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GIUSEPPE SEMERARO www.cseplanner.com QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI Domande e risposte su problematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile

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QUESTIONI CRITICHE NEI

CANTIERI Domande e risposte su problematiche inerenti la tutela della

salute e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile

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E-BOOK – QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI © 2012 GIUSEPPE SEMERARO Tutti i diritti sono riservati all’Autore. Vietata la riproduzione su qualsiasi mezzo. Vietato l’inserimento, anche parziale, in altre pubblicazioni a stampa o su

supporto informatico, anche se a titolo gratuito.

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ACRONIMI E ABBREVAZIONI ADOPERATI NEL TESTO

ANCE = associazione nazionale costruttori edili

ASL = Azienda sanitaria locale

AVCP = Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Det. = Determinazione (normalmente dell’AVCP)

DPC = dispositivo (attrezzatura o opera provvisionale) di protezione collettiva

DPI = dispositivo (attrezzatura) di protezione individuale

DTL = direzione territoriale del lavoro

DVR = documento di valutazione dei rischi

DUVRI = documento unico di valutazione dei rischi interferenti

CSE = coordinatore per l’esecuzione

CSP = coordinatore per la progettazione

FO = fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera

LSP = sistema di protezione contro i fulmini (Lightning Protection System) è l'intero

sistema

Osservatorio = Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

PA = pubblica amministrazione (in genere nel senso di amministrazione aggiudicatrice)

PiMUS = piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi

PLE = piattaforma di lavoro in elevato (in gergo autocestello)

POS = piano operativo di sicurezza

PSC = piano di sicurezza e coordinamento

PSS = piano sostitutivo di sicurezza

RTI (o ATI) = raggruppamento (o associazione) temporaneo di imprese

RUP = responsabile del procedimento unico tutte le fasi dell’intervento in ambito

pubblico

SOA = organismo attestazione della qualificazione delle imprese nel settore dei lavori

pubblici

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SUVA = è un'azienda autonoma di diritto pubblico di assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali della Svizzera

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INDICE ANALITICO DEGLI ARGOMENTI

A

AMBITO D’APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ................................................. 9

APPALTI DI LAVORI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE ........................................................................................... 75

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI .......................................................................................................................... 19

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI ............................................................................................... 121

ATTREZZATURE DI LAVORO............................................................................................................................. 125

C

COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI .................................................................................................. 13

COORDINATORE PER LA SICUREZZA ................................................................................................................. 29

D

DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTI ........................................................ 47

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI IN QUOTA ................................................................. 93

F

FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISITICHE DELL’OPERA ......................................................................... 71

FORNITORI DI MATERIALI O ATTREZZATURE .................................................................................................... 55

G

GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA IN CANTIERE .......................................... 89

I

IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI ............................................................................. 25

IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ........................................................................................ 115

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE ................................................................................................................ 109

IMPRESA AFFIDATARIA ............................................................................................................................... 41; 45

L

LAVORATORI...................................................................................................................................................... 53

LAVORATORI AUTONOMI ................................................................................................................................. 49

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P

PARAPETTI ....................................................................................................................................................... 107

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ....................................................................................................... 61

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ..................................................................................................................... 69

PONTEGGI .......................................................................................................................................................... 95

R

RECINZIONE DI CANTIERE .................................................................................................................................. 77

S

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE ................................................................................................. 81

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .................................................................................................................. 63

T

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ALL’AUTORITÀ PER IL TITOLO ABILITATIVO DEI LAVORI ............................... 27

V

VIABILITÀ DI CANTIERE ...................................................................................................................................... 87

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PRESENTAZIONE

Molti dubbi angosciano gli addetti ai lavori, a qualunque categoria appartengano, nella

pratica quotidiana della ricerca delle soluzioni di conformità del lavoro nel cantiere alla

legge o norma tecnica o buona prassi o best practice o linea guida o chi sa a quale altro

standard emanato chi sa da chi e dove, sulla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori e per tranquillizzare la propria coscienza, anche in relazione alle responsabilità

connesse all’espletamento del proprio ruolo nel processo realizzativo degli interventi edili

o di ingegneria civile.

Per questo motivo ho pensato di mettere per iscritto le risposte ad una selezione di oltre

140 quesiti, tra quelli che mi sono sentito sottoporre più volte in tanti anni di attività di

divulgazione delle personali conoscenze in materia di prevenzione infortuni nei cantieri

temporanei e mobili.

Per lo più le questioni analizzate riguardano la legislazione, ma non solo sotto gli aspetti

giuridici - come: chi è tenuto a fare cosa e come fare quel qualcosa? - ma anche dal punto

di vista tecnico prevenzionistico. Le questioni trattate sono quelle che ho ritenuto più

meritevoli di attenzione; quelle più critiche o più rappresentative. La maggior parte sono

argomenti ancora non del tutto definiti dalla giurisprudenza o prassi consolidata. Le

risposte, volutamente sintetiche, sono il frutto di tanti anni di esperienza e di un continuo

processo di aggiornamento e confronto sul campo.

La speranza è che il lavoro svolto possa servire ad aprire un dibattito sulle tematiche

trattate e sulle altre che emergeranno nel tempo, per arrivare ad una condivisione quanto

più ampia delle soluzioni a beneficio del livello di salute e sicurezza nei cantieri. A

riguardo sono gradite informazioni di ritorno.

L’Autore

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1. AMBITO D’APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DOMANDA 1.1. Impianti a rete Il titolo sui canteri temporanei o mobili non si applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008 sempre che non comportino “lavori edili o di ingegneria civile”, di cui all’allegato X. Ciò premesso, nel caso in cui l’intervento impiantistico preveda lavori edili o di ingegneria civile “meramente accessori” rispetto all’attività principale, l’intervento gode ancora dell’esclusione dall’ambito di applicazione? Se si, l’esecuzione di fori su murature e solai e/o la realizzazione di tracce sono da considerarsi lavori edili?

Risposta

Il titolo IV, capo I (cantieri temporanei o mobili, di recepimento della direttiva

91/57/CEE), del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, non si

applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del

medesimo decreto, sempre che non comportino lavori edili o di ingegneria civile

di cui all’allegato X. Gli impianti in questione sono gi impianti elettrici, reti

informatiche, gas, acqua, di condizionamento e riscaldamento. Mentre con la

locuzione “lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” si identificano

sicuramente attività edili o di ingegneria civile di demolizioni e rifacimenti (quale

la formazione e successiva chiusura di tracce e forni su muri, solai e pavimenti) e

attività di scavo (formazione e chiusura di trincee per canalizzazioni). Pertanto, la

risposta alla domanda è la seguente:

nel caso di realizzazione degli impianti, di cui all’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, in esecuzione esterna, cioè senza opere murarie accessorie, si gode dell’esonero dall’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili;

viceversa, cioè se sono presenti tali opere, non si gode dell’esonero dall’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili.

DOMANDA 1.2. Impianti fotovoltaici Gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici godono, ai sensi dell’art. 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, dell’esenzione dell’applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

Pur facendo rientrare la realizzazione degli impianti fotovoltaici tra gli “impianti

elettrici”, i quali, ai sensi dell’articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008,

godono, in assenza di opere edili o di ingegneria civile, della deroga

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all’applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili, va considerato che la

realizzazione di tali impianti comporta quasi sempre l’esecuzione di opere

complementari, a volte non accessorie, di natura edile (quali carpenterie

metalliche, demolizioni di manufatti edili, maneggiamenti di manti di copertura,

ecc.) , che non consentono di usufruire della deroga in questione.

DOMANDA 1.3. Manutenzioni industriali Il titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile si applica alle manutenzioni industriali?

RISPOSTA

In generali le attività (dalle istallazioni alle relative manutenzioni) di impianti per

la produzione non richiedono l’applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008

(vedi la Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 18 marzo 1997), salvo che le

stesse non prevedano lavori, anche accessori, appartenenti a quelle di cui

all’allegato X, come nel caso dell’installazione di una turbina che richieda la

realizzazione di carpenterie metalliche di sostegno e di servizio o la realizzazione

di un impianto di zincatura che prevedeva l’esecuzione di una vasca e il

montaggio di opere fisse di metallo (vedi Corte di cassazione, sez. IV penale,

sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010).

DOMANDA 1.4. Lavori nelle cave e nelle industrie di idrocarburi L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile all’interno di un aria in concessione di cava o d un’industria di idrocarburi è esentata dall’applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile?

RISPOSTA

Relativamente alle cave e all’estrazione degli idrocarburi, come per le miniere,

l’esenzione sull’applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 è prevista

dall’articolo 88 solo per talune attività. Relativamente alle cave si specifica che

l’esenzione è riferita ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e

trasporto dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti

dai piazzali. Mentre le attività esentate riguardanti le aziende che lavorano gli

idrocarburi sono quelle di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli

idrocarburi liquidi e gassosi. Pertanto, nei lavori edili o di ingegneria civile eseguiti

in tali aree, come la costruzioni di edifici industriali o la realizzazione di strade,

non possono ritenersi esonerati dall’ambito di applicazione del titolo IV, capo I,

del D.Lgs. 81/2008. E nulla rileva che gli organi di vigilanza e controllo in tali

ambiti non siano quelli abituali (ASL e DTL competenti per territorio) ma altri.

DOMANDA 1.5. Lavori in economia diretta

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Il committente nel caso in cui esegue i lavori in economia diretta è tenuto all’applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile?

RISPOSTA

L’applicazione del titolo IV capo I, del D.Lgs. 81/2008, sui cantieri temporanei o

mobili, si applica non in funzione del titolo con cui i vari soggetti sono chiamati ad

operare, ma sul fatto che l’intervento riguarda un lavoro edile o di ingegneria

civile di cui all’allegato X del medesimo decreto. Pertanto, qualora il committente

coincide con l’esecutore e non intervengono altri operatori economici

nell’esecuzione dei lavori, verranno meno gli obblighi di designazione dei

coordinatori per la sicurezza ma non gli altri obblighi che regolano il rapporto tra

l’essere committente ed esecutore, non ultimo l’autoverifica dell’idoneità tecnico

professionale ad eseguire i lavori.

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2. COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

DOMANDA 2.1. Un’impresa esecutrice e lavoratori autonomi In un cantiere i lavori saranno eseguiti da un’impresa e da due lavoratori autonomi, un idraulico ed un elettricista. In questo caso si è tenuti alla designazione del coordinatore per la sicurezza?

RIPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione d integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più imprese esecutrici. In più ha voluto

chiaramente differenziale l’impresa esecutrice dal lavoratore autonomo

introducendo la seguente definizione di impresa esecutrice: “impresa che esegue

un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiai”. Mentre

la definizione di lavoratore autonomo è quella di “persona fisica la cui attività

professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di

subordinazione”. Va segnalato che prima dell’emanazione dei chiarimenti

avvenuti con il D.Lgs. 106/2009, la giurisprudenza sull’argomento era di avviso

diverso (cassazione, sezione IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009).

DOMANDA 2.2. Comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza In base al c. 7 dell’art. 90, del D.Lgs. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800, i nominativi dei coordinatori per la sicurezza. Come deve avvenire, soprattutto in relazione alle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari, con i quali il committente non ha rapporti diretti?

RISPOSTA

Va considerato preliminarmente che la comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nei confronti dei datori di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi consente a costoro di svolgere una funzione di controllo sul committente in relazione all’adempimento degli obblighi di designazione dei coordinatori medesimi. Nello specifico della domanda, si ritiene prova sufficiente dell’adempimento di tale obbligo l’inserimento dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nel cartello di cantiere, come previsto dallo stesso art. 90, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e l’affissione in cantiere della notifica preliminare, in adempimento all’art. 99, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 e la trasmissione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008, a cura dell’impresa affidataria del PSC, con

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l’indicazione dei suddetti nominativi, alle imprese subaffidatarie ed ai lavoratori autonomi subcontrattisti.

DOMANDA 2.3. Verifica adempimenti del CSE Quali azioni devono mettere in atto il committente ovvero il responsabile dei lavori per verificare l’adempimento degli obblighi del coordinatore per l’esecuzione?

RISPOSTA

Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 93, c. 2, del D.Lgs.

81/2008, è tenuto a verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 92,

c. 1, lett. a), b) c), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008 da parte del coordinatore per

l’esecuzione. La verifica può condurre fino alla risoluzione dell’incarico di CSE,

come previsto dall’art. 90, c. 8, del D.Lgs. 81/2008. Se non effettuata

adeguatamente è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o

l’ammenda da euro 1.000 a 4.800.

Ciò premesso, è del tutto ovvio che la verifica in questione non deve

necessariamente sfociare nel controllo sul campo, quasi a simulare l’attività

richiesta al CSE. D’altro canto non sarebbe nemmeno logico aspettarsi una

condotta del genere da parte del committente o del responsabile dei lavori, in

quanto ciò richiederebbe il possesso di qualifica da coordinatore per la sicurezza o

non la semplice diligenza di buon padre di famiglia. Nello specifico, quello che si

deve sicuramente scongiurare è che non ci siano vuoti di controllo e

coordinamento efficace da parte del CSE (vedi a riguardo maggiori dettagli

sull’argomento nella sezione Coordinatori per la sicurezza). Da questo punto di

vista è necessario allora accertare che la frequenza del cantiere da parte del CSE

sia sufficiente ed efficace sotto il profilo prevenzionistico, in quanto i lavori

devono procedere senza pregiudizio alcuno per la tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori. La verifica conseguente è di tipo documentale: farsi

trasmettere dal CSE gli esiti dei suoi sopralluoghi e verificare che la periodicità dei

sopralluoghi sia adeguata alla specificità del cantiere. A riguardo il disciplinare

d’incarico di CSE deve essere sufficientemente esauriente, nel senso che deve

prevedere l’obbligo, pena la risoluzione del contratto d’incarico stesso, di

relazionare periodicamente, in funzione del numero delle fasi lavorative, al fine di

non avere vuoti di controllo sullo stato di tutela di salute e sicurezza in cui versa il

cantiere.

Sotto questo aspetto non può non registrarsi una contraddizione di fondo che

frequentemente si legge nei contratti d’incarico di CSE. Da una lato si dispone che

il CSE frequenti il cantiere con una certa assiduità, mentre dall’alto lato il

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compenso previsto non rende giustificabile tale richiesta, anzi, esso stesso

costituisce un pericoloso ostacolo alle azioni richieste al CSE.

Naturalmente, oltre ai controlli indicati in precedenza, le segnalazioni di non

conformità del cantiere alle norme antinfortunistiche, che potrebbero giungere

da terzi (per esempio, dal direttore dei lavori), devono essere prese in seria

considerazione dal committente o responsabile dei lavori e costituiscono

elementi validi per ammonire il CSE o per risolvere con costui il contratto.

DOMANDA 2.4. Idoneità per l’adempimento degli obblighi dell’affidataria In base all’art. 100, c. 6-bis), del D.Lgs. 81/2008, il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97, comma 6, lett. 3-ter del medesimo decreto. Ciò premesso, quali sono le modalità operative per adempiervi?

RISPOSTA

L’art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/2008 dispone di effettuare la verifica tecnico

professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi

secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.

Relativamente alle imprese affidatarie prevede l’acquisizione di una dichiarazione

che indichi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria

impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui

all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Al successivo art. 100, comma 6-bis), si dispone,

sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, di assicurare che i

soggetti che si occupano dello svolgimento delle attività di cui all’art. 97, quindi i

soggetti indicati ai fini della verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria,

siano adeguatamente formati.

Ciò premesso, la domanda pone il problema di come assicurare l’adeguatezza

della formazione. La risposta alla domanda posta non può essere esaustiva poiché

il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti

all’attuazione del citato art. 97. Tuttavia, è possibile affermare che i contenuti

della formazione devono riguardare gli aspetti inerenti l’attuazione dell’art. 97

(conoscenze in materia di salute e sicurezza nei cantieri per il controllo della

sicurezza, per il coordinamento degli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs.

81/2008, di verifica coerenza dei POS, di verifica dell’idoneità tecnico

professionale dei subcontrattisti) e pertanto non può ritenersi sufficiente a

riguardo la formazione di ruolo (dirigente o preposto) stabilita dall’art. 37, c, 7,

del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21

dicembre 2011 (atto n° 221 CSR) e quella per l’espletamento delle funzioni di

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Mentre si può ritenere

sicuramente sufficiente la formazione prevista per i coordinatori per la sicurezza

di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

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DOMANDA 2.5. Deroga alla redazione del PSC e designazione del CSE Considerato che l’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 dispone di fatto la deroga alla redazione del PSC nei casi ivi previsti, negli stessi casi la designazione del CSE deve essere effettuata?

RISPOSTA

L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 consente di derogare dall’applicazione di

quanto stabilito nel medesimo articolo, a proposito dei contenuti del PSC, per

situazioni di somma urgenza o per consentire la continuità di servizi essenziali alla

collettività. La legge, pertanto, non esonera esplicitamente in tali casi e qualora gli

interventi di emergenza siano affidati a più imprese esecutrici alla designazione

del CSP, ma semplicemente di derogare alla redazione del PSC con i contenuti

stabiliti dall’art. 100, quindi dall’allegato XV. Tuttavia è ipotizzabile, per motivi di

soma urgenza (la tempestività dell’intervento è necessaria per salvaguardare la

popolazione da danni maggiori conseguenti ad un intervento effettuato nel

rispetto delle regole stabilite in regime di ordinarietà e quindi con tempi non

celeri) che la deroga alla redazione del PSC equivalga alla deroga alla designazione

del CSP, anche se avrebbe comunque uno scopo non del tutto residuali in tali casi,

cioè coordinare l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 91, c.1, lett. b-bis, del

D.Lgs. 81/2008. Di questo parere è il DPCM 231/2011, relativamente

all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle

attività del Dipartimento della protezione civile, che ribadisce, invece, l’obbligo

della designazione del CSE, il quale deve assicurare assicura una presenza

continua in cantiere, avvalendosi anche di assistenti, e deve redigere il fascicolo

dell’opera.

DOMANDA 2.6. Committente e PSC L’art. 90, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, prenda in considerazione il PSC e il Fascicolo dell’opera redatti dal CSP. Nei lavori privati è sufficiente adempiere a tali obblighi accertandosi che siano redatti prima della fase di richiesta delle offerte?

RISPOSTA

I termini prendere in considerazione non equivalgono al termine verificare.

Pertanto, considerato che al committente privato cittadino al più si può

pretendere la diligenza di buon padre di famiglia e, comunque, non quella

professionale, si ritiene sufficiente accertare che tali documenti siano

formalmente redatti e disponibili prima della richiesta delle offerte per

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.

DOMANDA 2.7. Committenti ed esecuzione diretta dei lavori

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A quali condizioni i committenti privati possono personalmente partecipare all’esecuzione dei lavori?

RISPOSTA

I committenti privati possono partecipare direttamente all’esecuzione dei lavori,

purché in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 89, c. 1, lett. l)

del D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili.

DOMANDA 2.8. Fermo di cantiere e responsabilità Di chi è la responsabilità dei cantiere nel caso in cui vi è un fermo dei lavori non imputabile all’appaltatore, ma al committente? Il coordinatore per l’esecuzione cosa deve fare in questo caso?

RISPOSTA

Salvo che non siano previsti patti contrattuali specifici o non siano intervenuti

nuovi patti contrattuali in materia di custodia e mantenimento in sicurezza del

cantiere per fermo di cantiere, cosa alquanto inverosimile nel caso in esame, la

custodia del cantiere è il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza

devono essere garantite dal committente. Il CSE chiederà di essere sollevato

dall’incarico durante tutto il periodo di fermo del cantiere. In tal senso è

preferibile che sia lo stesso CSE a inviare una raccomandata con ricevuta di

ritorno spiegando i motivi della cessazione temporanea della sua attività e

chiedendo al committente di comunicargli la data della ripresa dei lavori. La

migliore soluzione sarebbe che il committente o il responsabile dei lavori inviasse,

a sua volta, integrazione della notifica preliminare agli organi di vigilanza

competenti, informandoli del fermo di cantiere.

DOMANDA 2.9. Impresa e responsabile dei lavori Il datore di lavoro di un’impresa affidataria o esecutrice può svolgere il ruolo di responsabile dei lavori?

RISPOSTA

Il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal committente per adempiere a

quei compiti propri del committente, di cui agli art. 90, 99 e 100 del D.Lgs.

81/2008, che gli sono stati effettivamente conferiti mediante l’incarico. Se tra

questi vi sono anche quello di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle

imprese e dei lavoratori autonomi, di adottare provvedimenti di sospensione dei

lavori o addirittura di risoluzione del contratto di appalto o d’opera o di revoca

dell’autorizzazione al subappalto su richiesta del CSE, di assicurare la

corresponsione dei costi della sicurezza nel subappalto senza alcun ribasso, di

assicurare l’adeguata formazione dei soggetti, incluso il datore di lavoro, addetti

all’applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, si pone il problema se, sebbene

non previsto esplicitamente dalla legge, sul piano logico operi il divieto

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dell’assunzione del ruolo di responsabile dei lavori da parte del datore di lavoro

dell’impresa esecutrice o di suoi dipendenti. Di questo avviso è la Corte di

cassazione, sezione penale IV, che ne nella sentenza n. 1490 del 14 gennaio 2010,

asserisce “un’analisi approfondita circa la definizione del ruolo e della sfera di

responsabilità delle diverse figure garanti all’interno delle attività esercitate nei

cantieri edili (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la

progettazione, coordinatore per l’esecuzione) ... Dopo aver ritenuto che l’incarico

al responsabile dei lavori da parte del committente (lo si voglia o meno

tratteggiare come una forma di delega), per assumere rilevanza giuridica deve

comunque presentare una chiara evidenza formale, e questo implica

necessariamente il conferimento dei poteri decisionali, gestionali e di spesa

occorrenti; e che, stante il rapporto critico-dialettico tra il committente e il datore

di lavoro dell’impresa esecutrice, è da escludere, sul piano logico-sistematico, che

il ruolo di responsabile dei lavori possa essere assegnato dal primo al secondo

(pena l’inconcepibile identificazione tra soggetto controllore e soggetto

controllato per quello che riguarda la sicurezza nei cantieri)”.

DOMANDA 2.10. Committente ed inerzia nella sospensione dei lavori Quali rischi corre il committente o il responsabile dei lavori nel caso non adotti alcun provvedimento di sospensione delle lavorazioni o di risoluzione del contratto in seguito a segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione senza motivazioni di sorta?

RISPOSTA

Il CSE, ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in seguito a

contestazione scritta di non conformità a quanto stabilito agli articoli 94,95, 96,

97 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni e prescrizioni del PSC, è obbligato a

comunicare al committente o responsabile dei lavori le violazioni medesimi, al

fine di farle cessare mediante il provvedimento adottato da costui di sospensione

delle lavorazioni a rischi o, nel casi peggiori, di risoluzione del contratto. La norma

in questione, dunque, chiama in causa il committente o il responsabile dei lavori,

senza prevedere alcuna sanzione nei suoi confronti per inadempienza o inerzia

ingiustificata. Tuttavia, pur non prevedendo alcuna sanzione, il committente o il

responsabile dei lavori è presunto corresponsabile con il soggetto che commette

le violazioni segnalate dal CSE di eventi dannosi nei confronti dei lavoratori, che

potrebbero manifestarsi proprio per non aver dato corso alle azioni dovute.

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3. APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

DOMANDA 3.1. Responsabile dei lavori nei contratti pubblici In base al combinato disposto degli articoli 89, c. 1, lett. c) e 93, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, il committente che intende far svolgere ad altro soggetto i propri compiti deve conferire formale incarico (delega di funzioni). Nel caso di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 10, cc. 2 e 3, del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento assume ex lege il ruolo di responsabile dei lavori. Significa questo che in tali casi non è necessario l’incarico scritto?

Risposta

A differenza di quanto stabilito dal DPR 554/1999, che prevedeva il conferimento

di specifico incarico scritto indicante esplicitamente i compiti delegati al RUP in

qualità di responsabile dei lavori, il nuovo regolamento di attuazione ed

esecuzione del codice dei contrati pubblici prescinde dall’incarico scritto e rende

automatico l’affidamento dell’incarico in quanto parte integrante dei compiti del

RUP. I limiti di competenza del RUP nell’adempiere agli obblighi di responsabile

dei lavori (quelli del committente) sono indicati dal medesimo regolamento.

DOMANDA 3.2. Delegato alla redazione del DUVRI L’art. 26 c. 3 ultimo periodo stabilisce che nel capo di applicazione del codice dei contratti pubblici il DUVRI è redatto dal soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa (committente). Il DPR 207/2010, all’art. 10, c. 1, lett. dd), stabilisce altresì, per gli stessi casi, che su delega di costui il responsabile del procedimento adempie all’obbligo della redazione del DUVRI. Quale delle due norme prevale?

Risposta

In base a quanto stabilito dall’art. 26 c. 7 del D.Lgs. 81/2008, la disciplina

prevalente in materia è quella del D.Lgs. 163/2006 (quindi del suo regolamento di

esecuzione ed attuazione – DPR 207/2010). Pertanto, il soggetto obbligato alla

redazione del DUVRI è il responsabile unico del procedimento, se delegato dal

soggetto che sarebbe invece tenuto (colui che ha il potere decisionale e di spesa

nell’appalto) secondo quanto disposto all’art. 26, c. 3, ultimo periodo, del D.Lgs.

81/2008.

DOMANDA 3.3. Documento preliminare del PSC e CSP Il DPR 207/2001, all’art. 17, c.1, lett. f), prescrive tra i documenti componenti il progetto preliminare la redazione del documento preliminare alla redazione del PSC. Questo documento, potendosi

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identificare con il PSC preliminare, deve essere redatto esclusivamente dal CSP?

Risposta

Il CSP deve essere designato, qualora si prevedano più imprese contemporanee,

al momento dell’incarico di progettazione. Nell’appalto pubblico di lavori, al

momento dell’incarico di progettazione preliminare. Dai contenuti stabiliti dal

citato art. 17, c. 2, del DPR 207/2010, si comprende facilmente che il documento

“prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza” altro non è che un PSC

preliminare. Attraverso le due considerazioni premesse si può concludere che è

logico aspettarsi la redazione di tale documento da parte del CSP, salvo che non si

prevedano più imprese, anche non contemporanee, durante l’esecuzione dei

lavori. Ma in tal caso non è richiesta la redazione del PSC e non avrebbe senso

elaborare un documento propedeutico ad un altro non previsto.

DOMANDA 3.4. Progetto preliminare posto a base di gara Quando un progetto preliminare è posto a base di gara, il Documento preliminare al PSC di cui all'art. 17, c. 1, lett. f), del DPR 207/2010, ai sensi del successivo comma 3, ultimo periodo, è allegato al contratto d’appalto, fermo restando l’integrazione del medesimo contratto con il PSC predisposto a corredo del progetto esecutivo. In tali casi, considerato che il progetto esecutivo è redatto dall’appaltatore, il PSC da chi è redatto?

RISPOSTA

Il PSC può essere redatto soltanto dal CSP, la cui designazione è esclusivamente a

carico del Committente e deve essere effettuata contestualmente all’incarico di

progettazione (preliminare nell’appalto pubblico). Pertanto il PSC deve essere

redatto, anche nell’appalto integrato, dal CSP incaricato direttamente

dall’amministrazione aggiudicatrice.

DOMANDA 3.5. Progetto definitivo posto a base di gara Quando un progetto definitivo è posto a base di gara, l’art. 24, c. 3, del DPR 207/2010 dispone che il progetto sia corredato del PSC. In tali casi, poiché il progetto esecutivo è redatto dall’appaltatore, il PSC da chi è redatto?

RISPOSTA

Oltre alle considerazioni di cui alla domanda precedente, va considerato che il PSC

è, come citato, un documento di gara e in quanto tale non potrà mai essere

redatto dall’appaltatore, soggetto che risulterà affidatario dell’intervento in

seguito al completamento della stessa procedura di gara.

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DOMANDA 3.6. Verifica dell’impresa affidataria ed esclusione dalla gara Il base all’art. 90, c. 9 e all’allegato XVII, punto 01, del D.Lgs. 81/2008 il Committente è tenuto ad effettuare la verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria (appaltatore) attraverso l’acquisizione di un dichiarazione da parte dell’aggiudicatario dei nominativi dei soggetti tenuti ad attuare quanto di sposto all’art. 97 del medesimo decreto che ai sensi del successivo art. 100 c. 6-bis devono risultare adeguatamente formati. Qualora la PA appaltante non ritenga i soggetti indicati “adeguatamente formati” può escludere dalla gara il concorrente?

RISPOSTA

Le imprese che partecipano ad appalti di lavori pubblici devono essere in

possesso, secondo il D.Lgs. 163/2006, di requisiti di ordine generale (art. 38), di

idoneità professionale (art. 39) e di ordine speciale (art. 40). I requisiti di ordine

generali consistono in un elenco di cause di esclusione, tra cui condanne passate

in giudicato per gravi reati incidenti sulla moralità professionale o commissione di

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza risultanti

dai dati in possesso dell’Osservatorio. I requisiti di idoneità professionale

riguardano l’obbligo di iscrizione a registri (per esempio la CCIAA). I requisiti di

ordine speciali vertono sulle capacità tecnico-organizzative ed economico-

finanziarie e sono dimostrate, salvo che per appalti di lavori fino a 150.000 euro,

tramite l’iscrizione alla SOA. In nessuno dei tre casi è presente quanto indicato al

punto 01 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Pertanto, pur non volendo

considerare tale aspetto come condizione di esclusione dalla gara d’appalto è

possibile che sia ostativo almeno alla stipula del contratto, sempre che le

motivazioni di non idoneità siano oggettivamente valide.

DOMANDA 3.7. Ispettore di cantiere e assistenza al CSE L’articolo 150, c. 2, lett. h), del DPR 207/2010 dispone, tra i compiti dell’ispettore di cantiere, figura appartenente all’ufficio di direzione dei lavori, quello di assistenza al coordinatore per l’esecuzione. Ciò premesso, quali sono le responsabilità dell’ispettore di cantiere in relazione all’applicazione delle norme antinfortunistiche?

RISPOSTA

Premesso che i compiti del coordinatore per l’esecuzione, di conseguenza le

responsabilità connesse all’attuazione degli stessi, non possono essere delegati a

terzi, l’assistente del coordinatore per l’esecuzione non ha il potere/dovere di far

cessare direttamente le violazioni a norme, disposizioni e prescrizioni

antinfortunistiche. Pertanto, l’eventuale corresponsabilità dell’ispettore di

cantiere può aversi esclusivamente per omessa rilevazione di non conformità in

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cantiere, soprattutto di quelle di rilievo infortunistico, e conseguente non

segnalazione delle stesse al CSE.

DOMANDA 3.8. Comunicazioni all’AVCP L’articolo 151, c. 3, del DPR 207/2011 prevede che i provvedimenti di cui all’art. 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 siano comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Cosa si intende con ciò, che la comunicazione va fatta sulla base della semplice comunicazione del CSE di violazioni, già contestate per iscritto, agli articoli 94, 95, e 96, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e alla disposizioni del PSC o in seguito all’atto di sospensione dei lavori o di risoluzione del contratto adottato da parte degli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice?

RISPOSTA

La comunicazione del CSE delle reiterate violazioni del livello indicato all’art. 92, c.

1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 non equivalgono alla sospensione delle lavorazioni o

a risoluzione dei contratti, provvedimenti, questi ultimi, che sono adottati

soltanto dalla pubblica amministrazione. Pertanto, all’AVCP vanno comunicati i

provvedimenti della PA conseguenti alle segnalazioni del CSE.

DOMANDA 3.9. Sospensione dei lavori su segnalazione del CSE La sospensione dei lavori su segnalazione del CSE è effettuata direttamente dal responsabile del procedimento in qualità di Responsabile dei lavori?

RISPOSTA

Benché nell’appalto pubblico di lavori il RUP, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR

207/2010, assume il ruolo di Responsabile dei lavori di cui all’art. 89, c. 1, lett. c),

del D.Lgs. 81/2008, non può procedere alla sospensione dei lavori o alla

risoluzione del contratto su segnalazione del coordinatore per l’esecuzione,

poiché, ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. u), del DPR 207/2010, il Responsabile del

procedimento si limita a trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione

aggiudicatrice, normalmente il dirigente con potere decisionale e di spesa nello

specifico appalto, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per

l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei

subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del

contratto.

DOMANDA 3.10. Il collaudatore dei lavori e il CSE Il CSE di un opera pubblica può essere incaricato del collaudo tecnico amministrativo della medesima?

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RISPOSTA

Il codice dei contratti pubblici vieta l’affidamento dell’incarico di collaudo dei lavori, in

aggiunta ad altri casi di impedimento, nei confronti di coloro che hanno comunque svolto

o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o

direzione dei lavori da collaudare (art. 216, c. 7, DPR 207/2010). Nell’analisi delle predette

cause di impedimento non si può tener conto della ratio della norma: impedire che vi

siano confitti di interessi. Pertanto, giova rammentare che il collaudatore ha lo scopo di

verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il

progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di

variante. Inoltre, verifica che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti

giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,

forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste”

(art. 215, c. 1, DPR 207/2010). In tale ottica il collaudatore non effettua alcuna

valutazione di merito sull’andamento della sicurezza in cantiere, salvo indicare nel

certificato di collaudo fatti, tra l’altro ampiamente conosciuti da parte del responsabile

del procedimento al quale spettano compiti restrittivi nei confronti dell’appaltatore o di

comunicazione all’AVCP, riguardanti danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi

durante l’esecuzione dei lavori.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 215, c. 3 del DPR 207/2010, il collaudo comprende anche

l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione

definitiva in via amministrativa. Le riserve potrebbero riguardare questioni riguardanti la

sicurezza in cantiere che hanno prodotto varianti o riserve, sulle quali il CSE ha svolto un

ruolo diretto.

In conclusione, non appare sussistere incompatibilità tra ruolo del CSE e del Collaudatore

dei lavori qualora non siano intervenute durante l’esecuzione dei lavori questioni

riguardanti la sicurezza nei cantieri che hanno determinato varianti o riserve non definite

al momento del collaudo. Mentre è del tutto ovvio che il collaudo in corso d’opera non

possa essere comunque affidato al CSE.

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4. IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

DOMANDA 4.1. Verifica dell’idoneità tecnico professionale a doppia sicurezza La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari ai sensi dell’art. 97, c. 2 deve essere effettuata dall’impresa affidataria. Ciò premesso è comunque obbligatoria nei loro confronti analoga verifica da parte del committente o dal responsabile dei lavori?

RISPOSTA

La verifica d’idoneità tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed

esecutrici) e dei lavoratori autonomi da parte del committente, ai sensi dell’art.

90, c. 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, prescinde dall’analoga verifica a cui è tenuta

l’impresa affidataria, ai sensi del citato art. 97 c. 2, nei confronti dei proprie

imprese esecutrici e lavoratori autonomi subcontrattisti. Le due verifiche in

pratica si sommano tra di loro (doppia sicurezza).

DOMANDA 4.2. Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei fornitori In base all’art. 96, c. 1-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, la verifica tecnico -professionale di coloro che effettuano “mere forniture di materiali ed attrezzature” è a cura delle imprese affidatarie o esecutrici che si servono di tali soggetti. Nel caso in cui si effettuano forniture di materiali o attrezzature non ritenute “mere forniture” a chi spetta la verifica tecnico-professionale e in base a quale dispositivo legislativo?

RISPOSTA

La verifica tecnico professionale spetta al committente se il fornitore esegue una fornitura con posa in opera che lo identifica come “impresa esecutrice” ai sensi dell’art. 89, c. 1-bis) del D.Lgs. 81/2008. Negli stessi casi, la verifica deve essere effettuata anche dall’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del D.Lgs. 81/2008. Nel caso poi il fornitore non possa essere identificato come impresa esecutrice,

non sussiste tale obbligo nei confronti del committente, pur permanendo

l’obbligo della verifica nei confronti delle imprese affidatarie o esecutrici, ai sensi

del richiamato art. 96, c. 1-bis), del D.Lgs. 81/2008.

DOMANDA 4.3. Regolarità contributiva delle imprese di altri Stati membri Ad una impresa proveniente da uno stato dell’UE allargata è possibile chiedere la regolarità contributiva.

RISPOSTA

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È necessario effettuare la denuncia di attività temporanea all’INAIL e all’INPS, di

conseguenza è obbligatorio versare i contributi previdenziali ed assicurativi ai

medesimi istituti previdenziali ed assicurati. Pertanto, il DURC deve essere

richiesto.

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5. TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ALL’AUTORITÀ PER IL TITOLO ABILITATIVO DEI LAVORI

DOMANDA 5.1. Continuità nella trasmissione di documenti all’Autorità concedente La trasmissione dei documenti di cui all’art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 all’Autorità competente (normalmente il Comune), dovendo effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, esclude l’obbligo dell’aggiornamento in corso d’opera?

RISPOSTA

L’equivoco nasce dalla circostanza che la legge stabilisce di inoltrare i documenti

in questione delle imprese e dei lavoratori autonomi, facendo intendere che la

trasmissione debba riguardare tutti i soggetti esecutori. Al tempo stesso, però,

stabilisce che la suddetta trasmissione debba avvenire prima dell’inizio dei lavori

oggetto del premesso di costruire o della DIA (oggi SCIA e CIA o CIL). Questa

seconda disposizione, potendola intendere come una sorta “di norma di

chiusura”, sembra prevalere sulla prima, potendo, quindi, affermare che l’obbligo

in questione riguardi le imprese e i lavoratori autonomi individuati prima

dell’inizio dei lavori. D’altronde la legge non prevede, come per esempio per la

notifica preliminare, l’aggiornamento in corso d’opera cioè la continua

trasmissione in corso d’opera dei documenti sull’idoneità tecnico professionale

delle imprese e dei lavoratori autonomi non conosciuti al momento dell’inizio dei

lavori. Va rilevato, poi, che la mancata trasmissione in questione non fa venir

meno gli adempimenti sostanziali di verifica preventiva dell’idoneità tecnico

professionale dei vari operatori economici prima del loro ingresso in cantiere, ai

sensi dell’art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, si rileva che

l’interpretazione più rigida della norma da parte degli organi di vigilanza può

comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500

a euro 1.800.

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6. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

DOMANDA 6.1. Non designazione dei coordinatori per la sicurezza In questi giorni sto frequentando un corso di aggiornamento D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) e in occasione di una discussione con il docente di turno (avvocato) lo stesso ha asserito l'opportunità che in fase di progettazione si provveda sempre alla nomina del CSP, anche in virtù della determinazione AVCP 11/2001 (di seguito si riporta il punto 2. delle considerazioni: … Quanto, poi, alla questione relativa all'operatività della disposizione di cui all'art. 3, comma 4-bis , del decreto legislativo n. 494/1996 e concernente la nomina di un coordinatore per l'esecuzione in corso d'opera - ovvero successivamente all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve ritenere che la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi del "subappalto" dei lavori ma che trovi comunque applicazione in ogni altro caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria, intervenga nella realizzazione dei lavori o di parte di essi altra ovvero altre imprese. Anche in tal caso, sussiste il presupposto della "presenza di più imprese" ancorché si tratti di imprese che non operano contestualmente ed anche se il riferimento a tale compresenza non e' configurato al momento dell'affidamento dell'appalto bensì successivamente all'affidamento dello stesso. Come rilevato dal Ministero del lavoro, per come é formulata, la norma sembrerebbe riguardare principalmente l'ipotesi di lavori affidati da privati - per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice civile, può essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la stessa difficilmente applicabile al settore degli appalti pubblici, per i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente, salvo ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale ambito la presenza di più imprese nel cantiere é da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione), in fase di progettazione non si può asserire che nel cantiere (pubblico) si possa prevedere la presenza di una sola impresa, poiché, ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, il subappalto è sempre possibile e quindi non si può escludere a priori la presenza di più imprese. Vero è che nei LL.PP. non si può impedire il subappalto e poiché ciò che determina la nomina del CSP e quindi la stesura del PSC è solo il numero delle imprese presumibilmente presenti in cantiere (e non la loro entità e tipologia), allora devo dedurre che per tutti i cantieri di qualsiasi entità ed importo dei lavori si è obbligati alla redazione del PSC. A questo punto gentilmente Le chiedo: 1) se è vero quanto riportato dall'AVCP nella Det. 11/2001, vale a dire che più imprese nel cantiere è da considerarsi una evenienza pressoché ineliminabile al momento dell'affidamento dell'incarico di

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progettazione, che validità ha l'art. 131, comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 a proposito del PSS? 2) alla luce di quanto riportato sopra, come interpreta l'art. 90, comma 5, e l'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

E’ vero che l’appalto pubblico è affidato ad un solo esecutore (l’appaltatore), in

forma singola o associata o consorziata (questi ultimi due casi già determinano

più imprese, anche non contemporanee, in cantiere), ma è anche vero che molto

frequentemente ci si avvale del subappalto. Infatti, contrariamente ai lavori

privati, dove è vietato salvo approvazione del committente, il subappalto nei

lavori pubblici è un diritto dell’appaltatore, nei limiti imposti dal codice dei

contratti pubblici. Poi va considerato che vi sono i cosiddetti subaffidamenti non

ritenuti dal codice dei contratti pubblici subappalto. Anche questi, come per la

posa in opera di componenti tecnici in materia lignea o metallica, ai fini delle

norme in materia di salute e sicurezza, determinano la presenza di ulteriori

imprese in cantiere. Quindi, è molto probabile che anche nell’appalto pubblico vi

siano più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente presenti in

cantiere, nell’esecuzione del contratto. Ma è anche vero che non è sempre così.

Poiché esistono casi, che non rappresentano la regola, in cui è ragionevole

prevedere una sola impresa, perché il lavoro è monocategoria e di non rilevante

entità, tanto da rendere illogico per economia aziendale il ricorso al subappalto.

Pertanto, non sono del tutto d’accordo sull’eventualità dell’ineliminabilità delle

più imprese in fase di progettazione. Pertanto, se per taluni interventi pur

residuali, sulla base dell’esperienza (che rappresentare la regola del luogo), è

documentabile la presenza di una sola impresa per lavori analoghi a quelli da

progettare/appaltare/eseguire, il RUP ha le motivazioni “valide” per poter

presumere, ritenendole attendibili, la presenza di una sola impresa nell’secuzione

del contratto. Solo sotto questo profilo è possibile dare senso al citato art. 90, c.

5, del D.Lgs. 81/2008 (designazione del CSE in corso d’opera con compiti anche di

CSP) o alla previsione della redazione del PSS di cui all’art. 131 del D.Lgs.

163/2006.

DOMANDA 6.2. Iscrizione all’ordine o albo da parte del coordinatore Negli appalti pubblici il coordinatore per la sicurezza deve essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto ad un ordine professionale?

RISPOSTA

L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 prevede quattro requisiti per poter svolgere la

funzione di coordinatore:

1. titolo di studio tecnico (art. 98, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008);

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2. esperienza nel settore delle costruzioni (variabile da un anno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto);

3. frequenza di un corso di “abilitazione” della durata di 120 ore, erogato secondo modalità e contenuti indicati all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008;

4. aggiornamento periodico quinquennale di 40 ore complessive, ottenuto con partecipazione a corsi, seminari e convegni [in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri].

In particolare, l’esperienza nel settore della costruzioni è attestata da parte di

datori di lavoro o committenti. Ciò consente di asserire che può essere resa anche

in regime di lavoro dipendente, senza necessità di iscrizione ad ordine o collegio

professionale, pur svolgendo alle dipendenze attività professionale di

progettazione o direzione dei lavoro nel settore delle costruzioni.

Nell’ambito della contrattualistica pubblica, invece, è necessario tener conto

anche della disciplina stabilita dal D.Lgs. 163/2006. La questione si pone nei

confronti dei professionisti esterni alla pubblica amministrazione ai quali affidare

incarico di coordinatore per la sicurezza. Ogni incarico professionale che riguarda

attività tecniche è conferito tramite una della procedure previste per

l’affidamento dei servizi per l’architettura e l’ingegneria. In tali casi i candidati

all’incarico professionale devono possedere requisiti di ordine generale, di

idoneità professionale e di ordine speciale. In particolare, per quanto concerne il

requisito di idoneità professionale, l’art. 39 lascia intendere chiaramente che tra i

requisiti è necessario possedere, poiché può esserne richiesta la prova, l’iscrizione

ai competenti ordini professionali.

DOMANDA 6.3. Limiti di competenza professionale dei coordinatori Si applicano i limiti di competenza professionale all’incarico di coordinatore per la sicurezza?

RISPOSTA

Il D.Lgs. 81/2008 prevede tra i requisiti abilitanti il ruolo di coordinatore anche il

possesso di un titolo di studio per lo svolgimento di professioni tecniche senza

sancire alcun limite alla professione di coordinatore.

Tuttavia, il TAR Lombardia, con sentenza n. 1129/2006, inquadrando la funzione

di coordinatore per la sicurezza nelle prerogative professionali, confina il suo

esercizio entro i limiti delle competenze professionali. Nello specifico chiarisce

che “Nei casi pertanto in cui non ricorra una ipotesi di “modesta costruzione” e di

correlata competenza dei periti edili ai sensi del Rd 275/1929, sussiste del pari

carenza di competenza degli stessi professionisti allo svolgimento, per gli stessi

lavori, dei compiti di coordinatori della sicurezza”. Analoghe conclusioni valgono

per tutte le altre professioni tecniche previste all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

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Quindi il ruolo di coordinatore per la sicurezza può essere assunto nei limiti delle

competenze della professione stabilite dalle leggi sulle professioni tecniche.

DOMANDA 6.4. Frequenza del cantiere da parte del CSE nelle fasi lavorative Recenti pronunciamenti della Cassazione hanno specificato che il controllo operativo costante in cantiere è a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici mentre al CSE è demandato l’“alto controllo”. Ciò premesso, non essendo obbligatoria da parte del CSE la costante presenza in cantiere, quale frequenza del cantiere si ritiene necessaria per assolvere all’”alto controllo”?

RISPOSTA

La risposta alla domanda deve essere necessariamente preceduta dalla seguente

riflessione: la frequentazione anche assidua del cantiere da parte del CSE non è

per se stessa garante del corretto adempimento dei propri obblighi, se non è

affiancata da efficaci azioni di coordinamento e controllo, secondo quanto

previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Ciò premesso, sulla frequenza minima del cantiere è stato detto tanto in questi

anni. Dapprima si riteneva, soprattutto i coordinatori ne erano convinti, che la

frequenza del cantiere potesse essere limitata soltanto alle fasi critiche del lavoro,

quelle con rischi particolari (si vedano a riguardo le "Linee guida delle regioni sui

piani di sicurezza e sui costi della sicurezza"). Sul fronte opposto, invece, prendeva

sempre più corpo la convinzione che il ruolo del CSE dovesse essere considerato

più in termini di qualità che di quantità. Il rovescio della medaglia di tale corrente

di pensiero è che nulla potesse sfuggire al controllo del coordinatore, per cui esso

stesso diventava una sorta di portiere del cantiere. Recentemente assume rilievo

un nuovo modo di concepire il ruolo del coordinatore per la sicurezza da cui

discende l’entità della frequentazione minima del cantiere, che si pone ad una

distanza equa tra le due posizioni precedentemente esposte. Al CSE si riconosce

oggi una funzione di “alta vigilanza” in cantiere, contrapposta a quella operativa

(costante) esercitata dai datori di lavoro dell’impresa affidataria e delle imprese

esecutrici tramite la loro organizzazione, che può farci scartare la posizione che

vede una costante del CSE in cantiere (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010,

n. 18149 e Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 1490), ma che richiede

una frequentazione del cantiere misurata sul numero di fasi lavorative

(Cassazione Penale, Sez. 3, 23 aprile 2010, n. 15640 e Cassazione Penale, Sez. 4,

17 agosto 2011, n. 32142). Sul piano logico questa impostazione non fa alcun

difetto, nel senso che quando il coordinatore ha controllato ed eventualmente

corretto le fasi lavorative in essere in un dato momento del cantiere, è logico

aspettarsi che tramite il controllo costante delle imprese le stesse progrediscano

in sicurezza. Qualora, invece, sopraggiunga anche una sola nuova fase lavorativa e

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non interviene il CSE, si avrà un vuoto di controllo da parte costui, inaccettabile

dal punto di vista prevenzionistico. Nella realtà, considerando la contemporaneità

di talune fasi lavorative, il numero minimo dei controlli sulle lavorazioni per non

aversi vuoti di controllo da parte del CSE è inferiore al numero totale delle fasi e

dipende dal cronoprogramma dei lavori, stabilito nel PSC e aggiornato in corso

d’opera. È comunque fuori di dubbio che il CSE debba aumentare i suoi controlli

nelle fasi più critiche dell’esecuzione dei lavori.

DOMANDA 6.5. CSE, obbligo di risultato o di mezzi Il coordinatore per l’esecuzione deve assicurare la sicurezza in cantiere?

RISPOSTA

Il CSE non può assicurare l’attività di terzi, cioè l’adozione delle necessarie misure

di prevenzione protezione per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori

nei cantieri, in quanto non può certo sostituirsi alle imprese e ai lavoratori

autonomi per garantire l’attuazione dei loro obblighi prevenzionistici. Pertanto,

l’obbligazione a carico del CSE non può considerarsi “di risultato” ma

semplicemente “di mezzi” , nel senso che spetta al CSE verificare che la sicurezza

attuata corrisponda alla sicurezza progettata, anche in corso d’opera per effetto

di varianti e viceversa.

DOMANDA 6.6. Evidenza scritta dell’azione di coordinamento Il coordinamento da parte del CSP per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 deve essere effettuato obbligatoriamente lasciando evidenza scritta degli adempimenti?

RISPOSTA

La domanda si inserisce nel contesto più generale della metodologia di lavoro del

CSE. L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, oltre a stabilire agli obblighi del CSE, offre gli

spunti sul piano metodologico dell’attività dello stesso coordinatore. Al comma 1,

lett. e) di questo articolo leggiamo che il coordinatore: “segnala al committente o

al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,

comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e

propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente

o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla

segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione

dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla

Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti”. Inoltre, al

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successivo comma f) dispone che il coordinatore ”sospende, in caso di pericolo

grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Pertanto, sia nei casi in cui è prescritta la proposta di sospensione dei lavori che

nei casi con pericolo grave ed imminente la contestazione è necessariamente

fatta per iscritto. Si rileva comunque che anche quando il cantiere non presenta

aspetti di non conformità, è opportuno che il CSE rappresenti al situazione

mediante rapporti scritti. In conclusione, è sempre opportuno e in taluni casi

obbligatorio che il CSE provveda a lasciare evidenza scritta della propria attività in

cantiere.

DOMANDA 6.7. Termine per la comunicazione di violazioni agli organi di vigilanza Entro quanto tempo dalla comunicazione al committente di sospensione delle lavorazioni o di risoluzione del contratto il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a comunicare le violazioni in cantiere agli organi di vigilanza?

RISPOSTA

Il CSE, ai sensi dell’art. 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in seguito a

contestazione scritta di non conformità a quanto stabilito agli articoli 94,95, 96,

97 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni e prescrizioni del PSC, è obbligato a

comunicare al committente o responsabile dei lavori le violazioni medesime, al

fine di farle cessare mediante il provvedimento adottato da costui di sospensione

delle lavorazioni a rischi e, nei casi peggiori, di risoluzione del contratto.

Nell’ipotesi, poi, in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il

CSE dà comunicazione delle inadempienze all’ASL e alla DTL competenti per

territorio. Per effetto di quest’ultimo periodo, il CSE, per inerzia del committente

nell’adottare i provvedimenti di propria competenza, ritorna ad avere

responsabilità sul perdurare delle violazioni, se non provvede a comunicare le

stesse agli organi di vigilanza. Pertanto, ci si interroga su quale possa essere il

termine entro il quale si manifesta il comportamento inerte del committente o

del responsabile dei lavori in questione. Sul punto, non essendoci interpretazioni

accreditate, si ritiene che debba essere lo stesso CSE ad indicare nella sua

segnalazione di violazioni in cantiere il termine oltre il quale provvederà a

comunicare i fatti agli organi di vigilanza. Termine, piuttosto breve, correlato

all’entità e numero delle violazioni e tecnicamente lungo per consentire al

committente o responsabile dei lavori l’adozione dei provvedimenti. Sul punto si

segnala la singolarità degli appalti pubblici, nel cui ambito il responsabile del

procedimento (anche responsabile dei lavori) ha il solo dovere di segnalare agli

organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice (presumibilmente al

dirigente con potere decisionale e di spesa in relazione al contratto) la

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comunicazione del CSE. Spetterà a quest’ultima adottare il relativo

provvedimento. Si porvi ad immaginare i tempi di adozione di un provvedimento

del genere da parte dalla giunta comunale.

DOMANDA 6.8. Controllo degli impianti, macchine e apprestamenti da parte del CSE Il CSE è tenuto al controllo di funzionamento e sicurezza degli impianti, apprestamenti e attrezzature di cantiere?

RISPOSTA

Il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine

di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei

lavoratori è, ai sensi dell’art. 95, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008, un obbligo del

datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Mentre, spetta all’impresa affidataria

coordinare, ai sensi del successivo art. 97, c. 3, lett. a), del medesimo decreto,

l’attuazione di tali attività. Così come analogo obbligo è a carico del CSE, ai sensi

dell’art. 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, il CSE non è tenuto esso

stesso ad effettuare direttamente i controlli sul corretto funzionamento degli

impianti, apprestamenti ed attrezzature di lavoro, ma è obbligato a verificare che

gli stessi siano stati effettivamente effettuati dalle imprese esecutrici (o dalle

imprese installatrici), sotto il coordinamento dell’impresa affidataria.

DOMANDA 6.9. Trasmissione della dichiarazione di conformità sull’impianto di terra e scariche atmosferiche all’INAIL e ASL Il CSE è tenuto, ai sensi dell’art. 92 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008, a verificare l’attuazione degli obblighi delle imprese esecutrici di cui all’art. 96, tra cui verificare che siano effettuati da costoro il controllo iniziale e periodico degli impianti. In relazione a quest’ultimo aspetto, tenuto conto che l’impresa appaltatrice/esecutrice deve trasmettere la dichiarazione di conformità dell’impianto di terra e dell’impianto contro le scariche atmosferiche, quest’ultimo qualora realizzato, all’INAIL (ex ISPESL) e all’ASL, il CSE è tenuto anche alla verifica che la trasmissione sia stata realmente effettuata e, in caso affermativo, è sanzionabile per violazione del citato art. 92, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

È sufficiente accertare, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 92 c. 1 lett. c) del

D.Lgs. 81/2008, la presenza della dichiarazione di conformità degli impianti.

L’obbligo del CSE è circoscritto al controllo che gli impianti di terra e de

eventualmente dell’impianto contro le scariche atmosferiche siano stati realizzati

a regola d’arte, situazione attestata dalla dichiarazione di conformità, rilasciata

dalla ditta installatrice abilitata a ciò ai sensi del DM 37/2008, e non dalla

trasmissione formale della stessa all’organo competente.

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DOMANDA 6.10. Accesso dei non addetti ai lavori al cantiere Il committente intende far effettuare visite a terzi in cantiere. Il CSE come deve comportarsi.

RISPOSTA

Premesso che il PSC dovrà contemplare le modalità da seguire (autorizzazione,

orari, DPI da adottare, condizioni da rispettare e altre cautele da adottare) per

l’accesso dei non addetti ai lavori al cantiere, nel caso in cui non fossero

contemplate, il CSE dovrà integrare il PSC e far rispettare le regole stabilite per

l’accesso e visita in cantiere, anche dal committente.

DOMANDA 6.11. Più CSE nello stesso cantiere Sono ammissibili per lo stesso cantiere più incarichi di coordinatore per l’esecuzione?

RIPOSTA

Il quesito posto richiede una riflessione ben più ampia: è possibile conferire

l’incarico di coordinatore per la sicurezza ad una persona giuridica, per esempio

ad una società d’ingegneria? Il D.Lgs. 81/2008, non prevede tale possibilità, se

non si dà un significato molto più ampio del consueto alla parola “soggetto”,

includendo non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche. Va, però,

rilevato che, contrariamente alle previsioni della nostra legislazione, la direttiva

92/57/CEE prevede invece esplicitamente che il coordinatore della sicurezza

possa essere una persona fisica o giuridica e che possa anche essere più di uno

nel cantiere. Ciò nonostante il nostro legislatore prevedendo delle responsabilità

oggettive di tipo penale, non riconoscibile alle persone giuridiche ma

esclusivamente alle persone fisiche, il ruolo del CSP o del CSE deve essere svolto

da un’unica persona fisica. Relativamente al CSE è ammissibile, al più, distribuire

l’incarico nel tempo, un solo CSE per determinate fasi di lavoro, o in aree

differenti del cantiere, nel senso di un unico CSE per zona fisica autonoma sotto il

profilo prevenzionistico.

DOMANDA 6.12. Subincarico di coordinatore per la sicurezza Il coordinatore per la sicurezza (CSP o CSE) può essere subincaricato da uno studio professionale che ha ricevuto l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, incluso quelli di coordinamento per la sicurezza?

RIPOSTA

L’incarico professione di coordinatore per la sicurezza (CSP o CSE) è di tipo

fiduciario, inoltre può essere effettuato soltanto dal soggetto che riveste il ruolo

di committente o di responsabile dei lavori e non può essere a sua volta

ulteriormente oggetto di subincarico. Di conseguenza un componente dello

studio professionale per poter conferire di propria iniziativa l’incarico di

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coordinatore per la sicurezza deve ricevere a sua volta incarico di responsabile dei

lavori dal committente, con delega alla scelta e designazione dei coordinatori per

la sicurezza. In tale caso è sicuramente possibile.

DOMANDA 6.13. Verifica dell’identità dei lavoratori da parte del CSE Il coordinatore per l’esecuzione deve verificare l’identità dei lavoratori tramite la tessera di riconoscimento?

RISPOSTA

Al coordinatore per l’esecuzione non è chiesto direttamente dalla legislazione di

verificare l’identità del personale presente in cantiere. Tuttavia, una regola base

del PSC è quella di consentire l’accesso al cantiere solo a persone autorizzate, il

cui identificativo è specificato nel POS delle imprese esecutrici. Dovendo il CSE

controllare l’attuazione del PSC e della relative procedure di lavoro (POS, PiMUS;

ecc.) da parte delle imprese esecutrici, ecco allora da dove nasce l’incarico a suo

carico di verifica dell’idoneità dei lavoratori, da effettuarsi tramite esibizione della

tessera di riconoscimento.

DOMANDA 6.14. CSE di fatto Nel caso in cui non riceva un incarico scritto di coordinatore per l’esecuzione sono identificabile comunque in quanto tale?

RISPOSTA

La nomina di CSE non richiede obbligatoriamente il conferimento di un incarico

scritto, seppur sia preferibile, ma può essere sufficiente un incarico verbale o, in

assenza di questo, l’effettività del ruolo svolto in corso d’opera (si veda la

sentenza della cassazione penale, sez. IV, n. 14817 del 28 aprile 2008).

DOMANDA 6.15. Sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente Quali sono i casi in cui il coordinatore per l’esecuzione deve legittimamente sospendere l’esecuzione delle lavorazioni a rischio grave ed imminente?

RISPOSTA

L’art. 92, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008 dispone a carico del CSE l’obbligo di

“sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate”, senza indicare le situazioni di non conformità che risultano

essere “gravi”. In precedenza , il D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs.

528/99, rimandava la definizione di tali situazioni da uno specifico decreto, la cui

emanazione sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del

decreto correttivo, e che in sede di prima attuazione si ritenevano gravi agli effetti

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dell’applicazione della sospensione delle lavorazioni le reiterate inosservanze

delle norme punite con la reclusione fino a sei mesi. Il D.Lgs. ha spazzato via tale

norma e la previsione di un decreto sulle gravi violazioni.

Ciò premesso, quali possono essere le gravi inosservanze con pericolo grave ed

imminente che richiedono la sospensione diretta da parte del CSE delle

lavorazioni a rischio? Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata confermando la

condanna di coordinatori per l’esecuzione che non hanno adottato il

provvedimento di sospensione in casi in cui la conseguenza della violazione è

stata molto frequentemente la morte di un lavoratore. Si tratta soventemente di

lavori in quota eseguiti senza protezioni ed in violazione delle norme

infortunistiche (si vede per esempio la sentenza della Cassazione penale, sez. IV,

n. 19389 del 18 maggio 2007). Pertanto tutte quelle situazioni che

potenzialmente possono causare infortuni gravemente invalidanti o mortali dei

lavoratori sono da considerare “gravi”. Imminenti se si prevede che lavoratori

possano essere esposti al rischio nell’immediato. Un primo elenco, comunque, di

situazioni ritenute gravi dal legislatore, tanto che se reiterate comportano come

conseguenza la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del

D.Lgs. 81/2008, sono quelle riportate nell’elenco dell’allegato I al D.Lgs. 81/2008,

di seguito riportato. Se poi il destinatario del provvedimento di sospensione

dell’attività lavorativa non adempia all’obbligo sospensivo imposto dal CSE, allo

stesso coordinatore non rimane che lo strumento, da adottare per non incorrere

in ulteriori responsabilità, di richiedere l’intervento della forza pubblica o degli

organi di vigilanza.

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ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

Mancata formazione ed addestramento;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;; Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

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7. IMPRESA AFFIDATARIA

DOMANDA 7.1. Numero delle imprese esecutrici L’impresa affidataria che non esegue direttamente lavori è da considerarsi nel numero delle “imprese esecutrici” che determinano l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Con il D.Lgs. 106/2009, di medicazione ed integrazione del D.Lgs. 81/2008, si è

introdotta una puntualizzazione rilevante sui casi in cui designare i coordinatori

per la sicurezza. Infatti, all’art. 9, cc. 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., lì dove in

precedenza si faceva riferimento genericamente alla condizione della presenza,

anche non contemporanea, più imprese, oggi si fa riferimento invece alla

presenza, anche non contemporanea, di più imprese “esecutrici”. Pertanto,

l’impresa affidataria che non esegue alcuna lavorazione non è da intendersi

impresa esecutrice e non rientra nel novero delle numero delle imprese esecutrici

che fanno scattare l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza.

DOMANDA 7.2. Impresa affidataria negli RTI negli appalti pubblici Negli appalti di lavori pubblici aggiudicati ad un raggruppamento temporaneo di imprese, quale impresa assume il ruolo di impresa affidataria ai sensi dell’art. 89, c. 1. lett. i) del D.Lgs. 81/208?

RISPOSTA

L’impresa affidataria, soggetto che assume grande rilievo sotto il profilo

prevenzionistico, è il soggetto con cui si stipula il contratto d’appalto. Nel caso in

cui il contratto è stipulato con un soggetto singolo è identificata in maniera

univoca. Nel caso di appalto affidato a soggetti plurimi, come nei consorzi e nelle

RTI, si pone la questione dell’identificazione dell’impresa che rivestirà il ruolo di

impresa affidataria. Il D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha

chiarito la questione riferendosi ai consorzi di impresa. In tali casi l’impresa

affidataria non può mai identificarsi con il consorzio, ma con uno dei consorziati

che eseguirà i lavori ed indicato dal consorzio medesimo, sempre che vi sia

l’accettazione di tale ruolo. Rimane, invece, aperta la questione per i

raggruppamenti temporanei di imprese.

Sul punto si è pronunciata l’AVCP che ha espresso un parere all’ANCE (parere n.

48963 del 27 luglio 2010) che, dopo una ricca disanima della questione, giunge

alla seguente conclusione:

“Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene conclusivamente che

l'espressione "consorzi di imprese" contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n.

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81/2008, deve essere intesa come riferita a tutti i soggetti con natura

plurima, abilitati ai sensi del D.Lgs. 163/2006, alla partecipazione a gare

pubbliche ed all'assunzione dei relativi lavori, dunque comprensiva anche

delle ATI e delle diverse tipologie di consorzio ivi previste. In tutti tali casi,

il legislatore richiede l'individuazione di una unica impresa affidataria ai

fini dell'espletamento dei compiti in materia di sicurezza sanciti negli

articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale individuazione è rimessa alla

libera determinazione delle parti - ancorché per le ATI tale ruolo dovrebbe

essere svolto dalla mandataria - e deve essere comunicata alla stazione

appaltante in sede di stipula del contratto d'appalto.”

DOMANDA 7.3. Impresa affidataria negli RTI negli appalti privati Negli appalti di lavori privati appaltati ad un raggruppamento temporanei di imprese (RTI) quale impresa assume il ruolo di impresa affidataria ai sensi dell’art. 89, c. 1. lett. i) del D.Lgs. 81/208?

RISPOSTA

L’individuazione dell’impresa affidataria - di cui all’art. 89, c. 1, lett. i), del D.Lgs.

81/2008 - è rimessa alla libera determinazioni delle parti, che dovranno

preventivamente comunicare al committente la scelta per consentire a costui e al

CSE di svolgere le attività prevenzionistiche previste dalla legge nei confronti di

tale impresa (specifica verifica dell’idoneità tecnico professionale, assicurare che

gli adempimenti posti in campo al datore di lavoro delle imprese affidataria siano

svolte da soggetti adeguatamente formati, assicurare che i costi della sicurezza

nei subcontratti siano corrisposti senza alcun ribasso alle imprese esecutrici,

verificare che sia operativo il controllo della sicurezza in cantiere da parte

dell’impresa affidataria).

DOMANDA 7.4. Controllo della sicurezza in cantiere da parte dell’impresa affidataria L’obbligo a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie di verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del PSC, di cui all’art. 97 c. 1 D.Lgs. 81/2008, include anche la verifica con riguardo ai rischi specifici propri delle attività delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari?

RISPOSTA

Nel passato, pur in assenza di riferimenti legislativi, la giurisprudenza aveva

riconosciuto la responsabilità solidale dei datori di lavoro dell’impresa

appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice per le conseguenze in conseguenza di

non conformità alle norme prevenzionistiche riguardanti aspetti organizzativi e

gestionali del cantiere (si veda a riguardo le sentenze della Corte di cassazione

penale, sez. IV, n. 534 del 22 gennaio 2001, n. 20452 del 24 maggio 2002 e n.

11351 del 31 marzo 2006 e sez. III, n. 20941 del 20941).

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Con il D.Lgs. 81/2008 il ruolo dell’impresa affidataria tracciato dalla

giurisprudenza è stato pienamente riconosciuto ed ampliato di compiti. Tra questi

è previsto, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, la “verifica delle

condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Pertanto, la verifica del

livello di sicurezza in cantiere da parte dell’impresa affidataria non è circoscritta

alle questione del PSC, che riguardano prevalentemente aspetti organizzativi e

gestionali mira ad evitare rischi interferenti, ma abbraccia in maniera più

estensiva “le condizioni di sicurezza dei lavori affidati”, includendo anche quelli

subaffidati.

DOMANDA 7.5. Il POS dell’impresa affidataria che non esegue lavorazioni La redazione del POS è a carico sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici. Ciò premesso, nel caso in cui l’impresa affidataria non esegua direttamente alcuna lavorazione è comunque tenuta alla redazione del proprio POS e alla conseguente verifica di congruenza dei POS delle imprese subaffidatarie con il proprio POS?

RISPOSTA

L’obbligo di redazione del POS, ai sensi dell’art. 96, c. 1, lett. g), del D.Lgs.

81/2008, è posto indifferenziatamente in capo all’impresa affidataria e

all’impresa esecutrice. Nel caso in cui l’impresa affidataria non esegua alcuna

lavorazione (situazione possibile se autorizzata dal committente solo negli appalti

privati), non è per se stesso motivo di esenzione della redazione del proprio POS.

Anzi, anche in questi casi, il POS dell’impresa affidataria risulta essere di

fondamentale importanza, in quanto strumento regolatore degli aspetti

organizzativi (recinzioni, servizi igienico assistenziali, presidi di sicurezza, ecc.) e

gestionali (direttore tecnico di cantiere, addetti alla gestione delle emergenze,

addetto alla manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere, ecc.) del cantiere, al

fine di contemplare i contenuti minimi del POS stabiliti al p.to 3.2 dell’allegato XV.

A riguardo si puntualizza che specifici obblighi dell’impresa affidataria, quali il

controllo della sicurezza in cantiere dei lavori affidati e il coordinamento

dell’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 95 e 96, non possono non

trovare riferimenti specifici nel piano operativo di sicurezza della medesima

impresa affidataria. Inoltre, proprio al fine di verificare la congruenza tra il POS

dell’affidataria e quelli delle subaffidatarie, dando adempimento all’obbligo di cui

all’art. 97, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, in modo che non ci siano soprattutto

incomprensioni su chi è tenuto alla realizzazione e gestione di impianti,

attrezzature, apprestamenti di uso comune, il POS dell’impresa affidataria assume

ancora una volta grande rilievo antinfortunistico, anche se essa stessa non

eseguirà alcuna lavorazione.

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DOMANDA 7.6. Totale subaffidamento dei lavori In un lavoro privato, un’impresa alla quale è stato appalto un lavoro di manutenzione di una facciata può subaffidare completamente il lavoro? In tal caso, quali responsabilità ha in materia antinfortunistica?

RISPOSTA

Il subappalto nei lavori privati ai sensi dell’art. 1656 del codice civile è vietato. Se

però vi è l’autorizzazione del committente, per esempio se il contratto d’appalto

lo preveda espressamente, il subappalto potrà essere effettuato, salvo accertare i

requisiti tecnico professionali ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. In ogni

caso, pur in presenza di un subappalto totale autorizzato, l’impresa affidataria

dovrà adempiere per il cantiere specifico agli obblighi previsti dall’art. 97 del

D.Lgs. 81/2008, non potendo derogare alla norma di diritto pubblico con

pattuizioni di diritto privato.

DOMANDA 7.7. Impresa affidataria e numero delle imprese esecutrici L’impresa affidataria rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto

chiaramente definire l’impresa esecutrice, distinguendola dagli altri operatori

economici, come: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, l’impresa affidataria rientra nel

numero delle imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è

anche impresa esecutrice; situazione questa che potrebbe non verificarsi solo nei

lavori privati.

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8. IMPRESA ESECUTRICE

DOMANDA 8.1. Impresa esecutrice e il DUVRI Ci sono casi in cui l’impresa esecutrice è tenuta a redigere un DUVRI per analizzare e risolvere problematiche di interferenze lavorative?

RISPOSTA

L’art. 96, al c. 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008 pone a carico delle imprese affidatarie

e delle imprese esecutrici la redazione del proprio POS. Al successivo c. 1-bis),

invece, dispone l’esonero alla redazione del POS per coloro che eseguono “mere

forniture” di materiali ed attrezzature in cantiere, con obbligo di applicazione

delle disposizioni previste all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Al fine dell’applicazione

dell’art. 26, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ma più soventemente il

datore di lavoro dell’impresa esecutrice, riveste il ruolo di datore di lavoro

committente e il fornitore di datore di lavoro dell’impresa fornitrice. A carico del

primo vige l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale in questo

caso dei fornitori, della promozione della cooperazione e coordinamento teso alla

eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenti tramite la redazione del

DUVRI e della stima dei costi della sicurezza connessi alle misure contro i rischi

interferenti. A carico dei secondi (i fornitori), invece, è disposto l’obbligo di

partecipare attivamente alla cooperazione e la coordinamento, sempre al fine di

limitare le conseguenze connesse alle interferenze con altre attività, con

l’organizzazione del lavoro e con l’ambiente circostante.

DOMANDA 8.2. Termine per la redazione del POS È possibile iniziare le attività lavorative se non è stato approvato il POS dal CSE?

RISPOSTA

In base all’art. 101, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 i lavori delle imprese esecutrici

(subappaltatori e fornitori in opera di materiali) non possono aver inizio se prima

non sono intervenute le verifiche dei loro POS da parte dell’impresa affidataria e

del CSE, da effettuarsi entro 15 giorni dalla ricezione del POS medesimo. Il

termine di 15 giorni dovrebbe decorrere, in base alla interpretazione letterale

della norma, dalla presentazione del POS all’impresa affidataria e non al CSE.

Quindi è possibile dare avvio ai proprio lavori da parte delle imprese esecutrici o

fornitrici in opera di materiali per decorrenza dei termini di verifica dei POS (per

silenzio assenso).

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9. DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTI

DOMANDA 9.1. Il direttore dei lavori per conto del committente Il direttore dei lavoro per conto del committente ha responsabilità per violazione di norme antinfortunistiche in cantiere?

RISPOSTA

In caso di violazione di norme infortunistiche le responsabilità ricadono sul datore

di lavoro, direttore tecnico di cantiere ed eventualmente sul preposto nominati

da costui, sul coordinatore per l’esecuzione. Anche in assenza del coordinatore

per l’esecuzione, il direttore dei lavori nominato dal committente non assume un

ruolo di garanzia nei confronti dei lavoratori, salvo non si sia intromesso, di fatto,

nella concreta esecuzione dei lavori, in quanto il suo ruolo è quello di controllare

nell’interesse del committente l’avanzamento dei lavori e la relativa

corrispondenza al contratto e dunque al progetto delle opere compiute (si vedano

a riguardo, tra le altre, le sentenza di cassazione penale, sez. IV, n. 13448 del 2

ottobre 1998 e sez. IV, n, 38860 del 21 ottobre 2005). Tuttavia, il direttore dei

lavori è chiamato continuamente a reinterpretare il progetto per interare dettagli

operativi in corso d’opera o addirittura introducendo varianti che incidono sulla

pianificazione dei lavori, sull’organizzazione del cantiere e sui rischi d’interazione

con e tra le fasi lavorative. Per tali motivi deve puntualmente informare il CSE di

ogni mutamento alle previsioni progettuali allo scopo di scongiurare che le

situazioni di cantiere che si vengono a creare non siano preventivamente

analizzate sotto l’aspetto prevenzionistico. In questo senso il direttore dei lavori

potrebbe incorrere in responsabilità per violazioni di norme antinfortunistiche in

cantiere.

DOMANDA 9.2. Responsabilità del capocantiere Quali sono le responsabilità del capo cantiere?

RISPOSTA

La legislazione in materia di tutela della salute della sicurezza nel lavoro, pone al

vertice della piramide, con responsabilità via via decrescenti, il datore di lavoro, al

secondo livello il dirigente e al terzo livello il preposto. La terminologia di

capocantiere deve essere quindi preventivamente inquadrata in una delle figure

di garanzia appartenente all’organizzazione dell’impresa in precedenza indicate.

Più che identificare un preposto, come normalmente avviene, sembra identificare

una figura più vicina a quella di dirigente, in quanto il capocantiere è colui che

nell’organizzazione del cantiere sovraintende dal punto di vista organizzativo

gestionale all’intero cantiere (altrimenti non sarebbe un capo), venendo ad

assumere una posizione di preminenza, indipendentemente dalla presenza di un

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incarico formale (vedi ai riguardo Corte di cassazione penale, sez. IV, sentenza n.

2578 del 26 gennaio 2011), non solo rispetto ad altri lavoratori ma anche ad altri

preposti (capisquadra), così da impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul

lavoro da eseguire.

Pertanto, laddove al capocantiere vengono affidati o esercitati di fatto compiti

che vanno ben al di la della mera sorveglianza (compiti propri del preposto), ma

compiti di direzione del cantiere o, almeno, di talune lavorazioni all’interno di

esso, il capocantiere è più prossimo alla figura del dirigente. Tale posizione pone

l’obbligo a suo carico non solo di verificare che le concrete modalità di esecuzione

delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le norme

antinfortunistiche (vedi ai riguardo Corte di cassazione penale, sez. IV, sentenza

n. 12673 del 4 marzo 2009), tipiche del preposto, ma anche di fornire istruzioni

sulle modalità di effettuazione dei lavori mettendo a disposizione, eventualmente

richiedendoli al datore di lavoro, i mezzi, anche antinfortunistici, per eseguirli. A

nulla rileva che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso

obbligo per un diverso o autonomo titolo (vedi ai riguardo Corte di cassazione

penale, sez. IV, sentenza n. 3948 del 19 febbraio 1998).

DOMANDA 9.3. Il preposto Quali sono le responsabilità dei capisquadra?

RISPOSTA

Il caposquadra, persona che sovrintende all’attività di altri lavoratori appartenenti

alla medesima squadra, è identificabile come preposto. Costui,

indipendentemente da deleghe in materia di sicurezza, è destinatario di

specifiche norme in materia antinfortunistica, la cui violazione è sanzionata

direttamente dal D.Lgs. 81/2008 (art. 56) (si veda, a titolo esemplificativo

cassazione penale, sez. IV, n. 46837 del 27 ottobre 2011). La responsabilità del

preposto è però circoscritta “nell’ambito delle rispettive attribuzioni e

competenze”.

Nello specifico, al caposquadra si chiede fondamentalmente di verificare

l’attuazione delle misure di salute e sicurezza previste per il lavoro da eseguire da

parte della propria squadra. Diversamente, al dirigente (direttore tecnico di

cantiere e capocantiere) si chiede qualcosa in più, cioè l’onere di organizzare in

modo adeguato e sicuro il lavoro con potere/dovere di predisporre i mezzi

necessari. Pertanto, non spetta al preposto (caposquadra) adottare le misure di

prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le

proprie direttive ad impartire le cautele da osservare (si veda Cassazione panale,

sez. IV, sentenza n. 14192 del 21 aprile 2006).

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10. LAVORATORI AUTONOMI

DOMANDA 10.1. Lavoratore autonomo affidatario della costruzione di un edificio E' possibile affidare ad un ditta individuale senza dipendenti la costruzione di un edificio residenziale?

RISPOSTA

Il lavoratore autonomo è un impresa individuale senza dipendenti. Se con tale

impresa si stipula, con tutte le remore del caso, un contratto di costruzione di un

edificio residenziale, questa assume il ruolo di impresa affidataria. Pertanto,

dovrà essere verificata la sua idoneità tecnico professionale in coerenza con il

punto 01 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Nel caso dovesse risultare idonea

sotto tale profilo è possibile stipulare i contratto d’appalto. Se poi eseguirà parte

dei lavori in cantiere direttamente, dovrà essere anche valutata la sua idoneità

tecnico professionale come lavoratore autonomo, conformemente a quanto

stabilito al punto 2 dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

DOMANDA 10.2. Più lavoratori autonomi in squadra Più lavoratori autonomi, ognuno con propria partita IVA, che seguono un opera o lavori per conto di un committente o di un'impresa o per conto di uno dei suddetti lavoratori autonomi sono, al fine dell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, da considerarsi "lavoratori autonomi"?

RISPOSTA

Il lavoratore autonomo “genuino” è quel lavoratore (normalmente ditta

individuale senza dipendenti) che assume il rischio di eseguire la prestazione

richiesta personalmente, senza avvalersi dell’opera di altri lavoratori e in

condizioni di piena autonomia. Qualora la prestazione richiesta da un

committente qualsiasi non è in grado di espletarla personalmente, ma richiede

l’intervento di altri lavoratori autonomi, si viene a costituire un’impresa di fatto,

anche se commercialmente inesistente. In tale circostanza gravano sul lavoratore

autonomo che esercita le funzioni direttive i compiti e relative responsabilità del

datore di lavoro, e non solo della redazione del POS,

DOMANDA 10.3. Adempimento degli obblighi prevenzionistiche dalle imprese di fatto Nel caso in cui più lavoratori autonomi formano impresa di fatto, come adempiere agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici?

RISPOSTA

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La risposta a questa domanda si collega, essendo la continuazione, alla risposta

data alla domanda precedente. In tali casi, colui che assume la preminenza

organizzativa e gestionale ha obblighi prevenzionali non da lavoratore autonomo

ma datore di lavoro. Questi, però, richiedono una serie di adempimenti che non

potranno essere assolti in poco tempo e che molto probabilmente non vorranno

essere assolti dagli interessati. Queste condizioni determinano l’impossibilità di

considerare idonea, sotto il profilo tecnico professionale, ai sensi del p.to 2

dell’allegato XVII al D.Lgs. 81/2008) la società di fatto costituita da più lavoratori

autonomi che operano in squadra.

DOMANDA 10.4. Più imprese di fatto e obbligo di nomina del CSE Più lavoratori autonomi che formano almeno due squadre di operai sono da considerarsi due imprese esecutrici al fine dell'obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

La legislazione venutasi a formare con le correzioni ed integrazioni del D.Lgs.

81/2008 ad opera del D.Lgs. 106/2009, ha inciso profondamente sui casi in cui

designare i coordinatori per la sicurezza. Alla luce dello stato legislativo attuale, i

coordinatori per la sicurezza devono essere incaricati quando si prevedono più

imprese esecutrici, di cui all’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs. 81/2008), anche non

contemporaneamente presenti in cantiere. In tal modo si è operato di escludere,

conformemente con la direttiva comunitaria, tutti i soggetti non identificabili con

le imprese esecutrici dal numero delle imprese che determinano la designazione

dei coordinatori per la sicurezza, tra cui i lavoratori autonomi.

Ciò premesso, più lavoratori che esercitano attività lavorativa non in maniera

autonoma ma in forma associata, anche di fatto, formano impresa di fatto.

Pertanto, quando si vengono a formare più imprese di fatto si cade nell’obbligo

della designazione dei coordinatori per la sicurezza.

DOMANDA 10.5. Formazione obbligatoria dei lavoratori autonomi L'allegato XVII dispone, al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, l'obbligo a carico del committente di verificare, nei casi previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati, l'idoneità sanitaria e la formazione, mentre l'art. 21 dispone solo la facoltà da parte del lavoratore autonomo di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione. Ciò premesso, nel caso in cui il lavoratore autonomo non produca documentazioni circa la formazione che sono ritenuti obbligatori da committente, quest’ultimo deve procedere alla esclusione del lavoratore autonomo poiché non idoneo sotto il profilo tecnico professionale?

RISPOSTA

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Seppure l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 prevede la formazione in materia di

salute e sicurezza del lavoro da parte del lavoratore autonomo un diritto più che

un dovere, nel caso di lavori edili o di ingegneria civile la formazione del

lavoratore autonomo, in relazione ai rischi che presenta la specifica attività da

svolgere in cantiere, è un requisito dell’idoneità tecnico professionale

imprescindibile, che se non posseduta impedisce al committente o all’impresa

affidataria di affidargli attività per contribuire alla realizzazione dell’opera senza

vincolo di subordinazione.

DOMANDA 10.6. Sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori autonomi Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore autonomo ai fini dell’idoneità tecnico professionale è tenuto ad esibire il certificato medico di idoneità sanitaria?

RISPOSTA

Seppure l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza del lavoratore

autonomo un diritto più che un dovere, nel caso di lavori l’idoneità sanitaria alla

specifica mansione o attività da svolgere in cantiere è un requisito dell’idoneità

tecnico professionale del lavoratore autonomo, che se non posseduta impedisce

al committente o all’impresa affidataria di affidargli attività per contribuire alla

realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

DOMANDA 10.7. Lavoratore autonomo e il numero delle imprese esecutrici Il lavoratore autonomo rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione d integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più imprese esecutrici. In più ha voluto

chiaramente differenziale l’impresa esecutrice dal lavoratore autonomo

introducendo la seguente definizione di impresa esecutrice: “impresa che esegue

un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiai”. Mentre

la definizione di lavoratore autonomo è quella di “persona fisica la cui attività

professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di

subordinazione”. Va segnalato che prima dell’emanazione dei chiarimenti

avvenuti con il D.Lgs. 106/2009, la giurisprudenza sull’argomento era stata di

avviso diverso (cassazione, sezione IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009).

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11. LAVORATORI

DOMANDA 11.1. Committenti e lavoro accessorio occasionale I committenti che utilizzano nei propri interventi lavoratori pensionati o lavoratori in cassa integrazione attraverso il meccanismo dei “buoni di lavoro” (voucher), sono da considerarsi datori di lavoro? Nel caso, quali sono i loro obblighi?

RISPOSTA

Il lavoro occasionale accessorio da parte di pensionati, studenti, lavoratori in

cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento

speciale di disoccupazione edile è previsto e regolamentato dalla Legge n. 133 del

6 agosto 2008, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima dalla Legge n. 191

del 23 dicembre 2009 di modifica della Legge Biagi.

In tale evenienza il lavoratore occasionale assume lo status di lavoratore

dipendente e il committente rivesta il ruolo di datore di lavoro. Gli obblighi sono

fondamentalmente di tutela della salute e della sicurezza di tali lavoratori,

attraverso i meccanismi stabiliti fondamentalmente dal titolo I del D.Lgs. 81/2008.

DOMANDA 11.2. Datori di lavoro e lavoro accessorio occasionale Le imprese affidatarie ed esecutrici che utilizzano nei propri interventi lavoratori pensionati o in cassa integrazione, attraverso il meccanismo dei “buoni di lavoro” (voucher), sono da considerarsi datori di lavoro? Nel caso, quali sono i loro obblighi?

RISPOSTA

Il lavoro occasionale accessorio da parte di pensionati, studenti, lavoratori in

cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento

speciale di disoccupazione edile è previsto e regolamentato dalla Legge n. 133 del

6 agosto 2008, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima dalla Legge n. 191

del 23 dicembre 2009 di modifica della Legge Biagi.

In tale evenienza, il lavoratore occasionale assume lo status di lavoratore

dipendente e il datore di lavoro dell’impresa affidataria rivesta il ruolo di datore di

lavoro anche nei loro confronti. Gli obblighi prevenzionistici sono gli stessi che ha

in qualità di datore di lavoro nei confronti di ogni altro dipendente.

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12. FORNITORI DI MATERIALI O ATTREZZATURE IN CANTIERE

DOMANDA 12.1. Fornitori e imprese esecutrici A quali condizioni i fornitori di materiali e di attrezzature sono da considerarsi “imprese esecutrici” secondo la definizione dell’art. 89 c.1 lett. i-bis) D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

Sono da intendersi imprese esecutrici quelle ditte che forniscono materiali o

comunque componenti costituenti l’opera ed eseguono la loro posa o

installazione.

DOMANDA 12.2. Nolo con montaggio di ponteggio La fornitura in opera di un ponteggio è un’attività che equivale a configurare nel cantiere una “impresa esecutrice”?

RISPOSTA

Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. …, del D.Lgs.

81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie

risorse umane e materiali”. Il fornitore con montaggio del ponteggio non esegue

l’opera o parte di essa ma allestisce un apprestamento a servizio dell’esecuzione

dell’opera. Pertanto la logica vorrebbe non farlo rientrare nel novero delle

imprese esecutrici.

DOMANDA 12.3. Nolo con montaggio di gru a torre Il fornitore in opera di una gru a torre di cantiere configura la presenza di una nuova “impresa esecutrice”?

RISPOSTA

Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs.

81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie

risorse umane e materiali”. Il fornitore con installazione della gru a torre non

esegue l’opera o parte di essa, ma allestisce un’attrezzatura a servizio

dell’esecuzione dell’opera. Pertanto, in considerazione di ciò la logica vorrebbe

non farlo rientrare nel novero delle imprese esecutrici.

DOMANDA 12.4. L’impresa che esegue l’impianto elettrico di cantiere Le imprese che partecipano alla esecuzione dell’”impianto di cantiere” (per esempio realizzando l’impianto elettrico di cantiere) sono da considerarsi impresa esecutrice secondo la definizione dell’art. 89 c.1 lett. i-bis) D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

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Per impresa esecutrice s’intende, ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. i-bis), del D.Lgs.

81/2008, “un impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie

risorse umane e materiali”. L’impresa che realizza l’impianto elettrico non esegue

l’opera o parte di essa, ma un impianto a servizio dell’esecuzione dell’opera.

Pertanto non dovrebbe rientrare nel novero delle imprese esecutrici.

DOMANDA 12.5. Il POS e le imprese che effettuano forniture Considerato l’obbligo della redazione del POS a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici e l’esenzione dal medesimo obbligo da parte delle imprese che effettuano mera fornitura di materiali ne sono esonerate, le imprese che effettuano altresì fornitura con posa in opera di materiali o con montaggio di attrezzature sono tenute alla redazione del POS?

RISPOSTA

L’art. 96, c. 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008 dispone l’obbligo della redazione del POS

a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici. Il comma successivo (c. 1-bis) del

medesimo decreto esonera dalla redazione del POS le imprese che effettuano

“mera fornitura” di materiali e attrezzature. Pertanto, le forniture che non

possono identificarsi come “mere forniture” di materiali (cioè quelle con posa in

opera) richiedono da parte del fornitore l’attuazione di tutti gli obblighi a carico

del datore di lavoro delle imprese esecutrici, così come definite all’art. 89 c.1, lett.

i-bis) D.Lgs. 81/2008, incluso la redazione del POS.

DOMANDA 12.6. Responsabilità del fornitore in opera della gru a torre Quali responsabilità ha il fornitore in opera della gru a torre?

RISPOSTE

L’installatore della gru a torre, come l’installatore di qualsiasi attrezzatura di

lavoro deve attenersi a quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2008: “gli

installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per

la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza,

nonché alle istruzioni fornite dai rispetti fabbricati”. La violazione di tali obblighi è

punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

Inoltre, tenuto conto che l’impresa esecutrice è tenuta, ai sensi dell’art. 95 c. 1

lett. d) del D.Lgs. 81/2008, al controllo prima dell’entrata in servizio

dell’attrezzatura di lavoro, è del tutto ovvio che nel caso di nolo di attrezzature

con installazione tale controllo deve essere effettuato dal fornitore e non

dall’impresa esecutrice o affidataria committente.

DOMANDA 12.7. Obbligo di DURC per i fornitori

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I soggetti che effettuano mera fornitura di materiali o attrezzature sono tenuti alla presentazione del DURC?

RISPOSTA

L’interpello n. 58/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali, chiarisce questo aspetto: “Per le ragioni di cui sopra (si legge nelle

conclusioni dell’interpello), con riferimento al secondo quesito, è dunque

possibile affermare che anche per le imprese e i lavoratori autonomi, svolgenti

attività di trasporto di materiale edile, non sussiste l’obbligo di certificazione della

regolarità contributiva mediante DURC”.

DOMANDA 12.8. Responsabilità del noleggiante nel nolo a caldo Quali responsabilità ha il noleggiante nel nolo a caldo di un’attrezzatura?

RISPOSTA

La questione non è stata univocamente chiarita dalla giurisprudenza. Ad ogni

buon conto, per stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia nei confronti

dell’operatore impiegato nel nolo a caldo, è necessario inquadrare nel corretto

modo il contratto che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore. A riguardo,

non è tanto l’oggetto formale del contratto che rileva, ma l’effettiva prestazione

concordata tra le parti. Nel caso in cui con un (pseudo) contratto di nolo a caldo

s’intenda far eseguire lavorazioni specialistiche in completa autonomia (come

nello scavo di sbancamento di un’area per la costruzione di un fabbricato eseguito

in tutta autonomia dall’operatore del mezzo noleggiato o nello scavo per la

realizzazione di u pozzo – sentenza di cassazione penale, sez. IV, n. 1763 del 16

gennaio 2009) e non ci si limita al solo funzionamento di attrezzature particolari

(come nel caso del funzionamento di una centrale di betonaggio in cantiere

noleggiata a caldo) o all’effettuazione di attività nel ciclo operativo del richiedente

il nolo, l’oggetto del contratto, ai soli fini prevenzionistici, non è più da ascriversi

al semplice nolo a caldo ma ad un vero e proprio subcontratto. In tal caso la

prestazione dell’operatore del mezzo non è più accessoria sotto il profilo

dell’oggetto del contratto, in quanto prevale più il fare (eseguire una lavorazione)

che il dare (fornire un mezzo) (sentenza di cassazione penale, sez. III, n. 6923 del

14 luglio 1997). Non è dunque possibile ritenere accessoria la prestazione di un

operatore di un’attrezzatura, benché lo sia sotto il profilo economico rispetto al

costo complessivo del nolo, quando riguarda attività specialistiche, quali per

esempio l’esecuzione di pali trivellati. In tali casi la ditta noleggiante è da

identificarsi a pieno titolo come ditta esecutrice e, in quanto tale, è tenuta ad

adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, tra cui

la redazione del piano operativo di sicurezza (POS). In caso contrario (nolo a caldo

genuino), è il datore di lavoro della ditta che prende con nolo a caldo

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l’attrezzatura a dover garantire in cantiere l’applicazione delle norme

antinfortunistiche e a tutela la salute e la sicurezza dell’operatore (sentenza della

Cassazione penale, sez. 4, n. 41791 del 30 ottobre 2009); il quale, a sua volta,

dovrà essere in possesso di un livello adeguato di formazione a addestramento

nell’uso dell’attrezzatura garantito dal suo datore di lavoro. Non ultimo, è stata

anche riconosciuta la colpa del medesimo manovratore, risultato adeguatamente

informato e formato, per uso scorretto dell’attrezzatura utilizzata nel nolo a caldo

(sentenze della cassazione penale, sez. IV, n. 41791 del 30 ottobre 2009 e n. 109,

del 9 gennaio 2012).

DOMANDA 12.9. Fornitore e il numero delle imprese esecutrici Il fornitore in opera di materiali rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto

chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa

esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di

impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, il fornitore rientra nel numero delle

imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è anche impresa

esecutrice, cioè quando esegue anche la posa in opera di materiali.

DOMANDA 12.10. Nolo a caldo e il numero delle imprese esecutrici Il noleggiante di attrezzature di lavoro a caldo, quali escavatori o gru semoventi, rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto

chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa

esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di

impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, il noleggiante a caldo, impresa che

concede a nolo un’attrezzatura di lavoro con operatore, rientra nel numero delle

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imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori solo se è anche impresa

esecutrice, situazione che potrebbe verificarsi quando si esegue una lavorazione

(scavo, movimentazione di manufatti da costruzione).

DOMANDA 12.11. Fornitura e montaggio di attrezzature e il numero delle imprese esecutrici Il fornitore in opera con montaggio o installazione di attrezzature o apprestamenti, quali gru fisse a torre o ponteggi metallici fissi, rientra nel numero delle imprese che determina l’obbligo di designazione dei coordinatori per la sicurezza?

RISPOSTA

Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione ed integrazione del D.Lgs.

81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In

primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere

designati quando si prevedono più “imprese esecutrici”. Inoltre ha voluto

chiaramente definire, distinguendola dagli altri operatori economici, l’impresa

esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di

impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando

proprie risorse umane e materiai”. Pertanto, l’impresa che esegue un montaggio

di un’attrezzatura non potendosi considerare impresa esecutrice non rientra nel

numero delle imprese che incidono sulla designazione dei coordinatori per la

sicurezza.

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13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DOMANDA 13.1. PSC e rischi specifici propri delle lavorazioni Il piano di sicurezza e coordinamento deve contemplare i rischi specifici propri delle lavorazioni.

RISPOSTA

Il PSC, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, deve contemplare almeno i contenuti

minimi definiti all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. In riferimento alle lavorazioni,

l’allegato in questione stabilisce testualmente che: “il coordinatore per la

progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la

complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi

presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e

alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa,

facendo in particolare attenzione ai seguenti:

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

al rischio di seppellimento negli scavi;

al rischio di caduta dall’alto;

al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;

al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

al rischio di elettrocuzione;

al rischio rumore;

al rischio dall’uso di sostanze chimiche.”

Pertanto i rischi specifici propri delle lavorazioni non devono essere contemplati nel

PSC, ma sicuramente nel POS degli esecutori, salvo che non abbiano la caratteristica

di trasmettersi a terzi impegnati in altre lavorazioni, all’organizzazione o all’ambiente

circostante. Nel qual caso dovranno essere anche indicate le relative misure di

prevenzione e protezione per eliminare o, qualora ciò non è possibile, ridurre al

minimo le interferenze pericolose che determinano.

DOMANDA 13.2. PSC e linee elettriche con parti attive Il PSC deve indicare specifiche disposizioni in caso di presenza nell’area di cantiere o in prossimità di linee elettriche aeree con parti attive?

RISPOSTA

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L’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 dispone che il PSC regolamenti i seguenti aspetti:

in relazione all’area di cantiere contiene l’analisi dei fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, in particolare se dovuti alla presenza di linee elettriche aeree;

in riferimento all’organizzazione del cantiere, invece, deve contenere l’analisi delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

in riferimento alle lavorazioni, si deve analizzare il rischio elettrocuzione.

Pertanto, combinando le richieste legislative minime riportate precedentemente,

nel PSC si devono dare chiare informazioni sull’andamento altimetrico e

planimetrico delle linee elettriche aeree a conduttori nudi e sulla loro tensione

nominale e sulle conseguenti disposizioni e prescrizioni per l’accesso e la sosta dei

mezzi di fornitura e delle modalità di fornitura dei materiali (si pensi al

brandeggio del tubo pompa nel getto del calcestruzzo), nonché sull’esecuzione di

lavorazioni a rischio elettrocuzione (montaggio di manufatti tramite loro

movimentazione con gru a torre o gru semoventi, ecc.).

DOMANDA 13.3. Esonero della redazione del PSC per somma urgenza La legge prevede che in caso di “somma urgenza” la redazione del PSC può essere omessa per consentire di intervenire con immediatezza al fine di rimuovere le cause che l’anno determinata. Pur riconoscendo la somma urgenza se l’inizio dei lavori è tardiva rispetto alla dichiarazione di somma urgenza vige ancora l’esonero?

RISPOSTA

L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 ha previsto una procedura abbreviata e

semplificata per i casi di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria a

prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (casi

di “somma urgenza”) e per garantire la continuità in condizioni di emergenza

nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente

elettrica,acqua, gas e reti di comunicazione.

In particolare, per salvaguardare la sicurezza di una collettività che potrebbe

essere interessata da rischi diretti (somma urgenza) o indiretti (per assenza di

servizi essenziali) è stato stabilito l’esonero dall’applicazione dell’art. 100 (Piano

di sicurezza e coordinamento), del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce i contenuti del

PSC e alcuni adempimenti a questo collegati, potendo ritenere che in tali ipotesi

vige del tutto l’esonero alla redazione del PSC.

Qualora, però, pur in presenza di intervento per somma urgenza, dalla data di

emissione del provvedimento di somma urgenza e l’inizio effettivo dei lavori

decorra un periodo di tempo ampio, potrebbe non trovare logica l’attuazione di

una procedura semplificata (si veda: sentenza di cassazione penale, sez. III, n.

2709 del 23 gennaio 2012).

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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DOMANDA 13.4. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso Negli appalti pubblici le stazioni appaltanti devono stimare solo i costi di contratto da non assoggettare a ribasso di gara o anche i costi ex lege ed entrambi non assoggettare a ribasso di gara?

RISPOSTA

L’AVCP nella determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 ha indicato, forzando quanto

indicato all’art. 131 del D.Lgs. 81/2006 che prevede di indicare i costi per

l’attuazione del PSC che del POS nei bandi di gara e di non assoggettarli a ribasso,

in via generale che gli oneri da non assoggettare a ribasso sono esclusivamente

quelli indicati nel PSC, individuati come costi di contratto, con esclusione di quelli

c.d. ex lege, ossia quelli relativi all’ottemperanza delle disposizioni vigenti in

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (oggi D.Lgs. 81/2008 e

s. m. e i.). Questi ultimi, invece, sempre secondo l’AVCP, che basava le sue

valutazioni su quanto all’epoca previsto dall’art. 87, c. 2,lett. e), del D.Lgs.

81/2008 (oggi abrogato), sono specificatamente indicati dai concorrenti

partecipanti alle gare d’appalto, sono considerati ai fini della verifica della

congruità delle offerte e sono (erano) oggetto di giustificazioni. Il principio è che

attraverso la verifica si congruità si dovesse accertare che l’offerta lasciasse

inalterata la sicurezza ex lege. Tale posizione non sembra essere più attuale a

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 909, lett. b), della legge 296/2006, che

tra l’altro ha abrogato la lett. e), del c. 2, dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006. “In altri

termini tra le giustificazioni presentate ai fini della verifica dell’anomalia

dell’offerta non figurano più gli aspetti attinenti alla sicurezza e alle condizioni di

lavori, il che elimina uno degli argomenti più consistenti sui quali poggiava

l’opinione espressa dall’Autorità nella determinazione n. 4/2006”. Ma,

soprattutto, le conclusioni cui era pervenuta l’Autorità di Vigilanza sembrano porsi

in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni normative in questione, in cui

il divieto di assoggettare a ribasso le spese relative alla sicurezza non prevede

distinguo o eccezioni di sorta. Appare, quindi, maggiormente prudente, ed il linea

con le esigenze di sicurezza, in questo settore particolarmente avvertite, ritenere

che il divieto di assoggettare a ribasso d’asta i costi della sicurezza si applichi a

tutti gli oneri relativi alla sicurezza, vale a dire sia quelli derivanti dal PSC, e sia

quelli imposti dall’attuale D.Lgs. 81/2008”. (Subappalto e sicurezza di Patrizio

Leozappa e Giuseppe Mario Militerni in Sicurezza e cantieri a cura di Giuseppe

Rusconi, UTET Torino, pagg. 843-844)

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D’altronde, la stessa AVCP, chiamata a dirimere un contenzioso sorto in una gara

d’appalto da un’Amministrazione aggiudicatrice e un concorrente partecipante ad

una gara d’appalto indetta dalla prima nella quale, contrariamente a quanto

indicato nella citata Det. n. 3/2006, erano stati indicati nel bando tutti i costi della

sicurezza (sia quelli c.d. di contratto che quelli c.d. ex lege), si è pronunciata nella

delibera n. 127/2007 avvallando l’operato della stessa Amministrazione

aggiudicatrice.

Pertanto, in base a quanto detto precedentemente, i costi della sicurezza da

indicare nei bandi di gara e non assoggettare a ribasso di gara sono tutti i costi

della sicurezza, nessuno escluso.

Infine, per completezza d’argomento, è necessario fare un ulteriore riflessione.

Inquadrare la questione dei costi della sicurezza soltanto nella logica del divieto

del ribasso di gara è importante ma riduttivo e distoglie l’attenzione da un altro

aspetto fondamentale ancora più rilevante: qual è il rapporto tra l’importo dei

lavori, derivante dalla progettazione dei lavori, e l’importo della sicurezza,

derivate dalla progettazione della sicurezza. Su questo piano è di fondamentale

importanza distinguere i costi per l’attuazione del PSC, o meglio quelli ritenuti

non inclusi nelle spese generali a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 32, c. 4,

del DPR 207/2010, dai costi per l’attuazione del POS, semplicemente per

identificare i costi da aggiungere al contratto senza essere ribassati, che lo

rendono remunerativo anche sotto il profilo prevenzionistico, e i costi che

devono essere semplicemente detratti dall’importo per non essere assoggettati a

ribasso di gara.

DOMANDA 13.5. Elenco dei costi della sicurezza L’elenco dei costi della sicurezza di cui al p.to 4, dell’allegato XV. al D.Lgs. 81/2008 è da intendersi tassativo?

RISPOSTA

L’elenco dei costi della di cui al p.to 4, dell’allegato XV. al D.Lgs. 81/2008, non può

ritenersi tassativo per due motivi. Il primo è che lo stesso legislatore introduce

l’elenco utilizzando l’espressione ”nei costi” della sicurezza vanno stimati, per

tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: …, facendo

chiaramente intendere che l’elenco, pur importante, è da ritenersi non esaustivo.

Ma soprattutto è sul piano logico che l’elenco non può considerarsi tassativo,

poiché se ciò fosse sarebbe contrario all’obbiettivo di sicurezza che la legge

persegue, nel senso che qualora il CSP nel PSC individuasse una misura di

sicurezza ritenuta necessaria sotto il profilo prevenzionistico, per il semplice

motivo che non è catalogabile in una delle categorie di costo indicate nell’elenco

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del p.to 4 dell’allegato XV in questione, non potrebbe essere considerata un costo

della sicurezza, quando in realtà tale è. Dimostrazione palese che l’elenco dei

costi della sicurezza non rappresenta tutti i possibili costi della sicurezza è

costituita dagli innumerevoli prezzari ufficiali, regionali e provinciali, dei costi

della sicurezza, i quali, attraverso un’analisi più approfondita e sistematica delle

misure prevenzionistiche possibili nei cantieri, prevedono voci di costo della

sicurezza aggiuntive all’elenco di cui al citato p.to 4 dell’allegato XV.

DOMANDA 13.6. Il ponteggio come costo della sicurezza Il ponteggio è sempre un costo della sicurezza?

RISPOSTA

L’allegato XV, al p.to 4.1.1.a), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei costi della

sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni in cantiere, il costo

degli “apprestamenti previsti nel PSC”. Considerato, poi, che nell’allegato XV.1

(elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione

dei contenuti del PSC) il ponteggio è ricompreso nell’elenco degli apprestamenti,

a molti, forse in maniera strumentale, fa concludere che il ponteggio è sempre un

costo della sicurezza. In realtà non si può condividere questa visone semplicistica

della questione se non si fanno ulteriori considerazioni. I ponteggi, come altre

opere provvisionali, possono essere di servizio (necessarie a lavorare) o avere una

funzione di sicurezza (proteggere, per esempio, dalla caduta dall’alto). Questa

constatazione fa comprendere meglio il significato logico della locuzione

adoperata dal legislatore al citato p.to 4.1.1.a): ”degli apprestamenti previsti nel

PSC”, chiaramente distinguibile dagli apprestamenti previsti nel progetto. I primi

sono necessari alla sicurezza e i secondi, invece, sono indispensabili al lavoro

(mezzi di lavoro). Se poi questo ragionamento non convince, è il caso di fare

ricorso alla definizione di apprestamento, quella contenuta sempre nell’allegato

XV, ma al p.to 1.1.1.c): opera provvisionale necessaria ai fini della tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. In conclusione, il ponteggio è un

costo della sicurezza quando è previsto nel PSC per la tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori in cantiere.

DOMANDA 13.7. La recinzione del cantiere come costo della sicurezza La recinzione di cantiere è un costo della sicurezza?

RISPOSTA

La recinzione del cantiere è certamente un costo della sicurezza, dal momento

che la sua funzione è impedire l’accesso dei non addetti ai lavori al cantiere

nonché di prima protezione o protezione finale tra ambiente interno ed esterno al

cantiere.

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La questione, però, non va letta solo sotto questo punto di vista, ma soprattutto

su come incide il suo costo sul lavoro. Molti ritengono che i costi generali della

sicurezza delle imprese, quelle che sono definiti dall’AVCP nella Det. 4/2006 con la

locuzione “costi ex lege”, sono quelli che derivano dall’applicazione del POS e non

del PSC, mentre questi ultimi sono definiti costi di contratto, costi non

assoggettati a ribasso secondo la medesima determinazione dell’Autorità.

Tuttavia, i costi della sicurezza di contratto non dovrebbero discendere dal

dualismo tra PSC e POS, bensì tra progetto e PSC. La domanda cardine è: quale

relazione esiste tra l’importo di progetto e l’importo dei costi della sicurezza di

PSC. Questo perché tra le spese generali a carico dell’impresa, elencante dall’art.

32, c. 4, alle lett. a) ed o), del DPR 207/2010, vi sono i costi dell’impianto di

cantiere (recinzioni, baraccamenti, impianto elettrico di cantiere,e cc.) e del suo

adeguamento in osservanza del D.Lgs. 81/2008 (tutto il decreto, incluso il titolo IV

e relative regolamentazioni sull’organizzazione del cantiere allegate). Pertanto, la

recinzione di cantiere è un costo delle spese generali comprese nel prezzo dei

lavori (quello del progetto). Tuttavia, la recinzione di cantiere può anche essere

un costo (aggiuntivo) di contratto della sicurezza, quando anziché conformarsi alle

semplici previsioni del D.Lgs. 81/2008 - di cui agli art. 96, c.1, lett. b) (chiare ed

identificabili) e dell’art. 109 (idonee ad impedire l’accesso agli estranei) – svolge

una funzione ulteriore conseguente alla valutazione dei rischi (abbattimento del

rumore, impedire l’incursione di mezzi, …).

DOMANDA 13.8. Costi della sicurezza e loro contabilità Come contabilizzare i costi della sicurezza nell’appalto pubblico di lavori?

RISPOSTA

La domanda posta richiede dapprima di analizzare la questione dei costi della

sicurezza da un altro punto di vista. Premesso quanto illustrato nella domanda

precedente, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice abbia stimato soltanto i

costi di PSC ritenendoli di contra, quindi aggiuntivi all’importo dei lavori, la

relativa contabilità sarà effettuata applicando le regole stabilite nel DPR 207/2010

per la contabilità ordinaria, magari con una contabilità separata dalle lavorazioni

per distinguere nel SAL la parte da non assoggettare al ribasso di gara. Nel caso in

cui, invece, l’Amministrazione aggiudicatrice avesse provveduto anche alla stima

dei costi della sicurezza inclusa non è necessario una contabilità separata ma sarà

possibile, come previsto da una vecchia determinazione dell’AVCP, liquidarla in

ogni SAL in misura proporzionale ai lavori raggiuti, evitando comunque di

assoggettarla a ribasso.

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DOMANDA 13.9. Pagamento dei costi della sicurezza nei subcontratti In base all’art. 100, c. 6-bis, del D.Lgs. 81/2008, il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97, comma 3-bis del medesimo decreto. Ciò premesso, quali sono le modalità operative per adempiervi?

RISPOSTA

L’art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei

lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi posti in campo all’impresa

affidataria dall’ 97, c. 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 97 (obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), c. 3-bis), del D.Lgs.

81/2008, altresì dispone che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli

apprestamenti, gli impianti e le altre attività, di cui al punto 4 (stima dei costi della

sicurezza) dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, siano effettuati dalle imprese

subappaltatrici, l’impresa affidataria corrisponde i relativi oneri della sicurezza ad

esse senza alcun ribasso.

Ciò premesso, l’assicurazione della corresponsione degli oneri della sicurezza

dall’affidatario ai subaffidatari non può prescindere dalla corretta stima dei costi

della sicurezza del PSC inseriti nel contratto d’appalto e dalla chiara

individuazione della quota parte dei costi della sicurezza da inserire nei

subcontratti, in quanto oneri trasferiti all’impresa subaffidataria. Né dalla verifica

del corretto adempimento degli obblighi connessi a tali oneri nel corso di

esecuzione dei lavori da parte del CSE e del corretto inserimento in contabilità

degli stessi per la liquidazione all’appaltatore. Per assicurare, poi, che lo stesso

appaltatore corrisponda la parte degli oneri spettanti al subaffidatario è almeno

necessario farsi rilasciare, ad ogni stato di avanzamento dei lavori, una fattura

quietanzata da parte del subaffidatario, con specificazione dei costi della

sicurezza corrisposti, ovvero una dichiarazione sempre da parte del subaffidatario

del pagamento dei medesimi oneri. Nel caso in cui non dovesse pervenire la

documentazione summenzionata, al fine di assicurare il pagamento degli oneri

della sicurezza nei subcontratti, si deve sospendere il successivo pagamento

all’appaltatore, fino alla regolazione dei pagamenti alle imprese subcontrattiste.

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14. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOMANDA 14.1. POS, DVR e contenuti minimi Nel POS è obbligatorio attenersi ai contenuti minimi stabiliti al p.to 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. È altresì obbligatorio attenersi anche ai contenuti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

Gli elementi minimi del Piano operativo di sicurezza (POS), in assenza di almeno

uno dei quali si applica la sanzione di cui all’ art. 159 c. 1, sono solo quelli di cui

all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Gli altri elementi sono da intendersi facoltativi

ed obbligatori solo per il Documento di valutazione dei rischi (DVR) aziendale.

DOMANDA 14.2. Il POS e il RLS Il POS deve essere firmato anche dal rappresentate dei lavoratori?

RISPOSTA

All’articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 si stabilisce che “prima dell’accettazione del

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche

significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa

esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce

eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo”. La violazione

dell’obbligo non è sanzionata direttamente dalla legislazione. Tuttavia, è opinione

diffusa tra gli organi di vigilanza che al POS, relativamente a questo aspetto, si

applichino le stesse disposizioni del DVR, come quella della data certa (art. 28, c.

2, del D.Lgs. 81/2008) e della consegna tempestivamente, su richiesta dell’RLS e

per l'espletamento della sua funzione, di copia del DVR. In questi casi il mancato

adempimento comporta l’applicazione di una sanzione. Per tali motivi è

opportuno dare evidenza dell’obbligo di consultazione del RLS in merito al POS

attraverso l’apposizione della firma. Si rammenta che ad opera delle modifiche

apportate dal D.Lgs. 106/2009, la firma del DVR (e del POS) da parte del datore di

lavoro, RLS o RLST, dell’RSP e del medico competente è anche sufficiente ad

assolver all’obbligo della data certa.

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15. FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISITICHE DELL’OPERA

DOMANDA 15.1. Funzione prevenzionistica dell’FO Quale funzione prevenzionistica ha il Fascicolo dell’opera?

RISPOSTA

La funzione prioritaria è quella di rendere meglio manuntenibile in sicurezza

l’opera a cui si riferisce. Per raggiungere tale risultato è necessario che vi sia

convergenza d’intenti da parte di più soggetti e non soltanto la buona volontà e

professionalità del CSP. Nel senso che per rendere meglio manuntenibile

un’opera sotto il profilo prevenzionistico è necessario verificare tutti gli spazi

progettati, specialmente quelli tecnici e tecnologici ai quali si accede solo in

occasione delle manutenzioni, per verificare le condizioni di vita ed

eventualmente indicare i correttivi che devono in prima battuta essere recepiti

dal progettista dell’opera e secondariamente, ma non meno importante, essere

approvati dal committente.

Questo aspetto prevenzionistico del Fascicolo dell’opera è rilevabile facilmente

dalla lettura del documento e degli elaborati progettuali. In particolare, i Fascicoli

che indicano essere presenti nell’opera strutture, apprestamenti e attrezzature di

sicurezza denotano maggiormente tale caratteristica. L’accessibilità alla

copertura, l’illuminazione e l’areazione naturale o artificiale di passaggi

tecnologici, la dotazione di un sistema individuale contro la caduta dall’alto, la

dotazione di attrezzature per effettuare in sicurezza la pulizia delle vetrate

interne di grandi dimensioni o delle finestre sono alcuni esempi di elementi che

caratterizzano un FO sostanziale e lo distinguono da uno formale.

DOMANDA 15.2. Contenuti obbligatori dell’FO Il CSP che elabora un Fascicolo dell’opera che non prevede presidi di sicurezza in dotazione dell’opera può essere sanzionato?

RISPOSTA

Intanto deve essere precisato che, contrariamente al PSC che è prescrittivo, il

Fascicolo dell’opera ha una funzione informativa e non prescrittiva. Ciò premesso,

se in dotazione dell’opera non è stato previsto alcun presidio per migliorare le

condizioni di salute e sicurezza durante gli interventi successivi, è molto probabile

che le responsabilità siano da attribuire maggiormente al committente e al

progettista dei lavori, che al coordinatore per la sicurezza. Cioè di coloro che

hanno potere di spesa o potere decisionale nelle scelte progettuali. Inoltre, in

taluni casi, l’assenza di presidi di sicurezza in dotazione dell’opera per la

manutenzione non è sintomo di FO proforma e privo di valore prevenzionistico, in

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quanto in talune opere (per esempio, le strade) non è possibile prevedere nulla di

fisso in dotazione dell’opera per migliorare le condizioni di salute e sicurezza

durante le operazioni manutentive dell’opera medesima.

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori: Impianto fotovoltaico Pannelli fotovoltaici Codice scheda II-1-4

Tipo di intervento: Rischi individuati:

Controllo a vista dello stato di conservazione dei

pannelli fotovoltaici.

Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Non conosciute

Punti critici: Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera: Misure preventive e protettive

ausiliarie:

Accesso ai luoghi di lavoro

Utilizzare esclusivamente le scale

verticali protette con gabbia

metallica in dotazione dell'opera.

Per passare da una falda all'altra

della copertura a SHED, utilizzare

le scale verticali in dotazione

dell'opera.

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

Utilizzare gru su carro o

autogrù(gru semoventi.

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Utilizzare gru su carro o

autogrù(gru semoventi.

Igiene sul lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Interferenze protezione terzi

Porre attenzione alla presenza degli

infissi sulla copertura a SHED.

Mantenere chiusi gli infissi durante

la manutenzione.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertarsi della presenza e del

buono stato di conservazione del

parapetto perimetrale.

Quando necessario, utilizzare

imbracatura anticaduta

agganciata alla linea vita in

dotazione dell'opera.

Mantenere chiusi gli infissi durante

la manutenzione. nel caso

contrario, indossare imbracatura

anticaduta agganciata alla linea

vita in dotazione dell'opera.

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DOMANDA 15.3. Termini di redazione dell’FO Quando, durante l’iter che va dalla progettazione all’esecuzione dei lavori, deve essere redatto il Fascicolo dell’opera?

RISPOSTA

Il Fascicolo dell’opera è redatto dal CSP, ad eccezione degli interventi di

manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, c. 1 , lett. a), del DPR 380/2001, durate la

fase della progettazione ed è consegnato al committente, insieme al PSC, prima

della richiesta della presentazione delle offerte (art. 91, c. 1, D.Lgs. 81/2008). È

aggiornato dal CSE in corso d’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle

modifiche intervenute (art. 92, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008). Nel corso di vita

dell’opera, l’FO, secondo l’allegato XVI al D.Lgs. 81/2008, è aggiornato a cura del

committente a seguito delle modifiche intervenute durante la sua esistenza. Negli

interventi che richiedono nuovamente la designazione di un ordinatore per la

sicurezza e che non siano di semplice manutenzione ordinaria, l’FO è aggiornato

dal coordinatore medesimo. L’FO accompagna l’opera per tutta la vita.

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16. APPALTI DI LAVORI ALL’INTERNO DELLE AZIENDE

DOMANDA 16.1. Rischi interferenti I rischi interferenti sono solo quelli relativi ai contatti pericolosi tra le attività del committente e degli esecutori o tra le attività degli esecutori terzi all’azienda?

RISPOSTA

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella Det. n. 3/2008, aveva

definito rischio interferente ogni “circostanza in cui si verifica un contatto

rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il

personale delle imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con

contratti differenti”. Da questa definizione però si escludono i rischi dei luoghi in

cui si effettuano lavorazioni affidate a terzi, indipendentemente dalla presenza di

personale del committente, come il rischio asfissia presente in un silos in

occasione della sua pulizia o il rischio di schiacciamento per effetto dello

svuotamento di una tramoggia intasata (sentenza della cassazione penale, sez. IV,

n. 5420 del 10 febbraio 2012) o il rischio di caduta dall’alto per effetto dello

sfondamento di una copertura fragile (sentenza di cassazione penale, sez. IV, n.

44881 del 21 dicembre 2010). Più in generale, poi, l’obbligo di promozione della

cooperazione e coordinamento del datore di lavoro committente che sfocia nella

redazione del DUVRI, riguarda tutti i rischi ad eccezione dei rischi specifici propri

degli esecutori terzi, sempre che questi non appartengano alla categoria di rischio

generale, la cui riconoscibilità ed analisi non richiede una particolare competenza

tecnica di settore, generalmente mancante in coloro che operano in settori

differenti o che implicano specifiche conoscenze specialistiche (sentenza

cassazione penale, sez. IV, n. 36857 del 23 aprile 2009).

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17. RECINZIONE DI CANTIERE

DOMANDA 17.1. Recinzioni conformi È possibile chiarire meglio i requisiti prestazionali delle recinzioni di cantiere in conformità al D.Lgs. 81/2008?

RISPOSTA

In base agli articoli 96, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i., la recinzione di

cantiere, unitamente ai suoi varchi, deve essere “chiaramente visibile ed

individuabile”, nonché, in relazione al “tipo di lavori effettuati”, ai sensi del

successivo art. 109 del medesimo decreto, “atta ad impedire l’accesso agli

estranei alle lavorazioni”. Pertanto il legislatore stabilisce due qualità delle

recinzioni:

- chiara identificabilità, requisito che consente di avere un’immediata percezione della presenza del cantiere;

- conformazione, dimensionale e materiale, atta ad impedire l’accesso agli estranei, in relazione al tipo di lavori effettuati.

Nella realtà entrambi i requisiti dipendono dalla tipologia dei lavori e quindi dal

contesto entro cui gli stessi sono eseguiti. Per esempio, la visibilità può assumere

significato differente a seconda che il cantiere sia in una zona pedonale o in

prossimità di strade. Così come l’inacessibilità, naturalmente accidentale, all’area

di cantiere, zona a rischio, assume connotazioni diverse a seconda che

l’intervento sia in un centro abitato o in un’area rurale. Nel primo caso non è

sufficiente una recinzione costituita da una semplice rete plastica arancione

sostenuta da paletti in ferro infissi nel terreno, come lo è in una zona poco

antropizzata, in quanto non offre sufficiente resistenza agli urti materiali, ma è

necessario realizzare la recinzione con requisiti di stabilità superiori. Nelle

immagini seguiti sono riportate, in ordine crescente di prestazioni di relativi alla

visibilità e alla stabilità, alcuni soluzioni tipiche di recinzione di cantiere.

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DOMANDA 17.2. Recinzioni di cantiere e valutazione dei rischi Le recinzioni devono possedere ulteriori requisiti oltre quelli della chiara individuabilità ed idoneità ad impedire l’accesso agli estranei?

RISPOSTA

Ai requisiti minimi stabiliti dalla legge (visibilità e idoneità ad impedire l’accesso

agli estranei) le recinzioni devono frequentemente rispondere ad altre esigenze.

Non va dimenticato che la recinzione costituisce l’unica barriera tra interno ed

esterno ed in quanto tale deve proteggere l’ambiente esterno, incluso le persone,

dagli agenti di cantiere (rumore, polveri, schizzi, spruzzi, schegge, rischi meccanici,

ecc.) e l’ambiente interno dall’aggressività dell’ambiente esterno (incursione di

mezzi, ecc.). Dunque, è la valutazione dei rischi ambientali e dei rischi di cantiere

che determina gli ulteriore requisiti delle recinzioni da aggiungere a quelli minimi

inderogabili stabiliti dalla legge.

DOMANDA 17.3. Recinzioni e cantieri stradali Nei cantieri stradali è sufficiente sotto il profilo prevenzionistico il segnalamento previsto al codice della strada?

RISPOSTA

I codice della strada ed il suo regolamento stabiliscono norme di segnalamento

dei cantieri che interessano la sede stradale o le vicinanze della stessa, che

possono determinare pregiudizio alla viabilità. Il codice si preoccupa soprattutto

degli effetti sulla viabilità che della protezione degli addetti ai lavori. Su questi

agiscono le norme antinfortunistiche. Pertanto, non è sempre sufficiente

attenersi, sotto il profilo prevenzionistico, esclusivamente al codice della strada,

ma è necessario integrare le misure con quelle del D.Lgs. 81/2008. Relativamente

alle recinzioni, per il codice della strada è sufficiente apporre sul luogo dei lavori

un barriera di testa e delimitare la zona d’intervento con coni segnalatori (per

lavori fino a due gironi) o delineatori flessibili incollati al fondo stradale (per

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durate dei lavori superiore ai due giorni), oltre che curare il presegnalamento e

post segnalamento. È del tutto ovvio che una delimitazione dell’area d’intervento

di questo genere non offre alcuna protezione contro i rischi di incursione dei

mezzi della viabilità ordinaria nel cantiere. In tale evenienza è necessario

sostituire i delineatori con recinzioni vere e proprie, del tipo “new jersey”

sormontante, eventualmente, da cesata superiore metallica.

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18. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE

DOMANDA 18.1. Servizi igienico-assistenziali di cantiere Quali servizi igienico assistenziali devono essere disponibili in cantiere?

RISPOSTA

Con il D.Lgs. 81/2008 la normativa precedente (DPR 303/56) è stata

profondamente innovata. L’art. 86, c. 1, lett. a), e l’allegato XII p.to 1, del D.Lgs.

81/2008 stabiliscono le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di

cantiere. In particolare, l’allegato specifica che “i luoghi di lavoro al servizio dei

cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e

della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto”. Quindi la

dotazione di servizi igienico assistenziali dipende dalla valutazione dei rischi e

dalle caratteristiche del cantiere. Sotto il primo profilo è del tutto evidente che il

cantiere debba essere dotato di servizi igienico-assistenziali, comprendenti water

e lavabo, locali spogliatoio-ricovero-riposo-consumazione pasti. Mentre la

dotazione di docce dipende dalla valutazione dei rischi, risultando necessaria solo

nei casi di lavori insudicianti o con contaminanti. Dal punto di vista della

specificità del cantiere, è lo stesso legislatore che prevede, in mancanza di spazi

sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, la possibilità di attivare

convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In tale evenienza la

convenzione deve essere tenuta in cantiere e portata a conoscenza dei lavoratori.

Eventualmente, in cantiere possono essere previsti locali dormitori, locali mensa,

locali uffici, locale infermeria oltre ad altri locali di vita destinati ai lavoratori, in

base alle esigenze specifiche del cantiere stesso.

DOMANDA 18.2. Standard dei servizi igienico-assistenziali Quali devono essere le caratteristiche dei servizi igienico assistenziali?

RISPOSTA

Il numero minimo dei servizi igienico-assistenziali va calcolato in base alla

presenza massima di lavoratori in cantiere. Possono avere anche un ampliamento

o diminuzione nel tempo in funzione della effettiva presenza di lavoratori nelle

varie fasi lavorative da eseguire, anche se tale soluzione generalmente costituisce

più motivi di aumento che di diminuzione dei costi. Nello specifico il numero di

WC minimo è di 1 ogni 10 lavoratori, il numero di lavabi di 1 ogni 5 lavoratori e il

numero di docce (se dovute) di 1 ogni 10 lavoratori. Relativamente alla

caratteristiche ambientali, queste sono ampiamente specificate nell’allegato XIII,

di seguito riportato.

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ALLEGATO XIII D.LGS. 81/2008 – STRALCIO PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA

LOGISTICA DI CANTIERE

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto

delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme

specifiche nel presente Decreto Legislativo.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

2. Docce

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori

4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità

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sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

DOMANDA 18.3. Dimensionamento dei servizi igienico-assistenziali Come dimensionare i servizi igienico assistenziali costituiti in box monoblocco e dove ubicarli?

RISPOSTA

Nel caso di uso di unità logistiche prefabbricate, ai fini della progettazione del

cantiere non è sufficiente indicare semplicemente il numero dei servizi (per

esempio, 3 bagni e 5 lavabi), ma è necessario trasformare questo dato in

superfici. A riguardo, non esistono minimi di legge fissati per i cantieri, pertanto

potranno essere adoperati gli standard dimensionali derivanti da altri contesti o

da orientamenti forniti dalle regioni, come nelle linee guide per l’alta velocità.

Normalmente si adoperano i seguenti parametri:

- 1,2 m2 per ogni WC (il WC chimico anche 1,0 m2); - 0,6 m2 per ogni lavabo; - 1,6 m2 per ogni doccia (incluso lo spazio antistante); - 1,2÷1,6 m2 per lavoratore per locale spogliatoio e/o riposo e/o di

ricreazione(altezza minima interna 2,4 m); - 8,0 m2 per lavoratore per locale dormitorio (altezza minima interna 2,4 m).

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DOMANDA 18.4. Box per servizi igienico-assistenziali È obbligatorio costituire i servizi igienico-assistenziali in box prefabbricati

RISOSTA

I servizi igienico assistenziali, nelle dotazioni previse dall’allegato XIII al D.Lgs.

81/2008, possono anche essere in unità logistiche monoblocchi o da assemblare

in cantiere, ma non necessariamente. Nei casi in cui siano già presenti nell’opera

oggetto dell’intervento edilizio e disponibili, come nei casi della manutenzioni o

ristrutturazioni immobiliari, bagni ed altri locali da adibire a servizi igienico-

assistenziali, con caratteristiche ambientali ed impiantistiche rispondenti al citato

allegato XIII, è possibile adempiere all’obbligo di legge mettendo a disposizione

dei lavoratori i servizi esistenti.

DOMANDA 18.5. Uso del WC chimico Il D.Lgs. 81/2008, allegato XIII, p.to 3.4, sulle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, prevede la possibilità di utilizzo dei WC chimici, con caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. Ciò premesso, quali sono queste caratteristiche?

RISPOSTA

Le caratteristiche dei WC chimici di cantiere sono state indicate dalla circolare del

Ministero della salute del 31 ottobre 2007 (Linee guida relative alle

caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili

chimici). Nello specifico la circolare prevede le seguenti caratteristiche:

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1. il bagno deve essere costituito o rivestito internamente con materiali non porosi che presentino superfici lisce, senza angoli vivi, che permettano una rapida decontaminazione;

2. le dimensioni interne non devono essere inferiori a 100 x 100 cm per la base e a 200 cm per l'altezza; il bagno destinato a disabili non dovrà presentare barriere che impediscono l'uso dello stesso a

3. disabili in sedia a rotelle (presenza di scalini, assenza di maniglie di appoggio); inoltre in questo caso il bagno deve essere provvisto di un piano di calpestio che assicuri la rotazione completa di una sedia a rotelle;

4. nella struttura del bagno devono essere presenti delle griglie di aerazione poste nel terzo inferiore della porta che assicurino un continuo ricambio d'aria;

5. il tetto deve essere preferibilmente costituito da materiale semitrasparente realizzato in modo tale da favorire l'illuminazione dall'esterno e limitando il surriscaldamento da irradiazioni solari;

6. la porta deve aprirsi verso l'esterno ed essere dotata di un sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichi quando il bagno è libero od occupato; deve essere inoltre presente un chiavistello azionabile dall'interno e, in caso di necessità, dall'esterno con apposita chiave;

7. deve essere assicurata nel bagno la presenza di carta igienica in apposito contenitore e di un gancio appendiabiti;

8. deve essere assicurata all'interno del bagno o nelle immediate vicinanze (e in questo caso nel rapporto di circa 1:8) una struttura per il lavaggio e, se possibile, disinfezione delle mani; all'acqua destinata al lavaggio delle mani deve essere aggiunto un disinfettante che assicura la non proliferazione di microrganismi o muffe nell'acqua stessa; deve inoltre essere assicurata la presenza di asciugamani monouso;

9. è opportuna la disponibilità di bagni chimici corredati di lavamano interno o esterno con acqua additivata di disinfettanti ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione, manipolazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, ove sia prevista la presenza di tale personale;

10. il vaso deve essere dotato di un meccanismo che prevede l'innalzamento della seggetta affinché questa, dopo ogni utilizzo, si disponga in posizione verticale; è necessaria la presenza di un distributore di copriseggetta in carta con congrua dotazione della stessa;

11. il bagno deve essere dotato di un sistema di ventilazione, mediante un tubo che metta in comunicazione il serbatoio dei reflui con l'esterno del tetto, che impedisca l'esalazione di eventuali odori molesti all'interno della cabina WC;

12. la vasca reflui deve essere preferibilmente dotata di un sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o urine che possano contaminare l'utilizzatore e la seggetta; la schermatura dovrà essere provvista di un sistema di pulizia e di decontaminazione; per la pulizia della schermatura devono essere

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utilizzati liquidi contenenti tensioattivi, disinfettanti o applicato altro idoneo sistema;

13. è fatto divieto assoluto di riutilizzare reflui, anche se trattati, per la pulizia della schermatura;

14. la svuotatura della vasca di raccolta dei reflui deve essere effettuata, tenendo conto in particolare della situazione meteorologica e della numerosità delle utenze definita e indicata dalle aziende, almeno una volta a settimana;

15. deve essere impedito l'accesso al bagno nel caso in cui la vasca di raccolta sia colma o satura;

16. dopo ogni svuotatura deve essere effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione a temperatura elevata (100 0C) e ne sarà ripristinata la completa funzionalità; gli operatori, in questo caso, dovranno comunque adottare opportune

17. misure di sicurezza al fine di evitare l'esposizione ai contaminanti; 18. è opportuno che il bagno sia fornito di specchietto di opportune

dimensioni; 19. appositi segnalatori esterni al bagno devono indicare il sesso a cui sono

destinate le varie strutture, il divieto di fumare all'interno del bagno ed il divieto di sosta nelle immediate vicinanze.

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19. VIABILITÀ DI CANTIERE

DOMANDA 19.1. Requisiti della viabilità di cantiere Quali requisiti deve possedere la viabilità di cantiere?

RISPOSTA

La legislazione è avara di disposizioni regolamentari sulla viabilità di cantiere.

L’art. 108, del D.Lgs. 81/2008, che rinvia al p.to 1 dell’allegato XVIII, punta

l’attenzione esclusivamente sulle rampe di accesso al fondo degli scavi di

splateamento o di sbancamento, sulla viabilità pedonale e sulle vie ed uscite di

emergenza (vedi tabella successiva). Poco o niente dispone sulle caratteristiche

che devono essere possedute dalla rete viaria destinata al transito dei mezzi di

cantiere. Dello stesso tenore è quanto disposto all’articolo 95, c. 1, lett. b), del

D.Lgs. 81/2008, che dispone di curare la scelta e l’ubicazione di posti di lavoro

tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di

spostamento o di circolazione. All’articolo 96, c. 1, lett. b),del D.Lgs. 81/2008 è

stabilito, inoltre. che gli accessi al cantiere siano chiaramente visibili ed

identificabili. Mentre è demandata al coordinatore per la sicurezza la

“progettazione” del sistema viario interno al cantiere nell’ambito del PSC (p.to

2.2.2 lett. c), all. XV, D.Lgs. 81/2008), tendo conto delle modalità di accesso, della

presenza di eventuali scavi, della presenza di impianti a rete aerei ed interrati e di

ogni altro elemento che ne condiziona il tracciato e la sua stabilità.

ALLEGATO XVIII D.LGS. 81/2008 - VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI

MATERIALI

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono

avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è

previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso

pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo

nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve

essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro

del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere

realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro

lato.

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere

provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra,

con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte

segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la

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caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze

pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito

delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il

più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in

condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza

dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali

nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate

di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto.

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20. GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA IN CANTIERE

DOMANDA 20.1. Piano di emergenza per il cantiere È obbligatorio redigere il piano di emergenza per i cantieri?

RISPOSTA

In attesa dei decreti attuativi di cui all’art. 46, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, la materia è

regolata dal decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (Criteri generali di

sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

Questo decreto si applica ai cantieri temporanei e mobili limitatamente alle

prescrizioni degli articoli 6 e 7. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 5, che

prevede “all'esito della valutazione rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le

necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio

riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui

all'allegato VIII” non trova applicazione nei cantieri e la redazione scritta di un

piano di emergenza non è obbligatoria. Tuttavia, è ovvio che le misure

organizzative e gestionali in materia (i contatti con i servizi pubblici competenti in

materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle

emergenze; la designazione preventiva degli addetti ai servizi di primo soccorso e

salvataggio, antincendio e rapida evacuazione dai luoghi con pericolo e

quant’altro disposto dagli dal 43 al 46 del D.Lgs. 81/2008) dovranno trovare

attuazione.

DOMANDA 20.2. Percorsi d’esodo in cantiere Si devono prevedere in cantiere percorsi di esodo che conducono a luoghi sicuri?

RISPOSTA

L’allegato XVIII, p.ti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, del D.Lgs. 81/2008, prescrive che i posti di

lavoro in caso di pericolo devono poter essere evacuati rapidamente ed in

condizioni di sicurezza; che il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e

delle uscite di emergenza dipendono da diversi fattori, quali la dimensione del

cantiere e dei locali, dall’impiego delle attrezzature, nonché dal numero massimo

di persone che possano esservi presente; che le vie e le uscite di emergenza

devono restare sgombre e, nel caso, dotate di illuminazione di emergenza di

intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto. Quindi è necessario identificare

chiaramente e mantenere sempre fruibile i percorsi d’esodo nei cantieri

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DOMANDA 20.3. PSC e gestione delle emergenze Il piano di sicurezza e coordinamento deve trattare le problematiche di gestione del primo soccorso, antincendio ed emergenze in genere?

RISPOSTA

Come specificato in precedenza, il decreto del Ministero dell’interno 10 marzo

1998, norma attualmente cogente ai fini della sicurezza antincendio e la gestione

delle emergenze nei luoghi di lavoro, deroga dall’obbligo della redazione del

piano di emergenza nei cantieri. Pertanto, l’appaltatore, cioè il datore di lavoro

dei luoghi di lavoro del cantiere, non è tenuto alla sua redazione; né tra gli

elementi minimi obbligatori del POS, di cui al p.to 3.2 dell’allegato XV al D.Lgs.

81/2008) si rinvengono elementi di regolamentazione in tal senso, se non

l’indicazione dei soggetti addetti la pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

dei lavoratoti (p.to 3.2.1.3).

Nei contenuti minimi del PSC, invece, di cui al p.to 2 dell’allegato XV al D.Lgs.

81/2008, comprendono l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,

antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sia nel caso di servizio sia a carico

dell’appaltatore che quando è previsto in contratto sia quando è organizzato

direttamente dal committente, nonché i riferimenti telefonici delle strutture

previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

Pertanto, la legislazione non prevede esplicitamente che il coordinatore per la

sicurezza si occupi delle questioni inerenti le problematiche connesse al primo

soccorso, antincendio e gestione delle emergenze in genere, se non nei limiti

accennati in precedenza. Tuttavia, indirettamente, tali questioni devono essere

affrontate dal coordinatore per la sicurezza e risolte. Ciò accade quando è

chiamato ad indicare nel PSC le specifiche sull’uso comune da parte di più imprese

e lavoratori autonomi di mezzi e servizi di protezione collettiva (p.to 2.3.4), tra cui

segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per il primo soccorso,

illuminazione d’emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze

(allegato XV.1.4), o quando deve curare la viabilità principale di cantiere (p.to

2.2.2.c dell’allegato XV),quindi anche quella per l’esodo in caso di pericolo

imminente, o le zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di

esplosione (p.to 2.2.2.n dell’allegato XV).

DOMANDA 20.4. Servizi emergenza messi a disposizione dal committente La legge stabilisce il principio secondo il quale le imprese possano essere esonerate dall’organizzazione di apposito servizio di gestione del primo soccorso e delle emergenze qualora sia previsto nel contratto d’appalto che analoghi servizi siano a carico del committente.

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È plausibile inserire una clausola del genere in un contratto d’appalto con un committente privato cittadino?

RISPOSTA

L’art. 104, c. 4, del D.Lgs. 81/2008, in effetti stabilisce che quando è previsto nei

contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori

organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei

lavoratori, i datori di lavoro delle (imprese affidatarie ed esecutrici) sono

esonerati da quanto previsto dall’art. 18, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 –

inerente l’obbligo di designazione preventiva dei lavoratori incaricati

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Di questa possibilità di deroga se ne fa normalmente un abuso, in quanto,

puntando sulla scarsa conoscenza della norma (o attenzione) da parte della

generalità dei committenti privati occasionali, facilmente si trasferiscono obblighi

dalle imprese ai committenti. Lo spirito invece del legislatore era quello di

ottimizzare i servizi in questione, soprattutto in quelle realtà dove sono già

operanti. In questi casi è ipotizzabile che il datore di lavoro organizzi anche per il

cantiere tali servizi, in quanto già presenti nel luogo di lavoro ed operanti. Nel

caso in cui, invece, sia un privato cittadino ad organizzare i servizi di primo

soccorso, antincendio e di gestione delle emergenze, si pone la questione della

reale possibilità di adempimento dell’obbligo da parte di costui. Obbligo che non

solo comporta la messi a disposizione di mezzi, ma anche di uomini, che devono

essere preventivamente formati ed addestrati secondo le previsioni di legge.

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21. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI IN QUOTA

DOMANDA 21.1. Ancoraggi dei DPI anticaduta e certificazione CE Il sistema di protezione individuale contro la caduta dall’alto deve essere certificato CE secondo la norma UNI EN 795?

RISPOSTA

Il problema si pone per tutti i dispositivi di ancoraggio delle imbracature anticaduta (dalla classe A alla classe E della norma EN 795). La risposta è insita nella definizione di DPI, di cui all’art. 74 c. 1 D.Lgs. 81/2008, che sinteticamente può essere così resa: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, inclusi i complementi e gli accessori, per proteggere dagli effetti della caduta dall’alto. Quindi anche i complementi e gli accessori necessari allo scopo sono da includere nella definizione dei DPI. I DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/1992 e s. m., che prevede l’obbligo e le modalità per la marcatura CE. Relativamente ai complementi e agli accessori si ritiene (opinione condivisa in seno al normatore europeo) che:

1. tutti gli ancoraggi che possono essere spostati (in teoria, che possono essere portati con se dall’operatore) sono configurabili come DPI e necessitano di marcatura CE (in sostanza sono gli ancoraggi di classe B (mobili) ed E (a corpo morto) della norma EN 795);

2. tutti gli ancoraggi che sono installabili stabilmente su una struttura non sono configurabili come DPI e possono essere commercializzati sulla base di dichiarazione di conformità del produttore, senza necessità di marcatura CE;

3. tutte le strutture esistenti non specificatamente previste come ancoraggi (pali, tralicci, travi, ponteggi, ecc.) a cui si può ancorare un DPI devono solamente essere verificate da persona competente, che ne autorizza l’uso come ancoraggi strutturali.

Pertanto, se la linea vita è temporanea (portabile, come nel caso delle linee vita adoperate nella costruzione di strutture in cemento armato prefabbricato), ha necessità della marcatura CE; se la linea vita è fissa, non è richiesta la marcatura CE, ma è richiesta una dichiarazione di conformità del produttore sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato delle sezioni resistenti, certificati di prova (anche redatto da un professionista e non necessariamente da un laboratorio di prova) per verificare la conformità alla norma EN 795 (tra cui i diagrammi dei carichi dinamici al variare delle dimensioni della linea), oltre alla scheda tecnica di tutti gli elementi del sistema, le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione. In figura è riportata una esemplificazione di un sistema di protezione dalle cadute dall'alto di tipo individuale costituita da: a) imbracatura del corpo (obbligo di certificazione in quanto DPI); b) collegamento dell'imbracatura all'ancoraggio (con obbligo di certificazione in quanto appartenenti alla categoria dei DPI);

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c) ancoraggio (senza obbligo di certificazione, ad eccezioni per quelli di classe B e D della norma UNI EN 795, in quanto appartenenti alla categoria dei DPI; 1. parte strutturale (senza obbligo di certificazione, ma con verifica strutturale d’idoneità).

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22. PONTEGGI

DOMANDA 22.1. Ancoraggio dei ponteggi in alternativa ai tasselli Nei casi in cui non è possibile utilizzare gli ancoraggi a tasselli meccanici e chimici, come negli edifici il cui paramento murario non offre sufficiente garanzia di resistenza, com’è possibile realizzare gli ancoraggi del ponteggio.

RISPOSTA

In Questi casi è possibile effettuare, se l’edifico non è vincolato o se vi è

l’autorizzazione della Sovrintendenza, ancoraggi a cravatta con tubo passante nel

muro.

DOMANDA 22.2. Distanza dell’ultimo impalcato dal tetto A quale distanza massima dalla linea di gronda deve essere realizzato l’ultimo ponte di servizio del ponteggio, qualora questo abbia la funzione di proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto dai bordi della copertura e tenuto conto che lo stesso svolge anche funzione di servizio per eseguire lavori ai cornicioni?

RISPOSTA

La legge non fornisce più disposizioni a riguardo, né indicazioni utili derivano dalla

Circ. 13/2010. Pertanto, si ritiene che la distanza e le caratteristiche del

prolungamento scaturiscano dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente

progettazione del ponteggio che tenga conto anche degli effetti locali e globali dei

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carichi dinamici conseguenti alla caduta di lavoratori sul ponteggio (per ulteriori

dettagli vedi domanda successiva).

DOMANDA 22.3. Protezione contro la caduta dall’alto dalle coperture con il ponteggio È possibile adoperare il ponteggio come protezione dalla caduta dall’alto delle coperture?

RISPOSTA

In seguito ad un infortunio avvenuto per sfondamento di una tavola fermapiede

dell’ultimo impalcato di un ponteggio di protezione dalla caduta dall’alto di un

edificio, avvenuto conseguentemente alla caduta dall’alto di un lavoratore

addetto ai lavori in copertura, è stata modificata la profondamente la legislazione

vigente sino al D.Lgs. 81/2008 versione originaria, che prevedeva come possibile

soluzione per la protezione dalla caduta dall’alto delle coperture quella offerta dai

ponteggi di facciata, mediante il loro prolungato oltre 1,20 metri oltre la linea di

gronda delle coperture stesse.

Ciò premesso, alla domanda posta ha già dato una risposta interlocutoria il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 29 del 27 luglio

2010. In questa si afferma la possibilità di utilizzo del ponteggio per la protezione

della caduta dall’alto a condizione che in base alla valutazione dei rischi si

stabiliscano le caratteristiche della protezione e si effettuino i calcoli strutturali

del ponteggio, che tengano conto anche dell’azione dinamica della caduta dei

lavoratori sul ponteggio.

Pertanto, è possibile utilizzare il ponteggio, ma a condizione che, in attesa delle

nuove autorizzazioni ministeriali dei ponteggi o del rinnovo delle autorizzazioni

ministeriali esistenti che dovranno prevedere la soluzione al problema, si effettui

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il calcolo strutturale del ponteggio, analizzando sia le questioni sia a livello locale

(resistenza del prolungamento del ponteggio in sommità) sia a livello globale

(resistenza al ribaltamento del ponteggio per l’azione dinamica orizzontale

impressa a causa di eventuale caduta di un lavoratore dalla copertura sul

ponteggio). Per le condizioni di carico dinamico è possibile adoperare al momento

la norma UNI EN 13374:2004 (Sistemi temporanei di protezione dei bordi), anche

se la medesima norma specifica non si applica ai sistemi di protezione laterale su

ponteggi (p.to 1, ultimo periodo, UNI EN 13374).

Si rileva, comunque, che il calcolo non è necessario per l’uso del ponteggio come

protezione dalla cadute dall’alto da coperture o solai orizzontali o leggermente

inclinati, in quanto il parapetto del ponteggio è già calcolato per svolgere tale

funzione statica.

In figura è riportata la soluzione prevista per i tetti di inclinazione tra 25° e 60°

dalla SUVA, ente svizzero nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro, con un’ordinanza sui lavori di costruzione.

DOMANDA 22.4. Distanza dell’ultimo ponte di servizi dal tetto A quale distanza massima dal bordo del tetto può essere montato l’ultimo ponte di servizio del ponteggio quando si lavora sul tetto?

RIPOSTA

Intanto giova segnalare che non è prevista un norma di legge direttamente

indirizzata a disciplinare la questione, né può trovare applicazione la disposizione

prevista all’art. 146, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, la cui previsione specifica è

proteggere le aperture nel muro prospicienti il vuoto o altri vani a quota inferiore.

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La distinzione dei due casi è palese: l’apertura in un muro costituisce un’insidia, in

quanto, il lavoratore intento a lavorare sul muro può inavvertitamente venirsi a

trovare a ridosso della stessa e precipitare.

Secondariamente è necessario tener conto che l’opera provvisionale contro la

caduta dall’alto, per esempio un parapetto, è obbligatoria quando è possibile una

caduta dall’alto sul un piano stabile sottostante, in questo caso il ponte di servizio

del ponteggio, di altezza superiore a 2 metri. Al di sotto di tale misura pur

sussistendo comunque il rischio di caduta dall’alto non è prescritto dalla legge

l’adozione delle misure nei lavori in quota, la cui violazione non può essere

oggetto di atto prescrittivo da parte degli organi di vigilanza, ma devono essere

adottate misure sulla base della valutazione dei rischi. A riguardo la Cassazione,

nella sentenza, sez. IV penale, n. 12577 del 29 marzo 2001, ha rilevato che nei

lavori che si eseguono sui tetti, è obbligatoria la predisposizione di un parapetto

qualora il piano sottostante (nel caso specifico un latro tetto a distanza di 80

centimetri da quello oggetto dei lavori) sia posto ad un’altezza superiore a due

metri e che quando si eseguono lavori ad altezza inferiore è comunque

obbligatorio l’uso dell’imbracatura anticaduta.

Pertanto, se motivi lavorativi non sono ostativi, per esempio se non è previsto un

lavoro sul cornicione, è preferibile ridurre al minimo tecnicamente possibile la

distanza tra il livello del bordo del tetto dall’ultimo ponte di servizio del

ponteggio.

Giova a riguardo analizzare le previsioni di norme di altri Stati europei sul punto.

In Svizzera, la SUVA prevede una distanza massima ammissibile di 100 centimetri

(vedi figura precedente).

In Germania, la norma tecnica tedesca DIN 4430 prevede una distanza massima di

1,5 metri (vedi figura successiva).

In Danimarca si prevede una distanza cautelativa di 50 centimetri.

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DOMANDA 22.5. Obbligo della mantovana parasassi nei ponteggi È sempre obbligatoria applicare la mantovana parasassi ai ponteggi?

RISPOSTA

Il D.Lgs. 8172008, all’art. 129, rubricato Impalcature nelle costruzioni in

conglomerato cementizio, c. 3, prescrive l’obbligo dell’applicazione della

mantovana parasassi ai ponteggi, salvo adottare la chiusura continua in graticci

sul fronte del ponteggio o la segregazione dell’area sottostante, all’altezza del

solaio di copertura del piano terra dell’opera asservita dal ponteggio. Il dubbio

che spesso coglie gli addetti ai lavori è derivato dalla rubrica dell’articolo che

sembrerebbe rendere obbligatoria la mantovana parasassi soltanto nei casi di

costruzioni a struttura in conglomerato cementizio. Tuttavia, tenendo conto che

la rubrica non fa legge, dovremmo applicare il principio generale della valutazione

dei rischi. Qualora esista e non è accertabile il rischio di caduta dall’alto di

materiali e/o attrezzature di lavoro è necessario attuare una delle misure indicate

nel predetto articolo:

applicare una o più mantovane parasassi;

chiudere con graticci le facciate dei ponteggi, rammentando che i teli e le reti da soli non equivalgono a chiusura con graticci;

interdire l’area sottostante il ponteggio con recinzioni e segnalazioni (la profondità dell’area da recintare dipendente dall’altezza del ponteggio).

Si rammenta che la mancata adozione di uno dei suddetti provvedimenti, alle

condizioni su esposte, comporta un pena della reclusione sino a due mesi o

l’applicazione dell’ammenda da euro 500 a euro 2.000.

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DOMANDA 22.6. Ponteggi a regola d’arte L’art. 136, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i ponteggi devono essere montati a regola d‘arte e conformemente al PiMUS. Cosa s’intende per “regola d’arte”?

RIPOSTA

Molti ritengono che la regola d’arte in questione si riferisca alla conformazione

del ponteggio, nel senso di realizzazione a regola d’arte prevede. Ma il contesto

della norma circoscrive la regola d’arte non soltanto al montaggio (montare il

ponteggio a regola d’arte) ma anche allo smontaggio. Pertanto, considerando

entrambe la fasi del montare e smontare, la regola d’arte va riferita più alle

modalità di montaggio e smontaggio che alla regola d’arte applicata al ponteggio.

Per altro, sotto questo punto di vista i ponteggi possono essere montati solo se

conformi o ad uno schema-tipo tratto dal libretto del ponteggio o al disegno

allegato al progetto del ponteggio (nei casi di cui all’art. 133, c. 1, D.Lgs. 81/2008),

da riportare nel PiMUS, con le altre informazioni caratteristiche richieste dalla

norma specifica di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008. Differente è la

situazione della regola dell’arte richiesta all’art. 112 (idoneità delle opere

provvisionali), c. 1, del D.Lgs. 81/2008. In questo caso ci si riferisce solo

all’allestimento dell’opera provvisionale (quindi anche del ponteggio): le opere

provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte,

proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza

per la intera durata del lavoro. Violazione questa che prevede l’arresto da due a

quattro mesi o l’ammenda da euro 1.000 a 4.800. Viene quindi da chiedersi

nuovamente cosa s’intende per regola d’arte. Normalmente a regola d’arte

significa, oltre alla conformità a leggi, la conformità a norme tecniche. In questo

caso ci si può riferire alle norme UNI_EN_12810_1, UNI_EN_12810_2 e

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UNI_EN_12811_1. Nel caso del ponteggio, atipico, vi è un’altra regola dell’arte

che è quella sancita dall’autorizzazione ministeriale del ponteggio (sistema

monopolistico di autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto).

Nell’autorizzazione ministeriali si trovano le regole da seguire secondo le

indicazioni del costruttore.

DOMANDA 22.7. Messa a terra dei ponteggi È sempre obbligatorio collegare all’impianto di terra i ponteggi?

RISPOSTA

La messa a terra a cui si riferisce la domanda è evidentemente la messa a terra

come protezione contro i contatti indiretti. Per quanto riguarda la messa a terra

come protezione dalle scariche atmosferiche si veda la sezione “Impianto contro

le scariche atmosferiche”. La necessità di collegare a terra contro i rischi dei

contatti indiretti dei ponteggi nasce dalla circostanza che gli stessi potrebbero

venire ad identificarsi come “massa” o “massa estranea” dell’impianto elettrico.

Secondo la norma CEI 64-8 art. 23.2, per massa s’intende una parte conduttrice

che può essere toccata, fa parte di un componente elettrico, non è in tensione in

condizioni ordinarie (altrimenti sarebbe una parte attiva) e può andare in

tensione in condizioni di guasto. Il ponteggio normalmente soddisfa tutti questi

requisiti ad eccezione di essere parte di un componente elettrico. Diventa tale

quando sul ponteggio si posano in aderenza ai tubi cavi elettrici, normalmente

con fissaggio eseguito con fascette, di classe II (doppio isolamento) o unipolari

posati entro tubo protettivo, per alimentare in bassa tensione attrezzature

elettriche (argani, utensili, ecc.) o apparecchi illuminanti. In queste condizioni il

ponteggio non può definirsi “massa” poiché tra il ponteggio e le parti in tensione

vi è sempre un doppio isolamento. Secondo la norma citata in precedenza, art.

23,3, la “massa estranea” ha i requisiti della “massa” ma non fa parte di un

componente elettrico e ugualmente può andare in tensione in condizioni di

guasto a causa di una resistenza verso terra superiore a 200 Ohm. Pertanto, il

ponteggio deve essere collegato all’impianto di terra solo quando la sua

resistenza verso terra sia superiore a 200 Ohm.

DOMANDA 22.8. Parapetto verso l’interno nella costruzione delle strutture Il ponteggio deve essere dotato anche di parapetto verso l’interno durante la costruzione delle strutture degli edifici in cemento armato anche quando gli impalcati sono a distanza inferiore a 20 centimetri da questa?

RISPOSTA

Si, solo nel caso in cui la caduta dall’alto verso l’interno del fabbricato (sul solaio o

sul banchinaggio del solaio sottostante) sia superiore a 2 metri.

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No, se il ponteggio è utilizzato solo come opera di sicurezza e non di servizio.

DOMANDA 22.9. Stabilità dei ponteggi nei lavori di demolizione di opere I ponteggi allestiti per la demolizioni di fabbricati non possono essere ancorati all’opera. In questi casi come realizzare un ponteggio autoportante.

RISPOSTA

Considerato che il ponteggio è una struttura metallica reticolare non

autoportante e che per la sua stabilità è necessario l’ancoraggio all’opera

asservita, secondo le indicazioni del libretto di ponteggio e, se sottoposto

all’obbligo di calcolo, secondo le indicazioni del progettista, esistono diversi modi

di rendere stabile un ponteggio utilizzato come opera provvisionale di servizio

nella demolizione di fabbricati con tecnologia tradizionale (per piccole parti). Una

possibilità è quella di realizzare controventi tra il ponteggio e il piano di partenza

(normalmente il piano terra) o, nel caso di spazio non sufficiente, agli edifici

prospicienti, sempre se si ottiene il consenso a farlo. Un’altra possibilità è quella

di raddoppiare il ponteggio e zavorrarlo alla base, come in figura. In ogni caso è

necessario effettuare i necessari calcoli di stabilità.

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DOMANDA 22.10. Presenza costante del preposto nel montaggio e smontaggio dei ponteggi Il preposto del montaggio e smontaggio dei ponteggi deve essere sempre presente durante le fasi di montaggio e smontaggio?

RISPOSTA

L’art. 123, c.1, del D.Lgs. 81/2008 prescrive che “il montaggio e lo smontaggio

delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un

preposto ai lavori”. Poi ancora ribadito ancora più puntualmente per i ponteggi

metallici ed in altri materiali (differenti dal legnamene) all’art. 135, c. 6, del

medesimo decreto, nel seguente modo: “il datore di lavoro assicura che i

ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un

preposto, a regola d'arte e conformemente al PiMUS., ad opera di lavoratori che

hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. Ciò

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premesso, la domanda chiede di specificare se è richiesta una presenza costante

del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi. A riguardo

una sentenza di Cassazione (Cassazione penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936)

si puntualizza che il montaggio e smontaggio dei ponteggi deve essere effettuata

sotto la “diretta e costante sorveglianza del preposto”.

DOMANDA 22.11. Preposto non designato Qualora il preposto non sia formalmente designato dal datore di lavoro, chi è da ritenersi preposto?

RISPOSTA

Intanto, se il preposto non è designato il PiMUS non è redatto conformemente

all’allegato XXII del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce di indicare nel documento

l’“identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle

operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio”.

Pertanto, nel caso in cui non sia identificato non si applica il principio di effettività

ma è da ritenersi preposto il medesimo datore di lavoro.

DOMANDA 22.12. Formazione del preposto al montaggio o smontaggio dei ponteggi Il preposto deve frequentare il corso abilitante come gli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi?

RISPOSTA

È un altro caso di carente coordinamento tra le norme. L’art. 136, c. 6, del D.Lgs.

81/2008 dispone che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,

smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte

e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”. In base a questo articolo

sembrerebbe che la formazione sia richiesta esclusivamente ai lavoratori addetti

al montaggio, escludendone pertanto il preposto. Ma tale interpretazione

letterale della norma è contraddetta dall’Accordo Stato, regioni e province

autonome del 26 gennaio 2006, oggi allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, sui corsi di

formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e

trasformazione dei ponteggi. La logica spingerebbe comunque verso l’obbligo

della formazione anche per il preposto al montaggio/trasformazione/smontaggio

dei ponteggi.

DOMANDA 22.13. PiMUS e firma del documento Da chi deve essere firmato il PiMUS?

RISPOSTA

La legge dispone che il datore di lavoro faccia redigere il PiMUS da persona

competente. Quindi la firma deve essere apposta da entrambi. Il primo poiché in

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tal modo da evidenza scritta dell’incarico della redazione del PiMUS a persona

ritenuta competente; il secondo in quanto redattore.

DOMANDA 22.14. Montaggio o smontaggio dei ponteggi da parte di lavoratori autonomi Più lavoratori autonomi, ognuno con propria partita IVA, possono montare un ponteggio e a quali condizioni?

RISPOSTA

Il montaggio dei ponteggi deve avvenire sulla base del PiMUS, sotto la diretta

sorveglianza di un preposto, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto la

formazione e l’addestramento richiesto dall’allegato XXI. Ciò premesso, se tutti i

lavoratori autonomi hanno i requisiti richiesti e il lavoratore autonomo che ha il

contratto di montaggio del ponteggio, in quanto datore di lavoro di fatto,

provvede a far redigere il PiMUS da persona competente, si ritiene possibile.

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23. PARAPETTI

DOMANDA 23.1. Parapetto regolamentare per un copertura inclinata Ad una copertura a falde inclinate di pendenza 32° che tipo di parapetto provvisorio si può installare.

RISPOSTA

Secondo la norma UNI EN 13374 i parapetti provvisionali prefabbricati si dividono

in tre classi utilizzabili a seconda dell’inclinazione della copertura. Nelle coperture

a terrazza o debolmente inclinate (fino a 10°), casi in cui non si prevedono azioni

dinamiche, il parapetto provvisionale prefabbricato deve essere certificato di

classe A. Nelle coperture a falde inclinate si possono adoperati parapetti di classe

B (con limiti di pendenze di 30° ovvero 60° se l'altezza di caduta è minore di 2 m),

o C (con limiti di pendenze di 45° ovvero 60° se l'altezza di caduta è minore di 5

m), fino ad un limite di 60° (vedi figura).

Oltre la pendenza di 60° la norma non prevede l’uso di parapetti provvisionali e

bisogna optare per i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto di tipo

individuali.

DOMANDA 23.2. Protezioni delle parti degli edifici in costruzione a quote differenti Le parti delle costruzioni a quote differenti di altezza superiore a 50 centimetri da un piano sottostante devono essere obbligatoriamente protette con parapetto regolamentare ed in base a quale precetto legislativo?

RISPOSTA

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Molti ritengono, ampliando la portata oltre il lecito dell’art. 146, c. 3, del D.Lgs.

81/2008, che ogni dislivello tra parti in costruzione superiore a 50 centimetri

debba essere munito di normale parapetto con tavola fermapiedi o

convenientemente sbarrato in modo da impedire la caduta di perone. La norma in

questione, però, si applica alle aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che

abbiano una profondità superiore a m 0,50. La necessità. Invece, di dotare ogni

dislivello di protezione contro la caduta dall’alto deve invece partire dalla

definizione di lavoro in quota, di cui all’art. 107 del D.Lgs. 81/2008: agli effetti

delle disposizioni di cui al presente capo (tutto il capo II del titolo IV del D.Lgs.

81/2008) si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il

lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m

rispetto ad un piano stabile (sottostante). Per poi proseguire con applicazione

dell’art. 122 (ponteggi ed altre opere provvisionali), del medesimo decreto: nei

lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,

adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque

precauzioni atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose

conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII. Relativamente al

ponteggio, le cui caratteristiche sono disciplinate dal citato allegato XVIII, al punto

2.1.5, prescrive il parapetto per gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le

andatoie, che sino poste ad un’altezza maggiore di 2 metri. Ciò premesso,

nessuna norma cogente prevede esplicitamente o indirettamente che ogni

dislivello del cantiere di altezza superiore a 50 centimetri debba essere protetto

con parapetto. Pertanto, la mancata protezione non costituisce motivo di

applicazione di un atto di prescrizione da pare degli organi di vigilanza. Tuttavia, il

fatto che non sia prescritto dalla legge non significa che non si debba considerare

la necessità di adottare misure prevenzionistiche adeguate in base alla

valutazione dei rischi.

DOMANDA 23.3. Calcolo dei fissaggi dei parapetti È obbligatorio il calcolo dei fissaggi dei parapetti alle strutture portenti di ancoraggio.

RISPOSTA

L’efficacia del sistema parapetto, benché certificato CE, dipende dal suo corretto

fissaggio all’opera a cui è asservito. La norma UNI EN 13374 prevede che il

costruttore dei parapetti provvisionali prefabbricati fornisca l’indicazione circa i

carichi imposti sulla struttura dalla quale sono sostenuti. Pertanto, è necessario

soltanto verifica in opera, con prove di estrazione, che il fissaggio eseguito sia

capace di resistere con un certo grado di tolleranza agli sforzi previsti.

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24. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

DOMANDA 24.1. Fonti di prelievo dell’energia elettrica Quali fonti di prelievo sono ammesse per alimentare l’impianto elettrico di cantiere?

RISPOSTA

Le fonti di energia elettrica ammesse sono le più disparate, l’importante è che

l’impianto elettrico derivato sia realizzato a regola d’arte. Si considerano a regola

d’arte l’impianto eseguito in conformità alle pertinenti norme tecniche (norme

CEI ). In particolare, le fonti di erogazione dell’energia elettrica possono essere:

da Ente fornitore in bassa tensione;

da Ente fornitore in media tensione per il tramite di propria cabina MT-BT;

da gruppo elettrogeno di potenza adeguata;

da impianto elettrico esistente.

In ognuno dei precedenti casi è necessario conformarsi alle specifiche stabilite

dalle norme tecniche. Deve poi essere scongiurato l’eventualità che un utente

possa accedere alle morsetterie e realizzare derivazioni non autorizzate da quadri

esistenti.

DOMANDA 24.2. Impianto elettrico di cantiere e impresa obbligata all’esecuzione L’impresa affidataria è tenuta a realizzare l’impianto elettrico di cantiere?

RISPOSTA

Per evitare il proliferare di impianti elettrici, spesso di dubbia conformità, è

necessario che l’impresa affidataria, alla quale spettano compiti di coordinamento

nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 (tra

cui la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e periodico degli

impianti di cantiere) stabilisca contrattualmente gli oneri riguardanti la

realizzazione e conservazione in efficienza dell’impianto elettrico di cantiere.

Inoltre, il coordinatore per la progettazione, nell’ambito delle misure di uso

comune degli impianti di cantiere del PSC, deve contemplare la questione, incluso

l’obbligo di realizzazione e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere.

DOMANDA 24.3. Gruppo elettrogeno e impianto di terra Un cantiere è alimentato da un gruppo elettrogeno trifase deve essere dotato di impianto di terra?

RISPOSTA

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L’impianto elettrico derivato dal gruppo elettrogeno trifase, oltre ad essere

protetto da interruttore differenziale ad alta sensibilità (Idn ≤ 30mA), deve essere

dotato di impianto di terra e il neutro del gruppo elettrogeno deve anch’esso

essere collegato a terra.

Nel caso, invece, di gruppi elettrogeni di potenza limitata, normalmente

monofase che alimentano un solo apparecchio utilizzatore, di tipo trasportabile,

la protezione contro i contatti indiretti è eseguita mediante separazione elettrica

(CEI 64-8, artt. 413.5 e 413.6), con tutte le parte attive (parti in tensione nel

servizio ordinario) del generatore e dei circuiti sono isolate da terra. In questo

caso il gruppo elettrogeno deve essere posto più vicino possibile all’utilizzatore (la

somma di tutti i cavi deve essere inferiore a 430 metri a 230 V). Gli apparecchi

possono essere sia di classe I che di classe II. Il circuito deve essere protetto da un

interruttore automatico magnetotermico.

DOMANDA 24.4. Caratteristiche dei quadri elettrici di cantiere Quali sono i quadri elettici ammessi per l’impianto di cantiere?

RISPOSTA

I quadri elettrici di cantiere - componenti essenziali dell’impianto che contengono

i dispositivi di manovra e protezione, le prese a spina trifase (di colore rosso),

monofase (di colere blu) e a bassissima tensione di sicurezza <50V (di colore

bianco o verde o viola), nonché le necessarie connessioni elettriche e meccaniche

per le partenze delle varie linee elettriche – sono sottoposti a severe condizioni

di esercizio e a gravose condizioni esterne, motivi per cui la normativa tecnica (CEI

EN 60439-4) richiede che siano del tipo ASC, cioè assiemate in officina per il

cantiere, con grado di protezione minimo IP44. Si distinguono in quadri

trasportabili, quando sono previste in postazione fissa e spostati solo quando

sono fuori tensione, o mobili, quando sono continuamente spostati nel cantiere

senza essere messi fuori tensione per motivi lavorativi. Devono avere l’organo di

azionamento del dispositivo di arresto di emergenza accessibile in tutte le

condizioni di utilizzo del quadro. La conformità è dichiarata dal costruttore. Sul

quadro, allo scopo, deve essere applicata una targa indelebile e visibile sulla

quale devono essere indicati almeno i seguenti dati:

il nome o il marchio di fabbrica del costruttore (non necessario se indicato direttamente sull'ASC);

il tipo o il numero di identificazione;

la norma di riferimento CEI En 60439-4;

natura della corrente dell'unità (frequenza se in ca);

tensioni nominali;

corrente nominale;

grado di protezione.

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DOMANDA 24.5. Prese a spina da cantiere Quali caratteristiche devono possedere le prese a spina ammesse in cantiere.

RISPOSTA

Le prese a spina di cantiere, salvo casi particolari (vedi domanda successiva)

devono garantire un grado di protezione non inferiore ad IP44, sia con spina

inserita che con spina disinserita, ed una resistenza meccanica a basse

temperature fino a -25°C. Queste caratteristiche sono possedute dalle prese a

spina di tipo industriale a norma CEI 23-12/2 (CEI EN 60309-2). Le prese devono

essere protette da interruttore differenziale ad alta sensibilità (Idn ≤ 30mA) o

alimentate da sorgenti SELV o protette con separazione elettrica dei circuiti.

DOMANDA 24.6. Adattatori di prese a spina per cantieri Sono ammessi gli adattatori di prese da tipo industriale a tipo domestico o similare?

RISPOSTA

Gli adattatori di prese da tipo industriali a tipo domestico o similari sono ammessi

per uso temporaneo, secondo quanto disposto dalla norma CEI EN 50150.

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DOMANDA 24.7. Prolunghe da cantiere Che tipo di prolunghe sono ammesse in cantiere?

RISPOSTA

Le prolunghe ammesse in cantiere devono essere equipaggiate con presa a spina

di tipo industriale, avere grado di protezione IP66, cavo di alimentazione del tipo

ammessi per posa mobile (tipo H07RN-F o equivalente) di sezione adeguata.

DOMANDA 24.8. Utilizzo di prese a spina d’so domestico nei lavori di manutenzione Nei lavori di manutenzione e ristrutturazione è possibile l’utilizzo di prese a spina dell’impianto esistente?

RISPOSTA

L’impianto elettrico esistente nei luoghi in cui si effettuano lavori di

manutenzione e ristrutturazioni normalmente è di tipo “domestico” e non

risponde ai requisiti speciali normalmente richiesti per i cantieri. Tuttavia, in

assenza di polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi, ecc. è consentita

l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza dover

realizzare l’impianto elettrico di cantiere, a patto che tale impianto sia conferme

alle norme (attestato da dichiarazione di conformità o di rispondenza).

DOMANDA 24.9. Derivazione dell’energia elettrica da quadro esistente Nei lavori di manutenzione o ristrutturazione immobiliare è possibile derivare l’alimentazione del quadro mobile con prese a spina e a quali condizioni?

RISPOSTA

La derivazione dell’alimentazione di un quadro elettrico di cantiere dall’impianto

esistente del committente mediante presa a spina, premesso che questo

impianto deve essere stato eseguito a regola d’arte cioè conforme alla normativa

tecnica, non configura una modifica dell’impianto esistente e neppure un nuovo

impianto. Pertanto non vi è necessità di dichiarazione di conformità. Al contrario,

nel caso in cui il quadro elettrico è derivato mediante cablaggio dall’impianti

esistente, utilizzando le morsettiere del quadro generale o altro, si modifica

l’impianto elettrico esistente ed è richiesta la dichiarazione di conformità.

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DOMANDA 24.10. Denuncia dell’impianto di terra nei lavori di manutenzione Nei lavori di manutenzione o ristrutturazione con derivazione dell’energia elettrica dall’impianti elettrico del committente, deve essere effettuata la denuncia dell’impianto di terra?

RISPOSTA

La denuncia dell’impianto di terra di cantiere deve essere effettuata qualora si

utilizzino apparecchi utilizzatori di classe I (gli apparecchi di classe II non

richiedono l’impianto di terra, con necessità di collegamento all’impianto di

terra). La denuncia consiste nella trasmissione della dichiarazione di conformità

dell’impianto elettrico, rilasciata dalla ditta esecutrice dell’impianto regolarmente

abilitata ai sensi del DM 37/2008, da parte dell’impresa committente (impresa

esecutrice dei lavori) all’INAIL (ex IPSESL) e all’ASL competenti per territorio, salvo

che la durata dei lavori non sia superiore a 30 giorni (tale termine si desume dal

tempo concesso per eseguire la denuncia dal DPR 462/2001 dalla messa in

esercizio l’impianto).

DOMANDA 24.11. Interruttore d’emergenza dei quadri elettrici di cantiere I quadri elettrici di cantiere (trasportabili e mobili) devono essere dotati di interruttore di emergenza?

RISPOSTA

I quadri elettrici di cantiere devono essere sempre dotati di organo di

azionamento del dispositivo di arresto di emergenza. Tale organo può coincidere,

se opportunamente segnalato, con l’interruttore generale de quadro, qualora

questo non sia chiudibile a chiave. Viceversa, deve essere applicato all’esterno del

quadro. A monte dell’impianto deve essere presente l’interruttore d’emergenza,

anche coincidente con il sezionatore generale, alle condizioni precedentemente

indicate, per disattivare l’energia elettrica in caso di necessità in tutto il cantiere.

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25. IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DOMANDA 25.1. Impianto contro le scariche atmosferiche di cantiere In quali casi è necessario realizzare l’impianto contro le scariche atmosferiche nei cantieri edili o di ingegneria civile?

RISPOSTA

L’impianto di protezione contro le scariche atmosfere deve essere eseguito, ai

sensi della norma CEI 81-10/2 (o CEI EN 62305-2, quando il rischio di perdite

umane (R1) è pari o superiore a 10-5. R1 dipende da diverse componenti di rischio,

ma nel caso delle strutture metalliche all’aperto (esempio, gru a torre, ponteggi e

tettoie), che presentano rischio d’incendio nullo, assume rilievo soltanto la

componente relativa ai danni ad esseri viventi a tensioni di contatto e di passo.

L’equipotenzializzazione dei corpi metallici rappresenta un caso eccezionale (p.to

11.4, guida CEI 64-17).

Per la verifica rapida della necessità dell’impianto contro le scariche atmosferiche

si consiglia di consultare la Guida all’esecuzione degli impianti elettrici di cantiere

(CEI 64-17), da cui sono tratti i diagrammi seguenti (elaborati nelle condizioni

tipiche di utilizzo più comuni, a vantaggio della sicurezza: terreno di tipo

agricolo/cemento, carico d’incendio nullo e nessuna protezione contro l’incendio,

tutto il personale in cantiere è considerato a rischio, Nt = numero di fulmini anno

per chilometroquadrato di superficie). Mediante le dimensioni della lunghezza (L

in metri) e dell’altezza (H in metri) del ponteggio e della gru a torre è possibile,

utilizzando il grafico che meglio rappresenta in maniera ridondante la situazione

di studio, se l’opera metallica è da ritenersi autoprotetta ovvero necessita in

impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LSP).

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26. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

DOMANDA 26.1. Obbligo dell’illuminazione di cantiere È obbligatorio l’impianto di illuminazione del cantiere?

RISPOSTA

In genere il cantiere non necessita di impianto d’illuminazione ordinaria, salvo casi

di lavoro continuativo o prolungato oltre le ore diurne, ma di quella localizzata in

ambienti generalmente bui (oscuri) o scarsamente illuminati, in relazione alle

attività da svolgervi. L’intensità luminosa dell’illuminazione ordinaria dei cantieri

prevista dalla norma UNI 10380 è di almeno 30 lux. Nei casi in cui tale valore non

è garantito, si dovrà procedere alla realizzazione dell’illuminazione ordinaria di

cantiere con impianti fissi, attenendosi ai requisiti generali richiesti per gli

impianti elettrici di cantiere. Naturalmente in tale evenienza si pone il problema

anche dell’illuminazione di sicurezza.

Molto più frequente è, invece, la situazione di scarsa illuminazione di taluni parti

del cantiere dove si svolgono lavorazioni. È il caso dei lavori di finitura e

impiantistica eseguita all’interno degli edifici in costruzione o

manutenzione/ristrutturazione. In questi luoghi si fa ricorso ad apparecchi

d’illuminazione trasportabili, normalmente a lampada alogena, di grado di

protezione IP44. Questi apparecchi sono alimentati da cavi di alimentazione del

tipo a posa mobile del tipo H07RN-F o equivalenti, oppure ad apparecchi portatili

conformi alla norma CEI EN 60598-2-8.

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Più frequentemente, invece, è richiesta la segnalazione luminosa del cantiere in

prossimità di aree pubbliche, come nei cantieri stradali. In tali casi si adoperano

apparecchi autoalimentati o alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Si

ricorda che tutti i segnali ed i dispositivi luminosi devono essere omologati dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è vietato l'uso di segnali a fiamma

libera.

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27. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI

DOMANDA 27.1. Quando è ammesso un fine corsa alla rotazione permanente In caso di ostacoli alla rotazione è possibile applicare alla gru a torre un fine corsa alla rotazione permanente.

RISPOSTA

Le gru sono calcolate dal produttore ipotizzando fuori servizio un’azione del vento

in considerazione che il braccio della gru possa ruotare e posizionarsi nella

direzione del vento (cd posizione a bandiera), opponendo così il minimo sforzo al

vento. Per tale motivo un fine corsa meccanico alla rotazione non è ipotizzabile,

salvo che, d’accordo con le indicazioni del costruttore, si provveda a strallare la

gru. Il braccio dovrebbe comunque essere bloccato, se possibile, nella posizione

più favorevole rispetto alla direzione dei venti che normalmente spirano nella

zona.

È sempre possibile, invece, inserire un blocco elettromeccanico durante la fase di

servizio della gru, da sbloccare ogni girono a fine giornata lavorativa.

DOMANDA 27.2. Periodicità di verifica della gru a torre da cantiere Qual è la periodicità della verifica di legge della gru a torre da cantiere?

RISPOSTA

La gru a torre da cantiere è un apparecchio a funzionamento discontinuo

destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante

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gancio o altri organi di presa. In base all’allegato VII per questo tipo di

apparecchio è prevista la verifica periodica di legge solo se di portata superiore a

200 kg, con frequenza annuale se l’apparecchio è di fabbricazione antecedente a

10 anni, biennale se l’apparecchio è di fabbricazione non antecedente a 10 anni.

DOMANDA 27.3. Sostituzione delle funi Quando vanno sostituite le funi dell’apparecchio di sollevamento?

RISPOSTA

Secondo la norma ISO 4309:2006, le funi devono essere sostituite almeno nei seguenti

casi:

quando, considerando il tratto più usurato, il numero di fili rotti visibili all'esterno della fune supera il numero limite seguente:

per le funi non antigirevoli del carrello e degli eventuali tiranti: a) non più di 5 o 6 fili rotti in un tratto di fune pari a 6 volte il

diametro della fune; b) non più di 10, 11 o 13 fili rotti in un tratto di fune pari a 30 volte il

diametro;

per la fune antigirevole di sollevamento e degli eventuali tiranti: a) non più di 2 fili rotti in un tratto di fune pari a 6 volte il diametro

della fune; b) non più di 4 fili rotti in un tratto di fune pari a 30 volte il diametro

della fune;

in caso di rottura di un singolo trefolo;

in caso di riduzione del 3% del diametro nominale delle funi antigirevoli e del 10% delle funi normali, dovuta a deterioramento dell'anima interna;

in caso di riduzione del 7% del diametro nominale per abrasione dei fi li esterni;

in caso di corrosione interna o esterna;

in caso di pieghe permanenti, torsioni, ammaccature, ondulazioni, infiascature, ecc.;

in caso di allentamento o distorsione dell'anima o dei trefoli;

in caso di allentamento dei fili;

in caso di locale aumento di diametro o di appiattimento della fune;

in caso di danneggiamento dovuto al calore o ad arco elettrico;

quando la fune presenta contemporaneamente, anche se in misura lieve, più di uno dei difetti precedenti.

DOMANDA 27.4. Messa fuori servizio della gru a torre Quale procedura si deve seguire per la messa fuori servizio della gru a torre?

RISPOSTA

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Per la messa fuori servizio della gru è necessario:

liberare il gancio da ogni eventuale carico o accessorio di sollevamento;

sollevare il bozzello alla massima altezza;

portare il carrello nella posizione indicata dalle istruzioni (di solito vicino alla

torre);

liberare la rotazione sbloccando con l’apposito comando il freno di rotazione;

effettuare un movimento di rotazione con arresto attraverso il pulsante di

emergenza per verificare che la rotazione sia effettivamente libera;

togliere corrente all’impianto tramite il sezionatore generale.

DOMANDA 27.5. Sollevamento delle persone con la gru a torre In quali casi è possibile utilizzare la gru a torre per il sollevamento delle persone?

RISPOSTA

Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per

una funzione non prevista dal costruttore. Tale uso è, però, ammesso “a titolo

eccezionale” nei casi previsti dalla Commissione consultiva permanente, a

condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a

disposizioni di buona tecnica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con

la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui

all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato

un parere sul concetto di “eccezionalità” relativo al sollevamento di persone con

attrezzature di lavoro non previste a tal fine, specificando che tale uso è

consentito nei seguenti casi:

quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire

situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di

salvataggio;

quando pei l'effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla

specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o

ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori

condizioni ci sicurezza.

Successivamente la Commissione consultiva ha approvato nella seduta del 18

aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone

con attrezzature non previste a tal fine”.

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DOMANDA 27.6. Manutenzione gru a torre Quali sono le cautele da seguire durante la manutenzione della gru a torre?

RISPOSTA

Durante qualsiasi operazione di manutenzione è obbligatorio:

mettere la gru fuori servizio e in sicurezza utilizzando l’apposito cartello

“Fuori servizio per manutenzione”;

provvedere a bloccare il sezionatore del quadro elettrico della gru sulla

posizione “0” con apposito lucchetto;

far adottare agli operatori incaricati della manutenzione i DPI previsti

(scarpe antinfortunistiche, guanti, casco di protezione, sistemi anticaduta,

ecc.);

verificare al termine delle operazioni, prima della messa in servizio della

macchina, la piena efficienza della gru e ripristinare tutte le protezioni

degli organi meccanici della stessa qualora siano stati rimossi.

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28. ATTREZZATURE DI LAVORO

DOMANDA 28.1. Accesso alle coperture con le PLE È possibile accedere alle coperture dei fabbricati con gli autocestelli?

RISPOSTA

Le piattaforme di lavoro in elevato (in gergo autocestelli) sono macchine costruite

in conformità alla norma armonizzata EN 280: 2009, la quale prevede

espressamente che il costruttore della macchina indichi nel manuale d’uso il

“divieto di salire e scendere dalla piattaforma di lavoro quando elevata”. Una

recente norma internazionale recepita dalla UNI, la norma UNI ISO 18893:2011,

sul punto stabilisce, diversamente dalla citata norma UNI EN 280:2009, che “le

persone devono scendere o salire su una PLE sollevata seguendo rigorosamente le

linee guida e le istruzioni fornite dal fabbricante”. La norma in questione, però,

non è una norma EN “armonizzata”. Pertanto, se il fabbricante prevede nel

manuale d’uso lo sbarco in quota, non avendo la “presunzione di conformità” alla

direttiva macchine 2006/42/CE conferitagli dall’armonizzazione della norma,

dovrà necessariamente dimostrare nella sua valutazione dei rischi che non ci sono

aggravi di rischio o nuovi rischi residui non accettabili per tale uso.

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