prof. avv. sebastiano bruno caruso...dalla data di effettiva assunzione in servizio, per 24 ore...

23
Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma P.IVA 05218570876 Cell. 3477050525 [email protected] www.tymeus.org 1 TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Lavoro Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c. Per la sig.ra SICILIANO FRANCESCA, nata a Vittoria (RG) il 29.05.1976, residente a Vittoria (RG), Via Dei Mille n. 177, (C.F. SCLFNC76E69M088O), rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato allegato al presente atto dal Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso (C.F. CRSSST54A29A522O), presso il cui studio è domiciliata in Catania, Via Aloi n. 26, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec [email protected] ovvero al seguente n. di fax 095/2830091. -Ricorrente- Contro il Ministero dell'Istruzione, (C.F. 80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A; l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60, e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte , (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 70, rappresentati, difesi e domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149. Firmato Da: CARUSO SEBASTIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1604b73dc231d611037f39dd76b82bed

Upload: others

Post on 20-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    1

    TRIBUNALE DI RAGUSA

    Sezione Lavoro

    Ricorso ex art. 414 c.p.c.

    con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

    e con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

    Per la sig.ra SICILIANO FRANCESCA, nata a Vittoria (RG) il 29.05.1976,

    residente a Vittoria (RG), Via Dei Mille n. 177, (C.F. SCLFNC76E69M088O),

    rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato allegato al presente atto dal

    Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso (C.F. CRSSST54A29A522O), presso il cui

    studio è domiciliata in Catania, Via Aloi n. 26, il quale dichiara di volere ricevere le

    comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec

    [email protected] ovvero al seguente n. di fax

    095/2830091.

    -Ricorrente-

    Contro

    il Ministero dell'Istruzione, (C.F. 80185250588), in persona del legale

    rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A;

    l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (C.F. 80018500829), in

    persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via G.

    Fattori n. 60, e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, (C.F.

    97613140017), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in

    Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 70, rappresentati, difesi e domiciliati ex

    lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia

    Ognina n. 149.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

    mailto:[email protected]

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    2

    -Resistenti-

    FATTO

    1. La sig.ra Siciliano Francesca, in possesso di diploma magistrale con valore di

    abilitazione, è docente di scuola primaria e abilitata per l’insegnamento (doc.

    1). È residente a Vittoria (RG) ove vive con il marito e con la figlia minore, di

    età inferiore i sei anni.

    2. La sig.ra Siciliano Francesca in passato è stata iscritta nelle Graduatorie ad

    Esaurimento (GAE) presso l’A.T. di Ragusa (doc. 2).

    3. In data 27.11.2015, la sig.ra Siciliano Francesca è stata individuata quale

    destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro (doc. 3), ai sensi e

    per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il

    comparto scuola, poiché inserita nella graduatoria ad esaurimento degli

    aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell’ambito del

    piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, art. 1, comma

    98, lettera c)1.

    4. La sig.ra Siciliano Francesca è stata, pertanto, assunta con contratto di lavoro

    a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova per un posto

    comune, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 e decorrenza economica,

    dalla data di effettiva assunzione in servizio, per 24 ore settimanali di lezione.

    1 Così l’art. 1, comma 98, L. n. 107/2015: “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    3

    5. L’interessata è stata assegnata su sede provvisoria, per l’anno scolastico

    2015/2016, presso la scuola primaria G. RODARI (RGEE035071), A.T. di

    Ragusa, dove ha assunto servizio in data 27.11.2015.

    6. La sede definitiva è stata assegnata mediante le operazioni di mobilità

    riguardanti il successivo anno scolastico 2016/20172.

    E in effetti, in data 08.04.2016, è stata pubblicata dal MIUR la nota prot. n.

    9520 avente ad oggetto “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per

    l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016,

    dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale

    Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016”, con la quale è stata avviata la procedura di

    mobilità territoriale e professionale per l’A.S. 2016/2017, articolata, ai sensi

    dell’art. 6 del CCNI Mobilità del 08.04.2016, in quattro fasi successive (A, B,

    C, D)3.

    2 Così il comma 108 della L. n. 107/2015: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”. 3 Così l’art. 6 del CCNI sottoscritto in data 08.04.2016: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A 1.Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    4

    Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. n. 107/2015, la ricorrente

    ha partecipato alla fase C dei movimenti per l’A.S. 2016/2017, per posti di

    scuola primaria e di sostegno.

    7. A seguito della pubblicazione dei suindicati atti concernenti la mobilità dei

    docenti per l’A.S. 2016/2017, la sig.ra Siciliano ha presentato domanda di

    mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, esprimendo

    le principali preferenze per gli ambiti territoriali della regione Sicilia (SICILIA

    AMBITO 0023, SICILIA AMBITO 0024, SICILIA AMBITO 0008,

    SICILIA AMBITO 0005, SICILIA AMBITO 0026, SICILIA AMBITO

    restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C 1. GIi assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; FASE D 1.GIi assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be Cdel piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    5

    0025, SICILIA AMBITO 0010, SICILIA AMBITO 0009, SICILIA

    AMBITO 0007, SICILIA AMBITO 0006, SICILIA AMBITO 0015,

    SICILIA AMBITO 0014, SICILIA AMBITO 0011, SICILIA AMBITO

    0012, SICILIA AMBITO 0013, SICILIA AMBITO 0017, SICILIA

    AMBITO 0001, SICILIA AMBITO 0002), nonché, in subordine, per gli

    ambiti territoriali delle regioni Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna,

    Veneto, Lombardia, Umbria, Liguria, Calabria e Puglia (doc. 4).

    8. Nonostante i 30 (trenta) punti riconosciuti quale punteggio base – punteggio

    comunque errato per come si dirà infra – e i 6 (sei) punti riconosciuti quale

    punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento, per un totale di 36

    punti, (doc. 5), l’odierna ricorrente è stata, tuttavia, assegnata in Piemonte,

    A.T. di Torino (Piemonte Ambito 0002), indicato in sede di domanda di

    mobilità soltanto quale ventesima preferenza di destinazione di

    assegnazione.

    9. Come poc’anzi accennato, alla domanda di mobilità è stato (ingiustamente)

    assegnato un punteggio pari a 30 punti (oltre 6 punti per il comune

    ricongiungimento), in quanto non è stato preso in alcuna considerazione

    il servizio svolto dall’A.S. 2009/2010 all’A.S. 2015/2016 presso l’Istituto

    paritario “Maria Ausiliatrice” di Caltagirone, rapporto proseguito per

    ben 6 anni (cfr. certificato di servizio in atti, doc. 6).

    10. Viceversa, laddove fosse stato – come doveva – valutato il punteggio relativo

    agli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria, l’Amministrazione

    resistente avrebbe dovuto riconoscere alla docente un punteggio ulteriore di

    18 punti (3 x ciascuno dei 6 anni svolti presso la scuola paritaria) e la

    ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di 48 punti

    (oltre i 6 punti per il comune ricongiungimento).

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    6

    11. Parimenti, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità per gli A.S.

    2017/2018 (doc. 7), 2018/2019 (doc. 8), 2019/2020 (doc. 9), vedendosi

    riconosciuto, per l’A.S. 2017/2018, un punteggio di 48 (quarantotto)

    punti, quale punteggio base, e di 6 (sei) punti, quale punteggio aggiuntivo

    per il comune ricongiungimento (doc. 10); per l’A.S. 2018/2019, un

    punteggio di 48 (quarantotto) punti, quale punteggio base, e di 6 (sei)

    punti, quale punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento (doc. 11)

    e per l’A.S. 2019/2020, un punteggio di 57 (cinquantasette) punti, quale

    punteggio base, di 6 (sei) punti, quale punteggio aggiuntivo per il comune

    ricongiungimento e di 4 (quattro) punti, quale punteggio figli (doc. 12).

    Anche per i suddetti anni scolastici (2017/2018, 2018/2019 e

    2019/2020), alla ricorrente non è stato (ingiustamente) conteggiato il

    punteggio relativo agli anni di servizio (6 anni) svolti presso la scuola

    paritaria.

    12. Nelle more, la ricorrente ha ottenuto l’assegnazione provvisoria per il

    corrente A.S. 2019/2020 presso la D.D. “G. Rodari” - Vittoria (RG), per

    posto comune, e presso l’I.C. “Capitano Biagio Puglisi” - Acate (RG), per

    posto di lingua inglese, presso i quali presta attualmente servizio (per un

    totale complessivo di 24 ore); da cui la competenza territoriale dell’odierno

    Tribunale adito (doc. 13 e 14).

    13. Orbene, la mancata assegnazione della ricorrente presso l’ambito SICILIA

    0023 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in

    domanda, è frutto dell’illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni

    di mobilità e, comunque, di un evidente errato funzionamento del sistema

    predisposto dal MIUR.

    In particolare, come si avrà modo di rassegnare infra, vari docenti con

    punteggio inferiore a quello in possesso dell’odierna ricorrente sono stati

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    7

    trasferiti in ambiti territoriali della Regione Sicilia, scavalcando,

    illegittimamente, chi in possesso di punteggio più elevato.

    ***

    Alla luce dei fatti sopra rassegnati, le condotte assunte dal Ministero dell’Istruzione e

    dalle articolazioni periferiche resistenti, si palesano del tutto illegittime e fortemente

    lesive dei diritti e degli interessi della sig.ra Siciliano Francesca, per i seguenti motivi

    in

    DIRITTO

    I. Sulla mancata valutazione del servizio prestato in scuola paritaria –

    Illegittimità delle “note comuni” allegate al C.C.N.I. Mobilità del

    08.04.2016 – Violazione dei principi di parità di trattamento e di non

    discriminazione.

    Con disposizione di rango pattizio, il CCNI Mobilità del 08.04.2016 ha inserito, con

    la sezione “Note Comuni”, l’inusitato divieto di valutazione del servizio prestato in

    scuola paritaria, disponendo che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in

    quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del

    servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status

    di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole

    paritarie dell'infanzia comunali”.

    È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata

    con varie fonti di rango primario.

    Viene in rilievo, in primis, la L. n. 62/2000, istitutiva della parità scolastica, nonché le

    relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

    La Legge n. 62 del 2000 ha stabilito alcuni importanti principi, tra i quali: la scuola

    paritaria è parte costitutiva ed integrante dell’unico sistema educativo nazionale

    formato dalle scuole statali e dalle scuole paritarie; essa svolge un servizio pubblico

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    8

    nell’interesse del bene comune; il suo finanziamento da parte dello Stato è

    costituzionalmente legittimo e legittimato.

    A ulteriore applicazione della richiamata parità scolastica, l’art. 2, comma 2, del D.L.

    n. 255/2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio

    d’insegnamento prestato negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli istituti

    statali, ha disposto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole

    paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il

    servizio prestato nelle scuole statali”.

    Sulla questione appare opportuno menzionare l’ordinanza resa dal Consiglio di

    Stato, n. 953 del 07.03.2017, secondo cui: “l'appello appare sorretto da sufficiente fumus

    boni juris nella parte in cui viene dedotta la violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del

    2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di

    trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di

    valutazione di cui all'ord. min. n. 241 del 2016 laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità

    del personale docente, è prevista l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo

    prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non

    valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie”.

    L’opzione interpretativa accolta dal Consiglio di Stato è avallata anche dalla

    prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale: “va rimarcato come proprio la

    Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

    all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com’è noto ha inserito tutte le

    istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e

    degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di

    studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse

    modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di

    generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti

    delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    9

    Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del

    D.L. n. 255/2001) che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale

    docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle

    scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista

    per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.

    0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000

    mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o

    mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le

    scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da

    quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere

    valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/

    4/1994, n. 297” (cfr. Trib. di Rimini, Sent. n. 647/2014; Trib. di Milano, Ord. del

    20.07.2016; Trib. di Trieste, Ord. del 03.10.2016; Trib. di Napoli, Ord. del

    31.08.2016).

    In maniera analoga, secondo ulteriori pronunce rese dalla giurisprudenza di merito

    (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 06.09.2016; Tribunale di Milano, ordinanza

    20.07.2016; Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016; Tribunale di Lanciano,

    ordinanza 04.11.2016), “… diversamente opinando si perverrebbe ad una

    interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di

    eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi

    ragione per discriminare, in sede di mobilità (a cui è limitata la domanda), tra servizi

    aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

    E ancora, secondo il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, 4 maggio 2017, n. 4088 “è

    illegittimo il mancato riconoscimento all’insegnante, ai fini della procedura di

    mobilità di cui all’art. 1, comma 108, legge 13 luglio 2015, n. 107, del servizio prestato

    presso una scuola paritaria. In particolare, è illegittima la lettera B del punto I della tabella

    di valutazione dei titoli, allegata al C.C.N.L. dell’8 aprile 2016 per la mobilità del personale

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    10

    docente, in quanto non riconosce la valutabilità, ai fini dell’effettuazione della procedura di

    mobilità, del servizio prestato presso una scuola paritaria, trattandosi di disposizione di

    natura contrattuale in contrasto con disposizioni di legge, con conseguente

    nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva di

    cui all’art. 40, comma 1, ult. cpv., d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e sua

    disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3-quinquies dello

    stesso articolo e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.”.

    La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone,

    dunque, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango

    primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

    D’altra parte, l’eventuale mancato riconoscimento al docente del servizio prestato

    presso una scuola paritaria comporterebbe oltre a un’evidente discriminazione di

    tipo oggettivo, considerata la parificazione scolastica espressamente sancita a livello

    legislativo, anche una discriminazione di tipo soggettivo e, nel caso di specie, di tipo

    religiosa, penalizzando e trattando in maniera sfavorevole il personale che ha svolto

    servizio presso istituti confessionalmente orientati e gestiti da persone giuridiche

    cattoliche.

    ***

    Nel caso in discussione, stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di

    valutazione in cui è incorsa l’Amministrazione, che in questa sede si chiede di

    emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente, per effetto del

    mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto pressa la scuola paritaria.

    E infatti, la mancata attribuzione di ulteriori tre punti per anno relativi al servizio

    svolto presso la scuola paritaria ha privato la ricorrente del diritto (o, comunque,

    della chance a vedere ampliate le personali possibilità di successo) al proprio

    trasferimento negli ambiti prescelti presso la regione Sicilia.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    11

    Il servizio d’insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall’A.S.

    2009/2010 all’A.S. 2015/2016, per un totale di 6 anni, va, dunque, valutato

    nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

    Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia, negli ambiti scelti dalla

    ricorrente (di cui sopra), l’Amministrazione resistente avrebbe, dunque, dovuto

    riconoscere alla docente un punteggio ulteriore di 18 punti (3 x ciascuno dei 6 anni

    svolti presso la scuola paritaria).

    In particolare, per l’A.S. 2016/2017 andava riconosciuto un punteggio di 48

    (quarantotto) punti, quale punteggio base, contrariamente ai 30 punti

    assegnati, oltre 6 (sei) punti, quale punteggio aggiuntivo per il comune

    ricongiungimento.

    Allo stesso modo, anche per i successivi anni scolastici in cui è stata presentata

    domanda di mobilità (2017/2018; 2018/2019 e 2019/2020) andrà, dunque,

    rivalutato il punteggio della ricorrente, riconoscendo il servizio pre-ruolo svolto

    presso la scuola paritaria, secondo le tabelle di valutazione dei titoli predisposte per

    gli anni di interesse.

    ***

    II. Assegnazione illegittima – Errore nell’algoritmo – Violazione del

    meccanismo del punteggio più elevato – Violazione del principio dello

    scorrimento della graduatoria – Violazione art. 97 Cost. – Violazione art. 3

    L. n. 241/1990 – Violazione CCNI Mobilità del 08.04.2016.

    Com’è oramai pacificamente noto, il calcolo delle graduatorie e l’assegnazione delle

    destinazioni dei docenti per la tornata di mobilità dell’A.S. 2016/2017 è stata

    interamente demandata a un software informatico (algoritmo) bandito dal Ministero

    resistente.

    L’algoritmo ministeriale ha tutt’altro che rispettato il criterio meritocratico e i

    punteggi posseduti dai docenti in base ai titoli e ai servizi ottenuti negli anni. Per

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    12

    contro, come affermato in alcune pronunce di merito (Tribunale Venezia, Sezione

    Lavoro, sentenza n. 782 del 22 dicembre 2017), le modalità adottate dal Ministero

    dell’Istruzione si sono tradotte in “un gioco d’azzardo” nel quale il sistema ideato con

    precedenze e punteggi è andato in “tilt” – determinando la sostanziale obliterazione

    di entrambi i criteri – a scapito del merito e dei titoli di carriera detenuti dai singoli

    docenti.

    A tale riguardo occorre ricordare che secondo la ben nota pronuncia del T.A.R.

    Lazio (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 10963 del 13 settembre 20194),

    “dirimente si profila in punto di diritto l’argomento secondo cui è mancata

    nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi

    demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura

    di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia

    della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di

    numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può

    legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e

    orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e

    garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa … Ad essere

    inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche

    l’obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche

    delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in

    giudizio di cui all’art. 24 Cost. … Invero il Collegio è del parere che le procedure informatiche,

    finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non

    possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l’attività cognitiva, acquisitiva e di

    giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che

    4 Sentenza emessa nel ricorso con cui i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ministeriale n. 241/2016, nella parte in cui l’Amministrazione ha obbligato tutti i docenti immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario assunzionale (art. 1, comma 98, lettera c), L. n. 107/2015) a inoltrare domanda di mobilità.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    13

    pertanto, al fine di assicurare l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione

    procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel

    procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all’uopo dominando le

    stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato

    tutt’oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e

    giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo; ostando alla deleteria prospettiva

    orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella

    provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24,

    97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convezione europea dei diritti dell’uomo.”.

    ***

    Nel censurare l’operato dell’Amministrazione nel momento in cui ha stilato separate

    graduatorie per ogni ambito territoriale, comparando prima coloro che avevano

    indicato ciascun ambito come prima scelta e così via, il Tribunale di Forlì,

    Sezione Lavoro, (sentenza n. 37 del 30 gennaio 2018), ha statuito che “il Ministero ha

    richiamato l’art. 6 del C.C.N.I. 8.04.2016 e l’allegato 1 al C.C.N.I. 8.04.2016 i quali, con

    specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità, dispongono rispettivamente: “la

    mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di

    preferenza è indicato nell’istanza ovvero completato d'ufficio” (così l'art. 6 cit.); “per ciascuna delle

    operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base

    degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine

    in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (cosi

    l’allegato 1 cit.)” … Le modalità operative adottate dal ministero non trovano, in

    realtà, nessun conforto nell’interpretazione letterale delle due disposizioni

    contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un’applicazione

    combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni

    contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di

    entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese. Le due disposizioni del

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    14

    C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l’operato del ministero esprimono

    due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal ministero. L’art. 6

    esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata

    seguendo l’ordine di preferenze da egli indicato. L’allegato 1 esprime la regola per cui se più

    partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate

    partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il

    punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti

    che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto

    del loro ordine di preferenze”.

    In maniera del tutto analoga, il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, (sentenza n.

    782 del 22 dicembre 2017), ha osservato che “la tesi del Ministero - secondo la quale

    la norma di cui all'art. 6 ccni 8/4/2016 deve essere interpretata nel senso che rispetto ad ogni

    ambito territoriale dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e

    successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo e così via, di talché ben poteva accadere

    che negli ambiti indicati dalla ricorrente fossero stati assegnati insegnanti con punteggi inferiori alla

    stessa, in quanto avevano scelto quell'ambito con una preferenza che precedeva la ricorrente - si

    traduce nell'adozione di un criterio arbitrario e non rispondente alla clausola

    contrattuale, poiché qualora l'insegnante abbia indicato come prima preferenza un ambito che

    non riesce ad ottenere attraverso il punteggio/precedenza, non riesce più a conquistare nessuno degli

    ambiti indicati con le preferenze dalla 2° in poi, atteso che in ogni ambito vengono messi a

    confronto e graduati solo coloro che lo hanno scelto per primo o al massimo per secondo …

    secondo la modalità che sarebbe stata adottata dal Ministero l'indicazione

    dell'ordine di preferenza da parte degli insegnanti si sarebbe tradotta in un

    gioco d'azzardo, ovvero cercare di indicare quale prima preferenza l'ambito

    nel quale si era certi (o forse meglio dire si poteva sperare) di poter essere

    assegnati”.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    15

    In altri termini, si sarebbe dovuta formare una graduatoria nazionale per cui gli

    ambiti venivano assegnati in base alle precedenze e punteggi, assegnando la

    preferenza più alta assegnabile. Soltanto in tal modo si sarebbe creata

    effettivamente, per ogni preferenza, una graduatoria per precedenze e/o punteggio.

    ***

    L’algoritmo della mobilità 2016/2017 è stato, dunque, il responsabile del

    “caos” nei trasferimenti dei docenti.

    I docenti sono stati vittime di un algoritmo “impazzito” che ha recato un grave

    pregiudizio che non si è esaurito nelle sole spese di viaggio o di fitto, ma ha inciso

    sulla complessiva organizzazione di vita del lavoratore, soprattutto di chi – come nel

    caso di specie – è stato costretto ad abbandonare la propria famiglia (marito e figlia

    minore) per raggiungere un luogo lontano oltre 1.000 km la propria residenza.

    I docenti hanno, pertanto, dovuto patire una condizione di vero e proprio

    “sradicamento”, costretti ad abbandonare la propria “terra”, per essere inseriti (si

    ribadisce, illegittimamente) in un’altra località, distante, indesiderata e, tanto meno,

    familiare!

    Nel caso in discussione, nonostante i 30 (trenta) punti riconosciuti quale punteggio

    base e i 6 (sei) punti riconosciuti quale punteggio aggiuntivo per il comune

    ricongiungimento, per un totale di 36 punti – oltre al mancato illegittimo

    riconoscimento di ulteriori 18 punti per il servizio svolto presso la scuola paritaria

    (come sopra illustrato) – l’odierna ricorrente si è vista scavalcata, per l’A.S.

    2016/2017, negli ambiti 0023 e 0024 Sicilia, da vari docenti in possesso di un

    punteggio inferiore rispetto a quello dalla stessa posseduto.

    In particolare, come si può evincere dal tabulato allegato in atti (doc. 15), i docenti

    che vantavano un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente

    hanno ottenuto il trasferimento presso uno dei predetti ambiti della Regione Sicilia,

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    16

    violando, pertanto, il principio della promozione e della valorizzazione del

    punteggio più elevato.

    I docenti assegnati, con un punteggio inferiore rispetto a quello ottenuto dalla

    ricorrente, presso gli ambiti 0023 e 0024 della Regione Sicilia sono i seguenti (e,

    comunque, si tratta soltanto di uno stralcio, rinviandosi integralmente al

    tabulato allegato in atti):

    1) BOCCHIERI IRENE, punteggio 32, Sicilia ambito 0023;

    2) BAGLIERI LOREDANA, punteggio 23, Sicilia ambito 0024;

    3) BELLUARDO AUSILIA, punteggio 30, Sicilia ambito 0024;

    4) BONOMO MONICA, punteggio 12, Sicilia ambito 0024;

    5) BRULLO PAOLA, punteggio 23, Sicilia ambito 0024;

    6) BRANCHETTI FABRIZIA, punteggio 23, Sicilia ambito 0023;

    7) BATTAGLIA GIOVANNA, punteggio 24, Sicilia ambito 0023;

    8) OCCHIPINTI GABRIELLA, punteggio 28, Sicilia ambito 0023;

    9) CICERO ANNALISA, punteggio 18, Sicilia ambito 0023;

    10) CALDARELLA ADRIANA, punteggio 23, Sicilia ambito 0024.

    La medesima situazione si è verificata, per l’A.S. 2016/2017, presso gli ambiti 0011

    e 0012 della Regione Sicilia (cfr. tabulato in atti, doc. 16 e 17, da intendersi quale

    mero stralcio e al quale si rinvia integralmente) per i docenti:

    1) BARBAGALLO BARBARA, punteggio 22, Sicilia ambito 0011;

    2) BUTTAFUOCO MARIA, punteggio 16, Sicilia ambito 0011;

    3) CICERO MARILENA, punteggio 23, Sicilia ambito 0011;

    4) CANTAGALLO PATRIZIA, punteggio 28, Sicilia ambito 0011;

    5) CAPIZZI PAOLO, punteggio 12, Sicilia ambito 0011.

    Stessa situazione, per l’A.S. 2016/2017, presso gli ambiti 0001, 0002 e 0003 della

    Regione Sicilia (cfr. tabulato in atti, doc. 18, da intendersi quale mero stralcio e al

    quale si rinvia integralmente) per i docenti:

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    17

    1) PARELLO ROSALIA, punteggio 17;

    2) FILI CARMELA GIOVANNA, punteggio 34;

    3) ARCADIPANE GIUSEPPA, punteggio 9.

    Infine, sempre per l’A.S. 2016/2017, analoga condizione di “caos” è ravvisabile per

    tutti gli altri restanti ambiti della Regione Sicilia (ambiti 0004, 0005, 0006, 0007,

    0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0025,

    0026, 0027 e 0028), ai fini della verifica dei quali si rimanda integralmente al tabulato

    versato in atti, da intendersi quale parte integrante del presente atto (doc. 15, cit.).

    Come sopra illustrato, siffatta circostanza è certamente frutto dei numerosi errori

    compiuti dal Ministero resistente nell’effettuazione delle operazioni di calcolo e di

    valorizzazione delle preferenze espresse dai docenti, così tanto macroscopici e gravi,

    dall’aver trovato amplissima menzione nella giurisprudenza amministrativa e di

    merito (v. supra).

    In tal modo il Ministero dell’Istruzione ha palesemente violato i principi della

    valorizzazione del punteggio più elevato, della valorizzazione del merito e

    dello scorrimento della graduatoria, costituzionalmente tutelati dall’art. 97 della

    Costituzione.

    ***

    Da ultimo, non si può fare a meno di osservare che il provvedimento con il quale

    l’Amministrazione Scolastica ha assegnato l’istante a una sede indicata nella

    domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di

    trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, pur avendone il

    punteggio, sia palesemente carente di motivazione. Difatti, l’Amministrazione si è

    limitata ad assegnare la ricorrente a un ambito territoriale, evidentemente distante,

    senza alcuna motivazione.

    L’impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e

    completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    18

    provvedimento amministrativo censurato è circostanza che da sola prova

    l’illegittimità della condotta amministrativa.

    È infatti superfluo rammentare che a norma dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 “ogni

    provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo

    svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato … La motivazione deve

    indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

    dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

    Nel caso in discussione la comunicazione del 24.08.2016 (doc. 19), con la quale è

    stata notificata l’assegnazione d’incarico su sede scolastica, non può in alcun modo

    essere considerata come adempimento all’obbligo di motivazione dell’atto

    amministrativo incombente sull’Amministrazione, non consentendo alla ricorrente

    di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle

    altre sedi e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor

    punteggio.

    ***

    III. SULL’ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

    Evidenziato nei suesposti termini il fumus boni iuris, soprattutto con riferimento

    al tranciante profilo della violazione del principio del punteggio più elevato e della

    valorizzazione del merito nell’assegnazione delle sedi di destinazione dei docenti,

    peraltro supportato da numerosi arresti giurisprudenziali (ex multis Tribunale di Forlì,

    Sezione Lavoro, sentenza n. 37 del 30 gennaio 2018; Tribunale di Venezia, Sezione

    Lavoro, sentenza n. 782 del 22 dicembre 2017); sussiste altresì il periculum in

    mora, che giustifica l’accoglimento della presente istanza cautelare.

    In particolare, la ricorrente, assegnata a un ambito territoriale distante oltre 1.000

    Km la propria residenza, è madre di una figlia minore, di età inferiore i 6 anni, e

    assiste in via esclusiva la madre vedova, non ricoverata in istituti di cura,

    portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    19

    L. n. 104/1992 (doc. 20), stante l’assenza di altri familiari conviventi all’interno del

    nucleo familiare in grado di prestare l’assistenza al disabile (doc. 21).

    La distanza del luogo della scuola di titolarità rispetto al luogo di residenza della

    madre, residente a Vittoria (RG), determina grave nocumento al nucleo familiare e

    impossibilità di assistere il genitore in stato di handicap in situazione di gravità che si

    troverebbe privato della necessaria e quotidiana assistenza e cura di cui necessita;

    pregiudizio, questo, che non può essere in alcun modo ristorato.

    Il pericolo in mora è, altresì, reso palese dal fatto che è imminente la fine

    dell’assegnazione provvisoria annuale per il corrente anno scolastico 2019/2020

    presso la D.D. “G. Rodari” - Vittoria (RG) e presso l’I.C. “Capitano Biagio Puglisi”

    - Acate (RG), sicché a partire dal 01.09.2020 la sig.ra Siciliano Francesca dovrà

    trasferirsi a Torino e prendere servizio presso l’I.C. “Matteotti - Rignon” in

    Torino.

    Peraltro, tale stato di cose, causa ulteriori e ancora più gravi conseguenze per la

    ricorrente che è costretta a sperare di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie,

    qualora dovessero essere rese disponibili di anno in anno, costringendola a una

    condizione di precarietà e di stress psico-fisico che aggrava, ancor più, le condizioni

    di disagio familiari.

    Sussiste, dunque, l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia immediata sul

    diritto di essere assegnata negli ambiti territoriali indicati in domanda e secondo

    l’ordine di preferenza privilegiato.

    ***

    Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Siciliano Francesca, come sopra

    rappresentata e difesa, riservate più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a

    seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte, formula le seguenti

    CONCLUSIONI

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    20

    Voglia l’Ill.mo Giudice adito, fissata l’udienza di comparizione personale delle parti,

    contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:

    In via cautelare:

    Ordinare in via cautelare e urgente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 700 c.p.c.,

    considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in

    narrativa e tenuto conto del particolare periculum di un pregiudizio grave ed

    irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall’attesa della definizione del

    presente giudizio, all’Ufficio Scolastico competente, in persona del legale

    rappresentante pro tempore, di adottare ogni provvedimento di legge atto ad

    assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell’ambito

    territoriale SICILIA 0023, o in subordine SICILIA 0024, legittimamente

    spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze

    indicate nella domanda di trasferimento, secondo l’ordine di preferenza

    espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della

    graduatoria.

    Nel merito:

    Accertare e dichiarare la nullità o comunque l’illegittimità e inefficacia, con

    conseguente disapplicazione nel presente giudizio delle “note comuni”

    allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità

    del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/2017, sottoscritto

    in data 08.04.2016, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi

    prestati prima dell’immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

    Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e

    valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie

    prima dell’immissione in ruolo sia per le operazioni di mobilità per l’A.S.

    2016/2017, sia per quelle successive e quelle a venire, nonché ad avere

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    21

    riconosciuto e valutato tutto il servizio prestato presso scuole paritarie anche

    ai fini della ricostruzione di carriera;

    Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del

    presente atto, l’illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti

    consistente nell’assegnazione dell’istante all’ambito territoriale PIEMONTE

    0002, in luogo di quello SICILIA 0023, o in subordine SICILIA 0024,

    legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata

    nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l’ordine di

    preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della

    graduatoria;

    Per l’effetto, dichiarare il diritto dell’istante a essere assegnata all’ambito

    territoriale SICILIA 0023, o in subordine SICILIA 0024, legittimamente

    spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze

    indicate nella domanda di trasferimento, secondo l’ordine di preferenza

    espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della

    graduatoria;

    Per l’ulteriore effetto, condannare l’Ufficio Scolastico competente ad

    adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in

    organico di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale SICILIA 0023, o

    in subordine SICILIA 0024, legittimamente spettanti alla ricorrente, o

    comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di

    trasferimento, secondo l’ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto

    del principio dello scorrimento della graduatoria.

    In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    22

    ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

    Ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti

    più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di

    maggiore celerità.

    Nel caso di specie, non è possibile individuare alcun controinteressato

    considerato che l’eventuale accoglimento delle domande formulate in ricorso

    non inciderebbe sulla posizione degli altri docenti inseriti in graduatoria.

    Ove, diversamente, l’Ill.mo Tribunale adito dovesse, invece, ritenere necessario

    integrare il contradditorio nei confronti di tutti gli aspiranti, si chiede

    l’autorizzazione della notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante inserimento del

    ricorso in apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.

    Si producono i seguenti documenti indicati nel testo:

    1) Titolo abilitazione scuola primaria;

    2) Domanda di aggiornamento GAE;

    3) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;

    4) Domanda di mobilità 2016-2017;

    5) Punteggio mobilità 2016-2017;

    6) Certificato di servizio paritaria;

    7) Domanda di mobilità 2017-2018;

    8) Domanda di mobilità 2018-2019;

    9) Domanda di mobilità 2019-2020;

    10) Punteggio mobilità 2017-2018;

    11) Punteggio mobilità 2018-2019;

    12) Punteggio mobilità 2019-2020;

    13) Domanda assegnazione provvisoria 2019-2020;

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed

  • Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Catania Docente alla LUISS di Roma

    P.IVA 05218570876

    Cell. 3477050525 [email protected]

    www.tymeus.org

    23

    14) Assegnazione provvisoria 2019-2020;

    15) Riepilogo movimenti primaria Sicilia 2016;

    16) Decreto Enna 2016;

    17) Movimenti Enna 2016;

    18) Movimenti Agrigento 2016;

    19) Assegnazione scuola Torino;

    20) Certificazione L. 104-1992;

    21) Autocertificazione figli sig.ra Belfiore Rosaria.

    Ai sensi della L. n. 488/1999 si dichiara che il valore della presente causa è

    indeterminabile. Pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di €

    259,00.

    Catania - Ragusa, 29 agosto 2020

    Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

    Firm

    ato

    Da:

    CA

    RU

    SO

    SE

    BA

    ST

    IAN

    O E

    mes

    so D

    a: A

    RU

    BA

    PE

    C S

    .P.A

    . NG

    CA

    3 S

    eria

    l#: 1

    604b

    73dc

    231d

    6110

    37f3

    9dd7

    6b82

    bed