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STUDIO MONTANELLI 1 GLI ENTI NON COMMERCIALI Fondazioni e Associazioni - aspetti giuridici e fiscali - Seconda giornata di studio Bergamo – 27 novembre 2009

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STUDIO MONTANELLI 1

GLI ENTI NON COMMERCIALI

Fondazioni e Associazioni

- aspetti giuridici e fiscali -

Seconda giornata di studio

Bergamo – 27 novembre 2009

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Il Codice Civile non fornisce una definizione di associazione, i suoi caratteri identificativi possono desumersi dalle norme civilistiche che regolano le associazioni nelle sue diverse forme di:

Ente Riconosciuto Ente non Riconosciuto

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

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L’ASSOCIAZIONE può essere DEFINITA:

Un’ organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, comunque, non lucrativa.

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

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L’Associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di AssociazioneFra i contratti l’associazione si caratterizza come un:

Contratto plurilaterale di comunione di scopo: le parti sono due o più di due le prestazioni di ciascuna sono volte al perseguimento di uno scopo comune;

Contratto di organizzazione: le prestazioni delle parti non vanno a diretto vantaggio delle altre ma sono volte allo svolgimento di una attività destinata a realizzare lo scopo comune dei contraenti.

Contratto associativo aperto: consente la possibilità di nuove adesioni

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

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Le Associazioni costituiscono soggetti di diritto forniti di una capacità propria i cui elementi fondamentali sono:

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

Elemento personale (Pluralità di persone)

Elemento Patrimoniale(dotazione di un Patrimonio – fondo comune)

Elemento Teleologico( Scopo Istituzionale)

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ASSOCIAZIONI -TipologieASSOCIAZIONI -Tipologie

Le diverse normative che si sono susseguite negli anni hanno definito molteplici tipologie di associazione, le principali sono:

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Associazione

Sportiva dilettantistica - L. 21.05.2004 n. 128.

ONLUS - D.Lgs 460/97

Di Volontariato - L. 266/91, L.R. 22/93 (ora L.R. 1/2008). Pro-Loco - L.R. 15/2007

Di Promozione Sociale - L. n. 383/2000, L.R. 28/96 (ora L.R. 1/2008).

Di Solidarietà Familiare - L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008).

ASSOCIAZIONI -TipologieASSOCIAZIONI -Tipologie

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DEFINIZIONENon esiste nel panorama legislativo una definizione di attività sportiva

dilettantistica, l’individuazione di tale fattispecie deve avvenire in forma residuale, ossia escludendo i settori professionistici contemplati nella legge n.81 del 1991 (calcio, pallacanestro, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf)

Il quadro normativo di tali associazioni è quello previsto dal codice civile dagli art. 14 al 35 che contempla le associazioni riconosciute e non.

I contenuti dello Statuto e la forma giuridica hanno delle peculiarità specifiche rispetto alle associazioni in genere; tali specificità sono state

introdotte dalla legge 128/2004

ASSOCIAZIONI Sportive ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistichedilettantistiche

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FORMA GIURIDICASecondo l’art. 90 comma 17 della finanziaria 2003, e secondo la legge 128/2004;

ASSOCIAZIONI Sportive ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistichedilettantistiche

Forme giuridiche degli enti sportivi

Associazione sportiva priva di personalità giuridica

Associazione sportiva con personalità giuridica

Società sportiva di capitali senza fine di lucro e

soc. cooperative

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CONTENUTO DEGLI STATUTI

Le clausole richieste negli statuti, oltre alla denominazione dell’associazione (o della società) sono le seguenti:

a) l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.

b) l’attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione. Deve perciò essere indicata la figura dell’associato che ha la rappresentanza legale dell’associazione

c) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

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CONTENUTO DEGLI STATUTI

d) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile

e) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

f) le modalità di scioglimento dell’associazione;

g) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

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ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha sancito con decreto del 17 dicembre 2004, l’obbligo di copertura assicurativa di tutti gli sportivi dilettanti.

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COMPENSI AGLI SPORTIVI

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67- 1° comma, lett. m) del TUIR). Sono inoltre ricomprese nell’esercizio diretto di tali attività sportive anche la formazione, la preparazione, l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (ex art. 35 co, 5 D.L 30.12.2008 n. 207)

Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”.

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COMPENSI AGLI SPORTIVI

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

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LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce (art. 69 comma 2 – TUIR).

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta si effettua: a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro; a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28.

Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

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LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI

Il comma 18 dell’art.90 Legge n. 289/2002 elimina il divieto di erogazione di forme di compenso agli amministratori, questa disposizione trova un limite nell’art. 10 del DLgs 460/97 secondo cui la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi delle ass. sportive, di emolumenti sproporzionati rispetto a quelli dell’attività svolta costituisce presunzione assoluta di distribuzione indiretta degli utili. La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo.

In particolare: se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione a progetto, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.

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DIVIETO DI RICOPRIRE LA CARICA DI AMM.RE IN PIU’ ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’

Nella Legge n.289/2002 si dispone anche il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI oppure, nell’ambito della stessa disciplina, che fa capo ad un ente di promozione sportiva.

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ISCRIZIONE AL REGISTRO PRESSO IL CONI

Secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 27/07/2004 n. 186 le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche previste dall’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

L’iscrizione al registro è obbligatoria qualora si vogliano ottenere: il riconoscimento dello status di associazione sportiva Le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti

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I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI

Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a risorse che possono provenire sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi.

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LE SPONSORIZZAZIONI

La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine.

Imposte dirette

Per l’associazione sportiva che riceve proventi derivanti dalla sponsorizzazione, gli stessi concorrono alla formazione del reddito.

Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni.

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LE SPONSORIZZAZIONI

Per lo sponsor

Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità (art. 90 comma 8 L 289/2002).

L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso così come previsto dall’art. 108 comma 2 del TUIR.

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LE SPONSORIZZAZIONI

Iva

Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.

Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.

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LA RACCOLTA FONDI(normativa valida per tutti gli ENC)

I fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte.

Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: occasionale; pubblico; concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni.

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LA RACCOLTA FONDI

Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due;2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro.

Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura delperiodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ognimanifestazione effettuata e una relazione illustrativa.

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EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti di società ed associazioni sportive dilettantistiche da parte di persone fisiche possono essere detratte nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.500 per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, a condizione che:

il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità certificate di pagamento, quali carte di credito, assegni bancari e circolari non trasferibili ed altri sistemi di pagamento che possono essere stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ASSOCIAZIONI Sportive ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistichedilettantistiche

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSDEFINIZIONE

Con il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L’art. 10 del decreto in questione ha definito i requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSDEFINIZIONE

Art. 10: Possono acquisire la qualifica di Onlus, con l’iscrizione all’Anagrafe Unica

delle Onlus presso il Ministero delle Finanze:

le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica,

caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui attività è diretta a fini altruistici (comma 1).

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSDEFINIZIONE

Sono esclusi: gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (comma 10).

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSDEFINIZIONE

Sono considerate in ogni caso Onlus: le “Onlus di diritto” cioè gli organismi di volontariato di cui alla Legge

11/08/91, n.266 iscritti nei registri regionali e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano,

le organizzazioni non governative riconosciute idonee, le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione

sociale” del registro prefettizio i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da

cooperative sociali (comma 8).

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSONLUS PARZIALI

Infine rientrano nella categoria dei soggetti c.d. “Onlus parziali” :

gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (comma 9).

Tali organizzazioni sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 suddivise in:

Attività a solidarietà presunta

Attività a solidarietà condizionata

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA

attività la cui finalità è considerata immanente alle attività stesse:

assistenza sociale o socio- sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e

storico (7); tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (9);

ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente.

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ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA

le quali si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”:

assistenza sanitaria; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione della cultura e dell’arte (9); tutela dei diritti civili.

ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUS

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSATTIVITA’ CONNESSE

All’art. 10 viene previsto, inoltre, per le Onlus:

il divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (si considerano connesse le attività a solidarietà condizionata annoverate nella seconda categoria se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse come la vendita di depliants nei musei o magliette pubblicitarie etc.).

Le attività connesse sono assoggettate ad un duplice limite quantitativo ovvero non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali e non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell’organizzazione;

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSASPETTI STATUTARI

il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione;

l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna;

l’uso dell’acronimo Onlus;

la possibilità solo per le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici di operare anche in settori diversi da quelli propri delle Onlus;

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSASPETTI STATUTARI

Volendo riassumere le Onlus sono quindi subordinate al rispetto di due condizioni:

il recepimento nello Statuto dei requisiti previsti dall’art. 10;

la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione

all’anagrafe delle Onlus.

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSLe principali agevolazioni fiscali per le ONLUS

Le principali agevolazioni fiscali e tributarie previste dal D.Lgs 460/97 (art. 12-24), possono essere così sintetizzate:

L’art. 150 del TUIR prevede che non costituisce attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;

un rilevante trattamento agevolativo per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e/o giuridiche a favore delle ONLUS;

attribuzione della facoltà da parte degli enti locali competenti di ridurre o esentare le ONLUS dai tributi locali;

Esenzione IRAP per le Onlus domiciliate in Lombardia

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSLe principali agevolazioni fiscali per le ONLUS

Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d’acconto del 4%

Esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS.

È prevista l’esenzione totale dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS.

Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell’imposta di registro è previsto in misura fissa (€ 168), a condizione che sia espressamente dichiarata nell’atto costitutivo l’intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall’acquisto. L’imposta fissa di registro (€ 168) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto dell’ONLUS.

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività [ c.d. “+ dai – versi “], a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono:

dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

OPPURE

dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS per un importo non superiore ad € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS: possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un

importo massimo di 2.065,83 euro.

OPPURE

dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

Ai fini della deducibilità/detraibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

È necessario, inoltre, che nel caso in cui il beneficiario dell’erogazione garantisca il beneficio della “+ dai – versi” :

1. Siano tenute scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione (contabilità ordinaria);

2. Sia redatto, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita

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ASSOCIAZIONI - ONLUSASSOCIAZIONI - ONLUSEROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS

L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale (secondo la “+ dai – versi”) per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

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DEFINIZIONE

In Italia l’attività di volontariato è disciplinata dalla L. 266/1991 (“legge quadro sul volontariato”).L’art. 2 di detta legge definisce il volontariato come attività che deve essere prestata in modo:

in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà

Tramite un’organizzazione che non persegua scopi di lucro (nemmeno indiretto) ma sia indirizzata verso finalità puramente di tipo solidaristico

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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DEFINIZIONE

Deve trattarsi di un’attività personale ovvero resa da una persona fisica, pertanto una società o ente non può svolgere attività di volontariato. Deve inoltre trattarsi di un’attività gratuita, prestata senza alcun guadagno o vantaggio economico. La norma è particolarmente rigida stabilendo la possibilità di rimborsi spese a favore dei volontari purché:

le spese risultino effettivamente sostenute ovvero documentate con documenti fiscalmente rilevanti (i cosiddetti rimborsi a piè di lista);

le spese non devono superare i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione ovvero esse devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’associazione.

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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ASPETTI COSTITUTIVI

Le associazioni di volontariato possono assumere qualsiasi veste, purchè compatibile con lo scopo solidaristico.Nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere obbligatoriamente prevista:

L’assenza di fini di lucro La democraticità della struttura L’elettività delle cariche associative La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti I criteri di ammissione e al contempo di esclusione degli aderenti Gli obblighi e i diritti degli aderenti stessi L’obbligo di formazione del bilancio Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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SOGGETTI ADERENTI

Nelle organizzazioni di volontariato, la figura principe è quella del volontario a quet’ultimo possono essere rimborsate le spese effettivamente documentate.La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’organizzazione di cui fa parte.

tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non, hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le organizzazioni di volontariato dovranno conservare uno speciale registro, preventivamente numerato e vidimato, ove dovranno essere annotati di volta in volta le adesioni e le uscite dei volontari.

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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RISORSE ECONOMICHE

Le risorse tipiche sono:contributi degli aderenti;contributi da privati;contributi dallo Stato, enti o istituzioni pubbliche;contributi di organismi internazionali;donazioni e lasciti testamentari;rimborsi derivanti da convenzioni;entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali

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REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L’ art. 6 della L. 266/1991 prevede “i registri delle organizzazioni di volontariato”:

Trattasi di registri la cui tenuta spetta alle regioni e alle province autonome. In particolare, all’iscrizione si ricollegano i seguenti benefici:

accesso ai contributi pubblici;possibilità di stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, purché le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa;godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 266/91 e dal D.Lgs. 460/97;diritto a partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi in cui l’organizzazione di volontariato opera;diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi;possibilità di elaborare progetti sperimentali da sottoporre all’approvazione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato.Si fa presente che l’iscrizione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo.

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La Regione Lombardia ha istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso in sezioni territoriali (11 provinciali e 1 regionale) e 4 sezioni tematiche o aree di intervento (D.G.R. n. VII/4142 del 6.4.2001, in applicazione dell'art. 4 della l.r. 1/2000).

Le 11 sezioni territoriali provinciali corrispondono a ciascuna Provincia: in esse possono iscriversi le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale con attività rientranti nelle prime tre sezioni tematiche:

sociale,culturale, civile.

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REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La Regione gestisce la sezione territoriale regionale del medesimo registro a cui si possono iscrivere:

le organizzazioni di volontariato operanti in almeno 2 province Le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale ad altra regione,

purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province della regione,

le organizzazioni che operano nella sezione tematica, o area di intervento

Servizio Volontario di vigilanza ecologica

Rimangono ancora di competenza regionale, ma non all'interno di questo Registro, le organizzazioni di Protezione civile per le quali è stato istituito un apposito albo regionale del volontariato di protezione civile attribuito alla Direzione generale opere pubbliche. .

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REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La Sezione territoriale, di competenza della Provincia, cura la tenuta del registro:

riceve la domanda d'iscrizione verifica i requisiti per l'iscrizione comunica eventuali necessità integrative si rapporta con le organizzazioni di volontariato per necessità di chiarimenti rilascia il provvedimento finale di iscrizione verifica annualmente il permanere dei requisiti alla base dell'iscrizione mediante

la "Relazione sull'attività svolta" prodotta dalle stesse organizzazioni di volontariato.

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Benefici e obblighi derivanti dall’iscrizione

L’iscrizione al registro regionale del volontariato (sezione regionale o provinciale), fornendo un riconoscimento istituzionale all’organizzazione, consente:

la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici;

la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;b) attività innovative e sperimentali;c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

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Benefici e obblighi derivanti dall’iscrizione

Il beneficio delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 266/91 (ad es. in materia di imposta di bollo e di registro) e dal D.lgs 460/97 che le riconosce quali ONLUS di diritto.

Viceversa l’organizzazione iscritta ha l’obbligo di:

presentare al Registro entro il 30 maggio di ciascun anno una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al registro e sull’attività svolta nell’anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario (utilizzando l’apposito modello)

comunicare eventuali variazioni di: cariche sociali, atto costitutivo, statuto, sede, denominazione, composizione delle cariche sociali e deliberazione di scioglimento

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Esclusione dal campo di applicazione dell’Iva.

Il secondo comma dell’articolo 8 L. 266/91 stabilisce che:

“Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

È quindi concessa una esclusione totale dall’assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Quindi, i proventi per servizi o altri tipi di prestazioni svolte dall’organizzazione (anche in convenzione) non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva (basterà emettere una nota di addebito o una ricevuta).

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Agevolazioni in materia di imposte dirette.

Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività:- le attività istituzionali, per le quali l’esenzione discende dalla assenza della

connotazione di impresa della attività stessa; quindi l’eventuale differenza tra “ricavi” e “costi” della attività istituzionale non sconta IRES;

- i proventi da attività commerciali e produttive marginali, che non costituiscono reddito imponibile e per i quali la condizione di non imponibilità è data dalla soddisfazione dei criteri relativi al concetto di marginalità indicati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto del 25.5.1995.

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Agevolazioni in materia di imposte dirette.

Il decreto ministeriale in oggetto ha così determinato le attività marginali:

- attività di vendita occasionali e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

- attività di vendita di prodotti acquisiti presso terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione o- cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata

direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni,

celebrazioni e simili a carattere occasionale;- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili

nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione.

Le predette attività devono essere svolte in funzione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali, ad esempio, l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne luminose e di locali attrezzati secondo gli usi tipici degli esercizi commerciali.

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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Agevolazioni in materia di imposte dirette.

Esenzione Irap e tassa automobilistica

L’art. 1, comma 7 della l.r. 27/2001 (finanziaria regionale per il 2002) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano esentati dal pagamento dell’IRAP e della tassa automobilistica regionale, previo invio di apposita richiesta alla Regione Lombardia, i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 460/1997, concernente la disciplina tributaria applicabile agli enti non commerciali ed alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi per espressa previsione del comma 8 dell’art. 10, le cosiddette “ONLUS di diritto” ovvero le “Organizzazioni di Volontariato” alla legge n. 266/1991, iscritti nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 22/93.

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Esenzioni concernenti altre imposte indirette.

Imposta di bollo e di registroGli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge 266/91,

costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio, assemblee che modificano lo Statuto o contratti con terzi, compresi i contratti di locazione di immobili) sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. Ad esempio, non è dovuta l’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l’attività.

Imposta sulle successioni e sulle donazioniE’ prevista l'esenzione da ogni imposta (successione e donazione) per le donazioni e le

attribuzioni di eredità o di legato effettuate in favore delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri.

ASSOCIAZIONI di Volontariato

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STUDIO MONTANELLI 59

DEFINIZIONE

Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla Legge 283/2002 che stabilisce:

“sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere l’attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”

Non sono considerate associazioni di promozione sociale: i partiti politici, le organizzazioni sindacali le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli

associati.

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 60

DEFINIZIONENon sono considerate associazioni di promozione sociale:

i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

.

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 61

ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

la denominazione;

l’oggetto sociale;

l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 62

ASPETTI COSTITUTIVI E STATUTARI

i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.

l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

le modalità di scioglimento dell’associazione;

l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 63

RISORSE ECONOMICHE

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 64

RISORSE ECONOMICHE

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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REGISTRO REGIONALE E PROVINCIALELe associazioni possono iscriversi al registro regionale e provinciale dell'associazionismo istituiti dalla legge regionale n. 28 del 16 settembre 1996 per regolare la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo.

Nel registro regionale si possono iscrivere le associazioni operanti in almeno 2 province o in almeno 3 comunità montane.

Nel registro provinciale si iscrivono le associazioni operanti nel territorio provinciale.

Con legge regionale n. 5 del 24 febbraio 2006, il registro dell'associazionismo è stato recentemente modificato con l'introduzione di un'apposita sezione (sezione F) per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge n. 383/2000.

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente della libera prestazione dei propri associati, con attività prestate volontariamente e senza la corresponsione di compenso alcuno; in alcuni casi possono assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di collaboratori o prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro

ASSOCIAZIONI di Promozione Sociale

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STUDIO MONTANELLI 67

CENNI CIVILISTICI E STATUTARI

Le Pro.loco sono associazioni di Volontari di natura privatistica senza fini di lucro avente per scopo la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale del territorio in cui opera (comune o Frazione)

Le Pro-Loco operano con gli Enti Locali per: Realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione

delle risorse turistiche locali; Realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico, delle

tradizioni e dalle cultura locali; Realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; Garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

ASSOCIAZIONI Pro-Loco

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STUDIO MONTANELLI 68

ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE – L.R. 15/2007 Art. 14 (Finalità )La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base.Art. 15 (Associazioni pro loco)1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano. 2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite.3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

ASSOCIAZIONI Pro-Loco

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STUDIO MONTANELLI 69

ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE

Art. 17 Legge Regionale n° 15/2007 capo II (Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale)

Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga le attività previste dall’articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purchè non operino nella medesima località;

sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall’articolo 18.

ASSOCIAZIONI Pro-Loco

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STUDIO MONTANELLI 70

ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare

Tutte quelle associazioni e formazioni del privato sociale alle quali viene riconosciuto un ruolo particolare dalla L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008)

Tali associazioni si caratterizzano per la realizzazione di attività rivolte alla:

1. organizzazione e attivazione di esperienze di associazionismo sociale atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l’organizzazione di banche del tempo;

2. promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi (art. 5, comma 1 - L.R. 23/99 - ora art. 36 L.R. 1/2008).

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STUDIO MONTANELLI 71

ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare

ISCRIZIONE A REGISTRO REGIONALE

Le associazioni e le formazioni del privato sociale che svolgono attività all’interno delle finalità sopra indicate, diventano associazioni di solidarietà familiare se iscritte al relativo registro istituito ai sensi dell’art. 5 comma 2 della l.r. 23/99 (ora L.R. 1/2008).

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STUDIO MONTANELLI 72

ASSOCIAZIONI di solidarietà familiare

BENEFICI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE

L’iscrizione al registro delle associazioni di solidarietà familiare consente:

la partecipazione ai bandi regionali per ottenere contributi a sostegno di progetti specifici

la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi e strutture nell’ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

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STUDIO MONTANELLI 73

LE SOMME CORRISPOSTE AI DIRETTORI ARTISTICI E COLLABORATORI

Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett)m del TUIR a partire dall’ 01.01. 2007 costituiscono redditi diversi per il percipiente le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati a direttori artistici e a collaboratori tecnici,per prestazioni non professionali da parte di cori, bande musicali, filodrammatiche con finalità dilettantistiche.

ASSOCIAZIONI – Cori, Bande e ASSOCIAZIONI – Cori, Bande e FilodrammaticheFilodrammatiche

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STUDIO MONTANELLI 74

FONDAZIONI

DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

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STUDIO MONTANELLI 75

FONDAZIONICOSA E’ UNA FONDAZIONE

In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, una fondazione è un ente privato senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - anzi, in Italia, necessariamente - da un PATRIMONIO.

Questo ente, dotato di una propria ORGANIZZAZIONE e di propri ORGANI DI GOVERNO, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).

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ASPETTI COSTITUTIVI

Una fondazione è costituita da un fondatore - anche più persone congiuntamente ovvero una persona giuridica - tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria; la COSTITUZIONE dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione, mentre per poter operare necessita di un RICONOSCIMENTO GIURIDICO che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (art. 12 e seguenti del Codice Civile).

Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nello STATUTO, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione.

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PERCHE’ CREARE UNA FONDAZIONE

Una fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile.

I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile.

Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel sociale in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, ecc.

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ASPETTI COSTITUTIVI

La costituzione della fondazione si compone di:

Atto costitutivo, in cui il fondatore dichiara di dar vita all’ente, enuncia lo scopo e individua il patrimonio (questi due elementi sono obbligatori);

Statuto, in cui si determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.

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ELEMENTI OBBLIGATORI

Sono elementi obbligatori dell’atto costitutivo:

Lo scopo; Il patrimonio.

Lo scopo deve avere il carattere della pubblica utilità; si ritiene che non possa esistere una fondazione che crei vantaggi economici in capo al fondatore

E’ essenziale per la costituzione di una Fondazione l’esistenza di un patrimonio senza il quale non può esistere la fondazione.

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DOVE OPERA LA FONDAZIONE

La zona geografica di intervento ha rilevanza ai fini del tipo di riconoscimento giuridico e della dimensione del Patrimonio.

Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività dell'ente devono esaurirsi nell'ambito di una regione - ovvero in una zona geografica più ristretta - è possibile chiedere il riconoscimento giuridico regionale, mentre un'attività stabile e continuativa in due o più regioni obbliga sempre una fondazione a richiedere il riconoscimento nazionale.

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COME PERSEGUIRE LO SCOPO

Lo Statuto di una fondazione non deve necessariamente contenere l'oggetto, cioè le modalità effettive per il raggiungimento dello scopo: infatti il Consiglio di amministrazione, nei limiti dello Statuto, è libero di intraprendere qualsiasi attività funzionale - anche indirettamente - al perseguimento dello scopo istituzionale.

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COME PERSEGUIRE LO SCOPO

Tuttavia, la previsione di un oggetto statutario è indubbiamente utile per:

fornire alcune linea-guida agli amministratori circa le strade che il fondatore intendeva seguire per raggiungere le mete prefissate;

vietare agli amministratori alcuni tipi di attività ritenuti dal fondatore inadeguati allo scopo o alla fondazione in quanto ente senza scopo di lucro

obbligare gli amministratori ad intraprendere specifiche attività (ad esempio l'erogazione di borse di studio), lasciandoli liberi di iniziare altre attività non espressamente vietate dallo statuto;

stabilire se la fondazione perseguirà il suo scopo in proprio (è il caso di una fondazione operativa che, dotata di strutture logistiche ed organizzative, gestisce direttamente le attività istituzionali) ovvero indirettamente (è il caso di una fondazione di erogazione, che al contrario non possiede proprie strutture ma finanzia quelle di terzi).

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PATRIMONIO

Per il riconoscimento nazionale il Ministero dell'Interno ha imposto una soglia minima di circa 100 mila euro, al di sotto della quale l'istanza di riconoscimento non viene accolta dalla prefettura competente a riceverla, é ammesso un capitale inferiore ai 100 mila euro solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità, valutata dal Ministero caso per caso.

Il Consiglio di Stato, comunque, nel corso della procedura di riconoscimento, può richiedere una soglia più elevata per fondazioni che operino in particolari settori o che comunque adottino una struttura operativa anziché di semplice erogazione.

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PATRIMONIO

Per il riconoscimento regionale, invece, in genere non esiste una soglia minima, solo alcune regioni hanno fissato un patrimonio minimo, mentre in genere viene effettuata una valutazione caso per caso tenuto conto degli scopi statutari.

La Regione Lombardia ha fissato il patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento giuridico € 52.000,00

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ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo, o affini), composto da uno o più amministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, è l’organo obbligatoriamente previsto dal Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione;

il Direttore o Segretario Generale, organo non obbligatorio, ha il compito di attuare i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori dei Conti, non obbligatorio, è generalmente composto da tre membri di cui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabile sull’amministrazione della fondazione;

il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio, è generalmente composto da studiosi ed esperti nel campo di attività della fondazione.

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RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al controllo delle fondazioni attive in ambito nazionale sono di competenza delle Prefetture nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente. Solo per alcune fondazioni che operano in campo artistico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali continuerà a esercitare una funzione attiva, dando un parere preventivo al riconoscimento, dietro richiesta delle Prefetture.

Il DPR 361/2000 precisa che le Regioni conferiscono la personalità giuridica alle fondazioni che operano nelle materie di competenza regionale (come stabilito dal DPR 616/77) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.

La procedura di riconoscimento prende avvio con la domanda del soggetto fondatore o del rappresentate dei soggetti fondatori alla quale devono essere allegati l’atto costitutivo, lo Statuto in copia autenticata e la documentazione attestante che la consistenza patrimoniale dell’ente è adeguata alla realizzazione dello scopo stabilito.

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RIDUZIONE D’IMPOSTA

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche a norma dell’art. 6 del DPR 601/73 (così come modificato dal l’art. 66 comma 8 del DL 331/93) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) Istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) Enti il cui fine è equiparato per legge a fini di beneficenza o istruzione.

L’agevolazione in questione compete esclusivamente agli enti che abbiano personalità giuridica.

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RIDUZIONE D’IMPOSTA

Le ex IPAB che a norma della LR 1/2003 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza operanti in Lombardia) abbiano provveduto alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro aventi finalità di beneficienza e assistenza possono usufruire della previsione di cui all’art. 6 del DPR 601/73 ovvero possono beneficiare della riduzione del 50% dell’aliquota IRES ordinaria.

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