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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015 (G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L. 83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015 Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie- re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'au- torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti- mento che, in mancanza, si proceder a esecu- zione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullit l'indi- cazione delle parti, della data di notificazio- ne del titolo esecutivo, se questa fatta separata- mente, o la trascrizione integrale del titolo stes- so, quando richiesta dalla legge. In quest'ulti- mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela- zione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esat- tamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio- Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie- re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'au- torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti- mento che, in mancanza, si proceder a esecuzio- ne forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullit l'indi- cazione delle parti, della data di notificazio- ne del titolo esecutivo, se questa fatta separata- mente, o la trascrizione integrale del titolo stes- so, quando richiesta dalla legge. In quest'ulti- mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela- zione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esat- tamente al titolo originale. Il precetto deve al- tresi' contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di compo- sizione della crisi o di un professionista no- minato dal giudice, porre rimedio alla situa- zione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.» Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio- ne di residenza o l'elezione di domicilio della UGUALE A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 1 di 126

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L. 83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015

    Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che, in mancanza, si procederà a esecu-zione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indi-cazione delle parti, della data di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa è fatta separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so, quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde esat-tamente al titolo originale.

    Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-

    Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che, in mancanza, si procederà a esecuzio-ne forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indi-cazione delle parti, della data di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa è fatta separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so, quando è richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde esat-tamente al titolo originale. Il precetto deve al-tresi' contenere l'avvertimento che il debitorepuo', con l'ausilio di un organismo di compo-sizione della crisi o di un professionista no-minato dal giudice, porre rimedio alla situa-zione di sovraindebitamento concludendocon i creditori un accordo di composizionedella crisi o proponendo agli stessi un pianodel consumatore.»Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-ne di residenza o l'elezione di domicilio della

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    ne di residenza o l'elezione di domicilio dellaparte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti algiudice del luogo in cui è stato notificato, e lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli 137 e seguenti.

    parte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti algiudice del luogo in cui è stato notificato, e lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli 137 e seguenti. Vigenza: dall'entrata in vigore della legge di con-versione: art. 23, comma 7

    Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che di un atto esecutivosia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 5842, 591], un avviso contenente tutti i dati, chepossono interessare il pubblico, deve essere af-fisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficiogiudiziario davanti al quale si svolge il procedi-mento esecutivo [disp. Att. 173].

    In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di

    Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che di un atto esecu-tivo sia data pubblica notizia, un avviso conte-nente tutti i dati, che possono interessare ilpubblico, deve essere inserito sul portale delMinistero della giustizia in un'area pubblicadenominata "portale delle vendite pubbli-che"..Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tec-niche previste dall'articolo 161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice di procedu-ra civile

    In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni

    Art. 490. (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che di un atto esecutivosia data pubblica notizia, un avviso contenentetutti i dati, che possono interessare il pubblico,deve essere inserito sul portale del Ministerodella giustizia in un'area pubblica denominata"portale delle vendite pubbliche"..

    Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tec-niche previste dall'articolo 161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice diprocedura civile

    In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni

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    http://www.brocardi.it/articoli/4091.htmlhttp://www.brocardi.it/articoli/4084.htmlhttp://www.brocardi.it/articoli/4076.htmlhttp://www.brocardi.it/articoli/4070.htmlhttp://www.brocardi.it/articoli/4032.htmlhttp://www.cspt.pro/

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    beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a co-pia dell'ordinanza del giudice e della relazione distima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delledisposizioni di attuazione del presente codice, e'altresi' inserito in appositi siti internet almenoquarantacinque giorni prima del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto.Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inseritoalmeno quarantacinque giorni prima del termineper la presentazione delle offerte o della datadell'incanto, una o più volte sui quotidiani di in-formazione locali aventi maggiore diffusionenella zona interessata o, quando opportuno, suiquotidiani di informazione nazionali e, quandooccorre, che sia divulgato con le forme dellapubblicità commerciale. La divulgazione degliavvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani diinformazione deve intendersi complementare enon alternativa (1).Sono equiparati ai quotidiani,i giornali di informazione locale, multisettimana-li o settimanali editi da soggetti iscritti al Regi-stro operatori della comunicazione (ROC) eaventi caratteristiche editoriali analoghe a quelledei quotidiani che garantiscono la maggior diffu-sione nella zona interessata. Nell'avviso e' omes-sa l'indicazione del debitore(2).

    immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e' al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o della data dell'incanto.

    Su istanza del creditore procedente o dei cre-ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni primadel termine per la presentazione delle offerteuna o piu' volte sui quotidiani di informazionelocali aventi maggiore diffusione nella zona in-teressata o, quando opportuno, sui quotidianidi informazione nazionali o che sia divulgatocon le forme della pubblicita' commerciale.Sono equiparati ai quotidiani, i giornali diinformazione locale, multisettimanali o setti-manali editi da soggetti iscritti al Registrooperatori della comunicazione (ROC) eaventi caratteristiche editoriali analoghe aquelle dei quotidiani che garantiscono lamaggior diffusione nella zona interessata.Nell'avviso e' omessa l'indicazione deldebitore.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-

    immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e' al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o della data dell'incanto.Anche su istanza del creditore procedente o deicreditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni prima deltermine per la presentazione delle offerte una opiu' volte sui quotidiani di informazione localiaventi maggiore diffusione nella zona interessatao, quando opportuno, sui quotidiani di informa-zione nazionali o che sia divulgato con le for-me della pubblicita' commerciale. Sono equi-parati ai quotidiani, i giornali di informazio-ne locale, multisettimanali o settimanali editi dasoggetti iscritti al Registro operatori della co-municazione (ROC) e aventi caratteristicheeditoriali analoghe a quelle dei quotidiani chegarantiscono la maggior diffusione nella zonainteressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazionedel debitore.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-

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    dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita.

    Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di faxdel difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

    Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia de-corso il termine di cui all'articolo 482. Se vie' pericolo nel ritardo, il presidente del tri-bunale autorizza la ricerca telematica dei benida pignorare prima della notificazione delprecetto.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e le

    Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare) Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia decor-so il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pe-ricolo nel ritardo, il presidente del tribunale au-torizza la ricerca telematica dei beni da pignorareprima della notificazione del precetto.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui al

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    Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione, com-prese quelle relative ai rapporti intrattenuti daldebitore con istituti di credito e datori di lavoro ocommittenti. Terminate le operazioni l'ufficialegiudiziario redige un unico processo verbale nelquale indica tutte le banche dati interrogate e lerelative risultanze.

    disposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DLFermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte leinformazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti intrattenutidal debitore con istituti di credito e datori dilavoro o committenti. Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche datiinterrogate e le relative risultanze.L'ufficiale giudiziario procede a pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel caso di cui al primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato o

    presente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DLFermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono ac-cedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelledegli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti intrattenutidal debitore con istituti di credito e datori dilavoro o committenti. Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche datiinterrogate e le relative risultanze.L'ufficiale giudiziario procede a pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel caso di cui al primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato otrasmesso all'ufficiale giudiziario prima che

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    Se l'accesso ha consentito di individuare coseche si trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui si

    trasmesso all'ufficiale giudiziario prima chesi proceda al pignoramento.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DLSe l'accesso ha consentito di individuare cose chesi trovano in luoghi appartenenti al debitore com-presi nel territorio di competenza dell'ufficialegiudiziario, quest'ultimo accede agli stessi perprovvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agliarticoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gliadempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,all'ufficiale giudiziario territorialmentecompetente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comu-

    si proceda al pignoramento.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DLSe l'accesso ha consentito di individuare cose chesi trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comu-nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-

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    trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa co-municazione è punita a norma dell'articolo 388,sesto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzoil verbale, che dovrà anche contenere l'indicazio-ne del credito per cui si procede, del titolo esecu-tivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettro-nica certificata di cui al primo comma, del luogoin cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichia-rato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'in-vito e dell'avvertimento al debitore di cui all'arti-colo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma è notifi-cato al terzo per estratto, contenente esclusiva-mente i dati a quest'ultimo riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

    nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-sto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma ènotificato al terzo per estratto, contenenteesclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

    sto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma ènotificato al terzo per estratto, contenenteesclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese. Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Qualora le cose pignorate siano costituite da beniimmobili, il giudice con la stessa ordinanza puòdisporre, se ricorrono giustificati motivi, che ildebitore versi con rateizzazioni mensili entro iltermine massimo di diciotto mesi (3) la som- madeterminata a norma del terzo comma, mag- gio-

    Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese. Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Quando le cose pignorate siano costituite dabeni immobili o cose mobili, il giudice conla stessa ordinanza puo' disporre, se ricor-rono giustificati motivi, che il debitoreversi con rateizzazioni mensili entro il termi-ne massimo di trentasei mesi la somma de-

    Art. 495. (Conversione del pignoramento) Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore può chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese. Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilità, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui è stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma è depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.Quando le cose pignorate siano costituite da beniimmobili o cose mobili, il giudice con lastessa ordinanza puo' disporre, se ricorronogiustificati motivi, che il debitore versicon rateizzazioni mensili entro il termine massi-mo di trentasei mesi la somma determinata a

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    rata degli interessi scalari al tasso convenzionalepattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

    Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente o cre-ditore intervenuto munito di titolo esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma versata visia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono

    terminata a norma del terzo comma, maggio-rata degli interessi scalari al tasso convenzio-nale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.Ogni sei mesi il giudice provvede, a normadell'articolo 510, al pagamento al creditorepignorante o alla distribuzione tra icreditori delle somme versate dal debitore.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente o credi-tore intervenuto munito di titolo esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma versata vi

    norma del terzo comma, maggiorata degli inte-ressi scalari al tasso convenzionale pattuito ovve-ro, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi ilgiudice provvede, a norma dell'articolo 510, alpagamento al creditore pignorante o alla distri-buzione tra i creditori delle somme versate daldebitore.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

    Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente ocreditore intervenuto munito di titolo esecutivo,dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.Con l'ordinanza che ammette la sostituzione,il giudice, quando le cose pignorate siano co-stituite da beni immobili o cose mobili, di-

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    liberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma. L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità

    sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sonoliberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma. L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità

    spone che le cose pignorate siano liberate dalpignoramento con il versamento dell'interasomma". L'istanza può essere avanzata una sola volta apena di inammissibilità

    Art. 497 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi novanta giorni senzache sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

    Art. 497 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento) Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi quarantacinquegiorni senza che sia stata richiesta l'assegnazioneo la vendita.Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

    UGUALE

    Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli e rimorchi I. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli erimorchi si esegue mediante notificazione al de-bitore e successiva trascrizione di un atto nelquale si indicano esattamente, con gli estremi ri-chiesti dalla legge speciale per la loro iscrizionenei pubblici registri, i beni e i diritti che si inten-dono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’in-giunzione prevista nell’articolo 492. Il pignora-

    Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli e rimorchi I. Oltre che con le forme previste dall'articolo518, il pignoramento di autoveicoli, motovei-coli e rimorchi puo' essere eseguito anche me-diante notificazione al debitore e successiva tra-scrizione di un atto nel quale si indicano esatta-mente, con gli estremi richiesti dalla leggespeciale per la loro iscrizione nei pubblici regi-stri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre

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    mento contiene altresì l’intimazione a consegna-re entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i ti-toli e i documenti relativi alla proprietà e all’usodei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie au-torizzato ad operare nel territorio del circondarionel quale è compreso il luogo in cui il debitoreha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

    II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i frutti, senza diritto acompenso. III. Al momento della consegna l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene pignora-to e ne dà immediata comunicazione al creditorepignorante, a mezzo posta elettronica certificataove possibile. IV. Decorso il termine di cui al primo comma,gli organi di polizia che accertano la circolazionedei beni pignorati procedono al ritiro della cartadi circolazione nonché, ove possibile, dei titoli edei documenti relativi alla proprietà e all’uso deibeni pignorati e consegnano il bene pignorato al-l’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad ope-rare nel territorio del circondario nel quale ècompreso il luogo in cui il bene pignorato è statorinvenuto. Si applica il terzo comma. V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale

    ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione previstanell’articolo 492. Il pignoramento contiene altre-sì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni ibeni pignorati, nonché i titoli e i documenti rela-tivi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’isti-tuto vendite giudiziarie autorizzato ad operarenel territorio del circondario nel quale è compre-so il luogo in cui il debitore ha la residenza, ildomicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, aquello piu' vicino

    II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i frutti, senza diritto acompenso. III. Al momento della consegna l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene pignoratoe ne dà immediata comunicazione al creditore pi-gnorante, a mezzo posta elettronica certificataove possibile. IV. Decorso il termine di cui al primo comma, gliorgani di polizia che accertano la circolazionedei beni pignorati o comunque li rinvengonoprocedono al ritiro della carta di circolazionenonché, ove possibile, dei titoli e dei documentirelativi alla proprietà e all’uso dei beni pignoratie consegnano il bene pignorato all’istituto vendi-te giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il benepignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo

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    giudiziario consegna senza ritardo al creditorel’atto di pignoramento perché proceda alla tra-scrizione nei pubblici registri. Entro trenta giornidalla comunicazione di cui al terzo comma, ilcreditore deve depositare nella cancelleria deltribunale competente per l’esecuzione la nota diiscrizione a ruolo, con copie conformi del titoloesecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramentoe della nota di trascrizione. La conformità di talicopie è attestata dall’avvocato del creditore aisoli fini del presente articolo. VI. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecu-zione. Il pignoramento perde efficacia quando lanota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto dipignoramento, del titolo esecutivo e del precettosono depositate oltre il termine di cui al quintocomma.

    comma. V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giu-diziario consegna senza ritardo al creditore l’attodi pignoramento perché proceda alla trascrizionenei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla co-municazione di cui al terzo comma, il creditoredeve depositare nella cancelleria del tribunalecompetente per l’esecuzione la nota di iscrizionea ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,del precetto, dell’atto di pignoramento e dellanota di trascrizione. La conformità di tali copie èattestata dall’avvocato del creditore ai soli finidel presente articolo. VI. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecu-zione. Il pignoramento perde efficacia quando lanota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto dipignoramento, del titolo esecutivo e del precettosono depositate oltre il termine di cui al quintocomma. In deroga a quanto previsto dall'articolo497, l'istanza di assegnazione o l'istanza divendita deve essere depositata entro qua-rantacinque giorni dal deposito da parte delcreditore della nota di iscrizione a norma delpresente articolo ovvero dal deposito daparte di quest'ultimo delle copie conformidegli atti, a norma dell'articolo 159-ter del-le disposizioni per l'attuazione del presentecodice"

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    VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del presente capo.

    VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del presente capo.

    Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o per l'au-torizzazione della vendita)Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta' della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-

    Art. 530.(Provvedimento per l'assegnazione o per l'au-torizzazione della vendita)Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta' della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-

    UGUALE

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    vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto.

    vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della procedura. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto. Il giudice dispone che sia sempreeffettuata la pubblicita' prevista dall'articolo490, primo comma, nel rispetto del termine dicui al periodo precedente.Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo com-ma dell'articolo 525, il giudice dell'esecu-zione puo' disporre che il versamento delprezzo abbia luogo ratealmente ed entro untermine non superiore a dodici mesi; si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui agli articoli 569, terzo comma, terzoperiodo, 574, primo comma, secondo perio-do, e 587, primo comma, secondo periodo.

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 532(Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice dell'esecuzione può disporre la venditasenza incanto o tramite commissionario dei benipignorati. Le cose pignorate devono essere affi-date all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, conprovvedimento motivato, ad altro soggetto spe-cializzato nel settore di competenza, affinchéproceda alla vendita in qualità di commissiona-rio.

    Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà del bene stesso, fissa il prezzo minimo della

    Art. 532(Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita sen-za incanto o tramite commissionario dei beni pi-gnorati. Le cose pignorate devono essere affidateall'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con prov-vedimento motivato, ad altro soggetto specializ-zato nel settore di competenza, iscritto nell'e-lenco di cui all'articolo 169-sexies delle di-sposizioni per l'attuazione del presente codiceaffinché proceda alla vendita in qualità di com-missionario. Vigenza: dall'entrata in vigore della legge di con-versione: art. 23, comma 7

    Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà del bene stesso, fissa il prezzo minimo della

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    A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 15 di 126

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una cauzione.

    Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

    vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una cauzione. Ilgiudice fissa altresi' il numero complessivo,non inferiore a tre, degli esperimenti di ven-dita, i criteri per determinare i relativi ribassi,le modalita' di deposito della somma ricavatadalla vendita e il termine finale non inferiore asei mesi e non superiore a un anno alla cui sca-denza il soggetto incaricato della vendita deverestituire gli atti in cancelleria. Quando gli attisono restituiti a norma del periodo precedente, ilgiudice, se non vi sono istanze a normadell'articolo 540-bis, dispone la chiusuraanticipata del processo esecutivo, anchequando non sussistono i presupposti di cuiall'articolo 164-bis delle disposizioni di attua-zione del presente codice.Vigenza: alle vendite disposte successivamen-te alla data di entrata in vigore del presente de-creto, anche nelle procedure esecutive pendentialla medesima data Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

    Art. 533. Art. 533. Art. 533.

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    (Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli interessati lapossibilità di esaminare, anche con modalità te-lematiche, le cose poste in vendita almeno tregiorni prima della data fissata per l'esperimentodi vendita e non può consegnare la cosa all'ac-quirente prima del pagamento integrale del prez-zo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare leoperazioni di vendita mediante certificato, fattu-ra o fissato bollato in doppio esemplare, uno deiquali deve essere consegnato al cancelliere colprezzo ricavato dalla vendita, nel terminestabilito dal giudice dell'esecuzione nel suoprovvedimento. (1)Qualora la vendita senza incanto non avvenganel termine di un mese dal provvedimento di au-torizzazione, il commissionario, salvo che il ter-mine sia prorogato su istanza di tutti i creditoriintervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchésiano venduti all'incanto.

    Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto.

    (Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.(1)Qualora la vendita non avvenga nel termi-ne fissato a norma dell'articolo 532, secondocomma, il commissionario restituisce gli attiin cancelleria e fornisce prova dell'attivita'specificamente svolta in relazione alla tipolo-gia del bene per reperire potenziali acquiren-ti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudice..Vigenza: alle vendite disposte successiva-mente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, anche nelle procedure esecutivependenti alla medesima data Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto

    (Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.(1)Qualora la vendita non avvenga nel terminefissato a norma dell'articolo 532, secondo com-ma, il commissionario restituisce gli atti in can-celleria e fornisce prova dell'attivita' specifica-mente svolta in relazione alla tipologia del beneper reperire potenziali acquirenti, In ogni casofornisce prova di avere effettuato la pubblici-tà' disposta dal giudice..Vigenza: alle vendite disposte successiva-mente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, anche nelle procedure esecutivependenti alla medesima data Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice, con il provvedimento di cui all'artico-lo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'i-stituto di cui al primo comma dell'articolo 534,ovvero in mancanza a un notaio avente sede pre-feribilmente nel circondano o a un avvocato o aun commercialista, iscritti nei relativi elenchi dicui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attua-zione del presente codice, il compimento delleoperazioni di vendita con incanto ovvero senzaincanto di beni mobili iscritti nei pubblici regi-stri. La delega e gli atti conseguenti sono regolatidalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, inquanto compatibili con le previsioni della pre-sente sezione.

    Art. 534-bis.(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice, con il provvedimento di cui all'artico-lo 530, delega all'istituto di cui al primo commadell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaioavente sede preferibilmente nel circondano o aun avvocato o a un commercialista, iscritti nei re-lativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, ilcompimento delle operazioni di vendita con in-canto ovvero senza incanto di beni mobili iscrittinei pubblici registri. La delega e gli atti conse-guenti sono regolati dalle disposizioni di cui al-l'articolo 591-bis, in quanto compatibili con leprevisioni della presente sezione.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    UGUALE

    Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel corso delle operazioni di vendita,insorgono difficolta il professionista delegatopuò rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il qualeprovvede con decreto.

    Art. 534-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel corso delle operazioni di vendita, in-sorgono difficolta il professionista delegato o ilcommissionario possono rivolgersi al giudice

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto ed avverso gli attidel professionista con ricorso allo stesso giudice,il quale provvede con ordinanza; il ricorso nonsospende le operazioni di vendita salvo che ilgiudice, concorrendo gravi motivi, disponga lasospensione.

    Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo617.

    dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto ed avverso gli attidel professionista o del commissionario con ri-corso allo stesso giudice, il quale provvede conordinanza; il ricorso non sospende le operazionidi vendita salvo che il giudice, concorrendo gravimotivi, disponga la sospensione.

    Contro il provvedimento del giudice e' am-messo il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    UGUALE

    Art. 545(Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i crediti alimentari,tranne che per causa di alimenti, e sempre conl'autorizzazione del tribunale o di un giudice da

    Art. 545(Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i crediti alimen-tari, tranne che per causa di alimenti, e sem-pre con l'autorizzazione del tribunale o di un

    A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 19 di 126

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    lui delegato e per la parte dal medesimo determi-nata mediante decreto.Non possono essere pignorati crediti aventi peroggetto sussidi di grazia o di sostentamento apersone comprese nell'elenco dei poveri, oppuresussidi dovuti per maternità, malattie o funeralida casse di assicurazione, da enti di assistenza oda istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative al rap-porto di lavoro o di impiego, comprese quelledovute a causa di licenziamento, possono esserepignorate per crediti alimentari nella misura au-torizzata dal tribunale o da un giudice da lui de-legato.Tali somme possono essere pignorate nella misu-ra di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alleprovince e ai comuni, ed in eguale misura perogni altro credito.Il pignoramento per il simultaneo concorso dellecause indicate precedentemente non può esten-dersi oltre la meta' dell'ammontare delle sommepredette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.

    giudice da lui delegato e per la parte dal me-desimo determinata mediante decreto.Non possono essere pignorati crediti aventiper oggetto sussidi di grazia o di sostentamen-to a persone comprese nell'elenco dei poveri,oppure sussidi dovuti per maternità, malattieo funerali da casse di assicurazione, da enti diassistenza o da istituti di beneficenza.Le somme dovute dai privati a titolo di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative alrapporto di lavoro o di impiego, compresequelle dovute a causa di licenziamento, posso-no essere pignorate per crediti alimentari nel-la misura autorizzata dal tribunale o da ungiudice da lui delegato.Tali somme possono essere pignorate nella mi-sura di un quinto per i tributi dovuti allo Sta-to, alle province e ai comuni, ed in eguale mi-sura per ogni altro credito.Il pignoramento per il simultaneo concorsodelle cause indicate precedentemente non puòestendersi oltre la meta' dell'ammontare dellesomme predette.Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.Le somme da chiunque dovute a titolo di pen-sione, di indennita' che tengono luogo di pen-sione o di altri assegni di quiescenza, nonpos-sono essere pignorate per un ammontare cor-

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    A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 20 di 126

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)rispondente alla misura massima mensile del-l'assegno sociale, aumentato della meta'. Laparte eccedente tale ammontare e' pignora-bile nei limiti previsti dal terzo, quarto equinto comma nonche' dalle speciali disposi-zioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, sala-rio, altre indennita' relative al rapporto di la-voro o di impiego, comprese quelle dovute acausa di licenziamento, nonche' a titolo dipensione, di indennita' che tengono luogo dipensione, o di assegni di quiescenza, nel casodi accredito su conto bancario o postale in-testato al debitore, possono essere pignora-te, per l'importo eccedente il triplo del-l'assegno sociale, quando l'accredito ha luogoin data anteriore al pignoramento; quandol'accredito ha luogo alla data del pignora-mento o successivamente, le predette sommepossono essere pignorate nei limiti previstidal terzo, quarto, quinto e settimo comma,nonche' dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cuial presente articolo in violazione dei divieti eoltre i limiti previsti dallo stesso e dalle specia-li disposizioni di legge e' parzialmenteinefficace.L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'uf-ficio.Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-

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    Art. 546. (Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentatodella metà, agli obblighi che la legge impone alcustode.

    Art. 546. (Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentato del-la metà, agli obblighi che la legge impone al cu-stode.Nel caso di accredito su conto bancario opostale intestato al debitore di somme a titolodi stipendio, salario, altre indennita' relativeal rapporto di lavoro o di impiego, compre-se quelle dovute a causa di licenziamento,nonche' a titolo di pensione, di indennita' chetengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza, gli obblighi del terzo pignoratonon operano, quando l'accredito ha luogo indata anteriore al pignoramento, per un im-porto pari al triplo dell'assegno sociale; quan-do l'accredito ha luogo alla data del pignora-mento o successivamente, gli obblighi del ter-zo pignorato operano nei limiti previsti dal-l'articolo 545 e dalle speciali disposizioni dilegge.Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

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    Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti, provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.

    Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti, provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.

    Art.548Mancata dichiarazione del terzo1.Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae' notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza. Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di appartenenza del debitore, nei termi-ni indicati dal creditore, si considera non conte-stato ai fini del procedimento in corso edell'esecuzione fondata sul provvedimento di as-segnazione e il giudice provvede a norma degliarticoli 552 o 553.

    II. Il terzo può impugnare nelle forme e nei ter-

    Art.548Mancata dichiarazione del terzoI. Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae' notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza. Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di appartenenza del debitore, nei terminiindicati dal creditore, si considera non contestatoai fini del procedimento in corso edell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione se l'allegazione del creditoreconsente l'identificazione del credito o deibeni di appartenenza del debitore in possessodel terzo e il giudice provvede a norma degli ar-ticoli 552 o 553. II. Il terzo può impugnare nelle forme e nei ter-

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    mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordi-nanza di assegnazione di crediti adottata a normadel presente articolo, se prova di non averne avu-to tempestiva conoscenza per irregolarità dellanotificazione o per caso fortuito o forza maggio-re.

    mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'or-dinanza di assegnazione di crediti adottata a nor-ma del presente articolo, se prova di non averneavuto tempestiva conoscenza per irregolarità del-la notificazione o per caso fortuito o forza mag-giore.

    Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)

    I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, ilgiudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i ne-cessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanzaproduce effetti ai fini del procedimento in corsoe dell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione ed è impugnabile nelle forme e neitermini di cui all'articolo 617.

    Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)

    I. Se sulla dichiarazione sorgono contesta-zioni o se a seguito della mancata dichiara-zione del terzo non e' possibile l'esattaidentificazione del credito o dei beni del de-bitore in possesso del terzo, il giudice dell'ese-cuzione, su istanza di parte, provvede conordinanza, compiuti i necessari accertam-enti nel contraddittorio tra le parti e con ilterzo. . L'ordinanza produce effetti ai fini delprocedimento in corso e dell'esecuzione fondatasul provvedimento di assegnazione ed è impu-gnabile nelle forme e nei termini di cui all'artico-lo 617.

    Art. 567. (Istanza di vendita)Decorso il termine di cui all'articolo 501, il cre-

    Art. 567. (Istanza di vendita)Decorso il termine di cui all'articolo 501, il credi-

    A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 24 di 126

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    ditore pignorante e ognuno dei creditori interve-nuti muniti di titolo esecutivo possono chiederela vendita dell'immobile pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro centoventi giorni dal deposito del ri-corso, ad allegare allo stesso l'estratto del cata-sto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascri-zioni relative all'immobile pignorato effettuatenei venti anni anteriori alla trascrizione del pi-gnoramento; tale documentazione può essere so-stituita da un certificato notarile attestante le ri-sultanze delle visure catastali e dei registri im-mobiliari.Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditorio dell'esecutato, per giusti motivi e per una dura-ta non superiore ad ulteriori centoventi giorni.Un termine di centoventi giorni è inoltre asse-gnato al creditore dal giudice, quando lo stessoritiene che la documentazione da questi deposi-tata debba essere completata. Se la proroga non èrichiesta o non è concessa, oppure se la docu-mentazione non è integrata nel termine assegna-to ai sensi di quanto previsto nel periodo prece-dente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,dichiara l'inefficacia del pignoramento relativa-mente all'immobile per il quale non è stata depo-sitata la prescritta documentazione. L'inefficaciaè dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giu-dice, con l'ordinanza, dispone la cancellazionedella trascrizione del pignoramento. Si applica

    tore pignorante e ognuno dei creditori intervenutimuniti di titolo esecutivo possono chiedere lavendita dell'immobile pignorato.Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro sessanta giorni dal deposito del ricor-so, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto,nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizionirelative all'immobile pignorato effettuate neiventi anni anteriori alla trascrizione del pignora-mento; tale documentazione può essere sostituitada un certificato notarile attestante le risultanzedelle visure catastali e dei registri immobiliari.Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditori odell'esecutato, per giusti motivi e per una duratanon superiore ad ulteriori sessanta giorni. Untermine di sessanta giorni è inoltre assegnato alcreditore dal giudice, quando lo stesso ritiene chela documentazione da questi depositata debba es-sere completata. Se la proroga non è richiesta onon è concessa, oppure se la documentazionenon è integrata nel termine assegnato ai sensi diquanto previsto nel periodo precedente, il giudicedell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'ineffi-cacia del pignoramento relativamente all'immo-bile per il quale non è stata depositata la prescrit-ta documentazione. L'inefficacia è dichiarata conordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordi-nanza, dispone la cancellazione della trascrizionedel pignoramento. Si applica l'articolo 562, se-condo comma. Il giudice dichiara altresì l'estin-

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    l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichia-ra altresì l'estinzione del processo esecutivo senon vi sono altri beni pignorati.

    zione del processo esecutivo se non vi sono altribeni pignorati.Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

    Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'im-mobile si determina a norma dell'articolo 15 pri-mo comma.Per il diritto del direttario, il valore, agli effettiindicati, si determina in base agli otto decimi diquello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimocomma.Se il bene non è soggetto a tributo diretto versolo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritie-ne che il valore determinato a norma delle dispo-sizioni precedenti sia manifestamente inadegua-to, il valore è determinato dal giudice stesso sul-la base degli elementi forniti dalle parti e diquelli che gli può fornire un esperto da lui nomi-nato.

    Art. 568.(Determinazione del valore dell'immobile)Agli effetti dell'espropriazione il valore del-l'immobile e' determinato dal giudice avutoriguardo al valore di mercato sulla base deglielementi forniti dalle parti e dall'esperto no-minato ai sensi dell'articolo 569, primo com-ma. Nella determinazione del valore di mercatol'esperto procede al calcolo della superficiedell'immobile, specificando quella commer-ciale, del valore per metro quadro e del valo-re complessivo, esponendo analiticamente gliadeguamenti e le correzioni della stima, ivicompresa la riduzione del valore di merca-to praticata per l'assenza della garanzia pervizi del bene venduto, e precisando tali ade-guamenti in maniera distinta per gli oneri diregolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso edi manutenzione, lo stato di possesso, i vincolie gli oneri giuridici non eliminabili nelcorso del procedimento esecutivo, nonche'per le eventuali spese condominiali insolu-te.»;

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice dell'esecuzione, entro trenta giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto con-vocandolo davanti a sé per prestare il giuramentoe fissa l'udienza per la comparizione delle parti edei creditori di cui all'articolo 498 che non sianointervenuti. Tra la data del provvedimento e ladata fissata per l'udienza non possono decorrerepiù di centoventi giorni.

    All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadutedal diritto di proporle.Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-

    Art. 569. (Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice dell'esecuzione, entro quindici giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto chepresta giuramento in cancelleria mediante sot-toscrizione del verbale di accettazione e fissal'udienza per la comparizione delle parti e deicreditori di cui all'articolo 498 che non siano in-tervenuti. Tra la data del provvedimento e la datafissata per l'udienza non possono decorrere più dinovanta giorni.All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadutedal diritto di proporle.Nel caso in cui il giudice disponga con ordi-nanza la vendita forzata, fissa un termine

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    giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedispone con ordinanza la vendita, fissando untermine non inferiore a novanta giorni, e non su-periore a centoventi, entro il quale possono esse-re proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'artico-lo 571. Il giudice con la medesima ordinanza sta-bilisce le modalità con cui deve essere prestata lacauzione e fissa, al giorno successivo alla sca-denza del termine, l'udienza per la deliberazionesull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui al-l'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi del-l'articolo 576 solo quando ritiene probabile chela vendita con tale modalità possa aver luogo adun prezzo superiore della metà rispetto al valoredel bene, determinato a norma dell'articolo 568.(2)

    Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con mo-

    non inferiore a novanta giorni, e non superio-re a centoventi, entro il quale possono essereproposte offerte d'acquisto ai sensi dell'arti-colo 571. Il giudice con la medesima ordinan-za stabilisce le modalita' con cui deve essereprestata la cauzione, se la vendita e' fatta inuno o piu' lotti, il prezzo base determinatoa norma dell'articolo 568, il termine, non su-periore a centoventi giorni dall'aggiudicaz-ione, entro il quale il prezzo dev'essere depo-sitato, con le modalita' del deposito e fissa, algiorno successivo alla scadenza del termine,l'udienza per la deliberazione sull'offerta eper la gara tra gli offerenti di cuiall'articolo 573. Quando ricorrono giu-stificati motivi, il giudice dell'esecuzionepuo' disporre che il versamento del prezzoabbia luogo ratealmente ed entro un terminenon superiore a dodici mesi. Il giudice provve-de ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritie-ne probabile che la vendita con tale modalita'possa aver luogo ad un prezzo superioredella meta' rispetto al valore del bene, deter-minato a norma dell'articolo 568.Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con moda-lità telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con

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    dalità telematiche.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide consentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.

    sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 571. (Offerte d'acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se è inferiore al prezzo determinato a normadell'articolo 568 o se l'offerente non presta cau-

    Art. 571. (Offerte d'acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.L'offerta non è efficace se perviene oltre il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzostabilito nell'ordinanza o se l'offerente non pre-

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    zione, con le modalità stabilite nell'ordinanza divendita, in misura non inferiore al decimo delprezzo da lui proposto.L'offerta è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice ordini l'incanto;3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposi-to, il nome del giudice dell'esecuzione o del pro-fessionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bise la data dell'udienza fissata per l'esame delle of-ferte. Se è stabilito che la cauzione è da versaremediante assegno circolare, lo stesso deve essereinserito nella busta. Le buste sono aperte all'u-dienza fissata per l'esame delle offerte alla pre-senza degli offerenti.

    sta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordi-nanza di vendita, in misura non inferiore al deci-mo del prezzo da lui proposto.L'offerta è irrevocabile, salvo che:(...) 2) il giudice ordini l'incanto;3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposito,il nome del giudice dell'esecuzione o del profes-sionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e ladata dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.Se è stabilito che la cauzione è da versare me-diante assegno circolare, lo stesso deve essere in-serito nella busta. Le buste sono aperte all'udien-za fissata per l'esame delle offerte alla presenzadegli offerenti.

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuova

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)vendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non intervenuti.Se l'offerta è superiore al valore dell'immobiledeterminato a norma dell'articolo 568, aumentatodi un quinto, la stessa è senz'altro accolta.Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice nonpuò far luogo alla vendita quando ritiene proba-bile che la vendita con il sistema dell'incantopossa aver luogo ad un prezzo superiore dellametà rispetto al valore del bene determinato anorma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso hasenz'altro luogo alle condizioni e con i terminifissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi del-l'articolo 569. (2)In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanzapronunciata ai sensi dell'articolo 569.Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577

    Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non intervenuti.Se l'offerta e' pari o superiore al valoredell'immobile stabilito nell'ordinanza divendita, la stessa e' senz'altro accolta.

    Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto alprezzo stabilito nell'ordinanza di vendita inmisura non superiore ad un quarto, il giudi-ce puo' far luogo alla vendita quando ritieneche non vi sia seria possibilita' di conseguireun prezzo superiore con una nuova vendita enon sono state presentate istanze di assegna-zione ai sensi dell'articolo 588.

    In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pro-nunciata ai sensi dell'articolo 569.Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanza

    UGUALE

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)delle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

    Se la gara non può aver luogo per mancanza diadesione degli offerenti, il giudice può disporrela vendita a favore del maggiore offerente oppu-re ordinare l'incanto.

    Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara sul-l'offerta più alta.

    Se la gara non puo' avere luogo per mancan-za di adesioni degli offerenti, il giudice,quando ritiene che non vi sia seria possi-bilita' di conseguire un prezzo superiore conuna nuova vendita, dispone la vendita a fa-vore del migliore offerente oppure, nel casodi piu' offerte dello stesso valore, dispone lavendita a favore di colui che ha presentatol'offerta per primo.

    Art. 573. (Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'of-ferta più alta.

    "Se sono state presentate istanze di assegna-zione a norma dell'articolo 588 e il prezzo in-dicato nella migliore offerta o nell'offertapresentata per prima e' inferiore al valo-re dell'immobile stabilitonell'ordinanza di vendita, il giudice non faluogo alla vendita e procede all'assegnazio-ne.

    Ai fini dell'individuazione della migliore of-ferta, il giudice tiene conto dell'entita' delprezzo, delle cauzioni prestate, delle forme,dei modi e dei tempi del pagamento nonche' diogni altro elemento utile indicato nell'offertastessa.

    Ai fini dell'individuazione della migliore offer-ta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo,delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi edei tempi del pagamento nonche' di ogni altroelemento utile indicato nell'offerta stessa.Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui alprimo comma e' inferiore al valore dell'im-mobile stabilito nell'ordinanza di vendita, ilgiudice non fa luogo alla vendita quando

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  • TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

    sono state presentate istanze di assegnazioneai sensi dell'articolo 588

    Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

    Art. 574.(Provvedimenti relativi alla vendita)Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto il m