le procedure concorsuali nel registro imprese · le procedure concorsuali definizione e...
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David Lucci
Le procedure concorsuali nel Registro Imprese
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EN
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-160128
Le procedure concorsuali
Definizione e caratteristiche comuni
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Hanno come effetto principale interdire ai creditori sia la proposizione, sia la prosecuzione
delle azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore e di aprire il «concorso» dei
creditori sui beni del debitore (la c.d. «massa attiva»).
Collettive
perché coinvolgono tutti i creditori
dell’imprenditore alla data in cui il
dissesto è accertato e mirano ad
assicurare, in via di principio, la parità
di trattamento degli stessi (la c.d. par
condicio creditorum)
Generali
perché coinvolgono tutto il patrimonio
dell’imprenditore e non singoli beni
Caratteristiche comuni:
Le procedure concorsuali
Tipologie
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Fallimento
Concordato preventivo
Liquidazione coatta amministrativa
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Amministrazione straordinaria
imprese di grandi dimensioni
Amministrazione straordinaria
accelerata imprese di grandi dimensioni
Dedicate agli imprenditori
commerciali non piccoli
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Liquidazione per crisi da sovraindebitamento
Dedicate ai debitori
non fallibili
Superamento di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
Il Fallimento
Presupposti
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Qualità di imprenditore commerciale,
anche individuale
Stato di insolvenza
Presenza di inadempimenti
complessivamente superiori a
30.000 euro
Il Fallimento
Caratteristiche
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È una procedura giudiziaria.
Competente è il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa
(art. 9 L.F.). Secondo la Cassazione si identifica col luogo in cui vengono individuate e
decise le scelte strategiche e coincide di regola con la sede legale, salvo che non
emergano prove univoche tali da smentirlo.
È dichiarato con sentenza pubblicata nel Registro Imprese e contiene la nomina del giudice
delegato e del curatore fallimentare.
L’attività d’impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per
soddisfare i creditori, tuttavia può essere autorizzato l’esercizio provvisorio quando ciò è
funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale. Eventualmente può
essere disposto anche l’affitto dell’azienda.
Il Fallimento
Principali effetti della dichiarazione di fallimento
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Spossessamento: il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni (ma non
la proprietà), che passano al Curatore.
Divieto di azioni individuali: dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione
esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento
(salvo eccezioni).
Crediti: ogni credito deve essere accertato giudizialmente secondo le norme per la
formazione dello stato passivo.
Riguardano la persona
del fallito
• limitazioni delle libertà
• incapacità civili
• eventuali conseguenze penali
Riguardano la
persona del fallito
Il Fallimento
Procedura
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Accertamento del
passivo
Liquidazione e
ripartizione
dell’attivo
Chiusura del
fallimento
Ritorno in bonis o
cancellazione dal RI
Diretta ad accertare quali creditori hanno diritto di partecipare alle ripartizioni
dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le eventuali cause di prelazione.
Rivolta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori.
Dichiarata con decreto motivato del tribunale ed iscritta nel Registro
Imprese.
La società può tornare al normale esercizio dell’attività (previa revoca
liquidazione nelle soc. di persone) in caso di concordato fallimentare, o se
non ci sono state domande o per esaurimento della massa passiva.
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Il Fallimento
Adempimenti per il Registro Imprese
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Nomina/revoca/sostituzione del curatore
(entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria)
Pubblicazione sentenza dichiarativa di fallimento
(entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria)
Autorizzazione all’esercizio provvisorio di impresa dichiarata
contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento
(entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria)
Autorizzazione alla continuazione temporanea dell’esercizio
provvisorio di impresa dichiarata successivamente al fallimento
(no termine)
Decreto di cessazione dell’esercizio provvisorio dell’impresa
(no termine)
Il Fallimento
Adempimenti per il Registro Imprese
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Comunicazione indirizzo PEC
(entro 10gg dalla data di nomina)
Comunicazione dei dati per l’insinuazione al passivo
entro 15 gg dalla data di accettazione carica da parte del curatore)
Rapporto riepilogativo delle attività svolte
(15 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria)
Trascrizione dell’estratto della sentenza di fallimento sulle quote di SRL
(no termine)
Cancellazione di società dal Registro Imprese a seguito della chiusura
del fallimento (no termine)
L’imprenditore
• non subisce lo spossessamento e conserva, sia pure con particolari cautele,
l’amministrazione dei beni
• se previsto nella proposta di concordato, conserva la gestione dell’impresa per gli atti
di ordinaria amministrazione
Il Concordato Preventivo
Definizione e caratteristiche
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Beneficio concesso all’imprenditore per favorire il superamento della crisi mediante una
soluzione concordata con i creditori.
Offre all’imprenditore il vantaggio di evitare le gravi conseguenze patrimoniali, personali e
penali del fallimento.
Attività soggette alla vigilanza del
Commissario Giudiziale
Il concordato preventivo
Presupposti
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Qualità di imprenditore commerciale,
anche individuale
Stato di crisi
concetto più ampio dello stato di
insolvenza che ricorre anche in
presenza di una situazione di difficoltà
temporanea e reversibile di adempiere
regolarmente i propri debiti.
Limiti dimensionali
superamento di almeno uno dei limiti
ex art. 1, c. 2 Legge Fallimentare.
Il Concordato preventivo
Procedura
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Delibera proposta di
concordato
Domanda di
ammissione
Istruttoria del
tribunale
Approvazione
proposta
Nelle società di capitali, verbale redatto dal notaio con la delibera dell’organo
amministrativo (pubblicità nel R.I. a seconda della Camera).
Può essere inoltrata dal solo debitore al tribunale competente per la
dichiarazione di fallimento. È pubblicata entro il giorno successivo nel
Registro Imprese.
Se ritiene ammissibile la proposta il tribunale dichiara aperta la procedura di
concordato tramite decreto, da pubblicarsi nel Registro Imprese; il decreto
prevede anche la nomina del Giudice delegato e del Commissario Giudiziale.
Da parte dei creditori, riuniti nella c.d. adunanza dei creditori.
Omologazione ed
esecuzione
Il tribunale fissa un’udienza per la comparizione delle parti e del Commissario
giudiziale (provvedimento pubblicato nel Registro Imprese); se non sono
proposte opposizioni il tribunale omologa il concordato con decreto pubblicato
nel Registro Imprese.
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Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la cessione di beni, il tribunale può
nominare un Liquidatore. In visura tra i suoi poteri sarà indicato «Liquidatore per la
cessione dei beni». Non determina la decadenza degli amministratori, che restano
pertanto iscritti.
Il debitore deve depositare alla cancelleria del tribunale, con cadenza mensile, una
situazione finanziaria dell’impresa che entro il giorno successivo è pubblicata nel
Registro Imprese.
Il concordato preventivo
Altri fatti rilevanti per il Registro Imprese
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Il Concordato preventivo
Adempimenti per il Registro Imprese
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Omologa del concordato
Relazione periodica relativa a domanda
di concordato con riserva
Sentenza di accoglimento o rigetto ad appello
contro la sentenza di omologazione
Risoluzione del concordato preventivo
Annullamento del concordato preventivo
Esecuzione del concordato preventivo (facoltativa)
Ammissione alla procedura di concordato
Domanda di concordato con riserva
Differenze con Concordato preventivo:
✓ non sono concordati giudiziali perché non sono raggiunti per il tramite di organi
giudiziali
✓ non sono concordati di massa perché parte dell’accordo sono esclusivamente i
creditori che l’accettano
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Definizione e caratteristiche
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Accordo stipulato fra l’imprenditore in stato di crisi e una maggioranza qualificata di
creditori (pari al 60% dei crediti).
L’accordo non è raggiunto tramite organi giudiziali, bensì tramite trattative dirette tra
debitore e creditori: il tribunale interviene solo in funzione di controllo, mediante
l’omologazione.
Disponibile anche per gli imprenditori agricoli.
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Procedura
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Trattative
Pubblicità
Omologazione
Durante la fase negoziale il debitore può chiedere al tribunale di essere posto
al riparo dalle azioni cautelari o esecutive individuali dei creditori. L’istanza è
pubblicata nel Registro Imprese.
L’accordo stipulato tra le parti è trasmesso dal debitore al Registro Imprese e
dal giorno della pubblicazione acquista efficacia.
Il debitore chiede al tribunale l’omologazione dell’accordo. Il tribunale decide
con decreto motivato pubblicato nel Registro Imprese.
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Le leggi speciali che stabiliscono l’assoggettamento a L.C.A. determinano anche i casi in
cui la stessa può essere disposta: ad esempio stato di insolvenza, gravi irregolarità di
gestione, violazione norme e regolamenti, ragioni di pubblico interesse che giustificano
la soppressione dell’ente.
La liquidazione coatta amministrativa
Ambito di applicazione
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Procedura a carattere amministrativo prevista per:
• imprese bancarie e società facenti parte di un gruppo bancario
• imprese di assicurazione
• società cooperative e loro consorzi
• società di intermediazione mobiliare
• società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile
• società di gestione accentrata di strumenti finanziari
• società fiduciarie e di revisione
• imprese sociali
L’autorità competente non è mai giudiziaria, bensì l’autorità amministrativa individuata
dalle singole leggi speciali, ad esempio il MEF per le Banche.
Finalità: l’eliminazione dal mercato dell’impresa, attraverso un procedimento che assicuri
anche il soddisfacimento dei creditori.
Nelle società di persone: non si estende in alcun caso ai soci illimitatamente responsabili.
La liquidazione coatta amministrativa
Principali caratteristiche
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La liquidazione coatta amministrativa
Procedura
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Decreto dell’autorità
governativa
Nomine
Accertamento
eventuale stato di
insolvenza
Formazione dello
stato passivo
Emanato dall’autorità che ha la vigilanza sull’impresa entro 10 gg dalla sua
data deve essere pubblicato in G.U. e iscritto nel Registro Imprese.
Commissario Liquidatore e Comitato di Sorveglianza sono nominati da parte
dell’autorità governativa.
Per le sole azienda private e di competenza dell’autorità giudiziaria, può
precedere o seguire l’apertura della L.C.A. La sentenza è iscritta nel Registro
Imprese.
Non necessaria una domanda di ammissione dei creditori, bensì è formato
d’ufficio dal Commissario Liquidatore sulla base delle scritture contabili, ecc.
Non occorre una verifica ed è esecutivo col deposito in cancelleria.
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La liquidazione coatta amministrativa
Procedura
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Liquidazione e
riparto dell’attivo
Bilancio finale di
liquidazione e
piano di riparto
Cancellazione dal
Registro Imprese
Vi provvede il Commissario con modalità più snelle rispetto al fallimento.
Redatti dal Commissario Liquidatore prima dell’ultimo riparto, sono sottoposti
all’attenzione dell’autorità di vigilanza che ne autorizza il deposito in
cancelleria. In assenza di contestazioni il Commissario provvede alla
ripartizione finale fra i creditori.
Disposta dal Commissario liquidatore.
La L.C.A. si può chiudere anche mediante concordato, non sottoposto all’approvazione
dei creditori, bensì approvata dal tribunale. La proposta di concordato, nonché il decreto
di approvazione da parte del tribunale, l’eventuale decreto della Corte d’Appello che
approva/respinge il concordato (su reclamo dei creditori) sono iscritti nel Registro
Imprese.
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Il Commissario liquidatore presenta, con cadenza semestrale, all’autorità che vigila sulla
liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della
gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di Vigilanza. Copia della relazione
è trasmessa al Registro Imprese.
Il Commissario liquidatore comunica al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC entro 10
gg dalla nomina (legge 228 del 24/12/2012).
La liquidazione coatta amministrativa
Altri fatti rilevanti per il Registro Imprese
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È iscritta la figura del Commissario Liquidatore, mentre non sono annotati il Comitato di
Sorveglianza e l’eventuale comitato dei creditori.
Le cariche amministrative restano iscritte, ma i relativi poteri sono cancellati ed è aggiunta
la dicitura «L’organo amministrativo conserva i poteri di cui all’art. 214 L.F.»
Sono cancellati sindaci e revisori.
È iscritta la PEC del Commissario Liquidatore.
La liquidazione coatta amministrativa
Cosa succede in visura
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L’amministrazione straordinaria grandi imprese
Definizione e caratteristiche
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Procedura giudiziaria e amministrativa con finalità conservative del patrimonio produttivo
mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
È articolata in due fasi:
1. Dichiarazione stato insolvenza da parte dell’autorità giudiziaria
2. Eventuale successiva apertura della procedura di amministrazione straordinaria,
subordinata all’accertamento delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio
economico delle attività imprenditoriali (disposta dall’autorità giudiziaria) o dichiarazione
di fallimento.
Al M.I.S.E. quale autorità amministrativa spetta la gestione della procedura che si
caratterizza per l’automatica continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte di
un Commissario Straordinario.
L’amministrazione straordinaria grandi imprese
Presupposti
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Iniziativa
spetta ai creditori o all’impresa
debitrice o al P.M.
Concrete possibilità di recupero
dell’equilibrio economico
Impresa soggetta al fallimento, anche
individuale
Numero di dipendenti
non inferiore a 100, da almeno 1
anno.
Debiti
per un ammontare complessivo non
inferiore a 2/3 tanto del totale attivo dello
stato patrimoniale che dei ricavi
provenienti dalle vendite e dalle
prestazioni dell’ultimo esercizio
stato di insolvenza.
L’amministrazione straordinaria grandi imprese
Procedura
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Stato insolvenza
Relazione del
Commissario
giudiziale
Apertura procedura
Nomina dei
Commissari
straordinari
Dichiarato dal tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale; la
dichiarazione è pubblicata nel Registro Imprese. Con la sentenza dichiarativa
il tribunale nomina il giudice delegato e 1 o 3 Commissari giudiziali
(eventualmente suggeriti dal M.I.S.E.).
Contenente una motivata valutazione circa l’esistenza concrete prospettive di
risanamento, da trasmettere al tribunale.
Se il tribunale ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento,
tramite decreto motivato avvia l’amministrazione straordinaria (altrimenti
dichiara il fallimento) e adotta i provvedimenti opportuni per la prosecuzione
dell’attività.
Da parte del M.I.S.E., possono essere 1 o 3.
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L’amministrazione straordinaria grandi imprese
Procedura
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Redazione
programma
Cessazione
esercizio impresa
Chiusura procedura
Predisposto dal Commissario straordinario per il recupero dell’equilibrio
economico delle attività imprenditoriali, optando per
• programma di cessione dei complessi aziendali, da realizzare entro 1
anno (destinata a soddisfare i creditori, mentre l’attività d’impresa sarà
eventualmente continuata dai cessionari)
• programma di ristrutturazione economica e finanziaria, da attuare entro 2
anni (risanamento in modo che l’imprenditore possa essere messo in
grado di soddisfare i creditori).
Avvenuta l’integrale cessione dei complessi aziendali, qualora vi siano attività
da liquidare o somme da recuperare, il tribunale su richiesta del Commissario
dichiara con decreto la cessazione dell’esercizio dell’impresa (da pubblicare
nel Registro Imprese). L’amministrazione straordinaria perde la funziona
conservativa ed è considerata mera procedura liquidatoria.
Disposta con decreto motivato dal tribunale e iscritta nel Registro Imprese.
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L’amministrazione straordinaria speciale
Definizione e presupposti
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Definizione:
Procedura che mira a rendere più rapidi i tempi tecnici di una
amministrazione straordinaria standard ed evitare che
l’incertezza che ne deriva possa gravare sulle residue
chances di risanamento dell’impresa (c.d. decreto Marzano).
Impresa soggetta al fallimento
Debiti
per non meno di 300 milioni di euro
Stato di insolvenza
Numero dipendenti
non inferiore a 500, da almeno 1 anno
L’amministrazione straordinaria speciale
Procedura
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Ammissione
Ricorso al
tribunale
Programma di
ristrutturazione o
cessione
Disposta dal M.I.S.E. su richiesta dell’impresa in crisi. Il debitore è
spossessato e la gestione dell’impresa è assunta dal Commissario
straordinario.
Per l’accertamento della condizione di insolvenza, da presentare al tribunale
del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. Il ricorso è contestuale alla
domanda d’ammissione l’impresa. Non è previsto l’accertamento giudiziale
circa l’effettiva capacità di recupero dell’impresa insolvente.
È presentato al M.I.S.E. dal Commissario straordinario.
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L’amministrazione straordinaria speciale
Procedura
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Proposta di
concordato
Approvazione del
concordato
Redatto dal Commissario per ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
creditori.
Da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Ottenuta
l’approvazione dei creditori il concordato è approvato anche dal tribunale con
sentenza e la procedura si chiude. Se la proposta è respinta il Commissario
può presentare al MISE un programma di cessione dei complessi aziendali,
altrimenti la procedura si converte in fallimento.
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L’amministrazione straordinaria
Cosa accade in visura
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Con l’iscrizione del Commissario giudiziale e dei suoi poteri, si cancellano quelli relativi agli
amministratori. Il Commissario giudiziale comunica la sua PEC.
Con l’iscrizione del Commissario straordinario sono cancellati i poteri degli amministratori e
gli organi di controllo. È aggiunta la dicitura «Le funzioni dell’organo amministrativo sono in
capo al commissario straordinario». È inoltre cancellato il Commissario giudiziale.
Unità locali e sede secondarie: spetta al Commissario l’obbligo di presentare le
comunicazioni (es. chiusura)
Il commissario straordinario deposita una relazione semestrale sulla situazione
patrimoniale dell’impresa e sull’andamento delle gestione.
Bilancio: per tutta la durata dell’amministrazione straordinaria è sospeso l’obbligo di
depositare il bilancio d’esercizio al Registro Imprese.
Le procedure dei debitori non fallibili
Tipologie e caratteristiche comuni
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Iniziativa
Solo il debitore può dare avvio alla procedura, trattandosi di un beneficio per
consentirgli di regolare i rapporti con tutti i creditori.
Destinatari
Non più solo imprenditore commerciale non
piccolo, ma estensione a tutti i soggetti non
più in grado di far fronte alle proprie
obbligazioni delle procedure che consentono
di ripianare la propria situazione debitoria.
• Imprese sotto le soglie
dimensionali (art 1, c.2 L.F.)
• Start up innovative
• Imprenditori agricoli
• Composizione della crisi da sovraindebitamento
• Procedura di liquidazione
Le procedure dei debitori non fallibili
Presupposto oggettivo
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STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO
«situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni o la
definitiva incapacità di adempierle
regolarmente» D.L. 179/2012
DEBITORE
si trova in
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Procedura
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Proposta di accordo
Apertura
Consenso dei
creditori
Omologazione
Il debitore deve rivolgersi ad un «organismo di composizione della crisi» e
deve depositare la proposta, unitamente l’attestazione dell’O.C.C. sulla
fattibilità del piano, presso il tribunale de luogo di residenza o sede principale
del debitore.
Il giudice delegato, tramite decreto, verificata l’ammissibilità fissa un udienza
per i creditori. Proposta e udienza sono pubblicati nel Registro Imprese.
Almeno il 60% dei creditori deve esprimere all’O.C.C. il proprio consenso al
piano.
Il giudice omologa l’accordo con decreto da pubblicare nel Registro Imprese.
EsecuzioneVi provvede il debitore stesso o un liquidatore giudiziale (nominato dal
giudice) che può essere anche l’O.C.C.
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La liquidazione del patrimonio
Procedura
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Domanda di
ammissione
Apertura
Liquidazione e
ripartizione
dell’attivo
Chiusura della
liquidazione
Il debitore deve rivolgersi ad un «organismo di composizione della crisi» e
deve depositare la domanda, unitamente ad una relazione dell’O.C.C., presso
il tribunale dove il debitore ha la residenza o la sede principale.
Il giudice delegato verificata l’ammissibilità emette un decreto motivato di
ammissione (o rigetto). Con lo stesso decreto è nominato un liquidatore (può
essere anche l’O.C.C.). Decreto e nomina sono pubblicati nel Registro
Imprese.
Le vendite sono realizzate dal liquidatore secondo un programma di
liquidazione comunicato al debitore e ai liquidatori.
La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di
liquidazione e, in ogni caso, per una durata minima di 4 anni dalla data di
deposito della domanda di ammissione. Trascorso tale termine ed accertata
la completa esecuzione del programma, il giudice dispone con decreto la
chiusura della procedura. Il decreto è pubblicato nel Registro Imprese.
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Regio Decreto 267 del 16/03/1942 (c.d. legge fallimentare)
Legge 80 del 14/05/2005
Decreto legislativo 5 del 09/01/2006
Decreto legislativo 169 del12/09/2007
Legge 122 del 30/07/2010 (Modifiche alla legge fallimentare)
Legge 95 del 03/04/1979
Decreto legislativo 270 del 08/07/1999(amministrazione straordinaria grandi imprese)
Legge 39 del 18/02/2004 (amministrazione straordinaria accelerata grandi imprese)
Principali riferimenti normativi
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David Lucci
infocamere.it
twitter.com/infocamere
Grazie per l’attenzione.