stato italiano e l'unione europea

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  • 7/25/2019 Stato Italiano e L'Unione Europea

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    Capitolo 2 Lo Stato italiano e lUnione europea

    1. Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi

    1.1 Nozione

    Lo Stato costituisce unacomunitdi individui, stanziata su unterritorioe organizzata se-condo unordinamento giuridico.

    In particolare lo Stato rappresenta unistituzione:

    politica: perch diretta afini generali che non hanno carattere predeterminato e rigido,ma sono determinabili secondo scelte politiche proprie di ogni momento storico;

    giuridica: perch trova il suo fondamento neldiritto, grazie al quale simpone a tutti isoggetti appartenenti alla collettivit;

    originaria: in quanto i suoi poteri non derivano da altri soggetti, ma dalla sua stessavolont;

    sovrana: in quanto esso non riconosce, nellambito del proprio territorio, alcuna autoritsuperiore;

    indipendente: proprio perch una organizzazione sovrana e, come tale, non soggettaad altri poteri;

    effettiva: cio idonea ad imporre in concreto, a tutti i soggetti stanziati nel suo territorio,il proprio ordinamento.

    Lo Stato linsieme di tre elementi costitutivi: il popolo, il territorio, la sovranit. Esami-niamoli compiutamente.

    1.2 Il popolo

    Il termine popolosta ad indicare la comunit di individui ai quali lordinamento giuridicostatale attribuisce lo statusdi cittadino(MARTINES), vale a dire linsieme delle situazionigiuridiche attive e passive che pongono i cittadini in relazione esclusiva con lapparatoautoritario. Il riconoscimento della cittadinanzaha segnato il passaggio da un mero stato disoggezione al potere pubblico (sudditanza) a uno stato di libert che implica anche il dirittodi partecipare alla vita politica del proprio paese.

    1.3 La cittadinanza europea

    Con lentrata in vigore del Trattato sullUnione europea del 1992, alla cittadinanza delloStato di residenza si aggiunta una cittadinanza europea, attribuita a tutti coloro che sonocittadini di uno Stato dellUnione europea.

    I diritti attribuiti al cittadino europeo sono:

    la libert di circolare e soggiornaresul territorio dellUnione;

    il diritto di voto e di eleggibilitalle elezioni comunali e per il Parlamento europeo nelloStato in cui risiede; lafacolt di proporre petizionial Parlamento europeo;

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    il diritto di rivolgersi alMediatore(o Difensore civico), abilitato a ricevere le denunce diqualsiasi cittadino dellUnione o di qualsiasi persona fisica o giuridica riguardanti casidi cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie;

    la possibilit di godere della tutela delle autorit diplomatiche e consolaridi un altro

    Stato membro dellUnione, qualora si trovi in uno Stato terzo in cui non esiste una rap-presentanza del proprio paese.

    1.4 Il territorio

    lambito spaziale sul quale stanziata stabilmente la comunit statale soggetta alla sovra-nit dello Stato.

    Il territorio comprende:

    a) laterraferma, delimitata da confini naturali o artificiali (questi ultimi sono determinatiattraverso trattati internazionali o consuetudini internazionali);

    b) il mare territoriale, la cui estensione raggiunge, normalmente, le 12 miglia marine dallitorale;

    c) ilsottosuoloe lo spazio aereosovrastante la terraferma e il mare territoriale, fino allal-tezza raggiungibile dagli aerei escludendo lo spazio extra-atmosferico;

    d) ilcd.territorio in senso lato(o territorio fluttuante) costituito da:

    navi e aerei mercantili che viaggiano rispettivamente in alto maree nel cielo sovra-stante;

    navi e aerei militari, ovunque si trovino;e) lapiattaforma continentale: vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo al di l delmare territoriale, per tutta lestensione del prolungamento naturale del territorio terrestredello Stato fino al limite esterno del margine continentale, o fino a 200 migliamarinedalle linee-base a partire dalle quali misurata lampiezza del mare territoriale (art. 76della Convenzione di Montego Bay del 1982).

    Le convenzioni internazionali disciplinano, inoltre, due situazioni particolari riguardo alterritorio statale:

    la extraterritorialit, secondo cui sono sottrattial potere di imperio statale determinati

    edifici, come ad esempio le sedi diplomatiche straniere, che sono da considerare territo-rio dello Stato della missione;

    la ultraterritorialit, in base alla quale lo Stato esercita la sua sovranit su edifici sitifuori del proprio territorio ( il caso delle sedi diplomatiche allestero).

    1.5 La sovranit

    Il termine sovranit indica un potere di supremazia che si connota diversamente a secon-da che riguardi i rapporti interni, ovvero attenga ai rapporti internazionali.Nei rapporti interni (sovranit interna) essa consiste nella supremazia dello Stato nei

    confronti di tutti i soggetti presenti sul suo territorio (cd. potest di imperio dello Stato).Nei rapporti internazionali (sovranit esterna) essa si esplica nella indipendenza delloStato da qualsiasi autorit statale straniera.

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    Nella nostra Costituzione (art. 1) accolto il principio della sovranit popolare: , infatti,il popolo che opera le scelte fondamentali e determinanti per lazione statale, attraversolelezione dei suoi rappresentanti e la possibilit, comunque, di ricorrere agli istituti di de-mocrazia diretta (es.: referendum) per far valere la propria volont.

    2. Le funzioni dello Stato

    Lo Stato, nellesercizio delle sue attivit istituzionali, persegue vari fini ed esercita unapluralit difunzioni, che possono cos specificarsi:

    a) funzione costituente: funzione primaria perch con essa, elaborando la Costituzione, loStato fissa i principi del suo funzionamento. Essa libera nel fine, perch non vincola-ta da altra funzione, e libera nella causa, perch non preesiste alcuna regola che la disci-plini;

    b) funzione legislativa: con cui lo Stato (e specificamente il Parlamento, le Regioni ed incasi eccezionali il Governo) crea il diritto, detta cio le regole necessarie alla suasopravvivenza e al pacifico e fattivo sviluppo della compagine sociale;

    c) funzione giurisdizionale: con cui lo Stato tutela ed assicura, attraverso gli organi giudi-ziari, losservanza del diritto instaurato con le leggi;

    d) funzione esecutiva: con cui la pubblica amministrazione (centrale e periferica) realizzaconcretamente i fini stabiliti dallordinamento;

    e) funzione politica: questa funzione, strettamente connessa con quella legislativa ed ese-cutiva, detta i criteri che indirizzano in un determinato contesto storico le scelte

    politiche relative allo sviluppo della comunit statale.Nello Stato italiano le funzioni fondamentali vengono esercitate:

    a) dallo Stato-Comunit, cio direttamente dalpopolo attraverso le elezioni politiche e gliistituti di democrazia diretta;

    b) dallo Stato-Apparato, cio dagli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presiden-te della Repubblica, Corte costituzionale etc.) che agiscononellinteresse dello Stato-Comunit;

    c) dallo Stato-Amministrazione, cio dallo Stato come pubblica amministrazione (P.A.),il quale agisce per il perseguimento dei fini propri dellordinamento giuridico.

    3. I caratteri dello Stato italiano

    Lo Stato italiano, alla luce dei principi costituzionali, pu definirsi:

    Stato democratico: in quanto tutto il popolopartecipa alla vita dello Stato.Tale partecipazione pu essere diretta (referendum abrogativo di leggi ordinarie: art. 75Cost.) o indiretta (elezione, da parte del corpo elettorale, dei propri rappresentanti: art. 1Cost.);

    Stato repubblicano: in quanto la sovranitappartiene al popolo, che la esercita eleg-

    gendo direttamente il Parlamento e, sia pur indirettamente, il Presidente della Repubbli-ca (il nostro capo di Stato), il quale il rappresentante del paese;

    Stato rappresentativo: in quanto gli organi politici hanno larappresentanzadel popo-lo;

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    Stato costituzionale: poich le funzioni dello Stato sono rigidamente e dettagliatamentestabilite dalla Costituzione e da essa ripartite tra organi costituzionali diversi (divisionedei poteri);

    Stato parlamentare: in quanto ilParlamento in posizione dicentralit, e costituisce

    la principale sede rappresentativa in cui si operano le scelte della comunit statale; siricordi che il Governo non pu rimanere in carica senza lafiduciadelle Camere (art. 94Cost.);

    Stato non confessionale(laico): in quanto la nostra Costituzione repubblicana ricono-sce ai cittadini la libert di culto (art. 19 Cost.) e leguale libert di tutte le confessionireligiose davanti alla legge (art. 8 Cost.) e si preoccupa di non discriminare i cittadini permotivi di culto (art. 3 Cost.).

    4. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale dello Stato italianoDevono considerarsiorgani costituzionalidello Stato quegli organi che, oltre a godere diuna posizione di autonomia qualificata, e quindi ad essere considerati Poteri dello Stato,

    partecipanoin diverso modo allafunzione politica, cio prendono parte allindividuazionedei fini che lo Stato di momento in momento deve perseguire.Gli organi di rilievo costituzionalesono invece quegli organi che purnonpartecipando alla

    funzione politica, n essendo essenziali alla struttura costituzionale dello Stato,sono richia-mati dalla Costituzionema disciplinati dal legislatore ordinario.

    Corpo elettorale sovranit

    Parlamento necessarietOrgani Governo Caratteristiche indipendenzacostituzionali Presidente della rappresentativit

    Repubblica indefettibilit Corte costituzionale

    Consiglio nazionale

    delleconomia e del

    lavoro non partecipano alla

    Organi di rilievo

    Corte dei Conti funzione politicacostituzionale Consiglio di Stato Caratteristiche sono individuati, ma

    Consiglio superiore non disciplinati,

    della Magistratura dalla Costituzione

    Consiglio supremo di

    difesa

    5. La Costituzione della Repubblica Italiana

    La Costituzione la Legge fondamentale dello Stato, latto che contiene i principi e le

    norme essenziali ai quali deve uniformarsi non solo la condotta del cittadino, ma anche esoprattutto lattivit dello Statoe dei suoi organi.La Costituzione repubblicana stata approvata dallAssemblea Costituente il 22 dicembre1947; promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in

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    Capitolo 2: Lo Stato italiano e lUnione europea 779

    vigorel1 gennaio 1948. Essa si compone di 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. cost. 3/2001) e 18 disposizioni transitorie e finali.

    In particolare la Costituzione italiana si definisce:

    votata: in quanto adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un appo-sito organo (Assemblea costituente); rigida: poich per modificare le disposizioni in essa contenute occorre unprocedimento

    aggravato, rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie; le leggi costituzionali,infatti, sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallonon inferiore a 3 mesi (art. 138 Cost.). Unica norma immutabile della nostra Costituzio-ne lart. 139, secondo il quale la forma repubblicana non pu essere oggetto di revisio-ne costituzionale;

    lunga: perch, oltre alla materia riguardante lorganizzazione statale, essa contemplaanche iprincipi fondamentali che informano la politica dello Stato e i diritti fondamen-tali dei cittadini;

    scritta: in quanto consacrata in un documento formale.

    6. I principi fondamentali della Costituzione

    6.1 I diritti inviolabili e i doveri inderogabili

    Lart. 2 Cost. stabilisce, nella prima parte, che la Repubblica riconosce e garantisce idiritti inviolabili delluomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge lasua personalit.Per diritti inviolabili si intendono quei diritti essenziali che costituiscono la base e ilfondamento cui si ispira il nostro regime politico.

    Essi sono inviolabilidallegislatore ordinario, nel senso che le norme ordinarie sarebbero costituzionalmenteillegittime se tendessero a limitare tali diritti.

    appena il caso di sottolineare che il riconoscimento dei diritti inviolabili finalizzato allo sviluppo dellapersona umana, e ci comporta che tali diritti sono da ritenersi comunque:

    inalienabili: cio non possono essere in nessun modo sottratti al titolare; irrinunciabilieindisponibili: cio non suscettibili di rinuncia o di atti di disposizione da parte del titolare; imprescrittibili: nel senso che il mancato esercizio da parte del titolare, anche per lungo tempo, non ne

    comporta mai la perdita.

    Nella stessa norma, dopo aver affermato solennemente lintangibilitdei diritti e delle li-bert fondamentali, si sottolinea come tali diritti e libert trovano dei limitinella stessanatura sociale delluomo.Tali limiti vengono identificati nei doveri inderogabili di solidariet politica, economica esociale ampiamente descritti negli articoli 52, 53, 54 della Costituzione.

    6.2 Il principio di eguaglianza formale

    Lart. 3della Costituzione, stabilendo nel primo commache tutti i cittadini hanno paridignit sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di

    lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, pone il princi-pio della uguaglianza giuridica dei cittadini (cd. eguaglianza formale).

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    Questo principio vieta al legislatore ordinario e agli altri poteri dello Stato di discriminareicittadini in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religioneo in ordine alle loro opinioni

    politiche o alle condizioni personali e sociali.

    Ci, peraltro, non si traduce in unassoluta e piatta parit di trattamento che finirebbe per negare lo stessoprincipio di uguaglianza. La vera uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge consiste:

    nello stabilire una disciplina unitariaperfattispecie uguali; nel fissare una disciplina differenziataperfattispecie diverse tra loro.

    6.3 Il principio di eguaglianza sostanziale

    Il secondo commadellart. 3 Cost., assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli osta-coli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libert e luguaglianza dei citta-

    dini, accoglie, invece, luguaglianza di fatto(o uguaglianza sostanziale).Il principio di uguaglianza formale resterebbe una pura enunciazione teorica se non fosse inte-grato da quello di uguaglianza sostanziale. Il Costituente, infatti, ha giustamente riconosciutoche non ha alcun valore garantire il principio di uguaglianza tra i cittadini quando si frappongonoostacoli di carattere economico-sociale che di fattoli pongono, gli uni rispetto agli altri, in unaposizione di disuguaglianza originariache ne impedisce la libera esplicazione della personalit.Affinch si realizzi il principio di uguaglianza necessario che tutti i cittadini siano postiinizialmente su un piano di sostanziale parit, eliminando quegli ostacoli di carattere econo-mico e sociale che possono creare discriminazioni, impedendo la partecipazione di tutti i cit-tadini alla vita economica, sociale e politica del paese (es.: conferimento di borse di studio,sussidi di disoccupazione).

    Il principio di eguaglianzavincola tutti e innanzitutto il legislatore che non pu emanareleggi che creino disuguaglianze sociali.

    Tale principio implica:

    uguale soggezione di tutti i cittadini alle leggi dello Stato; uguale godimento dei dirittida parte dei cittadini; uguale ammissibilit alle cariche ed uffici; uguale soggezione agli oneri pubblici come i tributi; uguale tutela giurisdizionale(cd. principio del giudice naturalein base al quale la scelta dellorgano giudi-

    ziario viene determinata da criteri oggettivi e predeterminati, come il luogo dove stato commesso il reatoe la gravit dello stesso, e non in base alle qualit soggettive dellimputato);

    uguale soggezione allepene, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dellimputato.

    7. I diritti fondamentali dei cittadini: rapporti civili (artt. 13-28 Cost.)

    I diritti fondamentali o di libert sono quei diritti basilari della persona che riguardanotutte le manifestazioni della sua personalit.La Costituzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libert fondamentali in quanto diritticonnaturati alla persona, che preesistono allordinamento giuridico e che consentono allin-dividuo di esplicare liberamente la propria personalit. Considerata la loro natura di diritti

    originari e inviolabili, patrimonio di ogni uomo, la Costituzione riconosce la quasi totalitdi essi non solo ai cittadini, ma a tutti gli individui (anche agli stranieri).LAssemblea costituente ha voluto ritagliare, nel testo costituzionale, un apposito spazioper latutela della personae per il ruolo da essa svolto nellambito della societ. Per questo

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    la Costituzione garantisce al singolo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensieroe le proprie idee, ma soprattutto il diritto di partecipare alla vita politica e sociale del Paese,anche aggregandosi con altre persone. Il riconoscimento delle formazioni sociali (famiglia,scuola, associazioni, comunit religiose) e lattribuzione ad esse degli stessi diritti dellindi-

    viduo rappresentano un aspetto importante della Costituzione repubblicana.Si voluto in tal modo valorizzare il patrimonio di esperienze personali e quindi il contribu-to di solidariet che il singolo porta in tali formazioni sociali e contemporaneamente si inteso preservare la possibilit per lindividuo di crescere e di arricchirsi grazie al confrontoe alla collaborazione con gli altri.

    Le libert personali possono cos riassumersi:

    a) ildiritto alla libert personale: solo a seguito di motivato provvedimento dellautoritgiudiziaria possibile privare lindividuo della libert personale con la detenzione, laperquisizione personale e altre forme restrittive, salvo casi eccezionali di necessit eurgenza previsti dallart. 13 Cost. in cui tali provvedimenti possono essere adottati dallaPolizia Giudiziaria (P.G.) in via provvisoria con convalida nelle 48 ore successive daparte dellautorit giudiziaria;

    b) ildiritto alla libert di domicilioe alla sua inviolabilit (art. 14 Cost.);c) lalibert e la segretezza della corrispondenzae di ogni altra forma di comunicazione

    interpersonale (art. 15 Cost.);

    non possono essere eseguite perquisizioni,Art. 14 Cost. Inviolabilit del domicilio ispezioni, sequestri se non nei modi stabili

    ti dalla legge e con le garanzie prescritte

    Articolazioni

    Libert di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domicilio Libert di svolgere allinterno del proprio domicilio qualsiasi attivit lecita

    si ritenga opportuna Diritto di impedire a chiunque, se non autorizzato dalla legge, di violare il

    proprio domicilio

    Art. 15 Cost.

    Segretezza del pensiero e sono consentiti limiti solo se giustificati dadella sua comunicazione un provvedimento del Giudice, adottato, su

    richiesta del Pubblico Ministero (P.M.), condecreto motivato e nel rispetto delle garan-zie previste dalla legge

    Sono consentite solo per talune categorie di reatiIntercettazioni Devono essere disposte dallautorit giudiziaria con provvedimento motivatotelefoniche Devono sussistere gravi indizi di reato

    previsto lintervento del Giudice con funzione di controllo e garanzia

    d) lalibert di soggiornareecircolarenel territorio dello Stato, senza alcuna limitazione,se non per motivi di sanit o di sicurezza (art. 16, comma 1 Cost.);

    e) la libert diusciredallo Stato e di rientrarvi (art. 16, comma 2 Cost.);f) la libert di riunione e di associazione(sono escluse le associazioni segrete e quelle

    politico-militari) (artt. 17 e 18 Cost.);g) la libert di fede religiosae di propaganda del proprio culto (artt. 19 e 20 Cost.);

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    Art. 17 Cost.

    Facolt di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogodeterminato ed in seguito a preventivo accordo o su invito dei promotori, alfine di soddisfare un loro interesse individuale che pu essere di varia natu-ra: politica, ricreativa, religiosa

    Limiti

    Le riunioni devono svolgersi in forma pacifica e senza armi. La polizia ha lafacolt di assistere alla riunione a scopo preventivo e di vigilanza e pu vietar-ne lo svolgimento per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit pubblica

    Per le riunioni pubbliche, anche se non richiesta alcuna autorizzazione,deve essere dato preavviso alle autorit di polizia affinch possano, preven-tivamente o contemporaneamente, intervenire per tutelare la pubblica inco-lumit, eventualmente anche vietando la riunione stessa, anche se tale divie-to deve essere giustificato da comprovati motivi di sicurezza

    Per le riunioni private o in luoghi aperti al pubblico non occorre nemmeno il

    preavviso, che non comunque condizione di legittimit della riunione

    Art. 19 Cost.

    Libert di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,di farne propaganda e di esercitarne il culto, purch non si tratti di riti contra-ri al buon costume

    Specificazioni

    Libert di scegliere il proprio credo religioso, divulgandolo con opere diproselitismo ed esercitandone il culto

    Libert di non essere costretti a professare una particolare fede religiosa Libert di non avere un proprio credo religioso (cd. libert di ateismo)

    h) lalibertdi manifestazionedel proprio pensierocon ogni mezzo possibile di diffusione(stampa, radio, TV), e la libert di insegnamento e di cultura (artt. 21 e 34 Cost.);

    Art. 21 Cost. Ognuno ha la facolt di esteriorizzare il proprio pensiero con la parola, loscritto ed ogni altro mezzo di diffusione

    Limiti

    Riservatezzae onorabilit della persona: in base agli artt. 2 e 3 Cost., ildiritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero non deve essere esercita-to in modo tale da ledere la dignit, lonore e la privacyaltrui. Il rispettodella persona , infatti, tutelato da quelle norme penali che puniscono i reatidi diffamazione, ingiuriaeoltraggioe dalle norme civili che prevedono mi-sure preventive e sanzionatorie di salvaguardia dei diritti della personalit

    Buon costume: secondo la dottrina prevalente devono considerarsi vietate, anorma dellart. 21 Cost. ult. comma, quelle manifestazioni di pensiero che,secondo il sentimento della collettivit, offendono ilcomune senso del pu-doree lapubblica decenza

    Segreto giudiziario: per garantire il buon andamento dellamministrazionedella giustizia e per proteggere la reputazione degli imputati, vietata lapubblicazione di atti destinati a rimanere segreti

    Segreto di Stato: in base allart. 12 della L. 24-10-1977, n. 801, sono coperti dalsegreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie e le attivit la cui divulgazionepotrebbe recar danno alla sicurezza dello Stato democratico. Il segreto di Statopu essere imposto a tutela di interessi militari, diplomatici o di sicurezza

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    i) ildiritto di agire in giudizio per tutelare i propri interessi e il dirittoadifendersi ingiudizio, servendosi sempre dellassistenza tecnica di un difensore(patrocinio a spesedello Stato exD.P.R. 30-5-2002, n. 115).

    Pur non essendo previsto da una specifica norma costituzionale, dallinsieme delle disposi-zioni sulle libert individuali si evince il diritto alla riservatezza, inteso quale tutela del-lintimit della vita privata che deve essere salvaguardata dallaltrui curiosit.

    8. Rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.)

    Nellambito dei rapporti etico-sociali la Costituzione garantisce:

    a) i rapporti familiarie lostatusgiuridico delnucleo familiare(o famiglia) inteso comesociet naturale fondata sul matrimonio (artt. 29-31 Cost.).

    Vengono, pertanto, affermati i seguenti principi: leguaglianza morale e giuridica dei coniugi; latutela e la garanzia dellunit familiare; ildiritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; la garanziache in caso di incapacit dei genitori, la legge a provvedereche siano assolti i loro compiti

    nei confronti dei figli; il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e il riconoscimento del valore sociale della materni-

    t; la tutela dei figli nati fuori del matrimonio, equiparati nel trattamento giuridico ai figli legittimi ;

    b) i rapporti relativi al mondo dellascuolache si affianca allafamiglianella formazione

    della personalit (artt. 33 e 34 Cost.).Vengono affermati, tra gli altri, i seguenti principi generali:

    libert diinsegnamento; libert diistituire scuole da parte dienti o privati; libero accessoalla istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione; obbligatorietegratuitdellistruzione inferiore. Secondo lart. 3 del D.Lgs. 76/2005, la Repubblica

    assicura a tutti il diritto allistruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino alconseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di et;

    riconoscimentodeldiritto allo studioanche a coloro che sonoprivi di mezzi,purch capaci e meritevoli;

    c) lasalutedellindividuo, che costituisce oltre che un diritto soggettivo anche un inte-resse preminente della collettivit (art. 32 Cost.).

    In questottica si pone la istituzione con L. 23-12-1978, n. 833 del Servizio sanitario nazionaleavente ad oggettola promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione (art. 1).

    9. Rapporti economici (artt. 35-47 Cost.)

    Il titolo della Costituzione dedicato ai rapporti economici comprende essenzialmente ladisciplina di tutte le attivit lavorative, sia subordinateche autonome(1), nonch il regime

    dellapropriet dei beni di consumo e di produzione.(1) Nel concetto di lavoro accolto dallart. 4 Cost. rientrano senza dubbio anche tutte le attivit economiche imprenditoriali,che trovano altres riconoscimento e protezione nellart. 41 Cost., il quale garantisce la libert della iniziativa economicaprivata e del suo svolgimento.

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    In materia dilavorosono affermati i seguenti principi:

    a) il principio deldiritto al lavoroche la Costituzione garantisce a tutti i cittadini (art. 4, comma 1, Cost.);b) il principio del lavoro come dovereimposto ad ogni cittadino per concorrere al progresso materiale e spiri-

    tuale della societ (art. 4, comma 2, Cost.);

    c) il principio dellaretribuzione proporzionataalla qualit e quantit della prestazione lavorativa esufficientead assicurare al lavoratore una esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1, Cost.);d) ildiritto irrinunciabiledel lavoratore alripososettimanale ed alleferieannuali retribuite (art. 36, comma 3,

    Cost.);e) leguaglianza di diritti a parit di lavoro prestato fra lavoratori e lavoratrici(art. 37, comma 1, Cost.);f) il principio del contemperamento fra la funzione dellamaternit,propria della donna, ed ildiritto al lavoro

    spettantele (art. 37, comma 1, seconda parte, Cost.);g) il principio della parit di retribuzione per illavoro dei minori, rispetto al lavoro ordinario, e lesigenza di

    una tutela legislativa appropriata del lavoro minorile (art. 37, comma 3, Cost.);h) lariserva di leggeper determinare la durata dellagiornata lavorativae let minima per poter svolgereil

    lavorosalariato (art. 36, comma 2 e art. 37, comma 2, Cost.);

    i) il diritto almantenimentoe allassistenza sociale,riconosciuto a tutti coloro che sonoinabili al lavoro(art.38, comma 1, Cost.);l) il diritto dei lavoratori allaprevidenza sociale(art. 38, comma 2, Cost.);m) il diritto alleducazione e avviamento professionaleanche per coloro che sono inabili o minorati (art. 38,

    comma 3, Cost.);n) il principio dellalibertdellorganizzazione sindacale (art. 39, comma 1, Cost.);o) il principio dellacapacitdei sindacati registrati distipulare contratti collettividi lavoro vincolanti per tutti

    i lavoratori appartenenti alle categorie che essi rappresentano, anche se non sono iscritti (art. 39, comma 4,Cost.);

    p) il riconoscimento deldiritto di scioperonellambito delle leggi che lo regolano (art. 40 Cost.).

    In materia di iniziativa economica troviamo sanciti i seguenti principi:

    a) liniziativa economica privata libera: ci comporta che lo Stato non pu sottrarla completamente ai priva-ti, n pu imporre ai singoli il tipo di attivit da svolgere;

    b) liniziativa economica privata non pu svolgersi in contrasto con lutilit sociale o in modo da recare dannoalla sicurezza, alla libert e alla dignit umana;

    c) spetta al legislatore stabilire i modi dellintervento pubblico e i controlli affinch lattivit economica, pub-blica e privata, sia indirizzata e coordinata a fini sociali.

    La L. 10-10-1990, n. 287 cd. legge antitrust, ha dettato norme per la tutela della concorrenza e del mercato; inparticolare, lart. 2 della legge 287/1990 fissa il divieto e la conseguente nullit di intese tra imprese che abbia-no per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza

    allinterno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

    Per quanto concerne, invece, lapropriet privata, i principi garantiti dalla Costituzionepossono cos riassumersi:

    a) riconoscimento dellapropriet privata,sia dei beni di consumo che dei beni strumentali(cd. mezzi di produzione);

    b) garanzia legislativadellapropriet privata,entro determinati limiti:

    per assicurarne la funzione sociale; per renderla accessibile a tutti; per un razionale sfruttamento delle risorse (nella propriet terriera e immobiliare);

    c) possibilit di espropriare, neisoli casi previsti dalla legge,i beni che rivestanointeressegenerale, salvo indennizzo.

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    Capitolo 2: Lo Stato italiano e lUnione europea 785

    10. Rapporti politici (artt. 48-54 Cost.)

    I rapporti politici riguardano i diritti e i doveri inerenti la partecipazione dei cittadini allavita politica del Paese.

    Ricordiamo:a) il diritto al voto (ma non il dovere, in quanto malgrado linfelice formulazione dellart. 48, 2 comma Cost.,

    ogni cittadino gode della piena libert di manifestare la propria opinione politica anche nella forma deldissenso non recandosi alle urne);

    b) il diritto di associarsi inpartiti politici;c) il diritto di accedere liberamente aipubblici uffici. Tale principio stabilito nellart. 51 Cost. da ultimo

    modificato con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, al fine di promuovere le pari opportunit tradonne ed uomini;

    d) il diritto di disporre del tempo necessario per ladempimento dellepubbliche funzionia cui si chiamati;e) il dovere di partecipare allespese pubblichein base alla propria capacit contributiva;

    f) il dovere di esserefedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi;g) il dovere dei cittadini, cui sono affidatepubbliche funzioni, di adempierle con disciplina e onore, prestandogiuramento nei casi stabiliti dalla legge.

    h) il dovere di difendere la patria(art. 52 Cost.), che non implica pi lobbligo di prestare servizio di levaobbligatorio.

    ILSERVIZIOMILITAREEILSERVIZIOCIVILE

    Il dovere di difendere la patria e di prestare il servizio militare, sancito dallart. 52 Cost., stato inpassato oggetto di contestazione da parte degli obiettori di coscienza, coloro cio che, per contra-riet alluso delle armi, non accettano larruolamento nelle Forze armate, ma preferiscono impe-

    gnarsi in attivit socialmente utili. Negli anni maturata lopinione (accolta dalla Corte costitu-zionale) secondo cui il dovere di difendere la patria trascende e supera il dovere del serviziomilitare, perch pu essere svolto anche attraverso un impegno sociale non armato. La legge 772del 1970 riconobbe cos il diritto allobiezione di coscienza, istituendo un servizio civile sostituti-vo degli obblighi di leva, poi riformato con la L. 230/98. La L. 64/2001, infine, ha istituito ilservizio civile nazionale, aperto a uomini e donne su base volontaria.Nel frattempo anche la disciplina del servizio militare andata modificandosi. La L. 331/2000 haoperato unimportante riforma in materia, prevedendo un servizio militare professionale, apertoanche alle donne, ed abolendo la leva obbligatoria. Dal 1 gennaio 2005 le Forze armate sonocomposte da solo personale professionista.

    Listituzione del servizio militare professionale pu sembrare in contraddizione con lart. 52 Cost.che obbliga tutti i cittadini a prestare servizio militare. La norma stata nei fatti reinterpretata dallegislatore e va intesa non pi come obbligo di prestare comunque il servizio di leva, ma comeobbligo di concorrere alla difesa della patria in casi tassativi, quali lo stato di guerra o una gravecrisi internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

    11. LItalia e la Comunit internazionale

    Come gi detto, una delle caratteristiche precipue dello Stato la sovranit, intesa comeindipendenza rispetto ad influenze di altri soggetti, sia di diritto interno che di diritto inter-nazionale. Tale caratteristica , ovviamente, comune a tutti gli Stati, per cui si pone il pro-blema di stabilire quali siano le regole che disciplinano i rapporti tra enti tutti egualmentesovrani. Il diritto internazionale , per lappunto, il complesso delle norme e dei principiche regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunit internazionale.

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    Il principale riferimento costituzionale (ed anche lunico fino alla riforma del Titolo V, del2001) relativo alla partecipazione dellItalia allordinamento internazionale contenutonellart. 11 della Costituzione. Tale articolo cos recita: LItalia ripudia la guerra comestrumento di offesa alla libert degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-

    versie internazionali; consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni disovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni;

    promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.Allepoca il riferimento era inteso principalmente come partecipazione del nostro StatoallONU; successivamente esso ha rappresentato la base per giustificare la partecipazioneitaliana alle Comunit europee e accettare le limitazioni di sovranit che tale adesione com-portava.

    12. LItalia e lUnione europea12.1 Breve storia dellintegrazione europea

    Il 9 maggio 1950 lallora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman rendeva pubblicauna dichiarazione con la quale proponeva di mettere lintera produzione francese e tedescadel carbone e dellacciaio sotto una comune Alta autorit, nel quadro di unorganizzazionealla quale possono aderire gli altri paesi europei.La favorevole accoglienza alla proposta Schuman, che nel frattempo aveva ricevuto ancheladesione dellItalia, del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, port alla firma delTrattato di Parigi del 18 gennaio 1951 con il quale fu creata la Comunit economica del

    carbone e dellacciaio(CECA), che ha, per, cessato di esistere nel luglio 2002, a seguitodella scadenza cinquantennale del Trattato.La positiva esperienza dei primi anni di attivit della CECA indusse i governi degli Statiaderenti a promuovere nuove forme di integrazione. Infatti, pochi anni dopo, i sei Statimembri della CECA avviarono le trattative per costituire altre due Comunit: la Comuniteuropea dellenergia atomica (Euratom o CEEA) e la Comunit economica europea (CEE).I testi dei due trattati furono ufficialmente firmati a Roma il 25 marzo 1957 e le due organiz-zazioni poterono cominciare a lavorare a partire dal 1 gennaio 1958. Delle tre organizza-zioni facevano inizialmente parte solo sei Stati (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia,

    Germania ed Italia) a cui si sono aggiunti nel 1973 lIrlanda, la Gran Bretagna e la Danimar-ca; nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Spagna ed il Portogallo; nel 1995 lAustria, la Finlandiae la Svezia. Il 1 maggio 2004 altri 10 paesi sono entrati a far parte dellUnione: Lettonia,Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta e Ci-pro. A questi bisogna aggiungere, a partire dal 1 gennaio 2007, anche la Bulgaria e laRomania, per un totale complessivo di 27 Stati membri.

    Con la ratifica dei trattati comunitari stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico (nel campo deldiritto internazionale) che impone agli Stati membri determinati comportamenti.La caratteristica di tale ordinamento giuridico, che costituisce una comunit sovranazionale, rappresentatadal fatto che i rapporti fra gli Stati membri non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per ilraggiungimento dei fini dellente, ma sono subordinati direttamente (anche se solo in determinati campi) allavolont superioredellente stesso. Lordinamento comunitario , infatti, in grado di imporsi direttamenteaisingoli Stati membri.

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    12.2 LUnione europea e lintroduzione delleuro

    Gli anni 90 rappresentarono per le Comunit europee un periodo di grandi slanci ed iniziati-ve. Ancora doveva essere completato il lungo lavoro per la realizzazione del mercato internoche gi gli Stati membri avevano fissato nuovi e pi ambiziosi obiettivi, con la firma, il 7febbraio 1992, del Trattato sullUnione europea(meglio noto come Trattato di Maastricht).Con il Trattato di Maastricht veniva creata lUnione europea, una organizzazione anomalache da un lato inglobava le Comunit europee gi esistenti e dallaltro avviava la coopera-zione tra gli Stati membri anche in settori non strettamente economici, come la politicaestera comune, la politica di difesa europea, la cooperazione tra le forze di polizia e tra leautorit giudiziarie.Il Trattato di Maastricht stabiliva le tappe per il passaggio dallunione economica a quellamonetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica europea. Fu in quella sede,infatti, che fu deciso di rafforzare ulteriormente i legami tra gli Stati sostituendo alle diverse

    monete nazionali ununica moneta che sarebbe stata accettata in gran parte del territorioeuropeo. Tale moneta, denominata euro, entrata in circolazione, a partire dal 1 gen-naio 2002, in 12 Stati (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Irlanda, Lus-semburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia), ai quali va ora aggiunta, a far datadal 1 gennaio 2007, anche la Slovenia.

    12.3 La Costituzione europea

    Negli ultimi anni si era fatta strada lesigenza di procedere ad una riorganizzazione deldiritto scritto e non scritto dellUnione e di avviare un lavoro di sintesi per giungere alla

    redazione di una vera e propria Costituzione europea.Dopo un periodo di intenso lavoro ed infinite mediazioni, i rappresentanti degli Stati mem-bri hanno adottato un testo di compromesso nel corso del Consiglio europeo del 17-18giugno 2004.Il 29 ottobre 2004, a Roma, i rappresentanti dei 25 Stati membri dellUnione europea hannofinalmente sottoscritto la Costituzione europea (Trattato che adotta una Costituzione perlEuropa). Il documento riunisce organicamente in un solo testo tutti i precedenti trattati,da quelli pi lontani di Roma del 1957 fino ai pi recenti di Maastricht e Nizza.Il Trattato prevede che la Costituzione entri in vigore il 1 novembre 2006, a condizione che

    tutti gli Stati abbiano ratificato il testo (lItalia ha provveduto con la legge 7 aprile 2005, n.57). Tale termine non sar, per, rispettato, giacch il processo di ratifica si sta dimostrandopi accidentato del previsto, come dimostrano le bocciature referendarie del testo in Franciaed in Olanda.

    13. Le istituzioni europee

    Il conseguimento degli obiettivi che le Comunit si propongono stato affidato dai trattati avarie istituzioni. Le principali sono:

    il Parlamento europeo. unistituzione prevista da tutti i trattati istitutivi delle Comu-nit europee anche se gi con la firma dei Trattati di Roma fu deciso di istituire unAs-semblea unica per le tre Comunit.

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    I membri del Parlamento europeo (ripartiti tra i vari Stati secondo la loro importanzademografica) sono eletti a suffragio universale diretto in ogni Stato membro e durano incarica 5 anni.In base ai trattati istitutivi delle Comunit europee, il Parlamento esercita sia i poterideliberativi che i poteri di controlloattribuitigli dai trattati stessi;

    la Commissione. il vero motore di tutta lazione comunitaria in quanto promuove esviluppa le politiche previste dai trattati, per il raggiungimento dei fini comuni.Essa attualmente composta da un rappresentante per ciascuno Stato aderente.I poteri della Commissione possono essere sostanzialmente distinti in tre gruppi:funzio-ne di proposta o di iniziativa normativa; vigilanza sullesatta esecuzione dei trattati(funzione esecutiva); rappresentanza della Comunit sia allinterno degli Stati membri,sia nelle relazioni esterne;

    il Consiglio dellUnione europea. Composto dai rappresentanti dei governi degli Stati

    membri, lorgano decisionale della Comunit.Il Consiglio un organo composto di Stati: titolare del seggio infatti lo Stato membrodella Comunit che designa il proprio rappresentante. Attualmente si compone di unrappresentante per ogni Stato membro.Il potere decisionale del Consiglio subordinato alle condizioni poste dai trattati; cisignifica che pu prendere quei provvedimenti (regolamenti, direttive e decisioni) chesono, materia per materia, previsti dai trattati istitutivi delle Comunit europee.Nel corso degli anni al Consiglio delle Comunit si affiancato anche un Consiglioeuropeo, che, istituito originariamente come organo informale di cooperazione politica

    tra i paesi membri delle Comunit europee, ha ricevuto un riconoscimento formale dal-lAtto Unico europeo.Tale organo si riunisce almeno due volte lanno ed composto dai capi di Stato e digoverno degli Stati membri e dal Presidente della Commissione, coadiuvati dai Ministridegli Affari esteri e da un membro della Commissione. Compito precipuo del Consiglio di dirimere le questioni di notevole rilevanza politica ed economica oggetto di contro-versia in seno al Consiglio della Comunit;

    la Corte di Giustizia. Assicura il rispetto del diritto comunitario nellinterpretazione enellapplicazione dei trattati e degli atti normativi derivati. formata da 1 giudice perogni Stato membro e 8 avvocati generali, nominati di comune accordo dagli Stati mem-bri, eletti per un periodo di sei anni con mandato rinnovabile; ogni tre anni previsto unrinnovo parziale.