avvocato...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il...

25
SINTESI MIRATA EDIZIONI GIURIDICHE E IMON S ® Gruppo Editoriale Simone 54DG9 QUESTIONARIO IN APPENDICE CON LE DOMANDE D’ESAME 2012 Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato) DIRITTO ECCLESIASTICO di AVVOCATO L’ESAME di 2012 Nozione, principi e fonti Patti Lateranensi Nuovo Concordato Stato della Città del Vaticano clero) Enti ecclesiastici Patrimonio ecclesiastico Matrimonio Altre confessioni religiose , /,%5, ',*,7$/,

Upload: others

Post on 06-Mar-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

SINTESI MIRATA

EDIZIONI GIURIDICHEEIMONS ®

G r u p p o E d i t o r i a l e S i m o n e

54DG9

QUESTIO

NARIO IN

APP

ENDICE

CON LE

DOMANDE D

’ESAME

2012

Collana diretta da F. Izzo (magistrato) e G. Abbate (avvocato)

DIRITTO ECCLESIASTICOdi

AVVOCATOL’ESAME

di

2012

Nozione, principi e fonti Patti Lateranensi Nuovo Concordato Stato della Città del Vaticano

clero) Enti ecclesiastici Patrimonio ecclesiastico Matrimonio

Altre confessioni religiose

Page 2: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà
Page 3: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Copyright © 2012 Simone S.p.A.Via F. Russo, 33/D80123 Napoli

Tutti i diritti riservati.È vietata la riproduzione anche parzialee con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazionescritta dell’editore.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone S.p.A.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Ideazione, progettazione, direzione: Federico del Giudice

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet: www.simone.it

Page 4: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

PREMESSA

Questo volume — aggiornato al maggio 2012 — nato dalla quarantennale espe-rienza delle Edizioni Simone, consente al lettore informatizzato di avere sul proprio tablet, i-phone, lettore e-book, pc e altri strumenti informatici una co-moda sintesi della materia d’esame.La scelta degli argomenti e il loro approfondimento sono stati calibrati sulle prin-cipali domande d’esame che abitualmente vengono proposte agli aspiranti avvo-cati e che sono oggetto di vivaci discussioni e confronti sui forum specialistici. Un ricco elenco di tali domande è riportato in calce a questo volume. La stesura di questa sintesi mirata tiene conto che il lettore è già in possesso di pregresse conoscenze di base che è chiamato — per sostenere il co loquio — a “rinfrescare”; pertanto vengono presentati alcuni argomenti ritenuti importan-ti sotto forma di trattazione organica, altri sotto forma di schede riassuntive sulle quali è facile orientarsi.Opportuni approfondimenti giurisprudenziali sono stati sapientemente in-seriti per consentire all’ esaminando di dimostrare durante il colloquio padro-nanza e dimestichezza anche con l’applicazione pratica delle norme. Si consiglia di affiancare ed integrare questo e-book con lo studio dei compen-di e manuali Simone nonché con i volumi della collana “I quaderni per l’esa-me di avvocato”, di cui questo lavoro non rappresenta una duplicato, ma solo una utile e ragionata sintesi panoramica del programma d’esame.

Page 5: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 1: Il diritto ecclesiastico: definizione, principi e fonti Pag. 5

CAPITOLO 2: I Patti Lateranensi ed il nuovo Concordato Pag. 10

CAPITOLO 3: Santa Sede e Stato della Città del Vaticano Pag. 14

CAPITOLO 4: Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico. Il clero Pag. 20

CAPITOLO 5: Gli enti ecclesiastici Pag. 27

CAPITOLO 6: Il patrimonio ecclesiastico: entrate di diritto pubblico ed entrate di diritto privato Pag. 33

CAPITOLO 7: L’amministrazione del patrimonio ecclesiastico, gli edifici di culto e i beni culturali di interesse religioso Pag. 38

CAPITOLO 8: Il matrimonio Pag. 42

CAPITOLO 9: Le confessioni religiose diverse dalla cattolica Pag. 56

CAPITOLO 10: Fenomeno religioso ed esperienza giuridica Pag. 61

Questionario Pag. 72

Page 6: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

CAPITOLO 1Il diritto ecclesiastico: definizione,

principi e fonti

Sommario: 1. Definizione. - 2. Principi costituzionali del diritto ecclesiastico italiano. - 3. Le fonti del di-ritto ecclesiastico.

1. DEFINIZIONE

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico statale avente ad oggetto la disciplina, nell’ambito dello Stato stesso, del fenomeno religioso (DEL GIUDICE, SARACENI).

A differenza di quanto accade in Paesi, quali la Gran Bretagna e la Francia, dove le tematiche relative al fenomeno reli-gioso sono inserite nell’ambito del diritto pubblico, amministrativo o privato, in Italia – così come in Spagna, Austria, Ger-mania etc. – tali tematiche sono trattate in maniera autonoma in quanto dotate di propri elementi di specificità e di criteri metodologici originali (MUSELLI - TOZZI).

Il diritto ecclesiastico in Italia, pertanto, si caratterizza:

— come parte del diritto interno in quanto si tratta di un complesso di norme che vige all’inter-no dello Stato;

— quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale.

Fino all’Accordo del 18 febbraio 1984, il nostro ordinamento giuridico operava una netta distinzione tra la religione cat-tolica, considerata come religione dello Stato (art. 1 Trattato Lateranense) da un lato, ed i culti acattolici (cd. culti ammes-si) dall’altro; di conseguenza, e relativamente al nostro ordinamento, secondo alcuni autori (FEDELE, PETRONCELLI) per diritto ecclesiastico doveva intendersi «quel complesso di norme che disciplinavano la vita della Chiesa cattolica entro l’ordi-namento dello Stato» mentre il complesso delle norme statuali che regolavano (ed in effetti tuttora regolano) la vita dei cul-ti differenti da quello cattolico rappresentava, invece, il «diritto dei culti acattolici».

Venuto meno, con l’art. 1 del sopramenzionato Accordo, il principio della religione cattolica come sola religione del-lo Stato, non è più possibile parlare di una distinzione tra Chiesa cattolica e altre confessioni religiose, l’una e le altre tutte egualmente libere di fronte alla legge (art. 8 comma 1, Cost.).

Oggi, pertanto, col termine diritto ecclesiastico, deve intendersi, in Italia, «il complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano, con regimi giuridici particolari, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le confessioni diverse dalla cattolica».

In questo senso il diritto ecclesiastico va tenuto distinto dal diritto canonico che è il diritto interno della Chiesa cattolica.

Differenze tra diritto canonico e diritto ecclesiastico

Il diritto canonico studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa come or-dinamento giuridico.In particolare tale disciplina tratta la struttura e l’organizzazione giuridica fondamentale del Popolo di Dio, i principi e le norme giuridiche che danno senso e coerenza all’intera disciplina canonica.Tali norme fondamentali — alcune di istituzione divina, altre derivanti da opzioni storiche del legislato-re — sono diffuse in tutto l’ordinamento canonico.In questa luce vengono esaminati, fra gli altri: lo statuto giuridico fondamentale del fedele, la potestà ecclesiastica, gli organi costituzionali di governo e la dimensione universale e particolare della Chiesa.Il diritto ecclesiastico considera la posizione di diversi ordinamenti civili nei confronti della dimensione religiosa e i principi cui questi ordinamenti si ispirano, particolarmente in rapporto con la religione cat-tolica. Esamina sotto un profilo formale le fonti statali di natura costituzionale o pattizia (concordati, in-

Differenze tra diritto canonico e diritto ecclesiastico

Il diritto canonico studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa come or-rrdinamento giuridico.In particolare tale disciplina tratta la struttura e l’organizzazione giuridica fondamentale del Popolo diDio, i principi e le norme giuridiche che danno senso e coerenza all’intera disciplina canonica.Tali norme fondamentali — alcune di istituzione divina, altre derivanti da opzioni storiche del legislato-re — sono diffuse in tutto l’ordinamento canonico.In questa luce vengono esaminati, fra gli altri: lo statuto giuridico fondamentale del fedele, la potestàecclesiastica, gli organi costituzionali di governo e la dimensione universale e particolare della Chiesa.Il diritto ecclesiastico considera la posizione di diversi ordinamenti civili nei confronti della dimensionereligiosa e i principi cui questi ordinamenti si ispirano, particolarmente in rapporto con la religione cat-tolica. Esamina sotto un profilo formale le fonti statali di natura costituzionale o pattizia (concordati, in-

Page 7: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico6

tese, accordi ecc.), nonché le norme da esse derivate e il valore degli ordinamenti confessionali (partico-larmente quello canonico) nei confronti del diritto civile. Studia poi i temi della libertà religiosa, la posi-zione giuridica delle confessioni, la personalità degli enti religiosi, lo statuto dei ministri del culto, il ma-trimonio religioso, la libertà di insegnamento, la cooperazione economica ecc.

2. PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

I principi fondamentali del diritto ecclesiastico, sono sostanzialmente i seguenti:

a) libertà religiosa, sancita dall’art. 19 Cost.: ciascun individuo, non importa se cittadino, stra-niero od apolide, ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tale diritto tutela la libertà di coscienza di ciascuno in ordine ai quesiti fondamentali sul senso dell’esi-stenza, sia in senso positivo, come sentimento religioso, sia in senso dubitativo, come agno-sticismo, sia in senso negativo, come convinzione dell’inesistenza di una realtà trascenden-tale o ateismo. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva e può concretizzarsi nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in pubblico del culto. L’unico limi-te espresso riguarda le manifestazioni esteriori del culto, i riti, che non possono essere con-trari al buon costume, ossia l’insieme dei precetti che impongono un determinato compor-tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà religiosa trova, invece, un limite implicito nell’esigenza di garantire altri beni costituzionalmente rilevanti, come ad esempio la dignità umana, i diritti fondamentali, il diritto di agire in giudizio, ecc. La libertà religiosa è ulteriormente tutelata dai divieti sanciti dall’art. 20 Cost., che vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti per il solo fatto che essi abbia-no carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso.

Trattasi di un diritto pubblico subiettivo che richiede l’astensione da qualunque atto che pos-sa limitarne o impedirne l’esercizio;

b) principio di laicità dello Stato: si tratta di un principio supremo dell’ordinamento che ca-ratterizza la forma di Stato repubblicana. Il suo contenuto emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni e al feno-meno religioso, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regi-me di pluralismo confessionale e culturale (Corte cost., sentenza n. 203 del 1989). Il caratte-re laico dello Stato italiano non risponde, quindi, a principi di ostilità od estraneità nei con-fronti del fenomeno religioso o, al contrario, di confessionismo, bensì si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

Il principio di laicità si coniuga strettamente con alcuni corollari:

— la distinzione degli ordini, affermata dall’art. 7, comma 1 («Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani») e dall’art. 8, comma 2 Cost. («Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano»). In base a tale separazione di competenze, esistono materie che sono riservate alla sfera spirituale e ma-terie che sono sottoposte alla esclusiva regolamentazione della sfera temporale. Ciò com-porta, da un lato, che lo Stato non può interferire nella sfera di competenza spirituale, in quanto qualunque atto di religione e delle sue istituzioni rappresenta sempre, per esso, esercizio della libertà dei propri cittadini e, come tale, non può essere oggetto di inter-venti precettivi. Lo Stato, inoltre, non può ricorrere a obbligazioni di carattere religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti o considerare la religione e gli obblighi morali che ne derivano come imposti quali mezzo a fine dello Stato stesso. La Chiesa, a sua vol-ta, non può pretendere di considerare le finalità dello Stato in modo strumentale rispetto alle proprie, né tanto meno che le attività ritenute da essa necessarie all’interno della pro-pria sfera di competenze abbiano immediatamente efficacia anche nell’ambito di sovra-nità spettante allo Stato;

tese, accordi ecc.), nonché le norme da esse derivate e il valore degli ordinamenti confessionali (partico-larmente quello canonico) nei confronti del diritto civile. Studia poi i temi della libertà religiosa, la posi-zione giuridica delle confessioni, la personalità degli enti religiosi, lo statuto dei ministri del culto, il ma-trimonio religioso, la libertà di insegnamento, la cooperazione economica ecc.

Page 8: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 1: Il diritto ecclesiastico: definizione, principi e fonti 7

— l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale prin-cipio si ricava dal riconoscimento dell’eguaglianza religiosa sancita dall’art. 8, comma 1 Cost. («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge») e dal di-vieto di discriminazioni basate sulla religione contenuto nell’art. 3 Cost. Non sono, quindi, ammesse discriminazioni tra i culti che si basino su criteri di carattere quantitativo, ossia sulla maggiore diffusione di una determinata confessione religiosa, o su criteri di natura sociologica, ossia sulla maggiore ampiezza e intensità della reazione sociale ad eventua-li violazioni dei diritti di una confessione rispetto ad altre. La protezione del sentimen-to religioso, quale aspetto della libertà religiosa, non è divisibile e ogni violazione dello stesso colpisce la coscienza religiosa allo stesso modo, indipendentemente dalla confes-sione religiosa;

— la libertà di coscienza, che gode di una protezione costituzionale commisurata alla ne-cessità che le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona non risultino irra-gionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento. In tale ambito l’insegnamento della religione cattolica, ad esempio, non è stato considerato dal-la Corte costituzionale come causa di discriminazione né tanto meno in contrasto con il principio di laicità in quanto lo stato di non obbligo degli studenti che scelgono di non av-valersi di tale insegnamento esclude che si operino dei condizionamenti dall’esterno del-la coscienza sulla libertà di religione;

c) principio pattizio: sia l’art. 7, comma 2 («I loro rapporti [fra Stato e Chiesa cattolica] sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non ri-chiedono procedimento di revisione costituzionale») che l’art. 8, comma 3 («I loro rapporti [delle confessioni religiose diverse dalla cattolica] con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze») affermano il principio per cui le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religio-se devono essere regolati in modo bilaterale. I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono rego-lati dai Patti Lateranensi. Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria che rece-pisca gli accordi fra le parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzio-nale. I Patti Lateranensi e le relative modificazioni sono stati costituzionalizzati, ma in ogni caso non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Sta-to. A loro volta le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica regolano i rappor-ti fra le stesse confessioni e lo Stato per gli aspetti che si ricollegano alla specificità delle sin-gole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune. La decisione di addivenire alla stipula delle intese rientra nella libertà delle confessioni religiose, che possono anche avva-lersi del solo regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi, e nella valutazione di opportunità politica del Governo di iniziare le trattative, concluderle positivamente e pro-porre il disegno di legge che tali intese recepisca, e del Parlamento di approvare lo stesso di-segno di legge. La legge, che può soltanto recepire o rifiutare l’intesa, ma non modificarne i contenuti, è una legge atipica e rinforzata, cioè non può essere modificata da legge ordina-ria che non recepisca a sua volta una nuova intesa. Può, tuttavia, essere assoggettata al nor-male controllo di legittimità costituzionale.

3. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Fonti del diritto sono gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche.Anche per il diritto ecclesiastico vige la distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione.Le prime sono gli atti e i fatti che pongono in essere le norme giuridiche; le seconde sono gli

atti attraverso i quali si portano a conoscenza dei destinatari le norme prodotte. Queste ultime possono essere di immediata derivazione statale, esecuzione di preventivi accordi con l’autorità religiosa o norme prodotte da ordinamenti diversi da quello statale, recepite in quest’ultimo at-traverso particolari forme di collegamento.

Page 9: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico8

Da ciò consegue una ripartizione delle fonti di diritto ecclesiastico in:

— fonti di provenienza unilaterale statale;— fonti di provenienza unilaterale confessionale;— fonti di provenienza bilaterale statale e confessionale;— fonti internazionali.

A) Le fonti di provenienza unilaterale statale e regionale

Sono tutte le norme che lo Stato emana direttamente e automaticamente; si distinguono in:

— fonti costituzionali, che enunciano principi generali che valgono da riferimento per tutta la susseguente produzione normativa;

— fonti ordinarie generiche;— fonti ordinarie specifiche.

Tra le fonti costituzionali rientrano le norme che:

— riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo e fra di essi la libertà religiosa (artt. 2, 3, 19);— enunciano la libertà di professione e propaganda religiosa (art. 19);— tutelano la libertà di riunione e di associazione (artt. 17 e 18);— riconoscono la libertà di insegnamento (art. 33);— sanciscono il principio pattizio nei rapporti con le confessioni religiose (artt. 7 e 8);— escludono che lo Stato possa introdurre delle discipline discriminatorie, anche di natura fisca-

le, a carico degli enti religiosi rispetto a quelli di diritto comune (art. 20). Si vuole cioè evi-tare per il futuro, che il legislatore ordinario possa, come già è accaduto in passato, imporre norme limitative della libertà di costituzione e dell’attività degli enti di culto.

Tra le fonti ordinarie generiche si segnalano gli articoli 629 c.c. (disposizioni a favore dell’ani-ma), 831 c.c. (disposizioni relative ai beni ecclesiastici e agli edifici di culto), 403-405 e 724 c.p (de-litti contro la religione).

Tra le fonti ordinarie specifiche, che sono norme emanate per disciplinare specificamen-te la materia ecclesiastica, si possono citare ad esempio la famosa «legge delle guarentigie» (L. 214/1871); la L. 25-6-1929, n. 1159 (e successivi RR.DD. 28-9-1929, n. 1763 e 28-2-1930, n. 289) regolatrice, in genere, della vita e dell’attività di tutte le confessioni acattoliche esistenti in Italia per le parti non regolate da intese.

In tale categoria rientrano anche le leggi regionali che disciplinano materie attinenti al fe-nomeno religioso come l’istruzione, la salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali.

B) Le fonti di provenienza unilaterale confessionale

Sono norme, come quelle di diritto canonico, promananti da ordinamenti giuridici religiosi che attengono a rapporti lasciati all’esclusiva regolamentazione dell’autorità religiosa, cui lo Stato riconosce efficacia nel proprio ordinamento mediante rinvio (che può essere formale se la nor-ma richiamata resta esterna all’ordinamento statale italiano e assoggettata nel suo essere, diveni-re ed efficacia al sistema esterno cui appartiene; oppure materiale, quando la stessa norma entri a far parte dell’ordinamento statale e come tale resti assoggettata ai principi di quest’ultimo), ov-vero considerandole presupposti o elementi di fatto della fattispecie regolata da norme statali.

C) Le fonti di provenienza bilaterale

Sono quelle norme di fonte pattizia, le quali rivestono esteriormente il carattere di atti uni-laterali, poiché sono recepite in leggi dello Stato, ma trovano la loro fonte in accordi bilaterali; tra le più importanti possiamo citare la L. 27-5-1929 n. 810, con la quale è stata data esecuzione ai Patti Lateranensi; la L. 25-9-1985 n. 121, con la quale è stata data esecuzione al Nuovo Con-cordato; la L. 20-5-1985, n. 222, sulla disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici; varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche. Rientrano in tale catego-

Page 10: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 1: Il diritto ecclesiastico: definizione, principi e fonti 9

ria anche le intese stipulate fra organi dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana e fra Re-gioni e Conferenze Episcopali regionali.

D) Le fonti internazionali e comunitarie

Il fenomeno religioso non è più soltanto un problema di diritto interno dei singoli Stati, ma diviene sempre più oggetto di interesse dei soggetti di diritto internazionale. Gli atti emanati da tali soggetti trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante le leggi di esecuzione. In tale categoria rientrano, ad esempio, il Trattato di pace del 10-2-1947, il cui art. 15 è dedicato alla tutela delle minoranze religiose; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU); il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Tali convenzio-ni sono state recepite nel nostro ordinamento mediante leggi di esecuzione che assumono il ran-go di leggi atipiche o rinforzate. L’art. 117, comma 1 Cost., infatti, stabilisce che la potestà legi-slativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi che dan-no esecuzione a tali obblighi, pertanto, non possono essere abrogate da altre leggi che non rece-piscano modifiche dei trattati internazionali e la loro illegittimità costituzionale può essere san-zionata dalla Corte costituzionale.

Con riferimento alla CEDU, va sottolineato che tale Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, non soltanto riconosce alcuni diritti e libertà fondamentali, ma istituisce un proprio apparato giurisdizionale autorizzato ad emanare provvedimenti obbligatori e vincolanti per gli Stati aderenti.

La CEDU riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambia-re religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettiva-mente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di religione può essere oggetto di restrizioni soltanto con misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla pubbli-ca sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno riguardato:

— il proselitismo, in una vicenda relativa ad alcuni Testimoni di Geova che, in Grecia, erano stati condannati per il rea-to di proselitismo. In materia la Corte ha, comunque, distinto fra proselitismo lecito e proselitismo abusivo, che supera il limite della semplice volontà di testimoniare la personale adesione ad un credo;

— la libertà di auto-organizzarsi delle comunità religiose, con particolare riferimento alla possibilità di scegliersi i pro-pri rappresentanti;

— la libertà di religione collegata alla libertà di associazione. La Corte ha ritenuto legittima la sentenza di scioglimen-to emanata dalla Corte costituzionale turca nei confronti del partito Refah Partisi, di ispirazione religiosa, che intende-va instaurare un sistema teocratico basato sull’applicazione della legge religiosa islamica e degli statuti personali agli appartenenti alle altre confessioni. La Corte ha ritenuto che i comportamenti e le dichiarazioni degli esponenti di tale partito minacciassero la laicità dello Stato turco, sancita dalla Costituzione, e la sua unità politica e legislativa;

— in tema di simboli religiosi, la Corte ha escluso che il divieto di indossare il velo islamico durante le attività universi-tarie, imposto per assicurare la pacifica convivenza fra studenti di fedi diverse in un ordinamento democratico impron-tato al principio di laicità, costituisca violazione della libertà religiosa.

Anche l’Unione europea si occupa sempre più compiutamente del fenomeno religioso. Il Trat-tato sull’Unione europea considera i diritti fondamentali, come sono garantiti dalla Conven-zione europea (CEDU) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati mem-bri, come principi generali del diritto comunitario. Gli organi dell’Unione, a loro volta, possono produrre diritto comunitario derivato attraverso regolamenti e direttive in materie che interes-sano o riguardano il fenomeno religioso. Infine non va trascurata la Carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, alla quale il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha attribuito lo stesso valore giuridico.

Page 11: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

CAPITOLO 2I Patti Lateranensi ed il nuovo Concordato

Sommario: 1. L’art. 7 della Costituzione ed i Patti Lateranensi. - 2. Il nuovo Concordato. - 3. I principi del nuovo Concordato. - 4. La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).

1. L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE ED I PATTI LATERANENSI

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dall’art. 7 Cost. Questa disposizione si compone di due commi:

— il primo comma, sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordi-ne, indipendenti e sovrani;

— il secondo comma, sancisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranen-si la modifica dei quali, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Il primo comma dell’art. 7 enuncia il riconoscimento della Chiesa cattolica come ordinamen-to autonomo ed originario: ciò significa che il diritto canonico, che comprende le norme prodotte dall’ordinamento ecclesiastico, è frutto di un ordinamento sovrano e quindi ha valore in sé e non in virtù di un riconoscimento statale. Lo Stato, inoltre, non può interferire nell’organizzazione della Chiesa, né tanto meno sindacare i principi e i dogmi ai quali si ispira la religione cattolica.

L’art. 7, comma 1, pone però anche una limitazione a questo riconoscimento, affermando che quest’autorità è riconosciuta alla Chiesa solo nel proprio ordine, e cioè nei limiti in cui non ven-ga messa in discussione la sovranità dello Stato ed il rispetto delle sue leggi.

Il secondo comma dell’art. 7 ha la funzione di garantire la Chiesa cattolica da un’eventua-le arbitraria decisione dello Stato di regolare unilateralmente i propri rapporti con la Chie-sa stessa, dando valore di norma costituzionale al principio secondo il quale lo Stato sareb-be obbligato a regolare per via concordataria le materie che toccano gli interessi della Chie-sa cattolica.

La legge che ha recepito i Patti Lateranensi, cioè gli accordi stipulati tra Stato e Chiesa l’11 febbraio 1929, è pertanto una legge rinforzata in quanto può essere modificata o abrogata da leg-gi ordinarie soltanto se precedute da un accordo fra Stato e Chiesa, altrimenti deve essere assog-gettata al procedimento di revisione costituzionale. Ciò, tuttavia, non significa che le norme dei Patti sono state costituzionalizzate al punto di non poter essere assoggettate in nessun caso a controllo di costituzionalità. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la reciproca indipenden-za e sovranità fra Stato e Chiesa non possono mai mettere in discussione i principi supremi dell’ordinamento dello Stato.

Storicamente i Patti Lateranensi rappresentarono la risoluzione di tutti i motivi di attrito tra lo Stato italiano e la Chie-sa cattolica sorti in seguito alla presa di Roma nel 1870 e comunemente noti come questione romana. Infatti, dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia i rapporti con la Chiesa furono unilateralmente regolati con la L. 214 del 13-3-1871, la c.d. «legge delle guarentigie». Tale legge che formalmente si preoccupava di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice, non fu mai accettata dalla Chiesa perché, essendo una legge interna dello Stato Italiano, non presentava garan-zie di stabilità potendo essere, in qualsiasi momento, abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato (Enciclica «Ubi nos» del 15-5-1871 di Pio IX); questa preoccupazione fu superata, appunto, con la stipula dei Patti Lateranensi, che si qualifica-vano come un accordo bilaterale tra ordinamenti sovrani. Alle preoccupazioni della Chiesa venne incontro anche la Costi-tuzione Repubblicana che, prevedendo per la modifica unilaterale dei Patti il procedimento di revisione costituzionale, die-de ad essi la richiesta garanzia di stabilità.

Page 12: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 2: I Patti Lateranensi ed il nuovo Concordato 11

I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:

— il Trattato, che risolveva la questione dello Stato territoriale della Chiesa riconoscendo la so-vranità del Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, esteso su di un territorio di 0,44 kmq all’interno della città di Roma (il più piccolo Stato del mondo);

— il Concordato, che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia;— la Convenzione finanziaria, con la quale furono regolate le questioni sorte dopo le spolia-

zioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

I punti qualificanti dei Patti del 1929 possono così sintetizzarsi:

— riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato (art. 1 del Trattato);— una serie di privilegi per gli ecclesiastici (artt. 3, 4, 7 del Concordato);— preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci, e giuramento di

fedeltà allo Stato italiano dei Vescovi (artt. 19-23 del Concordato);— riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica in

materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici (art. 5 del Concordato correlato con l’art. 23 del Trattato);

— particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici (art. 29 comma 3 del Concordato);

— intervento finanziario a favore del clero, la c.d. congrua (art. 30 del Concordato);— riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici del-

le cause relative (art. 34 del Concordato);— insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università, con-

siderato «fondamento e coronamento» dell’istruzione pubblica (art. 36 del Concordato).

2. IL NUOVO CONCORDATO

Il Concordato del 1929, a seguito della approvazione della Costituzione repubblicana e del conseguente mutato clima politico, culturale e sociale, si è rivelato con il tempo un accordo su-perato, sia perché la posizione di privilegio concessa alla Chiesa contrastava con i valori di egua-glianza espressi dalla nuova Costituzione, sia perché esso non era più consono alla visione ec-clesiologica emersa dopo il Concilio Vaticano II. Pertanto, dopo laboriose trattative, è stato so-stituito da un nuovo accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 ed entrato in vigore il 4 giugno 1985, comunemente denominato nuovo Concordato. Tale accordo viene formalmente definito «di modifica» del precedente Concordato, ma costituisce in realtà uno strumento radicalmente nuovo di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Peraltro, l’art. 13, comma 1 del nuovo Concordato precisa anche che le disposizioni del Concor-dato del 1929 non riprodotte nel nuovo testo sono abrogate.

Rispetto al nuovo Concordato si è posto il problema se questo sia coperto dalla stessa garan-zia prevista per il precedente accordo dall’art. 7 Cost., e cioè il procedimento aggravato per la modifica unilaterale. Sul punto si deve ritenere che il principio pattizio debba comunque esse-re rispettato, per cui il nuovo Concordato non potrà essere modificato con legge ordinaria dello Stato non preceduta da accordo con la Chiesa. Per quanto, poi, riguarda il problema del contra-sto delle norme concordatarie con quelle costituzionali, e specificamente con i principi supre-mi dell’ordinamento ricavabili da tali norme, il problema non dovrebbe porsi in maniera spino-sa come avvenuto nei confronti del vecchio Concordato, perché in quello nuovo sono stati elimi-nati i principali motivi di attrito con la Costituzione.

Il nuovo Concordato consta di tre elementi:

— il Preambolo, in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dal-la Costituzione repubblicana ed all’importanza del Concilio Vaticano II nella vita della Chie-sa cattolica per motivare la revisione dei Patti Lateranensi;

— il testo vero e proprio, in 14 articoli;

Page 13: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico12

— il Protocollo addizionale, in 7 punti, con lo scopo di assicurare, con opportune chiarifica-zioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute e di evitare difficoltà interpretative.

3. I PRINCIPI DEL NUOVO CONCORDATO

La struttura del nuovo Concordato è radicalmente diversa da quella precedente. In luogo, in-fatti, di un ponderoso testo formulato in maniera minuziosa e casistica, abbiamo un’agile strut-tura di appena 14 articoli volti, più che a regolamentare specificamente i rapporti tra Stato e Chiesa, ad enunciare i principi ai quali tale regolamentazione dovrà ispirarsi. Ciò consente al Concordato di adattarsi con maggior elasticità al mutare dello spirito dei tempi, garantendogli una maggior durata.

I principi fissati dal nuovo Concordato possono essere così riassunti:

a) Neutralità dello Stato in materia religiosa (art. 1 e art. 1 del Protocollo addizionale). Vie-ne abrogato il principio della religione di Stato e viene affermata la laicità dello Stato. Neutra-lità dello Stato non significa, però, indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso: lo Stato, conscio dell’importanza che la religione riveste per la maggioranza dei suoi cit-tadini, s’impegna a garantire la piena realizzazione dell’individuo anche in questo campo, disinteressandosi solo di quegli aspetti del fenomeno religioso che si collocano nella sfera dell’irrilevante giuridico. In quest’ottica si situa l’impegno dello Stato, previsto dall’art. 11 del Concordato, volto a garantire l’assistenza spirituale ai cittadini in determinate struttu-re pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e di cura, istituti di pena e di prevenzione, secondo modalità da stabilire con intese tra lo Stato e l’autorità ecclesia-stica.

b) Completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica (art. 3). La neutralità dello Sta-to in materia religiosa si traduce anche in una maggior libertà per la Chiesa: viene infat-ti abrogata la norma che prevedeva il gradimento dello Stato per la nomina degli ecclesiastici con cura d’anime, permanendo soltanto l’obbligo dell’autorità ecclesiastica di comunicare a quella civile le nomine effettuate. La S. Sede, peraltro, si impegna a non includere alcu-na parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato.

c) Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici (art. 7). Viene a cadere tutta la serie di privilegi ed esenzioni accumulate dagli enti ecclesiastici. Viene riconosciuta personalità giuri-dica agli enti ecclesiastici con fine di religione e di culto esistenti in Italia; agli effetti delle leg-gi tributarie tale fine viene equiparato a quelli di beneficenza ed istruzione. Le attività diver-se da quelle di culto sono invece soggette alle leggi dello Stato ed al regime tributario ordina-rio. La regolamentazione della materia viene comunque demandata ad una commissione pa-ritetica le cui conclusioni hanno formato oggetto della L. 20-5-1985 n. 222.

d) Disciplina del matrimonio cattolico (art. 8). Lo Stato si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico. Viene inoltre abbandonato il regime di esclu-sività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause relative ai matrimoni religiosi: le sen-tenze di nullità del matrimonio religioso pronunciate dai tribunali ecclesiastici non sono più indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto; esse possono essere dichiarate efficaci per lo Stato con lo stesso procedimento e con gli stes-si presupposti previsti per ogni altra sentenza straniera.

e) Istruzione religiosa (art. 9). L’insegnamento della dottrina cattolica continua ad essere assi-curato in tutte le scuole tranne le università, salvo il diritto di non avvalersene, e ciò in consi-derazione del fatto che lo Stato riconosce il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Page 14: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 2: I Patti Lateranensi ed il nuovo Concordato 13

4. LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (C.E.I.)

Un organismo che assume un rilievo particolare nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa è la Con-ferenza episcopale italiana (C.E.I.) nella quale si sono riuniti i Vescovi italiani.

La C.E.I. è una persona giuridica (pubblica) con sede in Roma di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari nonché i Vescovi titola-ri che dalla Santa Sede o dalla stessa C.E.I. hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a livello nazionale (ad es. l’Ordinario militare detto anche «Arcivescovo castrense»).

La C.E.I. è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa parte del Consiglio eu-ropeo delle Conferenze episcopali.

Il presidente della C.E.I. «in considerazione dei particolari vincoli dell’episcopato di Italia con il Papa», viene nomina-to dal Pontefice.

Suoi compiti specifici sono:

a) studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;b) dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale;c) mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda il punto c), che riguarda direttamente il diritto ecclesiastico, è interes-sante notare che il nuovo Concordato ha affidato alla C.E.I. il compito di «gestire» direttamen-te i termini dell’Accordo (v. ad es.: art. 13, n. 2); poiché l’attuazione di numerose norme è rinvia-ta a intese successive tra le Parti, è previsto che i rapporti relativi si instaurino tra autorità go-vernative e Conferenza episcopale (anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede) e questa è indubbiamente una ulteriore conferma dell’importanza data a questo organismo parti-colare di governo ecclesiastico.

Page 15: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

CAPITOLO 3Santa Sede

e Stato della Città del Vaticano

Sommario: 1. Chiesa, Santa Sede, Stato della Città del Vaticano. - 2. Lo Stato della Città del Vaticano: ele-menti. - 3. L’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. - 4. Rapporti con lo Stato italiano. - 5. Po-sizione dello Stato della Città del Vaticano nell’ordinamento internazionale.

1. CHIESA, SANTA SEDE, STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Nel lessico usuale, termini come Chiesa, Santa Sede etc. vengono sovente usati in maniera impropria, il più delle volte come sinonimi, mentre, invece, essi attengono a realtà e concetti ben diversi tra loro, ed infatti distinguiamo:

a) la Chiesa è, nel suo aspetto visibile, l’istituzione fondata da Gesù Cristo; possiamo definirla come «la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi Sacra-menti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pon-tefice e dei Vescovi con lui collegati» (DEL GIUDICE). Trattasi di una società giuridicamente perfetta, e cioè autosufficiente, che assume la figura di corporazione istituzionale non territo-riale, fornita di sovranità originaria e di capacità subiettiva pubblica e privata;

b) con il nome di Santa Sede o Sede Apostolica si intende, secondo il disposto del can. 361 del codice di diritto canonico, non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversa-mente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affa-ri pubblici della Chiesa e gli altri organismi della Curia romana;

c) la Curia romana, a sua volta, può definirsi, secondo il dettato del can. 360 cod. dir. can. «il complesso dei dicasteri mediante i quali il Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa universale»;

d) lo Stato della Città del Vaticano è quel territorio sul quale, in base al Trattato del Laterano, è riconosciuta alla Santa Sede una vera e propria sovranità.

Nonostante qualche Autore abbia messo in dubbio il carattere statuale dello Stato della Città del Vaticano, la dottrina prevalente è ormai concorde nel ritenere che si tratti di uno Stato qualitativamente non diverso da ogni altro; e ciò sia per-ché lo S.C.V. possiede una personalità giuridica internazionale autonoma, sia perché persegue, come ogni ordinamento sta-tuale, un fine generale (e cioè degli scopi istituzionali che possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risul-ti alterata la natura dell’istituzione).

2. LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO: ELEMENTI

Nello Stato della Città del Vaticano si riscontrano gli elementi caratteristici di tutte le perso-ne statali e cioè: il territorio; il popolo; la sovranità. Esaminiamoli:

a) Territorio. È quello spazio geografico, sottratto del tutto alla sovranità italiana (e, ovviamen-te, a quella di qualsiasi altro Stato) e soggetto a quello della Santa Sede ed alla potestà di go-verno propria di esso Stato (art. 4 Tratt.).

Attualmente è costituito dalla Piazza S. Pietro in Roma e dai circostanti palazzi del Vaticano, i cui confini sono defini-ti da una pianta contenuta nell’Allegato I del Trattato, di cui costituisce parte integrante (art. 3 Tratt.).

Page 16: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 3: Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 15

b) Popolo. È costituito da:

— coloro che hanno nel Vaticano stabile residenza in ragione del loro impiego, dignità, cari-ca o ufficio;

— coloro che sono comunque autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedervi stabilmente con concessione o conservazione della cittadinanza vaticana;

— il coniuge, i figli, gli ascendenti e i fratelli e sorelle di cittadini vaticani, conviventi e autoriz-zati a risiedere nel territorio dello Stato;

— i Cardinali residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano;— i diplomatici della Santa Sede.

Va rilevato che la cittadinanza vaticana non si basa sui tradizionali criteri dello ius soli (nascita nel territorio), ius san-guinis (nascita da genitori cittadini) o ius coniugii (matrimonio con un cittadino) ma, di regola, sul rapporto di lavoro o sull’autorizzata stabile permanenza entro i confini dello Stato.

La cittadinanza vaticana (cumulabile con quella dello Stato cui il singolo appartiene) è, dunque, fondata sulla volonta-rietà, nel senso che si acquista sempre e soltanto col concorso della volontà dello Stato Vaticano da un lato e del sogget-to dall’altro.

c) Sovranità. È costituita dal potere d’imperio (o potere di comando o di governo) e cioè da una volontà suprema, originaria, indipendente, che regge l’ordinamento per il raggiungimento de-gli scopi suoi propri; tale potere è attribuito al Sommo Pontefice (art. 3 Tratt.).

Da un punto di vista strettamente dottrinale, lo Stato Vaticano può essere definito come:

a) una monarchia elettiva, visto che il Sommo Pontefice è eletto dal collegio cardinalizio;b) uno stato assoluto, poiché il Pontefice ha «pienezza di potere legislativo, esecutivo, giudiziario» (art. 1 L. fondamen-

tale S.C.V.);c) Stato confessionale, relativamente ai fini religiosi che lo Stato in argomento si prefigge;d) Stato patrimoniale, in quanto il potere sovrano spetta al Capo dello Stato come «diritto inerente la sua persona fi-

sica» e si esplica anche come dominio sul territorio, oggetto della sua piena proprietà personale (DEL GIUDICE).

3. L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

A) La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

Con Motu Proprio del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II (26-11-2000), il 22-2-2001 è entra-ta in vigore la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamen-to giuridico dello Stato della Città del Vaticano, ha reso indispensabile l’emanazione di una legge di riforma in modo da renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della sua missione nel mondo.

I punti salienti della legge di riforma possono così sintetizzarsi:

— il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legi-slativo, esecutivo e giudiziario. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri apparten-gono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confer-mate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica;

— la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto in-ternazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Som-mo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato;

— il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservarlo a se stesso o ad al-tre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. La Commissione eserci-ta il suo potere entro i limiti della Legge sulle fonti del diritto (v. infra lett. B), secondo parti-colari disposizioni ed un proprio Regolamento;

— il potere esecutivo è demandato al Cardinale Presidente del Governatorato dello S.C.V., in conformità con la Legge Fondamentale e con le altre disposizioni normative vigenti. Nell’eser-

Page 17: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico16

cizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. Tuttavia nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segre-teria di Stato;

— il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti se-condo l’ordinamento giudiziario dello Stato. In qualunque causa civile o penale ed in qual-siasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame;

— la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice.

In conformità all’adeguamento della situazione giuridica creata dalla nuova Legge fondamentale si è successivamente provveduto a revisionare la Legge sul Governo dello S.C.V. (n. CCCLXXIV del 16-7-2002) che ha precisato con maggiore dettaglio la competenza delle varie strutture operative.

B) La nuova Legge sulle fonti del diritto

Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell’ordinamento giu-ridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dal 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge sulle fonti del diritto (n. LXXI), secondo cui l’ordinamento canonico risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento inter-pretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente.

Tale legge è stata promulgata da Benedetto XVI nell’ottobre del 2008 e sostituisce quella del 7 giugno 1929 (emanata in seguito ai Patti Lateranensi).

Mentre la precedente normativa prevedeva una sorta di recezione automatica che si presu-meva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leg-gi fondamentali dell’ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si in-troduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vatica-na. Tale norma è vigente anche nei casi nei quali potrebbe presumersi una recezione ope legis.

La maggiore cautela nella recezione della legislazione italiana è giustificata da tre ragioni:

— il numero esorbitante di norme nell’ordinamento italiano; — l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole; — un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte

della Chiesa.

Come sostiene DELLA TORRE, si tratta di un’innovazione importante per quanto riguarda l’aggiornamento, ma non così rilevante per quanto riguarda i contenuti giuridici, perché il filtro alle leggi italiane c’è sempre stato, anche nella prece-dente legge sulle fonti del 1929 e la legislazione italiana è sempre stata richiamata in via suppletiva.

C) La legge antiriciclaggio

In data 30 dicembre 2010 con Lettera apostolica in forma di motu proprio è stata emanata dal sommo Pontefice Benedetto XVI la «Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo», in ese-cuzione della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009.

La legge contiene una serie di previsioni in materia di antiriciclaggio: controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, obblighi sul trasferimento di fondi e, infine, presidi sanzionatori amministrativi.

Viene costituita l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), organismo autono-mo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del fi-nanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridi-ca, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Di-casteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede. Nelle auspici del Legislatore l’ impianto normativo, pur tenendo conto delle peculiarità dell’or-dinamento vaticano in cui si inserisce, avrebbe dovuto essere conforme ai principi e alle regole

Page 18: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 3: Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 17

vigenti nell’Unione europea, risultando allineato a quello di Paesi che, in questo ambito, dispon-gono di normative avanzate.

Ciò nonostante tale impianto si è dimostrato insufficiente tanto che con decreto d’urgenza n. 159 del 25 gennaio 2012 a firma del presidente del Governatorato vaticano la normativa in oggetto è stata sottoposta a un deciso restyling.

Molte sono le novità rispetto alla legge del 2010. Innanzitutto viene introdotta la responsabilità amministrativa delle per-sone giuridiche in caso di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie che variano dai 20.000 ai due milioni di euro. Vengono inoltre inasprite le sanzioni pecuniarie amministrative, per le persone fisiche fino a 250.000 euro, per quel-le giuridiche fino a un milione di euro.

Viene, inoltre, chiarita e rafforzata la natura coercitiva delle disposizioni dell’AIF e disposta la registrazione di tutte le persone giuridiche presso il Governatorato, stabilendo così un controllo continuativo su chi è il responsabile legale di ogni ente, sulla natura e sui fini dell’ente che opera sul territorio vaticano. Nuove sono pure le misure cautelari prima della con-danna e della confisca per riciclaggio.

Sono definite con una maggiore precisione le norme sulla riservatezza dei dati e si afferma il principio di preminen-za della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il diritto alla riservatezza, che fa par-

te anche dell’ordinamento canonico, viene salvaguardato, ma là dove c’è un’operazione sospetta, passa in secondo piano.

4. RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO

A) Premessa

L’esiguità del territorio dello Stato della Città del Vaticano, e soprattutto la sua posizione di enclave, cioè di Stato circondato interamente dal territorio dello Stato italiano, comportavano che la sovranità, l’indipendenza effettiva e, al limite, le sue stesse possibilità di sopravvivenza (SPINELLI) dipendessero in gran misura dallo Stato che lo circondava.

Di conseguenza è stato necessario stabilire, negli stessi Accordi Lateranensi (e successiva-mente con accordi internazionali o norme del diritto interno italiano), una serie di disposizioni disciplinanti le particolari questioni derivanti da una tale situazione di fatto.

B) Le prerogative degli organi della Chiesa

Tali disposizioni, che implicano obblighi per entrambi i contraenti degli Accordi, individua-no prerogative degli organi centrali della Chiesa nel diritto interno quali:

1) garanzie di carattere personale, che riguardano il Sommo Pontefice, i Cardinali, i Vescovi riuniti in Concilio, i dignitari ecclesiastici, i membri della Corte pontificia, gli ufficiali di Cu-ria. In particolare:

— la persona del Sommo Pontefice è considerata sacra e inviolabile e gli attentati, la provo-cazione a commetterli, le offese ed ingiurie poste in essere contro di lui sono puniti come se fossero commessi nei confronti del Presidente della Repubblica (art. 8 del Trattato);

— i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte pontificia indicate in un ap-posito elenco, nonché una serie di altri funzionari indicati nel Trattato, sono esentati dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale (art. 10 , com-ma 1 del Trattato);

— gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori dello S.C.V. all’emanzione di atti della Santa Sede, non possono essere soggetti a causa di essi ad alcuno impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane (art. 10, comma 3 del Trattato);

— i Cardinali godono in Italia degli onori che nel precedente regime monarchico erano do-vuti ai Principi di sangue (art. 21, comma 1 del Trattato);

— l’Italia cura che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano in occasione dei Conclavi e che non si ponga impedimen-to o limitazione alla loro libertà personale. Lo Stato cura che intorno alla Città del Vati-cano non vengano commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Concla-ve. Tali previsioni si applicano anche ai Conclavi fuori della Città del Vaticano e ai Conci-li presieduti dal Pontefice o da suoi Legati (art. 21, commi 2-4 del Trattato);

Page 19: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico18

2) garanzie relative all’esercizio della potestà giurisdizionale della Santa Sede e dei suoi rapporti con gli altri Stati. Si tratta di un complesso di norme volte a rendere effettivamen-te libero l’esercizio della suprema potestà di governo della Santa Sede sulla Chiesa. Il princi-pio generale da cui tali disposizioni discendono è contenuto nell’art. 11 del Trattato, che rico-nosce agli enti centrali della Chiesa la personalità di diritto pubblico. Quanto ai rapporti di-plomatici della Chiesa con gli Stati, l’Italia, in base all’art. 12 Tratt., ha riconosciuto alla San-ta Sede il diritto di legazione attiva e passiva secondo le regole del diritto internazionale;

3) garanzie di carattere reale, relative ad immobili per lo più siti in Roma (artt. 13 -16 Tratt.);4) garanzie di carattere economico. La principale è rappresentata dalla «convenzione finan-

ziaria» con la quale il Regno d’Italia provvide alla liquidazione dei crediti vantati dalla San-ta Sede verso l’Italia, a seguito della perdita dello Stato Pontificio e delle spoliazioni subìte. Tra le altre garanzie di carattere economico si deve tener presente che, in base all’art. 17 Tratt. ,«le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, sono esenti in Italia da qualsiasi tribu-to tanto verso lo Stato, quanto verso ogni ente pubblico»; sono, ancora, previste esenzio-ni tributarie per immobili pontifici (art. 16 Tratt.), esenzioni da diritti doganali e daziari per merci estere dirette alla Città del Vaticano o ad istituti della Santa Sede ovunque situa-ti (art. 20 Tratt.).

C) Gli obblighi dello Stato italiano in relazione alla posizione di «enclave» della Città del VaticanoOltre ai provvedimenti per la sistemazione dei confini (artt. 5 e 7 comma 1, Tratt.) gli Accordi prevedono i seguenti ob-

blighi per lo Stato italiano:

— adeguata dotazione di acque in proprietà; collegamento ferroviario del Vaticano alle ferrovie italiane, collegamen-to con la rete italiana, e direttamente anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, ra-diotelefonici e postali della Città del Vaticano; coordinamento degli altri pubblici servizi (art. 6 Tratt.);

— consultazione preventiva con la Santa Sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti la Città del Vaticano (art. 7 comma 3, Tratt.);

— libertà di corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa; libertà di accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica (art. 12 comma 3, Tratt.);

— immunità diplomatiche e libertà di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici sia della Santa Sede che di Stati esteri presso quest’ultima (art. 19, Tratt.);

— esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano o ad altri istituti della Santa Sede, situati fuori della Città stessa (art. 20, Tratt.);

— libertà di transito, in Italia, per Cardinali e vescovi, senza limitazione della libertà personale, anche nel caso di con-clave o di concili (art. 21 commi 2 e 4, Tratt.).

D) Gli obblighi della Santa Sede in relazione al territorio vaticanoEssi sono:

— piazza S. Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano dovrà rimanere normalmente aperta al pubblico e sog-getta ai poteri di polizia delle autorità italiane, fino ai piedi della scalinata della basilica, nella quale le stesse auto-rità potranno accedere solo se richieste dalle competenti autorità vaticane (art. 3 commi 2 e 3, Tratt.);

— i tesori d’arte e di scienza, esistenti nella Città del Vaticano e nel palazzo Lateranense, rimarranno visibili agli studio-si e ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l’accesso del pubblico (art. 18 Tratt.).

E) I rapporti di diritto penale

Essi sono compiutamente regolati dall’art. 22 Tratt., di cui riportiamo il testo integrale:«A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei sin-

goli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dal-le leggi di ambedue gli Stati.

Page 20: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 3: Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 19

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano in-vitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle».

Va precisato che, tutte le volte in cui per un delitto commesso nello S.C.V., la Santa Sede ri-chieda allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano, poi-ché la funzione punitiva attiene l’esercizio di una prerogativa sovrana alla quale lo Stato non può rinunciare applicando le leggi di altro Paese (Cass. pen. 1-5-1955).

F) L’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali dello S.C.V.

Si applicano, al riguardo, le relative norme del diritto internazionale (art. 23, comma 1, Tratt.) nonché le norme comuni interne italiane:

— per la materia civile: gli artt. 64-71 della L. 218/1995 (per la specifica disciplina applicabile alle sentenze di nullità dei matrimoni concordatari v. infra cap. 8);

— per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730-745 c.p.p.

Per il secondo comma dello stesso art. 23, «avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiasti-che od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concer-nenti materie spirituali e disciplinari».

Ciò avverrà — in base alla interpretazione accettata da Santa Sede e Stato italiano nel punto 2° del Protocollo addizionale al nuovo Concordato — in armonia con i diritti costituzionalmen-te garantiti ai cittadini italiani.

5. POSIZIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NELL’ORDINAMENTO IN-TERNAZIONALE

Lo S.C.V. come soggetto di diritto internazionale deve essere considerato in primo luogo, uno «Stato riconosciuto». Tale riconoscimento è stato:

— diretto ed esplicito da parte dell’Italia con gli artt. 3 e 26 comma 2 del Trattato;— indiretto (e quindi internazionalmente vincolante) da parte degli altri Stati che manteneva-

no rapporti diplomatici con la S. Sede e che furono, a suo tempo, tempestivamente informa-ti, in forma ufficiale, attraverso i normali canali diplomatici, dell’intenzione della S. Sede di sottoscrivere con l’Italia un trattato che dava vita al nuovo Stato.

Lo S.C.V. si presenta, nei confronti degli altri soggetti del diritto internazionale, come vero e proprio «Stato», cioè quale «istituzione che provvede autonomamente alla sua organizzazione ed at-tività e che stringe, con gli altri soggetti di diritto, atti internazionalmente rilevanti» (DEL GIUDICE).

Esso, infine, gode dello status di Stato neutralizzato (alla stregua, ad es., della Confederazio-ne elvetica e della Repubblica di San Marino): si trova, cioè, in quella condizione giuridica per-manente per la quale ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri Stati e il do-vere di non porne in essere.

Ciò si desume chiaramente dall’art. 24 del Trattato ove si afferma: «La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le com-pete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi Internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde ap-pello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale».

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Attualmente la S. Sede intrattiene relazioni diplomatiche con 179 Stati, con l’Unione euro-pea e il Sovrano ordine militare di Malta; ha inoltre una relazione di natura speciale con l’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina).

In particolare l’Italia e la S. Sede hanno provveduto a stabilire fra loro normali rapporti di-plomatici mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la S. Sede e di un Nun-zio pontificio presso l’Italia.

Page 21: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

CAPITOLO 4Le persone fisiche

nel diritto ecclesiastico. Il clero

Sommario: 1. Nozione di ecclesiastico e di ministro di culto. - 2. La condizione giuridica degli ecclesia-stici nel diritto civile. - 3. Sostentamento del clero e finanziamento statale delle confessioni religiose. - 4. La previdenza sociale del clero. - 5. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto penale. - 6. Con-dizione giuridica dei religiosi. - 7. Il lavoro dei religiosi. - 8. Il potere disciplinare dell’autorità ecclesiasti-ca: l’art. 23 del Trattato Lateranense.

1. NOZIONE DI ECCLESIASTICO E DI MINISTRO DI CULTO

Gli appartenenti alla Chiesa cattolica possono essere divisi in due categorie:

— i fedeli laici: cioè i battezzati non insigniti del sacramento dell’Ordine sacro;— gli ecclesiastici: i chierici che, in virtù del sacramento dell’Ordine, svolgono particolari

funzioni all’interno della Chiesa e quindi vengono a differenziarsi dai semplici fedeli for-mando il clero cattolico e gli appartenenti agli istituti di vita consacrata (sia chierici che non chierici).

La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto, e ciò è dimostrato dal fatto che l’art. 3 Cost. vieta le discriminazioni basate su motivi religiosi; viceversa la qualifica di ecclesiastico deter-mina l’acquisto di un preciso status giuridico, comportante l’attribuzione di una serie di pri-vilegi ma anche di limitazioni, e ciò è giustificato dal fatto che le funzioni degli appartenenti al clero sono ritenute di pubblico interesse, dato che soddisfano bisogni profondamente sen-titi dalla coscienza collettiva, e quindi è interesse dello Stato che siano adempiute nel modo più conveniente.

Il nostro ordinamento molto spesso fa riferimento, più che alla nozione di ecclesiastico, a quella di ministro di culto, riferita in generale a tutte le confessioni religiose, senza peraltro spe-cificare cosa si intenda come tale. Non si può ritenere che i due termini siano sinonimi, in quan-to non tutti gli ecclesiastici sono ministri di culto (non lo sono, ad esempio, coloro che si avvia-no al sacerdozio). Inoltre occorre tener conto delle regole che seguono i vari ordinamenti reli-giosi per attribuire tale qualifica (talune confessioni religiose, ad esempio, non distinguono tra fedeli laici ed ecclesiastici).

La dottrina ha allora individuato due criteri per identificare il ministro di culto:

— quando si tratta di riconoscere al ministro di culto una particolare capacità (es. art. 609 c.c. che riconosce al mini-stro la capacità di raccogliere il testamento speciale in caso di calamità pubbliche) o in caso di applicazione di nor-me penali, la figura del ministro di culto va individuata secondo il criterio funzionale formale, ossia tenendo conto sia delle funzioni esercitate (per vedere se sono quelle generalmente esercitate dal ministro di culto) sia dell’esistenza, dal punto di vista formale, dell’investitura che la confessione ha attribuito a quella persona;

— negli altri casi si segue il criterio funzionale di fatto, ovvero si prescinde dall’elemento formale dell’investitura e si tiene conto solo delle funzioni di fatto esercitate dal soggetto.

2. LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ECCLESIASTICI NEL DIRITTO CIVILE

La condizione di ecclesiastico conferisce un particolare status che comporta esenzioni, inca-pacità ed incompatibilità, capacità speciali.

Page 22: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 4: Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico. Il clero 21

A) Esenzioni

1) In base all’art. 4 del nuovo Concordato i sacerdoti, i diaconi e i religiosi che hanno preso i voti (i quali, in base al Concordato del 1929, erano senz’altro esenti dal servizio militare di leva) hanno (o meglio avevano, tenuto conto che la leva obbligatoria è stata sospesa a parti-re dal primo gennaio 2005) solo facoltà di ottenere l’esonero o di essere assegnati al servizio civile sostitutivo. I ministri di culto ebraici sono esonerati dal servizio militare su loro richie-sta vistata dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane (art. 3, comma 2 della legge n. 101 del 1989), mentre i ministri di culto della Chiesa cristiana avventista possono essere esone-rati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile sostitutivo (art. 6, comma 3 del-la legge n. 516 del 1988).

Gli studenti in teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sa-cerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a richiesta, usufruire degli stessi rinvii che erano previsti per gli altri studenti universitari italiani.

In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso (come cappellani) fra le truppe oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari. Si considerano in cura d’anime gli Ordinari (i Vescovi), i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto e i sacerdoti addetti ai servizi di assistenza spirituale in ospedali, istituti di pena etc. Una previsione analoga riguarda anche i ministri di cul-to della Chiesa cristiana avventista (art. 6, comma 3 della legge n. 516 del 1988), mentre i ministri di culto ebraici sono dispensati in caso di mobilitazione soltanto quando svolgono funzioni di Rabbino capo. Per i culti ammessi, regolati dalla legge n. 1159 del 1929 e dal relativo decreto di attuazione del 1930, in caso di mobilitazione generale i ministri di culto possono essere dispensati su attestazione del prefetto il quale dichiari che l’opera loro è assolutamente indispen-sabile e insostituibile per l’assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

2) Per lo stesso art. 4, n. 4 del nuovo Concordato, «gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magi-strati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero». Analoga previsione è contenuta nell’art. 3 della legge n. 101 del 1989 in relazione ai ministri di culto ebraici, mentre l’art. 4 della legge n. 520 del 1995 attri-buisce ai ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

In via generale, per tutte le confessioni che non abbiano regolato in via pattizia questa materia, l’art. 200 c.p.p. esclu-de che possano essere obbligati a deporre i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordina-mento giuridico italiano. L’eventuale violazione della norma comporta l’inutilizzabilità delle prove raccolte ed è rileva-bile in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia il giudice può disporre accertamenti se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali soggetti per esimersi dal deporre sia infondata. Se i sospetti risultano fondati, il giudice or-dina al testimone di deporre. La copertura del segreto d’ufficio riguarda anche gli atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso tali persone per ragioni del loro ministero (art. 256 c.p.p.). Anche in questo caso il giudice può dispor-re accertamenti se ha dei sospetti. Sussiste, inoltre, un divieto di intercettare conversazioni o comunicazioni delle per-sone indicate dall’art. 200 quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero (art. 271 c.p.p.). La disposizione dell’art. 200 c.p.p. si riferisce anche all’obbligo di deporre nelle ipotesi indicate, quale testimone presso il giudice civile (art. 249 c.p.c.). Il codice penale, infine, tutela il soggetto che si è confidato con il ministro di culto confi-gurando come reato la rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).

B) Ineleggibilità ed incompatibilità

Riguardano, in linea di massima, i ministri di tutti i culti:

1) l’art. 12, lett. c), L. 10-4-1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, stabilisce l’in-compatibilità con l’ufficio di giudice popolare per i ministri di qualsiasi culto e per i religiosi di ogni ordine e congregazione;

2) l’art. 60 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che non siano eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d’anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

3) il ministro di qualunque culto, abbia o meno giurisdizione o cura d’anime, non può esercita-re l’ufficio di notaio (art. 2, L. 16-2-1913, n. 89);

4) qualora abbia giurisdizione o cura d’anime gli è precluso anche l’esercizio della professione di avvocato (art. 3, R.D.L. 27-11-1933, n. 1578);

Page 23: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico22

5) l’art. 8 della L. 21-11-1991, n. 374, sul giudice di pace, stabilisce l’incompatibilità di tale fun-zione con l’ufficio degli ecclesiastici e dei ministri di qualunque confessione religiosa;

6) l’art. 2 della L. 23-4-1981, n. 154, che prevede l’ineleggibilità a consigliere regionale nel terri-torio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giuri-sdizione e cura d’anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. Tale disposizione re-sta in vigore fino a quando le singole Regioni, con propria legge, non disciplineranno i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 122 Cost.

C) Capacità speciali

Per l’art. 609 c.c., qualora il testatore non possa valersi delle forme ordinarie «perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per cause di pubblica calamità o d’infor-tunio», il testamento è valido se ricevuto da un ministro di culto in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni.

3. SOSTENTAMENTO DEL CLERO E FINANZIAMENTO STATALE DELLE CONFESSIO-NI RELIGIOSE

In seguito all’entrata in vigore della L. 20-5-1985, n. 222, recante disposizioni per il sosten-tamento del clero cattolico, l’art. 30 del Concordato del 1929, che confermava l’impegno, per lo Stato italiano, di garantire ai titolari di determinati uffici ecclesiastici un reddito minimo, facen-do integrare dal Fondo per il culto i redditi beneficiari che fossero risultati inadeguati, deve con-siderarsi abrogato.

Infatti, fino a quel momento vigeva il sistema beneficiale, per cui ogni ufficio ecclesiastico era affiancato da una persona giuridica (il cd. beneficio) appartenente alla categoria delle fondazioni, il cui patrimonio era destinato alla retribuzione del funzionario ecclesiastico. Tale sistema aveva dato luogo a notevoli sperequazioni nel trattamento economico di tali funzio-nari, poiché la retribuzione (cd. congrua) dipendeva dall’entità del patrimonio beneficiale, per cui lo Stato fu costretto ad intervenire, versando, tramite il Fondo per il culto, il cd. supplemento di congrua a quegli ufficiali ecclesiastici, il cui be-neficio producesse redditi in misura inferiore ad un dato minimo.

Il sistema beneficiale di retribuzione è stato soppresso con l’istituzione degli Istituti per il so-stentamento del clero, diocesani o interdiocesani, previsti dal nuovo codex iuris canonici in con-formità alle prescrizioni del Concilio Vaticano II; a tale riforma ha aderito lo Stato con l’Accor-do del 15 novembre 1984 e con la L. n. 222 del 1985. La Conferenza episcopale italiana, a sua volta, ha provveduto ad erigere l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con il fine di integrare le risorse degli Istituti diocesani e interdiocesani.

Tali istituti hanno acquistato la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decre-to del Ministro dell’Interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

La funzione degli I.d.s.c. è quella di corrispondere una integrazione della base stipendiale dei sacerdoti (percepita dagli enti ecclesiastici o da altri soggetti, pubblici o privati, estranei alla struttura della Chiesa), ove tale stipendio non raggiunga la misura della congrua sustentatio sta-bilita dalla C.E.I., ovvero nei casi in cui i sacerdoti non percepiscano alcuno stipendio. Di con-seguenza, i sacerdoti che svolgono servizio a favore delle diocesi sono tenuti a comunicare an-nualmente all’I.d.s.c. le retribuzioni ricevute dagli enti ecclesiastici e da terzi.

I sacerdoti che prestano servizio a favore della diocesi hanno, quindi, un vero e proprio diritto a percepire la retribuzione (ed eventualmente l’integrazione), sia secondo il diritto canonico, sia secondo il diritto statuale; se sorgono, a riguardo, controversie tra gli I.d.s.c. e i sacerdoti, questi ul-timi potranno ricorrere o alla giurisdizione ecclesiastica o alla giurisdizione dello Stato, ma sicura-mente, una volta adito l’organo ecclesiastico e risolta la lite in sede canonica, non sarà possibile ri-sollevare la questione davanti al giudice civile, perché ciò costituirebbe violazione del ne bis in idem.

Infine, la remunerazione prevista per il clero è equiparata, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente: su tale remunerazione l’Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto ad

Page 24: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Capitolo 4: Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico. Il clero 23

operare le ritenute IRPEF, secondo la disciplina prevista per il detto reddito, da versare allo Sta-to, nonché ad effettuare, per i sacerdoti che vi siano obbligati, il pagamento dei contributi pre-videnziali e assistenziali.

Per quanto riguarda le entrate dell’Istituto centrale, queste sono costituite principalmente:

a) da una quota parte della somma che annualmente lo Stato, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 222, versa alla Chiesa cattolica italiana e, per essa, alla C.E.I. Si tratta di una quota pari all’ot-to per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che viene destinata, in parte, a sco-pi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Detta ripartizione viene stabi-lita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei red-diti e, in caso di scelte inespresse, in proporzione a quelle espresse (v. amplius cap. 6, par. 3);

b) dalle erogazioni liberali in danaro ricevute dalle persone fisiche a norma dell’art. 46 della stessa legge, per le quali è prevista la deducibilità fiscale fino all’importo di euro 1032,91;

c) da una quota parte degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.

Come si può agevolmente notare, questo sistema di intervento finanziario dello Stato nei confronti del clero cattolico si differenzia nettamente da quello precedente per due motivi:

a) non è più limitato a particolari categorie di sacerdoti (cioè ai titolari di benefici congruabili), ma si applica a tutti quel-li che svolgono servizio in favore della diocesi;

b) non si attua più con un intervento diretto dello Stato (assegno supplementare di congrua) nei confronti dei singoli be-neficiari, bensì con l’erogazione di un contributo globale alla Chiesa e per essa alla C.E.I., che provvederà al sostenta-mento del clero attraverso particolari modalità.

In generale, le confessioni acattoliche dichiarano di voler provvedere al mantenimento del cul-to e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. Tuttavia, il sistema dell’otto per mille e delle erogazioni liberali fiscalmente deducibili ha assunto il valore di model-lo applicabile anche alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, i cui rapporti siano re-golate da intese.

Ciò avviene, ad esempio, per l’Unione delle Chiese cristiane avventiste in base agli artt. 29 e 30 della legge n. 516 del 1988, così come modificata dalla legge n. 637 del 1996. Le somme derivanti da erogazioni liberali sono destinate al sostentamen-to dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. L’otto per mille, invece, pre-vede la destinazione ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. Per le Assemblee di Dio in Italia, invece, le erogazioni fiscalmente deducibili sono destinate al sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esi-genze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica. Le ADI hanno, poi, dichiarato di rinunciare alla quo-ta dell’otto per mille relativa alle scelte inespresse, che rimane di esclusiva pertinenza statale (art. 23 della legge n. 517 del 1988). Anche la Tavola Valdese ha provveduto, nel 1993, ad aderire al sistema dell’otto per mille per finanziare interventi so-ciali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero e al meccanismo della deducibilità fiscale delle erogazioni li-berali a favore della Tavola Valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini del-le Chiese e degli enti aventi parte nell’ordinamento valdese. Anche la Chiesa Evangelica Luterana in Italia beneficia della de-ducibilità fiscale delle erogazioni liberali destinate al sostentamento dei ministri di culto e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione (art. 26 della legge n. 520 del 1995) e della ripartizione dell’otto per mille per le finalità di cui all’art. 26 e per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. Dal 2012 anche l’Unione Cristiana Evangeli-ca Battista d’Italia concorre alla ripartizione del gettito dell’otto per mille destinando le somme devolute ad interventi socia-li, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero. Le somme derivanti dalla deducibilità fiscale delle erogazioni li-berali sono invece destinate per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI. L’Unione delle Comunità ebraiche partecipa alla ripartizione dell’otto per mille per il rag-giungimento delle finalità istituzionali dell’ente, con particolare riferimento alle attività culturali, alla salvaguardia del pa-trimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle mino-ranze contro il razzismo e l’antisemitismo. Inoltre, è prevista la deducibilità fiscale del contributo annuo dovuto, secondo Statuto, da ciascuno iscritto alla Comunità in ragione della sua capacità contributiva e delle eventuali erogazioni liberali.

4. LA PREVIDENZA SOCIALE DEL CLERO

Per quanto concerne la Chiesa in sé, già nel 1941 veniva istituita una «Cassa di sovvenzioni per il clero secolare d’Italia» nonché la possibilità, prevista dall’art. 27 della L. 222/1985 cit., per l’Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, di svolgere anche funzio-ni previdenziali integrative autonome per il clero.

Page 25: AVVOCATO...tamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore ses-suale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà

Diritto ecclesiastico24

Per quanto concerne l’ordinamento statale, tenuto anche conto del disposto dell’art. 38 Cost., si può dire che gli ecclesiastici godono di una tutela previdenziale generale in quanto cittadini e di una tutela particolare in quanto sacerdoti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, gli ecclesiastici, secolari e regolari, che prestano opera re-tribuita alle dipendenze di terzi (Stato, enti pubblici, enti ecclesiastici, datori di lavoro privati) sono iscritti alle rispettive forme previdenziali per quanto concerne i rischi di vecchiaia e di invalidità.

La L. 3-5-1956, n. 392 ha precisato che, nei confronti dei religiosi e delle religiose che prestino attività di lavoro alle di-pendenze di terzi, l’obbligo delle assicurazioni sociali sussiste anche se le modalità di lavoro siano pattuite tra datore di la-voro e l’Ordine cui appartengono i religiosi e anche se l’Ordine stesso riscuota direttamente il compenso pattuito per la pre-stazione di lavoro. È sempre escluso dalla tutela il rischio della disoccupazione mentre, per quanto concerne le malattie, gli ecclesiastici, al pari di tutti gli altri cittadini, godono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (L. 23-12-1978, n. 833 e succ. modif.).

Per quanto concerne il secondo aspetto, gli ecclesiastici cattolici e, unitamente a loro, i mini-stri dei culti acattolici, con l’istituzione di un apposito Fondo previdenziale, sono stati equipara-ti, in un certo qual modo, ai liberi professionisti regolarmente iscritti agli Albi, aventi proprie ed obbligatorie Casse professionali di previdenza.

Tale Fondo (nato dalla fusione del «Fondo per l’assicurazione e invalidità del clero» con il «Fondo per l’assicurazione e invalidità dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica»: v. LL. n. 579 e n. 580 ambedue del 5-7-1961) è attualmente disciplinato dalla L. 22-12-1973, n. 903 ed è gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

Ad esso devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti cattolici secolari ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico.

Dal 1-1-2000 (ex art. 42, L. 488/1999) non è più necessario il possesso della cittadinanza ita-liana, purché l’interessato sia presente in Italia al servizio delle diocesi italiane o di chiese o enti cattolici riconosciuti, l’obbligo sussiste anche per i cittadini italiani che lavorano all’estero alle dipendenze di diocesi ed organizzazioni italiane.

L’obbligo del versamento dei contributi, posto a carico degli iscritti, decorre dall’ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero.

Le prestazioni erogate sono:

— la pensione di vecchiaia. La legge 488/1999 ha elevato i requisiti di età e di contribuzione per accedere alla pensione di vecchiaia.

Per quanto concerne l’età dopo un breve periodo transitorio, il limite di età, a decorrere da gennaio 2003, è stato eleva-to a 68 anni. Continuano ad essere richiesti 65 anni per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Il requisito contributivo minimo richiesto è di 15 anni a partire dal 1° gennaio 2006 ed aumenterà gradualmente fino ad arrivare a 20 anni di contribuzione. Continuano a valere dieci anni per coloro che sono stati ammessi alla prosecuzio-ne volontaria con decorrenza entro il 31 dicembre 1999. Restano confermati i 10 anni nel caso in cui i contributi versati entro il 31 dicembre 1999, sommati a quelli versati dal 1° gennaio 2000 fino al mese di compimento dell’età pensiona-bile, non raggiungono il requisito contributivo minimo vigente in quel momento (11, 12, 13 anni ecc.). È utile segnala-re che le rilevanti innovazioni in tema di trattamenti pensionistici operate dal D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 non trovano applicazione per gli iscritti al fondo in oggetto;

— la pensione di invalidità spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno cinque anni e si trovino nel-la permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale. La pensione di invalidità spetta anche all’iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di cul-to che sia stato riconosciuto invalido e abbia i requisiti contributivi previsti;

— la pensione ai superstiti spetta ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possano far valere almeno quindici anni di contribuzione versata nel Fondo.

5. LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ECCLESIASTICI NEL DIRITTO PENALE

Gli ecclesiastici sono soggetti come qualunque cittadino alla giurisdizione penale; già nel 1850, infatti, la L. n. 1013, all’art. 3, aveva abolito il privilegio del clero di essere giudicati da Tri-bunali ecclesiastici.

Il vecchio Concordato, pur non mettendo in discussione questo principio, prevedeva però una normativa di favore in materia.