le procedure concorsuali del banking act 2009 ed il...
TRANSCRIPT
Le procedure concorsuali del Banking
Act 2009 ed il confronto con la
normativa comunitaria
Andrea Miglionico
Università degli Studi di Roma ‹‹La Sapienza››
Roma, 19 settembre 2013
22
Lo Special Resolution Regime: in generale
Le indicate forme procedurali introdotte dal Banking
Act del 2009 hanno comportato l’esigenza, per le
authorities di vigilanza inglesi, di rivedere la tipologia
degli interventi atti a contenere i fenomeni espansivi
degli squilibri presenti nel sistema bancario.
Si è, dunque, introdotto uno specifico set di misure
volte a rafforzare la capacità di intervento delle
autorità di settore nelle situazioni di insolvenza e
nell’esecuzione dei piani di risanamento delle banche
in default.
33
Lo Special Resolution Regime: in generale
Nucleo centrale di tale complesso normativo è la
previsione dello Special Resolution Regime, schema
disciplinare nel quale trovano sistemazione apposite
procedure di gestione delle crisi bancarie, nonchè
specifici meccanismi di garanzia dei depositi.
Va, anzitutto, rilevato che il ‹‹regime speciale di
risoluzione›› attribuisce speciali poteri (cd. stabilisation
powers) agli organismi di supervisione, ai quali spetta il
compito di predisporre idonei presidi di contrasto alle
patologie rivenienti da imprevedibili intemperie
finanziarie.
44
Lo Special Resolution Regime: in generale
Se ne deduce una sorta di concentrazione difunzioni disposta dal legislatore nei confronti delleautorità competenti a vigilare sul regolaresvolgimento dell’attività finanziaria e, più ingenerale, sull’equilibrio dei mercati.
Detti poteri autoritativi vengono esercitati attraversole cd. stabilisation options, modalità tecniche confinalità di conservazione, volte a garantire lacorretta esecuzione delle operazioni ditrasferimento di tutto o parte del business dellabanca in crisi.
5
Lo Special Resolution Regime: in generale
In tale contesto, non può trascurarsi di constatare chetale modello disciplinare – per quanto orientatoall’immediato ripristino della stabilità del sistema – nonpuò essere ritenuto esaustivo delle possibili formed’intervento attivabili, stante nella fattispecie lasostanziale mancanza di coordinamento con laregolamentazione comunitaria.
Valutando analiticamente i contenuti dello SpecialResolution Regime sopra richiamato, appare chiarocome l’obiettivo avuto di mira dal regolatore è quello diassicurare una ottimale gestione ed organizzazione deipiani di risanamento degli enti bancari in dissesto.
6
Lo Special Resolution Regime: in generale
Si comprende, quindi, la ratio (a base delle formetecniche contenute nella disciplina in parola) finalizzataalla protezione della stabilità del sistema finanziariobritannico in vista di “a reference to the continuity ofbanking services”.
Ciò posto, è importante sottolineare che l’impianto
normativo previgente non forniva un idoneo livello di
protezione per le imprese bancarie che versavano in
situazione di emergenza finanziaria.
7
Lo Special Resolution Regime: in generale
Ulteriore conseguenza di tale limite disciplinare andava
ravvisata nella circostanza che i procedimenti di
insolvenza tradizionali prevedevano la ricaduta delle
perdite subite dalle banche su gran parte dei depositi
dei risparmiatori, con un enorme aggravio degli oneri a
carico di quest’ultimi.
Da qui l’orientamento del governo britannico ad
introdurre un nuovo assetto regolamentare coerente
con le esigenze di tutela degli operatori.
88
Lo Special Resolution Regime: in generale
Più in particolare, l’Insolvency Act del 1986 avevaintrodotto un regime concorsuale nel quale le societàfinanziarie venivano sottoposte alla procedura diamministrazione e liquidazione nel caso in cui lemedesime non erano più in grado di far fronte allerispettive esposizioni debitorie.
A ciò si aggiunga che al tribunale competente dellaprocedura (ed al curatore fallimentare) nonspettavano specifici poteri di intervento in situazioni didissesto dei gruppi bancari operanti in modalità cross-border.
99
Lo Special Resolution Regime: in generale
Si è in presenza di previsioni normative che
avvalorano l’orientamento del legislatore britannico, il
quale verosimilmente è stato indotto a modificare le
procedure per la risoluzione delle crisi bancarie
proprio nel riferimento alle carenze della normativa
testè richiamata.
Sicchè, è stata l’esigenza di introdurre significativi
correttivi al regime disciplinare in parola a porre le
basi per la realizzazione di un compiuto modello di
gestione delle insolvenze.
1010
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Volendo analizzare in dettaglio il complesso normativo
dello Special Resolution Regime, va subito detto che la
section 2, Part 1 del Banking Act del 2009 prevede
procedure speciali di risoluzione applicabili solamente
agli istituti bancari aventi sede nel Regno Unito.
Sono escluse, quindi, dal relativo ambito disciplinare le
banche straniere, operanti in Gran Bretagna attraverso
filiali quivi insediate, e le investment banks che, come si
è sottolineato, sono sottoposte ad una regolazione
speciale (l’Investment Bank Special Administration
Regime 2011).
11
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
La section 4, Part 1, del provvedimento in parola fissagli obiettivi fondamentali della procedura, cosìidentificandoli: (a) rafforzamento della stabilità delsistema finanziario; (b) salvaguardia e potenziamentodella fiducia dei risparmiatori; (c) tutela dei depositanti;(d) protezione del pubblico risparmio; (e) riduzionedegli effetti negativi derivanti dall’applicazione deglistrumenti del Regime sui diritti degli azionisti.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, lo SpecialResolution Regime introduce distinte stabilizationoptions (da esercitarsi attraverso cd. stabilisationpowers) per il caso in cui un istituto finanziario si troviin stato di insolvenza.
12
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
In particolare, le menzionate options consentono allaBank of England ed al Treasury di effettuare“trasferimenti di azioni” o “trasferimenti di diritti diproprietà” relativamente agli assets della banca incrisi.
E’ evidente, dunque, la riconferma del ruolo primarioascritto alle authorities centrali nella scelta dellemisure idonee a far fronte alla esigenza di unaridefinizione delle modalità di ristrutturazionepatrimoniale degli enti coinvolti da situazionipatologiche.
13
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Le “opzioni di stabilizzazione” si distinguono nel: (i)
trasferimento con atto dispositivo ad un acquirente privato
di quote di partecipazione al capitale sociale della banca;
(ii) passaggio di tutto o parte dell’attività di core business
dell’istituto ad una banca costituita ad hoc dalla Bank of
England; (iii) cessione temporanea del controllo della
banca in crisi ad un organismo pubblico ovvero ad una
società di proprietà del Treasury o ad un terzo soggetto
nominato dalla medesima authority.
14
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Trattasi di misure che, nelle logiche a base dellacostruzione in esame, appaiono finalizzate a realizzareidonee procedure per il salvataggio degli intermediari,sì da mitigare gli effetti delle patologie in atto ed evitarenel contempo che questi ultimi possano essere diostacolo al corretto funzionamento del mercato.
Tale obiettivo, come si evince dalle menzionateformule operative, viene perseguito attraversomeccanismi di interazione tra le authorities pubbliche egli appartenenti al settore.
15
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Dette stabilization options sono esercitate attraverso glistabilisation powers che consistono nel potere ditrasferire, con atto dispositivo ad un terzo: (a) glistrumenti finanziari della banca in crisi; (b) il complessodei rapporti attivi e passivi dell’impresa in difficoltà.
Da segnalare, inoltre, che è possibile esercitare il cd.Partial Property Transfer, vale a dire il trasferimento ditaluni assetti patrimoniali della banca (depositi e conticorrenti bancari considerati good assets), lasciando aquest’ultima (cd. residual bank) i bad assets ovvero leattività e passività di difficile vendita sul mercato.
16
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Si è in presenza di modalità disciplinari che, stante il
tecnicismo delle azioni poste in essere, appaiono
preordinate a limitare gli effetti negativi del default
della banca e, dunque, ad incidere positivamente
sull’esecuzione dei piani di ristrutturazione.
Ne consegue che l’opera di revisione delle procedure
di risoluzione delle crisi bancarie si estrinseca in
regole che segnano in termini innovativi l’iter
procedimentale applicabile nei casi di patologia
finanziaria.
17
Segue: le ‘opzioni di stabilizzazione’
Sotto altro profilo, le formule interventistiche in parola,
a nostro avviso, rispondono all’intento di attivare
adeguati meccanismi di prevenzione di potenziali
fenomeni distorsivi.
Ciò esalta le facoltà discrezionali delle autorità di
supervisione, alle cui decisioni è rimesso l’utilizzo dei
poteri sopra richiamati.
18
Segue: le operazioni di trasferimento
Al riguardo, va fatto presente che il Treasury puòdecidere di introdurre apposite restrizioni alle modalitàdi esecuzione del transfer, in particolare chiedendo ilsoddisfacimento di taluni requisiti al fine di una migliorerealizzazione nella dismissione degli assets.
Anche tale forma di intervento dimostra che il regolatoreha lasciato alle competenti autorità di settore ampiospazio decisionale in ordine all’utilizzo di metodialternativi per il risanamento della banca in crisi; fermanaturalmente l’esigenza di verificare la loro pienaconformità all’obiettivo di un riequilibrio del sistema.
19
Segue: le operazioni di trasferimento
A ben considerare, non può sottacersi di sottolineare
che la disciplina in parola solleva talune perplessità con
riguardo alla possibile incidenza negativa sui diritti
spettanti agli azionisti della banca destinataria del
transfer, i quali si vedrebbero costretti ad agire in
giudizio per il riconoscimento delle loro posizioni
giuridiche soggettive.
20
Per quanto concerne lo share transfer power, la
normativa prevede che in seguito alla procedura di
trasferimento, la nominata authority può disporre la
conversione del titolo azionario in altro strumento
finanziario ovvero modificare le condizioni ed i termini
cui quest’ultimo è sottoposto.
A ben considerare, l’esercizio di tale potere potrebbe
ledere gravemente i diritti degli azionisti e dei creditori
sottoposti al potere di stabilizzazione e, dunque,
incidere negativamente sui rispettivi interessi
patrimoniali con possibile pregiudizio della loro
posizione giuridica.
Segue: le operazioni di trasferimento
21
Segue: le operazioni di trasferimento
Di specifico rilievo ai fini di un corretto utilizzo delle
options è la presenza delle cd. conditions (general e
specific), le quali forniscono la base operativa per la
corretta applicazione degli stabilisation powers ed, in
generale, per gli strumenti di risoluzione.
Più in particolare, le general conditions devono
sussistere obbligatoriamente nelle situazioni di esercizio
del “potere di stabilizzazione”; per converso, le specific
conditions costituiscono il presupposto per l’esecuzione
dei singoli “powers”.
2222
Segue: le operazioni di trasferimento
Detti interventi stanno ad indicare l’esigenza di rinvenire,
in aggiunta ai meccanismi previsti in sede di Banking
Act del 2009, rimedi ulteriori finalizzati alla
conservazione della struttura patrimoniale degli enti
creditizi; rimedi destinati, peraltro, a riflettersi
sull’architettura autoritativa di vertice dell’ordinamento
finanziario.
2323
Segue: le operazioni di trasferimento
Ne consegue un significativo
potenziamento dei compiti e poteri
delle nominate autorità; sicchè il
ruolo da queste svolto nel
coordinamento e nella applicazione
delle forme procedimentali di cui
trattasi lascia intendere che il
modello disciplinare britannico va
nella direzione di un ampliamento
delle competenze che danno
contenuto all’azione di vigilanza
pubblica sull’economia.
2424
Segue: le operazioni di trasferimento
Sotto altro profilo va precisato che, nelle stabilization
options, le operazioni di trasferimento, vendita e
acquisizione del business activity della banca
avvengono in modalità tempestive, senza cioè
l’osservanza di specifiche prescrizioni.
Più in particolare, vengono previste tre distinte
metodologie di protezione degli interessi dei soggetti
cessionari delle azioni: (a) schemi di rimborso (cd.
compensation scheme order); (b) fondi di risoluzione
(cd. resolution fund order); (c) meccanismi di
indennizzo da parte di soggetti terzi (cd. third party
compensation order).
2525
Segue: le operazioni di trasferimento
L’utilizzo di tali formule procedimentali attua, sul piano
sistematico, un significativo cambiamento nelle
modalità di tutela dei depositanti.
Orienta in tal senso la circostanza che il legislatore
inglese – predisponendo un’ampia “rete” di misure
protettive da dispiegarsi in situazioni di difficoltà
finanziaria – sembra aver avuto di mira l’introduzione
di un presidio complanare rispetto a quello costituito
dalla risoluzione della crisi.
2626
Segue: le operazioni di trasferimento
Concludendo sul punto può dirsi che il regolatore
britannico, traendo opportune indicazioni dai frequenti
eventi di patologia finanziaria, ha realizzato un
framework normativo che appare, per certi versi,
progredito rispetto ai similari complessi dispositivi
rinvenibili in altri paesi dell’UE.
Il cambiamento, per tal via attuato, evidenzia un equo
contemperamento tra tutela del risparmio ed esigenza
di eliminazione dal mercato dei soggetti non meritevoli
di permanere nel medesimo.
2727
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
La parte seconda della legge bancaria del 2009disciplina la procedura di Bank Insolvency, regimeconcorsuale finalizzato alla liquidazione degli istituti dicredito che versano in stato di difficoltà finanziaria.
Tale procedura risolutiva si applica alle cd. savingsbanks (i.e casse di risparmio), sebbene al Treasury spetti- in base a quanto è disposto nella section 91 - la facoltàdi disporre l’utilizzo della medesima anche per larisoluzione delle building societies e credit unions (i.esocietà di credito cooperativo).
2828
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Ancora una volta si è in presenza di un ampliamentodelle competenze affidate alle authorities di settore, lequali sono investite di funzioni che vanno ben al di là diquelle afferenti alla mera risoluzione delle crisi.
Tale orientamento verosimilmente riflette l’esigenza diestendere lo schema procedimentale in esame afattispecie ulteriori rispetto a quella concernente laperdita di valore (avviamento) della banca coinvoltanello stato d’insolvenza.
29
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Va, in primo luogo, evidenziato che alle autorità di
vigilanza spetta il compito di richiedere l’attivazione
della procedura in parola; quest’ultima viene attuata in
presenza di specifiche e comprovate condizioni quali:
(a) l’oggettiva incapacità della banca di fare fronte ai
propri debiti; (b) l’esistenza di un pubblico interesse
all’avvio della procedura di liquidation; (c) e, da ultimo,
la congruità ed adeguatezza del provvedimento di
liquidazione.
3030
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Se ne deduce l’intento di limitare l’estinzione dell’ente
creditizio nelle sole circostanze in cui essa risulti
inevitabile a fronte del rischio di tensioni sui mercati
finanziari.
Da qui l’esigenza di assicurare adeguatamente la
possibilità di continuare a svolgere le operazioni di
erogazione del credito; donde il duplice obiettivo di
non aggravare la situazione di crisi con una disciplina
sanzionatoria (destinata a rallentare i pagamenti) e di
preservare i diritti dei depositanti.
3131
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Nel delineato contesto occorre sottolineare che ladichiarazione di insolvency è subordinata allacollaborazione tra le autorità di controllo.
Ci si riferisce, in particolare, al previsto scambio diautorizzazioni tra la Bank of England e la FinancialServices Authority attraverso cui si addiviene ad unacomune valutazione sulle condizioni necessarie perl’attivazione della procedura in parola.
3232
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Il complesso dispositivo testè richiamato modificaprofondamente l’impianto ordinatorio contenutonell’Insolvency Act del 1986, andando a ridefinire ladisciplina delle singole fasi concorsuali.
Nello specifico, sono state introdotte modalità tecnichevolte essenzialmente ad evitare l’interruzione dei servizibancari essenziali, il congelamento dei depositi ed ilblocco dei conti correnti; è evidente come si sia volutodare spazio a forme organizzative finalizzate a garantirela continuità aziendale ed il risanamento delle posizioniin sofferenza.
33
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
La Bank Insolvency è gestita dallo scheme manager,
organismo dotato di autonoma soggettività che ha il
compito di assistere la Financial Services Authority
nell’attività di vigilanza; per converso, al Treasury è
demandata la funzione di controllo sulle fasi di
prefinanziamento (cd. pre-funding), sull’utilizzo del
Compensation Scheme e, da ultimo, sulla
concessione dei prestiti erogati dal National Loans
Fund.
3434
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
La puntuale organizzazione dei compiti di supervisione
riscontrabile negli assetti disciplinari sopra indicati
consente di affermare che si è inteso dare spazio a
forme procedurali volte alla semplificazione di quelle
concorsuali.
Ciò al fine di evitare nel sistema normativo palesi
situazioni di disparità tra le categorie di soggetti
interessati dal fallimento della banca.
3535
Altre procedure concorsuali: la Bank
Insolvency…
Non v’è dubbio che sono stati elevati i livelli di
protezione delle categorie notoriamente più esposte al
rischio di imprevedibili default; di fondo emerge
l’obiettivo di realizzare appositi meccanismi per la
salvaguardia dei diritti dei ‹‹soggetti deboli››.
Da qui la specificità di siffatto intervento, che assume
particolare valenza se inserito nel più generale contesto
di un raccordo funzionale con le altre variegate
strumentazioni di sostegno offerte agli operatori in
difficoltà.
3636
Segue: … e la Bank Administration
La parte terza del Banking Act del 2009 disciplina la
Bank Administration, procedura di amministrazione
giudiziale che trova applicazione nel caso in cui parte
del core business dell’ente creditizio venga trasferito ad
un soggetto privato o ad una cd. bridge bank (banca
veicolo).
3737
Segue: … e la Bank Administration
Trattasi di un complesso dispositivo volto a
regolamentare l’attività della “residual bank” (i.e. la
parte di istituto rimasta operante in seguito al parziale
trasferimento delle attività ovvero delle azioni della
banca in dissesto) che potrebbe essere, come si è
avuto modo di sottolineare in precedenza, travolta da
fenomeni patologici.
3838
Segue: … e la Bank Administration
La procedura di administration è finalizzata a
preservare la continuità dei servizi essenziali alla
clientela e ad assicurare il corretto svolgimento dei
rapporti tra la banca in crisi ed il nuovo soggetto
acquirente; emerge, quindi, la finalità di tenere in vita la
residual bank (ed evitare così le ripercussioni negative
derivanti dal fallimento).
Ciò al fine di massimizzare il valore patrimoniale
dell’istituto e, dunque, realizzarne al meglio la vendita
sul mercato.
3939
Segue: … e la Bank Administration
Passando all’analisi delle particolari fasi della
procedura in parola, va detto che la Bank of England è
l’autorità competente a richiedere l’attivazione
dell’Administration.
Tale istanza ha possibilità di successo solamente in
presenza di due condizioni: (a) accertamento dello
stato d’insolvenza della residual bank; (b) richiesta di
sottoporre l’istituto in difficoltà al cd. “property transfer
instrument”.
4040
Segue: … e la Bank Administration
Quel che rileva ai fini di cui trattasi è la natura
dispositiva delle funzioni conferite alla banca centrale,
la quale interviene in specifiche circostanze: (1) la
valutazione della situazione di emergenza finanziaria;
(2) e la verifica dei presupposti necessari ad avviare le
operazioni di trasferimento.
4141
Segue: … e la Bank Administration
Ciò posto, la Corte competente decide in merito
all’apertura della fase concorsuale vera e propria,
nominando – attraverso il “bank administrator order” – un
amministratore bancario con compiti afferenti la gestione
di parte delle attività della banca non trasferita.
All’administrator spetta il compito di collaborare con il
nuovo acquirente (o con la bridge bank) in vista
dell’efficace regolamentazione degli assets sottoposti alla
procedura. Inoltre, il bank administrator garantisce la
sana e prudente gestione dei beni residui, nonchè il
recupero del valore di avviamento della banca.
4242
Segue: … e la Bank Administration
E’ evidente come le misure contenute nello Special
Resolution Regime risultino preordinate alla
salvaguardia del pubblico risparmio, nonché al
mantenimento della fiducia dei depositanti ed alla
tutela del patrimonio d’impresa.
Va da sé che i regimi concorsuali dianzi esaminati
devono essere in grado di fronteggiare l’impatto di
un’operatività bancaria che si contraddistingue sempre
più per l’incremento dei volumi e la progressiva
diffusione di modalità operative cross-border.
4343
Segue: … e la Bank Administration
Alla luce di quanto precede, si comprende la ragione inbase alla quale il legislatore britannico ha realizzato unsignificativo mutamento della disciplina di settore; esso èdovuto alla consapevolezza che la funzionalità degli enticreditizi è legata alla possibilità di identificaretempestivamente i rischi sistemici ed il buonfunzionamento degli apparati regolatori.
Da qui la convinzione che si è in presenza di un approcciosistemico orientato non solamente al rafforzamento dellastabilità degli intermediari e degli operatori finanziari, maanche al miglioramento della capacità di allocazione dellerisorse e, dunque, dei meccanismi di selezione del credito.
4444
Segue: … e la Bank Administration
E’ appena il caso di far presente che la predisposizione
delle procedure speciali di risoluzione delle crisi
bancarie – nel dar vita ad una riforma strutturale
improntata ad un maggiore trasparenza dell’attività
creditizia – implica, ancora una volta, taluni dubbi
relativamente allo scarso coordinamento di tali misure
interventistiche con la realizzazione dell’‹‹Unione
bancaria europea››, come definita in sede UE nel
maggio del 2013.
4545
Conclusioni
Con la predisposizione dello Special Resolution Regime e
dell’Investment Bank Special Administration Regime 2011
si è dato vita ad un sistema disciplinare avente come
obiettivo la riduzione del rischio sistemico e la protezione
della stabilità del mercato.
Tali interventi sono stati accompagnati da strumenti di
assistenza finanziaria come i piani di “bail-in” e “living
wills”; formule operative caratterizzate da una forte
propensione a limitare l’intervento del Governo e a ridurre
gli squilibri che da esso possono derivare (moral hazard e
adverse selection).
4646
Conclusioni
Si profila, dunque, un quadro ordinatorio nel quale la
capacità di ripristino della struttura operativa della banca
sembra essere l’aspetto centrale dei nuovi strumenti di
risoluzione delle crisi.
Ciò posto, è opportuno considerare che nella ridefinizione
del framework delle regole non si può prescindere da
strategie comuni sulle modalità e sui termini del
cambiamento.
4747
Conclusioni
Sul piano delle concretezze, pertanto, sembrano destinate
ad una crescente attenzione le indicazioni formulate
dall’Unione europea nella proposta di direttiva del giugno
del 2012, che istituisce un quadro di risanamento e
ristrutturazione delle crisi degli enti creditizi.
Naturalmente, non è possibile ancora desumere la reale
efficacia di tale processo di riforma; resta ferma l’esigenza
di addivenire ad una più accentuata integrazione tra gli
Stati al fine di stabilire linee programmatiche comuni che
possano essere recepite al fine del perseguimento di un
corretto agere di mercato.
4848
Conclusioni
In tale contesto, le misure normative adottate nel Regno
Unito se per un verso denotano una presa d’atto di un
necessario cambiamento dei presidi di contrasto delle
crisi delle banche, per altro appaiono limitate nella loro
efficacia al solo ambito nazionale.
Tutto ciò ha sollevato non pochi interrogativi circa la
compatibilità di tali riforme con l’apparato disciplinare
esistente e relativamente alla necessità di coordinamento
di detti interventi con i pregressi modelli operativi di
controllo.
4949
Conclusioni
Ne consegue che il processo evolutivo della normativa
inglese non può prescindere da politiche di cooperazione
volte ad una maggiore uniformità delle regole e ad una
omogeneizzazione delle forme disciplinari.
Fondamentale, pertanto, è la convergenza tra le
innovazioni introdotte dall’ordinamento anglosassone e le
decisioni che vengono formulate nelle sedi istituzionali
europee.
5050
Conclusioni
E’ possibile, dunque, affermare che le misure poste in
essere dal legislatore britannico, se inizialmente possono
ricondursi a policy del tipo “too big to fail”, al presente si
configurano come tecniche preventive di gestione delle
criticità.
Ma l’adozione di tali formule disciplinari, avvenuta senza
la previsione di forme di raccordo con l’azione
comunitaria, appare in contrasto con il processo di
armonizzazione necessario alla realizzazione di un unico
framework normativo.