedelibera a maggioranza qualificata previa approvazionedel Parlamento europeo.

Trascorsi due anni dalla comunicazione al Consiglioeuropeo senza che sia stato raggiunto un accordo, ilrecesso sarà comunque effettivo e i Trattati cesseranno diessere applicabili.

Possibilità per il Consigli europeo di prorogare taletermine (unanimità).

Possibilità per lo Stato membro receduto di presentareuna nuova domanda di adesione ai sensi dell’art. 49 TUE.

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LA BREXIT

• 23 giugno 2016: referendum consultivo indetto dall’allora primoministro David Cameron sulla permanenza nell’Unione europea.

Esito: LEAVE (51,9%) – REMAIN (48,1%).

• European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017: il Parlamentoautorizza il primo ministro Theresa May a presentare la lettera dinotifica al presidente del Consiglio europeo ai sensi dell’art. 50 TUE(3/11/2016 High Court of Justice, Gina Miller).

• 29 marzo 2017: notifica dell’attivazione della procedura di recessodall’Unione europea.

• 29 aprile 2017: il Consiglio europeo a 27 si è riunito in occasione delprimo vertice dopo l’attivazione ufficiale dell'articolo 50 TUE da partedel Regno Unito e ha adottato all'unanimità gli orientamenti per i futurinegoziati sulla Brexit.

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• 22 maggio 2017: il Consiglio, nella formazione Affari Generali,riunito nel formato a 27, ha adottato una decisione che autorizzal'avvio dei negoziati sulla Brexit con il Regno Unito e ha designato laCommissione europea negoziatore dell'Unione europea.

• 19 giugno 2017: sono iniziati i negoziati tra Commissione e RegnoUnito sulla Brexit (primo ciclo di negoziati), che sono proseguiti sinoal 9 febbraio 2018 (settimo ciclo di negoziati).

• 29 febbraio 2018: la Commissione europea ha pubblicato il progettodi accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito.

• Il progetto di accordo di recesso è stato poi trasmesso per ladiscussione al Consiglio e al Parlamento europeo, prima di essereinviato al Regno Unito.

• 25/11/2018: a seguito di numerosi negoziati il Consiglio europeo a27 ha approvato il progetto di accordo di recesso Brexit e il progettodi dichiarazione politica sulle future relazioni UE-Regno Unito.

• 15 gennaio 2019: il Parlamento inglese boccia l'accordo raggiunto daTheresa May con l’UE con 432 voti contrari (202 i voti favorevoli).

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POSSIBILI SCENARI FUTURI

• Proroga del termine di due anni previsto dall’art. 50 TUE.

Voto Consiglio europeo all’unanimità.

Se la proroga va oltre il 2/7/2019 (prima riunione del nuovoParlamento europeo 23-26/5/2019) anche i parlamentari inglesidovrebbero partecipare a tali elezioni.

• NO DEAL (Nessun accordo di recesso)

Cosa succede il 30/3/2019?

• Rinegoziazione accordo di recesso

Collaborazione Stati membri.

Secondo voto del Parlamento inglese.

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• Nuova sfiducia a Theresa May

Dimissioni del Primo Ministro.

Nuove elezioni politiche. Futuro ???

• Secondo referendum. Quale sarà il quesito?

SI/NO accordo di recesso

Alternativa tra Accordo di recesso/No deal/Permanenzanella UE

• Revoca unilaterale della decisione di recedere

Cosa dice l’art. 50 TUE? NIENTE

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Corte di giustizia, 10/12/2018, causa C-621/18

INTERPRETAZIONE LETTERALE DELL’ART. 50 TUE

• Dal testo dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE risulta che uno Statomembro che decida di recedere deve notificare la sua«intenzione» al Consiglio europeo. Orbene, un’intenzione non è,per natura, né definitiva né irrevocabile.

• L’articolo 50, paragrafo 1, TUE enuncia che ogni Stato membropuò decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali,di recedere dall’Unione. Ne consegue che lo Stato membrointeressato non è tenuto a prendere la sua decisione di concertocon gli altri Stati membri o con le istituzioni dell’Unione. Ladecisione di recedere ricade esclusivamente nella sfera di volontàdi tale Stato membro, nel rispetto delle sue norme costituzionali,e dipende quindi unicamente da una sua scelta sovrana.

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• Dopo il recesso dall’Unione, lo Stato membro interessato puònuovamente chiedere di aderirvi, secondo la procedura di cuiall’articolo 49 TUE.

• Il carattere sovrano del diritto di recesso sancito dall’articolo 50,paragrafo 1, TUE depone a favore dell’esistenza del diritto delloStato membro interessato di revocare la notifica della suaintenzione di recedere dall’Unione fintanto che non sia entrato invigore l’accordo di recesso concluso tra l’Unione e tale Statomembro o, in mancanza di tale accordo, fino a quando non siascaduto il termine di due anni previsto dall’articolo 50, paragrafo3, TUE, eventualmente prorogato ai sensi di detta disposizione.

• In mancanza di un’espressa disposizione relativa alla revoca dellanotifica dell’intenzione di recedere, tale revoca è subordinata alrispetto delle regole previste all’articolo 50, paragrafo 1, TUE, peril recesso medesimo, cosicché essa può essere decisaunilateralmente, in conformità delle norme costituzionali delloStato membro interessato.

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INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA DELL’ART. 50 TUE

• L’Unione raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamenteaderito.

• Pertanto, se uno Stato non può essere obbligato ad aderire all’Unionecontro la sua volontà, esso non può nemmeno essere costretto arecedere dall’Unione contro la sua volontà.

• Se la notifica dell’intenzione di recedere dovesse condurreineluttabilmente al recesso dello Stato membro interessato al terminedel periodo di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, detto Stato membropotrebbe essere costretto ad uscire dall’Unione contro la sua volontà,espressa in esito a un processo democratico conforme alle sue normecostituzionali, di tornare sulla sua decisione di recedere dall’Unione e,pertanto, di continuare ad esserne membro.

• Siffatto risultato sarebbe contrario agli obiettivi e ai valori dell’UE. Inparticolare, sarebbe contrario allo scopo dei Trattati consistente nelcreare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa obbligare arecedere uno Stato membro che, dopo avere notificato la propriaintenzione di recedere dall’Unione conformemente alle proprie normecostituzionali e in esito a un processo democratico, decida di revocarela notifica di tale intenzione nel contesto di un processo siffatto.

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CONCLUSIONE

«Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere allaquestione sollevata dichiarando che l’articolo 50 TUE deve essereinterpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbianotificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propriaintenzione di recedere dall’Unione, la menzionata disposizione consente atale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo direcesso concluso tra detto Stato membro e l’Unione o, in mancanza disiffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anniprevisto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogatoin conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, inmaniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta alConsiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto ladecisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. Larevoca in parola è finalizzata a confermare l’appartenenza dello Statomembro di cui trattasi all’Unione in termini immutati per quanto riguardail suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso».

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CENNI SUL CONTENUTO DELL’ACCORDO DI RECESSO.

IL PROBLEMA BACKSTOP

• Periodo transitorio

E’ previsto un periodo transitorio dal 30/3/2019 al 31/12/2020(rinnovabile di comune accordo una sola volta, prima del 1°/7/2020per un periodo di 1 o 2 anni) nel corso del quale il RU non farà piùparte della UE, ma non saranno ancora applicabili le disposizionidell’accordo di recesso. Tale periodo transitorio serve per dare iltempo alle parti di definire tutti gli aspetti dei futuri rapporticommerciali tra UE e RU.

RU continuerà a partecipare al mercato unico (4 libertàfondamentali)

Efficacia diretta e supremazia del diritto UE

Applicazione PESC

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• Diritti dei cittadini

Cittadini UE residenti nel RU (3,2 milioni)

Cittadini RU residenti nella UE (1,2 milioni)

Godimento dei diritti oggi riconosciuti (stabilimento,riconoscimento diplomi e titoli professionali, prestazionisanitarie).

Normativa UE sui diritti dei cittadini incorporata nel diritto del RUnon modificabile con legge ordinaria.

Interpretazione del diritto RU sulla base della giurisprudenzadella Corte di giustizia UE.

Possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per 8 anni.

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• Confine Irlanda/Irlanda del Nord (Backstop)

Irlanda (UE)/Irlanda del Nord (RU).

Evitare la ricostituzione di un confine fisico.

Applicazione all’Irlanda del Nord del Codice doganale europeo inmodo integrale (di fatto resterebbe nel mercato comune) inassenza di una soluzione definitiva che UE e RU si impegnano araggiungere.

Critiche dei fautori della Brexit:

Negazione del concetto stesso di Brexit

Minaccia all’integrità del RU

Rischio che Irlanda del Nord venga attratta nell’orbita(economica e politica dell’Irlanda)

Nuove istanze secessioniste della Scozia (ma il cui partito dimaggioranza sostiene il governo di Theresa May)

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Minaccia alla perdurante validità degli Accordi del Venerdì Santo(10/4/1998):

Maggioranza popolazione Irlanda del Nord (protestante) vuoleappartenere al RU

Maggioranza popolazione Rep. Irlanda (cattolica) rivendica una solaRepubblica irlandese

Rep. Irlanda: riconosce che l’Irlanda del Nord appartiene al RU

RU: nessuna pretesa di sovranità su tutta l’isola.

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