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AREA FINANZIARIA E TRASPORTI Servizio Trasporto Privato REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Provincia di Rovigo APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERA N. 43/46332 DEL 21/12/2015 - 1 di 53 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

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AREA FINANZIARIA E TRASPORTIServizio Trasporto Privato

REGOLAMENTOATTIVITÀ DI CONSULENZA

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Provinciadi Rovigo

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERA N. 43/46332 DEL 21/12/2015

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ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE

DEI MEZZI DI TRASPORTO

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- I N D I C E -

TITOLO I - GENERALITÀ PAGINA 5

ART. 1 FONTI NORMATIVE PAGINA 5

ART. 2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA PAGINA 6

ART. 2-BIS AMBITO DI APPLICAZIONE PAGINA 7

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE PAGINA 8

ART. 3 AUTORIZZAZIONE PAGINA 8

ART. 4 IMPRESA INDIVIDUALE PAGINA 9

ART. 5 PERSONE GIURIDICHE PAGINA 9

ART. 6 CITTADINI EXTRACOMUNITARI PAGINA 9

ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAGINA 10

TITOLO III – REQUISITI MORALI – PROFESSIONALI - TECNICI PAGINA 12

ART. 8 REQUISITI PERSONALI E MORALI PAGINA 12

ART. 9 CAPACITÀ FINANZIARIA PAGINA 13

ART. 10 LOCALI PAGINA 14

ART. 11 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PAGINA 15

ART. 12 ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E TESSERA DI RICONOSCIMENTO PAGINA 17

TITOLO IV – GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PAGINA 18

ART. 13 RILASCIO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PAGINA 18

ART. 14 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE PAGINA 19

ART. 15 SEDI SECONDARIE PAGINA 20

ART. 16 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI PAGINA 21

TITOLO V – IDONEITÀ PROFESSIONALE PAGINA 22

ART. 17 ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PAGINA 22

ART. 18 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO PAGINA 22

ART. 19 BANDO PAGINA 23

ART. 20 REQUISITI MORALI E TITOLI PAGINA 23

ART. 21 DOMANDA DI AMMISSIONE PAGINA 23

ART. 22 PROGRAMMA D'ESAME PAGINA 24

ART. 23 COMMISSIONE D'ESAME PAGINA 24

ART. 24 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PAGINA 25

ART. 25 VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME PAGINA 25

ART. 26 RILASCIO DELL'ATTESTATO PAGINA 25

TITOLO VI – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PAGINA 26

ART. 27 SOGGETTI PAGINA 26

ART. 28 AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE PAGINA 26

TITOLO VII - AUTOSCUOLE PAGINA 27

ART. 29 COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE PAGINA 27

ART. 30 NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI PAGINA 28

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TITOLO VIII – GESTIONE DELLO STUDIO PAGINA 28

ART. 31 ORARI DI APERTURA PAGINA 28

ART. 32 TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA PAGINA 29

ART. 33 REGISTRO GIORNALE PAGINA 29

ART. 34RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

PAGINA 31

ART. 35 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PAGINA 32

ART. 36 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ PAGINA 33

ART. 37 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PAGINA 33

TITOLO IX – VIGILANZA VIOLAZIONI E SANZIONI PAGINA 34

ART. 38 VIGILANZA PAGINA 34

ART. 39 IRREGOLARITÀ SEMPLICE, REITERATA, PERSISTENTE PAGINA 34

ART. 40 GRAVE ABUSO PAGINA 35

ART. 41 ESERCIZIO ABUSIVO PAGINA 36

ART. 42 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PAGINA 36

ART. 43 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PAGINA 37

ART. 44 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI PAGINA 37

ART. 45 SCRITTI DIFENSIVI PAGINA 37

ART. 46 VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL'I.P.T. PAGINA 38

TITOLO X - OSSERVATORIO PAGINA 39

ART. 47 ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PAGINA 39

ART. 48 COMMISSIONE PERMANENTE PAGINA 39

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI PAGINA 40

ART. 49 NORMA DI RINVIO PAGINA 40

ART. 50 ENTRATA IN VIGORE PAGINA 40

ART. 51 NORMA FINALE E TRANSITORIA PAGINA 41

INDICE DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO E LEGENDA PAGINA 42

Allegato A PAGINA 43

Allegato B PAGINA 44

Allegato C PAGINA 49

Allegato D PAGINA 50

Allegato E PAGINA 53

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- TITOLO I -

GENERALITÀ

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. La materia del settore è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264

“Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

come s.m.i. e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della

certificazione per conto di terzi” e s.m.i., dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.

495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., dai Decreti

Ministeriali di attuazione della L. 264/1991.

2. Si applicano le disposizione del D.M. 9 novembre 1992 “Definizione dei criteri

relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio

della medesima attività” e del D.M. 9 dicembre 1992 “Definizione dei criteri per

la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice

provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Si richiamano il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e la L.R. 13 aprile 2001,

n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali

in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112” disciplinanti le

funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti

l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (imprese che di

seguito, per brevità, saranno denominate “Studi”) oltre alla competenza in

materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per

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l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

spetta alla Provincia.

4. Le competenze sopra definite continuano ad essere esercitate dalle Province,

quali enti di area vasta, rientrando tra le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art.

1, comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa” e s.m.i..

6. E’ applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art.

16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di

pubblica amministrazione”.

7. Per le violazioni amministrative al presente Regolamento e alle vigenti

disposizioni normative si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al

sistema penale”.

8. Per la dimostrazione del requisito di onorabilità dell'impresa, si applicano le

disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto

2010 n. 136” e s.m.i..

ART. 2

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Per “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, di seguito,

per brevità denominata “attività di consulenza”, si intende:

a) lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a

motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati

nell’Allegato A al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a

titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

b) le attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad

essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, nella

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licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai

sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'incarico del soggetto interessato, in qualunque forma sia stato acquisito, si

considera perfezionato ai fini del presente regolamento al momento

dell'annotazione sul Registro Giornale di cui al successivo art. 33.

2 - BIS

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attività di consulenza, come definita dal suddetto articolo, può essere

esercitata, previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1,

della Legge 264/91:

1) da imprese individuali;

2) da società.

2. L'attività di consulenza può essere inoltre esercitata, previa autorizzazione della

Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 11/94:

1) da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli

Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 a

favore degli Automobile Club competenti, in relazione agli uffici dallo stesso

specificatamente indicati nella richiesta;

2) direttamente da Enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 1, comma 4,

della Legge 11/94.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività svolte dalle

Associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in

vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, “Interventi per il settore

dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai

pubblici servizi di trasporto”, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio

1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali

presenti nel Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori di cui alla

Legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose

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e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”,

esclusivamente per le formalità relative all’autotrasporto per conto di terzi ed a

condizione che l’espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

- TITOLO II -

AUTORIZZAZIONE

ART. 3

AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare l’attività di cui all’art. 2, devono chiedere

l'autorizzazione al Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia

di Rovigo (che di seguito, per brevità, sarà nominato “Dirigente”).

2. L’autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure alle

società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali

dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico

impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto

e previo espresso assenso del datore di lavoro.

4. L’autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che esercitano attività di

servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell’Unione Europea,

secondo le disposizioni di quest’ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia,

per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto.

5. Chiunque svolga l'attività di consulenza di cui all’art. 2 senza essere in possesso

della prescritta autorizzazione commette esercizio abusivo dell’attività di

consulenza di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

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ART. 4

IMPRESA INDIVIDUALE

1. Il titolare dell'impresa individuale che intenda ottenere l’autorizzazione di cui

all'art. 3, deve:

• possedere i requisiti personali e morali indicati all’art. 8;

• essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 17;

• disporre di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 9;

• disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all’art. 10.

ART. 5

PERSONE GIURIDICHE

1. La società che intende ottenere l’autorizzazione di cui all'art. 3 deve dimostrare:

• che tutti i soci illimitatamente responsabili, nelle società di persone, tutti gli

amministratori che appartengono al consiglio di amministrazione nelle

società di capitali e tutti i soci accomandatari nelle Società in Accomandita

Semplice (di seguito denominate “SAS”) e nelle Società in Accomandita

per Azioni (di seguito denominate SAPA), possiedono i requisiti personali

e morali indicati all’art. 8;

• che almeno uno dei soci/amministratori possiede l’attestato di idoneità

professionale di cui all’art. 17;

• che dispone di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 9;

• che dispone di locali idonei, secondo i criteri indicati all’art. 10.

ART. 6

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

1. Possono conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 3 anche cittadini non

appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti

previsti dal presente Regolamento ed in regola con la normativa sul soggiorno

degli stranieri in Italia.

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2. L’autorizzazione avrà la stessa validità del permesso CE di lungo periodo, sarà

rinnovata a seguito del rinnovo e decadrà in caso di mancato aggiornamento

dello stesso documento.

ART. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata, secondo il modello di cui

all’Allegato B del presente Regolamento, dal titolare della impresa individuale o

dal legale rappresentante della società, alla Provincia ed indirizzata al Dirigente.

2. All'istanza di cui al comma 1, si devono allegare i documenti e le corrispondenti

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che

comprovano il possesso dei requisiti in capo allo Studio, di cui al TITOLO III

del presente Regolamento. In particolare si deve produrre:

a) l'attestato di idoneità professionale del titolare dell'impresa individuale,

ovvero di uno dei soci illimitatamente responsabili per le società di

persone, o di uno degli amministratori per le società di capitali, ovvero

ancora di uno dei soci accomandatari nel caso di SAS o di SAPA;

b) l'assenso o il nulla osta del datore di lavoro a svolgere l’attività di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel caso in cui il

responsabile professionale di cui alla lettera a) abbia in essere un rapporto

di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato;

c) l'attestazione di capacità finanziaria secondo quanto definito dal successivo

art. 9;

d) copia semplice dell’atto costitutivo per le SNC e per le SAS;

e) copia semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di

Società;

f) la documentazione attestante la disponibilità dei locali secondo quanto

previsto dal successivo art. 12;

g) la dichiarazione del possesso della certificazione di agibilità dell’edificio,

con destinazione d’uso compatibile con l’attività di studio di consulenza ai

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sensi della normativa edilizia vigente (art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.

360 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia”). Qualora il certificato di agibilità manchi, lo stesso è sostituito

dalla dichiarazione del Comune che l’immobile ne è privo per ragioni

strettamente oggettive e che nulla osta al suo utilizzo per l’attività di studio

di consulenza;

h) la planimetria quotata dei locali in scala 1:100 vidimata da un tecnico

abilitato;

i) l' attestazione di versamento una tantum di € 25,82 effettuato sul c/c n.

1453 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV Capitolo 2454

art. 01 - Rovigo;

l) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del

richiedente;

m) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soci

illimitatamente responsabili, ovvero degli amministratori oppure dei soci

accomandatari, a seconda della forma di società richiedente, con allegato

l'autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante

l'onorabilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento;

n) una marca da bollo da apporre nell'atto di autorizzazione.

3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell’autorizzazione, il titolare o il

legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo

da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà

l’attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. g) e h).

4. L’attività, deve essere iniziata, a pena di decadenza dell’autorizzazione, entro

trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione stessa ed entro i successivi

trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad

attestare l’avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della

C.C.I.A.A. di Rovigo.

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5. Il termine per l’inizio dell’attività, di cui al comma 4, può essere prorogato dal

Dirigente, previa motivata domanda dell’interessato, per un periodo non

superiore a novanta giorni ed in presenza di rilevanti e documentati motivi.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 per la presentazione alla

Provincia della documentazione atta ad attestare l'effettivo inizio dell'attività di

consulenza e la relativa denuncia presso il Registro Imprese di Rovigo,

costituiscono irregolarità semplice nell’esercizio dell’attività di consulenza di

cui all'art. 39 del presente Regolamento.

- TITOLO III -

REQUISITI

MORALI - PROFESSIONALI - TECNICI

ART. 8

REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, devono possedere, ai fini dell’ottenimento

della autorizzazione per l’esercizio delle attività di consulenza, i seguenti

requisiti:

a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati

membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini

extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri in

Italia;

b) avere raggiunto la maggiore età;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, contro l’amministrazione della Giustizia, contro la

fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio,

ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e

648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il

quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due

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anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza

definitiva di riabilitazione;

d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o

a misure di prevenzione;

e) non essere stati interdetti o inabilitati;

f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di

decadenza previste dalle disposizioni del D.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 1

e 2 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f)

l’autorizzazione di cui all’art. 3 verrà revocata ai sensi dell'art. 42, salvo il

caso in cui lo Studio presenti istanza di sospensione dell'attività di consulenza

per un periodo massimo di 30 giorni dall'accertamento della perdita del

requisito.

3. L'esercizio dell'attività in mancanza del requisito morale di cui al presente

articolo, configura la fattispecie del grave abuso di cui all'art. 40 del presente

Regolamento.

ART. 9

CAPACITÀ FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a €

51.645,69.

2. La capacità finanziaria posseduta dall’impresa, ai fini dell’inizio dell’attività di

studio di consulenza, dovrà essere comprovata mediante attestazione di

affidamento nelle varie forme tecniche, secondo il modello di cui all'Allegato

C del presente Regolamento (di cui all'allegato I del Decreto Ministeriale del

09/11/1992), rilasciata da parte di:

• aziende o istituti di credito;

• società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

3. La perdita della capacità finanziaria comporta la revoca dell’autorizzazione di

cui all'art. 42, salvo il caso in cui lo Studio presenti istanza di sospensione

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dell'attività di consulenza per un periodo massimo di 30 giorni dall'accertamento

della perdita del requisito.

4. L'esercizio dell'attività in mancanza del requisito finanziario di cui al presente

articolo, configura la fattispecie del grave abuso di cui all'art. 40 del presente

Regolamento.

ART. 10

LOCALI

1. Fermo restando quanto disposto in materia edilizia ed igienico-sanitaria, i locali

degli Studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio di servizi

relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. I locali dello Studio di consulenza dovranno essere completamente separati in

modo permanente, con elementi rigidi ed inamovibili, da altri eventuali locali

diversamente utilizzati, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento

Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere almeno:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;

b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;

c) un ingresso autonomo da quello di ogni altra attività svolta nell'edificio in

cui sono ubicati i locali.

3. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a

consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in

ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq., a

prescindere dalle dimensioni dello stesso archivio.

4. Qualora l’attività di consulenza debba essere svolta in locali in cui viene già

esercitata l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della

autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti

alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre

nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 1, 2 e 3.

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5. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o

società che trasferiscono la propria sede per qualsiasi motivo, salvo quanto

disposto al successivo comma 7.

6. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà

chiedere, al Dirigente, l’aggiornamento della autorizzazione.

7. Non si applicano le disposizioni stabilite ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo

unicamente agli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991,

ovvero il 5 settembre 1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o

che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto.

8. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previa istanza

di aggiornamento dell'autorizzazione da parte del Dirigente.

9. L’uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi precedenti e la

modifica degli stessi senza l'assenso del Dirigente costituiscono grave

irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'art. 39 del presente

Regolamento.

10. La perdita della disponibilità dei locali comporta la revoca dell’autorizzazione

di cui all'art. 42, salvo il caso in cui lo Studio presenti istanza di sospensione

dell'attività di consulenza per un periodo massimo di 30 giorni dall'accertamento

della perdita del requisito.

11. Il trasferimento della sede senza l’autorizzazione del Dirigente costituisce grave

abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza di cui all'art. 40.

ART. 11

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 grava

sul soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale così come

individuato, in conformità agli articoli artt.li 4, 5 e 6, dal titolare

dell'autorizzazione, che può rivestire tale funzione esclusivamente per un unico

Studio.

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2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 deve essere in possesso dei requisiti

morali di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) d) e) e f).

3. L'assenza “breve” del responsabile professionale, ovvero fino a 10 giorni

consecutivi e lavorativi, deve essere immediatamente comunicata al Dirigente,

che ne terrà conto al fine dei controlli e delle verifiche. Tale comunicazione non

è necessaria nel caso di assenza del responsabile per una sola giornata di lavoro.

4. L'assenza “temporanea” del responsabile professionale si configura qualora lo

stesso rimanga assente per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi ma

inferiore a 30; lo Studio deve sostituirlo provvisoriamente con altro soggetto

in possesso dell’attestato di idoneità professionale, purché collegato con lo

Studio anche da un semplice rapporto di collaborazione anche occasionale. Tale

sostituzione non può in ogni caso superare i trenta giorni complessivi all’anno,

anche non continuativi. In tal caso deve darne preventiva comunicazione

motivata al Dirigente indicando la durata della sostituzione e il nominativo del

soggetto che assume la responsabilità professionale nel periodo di sostituzione.

Alla comunicazione dovranno essere allegati l’attestato di idoneità

professionale, documentazione attestante il rapporto di collaborazione con lo

Studio e copia di un documento di riconoscimento del sostituto, qualora non già

depositato presso il competente Ufficio provinciale. Diversamente, lo Studio

dovrà chiedere la sospensione dell'attività di consulenza al Dirigente, come

stabilito dall'art. 36.

5. L'assenza “prolungata e continuata” del responsabile professionale oltre i 30

giorni, ferma restando la sua responsabilità professionale, comporta la necessità,

al fine di garantire e tutelare sia gli interessi pubblici connessi all'esercizio

dell'attività di consulenza, sia gli interessi dei cittadini e delle imprese che si

rivolgono agli operatori del settore, che lo Studio di consulenza affianchi lo

stesso lo stesso responsabile con altro soggetto “preposto” formalmente

all'attività di consulenza in possesso dei requisiti morali e professionali, purché

collegato legalmente all'impresa ovvero in presenza di un regolare rapporto di

lavoro con lo stesso studio. Lo Studio deve comunicare tempestivamente tale

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circostanza, indicando il nominativo del soggetto “preposto” e la

documentazione idonea a comprovare i suddetti requisiti; nel suddetto caso

l'autorizzazione viene aggiornata.

6. La mancata comunicazione della “assenza breve” di cui al comma 3, costituisce

irregolarità semplice di cui all'art. 39; mentre la sostituzione del responsabile

professionale diversamente dalle disposizioni prescritte dai commi 4 e 5 del

presente articolo, costituisce grave irregolarità nell’esercizio dell’attività di cui

all'art. 39 del presente Regolamento.

7. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 ovvero la nomina del

responsabile privo dei requisiti ivi richiesti configura grave abuso nell’esercizio

dell’attività di consulenza di cui all'art. 40.

8. Qualora, infine, lo Studio si trovi nelle condizioni di non riuscire a sostituire il

responsabile professionale, deve chiedere la sospensione dell'attività ai sensi

dell'art. 36 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, si dovrà provvedere

alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 42.

ART. 12

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

E TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Per “Uffici Pubblici”, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di cui all’art. 2, si

intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l’Ufficio Territoriale del Governo, la

Questura, l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l’Ufficio della

Motorizzazione Civile, il Tribunale, l’Ispettorato di Porto, la Capitaneria di

Porto, la C.C.I.A..

2. L’accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a

persona dagli stessi formalmente delegata, secondo le ordinarie disposizioni

dell'istituto civilistico; il delegato, pertanto, non può agire nell’esercizio di libera

professione o di impresa, potendo in tutti i casi ricevere un numero massimo di 3

deleghe, definito convenzionalmente per evitarne gli abusi.

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3. L’accesso agli Uffici Pubblici, come sopra definiti, è ammesso senza alcuna

limitazione a coloro che sono muniti di idonea tessera di riconoscimento

rilasciata dalla Provincia.

4. Lo Studio di consulenza può chiedere al Dirigente il rilascio della tessera di

riconoscimento a favore dei propri dipendenti (a tempo pieno, part-time o a

tempo determinato), al lavoratore autonomo con il quale sussiste un rapporto di

collaborazione, ovvero ai propri collaboratori familiari, agli associati in

partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art.

123, comma 13, del D.lgs. 285/1992; alla suddetta domanda dovrà essere

allegata, a seconda del caso, copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro, copia

del contratto di collaborazione (oltre al Libro Unico del Lavoro) copia dell'atto

costitutivo di impresa familiare.

5. É altresì ammesso l’accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle

Associazioni di cui all’art. 2bis comma 3, alle condizioni e per le finalità

previste dal medesimo comma.

- TITOLO IV -

GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13

RILASCIO E VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L’autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla

programmazione provinciale di cui al successivo art. 16.

2. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti descritti

dalla legge e riportati negli articoli sopra descritti; la perdita di uno o più degli

stessi requisiti deve essere comunicato dal responsabile dello Studio di

consulenza alla Provincia entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. In

mancanza, si configura grave abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza di

cui all'art. 40 del presente Regolamento.

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ART. 14

DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 3, sono assoggettate al rilascio di una nuova

autorizzazione le seguenti fattispecie:

a) la trasformazione societaria;

b) la fusione e l'incorporazione di più soggetti preesistenti e titolari di

autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza;

c) il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il nuovo soggetto risultante dalla

trasformazione chiederà al Dirigente una nuova autorizzazione che va a

sostituire quella rilasciata al soggetto preesistente.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il nuovo soggetto risultante dalla fusione

o dall'incorporazione, chiederà al Dirigente una nuova autorizzazione, derivante

da uno dei titoli autorizzativi facenti capo ai soggetti coinvolti nel mutamento.

Le restanti autorizzazioni verranno “liberate” per una loro eventuale

riassegnazione.

4. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), il nuovo soggetto che acquista o eredita lo

Studio preesistente dovrà chiedere l’autorizzazione in sostituzione di quella in

capo al cedente o al de cuius; nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare il

cedente, con contestuale atto separato, deve dichiarare di rinunciare al titolo

autorizzativo. La nuova autorizzazione verrà rilasciata, previa verifica dei

requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

5. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del

socio amministratore di società che fosse in possesso dell’attestato di idoneità

professionale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione

che ne venga fatta richiesta dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del

socio amministratore, al Dirigente, allegando l'idonea documentazione attestante

l’incapacità giuridica del soggetto. L’autorizzazione avrà validità per un periodo

non superiore a due anni, prorogabili per un ulteriore anno qualora sussistano

giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro i suddetti termini,

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dovranno dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale

di cui all’art. 17. In caso contrario, l’autorizzazione verrà dichiarata decaduta e

sarà ritirata.

6. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta

giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del

provvedimento attestanti l’incapacità fisica o l’incapacità giuridica del soggetto.

7. Nel caso si modifichi la sola denominazione dello Studio, senza alcuna

variazione alla compagine sociale nel caso di persona giuridica, il titolare dello

Studio, o il legale rappresentante, deve chiedere al Dirigente, entro trenta giorni

dalla modifica, l’aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova

denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Rovigo.

8. La mancata comunicazione entro i termini suddetti di quanto indicato nel

comma 7 comporta la configurazione dell'irregolarità semplice

nell'espletamento dell'attività di consulenza, di cui all'art. 39 del presente

Regolamento.

9. Il proseguimento della attività senza provvedere alle comunicazione e alle

conseguenti richieste come definite nei suddetti commi 2, 3, 4, 5 e 6, costituisce

grave abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza, di cui all'art. 40 del

presente Regolamento.

ART. 15

SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante di uno Studio già autorizzato al fine di aprire

una o più sedi secondarie dello stesso deve chiedere il rilascio di una nuova

autorizzazione presentando istanza al Dirigente, ai sensi dell’art. 7 del presente

Regolamento.

2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla

programmazione numerica di cui all’art. 16 e alla nomina di un institore,

preposto alla gestione della sola sede secondaria, o l'indicazione di un socio

illimitatamente responsabile, nel caso di una società di persone, di un socio

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accomandatario, nell'ipotesi di una SAS o di una SAPA, o di un amministratore

nelle società di capitali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 e dell’attestato

di idoneità professionale di cui all’art. 17, quale responsabile professionale della

stessa sede.

3. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dall'art. 10.

ART. 16

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l’esercizio della attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi

del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 “Definizione dei criteri

per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con

l’indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni

all’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto”.

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire

variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli

circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti dalla verifica triennale

effettuata sulla base dei dati forniti dall’ACI o dall’Ufficio UMC o dall’Istat.

3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni in cui il

numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli

esistenti/2.400.

4. Il Dirigente, a seguito della verifica di cui al comma 2, provvederà, per ciascun

semestre di ogni anno, tramite Bando, a rendere nota la disponibilità di

autorizzazioni per singolo Comune. Con lo stesso Bando saranno definiti i

termini entro i quali gli interessati potranno produrre le istanze per ottenere le

autorizzazioni disponibili.

5. Quando il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni

rilasciabili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base

dei seguenti criteri, da applicarsi in ordine di sequenza:

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a) il maggior periodo di tempo costituente esperienza lavorativa o

professionale presso uno Studio di consulenza automobilistica, sia come

dipendente sia come amministratore dello stesso, purché comprovata da

idonea documentazione;

b) l'anzianità dell’attestato di idoneità professionale.

6. Qualora i criteri definiti al comma 5 non fossero sufficienti a stabilire la priorità

di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione “per sorteggio” alla presenza

di tutti coloro che hanno presentato regolare istanza.

- TITOLO V -

IDONEITÀ PROFESSIONALE

ART. 17

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5

e 6 possiedano l’attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o

dalla Motorizzazione Civile.

2. L’attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l’attività

di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la

conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.

3. L'esercizio dell'attività di consulenza in difetto dell'idoneità professionale

configura esercizio abusivo della professione di cui all'art. 41 del presente

Regolamento e comporta la comunicazione all’Autorità Giudiziaria per

l’eventuale applicazione dell’art. 348 del Codice Penale.

ART. 18

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO

1. Possono sostenere l’esame presso la Provincia di Rovigo sia soggetti residenti

nel territorio provinciale che soggetti non residenti.

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2. La sessione d’esame verrà indetta almeno una volta l’anno con provvedimento

del Dirigente e ne sarà data notizia tramite apposito Bando di cui al successivo

art. 19, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

3. L’attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Rovigo ai candidati che

supereranno con esito positivo l’esame disciplinato dagli articoli di cui seguito

descritti.

ART. 19

BANDO

1. Il Bando con cui si disciplina l'espletamento dell'esame per il conseguimento

dell'idoneità professionale deve contenere:

a) le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione

all’esame;

b) il modello della suddetta domanda,

c) la data in cui si terrà la prova d'esame,

d) la sede presso la quale si terrà la prova.

ART. 20

REQUISITI MORALI E TITOLI

1. Sono ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità

professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8

e abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, un diploma di

istruzione superiore di secondo grado, o un diploma ad esso equiparato.

ART. 21

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all’esame - utilizzando

il modello allegato al Bando di cui all’art. 19 del presente Regolamento

indirizzandola al Dirigente, unitamente alla attestazione di versamento di €

100,00 su c.c. n. 11025459 intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio

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Tesoreria”, indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto”.

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 20 del presente

Regolamento.

ART. 22

PROGRAMMA D’ESAME

1. L’esame verterà sulle seguenti discipline:

• La circolazione stradale.

• Il trasporto di merci.

• La navigazione.

• Il Pubblico Registro Automobilistico.

• Il regime tributario.

2. Nell’Allegato D vengono riportati in dettaglio gli argomenti d’esame per

ciascuna disciplina.

ART. 23

COMMISSIONE D’ESAME

1. Con il provvedimento con cui è approvato il Bando di cui all’art. 19 viene

istituita la Commissione Esaminatrice che sarà così composta:

• il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;

• due funzionari appartenenti all’Area competente in materia di Trasporti, con

qualifica professionale almeno di categoria D1;

2. Funge da segretario un dipendente della stessa Area, con qualifica professionale

almeno di categoria C.

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ART. 24

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L’esame consiste in una prova scritta della durata di un’ora.

2. La prova scritta si compone di cinque parti, una per ogni disciplina di cui all’art.

22, ciascuna articolata in dieci quesiti a risposta multipla predeterminata.

3. Con provvedimento del Dirigente, da emanarsi almeno trenta giorni prima della

effettuazione della prova scritta, saranno approvati gli elenchi, uno per ogni

disciplina definita all’art. 22, tra i quali la Commissione Esaminatrice sceglierà i

quesiti oggetto della prova scritta.

ART. 25

VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

1. Al candidato sarà attribuito un punto per ogni risposta esatta¸ saranno attribuiti

zero punti per ogni risposta non data e sarà tolto un punto per ogni risposta

errata.

2. L’esame sarà superato qualora il candidato consegua almeno sette punti per

ognuna delle cinque parti in cui è articolata la prova d’esame.

ART. 26

RILASCIO DELL’ATTESTATO

1. A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità

professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi trasporto come da Allegato E del presente Regolamento.

2. A cura della Provincia sarà reso disponibile, anche a mezzo sito internet,

l’elenco di coloro che hanno conseguito l’attestato.

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- TITOLO VI -

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

ART. 27

SOGGETTI

1. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere

esercitata anche dalle delegazioni dirette od indirette dell’Automobile Club

d’Italia o dell’Automobile Club provinciale.

2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente

dall’Automobile Club d’Italia – sede centrale – o dall’Automobile Club

provinciale.

3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l’attività di consulenza

automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con

l’Automobile Club d’Italia o con l’Automobile Club provinciale.

ART. 28

AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

1. Per potere esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991

devono conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 3 e seguenti del presente

Regolamento.

2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed

indirette deve essere presentata dall’Automobile Club d’Italia o dall’Automobile

Club provinciale.

3. L’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club provinciale e le rispettive

delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal

presente Regolamento.

4. É fatto obbligo all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club provinciale

di comunicare alla Provincia, entro 15 giorni, l’estinzione degli uffici o delle

delegazioni dirette ed indirette.

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5 Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce una grave

irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza, di cui all'art. 39 del

presente Regolamento.

- TITOLO VII -

AUTOSCUOLE

ART. 29

COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall’art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via

esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell’esame per conducenti

di veicoli a motore.

2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti

relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di

abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

3. La attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata

nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all’autoscuola

in qualità di allievo.

4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non

devono conseguire l’autorizzazione per esercitare l’attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall’art. 3 del presente

Regolamento.

5. Nello svolgimento dell'attività di consulenza i soggetti di cui al suddetto comma

2, devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

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ART. 30

NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All’esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del

precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia

di:

• accesso agli Uffici Pubblici;

• orari di apertura;

• tariffe;

• registro-giornale;

• ricevute sostitutive;

• sanzioni.

- TITOLO VIII -

GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 31

ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale

rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico

dello Studio; qualora lo studio sia Sportello Telematico dell'Automobilista

(S.T.A.) dovrà adottare un orario di apertura al pubblico per almeno 25 ore

settimanali, in modo da garantirne un'adeguata continuità del servizio ai loro

utenti.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive, il titolare o legale

rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro 5 giorni dalla

data di modifica.

3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di

chiusura per ferie, prima dell’inizio dello stesso.

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4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce

irregolarità semplice nell’esercizio dell’attività di consulenza ai sensi dell'art.

39 del presente Regolamento.

ART. 32

TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL’UTENZA

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le

tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non

variazione delle stesse.

2. Una copia delle tariffe applicate dallo Studio e una del logo per l’attività dello

Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.), vistati entrambi dalla

Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico,

presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la

possibilità, per l’utente, di inoltrare reclami in merito all’attività di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, anche al

Dirigente dell’Area competente in materia di trasporti della Provincia.

4. L’applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dalla Provincia costituisce

grave abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza di cui al successivo art.

40.

5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il mancato deposito delle

tariffe, previsto dal comma 1, e le mancate affissioni previste dai commi 2 e 3,

costituiscono irregolarità semplici nell’esercizio dell’attività di consulenza di

cui all'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 33

REGISTRO-GIORNALE

1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale

di cui all’art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà

essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge.

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2. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua

parte e contenere i seguenti dati:

• numero progressivo attribuito all’incarico;

• dati identificativi (nome, cognome e residenza oppure denominazione e

sede) del soggetto che ha commissionato l’espletamento della pratica;

• dati identificativi del veicolo (numero di targa o di telaio) o del documento

relativamente al quale viene espletata la formalità;

• tipo di formalità da espletare (per es. trasferimento di proprietà,

immatricolazione, duplicato patente, ecc.);

• tipo di adempimenti svolti (per es. P.R.A., Motorizzazione, ecc.) qualora

svolti verso uffici pubblici;

• data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 34 e numero

progressivo della stessa;

3. Nella compilazione del Registro Giornale ad un numero progressivo deve

corrispondere esclusivamente una formalità.

4. Sul registro non sono ammessi campi bianchi, cancellature, raschiature o

abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l’errore

stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o

dal legale rappresentante dello Studio.

5. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può

avvenire in conformità con l’art. 7, comma 4-ter, del Decreto Legge 10 giugno

1994, n. 357 “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa

dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico

del contribuente”, convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato

dall’art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.

6. La compilazione del registro deve avvenire a cura del responsabile professionale

il quale deve provvedere alla registrazione entro il giorno stesso in cui vengono

prese in carico le formalità.

7. La mancanza anche di uno solo dei dati del Registro Giornale di cui al comma 2,

la annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità

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nonché il mancato rispetto di quanto previsto al comma 6 costituisce

irregolarità semplice nell’esercizio dell’attività di consulenza di cui all'art. 39

del presente Regolamento.

ART. 34

RICEVUTE DI CONSEGNA

DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O

DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Quando il responsabile professionale ovvero, in caso di assenza o sostituzione,

uno dei soggetti di cui all'art. 11, commi 4 e 5, ritira i documenti di circolazione

dei mezzi di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida per gli

adempimenti di competenza, rilascia all’interessato una ricevuta conforme al

modello allegato A al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

del 19 novembre 2011 “Individuazione delle caratteristiche e delle regole

tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e

dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista

dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264”.

2. Le ricevute di cui al comma 1 devono essere rilasciate secondo la procedura

informatizzata attraverso il collegamento telematico con il Centro Elaborazione

dati della Direzione generale per la motorizzazione e deve essere sottoscritta da

persona legittimata ai sensi della legge n. 264 del 1991; il C.E.D. della

Direzione generale per la motorizzazione, verificata la congruenza dei dati

ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa della ricevuta di

consegna, che deve avvenire su carta intestata dello studio di consulenza.

3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti il documento di

circolazione del mezzo di trasporto ovvero l’estratto dello stesso oppure il

documento di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni dalla

data del rilascio, non rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione

nella misura in cui ne sussistano le condizioni; tale data di emissione deve

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corrispondere al giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto da queste

imprese o società.

4. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca

dell'autorizzazione di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

5. Ogni altra irregolarità, salvo quanto disposto dal suddetto comma 4, nel rilascio

della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 85,00 a euro 338,00.

ART. 35

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso

l’archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l’archivio o il domicilio

fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà

essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di

deposito del primo documento.

2. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare

copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della

documentazione prevista dall’art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa

vigente in materia tributaria.

A richiesta della Provincia, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, lo Studio

dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della

documentazione afferente le formalità oggetto dell’attività di vigilanza.

3. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1, conservazione della

documentazione e del rispetto dei termini previsti al comma 2, costituiscono

irregolarità semplice nell’esercizio dell’attività di consulenza come stabilito

dall'art. 39 del .presente Regolamento.

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4. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 2 costituisce grave

abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza come previsto dall'art. 40 del

presente Regolamento.

ART. 36

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITÀ

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate

dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l’attività, lo stesso deve

chiedere la sospensione della autorizzazione.

2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del

Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a

sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l’attività sia ripresa,

l’autorizzazione è revocata d’ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o

legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà

avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

3. La sospensione volontaria della attività senza la prescritta approvazione,

l’esercizio dell’attività durante il periodo di sospensione volontaria, ancorché

autorizzata, l'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta

autorizzazione oppure oltre il periodo autorizzato costituiscono grave abuso

nell’esercizio dell’attività di consulenza, di cui all'art. 40 del presente

Regolamento.

ART. 37

CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

1. É fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla

Provincia la cessazione della attività entro 15 giorni dalla stessa interruzione.

L’attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-

Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno.

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2. Entro 15 giorni dalla data del ritiro o della revoca della autorizzazione verranno

annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 12, che

risultino rilasciate.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità

nell’esercizio dell’attività di consulenza di cui all'art. 39 del presente

Regolamento.

- TITOLO IX -

VIGILANZA VIOLAZIONI E SANZIONI

ART. 38

VIGILANZA

1. La vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto, spetta alla Provincia e ai Comuni.

2. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite:

a) i Funzionari preposti dell’Area competente in materia di Trasporti, muniti

di apposita tessera di riconoscimento.

b) i Vigili Provinciali.

3. I soggetti di cui al comma precedente possono, per l’accertamento delle

violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose

e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra

operazione tecnica.

4. Qualora, nell’ambito dell’attività di vigilanza siano riscontrati comportamenti o

fatti di competenza di altri Enti o Uffici Pubblici, sarà loro trasmessa opportuna

comunicazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

ART. 39

IRREGOLARITÀ SEMPLICE, REITERATA, PERSISTENTE

1. Costituiscono irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza quei

comportamenti contrari a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e

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così definite dagli articoli 7, comma 6, art. 11, comma 6, art. 14, comma 8, art.

31, comma 4, art. 32, comma 5, art. 33, comma 7, art. 34, comma 5, art. 35,

comma 3 e art. 46, comma 4, del presente Regolamento.

2. L'irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica per la

circolazione dei mezzi di trasporto è considerata semplice se la violazione è

commessa per la prima volta dallo Studio e porta alla conseguente contestazione

della violazione e alla diffida ad una sua eventuale prosecuzione o reiterazione.

3. L'irregolarità grave è specificatamente definita nelle ipotesi di cui agli art. 10,

comma 9, art. 11, comma 6, art. 28, comma 5 e art. 37, comma 3, del presente

Regolamento, e porta alla conseguente contestazione della violazione e alla

censura con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria da euro 50,00 a

euro 150,00.

4. Costituisce irregolarità persistente il mantenimento o la prosecuzione della

violazione oggetto della diffida di cui al comma 2, nonché la violazione delle

prescrizioni eventualmente contenute nello stesso provvedimento disciplinare.

5. Costituisce irregolarità ripetuta quando la medesima violazione viene reiterata

dallo Studio nel triennio successivo alla diffida di cui al comma 2.

6. L'irregolarità persistente e ripetuta comportano l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00.

ART. 40

GRAVE ABUSO

1. Costituiscono grave abuso quei comportamenti contrari a quanto prescritto dalla

normativa vigente in materia e così definito dagli art. 8, comma 3, art. 9, comma

4, art. 10, comma 11, art. 11, comma 7, art. 13, comma 2, art. 14, comma 9, art.

34, comma 4, art. 35, comma 4, art. 36, comma 3 e art. 46, comma 5, del

presente Regolamento.

2. Al di fuori delle ipotesi indicate nel sopra citato comma, l'Ufficio può accertare

il grave abuso ogni qualvolta riscontri azioni od omissioni ascrivibili a dolo o

colpa grave poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di

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consulenza automobilistica e tali da cagionare danni patrimoniali o non

patrimoniali a carico del cliente.

3. La commissione di gravi abusi comporta la revoca dell'autorizzazione di cui

all'art. 3 e l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l’eventuale responsabilità civile e

penale.

ART. 41

ESERCIZIO ABUSIVO

1. Costituisce esercizio abusivo dell'attività di consulenza lo svolgimento dei

compiti descritti all’art. 2 senza essere in possesso della prescritta

autorizzazione o nel periodo di sospensione della stessa, e come previsto agli

articoli 3, comma 5 e art. 17, comma 3, del presente Regolamento.

2. L'esercizio abusivo comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 ed è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €

2.582,00 a € 10.329,00.

ART. 42

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora è accertata la perdita dei requisiti di cui al Titolo III del presente

Regolamento si procede all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione

di cui all'art. 3 del presente Regolamento, secondo quanto previsto dalla Legge 7

agosto 1990, n. 241.

2. É pertanto prevista la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, qualora lo

studio si trovi nelle ipotesi espressamente indicate negli articoli 8, comma 2, art.

9, comma 3, art. 10, comma 10, art. 11, comma 8, art. 34, comma 4, art. 37,

comma 2, art. 40, comma 3, e art. 41, comma 2, del presente Regolamento.

3. Il provvedimento di revoca, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, comporterà

l'applicazione della sanzione pecuniaria relativa alla violazione commessa.

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ART. 43

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Per la contestazione delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni consistenti

nel pagamento di una somma di denaro si applica la procedura prevista e

disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema

penale”.

ART. 44

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione,

questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi,

entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di

trecentosessanta giorni, per i residenti all’estero, all’interessato ed

eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data

dell’accertamento.

2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi”.

3. Qualora ricorra il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata,

con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un

Funzionario della Provincia.

ART. 45

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della

notificazione degli estremi della violazione di cui all’art. 44, gli interessati

potranno far pervenire al Dirigente scritti difensivi e documenti, potendo

chiedere anche di essere sentiti.

2. Il Dirigente sente l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i

documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi; lo stesso, se

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ritiene fondato l’accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti,

ne ingiunge il pagamento.

3. Il Dirigente, qualora ritenga di accogliere le difese presentate dall'interessato,

emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicando agli

interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.

ART. 46

VIGILANZA SUL VERSAMENTO DELL’I.P.T.

1. La Provincia è inoltre competente per il controllo sul versamento dell’Imposta

Provinciale sulle formalità di Trascrizione (I.P.T.), iscrizione ed annotazione dei

veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), disciplinata con

specifico regolamento.

2. La Provincia trasmette alle Associazioni di categoria operanti sul territorio

provinciale il predetto regolamento sull’I.P.T. e comunica loro tempestivamente

ogni modifica od integrazione dello stesso.

3. L’attività di vigilanza, limitatamente alle formalità di trascrizione, iscrizione ed

annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. può essere esercitata, oltre che dai

funzionari individuati al precedente art. 38, anche dai Funzionari preposti

dell’Area competente in materia di Tributi, muniti di apposita tessera di

riconoscimento.

4. L’ingiustificato ritardo nel versamento totale o parziale dell’I.P.T. costituisce

irregolarità semplice nell’esercizio dell’attività di consulenza, come stabilito

dall'art. 39 del presente Regolamento.

5. L’ingiustificato omesso totale o parziale versamento dell’I.P.T. sarà sanzionato

come grave abuso nell’esercizio dell’attività di consulenza, come stabilito

dall'art. 40 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni previste in materia di I.P.T. dal presente Regolamento si applicano

in aggiunta a quelle previste dal vigente regolamento provinciale in materia di

Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei

veicoli, richieste al P.R.A.

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- TITOLO X -

OSSERVATORIO

ART. 47

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO

1. Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore è istituito, presso l’Area

competente in materia di trasporti, l’Osservatorio sull’attività di consulenza per

la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 48

COMMISSIONE PERMANENTE

1. Alla finalità di cui all’articolo precedente provvede una Commissione

Permanente alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia

regolamentare, in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità

professionale ed in materia di corsi di aggiornamento. Allo scopo la

Commissione provvederà:

a) a valutare gli adeguamenti da apportare al presente Regolamento a seguito

degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo precedente o alla luce della

nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) a tenere aggiornati gli elenchi dei quesiti definiti all’art. 24, comma 3, del

presente Regolamento;

2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente, che la presiede,

ed è composta:

a) dai funzionari della struttura provinciale competente in materia di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) da due rappresentanti delle Associazioni di Categoria, formalmente

riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e, qualora si renda necessario,

c) da un funzionario dell’U.M.C.;

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d) da un funzionario del P.R.A..

3. I componenti della Commissione di cui alla lett. b) sono designati dalle

Associazioni a cui appartengono tra quelli rappresentati nel territorio

provinciale; mentre i componenti di cui alla lettera c) sono designati dal

Direttore del rispettivo Ufficio Provinciale.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente individuato dal

Dirigente tra i funzionari della struttura provinciale. Uno degli stessi può essere,

altresì, delegato dal Dirigente, in caso di impedimento, a presiedere la

Commissione.

5. La Commissione dura in carica cinque anni e dovrà essere convocata almeno

una volta l’anno.

6. La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo totalmente gratuito.

- TITOLO XI -

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 49

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda

alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto.

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera che lo

approva ed è successivamente pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio della

Provincia.

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ART. 51

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Gli Studi esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente

Regolamento devono adeguarsi a quanto ivi previsto entro il 30 giugno 2016.

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INDICE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO E LEGENDA

ALLEGATO A:Tabella A allegata alla Legge n. 264/91

Compiti ed adempimenti delle Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

ALLEGATO B:DAC - Domanda Autorizzazione Consulenza

Istanza per chiedere l'autorizzazione o il suo aggiornamento

ALLEGATO C:Allegato I del Decreto Ministeriale del 09/11/1992

Fac-simile dell'attestazione di capacità finanziaria

ALLEGATO D:Allegato 1 del Decreto Ministeriale 16/04/1996 n. 338

Elenco delle discipline oggetto della prova d’esame

ALLEGATO E:AIP - Attestato Idoneità Professionale

Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto

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Allegato A- Tabella A Legge 8 agosto 1991, n. 264 -

COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,

relativi ai tipi di operazioni di cui alla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870

e successive modificazioni ed integrazioni.

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,

connessi all’esercizio della attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni,

cancellazioni e certificazioni connesse all’Albo di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, e

successive modificazioni ed integrazioni.

- Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti

a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere

autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,

relativi alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, secondo le

voci di cui all’allegato B al Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399,

concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro

Automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,

per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni,

comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi

conducenti.

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Allegato B- DAC: Domanda Autorizzazione Consulenza -

Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO

Via Ricchieri, detto “Celio”, 10

45100 ROVIGO

DOMANDA

DI AUTORIZZAZIONE O DI AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO(ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

della Ditta denominata ____________________________________________________________

con sede a _________________________________________________________ (prov. _______)

in Via _____________________________________________________________ n. ___________

recapito telefonico ________________________________________________________________

posta elettronica __________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________

CHIEDE

IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI

CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, per:

INIZIO ATTIVITÀ: SEDE PRINCIPALE SEDE SECONDARIA

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

FUSIONE E INCORPORAZIONE

TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ, quale soggetto avente causa, a seguito di decesso

incapacità fisica / incapacità giuridica del titolare/legale rappresentante della ditta

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MARCADA

BOLLO

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denominata:_________________________________________________________ ,

autorizzata con provvedimento __________________________________________;

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE PROFESSIONALE;

L'AGGIORNAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO,

per:

TRASFERIMENTO DELLA SEDE: principale secondaria

MODIFICA della sola ragione sociale/denominazione/insegna annotata/e nel Registro

Imprese presso la CCIAA di ____________________________________________

MODIFICA DEI LOCALI;

SOSTITUZIONE PROVVISORIA DEL RESPONSABILE PROFESSIONALE PER ASSENZA TEMPORANEA;

AFFIANCAMENTO DEL RESPONSABILE PROFESSIONALE PER ASSENZA PROLUNGATA E

CONTINUATA (OLTRE I 30 GIORNI) CON UN PREPOSTO;

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dagli artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa”, in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non

rispondenti a verità,

DICHIARA

di essere:

cittadino italiano nato a __________________________________________ prov. _______

il ________________________ residente a __________________________ prov. ________

in Via ___________________________________________________________ n. ______

cittadino dello Stato di __________________________ appartenente alla Comunità Europea

e residente a ___________________________________________________ prov. _______

nato a ________________________________________________________ prov.________

il ________________________ stabilito in Italia in ________________________________

prov. ________ Via ________________________________________________ n. ______

cittadino dello Stato di __________________________ non appartenente alla Comunità

Europea nato a _____________________________________________________________

il ________________________ e residente a __________________________________

prov. _____ Via ____________________________________________________________ - 45 di 53 -

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n. ____ munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da _______________________

___________________________ di __________________________ il ________________

___________________________ scadenza _______________________

- di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro

l’amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica,

l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640,

646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale

la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel

massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di

prevenzione;

- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso,

nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di

decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/1965;

- (indicare il caso che ricorre)

di non avere rapporto di pubblico impiego o rapporto di lavoro privato;

di avere un rapporto di lavoro dipendente e di essere autorizzato ad esercitare l’attività

di consulenza per la circolazione dei mazzi di trasporto, come risulta dalla dichiarazione

allegata;

- (nel caso di apertura di sedi secondarie)

che la Ditta richiedente ha sede secondaria a ________________________________________

in Via ________________________________________________________________ n. ____

recapito telefonico _____________________________________________________________

posta elettronica _______________________________________________________________

con insegna (eventuale) _________________________________________________________

e che viene indicato come Responsabile professionale per la gestione della attività, il Sig.

______________________________________________________, in possesso dell’attestato

di idoneità professionale rilasciato da ______________________________________________

in data ______________________________.

- (compilare se ricorre il caso di società)

che

il/i socio/i (se società di persone)

l’/gli accomandatario/i (se s.a.s. o s.a.p.a.)

l’/gli amministratore/i (se altro tipo di società)

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è/sono il/i Sig./Sigg. ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali e morali nelle

autocertificazioni allegate;

- (compilare se ricorre il caso di impresa individuale)

di essere in possesso, quale Titolare e Responsabile professionale dell’attestato di idoneità

professionale rilasciato da ________________________________________ in data

__________________________.

- che il possessore dell’attestato di idoneità professionale ai fini dell’autorizzazione richiesta

non è responsabile professionale di altri Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto o di altra impresa che richieda analoga figura.

Luogo e data __________________________

IL RICHIEDENTE

_______________________________

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).Dichiara, infine, di essere a conoscenza che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.

Luogo e data ________________

Il/La dichiarante

ALLEGATI:

a) Attestato di idoneità professionale in originale;

b) Attestazione di capacità finanziaria non inferiore a € 51.645,69;

c) (per le persone giuridiche), copia semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto;

d) Attestazione di versamento di € 25,82 sul c/c n. 1453 intestato a Tesoreria Provinciale dello

Stato–Capo XV capitolo 2454 art. 01 – Rovigo;e)

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e) Dichiarazione del possesso della certificazione di agibilità relativo ai locali sede dello

Studio;

f) Planimetria dei locali in scala 1:100 quotata e vidimata da un tecnico abilitato;

g) Copia del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità

dei locali;

h) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

i) (se persona giuridica), copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei

soci/accomandatari/amministratori;

j) (nel caso di cittadino extracomunitario) copia conforme all’originale del permesso di

soggiorno;

k) (nel caso di lavoratore dipendente), dichiarazione di assenso o di nulla osta del datore di

lavoro.

l) eventuale ulteriore documentazione con riferimento al caso o ai casi segnalati, richiesta nel

Regolamento e, nel rispetto delle disposizioni in materia di documentazione e procedimento

amministrativo, dalla Provincia di Rovigo.

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Allegato C- Allegato I del Decreto Ministeriale del 09/11/1992 -

Carta intestata

(dell’istituto di credito ovvero della società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi [€ 2.582.284,50])

ATTESTAZIONE

A richiesta dell’interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha

concesso al Sig./Società _________________________________________________

________________________________________________________________________________

nella forma tecnica di ______________________________________________________________

un affidamento di € ____________________________________________________

(__________________ in lettere __________________)

Luogo e data

Firma

______________________________________

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Allegato D- Allegato 1 del Decreto Ministeriale 16/04/1996 n. 338 -

DISCIPLINE E ARGOMENTI D’ESAMEPER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

A) La circolazione stradale:

• Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

• Nozione di veicolo.

• Classificazione e caratteristiche dei veicoli.

• Masse e sagome limiti.

• Traino di veicoli.

• Norme costruttive e di equipaggiamento.

• Accertamenti tecnici per la circolazione.

• Destinazione ed uso dei veicoli.

• Documenti di circolazione ed immatricolazione.

• Estratto dei documenti di circolazione e di guida.

• Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

• Guida dei veicoli.

• Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

• Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei

rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario.

B) Il trasporto di merci:

• Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

• Comitati dell’Albo e loro attribuzioni.

• Iscrizioni nell’Albo, requisiti e condizioni.

• Iscrizioni delle imprese estere.

• Fusioni e trasformazioni.

• Abilitazioni per trasporti speciali.

• Variazione dell’Albo.

• Sospensioni dall’Albo.

• Cancellazioni dall’Albo.- 50 di 53 -

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• Sanzioni disciplinari.

• Effetti delle condanne penali.

• Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.

• Omissione di comunicazione all’Albo.

• Accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.

• Tariffe a forcella per i trasporti di merci.

• Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.

• Trasporto merci in conto proprio.

• Licenze.

• Commissione per le licenze.

• Elencazione delle cose trasportabili.

• Revoca delle licenze.

• Ricorsi.

• Servizi di piazza e di noleggio.

• Esenzioni dalla disciplina del trasporto merci.

• Trasporti internazionali.

C) Navigazione:

• Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.

• Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.

• Navi e galleggianti.

• Unità da diporto.

• Costruzione delle imbarcazioni da diporto.

• Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.

• Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

• Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.

• Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.

• Collaudo e rilascio certificato d’uso dei motori.

• Competenze dei R.I.Na.

• Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima

iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.

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• Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali

occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o

copia di documenti.

• Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.

• Noleggio e locazione.

• Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.

• Regime fiscale ed assicurativo.

• Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.

• Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi.

• Esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di motori.

• Validità e revisione delle patenti nautiche.

D) Il P.R.A.:

• Legge del P.R.A.

• Legge istitutiva I.P.T.

• Compilazione delle note.

• Iscrizioni.

• Trascrizioni.

• Annotazioni.

• Cancellazioni.

E) Il regime tributario:

4. Le imposte dirette ed indirette in generale.

5. L’I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.

6. Fatturazione delle operazioni.

7. Fatturazioni delle prestazioni professionali.

8. Ricevuta fiscale: forma e contenuti.

9. Il principio di territorialità dell’imposta: operazioni internazionali, intercomunitarie e

intracomunitarie.

10. Registri contabilità I.V.A.

11. Dichiarazione annuale I.V.A.

12. Regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa e dell’I.V.A.

13. Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

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ATTESTATODI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Prot. n. ___/______

Vista la Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 105 comma 3 lett. g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il “Regolamento per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. _______/_____ del _________;

Visto l’esito positivo dell’esame di idoneità – __ Sessione per l'anno______ – sostenuto davanti alla Commissione costituita con determinazione dirigenziale n. _____ del ___________ presso la Provincia di Rovigo;

SI ATTESTA

che il sig. ________________ , nato a ___________ ( ____ ) l'________, ha superato in data _____________ , l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.Il presente attestato, in unico originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Rovigo, ______________

Il Dirigente

_________________________

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Provincia di Rovigo

Allegato E- AIP - Attestato Idoneità Professionale -

Marca da bollo

Prot. n. _____ /_______AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO