capitolato speciale d’oneri per l’esecuzione di ... · committenza per l’esecuzione delle...
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® Fondato il 25 settembre 2002
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER
L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI A
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’
FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO E
ALLA RISCOSSIONE DI ENTRATE
TRIBUTARIE (ICI-IMU-TASI)
Codice C.U.P.: H91H16000040004
Codice C.I.G.: 6868285016
(Allegato alle deliberazioni della Giunta dell’Unione dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè n. 65 approvata in data 21 novembre 2016)
3
INDICE
N.ro
articolo Oggetto articolo
N.ro
pagina
PREMESSA 5
1 OGGETTO DELL’APPALTO 9
2 PRESTAZIONI INCLUSE NELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE 10
3 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 17
4 DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 18
5 IMPORTO DELL’APPALTO 19
6 CORRISPETTIVO E OBBLIGHI MINIMI DELL’APPALTATORE 19
7 STIPULA DEL CONTRATTO 22
8 REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI 23
9 AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI 23
10 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO 24
11 GARANZIA PROVVISORIA 24
12 GARANZIA DEFINITIVA 25
13 PERSONALE UTILIZZATO PER ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 25
14 MEZZI E ATTREZZATURE 26
15 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 27
16 COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA 27
17 SEDE DELL’APPALTATORE 28
18 SPESE DELL’APPALTATORE 28
19 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE 29
20 SICUREZZA SUL LAVORO 30
21 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE 30
22 ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI 31
23 ESECUZIONE D’UFFICIO 31
24 CONTROVERSIE 32
25 PENALITA’ 32
26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 34
27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 35
28 RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO 36
29 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 36
30 DISPOSIZIONI FINALI 36
5
PREMESSA
Il presente documento, redatto dal Responsabile del Servizio Tributi, contiene la disciplina
che le parti contraenti devono rispettare per l’esecuzione, in regime di appalto, delle prestazioni di
supporto al Servizio Tributi associato dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè per
l’allineamento e bonifica della banca dati informatica comunale con la banca dati catastale, con le
anagrafi comunali e altre banche dati, al fine di far emergere eventuali cespiti non assoggettati ad
alcun tributo o assoggettati in misura errata, cespiti evasi e/o elusi, l’emissione di avvisi per i casi
di accertata evasione/elusione, l’emissione di avvisi di accertamento per infrazioni alla disciplina del
singolo tributo, l’emissione di avvisi per la riscossione, per l’assistenza fino al primo grado di
giudizio per i ricorsi presentati dai contribuenti, delle appresso entrate tributarie:
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2010, limitatamente alla rilevazione e alla
conseguente emissione di avvisi di accertamento con la correlata sanzione per i contribuenti che
hanno omesso la presentazione della dichiarazione annuale che doveva essere presentata entro il
30 giugno 2011 per le fattispecie specificate nelle istruzioni di compilazione del modello di
dichiarazione approvato con D.M. 12 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2011
Imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015
Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2014 e 2015, limitatamente agli immobili
appartenenti al gruppo catastale A e adibiti ad abitazione principale da parte del possessore,
comprese le pertinenze di legge appartenenti al gruppo catastale C.
Le suddette prestazioni si configurano come attività strumentali poste a supporto di attività
amministrative svolte dagli enti locali (in specie l’emissione di avvisi di accertamento) ed erogate da
società a diretto ed immediato supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui
l’ente locale di riferimento resta titolare e attraverso le quali, gli stessi enti locali, provvedono al
perseguimento dei propri fini istituzionali.
L’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè è un ente locale che venne costituito, con atto n.
56473 di repertorio del Notaio dott. Piero Boni rogato in data 25 settembre 2002, dal Comune di
Almè e dal Comune di Villa d’Almè per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. L’esercizio
associato della funzione oggetto del presente documento è legittimata con il trasferimento
avvenuto con deliberazioni dei Consigli comunale aventi effetto dall’1 gennaio 2013, rispettivamente,
n. 20 in data 24 maggio 2012 per Almè e n. 16 in data 28 giugno 2012 per Villa d’Almè.
Per agevolare la redazione del presente documento:
l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè
il Comune di Almè
il Comune di Villa d’Almè
saranno successivamente definiti “Stazione appaltante” ovvero, semplicemente con l’acronimo
“S.A.”.
In considerazione del fatto che, con lo scopo di razionalizzare la spesa, i Comuni non
capoluogo di provincia hanno l’obbligo normativo di ricorrere ad una Centrale unica di committenza
(CUC) per gli acquisti di forniture e servizi, l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, definita
“S.A.” è uno di questi soggetti aggregatori che svolge anche le funzioni di centrale unica di
committenza per l’esecuzione delle attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per i
due Comuni associati.
6
La controparte, quale futuro affidatario delle prestazioni, sarà definita “Appaltatore” e/o
“operatore economico” ovvero, semplicemente con l’acronimo “O.E.”.
Successivamente alla conclusione delle fasi di gara fino all’aggiudicazione definitiva, i
rapporti e obblighi contrattuali con l’Appaltatore ovvero con gli Operatori Economici proseguiranno
con la Stazione appaltante. I due Comuni associati assumeranno l’obbligazione contrattuale del
pagamento delle spettanze dovute in costanza di contratto all’Appaltatore.
Le aliquote in vigore negli anni da considerare (2010/2015) ai fini dell’esecuzione delle
prestazioni contenute nel presente documento furono, distintamente per ogni Comune associato,
approvate con le deliberazioni appresso indicate:
Comune di Almè
Annualità della
tariffa Organo deliberante
Numero atto
deliberativo Data atto deliberativo
2010 Consiglio comunale 3 03/3/2010
2011 Consiglio comunale 7 28/02/2011
2012 Consiglio comunale 7 12/3/2012
2013 Consiglio comunale 14 07/5/2013
2014 Consiglio comunale 24 31/7/2014
Consiglio comunale 25 31/7/2014
2015 Consiglio comunale 21 17/7/2015
Consiglio comunale 22 17/7/2015
Comune di Villa d’Almè
Annualità della
tariffa Organo deliberante
Numero atto
deliberativo Data atto deliberativo
2010 Consiglio comunale 7 05/3/2010
2011 Consiglio comunale 14 07/4/2011
2012 Consiglio comunale 4 15/3/2012
2013 Consiglio comunale 33 29/10/2013
2014 Consiglio comunale 22 05/8/2014
Consiglio comunale 24 05/8/2014
2015 Consiglio comunale 24 03/9/2015
Consiglio comunale 25 03/9/2015
La disciplina per l’applicazione delle suddette aliquote, per la determinazione delle sanzioni,
per tutte le entrate tributarie e per l’accertamento con adesione ai tributi comunali, oltre che
rifarsi alla normativa di rango nazionale, è contenuta in specifici Regolamenti approvati dai Consigli
comunali dei rispettivi Comuni associati ai quali si fa specifico rinvio e che, appresso, vengono
elencati specificandone l’oggetto, distintamente per ogni Comune associato:
Comune di Almè
N.ro
atto Data atto
Organo
deliberante Oggetto disciplina regolamentare approvata
24 08/4/2006 Consiglio
comunale Regolamento comunale contabilità
37 12/6/1998 Consiglio Regolamento comunale determinazione sanzioni tributarie
7
comunale concernenti i tributi comunali
89 18/12/1998 Consiglio
comunale
Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate
tributarie
7 20/02/2003 Consiglio
comunale Statuto dei diritti del contribuente per i tributi del Comune
6 27/02/2008 Consiglio
comunale
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili
63 29/12/2004 Consiglio
comunale
Definizione dei valori delle aree fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
120 04/10/2011 Giunta
comunale
Definizione dei valori delle aree fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
7 12/3/2012 Consiglio
comunale
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
del Comune di Almè
21 31/7/2014 Consiglio
comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
55 22/5/2014 Giunta
comunale
Nomina funzionario responsabile dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)
55 13/5/2016 Giunta
comunale
Individuazione della struttura per l’esame dei reclami e delle
proposte di mediazione di cui all’articolo 17 bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come sostituito
dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156. Nomina del responsabile
Comune di Villa d’Almè
N.ro
atto Data atto
Organo
deliberante Oggetto della disciplina regolamentare approvata
34 28/4/1999 Consiglio
comunale
Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione
ai tributi comunali
84 20/12/1999 Consiglio
comunale Regolamento per la disciplina delle entrate
27 29/9/2005 Consiglio
comunale Regolamento comunale di contabilità
91 05/3/2007 Determina Determinazione dei valori minimi di mercato delle aree
edificabili dal 1^ gennaio 2007 ai fini dell’applicazione dell’ICI
7 25/3/2008 Consiglio
comunale
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili
4 15/3/2012 Consiglio
comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
34 20/5/2014 Giunta
comunale
Nomina funzionario responsabile dell’imposta unica comunale
(I.U.C.)
21 05/8/2014 Consiglio
comunale Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
51 12/5/2016 Giunta
comunale
Individuazione della struttura per l’esame dei reclami e delle
proposte di mediazione di cui all’articolo 17 bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come sostituito
dall’articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156. Nomina del responsabile
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Al fine di agevolare la valutazione della consistenza del presente appalto e della sua
convenienza economica, si riporta nella tabella seguente l’indicazione di alcuni utili elementi estratti
dall’attuale banca dati informatica a disposizione della Stazione appaltante (applicativo gestionale
con licenza Halley Informatica S.r.l.). Tali elementi sono da considerare, comunque, presuntivi e
riferiti all’annualità 2015 e comprensivi della quota a favore dello Stato.
Comune N.ro abitanti al
31/12/2014
N.ro nuclei famigliari al
31/12/2014
Media abitanti per ogni
nucleo famigliare
Almè 5.677 2.362 2,40
Villa d’Almè 6.752 2.616 2,58
Totale 12.429 4.978 2,49
Comune di Almè
N.ro
contribuenti
N.ro
immobili
N.ro versamenti
(acconto + saldo + unico)
Importo versamenti
(complessivo annuo)
4.254 13.595 4.048 IMU
4.743 TASI
1.733.000,00 IMU
384.000,00 TASI
Comune di Villa d’Almè
N.ro
contribuenti
N.ro
immobili
N.ro versamenti
(acconto + saldo + unico)
Importo versamenti
(complessivo annuo)
5.008 12.459
5.280 IMU
5.628 TASI
1.564.000,00 IMU
482.000,00 TASI
In provincia di Bergamo il tasso di infedeltà fiscale (rapporto tra numero di contribuenti
Irpef e contribuenti potenziali) è attestato al 16,30 % con circa n. 99.000 contribuenti
potenzialmente mancanti. Questi sono i numeri riferiti ai redditi IRPEF 2011 presenti nello studio
compiuto dal Centro Studi Sintesi – Unioncamere del Veneto su dati del Dipartimento fiscale del
Ministero delle Finanze e dell’Istat circa il rischio di evasione. Tale studio è stato fatto sull’imposta
sul reddito e, purtroppo, non sono ancora stati fatti studi sulle tasse patrimoniali come possono
essere intese quelle sugli immobili e nemmeno sui tributi degli enti locali. Quindi, il tasso indicato
nello studio può essere eventualmente un supporto idoneo di raffronto, ma solo a consuntivo, per
capire il fenomeno dell’evasione dei tributi locali e di analisi della correttezza delle metodiche
utilizzate per contrastare l’evasione. Utilizzando lo stesso tasso per i due Comuni associati si
avrebbe una stima di n. 693 contribuenti mancanti per Almè e n. 816 per Villa d’Almè.
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione delle attività di supporto al
Servizio Tributi, rispettivamente, del Comune di Almè e del Comune di Villa d’Almè
per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) elaborazione di dati informatici prelevati dalle banche dati comunali e dalla banca
dati catastale e loro bonifica allineando e riconciliando la banca dati comunale.
Questa massa di dati è da utilizzare per la rilevazione di cespiti tributari evasi e
per l’esecuzione delle fasi di cui ai successivi paragrafi
b) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione
dell’IMU per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della correlata attività
sanzionatoria per infrazione alla normativa nazionale e comunale
c) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione della
TASI per gli anni 2014 e 2015 e della correlata attività sanzionatoria per
infrazione alla normativa nazionale e comunale
d) istruttorie finalizzate all’individuazione di omesse dichiarazioni ICI per
l’annualità 2010
e) istruttorie finalizzate all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione
dell’ICI per l’annualità 2011
f) istruttorie finalizzate: alla definizione di domande di rimborso
dell’ICI/IMU/TASI, alla definizione dei debiti nei confronti di altri Comuni
causati da impropri versamenti eseguiti dai contribuenti oppure dagli Agenti per
la riscossione e alla individuazione dei debitori che hanno eseguito versamenti
impropriamente ad altri Comuni.
Le suddette attività sono meglio descritte ed evidenziate nel proseguo del presente
documento.
1.2 L’attività di elaborazione dei dati informatici e dei flussi informativi che si intendono
appaltare ha una triplice finalità:
a) snellire, monitorare e gestire celermente e con efficienza l’archivio storico
informatico comunale esistente su licenza Halley, in modo da garantire una
maggiore efficacia ed economicità degli accertamenti tributari a vantaggio delle
riscossione dei crediti non ancora soluti in favore dell’ente locale
b) di individuare cespiti tributari non dichiarati o difformemente dichiarati, in modo
da ridurre l’indice locale di evasione
c) favorire la futura emissione e spedizione, in forma massiva automatizzata, di
preavvisi di pagamento volontario in anticipo rispetto ad ogni scadenza di
pagamento.
1.3 Per le prestazioni di cui al presente capitolato, in virtù del parere espresso dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 236/2013/PAR
del 5 giugno 2013, sono applicabili i principi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ora sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, perciò, sono
affidabili con contratto di appalto per fornitura di servizi.
10
1.4 Il presente documento e i conseguenti atti di gara sono predisposti dall’Unione dei
Comuni di Almè e Villa d’Almè in veste di Stazione appaltante/centrale di
committenza che svolge esclusivamente le attività di centralizzazione delle
procedure di affidamento per i due Comuni associati quali amministrazioni
committenti. Conseguentemente, i rapporti economici e obblighi contrattuali di
pagamento verso l’Appaltatore proseguiranno con il rispettivo Comune di Almè e
Comune di Villa d’Almè.
1.5 Per Stazione appaltante è da intendersi l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè,
mentre. Le fasi esecutive delle prestazioni sono, invece, da intendersi eseguibili per
conto del rispettivo Comune di Almè o di Villa d’Almè, in alternanza tra loro, sulla
base che l’Appaltatore esegue le sue attività a favore dell’uno o dell’altro Ente.
1.6 Il vocabolario principale dell’appalto (CPV) e numero di riferimento della
nomenclatura è: 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione.
1.7 La “Premessa” è parte integrante e sostanziale del presente documento.
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI INCLUSE NELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE
2.1 Le prestazioni oggetto del presente capitolato, che devono essere eseguite
dall’Appaltatore per conto della Stazione appaltante ed implicitamente incluse nel
contratto d’appalto, richiedono lo svolgimento di un insieme coordinato di attività
finalizzate all’aggiornamento e manutenzione delle banche dati, all’accertamento di
fattispecie di evasione parziale e/o totale e di altre irregolarità riferite alle unità
immobiliari, intese come aree o fabbricati, e alle aree fabbricabili presenti nei
territori dei Comuni di Almè e di Villa d’Almè. Tali attività devono tenere conto di
tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del
presente appalto e di tutte le informazioni e i dati necessari all’effettuazione di una
efficace, efficiente e corretta attività di accertamento, nel rispetto delle modalità
e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché nel
rispetto delle norme di tutela contenute nello Statuto del contribuente.
2.2 L’Appaltatore, sotto il controllo e vigilanza della Stazione appaltante e con la
collaborazione e direzione del Responsabile del Servizio Tributi/Funzionario
responsabile del tributo, esegue le attività di seguito descritte con riguardo alle
annualità i cui termini, all’inizio della durata contrattuale , non risultano scaduti:
2.2.1 acquisizione, previo accesso presso il Servizio Tributi, di files informatici della
banca dati comunale dell’ICI/IMU/TASI. I dati ivi contenuti saranno utilizzati
dall’Appaltatore per eseguire il confronto con la banca dati catastale, con le
anagrafi comunali e altre banche dati interne o esterne al fine di bonificare
quelli discordanti riconciliando la banca dati comunale e al fine di far emergere
cespiti tributari non dichiarati, cespiti tributari dichiarati in difformità e
infrazioni alla normativa vigente nel tempo. Inoltre, dovranno essere
aggiornati/rettificati anche sulla base delle dichiarazioni annuali
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ICI/IMU/TASI giacenti, delle denunce di successione trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate e sulla base degli esiti derivanti dai confronti con i contribuenti
che saranno eseguiti sia in fase precontenziosa sia a seguito dell’emissione di
avvisi di accertamento nel corso della durata dell’appalto
2.2.2 verifica puntuale di ogni versamento eseguito dai contribuenti e confronto con
quanto dovuto, distinto per ogni annualità e tributo
2.2.3 verifica massiva dei presupposti applicativi del tributo a carico di ogni
contribuente, in particolare per i cespiti derivanti dal possesso di aree
fabbricabili o dal possesso di fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e,
in caso di individuazione di cespiti non assoggettati correttamente,
predisposizione degli atti e documenti necessari al contraddittorio con il
contribuente stesso da validare da parte del Funzionario responsabile
2.2.4 verifica massiva ed elaborazione degli avvisi di accertamento per omessa e/o
infedele dichiarazione
2.2.5 verifica e gestione delle dichiarazioni o autocertificazioni attestanti fatti e
stati relativi ad annualità ancora accertabili finalizzate ad ottenere riduzioni
impositive presentate sia anteriormente che durante il periodo di durata del
presente appalto
2.2.6 sollecitazione alla regolarizzazione spontanea mediante predisposizione,
confezionamento e spedizione di specifica lettera a ogni contribuente dal cui
confronto dei dati siano emerse difformità o ipotesi di infrazioni
2.2.7 esecuzione di tutti gli adempimenti preparatori, compresa la loro stesura,
stampa, confezionamento, affrancatura e spedizione/recapito, degli atti di
accertamento, dei questionari o delle richieste di dati su soggetti passivi
presso le competenti Amministrazioni Pubbliche
2.2.8 predisposizione, stampa, confezionamento, affrancatura e spedizione/recapito
di tutti gli avvisi di accertamento, comprensivi del modello di pagamento
precompilato, proposti dall’Appaltatore e sottoscritti dal Funzionario
responsabile comunale
2.2.9 preparazione e gestione dei procedimenti e degli atti di annullamento e/o
rettifica, in autotutela, degli atti emessi rivelatisi errati a seguito delle
verifiche d’ufficio eseguite su impulso e/o richiesta del soggetto passivo o a
seguito degli ulteriori elementi emersi nella fase successiva all’emissione
dell’avviso emanato
2.2.10 assistenza continuativa dalla sede appositamente individuata dall’Appaltatore
ad ogni soggetto passivo a mezzo di operatore risponditore qualificato
telefonico di primo ascolto e a mezzo di posta elettronica ordinaria
2.2.11 ausilio e supporto al Servizio Tributi della Stazione appaltante mediante
presenza di un operatore qualificato dell’Appaltatore presso gli sportelli della
Stazione appaltante per la gestione in “front office” del precontenzioso e del
contenzioso conseguente all’esecuzione dell’attività di indagine, di verifica, di
accertamento e di riscossione. L’attivazione dello sportello decorre dalla
settimana successiva alla spedizione di qualsiasi atto ai soggetti passivi, per un
minimo di sette ore settimanali e fino al sessantesimo giorno successivo alla
consegna degli avvisi di accertamento oppure fino al trentesimo giorno
12
successivo alla spedizione ad ogni soggetto passivo di specifico sollecito
posteriore al recapito dell’avviso di accertamento rimasto insoluto. Il sollecito
post avviso di accertamento deve essere fatto dopo che siano trascorsi
novanta giorni dalla consegna dell’avviso di accertamento e nel testo dovrà
essere specificata la possibilità di adempiere nell’ulteriore termine di trenta
giorni. L’orario giornaliero di apertura dello sportello sarà deciso dal
Responsabile di servizio della Stazione appaltante previa proposta da parte
dell’Appaltatore. Nei periodi in cui sia ipotizzabile una maggiore intensità di
afflusso di contribuenti allo sportello, l’Appaltatore, a semplice richiesta della
Stazione appaltante e senza aggravio di spesa per quest’ultima, attiva lo
sportello di “front office” per ulteriori quattro ore settimanali. Qualora,
nonostante questo supplemento di apertura dello sportello di “front office” si
dovesse verificare che il contribuente debba attendere il suo turno oltre
trenta minuti prima di poter essere accettato allo sportello di “front office”,
l’Appaltatore è tenuto, senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante, ad
organizzare il ricevimento dei contribuenti anche su appuntamento nelle fasce
orarie e giorni da previamente concordare con il Responsabile di Servizio della
Stazione appaltante
2.2.12 ausilio e supporto al Servizio Tributi della Stazione appaltante mediante
esecuzione e gestione di tutte le operazioni e attività di “back office”
comprese quelle di bonifica e aggiornamento della banca dati informatica, con
cadenza almeno settimanale, qualora si verifica e si constata una variazione. In
proposito, all’Appaltatore sarà consentito l’accesso diretto o da remoto, con
profilo informatico personalizzato, alla procedura informatica utilizzata dalla
Stazione appaltante che metterà a disposizione una postazione informatica a
ciò abilitata. Le procedure informatiche comunali del Servizio Tributi e del
Servizio Anagrafe sono quelle con licenza Halley Informatica S.r.l. (per Villa
d’Almè, con licenza Datagraph fino all’anno 2012). Al medesimo sarà
consentito, mediante la creazione di un proprio profilo oppure tramite gli
operatori comunali già profilati, l’accesso anche alle banche dati dell’Agenzia
delle Entrate (Catasto, Conservatoria, Portale del Comuni). Le attività di “back
office” potranno anche essere eseguite dall’Appaltatore nel corso delle
attività di “front office” sempre che la gestione dell’afflusso dei contribuenti
allo sportello non venga negativamente influenzato
2.2.13 verifiche e sopralluoghi sul territorio, con l’assistenza di personale tecnico
comunale, finalizzato all’individuazione dell’esatta ubicazione delle unità
immobiliari e delle aree, della loro conformazione e effettive destinazioni
d’uso e i nominativi con il loro indirizzo di residenza dei soggetti passivi nonché
per determinare i valori venali delle aree fabbricabili o dei cespiti immobiliari
privi di rendita catastale o di reddito dominicale
2.2.14 esecuzione degli adempimenti previsti dal comma 336 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 in collaborazione e assistenza del personale tecnico
comunale
2.2.15 esecuzione, per le aree fabbricabili, dell’intero processo di accertamento:
stima diretta del valore venale in comune commercio dell’immobile, emissione
13
avviso di accertamento, avviso di rettifica o inviti a comparire, fase del
contraddittorio e proposta di risoluzione, proposta di adesione con
predisposizione del verbale di accertamento, predisposizione degli atti del
contenzioso
2.2.16 assistenza al Servizio Tributi e preparazione delle risposte ad istanze
presentate dai soggetti passivi, con stampa, imbustamento, affrancatura e
recapito
2.2.17 assistenza al Servizio Tributi e preparazione delle controdeduzioni o memorie,
fino al primo grado di giudizio, per ricorsi presentati dai soggetti passivi, con
stampa, imbustamento, affrancatura e recapito. La Stazione appaltante
rimarrà in giudizio, per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di
soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti dell’Appaltatore
2.2.18 predisposizione, stampa, imbustamento, affrancatura e recapito sollecito di
pagamento successivo all’avviso di accertamento nel quale sarà indicata, oltre
al preavviso di azioni cautelari o esecutive, la ragione del credito vantato, la
data di scadenza per il pagamento ed ogni altra informazione utile per il
contribuente o prevista per legge o regolamento. A tale comunicazione dovrà
essere nuovamente allegato un modello di pagamento, precompilato in ogni sua
parte, con l’indicazione dell’importo da pagare aggiornato con gli oneri
accessori
2.2.19 acquisizione, ogni quindici giorni o con una diversa periodicità decisa
autonomamente dall’Appaltatore, dei flussi degli incassi pervenuti alla
Stazione appaltante, riscontrabili presso la Tesoreria comunale, a seguito
dell’attività eseguita dall’Appaltatore e aggiornamento, di conseguenza, della
banca dati comunale con la stessa periodicità; riconciliazione degli incassi con
gli avvisi di accertamento notificati e conseguente individuazione dei
contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento. Per la
rilevazione dei flussi degli incassi sarà in facoltà del Responsabile dei Servizi
Finanziari della Stazione appaltante consentire all’Appaltatore l’accesso
diretto all’area riservata del conto corrente bancario di Tesoreria
2.2.20 gestione delle fasi del contenzioso fino al primo grado di giudizio, compreso
gli istituti del ravvedimento operoso, della mediazione, della conciliazione,
dell’accertamento con adesione, ecc.. E’ esplicitamente esclusa dall’appalto
qualsiasi operazione che possa riguardare la riscossione coattiva (messa in
mora, emissione ruolo o ingiunzione, atti di precetto, atti di pignoramento,
iscrizioni ipotecarie, insinuazioni patrimoniali, ecc…)
2.2.21 tracciatura nel sistema informativo comunale di tutte le attività compiute in
modo definitivo
2.2.22 gestione delle istanze di rateizzazione nel contesto delle azioni descritte nei
precedenti punti. A tal fine, l’Appaltatore deve: acquisire le istanze
presentate dai contribuenti e registrarle sul sistema informativo comunale; in
caso di accettazione, comunicare al contribuente il risultato dell’istruttoria e
il piano di rateizzazione, con modelli di pagamento allegati e precompilati in
tutte le loro parti per consentire al contribuente il pagamento di ciascuna
rata, avvertendo che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il
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contribuente decade dal beneficio; sospendere tutti gli atti esecutivi in capo
al soggetto beneficiario della rateizzazione, in costanza di pagamento
rateizzato; monitorare l’andamento degli incassi delle rate; comunicare
l’eventuale decadenza dal beneficio della rateizzazione e il residuo importo a
suo debito e aggiornare la posizione nel sistema informativo comunale; inviare
comunicazione alla Stazione appaltante per l’eventuale adozione di nuovo avviso
di accertamento
2.2.23 raccolta delle segnalazioni prodotte dal contribuente, esame e
predisposizione della risposta con stampa - imbustamento - affrancatura -
recapito, gestendo direttamente gli eventuali rimborsi previa acquisizione del
consenso da parte del Funzionario Responsabile
2.2.24 predisposizione degli atti di annullamento totale o parziale degli avvisi di
accertamento emessi rivelatisi errati a seguito delle successive verifiche
d’ufficio o su impulso/richiesta del soggetto passivo, evidenziando la
motivazione al fine di consentire al Funzionario responsabile una corretta
valutazione
2.2.25 presa d’atto, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione
della Stazione appaltante, dell’esistenza di procedure concorsuali o di
liquidazione e predisposizione degli atti ritenuti opportuni ai fini della migliore
tutela del credito della Stazione appaltante. L’Appaltatore, salvo diversa
indicazione della Stazione appaltante, compie le attività previste dalla legge
fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti
necessari presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.),
nel rispetto dei relativi termini di legge. Anche se per effetto della stipula del
contratto l’Appaltatore fosse legittimato a porre in essere tutte le attività a
tutela del credito azionato anche nelle procedure concorsuali, la Stazione
appaltante si riserva di conferire una procura generale all’Appaltatore
medesimo, qualora necessario secondo norme e disciplina organizzativa.
L’intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio,
nell’ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema
informativo, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante il monitoraggio
delle procedure
2.2.26 predisposizione di qualsiasi atto o provvedimento o comunicazione o
informativa, da sottoporre al Funzionario responsabile per la sottoscrizione,
non compresa o menzionata ai paragrafi precedenti ma collegata alle attività di
recupero dell’evasione del tributo o all’allineamento/bonifica della banca dati
comunale
2.2.27 predisposizione dei testi di ogni tipo di atto o avviso da validarsi da parte del
Funzionario responsabile della Stazione appaltante, loro stampa su carta
bianca intestata alla Stazione appaltante e confezionamento in plico con
doppia finestra (una per rendere visibile il destinatario e l’altra per rendere
visibile il mittente “Comune” e il suo stemma) pronto per essere recapitato
tramite servizio postale o notifica sia in Italia che all’estero, predisposizione
dell’elenco di tali plichi, affrancatura e consegna all’ufficio postale per la
spedizione oppure, qualora sia ritenuto opportuno ovvero legalmente dovuto, al
15
Messo comunale per la notifica. L’onere della fornitura della carta per la
stampa degli avvisi e comunicazioni, per la fornitura delle buste e plichi e per
la loro affrancatura o notifica, della cancelleria e dei materiali consumabili per
l’esecuzione delle attività sia di “front office” che di “back office” è a carico e
spesa dell’Appaltatore
2.2.28 fornitura di puntuali riscontri alla Stazione appaltante, tramite elenchi e
flussi informatici, sulle attività compiute ai punti precedenti. A tal fine,
l’Appaltatore produrrà con cadenza mensile un foglio di calcolo, distinto per
ogni anno, contenente almeno i seguenti dati: generalità del contribuente, data
emissione avviso di accertamento e importo suddiviso per tributo – sanzione –
interesse - spese, data di scadenza del pagamento, importo riscosso e importo
rimasto da riscuotere suddiviso per tributo – sanzione – interesse - spese,
eventuale concessione di rateizzazione con la specifica delle rate e loro
scadenza. Relativamente all’attività di rendicontazione degli atti emessi e delle
procedure eseguite, la Stazione appaltante deve essere nelle condizioni di
visualizzare e verificare in qualsiasi momento: a) la situazione generale e
dettagliata degli atti emessi (solleciti, avvisi bonari, avvisi di accertamento,
atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive); b) situazione debitoria e
procedurale di ogni singolo contribuente; c) stato degli atti recapitati con
l’indicazione di tutti i dati relativi al recapito della raccomandata o della
notificazione e delle cause della mancata consegna; d) delle conseguenti
attività cautelari ed esecutive svolte; e) degli atti discaricati ed annullati; f)
dei rimborsi; g) dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute;
h) dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con l’indicazione delle
cause di inesigibilità.
2.3 L’Appaltatore attiva il servizio di “front office” e di “back office” con risorse umane
e strumentali appositamente dedicate ed adeguatamente formate nell’ambito della
specifica normativa tributaria comunale e nell’ambito di tutti i processi collegati
all’attività di accertamento e riscossione e dei sistemi informativi di gestione delle
banche dati, tributarie e non, in modo da garantire un’efficace, corretta e
tempestiva informazione all’utenza e una corretta gestione della banca dati
comunale. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima
correttezza e riservatezza e deve agire in ogni occasione con la diligenza
professionale dovuta, deve essere facilmente riconoscibile e identificabile come
dipendente dell’Appaltatore. Il personale dipendente ed i collaboratori
dell’Appaltatore sono, inoltre, tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute
nel Codice di comportamento per il personale dipendente della Stazione appaltante.
Quest’ultima sarà insindacabilmente facoltizzata a chiedere, anche più di una volta,
all’Appaltatore la sostituzione delle persone utilizzate al “front e back office”.
2.4 L’Appaltatore deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della
loro posizione debitoria agevolandoli e accompagnandoli nella compilazione della
modulistica o nella scrittura delle diverse istanze, nella verifica dei pagamenti
effettuati in relazione a ogni fase dell’accertamento. A tal fine, deve garantire
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almeno uno sportello informativo ed operativo nell’edificio della sede legale della
Stazione appaltante (presso Comune di Villa d’Almè), finalizzato a garantire ottimali
livelli di servizio ai contribuenti, con orario di apertura che comprenda almeno la
fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per la frequenza e durata stabilita come
da precedente paragrafo 2.2.11. Nell’ambito del monte ore settimanale prestabilito al
paragrafo 2.2.11, sarà facoltà della Stazione appaltante richiedere all’Appaltatore,
senza che questi abbia nulla a pretendere, l’apertura di un analogo sportello anche
nell’edificio della sede amministrativa (presso Comune di Almè).
2.5 L’Appaltatore deve garantire l’assistenza tecnica e informativa ai contribuenti anche
attraverso una casella di posta elettronica ordinaria dedicata alla quale potranno
essere inoltrate le eventuali richieste. L’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica ordinaria deve essere riportata in ogni comunicazione che viene
recapitata al contribuente. L’Appaltatore è tenuto a confermare al mittente, entro
ventiquattro ore, la ricezione della richiesta e a rispondergli in modo adeguato entro
i successivi sette giorni lavorativi.
2.6 L’Appaltatore, oltre che a quanto riportato ai precedenti paragrafi 2.4 e 2.5 e per lo
stesso motivo, mette a disposizione presso la sua sede un servizio di call center
telefonico con la presenza di un operatore qualificato per tutta la durata
dell’appalto, con una fascia di funzionamento minimo che va dalle ore 9:00 alle ore
12:30 di tutti i giorni feriali, escluso il Sabato. Anche durante il periodo di “front
office” l’attività del call center deve regolarmente funzionare.
2.7 L’Appaltatore deve disporre di un sistema informativo che consenta di gestire le
attività oggetto dell’appalto. Tale sistema dovrà essere affidabile e idoneo a
costituire e aggiornare una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che
permetta l’interrogazione puntuale delle posizioni debitorie, una rapida
rendicontazione delle somme incassate, l’estrapolazione di dati statistici, e
permetta, altresì, eventuali modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della
normativa nazionale e comunale. Il contenuto della banca dati così costituita dovrà
essere travasato e implementato nella banca dati comunale. In alternativa, previa
verifica dei sistemi di sicurezza e dei permessi previsti, potrà essere consentito e
consigliabile all’Appaltatore di utilizzare gratuitamente, mediante attribuzione di uno
speciale profilo, direttamente l’applicativo gestionale in uso alla Stazione appaltante.
2.8 L’Appaltatore aggiorna, in modo continuativo e dinamico, la banca dati comunale
dell’ICI/IMU/TASI, attualmente presente sui server comunali con licenza Halley
Informatica S.r.l., ogni qual volta abbia un riscontro che qualsiasi dato ivi presente
non corrisponda a quanto previsto, accertato e verificato. Per monitorare
l’andamento dell’aggiornamento, l’Appaltatore rendiconta mensilmente alla Stazione
appaltante quanto eseguito.
2.9 L’Appaltatore esegue tutte le specificate prestazioni nei termini specificati nei
rispettivi paragrafi e, comunque, affinché gli avvisi di accertamento relativi alle
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omesse denunce ICI 2010 e gli avvisi di accertamento per l’ICI 2011 vengano
notificati entro il 31 dicembre 2016. Le restanti attività dovranno essere eseguite
entro il termine di durata dell’appalto e, in particolare, quelle relative alle omesse
denunce ICI 2011 e all’IMU 2012 dovranno essere eseguite in modo che i rispettivi
atti vengano notificati entro il 31 dicembre 2017.
2.10 La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che l’Appaltatore possa far valere
diritti di sorta o possa pretendere riconoscimenti economici, di non far eseguire
all’Appaltatore talune delle prestazioni comprese nel capitolato. In tal caso, la
corrispondente remunerazione, se prevista, non potrà in alcun caso essere pretesa e
richiesta dall’Appaltatore. Anzi, questi sarà tenuto, su specifica richiesta della
Stazione appaltante, a ridurre la sua remunerazione economica proporzionalmente al
valore delle prestazioni venute meno.
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante mette a disposizione dell’Appaltatore le proprie banche dati e gli
eventuali documenti cartacei emessi e fornisce la necessaria collaborazione finalizzata alla
regolare esecuzione delle prestazioni contenute nel presente capitolato. Allo scopo:
1. recupera le banche dati gestite presso enti o società di pubblico servizio esterne
all’ente
2. comunica all’Appaltatore, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il
nominativo del responsabile di servizio referente per le attività che l’Appaltatore
svolge in relazione al presente capitolato e il nominativo del Funzionario responsabile
del singolo tributo;
3. mette a disposizione dell’Appaltatore, entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva nel caso
di consegna anticipata dell’appalto o di assenza del contratto, copia in formato cartaceo
o in formato informatico i regolamenti comunali e le deliberazioni relative
all’approvazione delle tariffe elencate nella premessa del capitolato o qualsiasi altro
atto adottato dai Comuni associati utile per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente capitolato;
4. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso,
via web, alle banche dati SIATEL – Portale dei Comuni - SISTER, o altre analoghe,
consentendo l’attribuzione di regolari credenziali di accesso esclusivamente per la
verifica delle anagrafiche degli utenti e/o contribuenti e per la verifica delle
informazioni necessarie per l’avvio delle procedure di accertamento. Qualora non
fossero possibili tali abilitazioni direttamente, l’Appaltatore trasmette alla Stazione
appaltante e/o, in subordine, al Servizio tributi associato, le richieste di visura e/o
consultazione che dovranno essere istruite nel termine di tre giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta;
5. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso al
proprio applicativo gestionale informatico (licenza della società Halley Informatica
S.r.l.) e a quello precedente (licenza della società Datagraph S.r.l. per gli utenti di Villa
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d’Almè per le annualità 2010 e 2011) contenente l’attuale banca dati dei contribuenti,
degli immobili e delle riscossioni;
6. abilita l’Appaltatore, nel termine come specificato al precedente punto 2, all’accesso
informatico all’area riservata della Tesoreria comunale dalla quale è possibile estrarre i
dati dei singoli pagamenti dei contribuenti ovvero, qualora il Responsabile del Servizio
finanziario non consenta il rilascio dell’abilitazione, il Servizio Tributi, con la periodicità
quindicinale o superiore come sarà decisa dall’Appaltatore stesso, provvede a
consegnare all’Appaltatore un file contenente i medesimi elementi che sarebbero stati
visualizzabili qualora gli fosse consentito l’accesso diretto: in tale file non verranno
evidenziati i dati che non hanno alcuna attinenza al presente appalto;
7. consegna all’Appaltatore, con periodicità quindicinale o superiore come sarà decisa
dall’Appaltatore stesso, i flussi informatici provenienti dall’Agenzia delle Entrate e
contenenti i riferimenti dei pagamenti eseguiti dai contribuenti a mezzo del modello
F24;
8. sottoscrive, a mezzo del Funzionario responsabile e previa valutazione positiva,
qualsiasi atto e/o documento prodotto dall’Appaltatore in nome e per conto della
Stazione appaltante;
9. mette gratuitamente a disposizione dell’Appaltatore, nel termine come specificato al
precedente punto 2, uno spazio ubicato all’interno dell’edificio municipale di Villa
d’Almè, munito di allacciamento alla rete elettrica e alla rete informatica locale, di una
scrivania con due sedie e di un personal computer con le dotazioni standard di Windows
e gli applicativi gestionali con licenza Halley e Datagraph, da utilizzare per l’esecuzione
delle prestazioni in “front office” con il contribuente per almeno un giorno alla
settimana e per un minimo di sette ore. Oltre a ciò, potrà essere consentito, previo
accordo fra le parti, che tale postazione venga utilizzata in altri orari, anche per
l’esecuzione da parte dell’Appaltatore delle prestazioni in “back office”.
ARTICOLO 4 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
4.1 L’affidamento per l’esecuzione delle prestazioni incluse nel presente capitolato
decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto ovvero dal
giorno successivo alla comunicazione all’Appaltatore dell’aggiudicazione definitiva e
termina con la conclusione delle prestazioni descritte nel presente capitolato ed
eventualmente contenute nell’offerta presentata per la partecipazione alla gara.
4.2 In ogni caso, la durata massima non può essere superiore a n. 545
(cinquecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal suo inizio e, nel caso che
alla scadenza dovessero risultare delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore
parzialmente o da questi ancora da eseguire, sarà facoltà della Stazione appaltante
consentirne la prosecuzione nei modi e nei termini da quest’ultima definiti in quel
momento ma sempre nel rispetto delle clausole contrattuali definite nel presente
capitolato. In particolare, all’Appaltatore sarà, comunque, consentito eseguire quelle
attività successive alla scadenza dei sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di
accertamento (esempio: registrazioni e aggiornamenti banca dati degli esiti degli
avvisi di accertamento, solleciti di pagamento post avviso di accertamento e
19
registrazione/aggiornamento dei loro esiti in banca dati, esame e registrazione in
banca dati dei flussi di pagamento, rendicontazione e relazione finale).
4.3 E’ facoltà della Stazione appaltante, nelle more degli adempimenti contrattuali e
qualora ne ricorrano i presupposti, ordinare all’Appaltatore l’inizio anticipato
dell’esecuzione delle prestazioni e quest’ultimo è obbligato alla sua esecuzione.
4.4 Alla sua naturale scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto e
senza bisogno di disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa. E’ escluso
qualunque rinnovo tacito o comunque automatico del contratto.
ARTICOLO 5 - IMPORTO DELL’APPALTO
5.1 L’importo a base di gara è stimato in convenzionali e presunti iniziali € 149.999,00,
al lordo degli oneri della sicurezza. A titolo puramente indicativo e ai soli fini fiscali
e contrattuali, il valore contrattuale è, invece, stimato nell’importo di € 36.000,00
per l’esecuzione di tutte, nessuna esclusa, le prestazioni contenute nel presente
capitolato. Non sussistendo alcun dato da confrontare con attività analoghe passate
e considerato che le attuali banche dati comunali informatiche non consentono di
estrarre dati utili e sufficientemente attendibili al riguardo, l’importo contrattuale è
stato valorizzato esclusivamente tenendo conto delle risorse presenti nei bilanci
comunali di previsione per l’anno corrente e nei bilanci comunali pluriennali
2016/2018 messe a disposizione dai rispettivi Comuni. Quindi, il valore di €
36.000,00 è da considerarsi così suddiviso:
€ 18.000,00 per il Comune di Almè con esigibilità nell’esercizio 2016 di €
9.000,00 e nell’esercizio 2017 di € 9.000,00
€ 18.000,00 per il Comune di Villa d’Almè con esigibilità nell’esercizio 2016 di €
9.830,00 e nell’esercizio 2017 di € 8.170,00.
5.2 Qualora la suddetta stima contrattuale distinta per Comune, sulla base delle attività
eseguite o da eseguire, si dovesse rivelare insufficiente, l’Appaltatore è tenuto a
darne adeguata comunicazione alla Stazione appaltante e, questa, ad adeguare le
previsioni di bilancio nonché assumere i conseguenti provvedimenti gestionali e
contabili e, se necessario, apportare anche le necessarie modifiche contrattuali
purché entro il valore stimato di gara di € 149.999,00. Fino alla formale
comunicazione da parte della Stazione appaltante di adozione del provvedimento
dirigenziale di adeguamento, l’attività accertativa dell’Appaltatore potrà essere,
dalla Stazione appaltante, sospesa e il tempo di durata della sospensione produrrà un
corrispondente prolungamento della scadenza contrattuale.
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO E OBBLIGHI MINIMI DELL’APPALTATORE
6.1 Per le prestazioni di cui al presente capitolato è riconosciuto all’Appaltatore un
compenso ad aggio nella misura percentuale da questi offerto in sede di gara,
compreso nell’ambito del valore stimato di gara o contrattuale di cui all’articolo
20
precedente. Tale compenso è calcolato su ogni somma effettivamente riscossa dai
rispettivi Comuni committenti a fronte dell’attività svolta dall’Appaltatore, a titolo
di tributo, sanzione e interessi, e sarà riconosciuto e corrisposto, ognuno per la
propria parte, dagli stessi Comuni committenti all’Appaltatore in rate posticipate con
periodicità minima trimestrale e previa presentazione di regolari fatture
elettroniche distinte per ogni Comune, nelle quali saranno obbligatoriamente
specificati, oltre al codice identificativo della gara (C.I.G.), i seguenti codici:
Codice Univoco Ufficio (C.U.F.) Comune
Q05M63 Almè
RBVU4W Villa d’Almè
Ad ogni fattura l’Appaltatore dà dimostrazione analitica di quanto ivi addebitato
mediante allegazione di una specifica lista contenente i riferimenti di ogni avviso di
accertamento e delle somme correlativamente riscosse. Le fatture elettroniche che
saranno trasmesse all’Ufficio o al Comune errato, saranno automaticamente respinte.
6.2 Oltre al compenso ad aggio, all’Appaltatore sarà riconosciuta, a titolo di rivalsa sul
contribuente, anche la spesa, da questo anticipata e riscossa dalla Stazione
appaltante, per il recapito ai contribuenti (spesa di affrancatura e spesa di notifica)
degli avvisi riscossi: spesa compresa nell’ambito del valore stimato di gara o
contrattuale di cui all’articolo precedente. Tali costi saranno predeterminati dalla
Stazione appaltante su proposta dell’Appaltatore e dovranno essere addebitati ad
ogni contribuente unitamente al tributo, alla sanzione e all’interesse da recuperare,
tutti previo arrotondamento.
6.3 La spesa di affrancatura e notifica addebitata ai contribuenti per il recapito degli
avvisi ma, per qualsiasi causa, non riscossa dalla Stazione appaltante rimarrà, invece,
a carico dell’Appaltatore senza che questi possa in alcun caso rivalersi sulla Stazione
appaltante.
6.4 Il compenso ad aggio è determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed
invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico
l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo
all’adempimento e/o all’ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore
medesimo dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o
che venissero emanate dalle competenti autorità e da costi non previsti nell’appalto o
dall’incremento di quelli previsti. Qualora, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo
delle riscossioni (tributo, sanzioni e interessi) dovesse superare la soglia di
centomilaeuro, il compenso ad aggio dovuto all’Appaltatore e da questi offerto in
sede di gara, sarà ridotto del venticinquepercento da calcolarsi sulle somme
eccedenti tale soglia.
21
6.5 Il compenso ad aggio offerto in sede di gara dall’Appaltatore costituirà il
“riferimento del prezzo” per il riconoscimento delle sue spettanze in relazione alle
quantità effettive riscosse dalla Stazione appaltante. Pertanto, l’importo
conseguente all’aggiudicazione sarà anch’esso convenzionale laddove, sulla base di
quanto indicato all’articolo precedente, si evidenziasse l’incremento o il decremento
delle quantità convenzionalmente stimate.
6.6 L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per
l’Appaltatore.
6.7 La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore possa
nulla pretendere a titolo remunerativo e/o di risarcimento, avrà facoltà di escludere
dall’esecuzione dell’appalto e/o di farle eseguire parzialmente una o più delle
prestazioni appaltate anche se queste possono incidere sull’entità delle somme
riscosse e, di conseguenza, sul compenso dovuto all’Appaltatore.
6.8 Il compenso dovuto all’Appaltatore, comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la
tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, esclusa la spesa di affrancatura e notifica,
calcolato con l’applicazione della percentuale di aggio risultante dall’esito della gara,
è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633.
6.9 La Stazione appaltante, al ricevimento delle fatture in formato elettronico
dell’Appaltatore, e per il tramite del sistema elettronico nazionale, contenenti tutte
le evidenze contabili del trimestre precedente, provvederà, entro minimo 60 giorni
dal ricevimento della fattura in formato elettronico e comunque entro i termini di
legge, a verificarne la regolarità, all’accettazione o al respingimento al sistema
elettronico nazionale se non regolare, alla contestuale liquidazione e alla successiva
trasmissione al Servizio finanziario per l’ordinazione del pagamento al netto delle
eventuali penali applicate e divenute esecutive.
6.10 Il valore presunto dell’importo posto a base di gara al fine di determinare il
contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC è stimato in un
valore inferiore a € 150.000,00 e, quindi, non è dovuta alcuna contribuzione da parte
dell’operatore economico partecipante alla gara.
6.11 Oltre agli oneri e obblighi contenuti negli altri articoli precedenti e susseguenti del
presente capitolato, l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione della gara, si obbliga
all’esecuzione delle attività ivi specificate, nonché a quelle contenute nell’offerta
presentata per la partecipazione alla gara e alle seguenti:
6.11.1 esegue le prestazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta
presentata in sede di gara. Potrà disattendere eventuali interpretazioni della
Stazione appaltante solo se queste ultime risultano difformi rispetto alla
giurisprudenza consolidata. In ogni caso garantisce l’efficienza e la perfetta
22
funzionalità del servizio per entrambe i territori dei due Comuni associati,
assicurando puntualità, esattezza e sollecitudine
6.11.2 esegue tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e
riscossione delle entrate oggetto dell’appalto, esclusa la sottoscrizione degli
avvisi di accertamento, degli avvisi di mora, dei solleciti e di ogni altro atto
che possa impegnare la Stazione appaltante
6.11.3 termina le procedure di accertamento e di riscossione eventualmente già
iniziate dalla Stazione appaltante
6.11.4 intrattiene i rapporti con i contribuenti con le modalità specificate nel
presente capitolato e nell’offerta
6.11.5 offre ai contribuenti, a proprie spese, la modulistica necessaria che viene
messa a disposizione anche via web in modalità download e le informazioni utili
ai contribuenti
6.11.6 propone al Funzionario responsabile le quote delle spese di recapito, imposta
sul valore aggiunto compresa, da addebitare e recuperare dal contribuente
unitamente al rispettivo tributo, sanzione e interessi
6.11.7 gestisce i servizi con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati
completa, dettagliata e flessibile, allo scopo di consentire una rapida
rendicontazione sia per la gestione contabile che per le posizioni dei
contribuenti e sia per l’estrapolazione di report statistici e per aggiornare il
sistema informativo comunale. I programmi informatici dell’Appaltatore
dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze della Stazione
appaltante oltre a gestire gli eventuali mutamenti della normativa e/o
tributari.
ARTICOLO 7 - STIPULA DEL CONTRATTO
7.1 L'aggiudicazione sarà vincolante per l’Appaltatore mentre lo sarà per la Stazione
appaltante solo dopo il perfezionamento dell’atto di aggiudicazione definitiva.
Successivamente, l’Appaltatore dovrà essere disponibile alla stipula del contratto
entro trenta giorni dal ricevimento di specifica comunicazione.
7.2 Con la stipula del contratto, l’Appaltatore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti
della Stazione appaltante, a fornire le prestazioni nella misura richiesta dalla
Stazione appaltante medesima con il presente capitolato e nei limiti contrattuali.
7.3 La stipula del contratto avviene decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione di
avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di
affidamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e subordinatamente
all’esito positivo delle verifiche e accertamenti che la Stazione appaltante compie in
ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi dell’Appaltatore.
7.4 Qualora il valore dell’aggiudicazione definitiva fosse, imposta sul valore aggiunto
esclusa, pari o inferiore a € 40.000,00 sarà facoltà della Stazione appaltante non
stipulare alcun contratto in forma pubblica o in forma di scrittura privata. In questo
23
caso, la comunicazione di aggiudicazione definitiva e il conseguente scambio di
lettere con cui la Stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi assume
carattere contrattuale.
7.5 La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale sia a dichiarazione
di perfetta conoscenza della vigente normativa e del presente capitolato che alla
loro incondizionata accettazione. In particolare l’operatore economico aggiudicatario,
con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342
del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato e, in particolare,
le clausole di risoluzione.
7.6 Per consentire di eseguire talune prestazioni entro il 31 dicembre 2016 che, in caso
contrario, verrebbero a decadere, la Stazione appaltante può ordinare
all’Appaltatore l’esecuzione di tali prestazioni in forma anticipata rispetto alla
sottoscrizione del contratto e, quindi, anche prima dei termini specificati ai
precedenti commi.
7.7 L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
contenute nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni.
ARTICOLO 8 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI
8.1 I compensi dovuti per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, nei
valori emergenti a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, comprendono
tutti gli adempimenti e obblighi di cui al presente capitolato e sono fissi e invariabili
per tutta la durata del contratto.
8.2 Essi non saranno soggetti alla revisione obbligatoria prevista dall'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica",
trattandosi di contratto la cui esecuzione non è a carattere periodico o continuativo.
L’Appaltatore potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori
adeguamenti, revisioni o aumenti, configurandosi le ipotesi di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI
9.1 Il compenso ad aggio sarà concordemente variato, su formale richiesta di una delle
parti contraenti, esclusivamente nel caso di variazione del contenuto delle
prestazioni e purché il loro valore economico corrisponda ad una variazione superiore
al quindici per cento.
9.2 In ogni caso, nelle more della determinazione della variazione delle prestazioni,
anche se di valore economico superiore al quindici per cento, l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno essere per nessuna ragione
24
sospese o interrotte e dovranno essere eseguite in conformità alle prestazioni
qualitative/quantitative come determinate all’origine e/o in seguito variate.
9.3 La variazione dell’importo di cui al precedente articolo 5, non potendo essere
determinato a priori in quanto direttamente dipendente dall’attività di recupero e
dalla conseguente riscossione, qualora si dovesse verificare l’ipotesi di emissione di
avvisi di accertamento che facciano presupporre volumi di riscossioni oltre il valore
iniziale stimato, non è, in alcun modo, causa di variazione della percentuale dell’aggio
spettante all’Appaltatore ma è solamente causa di incremento dell’importo
contrattuale e del conseguente compenso complessivo allo stesso dovuto, fatta salva
la riduzione in applicazione dell’articolo 6, comma 4.
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO
10.1 E’ vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma. Ogni
atto contrario è nullo di diritto.
10.2 E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al pagamento.
10.3 Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’articolo 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La volontà di procedere al subappalto, con la
specifica delle prestazioni da subappaltarsi, per essere ammesso deve essere
dichiarata dall’operatore economico concorrente in sede di gara.
10.4 Non costituisce subappalto:
10.4.1 l’affidamento, da parte dell’Appaltatore, al servizio postale universale del
recapito della corrispondenza diretta al contribuente e alle Pubbliche
Amministrazione, sia che si tratti di corrispondenza ordinaria che di
corrispondenza raccomandata
10.4.2 l’affidamento, da parte dell’Appaltatore, ai Messi delle Pubbliche
Amministrazioni per la notifica diretta al contribuente.
ARTICOLO 11 - GARANZIA PROVVISORIA
11.1 L'offerta da presentare in occasione della partecipazione alla gara per l'affidamento
dell’appalto di cui al presente capitolato deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al due per cento del complessivo importo stimato del contratto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, osservando le modalità di cui all’articolo 93
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale garanzia deve essere emessa a
favore della Stazione appaltante quale centrale di committenza.
25
11.2 Sono espressamente vietate tutte le forme di garanzia diverse da quelle previste al
comma precedente.
ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA
12.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte e dei correlati rischi,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione
appaltante dovesse sostenere a causa di inadempienze o cattiva esecuzione delle
attività affidate, l’Appaltatore presta in favore della Stazione appaltante, una
garanzia definitiva pari al dieci per cento del complessivo importo stimato del
contratto, nelle forme, termini e modalità di cui all’articolo 103 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12.2 La garanzia, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto dalla
scadenza contrattuale, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta (Raccomandata A.R.) della Stazione appaltante.
12.3 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o
totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il
rimborso delle maggiori somme pagate in corso di vigenza contrattuale in confronto
ai risultati della liquidazione finale e anche per l’applicazione di penali;
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore
di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
12.4 La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora,
in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante.
12.5 La garanzia definitiva cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo
spirare del dodicesimo mese successivo alla scadenza del contratto ovvero in
osservanza dei termini e modalità espresse all’articolo 103, commi 1, 5 e 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 13 - PERSONALE UTILIZZATO PER ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
13.1 Per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore
dovrà garantire l’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato in numero
adeguato al bisogno, stipulato direttamente tra l’Appaltatore e il dipendente, e dovrà
essere idoneo al servizio. In particolare, dovrà essere:
capace e professionalmente formato
fisicamente idoneo
in grado di esprimersi correntemente e correttamente in lingua italiana sia
scritta che parlata.
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13.2 L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul
lavoro, i contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di
lavoro della categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. della categoria
di appartenenza dell’Appaltatore.
13.3 L’Appaltatore entro i dieci giorni successivi alla comunicazione ufficiale di
aggiudicazione definitiva, dovrà fornire l’elenco nominativo, completo di livello
d’inquadramento e mansione, degli operatori dedicati all’esecuzione delle prestazioni
erogate a favore della Stazione appaltante. Lo stesso obbligo dovrà essere assolto
dall’Appaltatore, entro trenta giorni dal suo verificarsi, anche per ogni variazione di
tale elenco che interverrà nel corso della durata contrattuale.
13.4 Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà mantenere, in servizio, un
comportamento irreprensibile e decoroso e uniformarsi alle disposizioni presenti e
future emanate dalla Stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni
relative; inoltre, in servizio, dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. e,
qualora previsti, i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro e per la
tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro; il medesimo personale, durante
l’esecuzione delle prestazioni in “front office”, dovrà essere dotato di apposito
tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a
chiunque.
13.5 L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle disposizioni impartite dalla Stazione
appaltante e del comportamento da parte del proprio personale addetto
all’esecuzione delle prestazioni di servizio e provvede al controllo giornaliero del
lavoro svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia delle prestazioni
stesse.
13.6 La Stazione appaltante ha la facoltà, insindacabile, di richiedere ed ottenere
dall’Appaltatore la sostituzione di quegli operatori che dovessero rendersi
responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente capitolato.
13.7 E’ vietato all’Appaltatore impiegare maestranze che non facciano parte del proprio
organico.
ARTICOLO 14 - MEZZI E ATTREZZATURE
14.1 L’Appaltatore dovrà utilizzare per l’esecuzione delle prestazioni contrattualizzate le
attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle normative comunitarie e della
qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento delle prestazioni stesse.
14.2 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti
o indiretti che si dovessero verificare, durante la validità contrattuale, ad
attrezzature, applicativi informatici, mezzi e automezzi di suo possesso. L’onere per
l'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane, perciò, a totale carico
dell’Appaltatore.
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14.3 L’Appaltatore è, comunque, tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente
tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e a rispondere direttamente
dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante.
ARTICOLO 15 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
15.1 La Stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo delle prestazioni che
vengono eseguite dall’Appaltatore, avvalendosi dei propri Uffici e personale, dai quali
l’Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che la Stazione
appaltante potrà emanare nei riguardi delle prestazioni oggetto del contratto.
Di norma le disposizioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.
Peraltro, nei casi di urgenza, potranno essere date disposizioni anche verbali al
personale dell’Appaltatore, salva la formalizzazione della disposizione per iscritto
entro il terzo giorno successivo.
15.2 La Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune
verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte
dell’Appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla
documentazione presente negli Uffici dell’Appaltatore medesimo.
ARTICOLO 16 - COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
16.1 È fatto obbligo alle maestranze dell’Appaltatore di segnalare alla Stazione
appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti,
possano impedire la regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente
capitolato.
16.2 L’Appaltatore avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il
miglioramento delle prestazioni.
16.3 L’Appaltatore dovrà garantire la sua collaborazione alle eventuali iniziative, tese al
miglioramento delle prestazioni, man mano che simili iniziative venissero proposte e
poste in atto dalla Stazione appaltante.
16.4 L’Appaltatore è tenuto ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica da parte
della Stazione appaltante che potrà controllare tutte le prestazioni che fanno carico
all’Appaltatore, sia in dipendenza del presente contratto, sia scaturenti da eventuali
affidamenti di prestazioni aggiuntive.
16.5 Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale
l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminarle e, nel caso l’Appaltatore non
ottemperasse, la Stazione appaltante avrà il diritto di provvedervi direttamente ma
a spese dell’Appaltatore con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi
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anche della garanzia definitiva, se adeguata. Nel caso che la Stazione appaltante si
rivalesse sulla garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà provvedere al suo completo
reintegro con l’osservanza dei termine e modalità di cui all’articolo 103 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 17 - SEDE DELL’APPALTATORE
17.1 L’Appaltatore dovrà disporre di idonea sede operativa adeguatamente attrezzata e
dotata di locali ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il
personale. All'indirizzo di tale sede, dove l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio a
fini contrattuali, saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e
quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti
contrattuali fra Stazione appaltante e Appaltatore.
17.2 Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le
necessità di controllo delle prestazioni appaltate, i referenti tecnici dell’Appaltatore
che lo stesso individuerà tra il proprio personale, provvedendo ad indicarne per
scritto alla Stazione appaltante, e per ognuno, le generalità e le modalità per la loro
reperibilità. I referenti dovranno avere in dotazione anche un telefono cellulare, per
essere comunque reperibili anche in caso di assenza dall'Ufficio, per necessità di
servizio. La reperibilità dei referenti dovrà essere comunque garantita tra le ore
9:00 e le ore 17:00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì.
17.3 La Sede operativa dovrà essere provvista di telefono, con segreteria telefonica, un
indirizzo di posta elettronica ordinario e uno di posta elettronica certificata attivi,
così da poter essere attiva senza soluzione di continuità.
ARTICOLO 18 - SPESE DELL’APPALTATORE
18.1 Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione delle prestazioni
incluse nel presente capitolato, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al
momento della stipulazione del contratto quanto se stabilite o accresciute
successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese, a titolo
esemplificativo, per la cancelleria, telefoniche, connessioni internet, spese generali
d’ufficio, spese per l’affrancatura della corrispondenza, spese per la notifica,
modulistica, tasse, imposte, contributi di ogni specie, sono a totale carico
dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione
appaltante. Le spese di affrancazione della corrispondenza e di notifica dei
documenti indirizzati ai contribuenti saranno a loro addebitate e l’Appaltatore potrà
esigerne la restituzione dalla Stazione appaltante ma solamente per quelle
effettivamente pagate dai contribuenti.
Sono a totale carico dell’Appaltatore anche tutte le spese e gli oneri attinenti:
18.1.1 l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in osservanza delle
norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di
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assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro,
disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi
18.1.2 la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere
le prestazioni oggetto del contratto
18.1.3 a garantire l’osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e
assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone
18.1.4 all’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni stesse e dei
terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati
18.1.5 all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature, anche informatiche, che
ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione del
contratto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva
proprietà dell’Appaltatore.
18.2 Fanno pure carico all’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula del contratto,
nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto nella misura e se ed in quanto dovuta.
ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI ASSICURATIVI APPALTATORE
19.1 L’Appaltatore individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed
amministrativi incaricati di curare i rapporti con la Stazione appaltante, garantendo
la permanente reperibilità dei primi negli orari indicati all’articolo “Sede
dell’Appaltatore”.
19.2 L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali
in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni alla stessa affidate. Resterà a suo
completo carico il risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcun compenso e
sollevando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.
19.3 Tutti gli obblighi assicurativi. antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell’Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con esclusione del diritto di
rivalsa e con manleva nei confronti della Stazione appaltante.
19.4 L’Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre
polizza assicurativa, in corso di validità, che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente
contratto, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa deve essere prestata
da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione. Per le modalità, i termini, la durata e l’importo si
osserva il comma 7 dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni, in relazione all’assicurazione di responsabilità civile,
non sono opponibili alla Stazione appaltante. Inoltre, ogni sua modifica o integrazione
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sostanziale, dovrà essere adeguatamente e tempestivamente portata a conoscenza
della Stazione appaltante.
ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO
20.1 L’Appaltatore ha l'obbligo di essere dotato di un Piano di sicurezza come previsto
dalla vigente normativa in materia e si fa carico, per l’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente capitolato, di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici
ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro
che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Perciò, l’Appaltatore sarà
ritenuto responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione delle
norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche e integrazioni “Testo unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
20.2 Preliminarmente all’avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto,
l’Appaltatore provvederà a segnalare alla Stazione appaltante il nominativo del
responsabile ed eventuali variazioni.
20.3 Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti
dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
20.4 La Stazione appaltante non provvede alla redazione del DUVRI in quanto le
prestazioni di cui al presente capitolato non presentano, ai sensi dell’articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interferenze (sovrapposizioni di attività
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi) con le
attività svolte dal personale della Stazione appaltante e nei suoi luoghi, né con le
attività svolte dal personale di imprese eventualmente operanti per conto della
Stazione appaltante con contratti diversi, in quanto opera l’esclusione di cui
all’articolo 26 – comma 3 bis – del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, perciò,
non sono rilevabili costi per la sicurezza.
20.5 Gli operatori economici partecipanti alla gara non dovranno specificare nella propria
offerta il valore da determinare a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, nemmeno quelli finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze che,
quantificati dalla Stazione appaltante, sono inesistenti. Gli operatori economici
partecipanti, pertanto, non dovranno includere nella propria offerta gli oneri di
sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE
21.1 L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante i dati e le
informazioni relativi all'andamento delle prestazioni del presente contratto, sia in
formato cartaceo che su supporto informatico in formato gestibile dalla Stazione
appaltante. In particolare, con la frequenza stabilita all’articolo 2 del presente
31
capitolato ovvero unitamente all’emissione della fattura, l’Appaltatore produrrà un
prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate con adeguate informazioni sul
loro andamento, distinte per i due Comuni, contenente i dati descrittivi e quantitativi
per ogni contribuente.
21.2 L’inottemperanza e il mancato rispetto dei modi e scadenze saranno considerate
gravi violazioni contrattuali e sanzionate come da contratto.
ARTICOLO 22 - ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI
22.1 L’Appaltatore si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta della
Stazione appaltante, anche in dipendenza da adempimenti correlati all’applicazione
dei singoli tributi, le prestazioni indicate nel presente capitolato.
In tali ipotesi, il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato sulla base di una
dettagliata relazione tecnico economica prodotta dall’Appaltatore ed approvata dalla
Stazione appaltante.
22.2 La Stazione appaltante potrà chiedere, altresì, in aggiunta o in sostituzione delle
prestazioni previste dal presente capitolato, l'espletamento di prestazioni
occasionali o straordinarie non comprese in questo capitolato, purché compatibili con
la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguirle con le modalità stabilite dalla Stazione
appaltante, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi e
facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.
L’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante l'ammontare della spesa prevista
prima dell'inizio delle prestazioni richieste che dovranno essere effettuate solo
previa approvazione della spesa prevista da parte della Stazione appaltante.
ARTICOLO 23 - ESECUZIONE D’UFFICIO
23.1 Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi
contrattuali, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando
l’Appaltatore, previamente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno
successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
In tal caso, la Stazione appaltante, salvo il diritto alla rifusione dei danni e
l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, avrà facoltà di ordinare
e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, le prestazioni necessarie per il
regolare andamento del contratto.
23.2 Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente sarà
operato dalla Stazione appaltante mediante riduzione dei corrispettivi spettanti
all’Appaltatore e non ancora pagati dalla Stazione appaltante, ferma restando la
facoltà di rivalsa sulla garanzia definitiva.
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ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE
24.1 Fatte salve le cause di risoluzione del contratto, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte
mediante bonario accordo e/o atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto e
osservanza del codice civile e della disciplina di cui agli articoli 205, 206, 207, 208,
209, 210 e 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Tale procedura può
essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
24.2 Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque
rallentare o sospendere le prestazioni del presente capitolato, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
24.3 Ove non si proceda all’accordo bonario e/o transattivo ai sensi dei precedenti commi
e le parti contraenti confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Giudice ordinario del Tribunale
di Bergamo, con esplicita esclusione del procedimento di arbitrato. Il Giudice decide
anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
24.4 La sede per la risoluzione delle controversie di cui al presente articolo è quella della
Stazione appaltante.
24.5 Per l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente
capitolato si applicano, qualora non siano di ausilio le norme del presente capitolato e
i risultati ricercati per la sua attuazione, le norme del libro quarto, titolo II, capo
IV, del Codice Civile.
ARTICOLO 25 - PENALITA’
25.1 L’inosservanza o l’inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico dell’Appaltatore
contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative
vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, rendono
passibile l’Appaltatore di pagare una penale a favore della Stazione appaltante, oltre
all'obbligo di ovviare all’inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dalla
Stazione appaltante, da un minimo di € 25,00 (euroventicinque/00) a un massimo di €
150,00 (eurocentocinquanta/00) per ogni infrazione contestata, incrementata di €
10,00 (eurodieci/00) per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore del termine previsto
per l’esecuzione dell’adempimento e/o obbligo contrattuale per ovviare
all'inconveniente.
25.2 In caso di inerzia e/o inattività dell’Appaltatore, qualora la Stazione appaltante
esegua direttamente o faccia eseguire a terzi, con esecuzione in danno, gli
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adempimenti disattesi, le penali di cui al comma precedente sono elevate del 50
(cinquanta) per cento, oltre alla rivalsa per ottenere il rimborso della spese
sostenute e anticipate.
25.3 Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, la Stazione appaltante contesta
l'insorta inadempienza al domicilio dell’Appaltatore a mezzo di lettera trasmessa con
messaggio di posta elettronica certificata; l’Appaltatore avrà la facoltà di produrre
le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni dieci naturali e consecutivi
successivi alla data di consegna del messaggio di Pec contenente la contestazione. La
Stazione appaltante, nei dieci giorni naturali e consecutivi successivi, esaminerà le
controdeduzioni presentate dall’Appaltatore a giustificazione dell’infrazione
contestata e, a suo insindacabile giudizio, confermerà, annullerà o riformerà il
provvedimento di irrogazione delle penali comunicandone l’importo all’Appaltatore.
25.4 La controversia che l’Appaltatore avrà facoltà di instaurare a seguito
dell’applicazione delle penali da parte della Stazione appaltante sarà risolta
applicando la procedura prevista per la risoluzione delle controversie contenuta nel
presente capitolato all’articolo 24.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla consegna all’Appaltatore del provvedimento di
irrogazione delle penali, senza che lo stesso sia stato impugnato innanzi al Giudice
ordinario del Tribunale del Foro di Bergamo, le penali contrattuali sono esecutive e
pienamente esigibili.
25.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dalla Stazione appaltante per ovviare alle
inadempienze.
25.6 Qualora l’Appaltatore omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le
prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini ivi
previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altri – senza osservare alcuna
formalità nei confronti dell’Appaltatore – l’esecuzione parziale o totale di quanto
omesso o non eseguito dall’Appaltatore medesimo, al quale saranno addebitati i
relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante
25.7 Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento
dell’intero valore della garanzia e la risoluzione del contratto.
25.8 Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Stazione appaltante effettua
la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in loro
mancanza o insufficienza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tale caso, essere
immediatamente reintegrata.
25.9 Qualora, anche l’importo della garanzia definitiva non fosse sufficiente a compensare
il valore della rifusione dei danni e/o delle penali irrogate, si applica l’articolo 26 del
presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.
34
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
26.1 La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, utilizzando una semplice
lettera trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, con messa in mora
di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti
nei confronti dell’Appaltatore, salva ed impregiudicata l'azione di incameramento
della garanzia definitiva totale e/o parziale e di risarcimento dei danni, nei casi e
nell’osservanza della disciplina di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oltre a:
26.1.1 reiterate inadempienze che comportano l’applicazione di penali e il
risarcimento dei danni e delle spese di cui all’articolo 25 in misura superiore al
credito da liquidare all’Appaltatore e, in subordine, in misura superiore al
valore della garanzia definitiva qualora il credito dell’Appaltatore si rivelasse
insufficiente
26.1.2 mancata integrazione della garanzia definitiva nel caso che questa sia
utilizzata in rivalsa della penali e del rimborso dei danni patiti.
26.2 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma del
messaggio di posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione delle prestazioni.
26.3 In relazione ai commi precedenti, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si
fa luogo, in contraddittorio fra la Stazione appaltante e l’Appaltatore oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrez-
zature e dei mezzi d’opera esistenti presso la sede della Stazione appaltante,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.
26.4 Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici
con l’Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
26.4.1 ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo delle prestazioni da
completare da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo delle prestazioni poste a base d’asta
nell’appalto originario e l’ammontare lordo delle prestazioni eseguite
dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
26.4.2 ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e
l’importo netto delle stesse risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’Appaltatore inadempiente;
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2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a
base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di
pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilizzazione delle prestazioni, dei maggiori interessi per il
finanziamento delle prestazioni, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
prestazioni alla data prevista dal contratto originario.
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
27.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, informa che i dati personali dell’Appaltatore e quelli derivanti
dall’applicazione del presente contratto saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio
segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi amministrativi.
Il loro trattamento (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei
dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo e:
27.1.1 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
procedura di gara, pena l’esclusione, e, con riferimento al vincitore, il
conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;
27.1.2 la comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’articolo 19 del decreto
citato;
27.1.3 in relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di
cui all’articolo 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
27.2 L’Appaltatore adotta tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi idonei ad
assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione delle
prestazioni, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del
trattamento e sicurezza delle banche dati. Allo scopo, è nominato responsabile del
trattamento dei dati personali in conformità all’articolo 4 e all’articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
27.3 Tutte le informazioni, notizie e i dati in possesso dell’Appaltatore in ragione
dell’attività ad egli affidata sono coperti da segreto d’ufficio e, perciò, non potranno,
in alcun modo e in qualunque forma, essere comunicati o divulgati a terzi e nemmeno
utilizzati per fini diversi da quelli propri del presente capitolato.
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27.4 L’Appaltatore dichiara l’attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza fisica e
logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato decreto e, in particolare,
dall’allegato B).
ARTICOLO 28 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
28.1 L’Appaltatore e le sue maestranze utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni
contenute nel presente capitolato devono tenere e mantenere un comportamento
riservato e il segreto d’ufficio allo scopo di evitare la divulgazione a terzi o
l’utilizzazione da parte di terzi di dati e notizie di cui vengono a conoscenza nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni appaltate.
28.2 Le informazioni e i dati conosciuti dall’Appaltatore e dalle sue maestranze devono
essere utilizzate esclusivamente per le finalità specificate nel presente capitolato e,
perciò, è fatto assoluto divieto di qualsiasi altro uso. La Stazione appaltante ha
facoltà di chiedere all’Appaltatore l’allontanamento degli operatori che a suo
insindacabile giudizio possano aver infranto tale divieto, con riserva di tutela nelle
competenti sedi giudiziarie.
ARTICOLO 29 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
29.1 Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e alle
disposizioni disciplinate dal Codice Civile, l’Appaltatore avrà l'obbligo, senza nulla
pretendere dalla Stazione appaltante in aggiunta ai compensi contrattualmente
previsti, di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni
portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante
il corso di durata del contratto, comprese le norme regolamentari per la tutela
sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con
le prestazioni oggetto del contratto. In particolare si richiama all'osservanza delle
disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti
comunali per la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,
dell’imposta municipale propria e della tassa sui servizi indivisibili, delle loro tariffe e
aliquote e della disciplina tributaria generale.
29.2 Nell'espletamento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato,
l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive
che venissero emanate dagli Uffici designati al controllo delle prestazioni.
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI
30.1 L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato è regolata dalle clausole
contenute nel medesimo, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2010,
n. 50, dalle norme in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali, dal Codice
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Civile, dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato e dalla normativa e dai regolamenti del settore tributario.
30.2 Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.