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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015 (G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50) CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L. 83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015 Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie- re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'au- torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti- mento che, in mancanza, si proceder a esecu- zione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullit l'indi- cazione delle parti, della data di notificazio- ne del titolo esecutivo, se questa fatta separata- mente, o la trascrizione integrale del titolo stes- so, quando richiesta dalla legge. In quest'ulti- mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela- zione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esat- tamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio- Art. 480. (Forma del precetto) Il precetto consiste nell'intimazione di adempie- re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'au- torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti- mento che, in mancanza, si proceder a esecuzio- ne forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullit l'indi- cazione delle parti, della data di notificazio- ne del titolo esecutivo, se questa fatta separata- mente, o la trascrizione integrale del titolo stes- so, quando richiesta dalla legge. In quest'ulti- mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela- zione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esat- tamente al titolo originale. Il precetto deve al- tresi' contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di compo- sizione della crisi o di un professionista no- minato dal giudice, porre rimedio alla situa- zione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.» Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio- ne di residenza o l'elezione di domicilio della UGUALE A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 1 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

CODICE VIGENTE AL 26 GIUGNO 2015 NORME INTRODOTTE DAL D.L. 83/2015 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 132/2015

Art. 480.

(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che, in mancanza, si procedera a esecu-zione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullita l'indi-cazione delle parti, della data di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa e fatta separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so, quando e richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde esat-tamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-

Art. 480.

(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempie-re l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entroun termine non minore di dieci giorni, salva l'au-torizzazione di cui all'articolo 482, con l'avverti-mento che, in mancanza, si procedera a esecuzio-ne forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullita l'indi-cazione delle parti, della data di notificazio- nedel titolo esecutivo, se questa e fatta separata-mente, o la trascrizione integrale del titolo stes-so, quando e richiesta dalla legge. In quest'ulti-mo caso l'ufficiale giudiziario, prima della rela-zione di notificazione, deve certificare di avereriscontrato che la trascrizione corrisponde esat-tamente al titolo originale. Il precetto deve al-tresi' contenere l'avvertimento che il debitorepuo', con l'ausilio di un organismo di compo-sizione della crisi o di un professionista no-minato dal giudice, porre rimedio alla situa-zione di sovraindebitamento concludendocon i creditori un accordo di composizionedella crisi o proponendo agli stessi un pianodel consumatore.»

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazio-ne di residenza o l'elezione di domicilio della

UGUALE

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 1 di 126

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ne di residenza o l'elezione di domicilio dellaparte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti algiudice del luogo in cui e stato notificato, e lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli 137 e seguenti.

parte istante nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per l'esecuzione. In mancanza le op-posizioni al precetto si propongono davanti algiudice del luogo in cui e stato notificato, e lenotificazioni alla parte istante si fanno presso lacancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma del-l'articolo 125 e notificato alla parte personal-mente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Vigenza: dall'entrata in vigore della legge di con-versione: art. 23, comma 7

Art. 490.

(Pubblicità degli avvisi)

Quando la legge dispone che di un atto esecutivosia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 5842, 591], un avviso contenente tutti i dati, chepossono interessare il pubblico, deve essere af-fisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficiogiudiziario davanti al quale si svolge il procedi-mento esecutivo [disp. Att. 173].

In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di

Art. 490.

(Pubblicità degli avvisi)

Quando la legge dispone che di un atto esecu-tivo sia data pubblica notizia, un avviso conte-nente tutti i dati, che possono interessare ilpubblico, deve essere inserito sul portale delMinistero della giustizia in un'area pubblicadenominata "portale delle vendite pubbli-che"..

Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tec-niche previste dall'articolo 161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice di procedu-ra civile

In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni

Art. 490.

(Pubblicità degli avvisi)

Quando la legge dispone che di un atto esecutivosia data pubblica notizia, un avviso contenentetutti i dati, che possono interessare il pubblico,deve essere inserito sul portale del Ministerodella giustizia in un'area pubblica denominata"portale delle vendite pubbliche"..

Vigenza: decorsi trenta giorni dalla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tec-niche previste dall'articolo 161-quater delle di-sposizioni per l'attuazione del codice diprocedura civile

In caso di espropriazione di beni mobili registra-ti, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni

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beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a co-pia dell'ordinanza del giudice e della relazione distima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delledisposizioni di attuazione del presente codice, e'altresi' inserito in appositi siti internet almenoquarantacinque giorni prima del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inseritoalmeno quarantacinque giorni prima del termineper la presentazione delle offerte o della datadell'incanto, una o più volte sui quotidiani di in-formazione locali aventi maggiore diffusionenella zona interessata o, quando opportuno, suiquotidiani di informazione nazionali e, quandooccorre, che sia divulgato con le forme dellapubblicità commerciale. La divulgazione degliavvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani diinformazione deve intendersi complementare enon alternativa (1).Sono equiparati ai quotidiani,i giornali di informazione locale, multisettimana-li o settimanali editi da soggetti iscritti al Regi-stro operatori della comunicazione (ROC) eaventi caratteristiche editoriali analoghe a quelledei quotidiani che garantiscono la maggior diffu-sione nella zona interessata. Nell'avviso e' omes-sa l'indicazione del debitore(2).

immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e' al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Su istanza del creditore procedente o dei cre-ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni primadel termine per la presentazione delle offerteuna o piu' volte sui quotidiani di informazionelocali aventi maggiore diffusione nella zona in-teressata o, quando opportuno, sui quotidianidi informazione nazionali o che sia divulgatocon le forme della pubblicita' commerciale.Sono equiparati ai quotidiani, i giornali diinformazione locale, multisettimanali o setti-manali editi da soggetti iscritti al Registrooperatori della comunicazione (ROC) eaventi caratteristiche editoriali analoghe aquelle dei quotidiani che garantiscono lamaggior diffusione nella zona interessata.Nell'avviso e' omessa l'indicazione deldebitore.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-

immobili, lo stesso avviso, unitamente a copiadell'ordinanza del giudice e della relazione di sti-ma redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, e' al-tresi' inserito in appositi siti internet almeno qua-rantacinque giorni prima del termine per la pre-sentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Anche su istanza del creditore procedente o deicreditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ilgiudice puo' disporre inoltre che l'avviso siainserito almeno quarantacinque giorni prima deltermine per la presentazione delle offerte una opiu' volte sui quotidiani di informazione localiaventi maggiore diffusione nella zona interessatao, quando opportuno, sui quotidiani di informa-zione nazionali o che sia divulgato con le for-me della pubblicita' commerciale. Sono equi-parati ai quotidiani, i giornali di informazio-ne locale, multisettimanali o settimanali editi dasoggetti iscritti al Registro operatori della co-municazione (ROC) e aventi caratteristicheeditoriali analoghe a quelle dei quotidiani chegarantiscono la maggior diffusione nella zonainteressata. Nell'avviso e' omessa l'indicazionedel debitore.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-

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que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita.

Art. 492-bis

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare)

Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di faxdel difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 492-bis

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare)

Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia de-corso il termine di cui all'articolo 482. Se vie' pericolo nel ritardo, il presidente del tri-bunale autorizza la ricerca telematica dei benida pignorare prima della notificazione delprecetto.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e le

Art. 492-bis

(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pi-gnorare)

Su istanza del creditore procedente, il presidentedel tribunale del luogo in cui il debitore ha la re-sidenza, il domicilio, la dimora o la sede, verifi-cato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con mo-dalità telematiche dei beni da pignorare. L'istan-za deve contenere l'indicazione dell'indirizzo diposta elettronica ordinaria ed il numero di fax deldifensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'in-dirizzo di posta elettronica certificata. L'istanzanon puo' essere proposta prima che sia decor-so il termine di cui all'articolo 482. Se vi e' pe-ricolo nel ritardo, il presidente del tribunale au-torizza la ricerca telematica dei beni da pignorareprima della notificazione del precetto.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui al

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione, com-prese quelle relative ai rapporti intrattenuti daldebitore con istituti di credito e datori di lavoro ocommittenti. Terminate le operazioni l'ufficialegiudiziario redige un unico processo verbale nelquale indica tutte le banche dati interrogate e lerelative risultanze.

disposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono acce-dere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelle de-gli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte leinformazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti intrattenutidal debitore con istituti di credito e datori dilavoro o committenti. Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche datiinterrogate e le relative risultanze.

L'ufficiale giudiziario procede a pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel caso di cui al primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato o

presente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in ma-teria di accesso ai dati e alle informazioni degliarchivi automatizzati del Centro elaborazionedati istituito presso il Ministero dell'interno aisensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, con l'autorizzazione di cui al primo commail presidente del tribunale o un giudice da lui de-legato dispone che l'ufficiale giudiziario accedamediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche am-ministrazioni o alle quali le stesse possono ac-cedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nelpubblico registro automobilistico e in quelledegli enti previdenziali, per l'acquisizione di tuttele informazioni rilevanti per l'individuazione dicose e crediti da sottoporre ad esecuzione,comprese quelle relative ai rapporti intrattenutidal debitore con istituti di credito e datori dilavoro o committenti. Terminate le operazionil'ufficiale giudiziario redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche datiinterrogate e le relative risultanze.

L'ufficiale giudiziario procede a pignoramen-to munito del titolo esecutivo e del precetto,anche acquisendone copia dal fascicolo in-formatico. Nel caso di cui al primo comma,quarto periodo il precetto e' consegnato otrasmesso all'ufficiale giudiziario prima che

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Se l'accesso ha consentito di individuare coseche si trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui si

trasmesso all'ufficiale giudiziario prima chesi proceda al pignoramento.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Se l'accesso ha consentito di individuare cose chesi trovano in luoghi appartenenti al debitore com-presi nel territorio di competenza dell'ufficialegiudiziario, quest'ultimo accede agli stessi perprovvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agliarticoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gliadempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,all'ufficiale giudiziario territorialmentecompetente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comu-

si proceda al pignoramento.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Se l'accesso ha consentito di individuare cose chesi trovano in luoghi appartenenti al debitorecompresi nel territorio di competenza dell'uffi-ciale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessiper provvedere d'ufficio agli adempimenti di cuiagli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sonocompresi nel territorio di competenza di cui alperiodo precedente, copia autentica del verbale èrilasciata al creditore che, entro quindici giornidal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, lapresenta, unitamente all'istanza per gli adempi-menti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'uffi-ciale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene unacosa individuata mediante l'accesso nelle banchedati di cui al secondo comma, intima al debitoredi indicare entro quindici giorni il luogo in cui sitrova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comu-nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 6 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa co-municazione è punita a norma dell'articolo 388,sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzoil verbale, che dovrà anche contenere l'indicazio-ne del credito per cui si procede, del titolo esecu-tivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettro-nica certificata di cui al primo comma, del luogoin cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichia-rato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'in-vito e dell'avvertimento al debitore di cui all'arti-colo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma è notifi-cato al terzo per estratto, contenente esclusiva-mente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

nicazione è punita a norma dell'articolo 388, se-sto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma ènotificato al terzo per estratto, contenenteesclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

sto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare creditidel debitore o cose di quest'ultimo che sono nelladisponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifi-ca d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo ilverbale, che dovrà anche contenere l'indicazionedel credito per cui si procede, del titolo esecutivoe del precetto, dell'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al primo comma, del luogo incui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiaratodi essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito edell'avvertimento al debitore di cui all'articolo492, primo, secondo e terzo comma, nonchél'intimazione al terzo di non disporre delle cose odelle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo546. Il verbale di cui al presente comma ènotificato al terzo per estratto, contenenteesclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuarepiù crediti del debitore o più cose di quest'ultimoche sono nella disponibilità di terzi l'ufficialegiudiziario sottopone ad esecuzione i beni sceltidal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare siacose di cui al terzo comma che crediti o cose dicui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sotto-pone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Art. 495.

(Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore puo chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilita, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui e stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma e depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beniimmobili, il giudice con la stessa ordinanza puodisporre, se ricorrono giustificati motivi, che ildebitore versi con rateizzazioni mensili entro iltermine massimo di diciotto mesi (3) la som- madeterminata a norma del terzo comma, mag- gio-

Art. 495.

(Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore puo chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilita, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui e stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma e depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite dabeni immobili o cose mobili, il giudice conla stessa ordinanza puo' disporre, se ricor-rono giustificati motivi, che il debitoreversi con rateizzazioni mensili entro il termi-ne massimo di trentasei mesi la somma de-

Art. 495.

(Conversione del pignoramento)

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazio-ne a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) ildebitore puo chiedere di sostituire alle cose o aicrediti pignorati una somma di denaro pari, oltrealle spese di esecuzione, all'importo dovuto alcreditore pignorante e ai creditori intervenuti,comprensivo del capitale, degli interessi e dellespese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata incancelleria, a pena di inammissibilita, una som-ma non inferiore ad un quinto dell'importo delcredito per cui e stato eseguito il pignoramento edei crediti dei creditori intervenuti indicati nei ri-spettivi atti di intervento, dedotti i versamenti ef-fettuati di cui deve essere data prova documenta-le. La somma e depositata dal cancelliere pres-so un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e de-terminata con ordinanza dal giudice dell'esecu-zione, sentite le parti in udienza non oltre trentagiorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beniimmobili o cose mobili, il giudice con lastessa ordinanza puo' disporre, se ricorronogiustificati motivi, che il debitore versicon rateizzazioni mensili entro il termine massi-mo di trentasei mesi la somma determinata a

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rata degli interessi scalari al tasso convenzionalepattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente o cre-ditore intervenuto munito di titolo esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma versata visia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono

terminata a norma del terzo comma, maggio-rata degli interessi scalari al tasso convenzio-nale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.Ogni sei mesi il giudice provvede, a normadell'articolo 510, al pagamento al creditorepignorante o alla distribuzione tra icreditori delle somme versate dal debitore.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente o credi-tore intervenuto munito di titolo esecutivo, di-spone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, ilgiudice dispone che le cose pignorate siano libe-rate dal pignoramento e che la somma versata vi

norma del terzo comma, maggiorata degli inte-ressi scalari al tasso convenzionale pattuito ovve-ro, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi ilgiudice provvede, a norma dell'articolo 510, alpagamento al creditore pignorante o alla distri-buzione tra i creditori delle somme versate daldebitore.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Qualora il debitore ometta il versamento dell'im-porto determinato dal giudice ai sensi del terzocomma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorniil versamento anche di una sola delle rate previ-ste nel quarto comma, le somme versate formanoparte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzio-ne, su richiesta del creditore proce- dente ocreditore intervenuto munito di titolo esecutivo,dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione,il giudice, quando le cose pignorate siano co-stituite da beni immobili o cose mobili, di-

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liberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma.

L'istanza puo essere avanzata una sola volta apena di inammissibilita

sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sonoliberati dal pignoramento con il versamento del-l'intera somma.

L'istanza puo essere avanzata una sola volta apena di inammissibilita

spone che le cose pignorate siano liberate dalpignoramento con il versamento dell'interasomma"

.

L'istanza puo essere avanzata una sola volta apena di inammissibilita

Art. 497 c.p.c.

(Cessazione dell'efficacia del pignoramento)

Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi novanta giorni senzache sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.

Art. 497 c.p.c.

(Cessazione dell'efficacia del pignoramento)

Il pignoramento perde efficacia quando dal suocompimento sono trascorsi quarantacinquegiorni senza che sia stata richiesta l'assegnazioneo la vendita.

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

UGUALE

Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli e rimorchi

I. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli erimorchi si esegue mediante notificazione al de-bitore e successiva trascrizione di un atto nelquale si indicano esattamente, con gli estremi ri-chiesti dalla legge speciale per la loro iscrizionenei pubblici registri, i beni e i diritti che si inten-dono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’in-giunzione prevista nell’articolo 492. Il pignora-

Art.521-bisPignoramento e custodia di autoveicoli, moto-veicoli e rimorchi

I. Oltre che con le forme previste dall'articolo518, il pignoramento di autoveicoli, motovei-coli e rimorchi puo' essere eseguito anche me-diante notificazione al debitore e successiva tra-scrizione di un atto nel quale si indicano esatta-mente, con gli estremi richiesti dalla leggespeciale per la loro iscrizione nei pubblici regi-stri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre

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mento contiene altresì l’intimazione a consegna-re entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i ti-toli e i documenti relativi alla proprietà e all’usodei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie au-torizzato ad operare nel territorio del circondarionel quale è compreso il luogo in cui il debitoreha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i frutti, senza diritto acompenso.

III. Al momento della consegna l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene pignora-to e ne dà immediata comunicazione al creditorepignorante, a mezzo posta elettronica certificataove possibile.

IV. Decorso il termine di cui al primo comma,gli organi di polizia che accertano la circolazionedei beni pignorati procedono al ritiro della cartadi circolazione nonché, ove possibile, dei titoli edei documenti relativi alla proprietà e all’uso deibeni pignorati e consegnano il bene pignorato al-l’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad ope-rare nel territorio del circondario nel quale ècompreso il luogo in cui il bene pignorato è statorinvenuto. Si applica il terzo comma.

V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale

ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione previstanell’articolo 492. Il pignoramento contiene altre-sì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni ibeni pignorati, nonché i titoli e i documenti rela-tivi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’isti-tuto vendite giudiziarie autorizzato ad operarenel territorio del circondario nel quale è compre-so il luogo in cui il debitore ha la residenza, ildomicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, aquello piu' vicino

II. Col pignoramento il debitore è costituito cu-stode dei beni pignorati e di tutti gli accessoricomprese le pertinenze e i frutti, senza diritto acompenso.

III. Al momento della consegna l’istituto venditegiudiziarie assume la custodia del bene pignoratoe ne dà immediata comunicazione al creditore pi-gnorante, a mezzo posta elettronica certificataove possibile.

IV. Decorso il termine di cui al primo comma, gliorgani di polizia che accertano la circolazionedei beni pignorati o comunque li rinvengonoprocedono al ritiro della carta di circolazionenonché, ove possibile, dei titoli e dei documentirelativi alla proprietà e all’uso dei beni pignoratie consegnano il bene pignorato all’istituto vendi-te giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il benepignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo

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giudiziario consegna senza ritardo al creditorel’atto di pignoramento perché proceda alla tra-scrizione nei pubblici registri. Entro trenta giornidalla comunicazione di cui al terzo comma, ilcreditore deve depositare nella cancelleria deltribunale competente per l’esecuzione la nota diiscrizione a ruolo, con copie conformi del titoloesecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramentoe della nota di trascrizione. La conformità di talicopie è attestata dall’avvocato del creditore aisoli fini del presente articolo.

VI. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecu-zione. Il pignoramento perde efficacia quando lanota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto dipignoramento, del titolo esecutivo e del precettosono depositate oltre il termine di cui al quintocomma.

comma.

V. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giu-diziario consegna senza ritardo al creditore l’attodi pignoramento perché proceda alla trascrizionenei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla co-municazione di cui al terzo comma, il creditoredeve depositare nella cancelleria del tribunalecompetente per l’esecuzione la nota di iscrizionea ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,del precetto, dell’atto di pignoramento e dellanota di trascrizione. La conformità di tali copie èattestata dall’avvocato del creditore ai soli finidel presente articolo.

VI. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecu-zione. Il pignoramento perde efficacia quando lanota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto dipignoramento, del titolo esecutivo e del precettosono depositate oltre il termine di cui al quintocomma.

In deroga a quanto previsto dall'articolo497, l'istanza di assegnazione o l'istanza divendita deve essere depositata entro qua-rantacinque giorni dal deposito da parte delcreditore della nota di iscrizione a norma delpresente articolo ovvero dal deposito da

parte di quest'ultimo delle copie conformidegli atti, a norma dell'articolo 159-ter del-le disposizioni per l'attuazione del presentecodice"

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VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del presente capo.

VII. Si applicano in quanto compatibili le dispo-sizioni del presente capo.

Art. 530

.(Provvedimento per l'assegnazione o per l'au-torizzazione della vendita)

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta' della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-

Art. 530

.(Provvedimento per l'assegnazione o per l'au-torizzazione della vendita)

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudi-ce dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizionedelle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazionicirca l'assegnazione e circa il tempo e le modali-ta' della vendita, e debbono proporre, a pena didecadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, senon sono gia' decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegna-zione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzionele decide con sentenza e dispone con ordinanzal'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondocomma dell'articolo 525, e non siano intervenuticreditori fino alla presentazione del ricorso, ilgiudice dell'esecuzione provvederà con decretoper l'assegnazione o la vendita; altrimenti prov-

UGUALE

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vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto.

vederà a norma dei commi precedenti, ma saran-no sentiti soltanto i creditori intervenuti nel ter-mine previsto dal secondo comma dell'articolo525.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versa-mento della cauzione, la presentazione delle of-ferte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti,ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamentodel prezzo, siano effettuati con modalità telema-tiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoliper gli interessi dei creditori o per il sollecitosvolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può di-sporre che sia effettuata la pubblicità previstadall'articolo 490, secondo comma, almeno diecigiorni prima della scadenza del termine per lapresentazione delle offerte o della data dell'in-canto. Il giudice dispone che sia sempreeffettuata la pubblicita' prevista dall'articolo490, primo comma, nel rispetto del termine dicui al periodo precedente.

Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo com-ma dell'articolo 525, il giudice dell'esecu-zione puo' disporre che il versamento delprezzo abbia luogo ratealmente ed entro untermine non superiore a dodici mesi; si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidi cui agli articoli 569, terzo comma, terzoperiodo, 574, primo comma, secondo perio-do, e 587, primo comma, secondo periodo.

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 532

(Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell'esecuzione può disporre la venditasenza incanto o tramite commissionario dei benipignorati. Le cose pignorate devono essere affi-date all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, conprovvedimento motivato, ad altro soggetto spe-cializzato nel settore di competenza, affinchéproceda alla vendita in qualità di commissiona-rio.

Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà del bene stesso, fissa il prezzo minimo della

Art. 532

(Vendita a mezzo di commissionario)

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita sen-za incanto o tramite commissionario dei beni pi-gnorati. Le cose pignorate devono essere affidateall'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con prov-vedimento motivato, ad altro soggetto specializ-zato nel settore di competenza, iscritto nell'e-lenco di cui all'articolo 169-sexies delle di-sposizioni per l'attuazione del presente codiceaffinché proceda alla vendita in qualità di com-missionario.

Vigenza: dall'entrata in vigore della legge di con-versione: art. 23, comma 7

Nello stesso provvedimento di cui al primo com-ma il giudice, dopo avere sentito, se necessario,uno stimatore dotato di specifica preparazionetecnica e commerciale in relazione alla peculiari-tà del bene stesso, fissa il prezzo minimo della

UGUALE

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vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

vendita e l'importo globale fino al raggiungimen-to del quale la vendita deve essere eseguita, epuò imporre al commissionario una cauzione. Ilgiudice fissa altresi' il numero complessivo,non inferiore a tre, degli esperimenti di ven-dita, i criteri per determinare i relativi ribassi,le modalita' di deposito della somma ricavatadalla vendita e il termine finale non inferiore asei mesi e non superiore a un anno alla cui sca-denza il soggetto incaricato della vendita deverestituire gli atti in cancelleria. Quando gli attisono restituiti a norma del periodo precedente, ilgiudice, se non vi sono istanze a normadell'articolo 540-bis, dispone la chiusuraanticipata del processo esecutivo, anchequando non sussistono i presupposti di cuiall'articolo 164-bis delle disposizioni di attua-zione del presente codice.

Vigenza: alle vendite disposte successivamen-te alla data di entrata in vigore del presente de-creto, anche nelle procedure esecutive pendentialla medesima data

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsao di mercato, la vendita non può essere fatta aprezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Art. 533. Art. 533. Art. 533.

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati lapossibilità di esaminare, anche con modalità te-lematiche, le cose poste in vendita almeno tregiorni prima della data fissata per l'esperimentodi vendita e non può consegnare la cosa all'ac-quirente prima del pagamento integrale del prez-zo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare leoperazioni di vendita mediante certificato, fattu-ra o fissato bollato in doppio esemplare, uno deiquali deve essere consegnato al cancelliere colprezzo ricavato dalla vendita, nel terminestabilito dal giudice dell'esecuzione nel suoprovvedimento. (1)

Qualora la vendita senza incanto non avvenganel termine di un mese dal provvedimento di au-torizzazione, il commissionario, salvo che il ter-mine sia prorogato su istanza di tutti i creditoriintervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchésiano venduti all'incanto.

Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto.

(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.(1)

Qualora la vendita non avvenga nel termi-ne fissato a norma dell'articolo 532, secondocomma, il commissionario restituisce gli attiin cancelleria e fornisce prova dell'attivita'specificamente svolta in relazione alla tipolo-gia del bene per reperire potenziali acquiren-ti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudice..

Vigenza: alle vendite disposte successiva-mente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, anche nelle procedure esecutivependenti alla medesima data

Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto

(Obblighi del commissionario)

Il commissionario assicura agli interessati la pos-sibilità di esaminare, anche con modalità telema-tiche, le cose poste in vendita almeno tre giorniprima della data fissata per l'esperimento di ven-dita e non può consegnare la cosa all'acquirenteprima del pagamento integrale del prezzo. Egli ètenuto in ogni caso a documentare le operazionidi vendita mediante certificato, fattura o fissatobollato in doppio esemplare, uno dei quali deveessere consegnato al cancelliere col prezzoricavato dalla vendita, nel termine stabilito dalgiudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.(1)

Qualora la vendita non avvenga nel terminefissato a norma dell'articolo 532, secondo com-ma, il commissionario restituisce gli atti in can-celleria e fornisce prova dell'attivita' specifica-mente svolta in relazione alla tipologia del beneper reperire potenziali acquirenti, In ogni casofornisce prova di avere effettuato la pubblici-tà' disposta dal giudice..

Vigenza: alle vendite disposte successiva-mente alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, anche nelle procedure esecutivependenti alla medesima data

Il compenso al commissionario è stabilito dalgiudice dell'esecuzione (2) con decreto

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 17 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Art. 534-bis.

(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'artico-lo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'i-stituto di cui al primo comma dell'articolo 534,ovvero in mancanza a un notaio avente sede pre-feribilmente nel circondano o a un avvocato o aun commercialista, iscritti nei relativi elenchi dicui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attua-zione del presente codice, il compimento delleoperazioni di vendita con incanto ovvero senzaincanto di beni mobili iscritti nei pubblici regi-stri. La delega e gli atti conseguenti sono regolatidalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, inquanto compatibili con le previsioni della pre-sente sezione.

Art. 534-bis.

(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice, con il provvedimento di cui all'artico-lo 530, delega all'istituto di cui al primo commadell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaioavente sede preferibilmente nel circondano o aun avvocato o a un commercialista, iscritti nei re-lativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle di-sposizioni di attuazione del presente codice, ilcompimento delle operazioni di vendita con in-canto ovvero senza incanto di beni mobili iscrittinei pubblici registri. La delega e gli atti conse-guenti sono regolati dalle disposizioni di cui al-l'articolo 591-bis, in quanto compatibili con leprevisioni della presente sezione.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

UGUALE

Art. 534-ter.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita,insorgono difficolta il professionista delegatopuò rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il qualeprovvede con decreto.

Art. 534-ter.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, in-sorgono difficolta il professionista delegato o ilcommissionario possono rivolgersi al giudice

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Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto ed avverso gli attidel professionista con ricorso allo stesso giudice,il quale provvede con ordinanza; il ricorso nonsospende le operazioni di vendita salvo che ilgiudice, concorrendo gravi motivi, disponga lasospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo617.

dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

Le parti e gli interessati possono proporre recla-mo avverso il predetto decreto ed avverso gli attidel professionista o del commissionario con ri-corso allo stesso giudice, il quale provvede conordinanza; il ricorso non sospende le operazionidi vendita salvo che il giudice, concorrendo gravimotivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice e' am-messo il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

UGUALE

Art. 545

(Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati i crediti alimentari,tranne che per causa di alimenti, e sempre conl'autorizzazione del tribunale o di un giudice da

Art. 545

(Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati i crediti alimen-tari, tranne che per causa di alimenti, e sem-pre con l'autorizzazione del tribunale o di un

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lui delegato e per la parte dal medesimo determi-nata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi peroggetto sussidi di grazia o di sostentamento apersone comprese nell'elenco dei poveri, oppuresussidi dovuti per maternità, malattie o funeralida casse di assicurazione, da enti di assistenza oda istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative al rap-porto di lavoro o di impiego, comprese quelledovute a causa di licenziamento, possono esserepignorate per crediti alimentari nella misura au-torizzata dal tribunale o da un giudice da lui de-legato.

Tali somme possono essere pignorate nella misu-ra di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alleprovince e ai comuni, ed in eguale misura perogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso dellecause indicate precedentemente non può esten-dersi oltre la meta' dell'ammontare delle sommepredette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.

giudice da lui delegato e per la parte dal me-desimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventiper oggetto sussidi di grazia o di sostentamen-to a persone comprese nell'elenco dei poveri,oppure sussidi dovuti per maternità, malattieo funerali da casse di assicurazione, da enti diassistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipen-dio, di salario o di altra indennità relative alrapporto di lavoro o di impiego, compresequelle dovute a causa di licenziamento, posso-no essere pignorate per crediti alimentari nel-la misura autorizzata dal tribunale o da ungiudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella mi-sura di un quinto per i tributi dovuti allo Sta-to, alle province e ai comuni, ed in eguale mi-sura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorsodelle cause indicate precedentemente non puòestendersi oltre la meta' dell'ammontare dellesomme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazionicontenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pen-sione, di indennita' che tengono luogo di pen-sione o di altri assegni di quiescenza, nonpos-sono essere pignorate per un ammontare cor-

UGUALE

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

rispondente alla misura massima mensile del-l'assegno sociale, aumentato della meta'. Laparte eccedente tale ammontare e' pignora-bile nei limiti previsti dal terzo, quarto equinto comma nonche' dalle speciali disposi-zioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, sala-rio, altre indennita' relative al rapporto di la-voro o di impiego, comprese quelle dovute acausa di licenziamento, nonche' a titolo dipensione, di indennita' che tengono luogo dipensione, o di assegni di quiescenza, nel casodi accredito su conto bancario o postale in-testato al debitore, possono essere pignora-te, per l'importo eccedente il triplo del-l'assegno sociale, quando l'accredito ha luogoin data anteriore al pignoramento; quandol'accredito ha luogo alla data del pignora-mento o successivamente, le predette sommepossono essere pignorate nei limiti previstidal terzo, quarto, quinto e settimo comma,nonche' dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cuial presente articolo in violazione dei divieti eoltre i limiti previsti dallo stesso e dalle specia-li disposizioni di legge e' parzialmenteinefficace.

L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'uf-ficio.

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-

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cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

Art. 546.

(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentatodella metà, agli obblighi che la legge impone alcustode.

Art. 546.

(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previstonell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamentealle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidell'importo del credito precettato aumentato del-la metà, agli obblighi che la legge impone al cu-stode.Nel caso di accredito su conto bancario opostale intestato al debitore di somme a titolodi stipendio, salario, altre indennita' relativeal rapporto di lavoro o di impiego, compre-se quelle dovute a causa di licenziamento,nonche' a titolo di pensione, di indennita' chetengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza, gli obblighi del terzo pignoratonon operano, quando l'accredito ha luogo indata anteriore al pignoramento, per un im-porto pari al triplo dell'assegno sociale; quan-do l'accredito ha luogo alla data del pignora-mento o successivamente, gli obblighi del ter-zo pignorato operano nei limiti previsti dal-l'articolo 545 e dalle speciali disposizioni dilegge.

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

UGUALE

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Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti, provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.

Nel caso di pignoramento eseguito presso piùterzi, il debitore può chiedere la riduzione pro-porzionale dei singoli pignoramenti a norma del-l'articolo 496 ovvero la dichiarazione di ineffica-cia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,convocate le parti, provvede con ordinanza nonoltre venti giorni dall'istanza.

Art.548Mancata dichiarazione del terzo

1.Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae' notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza. Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di appartenenza del debitore, nei termi-ni indicati dal creditore, si considera non conte-stato ai fini del procedimento in corso edell'esecuzione fondata sul provvedimento di as-segnazione e il giudice provvede a norma degliarticoli 552 o 553.

II. Il terzo può impugnare nelle forme e nei ter-

Art.548Mancata dichiarazione del terzo

I. Quando all'udienza il creditore dichiara di nonaver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con or-dinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanzae' notificata al terzo almeno dieci giorni primadella nuova udienza. Se questi non compare allanuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare ladichiarazione, il credito pignorato o il possessodel bene di appartenenza del debitore, nei terminiindicati dal creditore, si considera non contestatoai fini del procedimento in corso edell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione se l'allegazione del creditoreconsente l'identificazione del credito o deibeni di appartenenza del debitore in possessodel terzo e il giudice provvede a norma degli ar-ticoli 552 o 553.

II. Il terzo può impugnare nelle forme e nei ter-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordi-nanza di assegnazione di crediti adottata a normadel presente articolo, se prova di non averne avu-to tempestiva conoscenza per irregolarità dellanotificazione o per caso fortuito o forza maggio-re.

mini di cui all'articolo 617, primo comma, l'or-dinanza di assegnazione di crediti adottata a nor-ma del presente articolo, se prova di non averneavuto tempestiva conoscenza per irregolarità del-la notificazione o per caso fortuito o forza mag-giore.

Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)

I. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, ilgiudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i ne-cessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanzaproduce effetti ai fini del procedimento in corsoe dell'esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione ed è impugnabile nelle forme e neitermini di cui all'articolo 617.

Art.549Contestata dichiarazione del terzo (1)

I. Se sulla dichiarazione sorgono contesta-zioni o se a seguito della mancata dichiara-zione del terzo non e' possibile l'esattaidentificazione del credito o dei beni del de-bitore in possesso del terzo, il giudice dell'ese-cuzione, su istanza di parte, provvede conordinanza, compiuti i necessari accertam-enti nel contraddittorio tra le parti e con ilterzo. . L'ordinanza produce effetti ai fini delprocedimento in corso e dell'esecuzione fondatasul provvedimento di assegnazione ed è impu-gnabile nelle forme e nei termini di cui all'artico-lo 617.

Art. 567.

(Istanza di vendita)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il cre-

Art. 567.

(Istanza di vendita)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il credi-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

ditore pignorante e ognuno dei creditori interve-nuti muniti di titolo esecutivo possono chiederela vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro centoventi giorni dal deposito del ri-corso, ad allegare allo stesso l'estratto del cata-sto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascri-zioni relative all'immobile pignorato effettuatenei venti anni anteriori alla trascrizione del pi-gnoramento; tale documentazione può essere so-stituita da un certificato notarile attestante le ri-sultanze delle visure catastali e dei registri im-mobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditorio dell'esecutato, per giusti motivi e per una dura-ta non superiore ad ulteriori centoventi giorni.Un termine di centoventi giorni è inoltre asse-gnato al creditore dal giudice, quando lo stessoritiene che la documentazione da questi deposi-tata debba essere completata. Se la proroga non èrichiesta o non è concessa, oppure se la docu-mentazione non è integrata nel termine assegna-to ai sensi di quanto previsto nel periodo prece-dente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,dichiara l'inefficacia del pignoramento relativa-mente all'immobile per il quale non è stata depo-sitata la prescritta documentazione. L'inefficaciaè dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giu-dice, con l'ordinanza, dispone la cancellazionedella trascrizione del pignoramento. Si applica

tore pignorante e ognuno dei creditori intervenutimuniti di titolo esecutivo possono chiedere lavendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provve-dere, entro sessanta giorni dal deposito del ricor-so, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto,nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizionirelative all'immobile pignorato effettuate neiventi anni anteriori alla trascrizione del pignora-mento; tale documentazione può essere sostituitada un certificato notarile attestante le risultanzedelle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essereprorogato una sola volta su istanza dei creditori odell'esecutato, per giusti motivi e per una duratanon superiore ad ulteriori sessanta giorni. Untermine di sessanta giorni è inoltre assegnato alcreditore dal giudice, quando lo stesso ritiene chela documentazione da questi depositata debba es-sere completata. Se la proroga non è richiesta onon è concessa, oppure se la documentazionenon è integrata nel termine assegnato ai sensi diquanto previsto nel periodo precedente, il giudicedell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'ineffi-cacia del pignoramento relativamente all'immo-bile per il quale non è stata depositata la prescrit-ta documentazione. L'inefficacia è dichiarata conordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordi-nanza, dispone la cancellazione della trascrizionedel pignoramento. Si applica l'articolo 562, se-condo comma. Il giudice dichiara altresì l'estin-

UGUALE

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 25 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichia-ra altresì l'estinzione del processo esecutivo senon vi sono altri beni pignorati.

zione del processo esecutivo se non vi sono altribeni pignorati.

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore delpresente decreto.

Art. 568.

(Determinazione del valore dell'immobile)

Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'im-mobile si determina a norma dell'articolo 15 pri-mo comma.

Per il diritto del direttario, il valore, agli effettiindicati, si determina in base agli otto decimi diquello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimocomma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto versolo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritie-ne che il valore determinato a norma delle dispo-sizioni precedenti sia manifestamente inadegua-to, il valore è determinato dal giudice stesso sul-la base degli elementi forniti dalle parti e diquelli che gli può fornire un esperto da lui nomi-nato.

Art. 568.

(Determinazione del valore dell'immobile)

Agli effetti dell'espropriazione il valore del-l'immobile e' determinato dal giudice avutoriguardo al valore di mercato sulla base deglielementi forniti dalle parti e dall'esperto no-minato ai sensi dell'articolo 569, primo com-ma.

Nella determinazione del valore di mercatol'esperto procede al calcolo della superficiedell'immobile, specificando quella commer-ciale, del valore per metro quadro e del valo-re complessivo, esponendo analiticamente gliadeguamenti e le correzioni della stima, ivicompresa la riduzione del valore di merca-to praticata per l'assenza della garanzia pervizi del bene venduto, e precisando tali ade-guamenti in maniera distinta per gli oneri diregolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso edi manutenzione, lo stato di possesso, i vincolie gli oneri giuridici non eliminabili nelcorso del procedimento esecutivo, nonche'per le eventuali spese condominiali insolu-te.»;

UGUALE

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 26 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 569.

(Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice dell'esecuzione, entro trenta giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto con-vocandolo davanti a sé per prestare il giuramentoe fissa l'udienza per la comparizione delle parti edei creditori di cui all'articolo 498 che non sianointervenuti. Tra la data del provvedimento e ladata fissata per l'udienza non possono decorrerepiù di centoventi giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadutedal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si rag-

Art. 569.

(Provvedimento per l'autorizzazione dellavendita)

A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 ilgiudice dell'esecuzione, entro quindici giorni daldeposito della documentazione di cui al secondocomma dell'articolo 567, nomina l'esperto chepresta giuramento in cancelleria mediante sot-toscrizione del verbale di accettazione e fissal'udienza per la comparizione delle parti e deicreditori di cui all'articolo 498 che non siano in-tervenuti. Tra la data del provvedimento e la datafissata per l'udienza non possono decorrere più dinovanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazionicirca il tempo e le modalità della vendita, e deb-bono proporre, a pena di decadenza, le opposi-zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadutedal diritto di proporle.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordi-nanza la vendita forzata, fissa un termine

UGUALE

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

giunge l'accordo delle parti comparse, il giudicedispone con ordinanza la vendita, fissando untermine non inferiore a novanta giorni, e non su-periore a centoventi, entro il quale possono esse-re proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'artico-lo 571. Il giudice con la medesima ordinanza sta-bilisce le modalità con cui deve essere prestata lacauzione e fissa, al giorno successivo alla sca-denza del termine, l'udienza per la deliberazionesull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui al-l'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi del-l'articolo 576 solo quando ritiene probabile chela vendita con tale modalità possa aver luogo adun prezzo superiore della metà rispetto al valoredel bene, determinato a norma dell'articolo 568.(2)

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con mo-

non inferiore a novanta giorni, e non superio-re a centoventi, entro il quale possono essereproposte offerte d'acquisto ai sensi dell'arti-colo 571. Il giudice con la medesima ordinan-za stabilisce le modalita' con cui deve essereprestata la cauzione, se la vendita e' fatta inuno o piu' lotti, il prezzo base determinatoa norma dell'articolo 568, il termine, non su-periore a centoventi giorni dall'aggiudicaz-ione, entro il quale il prezzo dev'essere depo-sitato, con le modalita' del deposito e fissa, algiorno successivo alla scadenza del termine,l'udienza per la deliberazione sull'offerta eper la gara tra gli offerenti di cuiall'articolo 573. Quando ricorrono giu-stificati motivi, il giudice dell'esecuzionepuo' disporre che il versamento del prezzoabbia luogo ratealmente ed entro un terminenon superiore a dodici mesi. Il giudice provve-de ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritie-ne probabile che la vendita con tale modalita'possa aver luogo ad un prezzo superioredella meta' rispetto al valore del bene, deter-minato a norma dell'articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilireche il versamento della cauzione, la presentazio-ne delle offerte, lo svolgimento della gara tra gliofferenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché ilpagamento del prezzo, siano effettuati con moda-lità telematiche.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con

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dalità telematiche.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide consentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.

sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione di-spone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il ter-mine entro il quale essa deve essere notificata, acura del creditore che ha chiesto la vendita o diun altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo498 che non sono comparsi.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 571.

(Offerte d'acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se è inferiore al prezzo determinato a normadell'articolo 568 o se l'offerente non presta cau-

Art. 571.

(Offerte d'acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrireper l'acquisto dell'immobile pignorato personal-mente o a mezzo di procuratore legale anche anorma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offe-rente deve presentare nella cancelleria dichiara-zione contenente l'indicazione del prezzo, deltempo e modo del pagamento e ogni altro ele-mento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termi-ne stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo com-ma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzostabilito nell'ordinanza o se l'offerente non pre-

UGUALE

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zione, con le modalità stabilite nell'ordinanza divendita, in misura non inferiore al decimo delprezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che:

(...)

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposi-to, il nome del giudice dell'esecuzione o del pro-fessionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bise la data dell'udienza fissata per l'esame delle of-ferte. Se è stabilito che la cauzione è da versaremediante assegno circolare, lo stesso deve essereinserito nella busta. Le buste sono aperte all'u-dienza fissata per l'esame delle offerte alla pre-senza degli offerenti.

sta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordi-nanza di vendita, in misura non inferiore al deci-mo del prezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che:

(...)

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua pre-sentazione ed essa non sia stata accolta.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusaall'esterno della quale sono annotati, a cura delcancelliere ricevente, il nome, previa identifica-zione, di chi materialmente provvede al deposito,il nome del giudice dell'esecuzione o del profes-sionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e ladata dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.Se è stabilito che la cauzione è da versare me-diante assegno circolare, lo stesso deve essere in-serito nella busta. Le buste sono aperte all'udien-za fissata per l'esame delle offerte alla presenzadegli offerenti.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuova

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vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 572.

(Deliberazione sull'offerta)

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobiledeterminato a norma dell'articolo 568, aumentatodi un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice nonpuò far luogo alla vendita quando ritiene proba-bile che la vendita con il sistema dell'incantopossa aver luogo ad un prezzo superiore dellametà rispetto al valore del bene determinato anorma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso hasenz'altro luogo alle condizioni e con i terminifissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi del-l'articolo 569. (2)

In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanzapronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577

Art. 572.

(Deliberazione sull'offerta)

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente leparti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta e' pari o superiore al valoredell'immobile stabilito nell'ordinanza divendita, la stessa e' senz'altro accolta.

Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto alprezzo stabilito nell'ordinanza di vendita inmisura non superiore ad un quarto, il giudi-ce puo' far luogo alla vendita quando ritieneche non vi sia seria possibilita' di conseguireun prezzo superiore con una nuova vendita enon sono state presentate istanze di assegna-zione ai sensi dell'articolo 588.

In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle con-dizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pro-nunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573,574 e 577

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanza

UGUALE

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delle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 573.

(Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può aver luogo per mancanza diadesione degli offerenti, il giudice può disporrela vendita a favore del maggiore offerente oppu-re ordinare l'incanto.

Art. 573.

(Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara sul-l'offerta più alta.

Se la gara non puo' avere luogo per mancan-za di adesioni degli offerenti, il giudice,quando ritiene che non vi sia seria possi-bilita' di conseguire un prezzo superiore conuna nuova vendita, dispone la vendita a fa-vore del migliore offerente oppure, nel casodi piu' offerte dello stesso valore, dispone lavendita a favore di colui che ha presentatol'offerta per primo.

Art. 573.

(Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzioneinvita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'of-ferta più alta.

"Se sono state presentate istanze di assegna-zione a norma dell'articolo 588 e il prezzo in-dicato nella migliore offerta o nell'offertapresentata per prima e' inferiore al valo-re dell'immobile stabilitonell'ordinanza di vendita, il giudice non faluogo alla vendita e procede all'assegnazio-ne.

Ai fini dell'individuazione della migliore of-ferta, il giudice tiene conto dell'entita' delprezzo, delle cauzioni prestate, delle forme,dei modi e dei tempi del pagamento nonche' diogni altro elemento utile indicato nell'offertastessa.

Ai fini dell'individuazione della migliore offer-ta, il giudice tiene conto dell'entita' del prezzo,delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi edei tempi del pagamento nonche' di ogni altroelemento utile indicato nell'offerta stessa.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui alprimo comma e' inferiore al valore dell'im-mobile stabilito nell'ordinanza di vendita, ilgiudice non fa luogo alla vendita quando

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Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

sono state presentate istanze di assegnazioneai sensi dell'articolo 588

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 574.

(Provvedimenti relativi alla vendita)

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto il modo del versa-mento del prezzo e il termine, dalla comunica-zione del decreto, entro il quale il versamentodeve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronun-cia il decreto previsto nell'articolo 586.

Art. 574.

(Provvedimenti relativi alla vendita)

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo allavendita, dispone con decreto il modo del versa-mento del prezzo e il termine, dalla comunica-zione del decreto, entro il quale il versamentodeve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronun-cia il decreto previsto nell'articolo 586. «Quandol'ordinanza che ha disposto la vendita haprevisto che il versamento del prezzo abbialuogo ratealmente, col decreto di cui al pri-mo periodo il giudice dell'esecuzione puo'autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia ri-chiesta, ad immettersi nel possesso dell'immo-bile venduto, a condizione che sia prestata unafideiussione, autonoma, irrevocabile e a primarichiesta, rilasciata da banche, societa' assi-curatrici o intermediari finanziari che svol-

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Si applica anche a questa forma di vendita la di-sposizione dell'articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decretodi cui al primo comma, il giudice provvede anorma dell'articolo 587.

gono in via esclusiva o prevalente attivita'di rilascio di garanzie e che sono sottoposti arevisione contabile da parte di una societa' direvisione per un importo pari ad almeno iltrenta per cento del prezzo di vendita. Il giu-dice dell'esecuzione individua la categoriaprofessionale alla quale deve appartenere ilsoggetto che puo' rilasciare la fideiussione anorma del periodo precedente. La fideiussio-ne e' rilasciata a favore della proceduraesecutiva a garanzia del rilasciodell'immobile entro trenta giornidall'adozione del provvedimento di cuiall'articolo 587, primo comma, secondoperiodo, nonche' del risarcimento dei dannieventualmente arrecati all'immobile; lafideiussione e' escussa dal custode o dalprofessionista delegato su autorizzazione delgiudice.

Si applica anche a questa forma di vendita la di-sposizione dell'articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decretodi cui al primo comma, il giudice provvede anorma dell'articolo 587.

Art. 587.

(Inadempienza dell'aggiudicatario)

Art. 587.

(Inadempienza dell'aggiudicatario)

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Se il prezzo non è depositato nel termine stabili-to, il giudice dell'esecuzione con decreto dichia-ra la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia laperdita della cauzione a titolo di multa e quindidispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli ar-ticoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne rica-va, unito alla cauzione confiscata, risulta inferio-re a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicata-rio inadempiente è tenuto al pagamento della dif-ferenza.

Se il prezzo non è depositato nel termine stabili-to, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarala decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia laperdita della cauzione a titolo di multa e quindidispone un nuovo incanto.La disposizione di cuial periodo precedente si applica altresi' neiconfronti dell'aggiudicatario che non ha ver-sato anche una sola rata entro dieci giorni dal-la scadenza del termine; il giudice dell'esecuz-ione dispone la perdita a titolo di multa an-che delle rate gia' versate. Con il decreto adot-tato a norma del periodo precedente, il giudi-ce ordina altresi' all'aggiudicatario che siastato immesso nel possesso di rilasciare l'im-mobile al custode; il decreto costituisce titoloesecutivo per il rilascio.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli ar-ticoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne rica-va, unito alla cauzione confiscata, risulta inferio-re a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicata-rio inadempiente è tenuto al pagamento della dif-ferenza.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla datadi entrata in vigore del presente decreto.Quando e' gia' stata disposta la vendita, lastessa ha comunque luogo con l'osservanzadelle norme precedentemente in vigore e ledisposizioni di cui al presente decreto si appli-cano quando il giudice dispone una nuovavendita. Art. 23, comma 9 DL

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Art. 588.

(Termine per l'istanza di assegnazione)

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni primadella data dell'incanto, può presentare istanza diassegnazione a norma dell'articolo 589 per ilcaso in cui la vendita all'incanto non abbia luogoper mancanza di offerte.

Art. 588.

(Termine per l'istanza di assegnazione)

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni primadella data dell'udienza fissata per la venditapuò presentare istanza di assegnazione a normadell'articolo 589 per il caso in cui la vendita al-l'incanto non abbia luogo per mancanza di offer-te.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

UGUALE

Art. 589.

(Istanza di assegnazione)

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offer-ta di pagamento di una somma non inferiore aquella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo de-terminato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nellaprocedura non risulta che vi sia alcuno dei credi-tori di cui all'articolo 498 e se non sono interve-nuti altri creditori oltre al procedente, questi puòpresentare offerta di pagamento di una somma

Art. 589.

(Istanza di assegnazione)

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offertadi pagamento di una somma non inferiore a quel-la prevista nell'articolo 506 ed al prezzo basestabilito per l'esperimento di vendita per cuie' presentata.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nellaprocedura non risulta che vi sia alcuno dei credi-tori di cui all'articolo 498 e se non sono interve-nuti altri creditori oltre al procedente, questi puòpresentare offerta di pagamento di una sommapari alla differenza fra il suo credito in linea ca-

UGUALE

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pari alla differenza fra il suo credito in linea ca-pitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spe-se.

pitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spe-se.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 590.

(Provvedimento di assegnazione)

Se la vendita all'incanto non ha luogo per man-canza di offerte e vi sono domande di assegna-zione, il giudice provvede su di esse fissando iltermine entro il quale l'assegnatario deve versarel'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia ildecreto di trasferimento a norma dell'articolo586.

Art. 590.

(Provvedimento di assegnazione)

Se la vendita all'incanto non ha luogo per man-canza di offerte e vi sono domande di assegna-zione, il giudice provvede su di esse fissando iltermine entro il quale l'assegnatario deve versarel'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia ildecreto di trasferimento a norma dell'articolo586.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

UGUALE

Art. 591 Art. 591

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(Provvedimento di amministrazione giudiziaria odi nuovo incanto)

Se non vi sono domande di assegnazione o sedecide di non accoglierle, il giudice dell'esecu-zione dispone l'amministrazione giudiziaria anorma degli articoli 592 e seguenti, oppure pro-nuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabili-re diverse Condizioni di vendita e diverse formedi pubblicità, fissando un prezzo base inferioredi un quarto a quello precedente. Il giudice, sestabilisce nuove condizioni di vendita o fissa unnuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo terminenon inferiore a sessanta giorni, e non superiore anovanta, entro il quale possono essere proposteofferte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, del-l'articolo 569.

(Provvedimento di amministrazione giudiziaria odi nuovo incanto)

Se non vi sono domande di assegnazione o se de-cide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzionedispone l'amministrazione giudiziaria a normadegli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncianuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perchési proceda a nuovo incanto,sempre che ritengache la vendita con tale modalita' possa averluogo ad un prezzo superiore della meta' ri-spetto al valore del bene, determinato anorma dell'articolo 568"

In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabili-re diverse Condizioni di vendita e diverse formedi pubblicità, fissando un prezzo base inferiore alprecedente fino al limite di un quarto. Il giudi-ce, se stabilisce nuove condizioni di vendita ofissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovotermine non inferiore a sessanta giorni, e non su-periore a novanta, entro il quale possono essereproposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo571.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luo-go per mancanza di offerte e vi sono doman-de di assegnazione, il giudice assegna il bene alcreditore o ai creditori richiedenti, fissandoil termine entro il quale l'assegnatariodeve versare l'eventuale conguaglio. Si ap-

UGUALE

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

plica il secondo comma dell'articolo 590.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 591-bis.

(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con laquale provvede sull'istanza di vendita ai sensidell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gliinteressati, delegare ad un notaio avente preferi-bilmente sede nel circondario o a un avvocatoovvero a un commercialista, iscritti nei relativielenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposi-zioni di attuazione del presente codice, il compi-mento delle operazioni di vendita secondo lemodalità indicate al terzo comma del medesimoarticolo 569. Con la medesima ordinanza il giu-dice stabilisce il termine per lo svolgimento delleoperazioni delegate, le modalità della pubblicità,il luogo di presentazione delle offerte ai sensidell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esa-me delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alleoperazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'ar-ticolo 569, quarto comma.

Art. 591-bis.

(Delega delle operazioni di vendita)

Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previ-sto al secondo comma, con l'ordinanza con laquale provvede sull'istanza di vendita ai sensidell'articolo 569, terzo comma, delega ad un no-taio avente preferibilmente sede nel circondarioo a un avvocato ovvero a un commercialista,iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presentecodice, il compimento delle operazioni di venditasecondo le modalità indicate al terzo comma delmedesimo articolo 569. Con la medesima ordi-nanza il giudice stabilisce il termine per lo svol-gimento delle operazioni delegate, le modalitàdella pubblicità, il luogo di presentazione delleofferte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove siprocede all'esame delle offerte, alla gara tra gliofferenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.Si applica l'articolo 569, quarto comma.Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i

UGUALE

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Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile anorma dell'articolo 568, terzo comma, tenendoanche conto della relazione redatta dall'espertonominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,primo comma, e delle eventuali note depositatedalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quartocomma, delle disposizioni di attuazione del pre-sente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo com-ma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'ar-ticolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agliarticoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazio-ne dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di no-mina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'arti-colo 584 e sul versamento del prezzo nella ipote-si di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo

creditori, ravvisi l'esigenza di procedere di-rettamente alle operazioni di vendita a tute-la degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile anorma dell'articolo 568, primo comma, tenendoanche conto della relazione redatta dall'espertonominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,primo comma, e delle eventuali note depositatedalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quartocomma, delle disposizioni di attuazione del pre-sente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e,ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo com-ma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'arti-colo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agliarticoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazio-ne dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di no-mina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'artico-lo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesidi cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo590 e 591, terzo comma;

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590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termineper la presentazione di nuove offerte d'acquistoai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel casoprevisto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da par-te dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a normadell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalita' di registra-zione, trascrizione e voltura catastale del decretodi trasferimento, alla comunicazione dello stessoa pubbliche amministrazioni negli stessi casiprevisti per le comunicazioni di atti volontari ditrasferimento nonche' all'espletamento delle for-malita' di cancellazione delle trascrizioni dei pi-gnoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conse-guenti al decreto di trasferimento pronunciatodal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo586;

12) alla formazione del progetto di distribuzioneed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzio-ne che, dopo avervi apportato le eventuali varia-zioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale larestituzione delle cauzioni e di ogni altra sommadirettamente versata mediante bonifico o deposi-to intestato alla procedura dagli offerenti non ri-sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termineper la presentazione di nuove offerte d'acquistoai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel casoprevisto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da partedell'aggiudicatario o dell'assegnatario a normadell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalita' di registrazio-ne, trascrizione e voltura catastale del decreto ditrasferimento, alla comunicazione dello stesso apubbliche amministrazioni negli stessi casi previ-sti per le comunicazioni di atti volontari di tra-sferimento nonche' all'espletamento delle forma-lita' di cancellazione delle trascrizioni dei pigno-ramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguential decreto di trasferimento pronunciato dal giudi-ce dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzioneed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzio-ne che, dopo avervi apportato le eventuali varia-zioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale larestituzione delle cauzioni e di ogni altra sommadirettamente versata mediante bonifico o deposi-to intestato alla procedura dagli offerenti non ri-sultati aggiudicatari. La restituzione ha luogonelle mani del depositante o mediante bonifico afavore degli stessi conti da cui sono pervenute le

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nelle mani del depositante o mediante bonifico afavore degli stessi conti da cui sono pervenute lesomme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificatoche tutte le attività, che, a norma degli articoli571 e seguenti, devono essere compiute in can-celleria o davanti al giudice dell'esecuzione, odal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione,sono eseguite dal professionista delegato pressoil suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordi-nanza di cui al primo comma. All'avviso si appli-ca l'articolo 173-quater delle disposizioni di at-tuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì allaredazione del verbale delle operazioni di vendita,che deve contenere le circostanze di luogo e ditempo nelle quali le stesse si svolgono, le gene-ralità delle persone presenti, la descrizione delleattività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazio-ne provvisoria con l'identificazione dell'aggiudi-catario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal pro-fessionista delegato ed allo stesso non deve esse-re allegata la procura speciale di cui all'articolo579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, ilprofessionista delegato ne dà tempestivo avvisoal giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le moda-

somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificatoche tutte le attività, che, a norma degli articoli571 e seguenti, devono essere compiute in can-celleria o davanti al giudice dell'esecuzione, odal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione,sono eseguite dal professionista delegato pressoil suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordi-nanza di cui al primo comma. All'avviso si appli-ca l'articolo 173-quater delle disposizioni di at-tuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla re-dazione del verbale delle operazioni di vendita,che deve contenere le circostanze di luogo e ditempo nelle quali le stesse si svolgono, le genera-lità delle persone presenti, la descrizione delle at-tività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazioneprovvisoria con l'identificazionedell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal pro-fessionista delegato ed allo stesso non deve esse-re allegata la procura speciale di cui all'articolo579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, ilprofessionista delegato ne dà tempestivo avvisoal giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le moda-lità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590,secondo comma, il professionista delegato predi-

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lità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590,secondo comma, il professionista delegato predi-spone il decreto di trasferimento e trasmette sen-za indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.Al decreto, se previsto dalla legge, deve essereallegato il certificato di destinazione urbanisticadell'immobile quale risultante dal fascicolo pro-cessuale. Il professionista delegato provvede allatrasmissione del fascicolo al giudice dell'esecu-zione nel caso in cui non faccia luogo all'asse-gnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'arti-colo 591. Contro il decreto previsto nel presentecomma è proponibile l'opposizione di cui all'arti-colo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depo-sitate presso una banca o su un conto postale in-dicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano ri-servati al giudice dell'esecuzione in ogni caso didelega al professionista delle operazioni di ven-dita.

spone il decreto di trasferimento e trasmette sen-za indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.Al decreto, se previsto dalla legge, deve essereallegato il certificato di destinazione urbanisticadell'immobile quale risultante dal fascicolo pro-cessuale. Il professionista delegato provvede allatrasmissione del fascicolo al giudice dell'esecu-zione nel caso in cui non faccia luogo all'asse-gnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'artico-lo 591. Contro il decreto previsto nel presentecomma è proponibile l'opposizione di cui all'arti-colo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depo-sitate presso una banca o su un conto postale in-dicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano ri-servati al giudice dell'esecuzione in ogni caso didelega al professionista delle operazioni di ven-dita.

Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessa-to, dispone la revoca della delega delle ope-razioni di vendita se non vengono rispetta-ti i termini e le direttive per lo svolgimentodelle operazioni, salvo che il professionista de-legato dimostri che il mancato rispetto deitermini o delle direttive sia dipeso da causa alui non imputabile

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art.591-terRicorso al giudice dell'esecuzione

I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita,insorgono difficoltà, il professionista delegatopuò rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il qualeprovvede con decreto. Le parti e gli interessatipossono proporre reclamo avverso il predetto de-creto nonché avverso gli atti del professionistadelegato con ricorso allo stesso giudice, il qualeprovvede con ordinanza; il ricorso non sospendele operazioni di vendita salvo che il giudice, con-correndo gravi motivi, disponga la sospensione.Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo617.

Art.591-terRicorso al giudice dell'esecuzione

I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita,insorgono difficoltà, il professionista delegatopuò rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il qualeprovvede con decreto. Le parti e gli interessatipossono proporre reclamo avverso il predetto de-creto nonché avverso gli atti del professionistadelegato con ricorso allo stesso giudice, il qualeprovvede con ordinanza; il ricorso non sospendele operazioni di vendita salvo che il giudice, con-correndo gravi motivi, disponga la sospensione.Contro il provvedimento del giudice e' am-messo il reclamo ai sensi dell'articolo 669-ter-decies."

Art.614-bisAttuazione degli obblighi di fare infungibile o dinon fare

I. Con il provvedimento di condanna il giudice,salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, surichiesta di parte, la somma di denaro dovutadall'obbligato per ogni violazione o inosservanza

«TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DICOERCIZIONE INDIRETTA Art. 614-bis (Misure di coercizione indiret-ta). - Con il provvedimento di condanna all'adem-pimento di obblighi diversi dal pagamentodi somme di denaro il giudice, salvo checio' sia manifestamente iniquo, fissa, su ri-

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successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzio-ne del provvedimento. Il provvedimento di con-danna costituisce titolo esecutivo per il paga-mento delle somme dovute per ogni violazione oinosservanza. La disposizione di cui al presentecomma non si applica alle controversie di lavorosubordinato pubblico e privato e ai rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa di cuiall'articolo 409.

II. Il giudice determina l'ammontare della som-ma di cui al primo comma tenuto conto del valo-re della controversia, della natura della presta-zione, del danno quantificato o prevedibile e diogni altra circostanza utile.

chiesta di parte, la somma di denaro dovu-ta dall'obbligato per ogni violazione oinosservanza successiva ovvero per ogni ritar-do nell'esecuzione del provvedimento.Il provvedimento di condanna costituisce tito-lo esecutivo per il pagamento delle sommedovute per ogni violazione o inosservanza. Ledisposizioni di cui al presente comma nonsi applicano alle controversie di lavoro su-bordinato pubblico o privato e ai rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa dicui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della som-ma di cui al primo comma tenuto conto delvalore della controversia, della natura dellaprestazione, del danno quantificato o prevedi-bile e di ogni altra circostanza utile.»;

Art. 615.

(Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante aprocedere ad esecuzione forzata e questa non e'ancora iniziata, si puo' proporre opposizione alprecetto con citazione davanti al giudice compe-tente per materia o valore e per territorio a nor-ma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi

Art. 615.

(Forma dell'opposizione)

Quando si contesta il diritto della parte istante aprocedere ad esecuzione forzata e questa non e'ancora iniziata, si puo' proporre opposizione alprecetto con citazione davanti al giudice compe-tente per materia o valore e per territorio a normadell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi

UGUALE

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motivi, sospende su istanza di parte l'efficaciaesecutiva del titolo. (

Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione dicui al comma precedente e quella che riguarda lapignorabilita' dei beni si propongono con ricorsoal giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissacon decreto l'udienza di comparizione delle partidavanti a se' e il termine perentorio per la notifi-cazione del ricorso e del decreto.

motivi, sospende su istanza di parte l'efficaciaesecutiva del titolo. Se il diritto della parteistante e' contestato solo parzialmente, il giu-dice procede alla sospensione dell'efficaciaesecutiva del titolo esclusivamente in rela-zione alla parte contestata

Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione dicui al comma precedente e quella che riguarda lapignorabilita' dei beni si propongono con ricorsoal giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa condecreto l'udienza di comparizione delle parti da-vanti a se' e il termine perentorio per la notifica-zione del ricorso e del decreto.

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data dientrata in vigore del presente decreto. Quando e'gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comun-que luogo con l'osservanza delle norme prece-dentemente in vigore e le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano quando il giudicedispone una nuova vendita. Art. 23, comma 9 DL

Art. 631-bis

(Omessa pubblicita' sul portale delle ven-dite pubbliche) -

Se la pubblicazione sul portale delle venditepubbliche non e' effettuata nel termine stabi-lito dal giudice, il giudice dichiara con ordi-nanza l'estinzione del processo esecutivo esi applicano le disposizioni di cui all'articolo630, secondo e terzo comma. La disposizione

Art. 631-bis

(Omessa pubblicita' sul portale delle venditepubbliche) -

Se la pubblicazione sul portale delle venditepubbliche non e' effettuata nel termine stabilitodal giudice, per causa imputabile al creditorepignorante o al creditore intervenuto munitodi titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordi-nanza l'estinzione del processo esecutivo e si

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di cui al presente articolo non si applicaquando la pubblicita' sul portale non e' stataeffettuata perche' i sistemi informatici deldominio giustizia non sono funzionanti, acondizione che tale circostanza sia attestata anorma dell'articolo 161-quater delle disposi-zione per l'attuazione del presente codice.

VIGENZA: decorsi trenta giorni dalla pub-blicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifi-che tecniche previste dall'articolo 161-quaterdelle disposizioni per l'attuazione del codice diprocedura civile

applicano le disposizioni di cui all'articolo 630,secondo e terzo comma. La disposizione di cuial presente articolo non si applica quando lapubblicita' sul portale non e' stata effettuata per-che' i sistemi informatici del dominio giustizianon sono funzionanti, a condizione che tale cir-costanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizione per l'attuazione del pre-sente codice.

MODIFICHE ALLE DISP. ATT. C.P.C. MODIFICHE ALLE DISP. ATT. C.P.C.

Art. 155-quater

(Modalità di accesso alle banche dati) (1)

Con decreto del Ministro della giustizia, di con-certo con il Ministro dell'interno e con il Mini-stro dell'economia e delle finanze e sentito il Ga-rante per la protezione dei dati personali, sonoindividuati i casi, i limiti e le modalità di eserci-zio della facoltà di accesso alle banche dati dicui al secondo comma dell'articolo 492-bis delcodice, nonché le modalità di trattamento e con-servazione dei dati e le cautele a tutela della ri-

Art. 155-quater

(Modalità di accesso alle banche dati) (1)

Le pubbliche amministrazioni che gestisco-no banche dati contenenti informazioni uti-li ai fini della ricerca di cui all'articolo492-bis del codice mettono a disposizionedegli ufficiali giudiziari gli accessi, con lemodalita' di cui all'articolo 58 del codice dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, su richiesta delMinistero della giustizia. Sino a quando non

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servatezza dei debitori. Con il medesimo decretosono individuate le ulteriori banche dati dellepubbliche amministrazioni o alle quali le stessepossono accedere, che l'ufficiale giudiziario puòinterrogare tramite collegamento telematico di-retto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al tratta-mento dei dati acquisiti senza provvedere all'in-formativa di cui all'articolo 13 del decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196.E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecu-zioni e protesti, il registro cronologico denomin-ato “Modello ricerca beni”, conforme al modelloadottato con il decreto del Ministro della giusti-zia di cui al primo comma.L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario allebanche dati di cui all'articolo 492-bis del codice

sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitalegli standard di comunicazione e le regole tec-niche di cui al comma 2 del predetto articolo58 e, in ogni caso, quando l'amministrazioneche gestisce la banca dati o il Ministero del-la giustizia non dispongono dei sistemi infor-matici per la cooperazione applicativa di cuiall'articolo 72, comma 1, lettera e), del mede-simo codice di cui al decreto legislativo n. 82del 2005, l'accesso e' consentito previa stipu-lazione, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di una convenzione finaliz-zata alla fruibilita' informatica dei dati, sen-tito il Garante per la protezione dei datipersonali. Il Ministero della giustizia pubbli-ca sul portale dei servizi telematici l'elencodelle banche dati per le quali e' operativol'accesso da parte dell'ufficiale giudiziarioper le finalita' di cui all'articolo 492-bis delcodice"

Il Ministro della giustizia può procedere al tratta-mento dei dati acquisiti senza provvedere all'in-formativa di cui all'articolo 13 del decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196.E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecu-zioni e protesti, il registro cronologico denomin-ato “Modello ricerca beni”, conforme al modelloadottato con il decreto del Ministro della giusti-zia di cui al primo comma.L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle

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e a quelle individuate con il decreto di cui al pri-mo comma è gratuito. La disposizione di cui alperiodo precedente si applica anche all'accessoeffettuato a norma dell'articolo 155-quinquies diqueste disposizioni.

banche dati di cui all'articolo 492-bis del codicee a quelle individuate con il decreto di cui al pri-mo comma è gratuito. La disposizione di cui alperiodo precedente si applica anche all'accessoeffettuato a norma dell'articolo 155-quinquies diqueste disposizioni.

Art. 155-quinquies(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l'accesso diretto da parte dell'ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all'articolo492-bis del codice e a quelle individuate con ildecreto di cui all'articolo 155-quater, primo com-ma, non sono funzionanti, il creditore proceden-te, previa autorizzazione a norma dell'articolo492-bis, primo comma, del codice, può otteneredai gestori delle banche dati previste dal predettoarticolo e dall'articolo 155-quater di queste di-sposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

Art. 155-quinquies(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l'accesso diretto da parte dell'ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all'articolo492-bis del codice e a quelle individuate con ildecreto di cui all'articolo 155-quater, primo com-ma, non sono funzionanti, il creditore proceden-te, previa autorizzazione a norma dell'articolo492-bis, primo comma, del codice, può otteneredai gestori delle banche dati previste dal predettoarticolo e dall'articolo 155-quater di queste di-sposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma siapplica, limitatamente alle banche dati pre-viste dall'articolo 492-bis del codice, anchesino all'adozione di un decreto dirigenziale delMinistero della giustizia, che attesta la pienafunzionalita' delle strutture tecnologichenecessarie a consentire l'accesso alle medesi-me banche dati. Il decreto di cui al periodo

Art. 155-quinquies(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l'accesso diretto da parte dell'ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all'articolo492-bis del codice e a quelle individuate con ildecreto di cui all'articolo 155-quater, primo com-ma, non sono funzionanti, il creditore proceden-te, previa autorizzazione a norma dell'articolo492-bis, primo comma, del codice, può otteneredai gestori delle banche dati previste dal predettoarticolo e dall'articolo 155-quater di queste di-sposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

"La disposizione di cui al primo comma si ap-plica, limitatamente a ciascuna delle banchedati comprese nell'anagrafe tributaria, iviincluso l'archivio dei rapporti finanziari, non-che' a quelle degli enti previdenziali, sinoall'inserimento di ognuna di esse nell'e-lenco di cui all'articolo 155-quater, primocomma"

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 49 di 126

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precedente e' adottato entro tre mesi dall'en-trata in vigore del decreto di cui all'articolo155-quater. La disposizione di cui al presentecomma perde efficacia se il decreto dirigen-ziale non e' adottato entro dodici mesi dal-l'entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto.

«Art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del pro-cesso esecutivo per espropriazione a cura disoggetto diverso dal creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia deposi-tato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagliarticoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice,deposita per primo un atto o un'istanza devedepositare la nota di iscrizione a ruolo e unacopia dell'atto di pignoramento. Quando aldeposito della nota di iscrizione a ruolo proce-de uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis,comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e successivemodificazioni, diverso dal creditore, il depo-sito puo' aver luogo con modalita' non tele-matiche e la copia dell'atto di pignoramentopuo' essere priva dell'attestazione di confor-mita'. Quando l'istanza proviene dall'ufficia-le giudiziario, anche nel caso di cui all'artico-lo 520, primo comma, del codice, all'iscri-zione a ruolo provvede d'ufficio il cancellie-re. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo anorma del presente articolo, il creditore, nei

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termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e557 del codice, provvede, a pena di ineffica-cia del pignoramento, al deposito delle copieconformi degli atti previsti dalle predettedisposizioni e si applica l'articolo 164-terdelle presenti disposizioni»;

Vigenza, a decorrere dal 2 gennaio 2016

Art.161.(Giuramento dell'esperto e dello stimatore)

L'esperto nominato dal giudice a norma dell'arti-colo 568 ultimo comma del Codice presta giura-mento di bene e fedelmente procedere alle ope-razioni affidategli.L'ufficiale giudiziario che per la stima delle coseda pignorare si avvale dell'opera di uno stimato-re, prima che questi incominci le sue operazioni,deve raccoglierne il giuramento di bene e fedel-mente procedere alla stima

Art.161.(Giuramento dell'esperto e dello stimatore)

L'esperto nominato dal giudice a norma dell'arti-colo 568 ultimo comma del Codice presta giura-mento di bene e fedelmente procedere alle opera-zioni affidategli.L'ufficiale giudiziario che per la stima delle coseda pignorare si avvale dell'opera di uno stimato-re, prima che questi incominci le sue operazioni,deve raccoglierne il giuramento di bene e fedel-mente procedere alla stima

Il compenso dell'esperto o dello stimatore no-minato dal giudice o dall'ufficiale giudiziarioe' calcolato sulla base del prezzo ricavatodalla vendita. Prima della vendita nonpossono essere liquidati acconti in misura su-periore al cinquanta per cento del compen-so calcolato sulla base del valore di stima"

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Art. 161-ter.(Vendite con modalità telematiche)Il Ministro della giustizia stabilisce con propriodecreto le regole tecnico-operative per lo svolgi-mento della vendita di beni mobili e immobilimediante gara telematica nei casi previsti dal co-dice, nel rispetto dei princìpi di competitività,trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurez-za, esattezza e regolarità delle procedure telema-tiche.Con successivi decreti le regole tecnico-operati-ve di cui al primo comma sono adeguateall’evoluzione scientifica e tecnologica.

Art. 161-ter.(Vendite con modalità telematiche)Il Ministro della giustizia stabilisce con propriodecreto le regole tecnico-operative per lo svolgi-mento della vendita di beni mobili e immobilimediante gara telematica nei casi previsti dal co-dice, nel rispetto dei princìpi di competitività,trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza,esattezza e regolarità delle procedure telemati-che.Se occorre, le medesime regole tec-nico-operative sono integrate al fine di assi-curare un agevole collegamento tra il portaledelle vendite pubbliche e i portali dei gestoridelle vendite telematiche.»Con successivi decreti le regole tecnico-operati-ve di cui al primo comma sono adeguateall’evoluzione scientifica e tecnologica.161- qua-ter

UGUALE

161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale dellevendite pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle venditepubbliche e' effettuata a cura del professioni-sta delegato per le operazioni divendita o del commissionario o, in mancanza,del creditore procedente ed in conformita' allespecifiche tecniche, che possono determinareanche i dati e i documenti da inserire. Le spe-cifiche tecniche sono stabilite dal responsabi-le per i sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia entro sei mesi dall'en-

161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale dellevendite pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle vendite pub-bliche e' effettuata a cura del professionista dele-gato per le operazioni di vendita o del commis-sionario o, in mancanza, del creditore pigno-rante o del creditore intervenuto munito dititolo esecutivo ed in conformita' alle specifichetecniche, che possono determinare anche i datie i documenti da inserire. Le specifiche tecnichesono stabilite dal responsabile per i sistemi in-formativi automatizzati del Ministero della giu-

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trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto e sono rese disponibilimediante pubblicazione nel portale dellevendite pubbliche. Quando la pubblicita' ri-guarda beni immobili o beni mobili registrati,la pubblicazione non puo' essere effettuata inmancanza della prova dell'avvenuto paga-mento del contributo per la pubblicazio-ne, previsto dall'articolo 18-bis del decre-to del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115.

Il portale delle vendite pubbliche deve inviareall'indirizzo di posta elettronica ordinaria ocertificata, ad ogni interessato che ne ha fattorichiesta e si e' registrato mediante un'apposi-ta procedura disciplinata dalle specifiche tec-niche di cui al primo comma, un avvisocontenente le informazioni relative alle vendi-te di cui e' stata effettuata la pubblicita'.

Il portale delle vendite pubbliche provvedeall'archiviazione e alla gestione dei dati relati-vi alle vendite in esso pubblicate.

Il mancato funzionamento dei sistemi infor-matici e' attestato dal responsabile dei siste-mi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia.»;

stizia entro sei mesi dall'entrata in vigore dellapresente disposizione e sono rese disponibilimediante pubblicazione nel portale dellevendite pubbliche. Quando la pubblicita' riguardabeni immobili o beni mobili registrati, la pub-blicazione non puo' essere effettuata in mancan-za della prova dell'avvenuto pagamento delcontributo per la pubblicazione, previsto dal-l'articolo 18-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il portale delle vendite pubbliche deve inviareall'indirizzo di posta elettronica ordinaria o cer-tificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richie-sta e si e' registrato mediante un'apposita proce-dura disciplinata dalle specifiche tecniche di cuial primo comma, un avviso contenente le infor-mazioni relative alle vendite di cui e' stata ef-fettuata la pubblicita'.

Il portale delle vendite pubbliche provvede al-l'archiviazione e alla gestione dei dati relativialle vendite in esso pubblicate.

Il mancato funzionamento dei sistemi informaticie' attestato dal responsabile dei sistemi infor-mativi automatizzati del Ministero della giusti-zia.»;

169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per

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per la custodia e la vendita dei mobili pi-gnorati). -

Presso ogni tribunale e' istituito un elencodei soggetti specializzati di cui all'articolo532 del codice per la custodia e la venditadei beni mobili pignorati. Alle domande e' al-legata la documentazione comprovante lecompetenze maturate, anche relativamente aspecifiche categorie di beni. L'elenco e' for-mato dal presidente del tribunale, che prov-vede sentito il procuratore della Repubblica.Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quan-to compatibili.

la custodia e la vendita dei mobili pignorati).-

Presso ogni tribunale e' istituito un elenco deisoggetti specializzati di cui all'articolo 532 delcodice per la custodia e la vendita dei benimobili pignorati. Alle domande di iscrizionenell'elenco e' allegata la documentazione com-provante le competenze maturate, anche relati-vamente a specifiche categorie di beni. L'elen-co e' formato dal presidente del tribunale, cheprovvede sentito il procuratore della Repubblica.Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quantocompatibili.

Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compitidell'esperto)L'esperto provvede alla redazione della relazionedi stima dalla quale devono risultare:1) l'identificazione del bene, comprensiva deiconfini e dei dati catastali;2) una sommaria descrizione del bene;3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazio-ne, se occupato da terzi, del titolo in base al qua-le è occupato, con particolare riferimento allaesistenza di contratti registrati in data anteceden-te al pignoramento;4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anchedi natura condominiale, gravanti sul bene che re-steranno a carico dell'acquirente, ivi compresi ivincoli derivanti da contratti incidenti sulla atti-

Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compitidell'esperto)L'esperto provvede alla redazione della relazionedi stima dalla quale devono risultare:1) l'identificazione del bene, comprensiva deiconfini e dei dati catastali;2) una sommaria descrizione del bene;3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazio-ne, se occupato da terzi, del titolo in base al qua-le è occupato, con particolare riferimento allaesistenza di contratti registrati in data anteceden-te al pignoramento;4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anchedi natura condominiale, gravanti sul bene che re-steranno a carico dell'acquirente, ivi compresi ivincoli derivanti da contratti incidenti sulla atti-

UGUALE

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tudine edificatoria dello stesso o i vincoli con-nessi con il suo carattere storico-artistico;5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anchedi natura condominiale, che saranno cancellati oche comunque risulteranno non opponibili all'ac-quirente;6) la verifica della regolarità edilizia e urbanisti-ca del bene nonché l'esistenza della dichiarazio-ne di agibilità dello stesso previa acquisizione oaggiornamento del certificato di destinazione ur-banistica previsto dalla vigente normativa.

tudine edificatoria dello stesso o i vincoli con-nessi con il suo carattere storico-artistico;5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anchedi natura condominiale, che saranno cancellati oche comunque risulteranno non opponibili all'ac-quirente; 6) la verifica della regolarità edilizia e urbanisti-ca del bene nonché l'esistenza della dichiarazionedi agibilità dello stesso previa acquisizione o ag-giornamento del certificato di destinazione urba-nistica previsto dalla vigente normativa.7) in caso di opere abusive, il controllo dellapossibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo36 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costidella stessa; altrimenti, la verifica sull'even-tuale presentazione di istanze di condono,indicando il soggetto istante e la normativa inforza dellaquale l'istanza sia stata presentata, lo statodel procedimento, i costi per il conseguimen-to del titolo in sanatoria e le eventuali obla-zioni gia' corrisposte o da corrispondere; inogni altro caso, la verifica, ai fini della istanzadi condono che l'aggiudicatario possa even-tualmente presentare, che gli immobili pigno-rati si trovino nelle condizioni previste dall'ar-ticolo 40, sesto comma, della legge 28 feb-braio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, com-ma 5 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, specificando il costo per il conseguimen-

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L'esperto, prima di ogni attività, controlla lacompletezza dei documenti di cui all'articolo567, secondo comma, del codice, segnalando im-mediatamente al giudice quelli mancanti o inido-nei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copiaai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,anche se non costituito, almeno quarantacinquegiorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'arti-colo 569 del codice, a mezzo posta elettronicacertificata ovvero, quando ciò non è possibile, amezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

to del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gra-vati da censo, livello o uso civico e se vi sia sta-ta affrancazione da tali pesi, ovvero che il di-ritto sul bene del debitore pignorato sia diproprieta' ovvero derivante da alcuno deisuddetti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo dellespese fisse di gestione o di manutenzione, sueventuali spese straordinarie gia' deliberateanche se il relativo debito non sia ancorascaduto, su eventuali spese condominiali nonpagate negli ultimi due anni anteriori alladata della perizia, sul corso di eventuali pro-cedimenti giudiziari relativi al bene pignora-to.L'esperto, prima di ogni attività, controlla lacompletezza dei documenti di cui all'articolo567, secondo comma, del codice, segnalando im-mediatamente al giudice quelli mancanti o inido-nei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copiaai creditori procedenti o intervenuti e al debitore,anche se non costituito, almeno trenta giorni pri-ma dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569del codice, a mezzo posta elettronica certificataovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo tele-fax o a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all'udienza note alla

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Le parti possono depositare all'udienza note allarelazione purché abbiano provveduto, almenoquindici giorni prima, ad inviare le predette noteal perito, secondo le modalità fissate al terzocomma; in tale caso l'esperto interviene all'u-dienza per rendere i chiarimenti.

relazione purché abbiano provveduto, almenoquindici giorni prima, ad inviare le predette noteal perito, secondo le modalità fissate al terzocomma; in tale caso l'esperto interviene all'udien-za per rendere i chiarimenti.

Art. 173-quinquies.(Ulteriori modalità di presentazione delle offerted'acquisto, di prestazione della cauzione e di ver-samento del prezzo)

Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui al-l’articolo 569, terzo comma, del codice, può di-sporre che la presentazione dell’offerta d’acqui-sto e la prestazione della cauzione ai sensi degliarticoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codi-ce possano avvenire con sistemi telematici di pa-gamento ovvero con carte di debito, di credito oprepagate o con altri mezzi di pagamento conmoneta elettronica disponibili nei circuiti banca-rio e postale e mediante la comunicazione, amezzo posta elettronica certificata ovvero, quan-do ciò non è possibile, a mezzo telefax, di unadichiarazione contenente le indicazioni prescrittedai predetti articoli.

Art. 173-quinquies.(Ulteriori modalità di presentazione delle offerted'acquisto, di prestazione della cauzione e di ver-samento del prezzo)

IIl giudice, con l'ordinanza di vendita di cuiall'articolo 569, terzo comma, del codice, puo'disporre che la presentazione dell'offertad'acquisto e la prestazione della cauzione aisensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 delmedesimo codice possano avvenire con siste-mi telematici di pagamento ovvero con car-te didebito, di credito o prepagate o con altrimezzi di pagamento disponibili nei circuitibancario e postale. E' consentita la presta-zione della cauzione anche mediante fide-iussione autonoma, irrevocabile e a prima ri-chiesta, rilasciata da banche, societa'assicuratrici o intermediari finanziari chesvolgono in via esclusiva o prevalente attivita'di rilascio di garanzie e che sono sottoposti arevisione contabile da parte di una societa'di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con

UGUALE

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Il versamento del prezzo può essere effettuatocon le stesse modalità di cui al primo comma.

l'ordinanza di vendita, individua la catego-ria professionale alla quale deve appartenereil soggetto che puo' rilasciare la fideiussionea norma del periodo precedente. La fideius-sione e' rilasciata in favore della proceduraesecutiva ed e' escussa dal custode o dal pro-fessionista delegato su autorizzazione el giu-dice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerentecomunichi, a mezzo posta elettronica certifi-cata, la dichiarazione contenente le indica-zioni prescritte dall'articolo 571

Il versamento del prezzo può essere effettuatocon le stesse modalità di cui al primo comma.

DPR 1229/1959

Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti chesono autorizzati ad esigere, secondo ledisposizioni del presente ordinamento odi altre leggi, sugli atti e commissioniinerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recu-perati dall'Erario, sui campioni civili, penali edamministrativi E sulle somme introitate dall'E-rario per effetto della vendita dei corpi di rea-to, in ragione del quindici per cento. Tale per-centuale e' comprensiva anche delle quote di

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spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. Quando si procede alle operazioni di pigno-ramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignora-mento mobiliare, gli ufficiali giudiziarisono retribuiti mediante un ulteriore compenso,che rientra tra le spese di esecuzione, ed e' di-mezzato nel caso in cui le operazioni non ven-gano effettuate entro quindici giorni dalla ri-chiesta, stabilito dal giudice dell'esecu-zione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valoredi assegnazione o sul ricavato della vendita deibeni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, inuna percentuale del 2 per cento sul ricavatodella vendita o sul valore di assegnazio-ne dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1per cento sull'importo superiore; b) in una percentuale del 6 per cento sul rica-vato della vendita o sul valore di assegnazionedei beni e dei crediti pignorati ai sensi degliarticoli 492-bis del codice di procedura civilefino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4per cento sul ricavato della vendita o sul valoredi assegnazione dei beni e dei crediti pignoratida euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 edin una percentuale del 3 per cento sull'importosuperiore. In caso di conversione del pignoramento aisensi dell'articolo 495 del codice di proceduracivile, il compenso e' determinato secondo le

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

percentuali di cui alla lettera a) ridotte dellameta', sul valore dei beni o dei crediti pignoratio, se maggiore, sull'importo della sommaversata. In caso di estinzione del processo esecutivoil compenso e' posto a carico del creditore proce-dente ed e'liquidato dal giudice dell'esecuzionenella medesima misura di cui al terzo comma,calcolata sul valore dei beni o dei creditipignorati o, se minore, sul valore del credito percui si procede. In caso di chiusura anticipata delprocesso a norma dell'articolo 164-bis delledisposizioni per l'attuazione del codice diprocedura civile o a norma dell'articolo 532,secondo comma, terzo periodo, del codice diprocedura civile, il compenso previsto dal se-condo comma non e' dovuto. La disposi-zione di cui al periodo precedente si applica an-che nel caso di inefficacia del pignoramento anorma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-terdelle disposizioni per l'attuazione delcodice di procedura civile. Negli altri casi dichiusura anticipata del processo esecutivo siapplica la disposizione di cui al primo perio-do. Il giudice provvede con decreto checostituisce titolo esecutivo. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudi-ziario calcolato ai sensi dei commi secondo, ter-zo e quarto non puo' essere superiore ad unimporto pari al 5 per cento del valore delcredito per cui si procede e comunque non puo'eccedere l'importo di euro 3.000,00.

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Le somme complessivamente percepite a normadei commi secondo, terzo, quarto e quintosono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigen-te l'ufficio nella misura del sessanta per cento al-l'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alleoperazioni di pignoramento. La residua quotadel quaranta per cento e' distribuita dall'ufficialegiudiziario coordinatore dell'ufficio, in partiuguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzio-nari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecu-zioni e protesti. Quando l'ufficiale o il fun-zionario che ha eseguito il pignora-mento e' diverso da colui che ha interrogato lebanche dati previste dall'articolo 492-bis delcodice di procedura civile e dal decretodi cui all'articolo 155-quater delle disposizioniper l'attuazione del codice di procedura civile,il compenso di cui al primo periodo delpresente comma e' attribuito nella misura delcinquanta per cento ciascuno."

MODIFICHE ART. 16/BIS MODIFICHE ART. 16/BIS

Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito tele-matico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decor-rere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,contenziosi o di volontaria giurisdizione, innan-zi al tribunale, il deposito degli atti pro-

Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito telema-tico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decor-rere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,contenziosi o di volontaria giurisdizione, innan-zi al tribunale, il deposito degli atti pro-

Art. 16-bis. - Obbligatorieta' del deposito telema-tico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decor-rere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,contenziosi o di volontaria giurisdizione, innan-zi al tribunale, il deposito degli atti pro-

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cessuali e dei documenti da parte dei difen-sori delle parti precedentemente costituite haluogo esclusivamente con modalita' telemati-che, nel rispetto della normativa anche rego-lamentare concernente la sottoscrizione, latrasmissione e la ricezione dei documenti in-formatici. Allo stesso modo si procede per ildeposito degli atti e dei documenti da parte deisoggetti nominati o delegati dall'autorita' giudi-ziaria. Le parti provvedono, con le modalita' dicui al presente comma, a depositare gli atti e idocumenti provenienti dai soggetti da essenominati. Per difensori non si intendono idipendenti di cui si avvalgono le pubblicheamministrazioni per stare in giudiziopersonalmente.

cessuali e dei documenti da parte dei difenso-ri delle parti precedentemente costituite ha luo-go esclusivamente con modalita' telematiche,nel rispetto della normativa anche regola-mentare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documenti infor-matici. Allo stesso modo si procede per il depo-sito degli atti e dei documenti da parte dei sog-getti nominati o delegati dall'autorita' giudizia-ria. Le parti provvedono, con le modalita' di cuial presente comma, a depositare gli atti e i do-cumenti provenienti dai soggetti da esse nomi-nati. Per difensori non si intendono i dipen-denti di cui si avvalgono le pubbliche ammini-strazioni per stare in giudizio personalmente.

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,contenziosi e di volontaria giurisdizione in-nanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giu-gno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e'sempre ammesso il deposito telematico del-l'atto introduttivo o del primo atto difensivo edei documenti che si offrono in comunica-zione, da parte del difensore o del dipen-dente di cui si avvale la pubblica ammi-nistrazione per stare in giudizio personal-mente, nel rispetto della normativa anche re-

cessuali e dei documenti da parte dei difenso-ri delle parti precedentemente costituite ha luo-go esclusivamente con modalita' telematiche,nel rispetto della normativa anche regola-mentare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documenti infor-matici. Allo stesso modo si procede per il depo-sito degli atti e dei documenti da parte dei sog-getti nominati o delegati dall'autorita' giudizia-ria. Le parti provvedono, con le modalita' di cuial presente comma, a depositare gli atti e i do-cumenti provenienti dai soggetti da esse nomi-nati. Per difensori non si intendono i dipen-denti di cui si avvalgono le pubbliche ammini-strazioni per stare in giudizio personalmente. Inogni caso, i medesimi dipendenti possonodepositare, con le modalita' previste dal pre-sente comma, gli atti e i documenti di cui almedesimo comma

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, con-tenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi aiTribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, in-nanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammessoil deposito telematico di ogni atto diverso daquelli di cui al comma 1 e dei documenti chesi offrono in comunicazione, da parte deldifensore o del dipendente di cui si avvalela pubblica amministrazione per stare ingiudizio personalmente, nel rispetto dellanormativa anche regolamentare concernente la

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2. Nei processi esecutivi di cui al libro IIIdel codice di procedura civile la disposizione dicui al comma 1 si applica successivamente aldeposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Adecorrere dal 31 marzo 2015, il deposito neiprocedimenti di espropriazione forzata dellanota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusiva-mente con modalita' telematiche, nel rispettodella normativa anche regolamentare concer-nente la sottoscrizione,la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sonodepositati, con le medesime modalita', le copieconformi degli atti indicati dagli articoli 518,sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondocomma, del codice di procedura civile. Ai finidel presente comma, il difensore attesta laconformita' delle copie agli originali, anchefuori dai casi previsti.

. Nelle procedure concorsuali la disposizione dicui al comma 1 si applica esclusivamente al de-posito degli atti e dei documenti da parte delcuratore, del commissario giudiziale, del liqui-

golamentare concernente la sottoscrizione latrasmissione e la ricezione dei documenti in-formatici. In tal caso il deposito si perfezionaesclusivamente con tali modalita'

2. Nei processi esecutivi di cui al libro IIIdel codice di procedura civile la disposizione dicui al comma 1 si applica successivamente aldeposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Adecorrere dal 31 marzo 2015, il deposito neiprocedimenti di espropriazione forzata dellanota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusiva-mente con modalita' telematiche, nel rispettodella normativa anche regolamentare concer-nente la sottoscrizione,la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sonodepositati, con le medesime modalita', le copieconformi degli atti indicati dagli articoli 518,sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondocomma, del codice di procedura civile. Ai finidel presente comma, il difensore attesta laconformita' delle copie agli originali, anchefuori dai casi previsti dal comma 9-bis

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione dicui al comma 1 si applica esclusivamente al de-posito degli atti e dei documenti da parte delcuratore, del commissario giudiziale, del liqui-datore, del commissario liquidatore e del com-missario straordinario.

sottoscrizione la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. In tal caso il deposito siperfeziona esclusivamente con tali modalita'

2. Nei processi esecutivi di cui al libro IIIdel codice di procedura civile la disposizione dicui al comma 1 si applica successivamente aldeposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. Adecorrere dal 31 marzo 2015, il deposito neiprocedimenti di espropriazione forzata dellanota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusiva-mente con modalita' telematiche, nel rispettodella normativa anche regolamentare concer-nente la sottoscrizione,la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sonodepositati, con le medesime modalita', le copieconformi degli atti indicati dagli articoli 518,sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondocomma, del codice di procedura civile. Ai finidel presente comma, il difensore attesta laconformita' delle copie agli originali, anchefuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'ar-ticolo 16-decies.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizionedi cui al comma 1 si applica esclusivamente aldeposito degli atti e dei documenti da parte delcuratore, del commissario giudiziale, del liqui-datore, del commissario liquidatore e del com-missario straordinario.

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datore, del commissario liquidatore e del com-missario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il proce-dimento davanti al tribunale di cui al libro IV, ti-tolo I, capo I del codice di procedura civile,escluso il giudizio di opposizione, il depositodei provvedimenti, degli atti di parte e dei do-cumenti ha luogo esclusivamente con modalita'telematiche, nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici. Il presidente del tribunalepuo' autorizzare il deposito di cui al periodoprecedente con modalita' non telematichequando i sistemi informatici del dominio giusti-zia non sono funzionanti e sussiste una indiffe-ribile urgenza. Resta ferma l'applicazione delladisposizione di cui al comma 1 al giudizio diopposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o piu' decreti aventi naturanon regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvoca-tura generale dello Stato, il Consiglio nazionaleforense ed i consigli dell'ordine degli avvocatiinteressati, il Ministro della giustizia, previaverifica, accertata la funzionalita' dei servizi dicomunicazione, puo' individuare i tribunali neiquali viene anticipato, nei procedimenti civiliiniziati prima del 30 giugno 2014 ed anchelimitatamente a specifiche categorie di procedi-menti, il termine fissato dalla legge per l'obbli-

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il proce-dimento davanti al tribunale di cui al libro IV, ti-tolo I, capo I del codice di procedura civile,escluso il giudizio di opposizione, il depositodei provvedimenti, degli atti di parte e dei docu-menti ha luogo esclusivamente con modalita' te-lematiche, nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici. Il presidente del tribunalepuo' autorizzare il deposito di cui al periodoprecedente con modalita' non telematichequando i sistemi informatici del dominio giusti-zia non sono funzionanti e sussiste una indiffe-ribile urgenza. Resta ferma l'applicazione delladisposizione di cui al comma 1 al giudizio diopposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o piu' decreti aventi naturanon regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvoca-tura generale dello Stato, il Consiglio nazionaleforense ed i consigli dell'ordine degli avvocatiinteressati, il Ministro della giustizia, previaverifica, accertata la funzionalita' dei servizi dicomunicazione, puo' individuare i tribunali neiquali viene anticipato, nei procedimenti civiliiniziati prima del 30 giugno 2014 ed anchelimitatamente a specifiche categorie di procedi-menti, il termine fissato dalla legge per l'obbli-gatorieta' del deposito telematico.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il proce-dimento davanti al tribunale di cui al libro IV, ti-tolo I, capo I del codice di procedura civile,escluso il giudizio di opposizione, il depositodei provvedimenti, degli atti di parte e dei do-cumenti ha luogo esclusivamente con modalita'telematiche, nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici. Il presidente del tribunalepuo' autorizzare il deposito di cui al periodoprecedente con modalita' non telematichequando i sistemi informatici del dominio giusti-zia non sono funzionanti e sussiste una indiffe-ribile urgenza. Resta ferma l'applicazione delladisposizione di cui al comma 1 al giudizio diopposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o piu' decreti aventi naturanon regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvoca-tura generale dello Stato, il Consiglio nazionaleforense ed i consigli dell'ordine degli avvocatiinteressati, il Ministro della giustizia, previaverifica, accertata la funzionalita' dei servizi dicomunicazione, puo' individuare i tribunali neiquali viene anticipato, nei procedimenti civiliiniziati prima del 30 giugno 2014 ed anchelimitatamente a specifiche categorie di procedi-menti, il termine fissato dalla legge per l'obbli-gatorieta' del deposito telematico.

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gatorieta' del deposito telematico.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunalile disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicanoa decorrere dal quindicesimo giorno successivoalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana dei decreti, aventi naturanon regolamentare, con i quali il Ministro dellagiustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'dei servizi di comunicazione. I decreti previ-sti dal presente comma sono adottati sentitil'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglionazionale forense ed i consigli dell'ordine degliavvocati interessati.

7. Il deposito con modalita' telematiche si haper avvenuto al momento in cui viene generatala ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Mini-stero della giustizia. Il deposito e' tempestiva-mente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna e' generata entro la fine del giorno discadenza e si applicano le disposizioni di cui al-l'art. 155, quarto e quinto comma, del codice diprocedura civile. Quando il messaggio di po-sta elettronica certificata eccede la dimensio-ne massima stabilita nelle specifiche tecnichedel responsabile per i sistemi informativi auto-matizzati del ministero della giustizia, il depo-sito degli atti o dei documenti puo' essere ese-guito mediante gli invii di piu' messaggi diposta elettronica certificata. Il deposito e' tem-

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunalile disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicanoa decorrere dal quindicesimo giorno successivoalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana dei decreti, aventi naturanon regolamentare, con i quali il Ministro dellagiustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'dei servizi di comunicazione. I decreti previ-sti dal presente comma sono adottati sentiti l'Av-vocatura generale dello Stato, il Consiglio na-zionale forense ed i consigli dell'ordine degliavvocati interessati.

7. Il deposito con modalita' telematiche si haper avvenuto al momento in cui viene generatala ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Mini-stero della giustizia. Il deposito e' tempestiva-mente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna e' generata entro la fine del giorno discadenza e si applicano le disposizioni di cui al-l'art. 155, quarto e quinto comma, del codice diprocedura civile. Quando il messaggio di po-sta elettronica certificata eccede la dimensio-ne massima stabilita nelle specifiche tecnichedel responsabile per i sistemi informativi auto-matizzati del ministero della giustizia, il deposi-to degli atti o dei documenti puo' essere ese-guito mediante gli invii di piu' messaggi diposta elettronica certificata. Il deposito e' tem-pestivo quando e' eseguito entro la fine del gior-no di scadenza.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunalile disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicanoa decorrere dal quindicesimo giorno successivoalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana dei decreti, aventi naturanon regolamentare, con i quali il Ministro dellagiustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'dei servizi di comunicazione. I decreti previ-sti dal presente comma sono adottati sentiti l'Av-vocatura generale dello Stato, il Consiglio na-zionale forense ed i consigli dell'ordine degliavvocati interessati.

7. Il deposito con modalita' telematiche si haper avvenuto al momento in cui viene generatala ricevuta di avvenuta consegna da parte delgestore di posta elettronica certificata del Mini-stero della giustizia. Il deposito e' tempestiva-mente eseguito quando la ricevuta di avvenutaconsegna e' generata entro la fine del giorno discadenza e si applicano le disposizioni di cui al-l'art. 155, quarto e quinto comma, del codice diprocedura civile. Quando il messaggio di po-sta elettronica certificata eccede la dimensio-ne massima stabilita nelle specifiche tecnichedel responsabile per i sistemi informativi auto-matizzati del ministero della giustizia, il deposi-to degli atti o dei documenti puo' essere ese-guito mediante gli invii di piu' messaggi di po-sta elettronica certificata. Il deposito e' tempes-tivo quando e' eseguito entro la fine del giornodi scadenza.

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pestivo quando e' eseguito entro la fine del gior-no di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondoperiodo, il giudice puo' autorizzare il depositodegli atti processuali e dei documenti di cui aicommi che precedono con modalita' non tele-matiche quando i sistemi informatici del domi-nio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copiacartacea di singoli atti e documenti per ra-gioni specifiche

9-bis. Le copie informatiche, anche per imma-gine, di atti processuali di parte e degli ausilia-ri del giudice nonche' dei provvedimenti di

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondoperiodo, il giudice puo' autorizzare il depositodegli atti processuali e dei documenti di cui aicommi che precedono con modalita' non tele-matiche quando i sistemi informatici del domi-nio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copiacartacea di singoli atti e documenti per ra-gioni specifiche

9-bis. Le copie informatiche, anche per imma-gine, di atti processuali di parte e degli ausiliaridel giudice nonche' dei provvedimenti di que-st'ultimo, presenti nei fascicoli informatici deiprocedimenti indicati nel presente articolo,

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondoperiodo, il giudice puo' autorizzare il depositodegli atti processuali e dei documenti di cui aicommi che precedono con modalita' non tele-matiche quando i sistemi informatici del domi-nio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice puo' ordinare il deposito di co-pia cartacea di singoli atti e documenti perragioni specifiche. Fatto salvo quanto previstodal periodo precedente, con decreto nonavente natura regolamentare il Ministro dellagiustizia stabilisce misure organizzative perl'acquisizione anche di copia cartacea degliatti depositati con modalita' telematiche non-che' per la riproduzione su supporto analogicodegli atti depositati con le predette moda-lita', nonche' per la gestione e la conservazio-ne delle predette copie cartacee. Con il me-desimo decreto sono altresi' stabilite le misu-re organizzative per la gestione e la conserva-zione degli atti depositati su supporto cartaceoa norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi delperiodo precedente.»

9-bis. Le copie informatiche, anche per imma-gine, di atti processuali di parte e degli ausiliaridel giudice nonche' dei provvedimenti di que-st'ultimo, presenti nei fascicoli informatici otrasmessi in allegato alle comunicazioni tele-matiche dei procedimenti indicati nel pre-

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quest'ultimo, presenti nei fascicoli informaticidei procedimenti indicati nel presente artico-lo, equivalgono all'originale anche se prive dellafirma digitale del cancelliere. Il difensore, il-consulente tecnico, il professionista delegato, ilcuratore ed il commissario giudiziale possonoestrarre con modalita' telematiche duplicati, co-pie analogiche o informatiche degli atti e deiprovvedimenti di cui al periodo precedente edattestare la conformita' delle copie estratte aicorrispondenti atti contenuti nel fascicolo infor-matico. Le copie analogiche ed informatiche,anche per immagine, estratte dal fascicoloinformatico e munite dell'attestazione diconformita' a norma del presente comma,equivalgono all'originale. Il duplicato informati-co di un documento informatico deve essereprodotto mediante processi e strumenti cheassicurino che il documento informatico otte-nuto sullo stesso sistema di memorizzazione osu un sistema diverso contenga la stessa sequen-za di bit del documento informatico di origine.Le disposizioni di cui al presente comma nonsi applicano agli atti processuali che conten-gono provvedimenti giudiziali che autorizzanoil prelievo di somme di denaro vincolate al-l'ordine del giudice.

equivalgono all'originale anche se prive della fir-ma digitale del cancelliere. Il difensore, il di-pendente di cui si avvale la pubblica ammini-strazione per stare in giudizio personalmenteil consulente tecnico, il professionista delegato, ilcuratore ed il commissario giudiziale possonoestrarre con modalita' telematiche duplicati, co-pie analogiche o informatiche degli atti e deiprovvedimenti di cui al periodo precedente edattestare la conformita' delle copie estratte aicorrispondenti atti contenuti nel fascicolo infor-matico. Le copie analogiche ed informatiche,anche per immagine, estratte dal fascicoloinformatico e munite dell'attestazione diconformita' a norma del presente comma,equivalgono all'originale. Il duplicato informati-co di un documento informatico deve essereprodotto mediante processi e strumenti cheassicurino che il documento informatico otte-nuto sullo stesso sistema di memorizzazione osu un sistema diverso contenga la stessa sequen-za di bit del documento informatico di origine.Le disposizioni di cui al presente comma nonsi applicano agli atti processuali checontengono provvedimenti giudiziali cheautorizzano il prelievo di somme di denarovincolate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei proce-dimenti civili, contenziosi o di volontaria giuri-

sente articolo, equivalgono all'originale anche seprive della firma digitale del cancelliere di atte-stazione di conformità all'originale. Il difen-sore, il dipendente di cui si avvale la pubblicaamministrazione per stare in giudizio personal-mente il consulente tecnico, il professionista de-legato, il curatore ed il commissario giudizialepossono estrarre con modalita' telematiche du-plicati, copie analogiche o informatiche degliatti e dei provvedimenti di cui al periodo prece-dente ed attestare la conformita' delle copieestratte ai corrispondenti atti contenuti nel fa-scicolo informatico. Le copie analogiche ed in-formatiche, anche per immagine, estratte dalfascicolo informatico e munite dell'attesta-zione di conformita' a norma del presentecomma, equivalgono all'originale. Il duplicatoinformatico di un documento informatico deveessere prodotto mediante processi e strumentiche assicurino che il documento informaticoottenuto sullo stesso sistema di memorizzazioneo su un sistema diverso contenga la stessa se-quenza di bit del documento informatico di ori-gine. Le disposizioni di cui al presente com-ma non si applicano agli atti processuali checontengono provvedimenti giudiziali che auto-rizzano il prelievo di somme di denaro vin-colate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei proce-dimenti civili, contenziosi o di volontaria giuri-sdizione, innanzi alla corte di appello, il deposi-

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9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei proce-dimenti civili, contenziosi o di volontaria giuri-sdizione, innanzi alla corte di appello, il deposi-to degli atti processuali e dei documenti daparte dei difensori delle parti precedente-mente costituite ha luogo esclusivamente conmodalita' telematiche, nel rispetto della normati-va anche regolamentare concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezionedei documenti informatici. Allo stesso modo siprocede per il deposito degli atti e dei docu-menti da parte dei soggetti nominati o dele-gati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedo-no, con le modalita' di cui al presente comma, adepositare gli atti e i documenti provenienti daisoggetti da esse nominati. Con uno o piu' decretiaventi natura non regolamentare, da adottarsisentiti l'Avvocatura generale dello Stato, ilConsiglio nazionale forense ed i consigli del-l'ordine, degli avvocati interessati, il Ministrodella giustizia, previa verifica, accertata la fun-zionalita' dei servizi di comunicazione, puo' in-dividuare le corti di appello nelle quali vieneanticipato, nei procedimenti civili iniziati pri-ma del 30 giugno 2015 ed anche limitata-mente a specifiche categorie di procedimenti,il termine fissato dalla legge per l'obbliga-torieta' del deposito telematico.".

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'arti-colo 119, primo comma, del regio decreto 16

sdizione, innanzi alla corte di appello, il deposi-to degli atti processuali e dei documenti da par-te dei difensori delle parti precedentementecostituite ha luogo esclusivamente con modali-ta' telematiche, nel rispetto della normativa an-che regolamentare concernente la sottoscri-zione, la trasmissione e la ricezione dei docu-menti informatici. Allo stesso modo si procedeper il deposito degli atti e dei documenti daparte dei soggetti nominati o delegati dall'au-torita' giudiziaria. Le parti provvedono, con lemodalita' di cui al presente comma, a depositaregli atti e i documenti provenienti dai soggetti daesse nominati. Con uno o piu' decreti aventi na-tura non regolamentare, da adottarsi sentitil'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglionazionale forense ed i consigli dell'ordine, de-gli avvocati interessati, il Ministro della giusti-zia, previa verifica, accertata la funzionalita' deiservizi di comunicazione, puo' individuare lecorti di appello nelle quali viene anticipato, neiprocedimenti civili iniziati prima del 30giugno 2015 ed anche limitatamente aspecifiche categorie di procedimenti, il terminefissato dalla legge per l'obbligatorieta' deldeposito telematico.".

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'arti-colo 119, primo comma, del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, il curatore deposita unrapporto riepilogativo finale redatto in confor-mita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto

to degli atti processuali e dei documenti da par-te dei difensori delle parti precedentementecostituite ha luogo esclusivamente con moda-lita' telematiche, nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei do-cumenti informatici. Allo stesso modo si procedeper il deposito degli atti e dei documenti daparte dei soggetti nominati o delegati dall'au-torita' giudiziaria. Le parti provvedono, con lemodalita' di cui al presente comma, a depositaregli atti e i documenti provenienti dai soggetti daesse nominati. Con uno o piu' decreti aventinatura non regolamentare, da adottarsi sentitil'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglionazionale forense ed i consigli dell'ordine, de-gli avvocati interessati, il Ministro della giusti-zia, previa verifica, accertata la funzionalita' deiservizi di comunicazione, puo' individuare lecorti di appello nelle quali viene anticipato, neiprocedimenti civili iniziati prima del 30giugno 2015 ed anche limitatamente aspecifiche categorie di procedimenti, il terminefissato dalla legge per l'obbligatorieta' deldeposito telematico.".

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'arti-colo 119, primo comma, del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, il curatore deposita unrapporto riepilogativo finale redatto in confor-mita' a quanto previsto dall'articolo 33, quintocomma, del medesimo regio decreto. Con-

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 68 di 126

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marzo 1942, n. 267, il curatore deposita unrapporto riepilogativo finale redatto in confor-mita' a quanto previsto dall'articolo 33, quintocomma, del medesimo regio decreto. Con-clusa l'esecuzione del concordato preven-tivo con cessione dei beni, si procede anorma del periodo precedente, sostituendo illiquidatore al curatore. 9-quinquies. Il commissario giudiziale dellaprocedura di concordato preventivo di cui all'ar-ticolo 186-bis del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ogni sei mesi successivi allapresentazione della relazione di cui all'artico-lo 172, primo comma, del predetto regio decre-to redige un rapporto riepilogativo secon-do quanto previsto dall'articolo 33, quinto com-ma, dello stesso regio decreto e lo trasmette aicreditori a norma dell'articolo 171, secondocomma, del predetto regio decreto. Conclusal'esecuzione del concordato si applica il comma9-quater, sostituendo il commissario al cu-ratore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazionedel progetto di distribuzione, il professionistadelegato a norma dell'articolo 591-bis del codi-ce di procedura civile deposita un rapporto rie-pilogativo finale delle attivita' svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e fi-nali previsti per le procedure concorsuali e ilrapporto riepilogativo finale previsto per iprocedimenti di esecuzione forzata devono es-sere depositati con modalita' telematiche nel

comma, del medesimo regio decreto. Con-clusa l'esecuzione del concordato preven-tivo con cessione dei beni, si procede anorma del periodo precedente, sostituendo illiquidatore al curatore. 9-quinquies. Il commissario giudiziale dellaprocedura di concordato preventivo di cui all'ar-ticolo 186-bis del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ogni sei mesi successivi allapresentazione della relazione di cui all'artico-lo 172, primo comma, del predetto regio decre-to redige un rapporto riepilogativo secon-do quanto previsto dall'articolo 33, quinto com-ma, dello stesso regio decreto e lo trasmette aicreditori a norma dell'articolo 171, secondocomma, del predetto regio decreto. Conclusal'esecuzione del concordato si applica il comma9-quater, sostituendo il commissario alcuratore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazionedel progetto di distribuzione, il professionistadelegato a norma dell'articolo 591-bis del codicedi procedura civile deposita un rapporto riepilo-gativo finale delle attivita' svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e fi-nali previsti per le procedure concorsuali e ilrapporto riepilogativo finale previsto per iprocedimenti di esecuzione forzata devono es-sere depositati con modalita' telematiche nelrispetto della normativa anche regolamen-tare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documenti infor-

clusa l'esecuzione del concordato preven-tivo con cessione dei beni, si procede anorma del periodo precedente, sostituendo illiquidatore al curatore. 9-quinquies. Il commissario giudiziale dellaprocedura di concordato preventivo di cui all'ar-ticolo 186-bis del regio decreto 16 marzo1942, n. 267 ogni sei mesi successivi allapresentazione della relazione di cui all'artico-lo 172, primo comma, del predetto regio decre-to redige un rapporto riepilogativo secon-do quanto previsto dall'articolo 33, quinto com-ma, dello stesso regio decreto e lo trasmette aicreditori a norma dell'articolo 171, secondocomma, del predetto regio decreto. Conclusal'esecuzione del concordato si applica il comma9-quater, sostituendo il commissario al cu-ratore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazionedel progetto di distribuzione, il professionistadelegato a norma dell'articolo 591-bis del codicedi procedura civile deposita un rapporto riepilo-gativo finale delle attivita' svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e fi-nali previsti per le procedure concorsuali e ilrapporto riepilogativo finale previsto per iprocedimenti di esecuzione forzata devono es-sere depositati con modalita' telematiche nel ri-spetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione, la trasmissionee la ricezione dei documenti informatici,nonche' delle apposite specifiche tecniche del re-

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rispetto della normativa anche regolamen-tare concernente la sottoscrizione, latrasmissione e la ricezione dei documenti in-formatici, nonche' delle apposite specifi-che tecniche del responsabile per i sistemi infor-mativi automatizzati del Ministero della giusti-zia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, acura del Ministero della giustizia, anche nel-l'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

matici, nonche' delle apposite specifichetecniche del responsabile per i sistemi informati-vi automatizzati del Ministero della giustizia. Irelativi dati sono estratti ed elaborati, a cura delMinistero della giustizia, anche nell'ambito dirilevazioni statistiche nazionali.

sponsabile per i sistemi informativi automatizzatidel Ministero della giustizia. I relativi dati sonoestratti ed elaborati, a cura del Ministero dellagiustizia, anche nell'ambito di rilevazioni stati-stiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cuial presente comma devono contenere idati identificativi dell'esperto che ha effettua-to la stima. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano anche ai prospetti riepilo-gativi delle stime e delle vendite di cui all'ar-ticolo 169-quinquies delle disposizioniper l'attuazione del codice di procedura civilee disposizioni transitorie. Il prospetto riepi-logativo deve contenere anche i datiidentificativi dell'ufficiale giudiziario che haattribuito il valore ai beni pignorati anorma dell'articolo 518 del codice di proce-dura civile.

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica"

«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande diiscrizione e per la tenuta dell'albo dei con-sulenti tecnici, dell'albo dei periti presso iltribunale, dell'elenco dei soggetti specializ-zati per la custodia e la vendita dei beni pi-gnorati e dell'elenco dei professionisti di-

«Art. 16-novies (Modalita' informatiche per le domande diiscrizione e per la tenuta dell'albo dei consu-lenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribu-nale, dell'elenco dei soggetti specializzati per lacustodia e la vendita dei beni pignorati e del-l'elenco dei professionisti disponibili a prov-

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sponibili a provvedere alle operazioni divendita) -

1. Le domande di iscrizione all'albo dei con-sulenti tecnici di cui agli articoli 13 e se-guenti delle disposizioni per l'attuazionedel codice di procedura civile, all'elencodei soggetti specializzati previsto dall'ar-ticolo 169-sexies delle medesime disposizioni eall'albo dei periti presso il tribunale, di cuiagli articoli 67 e seguenti delle norme diattuazione del codice di procedura penale,sono inserite, a cura di coloro che le propon-gono, con modalita' esclusivamente telemati-che in conformita' alle specifiche tecniche dicui al comma 5. Con le medesime modalita'sono inseriti i documenti allegati alle doman-de.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-plicano anche alle domande e ai relativi do-cumenti per l'iscrizione negli elenchi deiprofessionisti disponibili a provvedere alleoperazioni di vendita di cui all'articolo 169-tere all'articolo 179-ter, secondo comma, delle di-sposizioni per l'attuazione del codice di proce-dura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e neglielenchi di cui al presente articolo, la leggeprevede il pagamento di bolli, diritti o altresomme a qualsiasi titolo, il versamento e'

vedere alle operazioni di vendita) -

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consu-lenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguentidelle disposizioni per l'attuazione del codicedi procedura civile, all'elenco dei soggettispecializzati previsto dall'articolo 169-sexiesdelle medesime disposizioni e all'albo dei peritipresso il tribunale, di cui agli articoli 67 e se-guenti delle norme di attuazione del codice diprocedura penale, sono inserite, a cura di coloroche le propongono, con modalita' esclusivamentetelematiche in conformita' alle specifiche tecni-che di cui al comma 5. Con le medesimemodalita' sono inseriti i documenti allegati alledomande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-cano anche alle domande e ai relativi documentiper l'iscrizione negli elenchi dei professionistidisponibili a provvedere alle operazioni divendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo179-ter, secondo comma, delle disposizioni perl'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e neglielenchi di cui al presente articolo, la legge pre-vede il pagamento di bolli, diritti o altre sommea qualsiasi titolo, il versamento e' effettuatoesclusivamente con sistemi telematici di paga-

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effettuato esclusivamente con sistemi telemati-ci di pagamento ovvero con carte di debito,di credito o prepagate o con altri mezzi di pa-gamento con moneta elettronica disponibilinel circuito bancario o postale, a norma del-l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 di-cembre 2009, n. 193, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Iversamenti di cui al presente comma hannoluogo nel rispetto della normativa, anche re-golamentare, concernente i pagamenti tele-matici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2sono formati a norma delle disposizioni legi-slative che li regolano e tenuti, a cura del pre-sidente del tribunale, con modalita'esclusivamente informatiche in conformita'alle specifiche tecniche di cui al comma 5.L'accesso ai dati contenuti negli albi e ne-gli elenchi e' consentito ai magistrati e al per-sonale delle cancellerie e delle segreterie ditutti gli uffici giudiziari della giustizia ordina-ria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni perl'attuazione del codice di procedura civile,la disposizione di cui al periodo precedentesi applica anche agli elenchi previsti dagliarticoli 169-ter e 179-ter delle medesime di-sposizioni.

mento ovvero con carte di debito, di credito oprepagate o con altri mezzi di pagamento conmoneta elettronica disponibili nel circuito ban-cario o postale, a norma dell'articolo 4, comma9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 feb-braio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presentecomma hanno luogo nel rispetto della normati-va, anche regolamentare, concernente i pa-gamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2sono formati a norma delle disposizioni legisla-tive che li regolano e tenuti, a cura del presiden-te del tribunale, con modalita' esclusiva-mente informatiche in conformita' alle specifichetecniche di cui al comma 5. L'accesso ai daticontenuti negli albi e negli elenchi e' consen-tito ai magistrati e al personale delle cancelleriee delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari del-la giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dal-l'articolo 179-quater, terzo comma, delle dispo-sizioni per l'attuazione del codice di proceduracivile, la disposizione di cui al periodo prece-dente si applica anche agli elenchi previsti da-gli articoli 169-ter e 179-ter delle medesimedisposizioni.

5. La presentazione delle domande e la tenuta de-

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5. La presentazione delle domande e la tenutadegli albi ed elenchi di cui al presente articolosono effettuate in conformita' alle specifichetecniche stabilite dal responsabile per i si-stemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia, nel rispetto della disciplinaprevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore delpresente decreto. Le specifiche tecniche sonopubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana e sul sito internet delMinistero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo ac-quistano efficacia decorsi trenta giorni dallapubblicazione sul sito internet del Ministerodella giustizia delle specifiche tecniche pre-viste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alladata di acquisto di efficacia delle disposizionidel presente articolo sono gia' iscritti neglialbi ed elenchi previsti dai medesimi commi,inseriscono i propri dati, con modalita' te-lematiche e in conformita' alle specifichetecniche di cui al comma 5, entro il termineperentorio di novanta giorni dalla pubblica-zione sul sito internet del Ministero dellagiustizia delle medesime specifiche tecniche. Adecorrere dalla data di scadenza del terminedi cui al periodo precedente, gli albi ed elen-chi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto

gli albi ed elenchi di cui al presente articolosono effettuate in conformita' alle specifichetecniche stabilite dal responsabile per i si-stemi informativi automatizzati del Ministerodella giustizia, nel rispetto della disciplina previ-sta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre-sente disposizione. Le specifiche tecniche sonopubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica Italiana e sul sito internet del Mi-nistero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo ac-quistano efficacia decorsi trenta giorni dallapubblicazione sul sito internet del Ministerodella giustizia delle specifiche tecniche previ-ste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla datadi acquisto di efficacia delle disposizioni delpresente articolo sono gia' iscritti negli albi edelenchi previsti dai medesimi commi, inseri-scono i propri dati, con modalita' telematichee in conformita' alle specifiche tecniche di cuial comma 5, entro il termine perentorio di novan-ta giorni dalla pubblicazione sul sito internet delMinistero della giustizia delle medesimespecifiche tecniche. A decorrere dalla data di sca-denza del termine di cui al periodo precedente,gli albi ed elenchi gia' formati sono sostituiti adogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal pre-sente articolo.

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dagli albi ed elenchi previsti dal presente arti-colo.

Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' dellecopie degli atti notificati) -

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvalela pubblica amministrazione per stare ingiudizio personalmente, il consulente tecnico,il professionista delegato, il curatore ed ilcommissario giudiziale, quando depositanocon modalita' telematiche la copia informati-ca, anche per immagine, di un atto formato susupporto analogico e notificato, con modali-ta' non telematiche, dall'ufficiale giudiziarioovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n.53, attestano la conformita' della copia al pre-detto atto. La copia munita dell'attestazionedi conformita' equivale all'originale dell'attonotificato. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche all'atto consegnatoall'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale perla notificazione.

Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' dellecopie degli atti e dei provvedimenit) -

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale lapubblica amministrazione per stare in giudi-zio personalmente, il consulente tecnico, il pro-fessionista delegato, il curatore ed il commis-sario giudiziale, quando depositano con mo-dalita' telematiche la copia informatica, ancheper immagine, di un atto processuale di parte odi un provvedimento del giudice formato susupporto analogico e detenuto in originale o incopia conforme attestano la conformita' dellacopia al predetto atto. La copia munita dell'at-testazione di conformita' equivale all'originaleo alla copia conforme dell'atto o del provvedi-mento Le disposizioni del presente articolosi applicano anche all'atto consegnato al-l'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale perla notificazione.

Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') -

1. Quando l'attestazione di conformita' pre-vista dalle disposizioni della presente sezio-ne, dal codice di procedura civile edall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia

Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') -

1. Quando l'attestazione di conformita' previstadalle disposizioni della presente sezione, dalcodice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, dalla legge 21 gennaio 1994, n.53, si riferisce ad una copia analogica, l'attesta-

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analogica, l'attestazione stessa e' apposta incalce o a margine della copia o su foglio sepa-rato, che sia pero' congiunto materialmentealla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformita' si ri-ferisce ad una copia informatica, l'attestazio-ne stessa e' apposta nel medesimo documentoinformatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attesta-zione di conformita' puo' alternativamenteessere apposta su un documento informati-co separato e contenente l'indicazione deidati essenziali per individuare univocamen-te la copia a cui si riferisce; il predetto do-cumento e' allegato al messaggio di posta elet-tronica certificata mediante il quale la copiastessa e' depositata telematicamente. Se lacopia informatica e' destinata alla notifica,l'attestazione di conformita' e' inserita nellarelazione di notificazione.

zione stessa e' apposta in calce o a margine dellacopia o su foglio separato, che sia pero' con-giunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformita' si riferi-sce ad una copia informatica, l'attestazione stes-sa e' apposta nel medesimo documentoinformatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazio-ne di conformita' puo' alternativamente essereapposta su un documento informatico separatoe l'individuazione della copia cui si riferisceha luogo esclusivamente secondo le modali-ta' stabilite nelle specifiche tecniche stabili-te dal responsabile per i sistemi informati-vi automatizzati del Ministero della giusti-zia e contenente l'indicazione dei dati es-senziali per individuare univocamente la co-pia a cui si riferisce; il predetto documentoe' allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale la copia stessa e'depositata telematicamente. Se la copia infor-matica e' destinata alla notifica, l'attestazione diconformita' e' inserita nella relazione dinotificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies,comma 1, che compiono le attestazioni diconformita' previste dalle disposizioni dellapresente sezione, dal codice di procedura civi-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

le e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sonoconsiderati pubblici ufficiali ad ogni effetto

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalita' tele -matica si esegue a mezzo di posta elettronicacertificata all'indirizzo risultante da pubblicielenchi, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizio-ne, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. La notificazione puo'essere eseguita esclusivamente utilizzando un in-dirizzo di posta elettronica certificata del no-tificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi nonconsiste in un documento informatico, l'avvo-cato provvede ad estrarre copia informaticadell'atto formato su supporto analogico, atte-standone la conformita' a norma dell'articolo22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. La notifica si esegue medianteallegazione dell'atto da notificarsi al messaggiodi posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per ilsoggetto notificante, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di accettazione previstadall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, e, per il destinatario, nel momento in cui

Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalita' tele-matica si esegue a mezzo di posta elettronicacertificata all'indirizzo risultante da pubblicielenchi, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizio-ne, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici. La notificazione puo'essere eseguita esclusivamente utilizzando un in-dirizzo di posta elettronica certificata del noti-ficante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi nonconsiste in un documento informatico, l'avvo-cato provvede ad estrarre copia informaticadell'atto formato su supporto analogico, attestan-done la conformita' con le modalita' previ-ste dall'articolo 16-undecies del decreto-leg-ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221. La notifica si esegue mediante alle-gazione dell'atto da notificarsi al messaggio diposta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per ilsoggetto notificante, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di accettazione previstadall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presi-

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viene generata la ricevuta di avvenutaconsegna prevista dall'articolo 6, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 11 feb-braio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'ogget-to la dizione: «notificazione ai sensi della leggen. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di no-tificazione su documento informatico separa-to, sottoscritto con firma digitale ed allegatoal messaggio di posta elettronica certificata.La relazione deve contenere: a) il nome,cognome ed il codice fiscale dell'avvocato noti-ficante; b) [gli estremi del provvedimento autorizzativodel consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto];c) il nome e cognome o la denominazione eragione sociale ed il codice fiscale della parteche ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione eragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata acui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predettoindirizzo e' stato estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma2. 6. Per le notificazioni effettuate incorso di procedimento deve, inoltre, essereindicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il nu-mero e l'anno di ruolo.

dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,e, per il destinatario, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegnaprevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68. 4. Il messaggio deve indicare nell'ogget-to la dizione: «notificazione ai sensi della leggen. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di no-tificazione su documento informatico separato,sottoscritto con firma digitale ed allegato almessaggio di posta elettronica certificata. Larelazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'av-vocato notificante; b) [gli estremi del provvedimento autorizzativodel consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto]; c) il nome e cognome o la denominazione eragione sociale ed il codice fiscale della parteche ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione eragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cuil'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predettoindirizzo e' stato estratto; g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.6. Per le notificazioni effettuate in corso diprocedimento deve, inoltre, essere indicatol'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'an-no di ruolo.

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MODIFICHE LEGGE FALLIMENTARE MODIFICHE LEGGE FALLIMENTARE

Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore. (1)Possono essere chiamati a svolgere le funzioni dicuratore:a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri eragionieri commercialisti;b) studi professionali associati o società tra pro-fessionisti, sempre che i soci delle stesse abbianoi requisiti professionali di cui alla lettera a). Intale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico,deve essere designata la persona fisica responsa-bile della procedura;c) coloro che abbiano svolto funzioni di ammini-strazione, direzione e controllo in società perazioni, dando prova di adeguate capacitàimprenditoriali e purché non sia intervenuta neiloro confronti dichiarazione di fallimento.(…) (2)Non possono essere nominati curatore il coniu-ge, i parenti e gli affini entro il quarto grado delfallito, i creditori di questo e chi ha concorso aldissesto dell'impresa durante i due anni anteriorialla dichiarazione di fallimento, nonché chiun-que si trovi in conflitto di interessi con il falli-mento.

Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore. (1)Possono essere chiamati a svolgere le funzioni dicuratore:a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri eragionieri commercialisti;b) studi professionali associati o società tra pro-fessionisti, sempre che i soci delle stesse abbianoi requisiti professionali di cui alla lettera a). Intale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico,deve essere designata la persona fisica responsa-bile della procedura;c) coloro che abbiano svolto funzioni di ammini-strazione, direzione e controllo in società perazioni, dando prova di adeguate capacitàimprenditoriali e purché non sia intervenuta neiloro confronti dichiarazione di fallimento.(…) (2)Non possono essere nominati curatore il coniuge,i parenti e gli affini entro il quarto grado del falli-to, i creditori di questo e chi ha concorso al dis-sesto dell'impresa durante i cinque anni anteriorialla dichiarazione di fallimento, nonché chiunquesi trovi in conflitto di interessi con il fallimento.Non puo' altresi' essere nominato curatorechi abbia svolto la funzione di commissariogiudiziale in relazione a procedura di concor-

Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore. (1)Possono essere chiamati a svolgere le funzioni dicuratore:a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri eragionieri commercialisti;b) studi professionali associati o società tra pro-fessionisti, sempre che i soci delle stesse abbianoi requisiti professionali di cui alla lettera a). Intale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico,deve essere designata la persona fisica responsa-bile della procedura;c) coloro che abbiano svolto funzioni di ammini-strazione, direzione e controllo in società perazioni, dando prova di adeguate capacitàimprenditoriali e purché non sia intervenuta neiloro confronti dichiarazione di fallimento.(…) (2)Non possono essere nominati curatore il coniuge,i parenti e gli affini entro il quarto grado del fal-lito, i creditori di questo e chi ha concorso al dis-sesto dell'impresa durante i cinque anni anteriorialla dichiarazione di fallimento, nonché chiunquesi trovi in conflitto di interessi con il fallimento.Non puo' altresi' essere nominato curatore chiabbia svolto la funzione di commissario giudi-ziale in relazione a procedura di concordato per

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dato per il medesimo debitore, nonche' chisia unito in associazione professionale conchi abbia svolto tale funzione.

Il curatore deve essere in possesso di unastruttura organizzativa e di risorse che appa-iano adeguate al fine del rispetto dei tempiprevisti dall'articolo 104-ter.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'ar-ticolo 16 motiva specificamente in ordinealla sussistenza dei requisiti di cui alterzo comma e tiene conto, anche alla lucedelle risultanze dei rapporti riepilogativi dicui all'articolo 33, quinto comma, delle even-tuali indicazioni in ordine alla nomina del cu-ratore espresse dai creditori nel corso del pro-cedimento di cui all'articolo 15. E' istituito presso il Ministero della giusti-zia un registro nazionale nel quale conflui-scono i provvedimenti di nomina dei cura-tori, dei commissari giudiziali e dei liquidatorigiudiziali. Nel registro vengono altresi' anno-tati i provvedimenti di chiusura del falli-mento e di omologazione del concordato,nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivodelle procedure chiuse. Il registro e' tenutocon modalita' informatiche ed e' accessibile alpubblico.Per l'istituzione del registro nazionale di cui alcomma 1 e' autorizzata la spesa di euro

il medesimo debitore, nonche' chi sia unitoin associazione professionale con chi abbiasvolto tale funzione.

Il curatore e' nominato tenuto conto dellerapporti riepilogativi di cui all'articolo 33,quinto comma

La sentenza pronunciata ai sensi dell'ar-ticolo 16 motiva specificamente in ordinealla sussistenza dei requisiti di cui alterzo comma e tiene conto, anche alla lucedelle risultanze dei rapporti riepilogativi dicui all'articolo 33, quinto comma, delleeventuali indicazioni in ordine alla nomina delcuratore espresse dai creditori nel corso delprocedimento di cui all'articolo 15. E' istituito presso il Ministero della giustiziaun registro nazionale nel quale confluiscono iprovvedimenti di nomina dei curatori, dei com-missari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nelregistro vengono altresi' annotati i provvedimentidi chiusura del fallimento e di omologazionedel concordato, nonche' l'ammontare dell'attivoe del passivo delle procedure chiuse. Il regi-stro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'accessibile al pubblico.Per l'istituzione del registro nazionale di cui alcomma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000

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100.000 per l'anno 2015 per l'anno 2015

Art.39Compenso del curatore

I. Il compenso e le spese dovuti al curatore, an-che se il fallimento si chiude con concordato,sono liquidati ad istanza del curatore con decretodel tribunale non soggetto a reclamo, su relazio-ne del giudice delegato, secondo le norme stabi-lite con decreto del Ministro della giustizia. (1)

II. La liquidazione del compenso è fatta dopol’approvazione del rendiconto e, se del caso,dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltàdel tribunale di accordare al curatore acconti sulcompenso per giustificati motivi.

III. Se nell’incarico si sono succeduti più curato-ri, il compenso è stabilito secondo criteri di pro-porzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al ter-mine della procedura, salvi eventuali acconti.

IV. Nessun compenso, oltre quello liquidato daltribunale, può essere preteso dal curatore, nem-meno per rimborso di spese. Le promesse e i pa-gamenti fatti contro questo divieto sono nulli, edè sempre ammessa la ripetizione di ciò che è sta-

Art.39Compenso del curatore

I. Il compenso e le spese dovuti al curatore, an-che se il fallimento si chiude con concordato,sono liquidati ad istanza del curatore con decretodel tribunale non soggetto a reclamo, su relazio-ne del giudice delegato, secondo le norme stabi-lite con decreto del Ministro della giustizia. (1)

II. La liquidazione del compenso è fatta dopol’approvazione del rendiconto e, se del caso,dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltàdel tribunale di accordare al curatore acconti sulcompenso per giustificati motivi.

III. Se nell’incarico si sono succeduti più curato-ri, il compenso è stabilito secondo criteri di pro-porzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termi-ne della procedura, salvi eventuali acconti. Salvoche non ricorrano giustificati motivi, ogni ac-conto liquidato dal tribunale deve esserepreceduto dalla presentazione di un progettodi ripartizione parziale."

IV. Nessun compenso, oltre quello liquidato daltribunale, può essere preteso dal curatore, nem-meno per rimborso di spese. Le promesse e i pa-gamenti fatti contro questo divieto sono nulli, edè sempre ammessa la ripetizione di ciò che è sta-

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to pagato, indipendentemente dall’esercizio del-l’azione penale.

to pagato, indipendentemente dall’esercizio del-l’azione penale.

Art.43Rapporti processuali

I. Nelle controversie, anche in corso, relative arapporti di diritto patrimoniale del fallito com-presi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo perle questioni dalle quali può dipendere un’impu-tazione di bancarotta a suo carico o se l’interven-to è previsto dalla legge.

III. L’apertura del fallimento determina l’interru-zione del processo.

Art.43Rapporti processuali

I. Nelle controversie, anche in corso, relative arapporti di diritto patrimoniale del fallito com-presi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo perle questioni dalle quali può dipendere un’imputa-zione di bancarotta a suo carico o se l’interventoè previsto dalla legge.

III. L’apertura del fallimento determina l’interru-zione del processo.

Le controversie in cui e' parte un fallimentosono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficiotrasmette annualmente al presidente dellacorte di appello i dati relativi al numero diprocedimenti in cui e' parte un fallimentoe alla loro durata, nonche' le disposizioniadottate per la finalita' di cui al periodo pre-cedente. Il presidente della corte di appello neda' atto nella relazione sull'amministrazionedella giustizia"

Art.64Atti a titolo gratuito

Art.64

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I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, secompiuti dal fallito nei due anni anteriori alla di-chiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratui-to, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti inadempimento di un dovere morale o a scopo dipubblica utilità, in quanto la liberalità sia propor-zionata al patrimonio del donante.

Atti a titolo gratuito

I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, secompiuti dal fallito nei due anni anteriori alla di-chiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adem-pimento di un dovere morale o a scopo di pubbli-ca utilità, in quanto la liberalità sia proporzionataal patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo commasono acquisiti al patrimonio del fallimentomediante trascrizione della sentenza dichia-rativa di fallimento. Nel caso di cui al presentearticolo ogni interessato puo' proporre recla-mo avverso la trascrizione a norma dell'ar-ticolo 36"

Art. 104-ter.Programma di liquidazione. (1)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inven-tario, il curatore predispone un programma di li-quidazione da sottoporre all'approvazione delcomitato dei creditori.

Art. 104-ter.Programma di liquidazione. (1)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inven-tario, e in ogni caso non oltre centottanta gior-ni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,ilcuratore predispone un programma di liquidazio-ne da sottoporre all'approvazione del comitatodei creditori. Il mancato rispetto di tale ter-mine senza giustificato motivo e' giusta causadi revoca del curatore.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione edi indirizzo in ordine alle modalità e ai termini

Art. 104-ter.Programma di liquidazione. (1)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inven-tario, e in ogni caso non oltre centottanta giornidalla sentenza dichiarativa di fallimento,il cu-ratore predispone un programma di liquidazioneda sottoporre all'approvazione del comitato deicreditori. Il mancato rispetto del termine dicentottanta giorni di cui al primo periodo sen-za giustificato motivo e' giusta causa di revocadel curatore.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e

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Il programma costituisce l'atto di pianificazionee di indirizzo in ordine alle modalità e ai terminiprevisti per la realizzazione dell'attivo, e devespecificare:a) l'opportunità di disporre l'esercizio provviso-rio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, aisensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di auto-rizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi aisensi dell'art. 104-bis;b) la sussistenza di proposte di concordato ed illoro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocato-rie da esercitare ed il loro possibile esito;d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda,di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici in-dividuabili in blocco;e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

previsti per la realizzazione dell'attivo, e devespecificare:a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisoriodell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensidell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzarel'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensidell'art. 104-bis;b) la sussistenza di proposte di concordato ed illoro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocato-rie da esercitare ed il loro possibile esito;d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda,di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici in-dividuabili in blocco;e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.f) il termine entro il quale sara' comple-tata la liquidazione dell'attivo.

Il termine di cui alla lettera f) del precedentecomma non puo' eccedere due anni dal de-posito della sentenza di fallimento. Nel casoin cui, limitatamente a determinati cespitidell'attivo, il curatore ritenga necessario untermine maggiore, egli e' tenuto a moti-vare specificamente in ordine alle ragioni chegiustificano tale maggior termine.

Il curatore fermo restando quanto dispostodall'articolo 107 può essere autorizzato dal giu-dice delegato ad affidare ad altri professionisti osocieta' specializzate alcune incombenze della

di indirizzo in ordine alle modalità e ai terminiprevisti per la realizzazione dell'attivo, e devespecificare:a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisoriodell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensidell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzarel'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensidell'art. 104-bis;b) la sussistenza di proposte di concordato ed illoro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocato-rie da esercitare ed il loro possibile esito;d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda,di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici in-dividuabili in blocco;e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.f) il termine entro il quale sara' completatala liquidazione dell'attivo.

Il termine di cui alla lettera f) del precedentecomma non puo' eccedere due anni dal deposi-to della sentenza di fallimento. Nel caso incui, limitatamente a determinati cespiti dell'atti-vo, il curatore ritenga necessario un terminemaggiore, egli e' tenuto a motivare specifi-camente in ordine alle ragioni che giustificanotale maggior termine.

Il curatore fermo restando quanto disposto dal-l'articolo 107 può essere autorizzato dal giudice

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Il curatore può essere autorizzato dal giudice de-legato ad affidare ad altri professionisti alcuneincombenze della procedura di liquidazione del-l'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatoremodifiche al programma presentato. (2)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può pre-sentare, con le modalità di cui ai commi primo,secondo e terzo, un supplemento del piano di li-quidazione.

Prima della approvazione del programma, il cu-ratore può procedere alla liquidazione di beni,previa autorizzazione del giudice delegato, senti-to il comitato dei creditori se già nominato, soloquando dal ritardo può derivare pregiudizio al-l'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitatodei creditori, può non acquisire all'attivo o rinun-ciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di li-quidazione appaia manifestamente non conve-niente. In questo caso, il curatore ne dà comunic-azione ai creditori i quali, in deroga a quantoprevisto nell'art. 51, possono iniziare azioni ese-cutive o cautelari sui beni rimessi nella disponi-bilità del debitore.

procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatoremodifiche al programma presentato. (2)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può pre-sentare, con le modalità di cui ai commi primo,secondo e terzo, un supplemento del piano di li-quidazione.

Prima della approvazione del programma, il cu-ratore può procedere alla liquidazione di beni,previa autorizzazione del giudice delegato, senti-to il comitato dei creditori se già nominato, soloquando dal ritardo può derivare pregiudizio al-l'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitatodei creditori, può non acquisire all'attivo o rinun-ciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di li-quidazione appaia manifestamente non conve-niente. In questo caso, il curatore ne dà comuni-cazione ai creditori i quali, in deroga a quantoprevisto nell'art. 51, possono iniziare azioni ese-cutive o cautelari sui beni rimessi nella disponi-bilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudicedelegato che autorizza l'esecuzione degli atti a

delegato ad affidare ad altri professionisti o so-cieta' specializzate alcune incombenze della pro-cedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatoremodifiche al programma presentato. (2)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può pre-sentare, con le modalità di cui ai commi primo,secondo e terzo, un supplemento del piano di li-quidazione.

Prima della approvazione del programma, il cu-ratore può procedere alla liquidazione di beni,previa autorizzazione del giudice delegato, senti-to il comitato dei creditori se già nominato, soloquando dal ritardo può derivare pregiudizio al-l'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitatodei creditori, può non acquisire all'attivo o rinun-ciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di li-quidazione appaia manifestamente non conve-niente. In questo caso, il curatore ne dà comuni-cazione ai creditori i quali, in deroga a quantoprevisto nell'art. 51, possono iniziare azioni ese-cutive o cautelari sui beni rimessi nella disponi-bilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudicedelegato che autorizza l'esecuzione degli atti a

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Il programma approvato è comunicato al giudicedelegato che autorizza l'esecuzione degli atti aesso conformi.

esso conformi.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalprogramma di liquidazione senza giustifica-to motivo e' giusta causa di revoca del curato-re

esso conformi.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal pro-gramma di liquidazione senza giustificato mo-tivo e' giusta causa di revoca del curatore

Art. 107. (1)Modalità delle vendite.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti inessere in esecuzione del programma di liquida-zione sono effettuati dal curatore tramite proce-dure competitive anche avvalendosi di soggettispecializzati, sulla base di stime effettuate, salvoil caso di beni di modesto valore, da parte dioperatori esperti, assicurando, con adeguate for-me di pubblicita', la massima informazione epartecipazione degli interessati.

Il curatore può prevedere nel programma di li-quidazione che le vendite dei beni mobili, immo-bili e mobili registrati vengano effettuate dal giu-dice delegato secondo le disposizioni del codicedi procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti neipubblici registri, prima del completamento delleoperazioni di vendita, e' data notizia mediantenotificazione da parte del curatore, a ciascunodei creditori ipotecari o comunque muniti di pri-

Art. 107. (1)Modalità delle vendite.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti inessere in esecuzione del programma di liquida-zione sono effettuati dal curatore tramite proce-dure competitive anche avvalendosi di soggettispecializzati, sulla base di stime effettuate, salvoil caso di beni di modesto valore, da parte di ope-ratori esperti, assicurando, con adeguate forme dipubblicita', la massima informazione e partecipa-zione degli interessati.

Il curatore può prevedere nel programma di li-quidazione che le vendite dei beni mobili, immo-bili e mobili registrati vengano effettuate dal giu-dice delegato secondo le disposizioni del codicedi procedura civile in quanto compatibili.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti neipubblici registri, prima del completamento delleoperazioni di vendita, e' data notizia mediantenotificazione da parte del curatore, a ciascunodei creditori ipotecari o comunque muniti di pri-

UGUALE

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

vilegio.

Il curatore puo' sospendere la vendita ove per-venga offerta irrevocabile d'acquisto migliorati-va per un importo non inferiore al dieci per centodel prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa ilgiudice delegato ed il comitato dei creditori, de-positando in cancelleria la relativa documenta-zione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sonopendenti procedure esecutive, il curatore può su-bentrarvi;

in tale caso si applicano le disposizione del codi-ce di procedura civile; altrimenti su istanza delcuratore il giudice dell'esecuzione dichiara l'im-procedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di dero-ga di cui all'art. 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, daadottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisitidi onorabilità e professionalità dei soggetti spe-cializzati e degli operatori esperti dei quali il cu-ratore puo' avvalersi ai sensi del primo comma,nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delleoperazioni di vendita.

vilegio.

Il curatore puo' sospendere la vendita ove per-venga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativaper un importo non inferiore al dieci per centodel prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa ilgiudice delegato ed il comitato dei creditori, de-positando in cancelleria la relativa documenta-zione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sonopendenti procedure esecutive, il curatore può su-bentrarvi;

in tale caso si applicano le disposizione del codi-ce di procedura civile; altrimenti su istanza delcuratore il giudice dell'esecuzione dichiara l'im-procedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di dero-ga di cui all'art. 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, daadottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisitidi onorabilità e professionalità dei soggetti spe-cializzati e degli operatori esperti dei quali il cu-ratore puo' avvalersi ai sensi del primo comma,nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delleoperazioni di vendita.

Le vendite e gli atti di liquidazione possono

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prevedere che il versamento del prezzo abbialuogo ratealmente; si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di cui agli articoli569, terzo comma, terzo periodo, 574, primocomma, secondo periodo e 587, primocomma, secondo periodo, del codice di proce-dura civile." In ogni caso, al fine di assicura-re la massima informazione e partecipa-zione degli interessati, il curatore effettuala pubblicita' prevista dall'articolo 490, pri-mo comma, del codice di procedura civile,almeno trenta giorni prima dell'inizio dellaprocedura competitiva.

Art. 118.Casi di chiusura.

Salvo quanto disposto nella sezione seguente peril caso di concordato, la procedura di fallimentosi chiude:1) se nel termine stabilito nella sentenza dichia-rativa di fallimento non sono state proposte do-mande di ammissione al passivo;2) quando, anche prima che sia compiuta la ri-partizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai cre-ditori raggiungono l'intero ammontare dei creditiammessi, o questi sono in altro modo estinti esono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfarein prededuzione;3) quando è compiuta la ripartizione finale del-l'attivo;4) quando nel corso della procedura si accerta

Art. 118.Casi di chiusura

Salvo quanto disposto nella sezione seguente peril caso di concordato, la procedura di fallimentosi chiude:1) se nel termine stabilito nella sentenza dichia-rativa di fallimento non sono state proposte do-mande di ammissione al passivo;2) quando, anche prima che sia compiuta la ri-partizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai cre-ditori raggiungono l'intero ammontare dei creditiammessi, o questi sono in altro modo estinti esono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfarein prededuzione;3) quando è compiuta la ripartizione finale del-l'attivo;4) quando nel corso della procedura si accerta

uguale

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che la sua prosecuzione non consente di soddi-sfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, néi crediti prededucibili e le spese di procedura.Tale circostanza può essere accertata con la rela-zione o con i successivi rapporti riepilogativi dicui all'art. 33.Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ovesi tratti di fallimento di società il curatore nechiede la cancellazione dal registro delle impre-se. La chiusura della procedura di fallimento del-la società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) deter-mina anche la chiusura della procedura estesa aisoci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confrontidel socio non sia stata aperta una procedura difallimento come imprenditore individuale.

che la sua prosecuzione non consente di soddi-sfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, néi crediti prededucibili e le spese di procedura.Tale circostanza può essere accertata con la rela-zione o con i successivi rapporti riepilogativi dicui all'art. 33.Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ovesi tratti di fallimento di società il curatore nechiede la cancellazione dal registro delle impre-se. La chiusura della procedura di fallimento del-la società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) deter-mina anche la chiusura della procedura estesa aisoci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confrontidel socio non sia stata aperta una procedura difallimento come imprenditore individuale.

"La chiusura della procedura di fallimento nelcaso di cui al n. 3) non e' impedita dalla pen-denza di giudizi, rispetto ai quali il curatorepuo' mantenere la legittimazione processua-le, anche nei successivi stati e gradi delgiudizio, ai sensi dell'articolo 43. In derogaall'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e letransazioni sono autorizzate dal giudice dele-gato. Le somme necessarie per spese future edeventuali oneri relativi ai giudizi pendenti,nonche' le somme ricevute dal curatore pereffetto di provvedimenti provvisoriamenteesecutivi e non ancora passati in giudicato,sono trattenute dal curatore secondo quan-to previsto dall'articolo 117, comma secondo.Dopo la chiusura della procedura di fallimen-

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to, le somme ricevute dal curatore pereffetto di provvedimenti definitivi e gli even-tuali residui degli accantonamenti sono fattioggetto di riparto supplementare fra i credi-tori secondole modalita' disposte dal tribunale con ildecreto di cui all'articolo 119. In relazionealle eventuali sopravvenienze attive derivantidai giudizi pendenti non si fa luogo a ria-pertura del fallimento. Qualora alla conclu-sione dei giudizi pendenti consegua,per effetto di riparti, il venir menodell'impedimento all'esdebitazione di cui alcomma secondo dell'articolo 142, il debitorepuo' chiedere l'esdebitazione nell'anno suc-cessivo al riparto che lo ha determinato

Art. 120.Effetti della chiusura. (1)Con la chiusura cessano gli effetti del fallimentosul patrimonio del fallito e le conseguenti inca-pacità personali e decadono gli organi preposti alfallimento. (2)Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio didiritti derivanti dal fallimento non possono esse-re proseguite.I creditori riacquistano il libero esercizio delleazioni verso il debitore per la parte non soddi-sfatta dei loro crediti per capitale e interessi, sal-vo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.Il decreto o la sentenza con la quale il credito èstato ammesso al passivo costituisce prova scrit-

Art. 120.Effetti della chiusura. (1)Con la chiusura cessano gli effetti del fallimentosul patrimonio del fallito e le conseguenti incapa-cità personali e decadono gli organi preposti alfallimento. (2)Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio didiritti derivanti dal fallimento non possono esse-re proseguite.I creditori riacquistano il libero esercizio delleazioni verso il debitore per la parte non soddi-sfatta dei loro crediti per capitale e interessi, sal-vo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.Il decreto o la sentenza con la quale il credito èstato ammesso al passivo costituisce prova scritta

uguale

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ta per gli effetti di cui all'art. 634 del codice diprocedura civile.

per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di pro-cedura civile.

Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giu-dizi ai sensi dell'articolo 118, secondo com-ma, terzo periodo e seguenti, il giudice de-legato e il curatore restano in carica ai solifini di quanto ivi previsto. In nessun caso icreditori possono agire su quanto e' oggettodei giudizi medesimi.

Art.160Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)

I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi puòproporre ai creditori un concordato preventivosulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazionedei crediti attraverso qualsiasi forma, anche me-diante cessione dei beni, accollo, o altre opera-zioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione aicreditori, nonché a società da questi partecipate,di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche con-vertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e ti-toli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese inte-ressate dalla proposta di concordato ad un assun-tore; possono costituirsi come assuntori anche icreditori o società da questi partecipate o da co-stituire nel corso della procedura, le azioni dellequali siano destinate ad essere attribuite ai credi-

Art.160Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)

I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi puòproporre ai creditori un concordato preventivosulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazionedei crediti attraverso qualsiasi forma, anche me-diante cessione dei beni, accollo, o altre opera-zioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione aicreditori, nonché a società da questi partecipate,di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche con-vertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e ti-toli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese inte-ressate dalla proposta di concordato ad un assun-tore; possono costituirsi come assuntori anche icreditori o società da questi partecipate o da co-stituire nel corso della procedura, le azioni dellequali siano destinate ad essere attribuite ai credi-

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tori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondoposizione giuridica e interessi economici omoge-nei;

d) trattamenti differenziati tra creditori apparte-nenti a classi diverse.

II. La proposta può prevedere che i creditori mu-niti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, nonvengano soddisfatti integralmente, purché il pia-no ne preveda la soddisfazione in misura non in-feriore a quella realizzabile, in ragione della col-locazione preferenziale, sul ricavato in caso di li-quidazione, avuto riguardo al valore di mercatoattribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste lacausa di prelazione indicato nella relazione giu-rata di un professionista in possesso dei requisitidi cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trat-tamento stabilito per ciascuna classe non puòavere l’effetto di alterare l’ordine delle cause le-gittime di prelazione. (2)

III. Ai fini di cui al primo comma per stato dicrisi si intende anche lo stato di insolvenza.

tori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondoposizione giuridica e interessi economici omoge-nei;

d) trattamenti differenziati tra creditori apparte-nenti a classi diverse.

II. La proposta può prevedere che i creditori mu-niti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, nonvengano soddisfatti integralmente, purché il pia-no ne preveda la soddisfazione in misura non in-feriore a quella realizzabile, in ragione della col-locazione preferenziale, sul ricavato in caso di li-quidazione, avuto riguardo al valore di mercatoattribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste lacausa di prelazione indicato nella relazione giu-rata di un professionista in possesso dei requisitidi cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il tratta-mento stabilito per ciascuna classe non può averel’effetto di alterare l’ordine delle cause legittimedi prelazione. (2)

III. Ai fini di cui al primo comma per stato di cri-si si intende anche lo stato di insolvenza.

In ogni caso la proposta di concordatodeve assicurare il pagamento di almeno ilventi per cento dell'ammontare dei creditichirografari. La disposizione di cui al presentecomma non si applica al concordato con conti-nuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis"

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Art. 161.Domanda di concordato. (1)La domanda per l'ammissione alla procedura diconcordato preventivo è proposta con ricorso,sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo incui l'impresa ha la propria sede principale; il tra-sferimento della stessa intervenuto nell'anno an-tecedente al deposito del ricorso non rileva aifini della individuazione della competenza.Il debitore deve presentare con il ricorso:a) una aggiornata relazione sulla situazione pa-trimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;b) uno stato analitico ed estimativo delle attivitàe l'elenco nominativo dei creditori, con l'indica-zione dei rispettivi crediti e delle cause di prela-zione;c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personalisu beni di proprietà o in possesso del debitore;d) il valore dei beni e i creditori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili;e) un piano contenente la descrizione analiticadelle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta (1)

.Il piano e la documentazione di cui ai commiprecedenti devono essere accompagnati dalla re-lazione di un professionista, designato dal debi-tore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo

Art. 161.Domanda di concordato. La domanda per l'ammissione alla procedura diconcordato preventivo è proposta con ricorso,sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo incui l'impresa ha la propria sede principale; il tra-sferimento della stessa intervenuto nell'anno an-tecedente al deposito del ricorso non rileva ai finidella individuazione della competenza.Il debitore deve presentare con il ricorso:a) una aggiornata relazione sulla situazione patri-moniale, economica e finanziaria dell'impresa;b) uno stato analitico ed estimativo delle attivitàe l'elenco nominativo dei creditori, con l'indica-zione dei rispettivi crediti e delle cause di prela-zione;c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personalisu beni di proprietà o in possesso del debitore;d) il valore dei beni e i creditori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili;e) un piano contenente la descrizione analiticadelle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta; in ogni caso, la proposta deve in-dicare l'utilita' specificamente individuata edeconomicamente valutabile procurata in fa-vore di ciascun creditore. (1).Il piano e la documentazione di cui ai commiprecedenti devono essere accompagnati dalla re-lazione di un professionista, designato dal debi-tore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo

Art. 161.Domanda di concordato. La domanda per l'ammissione alla procedura diconcordato preventivo è proposta con ricorso,sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo incui l'impresa ha la propria sede principale; il tra-sferimento della stessa intervenuto nell'anno an-tecedente al deposito del ricorso non rileva ai finidella individuazione della competenza.Il debitore deve presentare con il ricorso:a) una aggiornata relazione sulla situazione patri-moniale, economica e finanziaria dell'impresa;b) uno stato analitico ed estimativo delle attivitàe l'elenco nominativo dei creditori, con l'indica-zione dei rispettivi crediti e delle cause di prela-zione;c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personalisu beni di proprietà o in possesso del debitore;d) il valore dei beni e i creditori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili;e) un piano contenente la descrizione analiticadelle modalità e dei tempi di adempimento dellaproposta; in ogni caso, la proposta deve indi-care l'utilita' specificamente individuata che ilproponente si obbliga ad assicurare a ciascuncreditore

Il piano e la documentazione di cui ai commiprecedenti devono essere accompagnati dalla re-lazione di un professionista, designato dal debit-

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67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridi-cità dei dati aziendali e la fattibilità del pianomedesimo. Analoga relazione deve essere pre-sentata nel caso di modifiche sostanziali dellaproposta o del piano (2).Per la società la domanda deve essere approvatae sottoscritta a norma dell'articolo 152 (3).La domanda di concordato è comunicata al pub-blico Ministero ed è pubblicata, a cura del can-celliere, nel registro delle imprese entro il giornosuccessivo al deposito in cancelleria (4).L'imprenditore può depositare il ricorso conte-nente la domanda di concordato unitamente aibilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenconominativo dei creditori con l'indicazione dei ri-spettivi crediti, riservandosi di presentare la pro-posta, il piano e la documentazione di cui aicommi secondo e terzo entro un termine fissatodal giudice, compreso fra sessanta e centoventigiorni e prorogabile, in presenza di giustificatimotivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stessotermine, in alternativa e con conservazione sinoall'omologazione degli effetti prodotti dal ricor-so, il debitore può depositare domanda ai sensidell'articolo 182-bis, primo comma. In mancan-za, si applica l'articolo 162, commi secondo eterzo. Con decreto motivato che fissa il terminedi cui al primo periodo, il tribunale può nomina-re il commissario giudiziale di cui all'articolo163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo170, secondo comma. Il commissario giudiziale,quando accerta che il debitore ha posto in essere

67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridi-cità dei dati aziendali e la fattibilità del pianomedesimo. Analoga relazione deve essere pre-sentata nel caso di modifiche sostanziali dellaproposta o del piano (2).Per la società la domanda deve essere approvatae sottoscritta a norma dell'articolo 152 (3).La domanda di concordato è comunicata al pub-blico Ministero ed è pubblicata, a cura del can-celliere, nel registro delle imprese entro il giornosuccessivo al deposito in cancelleria (4).L'imprenditore può depositare il ricorso conte-nente la domanda di concordato unitamente ai bi-lanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenconominativo dei creditori con l'indicazione dei ri-spettivi crediti, riservandosi di presentare la pro-posta, il piano e la documentazione di cui aicommi secondo e terzo entro un termine fissatodal giudice, compreso fra sessanta e centoventigiorni e prorogabile, in presenza di giustificatimotivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stessotermine, in alternativa e con conservazione sinoall'omologazione degli effetti prodotti dal ricor-so, il debitore può depositare domanda ai sensidell'articolo 182-bis, primo comma. In mancan-za, si applica l'articolo 162, commi secondo eterzo. Con decreto motivato che fissa il terminedi cui al primo periodo, il tribunale può nominareil commissario giudiziale di cui all'articolo 163,secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170,secondo comma. Il commissario giudiziale,quando accerta che il debitore ha posto in essere

ore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,terzo comma, lettera d), che attesti la veridicitàdei dati aziendali e la fattibilità del piano medesi-mo. Analoga relazione deve essere presentata nelcaso di modifiche sostanziali della proposta o delpiano (2).Per la società la domanda deve essere approvatae sottoscritta a norma dell'articolo 152 (3).La domanda di concordato è comunicata al pub-blico Ministero ed è pubblicata, a cura del can-celliere, nel registro delle imprese entro il giornosuccessivo al deposito in cancelleria (4).L'imprenditore può depositare il ricorso conte-nente la domanda di concordato unitamente aibilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenconominativo dei creditori con l'indicazione dei ri-spettivi crediti, riservandosi di presentare la pro-posta, il piano e la documentazione di cui aicommi secondo e terzo entro un termine fissatodal giudice, compreso fra sessanta e centoventigiorni e prorogabile, in presenza di giustificatimotivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stessotermine, in alternativa e con conservazione sinoall'omologazione degli effetti prodotti dal ricor-so, il debitore può depositare domanda ai sensidell'articolo 182-bis, primo comma. In mancan-za, si applica l'articolo 162, commi secondo eterzo. Con decreto motivato che fissa il terminedi cui al primo periodo, il tribunale può nominareil commissario giudiziale di cui all'articolo 163,secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170,secondo comma. Il commissario giudiziale,

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

una delle condotte previste dall'articolo 173,deve riferirne immediatamente al tribunale che,nelle forme del procedimento di cui all'articolo15 e verificata la sussistenza delle condottestesse, può, con decreto, dichiarareimprocedibile la domanda e, su istanza delcreditore o su richiesta del pubblico ministero,accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5,dichiara il fallimento del debitore concontestuale sentenza reclamabile a normadell'articolo 18. (6)

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto dicui all'articolo 163 il debitore può compiere gliatti urgenti di straordinaria amministrazione pre-via autorizzazione del tribunale, il quale può as-sumere sommarie informazioni e deve acquisireil parere del commissario giudiziale, se nomina-to. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stes-so termine il debitore può altresì compiere gliatti di ordinaria amministrazione. I crediti diterzi eventualmente sorti per effetto degli attilegalmente compiuti dal debitore sonoprededucibili ai sensi dell'articolo 111. (7)Con il decreto che fissa il termine di cui al sestocomma, primo periodo, il tribunale deve disporre

una delle condotte previste dall'articolo 173,deve riferirne immediatamente al tribunale che,nelle forme del procedimento di cui all'articolo15 e verificata la sussistenza delle condottestesse, può, con decreto, dichiarare improcedibilela domanda e, su istanza del creditore o surichiesta del pubblico ministero, accertati ipresupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara ilfallimento del debitore con contestuale sentenzareclamabile a norma dell'articolo 18. (6)

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto dicui all'articolo 163 il debitore può compiere gliatti urgenti di straordinaria amministrazione pre-via autorizzazione del tribunale, il quale può as-sumere sommarie informazioni e deve acquisireil parere del commissario giudiziale, se nomina-to. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stessotermine il debitore può altresì compiere gli atti diordinaria amministrazione. I crediti di terzieventualmente sorti per effetto degli attilegalmente compiuti dal debitore sonoprededucibili ai sensi dell'articolo 111. (7)Con il decreto che fissa il termine di cui al sestocomma, primo periodo, il tribunale deve disporre

quando accerta che il debitore ha posto in essereuna delle condotte previste dall'articolo 173,deve riferirne immediatamente al tribunale che,nelle forme del procedimento di cui all'articolo15 e verificata la sussistenza delle condotte stes-se, può, con decreto, dichiarare improcedibile ladomanda e, su istanza del creditore o su richiestadel pubblico ministero, accertati i presupposti dicui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento deldebitore con contestuale sentenza reclamabile anorma dell'articolo 18. Al pubblico ministero e'trasmessa altresi' copia degli atti e docu-menti depositati a norma del secondo e delterzo comma, nonche' copia della relazio-ne del commissario giudiziale previstadall'articolo 172.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto dicui all'articolo 163 il debitore può compiere gliatti urgenti di straordinaria amministrazione pre-via autorizzazione del tribunale, il quale può as-sumere sommarie informazioni e deve acquisireil parere del commissario giudiziale, se nomina-to. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stessotermine il debitore può altresì compiere gli atti diordinaria amministrazione. I crediti di terzi even-tualmente sorti per effetto degli atti legalmentecompiuti dal debitore sono prededucibili ai sensidell'articolo 111. Con il decreto che fissa il termine di cui al sestocomma, primo periodo, il tribunale deve disporregli obblighi informativi periodici, anche relativi

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

gli obblighi informativi periodici, anche relativialla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivitàcompiuta ai fini della predisposizione della pro-posta e del piano, che il debitore deve assolvere,con periodicità almeno mensile e sotto la vigi-lanza del commissario giudiziale se nominato,sino alla scadenza del termine fissato. Il debito-re, con periodicità mensile, deposita una situa-zione finanziaria dell'impresa che, entro il giornosuccessivo, è pubblicata nel registro delle impre-se a cura del cancelliere. In caso di violazione ditali obblighi, si applica l'articolo 162, commi se-condo e terzo. Quando risulta che l'attività com-piuta dal debitore è manifestamente inidonea allapredisposizione della proposta e del piano, il tri-bunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e ilcommissario giudiziale se nominato, abbrevia iltermine fissato con il decreto di cui al sesto com-ma, primo periodo. Il tribunale può in ogni mo-mento sentire i creditori. (8)La domanda di cui al sesto comma è inammissi-bile quando il debitore, nei due anni precedenti,ha presentato altra domanda ai sensi del medesi-mo comma alla quale non abbia fatto seguitol'ammissione alla procedura di concordato pre-ventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutt-urazione dei debiti (5).Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,primo comma, quando pende il procedimentoper la dichiarazione di fallimento il termine dicui al sesto comma del presente articolo è di ses-santa giorni, prorogabili, in presenza di giustifi-

gli obblighi informativi periodici, anche relativialla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivitàcompiuta ai fini della predisposizione della pro-posta e del piano, che il debitore deve assolvere,con periodicità almeno mensile e sotto la vigilan-za del commissario giudiziale se nominato, sinoalla scadenza del termine fissato. Il debitore, conperiodicità mensile, deposita una situazione fi-nanziaria dell'impresa che, entro il giorno succes-sivo, è pubblicata nel registro delle imprese acura del cancelliere. In caso di violazione di taliobblighi, si applica l'articolo 162, commi secon-do e terzo. Quando risulta che l'attività compiutadal debitore è manifestamente inidonea alla pre-disposizione della proposta e del piano, il tribu-nale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il com-missario giudiziale se nominato, abbrevia il ter-mine fissato con il decreto di cui al sesto comma,primo periodo. Il tribunale può in ogni momentosentire i creditori. (8)La domanda di cui al sesto comma è inammissi-bile quando il debitore, nei due anni precedenti,ha presentato altra domanda ai sensi del medesi-mo comma alla quale non abbia fatto seguitol'ammissione alla procedura di concordato pre-ventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutt-urazione dei debiti (5).Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,primo comma, quando pende il procedimento perla dichiarazione di fallimento il termine di cui alsesto comma del presente articolo è di sessantagiorni, prorogabili, in presenza di giustificati mo-

alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivitàcompiuta ai fini della predisposizione della pro-posta e del piano, che il debitore deve assolvere,con periodicità almeno mensile e sotto la vigilan-za del commissario giudiziale se nominato, sinoalla scadenza del termine fissato. Il debitore, conperiodicità mensile, deposita una situazione fi-nanziaria dell'impresa che, entro il giorno suc-cessivo, è pubblicata nel registro delle imprese acura del cancelliere. In caso di violazione di taliobblighi, si applica l'articolo 162, commi secon-do e terzo. Quando risulta che l'attività compiutadal debitore è manifestamente inidonea alla pre-disposizione della proposta e del piano, il tribu-nale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il com-missario giudiziale se nominato, abbrevia il ter-mine fissato con il decreto di cui al sesto comma,primo periodo. Il tribunale può in ogni momentosentire i creditori. (8)La domanda di cui al sesto comma è inammissi-bile quando il debitore, nei due anni precedenti,ha presentato altra domanda ai sensi del medesi-mo comma alla quale non abbia fatto seguitol'ammissione alla procedura di concordato pre-ventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrut-turazione dei debiti (5).Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,primo comma, quando pende il procedimento perla dichiarazione di fallimento il termine di cui alsesto comma del presente articolo è di sessantagiorni, prorogabili, in presenza di giustificati mo-tivi, di non oltre sessanta giorni

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 95 di 126

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cati motivi, di non oltre sessanta giorni tivi, di non oltre sessanta giorni

Art. 163.Ammissione alla procedura.

Il tribunale, ove non abbia provveduto a normadell'art. 162, commi primo e secondo, con decre-to non soggetto a reclamo, dichiara aperta la pro-cedura di concordato preventivo; ove siano pre-viste diverse classi di creditori, il tribunale prov-vede analogamente previa valutazione della cor-rettezza dei criteri di formazione delle diverseclassi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, iltribunale:1) delega un giudice alla procedura di concorda-to;2) ordina la convocazione dei creditori non oltretrenta giorni dalla data del provvedimento e sta-bilisce il termine per la comunicazione di questoai creditori;3) nomina il commissario giudiziale osservate ledisposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quin-dici giorni entro il quale il ricorrentedeve depositare nella cancelleria del tri-bunale la somma pari al 50 per cento del-le spese che si presumono necessarie perl'intera procedura, ovvero la diversa mi-nor somma, non inferiore al 20 per cento

Art. 163.Ammissione alla procedura e proposte concor-renti

Il tribunale, ove non abbia provveduto a normadell'art. 162, commi primo e secondo, con decre-to non soggetto a reclamo, dichiara aperta la pro-cedura di concordato preventivo; ove siano pre-viste diverse classi di creditori, il tribunale prov-vede analogamente previa valutazione della cor-rettezza dei criteri di formazione delle diverseclassi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, iltribunale:1) delega un giudice alla procedura di concorda-to;2) ordina la convocazione dei creditori non oltrecentoventi giorni dalla data del provvedimento estabilisce il termine per la comunicazione di que-sto ai creditori;3) nomina il commissario giudiziale osservate ledisposizioni degli articoli 28 e 29;4) stabilisce il termine non superiore a quindicigiorni entro il quale il ricorrente deve depositarenella cancelleria del tribunale la somma pari al50 per cento delle spese che si presumono neces-sarie per l'intera procedura, ovvero la diversa mi-nor somma, non inferiore al 20 per cento di talispese, che sia determinata dal giudice. Su propo-

Art. 163.Ammissione alla procedura e proposte concor-renti

Il tribunale, ove non abbia provveduto a normadell'art. 162, commi primo e secondo, con decre-to non soggetto a reclamo, dichiara aperta la pro-cedura di concordato preventivo; ove siano pre-viste diverse classi di creditori, il tribunale prov-vede analogamente previa valutazione della cor-rettezza dei criteri di formazione delle diverseclassi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, iltribunale:1) delega un giudice alla procedura di concorda-to;2) ordina la convocazione dei creditori non oltrecentoventi giorni dalla data del provvedimento estabilisce il termine per la comunicazione di que-sto ai creditori;3) nomina il commissario giudiziale osservate ledisposizioni degli articoli 28 e 29;4) stabilisce il termine non superiore a quindicigiorni entro il quale il ricorrente deve depositarenella cancelleria del tribunale la somma pari al50 per cento delle spese che si presumono neces-sarie per l'intera procedura, ovvero la diversa mi-nor somma, non inferiore al 20 per cento di talispese, che sia determinata dal giudice. Su propo-

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di tali spese, che sia determinata dal giu-dice. Su proposta del commissario giudi-ziale, il giudice delegato può disporre chele somme riscosse vengano investite se-condo quanto previsto dall'art. 34, primocomma.

5)

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, ilcommissario giudiziale provvede a norma del-l'art. 173, primo comma.

sta del commissario giudiziale, il giudice delega-to può disporre che le somme riscosse venganoinvestite secondo quanto previsto dall'art. 34, pri-mo comma.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, ilcommissario giudiziale provvede a norma del-l'art. 173, primo comma.

Uno o piu' creditori che, anche per effetto diacquisti successivi alla presentazione delladomanda di cui all'articolo 161, rappre-sentano almeno il dieci per cento dei crediti ri-sultanti dalla situazione patrimoniale depo-sitata ai sensi dell'articolo 161, secondocomma, lettera a), possono presentareuna proposta concorrente di concordato pre-ventivo e il relativo piano non oltre trentagiorni prima dell'adunanza dei creditori. Aifini del computo della percentuale del dieciper cento, non si considerano i crediti dellasocieta' che controlla la societa' debitrice, del-le societa' daquesta controllate e di quelle sottoposte a co-mune controllo. La relazione di cui al com-ma terzo dell'articolo 161 puo' essere limi-tata alla fattibilita' del piano per gli aspetti

sta del commissario giudiziale, il giudice delega-to può disporre che le somme riscosse venganoinvestite secondo quanto previsto dall'art. 34, pri-mo comma.4)bis ordina al ricorrente di consegnare alcommissario giudiziale entro sette giorni co-pia informatica o su supporto analogico del-le scritture contabili e fiscali obbligatorie"

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, ilcommissario giudiziale provvede a norma del-l'art. 173, primo comma.

Uno o piu' creditori che, anche per effetto di ac-quisti successivi alla presentazione della do-manda di cui all'articolo 161, rappresentanoalmeno il dieci per cento dei crediti risultantidalla situazione patrimoniale depositata ai sen-si dell'articolo 161, secondo comma, letteraa), possono presentare una propostaconcorrente di concordato preventivo e il relativopiano non oltre trenta giorni prima dell'adunan-za dei creditori. Ai fini del computo della per-centuale del dieci per cento, non si considerano icrediti della societa' che controlla la societa' de-bitrice, delle societa' da questa controllate e diquelle sottoposte a comune controllo. La rela-zione di cui al comma terzo dell'articolo 161puo' essere limitata alla fattibilita' del piano pergli aspetti che non siano gia' oggetto di verificada parte del commissario giudiziale, e puo' esse-

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che non siano gia' oggetto di verifica da par-te del commissario giudiziale, e puo'essere omessa qualora non ve ne siano. Le proposte di concordato concorrenti sonoammissibili se non risulta che la proposta diconcordato del debitore assicura il paga-mento, ancorche' dilazionato, di almeno ilquaranta per cento dell'ammontare dei cre-diti chirografari. La proposta puo' prevederel'intervento di terzi e, se il debitore ha la for-ma di societa' per azioni o a responsabilita'limitata, puo' prevedere un aumento di ca-pitale della societa' con esclusione o limita-zione del diritto d'opzione.

I creditori che presentano una proposta diconcordato concorrente hanno diritto di votosulla medesima solo se collocati in una au-tonoma classe. Qualora la proposta concorrente preveda di-verse classi di creditori essa, prima di esserecomunicata ai creditori ai sensi del secondocomma dell'articolo 171, deve essere sotto-posta al giudizio del tribunale che verifica lacorrettezza dei criteri di formazione dellediverse classi.

re omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti nonsono ammissibili se nella relazione di cuiall'articolo 161, terzo comma, il profes-sionista attesta che la proposta di concordatodel debitore assicura il pagamento di almenoil quaranta per cento dell'ammontare dei cre-diti chirografari o, nel caso di concordatocon continuita' aziendale di cui all'articolo186-bis, di almeno il trenta per cento dell'am-montare dei crediti chirografari. . La propo-sta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se ildebitore ha la forma di societa' per azioni o aresponsabilita' limitata, puo' prevedere un au-mento di capitale della societa' con esclusioneo limitazione del diritto d'opzione. I creditori che presentano una proposta di con-cordato concorrente hanno diritto di voto sullamedesima solo se collocati in una autonomaclasse. Qualora la proposta concorrente preveda diver-se classi di creditori essa, prima di essere comu-nicata ai creditori ai sensi del secondo commadell'articolo 171, deve essere sottoposta algiudizio del tribunale che verifica la correttezzadei criteri di formazione dellediverse classi.

Art. 163-bis «Art. 163-bis

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(Offerte concorrenti). -

Quando il piano di concordato di cui al-l'articolo 161, secondo comma, lettera e)comprende una offerta da parte di un soggettogia' individuato avente ad oggetto il trasferi-mento in suo favore e verso un corrispettivo indenaro dell'azienda o di uno o piu' rami d'a-zienda o di specifici beni, il commissario e'tenuto a valutare, motivando le proprieconclusioni, la congruita' dell'offerta, tenutoconto dei termini e delle condizioni dellastessa, del corrispettivo e delle caratteri-stiche dell'offerente. L'offerta e il pianopossono prevedere che il trasferimento abbialuogo prima dell'omologazione.

Nel caso in cui il commissario ritenga, allaluce di manifestazioni di interesse comunquepervenute, del valore dell'azienda o del bene,che l'offerta contemplata dal piano possanon corrispondere al miglior interesse deicreditori, chiede al tribunale, con istanzamotivata, di aprire un procedimento competi-tivo. L'offerta e il piano possono prevedereche il trasferimento abbia luogo primadell'omologazione.

(Offerte concorrenti). -

Quando il piano di concordato di cui all'ar-ticolo 161, secondo comma, lettera e), com-prende una offerta da parte di un soggettogia' individuato avente ad oggetto il trasfe-rimento in suo favore, anche prima del-l'omologazione, verso un corrispettivo in de-naro o comunque a titolo oneroso dell'azien-da o di uno o piu' rami d'azienda o di spe-cifici beni, il tribunale dispone la ricerca diinteressati all'acquisto disponendo l'aperturadi un procedimento competitivo a norma del-le disposizioni previste dal secondo commadel presente articolo. Le disposizioni del pre-sente articolo si applicano anche quando ildebitore ha stipulato un contratto che comun-que abbia la finalita' del trasferimento nonimmediato dell'azienda, del ramo d'aziendao di specifici beni

Nel caso in cui il commissario ritenga, allaluce di manifestazioni di interesse comunquepervenute, del valore dell'azienda o del bene,che l'offerta contemplata dal piano possanon corrispondere al miglior interesse deicreditori, chiede al tribunale, con istanzamotivata, di aprire un procedimento competi-tivo. L'offerta e il piano possono prevedereche il trasferimento abbia luogo primadell'omologazione.

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Il tribunale, sentito il commissario, decidesull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertu-ra di un procedimento competitivo, tenutoconto del valore dell'azienda o del bene, non-che' della probabilita' di conseguire una mi-gliore soddisfazione dei creditori. Il decretoche dispone l'apertura del procedimentocompetitivo stabilisce le modalita' di presen-tazione di offerte irrevocabili, prevedendo chene sia assicurata in ogni caso la comparabi-lita', i requisiti di partecipazione degli offe-renti, le forme e i tempi di accesso alle infor-mazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loroutilizzo e le modalita' con cui il commissariodeve fornirle a coloro che ne fanno richiesta,la data dell'udienza per l'esame delle offer-te, le modalita' di svolgimento della procedu-ra competitiva, le garanzie che devono essereprestate dagli offerenti e le forme di pubblici-ta' del decreto.

L'offerta di cui al primo comma diviene ir-revocabile dal momento in cui viene modifi-cata l'offerta in conformita' a quanto previ-

Il tribunale, sentito il commissario, decidesull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertu-ra di un procedimento competitivo, tenutoconto del valore dell'azienda o del bene, non-che' della probabilita' di conseguire una mi-gliore soddisfazione dei creditori. Il decretoche dispone l'apertura del procedimento compe-titivo stabilisce le modalita' di presentazione diofferte irrevocabili, prevedendo che ne sia assi-curata in ogni caso la comparabilita', i requi-siti di partecipazione degli offerenti, le forme e itempi di accesso alle informazioni rilevanti, glieventuali limiti al loro utilizzo e le modalita'con cui il commissario deve fornirle a coloro chene fannorichiesta, la data dell'udienza per l'esame del-le offerte, le modalita' di svolgimento della pro-cedura competitiva, le garanzie che devono esse-re prestate dagli offerenti e le forme di pubblici-ta' del decreto. Con il medesimo decreto e' inogni caso disposta la pubblicita' sul portaledelle vendite pubbliche di cui all'articolo 490del codice di procedura civile ed e' sta-bilito l'aumento minimo del corrispettivo dicui al primo comma del presente articolo chele offerte devono prevedere

L'offerta di cui al primo comma diviene irrevo-cabile dal momento in cui viene modificata l'of-ferta in conformita' a quanto previsto dal de-

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sto dal decreto di cui al presente comma eviene prestata la garanzia stabilita con ilmedesimo decreto. Le offerte, da presen-tarsi in forma segreta, non sono efficaci senon conformi a quanto previsto dal decretoe, in ogni caso, quando sottoposte a con-dizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienzafissata per l'esame delle stesse, alla presen-za degli offerenti e di qualunque interes-sato. Se sono state presentate piu' offerte mi-gliorative, il giudice dispone la gara tra gli of-ferenti. La gara puo' avere luogo alla stessaudienza o ad un'udienza immediatamente suc-cessiva e deveconcludersi prima dell'adunan-za dei creditori, anche quando il piano preve-de che la vendita o l'aggiudicazione abbialuogo dopo l'omologazione. In ogni caso, conla vendita o con l'aggiudicazione, se prece-dente, a soggetto diverso da colui che hapresentato l'offerta di cui al primo comma,quest'ultimo e' liberato dalle obbligazionieventualmente assunte nei confronti del debi-tore e in suo favore il commissario dispone ilrimborso delle spese e dei costi sostenuti per laformulazione dell'offerta entro il limite mas-simo del tre per cento del prezzo in essa indi-cato.

Il debitore deve modificare la proposta e ilpiano di concordato in conformita' all'esito

creto di cui al presente comma e viene prestatala garanzia stabilita con il medesimo decreto.Le offerte, da presentarsi in forma segreta, nonsono efficaci se non conformi a quanto previ-sto dal decreto e, in ogni caso, quandosottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fis-sata per l'esame delle stesse, alla presenza de-gli offerenti e di qualunque interessato. Sesono state presentate piu' offerte migliorative, ilgiudice dispone la gara tra gli offerenti. La garapuo' avere luogo alla stessa udienza o ad un'u-dienza immediatamente successiva e deve con-cludersi prima dell'adunanza dei creditori, anchequando il piano prevede che la vendita o l'ag-giudicazione abbia luogo dopo l'omologazio-ne. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudi-cazione, se precedente, a soggetto diverso dacolui che ha presentato l'offerta di cui al primocomma, quest'ultimo e' liberato dalle obbliga-zioni eventualmente assunte nei confronti deldebitore e in suo favore il commissario disponeil rimborso delle spese e dei costi sostenuti per laformulazione dell'offerta entro il limite massi-mo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il pia-no di concordato in conformita' all'esito della

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

della gara.

La disciplina del presente articolo si ap-plica, in quanto compatibile, anche agli attida autorizzare ai sensi dell'articolo 161, set-timo comma, nonche' all'affitto di azienda o diuno o piu' rami di azienda.".

gara.

La disciplina del presente articolo si appli-ca, in quanto compatibile, anche agli atti daautorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimocomma, nonche' all'affitto di azienda o di uno opiu' rami di azienda.".

Art.165Commissario giudiziale

I. Il commissario giudiziale è, per quanto attieneall'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficia-le.

II. Si applicano al commissario giudiziale gli ar-ticoli 36, 37, 38 e 39.

Art.165

Commissario giudiziale

I. Il commissario giudiziale è, per quanto attieneall'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficia-le.

II. Si applicano al commissario giudiziale gli ar-ticoli 36, 37, 38 e 39.

III. Il commissario giudiziale fornisce ai credi-tori che ne fanno richiesta, valutata la con-gruita' della richiesta medesima e previa as-sunzione di opportuni obblighi di riservatez-za, le informazioni utili per la presentazione diproposte concorrenti, sulla base delle scritturecontabili e fiscali obbligatorie del debitore,nonche' ogni altra informazione rilevante insuo possesso. In ogni caso si applica il divietodi cui all'articolo 124, comma primo, ultimoperiodo. (1)

IV. La disciplina di cui al terzo comma si ap-plica anche in caso di richieste, da parte dicreditori o di terzi, di informazioni utili per lapresentazione di offerte ai sensi dell'articolo

Art.165Commissario giudiziale

I. Il commissario giudiziale è, per quanto attieneall'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficia-le.

II. Si applicano al commissario giudiziale gli ar-ticoli 36, 37, 38 e 39.

III. Il commissario giudiziale fornisce ai creditoriche ne fanno richiesta, valutata la congruita' dellarichiesta medesima e previa assunzione diopportuni obblighi di riservatezza, le informazio-ni utili per la presentazione di proposte concor-renti, sulla base delle scritture contabili e fiscaliobbligatorie del debitore, nonche' ogni altra in-formazione rilevante in suo possesso. In ognicaso si applica il divieto di cui all'articolo 124,comma primo, ultimo periodo. (1)

IV. La disciplina di cui al terzo comma si applicaanche in caso di richieste, da parte di creditori odi terzi, di informazioni utili per la presentazionedi offerte ai sensi dell'articolo 163-bis

"Il commissario giudiziale comunica senza

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163-bis. ritardo al pubblico ministero i fatti che pos-sono interessare ai fini delle indagini preli-minari in sede penale e dei quali viene a co-noscenza nello svolgimento delle suefunzioni"

Art.169Norme applicabili (1)

I. Si applicano, con riferimento alla data di pre-sentazione della domanda di concordato, le di-sposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63.

Art.169Norme applicabili (1)

I. Si applicano, con riferimento alla data di pre-sentazione della domanda di concordato, le di-sposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63.

Si applica l'articolo 43, quarto comma, sosti-tuendo al fallimento l'impresa ammessa alconcordato preventivo"

Art. 169-bis.Contratti in corso di esecuzione

Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 puòchiedere che il Tribunale o, dopo il decreto diammissione, il giudice delegato lo autorizzi a

Art. 169-bis.Contratti pendenti

"Il debitore con il ricorso di cui all'articolo161 o successivamente puo' chiedere che il

Art. 169-bis.Contratti pendenti

"Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161o successivamente puo' chiedere che il Tribuna-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

sciogliersi dai contratti in corso di esecuzionealla data della presentazione del ricorso. Su ri-chiesta del debitore può essere autorizzata la so-spensione del contratto per non più di sessantagiorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un inden-nizzo equivalente al risarcimento del danno con-seguente al mancato adempimento. Tale creditoè soddisfatto come credito anteriore al concorda-to.

Lo scioglimento del contratto non si estende allaclausola compromissoria in esso contenuta.

Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, ilgiudice delegato con decreto motivato senti-to l'altro contraente, assunte, ove occorra,sommarie informazioni, lo autorizzi a scio-gliersi dai contratti in corso di esecuzione alladata della presentazione del ricorso. Su ri-chiesta del debitore puo' essere autorizzatala sospensione del contratto per non piu'di sessanta giorni, prorogabili una sola vol-ta. Lo scioglimento o la sospensione delcontratto hanno effetto dalla comunicazionedel provvedimento autorizzativo all'altrocontraente.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un inden-nizzo equivalente al risarcimento del danno con-seguente al mancato adempimento. Tale credito èsoddisfatto come credito anteriore al concordato,ferma restando la prededuzione del creditoconseguente ad eventuali prestazioni eseguitelegalmente e in conformita' agli accordi o agliusi negoziali, dopo la pubblicazione delladomanda ai sensi dell'articolo 161.

Lo scioglimento del contratto non si estende allaclausola compromissoria in esso contenuta.Le disposizioni di questo articolo non si applica-no ai rapporti di lavoro subordinato nonché aicontratti di cui agli articoli 72, ottavo comma,72-ter e 80, primo comma.

le o, dopo il decreto di ammissione, il giudicedelegato con decreto motivato sentito l'altrocontraente, assunte, ove occorra, sommarieinformazioni, lo autorizzi a sciogliersi daicontratti ancora ineseguiti o non compiuta-mente eseguiti alla data della presentazionedel ricorso. Su richiesta del debitore puo' es-sere autorizzata la sospensione del contrattoper non piu' di sessanta giorni, prorogabiliuna sola volta. Lo scioglimento o lasospensione del contratto hanno effetto dallacomunicazione del provvedimento autorizzati-vo all'altro contraente.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un inden-nizzo equivalente al risarcimento del danno con-seguente al mancato adempimento. Tale credito èsoddisfatto come credito anteriore al concordato,ferma restando la prededuzione del credito con-seguente ad eventuali prestazioni eseguite le-galmente e in conformita' agli accordi o agli usinegoziali, dopo la pubblicazione della doman-da ai sensi dell'articolo 161.

Lo scioglimento del contratto non si estende allaclausola compromissoria in esso contenuta.Le disposizioni di questo articolo non si applica-no ai rapporti di lavoro subordinato nonché aicontratti di cui agli articoli 72, ottavo comma,72-ter e 80, primo comma.

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 104 di 126

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Le disposizioni di questo articolo non si applica-no ai rapporti di lavoro subordinato nonché aicontratti di cui agli articoli 72, ottavo comma,72-ter e 80, primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di loca-zione finanziaria, il concedente ha diritto allarestituzione del bene ed e' tenuto a versare aldebitore l'eventuale differenza fra la maggioresomma ricavata dalla vendita o da altra collo-cazione del bene stesso avvenute a valori dimercato rispetto al credito residuo in linea ca-pitale. La somma versata al debitore a nor-ma del periodo precedente e' acquisita allaprocedura.Il concedente ha diritto di far valere verso ildebitore un credito determinato nella diffe-renza tra il credito vantato alla data del de-posito della domanda e quanto ricavato dallanuova allocazione del bene. Tale credito e'soddisfatto come credito anteriore alconcordato.

In caso di scioglimento del contratto di loca-zione finanziaria, il concedente ha diritto alla re-stituzione del bene ed e' tenuto a versare al debi-tore l'eventuale differenza fra la maggiore som-ma ricavata dalla vendita o da altra collocazionedel bene stesso avvenute a valori di mercato ri-spetto al credito residuo in linea capitale. Lasomma versata al debitore a norma del periodoprecedente e' acquisita alla procedura.Il concedente ha diritto di far valere verso il de-bitore un credito determinato nella differenzatra il credito vantato alla data del deposito del-la domanda e quanto ricavato dalla nuova alloca-zione del bene. Tale credito e' soddisfattocome credito anteriore alconcordato.

Art. 172.Operazioni e relazione del commissario.Il commissario giudiziale redige l'inventario delpatrimonio del debitore e una relazione partico-lareggiata sulle cause del dissesto, sulla condottadel debitore, sulle proposte di concordato e sullegaranzie offerte ai creditori, e la deposita in can-celleria almeno dieci giorni prima dell'adunanzadei creditori. Nello stesso termine la comunica amezzo posta elettronica certificata a norma del-

Art. 172.Operazioni e relazione del commissario.Il commissario giudiziale redige l'inventario delpatrimonio del debitore e una relazione particola-reggiata sulle cause del dissesto, sulla condottadel debitore, sulle proposte di concordato e sullegaranzie offerte ai creditori, e la deposita in can-celleria almeno quarantacinque giorni primadell'adunanza dei creditori. Nello stesso terminela comunica a mezzo posta elettronica certificata

Art. 172.Operazioni e relazione del commissario.Il commissario giudiziale redige l'inventario delpatrimonio del debitore e una relazione particola-reggiata sulle cause del dissesto, sulla condottadel debitore, sulle proposte di concordato e sullegaranzie offerte ai creditori, e la deposita in can-celleria almeno quarantacinque giorni prima del-l'adunanza dei creditori. Nello stesso termine lacomunica a mezzo posta elettronica certificata a

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l'articolo 171, secondo comma. (1)

Su richiesta del commissario il giudice può no-

a norma dell'articolo 171, secondo comma. (1)

Qualora nel termine di cui al quarto commadell'articolo 163 siano depositate proposteconcorrenti, il commissario giudiziale riferiscein merito ad esse con relazione integrativa dadepositare in cancelleria e comunicare aicreditori, con le modalita' di cui all'articolo171, secondo comma, almeno dieci giorni pri-ma dell'adunanza dei creditori. La relazioneintegrativa contiene, di regola, una particola-reggiata comparazione tra tutte le propostedepositate. Le proposte di concordato, ivicompresa quella presentata dal debitore,possono essere modificate fino a quindicigiorni prima dell'adunanza dei creditori.Analoga relazione integrativa viene redattaqualora emergano informazioni che icreditori devono conoscere ai finidell'espressione del voto.

Su richiesta del commissario il giudice può no-minare uno stimatore che lo assista nella valuta-zione dei beni.

norma dell'articolo 171, secondo comma. Nellarelazione il commissario deve illustrare le uti-lita' che, in caso di fallimento, possono esse-re apportate dalle azioni risarcitorie, recupe-ratorie o revocatorie che potrebbero esserepromosse nei confronti di terzi.

Qualora nel termine di cui al quarto comma del-l'articolo 163 siano depositate proposteconcorrenti, il commissario giudiziale riferiscein merito ad esse con relazione integrativa dadepositare in cancelleria e comunicare ai credi-tori, con le modalita' di cui all'articolo 171, se-condo comma, almeno dieci giorni prima dell'a-dunanza dei creditori. La relazione integrativacontiene, di regola, una particolareggiata com-parazione tra tutte le proposte depositate. Leproposte di concordato, ivi compresa quellapresentata dal debitore, possono esseremodificate fino a quindici giorni primadell'adunanza dei creditori. Analoga relazioneintegrativa viene redatta qualora emerganoinformazioni che i creditori devono conoscereai fini dell'espressione del voto.

Su richiesta del commissario il giudice può no-minare uno stimatore che lo assista nella valuta-zione dei beni.

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minare uno stimatore che lo assista nella valuta-zione dei beni.

Art. 175.Discussione della proposta di concordato.

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudi-ziale illustra la sua relazione e le proposte defini-tive del debitore.

La proposta di concordato non può più esseremodificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per lequali non ritiene ammissibile o accettabile laproposta di concordato e sollevare contestazionisui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare asua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giu-dice gli opportuni chiarimenti.

Art. 175.Discussione della proposta di concordato.

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudi-ziale illustra la sua relazione e le proposte defini-tive del debitore "e quelle eventualmente pre-sentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163,comma quarto.La proposta di concordato non può più esseremodificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.

Ciascun creditore puo' esporre le ragioni perle quali non ritiene ammissibili o conve-nienti le proposte di concordato e sollevarecontestazioni sui crediti concorrenti. Il debi-tore puo' esporre le ragioni per le quali nonritiene ammissibili o fattibili le eventualiproposte concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare asua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giu-dice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditoritutte le proposte presentate dal debitore e daicreditori, seguendo, per queste ultime, l'ordi-ne temporale del loro deposito.

UGUALE

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Art. 177.Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Il concordato è approvato dai creditori che rap-presentano la maggioranza dei crediti ammessial voto. Ove siano previste diverse classi di cre-ditori, il concordato è approvato se tale maggio-ranza si verifica inoltre nel maggior numero diclassi.

Art. 177.Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Il concordato è approvato dai creditori che rap-presentano la maggioranza dei crediti ammessi alvoto. Ove siano previste diverse classi di credito-ri, il concordato è approvato se tale maggioranzasi verifica inoltre nel maggior numero di classi.Quando sono poste al voto piu' proposte diconcordato ai sensi dell'articolo 175, quintocomma, si considera approvata la propostache ha conseguito la maggioranza piu' elevatadei crediti ammessi al voto; in caso di parita',prevale quella del debitore o, in caso diparita' fra proposte di creditori, quellapresentata per prima.Quando nessuna delleproposte concorrenti poste al voto sia stataapprovata con le maggioranze di cui al primoe secondo periodo del presente comma, ilgiudice delegato, con decreto da adottareentro trenta giorni dal termine di cui alquarto comma dell'articolo 178, rimette alvoto la sola proposta che ha conseguito lamaggioranza relativa dei crediti ammessi alvoto, fissando il termine per lacomunicazione ai creditori e il termine apartire dal quale i creditori, nei venti giornisuccessivi, possono far pervenire il propriodissenso con le modalita' previste dal predettoarticolo. In ogni caso si applicano il primo esecondo periodo del presente comma.

Art. 177.Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Il concordato è approvato dai creditori che rap-presentano la maggioranza dei crediti ammessi alvoto. Ove siano previste diverse classi di credito-ri, il concordato è approvato se tale maggioranzasi verifica inoltre nel maggior numero di classi.Quando sono poste al voto piu' proposte diconcordato ai sensi dell'articolo 175, quintocomma, si considera approvata la proposta cheha conseguito la maggioranza piu' elevata deicrediti ammessi al voto; in caso di parita',prevale quella del debitore o, in caso di parita'fra proposte di creditori, quella presentata perprima.Quando nessuna delle proposteconcorrenti poste al voto sia stata approvatacon le maggioranze di cui al primo e secondoperiodo del presente comma, il giudice delegato,con decreto da adottare entro trenta giorni daltermine di cui al quarto comma dell'articolo178, rimette al voto la sola proposta che haconseguito la maggioranza relativa dei creditiammessi al voto, fissando il termine per lacomunicazione ai creditori e il termine apartire dal quale i creditori, nei venti giornisuccessivi, possono far pervenire il propriovoto con le modalita' previste dal predettoarticolo. In ogni caso si applicano il primo esecondo periodo del presente comma.

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I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,ancorché la garanzia sia contestata, dei quali laproposta di concordato prevede l'integrale paga-mento, non hanno diritto al voto se non rinuncia-no in tutto od in parte al diritto di prelazione.Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno oipoteca rinuncino in tutto o in parte allaprelazione, per la parte del credito non copertadalla garanzia sono equiparati ai creditorichirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini delconcordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui laproposta di concordato prevede, ai sensi dell'arti-colo 160, la soddisfazione non integrale, sonoequiparati ai chirografari per la parte residua delcredito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle mag-gioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti eaffini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudi-catari dei loro crediti da meno di un anno primadella proposta di concordato.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,ancorché la garanzia sia contestata, dei quali laproposta di concordato prevede l'integrale paga-mento, non hanno diritto al voto se non rinuncia-no in tutto od in parte al diritto di prelazione.Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno oipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazio-ne, per la parte del credito non coperta dalla ga-ranzia sono equiparati ai creditori chirografari; larinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui laproposta di concordato prevede, ai sensi dell'arti-colo 160, la soddisfazione non integrale, sonoequiparati ai chirografari per la parte residua delcredito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle mag-gioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti eaffini fino al quarto grado, la societa' che con-trolla la societa' debitrice, le societa' daquesta controllate e quelle sottoposte acomune controllo, nonche i cessionari o aggiu-dicatari dei loro crediti da meno di un anno pri-ma della proposta di concordato.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,ancorché la garanzia sia contestata, dei quali laproposta di concordato prevede l'integrale paga-mento, non hanno diritto al voto se non rinuncia-no in tutto od in parte al diritto di prelazione.Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno oipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazio-ne, per la parte del credito non coperta dallagaranzia sono equiparati ai creditori chirografari;la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui laproposta di concordato prevede, ai sensi dell'arti-colo 160, la soddisfazione non integrale, sonoequiparati ai chirografari per la parte residua delcredito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle mag-gioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti eaffini fino al quarto grado, la societa' checontrolla la societa' debitrice, le societa' daquesta controllate e quelle sottoposte a co-mune controllo, nonche i cessionari o aggiudica-tari dei loro crediti da meno di un anno primadella proposta di concordato.

Art.178Adesioni alla proposta di concordato

I. Nel processo verbale dell'adunanza dei credi-tori sono inseriti i voti favorevoli e contrari deicreditori con l'indicazione nominativa dei votanti

Art.178Adesioni alla proposta di concordato

I. Nel processo verbale dell'adunanza dei credito-ri sono inseriti i voti favorevoli e contrari deicreditori con l'indicazione nominativa dei votanti

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e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresìinserita l'indicazione nominativa dei creditoriche non hanno esercitato il voto e dell'ammonta-re dei loro crediti. (1)

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudicedelegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile com-piere tutte le operazioni, la loro continuazioneviene rimessa dal giudice ad un'udienza prossi-ma, non oltre otto giorni, dandone comunicazio-ne (2) agli assenti.

IV. I creditori che non hanno esercitato il votopossono far pervenire il proprio dissenso per te-legramma o per lettera o per telefax o per postaelettronica nei venti giorni successivi alla chiu-sura del verbale. In mancanza, si ritengono con-senzienti e come tali sono considerati ai fini delcomputo della maggioranza dei crediti. Le mani-festazioni di dissenso e gli assensi, anche pre-sunti a norma del presente comma, sono annotatidal cancelliere in calce al verbale. (3)

e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresìinserita l'indicazione nominativa dei creditori chenon hanno esercitato il voto e dell'ammontare deiloro crediti. (1)

II. Il processo verbale è sottoscritto dal giudicedelegato, dal commissario e dal cancelliere.

III. Se nel giorno stabilito non è possibile com-piere tutte le operazioni, la loro continuazioneviene rimessa dal giudice ad un'udienza prossi-ma, non oltre otto giorni, dandone comunicazio-ne (2) agli assenti.

IV. "I creditori che non hanno esercitato ilvoto possono far pervenire lo stesso per tele-gramma o per lettera o per telefax o perposta elettronica nei venti giorni successivialla chiusura del verbale. Le manifestazioni divoto sono annotate dal cancelliere in calceal verbale"

Art.181Chiusura della procedura (1)

I. La procedura di concordato preventivo si chiu-de con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenirenel termine di sei mesi dalla presentazione del ri-corso ai sensi dell’ articolo 161; il termine può

Art.181Chiusura della procedura (1)

I. La procedura di concordato preventivo si chiu-de con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenirenel termine di nove mesi dalla presentazione delricorso ai sensi dell’ articolo 161; il termine può

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essere prorogato per una sola volta dal tribunaledi sessanta giorni.

essere prorogato per una sola volta dal tribunaledi sessanta giorni.

Art. 182Provvedimenti in caso di cessione di beni.Se il concordato consiste nella cessione dei benie non dispone diversamente, il tribunale nominanel decreto di omologazione uno o più liquidato-ri e un comitato di tre o cinque creditori per assi-stere alla liquidazione e determina le altre moda-lità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzionedei membri del comitato provvede in ogni caso iltribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni im-mobili e altri beni iscritti in pubblici registri,nonché le cessioni di attività e passività dell'a-zienda e di beni o rapporti giuridici individualiin blocco devono essere autorizzate dal comitato

Art. 182CessioniSe il concordato consiste nella cessione dei benie non dispone diversamente, il tribunale nominanel decreto di omologazione uno o più liquidatorie un comitato di tre o cinque creditori per assiste-re alla liquidazione e determina le altre modalitàdella liquidazione. In tal caso, il tribunaledispone che il liquidatore effettui la pubbli-cita' prevista dall'articolo 490, primo comma,del codice di procedura civile e fissa il termi-ne entro cui la stessa deve essere eseguita.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzionedei membri del comitato provvede in ogni caso iltribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni im-mobili e altri beni iscritti in pubblici registri,nonché le cessioni di attività e passività dell'a-zienda e di beni o rapporti giuridici individuali inblocco devono essere autorizzate dal comitato

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dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quan-to compatibili.

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo,secondo e terzo periodo, sostituendo al curatoreil liquidatore, che provvede con periodicità se-mestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica amezzo di posta elettronica certificata altra copiadel rapporto al commissario giudiziale, che a suavolta lo comunica ai creditori a norma dell'arti-colo 171, secondo comma

dei creditori.

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti le-galmente posti in essere dopo il deposito del-la domanda di concordato o in esecuzione diquesto, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazionedelle iscrizioni relative ai diritti di prelazio-ne, nonche' delle trascrizioni dei pignora-menti e dei sequestri conservativi e di ognialtro vincolo, sono effettuati su ordine delgiudice, salvo diversa disposizione contenu-ta nel decreto di omologazione per gli atti aquesta successivi.Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, se-condo e terzo periodo, sostituendo al curatore illiquidatore, che provvede con periodicità seme-strale dalla nomina. Quest'ultimo comunica amezzo di posta elettronica certificata altra copiadel rapporto al commissario giudiziale, che a suavolta lo comunica ai creditori a norma dell'artico-lo 171, secondo comma

Vigenza: si applica ai concordati successivi alDL

Art. 182-quinquies.Disposizioni in tema di finanziamento e di conti-nuità aziendale nel concordato preventivo e negliaccordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'arti-

Art. 182-quinquies.Disposizioni in tema di finanziamento e di conti-nuità aziendale nel concordato preventivo e negliaccordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'arti-

Art. 182-quinquies.Disposizioni in tema di finanziamento e di conti-nuità aziendale nel concordato preventivo e negliaccordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'arti-

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colo 161, sesto comma, una domanda di ammis-sione al concordato preventivo o una domanda diomologazione di un accordo di ristrutturazionedei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primocomma, o una proposta di accordo ai sensi del-l'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere altribunale di essere autorizzato, assunte se delcaso sommarie informazioni, a contrarre finan-ziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111,se un professionista designato dal debitore inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzocomma, lettera d), verificato il complessivo fab-bisogno finanziario dell'impresa sino all'omolo-gazione, attesta che tali finanziamenti sono fun-zionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può ri-guardare anche finanziamenti individuati soltan-to per tipologia ed entità, e non ancora oggetto ditrattative.

colo 161, sesto comma, una domanda di ammis-sione al concordato preventivo o una domanda diomologazione di un accordo di ristrutturazionedei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primocomma, o una proposta di accordo ai sensi del-l'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere altribunale di essere autorizzato, anche primadel deposito della documentazione di cui al-l'articolo 161, commi secondo e terzo assuntese del caso sommarie informazioni, a contrarrefinanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo111, se un professionista designato dal debitorein possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, ter-zo comma, lettera d), verificato il complessivofabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omo-logazione, attesta che tali finanziamenti sonofunzionali alla migliore soddisfazione dei credi-tori.L'autorizzazione di cui al primo comma può ri-guardare anche finanziamenti individuati soltan-to per tipologia ed entità, e non ancora oggetto ditrattative.

Il debitore che presenta una domanda di am-missione al concordato preventivo ai sensidell'articolo 161, sesto comma, anche in assen-za del piano di cui all'articolo 161, secondocomma, lettera e), o una domanda di omolo-gazione di un accordo di ristrutturazione deidebiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primocomma, o una proposta di accordo ai sensidell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chie-

colo 161, sesto comma, una domanda di ammis-sione al concordato preventivo o una domanda diomologazione di un accordo di ristrutturazionedei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primocomma, o una proposta di accordo ai sensi del-l'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere altribunale di essere autorizzato, anche prima deldeposito della documentazione di cui all'arti-colo 161, (commi secondo e terzo) assunte sedel caso sommarie informazioni, a contrarre fi-nanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo111, se un professionista designato dal debitorein possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, ter-zo comma, lettera d), verificato il complessivofabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omo-logazione, attesta che tali finanziamenti sonofunzionali alla migliore soddisfazione dei credi-tori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può ri-guardare anche finanziamenti individuati soltan-to per tipologia ed entità, e non ancora oggetto ditrattative.

Il debitore che presenta una domanda di ammis-sione al concordato preventivo ai sensi dell'ar-ticolo 161, sesto comma, anche in assenza delpiano di cui all'articolo 161, secondo comma,lettera e), o una domanda di omologazione diun accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensidell'articolo 182-bis, primo comma, o una pro-posta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 113 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Il tribunale può autorizzare il debitore a conce-

dere al tribunale di essere autorizzato in viad'urgenza a contrarre finanziamenti, prede-ducibili ai sensi dell'articolo 111, funzionalia urgenti necessita' relative all'esercizio del-l'attivita' aziendale fino alla scadenza del ter-mine fissato dal tribunale ai sensi dell'arti-colo 161, sesto comma, o all'udienza di omolo-gazione di cui all'articolo 182-bis, quartocomma, o alla scadenza del termine dicui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ri-corso deve specificare la destinazione dei fi-nanziamenti, che il debitore non e' in gradodi reperire altrimenti tali finanziamenti e che,in assenza di tali finanziamenti, deriverebbeun pregiudizio imminente ed irreparabile al-l'azienda. Il tribunale, assunte sommarie in-formazioni sul piano e sulla proposta in cor-so di elaborazione, sentito il commissariogiudiziale se nominato, e, se del caso, sentitisenza formalita' i principali creditori, decidein camera di consiglio con decreto motiva-to, entro dieci giorni dal depositodell'istanza di autorizzazione. La richiestapuo' avere ad oggetto anche il manteni-mento di linee di credito autoliquidanti in es-sere al momento del deposito della domanda.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concede-re pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanziadei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione

sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essereautorizzato in via d'urgenza a contrarre finan-ziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo111, funzionali a urgenti necessita' relative al-l'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla sca-denza del termine fissato dal tribunale ai sensidell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza diomologazione di cui all'articolo 182-bis, quartocomma, o alla scadenza del termine di cuiall'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorsodeve specificare la destinazione dei finanziam-enti, che il debitore non e' in grado di reperirealtrimenti tali finanziamenti e che, in assenzadi tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizioimminente ed irreparabile all'azienda. Il tribu-nale, assunte sommarie informazioni sul piano esulla proposta in corso di elaborazione, sentitoil commissario giudiziale se nominato, e, se delcaso, sentiti senza formalita' i principali credi-tori, decide in camera di consiglio con decre-to motivato, entro dieci giorni dal depositodell'istanza di autorizzazione. La richiestapuo' avere ad oggetto anche il mantenimentodi linee di credito autoliquidanti in essere almomento del deposito della domanda.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concede-re pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanziadei medesimi finanziamenti.

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 114 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

dere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi fi-nanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissioneal concordato preventivo con continuità azienda-le, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma,può chiedere al tribunale di essere autorizzato,assunte se del caso sommarie informazioni, a pa-gare crediti anteriori per prestazioni di beni oservizi, se un professionista in possesso dei re-quisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, letterad), attesta che tali prestazioni sono essenziali perla prosecuzione della attività di impresa e fun-zionali ad assicurare la migliore soddisfazionedei creditori. L'attestazione del professionistanon è necessaria per pagamenti effettuati fino aconcorrenza dell'ammontare di nuove risorse fi-nanziarie che vengano apportate al debitore sen-za obbligo di restituzione o con obbligo di resti-tuzione postergato alla soddisfazione dei credito-ri.Il debitore che presenta una domanda di omolo-gazione di un accordo di ristrutturazione dei de-biti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma,o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunaledi essere autorizzato, in presenza dei presuppostidi cui al quarto comma, a pagare crediti ancheanteriori per prestazioni di beni o servizi. In talcaso i pagamenti effettuati non sono soggetti al-l'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

al concordato preventivo con continuità azienda-le, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma,può chiedere al tribunale di essere autorizzato,assunte se del caso sommarie informazioni, a pa-gare crediti anteriori per prestazioni di beni oservizi, se un professionista in possesso dei re-quisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, letterad), attesta che tali prestazioni sono essenziali perla prosecuzione della attività di impresa e funzio-nali ad assicurare la migliore soddisfazione deicreditori. L'attestazione del professionista non ènecessaria per pagamenti effettuati fino a concor-renza dell'ammontare di nuove risorse finanziarieche vengano apportate al debitore senza obbligodi restituzione o con obbligo di restituzione po-stergato alla soddisfazione dei creditori.Il debitore che presenta una domanda di omolo-gazione di un accordo di ristrutturazione dei de-biti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma,o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunaledi essere autorizzato, in presenza dei presuppostidi cui al quarto comma, a pagare crediti ancheanteriori per prestazioni di beni o servizi. In talcaso i pagamenti effettuati non sono soggetti al-l'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Il debitore che presenta domanda di ammissioneal concordato preventivo con continuità azienda-le, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma,può chiedere al tribunale di essere autorizzato,assunte se del caso sommarie informazioni, a pa-gare crediti anteriori per prestazioni di beni oservizi, se un professionista in possesso dei re-quisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, letterad), attesta che tali prestazioni sono essenziali perla prosecuzione della attività di impresa e funzio-nali ad assicurare la migliore soddisfazione deicreditori. L'attestazione del professionista non ènecessaria per pagamenti effettuati fino a concor-renza dell'ammontare di nuove risorse finanziarieche vengano apportate al debitore senza obbligodi restituzione o con obbligo di restituzione po-stergato alla soddisfazione dei creditori.Il debitore che presenta una domanda di omolo-gazione di un accordo di ristrutturazione dei de-biti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma,o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunaledi essere autorizzato, in presenza dei presuppostidi cui al quinto comma del presente articolo, apagare crediti anche anteriori per prestazioni dibeni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuatinon sono soggetti all'azione revocatoria di cui al-l'articolo 67.

vigenza ai procedimenti di concordato pre-ventivo introdotti anche anteriormente alladata di entrata in vigore del presente decreto

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Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con interme-diari finanziare e convenzione di moratoria).- Quando un'impresa ha debiti verso banche eintermediari finanziari in misura non inferio-re alla meta' dell'indebitamento complessivo,la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in de-roga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile,e' integrata dalle disposizioni contenute neicommi secondo, terzo e quarto. Restano fermii diritti dei creditori diversi da banche e in-termediari finanziari. L'accordo di ristrutturazione dei debiti dicui all'articolo 182-bis puo' individuare una opiu' categorie tra i creditori di cui al primocomma che abbiano fra loro posizione giuridi-ca e interessi economici omogenei. In talcaso, con il ricorso di cui al primo comma ditale articolo, il debitore puo' chiedere chegli effetti dell'accordo vengano estesi ancheai creditori non aderenti che appartenganoalla medesima categoria, quando tutti i credi-tori della categoria siano stati informati del-l'avvio delle trattative e siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede e icrediti delle banche e degli intermediari finan-ziari aderenti rappresentino il settantacinqueper cento dei crediti della categoria. Una ban-ca o un intermediario finanziario puo' essere

Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediarifinanziari e convenzione di moratoria). -

Quando un'impresa ha debiti verso banche e in-termediari finanziari in misura non inferiore allameta' dell'indebitamento complessivo, la disci-plina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agliarticoli 1372 e 1411 del codice civile, e' integra-ta dalle disposizioni contenute nei commi secon-do, terzo e quarto. Restano fermi i diritti deicreditori diversi da banche e intermediari finan-ziari. L'accordo di ristrutturazione dei debiti dicui all'articolo 182-bis puo' individuare una opiu' categorie tra i creditori di cui al primo com-ma che abbiano fra loro posizione giuridica einteressi economici omogenei. In tal caso, con ilricorso di cui al primo comma di tale articolo,il debitore puo' chiedere che gli effetti del-l'accordo vengano estesi anche ai creditori nonaderenti che appartengano alla medesima cate-goria, quando tutti i creditori della categoria sia-no stati informati dell'avvio delle trattative esiano stati messi in condizione di parteciparvi inbuona fede e i crediti delle banche e degli inter-mediari finanziari aderenti rappresentino il set-tantacinque per cento dei crediti della categoria.Una banca o un intermediario finanziario puo'essere titolare di crediti inseriti in piu' di una ca-

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

titolare di crediti inseriti in piu' di una catego-ria. I creditori ai quali il debitore chiede diestendere gli effetti dell'accordo sono con-siderati aderentiall'accordo ai fini del raggiungimento della so-glia del sessanta per cento di cui al primocomma dell'articolo 182-bis. Ai fini di cui al precedente comma non sitiene conto delle ipoteche giudiziali iscrittedalle banche o dagli intermediari finanziarinei novanta giorni che precedono la data dipubblicazione del ricorso nel registro delle im-prese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblici-tari gia' previsti, deve notificare il ricorso ela documentazione di cui al primo commadell'articolo 182-bis alle banche e agli inter-mediari finanziari ai quali chiede di estende-re gli effetti dell'accordo. Per costoro il ter-mine per proporre l'opposizione di cui alquarto comma del medesimo articolo decor-re dalla data della notificazione del ricorso.Il tribunale procede all'omologazione previoaccertamento che le trattative si siano svoltein buona fede e che le banche e gli inter-mediari finanziari ai quali il debitore chiededi estendere gli effetti dell'accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessieconomici omogenei rispetto a quelli dellebanche e degli intermediari finanziari ade-renti;

tegoria. I creditori ai quali il debitore chiede diestendere gli effetti dell'accordo sono consi-derati aderentiall'accordo ai fini del raggiungimento della so-glia del sessanta per cento di cui al primo com-ma dell'articolo 182-bis.

Ai fini di cui al precedente comma non si tie-ne conto delle ipoteche giudiziali iscritte dallebanche o dagli intermediari finanziari nei no-vanta giorni che precedono la data di pubblica-zione del ricorso nel registro delle imprese. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitarigia' previsti, deve notificare il ricorso e la docu-mentazione di cui al primo comma dell'articolo182-bis alle banche e agli intermediari finanziariai quali chiede di estendere gli effetti dell'accor-do. Per costoro iltermine per proporre l'opposizione di cui alquarto comma del medesimo articolo decorredalla data della notificazione del ricorso.

Il tribunale procede all'omologazione previoaccertamento (avvalendosi ove occorra di unausiliario) che le trattative si siano svolte inbuona fede e che le banche e gli intermediarifinanziari ai quali il debitore chiede di estenderegli effetti dell'accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessieconomici omogenei rispetto a quelli dellebanche e degli intermediari finanziari aderenti;

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 117 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

b) abbiano ricevuto complete ed aggiorna-te informazioni sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria del debitore nonche'sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati mes-si in condizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base al-l'accordo, in misura non inferiore rispettoalle alternative concretamente praticabili. Quando fra l'impresa debitrice e una o piu'banche o intermediari finanziari viene stipu-lata una convenzione diretta a disciplinare invia provvisoria gli effetti della crisi attraver-so una moratoria temporanea dei creditinei confronti di una o piu' banche o inter-mediari finanziari e sia raggiunta la maggio-ranza di cui al secondo comma, questa, inderoga agli articoli 1372 e 1411 del codice civi-le, produce effetti anche nei confronti dellebanche e degli intermediari finanziari nonaderenti se questi siano stati informati del-l'avvio delle trattative e siano stati messi incondizione di parteciparvi in buona fede, eun professionista in possesso dei requisiti dicui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),attesti l'omogeneita' della posizione giuridicae degli interessi economici fra i creditori inte-ressati dalla moratoria. Nel caso previsto dal comma precedente,le banche e gli intermediari finanziarinon aderenti alla convenzione possonoproporre opposizione entro trenta giorni dal-la comunicazione della convenzione stipula-

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornateinformazioni sulla situazione patrimoniale, eco-nomica e finanziaria del debitore nonche' sull'ac-cordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in con-dizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all'ac-cordo, in misura non inferiore rispetto alle alter-native concretamente praticabili. Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' ban-che o intermediari finanziari viene stipulata unaconvenzione diretta a disciplinare in via provvi-soria gli effetti della crisi attraverso una mo-ratoria temporanea dei crediti nei confronti diuna o piu' banche o intermediari finanziari esia raggiunta la maggioranza di cui al secondocomma, la convenzione moratoria in derogaagli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produ-ce effetti anche nei confronti delle banche edegli intermediari finanziari non aderenti se que-sti siano stati informati dell'avvio delle trattativee siano stati messi in condizione di partecipar-vi in buona fede, e un professionista in pos-sesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzocomma, lettera d), attesti l'omogeneita' dellaposizione giuridica e degli interessi economicifra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, lebanche e gli intermediari finanziari non ade-renti alla convenzione possono proporre op-posizione entro trenta giorni dalla comunicazio-

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ta, accompagnata dalla relazione delprofessionista ai sensi dell'articolo 67, terzocomma, lettera d). La comunicazione deveessere effettuata, alternativamente, median-te lettera raccomandata o posta elettroni-ca certificata. Con l'opposizione, la banca ol'intermediario finanziario puo' chiedere chela convenzione non produca effetti nei suoiconfronti. Il tribunale, con decreto motiva-to, decide sulle opposizioni, verificando lasussistenza delle condizioni di cui al commaquarto, terzo periodo. Nel termine di quindicigiorni dalla comunicazione, il decreto del tri-bunale e' reclamabile alla corte di appello, aisensi dell'articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi econvenzioni di cui ai commi precedenti, aicreditori non aderenti puo' essere impostal'esecuzione di nuove prestazioni, la concessio-ne di affidamenti, il mantenimento della pos-sibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'e-rogazione di nuovi finanziamenti. Agli ef-fetti del presente articolo non e' consideratanuova prestazione la prosecuzione della con-cessione del godimento di beni oggetto di con-tratti di locazione finanziaria gia' stipulati.

ne della convenzione stipulata, accompagnatadalla relazione del professionista designatoai norma dell'articolo 67, terzo comma, letterad). La comunicazione deve essere effettuata,alternativamente, mediante lettera racco-mandata o posta elettronica certificata.Con l'opposizione, la banca o l'intermediario fi-nanziario puo' chiedere che la convenzionenon produca effetti nei suoi confronti. Il tri-bunale, con decreto motivato, decide sulleopposizioni, verificando la sussistenza delle con-dizioni di cui al comma quarto, terzo periodo.Nel termine di quindici giorni dalla comunica-zione, il decreto del tribunale e' reclamabile allacorte di appello, ai sensi dell'articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi e con-venzioni di cui ai commi precedenti, ai credito-ri non aderenti possono essere imposti l'ese-cuzione di nuove prestazioni, la concessione diaffidamenti, il mantenimento della possibilita' diutilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione dinuovi finanziamenti. Agli effetti del presentearticolo non e' considerata nuova prestazione laprosecuzione della concessione del godimentodi beni oggetto di contratti di locazione finan-ziaria gia' stipulati.

La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a nor-ma dell'articolo 161, quinto comma.

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 119 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Art. 185.Esecuzione del concordato.Dopo l'omologazione del concordato, il commis-sario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, se-condo le modalità stabilite nella sentenza diomologazione. Egli deve riferire al giudice ognifatto dal quale possa derivare pregiudizio ai cre-ditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136

Art. 185.Esecuzione del concordato.Dopo l'omologazione del concordato, il commis-sario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, se-condo le modalità stabilite nella sentenza diomologazione. Egli deve riferire al giudice ognifatto dal quale possa derivare pregiudizio ai cre-ditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136

Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto ne-cessario a dare esecuzione alla proposta diconcordato presentata da uno o piu' credito-ri, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rile-vi che il debitore non sta provvedendo alcompimento degli atti necessari a dare ese-cuzione alla suddetta proposta o ne sta ritar-dando il compimento, deve senza indugio ri-ferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il de-bitore, puo' attribuire al commissario giu-diziale i poteri necessari a provvedere inluogo del debitore al compimento degli atti aquesto richiesti.

Il soggetto che ha presentato la proposta diconcordato approvata e omologata dai credi-tori puo' denunziare al tribunale i ritardi o leomissioni da parte del debitore, mediantericorso al tribunale notificato al debitore e al

UGUALE

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commissario giudiziale, con il quale puo'chiedere al tribunale di attribuire alcommissario giudiziale i poteri necessari aprovvedere in luogo del debitore alcompimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 173,il tribunale, sentiti in camera di consiglio il de-bitore e il commissario giudiziale, puo' revo-care l'organo amministrativo, se si trattadi societa', e nominare un amministratoregiudiziario stabilendo la durata del suo inca-rico e attribuendogli il potere di compiereogni atto necessario a dare esecuzione allasuddetta proposta, ivi incluso, qualora taleproposta preveda un aumento del capitale so-ciale del debitore, la convocazione dell'as-semblea straordinaria dei soci avente ad og-getto la delibera di tale aumento di capitale el'esercizio del voto nella stessa. Quando e' sta-to nominato il liquidatore a norma dell'artico-lo 182, i compiti di amministratore giudiziariopossono essere a lui attribuiti.

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

Art. 236.Concordato preventivo

È punito con la reclusione da uno a cinque annil'imprenditore, che, al solo scopo di essere am-messo alla procedura di concordato preventivo(1) siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, perinfluire sulla formazione delle maggioranze, ab-bia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo (1) si applica-no:1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli am-ministratori, direttori generali, sindaci e liquida-tori di società;2) la disposizione dell'art. 227 agli institori del-l'imprenditore;3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al com-missario del concordato preventivo; (1)4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai credito-ri.

Art. 236.Concordato preventivo e, accordo di ristrut-turazione con intermediari finanziari, e con-venzione di moratoria

È punito con la reclusione da uno a cinque annil'imprenditore, che, al solo scopo di essere am-messo alla procedura di concordato preventivo odi ottenere l'omologazione di un accordo diristrutturazione con intermediari finanziario il consenso degli intermediari finanziarialla sottoscrizione della convenzione di mo-ratoria siasi attribuito attività inesistenti, ovvero,per influire sulla formazione delle maggioranze,abbia simulato crediti in tutto o in parte inesi-stenti.

Nel caso di concordato preventivo (1) si applica-no:1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli ammi-nistratori, direttori generali, sindaci e liquidatoridi società;2) la disposizione dell'art. 227 agli institori del-l'imprenditore;3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al com-missario del concordato preventivo; (1)4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai credito-ri.

Nel caso di accordo di ristrutturazione conintermediari finanziari o di convenzione di

UGUALE

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moratoria, si applicano le disposizioni previ-ste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

Art. 236-bis.Falso in attestazioni e relazioni

Il professionista che nelle relazioni o attestazionidi cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d),161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette diriferire informazioni rilevanti, è punito con la re-clusione da due a cinque anni e con la multa da50.000 a 100.000 euro.Se il fatto è commesso al fine di conseguire uningiusto profitto per sè o per altri, la pena è au-mentata.Se dal fatto consegue un danno per i creditori lapena è aumentata fino alla metà

Art. 236-bis.Falso in attestazioni e relazioni

Il professionista che nelle relazioni o attestazionidi cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d),161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies 182septies e 186-bis espone informazioni false ov-vero omette di riferire informazioni rilevanti, èpunito con la reclusione da due a cinque anni econ la multa da 50.000 a 100.000 euro.Se il fatto è commesso al fine di conseguire uningiusto profitto per sè o per altri, la pena è au-mentata.Se dal fatto consegue un danno per i creditori lapena è aumentata fino alla metà

UGUALE

Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincolidi indisponibilita' o di alienazioni a titolo gra-tuito «Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincolidi indisponibilita' o di alienazioni a titolo gra-tuito).

Il creditore che sia pregiudicato da un atto

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 123 di 126

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TABELLA SINOTTICA DEL D.L. 83/2015 come convertito in LEGGE 132/2015(G.U. n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

del debitore, di costituzione di vincolo di in-disponibilita' o di alienazione, che ha per og-getto beni immobili o mobili iscritti in pubbli-ci registri, compiuto a titolo gratuito succes-sivamente al sorgere del credito, puo' pro-cedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzioneforzata, ancorche' non abbia preventivamenteottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia,se trascrive il pignoramento nel termine di unanno dalla data in cui l'atto e' stato trascrit-to. La disposizione di cui al presente commasi applica anche al creditore anteriore che,entro un anno dalla trascrizione dell'attopregiudizievole, interviene nell'esecuzione daaltri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un attodi alienazione, il creditore promuove l'azioneesecutiva nelle forme dell'espropriazione con-tro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropria-zione e ogni altro interessato alla conserva-zione del vincolo possono proporre le oppo-sizioni all'esecuzione di cui al titolo V del li-bro III del codice di procedura civile quan-do contestano la sussistenza dei presuppostidi cui al primo comma, nonche' la conoscenzada parte del debitore del pregiudizio chel'atto arrecava alle ragioni del creditore.

UGUALE

decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115

decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 124 di 126

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«Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle ven-dite pubbliche) - 1. Per la pubblicazione sul portale delle venditepubbliche di ciascun atto esecutivo per il qualela legge dispone che sia data pubblica notizia eche riguarda beni immobili o mobili registrati, e'dovuto un contributo per la pubblicazione del-l'importo di euro 100 a carico del creditore pro-cedente. Quando la vendita e' disposta in piu'lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovutoper ciascuno di essi. Il pagamento deve essereeffettuato con le modalita' previste dall'articolo4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre2009, n. 193, convertito con modificazioni dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazionead apposito capitolo dell'entrata del bilanciodello Stato. Quando la parte e' stata ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, il contributo perla pubblicazione e' prenotato a debito, a normae per gli effetti delle disposizioni del presente de-creto. Per la pubblicazione relativa a beni diversida quelli di cui al periodo precedente, il contri-buto per la pubblicazione non e' dovuto. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero del-la giustizia, di concerto con il Ministero dell'e-conomia e delle finanze, l'importo del contribu-to per la pubblicazione e' adeguato ogni treanni in relazione alla variazione, accertata dal-l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati. 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delledisposizioni di cui al comma 1, affluite all'appo-

«Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle ven-dite pubbliche) - 1. Per la pubblicazione sul portale delle venditepubbliche di ciascun atto esecutivo per il qualela legge dispone che sia data pubblica notizia eche riguarda beni immobili o mobili registrati, e'dovuto un contributo per la pubblicazione del-l'importo di euro 100 a carico del creditore pro-cedente. Quando la vendita e' disposta in piu'lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovutoper ciascuno di essi. Il pagamento deve essereeffettuato con le modalita' previste dall'articolo4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre2009, n. 193, convertito con modificazioni dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazionead apposito capitolo dell'entrata del bilanciodello Stato. Quando la parte e' stata ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, il contributo perla pubblicazione e' prenotato a debito, a normae per gli effetti delle disposizioni del presente de-creto. Per la pubblicazione relativa a beni diversida quelli di cui al al primo periodo del pre-sente comma il contributo per la pubblicazionenon e' dovuto. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero del-la giustizia, di concerto con il Ministero dell'e-conomia e delle finanze, l'importo delcontributo per la pubblicazione e' adeguato ognitre anni in relazione alla variazione, accertatadall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati. 3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle

A cura degli avv.ti Carla Secchieri e Fabrizio Sigillò pag. 125 di 126

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sito capitolo di cui al medesimo comma, sonoriassegnate allo stato di previsione della spesadel Ministero della giustizia, per il funziona-mento degli uffici giudiziari nonche' per l'imple-mentazione e lo sviluppo dei sistemi informatiz-zati. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.».

disposizioni di cui al comma 1, affluite all'appo-sito capitolo di cui al medesimo comma, sonoriassegnate allo stato di previsione della spesadel Ministero della giustizia, per il funziona-mento degli uffici giudiziari nonche' per l'imple-mentazione e lo sviluppo dei sistemi informatiz-zati. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.».

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Revisione (25/8/2015): eliminazione refuso di stampa pag. 62 (avv. Pietro Calorio)

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