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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Spazio riservato all’Ufficio Urbanistica

CONVENZIONE URBANISTICA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PIANO NORMA 15/2 (Area residenziale a Dolo, via Cà Tron)

Committente: ……………………………………………………… ________________________________

(Firma)

……………………………………………………… ________________________________ (Firma)

……………………………………………………… ________________________________ (Firma)

Progettista: ……………………………………………………… ________________________________ (Timbro e Firma)

Settore V – Urbanistica / Edilizia Privata – Comune di Dolo

Settore Urbanistica – Schema convenzione versione n° 1 del ../../2012

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Indice Premesse ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Art. 1 – Obbligo generale………………………………………………………………………………………………………… 3

Art. 2 – Disposizioni preliminari……………………………………………………………………………………………….. 3

Art. 3 – Termini per gli adempimenti………………………………………………………………………………………… 4

Art. 4 – Obbligazioni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria……………………………………………. 4

Art. 5 – Affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione…….…………………………………………. 6

Art. 6 - Allacciamento ai pubblici servizi – Attivazione contratti forniture ……………………………………. 8

Art. 7 – Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione……………………………………………………... 8

Art. 8 – Condizioni per il ritiro del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria……………………………………………………………………………………………….

9

Art. 9 – Garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali…………………………………………………….. 9

Art. 10 – Condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi interventi edilizi…………………………………………….. 10

Art. 11 – Poteri di controllo del Comune, collaudo e presa in carico delle opere di urbanizzazione……. 11

Art. 12 - Manutenzione delle aree e delle opere ………………………………………………………………………… 12

Art. 13 - Disciplina per il passaggio sulla viabilità del PN 15/1 12

Art. 14 - Cessione di aree a standard ……………………………………………………………………………………….. 13

Art. 15 – Modalità di fruizione e manutenzione della servitù pubblica ………………….………………………. 14

Art. 16 – Varianti……………………………………………………………………………………………………………………… 14

Art. 17 – Edifici con destinazione diversa ……………………….………………………………………………………… 15

Art. 18- Edilizia convenzionata ………………………………………………………………………………………………. 15

Art. 19 - Vigilanza …………………………………………………………………………………………………………………. 16

Art. 20 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche …………………………………………………………. 16

Art. 21 - Spese ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Art. 22 – Pubblicità degli atti……………………………………………………………………………………………………… 16

Art. 23 – Controversie tra le parti….…………………………………………………………………………………………… 17

Art. 24 – Trascrizione e benefici fiscali………………………………………………………………………………………… 17

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L'anno duemila ……………, addì ………………………………. del mese di …………………… (……./……./………..), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor ………………………………………., Segretario comunale/notaio in …………………………………………………… si sono costituiti i signori: Tessier Giuliano, nato a Venezia il 07.05.1954, C.F. TSSGLN54E07L736A, domiciliato a Venezia-

Lido in via Barbarigo n. 10 e Molesini Donatella, nata a Barbarano Vicentino (VI) il 22.08.1941, C.F. MLSDTL41M62A627M domiciliata a Venezia-Lido in via Lepanto n.34, comproprietari ognuno al 50% del terreno ricadente nell’ambito del PN 15/2 censito nel Comune di Dolo al foglio 10 mappale 28 porzione di mq. 15.538,60 e dei terreni ricadenti fuori ambito, censiti al Comune di Dolo al foglio 10 mapp. 28 porzione, map. 367 porzione, map. 241 porzione, ma funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del PN 15/2 come meglio descritto in premessa;

soggetti nel seguito del presente atto denominati “soggetto attuatore”, da una parte; e il sig. Riccardo Tosco, Responsabile del Settore urbanistica ed edilizia privata domiciliato presso la residenza municipale del Comune di Dolo (VE) sita in via B. Cairoli n. 39 – C.F. 82001910270, il quale agisce per nome e per conto del Comune, a ciò designato con provvedimento sindacale n. 09/2011, nel seguito del presente atto denominato semplicemente “Comune”;

PREMESSO

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari soggetto attuatore dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

b) che il comparto di cui alla convenzione ha una superficie territoriale reale di piano totale di mq. 16.863,34 di cui mq. 15.538,60 compresi nell’ambito del PN 15/2, mq. 1.324,74 ricadenti all’esterno dell’ambito (di cui mq. 931,24 oggetto di trasferimento al Comune e mq. 393,50 oggetto di asservimento all’uso pubblico) e che nel vigente Piano Regolatore Generale sono classificati come segue: – Scheda urbanistica Progetto Norma 15/2 (Z.T.O.: C2/16, C2/20, F/Sc 30 e 32, P); – Viabilità; – Zona “F1”- attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo – Zona “A”;

c) Che il comparto prevede l’esecuzione di opere fuori ambito come di seguito descritte: c.1) completamento di parte del verde pubblico di mq.77,78 e prolungamento della pista ciclabile

di mq. 139,75 sul lato sud-est del PN 15/2 in zona ” A” su terreno identificato catastalmente al foglio 10 map.28 porzione di proprietà del soggetto attuatore ;

c.2) realizzazione di un tratto di viabilità di PRG di mq. 693,75 su terreno identificato al foglio 10 map.357 porzione di proprietà del soggetto attuatore, posto tra gli ambiti del PN 15/2 e il PN14 la cui estensione indicata nel progetto deriva dal rapporto tra la lunghezza complessiva della strada di PRG parametrata sulla potenzialità edificatoria di competenza tra il PN 15/2 e PN14, pertanto in questa fase viene prevista la realizzazione della porzione di strada correlata e proporzionale all’intervento di trasformazione urbanistica oggetto della presente convenzione, dando atto che il completamento della funzionalità di tale viabilità trova compimento con l’attuazione del tratto viario compreso nel PN14 ;

c.3) a nord dell’ambito su terreno di proprietà del soggetto attuatore identificato catastalmente al foglio 10 map. 241 porzione di mq. 393,50 ove esistono anche altre servitù, viene realizzato un tratto di pista ciclopedonale e verde, con vincolo a uso pubblico, per collegare la via Vittorio Alfieri con il lato ovest del complesso scolastico della Provincia di Venezia, al servizio sia del P.U.A. – PN15/2, che delle zone limitrofe e della collettività ;

c.4) a nord dell’ambito su terreno identificato catastalmente nel Comune di Dolo (VE) foglio 9 map. 10 di proprietà Comunale in zona “F /Sc n.20” è prevista la sistemazione del tratto di percorso ciclopedonale posto sulla rampa che collega la via Alfieri con l’argine del Rio Serraglio, tale lavoro è subordinato al parere favorevole del Genio Civile da acquisire prima del rilascio del P.d.C. delle opere di urbanizzazione ;

d) che i Comune si impegna a mettere a disposizione del soggetto attuatore le aree di sua proprietà interessate dalla esecuzione delle opere di urbanizzazione ricadenti sulle stesse ed a carico del soggetto attuatore;

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e) L’attuazione dell’intervento urbanizzativo è subordinata all'approvazione di un PUA - Piano Urbanistico Attuativo convenzionato, qui denominato “Piano di Lottizzazione – Progetto Norma n°15/2”.

VISTI

a) La domanda di autorizzazione al Piano Urbanistico Attuativo – PN n° 15/2, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n° 32353 del 07.12.2007 pratica n. 4/2007 e successive integrazioni;

b) La deliberazione di Giunta Comunale n°…… del ………., esecutiva, con cui il Piano Urbanistico Attuativo è stato adottato;

c) L’attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Piano Urbanistico Attuativo – PN n° 15/2, nelle forme di legge, in seguito al quale sono pervenute n. …. Osservazioni;

d) La deliberazione di Giunta Comunale n°…… del …………., esecutiva, con la quale è stato controdedotto alle osservazioni pervenute ed è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo – PN n° 15/2;

e) La legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, il DPR 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm.ii., la ex legge Regionale 27 Giugno 1985 n° 61 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore, la legge regionale 23 Aprile 2004 n° 11 e ss.mm.ii. il D.L.gs 42/2004 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE 1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 3. Il soggetto attuatore si impegna pertanto, in caso di eventuali cessioni/trasferimenti ad altro titolo/costituzione di diritti reali di godimento, ad inserire nei relativi atti specifico richiamo alla presente convenzione con una clausola del seguente tenore letterale che dovrà essere specificamente approvata dall’altro contraente ai sensi dell’art.1341 C.C. “(l’acquirente/altro) _______________ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione urbanistica con il Comune di Dolo in data _____ atto Segretario Comunale n. Rep.____ accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”. 4. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute. 5. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato. 6. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall’approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, il cui progetto dovrà essere presentato al Comune

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entro 12 (dodici) mesi dalla formale stipula della presente convenzione, salvo deroghe ai sensi del comma 2 dell’art.15 del D.P.R. 380/2001 e comunque non oltre il termine di cui al comma 6. 3. Le opere di urbanizzazione non possono essere iniziate prima del rilascio del relativo titolo abilitativo e la loro esecuzione deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. 4. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), a favore del Comune, avviene al completamento delle opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore; la proprietà delle stesse, entro e fuori terra, è attribuita al Comune, con atto di trasferimento a titolo gratuito delle aree di cui sopra. 5. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 4 si applicano alle aree e opere di urbanizzazione per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l’assoggettamento alla servitù permanente all’uso pubblico, come previsto dall’art. 15. 6. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la validità dei PUA è fissata in anni 10 salvo proroga di ulteriori anni 5. Tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni, a meno che non sopraggiungano variazioni agli strumenti urbanistici dettate da modifiche legislative tali da determinare una decadenza del Piano. Entro lo stesso termine il soggetto attuatore deve aver conseguito l’ottenimento dei titoli edilizi, per la completa attuazione degli interventi edificatori previsti dal Piano in oggetto ed aver iniziato i lavori previsti da ciascun singolo permesso di costruire. ART. 4 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Ai sensi della presente convenzione il soggetto attuatore si obbliga: a) A progettare, eseguire, cedere e asservire ad uso pubblico gratuitamente al Comune tutte le opere ed aree necessarie per le opere di urbanizzazione; b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, teleriscaldamento, ed altri servizi, che interesseranno il comparto come opere di urbanizzazione primaria. 2. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria così come evidenziate sugli elaborati di progetto del Piano di Lottizzazione, già depositati agli atti del Comune e, pertanto, noti alle parti che concordemente dispensano il Segretario comunale dall’allegarli al presente atto, come di seguito descritte: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A.1. strade veicolari così come previste dallo strumento urbanistico attuativo; A.2. percorsi pedonali e marciapiedi; A.3. Percorsi ciclopedonali; A.4. Segnaletica stradale e arredo urbano; B.1. spazi di sosta e di parcheggio; C.1. fognature per acque nere; C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali comprese le opere per l’invarianza

idraulica; C.3. allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente; D.1. rete idrica per l'acqua potabile; E.1. rete di distribuzione del gas metano; F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica; F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; G.1. rete telefonica fissa; H. rete di teleriscaldamento; I. spazi di verde attrezzato; L. spazio di raccolta rifiuti; 3. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi ed in particolare l’esecuzione delle seguenti opere complementari: a) per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni edificio, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete; b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;

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4. Il soggetto attuatore si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, l’esecuzione delle opere necessarie per l’allacciamento alla rete della società proprietaria della centrale di teleriscaldamento posta nel limitrofo PN 15/1, provvedendo a predisporre tutti i collegamenti necessari per servire i lotti per la fornitura unitaria in teleriscaldamento di energia termica e acqua calda sanitaria per tutti i fabbricati; 5. Il soggetto attuatore si obbliga a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l’allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dagli enti gestori. 6. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'A.R.P.A.V. o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. 7. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla D.G.R. n. 107 del 05.11.2009 “Piano di tutela delle acque” e alle disposizioni di cui alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 del 22/01/2008 n. 3 e 4. 8. L’importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere di cui sopra ricadenti all’interno dell’ambito del PN15/2 e all’esterno dell’ambito per la realizzazione del completamento del verde pubblico e il prolungamento della pista ciclabile in zona A sul lato sud, la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale da asservire ad uso pubblico posta tra la via Vittorio Alfieri e il lato ovest del Complesso scolastico della Provincia di Venezia comprensiva della sistemazione della rampa di collegamento con il Rio Serraglio è pari ad € 811.342,29 (Ottocentoundicimilatrecentoquarantadue/29) 9. L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano e sulle opere di urbanizzazione previste dall’ambito del PN15/2, secondo le tabelle vigenti è pari ad € 68.473,00 (sessantottomilaquattrocentosettantatre/00) 10. Poiché l’importo dedotto dal computo metrico è maggiore di quello derivante dal calcolo tabellare, nessun contributo per oneri di urbanizzazione primaria sarà dovuto all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sui lotti. 11. L’importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere ricadenti fuori ambito nell’adiacente tratto stradale previsto dal PRG a ovest dell’ambito del PN15/2 è pari ad € 75.664,26 (Settantacinquemilaseicentosessantaquattro/26) 12. Accertato nella documentazione allegata al PUA che la strada di PRG ricadente fuori ambito ma adiacente e funzionale al PN15/2 viene realizzata al fine di consentire lo sviluppo della viabilità verso ovest secondo le modalità e fasi descritte alla lettera c) delle Premesse, che tale strada costituisce un primo stralcio della viabilità di PRG necessaria per collegare l’ambito del PN 14 con la viabilità pubblica posta sul lato est attraverso i PN 15/1 e 15/2, considerato inoltre che tale infrastruttura è preordinata al completamento della viabilità necessaria per non compromettere la sicurezza e funzionalità della strada parallela lato nord posta a servizio del plesso scolastico provinciale e per non aggravare la viabilità di via C. Frasio in conseguenza dell’attuazione delle previsioni di sviluppo urbanistico previste dal P.R.G , e che l’interesse collettivo e il beneficio pubblico alla realizzazione di tale opera è tale da giustificare il suo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi del combinato disposto dell’art.50, lettera h), della L.R. 11/2004, dell’atto di indirizzo “lettera h – Opere di urbanizzazione” approvato con D.G.R. n.3178 dell’8 ottobre 2004 e dell’art.86 della ex L.R. 61/85 e del comma 2) dell’art.13 delle n.t.a. del PRG. 13. L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati sulla volumetria di piano del PN15/2, secondo le tabelle vigenti è pari ad € 87.711,00 (Ottantasettemilasettecentoundici/00). 14. Poiché l’importo derivante dal calcolo tabellare è maggiore di quello dedotto dal computo metrico relativo alle opere di realizzazione del tratto di strada di PRG fuori ambito a carico del PN15/2, è previsto il pagamento della differenza risultante dal valore esatto degli oneri di urbanizzazione secondaria, calcolati in sede di rilascio di permesso di costruire sulla volumetria edilizia, sottraendo l’importo riportato nel computo metrico sui lotti secondo quanto indicato nella tabella allegato sub c).

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15. Nel caso in cui dalla progettazione esecutiva risultassero maggiori oneri per il soggetto attuatore, lo stesso dovrà assumersene carico al fine della realizzazione delle opere comunque previste dal P.U.A. e nessun conguaglio a carico del Comune per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria risulta dovuto. ART. 5 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il soggetto attuatore assume a proprio carico le spese e gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione elencate al punto 2) dell’art.4 e relative alle aree di cui all’articolo 14, in conformità del progetto esecutivo da approvare che terrà conto delle eventuali prescrizioni degli enti erogatori dei pubblici servizi per le reti interrate, la rete di teleriscaldamento, dei servizi comunali e enti competenti in materia di pubblica illuminazione, smaltimento acque meteoriche, caratteristiche costruttive delle strade, segnaletica e verde pubblico e per le parti ricadenti nell'ambito con vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 alle eventuali prescrizioni contenute nella necessaria “autorizzazione paesaggistica”; 2. Il soggetto attuatore successivamente alla stipula della Convenzione presenta entro i termini di cui all’art. 3 il progetto esecutivo per il rilascio del relativo Permesso di Costruire sia per le opere di urbanizzazione comprese nell’ambito che per le opere di completamento del verde pubblico, pista ciclopedonale in zona “A” e del tratto di pista ciclopedonale in zona “F1” poste fuori ambito (compresa la sistemazione della rampa in prossimità del rio Serraglio) per le quali è prevista l’esecuzione diretta ai sensi del comma 2bis dell’art.16 del D.P.R. 380/2001, contestualmente presenta il progetto del tratto di viabilità di PRG posta sul lato ovest del PUA, esterno ma funzionale all’ambito per il quale, ed esclusivamente per lo stesso, trova applicazione il D.Lgs 163/2006 come previsto nel successivo comma 9; 3. Le spese tecniche per la redazione del Piano e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione, validazione delle opere assoggettate al D.Lgs 163/2006, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A., imprevisti, spese per allacciamenti e collaudo delle opere di urbanizzazione, nonché ogni altra obbligazione a contenuto economico patrimoniale, sono a carico del soggetto attuatore. 4. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare o far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla parte terza del Codice dei contratti approvato con D.Lgs 163/2006, le opere di cui ai punti D.1, E.1, F.1, G.1 e H, del comma 2) dell’art.4, nonché ogni opera necessaria per l’allacciamento della zona ai pubblici servizi, e far curare dai succitati soggetti dei settori speciali o esclusivi la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse. 5. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. 6. Per quanto attiene le opere di cui ai punti D.1, E.1, F.1, G.1 e H del comma 2) dell’art.4, nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, il soggetto attuatore provvede, prima dell’inizio dei relativi lavori, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero PN15/2, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. Il soggetto attuatore provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione. 7. Qualora per l'intervento dei soggetti dei settori speciali o esclusivi si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria a cura e spese del soggetto attuatore. 8. Restano in ogni caso a carico del soggetto attuatore, che ne deve tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso soggetto attuatore ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto. 9. Il soggetto attuatore provvede a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative esclusivamente al tratto stradale di PRG posto sul lato ovest del P.U.A. fuori ambito nel

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rispetto di quanto previsto dagli artt. 122 comma 8 e 57 comma 6 del D.Lvo 163/06 e s.m.i. secondo le seguenti modalità: a. il soggetto attuatore – quale stazione appaltante – dovrà provvedere a nominare dandone comunicazione al Comune, con tutti i riferimenti necessari, il responsabile unico del procedimento (RUP), per tutti gli adempimenti legislativi e per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione delle opere; b. il soggetto attuatore provvederà altresì ad individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa adeguati in base alle categorie e agli importi dei lavori da eseguire e le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del D.lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, selezionata dai proponenti mediante procedura negoziata; c. In particolare, prima dell’inizio dei lavori, il soggetto attuatore che assume il ruolo di stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, deve dare luogo alla verifica della progettazione ai sensi dell’art.112 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del Capo II artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 e previa consegna al Comune del Verbale di Validazione dovrà altresì provvedere mediante procedura di gara, come di seguito meglio specificato, all’individuazione dell’esecutore delle opere di urbanizzazione oggetto di scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e a depositare, presso il Comune, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che la procedura di aggiudicazione dei lavori è avvenuta nel rispetto del Codice dei contratti D.lgs 163/06, allegando a tal fine: - copia delle lettere d’invito trasmesse ad almeno cinque imprese idonee; - copia del verbale delle operazioni della gara ufficiosa /che dovrà avvenire in seduta pubblica, indicante l’elenco delle imprese concorrenti, le relative offerte e l’impresa aggiudicataria, le verifiche compiute in ordine alla qualificazione dei concorrenti ed alla congruità economica delle offerte. - ricevuta di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. - contratto di appalto stipulato con l’esecutore delle opere di urbanizzazione; d. I risparmi di spesa derivanti dal ribasso d’asta, nell’ambito della gara per l’affidamento delle opere di urbanizzazione, rimangono nella disponibilità della stazione appaltante privata, nel caso in cui l’importo, dedotto dal computo metrico relativo alle opere stesse, sia maggiore di quello calcolato in base alle tabelle vigenti; in caso contrario il ribasso d’asta compete al Comune. e. Il soggetto attuatore per l’esecuzione delle opere fuori ambito, ancorché impresa qualificata ex art. 40 del D.Lgs. 163/2006, non può prendere parte alla procedura di affidamento, nemmeno indirettamente attraverso soggetti con i quali sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 cc. o tali da configurare un unico centro decisionale, in quanto non risulta possibile che lo stesso soggetto rivesta, nella medesima procedura, ruoli di stazione appaltante e di impresa concorrente. f. Fanno eccezione rispetto a quanto disciplinato nel presente comma 9) le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla parte terza del Codice dei contratti approvato con D.Lgs 163/2006. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del soggetto attuatore. Il costo di tali opere è comunque ammesso allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione. g. La ditta attuatrice si impegna a prevedere nel contratto di appalto di esecuzione dei lavori il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con l’impegno a far utilizzare, per le transazioni derivanti dal contratto, i conti correnti dedicati e ad inserire la seguente clausola: il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce, ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 e s.m.i. causa della risoluzione del contratto. ART. 6 – ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI – ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURE 1. il soggetto attuatore si impegna ad assumere l’onere di tutte le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi esistenti compresa la rete di teleriscaldamento in conformità al progetto esecutivo citato; 2. In particolare, prima del collaudo delle opere, la ditta dovrà chiedere ed attivare apposito contratto di fornitura di energia elettrica a servizio dell’impianto di pubblica illuminazione.

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ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria, comprese quelle fuori ambito, risulteranno definite dal progetto esecutivo sulla base del quale sarà rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare conforme al Piano approvato e rispettoso dei pareri espressi dagli enti gestori interessati per gli impianti a rete. 2. L’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione hanno acquisito il nulla-osta degli Enti competenti (Enel, Gas, Telecom, Veritas, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Global Energy, etc.) prima dell’approvazione del Piano di Lottizzazione; 3. In sede di progettazione esecutiva sarà possibile apportare eventuali varianti alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione, se condivise dal Comune attraverso l’UTC; tali varianti non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l’eventuale onere aggiuntivo, a carico del soggetto attuatore, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato. 4. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate e ultimate entro il termine previsto nel relativo permesso di costruire. 5. Il soggetto attuatore dovrà recintare l’area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge. In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede stradale dovrà essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il comando di Polizia Locale. 6. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermi restando i termini tassativi per la loro ultimazione, dovrà essere comunque correlata all’attuazione del programma edilizio, secondo il presente crono programma: a. Opere da realizzare all’inizio del programma edilizio: - Picchettamento e realizzazione delle aree a verde, picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e

di parcheggio, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione di una planimetria di picchettamento contenente le necessarie indicazioni planimetriche e altimetriche. Qualora le condizioni stagionali non consentano l’immediata realizzazione del verde, i tempi per l’intervento esecutivo saranno concordati con l’Ufficio Tecnico Comunale e la D.L.

b. Opere da realizzare durante l’esecuzione del programma edilizio: - manutenzione delle aree a verde; - costituzione della massicciata delle sedi stradali; - rete fognaria, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni; - condutture per la distribuzione dell’acqua e del gas – rete di distribuzione dell’energia elettrica a

media tensione e del teleriscaldamento; - predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche. - Opere necessarie a garantire l’invarianza idraulica. - I soggetti attuatori sono, altresì, tenuti a realizzare, contemporaneamente all’esecuzione dei singoli

edifici, gli allacciamenti alle fognature e alle utenze ai servizi a rete citati. c. Opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale: - pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi pubblici e di uso pubblico, dei percorsi ciclo-

pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale; - impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e perfettamente funzionante; - arredo aree a verde, spazi pubblici, ecc…. Resta inteso che l’organizzazione di cantiere può in linea di massima modificare il presente cronoprogramma, fatta esclusione per la realizzazione delle opere per l’invarianza idraulica e del verde che resta in ogni caso una delle opere prioritarie da realizzare. 7. Eventuali ritardi nella piantumazione delle essenze arboree nelle aree a verde, per esigenze stagionali, potranno essere consentiti, previo accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale ed in presenza di congrua garanzia finanziaria. 8. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l’anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione primaria a causa dell’avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l’allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

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9. Durante l’esecuzione dei suddetti lavori, il Comune ha la facoltà discrezionale di esercitare ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno, rimanendo in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere sopra citate. 10. E’ fatto divieto di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle opere di urbanizzazione. In casi eccezionali la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l’UTC. ART. 8 – CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. Il ritiro del Permesso di costruire comprendente le opere di urbanizzazione primaria poste dentro e fuori dall’ambito è subordinato: a. al versamento della garanzia di cui al successivo art. 9, corrispondente all’importo della spesa

presunta per la realizzazione delle opere in questione, la loro cessione e asservimento all’uso pubblico;

b. alla stipula della presente convenzione, alla sua registrazione e trascrizione; c. alla presentazione degli elaborati esecutivi da allegare al permesso di costruire stesso; d. al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e. l’inizio del lavori dovrà essere comunicato contestualmente sia per le opere ricadenti all’interno e

all’esterno dell’ambito, attuabili in diretta esecuzione da parte del soggetto attuatore, che per il tratto di strada di PRG esterna all’ambito, per il quale dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 9 dell’art.5.

ART. 9– GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. Il soggetto attuatore presta quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato di importo pari al 100% del valore risultante dal quadro economico del computo metrico approvato pari ad € …………………… (…………...), e relativo anche alla realizzazione di un tratto di strada fuori ambito, dell’importo pari ad € …………………………….( …………..), con polizza fidejussoria n. ……………. in data __________ emessa da _________________________________ per euro _______________ (___________); 2. La garanzia sussiste senza soluzione di continuità fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e deve prevedere l’automatico rinnovo annuale fino alla lettera di svincolo del Comune, gravando sul soggetto attuatore l’obbligo di provvedere al pagamento dei supplementi di premio sino al concretizzarsi del predetto svincolo, il mancato pagamento del supplemento del premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito. Il soggetto attuatore si obbliga a trasmettere tempestivamente al protocollo del Comune attestazione dell’avvenuto pagamento dei supplementi di premio fino allo svincolo totale della polizza. Altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il soggetto attuatore obbligato e il soggetto garante, non possono essere opposti al Comune e non possono essere posti a carico dello stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. 3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Dolo. Non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile. 4. Le parti come sopra costituite, concordano espressamente che il valore della presente stipula, ai soli fini della determinazione dei diritti di rogito è pari a €___________=(_________) di cui €. ____________ derivanti dai costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione comprensive di spese tecniche di progettazione €. _____________ spese tecniche frazionamento €. ___________, spese tecniche direzione lavori €.____________, spese tecniche coordinamento della sicurezza €. ___________, oneri per la sicurezza €.__________, imprevisti (3%) €. __________, collaudo €. ___________ e IVA (21%) €.____________ (giusto quadro economico agli atti dell’ente). 5. L’importo della garanzia prestata, prima del ritiro del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, dovrà essere integrato fino al raggiungimento della somma risultante dal quadro economico del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, se detto importo risulta superiore del 25% di quello originario.

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6. Il Comune potrà procedere su istanza del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, allo svincolo parziale della fidejussione all’approvazione del collaudo provvisorio o in corso d’opera, a seguito dell’esecuzione di lotti funzionali e funzionanti, previo parere favorevole del collaudatore per somme non superiori al 80% dell’importo complessivo dei lavori, il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione del certificato di collaudo presso l’ufficio protocollo del Comune di Dolo; 7. Il soggetto attuatore si impegna comunque a reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte a seguito di inadempienze, 8. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. In ogni caso il soggetto attuatore è obbligato in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori e il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune di Dolo. 9. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del soggetto Attuatore di cui all’articolo 12, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 10. Il soggetto attuatore, per se e per i propri aventi causa, nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo con la presente convenzione, riconosce al Comune ampia facoltà di sostituirsi ad esso nella esecuzione delle opere avvalendosi della garanzia fideiussoria sopra presentata, ponendo comunque a carico del medesimo soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo le eventuali spese eccedenti l’importo della fideiussione; 11. Richiamato l’art. 13, a garanzia degli eventuali danneggiamenti dovuti al passaggio di mezzi sulla viabilità del PN 15/1, il Soggetto Attuatore consegna al Comune di Dolo fideiussione rilasciata da----------------------- in data --------------- a garanzia per le eventuali rimborsi per le riparazioni e ripristini delle aree e opere pubbliche per una somma stimata forfettariamente di Euro 40.000,00 (Quarantamila/00) comprensivo di IVA che potrà essere svincolata alle condizioni indicate al comma 3 dell’art.13, il pagamento del premio/commissione non potrà essere opposto al Comune di Dolo. ART. 10 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI INTERVENTI EDILIZI 1. L’esecuzione dei singoli interventi edilizi è subordinata al rilascio del permesso di costruire e preceduto da: a) esecuzione al grezzo delle opere di urbanizzazione primaria, complete di massicciata stradale e reti tecnologiche, realizzazione del bacino di laminazione, accertate mediante verbale del collaudatore in corso d’opera; b) avvenuta presentazione del frazionamento già regolarmente approvato, da parte dell’ufficio tecnico erariale, del lotto di pertinenza dell’edificio oggetto del permesso di costruire; c) pagamento del contributo di costruzione ai sensi del D.P.R. 380/2001 costituito da: costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria, scomputabili parzialmente come previsto al comma 14 dell’art.4, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo. 2. Il rilascio del certificato di agibilità per ogni edificio è subordinato alla perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione, all’approvazione del collaudo definitivo, cessione e istituzione di vincolo di destinazione pubblica delle opere stesse relative all’intera lottizzazione. ART. 11 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, il soggetto attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese della ditta lottizzante che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori; 2. Il soggetto attuatore prima dell’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione deve presentare cauzione bancaria a copertura dell’intero importo delle spese per il collaudatore;

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3. Per tale collaudo, l’Amministrazione comunale si avvarrà di professionisti iscritti all’albo regionale dei collaudatori, nominati dal Responsabile del Settore urbanistica – edilizia privata. 4. L’incarico al collaudatore sarà assegnato prima dell’inizio dei lavori di urbanizzazione e sarà esteso alla verifica di cui al successivo comma 10. 5. Nell’ambito del contratto di appalto relativo alla realizzazione del tratto stradale posto fuori ambito, stipulato tra il soggetto attuatore - stazione appaltante e l’appaltatore individuato, devono essere previste specifiche clausole disciplinanti l’effettuazione del collaudo delle opere stesse sia in corso d’opera (per lotti funzionali, funzionanti e autonomi) che finale, applicando per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e dalle norme a tale disposizione correlate. 6. L’Ufficio Tecnico avrà la facoltà di sorvegliare direttamente l'esecuzione delle opere medesime suggerendo l'adozione, anche in corso d'opera, di quelle soluzioni che, a suo giudizio insindacabile, possono contribuire a migliorare la qualità delle opere costruende per esigenze di carattere generale e sopravvenute nuove disposizioni di P.R.G. 7. Ad intervenuto completamento delle opere relative alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l’ultimazione dei lavori ai competenti Uffici Comunali ed a produrre tutte le certificazioni di legge. 8. Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle opere al demanio comunale. 9. Le operazioni di collaudo saranno, altresì, estese alle verifiche sulla viabilità del PN15/1 secondo quanto previsto dall’art. 13; 10. Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilità principale interna potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell’ultimo strato di usura delle strade. 11. Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Comune e fornire al collaudatore tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere dove verrà altresì definitivamente accertata e dichiarata l’entità finale della spesa derivante dall’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione previste. Contestualmente alla consegna al collaudatore dei seguenti documenti: - contabilità finale delle opere di urbanizzazione eseguite ed elaborati grafici (distinguendo le opere

realizzate direttamente da quelle assoggettate a gara d’appalto); - stato finale dei lavori; - certificati dei materiali impiegati; - risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere; - dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. n. 37/2008; - collaudi tecnico – funzionali degli impianti realizzati sottoscritti dall’impresa esecutrice e dal direttore dei lavori - dichiarazioni liberatorie rilasciate dagli Enti erogatori di pubblici servizi; - copia del Tipo di frazionamento, approvato dall’Agenzia del Territorio di Venezia in cui siano individuate le aree di cessione per le opere di urbanizzazione nonché le aree gravate da servitù pubbliche; - restituzione su supporto digitale di una planimetria del progetto georeferenziata all’interno della CTR fuso ovest e i dati essenziali dell’opera. - elaborati grafici cartacei e in formato DWG, di tutte le opere eseguite cioè "come costruito - as built”, comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall’Ente erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l’indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant’altro previsto dalla normativa CEI, nonché i collaudi definitivi degli enti gestori e le dichiarazioni di conformità degli impianti. 12. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dall’ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei Lavori e comunque entro i termini previsti all’art.3. 13. Le spese di collaudo, tutte, sono a carico del soggetto attuatore. 14. Qualora in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione, venissero rilevati difetti e/o difformità rispetto ai progetti, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa si impegnano a provvedere, assumendo

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a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. 15. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del soggetto attuatore, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico del soggetto attuatore medesimo e potrà avvalersi della fideiussione prestata; 16. E comunque, entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune di Dolo può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.); il soggetto attuatore accetta espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorra dalla data di presentazione dello stesso presso l’ufficio protocollo del Comune di Dolo. A tal fine il soggetto attuatore assume l’obbligo di specificare, nel contratto stipulato con l’appaltatore dei lavori, che le suddette obbligazioni di cui agli artt. 1667-1668-1669 del C.C., possano essere fatte valere nei confronti dell’appaltatore direttamente dal Comune di Dolo, nel caso che il soggetto attuatore - Consorzio di lottizzazione sia stato già sciolto. 17. Il certificato di collaudo anche dopo l’approvazione da parte del Comune, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’avvenuto deposito, avrà carattere provvisorio e in analogia con quanto previsto dall’articolo 229 del D.P.R. 207/2010 (in materia di lavori pubblici) assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di presentazione dello stesso presso l’ufficio protocollo del Comune di Dolo. Art. 12 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE 1. Durante l’esecuzione dei lavori il soggetto attuatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso pubblico e la gestione degli impianti compresi nel comparto, fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico al Comune; il Soggetto Attuatore dovrà consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione. Fino alla consegna delle opere ogni responsabilità civile e penale inerente all’attuazione della lottizzazione sono a totale carico del soggetto attuatore. 2. A margine delle aree oggetto d’intervento, durante tutte le fasi di esecuzione dei lavori, dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti atti a garantire il decoro, la pulizia e l’igiene in prossimità dell’abitato consolidato, la periodica manutenzione dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dal programma di manutenzione.

ART. 13 - DISCIPLINA PER IL PASSAGGIO SULLA VIABILITA’ DEL PN15/1 1. Visto il comma 2 dell’art.13 della Convenzione Urbanistica integrativa/sostitutiva per l’attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo Capoluogo – Progetto Norma 15/1, stipulata dal notaio Salvatore Maiello di Noale (VE) in data 05.08.2009 Rep. n. 40.398 Reg. n. 10454 del 06.08.2009 e il verbale di consegna delle opere di urbanizzazione I° stralcio di cui all’art.14 della succitata convenzione del PN15/1 datato 13.01.2010, le parti stabiliscono che dal momento dell’avvenuta definitiva cessione della viabilità dell’adiacente PN 15/1, il Comune convocherà il soggetto attuatore, ad esperire sopralluogo congiunto sulla viabilità individuata nella planimetria Allegato sub. b) necessaria per il transito dei mezzi dalla via Cà Tron– SR.11 al PN15/2 stesso, con sottoscrizione di apposito verbale di constatazione riportante lo stato di fatto dei luoghi; 2. Dal definito trasferimento della viabilità del PN15/1, come individuata nella planimetria Allegato sub. b), sono a totale carico del soggetto attuatore il ripristino per eventuali danni che egli dovesse arrecare in qualsiasi momento alla viabilità compresa nell’ambito del PN15/1, che dovrà avvenire nei tempi indicati dal Comune, ed in caso di mancato o ritardato assolvimento il Comune, previa diffida, si riserva di agire in via sostitutiva anche rivalendosi sulla polizza fideiussoria di cui al comma 11 dell’art.9, mettendo in atto eventuali azioni sostitutive in danno; 3. Dal momento dell’avvenuta definitiva cessione della viabilità dell’adiacente PN 15/1 e previo concretizzarsi di quanto previsto al precedente comma 1), si stabilisce che il rilascio del collaudo delle opere di urbanizzazione è subordinato ad avvenuto sopralluogo congiunto tra il Comune e il soggetto attuatore sull’area individuata nella planimetria Allegato sub. b), con sottoscrizione di apposito verbale di constatazione riportante il buono stato delle aree e opere pubbliche ed in caso di danneggiamento delle opere, il soggetto attuatore sarà tenuto a riparare eventuali danni da egli cagionati secondo la modalità e condizioni indicate al comma 2) e la polizza fideiussoria di cui al comma 11 dell’art. 9 potrà essere svincolata solamente a seguito accertamento di buono stato di conservazione delle opere; 4. di dare atto che ai sensi dell’art.13 della convenzione integrativa/sostitutiva del PN 15/1 a firma del notaio Salvatore Maiello di Noale (VE) Rep. n. 40.398 del 05.08.2009 e Registrata a Venezia 2 il

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06.08.202 al n. 10454 Serie 1 T, è stato stabilito che la ditta lottizzante del PN15/1 continua a curare la manutenzione della viabilità, ancorchè consegnata all’amministrazione comunale, impegnandosi a provvedere alla stessa in modo da garantire la completa e continua funzionalità dell’opera e a riparare eventuali danni, fino al momento della definitiva cessione al Comune; 5. Per quanto sopra detto il soggetto attuatore manleva il Comune da qualsiasi responsabilità o chiamata in danno per eventuali contenziosi che si potessero verificare tra il soggetto attuatore e la ditta lottizzante del PN15/1 in ordine all’utilizzo della viabilità compresa nel PN 15/1 stesso, fino alla definitiva cessione della strada, identificata nella planimetria Allegato sub. b), all’amministrazione comunale. 6. di dare atto che con Accordo sottoscritto dal Comune di Dolo, Veneto strade spa e la ditta Ormenese Costruzioni srl in data 22.12.2005, la Veneto Strade Spa si è impegnata ad acconsentire, nelle more di realizzazione delle opere di raccordo della bretella sulla S.R.11, il provvisorio innesto della viabilità della lottizzazione (all’epoca della sottoscrizione dell’Accordo coincidente con l’ambito originario del PN15) direttamente sulla strada regionale, come da parere preliminare della Veneto Strade spa prot. n.3796/2004 del 17.03.2004, pertanto, il soggetto attuatore manleva il Comune da qualsiasi responsabilità o richiesta di danni derivante da ritardi o interruzioni della viabilità di passaggio al PN15/2, attraverso l’ambito del PN15/1, che si dovesse verificare in concomitanza dei lavori di realizzazione della viabilità complementare al Passante di Mestre “Intervento 1 Variante Roncoduro – S.R.11”. ART. 14 – CESSIONE DI AREE A STANDARDS 1. In applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a standard che competono al Piano di Lottizzazione da cedere e asservire ad uso pubblico a titolo gratuito al Comune come meglio identificate nell’Allegato sub a) che allegato alla presente convenzione ne forma parte integrante e sostanziale, sono così quantificate: AREE OGGETTO DI CESSIONE Aree a strade e marciapiedi e pista ciclopedonale dentro l’ambito: mq 2.614,87; Aree a standard parcheggi pubblici dentro l’ambito: mq 584,45; Aree a standard di verde pubblico attrezzato dentro l’ambito mq 4.083,42; Area vasca di laminazione dentro l’ambito: mq. 207,08; Area a fossato dentro l’ambito: mq. 233,77; Area di verde pubblico fuori ambito: mq 120,78; Area pista ciclopedonale fuori ambito: mq 96,75; AREA A STRADA DI PRG FUORI AMBITO OGGETTO DI CESSIONE: strada (comprensiva di marciapiede, verde e fossato): mq. 713,71 AREE OGGETTO DI VINCOLO DI USO PUBBLICO Area a pista ciclopedonale e verde fuori ambito: mq. 393,50 2. Tali superfici sono da ritenersi indicative e saranno esattamente quantificate in fase di redazione del tipo di frazionamento. 3. Il soggetto attuatore si impegna a stipulare l’atto di trasferimento delle aree a standards e opere al Comune per l’inclusione nel Demanio comunale e ad istituire il vincolo perpetuo all’uso pubblico sulle aree a standards e opere in favore del Comune dopo l’ultimazione dei lavori, entro 90 giorni dall’approvazione del collaudo provvisorio e ad avvenuta esecutività del provvedimento di presa d’atto dell’idoneità delle opere ad assolvere al previsto uso pubblico con conseguente svincolo dell’80% (ottanta per cento) della polizza fidejussoria. Il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione del certificato di collaudo presso l’ufficio protocollo del Comune di Dolo. 4. In tale occasione il soggetto attuatore fornirà i seguenti documenti, necessari per la stipula dell’atto: certificato storico ventennale; certificato ipotecario;

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certificato frazionamento completato con la suddivisione di tutte le particelle distinte per tipologia di inventario (strade, parcheggi, verde); 5. In sostituzione dei documenti di cui sopra, escluso il frazionamento, l’Ufficiale Rogante Segretario comunale preposto, potrà garantire con apposite visure presso gli Uffici preposti, le immunità dei beni in oggetto di trasferimento da pesi, ipoteche, gravami, ecc. 6. Con lo stesso atto verranno prese in consegna anche le aree di cui trattasi. 7. Le aree sono cedute ed asservite all’uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 8. Il soggetto attuatore si impegna ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed inamovibili, a favore del Comune e delle aziende, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti, reti telefoniche, fognarie, teleriscaldamento, che interessano il comparto come opere di urbanizzazione. 9. L’istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese del soggetto attuatore. 10. Le spese relative all’atto notarile di cessione degli standard e opere realizzate, compresa l’istituzione del vincolo di uso pubblico, sono a totale carico del soggetto attuatore l’intervento. 11. La cessione delle aree e l’istituzione del vincolo di uso pubblico sono fatte senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il soggetto attuatore o i loro aventi causa possano opporre alcun diritto, interesse tutelabile o altre pretese di sorta. ART.15 – MODALITA’ DI FRUIZIONE E MANUTENZIONE DELLA SERVITU` PUBBLICA 1. Il soggetto attuatore si impegna a costituire gratuitamente, a favore del Comune di Dolo che accetta, perpetua servitù di uso pubblico sul tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra il plesso scolastico Provinciale e via V. Alfieri sulle aree individuata nell’Allegato sub a), per farne parte integrante e sostanziale. 2. Il soggetto attuatore, per se e per i propri aventi causa, riconosce che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi ad uso pubblico rimarrà a carico del soggetto attuatore stesso fino al termine dei due anni dalla data di presentazione del Certificato di Collaudo presso l’ufficio protocollo del Comune di Dolo (come da Garanzie del precedente art.9 comma 6), tale manutenzione prevede la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture necessarie a integrare e/o mantenere in efficienza le opere e l’uso della servitù pubblica attrezzata. 3. Il soggetto attuatore si impegna altresì, per detta servitù pubblica, a tenerla costantemente sgombra e libera da qualsiasi materiale, aperta al pubblico transito e a consentire che il Comune possa intervenire sulla stessa in qualsiasi momento e per ogni sua motivata e insindacabile necessità senza avanzare alcuna obiezione; 4. Il soggetto attuatore nel periodo di garanzia di due anni (come al precedente comma 2) dovrà provvedere alle riparazioni, sostituzioni manutenzioni che si dovessero rendere necessarie sull’area di uso pubblico entro 20 giorni dall’inconveniente o immediatamente in caso di pericolo per la pubblica incolumità, oltre tale termine potrà provvedere direttamente il Comune addebitando le spese a carico del soggetto attuatore, per sé e per i propri aventi causa; ART. 16 – VARIANTI 5. Le varianti al Piano devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano, che tenga conto di quanto già realizzato. Non costituiscono variante le modifiche di lieve entità, apportate a seguito di prescrizioni del Comune. In fase esecutiva le infrastrutture pubbliche potranno subire gli aggiustamenti, anche di posizione, utili alla loro migliore realizzazione senza che questo comporti variante. 6. Non sono considerate varianti e sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali; c) lo spostamento e/o la riduzione del numero dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di

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lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; 3. Non sono considerate varianti sostanziali e sono ammesse previa autorizzazione della Giunta comunale: a) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico. b) Variazioni alla Superficie netta di pavimento assegnate a ciascun lotto nella misura massima del 20%; c) redistribuzione tra i lotti degli importi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria contenuti nella tabella Allegato sub. c) di cui al comma 14 dell’art.4, a condizione che l’istanza sia corredata dalla sottoscrizione dei titolari dei lotti interessati dalla variazione e dal soggetto attuatore del PN15/2. 7. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’art. 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 8. Eventuali varianti in corso d’opera ai permessi di costruire rilasciati potranno essere autorizzate con procedure semplificate come consentito dalla normativa vigente con la prescrizione che qualora le modifiche riguardino le opere di urbanizzazione, dovrà essere acquisito preventivo parere da parte del Comune. ART. 17 – EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano di lottizzazione siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso sono reperite le aree a standard nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano di lottizzazione. 2. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione. ART. 18 – EDILIZIA CONVENZIONATA In attuazione di quanto previsto dal Regolamento per l’attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica previsti all’interno dei Progetti Norma come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 26.04.2006, i lottizzanti si impegnano a realizzare un programma edilizio che prevede la costruzione di edifici da destinare esclusivamente ad abitazioni di tipo economico e popolare, aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche conformi a quanto previsto dagli articoli 16 e 43 della legge 457/78 destinando a tale scopo la quota del 40% della superficie netta di pavimento come individuata negli elaborati tecnici e nella relazione al PUA e secondo quanto previsto dalla scheda urbanistica di Progetto Norma n. 15/2 della variante generale al p.r.g. Le parti si danno reciprocamente atto, che in sede di rilascio di permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione tra il Soggetto Attuatore o i loro aventi causa e il Comune concernente gli aspetti specificatamente attinenti alla realizzazione del Programma di Edilizia Residenziale Pubblica. Detta convenzione dovrà disciplinare in particolare le caratteristiche tecniche ed esecutive di tali opere, le modalità ed i prezzi di cessione e/o locazione degli alloggi ERP da realizzarsi nonché i requisiti soggettivi dei soggetti ammessi ad acquisire i medesimi alloggi ERP ed avrà contenuti dello schema di convenzione edilizia allegata al Regolamento per l’attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica previsti all’interno dei Progetti Norma come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 17.04.2008 i quali, ben noti alle parti, si danno fin da ora per accettati dalle stesse. In applicazione di quanto previsto dal precedente art.2, il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione degli interventi di ERP secondo le modalità stabilite dal presente articolo per sé, obbligandosi altresì a trasmettere ai propri aventi causa a qualsiasi titolo i medesimi obblighi; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli

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obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione, devono essere trasferiti anche agli acquirenti, restando comunque il Soggetto Attuatore responsabile dell’adempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo, e dell’eventuale risarcimento del danno in presenza di eventuali diverse o contrarie clausole di vendita. ART. 19 – VIGILANZA Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di vigilare mediante i propri uffici sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte del soggetto attuatore con il presente atto. Qualora venissero riscontrate difformità il competente Dirigente/Responsabile diffiderà il soggetto attuatore ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro un adeguato termine. Nel caso di palese violazione degli obblighi convenzionali il Comune, previa diffida si riserva di rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 9, mettendo in atto eventuali azioni sostitutive in danno. ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori non siano iniziati e vengano ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio. ART. 21 – SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree e opere in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili di cessione, di istituzione della servitù di uso pubblico e eventuali altre servitù, compreso ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore. ART. 22 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 1. Il progetto di Piano di Lottizzazione , costituito dagli elaborati di seguito elencati: DOCUMENTI: - Allegato A: relazione illustrativa, dati tecnici e consistenza – prot. n. ___________; - Allegato B: norme tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione – prot. n. ___________; - Allegato C: documentazione fotografica – prot. n. ___________; - Allegato D: disciplinare tecnico e capitolato speciale d’appalto – prot. n. ___________; - Allegato E: computi metrici estimativi – prot. n. ___________; - Allegato F: relazione paesaggistica – prot. n. ___________; - Allegato G: Schema di Convenzione – prot. n. ___________; - Allegato H: Relazione illuminotecnica – prot. n. ___________; - Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica – prot. n. ___________; - Progetto valutazione del clima acustico– prot. n. ___________; - Dichiarazione conformità L.13/89 e D.M. 286/89 e relazione – prot. n. ___________; ELABORATI GRAFICI: - Tavola n. 1: rilievo stato attuale e piano quotato di progetto, sezioni, sezione tipo, verifica superfici

– prot. n. ___________; - Tavola n°2: planimetrie di progetto con modalità d’intervento, inviluppi, dimensione lotti e

zonizzazione – prot. n. ___________; - Tavola n. 3: planimetria Legge 13/89, verifica superfici verde pubblico e rispettivo arredo – prot. n.

___________; - Tavola n. 4: planimetria generale con P.N.15/2 – P.N.15/1 – P.N.14 – prot. n. ___________; - Tavola n. 5: planimetria di progetto con rete illuminazione pubblica – prot. n. ___________ - Tavola n. 6a:Rete acque meteoriche e rete Gas, rete fognature e rete idrica, sezioni fognature,

particolari costruttivi acque meteoriche – prot. n. ___________; - Tavola n. 6b: Rete Enel e rete Telecom, rete Teleriscalscaldamento – prot. n. ___________; - Tavola n. 7:sovrapposizioni e render – prot. n. ___________; - Tavola n. 8: aree fuori comparto – planimetrie, particolari, sezioni e documentazione fotografica –

prot. n. ___________; - Tavola U: Planimetria di progetto con segnaletica stradale – prot. n. ___________;

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2. Il progetto Del Piano di lottizzazione “PN15/2” è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1 quali atti pubblici del Comune depositati unitamente agli originali della deliberazione di approvazione, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione. Art. 23 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI 1. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all’arbitrato. ART. 24 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. I Soggetti Attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. I Soggetti Attuatori autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.

Letto, confermato e sottoscritto, lì ………………………..

I Soggetti Attuatori Per il Comune ………………………………….. ……………………………………

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Allegato Sub. C)

DA TABELLA DA COMPUTORESIDUO DA 

CONVENZIONARE

1 250,00 € 6.955,48 € 6.000,18 € 955,30

2 250,00 € 6.955,48 € 6.000,18 € 955,30

3 250,00 € 6.955,48 € 6.000,18 € 955,30

4 230,00 € 6.394,13 € 5.515,92 € 878,21

5 912,40 € 25.366,03 € 21.882,10 € 3.483,93

6 1.261,60 € 35.084,40 € 30.265,70 € 4.818,70

TOTALE 3.154,00 € 87.711,00 € 75.664,26 € 12.046,74

TABELLA SUDDIVISIONE SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA SUI LOTTI

 ‐ ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CALCOLATI SULLA VOLUMETRIA DI PIANO DEL P.N. 

15/2, SECONDO LE TABELLE VIGENTI, PARI AD € 87.711,00 

(OTTANTASETTEMILASETTECENTOUNDICI/00)

 ‐ IMPORTO OPERE FUORI COMPARTO P.N. 15/2 (FUORI AMBITO), COME DA COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO TAV. E, PARI AD € 75.664,26 

(SETTANTACINQUEMILASEICENTOSESSANTAQUATTRO/26)

 ‐ ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE, PARI AD € 87.711,00 ‐ € 75.664,26 = € 12.046,74 (DODICIMILAQUARANTASEI/74)

 ‐ SUDDIVISIONE SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SUI LOTTI DEL P.N. 15/2

ONERI URB. SECONDARIA

LOTTO MQ