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GIUSEPPE SEMERARO – www.cseplanner.com
QUESTIONI CRITICHE NEI
CANTIERI Domande e risposte su problematiche inerenti la tutela della
salute e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile
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E-BOOK – QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI © 2012 GIUSEPPE SEMERARO Tutti i diritti sono riservati all’Autore. Vietata la riproduzione su qualsiasi mezzo. Vietato l’inserimento, anche parziale, in altre pubblicazioni a stampa o su
supporto informatico, anche se a titolo gratuito.
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ACRONIMI E ABBREVAZIONI ADOPERATI NEL TESTO
ANCE = associazione nazionale costruttori edili
ASL = Azienda sanitaria locale
AVCP = Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Det. = Determinazione (normalmente dell’AVCP)
DPC = dispositivo (attrezzatura o opera provvisionale) di protezione collettiva
DPI = dispositivo (attrezzatura) di protezione individuale
DTL = direzione territoriale del lavoro
DVR = documento di valutazione dei rischi
DUVRI = documento unico di valutazione dei rischi interferenti
CSE = coordinatore per l’esecuzione
CSP = coordinatore per la progettazione
FO = fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera
LSP = sistema di protezione contro i fulmini (Lightning Protection System) è l'intero
sistema
Osservatorio = Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
PA = pubblica amministrazione (in genere nel senso di amministrazione aggiudicatrice)
PiMUS = piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi
PLE = piattaforma di lavoro in elevato (in gergo autocestello)
POS = piano operativo di sicurezza
PSC = piano di sicurezza e coordinamento
PSS = piano sostitutivo di sicurezza
RTI (o ATI) = raggruppamento (o associazione) temporaneo di imprese
RUP = responsabile del procedimento unico tutte le fasi dell’intervento in ambito
pubblico
SOA = organismo attestazione della qualificazione delle imprese nel settore dei lavori
pubblici
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SUVA = è un'azienda autonoma di diritto pubblico di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali della Svizzera
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INDICE ANALITICO DEGLI ARGOMENTI
A
AMBITO D’APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ................................................. 9
APPALTI DI LAVORI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE ........................................................................................... 75
APPALTO DI LAVORI PUBBLICI .......................................................................................................................... 19
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI ............................................................................................... 121
ATTREZZATURE DI LAVORO............................................................................................................................. 125
C
COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI .................................................................................................. 13
COORDINATORE PER LA SICUREZZA ................................................................................................................. 29
D
DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTI ........................................................ 47
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI IN QUOTA ................................................................. 93
F
FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISITICHE DELL’OPERA ......................................................................... 71
FORNITORI DI MATERIALI O ATTREZZATURE .................................................................................................... 55
G
GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA IN CANTIERE .......................................... 89
I
IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI ............................................................................. 25
IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ........................................................................................ 115
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE ................................................................................................................ 109
IMPRESA AFFIDATARIA ............................................................................................................................... 41; 45
L
LAVORATORI...................................................................................................................................................... 53
LAVORATORI AUTONOMI ................................................................................................................................. 49
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P
PARAPETTI ....................................................................................................................................................... 107
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ....................................................................................................... 61
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ..................................................................................................................... 69
PONTEGGI .......................................................................................................................................................... 95
R
RECINZIONE DI CANTIERE .................................................................................................................................. 77
S
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE ................................................................................................. 81
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .................................................................................................................. 63
T
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ALL’AUTORITÀ PER IL TITOLO ABILITATIVO DEI LAVORI ............................... 27
V
VIABILITÀ DI CANTIERE ...................................................................................................................................... 87
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PRESENTAZIONE
Molti dubbi angosciano gli addetti ai lavori, a qualunque categoria appartengano, nella
pratica quotidiana della ricerca delle soluzioni di conformità del lavoro nel cantiere alla
legge o norma tecnica o buona prassi o best practice o linea guida o chi sa a quale altro
standard emanato chi sa da chi e dove, sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e per tranquillizzare la propria coscienza, anche in relazione alle responsabilità
connesse all’espletamento del proprio ruolo nel processo realizzativo degli interventi edili
o di ingegneria civile.
Per questo motivo ho pensato di mettere per iscritto le risposte ad una selezione di oltre
140 quesiti, tra quelli che mi sono sentito sottoporre più volte in tanti anni di attività di
divulgazione delle personali conoscenze in materia di prevenzione infortuni nei cantieri
temporanei e mobili.
Per lo più le questioni analizzate riguardano la legislazione, ma non solo sotto gli aspetti
giuridici - come: chi è tenuto a fare cosa e come fare quel qualcosa? - ma anche dal punto
di vista tecnico prevenzionistico. Le questioni trattate sono quelle che ho ritenuto più
meritevoli di attenzione; quelle più critiche o più rappresentative. La maggior parte sono
argomenti ancora non del tutto definiti dalla giurisprudenza o prassi consolidata. Le
risposte, volutamente sintetiche, sono il frutto di tanti anni di esperienza e di un continuo
processo di aggiornamento e confronto sul campo.
La speranza è che il lavoro svolto possa servire ad aprire un dibattito sulle tematiche
trattate e sulle altre che emergeranno nel tempo, per arrivare ad una condivisione quanto
più ampia delle soluzioni a beneficio del livello di salute e sicurezza nei cantieri. A
riguardo sono gradite informazioni di ritorno.
L’Autore
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1. AMBITO D’APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
DOMANDA 1.1. Impianti a rete Il titolo sui canteri temporanei o mobili non si applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008 sempre che non comportino “lavori edili o di ingegneria civile”, di cui all’allegato X. Ciò premesso, nel caso in cui l’intervento impiantistico preveda lavori edili o di ingegneria civile “meramente accessori” rispetto all’attività principale, l’intervento gode ancora dell’esclusione dall’ambito di applicazione? Se si, l’esecuzione di fori su murature e solai e/o la realizzazione di tracce sono da considerarsi lavori edili?
Risposta
Il titolo IV, capo I (cantieri temporanei o mobili, di recepimento della direttiva
91/57/CEE), del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, non si
applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del
medesimo decreto, sempre che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all’allegato X. Gli impianti in questione sono gi impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, di condizionamento e riscaldamento. Mentre con la
locuzione “lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” si identificano
sicuramente attività edili o di ingegneria civile di demolizioni e rifacimenti (quale
la formazione e successiva chiusura di tracce e forni su muri, solai e pavimenti) e
attività di scavo (formazione e chiusura di trincee per canalizzazioni). Pertanto, la
risposta alla domanda è la seguente:
nel caso di realizzazione degli impianti, di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, in esecuzione esterna, cioè senza opere murarie accessorie, si gode dell’esonero dall’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili;
viceversa, cioè se sono presenti tali opere, non si gode dell’esonero dall’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili.
DOMANDA 1.2. Impianti fotovoltaici Gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici godono, ai sensi dell’art. 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, dell’esenzione dell’applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
Pur facendo rientrare la realizzazione degli impianti fotovoltaici tra gli “impianti
elettrici”, i quali, ai sensi dell’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008,
godono, in assenza di opere edili o di ingegneria civile, della deroga
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all’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili, va considerato che la
realizzazione di tali impianti comporta quasi sempre l’esecuzione di opere
complementari, a volte non accessorie, di natura edile (quali carpenterie
metalliche, demolizioni di manufatti edili, maneggiamenti di manti di copertura,
ecc.) , che non consentono di usufruire della deroga in questione.
DOMANDA 1.3. Manutenzioni industriali Il titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile si applica alle manutenzioni industriali?
RISPOSTA
In generali le attività (dalle istallazioni alle relative manutenzioni) di impianti per
la produzione non richiedono l’applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008
(vedi la Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 18 marzo 1997), salvo che le
stesse non prevedano lavori, anche accessori, appartenenti a quelle di cui
all’allegato X, come nel caso dell’installazione di una turbina che richieda la
realizzazione di carpenterie metalliche di sostegno e di servizio o la realizzazione
di un impianto di zincatura che prevedeva l’esecuzione di una vasca e il
montaggio di opere fisse di metallo (vedi Corte di cassazione, sez. IV penale,
sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010).
DOMANDA 1.4. Lavori nelle cave e nelle industrie di idrocarburi L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile all’interno di un aria in concessione di cava o d un’industria di idrocarburi è esentata dall’applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile?
RISPOSTA
Relativamente alle cave e all’estrazione degli idrocarburi, come per le miniere,
l’esenzione sull’applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 è prevista
dall’articolo 88 solo per talune attività. Relativamente alle cave si specifica che
l’esenzione è riferita ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti
dai piazzali. Mentre le attività esentate riguardanti le aziende che lavorano gli
idrocarburi sono quelle di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi. Pertanto, nei lavori edili o di ingegneria civile eseguiti
in tali aree, come la costruzioni di edifici industriali o la realizzazione di strade,
non possono ritenersi esonerati dall’ambito di applicazione del titolo IV, capo I,
del D.Lgs. 81/2008. E nulla rileva che gli organi di vigilanza e controllo in tali
ambiti non siano quelli abituali (ASL e DTL competenti per territorio) ma altri.
DOMANDA 1.5. Lavori in economia diretta
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Il committente nel caso in cui esegue i lavori in economia diretta è tenuto all’applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile?
RISPOSTA
L’applicazione del titolo IV capo I, del D.Lgs. 81/2008, sui cantieri temporanei o
mobili, si applica non in funzione del titolo con cui i vari soggetti sono chiamati ad
operare, ma sul fatto che l’intervento riguarda un lavoro edile o di ingegneria
civile di cui all’allegato X del medesimo decreto. Pertanto, qualora il committente
coincide con l’esecutore e non intervengono altri operatori economici
nell’esecuzione dei lavori, verranno meno gli obblighi di designazione dei
coordinatori per la sicurezza ma non gli altri obblighi che regolano il rapporto tra
l’essere committente ed esecutore, non ultimo l’autoverifica dell’idoneità tecnico
professionale ad eseguire i lavori.
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2. COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
DOMANDA 2.1. Un’impresa esecutrice e lavoratori autonomi In un cantiere i lavori saranno eseguiti da un’impresa e da due lavoratori autonomi, un idraulico ed un elettricista. In questo caso si è tenuti alla designazione del coordinatore per la sicurezza?
RIPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione d integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più imprese esecutrici. In più ha voluto
chiaramente differenziale l’impresa esecutrice dal lavoratore autonomo
introducendo la seguente definizione di impresa esecutrice: “impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiai”. Mentre
la definizione di lavoratore autonomo è quella di “persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione”. Va segnalato che prima dell’emanazione dei chiarimenti
avvenuti con il D.Lgs. 106/2009, la giurisprudenza sull’argomento era di avviso
diverso (cassazione, sezione IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009).
DOMANDA 2.2. Comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza In base al c. 7 dell’art. 90, del D.Lgs. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800, i nominativi dei coordinatori per la sicurezza. Come deve avvenire, soprattutto in relazione alle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari, con i quali il committente non ha rapporti diretti?
RISPOSTA
Va considerato preliminarmente che la comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nei confronti dei datori di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi consente a costoro di svolgere una funzione di controllo sul committente in relazione all’adempimento degli obblighi di designazione dei coordinatori medesimi. Nello specifico della domanda, si ritiene prova sufficiente dell’adempimento di tale obbligo l’inserimento dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nel cartello di cantiere, come previsto dallo stesso art. 90, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e l’affissione in cantiere della notifica preliminare, in adempimento all’art. 99, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 e la trasmissione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008, a cura dell’impresa affidataria del PSC, con
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l’indicazione dei suddetti nominativi, alle imprese subaffidatarie ed ai lavoratori autonomi subcontrattisti.
DOMANDA 2.3. Verifica adempimenti del CSE Quali azioni devono mettere in atto il committente ovvero il responsabile dei lavori per verificare l’adempimento degli obblighi del coordinatore per l’esecuzione?
RISPOSTA
Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 93, c. 2, del D.Lgs.
81/2008, è tenuto a verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 92,
c. 1, lett. a), b) c), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008 da parte del coordinatore per
l’esecuzione. La verifica può condurre fino alla risoluzione dell’incarico di CSE,
come previsto dall’art. 90, c. 8, del D.Lgs. 81/2008. Se non effettuata
adeguatamente è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o
l’ammenda da euro 1.000 a 4.800.
Ciò premesso, è del tutto ovvio che la verifica in questione non deve
necessariamente sfociare nel controllo sul campo, quasi a simulare l’attività
richiesta al CSE. D’altro canto non sarebbe nemmeno logico aspettarsi una
condotta del genere da parte del committente o del responsabile dei lavori, in
quanto ciò richiederebbe il possesso di qualifica da coordinatore per la sicurezza o
non la semplice diligenza di buon padre di famiglia. Nello specifico, quello che si
deve sicuramente scongiurare è che non ci siano vuoti di controllo e
coordinamento efficace da parte del CSE (vedi a riguardo maggiori dettagli
sull’argomento nella sezione Coordinatori per la sicurezza). Da questo punto di
vista è necessario allora accertare che la frequenza del cantiere da parte del CSE
sia sufficiente ed efficace sotto il profilo prevenzionistico, in quanto i lavori
devono procedere senza pregiudizio alcuno per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. La verifica conseguente è di tipo documentale: farsi
trasmettere dal CSE gli esiti dei suoi sopralluoghi e verificare che la periodicità dei
sopralluoghi sia adeguata alla specificità del cantiere. A riguardo il disciplinare
d’incarico di CSE deve essere sufficientemente esauriente, nel senso che deve
prevedere l’obbligo, pena la risoluzione del contratto d’incarico stesso, di
relazionare periodicamente, in funzione del numero delle fasi lavorative, al fine di
non avere vuoti di controllo sullo stato di tutela di salute e sicurezza in cui versa il
cantiere.
Sotto questo aspetto non può non registrarsi una contraddizione di fondo che
frequentemente si legge nei contratti d’incarico di CSE. Da una lato si dispone che
il CSE frequenti il cantiere con una certa assiduità, mentre dall’alto lato il
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compenso previsto non rende giustificabile tale richiesta, anzi, esso stesso
costituisce un pericoloso ostacolo alle azioni richieste al CSE.
Naturalmente, oltre ai controlli indicati in precedenza, le segnalazioni di non
conformità del cantiere alle norme antinfortunistiche, che potrebbero giungere
da terzi (per esempio, dal direttore dei lavori), devono essere prese in seria
considerazione dal committente o responsabile dei lavori e costituiscono
elementi validi per ammonire il CSE o per risolvere con costui il contratto.
DOMANDA 2.4. Idoneità per l’adempimento degli obblighi dell’affidataria In base all’art. 100, c. 6-bis), del D.Lgs. 81/2008, il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97, comma 6, lett. 3-ter del medesimo decreto. Ciò premesso, quali sono le modalità operative per adempiervi?
RISPOSTA
L’art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/2008 dispone di effettuare la verifica tecnico
professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi
secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.
Relativamente alle imprese affidatarie prevede l’acquisizione di una dichiarazione
che indichi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Al successivo art. 100, comma 6-bis), si dispone,
sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, di assicurare che i
soggetti che si occupano dello svolgimento delle attività di cui all’art. 97, quindi i
soggetti indicati ai fini della verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria,
siano adeguatamente formati.
Ciò premesso, la domanda pone il problema di come assicurare l’adeguatezza
della formazione. La risposta alla domanda posta non può essere esaustiva poiché
il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti
all’attuazione del citato art. 97. Tuttavia, è possibile affermare che i contenuti
della formazione devono riguardare gli aspetti inerenti l’attuazione dell’art. 97
(conoscenze in materia di salute e sicurezza nei cantieri per il controllo della
sicurezza, per il coordinamento degli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs.
81/2008, di verifica coerenza dei POS, di verifica dell’idoneità tecnico
professionale dei subcontrattisti) e pertanto non può ritenersi sufficiente a
riguardo la formazione di ruolo (dirigente o preposto) stabilita dall’art. 37, c, 7,
del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21
dicembre 2011 (atto n° 221 CSR) e quella per l’espletamento delle funzioni di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Mentre si può ritenere
sicuramente sufficiente la formazione prevista per i coordinatori per la sicurezza
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
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DOMANDA 2.5. Deroga alla redazione del PSC e designazione del CSE Considerato che l’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 dispone di fatto la deroga alla redazione del PSC nei casi ivi previsti, negli stessi casi la designazione del CSE deve essere effettuata?
RISPOSTA
L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 consente di derogare dall’applicazione di
quanto stabilito nel medesimo articolo, a proposito dei contenuti del PSC, per
situazioni di somma urgenza o per consentire la continuità di servizi essenziali alla
collettività. La legge, pertanto, non esonera esplicitamente in tali casi e qualora gli
interventi di emergenza siano affidati a più imprese esecutrici alla designazione
del CSP, ma semplicemente di derogare alla redazione del PSC con i contenuti
stabiliti dall’art. 100, quindi dall’allegato XV. Tuttavia è ipotizzabile, per motivi di
soma urgenza (la tempestività dell’intervento è necessaria per salvaguardare la
popolazione da danni maggiori conseguenti ad un intervento effettuato nel
rispetto delle regole stabilite in regime di ordinarietà e quindi con tempi non
celeri) che la deroga alla redazione del PSC equivalga alla deroga alla designazione
del CSP, anche se avrebbe comunque uno scopo non del tutto residuali in tali casi,
cioè coordinare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 91, c.1, lett. b-bis, del
D.Lgs. 81/2008. Di questo parere è il DPCM 231/2011, relativamente
all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle
attività del Dipartimento della protezione civile, che ribadisce, invece, l’obbligo
della designazione del CSE, il quale deve assicurare assicura una presenza
continua in cantiere, avvalendosi anche di assistenti, e deve redigere il fascicolo
dell’opera.
DOMANDA 2.6. Committente e PSC L’art. 90, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, prenda in considerazione il PSC e il Fascicolo dell’opera redatti dal CSP. Nei lavori privati è sufficiente adempiere a tali obblighi accertandosi che siano redatti prima della fase di richiesta delle offerte?
RISPOSTA
I termini prendere in considerazione non equivalgono al termine verificare.
Pertanto, considerato che al committente privato cittadino al più si può
pretendere la diligenza di buon padre di famiglia e, comunque, non quella
professionale, si ritiene sufficiente accertare che tali documenti siano
formalmente redatti e disponibili prima della richiesta delle offerte per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.
DOMANDA 2.7. Committenti ed esecuzione diretta dei lavori
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A quali condizioni i committenti privati possono personalmente partecipare all’esecuzione dei lavori?
RISPOSTA
I committenti privati possono partecipare direttamente all’esecuzione dei lavori,
purché in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 89, c. 1, lett. l)
del D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili.
DOMANDA 2.8. Fermo di cantiere e responsabilità Di chi è la responsabilità dei cantiere nel caso in cui vi è un fermo dei lavori non imputabile all’appaltatore, ma al committente? Il coordinatore per l’esecuzione cosa deve fare in questo caso?
RISPOSTA
Salvo che non siano previsti patti contrattuali specifici o non siano intervenuti
nuovi patti contrattuali in materia di custodia e mantenimento in sicurezza del
cantiere per fermo di cantiere, cosa alquanto inverosimile nel caso in esame, la
custodia del cantiere è il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza
devono essere garantite dal committente. Il CSE chiederà di essere sollevato
dall’incarico durante tutto il periodo di fermo del cantiere. In tal senso è
preferibile che sia lo stesso CSE a inviare una raccomandata con ricevuta di
ritorno spiegando i motivi della cessazione temporanea della sua attività e
chiedendo al committente di comunicargli la data della ripresa dei lavori. La
migliore soluzione sarebbe che il committente o il responsabile dei lavori inviasse,
a sua volta, integrazione della notifica preliminare agli organi di vigilanza
competenti, informandoli del fermo di cantiere.
DOMANDA 2.9. Impresa e responsabile dei lavori Il datore di lavoro di un’impresa affidataria o esecutrice può svolgere il ruolo di responsabile dei lavori?
RISPOSTA
Il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal committente per adempiere a
quei compiti propri del committente, di cui agli art. 90, 99 e 100 del D.Lgs.
81/2008, che gli sono stati effettivamente conferiti mediante l’incarico. Se tra
questi vi sono anche quello di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi, di adottare provvedimenti di sospensione dei
lavori o addirittura di risoluzione del contratto di appalto o d’opera o di revoca
dell’autorizzazione al subappalto su richiesta del CSE, di assicurare la
corresponsione dei costi della sicurezza nel subappalto senza alcun ribasso, di
assicurare l’adeguata formazione dei soggetti, incluso il datore di lavoro, addetti
all’applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, si pone il problema se, sebbene
non previsto esplicitamente dalla legge, sul piano logico operi il divieto
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dell’assunzione del ruolo di responsabile dei lavori da parte del datore di lavoro
dell’impresa esecutrice o di suoi dipendenti. Di questo avviso è la Corte di
cassazione, sezione penale IV, che ne nella sentenza n. 1490 del 14 gennaio 2010,
asserisce “un’analisi approfondita circa la definizione del ruolo e della sfera di
responsabilità delle diverse figure garanti all’interno delle attività esercitate nei
cantieri edili (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la
progettazione, coordinatore per l’esecuzione) ... Dopo aver ritenuto che l’incarico
al responsabile dei lavori da parte del committente (lo si voglia o meno
tratteggiare come una forma di delega), per assumere rilevanza giuridica deve
comunque presentare una chiara evidenza formale, e questo implica
necessariamente il conferimento dei poteri decisionali, gestionali e di spesa
occorrenti; e che, stante il rapporto critico-dialettico tra il committente e il datore
di lavoro dell’impresa esecutrice, è da escludere, sul piano logico-sistematico, che
il ruolo di responsabile dei lavori possa essere assegnato dal primo al secondo
(pena l’inconcepibile identificazione tra soggetto controllore e soggetto
controllato per quello che riguarda la sicurezza nei cantieri)”.
DOMANDA 2.10. Committente ed inerzia nella sospensione dei lavori Quali rischi corre il committente o il responsabile dei lavori nel caso non adotti alcun provvedimento di sospensione delle lavorazioni o di risoluzione del contratto in seguito a segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione senza motivazioni di sorta?
RISPOSTA
Il CSE, ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in seguito a
contestazione scritta di non conformità a quanto stabilito agli articoli 94,95, 96,
97 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni e prescrizioni del PSC, è obbligato a
comunicare al committente o responsabile dei lavori le violazioni medesimi, al
fine di farle cessare mediante il provvedimento adottato da costui di sospensione
delle lavorazioni a rischi o, nel casi peggiori, di risoluzione del contratto. La norma
in questione, dunque, chiama in causa il committente o il responsabile dei lavori,
senza prevedere alcuna sanzione nei suoi confronti per inadempienza o inerzia
ingiustificata. Tuttavia, pur non prevedendo alcuna sanzione, il committente o il
responsabile dei lavori è presunto corresponsabile con il soggetto che commette
le violazioni segnalate dal CSE di eventi dannosi nei confronti dei lavoratori, che
potrebbero manifestarsi proprio per non aver dato corso alle azioni dovute.
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3. APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
DOMANDA 3.1. Responsabile dei lavori nei contratti pubblici In base al combinato disposto degli articoli 89, c. 1, lett. c) e 93, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, il committente che intende far svolgere ad altro soggetto i propri compiti deve conferire formale incarico (delega di funzioni). Nel caso di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 10, cc. 2 e 3, del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento assume ex lege il ruolo di responsabile dei lavori. Significa questo che in tali casi non è necessario l’incarico scritto?
Risposta
A differenza di quanto stabilito dal DPR 554/1999, che prevedeva il conferimento
di specifico incarico scritto indicante esplicitamente i compiti delegati al RUP in
qualità di responsabile dei lavori, il nuovo regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice dei contrati pubblici prescinde dall’incarico scritto e rende
automatico l’affidamento dell’incarico in quanto parte integrante dei compiti del
RUP. I limiti di competenza del RUP nell’adempiere agli obblighi di responsabile
dei lavori (quelli del committente) sono indicati dal medesimo regolamento.
DOMANDA 3.2. Delegato alla redazione del DUVRI L’art. 26 c. 3 ultimo periodo stabilisce che nel capo di applicazione del codice dei contratti pubblici il DUVRI è redatto dal soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa (committente). Il DPR 207/2010, all’art. 10, c. 1, lett. dd), stabilisce altresì, per gli stessi casi, che su delega di costui il responsabile del procedimento adempie all’obbligo della redazione del DUVRI. Quale delle due norme prevale?
Risposta
In base a quanto stabilito dall’art. 26 c. 7 del D.Lgs. 81/2008, la disciplina
prevalente in materia è quella del D.Lgs. 163/2006 (quindi del suo regolamento di
esecuzione ed attuazione – DPR 207/2010). Pertanto, il soggetto obbligato alla
redazione del DUVRI è il responsabile unico del procedimento, se delegato dal
soggetto che sarebbe invece tenuto (colui che ha il potere decisionale e di spesa
nell’appalto) secondo quanto disposto all’art. 26, c. 3, ultimo periodo, del D.Lgs.
81/2008.
DOMANDA 3.3. Documento preliminare del PSC e CSP Il DPR 207/2001, all’art. 17, c.1, lett. f), prescrive tra i documenti componenti il progetto preliminare la redazione del documento preliminare alla redazione del PSC. Questo documento, potendosi
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identificare con il PSC preliminare, deve essere redatto esclusivamente dal CSP?
Risposta
Il CSP deve essere designato, qualora si prevedano più imprese contemporanee,
al momento dell’incarico di progettazione. Nell’appalto pubblico di lavori, al
momento dell’incarico di progettazione preliminare. Dai contenuti stabiliti dal
citato art. 17, c. 2, del DPR 207/2010, si comprende facilmente che il documento
“prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza” altro non è che un PSC
preliminare. Attraverso le due considerazioni premesse si può concludere che è
logico aspettarsi la redazione di tale documento da parte del CSP, salvo che non si
prevedano più imprese, anche non contemporanee, durante l’esecuzione dei
lavori. Ma in tal caso non è richiesta la redazione del PSC e non avrebbe senso
elaborare un documento propedeutico ad un altro non previsto.
DOMANDA 3.4. Progetto preliminare posto a base di gara Quando un progetto preliminare è posto a base di gara, il Documento preliminare al PSC di cui all'art. 17, c. 1, lett. f), del DPR 207/2010, ai sensi del successivo comma 3, ultimo periodo, è allegato al contratto d’appalto, fermo restando l’integrazione del medesimo contratto con il PSC predisposto a corredo del progetto esecutivo. In tali casi, considerato che il progetto esecutivo è redatto dall’appaltatore, il PSC da chi è redatto?
RISPOSTA
Il PSC può essere redatto soltanto dal CSP, la cui designazione è esclusivamente a
carico del Committente e deve essere effettuata contestualmente all’incarico di
progettazione (preliminare nell’appalto pubblico). Pertanto il PSC deve essere
redatto, anche nell’appalto integrato, dal CSP incaricato direttamente
dall’amministrazione aggiudicatrice.
DOMANDA 3.5. Progetto definitivo posto a base di gara Quando un progetto definitivo è posto a base di gara, l’art. 24, c. 3, del DPR 207/2010 dispone che il progetto sia corredato del PSC. In tali casi, poiché il progetto esecutivo è redatto dall’appaltatore, il PSC da chi è redatto?
RISPOSTA
Oltre alle considerazioni di cui alla domanda precedente, va considerato che il PSC
è, come citato, un documento di gara e in quanto tale non potrà mai essere
redatto dall’appaltatore, soggetto che risulterà affidatario dell’intervento in
seguito al completamento della stessa procedura di gara.
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DOMANDA 3.6. Verifica dell’impresa affidataria ed esclusione dalla gara Il base all’art. 90, c. 9 e all’allegato XVII, punto 01, del D.Lgs. 81/2008 il Committente è tenuto ad effettuare la verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria (appaltatore) attraverso l’acquisizione di un dichiarazione da parte dell’aggiudicatario dei nominativi dei soggetti tenuti ad attuare quanto di sposto all’art. 97 del medesimo decreto che ai sensi del successivo art. 100 c. 6-bis devono risultare adeguatamente formati. Qualora la PA appaltante non ritenga i soggetti indicati “adeguatamente formati” può escludere dalla gara il concorrente?
RISPOSTA
Le imprese che partecipano ad appalti di lavori pubblici devono essere in
possesso, secondo il D.Lgs. 163/2006, di requisiti di ordine generale (art. 38), di
idoneità professionale (art. 39) e di ordine speciale (art. 40). I requisiti di ordine
generali consistono in un elenco di cause di esclusione, tra cui condanne passate
in giudicato per gravi reati incidenti sulla moralità professionale o commissione di
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio. I requisiti di idoneità professionale
riguardano l’obbligo di iscrizione a registri (per esempio la CCIAA). I requisiti di
ordine speciali vertono sulle capacità tecnico-organizzative ed economico-
finanziarie e sono dimostrate, salvo che per appalti di lavori fino a 150.000 euro,
tramite l’iscrizione alla SOA. In nessuno dei tre casi è presente quanto indicato al
punto 01 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Pertanto, pur non volendo
considerare tale aspetto come condizione di esclusione dalla gara d’appalto è
possibile che sia ostativo almeno alla stipula del contratto, sempre che le
motivazioni di non idoneità siano oggettivamente valide.
DOMANDA 3.7. Ispettore di cantiere e assistenza al CSE L’articolo 150, c. 2, lett. h), del DPR 207/2010 dispone, tra i compiti dell’ispettore di cantiere, figura appartenente all’ufficio di direzione dei lavori, quello di assistenza al coordinatore per l’esecuzione. Ciò premesso, quali sono le responsabilità dell’ispettore di cantiere in relazione all’applicazione delle norme antinfortunistiche?
RISPOSTA
Premesso che i compiti del coordinatore per l’esecuzione, di conseguenza le
responsabilità connesse all’attuazione degli stessi, non possono essere delegati a
terzi, l’assistente del coordinatore per l’esecuzione non ha il potere/dovere di far
cessare direttamente le violazioni a norme, disposizioni e prescrizioni
antinfortunistiche. Pertanto, l’eventuale corresponsabilità dell’ispettore di
cantiere può aversi esclusivamente per omessa rilevazione di non conformità in
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cantiere, soprattutto di quelle di rilievo infortunistico, e conseguente non
segnalazione delle stesse al CSE.
DOMANDA 3.8. Comunicazioni all’AVCP L’articolo 151, c. 3, del DPR 207/2011 prevede che i provvedimenti di cui all’art. 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 siano comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Cosa si intende con ciò, che la comunicazione va fatta sulla base della semplice comunicazione del CSE di violazioni, già contestate per iscritto, agli articoli 94, 95, e 96, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e alla disposizioni del PSC o in seguito all’atto di sospensione dei lavori o di risoluzione del contratto adottato da parte degli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice?
RISPOSTA
La comunicazione del CSE delle reiterate violazioni del livello indicato all’art. 92, c.
1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 non equivalgono alla sospensione delle lavorazioni o
a risoluzione dei contratti, provvedimenti, questi ultimi, che sono adottati
soltanto dalla pubblica amministrazione. Pertanto, all’AVCP vanno comunicati i
provvedimenti della PA conseguenti alle segnalazioni del CSE.
DOMANDA 3.9. Sospensione dei lavori su segnalazione del CSE La sospensione dei lavori su segnalazione del CSE è effettuata direttamente dal responsabile del procedimento in qualità di Responsabile dei lavori?
RISPOSTA
Benché nell’appalto pubblico di lavori il RUP, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR
207/2010, assume il ruolo di Responsabile dei lavori di cui all’art. 89, c. 1, lett. c),
del D.Lgs. 81/2008, non può procedere alla sospensione dei lavori o alla
risoluzione del contratto su segnalazione del coordinatore per l’esecuzione,
poiché, ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. u), del DPR 207/2010, il Responsabile del
procedimento si limita a trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, normalmente il dirigente con potere decisionale e di spesa nello
specifico appalto, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del
contratto.
DOMANDA 3.10. Il collaudatore dei lavori e il CSE Il CSE di un opera pubblica può essere incaricato del collaudo tecnico amministrativo della medesima?
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RISPOSTA
Il codice dei contratti pubblici vieta l’affidamento dell’incarico di collaudo dei lavori, in
aggiunta ad altri casi di impedimento, nei confronti di coloro che hanno comunque svolto
o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare (art. 216, c. 7, DPR 207/2010). Nell’analisi delle predette
cause di impedimento non si può tener conto della ratio della norma: impedire che vi
siano confitti di interessi. Pertanto, giova rammentare che il collaudatore ha lo scopo di
verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di
variante. Inoltre, verifica che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste”
(art. 215, c. 1, DPR 207/2010). In tale ottica il collaudatore non effettua alcuna
valutazione di merito sull’andamento della sicurezza in cantiere, salvo indicare nel
certificato di collaudo fatti, tra l’altro ampiamente conosciuti da parte del responsabile
del procedimento al quale spettano compiti restrittivi nei confronti dell’appaltatore o di
comunicazione all’AVCP, riguardanti danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi
durante l’esecuzione dei lavori.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 215, c. 3 del DPR 207/2010, il collaudo comprende anche
l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa. Le riserve potrebbero riguardare questioni riguardanti la
sicurezza in cantiere che hanno prodotto varianti o riserve, sulle quali il CSE ha svolto un
ruolo diretto.
In conclusione, non appare sussistere incompatibilità tra ruolo del CSE e del Collaudatore
dei lavori qualora non siano intervenute durante l’esecuzione dei lavori questioni
riguardanti la sicurezza nei cantieri che hanno determinato varianti o riserve non definite
al momento del collaudo. Mentre è del tutto ovvio che il collaudo in corso d’opera non
possa essere comunque affidato al CSE.
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4. IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
DOMANDA 4.1. Verifica dell’idoneità tecnico professionale a doppia sicurezza La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari ai sensi dell’art. 97, c. 2 deve essere effettuata dall’impresa affidataria. Ciò premesso è comunque obbligatoria nei loro confronti analoga verifica da parte del committente o dal responsabile dei lavori?
RISPOSTA
La verifica d’idoneità tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed
esecutrici) e dei lavoratori autonomi da parte del committente, ai sensi dell’art.
90, c. 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, prescinde dall’analoga verifica a cui è tenuta
l’impresa affidataria, ai sensi del citato art. 97 c. 2, nei confronti dei proprie
imprese esecutrici e lavoratori autonomi subcontrattisti. Le due verifiche in
pratica si sommano tra di loro (doppia sicurezza).
DOMANDA 4.2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori In base all’art. 96, c. 1-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, la verifica tecnico -professionale di coloro che effettuano “mere forniture di materiali ed attrezzature” è a cura delle imprese affidatarie o esecutrici che si servono di tali soggetti. Nel caso in cui si effettuano forniture di materiali o attrezzature non ritenute “mere forniture” a chi spetta la verifica tecnico-professionale e in base a quale dispositivo legislativo?
RISPOSTA
La verifica tecnico professionale spetta al committente se il fornitore esegue una fornitura con posa in opera che lo identifica come “impresa esecutrice” ai sensi dell’art. 89, c. 1-bis) del D.Lgs. 81/2008. Negli stessi casi, la verifica deve essere effettuata anche dall’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del D.Lgs. 81/2008. Nel caso poi il fornitore non possa essere identificato come impresa esecutrice,
non sussiste tale obbligo nei confronti del committente, pur permanendo
l’obbligo della verifica nei confronti delle imprese affidatarie o esecutrici, ai sensi
del richiamato art. 96, c. 1-bis), del D.Lgs. 81/2008.
DOMANDA 4.3. Regolarità contributiva delle imprese di altri Stati membri Ad una impresa proveniente da uno stato dell’UE allargata è possibile chiedere la regolarità contributiva.
RISPOSTA
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È necessario effettuare la denuncia di attività temporanea all’INAIL e all’INPS, di
conseguenza è obbligatorio versare i contributi previdenziali ed assicurativi ai
medesimi istituti previdenziali ed assicurati. Pertanto, il DURC deve essere
richiesto.
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5. TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ALL’AUTORITÀ PER IL TITOLO ABILITATIVO DEI LAVORI
DOMANDA 5.1. Continuità nella trasmissione di documenti all’Autorità concedente La trasmissione dei documenti di cui all’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 all’Autorità competente (normalmente il Comune), dovendo effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, esclude l’obbligo dell’aggiornamento in corso d’opera?
RISPOSTA
L’equivoco nasce dalla circostanza che la legge stabilisce di inoltrare i documenti
in questione delle imprese e dei lavoratori autonomi, facendo intendere che la
trasmissione debba riguardare tutti i soggetti esecutori. Al tempo stesso, però,
stabilisce che la suddetta trasmissione debba avvenire prima dell’inizio dei lavori
oggetto del premesso di costruire o della DIA (oggi SCIA e CIA o CIL). Questa
seconda disposizione, potendola intendere come una sorta “di norma di
chiusura”, sembra prevalere sulla prima, potendo, quindi, affermare che l’obbligo
in questione riguardi le imprese e i lavoratori autonomi individuati prima
dell’inizio dei lavori. D’altronde la legge non prevede, come per esempio per la
notifica preliminare, l’aggiornamento in corso d’opera cioè la continua
trasmissione in corso d’opera dei documenti sull’idoneità tecnico professionale
delle imprese e dei lavoratori autonomi non conosciuti al momento dell’inizio dei
lavori. Va rilevato, poi, che la mancata trasmissione in questione non fa venir
meno gli adempimenti sostanziali di verifica preventiva dell’idoneità tecnico
professionale dei vari operatori economici prima del loro ingresso in cantiere, ai
sensi dell’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, si rileva che
l’interpretazione più rigida della norma da parte degli organi di vigilanza può
comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500
a euro 1.800.
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6. COORDINATORE PER LA SICUREZZA
DOMANDA 6.1. Non designazione dei coordinatori per la sicurezza In questi giorni sto frequentando un corso di aggiornamento D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) e in occasione di una discussione con il docente di turno (avvocato) lo stesso ha asserito l'opportunità che in fase di progettazione si provveda sempre alla nomina del CSP, anche in virtù della determinazione AVCP 11/2001 (di seguito si riporta il punto 2. delle considerazioni: … Quanto, poi, alla questione relativa all'operatività della disposizione di cui all'art. 3, comma 4-bis , del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera - ovvero successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma che trovi comunque applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della "presenza di più imprese" ancorché si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non e' configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente all'affidamento dello stesso. Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come é formulata, la norma sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati - per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, può essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la presenza di più imprese nel cantiere é da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione), in fase di progettazione non si può asserire che nel cantiere (pubblico) si possa prevedere la presenza di una sola impresa, poiché, ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, il subappalto è sempre possibile e quindi non si può escludere a priori la presenza di più imprese. Vero è che nei LL.PP. non si può impedire il subappalto e poiché ciò che determina la nomina del CSP e quindi la stesura del PSC è solo il numero delle imprese presumibilmente presenti in cantiere (e non la loro entità e tipologia), allora devo dedurre che per tutti i cantieri di qualsiasi entità ed importo dei lavori si è obbligati alla redazione del PSC. A questo punto gentilmente Le chiedo: 1) se è vero quanto riportato dall'AVCP nella Det. 11/2001, vale a dire che più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di
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progettazione, che validità ha l'art. 131, comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 a proposito del PSS? 2) alla luce di quanto riportato sopra, come interpreta l'art. 90, comma 5, e l'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
E’ vero che l’appalto pubblico è affidato ad un solo esecutore (l’appaltatore), in
forma singola o associata o consorziata (questi ultimi due casi già determinano
più imprese, anche non contemporanee, in cantiere), ma è anche vero che molto
frequentemente ci si avvale del subappalto. Infatti, contrariamente ai lavori
privati, dove è vietato salvo approvazione del committente, il subappalto nei
lavori pubblici è un diritto dell’appaltatore, nei limiti imposti dal codice dei
contratti pubblici. Poi va considerato che vi sono i cosiddetti subaffidamenti non
ritenuti dal codice dei contratti pubblici subappalto. Anche questi, come per la
posa in opera di componenti tecnici in materia lignea o metallica, ai fini delle
norme in materia di salute e sicurezza, determinano la presenza di ulteriori
imprese in cantiere. Quindi, è molto probabile che anche nell’appalto pubblico vi
siano più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente presenti in
cantiere, nell’esecuzione del contratto. Ma è anche vero che non è sempre così.
Poiché esistono casi, che non rappresentano la regola, in cui è ragionevole
prevedere una sola impresa, perché il lavoro è monocategoria e di non rilevante
entità, tanto da rendere illogico per economia aziendale il ricorso al subappalto.
Pertanto, non sono del tutto d’accordo sull’eventualità dell’ineliminabilità delle
più imprese in fase di progettazione. Pertanto, se per taluni interventi pur
residuali, sulla base dell’esperienza (che rappresentare la regola del luogo), è
documentabile la presenza di una sola impresa per lavori analoghi a quelli da
progettare/appaltare/eseguire, il RUP ha le motivazioni “valide” per poter
presumere, ritenendole attendibili, la presenza di una sola impresa nell’secuzione
del contratto. Solo sotto questo profilo è possibile dare senso al citato art. 90, c.
5, del D.Lgs. 81/2008 (designazione del CSE in corso d’opera con compiti anche di
CSP) o alla previsione della redazione del PSS di cui all’art. 131 del D.Lgs.
163/2006.
DOMANDA 6.2. Iscrizione all’ordine o albo da parte del coordinatore Negli appalti pubblici il coordinatore per la sicurezza deve essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto ad un ordine professionale?
RISPOSTA
L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 prevede quattro requisiti per poter svolgere la
funzione di coordinatore:
1. titolo di studio tecnico (art. 98, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008);
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2. esperienza nel settore delle costruzioni (variabile da un anno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto);
3. frequenza di un corso di “abilitazione” della durata di 120 ore, erogato secondo modalità e contenuti indicati all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008;
4. aggiornamento periodico quinquennale di 40 ore complessive, ottenuto con partecipazione a corsi, seminari e convegni [in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri].
In particolare, l’esperienza nel settore della costruzioni è attestata da parte di
datori di lavoro o committenti. Ciò consente di asserire che può essere resa anche
in regime di lavoro dipendente, senza necessità di iscrizione ad ordine o collegio
professionale, pur svolgendo alle dipendenze attività professionale di
progettazione o direzione dei lavoro nel settore delle costruzioni.
Nell’ambito della contrattualistica pubblica, invece, è necessario tener conto
anche della disciplina stabilita dal D.Lgs. 163/2006. La questione si pone nei
confronti dei professionisti esterni alla pubblica amministrazione ai quali affidare
incarico di coordinatore per la sicurezza. Ogni incarico professionale che riguarda
attività tecniche è conferito tramite una della procedure previste per
l’affidamento dei servizi per l’architettura e l’ingegneria. In tali casi i candidati
all’incarico professionale devono possedere requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di ordine speciale. In particolare, per quanto concerne il
requisito di idoneità professionale, l’art. 39 lascia intendere chiaramente che tra i
requisiti è necessario possedere, poiché può esserne richiesta la prova, l’iscrizione
ai competenti ordini professionali.
DOMANDA 6.3. Limiti di competenza professionale dei coordinatori Si applicano i limiti di competenza professionale all’incarico di coordinatore per la sicurezza?
RISPOSTA
Il D.Lgs. 81/2008 prevede tra i requisiti abilitanti il ruolo di coordinatore anche il
possesso di un titolo di studio per lo svolgimento di professioni tecniche senza
sancire alcun limite alla professione di coordinatore.
Tuttavia, il TAR Lombardia, con sentenza n. 1129/2006, inquadrando la funzione
di coordinatore per la sicurezza nelle prerogative professionali, confina il suo
esercizio entro i limiti delle competenze professionali. Nello specifico chiarisce
che “Nei casi pertanto in cui non ricorra una ipotesi di “modesta costruzione” e di
correlata competenza dei periti edili ai sensi del Rd 275/1929, sussiste del pari
carenza di competenza degli stessi professionisti allo svolgimento, per gli stessi
lavori, dei compiti di coordinatori della sicurezza”. Analoghe conclusioni valgono
per tutte le altre professioni tecniche previste all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
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Quindi il ruolo di coordinatore per la sicurezza può essere assunto nei limiti delle
competenze della professione stabilite dalle leggi sulle professioni tecniche.
DOMANDA 6.4. Frequenza del cantiere da parte del CSE nelle fasi lavorative Recenti pronunciamenti della Cassazione hanno specificato che il controllo operativo costante in cantiere è a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici mentre al CSE è demandato l’“alto controllo”. Ciò premesso, non essendo obbligatoria da parte del CSE la costante presenza in cantiere, quale frequenza del cantiere si ritiene necessaria per assolvere all’”alto controllo”?
RISPOSTA
La risposta alla domanda deve essere necessariamente preceduta dalla seguente
riflessione: la frequentazione anche assidua del cantiere da parte del CSE non è
per se stessa garante del corretto adempimento dei propri obblighi, se non è
affiancata da efficaci azioni di coordinamento e controllo, secondo quanto
previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
Ciò premesso, sulla frequenza minima del cantiere è stato detto tanto in questi
anni. Dapprima si riteneva, soprattutto i coordinatori ne erano convinti, che la
frequenza del cantiere potesse essere limitata soltanto alle fasi critiche del lavoro,
quelle con rischi particolari (si vedano a riguardo le "Linee guida delle regioni sui
piani di sicurezza e sui costi della sicurezza"). Sul fronte opposto, invece, prendeva
sempre più corpo la convinzione che il ruolo del CSE dovesse essere considerato
più in termini di qualità che di quantità. Il rovescio della medaglia di tale corrente
di pensiero è che nulla potesse sfuggire al controllo del coordinatore, per cui esso
stesso diventava una sorta di portiere del cantiere. Recentemente assume rilievo
un nuovo modo di concepire il ruolo del coordinatore per la sicurezza da cui
discende l’entità della frequentazione minima del cantiere, che si pone ad una
distanza equa tra le due posizioni precedentemente esposte. Al CSE si riconosce
oggi una funzione di “alta vigilanza” in cantiere, contrapposta a quella operativa
(costante) esercitata dai datori di lavoro dell’impresa affidataria e delle imprese
esecutrici tramite la loro organizzazione, che può farci scartare la posizione che
vede una costante del CSE in cantiere (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010,
n. 18149 e Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 1490), ma che richiede
una frequentazione del cantiere misurata sul numero di fasi lavorative
(Cassazione Penale, Sez. 3, 23 aprile 2010, n. 15640 e Cassazione Penale, Sez. 4,
17 agosto 2011, n. 32142). Sul piano logico questa impostazione non fa alcun
difetto, nel senso che quando il coordinatore ha controllato ed eventualmente
corretto le fasi lavorative in essere in un dato momento del cantiere, è logico
aspettarsi che tramite il controllo costante delle imprese le stesse progrediscano
in sicurezza. Qualora, invece, sopraggiunga anche una sola nuova fase lavorativa e
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non interviene il CSE, si avrà un vuoto di controllo da parte costui, inaccettabile
dal punto di vista prevenzionistico. Nella realtà, considerando la contemporaneità
di talune fasi lavorative, il numero minimo dei controlli sulle lavorazioni per non
aversi vuoti di controllo da parte del CSE è inferiore al numero totale delle fasi e
dipende dal cronoprogramma dei lavori, stabilito nel PSC e aggiornato in corso
d’opera. È comunque fuori di dubbio che il CSE debba aumentare i suoi controlli
nelle fasi più critiche dell’esecuzione dei lavori.
DOMANDA 6.5. CSE, obbligo di risultato o di mezzi Il coordinatore per l’esecuzione deve assicurare la sicurezza in cantiere?
RISPOSTA
Il CSE non può assicurare l’attività di terzi, cioè l’adozione delle necessarie misure
di prevenzione protezione per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, in quanto non può certo sostituirsi alle imprese e ai lavoratori
autonomi per garantire l’attuazione dei loro obblighi prevenzionistici. Pertanto,
l’obbligazione a carico del CSE non può considerarsi “di risultato” ma
semplicemente “di mezzi” , nel senso che spetta al CSE verificare che la sicurezza
attuata corrisponda alla sicurezza progettata, anche in corso d’opera per effetto
di varianti e viceversa.
DOMANDA 6.6. Evidenza scritta dell’azione di coordinamento Il coordinamento da parte del CSP per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 deve essere effettuato obbligatoriamente lasciando evidenza scritta degli adempimenti?
RISPOSTA
La domanda si inserisce nel contesto più generale della metodologia di lavoro del
CSE. L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, oltre a stabilire agli obblighi del CSE, offre gli
spunti sul piano metodologico dell’attività dello stesso coordinatore. Al comma 1,
lett. e) di questo articolo leggiamo che il coordinatore: “segnala al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e
propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti”. Inoltre, al
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successivo comma f) dispone che il coordinatore ”sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Pertanto, sia nei casi in cui è prescritta la proposta di sospensione dei lavori che
nei casi con pericolo grave ed imminente la contestazione è necessariamente
fatta per iscritto. Si rileva comunque che anche quando il cantiere non presenta
aspetti di non conformità, è opportuno che il CSE rappresenti al situazione
mediante rapporti scritti. In conclusione, è sempre opportuno e in taluni casi
obbligatorio che il CSE provveda a lasciare evidenza scritta della propria attività in
cantiere.
DOMANDA 6.7. Termine per la comunicazione di violazioni agli organi di vigilanza Entro quanto tempo dalla comunicazione al committente di sospensione delle lavorazioni o di risoluzione del contratto il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a comunicare le violazioni in cantiere agli organi di vigilanza?
RISPOSTA
Il CSE, ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in seguito a
contestazione scritta di non conformità a quanto stabilito agli articoli 94,95, 96,
97 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni e prescrizioni del PSC, è obbligato a
comunicare al committente o responsabile dei lavori le violazioni medesime, al
fine di farle cessare mediante il provvedimento adottato da costui di sospensione
delle lavorazioni a rischi e, nei casi peggiori, di risoluzione del contratto.
Nell’ipotesi, poi, in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
CSE dà comunicazione delle inadempienze all’ASL e alla DTL competenti per
territorio. Per effetto di quest’ultimo periodo, il CSE, per inerzia del committente
nell’adottare i provvedimenti di propria competenza, ritorna ad avere
responsabilità sul perdurare delle violazioni, se non provvede a comunicare le
stesse agli organi di vigilanza. Pertanto, ci si interroga su quale possa essere il
termine entro il quale si manifesta il comportamento inerte del committente o
del responsabile dei lavori in questione. Sul punto, non essendoci interpretazioni
accreditate, si ritiene che debba essere lo stesso CSE ad indicare nella sua
segnalazione di violazioni in cantiere il termine oltre il quale provvederà a
comunicare i fatti agli organi di vigilanza. Termine, piuttosto breve, correlato
all’entità e numero delle violazioni e tecnicamente lungo per consentire al
committente o responsabile dei lavori l’adozione dei provvedimenti. Sul punto si
segnala la singolarità degli appalti pubblici, nel cui ambito il responsabile del
procedimento (anche responsabile dei lavori) ha il solo dovere di segnalare agli
organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice (presumibilmente al
dirigente con potere decisionale e di spesa in relazione al contratto) la
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comunicazione del CSE. Spetterà a quest’ultima adottare il relativo
provvedimento. Si porvi ad immaginare i tempi di adozione di un provvedimento
del genere da parte dalla giunta comunale.
DOMANDA 6.8. Controllo degli impianti, macchine e apprestamenti da parte del CSE Il CSE è tenuto al controllo di funzionamento e sicurezza degli impianti, apprestamenti e attrezzature di cantiere?
RISPOSTA
Il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine
di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori è, ai sensi dell’art. 95, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008, un obbligo del
datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Mentre, spetta all’impresa affidataria
coordinare, ai sensi del successivo art. 97, c. 3, lett. a), del medesimo decreto,
l’attuazione di tali attività. Così come analogo obbligo è a carico del CSE, ai sensi
dell’art. 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, il CSE non è tenuto esso
stesso ad effettuare direttamente i controlli sul corretto funzionamento degli
impianti, apprestamenti ed attrezzature di lavoro, ma è obbligato a verificare che
gli stessi siano stati effettivamente effettuati dalle imprese esecutrici (o dalle
imprese installatrici), sotto il coordinamento dell’impresa affidataria.
DOMANDA 6.9. Trasmissione della dichiarazione di conformità sull’impianto di terra e scariche atmosferiche all’INAIL e ASL Il CSE è tenuto, ai sensi dell’art. 92 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008, a verificare l’attuazione degli obblighi delle imprese esecutrici di cui all’art. 96, tra cui verificare che siano effettuati da costoro il controllo iniziale e periodico degli impianti. In relazione a quest’ultimo aspetto, tenuto conto che l’impresa appaltatrice/esecutrice deve trasmettere la dichiarazione di conformità dell’impianto di terra e dell’impianto contro le scariche atmosferiche, quest’ultimo qualora realizzato, all’INAIL (ex ISPESL) e all’ASL, il CSE è tenuto anche alla verifica che la trasmissione sia stata realmente effettuata e, in caso affermativo, è sanzionabile per violazione del citato art. 92, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
È sufficiente accertare, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 92 c. 1 lett. c) del
D.Lgs. 81/2008, la presenza della dichiarazione di conformità degli impianti.
L’obbligo del CSE è circoscritto al controllo che gli impianti di terra e de
eventualmente dell’impianto contro le scariche atmosferiche siano stati realizzati
a regola d’arte, situazione attestata dalla dichiarazione di conformità, rilasciata
dalla ditta installatrice abilitata a ciò ai sensi del DM 37/2008, e non dalla
trasmissione formale della stessa all’organo competente.
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DOMANDA 6.10. Accesso dei non addetti ai lavori al cantiere Il committente intende far effettuare visite a terzi in cantiere. Il CSE come deve comportarsi.
RISPOSTA
Premesso che il PSC dovrà contemplare le modalità da seguire (autorizzazione,
orari, DPI da adottare, condizioni da rispettare e altre cautele da adottare) per
l’accesso dei non addetti ai lavori al cantiere, nel caso in cui non fossero
contemplate, il CSE dovrà integrare il PSC e far rispettare le regole stabilite per
l’accesso e visita in cantiere, anche dal committente.
DOMANDA 6.11. Più CSE nello stesso cantiere Sono ammissibili per lo stesso cantiere più incarichi di coordinatore per l’esecuzione?
RIPOSTA
Il quesito posto richiede una riflessione ben più ampia: è possibile conferire
l’incarico di coordinatore per la sicurezza ad una persona giuridica, per esempio
ad una società d’ingegneria? Il D.Lgs. 81/2008, non prevede tale possibilità, se
non si dà un significato molto più ampio del consueto alla parola “soggetto”,
includendo non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche. Va, però,
rilevato che, contrariamente alle previsioni della nostra legislazione, la direttiva
92/57/CEE prevede invece esplicitamente che il coordinatore della sicurezza
possa essere una persona fisica o giuridica e che possa anche essere più di uno
nel cantiere. Ciò nonostante il nostro legislatore prevedendo delle responsabilità
oggettive di tipo penale, non riconoscibile alle persone giuridiche ma
esclusivamente alle persone fisiche, il ruolo del CSP o del CSE deve essere svolto
da un’unica persona fisica. Relativamente al CSE è ammissibile, al più, distribuire
l’incarico nel tempo, un solo CSE per determinate fasi di lavoro, o in aree
differenti del cantiere, nel senso di un unico CSE per zona fisica autonoma sotto il
profilo prevenzionistico.
DOMANDA 6.12. Subincarico di coordinatore per la sicurezza Il coordinatore per la sicurezza (CSP o CSE) può essere subincaricato da uno studio professionale che ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, incluso quelli di coordinamento per la sicurezza?
RIPOSTA
L’incarico professione di coordinatore per la sicurezza (CSP o CSE) è di tipo
fiduciario, inoltre può essere effettuato soltanto dal soggetto che riveste il ruolo
di committente o di responsabile dei lavori e non può essere a sua volta
ulteriormente oggetto di subincarico. Di conseguenza un componente dello
studio professionale per poter conferire di propria iniziativa l’incarico di
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coordinatore per la sicurezza deve ricevere a sua volta incarico di responsabile dei
lavori dal committente, con delega alla scelta e designazione dei coordinatori per
la sicurezza. In tale caso è sicuramente possibile.
DOMANDA 6.13. Verifica dell’identità dei lavoratori da parte del CSE Il coordinatore per l’esecuzione deve verificare l’identità dei lavoratori tramite la tessera di riconoscimento?
RISPOSTA
Al coordinatore per l’esecuzione non è chiesto direttamente dalla legislazione di
verificare l’identità del personale presente in cantiere. Tuttavia, una regola base
del PSC è quella di consentire l’accesso al cantiere solo a persone autorizzate, il
cui identificativo è specificato nel POS delle imprese esecutrici. Dovendo il CSE
controllare l’attuazione del PSC e della relative procedure di lavoro (POS, PiMUS;
ecc.) da parte delle imprese esecutrici, ecco allora da dove nasce l’incarico a suo
carico di verifica dell’idoneità dei lavoratori, da effettuarsi tramite esibizione della
tessera di riconoscimento.
DOMANDA 6.14. CSE di fatto Nel caso in cui non riceva un incarico scritto di coordinatore per l’esecuzione sono identificabile comunque in quanto tale?
RISPOSTA
La nomina di CSE non richiede obbligatoriamente il conferimento di un incarico
scritto, seppur sia preferibile, ma può essere sufficiente un incarico verbale o, in
assenza di questo, l’effettività del ruolo svolto in corso d’opera (si veda la
sentenza della cassazione penale, sez. IV, n. 14817 del 28 aprile 2008).
DOMANDA 6.15. Sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente Quali sono i casi in cui il coordinatore per l’esecuzione deve legittimamente sospendere l’esecuzione delle lavorazioni a rischio grave ed imminente?
RISPOSTA
L’art. 92, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008 dispone a carico del CSE l’obbligo di
“sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate”, senza indicare le situazioni di non conformità che risultano
essere “gravi”. In precedenza , il D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs.
528/99, rimandava la definizione di tali situazioni da uno specifico decreto, la cui
emanazione sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto correttivo, e che in sede di prima attuazione si ritenevano gravi agli effetti
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dell’applicazione della sospensione delle lavorazioni le reiterate inosservanze
delle norme punite con la reclusione fino a sei mesi. Il D.Lgs. ha spazzato via tale
norma e la previsione di un decreto sulle gravi violazioni.
Ciò premesso, quali possono essere le gravi inosservanze con pericolo grave ed
imminente che richiedono la sospensione diretta da parte del CSE delle
lavorazioni a rischio? Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata confermando la
condanna di coordinatori per l’esecuzione che non hanno adottato il
provvedimento di sospensione in casi in cui la conseguenza della violazione è
stata molto frequentemente la morte di un lavoratore. Si tratta soventemente di
lavori in quota eseguiti senza protezioni ed in violazione delle norme
infortunistiche (si vede per esempio la sentenza della Cassazione penale, sez. IV,
n. 19389 del 18 maggio 2007). Pertanto tutte quelle situazioni che
potenzialmente possono causare infortuni gravemente invalidanti o mortali dei
lavoratori sono da considerare “gravi”. Imminenti se si prevede che lavoratori
possano essere esposti al rischio nell’immediato. Un primo elenco, comunque, di
situazioni ritenute gravi dal legislatore, tanto che se reiterate comportano come
conseguenza la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008, sono quelle riportate nell’elenco dell’allegato I al D.Lgs. 81/2008,
di seguito riportato. Se poi il destinatario del provvedimento di sospensione
dell’attività lavorativa non adempia all’obbligo sospensivo imposto dal CSE, allo
stesso coordinatore non rimane che lo strumento, da adottare per non incorrere
in ulteriori responsabilità, di richiedere l’intervento della forza pubblica o degli
organi di vigilanza.
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ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;; Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
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7. IMPRESA AFFIDATARIA
DOMANDA 7.1. Numero delle imprese esecutrici L’impresa affidataria che non esegue direttamente lavori è da considerarsi nel numero delle “imprese esecutrici” che determinano l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Con il D.Lgs. 106/2009, di medicazione ed integrazione del D.Lgs. 81/2008, si è
introdotta una puntualizzazione rilevante sui casi in cui designare i coordinatori
per la sicurezza. Infatti, all’art. 9, cc. 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., lì dove in
precedenza si faceva riferimento genericamente alla condizione della presenza,
anche non contemporanea, più imprese, oggi si fa riferimento invece alla
presenza, anche non contemporanea, di più imprese “esecutrici”. Pertanto,
l’impresa affidataria che non esegue alcuna lavorazione non è da intendersi
impresa esecutrice e non rientra nel novero delle numero delle imprese esecutrici
che fanno scattare l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza.
DOMANDA 7.2. Impresa affidataria negli RTI negli appalti pubblici Negli appalti di lavori pubblici aggiudicati ad un raggruppamento temporaneo di imprese, quale impresa assume il ruolo di impresa affidataria ai sensi dell’art. 89, c. 1. lett. i) del D.Lgs. 81/208?
RISPOSTA
L’impresa affidataria, soggetto che assume grande rilievo sotto il profilo
prevenzionistico, è il soggetto con cui si stipula il contratto d’appalto. Nel caso in
cui il contratto è stipulato con un soggetto singolo è identificata in maniera
univoca. Nel caso di appalto affidato a soggetti plurimi, come nei consorzi e nelle
RTI, si pone la questione dell’identificazione dell’impresa che rivestirà il ruolo di
impresa affidataria. Il D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha
chiarito la questione riferendosi ai consorzi di impresa. In tali casi l’impresa
affidataria non può mai identificarsi con il consorzio, ma con uno dei consorziati
che eseguirà i lavori ed indicato dal consorzio medesimo, sempre che vi sia
l’accettazione di tale ruolo. Rimane, invece, aperta la questione per i
raggruppamenti temporanei di imprese.
Sul punto si è pronunciata l’AVCP che ha espresso un parere all’ANCE (parere n.
48963 del 27 luglio 2010) che, dopo una ricca disanima della questione, giunge
alla seguente conclusione:
“Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene conclusivamente che
l'espressione "consorzi di imprese" contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n.
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81/2008, deve essere intesa come riferita a tutti i soggetti con natura
plurima, abilitati ai sensi del D.Lgs. 163/2006, alla partecipazione a gare
pubbliche ed all'assunzione dei relativi lavori, dunque comprensiva anche
delle ATI e delle diverse tipologie di consorzio ivi previste. In tutti tali casi,
il legislatore richiede l'individuazione di una unica impresa affidataria ai
fini dell'espletamento dei compiti in materia di sicurezza sanciti negli
articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale individuazione è rimessa alla
libera determinazione delle parti - ancorché per le ATI tale ruolo dovrebbe
essere svolto dalla mandataria - e deve essere comunicata alla stazione
appaltante in sede di stipula del contratto d'appalto.”
DOMANDA 7.3. Impresa affidataria negli RTI negli appalti privati Negli appalti di lavori privati appaltati ad un raggruppamento temporanei di imprese (RTI) quale impresa assume il ruolo di impresa affidataria ai sensi dell’art. 89, c. 1. lett. i) del D.Lgs. 81/208?
RISPOSTA
L’individuazione dell’impresa affidataria - di cui all’art. 89, c. 1, lett. i), del D.Lgs.
81/2008 - è rimessa alla libera determinazioni delle parti, che dovranno
preventivamente comunicare al committente la scelta per consentire a costui e al
CSE di svolgere le attività prevenzionistiche previste dalla legge nei confronti di
tale impresa (specifica verifica dell’idoneità tecnico professionale, assicurare che
gli adempimenti posti in campo al datore di lavoro delle imprese affidataria siano
svolte da soggetti adeguatamente formati, assicurare che i costi della sicurezza
nei subcontratti siano corrisposti senza alcun ribasso alle imprese esecutrici,
verificare che sia operativo il controllo della sicurezza in cantiere da parte
dell’impresa affidataria).
DOMANDA 7.4. Controllo della sicurezza in cantiere da parte dell’impresa affidataria L’obbligo a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie di verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del PSC, di cui all’art. 97 c. 1 D.Lgs. 81/2008, include anche la verifica con riguardo ai rischi specifici propri delle attività delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari?
RISPOSTA
Nel passato, pur in assenza di riferimenti legislativi, la giurisprudenza aveva
riconosciuto la responsabilità solidale dei datori di lavoro dell’impresa
appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice per le conseguenze in conseguenza di
non conformità alle norme prevenzionistiche riguardanti aspetti organizzativi e
gestionali del cantiere (si veda a riguardo le sentenze della Corte di cassazione
penale, sez. IV, n. 534 del 22 gennaio 2001, n. 20452 del 24 maggio 2002 e n.
11351 del 31 marzo 2006 e sez. III, n. 20941 del 20941).
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Con il D.Lgs. 81/2008 il ruolo dell’impresa affidataria tracciato dalla
giurisprudenza è stato pienamente riconosciuto ed ampliato di compiti. Tra questi
è previsto, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, la “verifica delle
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Pertanto, la verifica del
livello di sicurezza in cantiere da parte dell’impresa affidataria non è circoscritta
alle questione del PSC, che riguardano prevalentemente aspetti organizzativi e
gestionali mira ad evitare rischi interferenti, ma abbraccia in maniera più
estensiva “le condizioni di sicurezza dei lavori affidati”, includendo anche quelli
subaffidati.
DOMANDA 7.5. Il POS dell’impresa affidataria che non esegue lavorazioni La redazione del POS è a carico sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici. Ciò premesso, nel caso in cui l’impresa affidataria non esegua direttamente alcuna lavorazione è comunque tenuta alla redazione del proprio POS e alla conseguente verifica di congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie con il proprio POS?
RISPOSTA
L’obbligo di redazione del POS, ai sensi dell’art. 96, c. 1, lett. g), del D.Lgs.
81/2008, è posto indifferenziatamente in capo all’impresa affidataria e
all’impresa esecutrice. Nel caso in cui l’impresa affidataria non esegua alcuna
lavorazione (situazione possibile se autorizzata dal committente solo negli appalti
privati), non è per se stesso motivo di esenzione della redazione del proprio POS.
Anzi, anche in questi casi, il POS dell’impresa affidataria risulta essere di
fondamentale importanza, in quanto strumento regolatore degli aspetti
organizzativi (recinzioni, servizi igienico assistenziali, presidi di sicurezza, ecc.) e
gestionali (direttore tecnico di cantiere, addetti alla gestione delle emergenze,
addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere, ecc.) del cantiere, al
fine di contemplare i contenuti minimi del POS stabiliti al p.to 3.2 dell’allegato XV.
A riguardo si puntualizza che specifici obblighi dell’impresa affidataria, quali il
controllo della sicurezza in cantiere dei lavori affidati e il coordinamento
dell’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 95 e 96, non possono non
trovare riferimenti specifici nel piano operativo di sicurezza della medesima
impresa affidataria. Inoltre, proprio al fine di verificare la congruenza tra il POS
dell’affidataria e quelli delle subaffidatarie, dando adempimento all’obbligo di cui
all’art. 97, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, in modo che non ci siano soprattutto
incomprensioni su chi è tenuto alla realizzazione e gestione di impianti,
attrezzature, apprestamenti di uso comune, il POS dell’impresa affidataria assume
ancora una volta grande rilievo antinfortunistico, anche se essa stessa non
eseguirà alcuna lavorazione.
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DOMANDA 7.6. Totale subaffidamento dei lavori In un lavoro privato, un’impresa alla quale è stato appalto un lavoro di manutenzione di una facciata può subaffidare completamente il lavoro? In tal caso, quali responsabilità ha in materia antinfortunistica?
RISPOSTA
Il subappalto nei lavori privati ai sensi dell’art. 1656 del codice civile è vietato. Se
però vi è l’autorizzazione del committente, per esempio se il contratto d’appalto
lo preveda espressamente, il subappalto potrà essere effettuato, salvo accertare i
requisiti tecnico professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. In ogni
caso, pur in presenza di un subappalto totale autorizzato, l’impresa affidataria
dovrà adempiere per il cantiere specifico agli obblighi previsti dall’art. 97 del
D.Lgs. 81/2008, non potendo derogare alla norma di diritto pubblico con
pattuizioni di diritto privato.
DOMANDA 7.7. Impresa affidataria e numero delle imprese esecutrici L’impresa affidataria rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto
chiaramente definire l’impresa esecutrice, distinguendola dagli altri operatori
economici, come: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, l’impresa affidataria rientra nel
numero delle imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è
anche impresa esecutrice; situazione questa che potrebbe non verificarsi solo nei
lavori privati.
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8. IMPRESA ESECUTRICE
DOMANDA 8.1. Impresa esecutrice e il DUVRI Ci sono casi in cui l’impresa esecutrice è tenuta a redigere un DUVRI per analizzare e risolvere problematiche di interferenze lavorative?
RISPOSTA
L’art. 96, al c. 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008 pone a carico delle imprese affidatarie
e delle imprese esecutrici la redazione del proprio POS. Al successivo c. 1-bis),
invece, dispone l’esonero alla redazione del POS per coloro che eseguono “mere
forniture” di materiali ed attrezzature in cantiere, con obbligo di applicazione
delle disposizioni previste all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Al fine dell’applicazione
dell’art. 26, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ma più soventemente il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice, riveste il ruolo di datore di lavoro
committente e il fornitore di datore di lavoro dell’impresa fornitrice. A carico del
primo vige l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale in questo
caso dei fornitori, della promozione della cooperazione e coordinamento teso alla
eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenti tramite la redazione del
DUVRI e della stima dei costi della sicurezza connessi alle misure contro i rischi
interferenti. A carico dei secondi (i fornitori), invece, è disposto l’obbligo di
partecipare attivamente alla cooperazione e la coordinamento, sempre al fine di
limitare le conseguenze connesse alle interferenze con altre attività, con
l’organizzazione del lavoro e con l’ambiente circostante.
DOMANDA 8.2. Termine per la redazione del POS È possibile iniziare le attività lavorative se non è stato approvato il POS dal CSE?
RISPOSTA
In base all’art. 101, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 i lavori delle imprese esecutrici
(subappaltatori e fornitori in opera di materiali) non possono aver inizio se prima
non sono intervenute le verifiche dei loro POS da parte dell’impresa affidataria e
del CSE, da effettuarsi entro 15 giorni dalla ricezione del POS medesimo. Il
termine di 15 giorni dovrebbe decorrere, in base alla interpretazione letterale
della norma, dalla presentazione del POS all’impresa affidataria e non al CSE.
Quindi è possibile dare avvio ai proprio lavori da parte delle imprese esecutrici o
fornitrici in opera di materiali per decorrenza dei termini di verifica dei POS (per
silenzio assenso).
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9. DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTI
DOMANDA 9.1. Il direttore dei lavori per conto del committente Il direttore dei lavoro per conto del committente ha responsabilità per violazione di norme antinfortunistiche in cantiere?
RISPOSTA
In caso di violazione di norme infortunistiche le responsabilità ricadono sul datore
di lavoro, direttore tecnico di cantiere ed eventualmente sul preposto nominati
da costui, sul coordinatore per l’esecuzione. Anche in assenza del coordinatore
per l’esecuzione, il direttore dei lavori nominato dal committente non assume un
ruolo di garanzia nei confronti dei lavoratori, salvo non si sia intromesso, di fatto,
nella concreta esecuzione dei lavori, in quanto il suo ruolo è quello di controllare
nell’interesse del committente l’avanzamento dei lavori e la relativa
corrispondenza al contratto e dunque al progetto delle opere compiute (si vedano
a riguardo, tra le altre, le sentenza di cassazione penale, sez. IV, n. 13448 del 2
ottobre 1998 e sez. IV, n, 38860 del 21 ottobre 2005). Tuttavia, il direttore dei
lavori è chiamato continuamente a reinterpretare il progetto per interare dettagli
operativi in corso d’opera o addirittura introducendo varianti che incidono sulla
pianificazione dei lavori, sull’organizzazione del cantiere e sui rischi d’interazione
con e tra le fasi lavorative. Per tali motivi deve puntualmente informare il CSE di
ogni mutamento alle previsioni progettuali allo scopo di scongiurare che le
situazioni di cantiere che si vengono a creare non siano preventivamente
analizzate sotto l’aspetto prevenzionistico. In questo senso il direttore dei lavori
potrebbe incorrere in responsabilità per violazioni di norme antinfortunistiche in
cantiere.
DOMANDA 9.2. Responsabilità del capocantiere Quali sono le responsabilità del capo cantiere?
RISPOSTA
La legislazione in materia di tutela della salute della sicurezza nel lavoro, pone al
vertice della piramide, con responsabilità via via decrescenti, il datore di lavoro, al
secondo livello il dirigente e al terzo livello il preposto. La terminologia di
capocantiere deve essere quindi preventivamente inquadrata in una delle figure
di garanzia appartenente all’organizzazione dell’impresa in precedenza indicate.
Più che identificare un preposto, come normalmente avviene, sembra identificare
una figura più vicina a quella di dirigente, in quanto il capocantiere è colui che
nell’organizzazione del cantiere sovraintende dal punto di vista organizzativo
gestionale all’intero cantiere (altrimenti non sarebbe un capo), venendo ad
assumere una posizione di preminenza, indipendentemente dalla presenza di un
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incarico formale (vedi ai riguardo Corte di cassazione penale, sez. IV, sentenza n.
2578 del 26 gennaio 2011), non solo rispetto ad altri lavoratori ma anche ad altri
preposti (capisquadra), così da impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul
lavoro da eseguire.
Pertanto, laddove al capocantiere vengono affidati o esercitati di fatto compiti
che vanno ben al di la della mera sorveglianza (compiti propri del preposto), ma
compiti di direzione del cantiere o, almeno, di talune lavorazioni all’interno di
esso, il capocantiere è più prossimo alla figura del dirigente. Tale posizione pone
l’obbligo a suo carico non solo di verificare che le concrete modalità di esecuzione
delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme
antinfortunistiche (vedi ai riguardo Corte di cassazione penale, sez. IV, sentenza
n. 12673 del 4 marzo 2009), tipiche del preposto, ma anche di fornire istruzioni
sulle modalità di effettuazione dei lavori mettendo a disposizione, eventualmente
richiedendoli al datore di lavoro, i mezzi, anche antinfortunistici, per eseguirli. A
nulla rileva che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso
obbligo per un diverso o autonomo titolo (vedi ai riguardo Corte di cassazione
penale, sez. IV, sentenza n. 3948 del 19 febbraio 1998).
DOMANDA 9.3. Il preposto Quali sono le responsabilità dei capisquadra?
RISPOSTA
Il caposquadra, persona che sovrintende all’attività di altri lavoratori appartenenti
alla medesima squadra, è identificabile come preposto. Costui,
indipendentemente da deleghe in materia di sicurezza, è destinatario di
specifiche norme in materia antinfortunistica, la cui violazione è sanzionata
direttamente dal D.Lgs. 81/2008 (art. 56) (si veda, a titolo esemplificativo
cassazione penale, sez. IV, n. 46837 del 27 ottobre 2011). La responsabilità del
preposto è però circoscritta “nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze”.
Nello specifico, al caposquadra si chiede fondamentalmente di verificare
l’attuazione delle misure di salute e sicurezza previste per il lavoro da eseguire da
parte della propria squadra. Diversamente, al dirigente (direttore tecnico di
cantiere e capocantiere) si chiede qualcosa in più, cioè l’onere di organizzare in
modo adeguato e sicuro il lavoro con potere/dovere di predisporre i mezzi
necessari. Pertanto, non spetta al preposto (caposquadra) adottare le misure di
prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le
proprie direttive ad impartire le cautele da osservare (si veda Cassazione panale,
sez. IV, sentenza n. 14192 del 21 aprile 2006).
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10. LAVORATORI AUTONOMI
DOMANDA 10.1. Lavoratore autonomo affidatario della costruzione di un edificio E' possibile affidare ad un ditta individuale senza dipendenti la costruzione di un edificio residenziale?
RISPOSTA
Il lavoratore autonomo è un impresa individuale senza dipendenti. Se con tale
impresa si stipula, con tutte le remore del caso, un contratto di costruzione di un
edificio residenziale, questa assume il ruolo di impresa affidataria. Pertanto,
dovrà essere verificata la sua idoneità tecnico professionale in coerenza con il
punto 01 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Nel caso dovesse risultare idonea
sotto tale profilo è possibile stipulare i contratto d’appalto. Se poi eseguirà parte
dei lavori in cantiere direttamente, dovrà essere anche valutata la sua idoneità
tecnico professionale come lavoratore autonomo, conformemente a quanto
stabilito al punto 2 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
DOMANDA 10.2. Più lavoratori autonomi in squadra Più lavoratori autonomi, ognuno con propria partita IVA, che seguono un opera o lavori per conto di un committente o di un'impresa o per conto di uno dei suddetti lavoratori autonomi sono, al fine dell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, da considerarsi "lavoratori autonomi"?
RISPOSTA
Il lavoratore autonomo “genuino” è quel lavoratore (normalmente ditta
individuale senza dipendenti) che assume il rischio di eseguire la prestazione
richiesta personalmente, senza avvalersi dell’opera di altri lavoratori e in
condizioni di piena autonomia. Qualora la prestazione richiesta da un
committente qualsiasi non è in grado di espletarla personalmente, ma richiede
l’intervento di altri lavoratori autonomi, si viene a costituire un’impresa di fatto,
anche se commercialmente inesistente. In tale circostanza gravano sul lavoratore
autonomo che esercita le funzioni direttive i compiti e relative responsabilità del
datore di lavoro, e non solo della redazione del POS,
DOMANDA 10.3. Adempimento degli obblighi prevenzionistiche dalle imprese di fatto Nel caso in cui più lavoratori autonomi formano impresa di fatto, come adempiere agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici?
RISPOSTA
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La risposta a questa domanda si collega, essendo la continuazione, alla risposta
data alla domanda precedente. In tali casi, colui che assume la preminenza
organizzativa e gestionale ha obblighi prevenzionali non da lavoratore autonomo
ma datore di lavoro. Questi, però, richiedono una serie di adempimenti che non
potranno essere assolti in poco tempo e che molto probabilmente non vorranno
essere assolti dagli interessati. Queste condizioni determinano l’impossibilità di
considerare idonea, sotto il profilo tecnico professionale, ai sensi del p.to 2
dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008) la società di fatto costituita da più lavoratori
autonomi che operano in squadra.
DOMANDA 10.4. Più imprese di fatto e obbligo di nomina del CSE Più lavoratori autonomi che formano almeno due squadre di operai sono da considerarsi due imprese esecutrici al fine dell'obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
La legislazione venutasi a formare con le correzioni ed integrazioni del D.Lgs.
81/2008 ad opera del D.Lgs. 106/2009, ha inciso profondamente sui casi in cui
designare i coordinatori per la sicurezza. Alla luce dello stato legislativo attuale, i
coordinatori per la sicurezza devono essere incaricati quando si prevedono più
imprese esecutrici, di cui all’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 81/2008), anche non
contemporaneamente presenti in cantiere. In tal modo si è operato di escludere,
conformemente con la direttiva comunitaria, tutti i soggetti non identificabili con
le imprese esecutrici dal numero delle imprese che determinano la designazione
dei coordinatori per la sicurezza, tra cui i lavoratori autonomi.
Ciò premesso, più lavoratori che esercitano attività lavorativa non in maniera
autonoma ma in forma associata, anche di fatto, formano impresa di fatto.
Pertanto, quando si vengono a formare più imprese di fatto si cade nell’obbligo
della designazione dei coordinatori per la sicurezza.
DOMANDA 10.5. Formazione obbligatoria dei lavoratori autonomi L'allegato XVII dispone, al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, l'obbligo a carico del committente di verificare, nei casi previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati, l'idoneità sanitaria e la formazione, mentre l'art. 21 dispone solo la facoltà da parte del lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione. Ciò premesso, nel caso in cui il lavoratore autonomo non produca documentazioni circa la formazione che sono ritenuti obbligatori da committente, quest’ultimo deve procedere alla esclusione del lavoratore autonomo poiché non idoneo sotto il profilo tecnico professionale?
RISPOSTA
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Seppure l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 prevede la formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro da parte del lavoratore autonomo un diritto più che
un dovere, nel caso di lavori edili o di ingegneria civile la formazione del
lavoratore autonomo, in relazione ai rischi che presenta la specifica attività da
svolgere in cantiere, è un requisito dell’idoneità tecnico professionale
imprescindibile, che se non posseduta impedisce al committente o all’impresa
affidataria di affidargli attività per contribuire alla realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione.
DOMANDA 10.6. Sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori autonomi Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore autonomo ai fini dell’idoneità tecnico professionale è tenuto ad esibire il certificato medico di idoneità sanitaria?
RISPOSTA
Seppure l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza del lavoratore
autonomo un diritto più che un dovere, nel caso di lavori l’idoneità sanitaria alla
specifica mansione o attività da svolgere in cantiere è un requisito dell’idoneità
tecnico professionale del lavoratore autonomo, che se non posseduta impedisce
al committente o all’impresa affidataria di affidargli attività per contribuire alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
DOMANDA 10.7. Lavoratore autonomo e il numero delle imprese esecutrici Il lavoratore autonomo rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione d integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più imprese esecutrici. In più ha voluto
chiaramente differenziale l’impresa esecutrice dal lavoratore autonomo
introducendo la seguente definizione di impresa esecutrice: “impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiai”. Mentre
la definizione di lavoratore autonomo è quella di “persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione”. Va segnalato che prima dell’emanazione dei chiarimenti
avvenuti con il D.Lgs. 106/2009, la giurisprudenza sull’argomento era stata di
avviso diverso (cassazione, sezione IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009).
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11. LAVORATORI
DOMANDA 11.1. Committenti e lavoro accessorio occasionale I committenti che utilizzano nei propri interventi lavoratori pensionati o lavoratori in cassa integrazione attraverso il meccanismo dei “buoni di lavoro” (voucher), sono da considerarsi datori di lavoro? Nel caso, quali sono i loro obblighi?
RISPOSTA
Il lavoro occasionale accessorio da parte di pensionati, studenti, lavoratori in
cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento
speciale di disoccupazione edile è previsto e regolamentato dalla Legge n. 133 del
6 agosto 2008, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima dalla Legge n. 191
del 23 dicembre 2009 di modifica della Legge Biagi.
In tale evenienza il lavoratore occasionale assume lo status di lavoratore
dipendente e il committente rivesta il ruolo di datore di lavoro. Gli obblighi sono
fondamentalmente di tutela della salute e della sicurezza di tali lavoratori,
attraverso i meccanismi stabiliti fondamentalmente dal titolo I del D.Lgs. 81/2008.
DOMANDA 11.2. Datori di lavoro e lavoro accessorio occasionale Le imprese affidatarie ed esecutrici che utilizzano nei propri interventi lavoratori pensionati o in cassa integrazione, attraverso il meccanismo dei “buoni di lavoro” (voucher), sono da considerarsi datori di lavoro? Nel caso, quali sono i loro obblighi?
RISPOSTA
Il lavoro occasionale accessorio da parte di pensionati, studenti, lavoratori in
cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento
speciale di disoccupazione edile è previsto e regolamentato dalla Legge n. 133 del
6 agosto 2008, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima dalla Legge n. 191
del 23 dicembre 2009 di modifica della Legge Biagi.
In tale evenienza, il lavoratore occasionale assume lo status di lavoratore
dipendente e il datore di lavoro dell’impresa affidataria rivesta il ruolo di datore di
lavoro anche nei loro confronti. Gli obblighi prevenzionistici sono gli stessi che ha
in qualità di datore di lavoro nei confronti di ogni altro dipendente.
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12. FORNITORI DI MATERIALI O ATTREZZATURE IN CANTIERE
DOMANDA 12.1. Fornitori e imprese esecutrici A quali condizioni i fornitori di materiali e di attrezzature sono da considerarsi “imprese esecutrici” secondo la definizione dell’art. 89 c.1 lett. i-bis) D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
Sono da intendersi imprese esecutrici quelle ditte che forniscono materiali o
comunque componenti costituenti l’opera ed eseguono la loro posa o
installazione.
DOMANDA 12.2. Nolo con montaggio di ponteggio La fornitura in opera di un ponteggio è un’attività che equivale a configurare nel cantiere una “impresa esecutrice”?
RISPOSTA
Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. …, del D.Lgs.
81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali”. Il fornitore con montaggio del ponteggio non esegue
l’opera o parte di essa ma allestisce un apprestamento a servizio dell’esecuzione
dell’opera. Pertanto la logica vorrebbe non farlo rientrare nel novero delle
imprese esecutrici.
DOMANDA 12.3. Nolo con montaggio di gru a torre Il fornitore in opera di una gru a torre di cantiere configura la presenza di una nuova “impresa esecutrice”?
RISPOSTA
Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs.
81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali”. Il fornitore con installazione della gru a torre non
esegue l’opera o parte di essa, ma allestisce un’attrezzatura a servizio
dell’esecuzione dell’opera. Pertanto, in considerazione di ciò la logica vorrebbe
non farlo rientrare nel novero delle imprese esecutrici.
DOMANDA 12.4. L’impresa che esegue l’impianto elettrico di cantiere Le imprese che partecipano alla esecuzione dell’”impianto di cantiere” (per esempio realizzando l’impianto elettrico di cantiere) sono da considerarsi impresa esecutrice secondo la definizione dell’art. 89 c.1 lett. i-bis) D.Lgs. 81/2008?
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Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs.
81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali”. L’impresa che realizza l’impianto elettrico non esegue
l’opera o parte di essa, ma un impianto a servizio dell’esecuzione dell’opera.
Pertanto non dovrebbe rientrare nel novero delle imprese esecutrici.
DOMANDA 12.5. Il POS e le imprese che effettuano forniture Considerato l’obbligo della redazione del POS a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici e l’esenzione dal medesimo obbligo da parte delle imprese che effettuano mera fornitura di materiali ne sono esonerate, le imprese che effettuano altresì fornitura con posa in opera di materiali o con montaggio di attrezzature sono tenute alla redazione del POS?
RISPOSTA
L’art. 96, c. 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008 dispone l’obbligo della redazione del POS
a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici. Il comma successivo (c. 1-bis) del
medesimo decreto esonera dalla redazione del POS le imprese che effettuano
“mera fornitura” di materiali e attrezzature. Pertanto, le forniture che non
possono identificarsi come “mere forniture” di materiali (cioè quelle con posa in
opera) richiedono da parte del fornitore l’attuazione di tutti gli obblighi a carico
del datore di lavoro delle imprese esecutrici, così come definite all’art. 89 c.1, lett.
i-bis) D.Lgs. 81/2008, incluso la redazione del POS.
DOMANDA 12.6. Responsabilità del fornitore in opera della gru a torre Quali responsabilità ha il fornitore in opera della gru a torre?
RISPOSTE
L’installatore della gru a torre, come l’installatore di qualsiasi attrezzatura di
lavoro deve attenersi a quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2008: “gli
installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per
la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza,
nonché alle istruzioni fornite dai rispetti fabbricati”. La violazione di tali obblighi è
punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.
Inoltre, tenuto conto che l’impresa esecutrice è tenuta, ai sensi dell’art. 95 c. 1
lett. d) del D.Lgs. 81/2008, al controllo prima dell’entrata in servizio
dell’attrezzatura di lavoro, è del tutto ovvio che nel caso di nolo di attrezzature
con installazione tale controllo deve essere effettuato dal fornitore e non
dall’impresa esecutrice o affidataria committente.
DOMANDA 12.7. Obbligo di DURC per i fornitori
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I soggetti che effettuano mera fornitura di materiali o attrezzature sono tenuti alla presentazione del DURC?
RISPOSTA
L’interpello n. 58/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, chiarisce questo aspetto: “Per le ragioni di cui sopra (si legge nelle
conclusioni dell’interpello), con riferimento al secondo quesito, è dunque
possibile affermare che anche per le imprese e i lavoratori autonomi, svolgenti
attività di trasporto di materiale edile, non sussiste l’obbligo di certificazione della
regolarità contributiva mediante DURC”.
DOMANDA 12.8. Responsabilità del noleggiante nel nolo a caldo Quali responsabilità ha il noleggiante nel nolo a caldo di un’attrezzatura?
RISPOSTA
La questione non è stata univocamente chiarita dalla giurisprudenza. Ad ogni
buon conto, per stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia nei confronti
dell’operatore impiegato nel nolo a caldo, è necessario inquadrare nel corretto
modo il contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore. A riguardo,
non è tanto l’oggetto formale del contratto che rileva, ma l’effettiva prestazione
concordata tra le parti. Nel caso in cui con un (pseudo) contratto di nolo a caldo
s’intenda far eseguire lavorazioni specialistiche in completa autonomia (come
nello scavo di sbancamento di un’area per la costruzione di un fabbricato eseguito
in tutta autonomia dall’operatore del mezzo noleggiato o nello scavo per la
realizzazione di u pozzo – sentenza di cassazione penale, sez. IV, n. 1763 del 16
gennaio 2009) e non ci si limita al solo funzionamento di attrezzature particolari
(come nel caso del funzionamento di una centrale di betonaggio in cantiere
noleggiata a caldo) o all’effettuazione di attività nel ciclo operativo del richiedente
il nolo, l’oggetto del contratto, ai soli fini prevenzionistici, non è più da ascriversi
al semplice nolo a caldo ma ad un vero e proprio subcontratto. In tal caso la
prestazione dell’operatore del mezzo non è più accessoria sotto il profilo
dell’oggetto del contratto, in quanto prevale più il fare (eseguire una lavorazione)
che il dare (fornire un mezzo) (sentenza di cassazione penale, sez. III, n. 6923 del
14 luglio 1997). Non è dunque possibile ritenere accessoria la prestazione di un
operatore di un’attrezzatura, benché lo sia sotto il profilo economico rispetto al
costo complessivo del nolo, quando riguarda attività specialistiche, quali per
esempio l’esecuzione di pali trivellati. In tali casi la ditta noleggiante è da
identificarsi a pieno titolo come ditta esecutrice e, in quanto tale, è tenuta ad
adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, tra cui
la redazione del piano operativo di sicurezza (POS). In caso contrario (nolo a caldo
genuino), è il datore di lavoro della ditta che prende con nolo a caldo
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l’attrezzatura a dover garantire in cantiere l’applicazione delle norme
antinfortunistiche e a tutela la salute e la sicurezza dell’operatore (sentenza della
Cassazione penale, sez. 4, n. 41791 del 30 ottobre 2009); il quale, a sua volta,
dovrà essere in possesso di un livello adeguato di formazione a addestramento
nell’uso dell’attrezzatura garantito dal suo datore di lavoro. Non ultimo, è stata
anche riconosciuta la colpa del medesimo manovratore, risultato adeguatamente
informato e formato, per uso scorretto dell’attrezzatura utilizzata nel nolo a caldo
(sentenze della cassazione penale, sez. IV, n. 41791 del 30 ottobre 2009 e n. 109,
del 9 gennaio 2012).
DOMANDA 12.9. Fornitore e il numero delle imprese esecutrici Il fornitore in opera di materiali rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto
chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa
esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di
impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, il fornitore rientra nel numero delle
imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è anche impresa
esecutrice, cioè quando esegue anche la posa in opera di materiali.
DOMANDA 12.10. Nolo a caldo e il numero delle imprese esecutrici Il noleggiante di attrezzature di lavoro a caldo, quali escavatori o gru semoventi, rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto
chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa
esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di
impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, il noleggiante a caldo, impresa che
concede a nolo un’attrezzatura di lavoro con operatore, rientra nel numero delle
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imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è anche impresa
esecutrice, situazione che potrebbe verificarsi quando si esegue una lavorazione
(scavo, movimentazione di manufatti da costruzione).
DOMANDA 12.11. Fornitura e montaggio di attrezzature e il numero delle imprese esecutrici Il fornitore in opera con montaggio o installazione di attrezzature o apprestamenti, quali gru fisse a torre o ponteggi metallici fissi, rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?
RISPOSTA
Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.
81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In
primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere
designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto
chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa
esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di
impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, l’impresa che esegue un montaggio
di un’attrezzatura non potendosi considerare impresa esecutrice non rientra nel
numero delle imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori per la
sicurezza.
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13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOMANDA 13.1. PSC e rischi specifici propri delle lavorazioni Il piano di sicurezza e coordinamento deve contemplare i rischi specifici propri delle lavorazioni.
RISPOSTA
Il PSC, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, deve contemplare almeno i contenuti
minimi definiti all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. In riferimento alle lavorazioni,
l’allegato in questione stabilisce testualmente che: “il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi
presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e
alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa,
facendo in particolare attenzione ai seguenti:
al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
al rischio di seppellimento negli scavi;
al rischio di caduta dall’alto;
al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
al rischio di elettrocuzione;
al rischio rumore;
al rischio dall’uso di sostanze chimiche.”
Pertanto i rischi specifici propri delle lavorazioni non devono essere contemplati nel
PSC, ma sicuramente nel POS degli esecutori, salvo che non abbiano la caratteristica
di trasmettersi a terzi impegnati in altre lavorazioni, all’organizzazione o all’ambiente
circostante. Nel qual caso dovranno essere anche indicate le relative misure di
prevenzione e protezione per eliminare o, qualora ciò non è possibile, ridurre al
minimo le interferenze pericolose che determinano.
DOMANDA 13.2. PSC e linee elettriche con parti attive Il PSC deve indicare specifiche disposizioni in caso di presenza nell’area di cantiere o in prossimità di linee elettriche aeree con parti attive?
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L’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 dispone che il PSC regolamenti i seguenti aspetti:
in relazione all’area di cantiere contiene l’analisi dei fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, in particolare se dovuti alla presenza di linee elettriche aeree;
in riferimento all’organizzazione del cantiere, invece, deve contenere l’analisi delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
in riferimento alle lavorazioni, si deve analizzare il rischio elettrocuzione.
Pertanto, combinando le richieste legislative minime riportate precedentemente,
nel PSC si devono dare chiare informazioni sull’andamento altimetrico e
planimetrico delle linee elettriche aeree a conduttori nudi e sulla loro tensione
nominale e sulle conseguenti disposizioni e prescrizioni per l’accesso e la sosta dei
mezzi di fornitura e delle modalità di fornitura dei materiali (si pensi al
brandeggio del tubo pompa nel getto del calcestruzzo), nonché sull’esecuzione di
lavorazioni a rischio elettrocuzione (montaggio di manufatti tramite loro
movimentazione con gru a torre o gru semoventi, ecc.).
DOMANDA 13.3. Esonero della redazione del PSC per somma urgenza La legge prevede che in caso di “somma urgenza” la redazione del PSC può essere omessa per consentire di intervenire con immediatezza al fine di rimuovere le cause che l’anno determinata. Pur riconoscendo la somma urgenza se l’inizio dei lavori è tardiva rispetto alla dichiarazione di somma urgenza vige ancora l’esonero?
RISPOSTA
L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 ha previsto una procedura abbreviata e
semplificata per i casi di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria a
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (casi
di “somma urgenza”) e per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente
elettrica,acqua, gas e reti di comunicazione.
In particolare, per salvaguardare la sicurezza di una collettività che potrebbe
essere interessata da rischi diretti (somma urgenza) o indiretti (per assenza di
servizi essenziali) è stato stabilito l’esonero dall’applicazione dell’art. 100 (Piano
di sicurezza e coordinamento), del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce i contenuti del
PSC e alcuni adempimenti a questo collegati, potendo ritenere che in tali ipotesi
vige del tutto l’esonero alla redazione del PSC.
Qualora, però, pur in presenza di intervento per somma urgenza, dalla data di
emissione del provvedimento di somma urgenza e l’inizio effettivo dei lavori
decorra un periodo di tempo ampio, potrebbe non trovare logica l’attuazione di
una procedura semplificata (si veda: sentenza di cassazione penale, sez. III, n.
2709 del 23 gennaio 2012).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DOMANDA 13.4. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso Negli appalti pubblici le stazioni appaltanti devono stimare solo i costi di contratto da non assoggettare a ribasso di gara o anche i costi ex lege ed entrambi non assoggettare a ribasso di gara?
RISPOSTA
L’AVCP nella determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 ha indicato, forzando quanto
indicato all’art. 131 del D.Lgs. 81/2006 che prevede di indicare i costi per
l’attuazione del PSC che del POS nei bandi di gara e di non assoggettarli a ribasso,
in via generale che gli oneri da non assoggettare a ribasso sono esclusivamente
quelli indicati nel PSC, individuati come costi di contratto, con esclusione di quelli
c.d. ex lege, ossia quelli relativi all’ottemperanza delle disposizioni vigenti in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (oggi D.Lgs. 81/2008 e
s. m. e i.). Questi ultimi, invece, sempre secondo l’AVCP, che basava le sue
valutazioni su quanto all’epoca previsto dall’art. 87, c. 2,lett. e), del D.Lgs.
81/2008 (oggi abrogato), sono specificatamente indicati dai concorrenti
partecipanti alle gare d’appalto, sono considerati ai fini della verifica della
congruità delle offerte e sono (erano) oggetto di giustificazioni. Il principio è che
attraverso la verifica si congruità si dovesse accertare che l’offerta lasciasse
inalterata la sicurezza ex lege. Tale posizione non sembra essere più attuale a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 909, lett. b), della legge 296/2006, che
tra l’altro ha abrogato la lett. e), del c. 2, dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006. “In altri
termini tra le giustificazioni presentate ai fini della verifica dell’anomalia
dell’offerta non figurano più gli aspetti attinenti alla sicurezza e alle condizioni di
lavori, il che elimina uno degli argomenti più consistenti sui quali poggiava
l’opinione espressa dall’Autorità nella determinazione n. 4/2006”. Ma,
soprattutto, le conclusioni cui era pervenuta l’Autorità di Vigilanza sembrano porsi
in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni normative in questione, in cui
il divieto di assoggettare a ribasso le spese relative alla sicurezza non prevede
distinguo o eccezioni di sorta. Appare, quindi, maggiormente prudente, ed il linea
con le esigenze di sicurezza, in questo settore particolarmente avvertite, ritenere
che il divieto di assoggettare a ribasso d’asta i costi della sicurezza si applichi a
tutti gli oneri relativi alla sicurezza, vale a dire sia quelli derivanti dal PSC, e sia
quelli imposti dall’attuale D.Lgs. 81/2008”. (Subappalto e sicurezza di Patrizio
Leozappa e Giuseppe Mario Militerni in Sicurezza e cantieri a cura di Giuseppe
Rusconi, UTET Torino, pagg. 843-844)
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D’altronde, la stessa AVCP, chiamata a dirimere un contenzioso sorto in una gara
d’appalto da un’Amministrazione aggiudicatrice e un concorrente partecipante ad
una gara d’appalto indetta dalla prima nella quale, contrariamente a quanto
indicato nella citata Det. n. 3/2006, erano stati indicati nel bando tutti i costi della
sicurezza (sia quelli c.d. di contratto che quelli c.d. ex lege), si è pronunciata nella
delibera n. 127/2007 avvallando l’operato della stessa Amministrazione
aggiudicatrice.
Pertanto, in base a quanto detto precedentemente, i costi della sicurezza da
indicare nei bandi di gara e non assoggettare a ribasso di gara sono tutti i costi
della sicurezza, nessuno escluso.
Infine, per completezza d’argomento, è necessario fare un ulteriore riflessione.
Inquadrare la questione dei costi della sicurezza soltanto nella logica del divieto
del ribasso di gara è importante ma riduttivo e distoglie l’attenzione da un altro
aspetto fondamentale ancora più rilevante: qual è il rapporto tra l’importo dei
lavori, derivante dalla progettazione dei lavori, e l’importo della sicurezza,
derivate dalla progettazione della sicurezza. Su questo piano è di fondamentale
importanza distinguere i costi per l’attuazione del PSC, o meglio quelli ritenuti
non inclusi nelle spese generali a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 32, c. 4,
del DPR 207/2010, dai costi per l’attuazione del POS, semplicemente per
identificare i costi da aggiungere al contratto senza essere ribassati, che lo
rendono remunerativo anche sotto il profilo prevenzionistico, e i costi che
devono essere semplicemente detratti dall’importo per non essere assoggettati a
ribasso di gara.
DOMANDA 13.5. Elenco dei costi della sicurezza L’elenco dei costi della sicurezza di cui al p.to 4, dell’allegato XV. al D.Lgs. 81/2008 è da intendersi tassativo?
RISPOSTA
L’elenco dei costi della di cui al p.to 4, dell’allegato XV. al D.Lgs. 81/2008, non può
ritenersi tassativo per due motivi. Il primo è che lo stesso legislatore introduce
l’elenco utilizzando l’espressione ”nei costi” della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: …, facendo
chiaramente intendere che l’elenco, pur importante, è da ritenersi non esaustivo.
Ma soprattutto è sul piano logico che l’elenco non può considerarsi tassativo,
poiché se ciò fosse sarebbe contrario all’obbiettivo di sicurezza che la legge
persegue, nel senso che qualora il CSP nel PSC individuasse una misura di
sicurezza ritenuta necessaria sotto il profilo prevenzionistico, per il semplice
motivo che non è catalogabile in una delle categorie di costo indicate nell’elenco
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del p.to 4 dell’allegato XV in questione, non potrebbe essere considerata un costo
della sicurezza, quando in realtà tale è. Dimostrazione palese che l’elenco dei
costi della sicurezza non rappresenta tutti i possibili costi della sicurezza è
costituita dagli innumerevoli prezzari ufficiali, regionali e provinciali, dei costi
della sicurezza, i quali, attraverso un’analisi più approfondita e sistematica delle
misure prevenzionistiche possibili nei cantieri, prevedono voci di costo della
sicurezza aggiuntive all’elenco di cui al citato p.to 4 dell’allegato XV.
DOMANDA 13.6. Il ponteggio come costo della sicurezza Il ponteggio è sempre un costo della sicurezza?
RISPOSTA
L’allegato XV, al p.to 4.1.1.a), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni in cantiere, il costo
degli “apprestamenti previsti nel PSC”. Considerato, poi, che nell’allegato XV.1
(elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione
dei contenuti del PSC) il ponteggio è ricompreso nell’elenco degli apprestamenti,
a molti, forse in maniera strumentale, fa concludere che il ponteggio è sempre un
costo della sicurezza. In realtà non si può condividere questa visone semplicistica
della questione se non si fanno ulteriori considerazioni. I ponteggi, come altre
opere provvisionali, possono essere di servizio (necessarie a lavorare) o avere una
funzione di sicurezza (proteggere, per esempio, dalla caduta dall’alto). Questa
constatazione fa comprendere meglio il significato logico della locuzione
adoperata dal legislatore al citato p.to 4.1.1.a): ”degli apprestamenti previsti nel
PSC”, chiaramente distinguibile dagli apprestamenti previsti nel progetto. I primi
sono necessari alla sicurezza e i secondi, invece, sono indispensabili al lavoro
(mezzi di lavoro). Se poi questo ragionamento non convince, è il caso di fare
ricorso alla definizione di apprestamento, quella contenuta sempre nell’allegato
XV, ma al p.to 1.1.1.c): opera provvisionale necessaria ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. In conclusione, il ponteggio è un
costo della sicurezza quando è previsto nel PSC per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori in cantiere.
DOMANDA 13.7. La recinzione del cantiere come costo della sicurezza La recinzione di cantiere è un costo della sicurezza?
RISPOSTA
La recinzione del cantiere è certamente un costo della sicurezza, dal momento
che la sua funzione è impedire l’accesso dei non addetti ai lavori al cantiere
nonché di prima protezione o protezione finale tra ambiente interno ed esterno al
cantiere.
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La questione, però, non va letta solo sotto questo punto di vista, ma soprattutto
su come incide il suo costo sul lavoro. Molti ritengono che i costi generali della
sicurezza delle imprese, quelle che sono definiti dall’AVCP nella Det. 4/2006 con la
locuzione “costi ex lege”, sono quelli che derivano dall’applicazione del POS e non
del PSC, mentre questi ultimi sono definiti costi di contratto, costi non
assoggettati a ribasso secondo la medesima determinazione dell’Autorità.
Tuttavia, i costi della sicurezza di contratto non dovrebbero discendere dal
dualismo tra PSC e POS, bensì tra progetto e PSC. La domanda cardine è: quale
relazione esiste tra l’importo di progetto e l’importo dei costi della sicurezza di
PSC. Questo perché tra le spese generali a carico dell’impresa, elencante dall’art.
32, c. 4, alle lett. a) ed o), del DPR 207/2010, vi sono i costi dell’impianto di
cantiere (recinzioni, baraccamenti, impianto elettrico di cantiere,e cc.) e del suo
adeguamento in osservanza del D.Lgs. 81/2008 (tutto il decreto, incluso il titolo IV
e relative regolamentazioni sull’organizzazione del cantiere allegate). Pertanto, la
recinzione di cantiere è un costo delle spese generali comprese nel prezzo dei
lavori (quello del progetto). Tuttavia, la recinzione di cantiere può anche essere
un costo (aggiuntivo) di contratto della sicurezza, quando anziché conformarsi alle
semplici previsioni del D.Lgs. 81/2008 - di cui agli art. 96, c.1, lett. b) (chiare ed
identificabili) e dell’art. 109 (idonee ad impedire l’accesso agli estranei) – svolge
una funzione ulteriore conseguente alla valutazione dei rischi (abbattimento del
rumore, impedire l’incursione di mezzi, …).
DOMANDA 13.8. Costi della sicurezza e loro contabilità Come contabilizzare i costi della sicurezza nell’appalto pubblico di lavori?
RISPOSTA
La domanda posta richiede dapprima di analizzare la questione dei costi della
sicurezza da un altro punto di vista. Premesso quanto illustrato nella domanda
precedente, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice abbia stimato soltanto i
costi di PSC ritenendoli di contra, quindi aggiuntivi all’importo dei lavori, la
relativa contabilità sarà effettuata applicando le regole stabilite nel DPR 207/2010
per la contabilità ordinaria, magari con una contabilità separata dalle lavorazioni
per distinguere nel SAL la parte da non assoggettare al ribasso di gara. Nel caso in
cui, invece, l’Amministrazione aggiudicatrice avesse provveduto anche alla stima
dei costi della sicurezza inclusa non è necessario una contabilità separata ma sarà
possibile, come previsto da una vecchia determinazione dell’AVCP, liquidarla in
ogni SAL in misura proporzionale ai lavori raggiuti, evitando comunque di
assoggettarla a ribasso.
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DOMANDA 13.9. Pagamento dei costi della sicurezza nei subcontratti In base all’art. 100, c. 6-bis, del D.Lgs. 81/2008, il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97, comma 3-bis del medesimo decreto. Ciò premesso, quali sono le modalità operative per adempiervi?
RISPOSTA
L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei
lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi posti in campo all’impresa
affidataria dall’ 97, c. 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 97 (obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), c. 3-bis), del D.Lgs.
81/2008, altresì dispone che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti e le altre attività, di cui al punto 4 (stima dei costi della
sicurezza) dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, siano effettuati dalle imprese
subappaltatrici, l’impresa affidataria corrisponde i relativi oneri della sicurezza ad
esse senza alcun ribasso.
Ciò premesso, l’assicurazione della corresponsione degli oneri della sicurezza
dall’affidatario ai subaffidatari non può prescindere dalla corretta stima dei costi
della sicurezza del PSC inseriti nel contratto d’appalto e dalla chiara
individuazione della quota parte dei costi della sicurezza da inserire nei
subcontratti, in quanto oneri trasferiti all’impresa subaffidataria. Né dalla verifica
del corretto adempimento degli obblighi connessi a tali oneri nel corso di
esecuzione dei lavori da parte del CSE e del corretto inserimento in contabilità
degli stessi per la liquidazione all’appaltatore. Per assicurare, poi, che lo stesso
appaltatore corrisponda la parte degli oneri spettanti al subaffidatario è almeno
necessario farsi rilasciare, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, una fattura
quietanzata da parte del subaffidatario, con specificazione dei costi della
sicurezza corrisposti, ovvero una dichiarazione sempre da parte del subaffidatario
del pagamento dei medesimi oneri. Nel caso in cui non dovesse pervenire la
documentazione summenzionata, al fine di assicurare il pagamento degli oneri
della sicurezza nei subcontratti, si deve sospendere il successivo pagamento
all’appaltatore, fino alla regolazione dei pagamenti alle imprese subcontrattiste.
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14. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
DOMANDA 14.1. POS, DVR e contenuti minimi Nel POS è obbligatorio attenersi ai contenuti minimi stabiliti al p.to 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. È altresì obbligatorio attenersi anche ai contenuti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
Gli elementi minimi del Piano operativo di sicurezza (POS), in assenza di almeno
uno dei quali si applica la sanzione di cui all’ art. 159 c. 1, sono solo quelli di cui
all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Gli altri elementi sono da intendersi facoltativi
ed obbligatori solo per il Documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale.
DOMANDA 14.2. Il POS e il RLS Il POS deve essere firmato anche dal rappresentate dei lavoratori?
RISPOSTA
All’articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 si stabilisce che “prima dell’accettazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo”. La violazione
dell’obbligo non è sanzionata direttamente dalla legislazione. Tuttavia, è opinione
diffusa tra gli organi di vigilanza che al POS, relativamente a questo aspetto, si
applichino le stesse disposizioni del DVR, come quella della data certa (art. 28, c.
2, del D.Lgs. 81/2008) e della consegna tempestivamente, su richiesta dell’RLS e
per l'espletamento della sua funzione, di copia del DVR. In questi casi il mancato
adempimento comporta l’applicazione di una sanzione. Per tali motivi è
opportuno dare evidenza dell’obbligo di consultazione del RLS in merito al POS
attraverso l’apposizione della firma. Si rammenta che ad opera delle modifiche
apportate dal D.Lgs. 106/2009, la firma del DVR (e del POS) da parte del datore di
lavoro, RLS o RLST, dell’RSP e del medico competente è anche sufficiente ad
assolver all’obbligo della data certa.
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15. FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISITICHE DELL’OPERA
DOMANDA 15.1. Funzione prevenzionistica dell’FO Quale funzione prevenzionistica ha il Fascicolo dell’opera?
RISPOSTA
La funzione prioritaria è quella di rendere meglio manuntenibile in sicurezza
l’opera a cui si riferisce. Per raggiungere tale risultato è necessario che vi sia
convergenza d’intenti da parte di più soggetti e non soltanto la buona volontà e
professionalità del CSP. Nel senso che per rendere meglio manuntenibile
un’opera sotto il profilo prevenzionistico è necessario verificare tutti gli spazi
progettati, specialmente quelli tecnici e tecnologici ai quali si accede solo in
occasione delle manutenzioni, per verificare le condizioni di vita ed
eventualmente indicare i correttivi che devono in prima battuta essere recepiti
dal progettista dell’opera e secondariamente, ma non meno importante, essere
approvati dal committente.
Questo aspetto prevenzionistico del Fascicolo dell’opera è rilevabile facilmente
dalla lettura del documento e degli elaborati progettuali. In particolare, i Fascicoli
che indicano essere presenti nell’opera strutture, apprestamenti e attrezzature di
sicurezza denotano maggiormente tale caratteristica. L’accessibilità alla
copertura, l’illuminazione e l’areazione naturale o artificiale di passaggi
tecnologici, la dotazione di un sistema individuale contro la caduta dall’alto, la
dotazione di attrezzature per effettuare in sicurezza la pulizia delle vetrate
interne di grandi dimensioni o delle finestre sono alcuni esempi di elementi che
caratterizzano un FO sostanziale e lo distinguono da uno formale.
DOMANDA 15.2. Contenuti obbligatori dell’FO Il CSP che elabora un Fascicolo dell’opera che non prevede presidi di sicurezza in dotazione dell’opera può essere sanzionato?
RISPOSTA
Intanto deve essere precisato che, contrariamente al PSC che è prescrittivo, il
Fascicolo dell’opera ha una funzione informativa e non prescrittiva. Ciò premesso,
se in dotazione dell’opera non è stato previsto alcun presidio per migliorare le
condizioni di salute e sicurezza durante gli interventi successivi, è molto probabile
che le responsabilità siano da attribuire maggiormente al committente e al
progettista dei lavori, che al coordinatore per la sicurezza. Cioè di coloro che
hanno potere di spesa o potere decisionale nelle scelte progettuali. Inoltre, in
taluni casi, l’assenza di presidi di sicurezza in dotazione dell’opera per la
manutenzione non è sintomo di FO proforma e privo di valore prevenzionistico, in
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quanto in talune opere (per esempio, le strade) non è possibile prevedere nulla di
fisso in dotazione dell’opera per migliorare le condizioni di salute e sicurezza
durante le operazioni manutentive dell’opera medesima.
SCHEDA II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori: Impianto fotovoltaico Pannelli fotovoltaici Codice scheda II-1-4
Tipo di intervento: Rischi individuati:
Controllo a vista dello stato di conservazione dei
pannelli fotovoltaici.
Caduta dall'alto
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:
Non conosciute
Punti critici: Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive
ausiliarie:
Accesso ai luoghi di lavoro
Utilizzare esclusivamente le scale
verticali protette con gabbia
metallica in dotazione dell'opera.
Per passare da una falda all'altra
della copertura a SHED, utilizzare
le scale verticali in dotazione
dell'opera.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature
Utilizzare gru su carro o
autogrù(gru semoventi.
Approvvigionamento e movimentazione materiali
Utilizzare gru su carro o
autogrù(gru semoventi.
Igiene sul lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico
Interferenze protezione terzi
Porre attenzione alla presenza degli
infissi sulla copertura a SHED.
Mantenere chiusi gli infissi durante
la manutenzione.
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Accertarsi della presenza e del
buono stato di conservazione del
parapetto perimetrale.
Quando necessario, utilizzare
imbracatura anticaduta
agganciata alla linea vita in
dotazione dell'opera.
Mantenere chiusi gli infissi durante
la manutenzione. nel caso
contrario, indossare imbracatura
anticaduta agganciata alla linea
vita in dotazione dell'opera.
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DOMANDA 15.3. Termini di redazione dell’FO Quando, durante l’iter che va dalla progettazione all’esecuzione dei lavori, deve essere redatto il Fascicolo dell’opera?
RISPOSTA
Il Fascicolo dell’opera è redatto dal CSP, ad eccezione degli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, c. 1 , lett. a), del DPR 380/2001, durate la
fase della progettazione ed è consegnato al committente, insieme al PSC, prima
della richiesta della presentazione delle offerte (art. 91, c. 1, D.Lgs. 81/2008). È
aggiornato dal CSE in corso d’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle
modifiche intervenute (art. 92, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008). Nel corso di vita
dell’opera, l’FO, secondo l’allegato XVI al D.Lgs. 81/2008, è aggiornato a cura del
committente a seguito delle modifiche intervenute durante la sua esistenza. Negli
interventi che richiedono nuovamente la designazione di un ordinatore per la
sicurezza e che non siano di semplice manutenzione ordinaria, l’FO è aggiornato
dal coordinatore medesimo. L’FO accompagna l’opera per tutta la vita.
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16. APPALTI DI LAVORI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE
DOMANDA 16.1. Rischi interferenti I rischi interferenti sono solo quelli relativi ai contatti pericolosi tra le attività del committente e degli esecutori o tra le attività degli esecutori terzi all’azienda?
RISPOSTA
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella Det. n. 3/2008, aveva
definito rischio interferente ogni “circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il
personale delle imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti”. Da questa definizione però si escludono i rischi dei luoghi in
cui si effettuano lavorazioni affidate a terzi, indipendentemente dalla presenza di
personale del committente, come il rischio asfissia presente in un silos in
occasione della sua pulizia o il rischio di schiacciamento per effetto dello
svuotamento di una tramoggia intasata (sentenza della cassazione penale, sez. IV,
n. 5420 del 10 febbraio 2012) o il rischio di caduta dall’alto per effetto dello
sfondamento di una copertura fragile (sentenza di cassazione penale, sez. IV, n.
44881 del 21 dicembre 2010). Più in generale, poi, l’obbligo di promozione della
cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente che sfocia nella
redazione del DUVRI, riguarda tutti i rischi ad eccezione dei rischi specifici propri
degli esecutori terzi, sempre che questi non appartengano alla categoria di rischio
generale, la cui riconoscibilità ed analisi non richiede una particolare competenza
tecnica di settore, generalmente mancante in coloro che operano in settori
differenti o che implicano specifiche conoscenze specialistiche (sentenza
cassazione penale, sez. IV, n. 36857 del 23 aprile 2009).
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17. RECINZIONE DI CANTIERE
DOMANDA 17.1. Recinzioni conformi È possibile chiarire meglio i requisiti prestazionali delle recinzioni di cantiere in conformità al D.Lgs. 81/2008?
RISPOSTA
In base agli articoli 96, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., la recinzione di
cantiere, unitamente ai suoi varchi, deve essere “chiaramente visibile ed
individuabile”, nonché, in relazione al “tipo di lavori effettuati”, ai sensi del
successivo art. 109 del medesimo decreto, “atta ad impedire l’accesso agli
estranei alle lavorazioni”. Pertanto il legislatore stabilisce due qualità delle
recinzioni:
- chiara identificabilità, requisito che consente di avere un’immediata percezione della presenza del cantiere;
- conformazione, dimensionale e materiale, atta ad impedire l’accesso agli estranei, in relazione al tipo di lavori effettuati.
Nella realtà entrambi i requisiti dipendono dalla tipologia dei lavori e quindi dal
contesto entro cui gli stessi sono eseguiti. Per esempio, la visibilità può assumere
significato differente a seconda che il cantiere sia in una zona pedonale o in
prossimità di strade. Così come l’inacessibilità, naturalmente accidentale, all’area
di cantiere, zona a rischio, assume connotazioni diverse a seconda che
l’intervento sia in un centro abitato o in un’area rurale. Nel primo caso non è
sufficiente una recinzione costituita da una semplice rete plastica arancione
sostenuta da paletti in ferro infissi nel terreno, come lo è in una zona poco
antropizzata, in quanto non offre sufficiente resistenza agli urti materiali, ma è
necessario realizzare la recinzione con requisiti di stabilità superiori. Nelle
immagini seguiti sono riportate, in ordine crescente di prestazioni di relativi alla
visibilità e alla stabilità, alcuni soluzioni tipiche di recinzione di cantiere.
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DOMANDA 17.2. Recinzioni di cantiere e valutazione dei rischi Le recinzioni devono possedere ulteriori requisiti oltre quelli della chiara individuabilità ed idoneità ad impedire l’accesso agli estranei?
RISPOSTA
Ai requisiti minimi stabiliti dalla legge (visibilità e idoneità ad impedire l’accesso
agli estranei) le recinzioni devono frequentemente rispondere ad altre esigenze.
Non va dimenticato che la recinzione costituisce l’unica barriera tra interno ed
esterno ed in quanto tale deve proteggere l’ambiente esterno, incluso le persone,
dagli agenti di cantiere (rumore, polveri, schizzi, spruzzi, schegge, rischi meccanici,
ecc.) e l’ambiente interno dall’aggressività dell’ambiente esterno (incursione di
mezzi, ecc.). Dunque, è la valutazione dei rischi ambientali e dei rischi di cantiere
che determina gli ulteriore requisiti delle recinzioni da aggiungere a quelli minimi
inderogabili stabiliti dalla legge.
DOMANDA 17.3. Recinzioni e cantieri stradali Nei cantieri stradali è sufficiente sotto il profilo prevenzionistico il segnalamento previsto al codice della strada?
RISPOSTA
I codice della strada ed il suo regolamento stabiliscono norme di segnalamento
dei cantieri che interessano la sede stradale o le vicinanze della stessa, che
possono determinare pregiudizio alla viabilità. Il codice si preoccupa soprattutto
degli effetti sulla viabilità che della protezione degli addetti ai lavori. Su questi
agiscono le norme antinfortunistiche. Pertanto, non è sempre sufficiente
attenersi, sotto il profilo prevenzionistico, esclusivamente al codice della strada,
ma è necessario integrare le misure con quelle del D.Lgs. 81/2008. Relativamente
alle recinzioni, per il codice della strada è sufficiente apporre sul luogo dei lavori
un barriera di testa e delimitare la zona d’intervento con coni segnalatori (per
lavori fino a due gironi) o delineatori flessibili incollati al fondo stradale (per
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durate dei lavori superiore ai due giorni), oltre che curare il presegnalamento e
post segnalamento. È del tutto ovvio che una delimitazione dell’area d’intervento
di questo genere non offre alcuna protezione contro i rischi di incursione dei
mezzi della viabilità ordinaria nel cantiere. In tale evenienza è necessario
sostituire i delineatori con recinzioni vere e proprie, del tipo “new jersey”
sormontante, eventualmente, da cesata superiore metallica.
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18. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE
DOMANDA 18.1. Servizi igienico-assistenziali di cantiere Quali servizi igienico assistenziali devono essere disponibili in cantiere?
RISPOSTA
Con il D.Lgs. 81/2008 la normativa precedente (DPR 303/56) è stata
profondamente innovata. L’art. 86, c. 1, lett. a), e l’allegato XII p.to 1, del D.Lgs.
81/2008 stabiliscono le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di
cantiere. In particolare, l’allegato specifica che “i luoghi di lavoro al servizio dei
cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e
della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto”. Quindi la
dotazione di servizi igienico assistenziali dipende dalla valutazione dei rischi e
dalle caratteristiche del cantiere. Sotto il primo profilo è del tutto evidente che il
cantiere debba essere dotato di servizi igienico-assistenziali, comprendenti water
e lavabo, locali spogliatoio-ricovero-riposo-consumazione pasti. Mentre la
dotazione di docce dipende dalla valutazione dei rischi, risultando necessaria solo
nei casi di lavori insudicianti o con contaminanti. Dal punto di vista della
specificità del cantiere, è lo stesso legislatore che prevede, in mancanza di spazi
sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, la possibilità di attivare
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In tale evenienza la
convenzione deve essere tenuta in cantiere e portata a conoscenza dei lavoratori.
Eventualmente, in cantiere possono essere previsti locali dormitori, locali mensa,
locali uffici, locale infermeria oltre ad altri locali di vita destinati ai lavoratori, in
base alle esigenze specifiche del cantiere stesso.
DOMANDA 18.2. Standard dei servizi igienico-assistenziali Quali devono essere le caratteristiche dei servizi igienico assistenziali?
RISPOSTA
Il numero minimo dei servizi igienico-assistenziali va calcolato in base alla
presenza massima di lavoratori in cantiere. Possono avere anche un ampliamento
o diminuzione nel tempo in funzione della effettiva presenza di lavoratori nelle
varie fasi lavorative da eseguire, anche se tale soluzione generalmente costituisce
più motivi di aumento che di diminuzione dei costi. Nello specifico il numero di
WC minimo è di 1 ogni 10 lavoratori, il numero di lavabi di 1 ogni 5 lavoratori e il
numero di docce (se dovute) di 1 ogni 10 lavoratori. Relativamente alla
caratteristiche ambientali, queste sono ampiamente specificate nell’allegato XIII,
di seguito riportato.
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ALLEGATO XIII D.LGS. 81/2008 – STRALCIO PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA
LOGISTICA DI CANTIERE
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto
delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme
specifiche nel presente Decreto Legislativo.
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità
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sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
DOMANDA 18.3. Dimensionamento dei servizi igienico-assistenziali Come dimensionare i servizi igienico assistenziali costituiti in box monoblocco e dove ubicarli?
RISPOSTA
Nel caso di uso di unità logistiche prefabbricate, ai fini della progettazione del
cantiere non è sufficiente indicare semplicemente il numero dei servizi (per
esempio, 3 bagni e 5 lavabi), ma è necessario trasformare questo dato in
superfici. A riguardo, non esistono minimi di legge fissati per i cantieri, pertanto
potranno essere adoperati gli standard dimensionali derivanti da altri contesti o
da orientamenti forniti dalle regioni, come nelle linee guide per l’alta velocità.
Normalmente si adoperano i seguenti parametri:
- 1,2 m2 per ogni WC (il WC chimico anche 1,0 m2); - 0,6 m2 per ogni lavabo; - 1,6 m2 per ogni doccia (incluso lo spazio antistante); - 1,2÷1,6 m2 per lavoratore per locale spogliatoio e/o riposo e/o di
ricreazione(altezza minima interna 2,4 m); - 8,0 m2 per lavoratore per locale dormitorio (altezza minima interna 2,4 m).
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DOMANDA 18.4. Box per servizi igienico-assistenziali È obbligatorio costituire i servizi igienico-assistenziali in box prefabbricati
RISOSTA
I servizi igienico assistenziali, nelle dotazioni previse dall’allegato XIII al D.Lgs.
81/2008, possono anche essere in unità logistiche monoblocchi o da assemblare
in cantiere, ma non necessariamente. Nei casi in cui siano già presenti nell’opera
oggetto dell’intervento edilizio e disponibili, come nei casi della manutenzioni o
ristrutturazioni immobiliari, bagni ed altri locali da adibire a servizi igienico-
assistenziali, con caratteristiche ambientali ed impiantistiche rispondenti al citato
allegato XIII, è possibile adempiere all’obbligo di legge mettendo a disposizione
dei lavoratori i servizi esistenti.
DOMANDA 18.5. Uso del WC chimico Il D.Lgs. 81/2008, allegato XIII, p.to 3.4, sulle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, prevede la possibilità di utilizzo dei WC chimici, con caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. Ciò premesso, quali sono queste caratteristiche?
RISPOSTA
Le caratteristiche dei WC chimici di cantiere sono state indicate dalla circolare del
Ministero della salute del 31 ottobre 2007 (Linee guida relative alle
caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili
chimici). Nello specifico la circolare prevede le seguenti caratteristiche:
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1. il bagno deve essere costituito o rivestito internamente con materiali non porosi che presentino superfici lisce, senza angoli vivi, che permettano una rapida decontaminazione;
2. le dimensioni interne non devono essere inferiori a 100 x 100 cm per la base e a 200 cm per l'altezza; il bagno destinato a disabili non dovrà presentare barriere che impediscono l'uso dello stesso a
3. disabili in sedia a rotelle (presenza di scalini, assenza di maniglie di appoggio); inoltre in questo caso il bagno deve essere provvisto di un piano di calpestio che assicuri la rotazione completa di una sedia a rotelle;
4. nella struttura del bagno devono essere presenti delle griglie di aerazione poste nel terzo inferiore della porta che assicurino un continuo ricambio d'aria;
5. il tetto deve essere preferibilmente costituito da materiale semitrasparente realizzato in modo tale da favorire l'illuminazione dall'esterno e limitando il surriscaldamento da irradiazioni solari;
6. la porta deve aprirsi verso l'esterno ed essere dotata di un sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichi quando il bagno è libero od occupato; deve essere inoltre presente un chiavistello azionabile dall'interno e, in caso di necessità, dall'esterno con apposita chiave;
7. deve essere assicurata nel bagno la presenza di carta igienica in apposito contenitore e di un gancio appendiabiti;
8. deve essere assicurata all'interno del bagno o nelle immediate vicinanze (e in questo caso nel rapporto di circa 1:8) una struttura per il lavaggio e, se possibile, disinfezione delle mani; all'acqua destinata al lavaggio delle mani deve essere aggiunto un disinfettante che assicura la non proliferazione di microrganismi o muffe nell'acqua stessa; deve inoltre essere assicurata la presenza di asciugamani monouso;
9. è opportuna la disponibilità di bagni chimici corredati di lavamano interno o esterno con acqua additivata di disinfettanti ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione, manipolazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, ove sia prevista la presenza di tale personale;
10. il vaso deve essere dotato di un meccanismo che prevede l'innalzamento della seggetta affinché questa, dopo ogni utilizzo, si disponga in posizione verticale; è necessaria la presenza di un distributore di copriseggetta in carta con congrua dotazione della stessa;
11. il bagno deve essere dotato di un sistema di ventilazione, mediante un tubo che metta in comunicazione il serbatoio dei reflui con l'esterno del tetto, che impedisca l'esalazione di eventuali odori molesti all'interno della cabina WC;
12. la vasca reflui deve essere preferibilmente dotata di un sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o urine che possano contaminare l'utilizzatore e la seggetta; la schermatura dovrà essere provvista di un sistema di pulizia e di decontaminazione; per la pulizia della schermatura devono essere
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utilizzati liquidi contenenti tensioattivi, disinfettanti o applicato altro idoneo sistema;
13. è fatto divieto assoluto di riutilizzare reflui, anche se trattati, per la pulizia della schermatura;
14. la svuotatura della vasca di raccolta dei reflui deve essere effettuata, tenendo conto in particolare della situazione meteorologica e della numerosità delle utenze definita e indicata dalle aziende, almeno una volta a settimana;
15. deve essere impedito l'accesso al bagno nel caso in cui la vasca di raccolta sia colma o satura;
16. dopo ogni svuotatura deve essere effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione a temperatura elevata (100 0C) e ne sarà ripristinata la completa funzionalità; gli operatori, in questo caso, dovranno comunque adottare opportune
17. misure di sicurezza al fine di evitare l'esposizione ai contaminanti; 18. è opportuno che il bagno sia fornito di specchietto di opportune
dimensioni; 19. appositi segnalatori esterni al bagno devono indicare il sesso a cui sono
destinate le varie strutture, il divieto di fumare all'interno del bagno ed il divieto di sosta nelle immediate vicinanze.
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19. VIABILITÀ DI CANTIERE
DOMANDA 19.1. Requisiti della viabilità di cantiere Quali requisiti deve possedere la viabilità di cantiere?
RISPOSTA
La legislazione è avara di disposizioni regolamentari sulla viabilità di cantiere.
L’art. 108, del D.Lgs. 81/2008, che rinvia al p.to 1 dell’allegato XVIII, punta
l’attenzione esclusivamente sulle rampe di accesso al fondo degli scavi di
splateamento o di sbancamento, sulla viabilità pedonale e sulle vie ed uscite di
emergenza (vedi tabella successiva). Poco o niente dispone sulle caratteristiche
che devono essere possedute dalla rete viaria destinata al transito dei mezzi di
cantiere. Dello stesso tenore è quanto disposto all’articolo 95, c. 1, lett. b), del
D.Lgs. 81/2008, che dispone di curare la scelta e l’ubicazione di posti di lavoro
tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di
spostamento o di circolazione. All’articolo 96, c. 1, lett. b),del D.Lgs. 81/2008 è
stabilito, inoltre. che gli accessi al cantiere siano chiaramente visibili ed
identificabili. Mentre è demandata al coordinatore per la sicurezza la
“progettazione” del sistema viario interno al cantiere nell’ambito del PSC (p.to
2.2.2 lett. c), all. XV, D.Lgs. 81/2008), tendo conto delle modalità di accesso, della
presenza di eventuali scavi, della presenza di impianti a rete aerei ed interrati e di
ogni altro elemento che ne condiziona il tracciato e la sua stabilità.
ALLEGATO XVIII D.LGS. 81/2008 - VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI
MATERIALI
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono
avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è
previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso
pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo
nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro
del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro
lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere
provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra,
con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la
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caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze
pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il
più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali
nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate
di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.
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20. GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA IN CANTIERE
DOMANDA 20.1. Piano di emergenza per il cantiere È obbligatorio redigere il piano di emergenza per i cantieri?
RISPOSTA
In attesa dei decreti attuativi di cui all’art. 46, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, la materia è
regolata dal decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).
Questo decreto si applica ai cantieri temporanei e mobili limitatamente alle
prescrizioni degli articoli 6 e 7. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 5, che
prevede “all'esito della valutazione rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII” non trova applicazione nei cantieri e la redazione scritta di un
piano di emergenza non è obbligatoria. Tuttavia, è ovvio che le misure
organizzative e gestionali in materia (i contatti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle
emergenze; la designazione preventiva degli addetti ai servizi di primo soccorso e
salvataggio, antincendio e rapida evacuazione dai luoghi con pericolo e
quant’altro disposto dagli dal 43 al 46 del D.Lgs. 81/2008) dovranno trovare
attuazione.
DOMANDA 20.2. Percorsi d’esodo in cantiere Si devono prevedere in cantiere percorsi di esodo che conducono a luoghi sicuri?
RISPOSTA
L’allegato XVIII, p.ti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, del D.Lgs. 81/2008, prescrive che i posti di
lavoro in caso di pericolo devono poter essere evacuati rapidamente ed in
condizioni di sicurezza; che il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e
delle uscite di emergenza dipendono da diversi fattori, quali la dimensione del
cantiere e dei locali, dall’impiego delle attrezzature, nonché dal numero massimo
di persone che possano esservi presente; che le vie e le uscite di emergenza
devono restare sgombre e, nel caso, dotate di illuminazione di emergenza di
intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto. Quindi è necessario identificare
chiaramente e mantenere sempre fruibile i percorsi d’esodo nei cantieri
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DOMANDA 20.3. PSC e gestione delle emergenze Il piano di sicurezza e coordinamento deve trattare le problematiche di gestione del primo soccorso, antincendio ed emergenze in genere?
RISPOSTA
Come specificato in precedenza, il decreto del Ministero dell’interno 10 marzo
1998, norma attualmente cogente ai fini della sicurezza antincendio e la gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro, deroga dall’obbligo della redazione del
piano di emergenza nei cantieri. Pertanto, l’appaltatore, cioè il datore di lavoro
dei luoghi di lavoro del cantiere, non è tenuto alla sua redazione; né tra gli
elementi minimi obbligatori del POS, di cui al p.to 3.2 dell’allegato XV al D.Lgs.
81/2008) si rinvengono elementi di regolamentazione in tal senso, se non
l’indicazione dei soggetti addetti la pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratoti (p.to 3.2.1.3).
Nei contenuti minimi del PSC, invece, di cui al p.to 2 dell’allegato XV al D.Lgs.
81/2008, comprendono l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sia nel caso di servizio sia a carico
dell’appaltatore che quando è previsto in contratto sia quando è organizzato
direttamente dal committente, nonché i riferimenti telefonici delle strutture
previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
Pertanto, la legislazione non prevede esplicitamente che il coordinatore per la
sicurezza si occupi delle questioni inerenti le problematiche connesse al primo
soccorso, antincendio e gestione delle emergenze in genere, se non nei limiti
accennati in precedenza. Tuttavia, indirettamente, tali questioni devono essere
affrontate dal coordinatore per la sicurezza e risolte. Ciò accade quando è
chiamato ad indicare nel PSC le specifiche sull’uso comune da parte di più imprese
e lavoratori autonomi di mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 2.3.4), tra cui
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso,
illuminazione d’emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze
(allegato XV.1.4), o quando deve curare la viabilità principale di cantiere (p.to
2.2.2.c dell’allegato XV),quindi anche quella per l’esodo in caso di pericolo
imminente, o le zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di
esplosione (p.to 2.2.2.n dell’allegato XV).
DOMANDA 20.4. Servizi emergenza messi a disposizione dal committente La legge stabilisce il principio secondo il quale le imprese possano essere esonerate dall’organizzazione di apposito servizio di gestione del primo soccorso e delle emergenze qualora sia previsto nel contratto d’appalto che analoghi servizi siano a carico del committente.
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È plausibile inserire una clausola del genere in un contratto d’appalto con un committente privato cittadino?
RISPOSTA
L’art. 104, c. 4, del D.Lgs. 81/2008, in effetti stabilisce che quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, i datori di lavoro delle (imprese affidatarie ed esecutrici) sono
esonerati da quanto previsto dall’art. 18, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 –
inerente l’obbligo di designazione preventiva dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Di questa possibilità di deroga se ne fa normalmente un abuso, in quanto,
puntando sulla scarsa conoscenza della norma (o attenzione) da parte della
generalità dei committenti privati occasionali, facilmente si trasferiscono obblighi
dalle imprese ai committenti. Lo spirito invece del legislatore era quello di
ottimizzare i servizi in questione, soprattutto in quelle realtà dove sono già
operanti. In questi casi è ipotizzabile che il datore di lavoro organizzi anche per il
cantiere tali servizi, in quanto già presenti nel luogo di lavoro ed operanti. Nel
caso in cui, invece, sia un privato cittadino ad organizzare i servizi di primo
soccorso, antincendio e di gestione delle emergenze, si pone la questione della
reale possibilità di adempimento dell’obbligo da parte di costui. Obbligo che non
solo comporta la messi a disposizione di mezzi, ma anche di uomini, che devono
essere preventivamente formati ed addestrati secondo le previsioni di legge.
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21. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI IN QUOTA
DOMANDA 21.1. Ancoraggi dei DPI anticaduta e certificazione CE Il sistema di protezione individuale contro la caduta dall’alto deve essere certificato CE secondo la norma UNI EN 795?
RISPOSTA
Il problema si pone per tutti i dispositivi di ancoraggio delle imbracature anticaduta (dalla classe A alla classe E della norma EN 795). La risposta è insita nella definizione di DPI, di cui all’art. 74 c. 1 D.Lgs. 81/2008, che sinteticamente può essere così resa: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, inclusi i complementi e gli accessori, per proteggere dagli effetti della caduta dall’alto. Quindi anche i complementi e gli accessori necessari allo scopo sono da includere nella definizione dei DPI. I DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/1992 e s. m., che prevede l’obbligo e le modalità per la marcatura CE. Relativamente ai complementi e agli accessori si ritiene (opinione condivisa in seno al normatore europeo) che:
1. tutti gli ancoraggi che possono essere spostati (in teoria, che possono essere portati con se dall’operatore) sono configurabili come DPI e necessitano di marcatura CE (in sostanza sono gli ancoraggi di classe B (mobili) ed E (a corpo morto) della norma EN 795);
2. tutti gli ancoraggi che sono installabili stabilmente su una struttura non sono configurabili come DPI e possono essere commercializzati sulla base di dichiarazione di conformità del produttore, senza necessità di marcatura CE;
3. tutte le strutture esistenti non specificatamente previste come ancoraggi (pali, tralicci, travi, ponteggi, ecc.) a cui si può ancorare un DPI devono solamente essere verificate da persona competente, che ne autorizza l’uso come ancoraggi strutturali.
Pertanto, se la linea vita è temporanea (portabile, come nel caso delle linee vita adoperate nella costruzione di strutture in cemento armato prefabbricato), ha necessità della marcatura CE; se la linea vita è fissa, non è richiesta la marcatura CE, ma è richiesta una dichiarazione di conformità del produttore sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato delle sezioni resistenti, certificati di prova (anche redatto da un professionista e non necessariamente da un laboratorio di prova) per verificare la conformità alla norma EN 795 (tra cui i diagrammi dei carichi dinamici al variare delle dimensioni della linea), oltre alla scheda tecnica di tutti gli elementi del sistema, le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione. In figura è riportata una esemplificazione di un sistema di protezione dalle cadute dall'alto di tipo individuale costituita da: a) imbracatura del corpo (obbligo di certificazione in quanto DPI); b) collegamento dell'imbracatura all'ancoraggio (con obbligo di certificazione in quanto appartenenti alla categoria dei DPI);
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c) ancoraggio (senza obbligo di certificazione, ad eccezioni per quelli di classe B e D della norma UNI EN 795, in quanto appartenenti alla categoria dei DPI; 1. parte strutturale (senza obbligo di certificazione, ma con verifica strutturale d’idoneità).
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22. PONTEGGI
DOMANDA 22.1. Ancoraggio dei ponteggi in alternativa ai tasselli Nei casi in cui non è possibile utilizzare gli ancoraggi a tasselli meccanici e chimici, come negli edifici il cui paramento murario non offre sufficiente garanzia di resistenza, com’è possibile realizzare gli ancoraggi del ponteggio.
RISPOSTA
In Questi casi è possibile effettuare, se l’edifico non è vincolato o se vi è
l’autorizzazione della Sovrintendenza, ancoraggi a cravatta con tubo passante nel
muro.
DOMANDA 22.2. Distanza dell’ultimo impalcato dal tetto A quale distanza massima dalla linea di gronda deve essere realizzato l’ultimo ponte di servizio del ponteggio, qualora questo abbia la funzione di proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dai bordi della copertura e tenuto conto che lo stesso svolge anche funzione di servizio per eseguire lavori ai cornicioni?
RISPOSTA
La legge non fornisce più disposizioni a riguardo, né indicazioni utili derivano dalla
Circ. 13/2010. Pertanto, si ritiene che la distanza e le caratteristiche del
prolungamento scaturiscano dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente
progettazione del ponteggio che tenga conto anche degli effetti locali e globali dei
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carichi dinamici conseguenti alla caduta di lavoratori sul ponteggio (per ulteriori
dettagli vedi domanda successiva).
DOMANDA 22.3. Protezione contro la caduta dall’alto dalle coperture con il ponteggio È possibile adoperare il ponteggio come protezione dalla caduta dall’alto delle coperture?
RISPOSTA
In seguito ad un infortunio avvenuto per sfondamento di una tavola fermapiede
dell’ultimo impalcato di un ponteggio di protezione dalla caduta dall’alto di un
edificio, avvenuto conseguentemente alla caduta dall’alto di un lavoratore
addetto ai lavori in copertura, è stata modificata la profondamente la legislazione
vigente sino al D.Lgs. 81/2008 versione originaria, che prevedeva come possibile
soluzione per la protezione dalla caduta dall’alto delle coperture quella offerta dai
ponteggi di facciata, mediante il loro prolungato oltre 1,20 metri oltre la linea di
gronda delle coperture stesse.
Ciò premesso, alla domanda posta ha già dato una risposta interlocutoria il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 29 del 27 luglio
2010. In questa si afferma la possibilità di utilizzo del ponteggio per la protezione
della caduta dall’alto a condizione che in base alla valutazione dei rischi si
stabiliscano le caratteristiche della protezione e si effettuino i calcoli strutturali
del ponteggio, che tengano conto anche dell’azione dinamica della caduta dei
lavoratori sul ponteggio.
Pertanto, è possibile utilizzare il ponteggio, ma a condizione che, in attesa delle
nuove autorizzazioni ministeriali dei ponteggi o del rinnovo delle autorizzazioni
ministeriali esistenti che dovranno prevedere la soluzione al problema, si effettui
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il calcolo strutturale del ponteggio, analizzando sia le questioni sia a livello locale
(resistenza del prolungamento del ponteggio in sommità) sia a livello globale
(resistenza al ribaltamento del ponteggio per l’azione dinamica orizzontale
impressa a causa di eventuale caduta di un lavoratore dalla copertura sul
ponteggio). Per le condizioni di carico dinamico è possibile adoperare al momento
la norma UNI EN 13374:2004 (Sistemi temporanei di protezione dei bordi), anche
se la medesima norma specifica non si applica ai sistemi di protezione laterale su
ponteggi (p.to 1, ultimo periodo, UNI EN 13374).
Si rileva, comunque, che il calcolo non è necessario per l’uso del ponteggio come
protezione dalla cadute dall’alto da coperture o solai orizzontali o leggermente
inclinati, in quanto il parapetto del ponteggio è già calcolato per svolgere tale
funzione statica.
In figura è riportata la soluzione prevista per i tetti di inclinazione tra 25° e 60°
dalla SUVA, ente svizzero nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, con un’ordinanza sui lavori di costruzione.
DOMANDA 22.4. Distanza dell’ultimo ponte di servizi dal tetto A quale distanza massima dal bordo del tetto può essere montato l’ultimo ponte di servizio del ponteggio quando si lavora sul tetto?
RIPOSTA
Intanto giova segnalare che non è prevista un norma di legge direttamente
indirizzata a disciplinare la questione, né può trovare applicazione la disposizione
prevista all’art. 146, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, la cui previsione specifica è
proteggere le aperture nel muro prospicienti il vuoto o altri vani a quota inferiore.
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La distinzione dei due casi è palese: l’apertura in un muro costituisce un’insidia, in
quanto, il lavoratore intento a lavorare sul muro può inavvertitamente venirsi a
trovare a ridosso della stessa e precipitare.
Secondariamente è necessario tener conto che l’opera provvisionale contro la
caduta dall’alto, per esempio un parapetto, è obbligatoria quando è possibile una
caduta dall’alto sul un piano stabile sottostante, in questo caso il ponte di servizio
del ponteggio, di altezza superiore a 2 metri. Al di sotto di tale misura pur
sussistendo comunque il rischio di caduta dall’alto non è prescritto dalla legge
l’adozione delle misure nei lavori in quota, la cui violazione non può essere
oggetto di atto prescrittivo da parte degli organi di vigilanza, ma devono essere
adottate misure sulla base della valutazione dei rischi. A riguardo la Cassazione,
nella sentenza, sez. IV penale, n. 12577 del 29 marzo 2001, ha rilevato che nei
lavori che si eseguono sui tetti, è obbligatoria la predisposizione di un parapetto
qualora il piano sottostante (nel caso specifico un latro tetto a distanza di 80
centimetri da quello oggetto dei lavori) sia posto ad un’altezza superiore a due
metri e che quando si eseguono lavori ad altezza inferiore è comunque
obbligatorio l’uso dell’imbracatura anticaduta.
Pertanto, se motivi lavorativi non sono ostativi, per esempio se non è previsto un
lavoro sul cornicione, è preferibile ridurre al minimo tecnicamente possibile la
distanza tra il livello del bordo del tetto dall’ultimo ponte di servizio del
ponteggio.
Giova a riguardo analizzare le previsioni di norme di altri Stati europei sul punto.
In Svizzera, la SUVA prevede una distanza massima ammissibile di 100 centimetri
(vedi figura precedente).
In Germania, la norma tecnica tedesca DIN 4430 prevede una distanza massima di
1,5 metri (vedi figura successiva).
In Danimarca si prevede una distanza cautelativa di 50 centimetri.
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DOMANDA 22.5. Obbligo della mantovana parasassi nei ponteggi È sempre obbligatoria applicare la mantovana parasassi ai ponteggi?
RISPOSTA
Il D.Lgs. 8172008, all’art. 129, rubricato Impalcature nelle costruzioni in
conglomerato cementizio, c. 3, prescrive l’obbligo dell’applicazione della
mantovana parasassi ai ponteggi, salvo adottare la chiusura continua in graticci
sul fronte del ponteggio o la segregazione dell’area sottostante, all’altezza del
solaio di copertura del piano terra dell’opera asservita dal ponteggio. Il dubbio
che spesso coglie gli addetti ai lavori è derivato dalla rubrica dell’articolo che
sembrerebbe rendere obbligatoria la mantovana parasassi soltanto nei casi di
costruzioni a struttura in conglomerato cementizio. Tuttavia, tenendo conto che
la rubrica non fa legge, dovremmo applicare il principio generale della valutazione
dei rischi. Qualora esista e non è accertabile il rischio di caduta dall’alto di
materiali e/o attrezzature di lavoro è necessario attuare una delle misure indicate
nel predetto articolo:
applicare una o più mantovane parasassi;
chiudere con graticci le facciate dei ponteggi, rammentando che i teli e le reti da soli non equivalgono a chiusura con graticci;
interdire l’area sottostante il ponteggio con recinzioni e segnalazioni (la profondità dell’area da recintare dipendente dall’altezza del ponteggio).
Si rammenta che la mancata adozione di uno dei suddetti provvedimenti, alle
condizioni su esposte, comporta un pena della reclusione sino a due mesi o
l’applicazione dell’ammenda da euro 500 a euro 2.000.
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DOMANDA 22.6. Ponteggi a regola d’arte L’art. 136, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i ponteggi devono essere montati a regola d‘arte e conformemente al PiMUS. Cosa s’intende per “regola d’arte”?
RIPOSTA
Molti ritengono che la regola d’arte in questione si riferisca alla conformazione
del ponteggio, nel senso di realizzazione a regola d’arte prevede. Ma il contesto
della norma circoscrive la regola d’arte non soltanto al montaggio (montare il
ponteggio a regola d’arte) ma anche allo smontaggio. Pertanto, considerando
entrambe la fasi del montare e smontare, la regola d’arte va riferita più alle
modalità di montaggio e smontaggio che alla regola d’arte applicata al ponteggio.
Per altro, sotto questo punto di vista i ponteggi possono essere montati solo se
conformi o ad uno schema-tipo tratto dal libretto del ponteggio o al disegno
allegato al progetto del ponteggio (nei casi di cui all’art. 133, c. 1, D.Lgs. 81/2008),
da riportare nel PiMUS, con le altre informazioni caratteristiche richieste dalla
norma specifica di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008. Differente è la
situazione della regola dell’arte richiesta all’art. 112 (idoneità delle opere
provvisionali), c. 1, del D.Lgs. 81/2008. In questo caso ci si riferisce solo
all’allestimento dell’opera provvisionale (quindi anche del ponteggio): le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro. Violazione questa che prevede l’arresto da due a
quattro mesi o l’ammenda da euro 1.000 a 4.800. Viene quindi da chiedersi
nuovamente cosa s’intende per regola d’arte. Normalmente a regola d’arte
significa, oltre alla conformità a leggi, la conformità a norme tecniche. In questo
caso ci si può riferire alle norme UNI_EN_12810_1, UNI_EN_12810_2 e
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UNI_EN_12811_1. Nel caso del ponteggio, atipico, vi è un’altra regola dell’arte
che è quella sancita dall’autorizzazione ministeriale del ponteggio (sistema
monopolistico di autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto).
Nell’autorizzazione ministeriali si trovano le regole da seguire secondo le
indicazioni del costruttore.
DOMANDA 22.7. Messa a terra dei ponteggi È sempre obbligatorio collegare all’impianto di terra i ponteggi?
RISPOSTA
La messa a terra a cui si riferisce la domanda è evidentemente la messa a terra
come protezione contro i contatti indiretti. Per quanto riguarda la messa a terra
come protezione dalle scariche atmosferiche si veda la sezione “Impianto contro
le scariche atmosferiche”. La necessità di collegare a terra contro i rischi dei
contatti indiretti dei ponteggi nasce dalla circostanza che gli stessi potrebbero
venire ad identificarsi come “massa” o “massa estranea” dell’impianto elettrico.
Secondo la norma CEI 64-8 art. 23.2, per massa s’intende una parte conduttrice
che può essere toccata, fa parte di un componente elettrico, non è in tensione in
condizioni ordinarie (altrimenti sarebbe una parte attiva) e può andare in
tensione in condizioni di guasto. Il ponteggio normalmente soddisfa tutti questi
requisiti ad eccezione di essere parte di un componente elettrico. Diventa tale
quando sul ponteggio si posano in aderenza ai tubi cavi elettrici, normalmente
con fissaggio eseguito con fascette, di classe II (doppio isolamento) o unipolari
posati entro tubo protettivo, per alimentare in bassa tensione attrezzature
elettriche (argani, utensili, ecc.) o apparecchi illuminanti. In queste condizioni il
ponteggio non può definirsi “massa” poiché tra il ponteggio e le parti in tensione
vi è sempre un doppio isolamento. Secondo la norma citata in precedenza, art.
23,3, la “massa estranea” ha i requisiti della “massa” ma non fa parte di un
componente elettrico e ugualmente può andare in tensione in condizioni di
guasto a causa di una resistenza verso terra superiore a 200 Ohm. Pertanto, il
ponteggio deve essere collegato all’impianto di terra solo quando la sua
resistenza verso terra sia superiore a 200 Ohm.
DOMANDA 22.8. Parapetto verso l’interno nella costruzione delle strutture Il ponteggio deve essere dotato anche di parapetto verso l’interno durante la costruzione delle strutture degli edifici in cemento armato anche quando gli impalcati sono a distanza inferiore a 20 centimetri da questa?
RISPOSTA
Si, solo nel caso in cui la caduta dall’alto verso l’interno del fabbricato (sul solaio o
sul banchinaggio del solaio sottostante) sia superiore a 2 metri.
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No, se il ponteggio è utilizzato solo come opera di sicurezza e non di servizio.
DOMANDA 22.9. Stabilità dei ponteggi nei lavori di demolizione di opere I ponteggi allestiti per la demolizioni di fabbricati non possono essere ancorati all’opera. In questi casi come realizzare un ponteggio autoportante.
RISPOSTA
Considerato che il ponteggio è una struttura metallica reticolare non
autoportante e che per la sua stabilità è necessario l’ancoraggio all’opera
asservita, secondo le indicazioni del libretto di ponteggio e, se sottoposto
all’obbligo di calcolo, secondo le indicazioni del progettista, esistono diversi modi
di rendere stabile un ponteggio utilizzato come opera provvisionale di servizio
nella demolizione di fabbricati con tecnologia tradizionale (per piccole parti). Una
possibilità è quella di realizzare controventi tra il ponteggio e il piano di partenza
(normalmente il piano terra) o, nel caso di spazio non sufficiente, agli edifici
prospicienti, sempre se si ottiene il consenso a farlo. Un’altra possibilità è quella
di raddoppiare il ponteggio e zavorrarlo alla base, come in figura. In ogni caso è
necessario effettuare i necessari calcoli di stabilità.
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DOMANDA 22.10. Presenza costante del preposto nel montaggio e smontaggio dei ponteggi Il preposto del montaggio e smontaggio dei ponteggi deve essere sempre presente durante le fasi di montaggio e smontaggio?
RISPOSTA
L’art. 123, c.1, del D.Lgs. 81/2008 prescrive che “il montaggio e lo smontaggio
delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori”. Poi ancora ribadito ancora più puntualmente per i ponteggi
metallici ed in altri materiali (differenti dal legnamene) all’art. 135, c. 6, del
medesimo decreto, nel seguente modo: “il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un
preposto, a regola d'arte e conformemente al PiMUS., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. Ciò
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premesso, la domanda chiede di specificare se è richiesta una presenza costante
del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi. A riguardo
una sentenza di Cassazione (Cassazione penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936)
si puntualizza che il montaggio e smontaggio dei ponteggi deve essere effettuata
sotto la “diretta e costante sorveglianza del preposto”.
DOMANDA 22.11. Preposto non designato Qualora il preposto non sia formalmente designato dal datore di lavoro, chi è da ritenersi preposto?
RISPOSTA
Intanto, se il preposto non è designato il PiMUS non è redatto conformemente
all’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce di indicare nel documento
l’“identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio”.
Pertanto, nel caso in cui non sia identificato non si applica il principio di effettività
ma è da ritenersi preposto il medesimo datore di lavoro.
DOMANDA 22.12. Formazione del preposto al montaggio o smontaggio dei ponteggi Il preposto deve frequentare il corso abilitante come gli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi?
RISPOSTA
È un altro caso di carente coordinamento tra le norme. L’art. 136, c. 6, del D.Lgs.
81/2008 dispone che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte
e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. In base a questo articolo
sembrerebbe che la formazione sia richiesta esclusivamente ai lavoratori addetti
al montaggio, escludendone pertanto il preposto. Ma tale interpretazione
letterale della norma è contraddetta dall’Accordo Stato, regioni e province
autonome del 26 gennaio 2006, oggi allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, sui corsi di
formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi. La logica spingerebbe comunque verso l’obbligo
della formazione anche per il preposto al montaggio/trasformazione/smontaggio
dei ponteggi.
DOMANDA 22.13. PiMUS e firma del documento Da chi deve essere firmato il PiMUS?
RISPOSTA
La legge dispone che il datore di lavoro faccia redigere il PiMUS da persona
competente. Quindi la firma deve essere apposta da entrambi. Il primo poiché in
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tal modo da evidenza scritta dell’incarico della redazione del PiMUS a persona
ritenuta competente; il secondo in quanto redattore.
DOMANDA 22.14. Montaggio o smontaggio dei ponteggi da parte di lavoratori autonomi Più lavoratori autonomi, ognuno con propria partita IVA, possono montare un ponteggio e a quali condizioni?
RISPOSTA
Il montaggio dei ponteggi deve avvenire sulla base del PiMUS, sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto la
formazione e l’addestramento richiesto dall’allegato XXI. Ciò premesso, se tutti i
lavoratori autonomi hanno i requisiti richiesti e il lavoratore autonomo che ha il
contratto di montaggio del ponteggio, in quanto datore di lavoro di fatto,
provvede a far redigere il PiMUS da persona competente, si ritiene possibile.
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23. PARAPETTI
DOMANDA 23.1. Parapetto regolamentare per un copertura inclinata Ad una copertura a falde inclinate di pendenza 32° che tipo di parapetto provvisorio si può installare.
RISPOSTA
Secondo la norma UNI EN 13374 i parapetti provvisionali prefabbricati si dividono
in tre classi utilizzabili a seconda dell’inclinazione della copertura. Nelle coperture
a terrazza o debolmente inclinate (fino a 10°), casi in cui non si prevedono azioni
dinamiche, il parapetto provvisionale prefabbricato deve essere certificato di
classe A. Nelle coperture a falde inclinate si possono adoperati parapetti di classe
B (con limiti di pendenze di 30° ovvero 60° se l'altezza di caduta è minore di 2 m),
o C (con limiti di pendenze di 45° ovvero 60° se l'altezza di caduta è minore di 5
m), fino ad un limite di 60° (vedi figura).
Oltre la pendenza di 60° la norma non prevede l’uso di parapetti provvisionali e
bisogna optare per i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto di tipo
individuali.
DOMANDA 23.2. Protezioni delle parti degli edifici in costruzione a quote differenti Le parti delle costruzioni a quote differenti di altezza superiore a 50 centimetri da un piano sottostante devono essere obbligatoriamente protette con parapetto regolamentare ed in base a quale precetto legislativo?
RISPOSTA
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Molti ritengono, ampliando la portata oltre il lecito dell’art. 146, c. 3, del D.Lgs.
81/2008, che ogni dislivello tra parti in costruzione superiore a 50 centimetri
debba essere munito di normale parapetto con tavola fermapiedi o
convenientemente sbarrato in modo da impedire la caduta di perone. La norma in
questione, però, si applica alle aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che
abbiano una profondità superiore a m 0,50. La necessità. Invece, di dotare ogni
dislivello di protezione contro la caduta dall’alto deve invece partire dalla
definizione di lavoro in quota, di cui all’art. 107 del D.Lgs. 81/2008: agli effetti
delle disposizioni di cui al presente capo (tutto il capo II del titolo IV del D.Lgs.
81/2008) si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile (sottostante). Per poi proseguire con applicazione
dell’art. 122 (ponteggi ed altre opere provvisionali), del medesimo decreto: nei
lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII. Relativamente al
ponteggio, le cui caratteristiche sono disciplinate dal citato allegato XVIII, al punto
2.1.5, prescrive il parapetto per gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che sino poste ad un’altezza maggiore di 2 metri. Ciò premesso,
nessuna norma cogente prevede esplicitamente o indirettamente che ogni
dislivello del cantiere di altezza superiore a 50 centimetri debba essere protetto
con parapetto. Pertanto, la mancata protezione non costituisce motivo di
applicazione di un atto di prescrizione da pare degli organi di vigilanza. Tuttavia, il
fatto che non sia prescritto dalla legge non significa che non si debba considerare
la necessità di adottare misure prevenzionistiche adeguate in base alla
valutazione dei rischi.
DOMANDA 23.3. Calcolo dei fissaggi dei parapetti È obbligatorio il calcolo dei fissaggi dei parapetti alle strutture portenti di ancoraggio.
RISPOSTA
L’efficacia del sistema parapetto, benché certificato CE, dipende dal suo corretto
fissaggio all’opera a cui è asservito. La norma UNI EN 13374 prevede che il
costruttore dei parapetti provvisionali prefabbricati fornisca l’indicazione circa i
carichi imposti sulla struttura dalla quale sono sostenuti. Pertanto, è necessario
soltanto verifica in opera, con prove di estrazione, che il fissaggio eseguito sia
capace di resistere con un certo grado di tolleranza agli sforzi previsti.
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24. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
DOMANDA 24.1. Fonti di prelievo dell’energia elettrica Quali fonti di prelievo sono ammesse per alimentare l’impianto elettrico di cantiere?
RISPOSTA
Le fonti di energia elettrica ammesse sono le più disparate, l’importante è che
l’impianto elettrico derivato sia realizzato a regola d’arte. Si considerano a regola
d’arte l’impianto eseguito in conformità alle pertinenti norme tecniche (norme
CEI ). In particolare, le fonti di erogazione dell’energia elettrica possono essere:
da Ente fornitore in bassa tensione;
da Ente fornitore in media tensione per il tramite di propria cabina MT-BT;
da gruppo elettrogeno di potenza adeguata;
da impianto elettrico esistente.
In ognuno dei precedenti casi è necessario conformarsi alle specifiche stabilite
dalle norme tecniche. Deve poi essere scongiurato l’eventualità che un utente
possa accedere alle morsetterie e realizzare derivazioni non autorizzate da quadri
esistenti.
DOMANDA 24.2. Impianto elettrico di cantiere e impresa obbligata all’esecuzione L’impresa affidataria è tenuta a realizzare l’impianto elettrico di cantiere?
RISPOSTA
Per evitare il proliferare di impianti elettrici, spesso di dubbia conformità, è
necessario che l’impresa affidataria, alla quale spettano compiti di coordinamento
nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (tra
cui la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e periodico degli
impianti di cantiere) stabilisca contrattualmente gli oneri riguardanti la
realizzazione e conservazione in efficienza dell’impianto elettrico di cantiere.
Inoltre, il coordinatore per la progettazione, nell’ambito delle misure di uso
comune degli impianti di cantiere del PSC, deve contemplare la questione, incluso
l’obbligo di realizzazione e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere.
DOMANDA 24.3. Gruppo elettrogeno e impianto di terra Un cantiere è alimentato da un gruppo elettrogeno trifase deve essere dotato di impianto di terra?
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L’impianto elettrico derivato dal gruppo elettrogeno trifase, oltre ad essere
protetto da interruttore differenziale ad alta sensibilità (Idn ≤ 30mA), deve essere
dotato di impianto di terra e il neutro del gruppo elettrogeno deve anch’esso
essere collegato a terra.
Nel caso, invece, di gruppi elettrogeni di potenza limitata, normalmente
monofase che alimentano un solo apparecchio utilizzatore, di tipo trasportabile,
la protezione contro i contatti indiretti è eseguita mediante separazione elettrica
(CEI 64-8, artt. 413.5 e 413.6), con tutte le parte attive (parti in tensione nel
servizio ordinario) del generatore e dei circuiti sono isolate da terra. In questo
caso il gruppo elettrogeno deve essere posto più vicino possibile all’utilizzatore (la
somma di tutti i cavi deve essere inferiore a 430 metri a 230 V). Gli apparecchi
possono essere sia di classe I che di classe II. Il circuito deve essere protetto da un
interruttore automatico magnetotermico.
DOMANDA 24.4. Caratteristiche dei quadri elettrici di cantiere Quali sono i quadri elettici ammessi per l’impianto di cantiere?
RISPOSTA
I quadri elettrici di cantiere - componenti essenziali dell’impianto che contengono
i dispositivi di manovra e protezione, le prese a spina trifase (di colore rosso),
monofase (di colere blu) e a bassissima tensione di sicurezza <50V (di colore
bianco o verde o viola), nonché le necessarie connessioni elettriche e meccaniche
per le partenze delle varie linee elettriche – sono sottoposti a severe condizioni
di esercizio e a gravose condizioni esterne, motivi per cui la normativa tecnica (CEI
EN 60439-4) richiede che siano del tipo ASC, cioè assiemate in officina per il
cantiere, con grado di protezione minimo IP44. Si distinguono in quadri
trasportabili, quando sono previste in postazione fissa e spostati solo quando
sono fuori tensione, o mobili, quando sono continuamente spostati nel cantiere
senza essere messi fuori tensione per motivi lavorativi. Devono avere l’organo di
azionamento del dispositivo di arresto di emergenza accessibile in tutte le
condizioni di utilizzo del quadro. La conformità è dichiarata dal costruttore. Sul
quadro, allo scopo, deve essere applicata una targa indelebile e visibile sulla
quale devono essere indicati almeno i seguenti dati:
il nome o il marchio di fabbrica del costruttore (non necessario se indicato direttamente sull'ASC);
il tipo o il numero di identificazione;
la norma di riferimento CEI En 60439-4;
natura della corrente dell'unità (frequenza se in ca);
tensioni nominali;
corrente nominale;
grado di protezione.
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DOMANDA 24.5. Prese a spina da cantiere Quali caratteristiche devono possedere le prese a spina ammesse in cantiere.
RISPOSTA
Le prese a spina di cantiere, salvo casi particolari (vedi domanda successiva)
devono garantire un grado di protezione non inferiore ad IP44, sia con spina
inserita che con spina disinserita, ed una resistenza meccanica a basse
temperature fino a -25°C. Queste caratteristiche sono possedute dalle prese a
spina di tipo industriale a norma CEI 23-12/2 (CEI EN 60309-2). Le prese devono
essere protette da interruttore differenziale ad alta sensibilità (Idn ≤ 30mA) o
alimentate da sorgenti SELV o protette con separazione elettrica dei circuiti.
DOMANDA 24.6. Adattatori di prese a spina per cantieri Sono ammessi gli adattatori di prese da tipo industriale a tipo domestico o similare?
RISPOSTA
Gli adattatori di prese da tipo industriali a tipo domestico o similari sono ammessi
per uso temporaneo, secondo quanto disposto dalla norma CEI EN 50150.
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DOMANDA 24.7. Prolunghe da cantiere Che tipo di prolunghe sono ammesse in cantiere?
RISPOSTA
Le prolunghe ammesse in cantiere devono essere equipaggiate con presa a spina
di tipo industriale, avere grado di protezione IP66, cavo di alimentazione del tipo
ammessi per posa mobile (tipo H07RN-F o equivalente) di sezione adeguata.
DOMANDA 24.8. Utilizzo di prese a spina d’so domestico nei lavori di manutenzione Nei lavori di manutenzione e ristrutturazione è possibile l’utilizzo di prese a spina dell’impianto esistente?
RISPOSTA
L’impianto elettrico esistente nei luoghi in cui si effettuano lavori di
manutenzione e ristrutturazioni normalmente è di tipo “domestico” e non
risponde ai requisiti speciali normalmente richiesti per i cantieri. Tuttavia, in
assenza di polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi, ecc. è consentita
l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza dover
realizzare l’impianto elettrico di cantiere, a patto che tale impianto sia conferme
alle norme (attestato da dichiarazione di conformità o di rispondenza).
DOMANDA 24.9. Derivazione dell’energia elettrica da quadro esistente Nei lavori di manutenzione o ristrutturazione immobiliare è possibile derivare l’alimentazione del quadro mobile con prese a spina e a quali condizioni?
RISPOSTA
La derivazione dell’alimentazione di un quadro elettrico di cantiere dall’impianto
esistente del committente mediante presa a spina, premesso che questo
impianto deve essere stato eseguito a regola d’arte cioè conforme alla normativa
tecnica, non configura una modifica dell’impianto esistente e neppure un nuovo
impianto. Pertanto non vi è necessità di dichiarazione di conformità. Al contrario,
nel caso in cui il quadro elettrico è derivato mediante cablaggio dall’impianti
esistente, utilizzando le morsettiere del quadro generale o altro, si modifica
l’impianto elettrico esistente ed è richiesta la dichiarazione di conformità.
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DOMANDA 24.10. Denuncia dell’impianto di terra nei lavori di manutenzione Nei lavori di manutenzione o ristrutturazione con derivazione dell’energia elettrica dall’impianti elettrico del committente, deve essere effettuata la denuncia dell’impianto di terra?
RISPOSTA
La denuncia dell’impianto di terra di cantiere deve essere effettuata qualora si
utilizzino apparecchi utilizzatori di classe I (gli apparecchi di classe II non
richiedono l’impianto di terra, con necessità di collegamento all’impianto di
terra). La denuncia consiste nella trasmissione della dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico, rilasciata dalla ditta esecutrice dell’impianto regolarmente
abilitata ai sensi del DM 37/2008, da parte dell’impresa committente (impresa
esecutrice dei lavori) all’INAIL (ex IPSESL) e all’ASL competenti per territorio, salvo
che la durata dei lavori non sia superiore a 30 giorni (tale termine si desume dal
tempo concesso per eseguire la denuncia dal DPR 462/2001 dalla messa in
esercizio l’impianto).
DOMANDA 24.11. Interruttore d’emergenza dei quadri elettrici di cantiere I quadri elettrici di cantiere (trasportabili e mobili) devono essere dotati di interruttore di emergenza?
RISPOSTA
I quadri elettrici di cantiere devono essere sempre dotati di organo di
azionamento del dispositivo di arresto di emergenza. Tale organo può coincidere,
se opportunamente segnalato, con l’interruttore generale de quadro, qualora
questo non sia chiudibile a chiave. Viceversa, deve essere applicato all’esterno del
quadro. A monte dell’impianto deve essere presente l’interruttore d’emergenza,
anche coincidente con il sezionatore generale, alle condizioni precedentemente
indicate, per disattivare l’energia elettrica in caso di necessità in tutto il cantiere.
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25. IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
DOMANDA 25.1. Impianto contro le scariche atmosferiche di cantiere In quali casi è necessario realizzare l’impianto contro le scariche atmosferiche nei cantieri edili o di ingegneria civile?
RISPOSTA
L’impianto di protezione contro le scariche atmosfere deve essere eseguito, ai
sensi della norma CEI 81-10/2 (o CEI EN 62305-2, quando il rischio di perdite
umane (R1) è pari o superiore a 10-5. R1 dipende da diverse componenti di rischio,
ma nel caso delle strutture metalliche all’aperto (esempio, gru a torre, ponteggi e
tettoie), che presentano rischio d’incendio nullo, assume rilievo soltanto la
componente relativa ai danni ad esseri viventi a tensioni di contatto e di passo.
L’equipotenzializzazione dei corpi metallici rappresenta un caso eccezionale (p.to
11.4, guida CEI 64-17).
Per la verifica rapida della necessità dell’impianto contro le scariche atmosferiche
si consiglia di consultare la Guida all’esecuzione degli impianti elettrici di cantiere
(CEI 64-17), da cui sono tratti i diagrammi seguenti (elaborati nelle condizioni
tipiche di utilizzo più comuni, a vantaggio della sicurezza: terreno di tipo
agricolo/cemento, carico d’incendio nullo e nessuna protezione contro l’incendio,
tutto il personale in cantiere è considerato a rischio, Nt = numero di fulmini anno
per chilometroquadrato di superficie). Mediante le dimensioni della lunghezza (L
in metri) e dell’altezza (H in metri) del ponteggio e della gru a torre è possibile,
utilizzando il grafico che meglio rappresenta in maniera ridondante la situazione
di studio, se l’opera metallica è da ritenersi autoprotetta ovvero necessita in
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LSP).
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26. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE
DOMANDA 26.1. Obbligo dell’illuminazione di cantiere È obbligatorio l’impianto di illuminazione del cantiere?
RISPOSTA
In genere il cantiere non necessita di impianto d’illuminazione ordinaria, salvo casi
di lavoro continuativo o prolungato oltre le ore diurne, ma di quella localizzata in
ambienti generalmente bui (oscuri) o scarsamente illuminati, in relazione alle
attività da svolgervi. L’intensità luminosa dell’illuminazione ordinaria dei cantieri
prevista dalla norma UNI 10380 è di almeno 30 lux. Nei casi in cui tale valore non
è garantito, si dovrà procedere alla realizzazione dell’illuminazione ordinaria di
cantiere con impianti fissi, attenendosi ai requisiti generali richiesti per gli
impianti elettrici di cantiere. Naturalmente in tale evenienza si pone il problema
anche dell’illuminazione di sicurezza.
Molto più frequente è, invece, la situazione di scarsa illuminazione di taluni parti
del cantiere dove si svolgono lavorazioni. È il caso dei lavori di finitura e
impiantistica eseguita all’interno degli edifici in costruzione o
manutenzione/ristrutturazione. In questi luoghi si fa ricorso ad apparecchi
d’illuminazione trasportabili, normalmente a lampada alogena, di grado di
protezione IP44. Questi apparecchi sono alimentati da cavi di alimentazione del
tipo a posa mobile del tipo H07RN-F o equivalenti, oppure ad apparecchi portatili
conformi alla norma CEI EN 60598-2-8.
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Più frequentemente, invece, è richiesta la segnalazione luminosa del cantiere in
prossimità di aree pubbliche, come nei cantieri stradali. In tali casi si adoperano
apparecchi autoalimentati o alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Si
ricorda che tutti i segnali ed i dispositivi luminosi devono essere omologati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è vietato l'uso di segnali a fiamma
libera.
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27. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI
DOMANDA 27.1. Quando è ammesso un fine corsa alla rotazione permanente In caso di ostacoli alla rotazione è possibile applicare alla gru a torre un fine corsa alla rotazione permanente.
RISPOSTA
Le gru sono calcolate dal produttore ipotizzando fuori servizio un’azione del vento
in considerazione che il braccio della gru possa ruotare e posizionarsi nella
direzione del vento (cd posizione a bandiera), opponendo così il minimo sforzo al
vento. Per tale motivo un fine corsa meccanico alla rotazione non è ipotizzabile,
salvo che, d’accordo con le indicazioni del costruttore, si provveda a strallare la
gru. Il braccio dovrebbe comunque essere bloccato, se possibile, nella posizione
più favorevole rispetto alla direzione dei venti che normalmente spirano nella
zona.
È sempre possibile, invece, inserire un blocco elettromeccanico durante la fase di
servizio della gru, da sbloccare ogni girono a fine giornata lavorativa.
DOMANDA 27.2. Periodicità di verifica della gru a torre da cantiere Qual è la periodicità della verifica di legge della gru a torre da cantiere?
RISPOSTA
La gru a torre da cantiere è un apparecchio a funzionamento discontinuo
destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante
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gancio o altri organi di presa. In base all’allegato VII per questo tipo di
apparecchio è prevista la verifica periodica di legge solo se di portata superiore a
200 kg, con frequenza annuale se l’apparecchio è di fabbricazione antecedente a
10 anni, biennale se l’apparecchio è di fabbricazione non antecedente a 10 anni.
DOMANDA 27.3. Sostituzione delle funi Quando vanno sostituite le funi dell’apparecchio di sollevamento?
RISPOSTA
Secondo la norma ISO 4309:2006, le funi devono essere sostituite almeno nei seguenti
casi:
quando, considerando il tratto più usurato, il numero di fili rotti visibili all'esterno della fune supera il numero limite seguente:
per le funi non antigirevoli del carrello e degli eventuali tiranti: a) non più di 5 o 6 fili rotti in un tratto di fune pari a 6 volte il
diametro della fune; b) non più di 10, 11 o 13 fili rotti in un tratto di fune pari a 30 volte il
diametro;
per la fune antigirevole di sollevamento e degli eventuali tiranti: a) non più di 2 fili rotti in un tratto di fune pari a 6 volte il diametro
della fune; b) non più di 4 fili rotti in un tratto di fune pari a 30 volte il diametro
della fune;
in caso di rottura di un singolo trefolo;
in caso di riduzione del 3% del diametro nominale delle funi antigirevoli e del 10% delle funi normali, dovuta a deterioramento dell'anima interna;
in caso di riduzione del 7% del diametro nominale per abrasione dei fi li esterni;
in caso di corrosione interna o esterna;
in caso di pieghe permanenti, torsioni, ammaccature, ondulazioni, infiascature, ecc.;
in caso di allentamento o distorsione dell'anima o dei trefoli;
in caso di allentamento dei fili;
in caso di locale aumento di diametro o di appiattimento della fune;
in caso di danneggiamento dovuto al calore o ad arco elettrico;
quando la fune presenta contemporaneamente, anche se in misura lieve, più di uno dei difetti precedenti.
DOMANDA 27.4. Messa fuori servizio della gru a torre Quale procedura si deve seguire per la messa fuori servizio della gru a torre?
RISPOSTA
Giuseppe Semeraro – Questioni critiche nei cantieri – www.cseplanner.com
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Per la messa fuori servizio della gru è necessario:
liberare il gancio da ogni eventuale carico o accessorio di sollevamento;
sollevare il bozzello alla massima altezza;
portare il carrello nella posizione indicata dalle istruzioni (di solito vicino alla
torre);
liberare la rotazione sbloccando con l’apposito comando il freno di rotazione;
effettuare un movimento di rotazione con arresto attraverso il pulsante di
emergenza per verificare che la rotazione sia effettivamente libera;
togliere corrente all’impianto tramite il sezionatore generale.
DOMANDA 27.5. Sollevamento delle persone con la gru a torre In quali casi è possibile utilizzare la gru a torre per il sollevamento delle persone?
RISPOSTA
Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per
una funzione non prevista dal costruttore. Tale uso è, però, ammesso “a titolo
eccezionale” nei casi previsti dalla Commissione consultiva permanente, a
condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a
disposizioni di buona tecnica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato
un parere sul concetto di “eccezionalità” relativo al sollevamento di persone con
attrezzature di lavoro non previste a tal fine, specificando che tale uso è
consentito nei seguenti casi:
quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire
situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di
salvataggio;
quando pei l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla
specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o
ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori
condizioni ci sicurezza.
Successivamente la Commissione consultiva ha approvato nella seduta del 18
aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone
con attrezzature non previste a tal fine”.
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DOMANDA 27.6. Manutenzione gru a torre Quali sono le cautele da seguire durante la manutenzione della gru a torre?
RISPOSTA
Durante qualsiasi operazione di manutenzione è obbligatorio:
mettere la gru fuori servizio e in sicurezza utilizzando l’apposito cartello
“Fuori servizio per manutenzione”;
provvedere a bloccare il sezionatore del quadro elettrico della gru sulla
posizione “0” con apposito lucchetto;
far adottare agli operatori incaricati della manutenzione i DPI previsti
(scarpe antinfortunistiche, guanti, casco di protezione, sistemi anticaduta,
ecc.);
verificare al termine delle operazioni, prima della messa in servizio della
macchina, la piena efficienza della gru e ripristinare tutte le protezioni
degli organi meccanici della stessa qualora siano stati rimossi.
Giuseppe Semeraro – Questioni critiche nei cantieri – www.cseplanner.com
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28. ATTREZZATURE DI LAVORO
DOMANDA 28.1. Accesso alle coperture con le PLE È possibile accedere alle coperture dei fabbricati con gli autocestelli?
RISPOSTA
Le piattaforme di lavoro in elevato (in gergo autocestelli) sono macchine costruite
in conformità alla norma armonizzata EN 280: 2009, la quale prevede
espressamente che il costruttore della macchina indichi nel manuale d’uso il
“divieto di salire e scendere dalla piattaforma di lavoro quando elevata”. Una
recente norma internazionale recepita dalla UNI, la norma UNI ISO 18893:2011,
sul punto stabilisce, diversamente dalla citata norma UNI EN 280:2009, che “le
persone devono scendere o salire su una PLE sollevata seguendo rigorosamente le
linee guida e le istruzioni fornite dal fabbricante”. La norma in questione, però,
non è una norma EN “armonizzata”. Pertanto, se il fabbricante prevede nel
manuale d’uso lo sbarco in quota, non avendo la “presunzione di conformità” alla
direttiva macchine 2006/42/CE conferitagli dall’armonizzazione della norma,
dovrà necessariamente dimostrare nella sua valutazione dei rischi che non ci sono
aggravi di rischio o nuovi rischi residui non accettabili per tale uso.
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