sportello per i diritti degli animali i° corso regionale di formazione per polizia zoofila

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Sportello per i Diritti Sportello per i Diritti degli Animali degli Animali I° Corso regionale di I° Corso regionale di formazione per formazione per POLIZIA ZOOFILA POLIZIA ZOOFILA

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Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per POLIZIA ZOOFILA. Legge 14 agosto 1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Art. 1 Principi generali. - PowerPoint PPT Presentation

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Sportello per i Diritti Sportello per i Diritti degli Animalidegli Animali

I° Corso regionale diI° Corso regionale diformazione per formazione per

POLIZIA ZOOFILAPOLIZIA ZOOFILA

Page 2: Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per  POLIZIA ZOOFILA

Legge 14 agosto 1991, n. 281Legge 14 agosto 1991, n. 281  

Legge quadro in materia di Legge quadro in materia di animali di affezione e animali di affezione e

prevenzione del randagismoprevenzione del randagismo

Page 3: Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per  POLIZIA ZOOFILA

Art. 1Art. 1Principi generaliPrincipi generali

   Lo Stato promuove e disciplina la tutela Lo Stato promuove e disciplina la tutela

degli animali di affezione, condanna gli degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. pubblica e l'ambiente.

Page 4: Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per  POLIZIA ZOOFILA

Art. 2 Art. 2 Trattamento dei cani e di altri Trattamento dei cani e di altri

animali di affezioneanimali di affezione   

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati. protettrici degli animali e di privati.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. possono essere soppressi.

I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono

essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro

gruppo. gruppo. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone le unita' sanitarie locali, avere in gestione le

colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza. colonie di gatti che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il

controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale. controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e

garantiscono il servizio di pronto soccorso. garantiscono il servizio di pronto soccorso.       

Page 5: Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per  POLIZIA ZOOFILA

Art. 3 Art. 3 Competenze delle regioni Competenze delle regioni

       Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il unita' sanitarie locali nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. imprimersi mediante tatuaggio indolore.

Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo. ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.

Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di

conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; habitat;

corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali. enti locali.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

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Art. 4 Art. 4 Competenze dei comuniCompetenze dei comuni

   I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane

provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla regione. destinati a tale finalita' dalla regione.

I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2. animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

  

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Art. 5 Art. 5 SanzioniSanzioni

   Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella

propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. una somma di lire centocinquantamila.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni. pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni. cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto

dall'articolo 8.dall'articolo 8.

Page 8: Sportello per i Diritti degli Animali I° Corso regionale di formazione per  POLIZIA ZOOFILA

§ § §§ § §

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LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 19/94 N. 19/94

del 19 Luglio 1994del 19 Luglio 1994REGIONE UMBRIAREGIONE UMBRIA  

   Norme per la tutela degli animali di Norme per la tutela degli animali di

affezione e per la prevenzione ed il affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del controllo del fenomeno del randagismo.randagismo.

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ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 (Finalità della legge)(Finalità della legge)

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali1. La legge tutela le condizioni di vita degli animalidi affezione e promuove comportamenti idonei a garantiredi affezione e promuove comportamenti idonei a garantireforme di convivenza rispettose del benessere degliforme di convivenza rispettose del benessere deglianimali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie,animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie,sia per la prevenzione e cura delle malattie propriesia per la prevenzione e cura delle malattie propriedelle specie tutelate che per quelle trasmissibilidelle specie tutelate che per quelle trasmissibiliagli altri animali ed all' uomo.agli altri animali ed all' uomo.

2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezionegli animali appartenenti a specie mantenute pergli animali appartenenti a specie mantenute percompagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all' uomo, nonchè i cani vaganti od inselvatichitiutili all' uomo, nonchè i cani vaganti od inselvatichitie le colonie di gatti liberi.e le colonie di gatti liberi.  

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ARTICOLO 2 ARTICOLO 2 (Benessere degli animali).(Benessere degli animali).

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali,a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali,fatti salvi i casi di intervento terapeutico;fatti salvi i casi di intervento terapeutico;b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazionib) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazionipubbliche o private che comportino maltrattamentipubbliche o private che comportino maltrattamentiagli animali;agli animali;c) è vietato abbandonare gli animali di affezionec) è vietato abbandonare gli animali di affezionedi cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunquedi cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunquetitolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senzatitolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senzale debite cautele;le debite cautele;d) gli animali di affezione senza legittimo proprietariod) gli animali di affezione senza legittimo proprietarioritrovati, catturati o comunque ospitati presso leritrovati, catturati o comunque ospitati presso lestrutture di ricovero individuate ai sensi della presentestrutture di ricovero individuate ai sensi della presentelegge, non possono essere soppressi nè destinati allalegge, non possono essere soppressi nè destinati allasperimentazione, salvo quanto previsto dalla leggesperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge14 agosto 1991, n. 281.14 agosto 1991, n. 281.

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ARTICOLO 3ARTICOLO 3(Responsabilità del detentore).(Responsabilità del detentore).

1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta,1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta,a qualunque titolo, di occuparsene è responsabilea qualunque titolo, di occuparsene è responsabiledella sua salute e del suo benessere e provvede a della sua salute e del suo benessere e provvede a

garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

2. E' vietato detenere animali che non si possono2. E' vietato detenere animali che non si possonoadattare alla cattività .adattare alla cattività .3. E' vietato detenere animali di affezione in numero3. E' vietato detenere animali di affezione in numeroo in condizioni tali da causare problemi di naturao in condizioni tali da causare problemi di naturaigienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al

benessere degli animali stessi.benessere degli animali stessi.

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ARTICOLO 4 ARTICOLO 4 (Controllo della riproduzione).(Controllo della riproduzione).

1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraversoi servizi veterinari pubblici anche con la collaborazionei servizi veterinari pubblici anche con la collaborazionedei medici veterinari liberi professionisti che operanodei medici veterinari liberi professionisti che operanonel settore e delle associazioni per la protezionenel settore e delle associazioni per la protezionedegli animali, promuovono la conoscenza e la diffusionedegli animali, promuovono la conoscenza e la diffusionedei metodi per il controllo della riproduzione deglidei metodi per il controllo della riproduzione deglianimali di affezione.animali di affezione.2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gattimediante la limitazione delle nascite viene effettuatomediante la limitazione delle nascite viene effettuatoper mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarieper mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarielocali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali ecinofile, delle società protettrici degli animali edi privati, secondo quanto previsto all' art. 11.di privati, secondo quanto previsto all' art. 11.3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a curadei servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o pressodei servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o pressoaltre strutture convenzionate.altre strutture convenzionate.

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ARTICOLO 5 ARTICOLO 5 (Soppressione eutanasica).(Soppressione eutanasica).

1. La soppressione di un animale di 1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all' animale.causare sofferenze all' animale.

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ARTICOLO 6 ARTICOLO 6 (Anagrafe canina).(Anagrafe canina).

1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita unaanagrafe del cane contenente l' elenco, numerato progressivamente,anagrafe del cane contenente l' elenco, numerato progressivamente,di tutti i cani presenti nel territorio.di tutti i cani presenti nel territorio.2. Fermo restando il disposto dell' art. 83 del DPR2. Fermo restando il disposto dell' art. 83 del DPR8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedereentro centoventi giorni dalla nascita o comunque,entro centoventi giorni dalla nascita o comunque,entro dieci giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animaleentro dieci giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animaleall' anagrafe di cui al comma 1 contestualmenteall' anagrafe di cui al comma 1 contestualmenteall' apposizione del codice di riconoscimento, di cui alall' apposizione del codice di riconoscimento, di cui all' art. 7.l' art. 7.3. Per l' iscrizione viene compilata un' apposita scheda,3. Per l' iscrizione viene compilata un' apposita scheda,predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzatapredisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzataanche per la registrazione degli interventi di profilassianche per la registrazione degli interventi di profilassie di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.    

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ARTICOLO 7 ARTICOLO 7 (Codice di riconoscimento).(Codice di riconoscimento).

1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo 1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell' Unità o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall' Unità sanitaria locale competente, a condizione che appositamente autorizzati dall' Unità sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate. gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.

2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell' 2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell' iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 6.iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 6.

3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, 3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l' animale tatuato deve purchè apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l' animale tatuato deve comunque essere iscritto all' anagrafe canina dell' Unità sanitaria locale di comunque essere iscritto all' anagrafe canina dell' Unità sanitaria locale di competenza.competenza.

4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice 4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l' indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l' intervento effettuato.intervento effettuato.

5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con 5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all' animale.metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all' animale.

6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal 6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l' apposizione del tatuaggio al proprio cane pagamento del concorso alle spese per l' apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.tatuati nella struttura pubblica.

        

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ARTICOLO 8 ARTICOLO 8 (Trasferimento, scomparsa o (Trasferimento, scomparsa o

morte del cane).morte del cane).

1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentoredel cane deve segnalare all' Unità sanitaria localedel cane deve segnalare all' Unità sanitaria localedi competenza la scomparsa dell' animale entro tre giornidi competenza la scomparsa dell' animale entro tre giornidall' evento; analoga segnalazione deve essere fattadall' evento; analoga segnalazione deve essere fattaentro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasientro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasititolo o di morte dell' animale.titolo o di morte dell' animale.2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l' 2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'

animale deve essere iscritto all' anagrafe dell' Unità animale deve essere iscritto all' anagrafe dell' Unità sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso già attribuito.già attribuito.

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ARTICOLO 9 ARTICOLO 9 (Controllo del randagismo).(Controllo del randagismo).

1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla 1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.

2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli 2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devonoessere restituiti al proprietario.essere restituiti al proprietario.4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso,4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso,a carico del proprietario.a carico del proprietario.5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa 5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa

adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all' albo di cui all' artº 12; se non reclamati entro il protezionistiche iscritte all' albo di cui all' artº 12; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l' assegnazione diventerà termine di sessanta giorni dalla cattura l' assegnazione diventerà definitiva. 6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e definitiva. 6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui ricoverati presso le strutture di cui

all' artº10, vengono sterilizzati.all' artº10, vengono sterilizzati.7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d' intesa con 7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d' intesa con

le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenzalibertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza

nel rispetto dell' igiene pubblica nel rispetto dell' igiene pubblica

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ARTICOLO 12 ARTICOLO 12 (Albo regionale delle associazioni(Albo regionale delle associazioniper la protezione degli animali).per la protezione degli animali).

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è 1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è

istituito presso la Giunta regionale l' Albo istituito presso la Giunta regionale l' Albo regionale delle associazioni per la protezione regionale delle associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi le degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità associazioni il cui statuto contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della presente legge previste agli artt. 1 e 2 della presente legge

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ARTICOLO 13 ARTICOLO 13 (Provvedimenti e sanzioni (Provvedimenti e sanzioni

amministrative).amministrative).1. In caso di violazione alle norme di cui agli arttº 2 e 3, gli animali maltrattati o 1. In caso di violazione alle norme di cui agli arttº 2 e 3, gli animali maltrattati o

comunque ricadenti sotto l' ipotesi di cui al comma 2 dell' art. 3 sono posti sotto comunque ricadenti sotto l' ipotesi di cui al comma 2 dell' art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità sanitaria locale, per osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a caricoassicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico

del detentore dell' animale.del detentore dell' animale.2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di 2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di

iscriverlo all' anagrafe di cui all' art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da iscriverlo all' anagrafe di cui all' art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000. lire 100.000 a lire 600.000.

3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i 3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell' ambito della casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell' ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.1.200.000.

4. La violazione degli obblighi previsti dall' art. 8 della presente legge è punita con la 4. La violazione degli obblighi previsti dall' art. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al 5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente legge.presente legge.

6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono 6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta. aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.

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§ § §§ § §

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Legge 20 luglio 2004, n. 189 Legge 20 luglio 2004, n. 189

"Disposizioni concernenti il divieto di "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, maltrattamento degli animali,

nonché di impiego degli stessi in nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate"competizioni non autorizzate"

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: penale è inserito il seguente: "TITOLO "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALISENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. diciotto mesi.

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.3.000 a 15.000 euro.La stessa pena si applica a chiunque somministra agli La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. primo comma deriva la morte dell'animale.

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.multa da 3.000 a. 15.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.La pena è aumentata da un terzo alla metà:La pena è aumentata da un terzo alla metà:    1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone     1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;armate;    2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale     2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;competizioni;    3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei     3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. multa da 5.000 a 30.000 euro.

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.a persona estranea al reato.E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". attività medesime".

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

2. All'articolo 638, primo comma, del codice 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". costituisca più grave reato".

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Art. 1.Art. 1.(Modifiche al codice penale)(Modifiche al codice penale)

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:seguente:"Art. 727. - "Art. 727. - (Abbandono di animali).(Abbandono di animali). - Chiunque - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.1.000 a 10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". natura, e produttive di gravi sofferenze".

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Art. 2.Art. 2.Divieto di utilizzo a fini Divieto di utilizzo a fini

commerciali di pelli e pelliccecommerciali di pelli e pellicce          1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis

catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. introdurre le stesse nel territorio nazionale.

        2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

        3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 distruzione del materiale di cui al comma 1

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Art. 3.Art. 3.(Modifica alle disposizioni di (Modifica alle disposizioni di

coordinamento e transitorie del coordinamento e transitorie del codice penale)codice penale)      

   

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).(Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. culturali autorizzate dalla regione competente.

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Art. 3.Art. 3.(Modifica alle disposizioni di (Modifica alle disposizioni di

coordinamento e transitorie del coordinamento e transitorie del codice penale)codice penale)

Art. 19-quater. - Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": Ministro dell'interno":

        2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. vigore della presente legge.

  

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Art. 6.Art. 6.(Vigilanza)(Vigilanza)

          1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. municipale e provinciale.

        2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. e zoofile riconosciute.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

  

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Art. 7.Art. 7.(Diritti e facoltà degli enti e (Diritti e facoltà degli enti e

delle associazioni)delle associazioni)

    1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. reati previsti dalla presente legge.

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Art. 8.Art. 8.(Destinazione delle sanzioni (Destinazione delle sanzioni

pecuniarie)pecuniarie)          1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. del codice penale.

        2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di 2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

        3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

  

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FineFine

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Art. 727 (Codice Penale) - Art. 727 (Codice Penale) - (Maltrattamento di animali)(Maltrattamento di animali)

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o  manifestazioni che comportino strazio o sevizie Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o  manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta. svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi." dodici mesi."

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

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Art. 638 del Codice PenaleArt. 638 del Codice Penale

      Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 . lire 600.000 .

   La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni,    La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria. mandria.

   Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili    Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649). gli recano danno (c.p.649).