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Page 1: Associazione Scienza & Vita Roma, 10/11/2007 Obiezione di coscienza Gruppo di sostegno Associazione Scienza & Vita di MACERATA

Associazione Scienza & Vita

Roma, 10/11/2007

Obiezione di coscienzaObiezione di coscienza

Gruppo di sostegno Associazione Gruppo di sostegno Associazione Scienza & Vita di Scienza & Vita di

MACERATAMACERATA

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• "PILLOLA DEL GIORNO DOPO - OBIEZIONE DI COSCIENZA  (23-2-2007)

• Alla FNOMCeO sono pervenute numerose richieste di informazioni in merito alla problematica dell'obiezione di Coscienza relativamente alla prescrizione della "pillola del giorno dopo". La questione interessa soprattutto i medici che svolgono attività di Guardia Medica. La Federazione ritiene "che nel caso in cui al medico obiettore di coscienza sia richiesta la prescrizione di cui trattasi, lo stesso non può limitarsi ad esprimere la propria obiezione, ma debba provvedere nell'ambito delle proprie responsabilità, affinchè la richiedente possa accedere con i tempi e modalità appropriate alla prescrizione".

Circolare Ordine dei Medici di Circolare Ordine dei Medici di Macerata del 23-2-2007Macerata del 23-2-2007

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Abbiamo inviato una prima lettera (18-4) partendo dall’osservazione scientifica dell’azione anti-nidatoria dell’ormone costituente la pillola del giorno dopo, il levonorgestrel, che interferisce con l’annidamento e uccide di fatto l’embrione. Il meccanismo d’azione consiste in una "inibizione della fase dell’impianto", vale a dire che, avvenuta la fecondazione, lo zigote dovrebbe annidarsi, ma questo farmaco non gli fa trovare il terreno idoneo. Si considera come estensione della legge 194/78, pur essendo stato introdotta a questo scopo dopo 15 anni dalla legge, perché la preparazione, la commercializzazione e l’indicazione del prodotto sono finalizzati ad uso abortivo. Pertanto, poiché l’art 9 della legge sancisce il diritto all’obiezione di coscienza, l’abbiamo rivendicata ed abbiamo già prospettato una mobilità del personale controllato dalle Regione.

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L’Ordine ci ha risposto (17-5) che è opinabile considerare esistente lo stato di gravidanza, non essendo ancora avvenuto l’annidamento, condizione fondamentale perché possa essere operativa la condizione di obiettore. Inoltre si configurava un conflitto d’interessi con il diritto dell’assistita che chiede di poter godere della prescrizione del farmaco entro 72 ore, quindi avvalendosi di personale di guardia medica. Da ciò la difficoltà di turnare medici non obiettori per difficoltà economiche ed organizzative.

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Ci siamo accorti che il problema giuridico non doveva essere posto nei termini del rispetto o meno della legge 194/78 e del diritto all’obiezione in essa contenuto. Ove si invocasse tale diritto verrebbe posta la questione (ipocrita, ma supportata dall’OMS) dell’inizio o meno della gravidanza. La legge parla d’interruzione di gravidanza e l’obiezione di coscienza può essere invocata solo nei suoi confronti.

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La nostra risposta del 19- 6 diceva che pur ammettendo che non sia iniziata alcuna gravidanza prima dell’annidamento dell’ovulo fecondato nell’endometrio, è certo che può essere avvenuto, il CONCEPIMENTO. Ci troviamo davanti alla possibile, probabile, presenza di un nuovo individuo, il concepito, che GODE, sin dal concepimento, di diritti inalienabili tutelati dal nostro ordinamento giuridico e segnatamente dall’art.2 della Costituzione e dall’art. 1 della legge 40/2004.

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Primo di tutti questi diritti è il diritto alla vita. La tutela di tali diritti consente a chiunque eserciti la professione sanitaria di appellarsi alla propria COSCIENZA (c.d. “clausola di coscienza”) vale a dire di astenersi da qualunque atto che potrebbe potenzialmente essere lesivo della vita del concepito. L’esercente la professione sanitaria può rifiutare la prescrizione o la somministrazione del principio potenzialmente letale. Il riferimento alla “clausola di coscienza” riflette quanto già previsto all’art 22 del Codice Deontologico della FNOMCeO del 2006.

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La risposta dell’Ordine, giunta dopo un mese (19-7) diceva che tale possibilità era realizzabile in regime di libera professione, ma non per il caso in cui il Medico sia istituzionalmente tenuto a soddisfare la legittima richiesta della donna e non ci siano i tempi ed i modi per rimediare al suo rifiuto. Citava precedenti giudiziari che, in forza dell’art.1 della Legge 405/75 di Istituzione dei Consultori Familiari, stabiliscono come prevalente il diritto della donna rispetto alla clausola di coscienza del Medico. Pertanto o il medico è in grado di assicurare per altra via la soddisfazione della richiesta nei tempi prescritti o dovrà soccombere e procedere egli stesso alla prescrizione, pena il rischio di denuncia per omissione di atti d’ufficio.

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Con lettera del 29-7 abbiamo ribadito che il medico, qualunque sia la funzione da lui ricoperta e come chiunque altro, può avvalersi della “clausola di coscienza”. Tanto più che proprio l’art. 1 della legge 405/75 stabilisce quali scopi dei consultori la ”tutela della salute della donna” ma anche quella de “il prodotto del concepimento”. E ciò è precisamente il caso in questione: il medico può e deve valutare in coscienza se le richieste della donna possano mettere in pericolo – oltre alla salute propria - la salute del prodotto del concepimento che –come detto – gode di precisa ed assoluta tutela costituzionale. La condotta del medico che rifiuti la somministrazione di farmaci potenzialmente lesivi per la salute del concepito è dunque perfettamente lecita e fedele al dettato normativo, non costituendo in alcun modo “rifiuto di atto dell’ufficio”.

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L’art. 54 C.P. stabilisce che non è punibile chi abbia commesso il fatto (qualunque fatto, anche se astrattamente illecito) per esservi stato costretto dalla necessità di salvare altri (il concepito) dal pericolo attuale (basta il pericolo della morte del concepito, come appunto nel caso della pillola Norlevo) di un danno grave alla persona (la morte del concepito).

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Incontro diretto con il presidente Incontro diretto con il presidente dell’Ordine dei Medicidell’Ordine dei Medici

• All'Ordine dei Medici non compete inibire al singolo Medico l'obiezione (diritto insindacabile del professionista).

•     Suo compito potrebbe essere la divulgazione del Codice deontologico del 2006  (Art. 22) e la pronunzia del Comitato Nazionale di Bioetica del 28-5-2004. (parere assunto all'unanimità).

•     I nostri interessi coinciderebbero se spingessimo la Regione ad un pronunciamento in merito. Fare fronte comune verso l'Assessorato per pubblicare pronunzie in proposito. Il problema è sul disservizio creatosi da un'obiezione. Pur ammettendo che sia un diritto della donna “la richiesta” di un farmaco, nel caso di specie non sussiste lo stato d’emergenza, in quanto l’azione farmacologia può essere esercitata in un lasso di tempo di 72 ore. Poiché è competenza dell'amministrazione provvedere all’organizzazione di un qualsiasi servizio, abbiamo convenuto che la ASL dovrebbe provvedere a predisporre in servizio un sanitario disponibile per interrompere eventuali periodi scoperti per più di 72 ore.

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•     Non è corretto ipotizzare per giovani medici una denuncia di omissione di atti d'ufficio (tra l'altro ancora da visionare). Se si dovesse giungere ad una contrapposizione con l'utente va considerato comunque che si agisce con la scriminante dello stato di necessità, che per noi è rappresentato dalla salvaguardia di un essere umano già concepito. (Art.54 del Codice Penale)

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Pronunzia della Regione Emilia-Pronunzia della Regione Emilia-Romagna del Giugno 2007Romagna del Giugno 2007

In merito alla possibilità di rifiutare la prescrizione della “pillola del giorno dopo” il Comitato Nazionale per la Bioetica, dopo aver preso in esame la letteratura scientifica in materia, con una nota approvata il 28/5/2004, ha ritenuto unanimemente di accogliere la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione della contraccezione di emergenza, avendo il diritto di appellarsi alla “clausola di coscienza” secondo quanto previsto dal Codice deontologico della FNOMCeO (Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) del 1998.

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Ogni qualvolta sia in gioco quanto meno il dubbio circa il diritto all'esistenza del concepito -costituzionalmente tutelato e garantito- è senza dubbio da accogliersi la possibilità per l'esercente la professione sanitaria di rifiutare la prescrizione o la somministrazione del principio potenzialmente letale.