strutture ricettive non alberghiere e ultime ......sono strutture ricettive idonee a offrire...

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LEGGE REGIONALE N. 27/2015 Angera – Sala Consiliare, 10/05/2018 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO» STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE E ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE Città di Angera

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  • LEGGE REGIONALE N. 27/2015

    Angera – Sala Consiliare, 10/05/2018

    «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO»

    STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIEREE ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE

    Città di Angera

  • Contesto

    Secondo l’indagine condotta da Federalberghi nel corso del 2017, sono oltre 25mila glialloggi presenti in Lombardia sul solo portale Airbnb adibiti a Case e appartamenti pervacanze;

    Di questi, al termine del 2017, ne risultavano regolarmente censiti solo 3.473 (14%ca.);

    Nella provincia di Varese, a settembre 2017, secondo le indagini di Incipit Consulting,si stimavano in più di 1.400 (contro le 155 strutture alberghiere e le poco piu di 300strutture extralberghiere) gli alloggi messi a disposizione da Airbnb. Di questi, oltre 500concentrati sul Lago Maggiore;

  • Gli arrivi turistici nel 2017* hanno fatto registrare una crescita significativa rispetto al 2016 (+7,3% pari ad oltre 1 milione e 100 000 unità), recuperando ampiamento la diminuzione intercorsa l’anno successivo a EXPO2015. Dal 2013 al 2017

    complessivamente gli arrivi sono aumentati di oltre il 21% [Fonte Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività]

    Turismo in Lombardia: la serie storica degli arrivi

    13.611.606 14.091.57515.639.194 15.409.809

    16.532.170

    0

    2.000.000

    4.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    10.000.000

    12.000.000

    14.000.000

    16.000.000

    18.000.000

    2013 2014 2015 2016 2017

    Arrivi

    * Il dato 2017 è provvisorio

  • Le presenze turistiche nel 2017* hanno fatto registrare una crescita significativa rispetto al 2016 (+5,8% pari ad oltre 2 milione e 100 000 unità), recuperando ampiamento la diminuzione intercorsa l’anno successivo a EXPO2015. Dal 2013 al 2017 complessivamente le

    presenze sono aumentate di oltre il 15% [Fonte Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività]

    Turismo in Lombardia: la serie storica delle presenze

    * Il dato 2017 è provvisorio

    33.960.640 34.293.67937.857.240 37.194.096

    39.342.481

    0

    5.000.000

    10.000.000

    15.000.000

    20.000.000

    25.000.000

    30.000.000

    35.000.000

    40.000.000

    2013 2014 2015 2016 2017

    Presenze

  • CAV: Case e appartamenti per vacanze

    L’art. 26, della L.R. 27/2015 definisce le Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) come quelle “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari”.

  • CAV: Case e appartamenti per vacanze

    Le CAV possono essere gestite:

    in forma imprenditoriale (in tal caso è prevista l’iscrizione al registro delle imprese);

    in forma NON imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative e svolgono attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.

  • CAV: Case e appartamenti per vacanze

    I titolari di CAV sono tenuti, fra gli altri adempimenti:

    a presentare una Comunicazione di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;

    alla comunicazione dei flussi turistici attivando la collaborazione con la Provincia di competenza per utilizzare la piattaforma Turismo 5;

    all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità dipubblica sicurezza attraverso il portale alloggiatiweb;

    a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le CAV come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016;

  • B&B

    L’art. 29, della L.R. n. 27/2015 definisce il Bed & Breakfast (B&B) come “l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia”.

    L'esercizio dell'attività di B&B non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA. L’attività deve però osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi e deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze.

  • B&BI titolari di B&B sono tenuti, fra gli altri adempimenti:

    a presentare una SCIA di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;

    alla comunicazione dei flussi turistici attivando la collaborazione con la Provincia di competenza per utilizzare la piattaforma Turismo 5;

    all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità dipubblica sicurezza attraverso il portale alloggiatiweb;

    a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per i B&B come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016;

    a esporre all’esterno della residenza l’apposito contrassegno identificativo dei B&B definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.

  • Foresterie Lombarde

    Ai sensi dell’art. 27, L.R. 27/2015, le Foresterie Lombarde sono strutture ricettive gestite in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate.

    Ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi, le foresterielombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché inaffiancamento a quello di foresterie lombarde.

    I titolari sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste dal regolamento regionale n. 7/2016;

  • Locande

    Ai sensi dell’art. 28, L.R. 27/15, le Locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto; necessitano quindi d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.

    I titolari sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste dal regolamento regionale n. 7/2016;

    Mentre nella tipologia di foresteria lombarda è necessario pernottare nella struttura per godere dei servizi complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande, nella tipologia di locanda questa limitazione non è prevista essendo l'attività ricettiva solo complementare a quella di somministrazione, che si rivolge al pubblico “esterno” alla struttura

  • I RIFUGI: Alpinistici e escursionistici I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro,

    gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello;

    I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie;

    I Rifugi sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie, rispettivamente previsti dagli Allegati F e G del regolamento regionale n. 7/2016;

  • Case per ferie

    L’art. 23 della L.R. 27/2015, definisce le Case per ferie come quelle «strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.»

    Alle Case per ferie gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

  • Case per ferie

    I servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle Case per ferie saranno oggetto di uno specifico Regolamento in via di definizione (data di approvazione prevista Settembre/Ottobre 2018), in attuazione dell’art. 37 della Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27.

    Nelle more di approvazione di tale Regolamento, resta vigente il Regolamento Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 «Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù».

  • Ostelli

    Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

    Sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per gli Ostelli come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016; il rispetto dei servizi e degli standard qualitativi previsti dal regolamento consente l’iscrizione nell'elenco regionale degli ostelli della gioventù tenuto presso la Giunta regionale.

  • ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE

  • CIR: Codice Identificativo di Riferimento

    Introdotto con Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7:

    Ha il fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti Prevede che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle Case e appartamenti per vacanze, con scritti o stampati o supporti digitali, debbano indicare l’apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettivaI soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le CAV, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzatiPrevede sanzioni per i soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligoL’indicazione del CIR sarà obbligatoria dal 1ì settembre 2018

  • Regolamento Aziende ricettive all’aria aperta

    Regolamento regionale 19 gennaio 2018 - n. 3

    Le aziende ricettive all’aria aperta si distinguono in:

    Campeggi: ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi mobili di proprietà dei turisti

    Villaggi turistici: ospitalità prevalentemente in unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore

    Aree di sosta: sosta e parcheggio di autocaravan e caravan

  • Regolamento regionale 19 gennaio 2018 - n. 3

    PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE:

    Classificazione di campeggi e villaggi turistici da 1 a 5 stelleInserimento fra i requisiti fungibili per strutture 4 e 5 stelle dei requisiti minimi per i servizi ai cicloturisti (deposito chiuso e protetto, officina attrezzata per le riparazioni, area attrezzata per il lavaggio)Attenzione al turismo sostenibileInnalzamento standard qualitativiRegolamentazione delle aree di sosta comprese le aree di sosta in occasione di eventi, raduni e particolari manifestazioni pubbliche

    Regolamento Aziende ricettive all’aria aperta

  • Turismo 5

    Il nuovo sistema Turismo5 - online dal 18 gennaio 2018 - sostituisce il precedente New turismo (che rimane attivo solamente ai fini della chiusura della rilevazione dei flussi riferiti all’annualità 2017)Costituisce l’unico strumento riconosciuto da Regione Lombardia e dall’Ufficio di statistica presso Polis Lombardia di acquisizione dei flussi e delle consistenze delle strutture ricettiveLe strutture ricettive devono provvedere all'invio delle rilevazioni statistiche mensili entro e non oltre il giorno 5 del mese successivoTurismo 5 non sostituisce l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate mediante il portale Alloggiati web ma permette la generazione automatica del file da caricare poi su quest'ultimo

  • Anche le strutture ricettive dotate di un proprio sistema gestionale sono tenute a trasmettere i dati all’interno del sistema Turismo5Turismo 5 consente di rilevare le consistenze delle strutture ricettive ed acquisire i flussi turistici mediante due modalità principali:

    upload dei file prodotti dai software di gestione alberghiera secondo un formato condiviso: la soluzione è in grado di acquisire i file prodotti dai principali Software di gestione alberghiera presenti sul mercato;

    inserimento diretto dei dati dell’ospite sul sistema web mediante check-in le informazioni inserite sono le medesime richieste dalle questure per le comunicazioni di pubblica sicurezza. Il sistema prevede che tali informazioni possano essere salvate in locale sul client dell'utente nel formato idoneo per il caricamento sul sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, previo accesso con le credenziali già inviate dalla Questura.

    Turismo 5

    https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/

  • Prevede i seguenti vantaggi per il gestore della Struttura ricettiva:

    • Gestione in autonomia del flusso turistico e gestione storico;

    • Funzionalità «mini-gestionali» per le Strutture che non hanno un proprio Sistema;

    • Predisposizione file per Alloggiatiweb (sistema informatico delle questure);

    • Possibilità di gestione in autonomia reportistica e di benchmarking.

    Turismo 5

  • Pietro LennaDirigente Direzione Generale Sviluppo EconomicoP.zza Città di Lombardia, 120124 MilanoTel. +39-02-67652635Fax +39-02-67652960e-mail:[email protected]

    GRAZIE

    LEGGE REGIONALE N. 27/2015�ContestoDiapositiva numero 3Diapositiva numero 4CAV: Case e appartamenti per vacanzeCAV: Case e appartamenti per vacanzeCAV: Case e appartamenti per vacanzeB&BB&BForesterie LombardeLocande I RIFUGI: Alpinistici e escursionisticiCase per ferieCase per ferieOstelliULTIME NOVITA’ INTRODOTTECIR: Codice Identificativo di RiferimentoRegolamento Aziende ricettive all’aria apertaRegolamento Aziende ricettive all’aria apertaTurismo 5Turismo 5Turismo 5GRAZIE