organizzazione dello studio professionale
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Organizzazione dello Studio Professionale. A cura di Centro Studi CGN Dott. Paolo Desolati. ANTIRICICLAGGIO. Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F. UIC. Unità d’Informazione Finanziaria. Dal 1/ 1 /2008. UIF. Competenze e poteri sono trasferiti alla Banca d’Italia. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Organizzazione dello Studio Professionale
A cura di Centro Studi CGNDott. Paolo Desolati
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ANTIRICICLAGGIO
ANTIRICICLAGGIO E LIMITAZIONE
USO DEL CONTANTE
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Nucleo Speciale Polizia Valutaria G.d.F.
ACCESSO ANAGRAFE RAPPORTI BANCARI ACCESSO LIBRI
CONTABILI DOCUMENTI, CORRISPONDENZA ED ESTRAZIONE DI COPIA
DELEGARE A TUTTI I REPARTI G.d.F ISPEZIONI
E APPROFONDIMENTI ANTIRICICLAGGIO
DOPPIA QUALIFICA DI POLIZIA TRIBUTARIA E
VALUTARIA
POTERI
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Unità d’Informazione Finanziaria
UIC
UIF
Competenze e poteri sono trasferiti alla
Banca d’Italia
Dal 1/1/2008
Riceve segnalazioni operazioni sospette
Acquisisce altri dati
Effettua studi su anomalie
Analizza flussi finanziari
Impiega dati anagrafe conti e anagrafe tributaria
Individua indicatori di anomalia
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Le fonti normative: un cantiere senza fine
II - Direttiva n. 2001/97/CE
III - Direttiva n. 2005/60/CE
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141
In vigore dal 22/4/2006
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
Norme Comunitarie Norme Nazionali
In vigore dal 29/12/2007
D.Lgs. 25/09/2009, n. 151
In vigore dal 04/11/2009
Decreto Legge n. 130 del 13 Agosto 2011
In vigore dal 13/08/2011
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Controlli e verifiche G.d.F.
A seguito di indagini su cliente dello studio
A seguito di segnalazione effettuata dal professionista
A seguito di omissione di una segnalazione di operazione sospetta
A seguito di violazione limitazione uso del contante di cliente dello studio
Ispezioni a campione
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Ispezioni G.d.F.
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Le sanzioni
VIOLAZIONE SANZIONE
Inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela Multa da 2.600 € a 13.000 €
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni
relative al cliente o delle operazioni effettuate
Multa da 2.600 € a 13.000 €
Omessa istituzione dell'archivio informatico o del registro della
clientelaSanzione pecuniaria da 5.000 € a 50.000 €
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non
segnalata
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Ispezioni a campione Guardia di Finanza• Legittimazione esercizio attività• Individuazione responsabili e del
personale• Istituzione registro clientela o
dell’archivio informatico; • Processi logici adeguata verifica• Registrazione dati • Adeguata verifica della clientela • Conservazione dati con istituzione
fascicolo del cliente; • Rispetto obbligo segnalazione
operazioni sospette • Comunicazione violazioni della
limitazione dell’uso del contante. • Linee guida profili di rischio
Circolare n.83607 del 19/03/2012L’attività
mira a verificare:
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Prestazioni soggette all’obbligo
quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’ operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.
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Prestazioni a valore indeterminabile
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze e servizi prestati per la costituzione e amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Tenuta di contabilità per qualsiasi regime
Revisione contabile
Trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
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Prestazioni escluse
PRESTAZIONI NON SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA adempimenti in
materia di amministrazione
del personale
attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni
derivanti da obblighi fiscaliDal 29/12/2007 NO F24Dal 4/11/2009
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Modalità adeguata verifica della clientela OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ
CLIENTE
TITOLAREEFFETTIVO
ACQUISIZIONE DATISU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
CONTROLLO COSTANTE
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L’identificazione del cliente
Persone fisiche
• Il nome e il cognome• Il luogo e la data di nascita• L’indirizzo della residenza e
dell’eventuale domicilio • Il codice fiscale• Gli estremi del documento di
identificazione
Società
• Denominazione• Sede legale• Codice fiscale o partita IVA
per le persone giuridiche• Verifica esistenza potere di
rappresentanza
IN PRESENZA DEL CLIENTEATTRAVERSO DOCUMENTO NON SCADUTO
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Documento di riconoscimento
PASSAPORTO
CARTA D’IDENTITÀ
PATENTE DI GUIDA / PATENTE NAUTICA
LIBRETTO DELLA PENSIONE
PORTO D’ARMI
PERMESSO DI SOGGIORNO
TESSERE AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
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Decorrenza obblighi
Soggetti
Dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili,
consulenti del lavoro, notai e avvocatiConsulenti tributari non
iscritti in albi e Società di
servizi operanti nel settore contabile - tributario
Obbligo identificazione
clientela
22 aprile 2006
25 maggio 2007
Obbligo adeguata verifica clientela
29 dicembre 2007
29 dicembre 2007
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Quando verificare il cliente
L’ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE È SVOLTA
PER I NUOVI CLIENTI
CONFERIMENTO INCARICO
CLIENTELA GIÀ IN ESSERE AL 29/12/2007
AL PRIMO CONTATTO UTILE
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Modalità adeguata verifica della clientela OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ
CLIENTE
TITOLAREEFFETTIVO
ACQUISIZIONE DATISU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
CONTROLLO COSTANTE
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Titolare effettivo
CLIENTE
Persona fisicaAgisce in proprio e
per proprio contoNON vi
sono altri titolari effettivi
Agisce per conto
di altra persona
fisica
Deve fornire
generalità ed estremi document
o del titolare effettivo
Società Enti
La persona fisicarappresentante
Deve fornire generalità ed
estremi documento del/dei titolare/i effettivo/i
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Titolare effettivo Società
SOCIETÀ“B” PF 5%
“C” PF 25%
“D” PF 70%
Titolare effettivo
CLIENTE
SOCI
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SOCIETÀ“B” PF 5%
“C” PG 25%“E” PF 50%
“F” PF 50%
“D” PG 70%“G” PF 50%
Titolare effettivo
“H” PF 40%Titolare effettivo
“I” PF 10%
CLIENTE
SOCI DI
1° LIVELLO
SOCI DI
2° LIVELLO
Catena di controllo
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Identifichiamo il Titolare Effettivo
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Modalità adeguata verifica della clientela OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀCLIENTE
TITOLAREEFFETTIVO
ACQUISIZIONE DATISU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
CONTROLLO COSTANTE
Rating cliente
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Approccio basato sul rischio
RISCHIO OBBLIGHIRAFFORZATI
OBBLIGHIORDINARI O
SEMPLIFICATI
MISURE ADOTTATE ADEGUATE ALL’ENTITÀ RISCHIO
RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
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Indice di rischio
RISCHIO CONNESSO AL CLIENTE
RISCHIO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
ELEMENTI
CONNESSI AL
CLIENTE
ELEMENTI
CONNESSI ALLA
PRESTAZIONE
INDICE DI
RISCHIO
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Obblighi rafforzati
Controllo delle informazioni e riscontri documentali
Verifica del titolare effettivo in presenza del medesimo
Analisi delle informazioni su scopo e natura della prestazione
Controllo costante più approfondito e frequente
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Modalità adeguata verifica della clientela OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ
CLIENTE
TITOLAREEFFETTIVO
ACQUISIZIONE DATISU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE
CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI
CONTROLLO COSTANTE
![Page 28: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/28.jpg)
L’obbligo di conservazione dei documenti OBBLIGO DI
CONSERVARECOPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELAdieci anni dalla fine della prestazione
professionale
I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione
della prestazione professionale
ISTITUZIONE DI APPOSITI FASCICOLI
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Contenuto fascicolo
• fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione • fotocopia codice fiscale• fotocopia partita IVA• visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti
diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
• documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
• eventuale attestazione ex art. 30• copia del mandato professionale• documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo• dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o
dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale• eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare
il titolare effettivo
COSTANTEMENTE AGGIORNATO
PRESENTATO SU RICHIESTA ORGANI
DI CONTROLLO
PROTETTO CON MISURE PRIVACY
![Page 30: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/30.jpg)
Modalità di registrazione
POSSIBILITÀ DI OPTARE
ARCHIVIO INFORMATICO
REGISTRO CLIENTELA- NUMERATO PROGRESSIVAMENTE
- SIGLATO PAGINA PER PAGINA- INDICAZIONE NELL’ULTIMO FOGLIO
NUMERO PAGINE COMPLESSIVE- TENUTO IN MODO ORDINATO
- SENZA SPAZI BIANCHI- SENZA ABRASIONI
![Page 31: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/31.jpg)
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL’UIFQUANDO I PROFESSIONSTI
SANNO SOSPETTANO
STATE COMPIUTE TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Segnalazione delle operazioni sospette
![Page 32: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/32.jpg)
VIETATO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL
PORTATORE TRA SOGGETTI DIVERSI
COMPLESSIVAMENTE> = 1.000,00 EURO
• PAGAMENTI FATTURE• FINANZIAMENTI SOCI• TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE
SOCIETÀ• DISTRIBUZIONE DI UTILI E DIVIDENDI• CONFERIMENTI IN SOCIETÀ
Limitazione uso contante
![Page 33: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/33.jpg)
PAGAMENTO FATTURA 2.000 EURO IN 4 RATE DA 500 EURO
A 30, 60, 90, 120 GGORDINARIA DILAZIONE SCATURISCE DA PREVENTIVO ACCORDO COMMERCIALE
PLURALITÀ DI PAGAMENTI A SCADENZE PREFISSATE È FRUTTO DI UN’ORDINARIA
DILAZIONE DI PAGAMENTI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
Pagamento fatture contanti
![Page 34: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/34.jpg)
Finanziamento soci in contantiFINANZIAMENTO EFFETTUATO DAI SOCI: versamento 900 euro in gennaio, 900 euro in
febbraio e ulteriori 900 euro a marzoFRAZIONAMENTO NON APPARE
CONNATURATO AL TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO PER CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
![Page 35: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/35.jpg)
Distribuzioni utili in contantiDISTRIBUZIONE UTILI SNC AI SOCI: 800 euro in
gennaio, 800 a febbraio e 800 euro a marzoFRAZIONAMENTO NON APPARE
CONNATURATO AL TIPO DI OPERAZIONE POSTA IN ESSERE
SI DEVE VALUTARE CASO PER CASO
PUÒ COSTITUIRE VIOLAZIONE
![Page 36: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/36.jpg)
Sanzioni violazione limiti contante
PEP
VIOLAZIONE per il cliente
DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE
Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è
pari o superiore a 1.000 euro (art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 1 Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importoTrasferito con minimo
3.000 euro(se importi superiori a 50.000 euro sanzione
quintuplicata)
Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 2.500 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e clausola di non trasferibilità (art. 58 co. 1)
Art. 49 co. 5
![Page 37: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/37.jpg)
Sanzioni violazione limiti contante
PEP
VIOLAZIONEper il professionista
DISPOSIZIONE VIOLATA SANZIONE
Violazione dell’obbligo di riferire al MEF le violazioni di cui
agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e 50 (art. 58 co. 7)
Art. 51
Sanzione pecuniaria dal 1% al 30% dell’importo
dell’operazione, del saldo del libretto o del conto con sanzione
minima di 3.000 euro(se importi superiori a 50.000 euro sanzione quintuplicata)
![Page 38: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/38.jpg)
Modifica della soglia limite negli ultimi anni
PEP
Fino al 29.04.08
Dal 30.04.08
al 24.06.08
Dal 25.06.08
al 30.05.10
Dal 31.05.10
al 12.08.11
Dal 13.08.11
al 05.12.11
Dal 06.12.1
1
Euro 12.500
Euro 5.000
Euro12.500
Euro5.000
Euro2.500
Euro1.000
![Page 39: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/39.jpg)
PEP
Altri obblighi
• Permette adeguata conoscenza del cliente
• Contribuisce a rilevare situazioni anomale da sottoporre al professionista
• Si consiglia di documentare l’attività di formazione
Adeguata
formazione
personale
![Page 40: Organizzazione dello Studio Professionale](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062323/5681658f550346895dd85c58/html5/thumbnails/40.jpg)
PEP
Grazie per l’attenzionee vediamo un esempio pratico
dell’adempimento Antiriciclaggio