nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)
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La corretta etichettatura degli alimenti
Dott. PhD Stefano Nava
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L’etichetta dovrebbe essere la carta d’identità dell’alimento
L’etichetta può servire a descrivere LE QUALITÀ...
Le Etichette dei prodotti alimentari• L’etichetta è la carta d’identità di un alimento, perchè deve fornire le
indicazioni utili per un consumo consapevole.
• Attraverso l’etichetta il consumatore ha gli strumenti per scegliere ilprodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e pervalutare il rapporto qualità/prezzo.
• Pertanto, l’etichetta deve garantire trasparenza evitando di:
– Indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità,composizione, e luogo di origine del prodotto;
– Evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodottialimentari analoghi le possiedono;
– Attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o curare malattie, oancora accennare proprietà farmacologiche.
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La normativa di riferimento D. Lgs 109/92: detta le disposizioni generali nazionali che si applicano
trasversalmente a tutti gli alimenti preconfezionati, sfusi e preincartati destinatialla vendita in Italia.
REG. (UE) N. 1169/2011: detta le norme dell’UE sulla fornitura diinformazioni sugli alimenti ai consumatori: Scadenze previste ai fini dell’applicazione del nuovo Reg.(UE) 1169/11:
→13 dicembre 2014 (regola generale)→13 dicembre 2016 (etichetta nutrizionale)→1 gennaio 2014 (requisiti specifici origine)
Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno, con particolareattenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92: delega al Governo per il riassetto dellanormativa in materia di etichettatura
A queste due norme orizzontali se ne assommano altre specifiche per determinatetipologie di prodotti alimentari (es. carni bovine).
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Le informazioni in etichetta devono essere:
(D.Lgs 109/1992)
• chiare: deve essere facilmente comprensibile e non ingenerare dubbi
• leggibili: es. dimensione minima dei caratteri
• indelebi: leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto
• facili da leggere: alcune informazioni vanno nello stesso campo visivo
L’etichetta è SEMPRE comprensibile?
Le informazioni in etichetta dei prodotti
Ai fini dell’etichettatura vanno distinti tre tipi diprodotti alimentari:
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SFUSI: sono quei prodotti alimentari sui quali non èpossibile apporre l’etichetta in quanto privi dellaconfezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.). In questo casosu un cartello sono indicate le informazioni essenzialisecondo la natura del prodotto
PREINCARTATI: confezionati nel punto vendita (arichiesta del cliente o prima), ma ai fini della venditaimmediata nello stesso locale dove sono stati confezionati(es. pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.)
PRECONFEZIONATI (preimballati): confezionati nellostabilimento di confezionamento e in assenzadell’acquirente, in un imballaggio che va mantenutointegro fino al momento del consumo (es. pasta, ecc.)
Etichettatura dei prodotti preconfezionatiLe etichette dei prodotti alimentari preconfezionati devono obbligatoriamenteriportare le seguenti indicazioni (D Lgs. 109/92):1. la denominazione di vendita;2. l’elenco degli ingredienti;3. la quantità netta o la quantità nominale;4. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;7. il titolo alcolometrico volumico effettivo;8. il lotto di appartenenza del prodotto;9. le modalità di conservazione e/o utilizzazione;10. origine o provenienza;11. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.
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Posizione delle informazioni in etichetta
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Prodotti preincartati e sfusi• Gli alimenti commercializzati sfusi o incartati al momento dell’acquisto hanno
regole di etichettatura meno restrittive rispetto ai prodotti preconfezionati perfacilitare le operazioni di vendita, ma comunque devono garantire una adeguatainformazione al consumatore.
• LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE sono:1. denominazione di vendita;2. elenco ingredienti (salvo i casi in cui il prodotto ne è esente);3. negli alimenti surgelati: peso totale e peso al netto della glassatura.
• A QUESTE INFORMAZIONI SI AGGIUNGONO:a) per le paste fresche: la data di scadenza;b) per i prodotti ortofrutticoli: l’origine sempre, la varietà e la categoria se
previste;c) per il pesce: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine;d) per i prodotti a base di carne: la quantità netta e il lotto;e) per le bevande con alcool > 1,2% in volume: il titolo alcolometrico volumico;f) per i prodotti particolarmente deperibili: le modalità di conservazione.
• Tali informazioni vanno apposte sul prodotto o sulla confezione o sul banco divendita, o in alternativa nel “Libro degli ingredienti”
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DENOMINAZIONE DI VENDITA• E’ l’indicazione più importante in quanto rappresenta il nome del prodotto
e pertanto è SEMPRE OBBLIGATORIA!!!!
1. Alcune denominazioni di vendita sono legali, ossia disciplinate da normeeuropee (es. olio extravergine di oliva, vino) o nazionali (es. pasta disemola di grano duro), che definiscono le caratteristiche merceologichedell’alimento per poterle utilizzare.
2. Altre denominazioni di vendita sono merceologiche ovvero fannoriferimento ad alimenti diffusi negli usi (es. pizza, gelato, torrone) e quindi,pur non essendoci una codifica normativa, sono comunemente conosciuticome tali sul mercato nazionale.
3. Infine, altre denominazioni di vendita sono di fantasia (es. Grancereale,Tartufone, ecc.), associate ad un prodotto dell’azienda, per cui devonoessere sempre seguite da una breve descrizione sulle caratteristiche delprodotto (ad es. per il Grancereale, la descrizione sarà: Biscotto a base dicereali).
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DENOMINAZIONE DI VENDITA• Quando la legge stabilisce per un determinato alimento una classificazione in
categorie di qualità, la denominazione legale dà un’informazione immediata del livello qualitativo del prodotto, che il consumatore può immediatamente valutare:
Esempi :• Olio extravergine di oliva - olio vergine di oliva - olio di oliva • Latte fresco pastorizzato di alta qualità - latte fresco pastorizzato - latte
pastorizzato • Uovo extra - uovo di categoria A • Confettura extra - confettura • Succo di frutta - nettare
In tutti questi casi il prodotto indicato per primo in elenco ha caratteristiche merceologiche superiori rispetto ai successivi, in base a specifiche di legge.
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Indicazioni che accompagnano la denominazione di vendita
L’ “acqua aggiunta” a carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che nel prodotto finito rappresenta più del 5% del peso va dichiarata in etichetta.
La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell’ unione di diverse parti devono riportare la dicitura: “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”
“BISTECCA di Nuova Generazione”(utilizzo di Trombina)
IN VALUTAZIONE da EuroParlamento12
Gli INGREDIENTI• Le etichette dei prodotti alimentari devono riportare l’elenco di tutti gli
ingredienti impiegati nella realizzazione dell’alimento, in ordine ponderaledecrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto - partendo,quindi, dalla ricetta e non dall’alimento finito - e devono essere preceduti dallaparola “Ingredienti:” oppure “ingr.:”
• NON hanno l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti:a) i vini, la birra e i distillatii (quali grappa, rum, cognac e via dicendo);b) i prodotti costituiti da un solo ingrediente (es.: olio extravergine di oliva, latte,
ecc.) e nei quali la denominazione di vendita coincide perfettamente con ilprodotto;
c) gli ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione;d) il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purché non
contenenti prodotti di natura diversa dal latte, necessari alla lorofabbricazione
e) gli aceti provenienti da una sola materia prima;f) le acque gassate che riportano l’eventuale aggiunta di un altro ingrediente (es.
“acqua con aggiunta di anidride carbonica”)13
Ingrediente evidenziatoL’indicazione dell’ingrediente evidenziato è obbligatoria se:1. l’ingrediente e/o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione di
vendita o per caratterizzare il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo diarancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo);
2. l’ingrediente è messo in risalto con parole, immagini o rappresentazionigrafiche riportate sulla confezione;
3. viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio la pasta all’uovodeve riportare obbligatoriamente in etichetta il contenuto di uova presente ingrammi) che, per legge, non deve essere inferiore a 200 g di uova per 1 kg disemola).
• La quantità è indicata in valore percentuale, calcolato al momento del suoutilizzo, e subito dopo il nome dell’ingrediente evidenziato.
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ES. Taralli al sesamoIngredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di sansa dioliva, semi di sesamo (6%), sale, lievito di birra.
Elenco degli ingredienti
In etichetta deve essere indicata la natura diOLI e GRASSI
ad esempio: oli e grassi vegetali (olio di palma, olio di soia), oli e grassi di origine animale (va
specificata la specie animale)
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Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI
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Tabella – Categorie di additivi ad uso alimentare
Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria di appartenenza seguito dal codice CE o dal nome specifico (es. Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico.)Codice CE: es. “E 150 a” : la lettera “E” sta ad indicare che l’additivo è
riconosciuto a livello comunitario; il numero “150” rappresenta la sua classificazione; la lettera “a” la categoria di appartenenza.
Gli ADDITIVI piu’ diffusi
• Antiossidanti: prolungano la durata degli alimenti impedendo ai grassi, aglioli e a talune vitamine di combinarsi con l’ossigeno nell’aria (Esempio: lavitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300).
• Coloranti: usati per sostituire il colore naturale che scompare durante lalavorazione o la conservazione in deposito del prodotto, o per dare aiprodotti un colore appropriato. Esempio: Caramello (E150a), utilizzato inprodotti quali salse e bibite.
• Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: gli emulsionanti qualile Lecitine (E322) favoriscono la miscela di ingredienti, come l’olio e l’acqua,che altrimenti si separerebbero. Gli stabilizzanti impediscono agli ingredientimiscelati di separarsi nuovamente. Una sostanza gelificante comunementeusata è la pectina (E440), che viene utilizzata per la produzione dimarmellate.Gli addensanti danno consistenza agli alimenti, come quando si aggiungefarina ad una salsa perchè risulti più spessa.
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• Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore di alimenti salati e dolci senzaaggiungere un loro sapore specifico (Esempio: Glutammato monosodico(E621),
• Conservanti: impediscono il deterioramentoe degli alimenti. La maggiorparte degli alimenti che si conservano a lungo contengono conservanti, ameno che non sia stato usato un altro metodo di conservazione comecongelazione, inscatolamento o essicazione.Esempi: spesso la frutta secca è trattata con anidride solforosa (E220) perimpedire alle muffe o ai batteri di formarsi, mentre la pancetta, ilprosciutto, la carne in scatola e altre carni stagionate spesso sono trattatecon nitriti e nitrati (E249 - E252).
• Dolcificanti: utilizzati al posto dello zucchero in prodotti quali bibitefrizzanti, yogurt e gomma da masticareEsempi: Aspartame (E951), saccarina (E954), acesulfame-K (E950) esorbitolo (E420).
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Particolari tipologie di ingredienti: AROMI• Gli aromi sono menzionati in etichetta in uno dei seguenti modi:
1. con il nome generico di “aromi (a)”, che può essere utilizzato perqualsiasi forma di aromatizzante (naturale, artificiale, naturale-identico);
2. con il nome specifico, ad esempio “vanillina”;3. con una descrizione dell’aroma, ad esempio “estratto di erbe
alpine”.
• L’aggiunta della menzione “naturale” è ammessa solo per gli aromi lacui parte aromatizzante contiene, o viene ottenuta, esclusivamente da,sostanze naturali e con procedimenti naturali (ad es. distillazione,essiccazione, fermentazione, ecc.).
• La miscelazione di aromi di origine naturale con quelli di origineartificiale non consente l’utilizzo di questa aggettivazione
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Allergeni• I produttori devono indicare in etichetta tutti gli ingredienti che possono
creare allergie o intolleranze alimentari, anche se presenti in tracce.• Ogni allergene dovrà essere indicato esplicitamente in etichetta o menzionato
nelle indicazioni inerenti i prodotti venduti sfusi.• La denominazione è evidenziata, con carattere, stile o sfondo, chiaramente
distinta rispetto agli altri ingredienti, per esempio per dimensioni, stile ocolore di sfondo.
• Gli ingredienti che appartengono all’elenco delle sostanze allergeniche devonoessere menzionati con il nome della sostanza.
• Vista la pericolosità degli allergeni anche in quantità minime, è possibile chealimenti che non ne prevedano l’utilizzo possano contaminarsiaccidentalmente, ad esempio ciò può avvenire in attività o laboratori nei qualivengono realizzate varie tipologie di preparazioni . In questo caso va segnalata,alla fine dell’elencazione degli ingredienti del singolo prodotto, la frase
“può contenere tracce di…” per evitare così l’insorgenza nella clienteladi fenomeni allergici e possibili richieste di risarcimento.
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Allergeni
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Le sostanze più comunemente causa di allergie possono essere: ALIMENTI STESSI:
Latte e prodotti a base di latte; Cereali contenenti glutine; Crostacei; Uova; Pesce; Arachidi; Soia; Frutta a guscio; Sedano; Senape; Sesamo; Lupini; Molluschi;
ADDITIVI: Anidride solforosa e solfiti (se
superiore a 10mg/Kg o ml/L) Alcuni coloranti
Gli allergeni devono sempre esserespecificati nel dettaglioad esempio: per la lecitina occorre indicarese proviene da uova o da soia,l’indicazione di amido deve essereaccompagnata dalla precisazione del tipodi cereale da cui è stato ricavato
Carni e prodotti a base di carne• Le carni impiegate nella preparazione di prodotti alimentari devono
essere indicate adottando una delle seguenti modalità:
a) indicando il nome della parte anatomica seguito dalla specieanimale (es. filetto di manzo);
b) indicando la dicitura “carne” o “carni” seguita dal nome dellaspecie animale (es. carni bovine).
• La legge disciplina anche i requisiti della ‘carne’, stabilendo lepercentuali di grasso e di tessuto connettivo ammesse per l’utilizzo deltermine carne.
• Utilizzo del termine “PURO” riferita alla tipologia di carne impiegata(es. “Pura carne suina”): non sta a significare una qualità superioredella carne ma che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da unatipologia di carne (quindi solo carne suina)
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Riferimenti al Responsabile Commerciale• L’etichetta di un prodotto alimentare deve obbligatoriamente riportare:
l’indirizzo dello stabilimento di produzione, o di confezionamento se diversoda quello di produzione;
il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) più la sede di almenouno dei tre operatori sotto indicati, purché localizzati sul territoriocomunitario:
• produttore;• confezionatore;
• venditore.• Nel caso in cui l’indirizzo del produttore e del confezionatore coincidano, è
possibile utilizzare anche la dicitura “prodotto e confezionato da… [nome oragione sociale o marchio depositato + indirizzo]”.
• Se il prodotto ha origine extra-comunitaria, l’indicazione della sede dellostabilimento di produzione/confezionamento è facoltativa ma deveobbligatoriamente figurare il responsabile commerciale (es. distributore,importatore, grossista, ecc.).
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Stabilimento e Bollo Sanitario• I prodotti di origine animale, trasformati e non (latte, uova,
formaggi, salumi, pesce e derivanti, ecc.), possono sostituirel’indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento conil bollo sanitario.
• Il bollo sanitario è un codice che viene assegnato dal Ministerodella Salute ed attesta che i locali di lavorazione sono conformi airequisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa comunitaria enazionale.
• Il bollo sanitario, riconoscibile per la forma circolare, reca al suointerno la sigla identificativa dello Stato in cui è localizzato lostabilimento produttivo (per l’Italia IT), il numero di riconoscimentoassegnato dal Ministero della Salute e la sigla CE indicativa dellasede comunitaria dello stabilimento.
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IT000MCE
Quantità netta e quantità nominale• E’ il peso del prodotto alimentare all’atto del suo confezionamento:
• quantità netta, ovvero al netto della tara (tutto ciò che contiene e avvolgel’alimento o è unito ad esso); si applica ai prodotti preconfezionati nei puntivendita oppure a quelli confezionati in imballaggi non CE;
• quantità nominale, ovvero la quantità contenuta in un imballaggio a normaCE, e rappresenta la maggior parte dei casi.
• La quantità deve essere espressa in unità di volume, per i prodotti liquidi, ed inunità di massa per gli altri prodotti. Al valore numerico deve fare immediatamenteseguito il simbolo dell’unità di misura usata in materia (litro, L o l; centilitro o cl;millilitro o ml; grammo o g; chilogrammo o kg).
• Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono riportare in etichettal’indicazione relativa alla quantità totale ed alla quantità del prodotto sgocciolatoadottando una delle seguenti modalità:
a) riportare la doppia quantità (totale e sgocciolata), oppureb) riportare la quantità totale e la percentuale di prodotto sgocciolato.
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Termine Minimo di Conservazione (TMC)
• Il TMC è la data fino alla quale il prodotto mantiene lesue proprietà specifiche in adeguate condizioni diconservazione.
• È determinato dal produttore/confezionatore o, per iprodotti importati, dal primo venditore stabilitonell’Unione Europea, sotto la loro direttaresponsabilità.
TMC - Diciture
• DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: 31.12.2012 (o punto della confezione in cui si trova la data) ovvero vedi retro
• DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE: 12.2012 oppure indicazione punto confezione in cui si trova la data.
L’indicazione del TMCIl TMC può assumere una delle seguenti modalità:a) Giorno e mese per prodotti conservabili per meno di 3
mesi;b) Mese ed anno per prodotti conservabili per periodi
compresi tra 3 e 18 mesi;c) Anno per prodotti conservabili per più di 18 mesi.
Esempio: L’olio extravergine va confezionato con una data diconsumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantirel’apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche.E’ sempre bene indicare mese e anno entro cui è preferibileconsumare, meglio se insieme all’annata del raccolto (es.Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa.
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Data di SCADENZA
Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana il TMC è sostituito dalla DATA DI SCADENZA.
Data di scadenza - diciture
“DA CONSUMARSI ENTRO”
seguita dalla data o dal punto della confezione in cui figura:“DA CONSUMARSI ENTRO 31.12 o 31.12.2012” oppure “DACONSUMARSI ENTRO: VEDI RETRO DELLA CONFEZIONE”.
È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenzaa partire dal giorno successivo a quello indicato sullaconfezione.
LOTTO
• Con il termine “lotto” si identifica una quantità omogenea di prodotto lavorata in condizioni praticamente identiche e viene apposto mediante un codice numerico o alfanumerico attribuito dal produttore e preceduto dalla lettera “L” o dall’indicazione “Lotto”.
• L’indicazione del lotto è obbligatoria in etichetta ad eccezione di:
– i prodotti etichettati con la data di scadenza o un Tmc indicato con almeno giorno/mese, in quanto queste informazioni sono sufficienti per risalire al lotto di produzione;
– i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda, non sono destinati al commercio ma alla manipolazione;
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LOTTO
– i prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata (es. affettati incartati al banco di un negozio di alimentari);
– i prodotti confezionati in recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
– i gelati monodose (il lotto deve essere tuttavia riportato sull’imballaggio).
• Il lotto è una informazione molto importante per il consumatore perché consente di identificare chiaramente, in caso di richiamo, se il prodotto alimentare in proprio possesso è a rischio o meno.
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Luogo di origine o di provenienza• REGOLA GENERALE: L’indicazione dell’origine o della provenienza geografica
di un alimento è obbligatoria se la sua assenza può trarre in errore ilconsumatore sulla reale origine o provenienza del prodotto.
• NELLO SPECIFICO: è obbligatoria per le seguenti tipologie di prodotti:
ALIMENTO MODALITA’ DI INDICAZIONE DELL’ORIGINE
Ortofrutticoli freschi Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona
Uova Sigla del Paese apposta sul guscio (es. IT).
Carni di pollo e di volatili Nome del Paese apposta in etichetta.
Carni bovine Nome del Paese di nascita, di ingrasso e di macello.
Latte fresco pastorizzato Nome della Provincia degli allevamenti.
Pesci, crostacei e molluschi Nome del Paese di origine assieme alla tecnica di produzione
(pescato/allevato).
Miele Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona
Olio di oliva Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona estratto
l’olio.
Vino Nome del Paese dove sono state raccolte le uve e prodotto il vino
La legge italiana sull’origine• Con l’approvazione della legge n° 4 del 2011 è stato previsto
l’obbligo per tutti i prodotti alimentari posti in commercio, nessunoescluso, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo diorigine o di provenienza.
– In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati,l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda ilPaese di produzione dei prodotti;
– per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda illuogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e illuogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricolaprevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione deiprodotti.
• Tali disposizioni si aggiungono all’obbligo già previsto per l’ortofruttafresca, le uova, il latte fresco, la carne bovina, il pollo, la passata dipomodoro, l’olio extra vergine di oliva e il miele.34
Le indicazioni facoltative• Le indicazioni facoltative hanno lo scopo di fornire maggiori informazioni in
merito alle caratteristiche dell’alimento. Esse possono essere riferite aparticolari metodi di lavorazione (es. impiego di strumenti tradizionali), allaqualità delle materie prime (es. cultivar impiegate), alle proprietàdell’alimento, e via dicendo.
• La regola generale per l’utilizzo di queste indicazioni, richiamandosi alCodice del consumo, impone la veridicità delle informazioni: tutto ciòche viene comunicato al consumatore mediante l’etichetta (o altri supportiinformativi) deve corrispondere al vero, e deve essere supportato daevidenze documentali che le Autorità competenti verificheranno durante icontrolli presso l’azienda.
• Le indicazioni facoltative, inoltre, NON possono in alcun modo sostituirequelle obbligatorie, che devono essere sempre presenti in etichetta.
• Le tipologie di indicazioni facoltative più comuni e diffuse, ovvero leindicazioni nutrizionali e quelle commerciali.
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Le informazioni nutrizionali e sulla salute• Il Reg. Ce 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari, individua tre categorie di indicazioni (claims) chepossono essere riportate su etichette e pubblicità, fornendo, per ciascuna, irequisiti specifici di utilizzo:1. indicazioni nutrizionali,2. indicazioni sulla salute3. indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia.
• Il Reg. Ce 1924/2006 precisa che i claims :– non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti;– non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo;– non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori;– devono essere comprensibili per il consumatore medio;– devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accertate,
rese disponibili alle Autorità competenti se richiesto.36
I claims nutrizionali ammessi -1• A BASSO CONTENUTO CALORICO: non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml per i liquidi• A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con
specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totaledell'alimento.
• SENZA CALORIE: non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml• A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100
ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel latte parzialm. scremato).• SENZA GRASSI: non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml• A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans
contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi icasi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10%dell'apporto energetico.
• SENZA GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g digrassi saturi per 100 g o 100 ml.
• A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheriper 100 ml per i liquidi.
• SENZA ZUCCHERI: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.• SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: se non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti37
I claims nutrizionali ammessi -2• A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale,
per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.
• A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.
• SENZA SODIO o SENZA SALE: non più di 0,005 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g.• FONTE DI FIBRE: almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.• AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati• FONTE DI PROTEINE: almeno il 12 % del valore energetico è apportato da proteine.• AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è
apportato da proteine.• FONTE DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il prodotto contiene
almeno una quantità significativa di essi.• AD ALTO CONTENUTO DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il
prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di…” (di cui sopra)
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I claims nutrizionali ammessi -3• LEGGERO/LIGHT: stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; accompagnata da una
specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».• NATURALMENTE/NATURALE: se soddisfa in natura le condizioni stabilite per l'impiego di
un'indicazione nutrizionale.• FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal
oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
• RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati• RICCO DI GRASSI MONOINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano
dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
• RICCO DI GRASSI POLINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
• RICCO DI GRASSI INSATURI: almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
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Tabella nutrizionale
• Una delle principali novità del Reg. 1169/2011 è l’obbligo di
apporre l'etichettatura nutrizionale a partire dal 13 dicembre
2016.
• Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione
nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere
conforme al nuovo layout introdotto dagli articoli 30 - 35 del
nuovo regolamento.
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Tabella nutrizionale: a chi si applica
• L’obbligo della tabella nutrizionale si applica a tutti i prodotti
preconfezionati (ossia confezionati prima di essere messi in
vendita e presentati come tali al consumatore in modo che il
contenuto non possa essere alterato senza aprire la
confezione (definizione corrispondente ai prodotti
preconfezionati di cui al D.LGS 109/92), quindi, esclusi quelli
sfusi o preincartati al momento della vendita.
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Tabella nutrizionale: a chi NON si applicaL’obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica (allegatoXV) a:• prodotti non trasformati che hanno un solo ingrediente;• prodotti trasformati sottoposti al solo processo di stagionatura
e che hanno un solo ingrediente;• erbe, spezie o mix di entrambe;• aceti fermentati e sostituti, inclusi quelli i cui unici ingredienti
sono aromi;• prodotti confezionati in contenitori la cui area più ampia di
superficie non supera i 25 cm2;• prodotti alimentari forniti direttamente dal produttore al
consumatore finale in piccole quantità, o a stabilimenti locali divendita destinati ai consumatori finali.
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Tabella nutrizionale: contenuto obbligatorio
• Gli elementi obbligatori dell'etichettatura nutrizionale, previsti all’art.30, sono: 1) contenuto energetico (kilocalorie) 2) grassi 3) acidi grassi saturi 4) carboidrati 5) zuccheri 6) proteine 7) sale
43
Tabella nutrizionale: informazioni integrative
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguentielementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, epresenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A,punto 2, di tale allegato.
44
Le aziende che vendono prodotti preconfezionati per iquali sono obbligatorie le informazioni nutrizionalipossono procedere secondo uno dei seguenti modialternativi, precisati all’art. 31:a) analisi sull’alimento presso i laboratori, condotte in
proprio;b) calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o
effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati;c) calcolo effettuato a partire da dati generalmente
stabiliti e accettati (es. tabelle di composizionealimenti dell’INRAN, disponibili sul web).
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Tabella nutrizionale: come si costruisce
Tabella nutrizionale: coefficienti di conversione
46
Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti diconversione elencati nell’allegato XIV:
I claims salutistici• Sono quei claims diretti ad informare il consumatore sui possibili benefici
per la salute derivanti dal consumo dell’alimento.• Un elenco dei possibili claims salutistici e delle relative condizioni d’uso non
è ancora stato definito. Previa autorizzazione da parte dell’Autorità Europeaper la Sicurezza degli Alimenti (EFSA) , se ne possono utilizzare alcuni(esempi “Riduce l’invecchiamento cellulare”, “Facilita il transito intestinale”,“Migliora le funzioni dell’organismo”, ecc.).
• NON è invece consentito:– suggerire che il mancato consumo dell’alimento può creare problemi per
la salute;– fare riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso
corporeo nel consumatore che ingerisce l’alimento;– dare indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o
altro operatore sanitario.
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48
Manuale di corretta ETICHETTATURA
• Scopo del presente contributo è fornire un format corretto dietichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possonofavorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano.
• Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quellevolontarie (in blu). E’ in ogni caso auspicabile che certe indicazionivolontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione deglielementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e deldifferenziale qualitativo rispetto a prodotti generici.
• Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari(legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioniin etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle venditetramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.
• Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto realepronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guidainterpretativa
BLU Indicazioni volontarie
Indicazioniobbligatorie
ROSSO
Scopo
49
• Denominazione di vendita E’ il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc)
• Lotto: Identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di produzione da considerarsi omogenea. E’ in caratteri alfanumerici.
• Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”: Indica il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata:
Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: “da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio”)
Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: “ da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011)
Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, “ da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014”)
Legenda
50
Data di scadenza: E’ la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsi entro …”. Tale modalità di designazione vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita.
In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita‘”
Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l’alimento o è unito a esso).
Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). E’ considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92).
Marchio “e”: rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile.
Legenda
51
Olio Extravergine di oliva
52
Modalità conservazione
Lotto
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
QUANTITÀ Netta (in : litri,
oppure decilitri, oppure millilitri)
0,75 l e1 l e
TERRA DI BARI DOP
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
CATEGORIA DI OLIO
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Format etichetta Olio DOP
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
Riconoscimento ministeriale
Termine minimo di conservazione
DENOMINAZIONE DIVENDITA
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare
l’origine
53
Modalità conservazione
Lotto
DENOMINAZIONE DI VENDITAOLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
QUANTITÀ Netta (in : litri,
oppure decilitri, oppure millilitri)
0,75 l e1 l e
Olio Toscano IGP
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di
indicare l’origine
CATEGORIA DI OLIO
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Format etichetta Olio IGP
Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
Riconoscimento ministeriale
Termine minimo di conservazione
54
Modalità conservazione
Lotto
DENOMINAZIONE DI VENDITAOLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
QUANTITÀ Netta (in : litri,
oppure decilitri, oppure millilitri)
0,75 l e1 l e
OLIO 100% ITALIANOOlio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive
coltivate e frante in Italia
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
CATEGORIA DI OLIO
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Format etichetta Olio 100% Italiano
Origine ex Regolamento n. 182/2009
Termine minimo di conservazione
55
Modalità conservazione
Lotto
DENOMINAZIONE DI VENDITA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVABIOLOGICO
oppureDA AGRICOLTURA BIOLOGICA
«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
QUANTITÀ Netta (in : litri,
oppure decilitri, oppure millilitri)
0,75 l e1 l e
Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
CATEGORIA DI OLIO
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Produttore
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
Format etichetta Olio Biologico
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
AGRICOLTURA UE
Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a
quello della denominazione di vendita
Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del
Reg. CE n. 834/2007
Codice indentificativo e
organismo di controllo
Termine minimo di conservazione
56
Olio extravergine di oliva• Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92 • «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall’ art. 3reg. 1019
• Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto,etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circaproprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti oproprie di tutti i prodotti analoghi
• Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine deiprodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al finedi renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso dicontenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
57
Altri aspetti di etichetta- l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini
o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremiturameccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipotradizionale con presse idrauliche
- l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione ocentrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplinare UNAPROL per uncorretto uso della produzione ed etichettatura(http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf)
- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare,esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previstoall’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
- l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente seaccompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nellostesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere edell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE)n. 2568/91.
Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE58
Caratteristiche organolettiche• Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche
caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII)• Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una
valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolointernazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91.
• Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”, “intenso”• E' inoltre prevista la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.
Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata.Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.
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Le informazioni nutrizionaliPer 100 grammi
Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai) assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata
Indicazione di salute volontaria ammessa
Valore energetico
900 kilocal
3762 kjoule
Proteine 0 0Grassi 90 gr 27grdi cui monoinsaturi
72,95 21,9 “In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo LDL nel sangue"
di cui saturi 14,5 4,35di cui polinsaturi
7,52 2,25
carboidrati 0 0di cui zuccheri 0 0
fibre 0 0sodio 0 0Vitamina E 22,4 mg 6,7 mg, pari al
33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata
"In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto contenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di vitamina E”), riconosciuta proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo”
Polifenoli dell'olio di oliva 5 mg di idrossitirosolo(consumabili entro una dieta bilanciata)
“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress ossidativo”
Tali informazionivanno adeguatamente supportate da puntuali
esami analitici. Indicazioni più generali
ed indicative sulla tabella nutrizionale possono
essere rinvenute presso INRAN:
http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=009210&quant=
100
60
• Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATEindicazioni sulla salute riferite a
• protezione cardiovascolare, • regolazione del glucosio del sangue,• mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue• mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue• mantenimento di una pressione sanguigna normale,• mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel
sangue• proprietà anti-infiammatorie• difesa del corpo dagli agenti esterni, • aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale• aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore
Le informazioni nutrizionali (II)
61
• Altre indicazioni aggiuntive
- cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”)-anno di produzione (“Raccolto 2011”)
• Dicitura riciclaggio imballi
Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi.
62
Giustificazione info volontarie etichetta
L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
• a) dati di fatto o dati scientificamente provati;• b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;• c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative
comunitarie e/o nazionali.“Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla
scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione” (considerando 11° reg. 1019/2002)
63
Altre informazioni utili per la vendita diretta
Obbligo di fornire prodotti:• Ermeticamente sigillati• In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la
collettività
64
Riferimenti normativi• D. lgs 109/92• Reg.CE 182/2009 (origine)• Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche
volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-.• Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche • decreto 5464 del 3 agosto 2011• Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel)• Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche)• Reg. CE 834/2007 (biologico)• Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni)
65
Miele
66
Modalità conservazione
MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA
MIELE
0,5 Kg e500 g e
Apicoltura XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
TIPOLOGIA, floreale o vegetale
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Stabilimento (se diverso dalla sede legale)
ITALIANO
* Un sigillo di garanzia di
integrità della confezione è
necessario per la messa in vendita
MIELE di ACACIA
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
XXXX Anno di produzione
Produttore
Termine minimo di conservazione
Lotto
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
QUANTITÀ Netta (in :Kg
o grammi)
Modalità conservazione
MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA
MIELE BIOLOGICO oppure“Da Agricoltura Biologica”
0,5 Kg e500 g e
Apicoltura XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
TIPOLOGIA, floreale o vegetale
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Stabilimento (se diverso dalla sede legale del produttore)
ITALIANO
* Un sigillo di garanzia di
integrità della confezione è
necessario per la messa in vendita
MIELE di ACACIA
Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere
XXXX Anno di produzione
Produttore
Termine minimo di conserva
zione
Lotto
Non disperdere il contenitore nell’ambienteDicitura per
riciclaggio imballi o rispetto ambiente
QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi))
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
AGRICOLTURA UE Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura
biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,) a quello della
denominazione di vendita
Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del
Reg. CE n. 834/2007Codice indentificativo e organismo di
controllo
68
• Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati.
• La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata da origine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di melata”.
69
• La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio• il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” (la nuova Direttiva dispone l’obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni “Miele Italiano”).
• Il D.lgs 109/92
Riferimenti normativi
70
Riferimenti normativi (II)• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità
delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.
71
Marmellate, confetture e gelatine
72
Modalità conservazione
MARMELLATAE, CONFETTURE, GELATINE FORMAT ETICHETTA CORRETTA
CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE e LAMPONI
400 g e
(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore
DENOMINAZIONE DI VENDITA
* Un sigillo di garanzia di
integrità della confezione è
necessario per la messa in vendita
Responsabile commerciale e sede di stabilimento
Termine minimo di conservazione
Non disperdere il contenitore nell’ambiente Dicitura per riciclaggio imballi
o rispetto ambiente
QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi))
Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.
Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata
Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti.
Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.
73
L XXXXX (numero di lotto) Lotto
DENOMINAZIONE DI VENDITAI prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo dilavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguonoin:
• confetturaun preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.
• confettura extraun preparato a base di almeno il 45 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.
• gelatinaLa gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senzapolpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo.
• gelatina extraE' un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senzabuccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo.I prodotti che non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 percento si chiamano anch'essi marmellata: per legge, devono contenere almeno 20 per cento difrutta.
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DIRETTIVA 2001/113/CE 74
• Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004
• Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione deve figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo della denominazione di vendita
• Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la tabella nutrizionale
• Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno.
• A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (= “zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es “zucchero di mela”, “zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc
Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua
Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.
75
• ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso.
•Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.
Casi particolari• Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del
range 20%-35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in ogni caso “marmellata” (vedi http://conservedellanonna.it/homemadelike/prodotti/dettaglio.aspx?id=37)
76
Riferimenti normativi
• Direttiva 2001/113• D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004• D. lgs 109/92• D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004
77
Succhi di frutta
78
SUCCO DI/NETTARE DI“XXXX”(nome frutta)
OTTENUTO PER SPREMITURA DIRETTA
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e
poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed
acqua
Oppure “DA CONCENTRATO” (solo se il succo viene da concentrato)
CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO
seguita dall'indicazionedel tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in
sostanza secca e espresso in grammi per litro.
Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri
Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi…..
La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono -
ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o anche aromi o addtivi, e la lista
degli ingredienti risulta obbligatoria
400 ml e QUANTITÀ Netta (in Litri,
decilitri, millilitri)
Conservare in luogo fresco e asciutto, al
riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore
nell’ambiente
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto
ambiente
Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (1 anno di conservabilità) Termine minimo di
conservazione
Modalità conservazione
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L XXXXX (numero di lotto)
Lotto
(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Responsabile commerciale e
sede di stabilimento
“Succo” o “nettare”?• Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da
frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.
• Nettare di frutta: Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
• La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25% al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa
• L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.
Oltre il 50% è SEMPRE
succo?
80
Succhi, divieto di aggiungere zuccheri (nuova norma)
• Secondo la nuova regolamentazione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, che riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti.
• Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione).
• Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi.
• INFO: www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalParlamentoEuropeonuoveregoleperl’etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx
81
Nettare, contenuto minimo frutta o purea
Tipo di frutta Quantità minima(per 100 ml)
Ribes (nero, bianco, rosso) 25 ml
Uva spina 30 ml
Prugne 30 ml
Marasche 35 ml
Altre ciliegie 40 ml
Mirtilli 40 ml
Sambuco 50 ml
Lamponi 40 ml
Albicocche 40 ml
Fragole 40 ml
More 40 ml
Mele, pere, pesche, agrumi 50 ml
Limoni e limette 25 ml
Ulteriori dati rinvenibili all’Allegato IV della D
irettiva 2001/112/CE
82
Miscele
Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare nella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere e mele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella denominazione di vendita (che può essere “Succo di più specie di frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente).
83
“SPREMUTA”
• Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli agrumi, si può usare la dicitura “spremuta”, che permette di sottolineare le qualità di freschezza del prodotto ottenuto.
84
Riferimenti normativi• D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri
prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (attuazione direttiva europea 2001/112/CE
• D.lgs 109/92• RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal Consiglio
e da recepire in Italia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF
85
Frutta e verdura
86
DENOMINAZIONE DI VENDITA
(es, Mele, Pere…..)
ITALIA (paese + facoltativo
regione/luogo)Gala, Golden,
Stark …..
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti
del reg. 1221/2008, vedi slides successive)Calibro: facoltativo nelo sfuso
PRODOTTO SFUSO (CARTELLO ESPOSITIVO PRESSO LA MERCE)
87
PREZZO/KG
Additivi se presentihttp://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza
- Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo
azienda)
- Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso
dall’operatore)
-Denominazione di vendita (“arance”)
- Varietà prodotto (es “navelinas”)
- Origine (paese + facoltativo regione/luogo)
-Peso netto
-Lotto di produzione
-Prezzo (al Kg e per unità di vendita)
-Additivi se presenti
Frutta in confezioni
Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides
successive) Calibro: solo per alcune tipologie di frutta
Marchio ufficiale UE
88
Prodotti in confezioni -IV gamma*-Denominazione di vendita
- Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
- Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso dall’operatore)
- Ingredienti (in ordine ponderale decrescente)
--Istruzioni uso e modalità conservazione
-- data di scadenza
-Peso netto
- Lotto di produzione/data di confezionamento
--Origine
-Varietà
--additivi se presenti
(*crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente già pronti all’uso)
89
Extra, 1° categoria, 2° categoria …• A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la
categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria.• Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal
successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO per a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori.
• Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali
• Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati
• Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epidermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione.
90
Riferimenti normativi
• Direttiva materia (Ce 2200/96).• Decreto legislativo n. 306 del 2002• Reg. (CE) n. 1580/2007• Reg. (CE) 1221/2008
91
Riso, farro, cereali
92
Denominazione di vendita “riso”+ varietà (“arborio, “roma”,
“carnaroli”…)
Ragione sociale e
stabilimento di produzione
Lotto/data confezionamento
Termine minimo di conservazione
Quantità netta
Etichettatura nutrizionale per
100 grami di prodotto
(carboidrati, zuccheri, grassi,
grassi saturi, proteine, sale,
valore energetico)
Indicazioni di cottura
“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.
93
Riferimenti normativi
• D. Lgs 109/92• Reg. CE 1169/2011
94
Farine
95
Denominazione di vendita
Ragione sociale e stabilime
nto di produzio
n
Lotto/data confezionamento
Termine minimo di conservazione
Quantità netta
Etichettatura nutrizionale per
100 grami di prodotto
(carboidrati, zuccheri, grassi,
grassi saturi, proteine, sale,
valore energetico)
“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.
96
Riferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
97
Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta
FARINA DI FRUMENTO TIPO OO Per 100 gr
Calorie 340 kcal
Grassi 0,7
Grassi saturi (0,3)
Carboidrati 77,3
Zuccheri 1,7
Proteine 11
sodio 3
Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN
98
Denominazione del prodotto (in Italia) Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min
Farina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00%
Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00%
Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00%
Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00%
Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,70% 12,00%
Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche
(ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
99
Prodotti da forno
100
Etichettatura nutrizionale per
100 grami di prodotto
(carboidrati, zuccheri, grassi,
grassi saturi, proteine, sale,
valore energetico)
Denominazione di vendita (es“biscotti alle mandorle”: in tal caso, indicare nello stesso campo la % del
prodotto caratterizzante )
Ragione sociale e
stabilimento di produzione
Lotto/data confezionamento
Termine minimo di conservazione
Quantità netta
“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.
ingredienti
Modalità di conservazione 101
Indicazione ingredienti
102
Nei prodotti da forno (es. biscotti) come in genere negli alimenti composti da più di un ingrediente, questi vanno indicati:
-In ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in maggiori quantità a quello contenuto in minori quantità)
- per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evidenza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denominazione di vendita
-“farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “grano tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6)
103
Indicazione ingredienti composti
Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc
Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordineponderale decrescente.
Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre inordine ponderale decrescente, i sotto-ingredienti .
ES, Torta alla pesca.Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero,sciroppo di glucosio, fruttosio)
Aromi
104
-GLI AROMI vanno indicati
-- in forma generale (aromi naturali/ aromi)(Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze non presenti in natura che mimano un sentore invece presente in natura)
-In forma specifica (es, “vanillina”)
-come estratto “estratto di menta”
Additivi
105
-GLI ADDITIVI comprendono:
-Coloranti-Edulcoranti -Conservanti
Possono essere indicati:
-con il nome della categoria di appartenenza generale (es, “Conservante …”)
- seguito dal nome specifico (“ carbonato di sodio”) oppure dal numero CE (“E500”)
Riferimenti normativi• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)• Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il
quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato chiaramente (in %)
• Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari• D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi)
106
Vino
107
(8. tenorezuccherino soloper spumanti)
2. Tenore di alcol in volume %
3. Origine e provenienza
4. Nome o marchiocon inidirizzodell’imbottigliatore
5. Indicazione su allergeni(solfiti)
1. Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) o “Denominazione di OrigineControllata e Garantita “ (DOCG), oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione GeograficaProtetta (IGP)
6. Lotto
7. Quantità netta
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGP)
108
9. AnnataObbligatoria per DOC e DOCGFacoltativa per IGT
10. D
enom
inaz
ione
com
mer
cial
e
Origine: i vini con denominazione• DAL 2009 I VINI con legame territoriale (a denominazione di origine)
possono essere alternativamente menzionati sia come DOP- IGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT
Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.
109
Origine: I vini senza denominazione I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:• - “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino ottenuto da uve
vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese Membro/Stato terzo• - “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in
caso di vini originari di diversi Stati Membri;• “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “Miscela di vini di
…” in caso di vini originari da uno o più Paesi Terzi;• “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dal nome dello Stato Membro
/Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.
• I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” indicando il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.
• I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l’indicazione “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” … seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono state vendemmiate e
vinificate le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.
110
ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGT/ IGP)
111
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE VINI COMUNI (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE)
112
INFORMAZIONI FACOLTATIVE VINO COMUNE (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE)
113
“integralmente prodotto da …”
• il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che,raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le dicituresulle etichette.
• Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmenteprodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a queivignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uveAUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino.
114
Riferimenti normativi e allegati• Reg. CE 607/2009• Reg. CE 606/2009• Reg. 436/2009• Reg. CE 479/2008 (OCM vino)• Reg. Ce 555/2008• Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine)• DM 6 agosto 2009• DM 31 luglio 2009• Circolare Mipaaf 30 luglio 2009
115
Allegati
Numero dei vini DOCG, DOC e IGT al 19 ottobre 2011 (sito Mipaaf)
116
Passata di pomodoro
117
Passata di pomodoro
Denominazione di vendita: “PASSATA DI POMODORO” può
essere usata solo per pomodoro fresco spremuto
Nome commerciale -marchio di fantasia
Ingredienti (solitamente, pomodori, sale)
Lavorazione
Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia
Passata di pomodoro
“I LEONI”
Prodotta con pomodoro fresco
Ingredienti: pomodori, sale
Prodotto e confezionato da:
Azienda agricola Carpivia Polesine 3- Noceto-
PR
Data di scadenza: mm/aa
LXXXXX
600 g e
DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco" (G.U. n. 57 del 9/3/2006)
Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno con Regione/Stato).
Quando non coincida con la zona di confezionamento e con il confezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nome azienda, Comune, Provincia)
Non vanno indicati riferimenti REA come codici 118
Lotto/data di confezionamento
Data di scadenza
Peso Netto
Origine in etichetta• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità
delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, art. 6.
L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteritipografici la cui parte mediana - pari all’altezza della minuscola “x”, è pari o superiore a1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità delladenominazione di vendita.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq,l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm
119
Riferimenti normativi• Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull’etichettatura di
alcuni prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro.Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro” al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta del pomodoro fresco, sano e maturo
• Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero delle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di “passata“.
• Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
• Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità delle etichette
120
Prodotti di origine animale
121
BOLLINO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato solo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004.
*Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche * il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele.
BOLLINO SANITARIO
SULLA CARCASSA ANIMALE, E NECESSARIO PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI FRESCHE
MARCHIO IDENTIFICATIVO SULLA ETICHETTATURA O SUL
PRODOTTO, SULL’INVOLUCRO O SULL’IMBALLAGGIO, PUÒ
EVENTUALMENTEESSERE RAPPRESENTATO DA UNA TARGHETTA FISSA DI MATERIALE
RESISTENTE 122
Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggiodestinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio siaapposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.Esempio: SALAMI
MARCHIO IDENTIFICATIVO: Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C
Etichetta o imballaggio si equivalgono
123
Bollo sanitarioIl bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili:-il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO);- il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE.
- L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di almeno 0,8 cm e 1 cm.Nel caso di agnelli, capretti e porcellini le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitariopossono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse.
La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal veterinario ufficiale.Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell’animale,ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano.
*Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna dellacarcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ognisingola parte ottenuta. 124
Marchio di identificazioneIl marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed
indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare: 1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o
mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente);2. il numero di riconoscimento dello stabilimento; 3. l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE se applicato in
uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa.
NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito.
125
Esempio di Marchio di identificazione
126
Qual è la procedura per poter operare con il bollo sanitario/marchio di identicazione?
- Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione, localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III).
- Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse richiesto, riconosciute dall’autorità competente come previsto dall’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04.In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione.
- A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità.
Attualmente è presente elenco dei marchi http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp
127
Uova
128
Aspetti di vendita direttaÈ consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al
consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento onelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia in unterritorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo diproduzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta aporta.
Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, adeccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 gallineovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore sianoindicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso divendita porta a porta
!!!!!!!!!!!
129
Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente partedel presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in caso in cui le uova sianovendute direttamente dal produttore al consumatore finale:a) nel luogo di produzione;b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nellaregione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore puòdecidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possonoessere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale,la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «venditaporta a porta» e «regione di produzione»
REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, “A”
130
INDICAZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA (O SUL LATO O NELLA PARTE SUPERIORE)
DENOMINAZIONE DI VENDITA
cat”A”
Allevamento a terra
QUALITA’ (A= UOVA FRESCHE DA CONSUMO)
E MODALITA’ ALLEVAMETO
XL
CATEGORIA (PESO)XL = GRANDISSIME : > 73 G
L= 63-73 gM= 53 -63 g
S= < 53 g
NUMERO CENTRO IMBALLAGGIO (O
NUMERO MIPAAF) RILASCIATO DA ASL COMPETENTE SUL
TERRITORIO (modulo entro il D.M.
11-12-2009) Data di
scadenza (MAX 28 GG
DA DEPOSIZIONE)
Produttore
Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente
SUGLI IMBALLAGGI PUÒ ESSERE APPOSTA LA DICITURA «EXTRA» O «EXTRA FRESCHE», A CONDIZIONE CHE SULL’IMBALLAGGIO STESSO VENGA ANCHE INDICATA IN MANIERA VISIBILE:- LA DATA DI DEPOSIZIONE- IL TERMINE DI NOVE GIORNI DALLA PREDETTA DATA DI DEPOSIZIONE
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
131
3 IT 001 PR 036
MODALITA’ DIALLEVAMENTO
0= BIOLOGICO1= ALL’APERTO
2= A TERRA3= GABBIA o
BATTERIA
NAZIONE DIPRODUZIONE
CODICE ISTAT COMUNE DI PRODUZIONE
http://www.istat.it/it/archivio/6789
PROVINCIA DI PRODUZIONE
CODICE DI ALLEVAMENTO (ASSEGNATO
DALL’ASL)Giorno/mese
Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione)o in alternativa anche solo Data di deposizione.
Le uova devono essere ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC 132
Indicazioni obbligatorie
• Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate alconsumatore finale)
• Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro appositadomanda alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogniregione ha una propria modulistica che l’azienda deverichiedere e compilare
• ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dalservizio veterinario dell’ASL competente per territorio che hafunzione di autorità sanitaria di controllo
133
Indicazioni volontarie• “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni.Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” a partire dal
10 ° giorno?Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al consumatore finale o
all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova dicategoria “A”.
134
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n.
2295/2003 della Commissione, di applicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004 )
• Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda per il rilasciodel codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quantoprevisto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentireall'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specificanormativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dalMinistero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazioneper via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalleASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamenteal MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.
135
Codice identificativo• Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf (sulla
confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo(“stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio,anche se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore alconsumatore finale;
• l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti conmeno di 50 galline: in tal caso il produttore può omettere l’apposizione diun proprio codice identificativo.
136
Normativa vigente
• D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF. Modalità applicazione
Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazionedelle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, dellaCommissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
• Reg. CE 598/2008
• Reg CE 589/2008
• DGR 738/2008
• Legge comunitaria 34/2008
• Reg. CE 1243/2007
Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio delle uovahttp://agricoltura.regione.campania.it/uova/uova-index.html (modulo scaricabile)
137
Latte
138
Denominazione di vendita
va indicato: la materia grassa, ovvero intero, scremato, parzialmente scremato;
Va indicato il trattamento termico subito (PASTORIZZATO)
Va Indicato se risponde ai criteri per “ALTA QUALITA’”
1 l
Prodotto o confezionato da Clarabella srl, Via XXXX
Topolinia
( “da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte
fresco)
Confezionato il XX/XX/XXXX
Termine minimo di conservazione (in caso di latte a lunga conservazione “da
consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX)
Latte proveniente da allevamenti italiani
Origine- zona di mungitura
Latte intero pastorizzato di alta
qualità Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città)
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
139
Quantità netta
Data di scadenza (sostitutiva del
Lotto)
Latte fresco pastorizzato di alta qualità
• Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:
a) requisiti di composizione;tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;tenore di materia proteica: non inferiore a 32 g/litro;b) requisiti igienico-sanitari:tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2];contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.
(D.M. 9 maggio 1991 n. 185)
140
Latte fresco pastorizzatoArt. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e della commercializzazione del
latte alimentare vaccino
Latte fresco pastorizzato1. Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene crudo allo stabilimento diconfezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dallamungitura, presenti al consumo:a) prova della fosfatasi alcalina negativa;b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per centodelle proteine totali;c) prova della perossidasi positiva.
141
Latte fresco(EX ARTICOLO 5 DECRETO MINISTERIALE NUMERO 5464 DEL 3 AGOSTO 2011)
L’INDICAZIONE GEOGRAFICA RELATIVA ALLA ZONA DI MUNGITURA E ALLA PROVENIENZA DEL LATTE SONO STAMPATE CON CARATTERI TIPOGRAFICI LA CUI PARTE MEDIANA/ALTEZZA DELLA MINUSCOLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 1,2 mm E SONO APPOSTE IN ETICHETTA NELLO STESSO CAMPO VISIVO ED IN PROSSIMITA’ DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA.
NEL CASO DI IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE MAGGIORE RISULTAMENO DI 80 CM2, L’ALTEZZA MINIMA DELLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 0,9 mm.
142
Informazioni suzona mungitura-provenienza
143
Quantità netta in Litri
Data di confezionamento
(gg/mm/aa)
Data di scadenza (da consumarsi entro
gg/mm/aa)
Ragione sociale e sede (anche nell’insegna)
Data di mungitura
Data di scadenza del latte posto in vendita
(gg/mm/ aa)
Istruzioni conservazione domestica: tra 0 °e 4°C
Denominazione vendita(Latte crudo)
Latte crudoIndicazioni sul DISTRIBUTORE/BOTTIGLIA
Data di fornitura all’erogatore
Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture:
“LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. DA CONSUMARSI
SOLO DOPO BOLLITURA”(tale dicitura deve essere ben visibile, con caratteri di colore
rosso e di almeno 4 centimetri )Nel caso l’erogatore disponga di sistema di imbottigliamento o il
latte sia confezionato dal distributore, le bottiglie dovranno
riportare in etichetta anche le seguenti diciture:
AL DISTRIBUTORE SULLA BOTTIGLIA
144
Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e relativi adempimenti,
che non sono trattati in questa sede
Riferimenti normativi (I)• Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg Ce 2597 del 1997
• D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti l’origine dei prodotti alimentari
• Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana);
• Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto “latte”)
• d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore);
• d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte);
• d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco);
• d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità);
• d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore);
145
Riferimenti normativi (II)• DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive)
Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori.
• Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari
• d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco);
• d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare);
• d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);
• D. lgs 109/92
• d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”);
• l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24 e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in riferimento alla legge 169 146
Latticini
147
Yogurt
148
-Per legge si definisce YOGURT quell'alimento che contiene i fermenti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus.
- Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale, che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente questo influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali.
149
Denominazione di vendita
Data di scadenza“da consumarsi entro
XX/XX/XXXX)
Ingredienti
Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione
Yogurt alla fragola
“Il Latticello”
Azienda agricola XXX, Via dei lattai 11- Parma (PR)
Da consumarsi entro 12/12/2011
Ingredienti: Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus
termophilus, Lactobacillusbulgaricus, fragole 10%,
zucchero)
Conservare in frigorifero a +0-+4 C°Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Nome di fantasia
Condizioni di conservazione
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Quantità nominale (L/cl/ml)
125 g
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
150
Lotto (numero)
Caratteristiche
• Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo.
• La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve essere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt
• In base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in:• Magri (< 1%)• Parzialmente scremati (1,5%/2%)• Interi (> 3%)
Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare le seguenti indicazioni: “yogurt con...” o “yogurt al...” – contenuta in pezzi o purea;.
151
Altri micro-organismi
• Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai microrganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, anche in associazione con questi, il prodotto assume la generica denominazione di
"latte fermentato".
152
Riferimenti normativi• Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt• Circolare n. 40 del 12 marzo 1974• Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere
per l’alimentazione umana (resta proibito produrre yogurt da latte in polvere)• Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3
febbraio 1986, n. 9
153
Burro
154
Denominazione di vendita“burro tradizionale” può essere usata in certi casi*
Termine minimo di conservazione
“da consumarsi preferibilmente
entro XX/XX/XXXX)
Ragione sociale
azienda e stabilimento
di produzione
Eventuale nome di fantasia
Quantità netta
Il sale (se aggiunto)
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
155
N° Lotto
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
Quantità netta
Data di scadenza
Denominazione di vendita“burro tradizionale” può essere usata in certi casi *
Modalità di conservazione
Quantità netta
Il sale (se aggiunto)
Le condizioni di conservazione
Ragione sociale
azienda e stabilimento
di produzione
156
N° Lotto
• E’ denominato BURRO il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieritra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco nongrasso lattiero del 2% (reg. CE 2991/1994)• * La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a“tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dallacrema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autoritàcompetenti per territorio•Le denominazioni del burro sono:-“burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62%- “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di grassi lattieri ètra il 62% e il 41%- “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il tenore di grassilattieri è inferiore al 40%- “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39% e il 41%- “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale; ilquantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Questi burripossono contenere anche grassi diversi dal latte ma il contenuto dei grassilattieri non deve essere inferiore al 75%
Denominazione
157
Riferimenti normativi• Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genuinità del burro• Legge 202/83• Reg. CE 2991/1994
158
Formaggi
159
Criteri di classificazioneI formaggi si possono classificare:
1. in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …)2. “Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nella pasta,
ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate)3. “Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e
demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella)4. “Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti5. In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta): a pasta molle (dal 45% al 60%)Semidura (40%-45%)Dura (< 40%)
160
Criteri di classificazione6. In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda”
(nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C)
7. Per il tenore di grassi - Magri (< 20%)- Leggeri (tra il 20% e il 35%)Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che superino il
35% di grassi (la normativa prevede che un formaggio generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore al 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP.
8. In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi)
161
Formaggi a pasta filata
PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (Es: mozzarella) se destinati al consumatore finale devono (secondo l’articolo 23 del D. lgs del 109/1992) essere posti in vendita preconfezionati
Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI
Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso!!!!
162
Parmigiano Reggiano “La Biada”
Formaggio stagionato di latte vaccino
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Peso netto: 500 g
Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa
Confezionato il gg/mm/aa
Conservare tra +0° e 4 C°
Nome commerciale(caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …)
+ eventuale nome fantasia
Data di scadenza per formaggi freschi Termine minimo di conservazione per
stagionati e semistagionati
Sede produttore(nome produttore via,
Comune-Provincia)
Denominazione di vendita
Ingredienti
Quantità
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partitaModalità di conservazione
FormaggiBollo CE sanitario
per alimenti di origine animale
163
Parmigiano Reggiano “La Biada”Da agricoltura biologica/biologico
Formaggio stagionato di latte vaccino
Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma
Ingredienti: Latte, caglio, sale
Peso netto: 500 g
Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa
Confezionato il gg/mm/aa
Conservare tra +0° e 4 C°
Nome commerciale (caciotta, mozzarella,
parmigiano reggiano …)+ enome fantasia e menzione BIOLOGICO
Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e
semistagionati
Sede produttore (nome produttore via,
Comune-Provincia
Denominazione di vendita Ingredienti
Quantità
Modalità di conservazione
Formaggi- Biologico
Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it
AGRICOLTURA UE
Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale
indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,
dimensione,)a quello della denominazione di vendita
Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX
autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in
applicazione del Reg. CE n. 834/2007
Codice indentificativo e organismo di controllo
Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta
l’identificazione della partita
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
164
Ingredienti
• Se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti.
165
Normativa di riferimento• R. d. n. 2033 del 1925• D. Lgs 109/92• L n° 142 del 19.02.92• DPR n° 54 del 14.01.97• CIRC MIN n° 167 del 02.08.01• CIRC MIN n° 168 del 10.11.03• DLGS n°181 del 23.06.03• (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in genere alla
normativa specifica per determinati tipi di formaggi)
166
Carne bovina
167
Informazioni OBBLIGATORIE carne bovina
Denominazione di vendita : Taglio commerciale e
animale (bovino adulto, vitellone, vitello, etc)
Stato di macellazione enumero di approvazione del
macello
Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)
Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13)
Stato di sezionamento delle carcasse e
Numero del laboratorio
Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni
e l'animale o gli animali.
168
Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale
Modalità di conservazione
Lotto(può bastare la data o qualsiasi altro codice che
permetta l’identificazione
della partita
Quantità
Data confezionamento/d
ata scadenza/
peso
- Prezzo unitario per kg- Quantità netta
Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO*)
Stato di macellazione e
numero di approvazione del
macello
Stato di nascita e di allevamento
(“NATO E ALLEVATO IN
ITALIA”)
Stato di sezionamento delle carcasse e
Numero del laboratorio
Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni
e l'animale o gli animali (animale/lott0).
Razza, menzioni Dop/IGP
Data confezionamento/data scadenza/
peso
- Prezzo unitario per kg
- Quantità netta
Codice riferimento/rintr
acciabilità
169
Specie• Le specie sono:• bovine: vitello o bovino adulto• bufaline• suine• ovine: agnello o ovino adulto• caprine: capretto o caprino adulto• avicunicole: pollo, coniglio ed altri.
170
CategoriaIl Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la
commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi.
L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelatevendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alleindicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12mesi devono essere classificate al momento della macellazione come:
*“Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenienti da bovini dietà non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello)* “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenienti da animalidi età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone).
171
*Tagli anatomici
172
Ruolo organizzazioni produttori
• Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni checommercializzano carni bovine e che intendono etichettare leproprie carni fornendo al cliente informazioni ulteriori rispettoa quelle obbligatorie (lotto, paese di nascita, di allevamento,di macellazione - bollo CE dello stabilimento di macellazione edi sezionamento) devono presentare un disciplinare dietichettatura al Mi.P.A.A.F. e sottoporsi ai controlli di unOrganismo terzo.
173
Etichettatura volontaria…
• Con diciture validate entro un disciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000
• Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN 45011 per i controlli (su disciplinare etichettatura carni)
• Con possibilità di usare loghi
174
Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00
Art. 14
Ciascun operatore ed organizzazione responsabile dietichettare le carni deve assicurare su base informatica:
l’elenco delle aziende agrarie interessate
L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero diidentificazione
L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione
Identificazione dei lotti commerciali
L’elenco degli esercizi di vendita
Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
175
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per
animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico)o se figlio di genitori entrambi iscritti
Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quandol’informazione si desume dal passaporto bovino
Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita ladicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”
Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con
molte limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo
se indicata nel disciplinare
……continua…..
176
Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logodell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione diloghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismoindipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerareconfusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabilenell’etichettatura delle carni.
Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni dicertificazione volontaria di processo o prodotto (vedere anche Circolare 1 del 15Febbraio 2008)
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001
177
ORIGINECircolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.A tutela del consumatore, non e' conforme all'attuale normativa la presenza sulleconfezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture)riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull'origine ed alimentazione deglianimali, sulle proprieta' qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carniitaliane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).Per gli stessi motivi non e' ugualmente ammissibile l'uso di immagini cherichiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricoloreecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagneinnevate con animali al pascolo, ecc.).
178
Consigli dei NAS
L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato,ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione :"Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppurela dizione "origine Italia".
ORIGINE
179
Dicitura “alimentazione non OGM”
OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGMFREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite dirilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA
• Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita' certificata) e "ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera.
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
180
Ruolo organizzazioni per “non OGM”
Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzirichiamate, precisando tra l'altro:
a) i metodi di analisi ufficiali;b) i metodi ufficiali di campionamento;c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezzal'assenza di OGM nella razione alimentare;d) eventuali percentuali di tolleranza.
181
Medicinali, additivi, antibiotici …?
Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinali
la dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito.
circolare 15-10-2001
circolare 09-04-2003
182
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003
Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto, in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato, in stabulazione fissa
183
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie
Ad integrazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001, e' ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorche' l'operatore voglia organizzare un sistema qualita' e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacita' organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze.
Puo' essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' non miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo cosi' in inganno il consumatore.
184
Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo
3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono,da parte dell’organizzazione certificata, il controllocentralizzato di requisiti igienico sanitariaggiuntivi rispetto a quelli normalmente previstidalla normativa vigente sono ammesse a condizionedi riportare chiaramente sulla confezione gli estremidella certificazione (ente, tipo di certificazione,numero di certificato)
4. NON possono, invece, essere citate in etichettacertificazioni volontarie di prodotto relative a requisitispecifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale,omega 3, benessere animale) in assenza di undisciplinare di etichettatura facoltativa approvato aisensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30agosto 2000.
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
185
Art. 6.2: Marchi privati e collettivi
L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE 1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
186
4.3 Carni macinate
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008
La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:"Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)";"Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui e' avvenuta la preparazione del macinato;Paese di macellazione.
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:numero di riferimento;preparato in: Italia;origine: Francia/Germania/lrlanda;macellato in Italia.
L'etichetta, inoltre, puo' riportare una o piu' indicazioni tra quelle obbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000 e la data di preparazione delle carni in questione 187
Informazioni facoltative approvate:1. Data di nascita2. Sesso3. Tipo genetico4. Denominazione e sede dell’allevamento5. Periodo di ingrasso in Italia6. Razza7. Sistema di allevamento8. Composizione razione alimentare9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti10.Alimentazione NO OGM
188
Informazioni facoltative approvate:11. Alimentazione senza additivi antibiotici12. Esclusione fattori di crescita13. Sospensione trattamenti terapeutici14. Denominazione macello15. Data di macellazione16. Categoria17. Denominazione laboratorio di sezionamento18. Periodo di frollatura
189
Riferimenti normativi• Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute• Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le regole generali per un sistema di
etichettatura obbligatorio delle carni bovine).• Reg. CE 1760/00• Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00• Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applicazione del Regolamento CE
n. 1760/2000 del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine);
• D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. CE 1760 e 1825 del 2000);
• DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti non preimballati)• Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in etichetta)• Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle carni bovine);• Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008• Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003• Decreto 25 febbraio 2005• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per i controlli sulla etichettatura
delle carni bovine
190
Carne avicola
191
Premessa
Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartateesposte per la vendita al consumatore, le informazioni previste devono essere fornite mediante cartello esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita.
192
* Etichetta: Se la carne è confezionata dallo
stesso responsabile delle operazioni di SEZIONAMENTO …
193
Denominazione di venditacostituita dall’indicazione della specie, della categoria e del taglio.
Per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello di vendita al dettaglio
Categoria (classe A o B)in funzione della loro conformazione e dell’aspetto della carcassa o dei tagli
Lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate (fresche, congelate, surgelate), nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata
Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza, in conformità dell’articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE.
Numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita-il marchio sanitario può essere apposto anche fuori dall’etichetta, ma sulla confezione e chiaramente leggibile
*Dataconfezionamento/n°lotto
* Sigla Paese/ Provincia
*numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 194
* Etichetta: Se la carne è confezionata dallo
stesso responsabile delle operazioni di MACELLAZIONE…
195
In aggiunta, nel caso di carcasse intere, viene indicato il riferimento alla presentazione. Oltre alle denominazioni “parzialmente eviscerate” (“sfilate” o “tradizionali”), “con frattaglie”, “senza frattaglie”, può essere aggiunto il termine “sviscerate”;
* Sigla Paese
Codice identificativo allevamento
(numero)
la data o il numero dilotto di macellazione
il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazioneANCHE sulla carcassa o sul materiale di confezionamentoo di imballaggio:
… OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE CARNI AVICOLE ….(v. slide precedente)
196
RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ ORIGINEGli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichetta delle carni di pollame fresche
preconfezionate, oltre alle diciture obbligatorie, le informazioni riportate nel seguito.
Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, mediante ’apposizione su un’etichetta, sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di macellazione3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovranno indicare su apposita etichetta, apposta su ogni singolo pezzo, o sul materiale di confezionamento od imballaggio:
1.L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni nel caso di allevamenti nazionali.
2. la data o il numero di lotto di sezionamento3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
197
Menzione “allevamento organico/ biologico”
• Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, adeccezione dell’allevamento organico biologico,l’etichettatura non può recare termini diversi daquelli previsti dal Regolamento CE 543/2008. Imacelli autorizzati ad indicare “allevamentoorganico/ biologico” sono soggetti a specialiriconoscimenti, sottoposti a regolari controlli eobbligati a tenere una registrazione dettagliata
198
Riferimenti legislativi• Il Regolamento CE 543/2008• Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine carne
avicola)• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame”.
• Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE
199
Carni suine
200
• bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il sezionamento ed il confezionamento;
• ragione sociale e sede dello stabilimento;
• denominazione commerciale: specie, categoria e taglio;
•peso netto;
• modalità di conservazione.
• lotto di produzione;
• data di scadenza/data di confezionamento (i prodotti pre-incartati recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza)
- Prezzo unitario
FAC-SIMILE 1
201
Marchio sanitario identificativo
stabilimento di selezione e
confezionamentoRagione sociale e sede dello stabilimento
Denominazione di vendita (con specie es “di
suino”), categoria, tagliio
ingredienti In ordine
decrescente di peso
Modalità di conservazione
Data produzione
Lotto
Peso netto e prezzo al kg
SALUMI202
Marchio sanitario identificativo
stabilimento di selezione e
confezionamento
Ragione sociale e sede dello stabilimento
Peso netto (in alternativa, se pesata sul momento,
“da vendersi a peso”), oppure, per prodotti soggetti a calo di peso,
“quantità minima”, o “peso predeterminato meccanicamente”
Denominazione di vendita
(“salsiccia”) con specie (“di suino”), categoria, tagliio
•data di scadenza o TMC (prodotto preconfezionato);•lotto di produzione;•modalità di conservazione.
Ingredienti in ordine
decrescente di peso
•Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico devono recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato fisico (fresche, congelate, scongelate).
203
ALTRO ESEMPIO(CARNE BIOLOGICA)
COME PER I PRODOTTI BIOLOGICI,
EUROFOGLIA, + indicazione“AGRICOLTURA UE” +
Indicazione “BIOLOGICO” o “DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA”+CODICE IDENTIFICATIVO
ORGANISMO DI CONTROLLO ACCREDITATO MIPAAF
(VEDI SLIDE OLIO EV BIOLOGICO PER RISCONTRI)
204
2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia
Articolo 4• Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli
altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna• L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri
prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale.
Peste suina
205
Riferimenti normativi
• Non vi sono particolari aspetti normativi oltre al D. lgs 109/92
206
CARNE: Data di scadenza o data di confezionamento?
DATA DI SCADENZA È SEMPRE RACCOMANDABILE GARANTISCE MAGGIORE SICUREZZA, MEGLIO SE INSIEME ALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO
il problema non si pone (data scadenza)
Volendo entrare nello specifico, prodotti pre-incartati recano data di
confezionamento, i preconfezionati di
scadenza
BUONA PRASSI
Per carni bovine Per carni avicole
207
Pesce e crostacei
208
ETICHETTA 1. La denominazione commerciale della specie ovvero il nome del pesce;2. La denominazione scientifica della specie (facoltativa);3. Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può
comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”);4. La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in zone FAO.5. (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato di origine
su cui insistono le acque interne di riferimento territoriale)6. Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato)7. Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”)8. Lotto (numero)9. Quantità netta10. Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di scadenza
209
ZONE FAO (*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o la zona FAO sintetica)
210
Metodo di produzione• Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce, salata o salmastra,
e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni singola specie. La maricoltura rientra in tale fattispecie
• Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, che vede una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali
• Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato” allo stato giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in maniera esclusivamente naturale, sfruttando le risorse dell’ambiente.
• IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUO’ ESSERE SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTAGLIO DI CUI SOPRA
211
Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie,
Metodo di produzione: Allevamento (precisazione se biologico, quindi allevamento estensivo; altrimenti si tratta di allevamento intensivo o semiestensivo);
Paese di allevamento per i pesci di acqua dolce: esempio Italia (Orbetello – precisazione facoltativa;)
ZONA FAO/Mare di riferimento come codificato per pescato di mare
Metodo di conservazione: in frigorifero a 0/ +2;
Data di scadenza: da consumarsi entro il: giorno-mese;
Ragione sociale e nome produttore o dell’importatore che commercializza il prodotto;
Altre diciture facoltative per il pesce di filiera controllata: esempio descrizione dei mangimi, contenuto in grassi e se allevato con rintracciabilità di filiera, nome dell’ente certificatore e numero del certificato.
Marchio sanitario
Quantità
categoria di freschezza
212
Normativa di riferimento• D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo
• Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf
• Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalità diapplicazione del
• Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai consumatori nel settore deiprodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del 14/01/2001 e DM del25/07/2001, che ne disciplina l’etichettatura e fissa i criteri attuativi delregolamento (Ce) 2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalitàapplicative del reg. 104)
• Reg. 2406/96 (categoria di freschezza)
213
Legumi
214
Lenticchie
215
Scheda Prodotto Lenticchie
Nome di Fantasia I Tesori della Fattoria
Marchio Az. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi)
Denominazione Lenticchie
Tipo Biologico
Ingredienti Lenticchie
Origine dei Prodotti Aziendale – Italia
Sito di Produzione Laboratorio aziendale – Aut. XXX
Rif. Normativi generali D.lgs. 109/92 – Reg. CE 852/2004
Rif. Normativi specifici Regg. CE 834/07 e 889/08
216
LenticchieBiologiche
Az. Agr. Mario Rossi
Kg 1L 125/XX
IT BIO xxxAgricoltura EU
Origine: Italia
Da consumarsiPreferibilmente entro il:(gg/mm/aaaa)
Organismo di controllo autorizzato da MIPAAF IT BIO xxxOperatore n. xxxxxxx
Prodotto e confezionato daAz. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi) –www.mariorossi.eu
Si consiglia un controllo visivo prima del consumo.Conservare in luogo asciutto e areato a T°C non superiore a 10°C.Non disperdere nell’ambiente.
Minestra tradizionale legumi e cereali
217
Scheda Prodotto Lenticchie
Nome di Fantasia I Tesori della FattoriaMinestra tradizionale di legumi e cereali
Marchio Az. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi)
Denominazione Minestra di legumi
Tipo Convenzionale
Ingredienti Orzo perlato; lenticchie; piselli
Origine dei Prodotti Aziendale – Italia
Sito di Produzione Laboratorio aziendale – Aut. XXX
Rif. Normativi generali D.lgs. 109/92 – Reg. CE 852/2004
Rif. Normativi specifici Regg. CE 834/07 e 889/08
218
Minestra tradizionale di legumi e cereali
Az. Agr. Mario Rossi
500 gL 125/XX
Minestra a base di legumi e cerealiIngredienti: lenticchie (45%); piselli (25%); orzo perlato (20%); soia verde (10%)
Da consumarsiPreferibilmente entro il:(gg/mm/aaaa)
Prodotto e confezionato daAz. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi) www.mariorossi.eu
Si consiglia un controllo visivo prima del consumo.Conservare in luogo asciutto e areato a T°C non superiore a 10°C.Non disperdere nell’ambiente.
Pane
219
Denominazione
commerciale
(volontaria, tipo Rosetta,
Filone ….
- Prodotto/confezionato da XXX
- con farina macinata presso Mulino XXX
Denominazione di vendita: (vedi slide successiva)
Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina, acqua, lievito e sale
Ingredienti volontari : latte, olio…. E nel caso, % dell’ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in denominazione di
vendita*
Data di confezionamento Termine minimo di conservazione
Peso netto
Denominazione di venditaFarina impiegata Denominazione
Grano tenero tipo “00” Pane di tipo “00”
Grano tenero tipo “0” Pane di tipo “0”
Grano tenero tipo “1” Pane di tipo “1”
Grano tenero tipo “2” Pane di tipo “2”
Grano integrale Pane di tipo integrale
Semola di grano duro Pane di semola
Semolato di grano duro Pane di semolato
Rimacine di semola Pane di semola rimacinata
Rimacine di semolato Pane di semolato rimacinato221
Denominazione del prodotto (in Italia)
Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min USA Germania Francia
Farina di grano tenero tipo 00
14,50% – 0,55% 9,00% pastry flour 405 40
Farina di grano tenero tipo 0
14,50% – 0,65% 11,00% all-purpose flour 550 55
Farina di grano tenero tipo 1
14,50% – 0,80% 12,00% high gluten flour 812 80
Farina di grano tenero tipo 2
14,50% – 0,95% 12,00% first clear flour 1050 110
Farina integrale di grano tenero
14,50% 1,30% 1,70% 12,00% white whole wheat 1600 150
Tipi di farina (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)
222
Integrazione obbligatoria• In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a
farina, acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita integrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, pane all’olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quantitativo % dell’ingrediente caratterizzante, come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine decrescente
• In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DIBASE (farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di vendita integrata che sottolinei l’aspetto (es, Pane di tipo “0” “senza sale”, “senza lievito”….)
*in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione per il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque
sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente caratterizzante.
223
• Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il pane è denominato “Pane al XXX (farro, avena …)”.
Integrazione volontaria della denominazione di vendita
224
• La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fatta valere sia nel caso di uso di
- Farina integrale tal quale- Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello
Integrazione volontaria della denominazione di vendita:
“pane integrale” (I)
225
Integrazione volontaria della denominazione di vendita:
“pane integrale” (II)• Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella
denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farinadi frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con lemedesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/ocruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti,implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale daassicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.
• La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero.
226
Integrazione volontaria della denominazione di vendita: “pane integrale” (III)
Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare, è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta:
“FONTE DI FIBRE”• L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
227
Riferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei
prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”
• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.
• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)
228
Aceto
229
Data di scadenza o TMC non richiesti
Ingredienti:Elenco ingredienti: non
obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°)
Quantità netta
Modalità di conservazione
Denominazione di vendita
Aceto di vino6,5°
0,25 cl eProdotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe- via Fanti 4
43010 Medesano- Parma
Sede produttore (nome produttore via, Comune-
Provincia
Aceto comune
Le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono: 250-500-750-1000-2000-
5000 ml se destinate al mercato nazionale.
230
Lotto/data di confezionamento
Aceto balsamico di Modena IGPLa designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.
Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”, “superiore”, “classico” od altro similare.
È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare,qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.
231
Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP/Reggio Emilia DOP
Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta)
La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena“/di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione "denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.
In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine protetta" o "D.O.P.".
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari.
La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.
È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni.
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
232
Data di scadenza / TMC non richiesti
Ingredienti:Elenco ingredienti: non e
obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°)
Quantità netta
Modalità di conservazione (volontaria)
Denominazione di vendita
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA
EXTRAVECCHIO (25 ANNI)
DOP – Denominazione di Origina Protetta
6,5°
Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai
Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92
0,25 cl eProdotto da Azienda AgricolaVia Fanti 6, 41100- Modena
Sede produttore (nome produttore via, Comune-
Provincia
Invecchiamento (possibile vantare “extravecchio” come menzione
speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l’Aceto che è stato invecchiato almeno 12 anni nel
rispetto del Disciplinare Produttivo
Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (*etichetta preposta dal Consorzio)
Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008
Riconoscimento ministeriale
233Lotto/data di confezionamento
Le bottiglie• L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere
confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro, e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP
• I contenitori in cui e' confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:
• tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato. tipo B:bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate nel disciplinare produttivo
• L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica (vedi slide seguente) e solo quella
234
Fascette, pendagli ed etichetta• Le informazioni obbligatorie –e diverse nel caso dell’aceto comune o
dell’aceto DOP/IGP- vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta ordinaria.
• Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia non possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quanto tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; non forniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali
235
Accorgimenti volontari per valorizzare il prodotto (IGP)
• L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette.
• Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azione, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20 e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%.
• È consentito l'uso di caramello, fino al 2%.
• Nel caso dell’aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli produttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli possibili per legge
• Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adeguatamente il prodotto
• La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredienti usati e sui metodi di lavorazione.
236
•È ammessa la dicitura "invecchiato"per il prodotto di almeno 3 anni.
•Si può volontariamente indicare inetichetta“senza aggiunta di caramello”
•Si può volontariamente specificare la %di mosto
Legge 82/2006 Legge n° 1151 del 14/12/1950D. lgs 109/92 Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP)Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP)
Aceto aromatizzante• All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […] o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107).• E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.• L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...)
Aceto balsamico• Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato• D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M. 9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazionedella materia prima
Riferimenti normativi
237
BIRRA
238
Denominazione di vendita:
Volume alcolometrico (nello stesso campo visivo della
Denominazione di vendita6° alc
BIRRA
Elenco ingredienti
Quantità (cl)
Termine minimo di conservazione (TMC)
Ragione sociale e sede del produttore
Lotto/ data di confezionamento
Modalità di conservazione
Birrificio a XXX (Nome Azienda)
Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)
Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP
)
L XXXXX (numero di lotto)
Da consumarsi preferibilmente entro la fine:
mese/anno (2 ANNI)
33 cl
Conservare in luogo fresco e asciutto, al
riparo dalla luce e da fonti di calore
Non disperdere il contenitore
nell’ambiente
Box tratteggiati:Le indicazioni entro tali box vanno nello
stesso campo visivo principale
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo
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Denominazione di vendita• Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR 272/98), che
definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono:
1. BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%)2. BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e
3,5%)3. BIRRA4. BIRRA SPECIALE5. BIRRA DOPPIO MALTO
(Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100 grammi di mosto da cui la birra è derivata)
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“Birra Artigianale”…
• Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazione di vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”, “birra doppio malto”, etc …), PENA SANZIONI
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Quantità di vendita ammesse
• La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl, 33 cl, 50 cl, 66 cl
• Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie
• Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite
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Riferimenti normativi• Legge 16.8.1962 n° 1354; • Legge 16.7.1974 n° 329; • Legge 3.7.1976 n° 454; • Legge 17.4.1989 n° 141; • D.M. 1.7.1994 n° 519; • D.M. 19.11.1996 n° 682; • D.P.R. 30.06.1998 n. 272;• D.M. 26.02.1996;• D.M. 30.06.1998 n.250
243
GRAPPA
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Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come stravecchia, invecchiata,
vecchia, riserva)
Volume alcolometrico (minimo 37,5°)
Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta
Ragione sociale e sede del
produttore
Lotto
Quantità (l, cl)
Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e
in anni, o soltanto in mesi;
STRAVECCHIADa uve nebbiolo
Puo' essere specificato il nome del vitigno o del vino a denominazione di
origine (es, Chianti)
L XXXXX (numero di lotto)
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Presentazione in etichetta (I)• Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione
di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.• Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia»
o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legnonon verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime disorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.
• E' consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappainvecchiata almeno diciotto mesi.
• Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni,o soltanto in mesi;
• Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deveavere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume;
Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di:(*- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero
invertito;- caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi,
secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti)246
Presentazione in etichetta (II)il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:• a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime
provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa unatolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
• b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materieprime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di talivitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. None' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazionedei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;
• c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uveutilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture(DOC, DOCG e IGT) o (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
• d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti
a), b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;
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Riferimenti normativi• DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e laprotezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione- Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234)- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante modalità di applicazione del reg. 479/2008)- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo- Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, recante norme in materia di produzione e
commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;- Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee,- Regolamento (CEE) n. 1576/89- Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato- Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;- Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 dellaCommissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazionigeografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria.
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